I contributi IVS 2014 di artigiani e commercianti

CIRCOLARE DEL GIORNO 13 Febbraio 2014
Numero 32/2014
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I contributi IVS 2014 di artigiani e commercianti
Numero :
32/2014
Gruppo :
PREVIDENZA
Oggetto :
CONTRIBUTI 2014 ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Norme e prassi :
CIRCOLARE INPS N. 19 DEL 04.02.2014
I soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali
devono versare, per ogni periodo d’imposta, i contributi
previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) propri,
nonché a favore dei loro collaboratori.
Con Circolare Inps n. 19 del 04.02.2014, l’istituto di previdenza ha
reso note le misure dei contributi Inps dovute da artigiani e
commercianti per l’anno 2014. Le aliquote contributive sono
aumentate anche quest'anno dello 0,45% per effetto di quanto
previsto dalla Manovra Monti, giungendo quindi al 22,20%. Sono
stati modificati anche il minimale ed il massimale di reddito.
La disciplina dei contributi IVS di artigiani e commercianti si
caratterizza, infatti, per la previsione di un reddito minimo annuo
(c.d. “minimale”) sul quale deve essere versato, in ogni caso, un
contributo minimo obbligatorio fisso. Nel caso in cui il reddito
d’impresa superi, poi, tale livello minimo, devono essere versati
anche i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale,
fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito
imponibile.
Sintesi
Gli
argomenti
Riproduzione vietata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
LE REGOLE GENERALI DEI CONTRIBUTI INPS DI ARTIGIANI E COMMERCIANTI
BASE IMPONIBILE
I CONTRIBUTI 2014 DI ARTIGIANI E COMMERCIANTI : COSA CAMBIA
CONTRIBUTI FISSI SUL MINIMALE DI REDDITO
CONTRIBUTI IVS SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE
IL CASO: AFFITTACAMERE E AGENTI DI ASSICURAZIONE
IL CASO: IMPRESE CON COLLABORATORI
TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI IVS
NUOVA REPERIBILITÀ DEGLI IMPORTI UTILI PER IL PAGAMENTO
VERSAMENTO 4A RATA CONTRIBUTI IVS 2013 ENTRO IL 17.02.2014
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Le regole
generali dei
contributi Inps di
Artigiani e
Commercianti
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I soggetti di cui all’art. 1, Legge n. 233/1990, cioè:

artigiani;

commercianti;
iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e
degli esercenti attività commerciali devono versare, per ogni periodo
d’imposta, i contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) propri,
nonché a favore dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori).
A questi soggetti si aggiungono altre categorie di soggetti obbligati
all’iscrizione alla Gestione IVS, tra i quali:

i
collaboratori e coadiutori familiari, a
meno
che
non
siano iscritti
all’assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti dell’imprenditore;

i soci di srl che svolgono attività commerciale;

i soci unici di srl unipersonali;

i soci accomandatari di sas che svolgono attività artigiana;

i soci di snc avente ad oggetto un’attività d’impresa di natura commerciale,
se sussiste “la partecipazione al lavoro aziendale con il carattere dell’abitualità
e della prevalenza”;

i bagnini, le ostetriche, gli affittacamere, nonché gli operatori e le guide
turistiche a specifiche condizioni previste per i diversi settori.
In base all’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 208, Legge n.
662/1996 fornita dal D.L. n. 78/2010 all’art. 12, comma 11, nonchè in
base a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
15 del 26.01.2012, il socio di Srl commerciale che svolge all’interno
della società sia la funzione di lavoratore (in via prevalente e abituale),
sia quella di amministratore, ha l’obbligo di iscrizione:

sia alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore;

sia alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore.
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
24898/2010, inoltre, non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS
commercianti per i soci di srl che detengono una partecipazione
minima nella società e, anche se svolgono con carattere di abitualità
e prevalenza la loro prestazione lavorativa nella società, non hanno
alcuna responsabilità d’impresa e non rivestono alcuna carica sociale.
In tal caso, infatti, l’obbligo di versamento alla Gestione IVS sussiste
soltanto per il socio–amministratore, cioè colui che ha effettivamente
un ruolo di gestione nella società.
Inoltre, con ordinanza n. 3145 dell'11.02.2013, la Corte di Cassazione ha
affermato che la mera locazione di immobili non costituisce attività
commerciale ai fini previdenziali e, quindi, non fa scattare l'iscrizione
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alla Gestione IVS. La locazione può, invece, configurare attività
commerciale se è esercitata nell'ambito di un'attività più ampia di
prestazione di servizi, come ad esempio quella di intermediazione
immobiliare. In tal caso, scatta l'obbligo di iscrizione alla Gestione IVS.
Questi soggetti iscritti alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti pagano
all'Inps un “contributo minimo obbligatorio” fino ad un reddito minimo annuo
(c.d. “minimale”). Nel caso in cui il reddito d’impresa superi il livello minimo,
devono essere versati anche i contributi sulla quota di reddito eccedente il
minimale, fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile.
L'importo dei contributi IVS da versare si calcola in base al reddito
d’impresa (relativo ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa) denunciato
per l'anno al quale i contributi si riferiscono (es: 2014). Naturalmente, dato che
non è possibile conoscere in anticipo quali saranno i redditi prodotti in corso
d'anno, ci sarà un versamento in acconto (es: per l’anno 2014) che va
effettuato sulla base dei redditi d'impresa dichiarati nell'anno precedente (nel
nostro caso, il 2013). Nell'anno successivo a quello a cui i contributi sono riferiti
(nel nostro caso, il 2015) andrà effettuato un versamento a conguaglio da
indicare in sede di dichiarazione dei redditi nel quadro RR (di UNICO 2015).
Ovviamente, si dovrà tenere conto degli importi già versati in acconto nel
corso del 2014.
Il contributo è parametrato al reddito, ma risulta dovuto entro determinati
limiti minimi e limiti massimi, come si vedrà meglio più avanti.
Base imponibile
Ai sensi della Legge n. 438/1992, il contributo IVS dovuto da artigiani e
commercianti:
 è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non
soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di
appartenenza);
 è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo
si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2014, ai redditi 2014, da dichiarare
con UNICO 2015).
I contributi 2013
di artigiani e
commercianti:
cosa cambia
(Circolare Inps
n. 24 del
08.02.2013)
Con la Circolare Inps n. 19 del 04.02.2014, l’Istituto di previdenza ha reso note le
misure dei contributi Inps dovute da artigiani e commercianti per l’anno 2014.
A tal proposito, si precisa che, per effetto della Manovra Monti (art. 24,
comma 22, D.L. n. 201/2011), le aliquote contributive sono state incrementate
anche quest'anno di 0,45 punti percentuali (come del resto avverrà ogni anno
fino al 2018, quando si arriverà a raggiungere l’aliquota prevista del 24%).
Per il 2014, quindi, le aliquote contributive sono aumentate dello 0,45%
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rispetto al 2013 (anno per il quale l'aliquota era pari a 21,75%), raggiungendo
quota 22,20%. In particolare, le nuove aliquote 2014 sono pari a:

22,20% per gli artigiani;

22,29% per i commercianti (per questi soggetti è, infatti, prevista una
maggiorazione dello 0,09% ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva
dell'attività commerciale).
Per i collaboratori di età inferiore a 21 anni che lavorano prevalentemente
all’interno dell’impresa artigiana o commerciante, continua ad applicarsi
l’agevolazione consistente nella riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote
contributive, valida fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni.
Per essi, quest’anno le aliquote sono pari a:

19,20% per gli artigiani;

19,29% per i commercianti.
Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati
presso le gestioni dell’Inps, resta valida anche quest’anno la riduzione del 50%
dei contributi dovuti1.
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2014 ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Tipologia di
contribuenti
Titolari di qualunque età e
Coadiuvanti/coadiutori
coadiuvanti/coadiutori > 21 anni
≤ 21 anni
ARTIGIANI
22,20%
19,20%
COMMERCIANTI
22,29%
19,29%
Riduzione 50% se il contribuente ha un’età > 65 anni
E’ dovuto, in ogni caso, un ulteriore contributo per le prestazioni di
maternità nella misura di € 0,62 mensili (= € 7,44 annui).
Sono, inoltre, stati modificati:

il minimale di reddito, cioè il limite minimo di reddito (se il reddito è inferiore a
tale limite, i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul
minimale);

la retribuzione annua pensionabile massima;

il massimale di reddito, cioè il limite massimo di reddito oltre il quale non è più
dovuto il contributo.
Si riportano qui di seguito le nuove misure fissate per il 2014, messe a
confronto con quelle dello scorso anno:
1
V. art. 59, comma 15, Legge n. 449/1997.
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Minimale di reddito
Retribuzione annua pensionabile
massima
Massimale di reddito
per i soggetti iscritti alla Gestione Inps
con decorrenza anteriore al 01.01.1996 o
con anzianità contributiva al 31.12.1995
Nel 2013
€ 15.516
€ 15.357
€ 46.031
€ 45.530
€ 76.718
€ 75.883
(rapportato ai
(rapportato ai
mesi di attività)
mesi di attività)
Massimale di reddito
€ 100.123
per i soggetti iscritti alla Gestione Inps
(non frazionabile
con decorrenza dal 01.01.1996, privi di
in ragione
anzianità contributiva al 31.12.1995
Contributi fissi
sul minimale di
reddito
Nel 2014
mensile)
€ 99.034
(non frazionabile
in ragione mensile)
Per i redditi (la totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2013) fino al minimale
di € 15.516, il contributo si calcola applicando a tale minimale le aliquote
contributive sopra indicate. Il contributo fisso sarà, così, pari alle seguenti
misure:
CONTRIBUTI IVS FISSI DOVUTI SUL MINIMALE (rapportati ad anno)
Tipologia di
Titolari di qualunque età e
Coadiuvanti/coadiutori
contribuenti
coadiuvanti/coadiutori > 21 anni
≤ 21 anni
ARTIGIANI
€ 3.444,55
€ 2.979,07
COMMERCIANTI
€ 3.458,52
€ 2.993,04
+ € 7,44 contributo maternità
Nel caso di periodi d’imposta inferiori all’anno, il contributo dovuto sul
minimale ed il contributo maternità devono essere rapportati ai mesi effettivi.
Per ciascun mese, pertanto, dovranno essere versati i seguenti importi:
CONTRIBUTI IVS FISSI DOVUTI SUL MINIMALE e rapportati a 1 mese
Tipologia di
Titolari di qualunque età e
Coadiuvanti/coadiutori
contribuenti
coadiuvanti/coadiutori > 21 anni
≤ 21 anni
ARTIGIANI
€ 287,05
€ 248,26
COMMERCIANTI
€ 288,21
€ 249,42
+ € 0,62 contributo maternità
Contributi IVS
sul reddito
eccedente il
minimale
Per quanto concerne i redditi che superano il minimale di € 15.516, sulla quota
di reddito eccedente il minimale e fino al limite di retribuzione annua
pensionabile di € 46.031, si applicano le aliquote contributive prima indicate.
Sulla quota eccedente il limite di retribuzione annua pensionabile di €
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46.031 e fino al massimale di reddito annuo imponibile pari a € 76.718, le
aliquote
contributive
sono
innalzate
anche
quest’anno
di
un
punto
percentuale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3-ter della Legge n. 438/1992:
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2014 ARTIGIANI E COMMERCIANTI
SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE
Titolari di
qualunque
Tipologia di
età e
Fascia di reddito
contribuenti
coadiuvanti
/ coadiutori
Coadiuvanti
/coadiutori
≤ 21 anni
> 21 anni
ARTIGIANI
COMMERCIANTI
€ 15.516,00 < Reddito ≤ € 46.031,00
22,20%
19,20%
€ 46.031,01 ≤ Reddito ≤ € 76.718,00
23,20%
20,20%
€ 15.516,00 < Reddito ≤ € 46.031,00
22,29%
19,29%
€ 46.031,01 ≤ Reddito ≤ € 76.718,00
23,29%
20,29%
Si ricorda ancora una volta che il massimale di reddito, per i soggetti
iscritti alla Gestione Inps con decorrenza dal 01.01.1996, privi di
anzianità contributiva al 31.12.1995, non è pari a € 76.718, ma a €
100.123 e tale massimale non è frazionabile mensilmente.
L’importo derivante dalla somma del contributo calcolato sul minimale di
reddito e del contributo calcolato sul reddito eccedente il minimale
(quest’ultimo anche detto “contributo a conguaglio”) costituisce l’acconto
delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2014 (non
solo sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di
appartenenza) sulla base del dato storico del 2013.
CONTRIBUTO CALCOLATO
SUL MINIMALE
ACCONTO
+
CONTRIBUTI IVS 2014
CONTRIBUTO RELATIVO AL REDDITO
=
ARTIGIANI E COMMERCIANTI
ECCEDENTE IL MINIMALE
Il caso:
affittacamere e
agenti di
assicurazione
I soggetti che esercitano attività di affittacamere e gli agenti di assicurazione
inquadrati nel contratto collettivo di categoria come produttori di 3° e 4°
gruppo iscritti alla Gestione Commercianti non sono soggetti all'osservanza del
minimale annuo di reddito, come chiarito nella circolare Inps n. 12 del 22
gennaio 2004.
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Essi, quindi, sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS
calcolati
sul
reddito
effettivamente
conseguito,
maggiorati
comunque
dell'importo di € 0,62 mensili a titolo di contributo per le prestazioni di maternità.
Il caso:
imprese con
collaboratori
Nel caso di un’impresa in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari
collaboratori, i contributi eccedenti il minimale sono così determinati:

imprese familiari legalmente costituite:

i contributi per il titolare e quelli per i collaboratori devono essere calcolati
tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini
fiscali;

aziende non costituite in imprese familiari:

il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito
denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai
collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i
contributi per il titolare e per i collaboratori devono essere calcolati
tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.
Termini e
modalità di
versamento dei
contributi IVS
Il pagamento dei contributi 2014 dovuti sul minimale di reddito deve essere
effettuato, tramite modello F24, in quattro rate aventi le seguenti scadenze:

1a rata: 16 maggio 2014;

2a rata: 20 agosto 2014 (la proroga di Ferragosto è ora a regime);

3a rata: 17 novembre 2014 (il 16 cade di domenica);

4a rata: 16 febbraio 2015.
L’acconto dei contributi 2014 eventualmente dovuti sulla quota di reddito
eccedente il minimale deve essere, invece, versato entro i termini previsti per il
pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, cioè:

entro il 16 giugno 2014 (o 16 luglio 2014 con maggiorazione dello 0,40%) a titolo
di 1a rata di acconto 2014 (50% dell’acconto totale);

entro il 1° dicembre 2014 (il 30.11 cade di domenica), a titolo di 2a rata di
acconto 2014 (restante 50% dell’acconto totale).
Se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle
previste scadenze sulla base del dato storico 2013 risulterà poi, in sede di
UNICO 2015 (redditi 2014), inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi
d'impresa effettivamente realizzati nel 2014, sarà dovuto un ulteriore contributo
a saldo 2014 da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui
redditi delle persone fisiche derivanti da UNICO 2015 e, quindi, entro il 16
giugno 2015 (o 16 luglio 2015 con maggiorazione dello 0,40%).
Riepilogando, quindi, il versamento dei contributi IVS di artigiani e
commercianti per il 2014 dovrà essere effettuato alle seguenti scadenze:
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4 QUOTE FISSE, sulla base del reddito minimale (€ 15.516), entro il:
 16.05.2014
 20.08.2014
 17.11.2014
 16.02.2015
ACCONTI
2 QUOTE VARIABILI (a % di reddito) sul reddito eccedente il minimale
entro il:
 16.06.2014 (ovvero 16.07.2014 con la maggiorazione dello
0,40%), a titolo di 1a rata di acconto 2014;
 01.12.2014, a titolo di 2a rata di acconto 2014.
16.06.2015 (ovvero 16.07.2015 con la maggiorazione dello 0,40%), a
SALDO
titolo di saldo 2014.
Nella compilazione del mod. F24, all'interno della "Sezione INPS", vanno
riportati i seguenti dati:
 codice della competente sede INPS;
 numero di matricola del contribuente;
 periodo di riferimento;
 “causale contributo” utilizzando uno dei seguenti codici:
SOGGETTI
CAUSALE
CONTRIBUTO
AF
AP
ARTIGIANI
APR
Contributi dovuti sul reddito minimale
Contributi dovuti sul reddito eccedente il
minimale
Contributi dovuti sul reddito eccedente il
minimale - rate
API
Interessi su rate o per differimento
CF
Contributi dovuti sul reddito minimale
CP
COMMERCIANTI
CPR
CPI
Reperibilità degli
importi utili per il
pagamento
DESCRIZIONE
Contributi dovuti sul reddito eccedente il
minimale
Contributi dovuti sul reddito eccedente il
minimale - rate
Interessi su rate o per differimento
Si ricorda che l'Inps, già dall’anno 2013, non invia più le comunicazioni
contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta,
in quanto le medesime informazioni potranno essere facilmente prelevate, a
cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione contenuta nel
Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, sezione “Dati del mod. F24”.
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Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato
PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
L’Istituto ha, infatti, ormai privilegiato il canale telematico nei collegamenti
con
la
propria
utenza,
per
semplificare
l’accesso
alle
informazioni,
predisponendo anche l’applicazione “Cassetto previdenziale artigiani e
commercianti”, al quale si accede, muniti di PIN rilasciato dall’INPS, attraverso i
“Servizi on line” del sito www.inps.it.
Versamento
4a rata contributi
IVS 2013 entro il
17.02.2014
Si ritiene utile ricordare, da ultimo, che il prossimo 17.02.2014 scadrà il termine
utile per il versamento della 4a e ultima rata dei contributi IVS 2013 dovuta da
artigiani e commercianti sul minimale di reddito in base alle aliquote
contributive ed al minimale e massimale previsti per il 2013.
Ti ricordiamo che puoi accedere all'Area Riservata del Sito dove è disponibile on line
l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.
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