Breve Compendio Giurisprudenziale Del Processo Civile Telematico

Movimento Forense
Movimento Forense
Sezione di Padova-Vicenza
Dipartimento Giustizia Telematica
in collaborazione con
RADIOTRIBUNALE
e
forotelematico.it
BREVE COMPENDIO
GIURISPRUDENZIALE
DEL PROCESSO CIVILE
TELEMATICO
- Parte Seconda -
a cura di
Avv. Edoardo Ferraro
Avv. Antonio Zago
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La presente raccolta di giurisprudenza fa seguito al primo breve compendio messo a
disposizione dei colleghi dal Movimento Forense, e continua con l'analisi delle decisioni
relative ai depositi degli atti giudiziari avvenuti mediante l’utilizzo di sistemi telematici,
nell'ambito di quello che comunemente viene definito “Processo Civile Telematico” (o più
brevemente,“PCT”), nonché in tema di notifiche via PEC.
L’intento degli autori è stimolare il dibattito e l’attenzione dei lettori su alcuni aspetti rilevanti
che i Giudici stessi hanno, in parte, affrontato:
a) i decreti autorizzativi ex art. 35 comma 1 del D.M. 44/2011 e la loro operatività, tanto
temporale, quanto normativa;
b) il problema della non uniformità degli atti depositabili nelle diverse sedi di Tribunale, dovuta
alla pluralità di decreti autorizzativi emessi ex art. 35 comma 1 del D.M. 44/2011 (cosiddetto
effetto “a macchia di leopardo”);
c) rapporto tra fonti di livello inferiore e superiore nell’ambito delle norme regolanti il processo
civile telematico;
d) la validità delle notifiche via PEC, sia effettuate dagli avvocati che dagli Uffici Giudiziari;
e) un breve “richiamo” sulla questione del “domicilio” dell'avvocato nell'epoca del processo
telematico.
Va da sé che, data la “giovane” storia della materia oggetto della raccolta, sarà onere di ogni
lettore procedere con lo studio delle norme e della giurisprudenza relativa al processo civile
telematico, l’analisi critica delle stesse e la ricerca di soluzioni utili nell’ambito delle possibilità
concesse dal legislatore.
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Sommario:
Parte I - Decisioni aventi ad oggetto atti introduttivi e costitutivi:
Pag. 5 - Trib. di Pesaro - ord. 04/10/2014 - costituzione in giudizio - ammissibile
Pag. 6 - Trib. di Pesaro - ord. 10/10/2014 - costituzione in giudizio - inammissibile
Pag. 7 - Trib. di Forlì - ord. 29/10/2014 - costituzione in giudizio - ammissibile
Pag. 11 - Trib. di Venezia - ord. 10/11/2014 - costituzione in giudizio - ammissibile
Pag. 14 - Trib. di Genova - ord. 01/12/2014 - costituzione in giudizio - ammissibile
Pag. 17 - Altre segnalazioni rilevanti - inammissibilità
Parte II – Decisioni aventi ad oggetto ricorsi per ingiunzione di pagamento
Pag. 18 - Trib. di Roma - decreto 09/06/2014 - deposito ricorso per ingiunzione pdf-immagine
Pag. 21 - Trib. di Udine - ord. 28/07/2014 - deposito ricorso per ingiunzione pdf-immagine
Pag. 22 - Trib. di Milano - sent. 28/10/2104 - modalità esecutorietà del D.I. telematico (alert)
Parte III – Decisioni aventi ad oggetto notifiche via PEC
Pag. 23 - Trib. di Mantova - sent. 03/06/2014 - notifica decreto ingiuntivo via PEC
Pag. 29 - Cass. Civ. Sez. Lav. - sent. 02/07/2014 - notifica a PEC comunicata non attivata
Pag. 34 - Corte App. di Bologna - sent. 20/10/14 - nullità sentenza fallimento per vizio notifica
Parte IV – Decisioni aventi ad oggetto l'elezione del domicilio con indicazione della PEC
Pag. 38 - Cass. SS.UU. - sent. 28/06/2012 n. 10143 - Domicilio professionista e PEC
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- PARTE I DECISIONI AVENTI AD OGGETTO
ATTI INTRODUTTIVI E COSTITUTIVI
Tribunale di Pesaro – ordinanza 04/10/2014 - costituzione in giudizio - ammissibile -
Il Giudice, letti gli atti di causa avente R.G. 1376/14, a scioglimento della riserva, osservato che
- L’obbligo di deposito per via telematica dei soli atti cd endoprocessuali riguarda
esclusivamente i procedimenti avviati successivamente al 30.06.2014, così come sancito
dell’art. 44 c. 1 del d.l. 90/14 convertito nella legge 114/14, il quale provvede ad attuare,
graduandone la tempistica, le disposizioni già previste dall’art. 16 bis c. 1 d.l. 179/12 convertito
nella legge n. 221/12;
- Per le cause avviate prima del 30.06.2014, conseguentemente, oggi non sussiste alcun
obbligo di deposito telematico, il quale inizierà a decorrere dal 31.12.2014;
- Sino a quel momento, quindi, è facoltà della parte scegliere se depositare gli atti processuali
in cartaceo o mediante invio telematico (in quest’ultimo caso detta possibilità riguarda solo gli
atti per cui è abilitata tale modalità, elencati nel provvedimento dirigenziale emesso a sua volta
in ottemperanza alle statuizione dell’art. 35 Dm 44/11 contenente le norme tecniche del
processo telematico);
- Nel caso di specie, trattandosi di procedimento iscritto a ruolo il 16.03.2014, non vige ancora
neppure l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti endoprocessuali;
- Il Tribunale in questione risulta inoltre abilitato, alla luce del provvedimento ministeriale di cui
sopra, alla ricezione per via telematica anche delle comparsa di costituzione e risposta;
- L’atto di costituzione del convenuto depositato per via telematica, pertanto, appare
ammissibile e tempestivo, non necessitando di alcuna rimessione in termini non applicandosi
la disciplina introdotta con d.l. 90/14 al processo in esame, ma operando quella relativa al
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periodo cd di sperimentazione in cui è consentito – dal decreto ministeriale più volte citato – il
deposito (per quanto concerne il Tribunale di Pesaro) anche delle comparse di costituzione e
risposta.
p.q.m.
Vista la richiesta concede i termini previsti dall’art. 183 c. 6 c.p.c. e rinvia la causa all’udienza
del giorno 09.02.2015.
Così deciso il 29.09.2014
Depositato in cancelleria il 04.10.2014
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Tribunale di Pesaro - ordinanza 10/10/14 - costituzione in giudizio - inammissibile -
Il Giudice Istruttore,
letti gli atti del procedimento 1343/2014 e sciolta la riserva formulata all'udienza del
17/09/2104, sulla richiesta di declaratoria di contumacia di [omissis] e [omissis]
- rilevato che il [omissis] ha depositato in udienza una memoria non autorizzata denominata
“Foglio di deduzioni...” alla quale si è riportato in ordine alle eccezioni ivi contenute;
- rilevato che la memoria non autorizzata depositata in udienza è inammissibile e della stessa,
pertanto, non se ne potrà tener conto;
- rilevato, ancora, che il convenuto [omissis] si è regolarmente costituito in giudizio con
comparsa depositata in forma cartacea;
- che agli atti del fascicolo d'ufficio vi è copia della comparsa di costituzione e risposta della
società [omissis] S.p.A. depositata in via telematica;
- ritenuto che, secondo quanto dispone l'art. 16 bis, comma 1, D.L. n. 179/2012, per il quale è
recentemente intervenuta la norma interpretativa di cui all'art. 44, comma 1, D.L. n. 90/2014, il
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deposito in cancelleria in forma telematica è ammissibile unicamente per gli atti processuali ed
i documenti delle “parti precedentemente costituite”, il che, evidentemente, significa che la
costituzione in giudizio non può che avvenire secondo la forma tradizionale, ossia quella
cartacea;
- che, pertanto, la costituzione telematica della società [omissis] è inammissibile e, quindi, la
copia in atti è tamquam non esset;
P.Q.M.
dichiara la contumacia di [omissis]
dichiara l'inammissibilità della memoria difensiva depositata in udienza dall'attore e della
costituzione telematica della società [omissis]
concede i termini 30 + 30 +20 gg ex art. 183, comma 6, c.p.c. con decorrenza 20/10/2014 e
fissa l'udienza del 04/03/2015 per i provvedimenti.
Si comunichi alle parti.
Pesaro, 10/10/2014
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Tribunale di Forlì - ord. 29/10/2014 - costituzione in giudizio – ammissibile -
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Anna Orlandi, nella causa iscritta al n. R.G. 557/2014 avente ad oggetto
prestazione d'opera intellettuale e domanda pagamento somma, letti gli atti ed esaminata la
documentazione prodotta, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29.10.2014, ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
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va rilevato preliminarmente che l'Avv. [omissis] sia in proprio, sia nella sua qualità di legale
rappresentante dell'associazione professionale "Studio Legale [omissis]”, agendo anche per i
crediti in tesi ed in ipotesi ripetibili dall'Avv. [omissis] ha convenuto in giudizio il Sig. [omissis]
per ivi sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di € 72.972,93, se vi è
applicazione delle tariffe, o in subordine la minore somma di € 65.357,60 o comunque la
somma ritenuta di giustizia e di equità, per l'attività professionale da lui svolta nei vari
procedimenti indicati nell'atto di citazione e di cui alla documentazione prodotta, che il
convenuto [omissis] si è costituito in giudizio depositando in via telematica in data 14.07.2014
la comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale di restituzione somme e
risarcimento danni connessi ad un'asserita responsabilità professionale dell'attore per
violazione dei doveri deontologici e professionali, la procura alle liti, la copia della comparsa
sottoscritta dallo stesso e n. 34 documenti oltre alla ricevuta di pagamento del contributo
unificato, che la parte attrice con memoria depositata in Cancelleria in data 15.09.2014 ha
chiesto dichiararsi l'inammissibilità della costituzione in giudizio del convenuto in quanto
avvenuta solo in forma telematica e dunque nulla se non radicalmente inesistente,
domandando, solo in via subordinata, in caso di rigetto dell'eccezione proposta, autorizzarsi la
chiamata in causa della [omissis] S.p.A.. essendo l'esigenza sorta dalle difese del convenuto,
che all'udienza del 18.09.2014 parte convenuta si opponeva alle eccezioni e deduzioni attoree
e, solo per mero scrupolo, provvedeva a depositare in cartaceo comparsa di costituzione e
risposta in originale e copia della documentazione allegata al proprio atto difensivo e che
entrambi i Procuratori al termine dell'udienza chiedevano breve termine al fine di meglio
argomentare le eccezioni e contestazioni in ordine all'ammissibilità e ritualità della costituzione
della parte convenuta, termine concesso dal giudice con fissazione di udienza al 29.10.2014;
ora, deve essere rilevato in punto di diritto che, come noto, in forza dell'art. 16 bis del d.l. n.
179/2012, dal 30.06.2014, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione,
innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori
delle parti precedentemente costituite (cd. atti endoprocessuali) ha luogo esclusivamente con
modalità telematiche, che l'art. 44 comma 1 del d.l. n. 90/2014 prevede che dette disposizioni
si applichino esclusivamente ai procedimenti innanzi al tribunale ordinario instaurati dal 30
giugno 2014 mentre per quelli già pendenti a tale data queste disposizioni si applicheranno in
via obbligatoria a decorrere dal 31 dicembre 2014, che, per quanto concerne gli atti introduttivi
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e di costituzione in giudizio, come chiarito dal Ministero della Giustizia con la circolare del 27
giugno 2014, l'entrata in vigore delle norme di cui al citato art. 16 bis non innova la disciplina
previgente in ordine alla necessità di un provvedimento ministeriale autorizzativo di
abilitazione alla ricezione degli atti introduttivi e che, per tali atti, dunque, il deposito in via
telematica è possibile soltanto presso i Tribunali che abbiano già ottenuto il decreto di
abilitazione ai sensi dell'art. 35 del d.m. n. 44/2011, come nel caso del Tribunale di Forlì, ove è
stata decretata l'attivazione, a decorrere dal giorno 15.10.2012, della trasmissione dei
documenti telematici relativi tra l'altro, a comparsa di risposta e scambio memorie ex art. 183
comma 5 c.p.c.;
orbene, fermo restando che nessun dubbio pare esservi in ordine all'esclusione degli atti
introduttivi e di prima costituzione delle parti dal deposito telematico in quanto comunque
non ricompresi nel novero di quelli indicati nei primi quattro commi del citato art. 16 bis, si
pone evidentemente la questione di quale valenza attribuire ad atti di questa natura, redatti e
presentati in via telematica, evenienza già verificatasi, come comprovato dalle varie ordinanze
emesse da tribunali di merito ed acquisite agli atti (cfr. Tribunale di Brescia, Sez. lavoro,
ordinanza 07.10.2014, n. 918; Tribunale di Vercelli, Sez. civile, ordinanza del 31.07.2014);
si ritiene opportuno, da parte di questo giudicante, in attesa di eventuali chiarimenti legislativi
e
del formarsi
di
consolidati
orientamenti
giurisprudenziali
sul
punto, adottare
un'interpretazione estensiva sulla base di questi elementi:
- nel nostro ordinamento processual-civilistico vige il principio della libertà di forme (art. 121
c.p.c.) e, nel caso in esame, una vincolatività delle forme da adottarsi è prevista soltanto per i
depositi telematici obbligatori introdotti dal sopra citato art. 16 bis laddove stabilisce che il
deposito di detti atti "ha luogo esclusivamente con modalità telematiche";
- la forma di deposito adottata dal convenuto [omissis] quindi non solo non è vietata, ma è una
forma legalmente prevista e, anzi, promossa dal legislatore tanto da averla resa obbligatoria
per alcune tipologie di atti e procedure;
- si tratta dunque di valutare se la forma adottata sia idonea al raggiungimento dello scopo,
atteso che, giusto il disposto di cui all'art. 156 comma 3 c.p.c., una nullità "non può mai essere
pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato",
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- nella fattispecie in esame, si è in presenza di una tipologia di deposito prevista
dall'ordinamento e pienamente idonea a mettere in contatto in modo legale le parti/la parte
tra loro e le stesse con l'Ufficio Giudiziario, che è tenuto ad accettare l'atto, così reso
pienamente conoscibile, seppure con modalità telematiche;
ciò detto, va comunque evidenziato essere necessario che le modalità di deposito telematiche
siano osservate nella loro interezza; l'art. 16 bis prevede infatti che lo stesso "debba avvenire
nel rispetto della normativa anche regolamentare che concerne la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti telematici" e le norme tecniche (art. 12 comma 1 del
provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati dal
Ministero della Giustizia) prevedono tra l'altro che "L'atto del processo, in forma di documento
informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:
a) è in formato PDF; b) è privo di elementi attivi; c) è ottenuto da una trasformazione di un
documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è
pertanto ammessa la scansione di immagini; d) è sottoscritto con firma digitale o firma
elettronica qualificata esterna...". In altri termini, non sono ammissibili, in particolare, atti non
immediatamente leggibili, ovvero immediatamente utilizzabili informaticamente; scopo
dell'atto informatico è infatti quello di consentire, oltre che la formale conoscenza dell'atto
all'Ufficio e alla controparte, anche un determinato tipo di utilizzabilità informatica; reputa
quindi questo giudice che il deposito della comparsa di costituzione e risposta in forma
telematica (tramite PDF nativo e non ottenuto tramite scannerizzazione) nonché della procura
alle liti da parte del convenuto sia ammissibile, avendo indubbiamente raggiunto il proprio
scopo;
ritenuta quindi la ritualità della costituzione del convenuto ed avendo lo stesso formulato
domanda riconvenzionale, parte attrice va autorizzata a chiamare in causa la propria
compagnia assicurativa ai sensi degli artt. 106 e 269 comma 3 c.p.c., essendo l'esigenza sorta
dalle difese svolte dal convenuto, con la contestuale fissazione di una nuova udienza allo scopo
di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis
c.p.c.;
si reputano infine non ricorrenti i presupposti previsti dall'art. 89 c.p.c. per disporre la
cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive, trattandosi di espressioni riguardanti
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l'oggetto della causa e rientranti nel diritto di difesa e di critica nell'ambito della dialettica
processuale;
P.Q.M.
Previa declaratoria di ammissibilità e ritualità della costituzione in giudizio mediante modalità
telematica del convenuto [omissis] AUTORIZZA l'attore Avv. [omissis] a chiamare in causa la
propria compagnia assicurativa [omissis] entro il termine perentorio del 30.11.2014;
FISSA nuova udienza ex art. 183 c.p.c. al 12.03.2015 ad ore 10.30;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Forlì, li 29 ottobre 2014.
Il Giudice
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Tribunale di Venezia - ord. 10/11/2014 - costituzione in giudizio - ammissibile -
N. R.G. 2014/4011
Tribunale Ordinario di Venezia
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Ramon,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24/10/2014
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il Giudice,
letti gli atti e i documenti di causa;
considerato
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che la parte resistente, [omissis], si è costituita in giudizio con deposito telematico della
memoria di costituzione;
che la parte ricorrente ha eccepito la nullità della costituzione a mezzo telematico, in quanto
atto introduttivo per il quale sarebbe consentito solo il deposito cartaceo in cancelleria;
ritenuto
che il quadro normativo di riferimento deve essere interpretato nel senso di ritenere
ammissibile e rituale anche il deposito telematico di un atto introduttivo del giudizio quale la
memoria di costituzione in oggetto;
che, infatti, l'art. 16 bis, comma 1, D.L. n. 179/2012 sancisce l'obbligo del deposito telematico
esclusivamente per gli atti endoprocedimentali delle cause instaurate dopo il 30.6.2014, ma
non anche il divieto di tale mezzo di deposito per gli atti introduttivi del giudizio nelle cause
iniziate prima o dopo tale data;
che non vi è alcuna disposizione del codice di rito che colpisca con la sanzione della
inammissibilità o della nullità il deposito telematico della memoria di costituzione: invero, a
mente dell'art. 121 c.p.c., vige in materia il principio di libertà delle forme e, ai sensi dell'art.
156 c.p.c. “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del
processo se la nullità non è comminata per legge”, la nullità “può tuttavia essere pronunciata
quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo” e,
infine “la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è
destinato”.
Ritenuto inoltre:
che argomenti a sostegno dell'inammissibilità del deposito telematico della memoria di
costituzione di parte resistente non possono essere desunti dall'art. 35 D.M. n. 44/2011;
infatti tale disposizione normativa di fonte sublegislativa si limita testualmente a prevedere che
un decreto dirigenziale debba accertare “l'installazione e l'idoneità delle attrezzature
informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti
informatici nel singolo ufficio”, al fine di consentire la trasmissione di documenti informatici ai
soggetti abilitati esterni;
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pertanto, esula dai contenuti e dagli scopi del decreto dirigenziale anzidetto tanto
l'individuazione degli atti da inviare obbligatoriamente con mezzo telematico, quanto
l'attribuzione di valore e copertura legale a tale forma di comunicazione;
che il principio di libertà delle forme di cui all'art. 121 c.p.c. dev'essere letto alla luce della
normativa prevista in materia di atti informatici, e in particolare sulla base del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 ossia del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale, ove è
previsto che:
- il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale,
che rispetti le regole tecniche ha la stessa efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. (cfr. artt. 20 e 21);
- i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo
telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza soddisfano il requisito
della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento
originale (art. 45).
Ritenuto infine
che argomenti a favore dell'ammissibilità del deposito telematico possono desumersi anche dai
principi elaborati dalla Suprema Corte in tema di deposito degli atti introduttivi del giudizio: se
è vero infatti che la suprema corte ha affermato che “per quanto riguarda il giudizio ordinario,
la costituzione va effettuata recandosi personalmente in cancelleria e presentando gli atti al
cancelliere” (cfr. Cass. 12391/2013), è anche vero che la stessa Corte ha motivato tale decisione
con l'esigenza :
a) di controllo da parte della cancelleria dell'esistenza dei documenti prodotti;
b) di consentire alla parte convenuta di riscontrare la esistenza di essi documenti ed
eventualmente, con la comparsa di costituzione e risposta, contestarne la genuinità e la
attinenza alla questione da trattare e, quindi, di soddisfare esigenze di certezza e correttezza
riguardo alla instaurazione del rapporto processuale.
Orbene, è evidente che tali esigenze possono ritenersi soddisfatte con il deposito telematico, in
quanto proveniente da un soggetto certificato ed abilitato, e comportante l'accessibilità alla
controparte della documentazione prodotta, diversamente da quel che accade in ipotesi di
deposito a mezzo posta raccomandata (oggetto della menzionata pronuncia della Suprema
Corte);
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a ciò si aggiunga che, in precedenza, sullo stesso argomento, le Sezioni Unite della Suprema
Corte avevano affermato che il deposito a mezzo posta integrerebbe una mera “irritualità” e,
semmai, una nullità comunque sanabile dall'evidente raggiungimento dello scopo (Cass. SS.UU.
n. 5160/2009).
P.Q.M.
- rigetta l'eccezione proposta dalla parte ricorrente in ordine alla costituzione del Condominio
resistente;
- ritenuta la causa pronta per la decisione, fissa l'udienza del 13 marzo 2015, ore 11.30 con
termine alle parti fino al 28 febbraio 2015 per il deposito di note conclusive.
Venezia, 10 novembre 2014
Il Giudice
dott. Alessandra Ramon
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Dott Raffaele Incardona
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Tribunale di Genova - ord. 01/12/14 - costituzione in giudizio - ammissibile -
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
1 DICEMBRE 2014
ESTENSORE MARIA IDA SCOTTO
IL GIUDICE
in ordine alla questione, sollevata d'ufficio, circa la ritualità della costituzione in giudizio di
[omissis] s.r.l. e di [omissis] s.r.l., entrambe costituitesi con deposito telematico delle proprie
memorie nel procedimenti RG 5241/2013 e 5243/2013;
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ritenuto che, al momento della costituzione in giudizio delle due società, il Tribunale di
Genova, in forza di decreto D.G.S.I.A. del 17 dicembre 2010, era autorizzato alla ricezione in via
telematica, a decorrere dal i gennaio 2011, di memorie, comparse conclusionali e note di
replica, ma non anche alla ricezione telematica degli atti introduttivi del giudizio
(autorizzazione conferita soltanto con decreto D.G.S.I.A. del 10 novembre 2014);
ritenuto che tale circostanza non può, peraltro, comportare né l'inesistenza, né la nullità, né
l'inammissibilità della costituzione in giudizio;
ritenuto che, al riguardo, deve distinguersi tra l'atto processuale, nella specie costituito da un
documento informatico, e la modalità di deposito dell'atto stesso;
ritenuto che, ai sensi dell'art, 15 legge n, 59/1997, "gli atti, dati e documenti formati dalla
Pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti
stipulati nelle medesime forme nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge" e che, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n.
123/2001 (regolamento dì delegificazione emanato in forza del medesimo art, 15 legge n.
59/1997), "tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come
documenti informatici sottoscritti con firma digitale";
ritenuto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 20 d. 1gs. n. 82/2005, "il documento informatico da
chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti
telematici conformi alle regole tecniche di cui ali' articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di
legge", ai sensi del successivo art. 21, "il documento informatico sottoscritto con firma
elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui
all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e
l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.
L'utilizzo del dispositivo dì firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al
titolare, salvo che questi dia prova contraria" ed, infine, ai sensi dell'art. 45, "i documenti
trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
informatico..., idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma
scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella dei documento originale";
ritenuto che, pertanto, le memorie di costituzione informatiche, sottoscritte - come nella
specie - con firma digitale, soddisfano i requisiti formati richiesti dall'art. 416 c.p.c.;
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ritenuto che, fermo il requisito della forma scritta, trova dei resto applicazione il principio
generale contenuto nell'art. 121 c.p.c, ai cui sensi gli atti del processo, per cui la legge non
richieda forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al
raggiungimento del loro scopo, con conseguente facoltà delle parti di compiere gli atti,
processuali con libertà di forme, salvo diversa e specifica prescrizione normativa di legge,
purché essi raggiungano il loro scopo;
ritenuto che, quanto al deposito in via telematica delle memorie di costituzione, avvenuto in
data anteriore al 30 giugno 2014, ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. n. 44/2011 (Regolamento
contenente le cd, "regole tecniche" del processo telematico, emanate ai sensi dell'art. 4,
comma 1, D.L. 193/2009 convertito in legge n. 24/2010), “l'attivazione della trasmissione dei
documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni è preceduta da un decreto
dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente
alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio";
ritenuto che, sulla base della gerarchia delle fonti, non sembra che la disposizione da ultimo
citata, di natura meramente regolamentare, possa derogare ai complesso di norme
precedentemente indicate;
ritenuto che, in ogni caso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il
deposito irrituale di un atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di
costituzione in giudizio comprensiva dl domanda riconvenzionale, spedita a mezzo posta) dà
luogo ad una mera irregolarità, in quanto da un lato il deposito effettuato con modalità non
previste dalla legge non è sanzionato con la nullità, dall'altro l'attestazione da parte del
cancelliere del ricevimento degli atti e il loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il
raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario (Cass., Sez.
Un., 4 marzo 2009, n. 5160, seguita da tutte le pronunce successive: Cass., 4 dicembre 2012, n,
21667; Cass., 1 marzo 2012, n. 3209; Cass., 30 dicembre 2011, n, 30240; Cass., 8 novembre
2011, n, 23239; Cass., 24 giugno 2010, n. 15259; Cass., 24 maggio 2010, n. 12663, risultando
per contro isolata la contraria pronuncia invocata da parte ricorrente: Cass., 21 maggio 2013, n.
12391);
ritenuto che tali principi risultano applicabili anche alla presente fattispecie, in quanto le
memorie inviate in via telematica sono state ricevute dal cancelliere, che le ha inserite nel
fascicolo d'ufficio ed ha altresì provveduto a comunicarne il deposito al difensore dei ricorrenti,
16
risultando cosi raggiunto lo scopo della presa di contatto tra la parte, l'ufficio giudiziario e la
controparte, essendo peraltro immediatamente possibile alla controparte l'esame della
memoria di costituzione e della documentazione prodotta;
ritenuto che la modalità di deposito dell'atto adottata dalle convenute deve del resto ritenersi
senz'altro idonea a raggiungere lo scopo, trattandosi dello strumento di trasmissione già
all'epoca consentito per il deposito di memorie, comparse conclusionali e di replica, e oggi.
addirittura obbligatorio per gli atti endoprocedirnentali;
ritenuto che, pertanto, l'atto ha in ogni caso raggiunto il suo scopo, con conseguente sanatoria
di ogni eventuale profilo di irregolarità;
confermati quindi i precedenti provvedimenti dì autorizzazione delle chiamate in manleva;
rinvia per interrogatorio delle parti all'udienza del 29 gennaio 2015 ore 9.
****
Altre segnalazioni rilevanti - inammissibilità -
Sembra opportuno segnalare inoltre altre due recenti decisioni, di cui non è stato possibile
recuperare il testo integrale.
Il Tribunale di Lodi, con ordinanza del 5 novembre 2014, ha dichiarato l'inammissibilità di un
ricorso in materia di lavoro depositato in via telematica, rilevando in poche righe la mancanza
dell'autorizzazione ministeriale.
Il Tribunale di Foggia, con ordinanza datata 11 novembre 2014 ha dichiarato inammissibile il
ricorso in opposizione a cartella esattoriale depositato in forma telematica.
**** **** ****
17
- PARTE II DECISIONI AVENTI AD OGGETTO
RICORSI PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
Tribunale di Roma - decreto 09/06/2014 - deposito ricorso per ingiunzione pdf-immagine -
[omissis]
Il ricorso per decreto ingiuntivo depositato nell'ambito del presente processo telematico è la
scansione di un’immagine e non consente operazioni di selezione e copia di parti, anziché
derivare, come prescritto, dalla trasformazione in documento .pdf di un documento testuale. Si
tratta in sostanza una copia, sebbene firmata digitalmente.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Con Decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 recante «Regolamento
concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1
e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 »
sono state introdotte le regole tecniche destinate a governare il processo telematico per la cui
funzionalità risulta imprescindibile l’adozione di standard ai quali tutti gli operatori del
processo devono adeguarsi nella redazione degli atti di rispettiva competenza.
Non è un caso che il predetto Regolamento fosse imposto dall’articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24, recante
«Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario» (art. 1 del Regolamento).
Secondo l'art. 11, “L'atto del processo in forma di documento informativo è privo di elementi
attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all’art. 34; le informazioni
18
strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’art. 34,
pubblicate sul portale dei servizi telematici”.
L’art. 34 assegna il compito di fissare le specifiche tecniche al responsabile per i sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia, assicurandone la generale ed agevole
conoscibilità anche mediante pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi telematici.
Proprio in attuazione di tale compito, il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia con provvedimento del 18 luglio 2011 ha posto le «Specifiche tecniche
previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio
2011 n. 44...»
Per quel che qui maggiormente interessa, l’art. 12 ha stabilito i requisiti di “formato” dell’atto
del processo in forma di documento informatico prevedendo, al primo comma:
“1. L' atto del processo in forma di documento informatico rispetta i seguenti requisiti:
a) è in formato PDF;
b) è privo di elementi attivi;
c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le
operazioni di selezione e copia di parti; non pertanto ammessa la scansione di immagini;”
costatata la difformità del ricorso per decreto ingiuntivo che è il frutto della scansione di altro
documento cartaceo e non già la trasformazione in formato .pdf di un documento testuale si
tratta di individuare le conseguenze giuridiche di detta difformità.
L’indagine non può che muovere dall’art. 121 c.p.c. secondo cui “Gli atti de! processo, per i
quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea
al raggiungimento del loro scopo”.
Com'è a tutti evidente la norma, che assurge al rango di “principio” del diritto processuale
civile, è nata in un contesto storico al quale era estranea la dimensione “digitale” degli atti e
dei documenti. Ciò nondimeno nella stessa affermazione della regola della libertà delle forme
sono dettati anche i suoi limiti, potendo la legge richiedere “forme determinate”. A ben vedere,
quando ciò avvenga, non è consentito affidarsi al criterio del raggiungimento dello scopo per
sancire la validità di un atto compiuto senza il rispetto delle forme stabilite.
19
I regolamenti, di natura delegata, che pongono le regole tecniche indispensabili per assicurare
la funzionalità del processo civile telematico costituiscono integrazione della normativa di
livello primario.
Risulta d'immediata percezione che il processo civile telematico implica l’adesione degli
operatori agli standard tecnici stabiliti, a pena della sua stessa praticabilità e ragionevole durata
(art. 111 Cost.).
L’unicità dello standard costituisce lo strumento senza il quale non e neppure concepibile lo
svolgimento di un processo in forma telematica.
In tale prospettiva per “scopo” dell'atto processuale non deve intendersi soltanto quello di
significare alle altre parti del processo ed al giudice i propri intendimenti o rappresentazioni,
nessuno potendo ragionevolmente ipotizzare, ad esempio, che con un sms o con un messaggio
di posta elettronica possa darsi validamente corso ad una procedura telematica.
Lo “scopo” dell'atto processuale telematico diviene, prima d'ogni altro, quello di inserirsi
efficacemente in una sequenza intrinsecamente assoggettata alle regole tecniche che
impongono l’adozione di particolari formati in luogo di altri.
Integra una mera casualità che un atto espresso in un formato non ammesso sia stato di fatto
acquisito al sistema del processo civile telematico; tanto e vero che l’ultimo aggiornamento del
sistema SICID per il contenzioso civile - nella versione 3.12.0 - prevede opportuni accorgimenti
tecnici in grade di sbarrare l’accesso al file “intruso" perché non corrispondente al formato
richiesto per il tipo di atto.
Del resto ulteriori dati normativi confermano che il documento informatico – anche al di fuori
del diritto processuale - non può intrinsecamente essere a forma libera: l’art. 20 del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) impone per la sua
formazione “caratteristiche tecniche" la cui specificazione l’art. 71 dello stesso corpo normativo
demanda ad interventi di rango subordinato coll'espressa indicazione (comma l-ter)
dell'adeguamento al processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle
normative dell’Unione europea.
In tale prospettiva ed in relazione ad un ricorso per decreto ingiuntivo risulta predicabile la sua
inammissibilità perché l'atto introduttivo manca dei requisiti genetici indispensabili per dar
valido corso ad un procedimento telematico.
20
Né - in mancanza di specifica disposizione di legge - avrebbe senso ipotizzarne la rinnovazione
nell'ambito del medesime procedimento malamente introdotto (art. 162 c.p.c.) a fronte della
riproponibilità senza limitazioni del ricorso per decreto ingiuntivo (art. 640 u.c., c.p.c.).
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. XXX/XXXX nei confronti di
XXXXXX
Roma, 9 giugno 2014
****
Tribunale di Udine - ord. 28/07/2014 - deposito ricorso per ingiunzione pdf-immagine
Tribunale di Udine
Ordinanza 28 luglio 2014
[omissis]
N° ****/2014 R.A.C.C.
Il Giudice Designato, dott. Francesco Venier,
letto il ricorso per decreto ingiuntivo presentato da *********** S.P.A. con il procuratore avv.
************* nei confronti di ****************** e ********************* e la
documentazione allegata;
ritenuto che l’atto depositato non è conforme alle regole tecniche del P.C.T., trattandosi di atto
redatto in forma cartacea e successivamente scansionato e non di atto formato mediante
l’apposito redattore atti;
letto l’art. 640 comma 1 c.p.c.
invita
il ricorrente a regolarizzare il deposito.
21
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente decreto al procuratore del ricorrente.
Udine, il 28/07/2014.
IL GIUDICE DESIGNATO
- Dott. Francesco Venier -
****
Tribunale di Milano - sent. 28/10/2104 - modalità esecutorietà del D.I. telematico (alert)
Il Giudice Dott. Giuseppe Buffone,
visti gli atti,
vista l’istanza presentata da …. SRL (C.F. …)
con l’Avv. …. , ex art. 647 c.p.c.,
rilevato che l’ingiunzione di pagamento è stata emessa con formalità telematiche;
rilevato che, trattandosi di procedura telematica, non è previsto il rilascio da parte del
cancelliere dì attestazione di non interposta opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto la
normativa tecnica e le modalità di funzionamento del sistema informatico prevedono
l'automatica segnalazione della pendenza di una opposizione, a mezzo di un altro specifico
alert;
rilevato, conseguentemente, che il controllo giudiziale – in funzione della formula esecutiva –
concerna la presenza o non dell’apposito alert da parte della cancelleria a cui compete di
registrare lo specifico evento ostativo alla esecutorietà (n.b.: "consegnato avviso di
opposizione");
ritenuto, quindi, che in assenza di detto alert – come nel caso di specie – il giudice debba
procedere emettendo il decreto di esecutorietà;
22
ricordato, nel resto, che l’eventuale notifica intempestiva non è rilevabile ex officio in questa
sede (Cass. Civ., sez. III, sentenza 14 aprile 2005 n. 7764),
PER QUESTI MOTIVI
DICHIARA esecutivo il decreto ingiuntivo n. 27147/2014 depositato il ...
emesso nei confronti di: ...
MANDA alla cancelleria per i provvedimenti di competenza.
Deciso in Milano, in data 28 ottobre 2014
**** **** ****
- PARTE III DECISIONI AVENTI AD OGGETTO
NOTIFICHE VIA PEC
Tribunale di Mantova - sent. 03/06/2014 - notifica decreto ingiuntivo via PEC - termini -
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Mantova
nella persona del dott. Simona Gerola, in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in
epigrafe, all’udienza del 3.6.2014
visto l’art. 429 c.p.c.
ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
SENTENZA
23
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con domanda depositata in data
7.4.2014
da
P.M., con l’avv. A. P.
- opponente CONTRO
Z. P. con l’avv. M. M.
- opposto Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 7.4.2014 P.M. proponeva opposizione avverso il d.i n 46/14 con
il quale il Tribunale di Mantova lo aveva condannato al pagamento della somma di euro
8.869,91 in favore di Z. P. a titolo di TFR e rivalutazione monetaria
Il procuratore dell’opponente esponeva:
che il signor P. M. è artigiano coltivatore diretto che, come previsto dalla normativa, ha aperto
propria casella pec per le comunicazioni di legge, ma nessuno gli aveva comunicato che
avrebbe dovuto installare file e /o programmi ad hoc per scaricare determinati documenti o
notifiche che avrebbe potuto ricevere;
che il ricorrente in data 26.02.2014 rinveniva nel suo account delle email provenienti dall'Avv.
M. contenenti allegati che non riusciva ad aprire; subito inviava allo stesso richiesta di
chiarimenti e, non ricevendo risposta , in data 27 marzo 2014 faceva intervenire un tecnico e
scopriva, con somma sorpresa, la notifica di un D.I.;
che pertanto è da tale data che devono farsi decorrere i 40 giorni concessi per l'eventuale
opposizione;
che la notifica in proprio del legale, seppur ormai consolidata a mezzo posta, non è ancora
entrata pienamente in vigore a mezzo internet in quanto solo pochi studi e privati sono già
attrezzati per la predisposizione del PCT che entra in vigore a tutti gli effetti a far data dal
prossimo 1 giugno;
che siffatta notifica è un capestro per un piccolo imprenditore che ancora non sia entrato nel
sistema e non abbia provveduto ad installare gli adeguati programmi per la ricezione di atti;
24
che il signor Z. si è licenziato dall'impresa del signor P. data 10 novembre 2012 e in data 15
gennaio 2013 veniva consegnato all'ex dipendente il prospetto individuale del trattamento di
fine rapporto e dallo stesso veniva sottoscritto e, infine, in data 26 giugno 2013 l’ingiungente
sottoscriveva una lettera con cui dichiarava che l'importo a titolo di TFR di sua spettanza era
pari ad € 5.934.57 che durante l’incontro del 26.6.2013, conscio anche delle difficoltà
dell'impresa P., il lavoratore aveva accettato di ricevere ii trattamento di fine rapporto in
acconti, il primo dei quali da ritirare entro la fine del mese di dicembre e a seguire acconti
mensili sino alla concorrenza del credito vantato;
che le parti si erano accordate affinché il signor Z. si presentasse presso la sede della ditta P. in
dicembre e , al contrario, quest’ultimo non si presentava a ritirare l'assegno nonostante i
solleciti e gli inviti telefonici che dopo aver ricevuto il decreto ingiuntivo sono continuate le
trattative tra le parti che, tuttavia, non sono andate a buon fine In punto di diritto, eccepiva
l’illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 6 c.2 del DPR 68/2005 nella parte in
cui prevede che la notifica si ha per eseguita (per il destinatario) nel momento in cui viene
generata dal server la ricevuta di ricezione e consegna perché si pone in contrasto con ii
disposto dell'art 3 e art. 24 della Cost. laddove non prevede la certezza, che li destinatario
dell'atto notificato abbia avuto piena e completa conoscenza dell'atto stesso e contrasta con
tutte quelle tutele che la Corte Costituzionale nel corso degli anni aveva fatto predisporre per
addivenire ad un trattamento paritario delle parti nella conoscenza reale di eventuali atti
giudiziari.
Nel merito osservava che il sig. Z. era ben conscio che la cifra richiesta nel DI fosse superiore
alle sue spettanze e inconsistenti risultano le giustificazioni fomite in base alle quali il conteggio
realizzato dal consulente fosse basato sulle buste paghe.
Concludeva chiedendo in via preliminare di dichiarare la tempestività dell'opposizione al
decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec essendo il ricorrente venuto a conoscenza dell'atto
solo nella giornata del 27.03.2014 momento in cui, è riuscito ad aprire gli allegati al messaggio
pec; nel merito di revocare ii Decreto ingiuntivo n. 46/14 in quanto del tutto erroneo nel suo
ammontare e infine, in via subordinata di accertare e dichiarare , previa revoca del il Decreto
46/14, come dovuta la minor somma di euro 5936,29.
Si costituiva ritualmente il sig. Z.P., eccependo in via preliminare, la tardività dell'opposizione al
decreto ingiuntivo rilevando che esso è stato regolarmente notificato dal proprio difensore in
25
proprio (in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Mantova in data 28 ottobre
2008, in atti ), in data 17 febbraio 2014 alle ore 16:07, a mezzo pec, all'indirizzo di pasta
elettronica certificata pm@pecit, estratto dal Registro delle Imprese di Mantova.
A conferma di quanto sopra affermato produceva le stampe del messaggio di PEC di invio della
notificazione, gli atti allegati, ricevuta di accettazione, ricevuta completa di avvenuta consegna
e visura camerale dell'impresa P.M. in data 5 febbraio 2014.
Evidenziava che contrariamente a quanta vorrebbe sostenere la difesa di controparte tale
forma di notificazione è ammessa, ormai dal giorno 24 maggio 2013, data di entrata in vigore
delle modifiche introdotte dall'art. 16 quater del D.L. 18.10.2012 n. 179 alla L. 53/1994 sulla
facoltà di notificazione da parte degli avvocati.
Chiedeva, quindi, in via principale di dichiarare inammissibile la opposizione, stigmatizzando le
argomentazioni di parte ricorrente , contrastanti con il brocardo ignorantia legis non excusat,
nonché erronee in quanto tese a accomunare norme applicabili a procedure diverse tra loro (una cosa e la procedura di notifica a mezzo pec, altra e diversa cosa è il processo civile
Telematico - PCT).
In via subordinata osservava che nel merito l’opposizione è infondata e che il lavoratore ha
azionato il credito al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali poiché il datore di lavoro non ha
fornito la prova di aver pagato i contributi e aggiungeva che il modello F24 prodotto da
controparte non e’ certo la dimostrazione del versamento della somma di Euro 2.935,34
spettante al lavoratore.
Concludeva chiedendo in via preliminare una dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione
in quanto tardiva, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto del ricorso.
All’odierna udienza , l’opponente consegnava all’opposto la somma di euro 5.934,57 mediante
assegno bancario e quest’ultimo accettava il titolo di credito quale acconto sulla maggior
somma dovuta , fatto salvo il buon fine dell’assegno; l’opponente faceva, altresì, presente di
aver assolto gli obblighi contributivi e fiscali richiamando la documentazione in atti.
Esperito vanamente il tentativo di conciliazione , la causa veniva discussa e decisa.
L’opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
26
Il ricorso ingiuntivo opposto è stato ritualmente notificato in data 17 febbraio 2014 mentre il
ricorso in opposizione è stato depositato in data 7 aprile 2014, quindi oltre i 40 gg previsti a
pena di decadenza dall’art. 641 c.p.c..
Ai sensi degli artt. 1 e ss della legge 53/1994 testo vigente (modificata da ultimo dall'art. 16
quater del D.L. 18.10.2012 n. 179 alla L. 53/1994):
“L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del
codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a
norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile,
amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla
legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che
l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente... La notificazione con
modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da
pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può
essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del
notificante risultante da pubblici elenchi. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un
documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su
supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma
2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione
dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. La notifica si perfeziona,
per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione
prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna
prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68 “.
Non è contestato che il procuratore dell’ingiungente abbia rispettato in toto le disposizioni
normative e, pertanto, non resta che dichiarare inammissibile l’opposizione perché proposta
oltre il termine di legge.
Le conseguenze della mancata o tardiva proposizione dell’opposizione sono analoghe a quelle
previste nei giudizi di impugnazione, derivandone l’inammissibilità dell’opposizione ed il
passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
27
Nonostante l’art. 647 c.p.c. non lo preveda espressamente, l’intenzione del legislatore di
attribuire al decreto ingiuntivo non opposto (od opposto con giudizio poi estinto o dichiarato
inammissibile o improcedibile) l’efficacia propria del giudicato si desume dall’art. 650 c.p.c.
che, nel disciplinare l’opposizione tardiva, indica alcune limitazioni che non avrebbero senso se
il decreto ingiuntivo opposto non fosse incontrovertibile, nonché dall’art. 656 c.p.c. che
prevede l’impugnazione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a norma dell’art. 647
unicamente per revocazione straordinaria (ossia nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell’art.
395) e con opposizione di terzo revocatoria (ossia nei casi previsti nell’art. 404 comma 2).
È appena il caso di dire che non ricorre la forza maggiore nella mancata conoscenza del decreto
ingiuntivo (ed è quindi inammissibile l'opposizione tardiva allo stesso) qualora tale mancata
conoscenza sia riconducibile ad un comportamento volontario e lato sensu colposo
dell'ingiunto, come nel caso di specie.
L’inammissibilità del ricorso precluderebbe ogni valutazione del merito del ricorso, ma ad
abundantiam si osserva che l’opponente ha riconosciuto di dover all’ingiungente la somma
netta azionata , tanto è vero che ha adempiuto all’obbligazione in data odierna.
L’ingiungente ha richiesto, come ogni lavoratore che non sa e non può sapere se e quando il
datore di lavoro ha ottemperato agli obblighi di legge in qualità di sostituto d’imposta e
obbligato al pagamento dei contributi previdenziali, il pagamento di una somma al lordo delle
ritenute di legge e pertanto il decreto ingiuntivo è stato legittimamente richiesto e
pronunciato.
La giurisprudenza è assolutamente consolidata nel ritenere che l'accertamento e la
liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere
effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali
gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito
procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo
pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 l. 4 aprile 1952 n. 218).
Quanto sopra toglie ogni e qualsiasi rilevanza alla questione di illegittimità costituzionale posta
dall’opponente , a prescindere dalla sua manifesta infondatezza.
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
28
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così
provvede :
- dichiara inammissibile l’opposizione proposta da P.M. in quanto tardiva e, per l’effetto
conferma il decreto ingiuntivo n. 46/14;
condanna l’opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte opposta che
liquida in complessivi euro 2.100,00 , oltre contr. forf. 15% , Iva e CPA di legge.
Così deciso in Mantova, il 3.6.14.
Il giudice
dott. Simona Gerola
****
Cass. Civ. Sez. Lav. - sent. 02/07/2014 - notifica a PEC comunicata non attivata [omissis]
Svolgimento del processo
1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il giorno 1 marzo 2013) dichiara
improcedibile l'appello proposto, con ricorso depositato il 4 dicembre 2012, da I.A.S. avverso la
sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1604/2012 del 6 giugno 2012, di rigetto della
domanda dello I. avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento per giusta causa
intimatogli dalla B. s.p.a. (d'ora in poi: B.).
La Corte d'appello di Reggio Calabria, per quel che qui interessa, precisa che:
a) all'udienza di prima comparizione - fissata con decreto regolarmente comunicato al
procuratore della parte appellante a mezzo del sistema di posta elettronica certificata (PEC),
secondo le indicazioni fornite dallo stesso procuratore nell'atto di appello e in base all'art. 136,
secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 25 della legge n. 183 del 2011 - è
comparso il suddetto procuratore dell'appellante che ha fatto presente di non avere ricevuto
29
alcuna comunicazione ed ha, pertanto, chiesto un nuovo termine per provvedere alla prescritta
notifica;
b) premesso che l'assunto relativo all'omessa comunicazione è destituito di fondamento,
l'appellante, pur avendo ricevuto notizia del decreto di fissazione della prima udienza di
comparizione (dell'8 febbraio 2013) in data 4 dicembre 2012, non ha provveduto ad effettuare
la notifica alla controparte dell'atto di appello e del pedissequo decreto di comparizione entro
il termine minimo di venticinque giorni prima della data della predetta udienza di cui all'art.
435, terzo comma, cod. proc. civ.;
c) ne consegue che in applicazione al recente orientamento espresso dalle Sezioni unite della
Corte di cassazione nella sentenza n. 20606 del 30 luglio 2008, l'appello, anche se proposto
tempestivamente, è da considerare improcedibile perché la notificazione del ricorso depositato
e del decreto di fissazione dell'udienza non è stata effettuata e - alla stregua di
un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della ragionevole durata
del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. - non è consentito al giudice di
assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad
una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., tranne che nell'ipotesi in cui venga
presentata un'istanza di proroga prima della scadenza del termine per la notifica in oggetto;
d) tale ultima ipotesi non ricorre nella specie, in quanto la parte appellante ha presentato la
suddetta istanza nel corso della stessa udienza di prima comparizione.
2.- Il ricorso di I.A.S. domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo; resiste, con
controricorso, illustrato da memoria, la B., la quale, fra l'altro, eccepisce la invalidità della
notifica del ricorso per cassazione, soprattutto perché avvenuta (il 6 settembre 2013) dopo la
scadenza del termine semestrale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla
modifica introdotta dall'ari 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile nella
specie ratione temporis, ai sensi dell'art. 58 della stessa legge n. 69 del 2009.
Motivi della decisione
I - Profili preliminari.
1.- Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione di invalidità della notifica della notifica
del presente ricorso proposta dalla controricorrente, sull'assunto della pretesa tardività della
30
stessa perché effettuata il 6 settembre e quindi dopo la scadenza del termine di sei mesi dal
deposito della sentenza (avvenuto il giorno 1 marzo 2013), previsto dall’art. 327 cod. proc. civ.
Tale eccezione è infondata in quanto, sull'originale del ricorso risulta apposto un timbro
leggibile dell'ufficiale giudiziario che attesta che la relativa consegna dell'atto per la notifica è
stata effettuata in data 27 agosto 2013, sicché, la notifica stessa si deve considerare
tempestiva, in applicazione del noto principio della scissione soggettiva del momento di
perfezionamento delle notificazioni.
II - Sintesi delle censure.
1.- Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 136, 152,
159, 291, 421, 435 cod. proc. civ. e dell'art. 111 della Costituzione.
Il ricorrente sottolinea che:
1) il procuratore dell'appellante, presente all'udienza del giorno 8 febbraio 2013 per trattare
altre cause, ha chiesto la concessione di un termine per le notifiche dichiarando che non era a
conoscenza dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza, comunicatagli esclusivamente
tramite PEC;
2) infatti il procuratore stesso non era ancora in possesso della password di accesso alla PEC,
benché quest'ultima gli fosse stata rilasciata qualche giorno prima del deposito in cancelleria
dell'atto di appello (ove era stata indicata);
3) pertanto la comunicazione effettuata dalla Corte d'appello per mezzo della PEC non sarebbe
valida, in quanto esclusiva e non accompagnata da comunicazione cartacea a mezzo di ufficiale
giudiziario ovvero a mezzo fax.
Comunque, la concessione del termine richiesto ad avviso del ricorrente era compatibile con
l'art. 111 Cost. e, in ogni caso, l'appello non avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile,
visto che era stato correttamente depositato.
Infine, al caso di mancata notifica in oggetto avrebbe dovuto applicarsi estensivamente la
norma di cui all'art. 291 cod. proc. civ..
III - Esame delle censure.
2.- Il ricorso non è da accogliere per le ragioni di seguito esposte.
31
3.- Deve essere, in primo luogo, precisato che l'art. 125, primo comma, cod. proc. civ. nel testo
attuale, vigente dal giorno 1 dicembre 2011, stabilisce che tra le indicazioni che devono
obbligatoriamente essere presenti nella citazione, nel ricorso, nella comparsa, nel
controricorso e nel precetto vi deve essere quella dell'indirizzo di posta elettronica certificata
del difensore "comunicato al proprio ordine" nonché del proprio numero di fax.
Il successivo art. 136, secondo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 25 della legge 12
novembre 2011, n. 183, abilita i cancellieri ad effettuare le comunicazioni alle parti che sono
prescritte dalla legge e a dare notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge
una forma abbreviata di comunicazione, trasmettendo le comunicazioni stesse" a mezzo posta
elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici".
Mentre il terzo comma dello stesso art. 136 stabilisce che "salvo che la legge disponga
diversamente", si può utilizzare la trasmissione a mezzo telefax ovvero la notifica a mezzo
dell'ufficiale giudiziario solo "se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede".
Le modalità attuative di tale disposizione si rinvengono nel decreto del Ministro della Giustizia
21 febbraio 2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel
processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre
2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24), vigente dal 18 maggio 2011 e poi
modificato dal d.m. n. 209 del 2012 (vedi, al riguardo: Cass. 7 maggio 2014, n. 9876).
4.- Dal complesso di tale disciplina si desume, per quel che riguarda la presente fattispecie, che
una volta ottenuta da parte dell'ufficio giudiziario interessato la prescritta abilitazione, ogni
avvocato, dopo la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia
attraverso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della
propria PEC, nel senso che se non la apre ne risente le conseguenze.
La Corte d'appello di Reggio Calabria è stata abilitata all'utilizzazione di tale sistema dall'inizio
del 2012 e di conseguenza da quel momento le cancellerie hanno potuto trasmettere le
prescritte comunicazioni ai difensori per mezzo della PEC da essi indicata.
32
Ciò è avvenuto, nella specie, con riguardo alla comunicazione del decreto di fissazione
dell'udienza di prima comparizione del giudizio di appello.
D'altra parte, come risulta dalla sentenza impugnata, e non viene contestato dal ricorrente, la
suddetta trasmissione è risultata effettuata regolarmente - in data 4 dicembre 2012, alle ore
12:27:57 - al procuratore della parte appellante a mezzo del sistema di posta elettronica
certificata (PEC), secondo le indicazioni fornite dallo stesso procuratore nell'atto di appello e in
base all'art. 136, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 25 della legge n.
183 del 2011.
Ne consegue che del tutto correttamente la Corte d'appello ha considerato valida a tutti gli
effetti tale comunicazione e, conseguentemente, improcedibile l'appello non avendo
l'appellante provveduto ad effettuare la notifica alla controparte dell'atto di appello e del
pedissequo decreto di comparizione entro il termine minimo di venticinque giorni prima della
data della predetta udienza di cui all'art. 435, terzo comma, cod. proc. civ..
5.- Nella descritta situazione, non solo non poteva trovare applicazione l'art. 291 cod. proc. civ.
che riguarda tutt'altra situazione, ma neppure si sarebbe potuta lamentare la mancata
utilizzazione della trasmissione a mezzo telefax ovvero della notifica a mezzo dell'ufficiale
giudiziario, perché, come si è detto, in base all'art. 136, terzo comma, cod. proc. civ., a tali
forme di trasmissione può ricorrersi soltanto quando non è possibile procedere a mezzo PEC,
mentre, nella specie, non solo è stato possibile utilizzare la PEC ma la relativa trasmissione è
andata a buon fine (come certificato), sicché l'inconveniente lamentato è dipeso
esclusivamente da problemi di gestione della PEC da parte del relativo titolare (destinatario
della comunicazione), come tali del tutto ininfluenti sulla validità della comunicazione stessa.
IV – Conclusioni.
6.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto, per le suindicate ragioni. Le spese del presente
giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza,
dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
33
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, Euro 3000,00
(tremila/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Si da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
****
Corte App. di Bologna - sent. 20/10/14 - nullità sentenza fallimento per vizio notifica -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Terza Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Giuseppe Colonna
Presidente
Dott. Giovanni Pilati
Consigliere
Dott. Fabio Fiorini
Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.1224/2014 R.G., posta in decisione all'udienza del 26/9/2014;
promossa da: "PUBBLITRE s.r.l." (nella persona del suo legate rappresentante) - elettivamente
dom.ta in Bologna, via Santo Stefano n.14, presso lo studio legale dell'avv. Girolamo Mancino,
che la rappresenta e difende come da procura conferita in calce all'atto introduttivo del
presente giudizio ex art.18 L.F.;
Reclamante
nei confronti di
34
"NEW EL s.r.l." Contumace
e di
FALLIMENTO di "PUBBLITRE s.r.l." (nella persona del Curatore in carica) – elett.te domiciliata in
Bologna, Strada Maggiore n.24, presso lo studio legale dell'avv. Alberto Camellini, che la
rappresenta e difende come da mandato in calce alla sua comparsa di costituzione nel
presente giudizio
Resistente
IN PLINTO
Reclamo ai sensi dell'art.18 L.F., avverso la sentenza di Fallimento n. 61/2014, emessa in data
16/4/2014 del Tribunale di Bologna — assunto in decisione sulle seguenti :
Conclusioni per parte reclamante
“Chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia... Dichiarare la nullità della sentenza di fallimento, e
cosi in ogni caso revocare il fallimento... 11 tutto con vittoria di spese…”
Conclusioni per la Procedura resistente
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita... In via principale, rigettare il reclamo avversario e per
l'effetto confermare integralmente la sentenza di fallimento della "PUBBLITRE s.r.l...., con
vittoria di spese ...”
LA CORTE
Udita la relazione sulla causa del Consigliere designato, dott. Fabio FLORINI;
Sentite le conclusioni rispettivamente formulate dai procuratori delle parti;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo,
ha così pronunciato In fatto ed in diritto
La "PUBBLITRE s.r.l." — con sede legale in Castel San Pietro Terme (BO) ed avente "partita IVA"
n.00510791205 — è stata dichiarata fallita con la menzionata sentenza, avverso la quale ha
proposto regolare reclamo, ai sensi dell'art.18 L.F., deducendo l'avvenuta violazione dei proprio
diritto di difesa, per non esserle mai stati notificati il ricorso ed il decreto di fissazione
dell'udienza ai fini dell'istruttoria "prefallimentare", come stabilito dai vigente ari 15 L.F. (come
modificato dal D.L. 179/2012, convertito nella Lg. 221/2012); ciò in quanto la necessaria
instaurazione del contraddittorio non poteva dirsi validamente realizzata.
35
[omissis]
La "PUBBLITRE" chiedeva che fosse dichiarato nullo il relativo fallimento — a seguito di una
decisiva violazione del suo diritto di difesa — avendo riscontrato che «...nella vicenda per cui è
causa il Provvedimento Collegiale di fissazione di udienza prefallimentare del 20/02/2014
risulta notificato esclusivamente a mezzo PEC per il debitore, nell'indirizzo pubblitre@pecit,
alla medesima data... Per motivi tecnici, però, detta notifica NON è andata a buon fine e la
Pubbiltre odierna ricorrente - non riceveva alcuna notifica del detto provvedimento. Da
informazioni assunte è risultato che la PEC in oggetto, inviata dalla cancelleria, perveniva ad
altra società avente il medesimo nominativo della presente ed il medesimo indirizzo PEC.
[omissis]
11) … anzitutto emerge con chiarezza che il meccanismo vigente delle notifiche a mezzo PEC
consente una verifica del loro esito di natura meramente “virtuale”, poiché il cancelliere
individua l’indirizzo PEC – cui va notificato il ricorso ed il decreto di convocazione
prefallimentare – ricavandolo automaticamente dal sistema, attraverso l’inserimento del solo
codice fiscale del debitore.
12) [omissis]
B) È pacifica - e non infrequente almeno per il passato - l’eventualità che presso “INIPEC” si
trovino iscritte più imprese con il medesimo “indirizzo pec”, anche se per una sola di esse tale
indirizzo, risulta poi attivo.
C) Una volta che gli addetti delle Cancellerie si siano attenuti al “sistema" a loro disposizione,
non sono "esigibili" ulteriori ricerche — non essendo previsto nemmeno una consultazione
supplementare dell'archivio "INIPEC" — per la stessa urgenza di provvedere ad instaurare la
procedura “prefallimentare", avente un immediato interesse pubblicistico [...].
D) Tanto meno, alcun controllo successivo è previsto, ai fini della verifica circa la reale
corrispondenza tra il "titolare" dell'indirizzo PEC — cui si intendeva far pervenire quella notifica
— e l'elemento "identificativo" (codice fiscale/partita IVA) del soggetto al quale essa risulta poi
effettivamente "recapitata".
[omissis]
14) Alla luce di tali considerazioni, malgrado l’apparente “buon fine” della notifica ex art. 15 L.F.
– pur documentata come “regolare”, attraverso la cd. attestazione di consegna pervenuta alla
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cancelleria mittente – in questo caso essa non può ritenersi validamente ed utilmente
perfezionata, ai fini del suo scopo essenziale di instaurare il contraddittorio nei confronti della
società poi dichiarata fallita.
[omissis]
15) […] ritiene la Corte che la qualifica più radicale di "inesistenza" non possa comunque
giustificarsi nei caso di specie, poiché viceversa inducono a "ripiegare" sulla "nullità" le
chiarissime e davvero rilevanti "relazioni — per cosi dire — tra la notifica del ricorso-decreto ed
il soggetto cui essa doveva pervenire come effettivo destinatario, insite nella corrispondenza
letterale fra la "pec" e la sua denominazione societaria, con l'iscrizione alla CCIAA su apposita
iniziativa e con la relativa domanda per conseguire quella "pec" come prescelta.
[omissis]
17) […] alla stregua delle illustrate premesse - per tornare all'ultimo tema preso in
considerazione - la notifica oggetto di gravame non è quindi da ritenersi inesistente ma
semplicemente nulla: ne deriva poi la rimessione del giudizio al Tribunale di Bologna, ai sensi
dell'art.354 c.p.c., con declaratoria di nullità dell'impugnata sentenza di fallimento.
[omissis]
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo ai sensi dell'art.18 L.F. — nel
procedimento di cui a! n.1224/2014 R.G. — ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
respinte, così pronuncia :
a) In accoglimento del reclamo proposto da "PUBBLITRE s.r.l." nei confronti di "NEW EL s.r.l." e
del FALLIMENTO di "PUBBLITRE s.r.l." (nella persona del Curatore in carica) dichiara la nullità
della sentenza di fallimento n.59/2014, emessa in data 16/4/2014 del Tribunale di Bologna,
disponendo per l'effetto la rimessone degli atti allo stesso Tribunale, ai sensi dell'art.354 c.p.c.;
b) Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese processuali del presente grado.
Cosi deciso in Bologna, nella camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello, il giorno 26 settembre 2014
**** **** ****
37
- PARTE IV DECISIONI AVENTI AD OGGETTO
L'ELEZIONE DEL DOMICILIO CON INDICAZIONE DELLA PEC
Cass. SS.UU. - sent. 28/06/2012 n. 10143 - Domicilio professionista e PEC -
11. Quindi conclusivamente - nel comporre il denunciato contrasto di giurisprudenza - può
enunciarsi il seguente principio di diritto: "Il R.D. n. 37 del 1934, art. 82 - che prevede che gli
avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione
del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso,
eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in
corso, e che in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la
cancelleria della stessa autorità giudiziaria - trova applicazione in ogni caso di esercizio
dell'attività forense fuori dalla circoscrizione cui l'avvocato è assegnato per essere iscritto al
relativo ordine professionale del circondario e quindi anche nel caso in cui il giudizio sia in corso
innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto ad un ordine professionale di un
tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorché
appartenente allo stesso distretto della medesima corte d'appello. Tuttavia, dopo l'entrata in
vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c., apportate rispettivamente dalla L. 12
novembre 2011, n. 183, art. 25, comma 1, lett. i), n. 1), e dallo stesso art. 25, comma 1, lett. a),
quest'ultimo modificativo a sua volta del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, comma 35-ter, lett.
a), conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148, e nel mutato contesto normativo che prevede ora in
generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica
certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell'onere di
elezione di domicilio di cui all'art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un
giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la
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domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso
il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non
abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine".
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ulteriori aggiornamenti, approfondimenti e domande possono trovare risposta sul forum
istituito dal Movimento Forense:
http://www.forotelematico.it
per scaricare vademecum, modelli e altro materiale:
http://padovavicenza.movimentoforense.it
si ringrazia l’Avv. Silvio Barbiero per il contributo alla stampa del presente opuscolo
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