FACSIMILE Lettera Convenzione CAF 2014

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMUNE DI ROMA
Area Gestionale
Servizio Gestione Ordinaria
Ufficio Censimento
Roma, li _________________
Prot. n. __________________
Spett.le CAF
Oggetto: Lettera - convenzione per il censimento anagrafico e reddituale ATER
2014
Per l’adesione, richiesta con Vostra nota prot. n. …… del ../../2014, che costituisce,
con agli allegati, - parte integrante della presente Convenzione -
in esito al relativo
“Avviso” pubblicato sul sito INTERNET della scrivente Azienda in data ../../2014, a seguito
dell’approvazione preliminare dell’istanza sulla base dei requisiti in essa dichiarati, codesto
CAF è invitato a sottoscrivere il secondo originale della presente lettera-convenzione (in
calce – anche della postilla finale - ed a margine di ciascun foglio intermedio) ed a
restituirlo all’ATER del Comune di Roma – Servizio Gestione Ordinaria – Ufficio
Censimento, Lgtv. Tor di Nona n. 1 – 00186 – ROMA, entro e non oltre il 30/06/2014, ore
16:00 a pena esclusione dalla partecipazione allo stesso.
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Con la reciproca sottoscrizione della presente lettera-convenzione, l’ATER del Comune di
Roma ed il CAF in indirizzo, convengono quanto segue:
Articolo 1 - Attività del CAF
1. Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
a) accoglienza degli utenti, fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
b) verifica dell’attestazione INPS relativa al calcolo dell’ISEE o, se questa non
fosse in possesso del richiedente, compilazione e trasmissione della
dichiarazione sostitutiva all’INPS;
c) assistenza agli utenti per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e
della dichiarazione integrativa richiesta dall’ATER;
d) trasmissione telematica - su tracciati record concordati con l’ATER - dei dati
inerenti alle dichiarazioni in argomento, secondo i tempi e le modalità di cui all’
“ALLEGATO A – DTD” alla presente lettera-convenzione, quale sua parte
integrante e sostanziale;
e) gli aggiornamenti
alle modalità di registrazione e di trasmissione dei dati
derivanti da nuove leggi
e/o dall’aggiornamento
di singoli articoli della
normativa di riferimento;
f) rilascio agli utenti di idonea ricevuta cartacea, debitamente datata e sottoscritta
dal dichiarante, delle dichiarazioni sub d) completa di tutti i dati presenti nel
tracciato record;
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g) archiviazione dei dati raccolti, in forma cartacea ed informatica, che resteranno
a disposizione dell’ATER per 5 (cinque) anni;
h) lettura ottica e relativa trasmissione all’ATER delle ricevute cartacee delle
dichiarazioni effettuate e dei documenti attestanti la diversa abilità superiore al
66%.
2. Il CAF, per l’espletamento delle attività di cui al precedente comma 1, garantisce la
piena operatività di almeno 10 (dieci) sedi nel territorio del Comune di Roma aperte
al pubblico tutto l’anno, tra quelle allegate alla domanda di adesione presentata. In
caso di successiva apertura di ulteriori sedi, il CAF si impegna ad indicarne
tempestivamente all’ATER la relativa ubicazione. Il CAF garantisce, altresì,
l’assistenza informativa agli utenti nel periodo successivo all’applicazione del
nuovo canone e, comunque, entro la data di scadenza della presente convenzione. Il
CAF prende atto che l’accertata mancata operatività del numero minimo di sedi
suindicato costituirebbe inadempimento e può comportare la risoluzione della
presente convenzione.
3. Il CAF si impegna, per lo svolgimento delle attività descritte nel comma 1, a non
avvalersi della collaborazione di altri Caf o associazioni di qualunque genere senza
preventiva autorizzazione da parte dell’Ater. Fanno eccezione le società ex art. 11
D.M. 164/1999 e le associazioni degli inquilini riconosciute dall’Azienda.
4. Il CAF, per l'espletamento delle attività sopra menzionate, si avvarrà di proprio
personale. L'Ater a tale scopo organizzerà corsi di informazione e aggiornamento,
alla partecipazione dei quali è obbligatoria la presenza di almeno un operatore per
ciascuna delle sedi interessate.
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Articolo 2 - Validità della convenzione
1. La presente convenzione ha validità dal settembre 2014 al settembre 2015 e non è
tacitamente prorogabile.
Articolo 3 - Altri obblighi e garanzie
1. Il CAF fornisce all’ATER ed agli utenti le stesse garanzie previste nei rapporti
convenzionali e/o di legge con l’Agenzia delle Entrate; in particolare, garantisce
gli eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi resi e/o in dipendenza di
questi.
2. Il CAF si impegna ad osservare gli obblighi di legge in materia di tutela della
riservatezza dei dati personali acquisiti, garantendo, in particolare, che essi
vengano trattati al solo scopo definito dall’incarico oggetto del presente accordo
contrattuale e non vengano pertanto illegittimamente e/o erroneamente raccolti,
divulgati, alterati, danneggiati o distrutti (in conformità a quanto stabilito dal
D.Lgs. 196/2003 t.v.). Entrambe le parti si uniformano, comunque, agli standard
di legge in materia di protezione e sicurezza dei dati stessi e di responsabilità nei
confronti dei soggetti interessati.
3. Il CAF consente l’accesso alle proprie sedi da parte dell’ATER, per le opportune
verifiche sulla corretta applicazione della presente convenzione. L’ATER, al fine
di esaminare esclusivamente casi particolari, nonché, per la verifica dell’attività
collegata alla presente convenzione metterà a disposizione del CAF una
postazione informatica presso la propria Sede centrale.
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Articolo 4 - Modalità di creazione, controllo e trasmissione dei dati
1. (Dati in formato elettronico). Le date dei flussi saranno stabilite dopo la reciproca
firma della presente lettera-convenzione e comunicate tramite posta elettronica. La
trasmissione delle dichiarazioni dovrà essere effettuata tramite invio telematico,
utilizzando esclusivamente il portale messo a disposizione dall’ATER il cui
accesso sarà possibile solo dietro uso di identificativo e password appositamente
forniti. I dati inviati dovranno corrispondere al formato richiesto dal successivo
comma 6. Qualora non siano state raccolte dichiarazioni, il CAF dovrà comunque
inviare una e-mail all’indirizzo [email protected], indicando che, per
il periodo di riferimento, non sono state raccolte dichiarazioni. I file andranno
trasmessi entro e non oltre dieci giorni dalla sottoscrizione della dichiarazione. Per
le dichiarazioni trasmesse in ritardo si applicherà quanto previsto dall’art. 5 comma
2 della presente convenzione.
2. (Lettura ottica dei documenti) I CAF dovranno eseguire la trasformazione in
formato elettronico dei seguenti documenti cartacei:
a) ricevuta della dichiarazione del riepilogo finale ATER debitamente datata e
sottoscritta dal dichiarante;
b)
delega del titolare dell’alloggio qualora la dichiarazione sia resa e sottoscritta
da altra persona.
c)
certificazione attestante la diversa abilità superiore al 66% (o assimilati) con
sopra riportato il codice immobile dell’alloggio a cui fa riferimento
I documenti di cui ai punti a) e b) dovranno essere inseriti, per medesimo codice
immobile, nello stesso file il cui nome dovrà essere composto dal codice immobile
a cui la dichiarazione fa riferimento (es. 1205183059.PDF). I documenti di cui al
punto c) dovranno essere inseriti in altro file il cui nome dovrà essere composto
dal codice immobile, cui la certificazione si riferisce, seguito dal trattino basso e la
dicitura “HND” (es. 1205183059_HND.PDF).
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Per ogni dichiarazione, i documenti di cui sopra, dovranno essere resi disponibili in
formato PDF secondo i criteri stabiliti nell’ “ALLEGATO A – DTD”
Le immagini dovranno essere chiaramente leggibili,
in scala di grigi con
risoluzione massima di 150 dpi. I documenti, del tutto conformi in ogni loro parte
agli originali, dovranno essere inviati tramite portale. La mancata o incompleta
trasmissione sarà sanzionata ai sensi dell’art. 5 comma 1 punto c).
3. (Dati in formato cartaceo). I CAF sono tenuti a formare un archivio cartaceo a
disposizione dell’ATER da conservare, per i successivi 5 anni presso le loro sedi,
contenente i seguenti documenti:
copia originale della dichiarazione sostitutiva unica completa del riepilogo
finale ATER, debitamente datata e sottoscritta dagli utenti;
eventuale delega del titolare dell’alloggio ad altro soggetto per la presentazione
e sottoscrizione nonché ritiro della dichiarazione;
eventuale certificazione attestante diversa abilità superiore al 66%.
Entro tale scadenza i suddetti documenti dovranno essere restituiti all’ATER nei
modi e tempi indicati successivamente dalla Azienda.
L’utilizzo dei dati sensibili sarà effettuato esclusivamente a fini istituzionali. Nel
modulo riepilogativo ATER l’utente attesterà il consenso al trattamento dei dati
sensibili, come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 art. 26, in carenza non saranno
applicati i benefici previsti dalla legge per la diversa abilità.
4. (Attestazione dichiarazioni e allegati). L’Ater fornirà ai Caf a fine attività un elenco
delle dichiarazioni e dei file formato PDF ricevuti mediante il portale. Tali elenchi
verranno considerati ai fini della fatturazione salvo contestazione e conterranno per
ogni dichiarazione gli estremi di quanto trasmesso e dei dettagli degli eventuali
errori rilevati anche al fine dell’applicazione delle sanzioni previste all’art. 5 della
convenzione.
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5. (Modalità d’invio telematico). I dati delle dichiarazioni dovranno essere inviati
entro le scadenze da definire ai sensi del precedente comma 1. Ogni file trasmesso
potrà contenere al massimo 100 (cento) dichiarazioni.
6.
(Formato dei dati). Il formato dei dati è
specificato nell’allegato di cui al
precedente articolo 1, comma 1, lettera d). Il CAF garantisce la conformità dei dati
trasmessi a quanto indicato nell’allegato predetto.
7. (Termine perentorio di presentazione del censimento). Il termine perentorio di
presentazione al CAF delle dichiarazioni ISEE-ATER è fissato al 31 Gennaio
2015. Agli utenti che si presentassero oltre detto termine, il CAF sarà tenuto a
precisare che l’aggiornamento della rispettiva situazione anagrafico-reddituale
potrà essere effettuato – previo appuntamento telefonico tramite il call-center
aziendale (06/686288) – esclusivamente presso l’Ufficio di Zona competente per
territorio e che, sino al mese di acquisizione della relativa documentazione da parte
dell’ATER, verrà loro applicato il canone massimo previsto dalla vigente
normativa regionale, fermi restando, comunque, gli effetti decadenziali conseguenti
alla mancata presentazione nei termini previsti del censimento.
8. (Dichiarazioni di rettifica). In caso di rettifica o di presentazione di più
dichiarazioni per lo stesso alloggio, è necessario che il dichiarante presenti - pena il
non accoglimento della dichiarazione successiva - la copia della dichiarazione già
prodotta. Il CAF dovrà indicare, attraverso il codice previsto, l’invio di una
dichiarazione sostitutiva; in caso contrario, la stessa verrà rifiutata e segnalata al
CAF medesimo, che provvederà a contattare l’utente per i chiarimenti del caso.
9. (Controllo dei dati inviati). l’Ater al ricevimento delle dichiarazioni telematiche
provvederà in maniera automatica al controllo dei dati e al rispetto del tracciato
record e delle condizioni previste per i singoli campi. Nel caso ci fossero anomalie
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la dichiarazione viene scartata con messaggio di errore. Il CAF dovrà provvedere
alla correzione e al nuovo invio telematico entro 10 giorni dalla segnalazione
dell’errore.
Articolo 5 - Penali
1. Ogni singola prestazione del CAF non sarà remunerata:
a) nel caso in cui all’assegnatario – che abbia presentato nei termini la sua
dichiarazione al CAF - venga inoltrato l’avviso di applicazione del canone
massimo per mancata, tempestiva comunicazione telematica dei dati
all’ATER; sarà, inoltre, addebitato al CAF il costo della relativa lettera
raccomandata;
b) in caso di mancato invio della lettura ottica in formato PDF contenenti i
documenti di cui all’art. 4 comma 2 oppure nel caso questi non fossero
completi oppure non leggibili;
c) in caso di difformità tra i dati riportati nella ricevuta cartacea consegnata e
sottoscritta dagli utenti e i dati pervenuti tramite invio telematico all’Ater;
d) nel caso in cui il flusso dei dati risulti non conforme a quanto richiesto
nell’allegato di cui al comma 1, lettera d), del precedente articolo 1;
e) nel
caso
in
cui
manchi
o
sia
uguale
a
“0”
l’attributo
“NumeroDichiarazioni”;
f) nel caso in cui l’attributo “DataSottoscrizione” non sia valorizzato.
2. Verranno esclusi dalla convenzione per il prossimo censimento quei CAF la cui
percentuale di errori, così come elencati al punto precedente, superi del 3% (tre per
cento) il totale delle dichiarazioni dagli stessi lavorate;
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3. Nel caso che la trasmissione dei dati avvenga con una posticipazione superiore a
dieci giorni dalla data di sottoscrizione del modello da parte dell’utente, per ogni
giorno di ritardo, si applicherà una riduzione del 2% sull’importo previsto all’art. 6
per ogni inoltro telematico (IVA esclusa).
4. La presenza ai corsi di informazione e aggiornamento organizzati dall’Ater per gli
operatori
inferiore all’80% delle sedi Caf, comporterà la decurtazione di una
percentuale pari all’5% dalle competenze complessive (IVA esclusa). Il numero
delle sedi è fornito dai Caf come richiesto al punto 5, comma d) della domanda di
adesione alla “Convenzione” per il Censimento ATER 2014. Il numero minimo di
operatori partecipanti ai corsi è definito nell’art.1, punto 4.
5. Resta salvo ed impregiudicato il diritto dell’Azienda al risarcimento degli ulteriori
e/o maggiori danni, comunque derivanti dall’inadempimento o dal non esatto
adempimento delle prescrizioni contenute nella presente lettera-convenzione.
Articolo 6 - Corrispettivo
1. Il corrispettivo unitario della prestazione complessiva al singolo utente – incluso
l’inoltro telematico all’ATER dei relativi dati acquisiti - è di € 4,50 + I.V.A. ed è a
carico dell’ATER stessa, mentre nulla sarà richiesto all’utente interessato.
2. La fattura complessiva sarà emessa – previa comunicazione dell’ATER - a seguito
della trasmissione dei documenti cartacei, dei file PDF da lettura ottica, di cui al
precedente articolo 4, commi 2, 3 e 4, ed in esito ai relativi controlli di completezza
e regolarità da parte dell’ATER medesima. Per consentire il pagamento delle
prestazioni, alla fattura dovrà essere allegata la dichiarazione ai sensi dell’art. 3,
commi 1 e 7 della L.136/2010
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3. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 60 (sessanta) gg. dal ricevimento della
fattura e degli allegati di cui al precedente comma 2.
Articolo 7 - Foro competente - Registrazione
1. Il foro esclusivo per ogni controversia comunque connessa alla presente
convenzione è quello di Roma.
2. La presente lettera-convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso.
IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Claudio ROSI)
Per accettazione,
Luogo ……………….., data ……………………
Il legale rappresentante del CAF _________________________________
(Timbro e firma)
Ai sensi dell’art. 1341 c.c., sono espressamente approvati gli articoli 3 (Altri
obblighi e garanzie), comma 1; 5 (Penali); 6 (Corrispettivo); comma 2, e 7 (Foro
competente – Registrazione), comma 1, della presente lettera-convenzione, dei quali
si dichiara di avere esatta ed integrale conoscenza.
Luogo ……………,……. data ..........................
Il legale rappresentante del
CAF
_________________________
________
(Timbro e firma)
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