AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA Area Gestionale Servizio Gestione Ordinaria Ufficio Censimento Roma, li _________________ Prot. n. __________________ Spett.le CAF Oggetto: Lettera - convenzione per il censimento anagrafico e reddituale ATER 2014 Per l’adesione, richiesta con Vostra nota prot. n. …… del ../../2014, che costituisce, con agli allegati, - parte integrante della presente Convenzione - in esito al relativo “Avviso” pubblicato sul sito INTERNET della scrivente Azienda in data ../../2014, a seguito dell’approvazione preliminare dell’istanza sulla base dei requisiti in essa dichiarati, codesto CAF è invitato a sottoscrivere il secondo originale della presente lettera-convenzione (in calce – anche della postilla finale - ed a margine di ciascun foglio intermedio) ed a restituirlo all’ATER del Comune di Roma – Servizio Gestione Ordinaria – Ufficio Censimento, Lgtv. Tor di Nona n. 1 – 00186 – ROMA, entro e non oltre il 30/06/2014, ore 16:00 a pena esclusione dalla partecipazione allo stesso. Pagina 1 di 10 AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA Con la reciproca sottoscrizione della presente lettera-convenzione, l’ATER del Comune di Roma ed il CAF in indirizzo, convengono quanto segue: Articolo 1 - Attività del CAF 1. Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi: a) accoglienza degli utenti, fornendo loro tutte le informazioni necessarie; b) verifica dell’attestazione INPS relativa al calcolo dell’ISEE o, se questa non fosse in possesso del richiedente, compilazione e trasmissione della dichiarazione sostitutiva all’INPS; c) assistenza agli utenti per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e della dichiarazione integrativa richiesta dall’ATER; d) trasmissione telematica - su tracciati record concordati con l’ATER - dei dati inerenti alle dichiarazioni in argomento, secondo i tempi e le modalità di cui all’ “ALLEGATO A – DTD” alla presente lettera-convenzione, quale sua parte integrante e sostanziale; e) gli aggiornamenti alle modalità di registrazione e di trasmissione dei dati derivanti da nuove leggi e/o dall’aggiornamento di singoli articoli della normativa di riferimento; f) rilascio agli utenti di idonea ricevuta cartacea, debitamente datata e sottoscritta dal dichiarante, delle dichiarazioni sub d) completa di tutti i dati presenti nel tracciato record; Pagina 2 di 10 AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA g) archiviazione dei dati raccolti, in forma cartacea ed informatica, che resteranno a disposizione dell’ATER per 5 (cinque) anni; h) lettura ottica e relativa trasmissione all’ATER delle ricevute cartacee delle dichiarazioni effettuate e dei documenti attestanti la diversa abilità superiore al 66%. 2. Il CAF, per l’espletamento delle attività di cui al precedente comma 1, garantisce la piena operatività di almeno 10 (dieci) sedi nel territorio del Comune di Roma aperte al pubblico tutto l’anno, tra quelle allegate alla domanda di adesione presentata. In caso di successiva apertura di ulteriori sedi, il CAF si impegna ad indicarne tempestivamente all’ATER la relativa ubicazione. Il CAF garantisce, altresì, l’assistenza informativa agli utenti nel periodo successivo all’applicazione del nuovo canone e, comunque, entro la data di scadenza della presente convenzione. Il CAF prende atto che l’accertata mancata operatività del numero minimo di sedi suindicato costituirebbe inadempimento e può comportare la risoluzione della presente convenzione. 3. Il CAF si impegna, per lo svolgimento delle attività descritte nel comma 1, a non avvalersi della collaborazione di altri Caf o associazioni di qualunque genere senza preventiva autorizzazione da parte dell’Ater. Fanno eccezione le società ex art. 11 D.M. 164/1999 e le associazioni degli inquilini riconosciute dall’Azienda. 4. Il CAF, per l'espletamento delle attività sopra menzionate, si avvarrà di proprio personale. L'Ater a tale scopo organizzerà corsi di informazione e aggiornamento, alla partecipazione dei quali è obbligatoria la presenza di almeno un operatore per ciascuna delle sedi interessate. Pagina 3 di 10 AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA Articolo 2 - Validità della convenzione 1. La presente convenzione ha validità dal settembre 2014 al settembre 2015 e non è tacitamente prorogabile. Articolo 3 - Altri obblighi e garanzie 1. Il CAF fornisce all’ATER ed agli utenti le stesse garanzie previste nei rapporti convenzionali e/o di legge con l’Agenzia delle Entrate; in particolare, garantisce gli eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi resi e/o in dipendenza di questi. 2. Il CAF si impegna ad osservare gli obblighi di legge in materia di tutela della riservatezza dei dati personali acquisiti, garantendo, in particolare, che essi vengano trattati al solo scopo definito dall’incarico oggetto del presente accordo contrattuale e non vengano pertanto illegittimamente e/o erroneamente raccolti, divulgati, alterati, danneggiati o distrutti (in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 t.v.). Entrambe le parti si uniformano, comunque, agli standard di legge in materia di protezione e sicurezza dei dati stessi e di responsabilità nei confronti dei soggetti interessati. 3. Il CAF consente l’accesso alle proprie sedi da parte dell’ATER, per le opportune verifiche sulla corretta applicazione della presente convenzione. L’ATER, al fine di esaminare esclusivamente casi particolari, nonché, per la verifica dell’attività collegata alla presente convenzione metterà a disposizione del CAF una postazione informatica presso la propria Sede centrale. Pagina 4 di 10 AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA Articolo 4 - Modalità di creazione, controllo e trasmissione dei dati 1. (Dati in formato elettronico). Le date dei flussi saranno stabilite dopo la reciproca firma della presente lettera-convenzione e comunicate tramite posta elettronica. La trasmissione delle dichiarazioni dovrà essere effettuata tramite invio telematico, utilizzando esclusivamente il portale messo a disposizione dall’ATER il cui accesso sarà possibile solo dietro uso di identificativo e password appositamente forniti. I dati inviati dovranno corrispondere al formato richiesto dal successivo comma 6. Qualora non siano state raccolte dichiarazioni, il CAF dovrà comunque inviare una e-mail all’indirizzo [email protected], indicando che, per il periodo di riferimento, non sono state raccolte dichiarazioni. I file andranno trasmessi entro e non oltre dieci giorni dalla sottoscrizione della dichiarazione. Per le dichiarazioni trasmesse in ritardo si applicherà quanto previsto dall’art. 5 comma 2 della presente convenzione. 2. (Lettura ottica dei documenti) I CAF dovranno eseguire la trasformazione in formato elettronico dei seguenti documenti cartacei: a) ricevuta della dichiarazione del riepilogo finale ATER debitamente datata e sottoscritta dal dichiarante; b) delega del titolare dell’alloggio qualora la dichiarazione sia resa e sottoscritta da altra persona. c) certificazione attestante la diversa abilità superiore al 66% (o assimilati) con sopra riportato il codice immobile dell’alloggio a cui fa riferimento I documenti di cui ai punti a) e b) dovranno essere inseriti, per medesimo codice immobile, nello stesso file il cui nome dovrà essere composto dal codice immobile a cui la dichiarazione fa riferimento (es. 1205183059.PDF). I documenti di cui al punto c) dovranno essere inseriti in altro file il cui nome dovrà essere composto dal codice immobile, cui la certificazione si riferisce, seguito dal trattino basso e la dicitura “HND” (es. 1205183059_HND.PDF). Pagina 5 di 10 AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA Per ogni dichiarazione, i documenti di cui sopra, dovranno essere resi disponibili in formato PDF secondo i criteri stabiliti nell’ “ALLEGATO A – DTD” Le immagini dovranno essere chiaramente leggibili, in scala di grigi con risoluzione massima di 150 dpi. I documenti, del tutto conformi in ogni loro parte agli originali, dovranno essere inviati tramite portale. La mancata o incompleta trasmissione sarà sanzionata ai sensi dell’art. 5 comma 1 punto c). 3. (Dati in formato cartaceo). I CAF sono tenuti a formare un archivio cartaceo a disposizione dell’ATER da conservare, per i successivi 5 anni presso le loro sedi, contenente i seguenti documenti: copia originale della dichiarazione sostitutiva unica completa del riepilogo finale ATER, debitamente datata e sottoscritta dagli utenti; eventuale delega del titolare dell’alloggio ad altro soggetto per la presentazione e sottoscrizione nonché ritiro della dichiarazione; eventuale certificazione attestante diversa abilità superiore al 66%. Entro tale scadenza i suddetti documenti dovranno essere restituiti all’ATER nei modi e tempi indicati successivamente dalla Azienda. L’utilizzo dei dati sensibili sarà effettuato esclusivamente a fini istituzionali. Nel modulo riepilogativo ATER l’utente attesterà il consenso al trattamento dei dati sensibili, come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 art. 26, in carenza non saranno applicati i benefici previsti dalla legge per la diversa abilità. 4. (Attestazione dichiarazioni e allegati). L’Ater fornirà ai Caf a fine attività un elenco delle dichiarazioni e dei file formato PDF ricevuti mediante il portale. Tali elenchi verranno considerati ai fini della fatturazione salvo contestazione e conterranno per ogni dichiarazione gli estremi di quanto trasmesso e dei dettagli degli eventuali errori rilevati anche al fine dell’applicazione delle sanzioni previste all’art. 5 della convenzione. Pagina 6 di 10 AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA 5. (Modalità d’invio telematico). I dati delle dichiarazioni dovranno essere inviati entro le scadenze da definire ai sensi del precedente comma 1. Ogni file trasmesso potrà contenere al massimo 100 (cento) dichiarazioni. 6. (Formato dei dati). Il formato dei dati è specificato nell’allegato di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d). Il CAF garantisce la conformità dei dati trasmessi a quanto indicato nell’allegato predetto. 7. (Termine perentorio di presentazione del censimento). Il termine perentorio di presentazione al CAF delle dichiarazioni ISEE-ATER è fissato al 31 Gennaio 2015. Agli utenti che si presentassero oltre detto termine, il CAF sarà tenuto a precisare che l’aggiornamento della rispettiva situazione anagrafico-reddituale potrà essere effettuato – previo appuntamento telefonico tramite il call-center aziendale (06/686288) – esclusivamente presso l’Ufficio di Zona competente per territorio e che, sino al mese di acquisizione della relativa documentazione da parte dell’ATER, verrà loro applicato il canone massimo previsto dalla vigente normativa regionale, fermi restando, comunque, gli effetti decadenziali conseguenti alla mancata presentazione nei termini previsti del censimento. 8. (Dichiarazioni di rettifica). In caso di rettifica o di presentazione di più dichiarazioni per lo stesso alloggio, è necessario che il dichiarante presenti - pena il non accoglimento della dichiarazione successiva - la copia della dichiarazione già prodotta. Il CAF dovrà indicare, attraverso il codice previsto, l’invio di una dichiarazione sostitutiva; in caso contrario, la stessa verrà rifiutata e segnalata al CAF medesimo, che provvederà a contattare l’utente per i chiarimenti del caso. 9. (Controllo dei dati inviati). l’Ater al ricevimento delle dichiarazioni telematiche provvederà in maniera automatica al controllo dei dati e al rispetto del tracciato record e delle condizioni previste per i singoli campi. Nel caso ci fossero anomalie Pagina 7 di 10 AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA la dichiarazione viene scartata con messaggio di errore. Il CAF dovrà provvedere alla correzione e al nuovo invio telematico entro 10 giorni dalla segnalazione dell’errore. Articolo 5 - Penali 1. Ogni singola prestazione del CAF non sarà remunerata: a) nel caso in cui all’assegnatario – che abbia presentato nei termini la sua dichiarazione al CAF - venga inoltrato l’avviso di applicazione del canone massimo per mancata, tempestiva comunicazione telematica dei dati all’ATER; sarà, inoltre, addebitato al CAF il costo della relativa lettera raccomandata; b) in caso di mancato invio della lettura ottica in formato PDF contenenti i documenti di cui all’art. 4 comma 2 oppure nel caso questi non fossero completi oppure non leggibili; c) in caso di difformità tra i dati riportati nella ricevuta cartacea consegnata e sottoscritta dagli utenti e i dati pervenuti tramite invio telematico all’Ater; d) nel caso in cui il flusso dei dati risulti non conforme a quanto richiesto nell’allegato di cui al comma 1, lettera d), del precedente articolo 1; e) nel caso in cui manchi o sia uguale a “0” l’attributo “NumeroDichiarazioni”; f) nel caso in cui l’attributo “DataSottoscrizione” non sia valorizzato. 2. Verranno esclusi dalla convenzione per il prossimo censimento quei CAF la cui percentuale di errori, così come elencati al punto precedente, superi del 3% (tre per cento) il totale delle dichiarazioni dagli stessi lavorate; Pagina 8 di 10 AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA 3. Nel caso che la trasmissione dei dati avvenga con una posticipazione superiore a dieci giorni dalla data di sottoscrizione del modello da parte dell’utente, per ogni giorno di ritardo, si applicherà una riduzione del 2% sull’importo previsto all’art. 6 per ogni inoltro telematico (IVA esclusa). 4. La presenza ai corsi di informazione e aggiornamento organizzati dall’Ater per gli operatori inferiore all’80% delle sedi Caf, comporterà la decurtazione di una percentuale pari all’5% dalle competenze complessive (IVA esclusa). Il numero delle sedi è fornito dai Caf come richiesto al punto 5, comma d) della domanda di adesione alla “Convenzione” per il Censimento ATER 2014. Il numero minimo di operatori partecipanti ai corsi è definito nell’art.1, punto 4. 5. Resta salvo ed impregiudicato il diritto dell’Azienda al risarcimento degli ulteriori e/o maggiori danni, comunque derivanti dall’inadempimento o dal non esatto adempimento delle prescrizioni contenute nella presente lettera-convenzione. Articolo 6 - Corrispettivo 1. Il corrispettivo unitario della prestazione complessiva al singolo utente – incluso l’inoltro telematico all’ATER dei relativi dati acquisiti - è di € 4,50 + I.V.A. ed è a carico dell’ATER stessa, mentre nulla sarà richiesto all’utente interessato. 2. La fattura complessiva sarà emessa – previa comunicazione dell’ATER - a seguito della trasmissione dei documenti cartacei, dei file PDF da lettura ottica, di cui al precedente articolo 4, commi 2, 3 e 4, ed in esito ai relativi controlli di completezza e regolarità da parte dell’ATER medesima. Per consentire il pagamento delle prestazioni, alla fattura dovrà essere allegata la dichiarazione ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7 della L.136/2010 Pagina 9 di 10 AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA 3. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 60 (sessanta) gg. dal ricevimento della fattura e degli allegati di cui al precedente comma 2. Articolo 7 - Foro competente - Registrazione 1. Il foro esclusivo per ogni controversia comunque connessa alla presente convenzione è quello di Roma. 2. La presente lettera-convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso. IL DIRETTORE GENERALE (Arch. Claudio ROSI) Per accettazione, Luogo ……………….., data …………………… Il legale rappresentante del CAF _________________________________ (Timbro e firma) Ai sensi dell’art. 1341 c.c., sono espressamente approvati gli articoli 3 (Altri obblighi e garanzie), comma 1; 5 (Penali); 6 (Corrispettivo); comma 2, e 7 (Foro competente – Registrazione), comma 1, della presente lettera-convenzione, dei quali si dichiara di avere esatta ed integrale conoscenza. Luogo ……………,……. data .......................... Il legale rappresentante del CAF _________________________ ________ (Timbro e firma) Pagina 10 di 10
© Copyright 2024 Paperzz