“Il ruolo delle BAT Conclusions e della relazione di Il ruolo delle BAT

“Il ruolo delle BAT Conclusions e della relazione di
riferimento nel D.Lgs 46/2014 ”
Storoni Vera
Ancona – Confindustria Marche - 11 giugno 2014
INTRODUZIONE
Modifica definizioni
Le definizioni fondamentali modificate e che
si dovranno considerare sono:
1. Installazione;
2. Documento di Riferimento sulle BAT e
Conclusioni sulle BAT (BAT-CONCLUSION);
3. BAT-AEL (livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili);
4. Relazione di Riferimento;
5. Sostanze pericolose.
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Installazione
(art. 5, c.1,lett. 11-quarter)
NEW
Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività
elencate all’allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra
attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le
attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle
emissioni e sull’inquinamento.
E’ considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa
anche quando condotta da diverso gestore.
(O-bis) Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano
gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni
integrate ambientali sono opportunamente coordinate a
livello istruttorio
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Argomenti di discussione
Novità Campo di Applicazione
BAT Conclusions
Relazione di riferimento
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Novità
Novità sul Campo di Applicazione
1.4 bis: attività
attività svolte sui terminali di
gassificazione
2.5 lavorazione di metalli non ferrosi:
a)Produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali,
nonché
nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
b)Fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti
di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non
ferrosi, con una capacità
capacità di fusione superiore a 4 Mg al
giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per
tutti gli altri metalli.
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Novità
Novità sul Campo di Applicazione
4. Industria chimica…
chimica….
5. gestione dei rifiuti…
rifiuti…..
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Novità
Novità sul Campo di Applicazione
6.1.C fabbricazione in installazioni industriali di: uno o più
più dei seguenti
pannelli a base di legno: …..
prodottii chimici con
6.10 conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodott
3
una capacità
capacità di produzione superiore a 75 m al giorno eccetto il
trattamento esclusivamente contro l’
l’azzurratura
6. 11 Attività
Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non
coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed
ed evacuate
da un’
un’installazione in cui è svolta una delle attività
attività di cui al presente
Allegato
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Raffronto tabella 5 come sostituita dal D.lgs. n. 46/2014
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Best Available Techniques – definizione
(art. 5, c.1 lettera c 11-ter)
NEW
”La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e
relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di
determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base
dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di
autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli
impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e
l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.”
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BRef
NEW
Al fine di individuare le BAT, la Direttiva IPPC prevede che la
Commissione Europea :
organizzi uno scambio di informazioni tra gli Stati Membri e le industrie
sulle migliori tecniche disponibili, il relativo controllo delle emissioni e
gli eventuali sviluppi tecnici;
renda pubblici i risultati degli scambi di informazioni;
per svolgere questo compito, la Commissione ha stabilito che per ogni
settore industriale interessato si istituisca un gruppo di lavoro tecnico
(Technical Working Group, TWG) formato da rappresentanti degli Stati
Membri, delle attività industriali coinvolte, delle associazioni non
governative
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BRef
I TWG si riuniscono a Siviglia presso l’ European IPPC Bureau
(EIPPCB), creato dalla Commissione appositamente per redigere i
documenti BRef (BAT Reference Document) contenenti tutte le
informazioni disponibili relative alle BAT per ogni settore.
Il processo di stesura in ambito TWG richiede circa 2-3 anni di lavoro,
e, una volta terminato, il BRef viene sottoposto all’approvazione
dell’Information Exchange Forum (IEF), organismo di decisione
formato da rappresentanti degli Stati Membri e della Commissione
EU.
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The ‘Sevilla process’
process’
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Content of BREF documents
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BAT Conclusions
(Conclusioni sulle BAT art. 5 c. 1 lett. 11-ter.2)
NEW
”Un documento adottato secondo quanto specificato all’art.
13 paragrafo5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in
italiano nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, contenenti le parti di
un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche
disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutare
l’applicabilità, i livelli di emissione associati alle MTD, il
monitoraggio assocciato, i livelli di consumo associati e, se del
caso, le pertinenti misure di bonifica del sito. ”
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VLE Definizione
NEW
Definizione di VLE: rimane immutata, parte delle previsioni
contenute in tale nozione vengono ripresentate nel nuovo comma
4-quater dell'articolo 29-sexies (introdotto dal Dlgs 46/2014), che
così si sovrappone alla definizione contenuta all'articolo 5, con
alcune importanti differenze :
1. conferma che i Vle delle sostanze inquinanti si applicano nel
punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione, ma non fa
salvi i casi diversamente previsti dalla legge;
2. conferma che la determinazione dei valori deve essere
effettuata al netto di ogni diluizione, precisando che sono vietate
le diluizioni "che avvengano prima di quel punto" e che bisogna
tenere conto esplicitamente, "se del caso", della eventuale
presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non
antropici.
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VLE - Novità
Novità
NEW
L'AIA continua a dover includere i Vle fissati per le sostanze
inquinanti, "in particolare" quelle dell'allegato X alla Parte
seconda, che possono essere emesse dall'installazione in quantità
significativa, nonché i valori limite ai sensi della vigente
normativa in materia di inquinamento acustico.
Novità: Allegato X
1.aria:
si precisa che la voce "polveri" comprende le particelle
sottili;
2.acqua:
i prodotti "fitosanitari" subentrano a quelli
"fitofarmaceutici", e fanno ingresso le sostanze prioritarie di cui
all'articolo 74, comma 2, lettera ff) (" le sostanze individuate con
disposizioni comunitarie ai sensi dell'articolo 16 della direttiva
2000/60/Ce").
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Best Available Techniques
NEW
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Ruolo delle BAT Conclusions
NEW
L’Autorità Competente fissa VLE che garantiscano che, in
condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli
di emissione associati alle BAT (BAT-AELs) :
1
caso (lettera a) = con l’adozione di VLE inferiori ai BAT-AEL,
con l’obbligo di riferirsi alle stesse condizioni di riferimento e
per gli stessi periodi di riferimento temporali, o inferiori;
2
caso (lletera b) = fissando VLE diversi da BAT-AEL, oppure con
diversi periodi temporali di riferimento, oppure con diverse
condizioni di riferimento, con l’obbligo di valutazione, almeno
annuale, dei risultati del controllo delle emissioni, al fine di
garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non
abbaino superato i BAT-AEL.
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Ruolo delle BAT Conclusions
NEW
L’Autorità Competente può fissare VLE più rigorosi di quelli
riportati nelle BAT-Conclusions quando:
1
caso = nel caso in cui uno strumento di programmazione o
pianificazione ambientale, riconosca la necessità di applicare
agli impianti, localizzati in una determinata area, misure più
rigorose di quelle ottenibili con l’applicazione delle BAT;
(tale fattispecie deve essere rappresentata dall’AC in sede di
Conferenza dei Servizi)
2
caso =quando lo richiede il rispetto della normativa vigente
nel territorio in cui è ubicata l’installazione o il rispetto dei
provvedimenti non sostituiti dall’AIA.
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DEROGHE
NEW
E’ stato introdotto uno specifico allegato contenente i criteri
da tenere in considerazione per la concessione di tali deroghe:
(Allegato XII - bis alla parte seconda del TUA)
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DEROGHE
NEW
In particolare al comma 9 viene specificato che:
In casi specifici l’AC può fissare valori limite di emissione
meno severi. Tale deroga può applicarsi unicamente ove una
valutazione dimostri che il conseguimento dei livelli di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili di aui alle
conclusioni
BAT
comporterebbe
una
maggiorazione
sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in
ragione:
- dell’ubicazione geografica e delle condizioni ambientali
locali dell’installazione interessata;
- delle caratteristiche tecniche dell’installazione interessata….
Valutazione in termini di costi-benefici
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Riesame ed aggiornamento dell’
dell’AIA in
rif. BAT Conclusions
NEW
IED: art 21 - D. Lgs. 46/2014: art. 29-octies, comma 6, a) e b)
Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle
conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di
un'installazione, l'autorità competente verifica che: a) tutte le
condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata
siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il
rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile,
dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis; b) l'installazione sia
conforme a tali condizioni di autorizzazione.
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Aggiornamento dei lavori in sede comunitaria
(BAT(BAT-Conclusions già
già emanate)
NEW
BAT Conclusions per la produzione di cloro-alcali;
BAT Conclusions per il cemento, la calce e l’ossido di
magnesio;
BAT Conclusions concernenti l’industria conciaria;
BAT Conclusions per la produzione del vetro;
BAT Conclusions per la produzione di ferro e acciaio.
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Aggiornamento dei lavori in sede comunitaria
(BAT(BAT-Conclusions in corso di emanazione)
NEW
BRef for the production of pulp, paper and board (PP
BRef) sarà a breve adottato;
Bref in the large Volume Organic Chemicals (LVOC Bref) ,
l’IPPC Bureau di Siviglia ha reso disponibile il primo (e
come da previsione unico) Draft, comprensivo di una
proposta di BAT Conclusions;
Bref Non Ferrous Metals Processing Industry (NFM Bref)
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Relazione di Riferimento
NEW
La tutela complessiva del sito in cui è autorizzata
un’installazione ha determinato il legislatore ad apportare
una rilevante modifica all’art. 29 ter del TUA, nel quale sono
elencate le informazioni che il gestore deve produrre al
momento
della
presentazione
della
domanda
di
autorizzazione, sulla quali l’Autorità competente svolge la
propria
attività
istruttoria
al
fine
del
rilascio
dell’autorizzazione, infatti al comma 1 dell’art. 29 ter è stata
aggiunta la lettera m) che prevede la presentazione della
«Relazione di Riferimento»
Riferimento
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Destino degli inquinanti
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NEW
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Relazione di Riferimento
(Def., art, 5, VV-bis)
NEW
«informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque
sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose
pertinenti,
pertinenti necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini
quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva
delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l’uso attuale
e, se possibile,
possibile gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le
misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne
illustrino lo stato al momento dell’elaborazione della relazione o,
in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e
sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle
sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione
interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa
che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono
essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella
redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee
guida eventualmente emanate dalla Commissione Europea ai
sensi dell’articolo
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Relazione di Riferimento
(art, 5, VV-octies)
NEW
Le sostanze o miscele, come definite all’articolo 2, punti 7 e 8,
del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2008, pericolose ai sensi
dell’articolo 3 del medesimo regolamento che, in virtù della
propria pericolosità. Mobilità, persistenza e biodegradabilità
potrebbero contaminare il suolo e le acque sotterranee e che
vengono usate, prodotte e/o rilasciate dall’installazione.
(Regolamento CLP)
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Relazione di Riferimento
(definizioni)
NEW
L’espressione «contaminazione»
contaminazione è intesa come sinonimo del
termine «inquinamento»,
inquinamento così come definito dall’art. 3,
paragrafo 2, della direttiva ;
L’espressione «raffronto in termini quantitativi (art. 22,
paragrafo 2, secondo comma della direttiva» richiede che i
dati relativi alla portata e al grado di contaminazione
consentano il confronto tra la situazione descritta della
relazione di riferimento e quanto rilevata al momento della
cessazione definitiva dell’attività. Pertanto questo termine
così utilizzato, esclude il confronto puramente qualitativo.
qualitativo
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Relazione di Riferimento
(obiettivo del legislatore)
NEW
L’obiettivo del legislatore è la verifica periodica in fase di
esercizio e al momento della cessazione definitiva dell’attività
dello stato delle matrici ambientali rispetto a quelle in essere
al momento della messa in esercizio della Installazione.
Pertanto la Relazione dovrebbe essere uno strumento pratico
atto a consentire tale raffronto in termini quantitativi; deve
contenere pertanto informazioni che si avvalgono dei dati
esistenti sulle misurazioni effettuate al suolo e sulle acque
sotterranee nonché dei dati storici relativo agli usi del passato
(SE POSSIBILE)
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Relazione di Riferimento
(Domande?)
NEW
• Chi deve presentare tale relazione?
• Con quale contenuti ?
• Quando?
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Relazione di Riferimento
(STRUMENTI)
NEW
Linee Guida Della Commissione Europea Sulle Relazioni Di
Riferimento Di Cui All’art. 22, Paragrafo 2, Della Direttiva
2010775/Ue Relativa Alle Emissioni Industriali (Gazzetta
ufficiale dell’Unione Europea C136 del 6 maggio 2014);
Elementi propedeutici alla definizione dei criteri nazionali
per l’individuazione dei contenuti tecnici della Relazione di
riferimento (ISPRA - maggio 2014) bozza
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Relazione di Riferimento
(QUANDO ?)
NEW
all’art. 29 sexies, che disciplina il contenuto prescrittivo
dell’AIA, sono state aggiunte ulteriori disposizioni, in
particolare il comma 9-quinquies che alla lettera a) impone al
gestore di trasmettere all’AC, per la sua validazione, la
relazione di riferimento prima della messa in servizio della
nuova installazione, o prima dell’aggiornamento dell’
autorizzazione rilasciata per l’installazione esistente, quando
l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di
sostanze pericolose.
A garanzia dei suddetti obblighi il gestore deve presentare
adeguata GARANZIA FINANZIARIA entro dodici mesi dal
rilascio dell’autorizzazione.
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Relazione di Riferimento
(CHI ?)
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NEW
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Relazione di Riferimento
(CHI NO?)
NEW
Se nel corso delle fasi da 1 a 3 viene dimostrato, sulla base
delle informazioni disponibili, che non occorre alcuna
relazione di riferimento, non è necessario passare alle fasi
successive.
Tale dimostrazione deve essere messa per iscritto, in un
documento che comprenda anche le relative motivazioni e che
sarà conservato dall’Autorità Competente.
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Relazione di Riferimento
(COME ?)
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NEW
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Modalità amministrative (al primo riesame?, al primo
aggiornamento a qualsiasi titolo?) di richiesta della
Relazione di riferimento per i procedimenti in itinere e per
quelli che verranno avviati in carenza del decreto di cui
all’art. 29-sexies, c. 9-sexies;
Se e come va svolta dall’AC l’attività in contradditorio?
Quali sono le tempistiche massime di conclusione degli
approfondimenti?;
Se e in che modo si potranno prevedere indagini fuori sito;
Quale rapporto intercorre con la disciplina delle bonifiche;
E’ possibile prevedere criteri per singoli settori (es: gli
allevamenti sono generalmente soggetti alla relazione di
riferimento? In quali condizioni?
Etc???
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DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, lett. a) del D.Lgs.
n. 152/2006, comemodificato dal D.Lgs. 46/2014, il presente
provvedimento, efficace dalla data di notifica alla ditta, sarà
sarà riesaminato
entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT
riferite all’
all’attività
attività principale dell’
dell’installazione,
installazione oppure, in mancanza di tale
pubblicazione, trascorsi dodici anni dal rilascio della presente
autorizzazione ai sensi dell’art. 29-octies, comma 9 del D.Lgs. 152/2006,
poiché la Ditta è in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001. Ai fini
del riesame di cui all’art. 29-octies, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/2006
l’Autorità competente trasmetterà comunicazione di avvio del
procedimento con richiesta della documentazione di cui all’art. 29-octies,
comma 5 del D.Lgs. 152/2006. Nel caso di riesame di cui all’art. 29-octies,
comma 9, del D.Lgs. 152/2006 dell’autorizzazione, il gestore, presenta
all’Autorità Competente apposita domanda corredata da un aggiornamento
delle informazioni di cui all’art. 29-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006
entro il termine di dodici anni dal rilascio della presente autorizzazione
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VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
INDIVIDUAZIONE BREF O LG O ALTRI DOCUMENTI TECNICI PERTINENTI
OFC
Manufacture of Organic Fine Chemicals
BREF 08/2006
POL
Production of Polymers
BREF 08/2007
Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from
Storage
Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management System
in the Chemical Sector
Reference Document on Best Available Techniques in the Large
Volume Organic Chemical Industry
Formal Draft D2 07/2011
LCP
Large Combustion Plants
Formal Draft D1 06/2013
ENE
Energy Efficiency
BREF 02/2009
ECM
Economics and Cross-MEDIA Effects
REF 07/2006
ROM
Monitoring of emissions from IED-installations
Formal Draft FD 10/2013
EFS
CWW
LVOC
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BREF 07/2006
BREF 02/2003
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1.3 Cronostoria dell’
dell’uso del sito
L’attività della …… nel sito produttivo …….. nel comune di …… è cominciata
nel 1992; tuttavia dal 1988 era già attiva in quel luogo una società denominata
Deatech, la quale svolgeva la medesima attività produttiva della attuale Elantas
Italia Srl occupando, però, spazi ridotti. Nel corso degli anni sono stati
acquistati nuovi capannoni, fino alla configurazione ed alla denominazione
attuale in particolare la cronistoria normativa riguardante lo stabilimento è la
seguente:
……
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3.12 Acque sotterranee suolo e sottosuolo e Relazione di riferimento
riferimento ……
Stato
di Fatto
Misurazioni effettuate sulla matrice acque sotterranee e suolo
In occasione dell’acquisizione della nuova area in progetto la Ditta ha
effettuato una valutazione dello stato di fatto del sito effettuando
delle analisi su terreni e sulle acque sotterranee nei piezometri da S1 a
S7 ed ha effettuato le stesse analisi nei Piezometri Pz1 e Pz2 situati
all’interno del perimetro aziendale.
Come emerge dai risultati delle analisi, i limiti di legge sono rispettati.
Fase
di esercizio
Come la Ditta ha riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo
l’azienda effettuerà con frequenza biennale dei controlli analitici sulle
acque di falda (acque sotterranee) nei seguenti piezometri: Pz1, Pz2,
S5, S6 e S7.
Gli inquinanti che andrà a ricercare sono i seguenti:…..(parametri,
metodiche, modalità di campionamento)….
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2.5 Dismissione impianto
......
Individuazioni
delle possibili sorgenti di contaminazione
Al fine di contenere eventuali fuoriuscite accidentali derivanti da
rotture o altri eventi accidentali, l’azienda ha predisposto una serie
di misure finalizzate alla prevenzione delle possibili cause
generanti eventuali stati di inquinamento della matrice suolo e
sottosuolo:
pavimentazione industriale nei reparti;
bacini di contenimento posti al di sotto di ogni serbatoio di
stoccaggio delle materie prime liquide; ognuno di essi ha una
profondità di almeno 2 metri;
bacini di raccolta nell’area di deposito temporaneo dei rifiuti,
specifici per il contenimento delle sostanze chimiche;
aree di deposito temporaneo dei rifiuti opportunamente protette
da acque meteoriche.
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Exploring the links between the Industrial Emissions Directive
(IED) and the REACH Regulation
This project will explore the following question: How do
obligations from REACH Regulation interfere with IED
statutory duties concerning permitting and inspection?
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Grazie per l’
l’attenzione!
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