RINNOVO PATENTE

RINNOVO PATENTE
Decreto del 08/09/2010
Decreto del 09/08/2013
Decreto del 15/11/2013
Circolare del 17/12/2013
Circolare del 14/01/2014 Rinnovo patente D ultrasessantenni
Decreto del 21/02/2014
Circolare del 27/02/2014 Rinnovo con CQC sospesa
Circolare del 03/03/2014
Circolare del 09/04/2014
Circolare del 05/09/2014 – Rinnovo della patente comunitaria con bollino CEE scaduto
Circolare del 23/09/2014 – Rinnovo delle patenti scadute da oltre tre anni;
Rinnovo per 10 anni delle patenti speciali
Allegato 1
Relazione visita medica
Autocertificazione per l'allineamento dei dati discordanti
QUANDO PUO' ESSERE RICHIESTO IL RINNOVO CON IL PORTALE:
– patenti con scadenza non superiore a 4 mesi che mantengono la stessa categoria
–
patenti superiori anche se in possesso di CQC separata (la CQC verrà unificata e prorogata la
scadenza fino al 2016 in fase di rinnovo)
–
patenti categoria AM
–
patenti ritirate dalla polizia perchè scadute
QUNDO DEVE ESSERE RILASCIATO L'ALLEGATO 1 E PRESENTATO IL DUPLICATO I
VERSAMENTI C/C 9001 € 9,00 – C/C 4028 € 16,00:
Per rendere possibile il rinnovo patente tramite il CED in autoscuola anche a coloro che hanno patente
con dati discordanti dai documenti, la MCTC può provvedere alla correzione prima dell'inserimento della
prima fase del rinnovo: in tal modo la patente può essere rinnovata presso l'autoscuola.
Presentare all'ABA l'autocertificazione per l'allineamento dei dati discordanti in duplice copia con la
fotocopia leggibile del documento d'identità, codice fiscale, patente ed eventuale permesso di soggiorno
(possibilmente su un unico foglio); ovviamente su documento d'identità e codice fiscale i dati devono
coincidere.
N.B.: nella parte inferiore dell'autocertificazione compilare solamente i dati che devono essere
corretti e la residenza (compreso il CAP) lasciando vuoti gli altri campi.
La copia dell'autocertificazione verrà resa siglata a conferma dell'avvenuta correzione.
Se la patente risulta rinnovabile anche inserendo il codice fiscale perchè la variazione dell'anagrafica non
lo modifica il medico può compilare l'ALLEGATO 1 a mano.
QUNDO DEVE ESSERE RILASCIATO IL
CERTIFICATO MEDICO IN BOLLO E
PRESENTATO IL DUPLICATO I VERSAMENTI C/C 9001 € 9,00 – C/C 4028 €32,00:
– patente che scade dopo più di quattro mesi
–
CIG di vecchio formato (verde)
–
duplicati per smarrimento con rinnovo
–
patenti comunitarie con bollino in scadenza
–
riclassificazioni patente (compresi coloro a cui viene tolta la categoria A)
–
patenti scadute da oltre 3 anni ( in questo caso viene disposta la REVISIONE DELLA
PATENTE a meno che il titolare possa dimostrare di aver circolato allegando una dichiarazione
di un pubblico ufficiale oppure con una multa in cui è stato fermato con patente scaduta)
QUNDO DEVE ESSERE RILASCIATO IL
CERTIFICATO MEDICO IN BOLLO E
PRESENTATO IL DUPLICATO I VERSAMENTI C/C 9001 € 18,00 – C/C 4028 € 32,00:
– rinnovo contemporaneo di patente e CQC con attestato di frequenza al corso (modulo TT746
c/c 9001 € 18,00 – c/c 4028 €32,00 solamente se il titolare è in possesso di CQC vecchio
modello (non unita alla patente). In caso di documento unico il rinnovo patente e il rinnovo
CQC vanno fatti separatamente richiedendo il rinnovo patente tramite portale e il rinnovo CQC
alla motorizzazione.
ANNULLAMENTO PRATICA
Se per un qualunque motivo il rinnovo va a buon fine è possibile annullare la pratica e riutilizzare i
bollettini.
– cliccare
RINNOVO PATENTE
GESTIONE
–
selezionare stato/funzione PRIMA FASE RINNOVO COMPLETATA e la data che interessa
(NON INSERIRE IL NUMERO DI PROTOCOLLO)
–
selezionare la pratica che si intende annullare e INVIO
–
cliccare
ANNULLA RICHIESTA PAGATA
–
cliccare
CONFERMA
RECUPERO CREDITO
–
cliccare
RINNOVO PATENTE
GESTIONE
–
selezionare stato/funzione RECUPERO CREDITO
–
da DATA DI INSERIMENTO DELLA PRATICA a DATA DI ANNULLAMENTO
–
selezionare la pratica di cui si interde recuperare il credito e INVIO
–
si apre la maschera per l'inserimento di un nuovo rinnovo con pagamento già inserito
Patente A, B, BE e CIG
Vengono sempre rinnovate anni dall’Ufficiale Sanitario.
Fino a 50 anni per 10 anni
da 50 a 70 anni per 5 anni
da 70 a 80 anni per 3 anni
dopo gli 80 anni per 2 anni
Patente C
Viene rinnovata fino a 65 anni dall’Ufficiale Sanitario per 5 anni.
Dopo i 65 anni viene rinnovata dalla commissione ogni due anni.
Patente CE
Viene rinnovata fino a 65 anni dall’Ufficiale Sanitario per 5 anni.
A 65 anni entra in vigore il limite di massa complessiva 20 tonnellate.
Tra 65 e 68 anni si possono superare le 20 tonnellate unendo alla patente un’attestazione di sussistenza
dei requisiti della validità di un anno rilasciata dalla commissione medica.
Patente D
Viene rinnovata dall’Ufficiale Sanitario per senza limiti (Circolare 655).
Da 60 a 68 anni il titolare dei patente D che desidera continuare a guidare gli autobus deve esibire di
un’attestazione di sussistenza dei requisiti della validità di un anno rilasciata dalla commissione medica.
Per tutte le categorie di patente in attesa di visita presso la commissione e’ possibile richiedere il
permesso provvisorio di circolazione compilando l’apposito modulo purchè la prenotazione della
visita sia stata effettuata prima della scadenza della patente.
Requisiti
Patente categoria A e B
Vista
7/10 complessivi con non meno di 2/10 per l'occhio 8/10 nell’occhio che vede meglio e 4/10 nell'occhio
che vede di meno, raggiungibile anche con lenti.
che vede di meno, raggiungibile con correzione di
lenti .
Il medico monocaratico può rilasciare il certificato
medico anche a un candidato monocolo purchè A seguito della perdita di visione di un occhio la
l’acutezza visiva dell’occhio superstite sia pari ad Commissione Medica, con pare favorevole di uno
almeno 8/10, raggiungibile anche con lenti.
specialista, può consentire la guida con eventuali
prescrizioni e limitazioni.
Decreto
31/10/2010
Allegato
Patente superiore
occorre percepire da ciascun orecchio la voce di occorre percepire la voce di conversazione con
Codice della conversazione con fonemi combinati a non meno di fonemi combinati a non meno di otto metri di
due metri di distanza .
distanza complessivamente e a non meno di due
Strada.
metri dall'orecchio che sente di meno, con
Art.323
valutazione della funzione uditiva senza l'uso di
apparecchi correttivi.
Udito
Validità
Fino a 50 anni 10 anni
Decreto
da 50 a 70 anni
5 anni
C – CE
fino a 65 anni 5 anni
dopo 65 anni
2 anni in CML
08/09/2010
da 70 a 80 anni
3 anni
dopo 80 anni
2 anni
D
fino a 60 anni 5 anni
oltre 60 anni Circolare del 14/01/2014