---------~~~- '.> J N. 1788/13 RG.N.R t'lL N.3S2.o 1\4 ~$\lÌi. ~ N. RGIP. 2-;.1 \~ G.,\'4 Ab ~) \~ Rei;). Sent. ! ' JDat~ ti deposit.O .Mt (\H 7f>\~ t N. _ _ _ _-::-_R. Esec. N. Campo Penale Data irrevocabilità Redatta Scheda il REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI FROSINONE Il giudice per la udienza preliminare presso il Tribunale di Frosinone, Dr. Francesco Mancini, alla udienza del 9 luglio 2014 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nei confronti di: 1. RUBNER Alfred, nato a Chienes (BZ) il 16/06/1944, ivi residente in Via San Sigismondo n. 6, libero, contumace, assistito dai difensori di fiducia Avv. Attilio Francia e Carlo Bertacchi del foro di Bolzano; 2. ARDOVINI Pasqualino, nato a Ceccano (FR) il 16/01/1963, ivi residente in Via Marano n. 146, libero contumace, difeso dall'Avv. Vincenzo Galassi del foro di Frosinone di fiducia; 3. CIOTOLI Vincenzo, nato a Ceccano (FR) il 07/01/1955, ivi residente in Via Marano n. 203; liber~.. assente, difeso dall'Avv. Vincenzo Galassi del foro di Frosinone di fiducia. PAROLETII Eugenio, NATALE Italo e GIOVANNONE Mariano - omissis stro/cio . imputati: . Artt 434 comma 2, 449, comma 1, cp perché nella qualità: ! Rubner di legale rappresentante - tra il novembre 1993 e il luglio 1994 - della Holzbau spa, società che ha fornito e posto in opera le travi in legno lamellare che costituiscono la struttura di copertura del Palazzetto dello Sport di Ceccano Paroletti di direttore dei lavori di costruzione del predetto Palazzetto, iniziati il 9.11.1993 ed ultimati il 2.7.1994 Natale di collaudatore delle opere Giovannone, il Ciotoli e l'Ardovini di redattori del progetto esecutivo dei lavori di messa a norma del Palazzetto dello Sport affidati dal comune di Ceccano con appalto del 24.4.2009 per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia rispettivamente nella fornitura e posa in opera delle travi in legno, nella verifica delle capacità statiche e di sicurezza della struttura in l ----~-~-~-~--- " , , legno, nonché della regolarità dei lavori, nell'attività li collaudo e nella successiva progettazione dei ., lavori di rifacimento del manto di impermeabilizzazione, nonché, per tutti, nell'inosservanza delle norme tecniche vigenti all'epoca in cui hanno rispettivamente prestato la loro opera (ed in particolare: legge n.1086/71 e successivamente DM 14.1.08, norme tecniche delle costruzioni) cooperavano, quanto ai primi tre con condotte distinte, alla realizzazione, verifica e collaudo delle travi in legno lamellare, poggianti sulla stuttura in calcestruzzo armato, che costituiscono la struttura di copertura dell'impianto e successivamente, qùanto al quarto, al quinto e al sesto, provvedevano alla progettazione dei lavori di rifacimento del manto di impermeabilizzazione con modalità tali da determinare il pericolo di crollo della copertura in legno lamellare, con conseguente pericolo per l'incolumità pubblica (stante il continuo utilizZo dell'impianto e cagionavano poi il crollo della copertura stessa, avvenuto in concomitanza' di un'abbondante precipitazione nevosa; in particolare, le travi in legno lamellare erano realizzate in modo non sicuro, senza garantire margini di sicurezza nei riguardi dei carichi, permanenti ed accidentali, e con materiali in idonei a mantenere nel tempo 'la loro durabilità non si procedeva ad alcuna verifica sull'idoneità dei materiali e sulla sicurezza della copertura in legno, né alla verifica circa la corrispondenza tra le ipotesi operate nella relazione di calcolo delle strutture in legno e quanto realizzato il collaudo statico non veniva correttamente eseguito, in quanto non venivano effettuati i necessari controlli sui materiali in legno né le necessarie prove di carico sulla copertura in legno (che avrebbero consentito di evidenziare carenze costruttive e dei materiali) e veniva invece dichiarata la collaudabilità dell'intera opera il successivo progetto esecutivo dei lavori di 'messa a norma del Palazzetto dello Sport (resisi necessari a causa di continue infiltrazioni di acqua dalla copertura) configurava lavori di realizzazione del manto impermeabile della copertura (poi conformemente eseguiti) senza nulla prevedere - relativamente alla sicurezza delle travi in legno con riguardo al nuovo sovraccarico che veniva conseguentemente a crearsi anche in ragione della mancata rimozione del precedente manto impermeabile) sullé strutture in legno preesistenti. In Ceccano crollo avvenuto il 5.2 2012 Con ,'intervento del P.M.: Dr. Vittorio Misiti Della parte civile: Associazione Ceccano 2012 -Idee in movimento, in persona del presidente Pietro Masi, difesa dall'Avv. Rosario Grieco di fiducia. CONCLUSIONI DELLE PARTI P.M.: insiste nella richiesta di rinvio a giudizio. P.C.: si associa. Difese: proscioglimento. FATTO E DIRITTO A seguito di richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.M. in data 2/1/2014, veniva fissata l'udienza preliminare nel procedimento a, carico degli imputati in epigrafe generalizzati, 2 .ì chiamandoli a rispondere del reato sopra rubricato. Dopo il compimento degli atti introduttivi al giudizio e, quindi, l'espletamento delle attività indicate negli artt. 418 e seguenti c.p.p., aveva luogo l'udienza. Indi, verificata la regolare costituzione delle parti, veniva dichiarata aperta la discussione, all'esito della quale le parti concludevano nei termini di cui in epigrafe. Ritenendo di non poter decidere allo stato degli atti e ravvisandone la necessità anche ai fini della emanazione di sentenza di non luogo a procedere, il giudice disponeva procedersi all'esame del CT del PM Ing. Remo Calzona. Assolto tale incombente alla odierna udienza, le parti ribadivano le conclusioni già rassegnate. Preliminarmente alla valutazione delle emergenze processuali occorre brevemente individuare il compito attribuito al giudice della udienza preliminare. Invero, con la previsione di tale udienza, il legislatore ha inteso principalmente evitare che pervengano alla fase del giudizio situazioni nelle quali risulti con ragionevole certezza che l'imputato meriti il proscioglimento. Ciò - avviene anzitutto allorché si palesino cause di estinzione del reato o di improcedibilità dell'azione penale, ma anche nei casi di sicura infondatezza 'dell'accusa, quando cioè gli atti offrono la prova dell'innocenza dell'accusato o la totale mancanza di elementi a suo carico. Il giudice dell'udienza preliminare, però, deve prosdoglie~e nel merito l'imputato - in forza di quanto disposto dall'art. 425, comma 3, cod. proc. peno nel testo modificato dall'art.23, comma 1, legge 16 dicembre 1999, n.479 - anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti e contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. E l'insufficienza o la contraddittorietà delle fonti di prova a carico degli imputati ha quale parametro proprio la prognosi dell'inutilità del dibattimento; con la conseguenza che dovrà essere dichiarato il non luogo a procedere in presenza di sicura inidoneità delle fonti di prova acquisite ad un adeguato sviluppo probatorio, nella dialettica del contraddittorio dibattimentale (Cfr. Casso Pen., Sez. 6, ordinanza n. 2426 del 31.3.99), mentre deve essere escluso il proscioglimento in tutti i casi in cui tali fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte (Cfr. Casso Peno Sèz. 6;sent. 45275 del 19.12.01). In definitiva, deve essere pronunziata sentenza di non luogo a procedere sia nel caso di prova pOSitiva della innocenza, sia nel caso di mancanza, insufficienza o contraddittorietà della , prova di colpevolezza, sempre che essa non appaia integrabile nella successiva fase del' dibattimento. Tali essendo i principi ai quali deve conformarsi il giudizio, chi scrive ritiene che debba senz'altro procedersi a prosciogli mento degli imputati RUBNER, CIOTOLI ed ARDOVINI, e che di contro l'accusa sia pienamente sostenibile in giudiZiO nei confronti degli altri imputati, dei quali si è separatamente disposto il rinvio a giudizio. Il procedimento originava da attività di indagine di diretta iniziativa del Procuratore della Repubblica a seguito del crollo di tre distinte opere pubbliche avvenuto in conseguenza delle abbondanti nevicate che hanno colpito la ciociaria nel febbraio del 2012: la tribuna dello stadio 3 j Casaleno di Frosinone, parte del conservatorio cittadino ed, infine, la copertura del Palazzetto dello Sport di Ceccano, costituente oggetto del presente procedimento. Tale crollo, alla luce di quanto indicato agli atti dal CT del PM Ing. Calzona, sarebbe avvenuto il 5 febbraio 2012 (data peraltro riportata in imputazione). In verità, come emerso dalla CT di parte civile versata in atti, il crollo è addirittura risalente al 3 febbraio precedente: la notizia infatti era già sui giornali del 5 febbraio e viaggiava sul web il giorno precedente. Dunque, con tutta probabilità, il crollo avveniva nella notte fra il 3 ed il4 febbraio, e non già il 5 come indicato in imputazione. E la circostanza, come si vedrà, non ha solo valore "storico" ma rileva profondamente nella valutazione dei fatti oggetto del procedimento, atteso che alla retrodatazione consegue che il crollo avveniva per un carico di neve addirittura inferiore a, quello ipotizzato dall'accusa. la struttura portante del Palazzetto dello Sport di Ceccano, realizzata nel 1994, è co~tituita da pilastri e travi in cemento armato, mentre la copertura da travi in legno lamellare diretta'mente innestanti sulle strutture portanti. Tali travi in legno lamel/are erano particolarmente lunghe, avendo una luce libera di ben 40 metri ed uno sbalzo laterale di 4,5 metri. 1/ progetto della variante strutturale della copertura è a firma dell'Arch. Paroletti, che dunque non svolgeva solo le funzioni di direttore dei lavori (come indicato in imputazione) ma anche quel/a, nella specie particolarmente rilevante, di progettista della copertura (Cfr. pago 5 della CT Calzona). , Nel 2009 venivano poi appaltati lavori di ristrutturazione dell'opera, fra i quali il rifacimento del manto di impermeabilizzazione, mediante posa in opera di un manto impermeabile di guaina liquida, armata con lana di vetro, il tutto senza rimozione della struttura di impermeabilizzazione originaria (così da incrementare il peso di circa 4 kg.\mq). la causa del crollo è inequivoca: le travi in legno lamellare collassavano per effetto del surplus di peso portato dalla neve. Peraltro non dei 91 kg\mq ipotizzati dal CT Calzona (c,he si sarebbero depositati al suolo solo il 5 febbraio), ma dei molto più modesti 36 kg\ mq (Cfr. sul punto la ineccepibile CT di parte civile). Più complessa è invece la indagine sulle cause di tale collasso. 1/ punto, esposto in !110do sibil/ino dal CT Calzona nella relazione scritta, è stato oggetto di utile approfondimento nel corso della deposizione resa in udienza. E' così emerso che: 1. le specifiche travi in legno fornite da Holzbau SpA non avevano alcun intrinseco difetto strutturale o costruttivo, nel senso che al momento della loro fornitura e posa in opera erano state realizzate a regola d'arte; 2. il legno lamellare ha però, per sua natura, una durabilità /imitata nel tempo" ed in particolare decorsi 10 anni dalla installazione sono fisiologici processi di decadimento delle caratteristiche ,meccaniche originarie; , 3. la scelta di realizzare la copertura con tale materiale avrebbe richiesto di eseguire negli anni periodici programmi di intervento e controllo della stabilità della copertura, ovvero avrebbe richiesto a monte tecniche progettuali alternative, come ad esempio la 4 "-'-~----------- '. realizzazione di un tetto spiovente che avrebbe meglio distribuito i carichi e assoggettato a minori sollecitazioni le travi; 4. Le infiltrazioni di acqua erano l'effetto e non la causa della progressiva deformazioni delle travi, nel s,enso che proprio tale deformazione provocava sconnessioni del manto di copertura e, quindi, infiltrazioni; tale ultime, provocando umidità, a loro volta peggioravano ulteriormente la durabilità del legno lamellare, alterandone la caratteristiche meccaniche; 5. la ristrutturazione eseguita fra il 2009 ed il 2010 non aveva in alcun modo verificato e posto rimedio alle deformazioni delle travi in legno lamellare (come si è detto causa delle infiltrazioni). A tale ultimo riguardo, anzi, per il tramite della CT depositata dalla parte civile, a firma dell'Ing. Proto, è addirittura emerso che i lavori di ristrutturazione peggioravano la situazione di carico; e ciò non solo per la installazione della nuova copertura senza rimozione della 'precedente (come già osservato dal CT Calzona), ma anche per la installazione all'interncidella copertura di un controsoffitto fonoassorbente e fonoisolante; tanto che si aggiungeva complessivamente un carico strutturale di 15/'16 kg\mq e, di fatto, un raddoppio d~i carichi gravanti sulla 'copertura (Cfr. CT di parte civile pago 17). Tali essendo, sia pure schematicamente, le risultanze istruttorie, ritiene il giudice che debba anzitutto procedersi a proscioglimento del RUBNER, legale rappresentante della ditta che forniva le travi in legno lamellare. Si è detto, infatti, che tali travi erano state costruire a regola d'arte. Cen?urabile semmai è la scelta progettuale di impiegare per quel tipo di costruzione proprio quel materiale, per sua natura privo di durabilità nel tempo; e censurabile è anche la scelta successiva di non verificare se le caratteristiche meccaniche di tali travi fossero intatte ovvero alterate; ma nessun addebito può essere mosso a che:' quelle travi ha fornito, posto che esse non presentavano difetti costruttivi di sorta. Ad analoghe conclusioni liberatorie deve pervenirsi per l'Ardovini ed il Ciotoli. Essi, unitamente al Giovannone, venivano incaricati dal Comune di Ceccano di eseguire la progettazione della ristrutturazione eseguita nel 2009 (Cfr. delibera di giunta 9/6/2008)". Tutti e tre quali' dipendenti comunali, il Ciotoli part-time. Come tuttavia emerge dagli atti, entrambi sono periti industriali e sono privi di qualsivoglia qualificazione professionale in ambito edilizio. E benché in atti non sia espressamente indicato, il sindaco dell'epoca, escusso in sede di investigazioni difensive, ha chiarito che al momento di conferimento dell'incarico era a tutti evidente che ciascuno dei dipendenti comunali si sarebbe occupato della ristrutturazione in relazione alle proprie qualifiche professionali; Dunque, il Ciotoli della parte relativa alla normativa antincendio, essendo egli peraltro titolare di attestato di frequenza e di profitto' a corso di prevenzione incendi che lo abilitava a progettare impianti antincendio. Mentre l'Ardovini dell'adeguamento dell'impianto elettrico. Tanto vero che poi il certificato di regolare esecuzione delle opere veniva sottoscritto dal solo Geom. Giovannone, responsabile del settore nominato responsabile del procedimento nonché direttore dei lavori. 5 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- .... ' - ,1'--- '. Simili allegazioni fattuali risultano documentalmente riscontrate ed avvalorate dalle investigazioni difensive, ed in particolare dalle dichiarazioni rese dal sindaco dell'epoca. E risultano coerenti, del resto, con i profili professionali dei due indagati, che non avevano competenza alcuna per occuparsi, quali periti industriali, della quota di lavori che concernevano la parte strutturale dell'opera. Dunque, non avendo essi assunto alcun ruolo nella progettazione ed esecuzione dei lavori concernenti la copertura e non avendo neppure qualificazione professionale al riguardo, devono essere prosciolti con la formula di cui al dispositivo. P.Q.M. Visto l'art. 425 c.p.p., dichiara il non luogo a procedere nei confronti di RUBNER Alfred, ARDOVINI Pasqualino e CIOTOLI Vincenzo in ordine al delitto ascritto per-non aver commesso il fatto. Frosinone, udienza del 9/7/2014 " giudice ~a~cesco Mancin' -r~V-"" 6
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