Determinazione n. 1761 del 30 aprile 2014 PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE Prot. Generale N. 0036653 / 2014 Atto N. 1761 OGGETTO: E.E.S Srl, via Buccari, 49 - Genova (GE). Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013. In data 23/04/2014 il/la sottoscritto/a BRESCIANINI CECILIA ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata. Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. “Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l’Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova; Visto altresì l’Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01; Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; SITUAZIONE DI BILANCIO E OSSERVAZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI (Art. 31 Regolamento Contabilità) S E Codice Cap Azione Importo € Prenotazione N Anno Impegno Accertamento N Anno N Anno CIG CUP Note TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE IL FUNZIONARIO RESPONSABILE VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4°, T.U. APPROVATO CON D.LGS N° 267/2000). Si attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4° del T.U. approvato con D.LGS. n. 267/2000 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO O SUO DELEGATO GENOVA, lì 23 aprile 2014 Determinazione n. 1761 del 30 aprile 2014 Visti il d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”, entrato in vigore in data 13 giugno 2013. Visto in particolare, l’art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art. 3” del medesimo decreto, ovvero: autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447; autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99; comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; Visto altresì, l’art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive; la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”; il d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.ii.mm.; Vista, altresì, la L. 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; Premesso che La E.E.S. SpA, via Buccari, 9 – Genova, è autorizzata alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 203/88 con Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 3653 del 16.06.2003; In data 08.11.2013 la Ditta ha fatto pervenire – tramite il SUAP del Comune di Genova - istanza di Autorizzazione unica ambientale per la modifica sostanziale della suddetta autorizzazione. La modifica consiste nell’inserimento nell’esistente ciclo produttivo di un secondo forno a rifusione che funzionerà alternativamente rispetto a quello esistente; Con nota prot. 130425 del 23.12.2013 la Provincia di Genova informava il SUAP del Comune di Genova che dalle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.P.R. 59/2013 non erano emersi elementi mancanti ai fini dell’effettuazione dell’istruttoria tecnica sotto il profilo delle emissioni in atmosfera e che la Ditta non disponeva di altri titoli autorizzativi rilasciati dalla Provincia tra quelli sostituiti dall’AUA; Con la medesima nota, pertanto, la Provincia ha chiesto al SUAP di convocare la conferenza di servizi per il giorno 09.01.2014, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del DPR 59/2013, invitando alla stessa, oltre alla Ditta, il Comune di Genova (Settore Urbanistica e Direzione Ambiente Igiene e Energia) e la ASL 3 Genovese; In data 09.01.2014 aveva luogo la conferenza di servizi alla quale partecipavano i Funzionari della Provincia di Genova e i Rappresentanti della Ditta. La Conferenza, esaminata la documentazione fornita, riteneva necessario che l’istanza fosse integrata con la dichiarazione sostitutiva di “non necessita nulla osta acustico”. Contestualmente era stabilita la data del 29.01.2014 per lo svolgimento della conferenza di servizi decisoria; In data 14.01.2014 è pervenuta – tramite il SUAP del Comune di Genova - una nota con cui la Ditta comunicava l’intenzione di eseguire una modifica “non sostanziale” consistente nel trasferimento degli Determinazione n. 1761 del 30 aprile 2014 impianti produttivi dal primo piano dell’immobile attualmente occupato (civ. 9 di via Buccari) al piano secondo del medesimo stabile (n. civico 49 della medesima via Buccari); In data 20.01.2014 la Provincia di Genova trasmetteva al SUAP il verbale della conferenza di servizi per l’inoltro dello stesso al Gestore, ai sensi dell’art. 4 comma 8 del DPR 59/2013;. In data 28.01.2014, il Comune di Genova, preso atto dell’autocertificazione di nulla osta acustico trasmesso dalla Ditta in data 13.01.2014, faceva pervenire parere di competenza favorevole al rilascio del titolo abilitativo ai sensi del D.P.R. n. 59/2013. In data 29.01.2014 aveva luogo la seconda conferenza di servizi alla quale partecipavano i Rappresentanti della Provincia di Genova, del SUAP del Comune di Genova e della Ditta. La Conferenza, esaminata gli atti in possesso, riteneva esaustiva la documentazione fornita e determinava di procedere al rilascio del titolo abilitativo ai sensi del D.P.R. n. 59/2013. In data 7.02.2014 è pervenuta la nota prot. 12261 del 28.01.2014 con cui la ASL 3 Genovese ha espresso parere igienico sanitario favorevole sull’istanza di autorizzazione; In data 11.02.2014 la Provincia di Genova ha trasmesso agli enti coinvolti nel procedimento il verbale della conferenza dei servizi, chiedendo al SUAP l’inoltro dello stesso al Gestore, ai sensi del’art. 4 comma 8 del DPR 59/2013; con nota prot. PG/2014/45352 del 13.02.2014, pervenuta p.c. alla Provincia, il SUAP del Comune di Genova ha inoltrato il verbale al Gestore dello stabilimento; in data 25.03.2013 la Prefettura di Genova ha rilasciato la certificazione n 4569, ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. 159/2011 così come emendato dal D.lgs 218/2012; Atteso che Dall’esame della documentazione in possesso della Provincia, si rileva quanto segue: L’attività della E.E.S. Srl è finalizzata alla produzione di schede elettroniche a partire da componenti acquistati presso terzi. Il ciclo produttivo inizia con l’assemblaggio dei componenti elettronici sul circuito e successivo fissaggio degli stessi mediante saldatura ad onda. In particolare sulle schede, attraverso una sorta di processo serigrafico, viene depositata una quantità di pasta saldante. Le schede così preparate passano alla fase di assemblaggio componenti eseguita da una macchina automatica denominata “pick and place”. Il fissaggio definitivo dei componenti elettronici sulla scheda avviene mediante trattamento in forno a rifusione o mediante un processo di saldatura ad onda. In taluni casi il fissaggio avviene utilizzando in serie ambedue i procedimenti. Fissaggio in forno a rifusione: Il circuito stampato con i componenti posati su di esso viene traslato dalle macchine per il posizionamento dei componenti ai forni (elettrici) di rifusione che determinano un rapido innalzamento delle temperature e la rifusione della pasta saldante che fissa i pezzi sulla scheda elettronica. Il forno a rifusione esistente (LFC 1060N) raggiunge temperature fino a 300°C e gli effluenti gassosi che si sviluppano sono captati e convogliati all’impianto di abbattimento asservito all’emissione E1, di seguito descritto. Il nuovo forno a rifusione (VP 800) sfrutterà una nuova tecnologia di riscaldamento tale da ridurre i consumi energetici del 90%; anche questo forno sarà collegato alla emissione E1. I due forni, grazie ad un sistema a saracinesca posto sulla linea di aspirazione, saranno utilizzati alternativamente l’uno all’altro. Saldatrice ad onda: La saldatrice ad onda risulta costituita come di seguito rappresentato: Una unità di flussaggio, costituita essenzialmente da una vaschetta della capacità di 5 litri contenente una miscela denominata “flussante sintetico Aurora” costituita da acqua deionizzata e alcool Determinazione n. 1761 del 30 aprile 2014 isopropilico (circa 90-95%), avente lo scopo di depositare sulla superficie da saldare una determinata quantità di flussante onde eliminare eventuali contaminazioni superficiali ed esercitare una blanda azione disossidante; Una unità di preriscaldamento avente il compito di eliminare per evaporazione la maggior parte del solvente contenuto nel flussante; Una unità di saldatura costituita da un crogiolo avente una capacità di circa 170 kg e contenente la pasta saldante (90% Sn, Pb, Ag e 10% flussante) dove viene realizzata l’onda saldante. Le emissioni prodotte durante il processo di saldatura ad onda e quelle prodotte dal forno di rifusione sono captate e convogliate ad un unico impianto di abbattimento costituito da un prefiltro per il particolato e filtro a carbone attivo. In particolare l’impianto di abbattimento risulta avere le seguenti caratteristiche tecniche: Numero tasche 5 Superficie singola manica in m 2 0.66 Velocità d filtrazione in m/s 0.12 Tipo di tessuto microfibre di vetro Efficienza di abbattimento 95% Quantità di carbone attivo in kg 20 Densità del carbone attivo in Kg/m 3 440/470 Efficienza 95% Manutenzione carbone attivo Sostituzione ogni 200 ore Manutenzione filtro polveri Sostituzione ogni 2 anni L’effluente gassoso in uscita dall’impianto di abbattimento è smaltito in atmosfera tramite l’emissione E1 avente le caratteristiche di seguito elencate: E1: 3 portata: 1500 Nm /h; altezza: 10.5 m s.l.s.; inquinanti: polveri, SOV L’aspiratore che determina l’emissione E1 è dotato di apparecchio contaore sigillato per la contabilizzazione del tempo di funzionamento. Nell’ambito del ciclo produttivo occasionalmente sono effettuate operazioni di saldatura manuale o di incollaggio (utilizzando colla cianoacrilica) dei vari componenti prima del trattamento nella saldatrice ad onda. A termine di tali lavorazioni manuali le schede sono pulite mediante immersione in una vaschetta contenente circa 0.5 l di soluzione alcolica (alcool isopropilico). Tali operazioni sono svolte su n. 3 appositi banchi dotati ciascuno di bracci aspiranti e relativa cartuccia con filtro carbone attivo che determina emissione in ambiente di lavoro. Il consumo annuale previsto di materie prime risulta essere il seguente: pasta saldante per macchina serigrafica: 35 kg pasta saldante per saldatura manuale 10 kg lega Sn-Pb (per saldatrice ad onda): 30 kg; flussante per saldatrice ad onda: 40 kg; Determinazione n. 1761 del 30 aprile 2014 colla cianoacrilica per fissaggio componenti: 0.5 kg solvente per pulizia finale schede: 50 kg Ritenuto che siano trascurabili: le emissioni diffuse derivanti della fase di pulizia delle schede mediante immersione in soluzione alcolica in considerazione dei consumi di solvente e della tipologia del medesimo; le emissioni diffuse generate dalla fase di incollaggio dei componenti sulle schede in considerazione dei consumi di colla e della tipologia della medesima; le emissioni generate dalle operazioni di saldatura a resistenza manuale (così come previsto dal punto 4.4 della D.G.R. 1260/10 e ss.mm.ii.; Ritenuto inoltre trascurabile, al fine del calcolo della frequenza di sostituzione dei carboni attivi asserviti alle emissione E1, l’apporto di SOV proveniente dalle operazioni di rifusione in forno; pertanto non necessario procedere a test analitici di collaudo alla emissione E1 in occasione della installazione del nuovo forno a rifusione; infine, che il mero spostamento degli impianti produttivi da un piano all’altro del medesimo edificio costituisca modifica “non sostanziale”; DISPONE Per le motivazioni in premessa indicate, - di adottare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 l’Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento della E.E.S. SpA, Via Bucari, 49 – Genova, per la durata di 15 anni decorrenti dalla data di rilascio del presente Provvedimento. Almeno 6 mesi prima della scadenza, il Titolare dell’autorizzazione dovrà inviare all’Autorità competente, tramite il SUAP, un’istanza di rinnovo della stessa. - di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate: 1) La messa in esercizio del nuovo forno di rifusione dovrà avvenire entro due anni dalla data di ricevimento del presente Provvedimento, pena la decadenza dell’autorizzazione limitatamente a tale impianto. 2) Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dell’impianto, la Ditta dovrà darne comunicazione alla Provincia di Genova ed al Comune di Genova. 3) La Ditta dovrà rispettare i seguenti limiti in emissione (riferiti a 0°C e 1013 hPa): E1: Saldatura ad onda di stagno e forno di rifusione 3 - polveri: 6 mg/m - Sn: 5 mg/m 3 - Pb: 1 mg/m 3 - S.O.V.: 25 mg/m 3 Determinazione n. 1761 del 30 aprile 2014 4) La Ditta non potrà procedere all’installazione di condotti by pass sul contaore, sui carboni attivi o sui filtri per le polveri, né potrà effettuare operazioni di saldatura o rifusione in forno senza che il contaore e i sistemi di aspirazione e di abbattimento siano in funzione. 5) La frequenza di sostituzione del carbone attivo dovrà essere effettuata ogni 200 ore di funzionamento della saldatrice ad onda. Il filtro per le polveri a monte del carbone attivo dovrà essere sostituito quando necessario e comunque non oltre le 200 ore di funzionamento della saldatrice ad onda. 6) In caso di disservizio degli impianti di abbattimento o dell’apparecchio contaore le lavorazioni a monte dovranno essere immediatamente sospese e non potranno riprendere fino al completo ripristino dell’efficienza degli stessi. 7) Con periodicità annuale, la Ditta dovrà verificare il rispetto dei limiti di cui al precedente punto 3) mediante controllo analitico alla emissione E1 utilizzando le seguenti metodiche: Manuale U.N.I.CHIM. 158 per la definizione dei tempi e del numero dei rilevamenti; metodo U.N.I. n.16911 per la determinazione della velocità e della portata dei flussi gassosi convogliati; metodo U.N.I EN. n. 13649 per la determinazione delle SOV; metodo U.N.I EN. n.13284-1 per la determinazione delle polveri; metodo UNI EN 14385 per la determinazione dei metalli. 8) L’ utilizzo di metodi alternativi a quelli indicati nel precedente punto 7) dovrà essere preventivamente concordato con la Provincia di Genova prima dello svolgimento di qualunque attività di controllo. 9) Le analisi di collaudo dovranno essere condotte durante il contemporaneo funzionamento di un forno di rifusione e della saldatrice ad onda. 10) I relativi referti analitici dovranno essere conservati dalla Ditta per almeno 5 anni dalla data di esecuzione dei campionamenti. 11) La Ditta dovrà annotare sul registro vistato dalla Provincia di Genova eventuali disservizi all’impianto di abbattimento asservito alla emissione E1 e/o al contaore, nonché le date di sostituzione dei carboni attivi asserviti all’emissione E1, con l’indicazione del numero di ore indicate dal contaore all’atto della sostituzione. DISPONE Di trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di Genova per il successivo invio: al Gestore dello stabilimento ai sensi dell’ art. 4 comma 8 del DPR 59/2013; all’ARPAL, ai fini dell’esercizio delle funzioni di controllo; al Comune di Genova ed alla ASL 3 Genovese per opportuna conoscenza e per quanto eventualmente di competenza. Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento. IL DIRIGENTE (Dott.ssa Cecilia Brescianini) Determinazione n. 1761 del 30 aprile 2014 Attestazione di esecutività La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 23 aprile 2014 f.to Il Segretario Generale o suo delegato Genova, li 23 aprile 2014 Certificato di pubblicazione La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Provincia dal 30 aprile 2014 al 15 maggio 2014
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