Movimento Forense Movimento Forense Sezione di Padova-Vicenza Dipartimento Giustizia Telematica in collaborazione con RADIOTRIBUNALE e forotelematico.it BREVE COMPENDIO GIURISPRUDENZIALE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO - Parte Seconda - a cura di Avv. Edoardo Ferraro Avv. Antonio Zago 2 La presente raccolta di giurisprudenza fa seguito al primo breve compendio messo a disposizione dei colleghi dal Movimento Forense, e continua con l'analisi delle decisioni relative ai depositi degli atti giudiziari avvenuti mediante l’utilizzo di sistemi telematici, nell'ambito di quello che comunemente viene definito “Processo Civile Telematico” (o più brevemente,“PCT”), nonché in tema di notifiche via PEC. L’intento degli autori è stimolare il dibattito e l’attenzione dei lettori su alcuni aspetti rilevanti che i Giudici stessi hanno, in parte, affrontato: a) i decreti autorizzativi ex art. 35 comma 1 del D.M. 44/2011 e la loro operatività, tanto temporale, quanto normativa; b) il problema della non uniformità degli atti depositabili nelle diverse sedi di Tribunale, dovuta alla pluralità di decreti autorizzativi emessi ex art. 35 comma 1 del D.M. 44/2011 (cosiddetto effetto “a macchia di leopardo”); c) rapporto tra fonti di livello inferiore e superiore nell’ambito delle norme regolanti il processo civile telematico; d) la validità delle notifiche via PEC, sia effettuate dagli avvocati che dagli Uffici Giudiziari; e) un breve “richiamo” sulla questione del “domicilio” dell'avvocato nell'epoca del processo telematico. Va da sé che, data la “giovane” storia della materia oggetto della raccolta, sarà onere di ogni lettore procedere con lo studio delle norme e della giurisprudenza relativa al processo civile telematico, l’analisi critica delle stesse e la ricerca di soluzioni utili nell’ambito delle possibilità concesse dal legislatore. 3 Sommario: Parte I - Decisioni aventi ad oggetto atti introduttivi e costitutivi: Pag. 5 - Trib. di Pesaro - ord. 04/10/2014 - costituzione in giudizio - ammissibile Pag. 6 - Trib. di Pesaro - ord. 10/10/2014 - costituzione in giudizio - inammissibile Pag. 7 - Trib. di Forlì - ord. 29/10/2014 - costituzione in giudizio - ammissibile Pag. 11 - Trib. di Venezia - ord. 10/11/2014 - costituzione in giudizio - ammissibile Pag. 14 - Trib. di Genova - ord. 01/12/2014 - costituzione in giudizio - ammissibile Pag. 17 - Altre segnalazioni rilevanti - inammissibilità Parte II – Decisioni aventi ad oggetto ricorsi per ingiunzione di pagamento Pag. 18 - Trib. di Roma - decreto 09/06/2014 - deposito ricorso per ingiunzione pdf-immagine Pag. 21 - Trib. di Udine - ord. 28/07/2014 - deposito ricorso per ingiunzione pdf-immagine Pag. 22 - Trib. di Milano - sent. 28/10/2104 - modalità esecutorietà del D.I. telematico (alert) Parte III – Decisioni aventi ad oggetto notifiche via PEC Pag. 23 - Trib. di Mantova - sent. 03/06/2014 - notifica decreto ingiuntivo via PEC Pag. 29 - Cass. Civ. Sez. Lav. - sent. 02/07/2014 - notifica a PEC comunicata non attivata Pag. 34 - Corte App. di Bologna - sent. 20/10/14 - nullità sentenza fallimento per vizio notifica Parte IV – Decisioni aventi ad oggetto l'elezione del domicilio con indicazione della PEC Pag. 38 - Cass. SS.UU. - sent. 28/06/2012 n. 10143 - Domicilio professionista e PEC 4 - PARTE I DECISIONI AVENTI AD OGGETTO ATTI INTRODUTTIVI E COSTITUTIVI Tribunale di Pesaro – ordinanza 04/10/2014 - costituzione in giudizio - ammissibile - Il Giudice, letti gli atti di causa avente R.G. 1376/14, a scioglimento della riserva, osservato che - L’obbligo di deposito per via telematica dei soli atti cd endoprocessuali riguarda esclusivamente i procedimenti avviati successivamente al 30.06.2014, così come sancito dell’art. 44 c. 1 del d.l. 90/14 convertito nella legge 114/14, il quale provvede ad attuare, graduandone la tempistica, le disposizioni già previste dall’art. 16 bis c. 1 d.l. 179/12 convertito nella legge n. 221/12; - Per le cause avviate prima del 30.06.2014, conseguentemente, oggi non sussiste alcun obbligo di deposito telematico, il quale inizierà a decorrere dal 31.12.2014; - Sino a quel momento, quindi, è facoltà della parte scegliere se depositare gli atti processuali in cartaceo o mediante invio telematico (in quest’ultimo caso detta possibilità riguarda solo gli atti per cui è abilitata tale modalità, elencati nel provvedimento dirigenziale emesso a sua volta in ottemperanza alle statuizione dell’art. 35 Dm 44/11 contenente le norme tecniche del processo telematico); - Nel caso di specie, trattandosi di procedimento iscritto a ruolo il 16.03.2014, non vige ancora neppure l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti endoprocessuali; - Il Tribunale in questione risulta inoltre abilitato, alla luce del provvedimento ministeriale di cui sopra, alla ricezione per via telematica anche delle comparsa di costituzione e risposta; - L’atto di costituzione del convenuto depositato per via telematica, pertanto, appare ammissibile e tempestivo, non necessitando di alcuna rimessione in termini non applicandosi la disciplina introdotta con d.l. 90/14 al processo in esame, ma operando quella relativa al 5 periodo cd di sperimentazione in cui è consentito – dal decreto ministeriale più volte citato – il deposito (per quanto concerne il Tribunale di Pesaro) anche delle comparse di costituzione e risposta. p.q.m. Vista la richiesta concede i termini previsti dall’art. 183 c. 6 c.p.c. e rinvia la causa all’udienza del giorno 09.02.2015. Così deciso il 29.09.2014 Depositato in cancelleria il 04.10.2014 **** Tribunale di Pesaro - ordinanza 10/10/14 - costituzione in giudizio - inammissibile - Il Giudice Istruttore, letti gli atti del procedimento 1343/2014 e sciolta la riserva formulata all'udienza del 17/09/2104, sulla richiesta di declaratoria di contumacia di [omissis] e [omissis] - rilevato che il [omissis] ha depositato in udienza una memoria non autorizzata denominata “Foglio di deduzioni...” alla quale si è riportato in ordine alle eccezioni ivi contenute; - rilevato che la memoria non autorizzata depositata in udienza è inammissibile e della stessa, pertanto, non se ne potrà tener conto; - rilevato, ancora, che il convenuto [omissis] si è regolarmente costituito in giudizio con comparsa depositata in forma cartacea; - che agli atti del fascicolo d'ufficio vi è copia della comparsa di costituzione e risposta della società [omissis] S.p.A. depositata in via telematica; - ritenuto che, secondo quanto dispone l'art. 16 bis, comma 1, D.L. n. 179/2012, per il quale è recentemente intervenuta la norma interpretativa di cui all'art. 44, comma 1, D.L. n. 90/2014, il 6 deposito in cancelleria in forma telematica è ammissibile unicamente per gli atti processuali ed i documenti delle “parti precedentemente costituite”, il che, evidentemente, significa che la costituzione in giudizio non può che avvenire secondo la forma tradizionale, ossia quella cartacea; - che, pertanto, la costituzione telematica della società [omissis] è inammissibile e, quindi, la copia in atti è tamquam non esset; P.Q.M. dichiara la contumacia di [omissis] dichiara l'inammissibilità della memoria difensiva depositata in udienza dall'attore e della costituzione telematica della società [omissis] concede i termini 30 + 30 +20 gg ex art. 183, comma 6, c.p.c. con decorrenza 20/10/2014 e fissa l'udienza del 04/03/2015 per i provvedimenti. Si comunichi alle parti. Pesaro, 10/10/2014 **** Tribunale di Forlì - ord. 29/10/2014 - costituzione in giudizio – ammissibile - TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ SEZIONE CIVILE Il Giudice dott.ssa Anna Orlandi, nella causa iscritta al n. R.G. 557/2014 avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale e domanda pagamento somma, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29.10.2014, ha pronunciato la seguente ORDINANZA 7 va rilevato preliminarmente che l'Avv. [omissis] sia in proprio, sia nella sua qualità di legale rappresentante dell'associazione professionale "Studio Legale [omissis]”, agendo anche per i crediti in tesi ed in ipotesi ripetibili dall'Avv. [omissis] ha convenuto in giudizio il Sig. [omissis] per ivi sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di € 72.972,93, se vi è applicazione delle tariffe, o in subordine la minore somma di € 65.357,60 o comunque la somma ritenuta di giustizia e di equità, per l'attività professionale da lui svolta nei vari procedimenti indicati nell'atto di citazione e di cui alla documentazione prodotta, che il convenuto [omissis] si è costituito in giudizio depositando in via telematica in data 14.07.2014 la comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale di restituzione somme e risarcimento danni connessi ad un'asserita responsabilità professionale dell'attore per violazione dei doveri deontologici e professionali, la procura alle liti, la copia della comparsa sottoscritta dallo stesso e n. 34 documenti oltre alla ricevuta di pagamento del contributo unificato, che la parte attrice con memoria depositata in Cancelleria in data 15.09.2014 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della costituzione in giudizio del convenuto in quanto avvenuta solo in forma telematica e dunque nulla se non radicalmente inesistente, domandando, solo in via subordinata, in caso di rigetto dell'eccezione proposta, autorizzarsi la chiamata in causa della [omissis] S.p.A.. essendo l'esigenza sorta dalle difese del convenuto, che all'udienza del 18.09.2014 parte convenuta si opponeva alle eccezioni e deduzioni attoree e, solo per mero scrupolo, provvedeva a depositare in cartaceo comparsa di costituzione e risposta in originale e copia della documentazione allegata al proprio atto difensivo e che entrambi i Procuratori al termine dell'udienza chiedevano breve termine al fine di meglio argomentare le eccezioni e contestazioni in ordine all'ammissibilità e ritualità della costituzione della parte convenuta, termine concesso dal giudice con fissazione di udienza al 29.10.2014; ora, deve essere rilevato in punto di diritto che, come noto, in forza dell'art. 16 bis del d.l. n. 179/2012, dal 30.06.2014, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (cd. atti endoprocessuali) ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, che l'art. 44 comma 1 del d.l. n. 90/2014 prevede che dette disposizioni si applichino esclusivamente ai procedimenti innanzi al tribunale ordinario instaurati dal 30 giugno 2014 mentre per quelli già pendenti a tale data queste disposizioni si applicheranno in via obbligatoria a decorrere dal 31 dicembre 2014, che, per quanto concerne gli atti introduttivi 8 e di costituzione in giudizio, come chiarito dal Ministero della Giustizia con la circolare del 27 giugno 2014, l'entrata in vigore delle norme di cui al citato art. 16 bis non innova la disciplina previgente in ordine alla necessità di un provvedimento ministeriale autorizzativo di abilitazione alla ricezione degli atti introduttivi e che, per tali atti, dunque, il deposito in via telematica è possibile soltanto presso i Tribunali che abbiano già ottenuto il decreto di abilitazione ai sensi dell'art. 35 del d.m. n. 44/2011, come nel caso del Tribunale di Forlì, ove è stata decretata l'attivazione, a decorrere dal giorno 15.10.2012, della trasmissione dei documenti telematici relativi tra l'altro, a comparsa di risposta e scambio memorie ex art. 183 comma 5 c.p.c.; orbene, fermo restando che nessun dubbio pare esservi in ordine all'esclusione degli atti introduttivi e di prima costituzione delle parti dal deposito telematico in quanto comunque non ricompresi nel novero di quelli indicati nei primi quattro commi del citato art. 16 bis, si pone evidentemente la questione di quale valenza attribuire ad atti di questa natura, redatti e presentati in via telematica, evenienza già verificatasi, come comprovato dalle varie ordinanze emesse da tribunali di merito ed acquisite agli atti (cfr. Tribunale di Brescia, Sez. lavoro, ordinanza 07.10.2014, n. 918; Tribunale di Vercelli, Sez. civile, ordinanza del 31.07.2014); si ritiene opportuno, da parte di questo giudicante, in attesa di eventuali chiarimenti legislativi e del formarsi di consolidati orientamenti giurisprudenziali sul punto, adottare un'interpretazione estensiva sulla base di questi elementi: - nel nostro ordinamento processual-civilistico vige il principio della libertà di forme (art. 121 c.p.c.) e, nel caso in esame, una vincolatività delle forme da adottarsi è prevista soltanto per i depositi telematici obbligatori introdotti dal sopra citato art. 16 bis laddove stabilisce che il deposito di detti atti "ha luogo esclusivamente con modalità telematiche"; - la forma di deposito adottata dal convenuto [omissis] quindi non solo non è vietata, ma è una forma legalmente prevista e, anzi, promossa dal legislatore tanto da averla resa obbligatoria per alcune tipologie di atti e procedure; - si tratta dunque di valutare se la forma adottata sia idonea al raggiungimento dello scopo, atteso che, giusto il disposto di cui all'art. 156 comma 3 c.p.c., una nullità "non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato", 9 - nella fattispecie in esame, si è in presenza di una tipologia di deposito prevista dall'ordinamento e pienamente idonea a mettere in contatto in modo legale le parti/la parte tra loro e le stesse con l'Ufficio Giudiziario, che è tenuto ad accettare l'atto, così reso pienamente conoscibile, seppure con modalità telematiche; ciò detto, va comunque evidenziato essere necessario che le modalità di deposito telematiche siano osservate nella loro interezza; l'art. 16 bis prevede infatti che lo stesso "debba avvenire nel rispetto della normativa anche regolamentare che concerne la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti telematici" e le norme tecniche (art. 12 comma 1 del provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati dal Ministero della Giustizia) prevedono tra l'altro che "L'atto del processo, in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti: a) è in formato PDF; b) è privo di elementi attivi; c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna...". In altri termini, non sono ammissibili, in particolare, atti non immediatamente leggibili, ovvero immediatamente utilizzabili informaticamente; scopo dell'atto informatico è infatti quello di consentire, oltre che la formale conoscenza dell'atto all'Ufficio e alla controparte, anche un determinato tipo di utilizzabilità informatica; reputa quindi questo giudice che il deposito della comparsa di costituzione e risposta in forma telematica (tramite PDF nativo e non ottenuto tramite scannerizzazione) nonché della procura alle liti da parte del convenuto sia ammissibile, avendo indubbiamente raggiunto il proprio scopo; ritenuta quindi la ritualità della costituzione del convenuto ed avendo lo stesso formulato domanda riconvenzionale, parte attrice va autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa ai sensi degli artt. 106 e 269 comma 3 c.p.c., essendo l'esigenza sorta dalle difese svolte dal convenuto, con la contestuale fissazione di una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.; si reputano infine non ricorrenti i presupposti previsti dall'art. 89 c.p.c. per disporre la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive, trattandosi di espressioni riguardanti 10 l'oggetto della causa e rientranti nel diritto di difesa e di critica nell'ambito della dialettica processuale; P.Q.M. Previa declaratoria di ammissibilità e ritualità della costituzione in giudizio mediante modalità telematica del convenuto [omissis] AUTORIZZA l'attore Avv. [omissis] a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa [omissis] entro il termine perentorio del 30.11.2014; FISSA nuova udienza ex art. 183 c.p.c. al 12.03.2015 ad ore 10.30; MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti. Forlì, li 29 ottobre 2014. Il Giudice **** Tribunale di Venezia - ord. 10/11/2014 - costituzione in giudizio - ammissibile - N. R.G. 2014/4011 Tribunale Ordinario di Venezia Seconda Sezione Civile Il Giudice Dott.ssa Alessandra Ramon, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24/10/2014 ha pronunciato la seguente ORDINANZA Il Giudice, letti gli atti e i documenti di causa; considerato 11 che la parte resistente, [omissis], si è costituita in giudizio con deposito telematico della memoria di costituzione; che la parte ricorrente ha eccepito la nullità della costituzione a mezzo telematico, in quanto atto introduttivo per il quale sarebbe consentito solo il deposito cartaceo in cancelleria; ritenuto che il quadro normativo di riferimento deve essere interpretato nel senso di ritenere ammissibile e rituale anche il deposito telematico di un atto introduttivo del giudizio quale la memoria di costituzione in oggetto; che, infatti, l'art. 16 bis, comma 1, D.L. n. 179/2012 sancisce l'obbligo del deposito telematico esclusivamente per gli atti endoprocedimentali delle cause instaurate dopo il 30.6.2014, ma non anche il divieto di tale mezzo di deposito per gli atti introduttivi del giudizio nelle cause iniziate prima o dopo tale data; che non vi è alcuna disposizione del codice di rito che colpisca con la sanzione della inammissibilità o della nullità il deposito telematico della memoria di costituzione: invero, a mente dell'art. 121 c.p.c., vige in materia il principio di libertà delle forme e, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata per legge”, la nullità “può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo” e, infine “la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Ritenuto inoltre: che argomenti a sostegno dell'inammissibilità del deposito telematico della memoria di costituzione di parte resistente non possono essere desunti dall'art. 35 D.M. n. 44/2011; infatti tale disposizione normativa di fonte sublegislativa si limita testualmente a prevedere che un decreto dirigenziale debba accertare “l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio”, al fine di consentire la trasmissione di documenti informatici ai soggetti abilitati esterni; 12 pertanto, esula dai contenuti e dagli scopi del decreto dirigenziale anzidetto tanto l'individuazione degli atti da inviare obbligatoriamente con mezzo telematico, quanto l'attribuzione di valore e copertura legale a tale forma di comunicazione; che il principio di libertà delle forme di cui all'art. 121 c.p.c. dev'essere letto alla luce della normativa prevista in materia di atti informatici, e in particolare sulla base del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 ossia del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale, ove è previsto che: - il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, che rispetti le regole tecniche ha la stessa efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. (cfr. artt. 20 e 21); - i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale (art. 45). Ritenuto infine che argomenti a favore dell'ammissibilità del deposito telematico possono desumersi anche dai principi elaborati dalla Suprema Corte in tema di deposito degli atti introduttivi del giudizio: se è vero infatti che la suprema corte ha affermato che “per quanto riguarda il giudizio ordinario, la costituzione va effettuata recandosi personalmente in cancelleria e presentando gli atti al cancelliere” (cfr. Cass. 12391/2013), è anche vero che la stessa Corte ha motivato tale decisione con l'esigenza : a) di controllo da parte della cancelleria dell'esistenza dei documenti prodotti; b) di consentire alla parte convenuta di riscontrare la esistenza di essi documenti ed eventualmente, con la comparsa di costituzione e risposta, contestarne la genuinità e la attinenza alla questione da trattare e, quindi, di soddisfare esigenze di certezza e correttezza riguardo alla instaurazione del rapporto processuale. Orbene, è evidente che tali esigenze possono ritenersi soddisfatte con il deposito telematico, in quanto proveniente da un soggetto certificato ed abilitato, e comportante l'accessibilità alla controparte della documentazione prodotta, diversamente da quel che accade in ipotesi di deposito a mezzo posta raccomandata (oggetto della menzionata pronuncia della Suprema Corte); 13 a ciò si aggiunga che, in precedenza, sullo stesso argomento, le Sezioni Unite della Suprema Corte avevano affermato che il deposito a mezzo posta integrerebbe una mera “irritualità” e, semmai, una nullità comunque sanabile dall'evidente raggiungimento dello scopo (Cass. SS.UU. n. 5160/2009). P.Q.M. - rigetta l'eccezione proposta dalla parte ricorrente in ordine alla costituzione del Condominio resistente; - ritenuta la causa pronta per la decisione, fissa l'udienza del 13 marzo 2015, ore 11.30 con termine alle parti fino al 28 febbraio 2015 per il deposito di note conclusive. Venezia, 10 novembre 2014 Il Giudice dott. Alessandra Ramon Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Dott Raffaele Incardona **** Tribunale di Genova - ord. 01/12/14 - costituzione in giudizio - ammissibile - TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE LAVORO 1 DICEMBRE 2014 ESTENSORE MARIA IDA SCOTTO IL GIUDICE in ordine alla questione, sollevata d'ufficio, circa la ritualità della costituzione in giudizio di [omissis] s.r.l. e di [omissis] s.r.l., entrambe costituitesi con deposito telematico delle proprie memorie nel procedimenti RG 5241/2013 e 5243/2013; 14 ritenuto che, al momento della costituzione in giudizio delle due società, il Tribunale di Genova, in forza di decreto D.G.S.I.A. del 17 dicembre 2010, era autorizzato alla ricezione in via telematica, a decorrere dal i gennaio 2011, di memorie, comparse conclusionali e note di replica, ma non anche alla ricezione telematica degli atti introduttivi del giudizio (autorizzazione conferita soltanto con decreto D.G.S.I.A. del 10 novembre 2014); ritenuto che tale circostanza non può, peraltro, comportare né l'inesistenza, né la nullità, né l'inammissibilità della costituzione in giudizio; ritenuto che, al riguardo, deve distinguersi tra l'atto processuale, nella specie costituito da un documento informatico, e la modalità di deposito dell'atto stesso; ritenuto che, ai sensi dell'art, 15 legge n, 59/1997, "gli atti, dati e documenti formati dalla Pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge" e che, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 123/2001 (regolamento dì delegificazione emanato in forza del medesimo art, 15 legge n. 59/1997), "tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale"; ritenuto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 20 d. 1gs. n. 82/2005, "il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui ali' articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge", ai sensi del successivo art. 21, "il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo dì firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria" ed, infine, ai sensi dell'art. 45, "i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico..., idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella dei documento originale"; ritenuto che, pertanto, le memorie di costituzione informatiche, sottoscritte - come nella specie - con firma digitale, soddisfano i requisiti formati richiesti dall'art. 416 c.p.c.; 15 ritenuto che, fermo il requisito della forma scritta, trova dei resto applicazione il principio generale contenuto nell'art. 121 c.p.c, ai cui sensi gli atti del processo, per cui la legge non richieda forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, con conseguente facoltà delle parti di compiere gli atti, processuali con libertà di forme, salvo diversa e specifica prescrizione normativa di legge, purché essi raggiungano il loro scopo; ritenuto che, quanto al deposito in via telematica delle memorie di costituzione, avvenuto in data anteriore al 30 giugno 2014, ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. n. 44/2011 (Regolamento contenente le cd, "regole tecniche" del processo telematico, emanate ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.L. 193/2009 convertito in legge n. 24/2010), “l'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio"; ritenuto che, sulla base della gerarchia delle fonti, non sembra che la disposizione da ultimo citata, di natura meramente regolamentare, possa derogare ai complesso di norme precedentemente indicate; ritenuto che, in ogni caso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il deposito irrituale di un atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva dl domanda riconvenzionale, spedita a mezzo posta) dà luogo ad una mera irregolarità, in quanto da un lato il deposito effettuato con modalità non previste dalla legge non è sanzionato con la nullità, dall'altro l'attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e il loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario (Cass., Sez. Un., 4 marzo 2009, n. 5160, seguita da tutte le pronunce successive: Cass., 4 dicembre 2012, n, 21667; Cass., 1 marzo 2012, n. 3209; Cass., 30 dicembre 2011, n, 30240; Cass., 8 novembre 2011, n, 23239; Cass., 24 giugno 2010, n. 15259; Cass., 24 maggio 2010, n. 12663, risultando per contro isolata la contraria pronuncia invocata da parte ricorrente: Cass., 21 maggio 2013, n. 12391); ritenuto che tali principi risultano applicabili anche alla presente fattispecie, in quanto le memorie inviate in via telematica sono state ricevute dal cancelliere, che le ha inserite nel fascicolo d'ufficio ed ha altresì provveduto a comunicarne il deposito al difensore dei ricorrenti, 16 risultando cosi raggiunto lo scopo della presa di contatto tra la parte, l'ufficio giudiziario e la controparte, essendo peraltro immediatamente possibile alla controparte l'esame della memoria di costituzione e della documentazione prodotta; ritenuto che la modalità di deposito dell'atto adottata dalle convenute deve del resto ritenersi senz'altro idonea a raggiungere lo scopo, trattandosi dello strumento di trasmissione già all'epoca consentito per il deposito di memorie, comparse conclusionali e di replica, e oggi. addirittura obbligatorio per gli atti endoprocedirnentali; ritenuto che, pertanto, l'atto ha in ogni caso raggiunto il suo scopo, con conseguente sanatoria di ogni eventuale profilo di irregolarità; confermati quindi i precedenti provvedimenti dì autorizzazione delle chiamate in manleva; rinvia per interrogatorio delle parti all'udienza del 29 gennaio 2015 ore 9. **** Altre segnalazioni rilevanti - inammissibilità - Sembra opportuno segnalare inoltre altre due recenti decisioni, di cui non è stato possibile recuperare il testo integrale. Il Tribunale di Lodi, con ordinanza del 5 novembre 2014, ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso in materia di lavoro depositato in via telematica, rilevando in poche righe la mancanza dell'autorizzazione ministeriale. Il Tribunale di Foggia, con ordinanza datata 11 novembre 2014 ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione a cartella esattoriale depositato in forma telematica. **** **** **** 17 - PARTE II DECISIONI AVENTI AD OGGETTO RICORSI PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO Tribunale di Roma - decreto 09/06/2014 - deposito ricorso per ingiunzione pdf-immagine - [omissis] Il ricorso per decreto ingiuntivo depositato nell'ambito del presente processo telematico è la scansione di un’immagine e non consente operazioni di selezione e copia di parti, anziché derivare, come prescritto, dalla trasformazione in documento .pdf di un documento testuale. Si tratta in sostanza una copia, sebbene firmata digitalmente. Al riguardo si osserva quanto segue. Con Decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 » sono state introdotte le regole tecniche destinate a governare il processo telematico per la cui funzionalità risulta imprescindibile l’adozione di standard ai quali tutti gli operatori del processo devono adeguarsi nella redazione degli atti di rispettiva competenza. Non è un caso che il predetto Regolamento fosse imposto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario» (art. 1 del Regolamento). Secondo l'art. 11, “L'atto del processo in forma di documento informativo è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all’art. 34; le informazioni 18 strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’art. 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici”. L’art. 34 assegna il compito di fissare le specifiche tecniche al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, assicurandone la generale ed agevole conoscibilità anche mediante pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi telematici. Proprio in attuazione di tale compito, il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia con provvedimento del 18 luglio 2011 ha posto le «Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44...» Per quel che qui maggiormente interessa, l’art. 12 ha stabilito i requisiti di “formato” dell’atto del processo in forma di documento informatico prevedendo, al primo comma: “1. L' atto del processo in forma di documento informatico rispetta i seguenti requisiti: a) è in formato PDF; b) è privo di elementi attivi; c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non pertanto ammessa la scansione di immagini;” costatata la difformità del ricorso per decreto ingiuntivo che è il frutto della scansione di altro documento cartaceo e non già la trasformazione in formato .pdf di un documento testuale si tratta di individuare le conseguenze giuridiche di detta difformità. L’indagine non può che muovere dall’art. 121 c.p.c. secondo cui “Gli atti de! processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo”. Com'è a tutti evidente la norma, che assurge al rango di “principio” del diritto processuale civile, è nata in un contesto storico al quale era estranea la dimensione “digitale” degli atti e dei documenti. Ciò nondimeno nella stessa affermazione della regola della libertà delle forme sono dettati anche i suoi limiti, potendo la legge richiedere “forme determinate”. A ben vedere, quando ciò avvenga, non è consentito affidarsi al criterio del raggiungimento dello scopo per sancire la validità di un atto compiuto senza il rispetto delle forme stabilite. 19 I regolamenti, di natura delegata, che pongono le regole tecniche indispensabili per assicurare la funzionalità del processo civile telematico costituiscono integrazione della normativa di livello primario. Risulta d'immediata percezione che il processo civile telematico implica l’adesione degli operatori agli standard tecnici stabiliti, a pena della sua stessa praticabilità e ragionevole durata (art. 111 Cost.). L’unicità dello standard costituisce lo strumento senza il quale non e neppure concepibile lo svolgimento di un processo in forma telematica. In tale prospettiva per “scopo” dell'atto processuale non deve intendersi soltanto quello di significare alle altre parti del processo ed al giudice i propri intendimenti o rappresentazioni, nessuno potendo ragionevolmente ipotizzare, ad esempio, che con un sms o con un messaggio di posta elettronica possa darsi validamente corso ad una procedura telematica. Lo “scopo” dell'atto processuale telematico diviene, prima d'ogni altro, quello di inserirsi efficacemente in una sequenza intrinsecamente assoggettata alle regole tecniche che impongono l’adozione di particolari formati in luogo di altri. Integra una mera casualità che un atto espresso in un formato non ammesso sia stato di fatto acquisito al sistema del processo civile telematico; tanto e vero che l’ultimo aggiornamento del sistema SICID per il contenzioso civile - nella versione 3.12.0 - prevede opportuni accorgimenti tecnici in grade di sbarrare l’accesso al file “intruso" perché non corrispondente al formato richiesto per il tipo di atto. Del resto ulteriori dati normativi confermano che il documento informatico – anche al di fuori del diritto processuale - non può intrinsecamente essere a forma libera: l’art. 20 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) impone per la sua formazione “caratteristiche tecniche" la cui specificazione l’art. 71 dello stesso corpo normativo demanda ad interventi di rango subordinato coll'espressa indicazione (comma l-ter) dell'adeguamento al processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell’Unione europea. In tale prospettiva ed in relazione ad un ricorso per decreto ingiuntivo risulta predicabile la sua inammissibilità perché l'atto introduttivo manca dei requisiti genetici indispensabili per dar valido corso ad un procedimento telematico. 20 Né - in mancanza di specifica disposizione di legge - avrebbe senso ipotizzarne la rinnovazione nell'ambito del medesime procedimento malamente introdotto (art. 162 c.p.c.) a fronte della riproponibilità senza limitazioni del ricorso per decreto ingiuntivo (art. 640 u.c., c.p.c.). P.Q.M. DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. XXX/XXXX nei confronti di XXXXXX Roma, 9 giugno 2014 **** Tribunale di Udine - ord. 28/07/2014 - deposito ricorso per ingiunzione pdf-immagine Tribunale di Udine Ordinanza 28 luglio 2014 [omissis] N° ****/2014 R.A.C.C. Il Giudice Designato, dott. Francesco Venier, letto il ricorso per decreto ingiuntivo presentato da *********** S.P.A. con il procuratore avv. ************* nei confronti di ****************** e ********************* e la documentazione allegata; ritenuto che l’atto depositato non è conforme alle regole tecniche del P.C.T., trattandosi di atto redatto in forma cartacea e successivamente scansionato e non di atto formato mediante l’apposito redattore atti; letto l’art. 640 comma 1 c.p.c. invita il ricorrente a regolarizzare il deposito. 21 Manda alla Cancelleria di comunicare il presente decreto al procuratore del ricorrente. Udine, il 28/07/2014. IL GIUDICE DESIGNATO - Dott. Francesco Venier - **** Tribunale di Milano - sent. 28/10/2104 - modalità esecutorietà del D.I. telematico (alert) Il Giudice Dott. Giuseppe Buffone, visti gli atti, vista l’istanza presentata da …. SRL (C.F. …) con l’Avv. …. , ex art. 647 c.p.c., rilevato che l’ingiunzione di pagamento è stata emessa con formalità telematiche; rilevato che, trattandosi di procedura telematica, non è previsto il rilascio da parte del cancelliere dì attestazione di non interposta opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto la normativa tecnica e le modalità di funzionamento del sistema informatico prevedono l'automatica segnalazione della pendenza di una opposizione, a mezzo di un altro specifico alert; rilevato, conseguentemente, che il controllo giudiziale – in funzione della formula esecutiva – concerna la presenza o non dell’apposito alert da parte della cancelleria a cui compete di registrare lo specifico evento ostativo alla esecutorietà (n.b.: "consegnato avviso di opposizione"); ritenuto, quindi, che in assenza di detto alert – come nel caso di specie – il giudice debba procedere emettendo il decreto di esecutorietà; 22 ricordato, nel resto, che l’eventuale notifica intempestiva non è rilevabile ex officio in questa sede (Cass. Civ., sez. III, sentenza 14 aprile 2005 n. 7764), PER QUESTI MOTIVI DICHIARA esecutivo il decreto ingiuntivo n. 27147/2014 depositato il ... emesso nei confronti di: ... MANDA alla cancelleria per i provvedimenti di competenza. Deciso in Milano, in data 28 ottobre 2014 **** **** **** - PARTE III DECISIONI AVENTI AD OGGETTO NOTIFICHE VIA PEC Tribunale di Mantova - sent. 03/06/2014 - notifica decreto ingiuntivo via PEC - termini - REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Mantova nella persona del dott. Simona Gerola, in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all’udienza del 3.6.2014 visto l’art. 429 c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente: SENTENZA 23 nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con domanda depositata in data 7.4.2014 da P.M., con l’avv. A. P. - opponente CONTRO Z. P. con l’avv. M. M. - opposto Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 7.4.2014 P.M. proponeva opposizione avverso il d.i n 46/14 con il quale il Tribunale di Mantova lo aveva condannato al pagamento della somma di euro 8.869,91 in favore di Z. P. a titolo di TFR e rivalutazione monetaria Il procuratore dell’opponente esponeva: che il signor P. M. è artigiano coltivatore diretto che, come previsto dalla normativa, ha aperto propria casella pec per le comunicazioni di legge, ma nessuno gli aveva comunicato che avrebbe dovuto installare file e /o programmi ad hoc per scaricare determinati documenti o notifiche che avrebbe potuto ricevere; che il ricorrente in data 26.02.2014 rinveniva nel suo account delle email provenienti dall'Avv. M. contenenti allegati che non riusciva ad aprire; subito inviava allo stesso richiesta di chiarimenti e, non ricevendo risposta , in data 27 marzo 2014 faceva intervenire un tecnico e scopriva, con somma sorpresa, la notifica di un D.I.; che pertanto è da tale data che devono farsi decorrere i 40 giorni concessi per l'eventuale opposizione; che la notifica in proprio del legale, seppur ormai consolidata a mezzo posta, non è ancora entrata pienamente in vigore a mezzo internet in quanto solo pochi studi e privati sono già attrezzati per la predisposizione del PCT che entra in vigore a tutti gli effetti a far data dal prossimo 1 giugno; che siffatta notifica è un capestro per un piccolo imprenditore che ancora non sia entrato nel sistema e non abbia provveduto ad installare gli adeguati programmi per la ricezione di atti; 24 che il signor Z. si è licenziato dall'impresa del signor P. data 10 novembre 2012 e in data 15 gennaio 2013 veniva consegnato all'ex dipendente il prospetto individuale del trattamento di fine rapporto e dallo stesso veniva sottoscritto e, infine, in data 26 giugno 2013 l’ingiungente sottoscriveva una lettera con cui dichiarava che l'importo a titolo di TFR di sua spettanza era pari ad € 5.934.57 che durante l’incontro del 26.6.2013, conscio anche delle difficoltà dell'impresa P., il lavoratore aveva accettato di ricevere ii trattamento di fine rapporto in acconti, il primo dei quali da ritirare entro la fine del mese di dicembre e a seguire acconti mensili sino alla concorrenza del credito vantato; che le parti si erano accordate affinché il signor Z. si presentasse presso la sede della ditta P. in dicembre e , al contrario, quest’ultimo non si presentava a ritirare l'assegno nonostante i solleciti e gli inviti telefonici che dopo aver ricevuto il decreto ingiuntivo sono continuate le trattative tra le parti che, tuttavia, non sono andate a buon fine In punto di diritto, eccepiva l’illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 6 c.2 del DPR 68/2005 nella parte in cui prevede che la notifica si ha per eseguita (per il destinatario) nel momento in cui viene generata dal server la ricevuta di ricezione e consegna perché si pone in contrasto con ii disposto dell'art 3 e art. 24 della Cost. laddove non prevede la certezza, che li destinatario dell'atto notificato abbia avuto piena e completa conoscenza dell'atto stesso e contrasta con tutte quelle tutele che la Corte Costituzionale nel corso degli anni aveva fatto predisporre per addivenire ad un trattamento paritario delle parti nella conoscenza reale di eventuali atti giudiziari. Nel merito osservava che il sig. Z. era ben conscio che la cifra richiesta nel DI fosse superiore alle sue spettanze e inconsistenti risultano le giustificazioni fomite in base alle quali il conteggio realizzato dal consulente fosse basato sulle buste paghe. Concludeva chiedendo in via preliminare di dichiarare la tempestività dell'opposizione al decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec essendo il ricorrente venuto a conoscenza dell'atto solo nella giornata del 27.03.2014 momento in cui, è riuscito ad aprire gli allegati al messaggio pec; nel merito di revocare ii Decreto ingiuntivo n. 46/14 in quanto del tutto erroneo nel suo ammontare e infine, in via subordinata di accertare e dichiarare , previa revoca del il Decreto 46/14, come dovuta la minor somma di euro 5936,29. Si costituiva ritualmente il sig. Z.P., eccependo in via preliminare, la tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo rilevando che esso è stato regolarmente notificato dal proprio difensore in 25 proprio (in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Mantova in data 28 ottobre 2008, in atti ), in data 17 febbraio 2014 alle ore 16:07, a mezzo pec, all'indirizzo di pasta elettronica certificata pm@pecit, estratto dal Registro delle Imprese di Mantova. A conferma di quanto sopra affermato produceva le stampe del messaggio di PEC di invio della notificazione, gli atti allegati, ricevuta di accettazione, ricevuta completa di avvenuta consegna e visura camerale dell'impresa P.M. in data 5 febbraio 2014. Evidenziava che contrariamente a quanta vorrebbe sostenere la difesa di controparte tale forma di notificazione è ammessa, ormai dal giorno 24 maggio 2013, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 16 quater del D.L. 18.10.2012 n. 179 alla L. 53/1994 sulla facoltà di notificazione da parte degli avvocati. Chiedeva, quindi, in via principale di dichiarare inammissibile la opposizione, stigmatizzando le argomentazioni di parte ricorrente , contrastanti con il brocardo ignorantia legis non excusat, nonché erronee in quanto tese a accomunare norme applicabili a procedure diverse tra loro (una cosa e la procedura di notifica a mezzo pec, altra e diversa cosa è il processo civile Telematico - PCT). In via subordinata osservava che nel merito l’opposizione è infondata e che il lavoratore ha azionato il credito al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali poiché il datore di lavoro non ha fornito la prova di aver pagato i contributi e aggiungeva che il modello F24 prodotto da controparte non e’ certo la dimostrazione del versamento della somma di Euro 2.935,34 spettante al lavoratore. Concludeva chiedendo in via preliminare una dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto del ricorso. All’odierna udienza , l’opponente consegnava all’opposto la somma di euro 5.934,57 mediante assegno bancario e quest’ultimo accettava il titolo di credito quale acconto sulla maggior somma dovuta , fatto salvo il buon fine dell’assegno; l’opponente faceva, altresì, presente di aver assolto gli obblighi contributivi e fiscali richiamando la documentazione in atti. Esperito vanamente il tentativo di conciliazione , la causa veniva discussa e decisa. L’opposizione è inammissibile in quanto tardiva. 26 Il ricorso ingiuntivo opposto è stato ritualmente notificato in data 17 febbraio 2014 mentre il ricorso in opposizione è stato depositato in data 7 aprile 2014, quindi oltre i 40 gg previsti a pena di decadenza dall’art. 641 c.p.c.. Ai sensi degli artt. 1 e ss della legge 53/1994 testo vigente (modificata da ultimo dall'art. 16 quater del D.L. 18.10.2012 n. 179 alla L. 53/1994): “L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente... La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 “. Non è contestato che il procuratore dell’ingiungente abbia rispettato in toto le disposizioni normative e, pertanto, non resta che dichiarare inammissibile l’opposizione perché proposta oltre il termine di legge. Le conseguenze della mancata o tardiva proposizione dell’opposizione sono analoghe a quelle previste nei giudizi di impugnazione, derivandone l’inammissibilità dell’opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. 27 Nonostante l’art. 647 c.p.c. non lo preveda espressamente, l’intenzione del legislatore di attribuire al decreto ingiuntivo non opposto (od opposto con giudizio poi estinto o dichiarato inammissibile o improcedibile) l’efficacia propria del giudicato si desume dall’art. 650 c.p.c. che, nel disciplinare l’opposizione tardiva, indica alcune limitazioni che non avrebbero senso se il decreto ingiuntivo opposto non fosse incontrovertibile, nonché dall’art. 656 c.p.c. che prevede l’impugnazione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a norma dell’art. 647 unicamente per revocazione straordinaria (ossia nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell’art. 395) e con opposizione di terzo revocatoria (ossia nei casi previsti nell’art. 404 comma 2). È appena il caso di dire che non ricorre la forza maggiore nella mancata conoscenza del decreto ingiuntivo (ed è quindi inammissibile l'opposizione tardiva allo stesso) qualora tale mancata conoscenza sia riconducibile ad un comportamento volontario e lato sensu colposo dell'ingiunto, come nel caso di specie. L’inammissibilità del ricorso precluderebbe ogni valutazione del merito del ricorso, ma ad abundantiam si osserva che l’opponente ha riconosciuto di dover all’ingiungente la somma netta azionata , tanto è vero che ha adempiuto all’obbligazione in data odierna. L’ingiungente ha richiesto, come ogni lavoratore che non sa e non può sapere se e quando il datore di lavoro ha ottemperato agli obblighi di legge in qualità di sostituto d’imposta e obbligato al pagamento dei contributi previdenziali, il pagamento di una somma al lordo delle ritenute di legge e pertanto il decreto ingiuntivo è stato legittimamente richiesto e pronunciato. La giurisprudenza è assolutamente consolidata nel ritenere che l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 l. 4 aprile 1952 n. 218). Quanto sopra toglie ogni e qualsiasi rilevanza alla questione di illegittimità costituzionale posta dall’opponente , a prescindere dalla sua manifesta infondatezza. Le spese di lite , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. 28 definitivamente pronunciando, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede : - dichiara inammissibile l’opposizione proposta da P.M. in quanto tardiva e, per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 46/14; condanna l’opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte opposta che liquida in complessivi euro 2.100,00 , oltre contr. forf. 15% , Iva e CPA di legge. Così deciso in Mantova, il 3.6.14. Il giudice dott. Simona Gerola **** Cass. Civ. Sez. Lav. - sent. 02/07/2014 - notifica a PEC comunicata non attivata [omissis] Svolgimento del processo 1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il giorno 1 marzo 2013) dichiara improcedibile l'appello proposto, con ricorso depositato il 4 dicembre 2012, da I.A.S. avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1604/2012 del 6 giugno 2012, di rigetto della domanda dello I. avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla B. s.p.a. (d'ora in poi: B.). La Corte d'appello di Reggio Calabria, per quel che qui interessa, precisa che: a) all'udienza di prima comparizione - fissata con decreto regolarmente comunicato al procuratore della parte appellante a mezzo del sistema di posta elettronica certificata (PEC), secondo le indicazioni fornite dallo stesso procuratore nell'atto di appello e in base all'art. 136, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 25 della legge n. 183 del 2011 - è comparso il suddetto procuratore dell'appellante che ha fatto presente di non avere ricevuto 29 alcuna comunicazione ed ha, pertanto, chiesto un nuovo termine per provvedere alla prescritta notifica; b) premesso che l'assunto relativo all'omessa comunicazione è destituito di fondamento, l'appellante, pur avendo ricevuto notizia del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione (dell'8 febbraio 2013) in data 4 dicembre 2012, non ha provveduto ad effettuare la notifica alla controparte dell'atto di appello e del pedissequo decreto di comparizione entro il termine minimo di venticinque giorni prima della data della predetta udienza di cui all'art. 435, terzo comma, cod. proc. civ.; c) ne consegue che in applicazione al recente orientamento espresso dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 20606 del 30 luglio 2008, l'appello, anche se proposto tempestivamente, è da considerare improcedibile perché la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non è stata effettuata e - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. - non è consentito al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., tranne che nell'ipotesi in cui venga presentata un'istanza di proroga prima della scadenza del termine per la notifica in oggetto; d) tale ultima ipotesi non ricorre nella specie, in quanto la parte appellante ha presentato la suddetta istanza nel corso della stessa udienza di prima comparizione. 2.- Il ricorso di I.A.S. domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo; resiste, con controricorso, illustrato da memoria, la B., la quale, fra l'altro, eccepisce la invalidità della notifica del ricorso per cassazione, soprattutto perché avvenuta (il 6 settembre 2013) dopo la scadenza del termine semestrale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'ari 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile nella specie ratione temporis, ai sensi dell'art. 58 della stessa legge n. 69 del 2009. Motivi della decisione I - Profili preliminari. 1.- Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione di invalidità della notifica della notifica del presente ricorso proposta dalla controricorrente, sull'assunto della pretesa tardività della 30 stessa perché effettuata il 6 settembre e quindi dopo la scadenza del termine di sei mesi dal deposito della sentenza (avvenuto il giorno 1 marzo 2013), previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. Tale eccezione è infondata in quanto, sull'originale del ricorso risulta apposto un timbro leggibile dell'ufficiale giudiziario che attesta che la relativa consegna dell'atto per la notifica è stata effettuata in data 27 agosto 2013, sicché, la notifica stessa si deve considerare tempestiva, in applicazione del noto principio della scissione soggettiva del momento di perfezionamento delle notificazioni. II - Sintesi delle censure. 1.- Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 136, 152, 159, 291, 421, 435 cod. proc. civ. e dell'art. 111 della Costituzione. Il ricorrente sottolinea che: 1) il procuratore dell'appellante, presente all'udienza del giorno 8 febbraio 2013 per trattare altre cause, ha chiesto la concessione di un termine per le notifiche dichiarando che non era a conoscenza dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza, comunicatagli esclusivamente tramite PEC; 2) infatti il procuratore stesso non era ancora in possesso della password di accesso alla PEC, benché quest'ultima gli fosse stata rilasciata qualche giorno prima del deposito in cancelleria dell'atto di appello (ove era stata indicata); 3) pertanto la comunicazione effettuata dalla Corte d'appello per mezzo della PEC non sarebbe valida, in quanto esclusiva e non accompagnata da comunicazione cartacea a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo fax. Comunque, la concessione del termine richiesto ad avviso del ricorrente era compatibile con l'art. 111 Cost. e, in ogni caso, l'appello non avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile, visto che era stato correttamente depositato. Infine, al caso di mancata notifica in oggetto avrebbe dovuto applicarsi estensivamente la norma di cui all'art. 291 cod. proc. civ.. III - Esame delle censure. 2.- Il ricorso non è da accogliere per le ragioni di seguito esposte. 31 3.- Deve essere, in primo luogo, precisato che l'art. 125, primo comma, cod. proc. civ. nel testo attuale, vigente dal giorno 1 dicembre 2011, stabilisce che tra le indicazioni che devono obbligatoriamente essere presenti nella citazione, nel ricorso, nella comparsa, nel controricorso e nel precetto vi deve essere quella dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore "comunicato al proprio ordine" nonché del proprio numero di fax. Il successivo art. 136, secondo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, abilita i cancellieri ad effettuare le comunicazioni alle parti che sono prescritte dalla legge e a dare notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge una forma abbreviata di comunicazione, trasmettendo le comunicazioni stesse" a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici". Mentre il terzo comma dello stesso art. 136 stabilisce che "salvo che la legge disponga diversamente", si può utilizzare la trasmissione a mezzo telefax ovvero la notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario solo "se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede". Le modalità attuative di tale disposizione si rinvengono nel decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24), vigente dal 18 maggio 2011 e poi modificato dal d.m. n. 209 del 2012 (vedi, al riguardo: Cass. 7 maggio 2014, n. 9876). 4.- Dal complesso di tale disciplina si desume, per quel che riguarda la presente fattispecie, che una volta ottenuta da parte dell'ufficio giudiziario interessato la prescritta abilitazione, ogni avvocato, dopo la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia attraverso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria PEC, nel senso che se non la apre ne risente le conseguenze. La Corte d'appello di Reggio Calabria è stata abilitata all'utilizzazione di tale sistema dall'inizio del 2012 e di conseguenza da quel momento le cancellerie hanno potuto trasmettere le prescritte comunicazioni ai difensori per mezzo della PEC da essi indicata. 32 Ciò è avvenuto, nella specie, con riguardo alla comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione del giudizio di appello. D'altra parte, come risulta dalla sentenza impugnata, e non viene contestato dal ricorrente, la suddetta trasmissione è risultata effettuata regolarmente - in data 4 dicembre 2012, alle ore 12:27:57 - al procuratore della parte appellante a mezzo del sistema di posta elettronica certificata (PEC), secondo le indicazioni fornite dallo stesso procuratore nell'atto di appello e in base all'art. 136, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 25 della legge n. 183 del 2011. Ne consegue che del tutto correttamente la Corte d'appello ha considerato valida a tutti gli effetti tale comunicazione e, conseguentemente, improcedibile l'appello non avendo l'appellante provveduto ad effettuare la notifica alla controparte dell'atto di appello e del pedissequo decreto di comparizione entro il termine minimo di venticinque giorni prima della data della predetta udienza di cui all'art. 435, terzo comma, cod. proc. civ.. 5.- Nella descritta situazione, non solo non poteva trovare applicazione l'art. 291 cod. proc. civ. che riguarda tutt'altra situazione, ma neppure si sarebbe potuta lamentare la mancata utilizzazione della trasmissione a mezzo telefax ovvero della notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario, perché, come si è detto, in base all'art. 136, terzo comma, cod. proc. civ., a tali forme di trasmissione può ricorrersi soltanto quando non è possibile procedere a mezzo PEC, mentre, nella specie, non solo è stato possibile utilizzare la PEC ma la relativa trasmissione è andata a buon fine (come certificato), sicché l'inconveniente lamentato è dipeso esclusivamente da problemi di gestione della PEC da parte del relativo titolare (destinatario della comunicazione), come tali del tutto ininfluenti sulla validità della comunicazione stessa. IV – Conclusioni. 6.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto, per le suindicate ragioni. Le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012. P.Q.M. 33 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, Euro 3000,00 (tremila/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge. Si da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012. **** Corte App. di Bologna - sent. 20/10/14 - nullità sentenza fallimento per vizio notifica - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Sezione Terza Civile Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati: Dott. Giuseppe Colonna Presidente Dott. Giovanni Pilati Consigliere Dott. Fabio Fiorini Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n.1224/2014 R.G., posta in decisione all'udienza del 26/9/2014; promossa da: "PUBBLITRE s.r.l." (nella persona del suo legate rappresentante) - elettivamente dom.ta in Bologna, via Santo Stefano n.14, presso lo studio legale dell'avv. Girolamo Mancino, che la rappresenta e difende come da procura conferita in calce all'atto introduttivo del presente giudizio ex art.18 L.F.; Reclamante nei confronti di 34 "NEW EL s.r.l." Contumace e di FALLIMENTO di "PUBBLITRE s.r.l." (nella persona del Curatore in carica) – elett.te domiciliata in Bologna, Strada Maggiore n.24, presso lo studio legale dell'avv. Alberto Camellini, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla sua comparsa di costituzione nel presente giudizio Resistente IN PLINTO Reclamo ai sensi dell'art.18 L.F., avverso la sentenza di Fallimento n. 61/2014, emessa in data 16/4/2014 del Tribunale di Bologna — assunto in decisione sulle seguenti : Conclusioni per parte reclamante “Chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia... Dichiarare la nullità della sentenza di fallimento, e cosi in ogni caso revocare il fallimento... 11 tutto con vittoria di spese…” Conclusioni per la Procedura resistente “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita... In via principale, rigettare il reclamo avversario e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di fallimento della "PUBBLITRE s.r.l...., con vittoria di spese ...” LA CORTE Udita la relazione sulla causa del Consigliere designato, dott. Fabio FLORINI; Sentite le conclusioni rispettivamente formulate dai procuratori delle parti; Letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così pronunciato In fatto ed in diritto La "PUBBLITRE s.r.l." — con sede legale in Castel San Pietro Terme (BO) ed avente "partita IVA" n.00510791205 — è stata dichiarata fallita con la menzionata sentenza, avverso la quale ha proposto regolare reclamo, ai sensi dell'art.18 L.F., deducendo l'avvenuta violazione dei proprio diritto di difesa, per non esserle mai stati notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza ai fini dell'istruttoria "prefallimentare", come stabilito dai vigente ari 15 L.F. (come modificato dal D.L. 179/2012, convertito nella Lg. 221/2012); ciò in quanto la necessaria instaurazione del contraddittorio non poteva dirsi validamente realizzata. 35 [omissis] La "PUBBLITRE" chiedeva che fosse dichiarato nullo il relativo fallimento — a seguito di una decisiva violazione del suo diritto di difesa — avendo riscontrato che «...nella vicenda per cui è causa il Provvedimento Collegiale di fissazione di udienza prefallimentare del 20/02/2014 risulta notificato esclusivamente a mezzo PEC per il debitore, nell'indirizzo pubblitre@pecit, alla medesima data... Per motivi tecnici, però, detta notifica NON è andata a buon fine e la Pubbiltre odierna ricorrente - non riceveva alcuna notifica del detto provvedimento. Da informazioni assunte è risultato che la PEC in oggetto, inviata dalla cancelleria, perveniva ad altra società avente il medesimo nominativo della presente ed il medesimo indirizzo PEC. [omissis] 11) … anzitutto emerge con chiarezza che il meccanismo vigente delle notifiche a mezzo PEC consente una verifica del loro esito di natura meramente “virtuale”, poiché il cancelliere individua l’indirizzo PEC – cui va notificato il ricorso ed il decreto di convocazione prefallimentare – ricavandolo automaticamente dal sistema, attraverso l’inserimento del solo codice fiscale del debitore. 12) [omissis] B) È pacifica - e non infrequente almeno per il passato - l’eventualità che presso “INIPEC” si trovino iscritte più imprese con il medesimo “indirizzo pec”, anche se per una sola di esse tale indirizzo, risulta poi attivo. C) Una volta che gli addetti delle Cancellerie si siano attenuti al “sistema" a loro disposizione, non sono "esigibili" ulteriori ricerche — non essendo previsto nemmeno una consultazione supplementare dell'archivio "INIPEC" — per la stessa urgenza di provvedere ad instaurare la procedura “prefallimentare", avente un immediato interesse pubblicistico [...]. D) Tanto meno, alcun controllo successivo è previsto, ai fini della verifica circa la reale corrispondenza tra il "titolare" dell'indirizzo PEC — cui si intendeva far pervenire quella notifica — e l'elemento "identificativo" (codice fiscale/partita IVA) del soggetto al quale essa risulta poi effettivamente "recapitata". [omissis] 14) Alla luce di tali considerazioni, malgrado l’apparente “buon fine” della notifica ex art. 15 L.F. – pur documentata come “regolare”, attraverso la cd. attestazione di consegna pervenuta alla 36 cancelleria mittente – in questo caso essa non può ritenersi validamente ed utilmente perfezionata, ai fini del suo scopo essenziale di instaurare il contraddittorio nei confronti della società poi dichiarata fallita. [omissis] 15) […] ritiene la Corte che la qualifica più radicale di "inesistenza" non possa comunque giustificarsi nei caso di specie, poiché viceversa inducono a "ripiegare" sulla "nullità" le chiarissime e davvero rilevanti "relazioni — per cosi dire — tra la notifica del ricorso-decreto ed il soggetto cui essa doveva pervenire come effettivo destinatario, insite nella corrispondenza letterale fra la "pec" e la sua denominazione societaria, con l'iscrizione alla CCIAA su apposita iniziativa e con la relativa domanda per conseguire quella "pec" come prescelta. [omissis] 17) […] alla stregua delle illustrate premesse - per tornare all'ultimo tema preso in considerazione - la notifica oggetto di gravame non è quindi da ritenersi inesistente ma semplicemente nulla: ne deriva poi la rimessione del giudizio al Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art.354 c.p.c., con declaratoria di nullità dell'impugnata sentenza di fallimento. [omissis] P. Q. M. La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo ai sensi dell'art.18 L.F. — nel procedimento di cui a! n.1224/2014 R.G. — ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinte, così pronuncia : a) In accoglimento del reclamo proposto da "PUBBLITRE s.r.l." nei confronti di "NEW EL s.r.l." e del FALLIMENTO di "PUBBLITRE s.r.l." (nella persona del Curatore in carica) dichiara la nullità della sentenza di fallimento n.59/2014, emessa in data 16/4/2014 del Tribunale di Bologna, disponendo per l'effetto la rimessone degli atti allo stesso Tribunale, ai sensi dell'art.354 c.p.c.; b) Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese processuali del presente grado. Cosi deciso in Bologna, nella camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello, il giorno 26 settembre 2014 **** **** **** 37 - PARTE IV DECISIONI AVENTI AD OGGETTO L'ELEZIONE DEL DOMICILIO CON INDICAZIONE DELLA PEC Cass. SS.UU. - sent. 28/06/2012 n. 10143 - Domicilio professionista e PEC - 11. Quindi conclusivamente - nel comporre il denunciato contrasto di giurisprudenza - può enunciarsi il seguente principio di diritto: "Il R.D. n. 37 del 1934, art. 82 - che prevede che gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, e che in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori dalla circoscrizione cui l'avvocato è assegnato per essere iscritto al relativo ordine professionale del circondario e quindi anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto ad un ordine professionale di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto della medesima corte d'appello. Tuttavia, dopo l'entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c., apportate rispettivamente dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, comma 1, lett. i), n. 1), e dallo stesso art. 25, comma 1, lett. a), quest'ultimo modificativo a sua volta del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, comma 35-ter, lett. a), conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148, e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la 38 domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine". **** **** **** 39 ulteriori aggiornamenti, approfondimenti e domande possono trovare risposta sul forum istituito dal Movimento Forense: http://www.forotelematico.it per scaricare vademecum, modelli e altro materiale: http://padovavicenza.movimentoforense.it si ringrazia l’Avv. Silvio Barbiero per il contributo alla stampa del presente opuscolo 40
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