CIRCOLARE DEL GIORNO 13 Febbraio 2014 Numero 32/2014 Pagina 1 di 9 I contributi IVS 2014 di artigiani e commercianti Numero : 32/2014 Gruppo : PREVIDENZA Oggetto : CONTRIBUTI 2014 ARTIGIANI E COMMERCIANTI Norme e prassi : CIRCOLARE INPS N. 19 DEL 04.02.2014 I soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali devono versare, per ogni periodo d’imposta, i contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) propri, nonché a favore dei loro collaboratori. Con Circolare Inps n. 19 del 04.02.2014, l’istituto di previdenza ha reso note le misure dei contributi Inps dovute da artigiani e commercianti per l’anno 2014. Le aliquote contributive sono aumentate anche quest'anno dello 0,45% per effetto di quanto previsto dalla Manovra Monti, giungendo quindi al 22,20%. Sono stati modificati anche il minimale ed il massimale di reddito. La disciplina dei contributi IVS di artigiani e commercianti si caratterizza, infatti, per la previsione di un reddito minimo annuo (c.d. “minimale”) sul quale deve essere versato, in ogni caso, un contributo minimo obbligatorio fisso. Nel caso in cui il reddito d’impresa superi, poi, tale livello minimo, devono essere versati anche i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale, fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile. Sintesi Gli argomenti Riproduzione vietata 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. LE REGOLE GENERALI DEI CONTRIBUTI INPS DI ARTIGIANI E COMMERCIANTI BASE IMPONIBILE I CONTRIBUTI 2014 DI ARTIGIANI E COMMERCIANTI : COSA CAMBIA CONTRIBUTI FISSI SUL MINIMALE DI REDDITO CONTRIBUTI IVS SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE IL CASO: AFFITTACAMERE E AGENTI DI ASSICURAZIONE IL CASO: IMPRESE CON COLLABORATORI TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI IVS NUOVA REPERIBILITÀ DEGLI IMPORTI UTILI PER IL PAGAMENTO VERSAMENTO 4A RATA CONTRIBUTI IVS 2013 ENTRO IL 17.02.2014 N.verde 800979038 www.fiscoetasse.com “L'amore è una tela fornita dalla Natura e abbellita dall'immaginazione.” VOLTAIRE CIRCOLARE DEL GIORNO 13 Febbraio 2014 Numero 32/2014 Le regole generali dei contributi Inps di Artigiani e Commercianti Pagina 2 di 9 I soggetti di cui all’art. 1, Legge n. 233/1990, cioè: artigiani; commercianti; iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali devono versare, per ogni periodo d’imposta, i contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) propri, nonché a favore dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori). A questi soggetti si aggiungono altre categorie di soggetti obbligati all’iscrizione alla Gestione IVS, tra i quali: i collaboratori e coadiutori familiari, a meno che non siano iscritti all’assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti dell’imprenditore; i soci di srl che svolgono attività commerciale; i soci unici di srl unipersonali; i soci accomandatari di sas che svolgono attività artigiana; i soci di snc avente ad oggetto un’attività d’impresa di natura commerciale, se sussiste “la partecipazione al lavoro aziendale con il carattere dell’abitualità e della prevalenza”; i bagnini, le ostetriche, gli affittacamere, nonché gli operatori e le guide turistiche a specifiche condizioni previste per i diversi settori. In base all’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996 fornita dal D.L. n. 78/2010 all’art. 12, comma 11, nonchè in base a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 15 del 26.01.2012, il socio di Srl commerciale che svolge all’interno della società sia la funzione di lavoratore (in via prevalente e abituale), sia quella di amministratore, ha l’obbligo di iscrizione: sia alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore; sia alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore. Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24898/2010, inoltre, non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS commercianti per i soci di srl che detengono una partecipazione minima nella società e, anche se svolgono con carattere di abitualità e prevalenza la loro prestazione lavorativa nella società, non hanno alcuna responsabilità d’impresa e non rivestono alcuna carica sociale. In tal caso, infatti, l’obbligo di versamento alla Gestione IVS sussiste soltanto per il socio–amministratore, cioè colui che ha effettivamente un ruolo di gestione nella società. Inoltre, con ordinanza n. 3145 dell'11.02.2013, la Corte di Cassazione ha affermato che la mera locazione di immobili non costituisce attività commerciale ai fini previdenziali e, quindi, non fa scattare l'iscrizione Riproduzione vietata N.verde 800979038 www.fiscoetasse.com “L'amore è una tela fornita dalla Natura e abbellita dall'immaginazione.” VOLTAIRE CIRCOLARE DEL GIORNO 13 Febbraio 2014 Numero 32/2014 Pagina 3 di 9 alla Gestione IVS. La locazione può, invece, configurare attività commerciale se è esercitata nell'ambito di un'attività più ampia di prestazione di servizi, come ad esempio quella di intermediazione immobiliare. In tal caso, scatta l'obbligo di iscrizione alla Gestione IVS. Questi soggetti iscritti alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti pagano all'Inps un “contributo minimo obbligatorio” fino ad un reddito minimo annuo (c.d. “minimale”). Nel caso in cui il reddito d’impresa superi il livello minimo, devono essere versati anche i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale, fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile. L'importo dei contributi IVS da versare si calcola in base al reddito d’impresa (relativo ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa) denunciato per l'anno al quale i contributi si riferiscono (es: 2014). Naturalmente, dato che non è possibile conoscere in anticipo quali saranno i redditi prodotti in corso d'anno, ci sarà un versamento in acconto (es: per l’anno 2014) che va effettuato sulla base dei redditi d'impresa dichiarati nell'anno precedente (nel nostro caso, il 2013). Nell'anno successivo a quello a cui i contributi sono riferiti (nel nostro caso, il 2015) andrà effettuato un versamento a conguaglio da indicare in sede di dichiarazione dei redditi nel quadro RR (di UNICO 2015). Ovviamente, si dovrà tenere conto degli importi già versati in acconto nel corso del 2014. Il contributo è parametrato al reddito, ma risulta dovuto entro determinati limiti minimi e limiti massimi, come si vedrà meglio più avanti. Base imponibile Ai sensi della Legge n. 438/1992, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti: è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza); è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2014, ai redditi 2014, da dichiarare con UNICO 2015). I contributi 2013 di artigiani e commercianti: cosa cambia (Circolare Inps n. 24 del 08.02.2013) Con la Circolare Inps n. 19 del 04.02.2014, l’Istituto di previdenza ha reso note le misure dei contributi Inps dovute da artigiani e commercianti per l’anno 2014. A tal proposito, si precisa che, per effetto della Manovra Monti (art. 24, comma 22, D.L. n. 201/2011), le aliquote contributive sono state incrementate anche quest'anno di 0,45 punti percentuali (come del resto avverrà ogni anno fino al 2018, quando si arriverà a raggiungere l’aliquota prevista del 24%). Per il 2014, quindi, le aliquote contributive sono aumentate dello 0,45% Riproduzione vietata N.verde 800979038 www.fiscoetasse.com “L'amore è una tela fornita dalla Natura e abbellita dall'immaginazione.” VOLTAIRE CIRCOLARE DEL GIORNO 13 Febbraio 2014 Numero 32/2014 Pagina 4 di 9 rispetto al 2013 (anno per il quale l'aliquota era pari a 21,75%), raggiungendo quota 22,20%. In particolare, le nuove aliquote 2014 sono pari a: 22,20% per gli artigiani; 22,29% per i commercianti (per questi soggetti è, infatti, prevista una maggiorazione dello 0,09% ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale). Per i collaboratori di età inferiore a 21 anni che lavorano prevalentemente all’interno dell’impresa artigiana o commerciante, continua ad applicarsi l’agevolazione consistente nella riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote contributive, valida fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni. Per essi, quest’anno le aliquote sono pari a: 19,20% per gli artigiani; 19,29% per i commercianti. Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell’Inps, resta valida anche quest’anno la riduzione del 50% dei contributi dovuti1. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2014 ARTIGIANI E COMMERCIANTI Tipologia di contribuenti Titolari di qualunque età e Coadiuvanti/coadiutori coadiuvanti/coadiutori > 21 anni ≤ 21 anni ARTIGIANI 22,20% 19,20% COMMERCIANTI 22,29% 19,29% Riduzione 50% se il contribuente ha un’età > 65 anni E’ dovuto, in ogni caso, un ulteriore contributo per le prestazioni di maternità nella misura di € 0,62 mensili (= € 7,44 annui). Sono, inoltre, stati modificati: il minimale di reddito, cioè il limite minimo di reddito (se il reddito è inferiore a tale limite, i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul minimale); la retribuzione annua pensionabile massima; il massimale di reddito, cioè il limite massimo di reddito oltre il quale non è più dovuto il contributo. Si riportano qui di seguito le nuove misure fissate per il 2014, messe a confronto con quelle dello scorso anno: 1 V. art. 59, comma 15, Legge n. 449/1997. Riproduzione vietata N.verde 800979038 www.fiscoetasse.com “L'amore è una tela fornita dalla Natura e abbellita dall'immaginazione.” VOLTAIRE CIRCOLARE DEL GIORNO 13 Febbraio 2014 Numero 32/2014 Pagina 5 di 9 Minimale di reddito Retribuzione annua pensionabile massima Massimale di reddito per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza anteriore al 01.01.1996 o con anzianità contributiva al 31.12.1995 Nel 2013 € 15.516 € 15.357 € 46.031 € 45.530 € 76.718 € 75.883 (rapportato ai (rapportato ai mesi di attività) mesi di attività) Massimale di reddito € 100.123 per i soggetti iscritti alla Gestione Inps (non frazionabile con decorrenza dal 01.01.1996, privi di in ragione anzianità contributiva al 31.12.1995 Contributi fissi sul minimale di reddito Nel 2014 mensile) € 99.034 (non frazionabile in ragione mensile) Per i redditi (la totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2013) fino al minimale di € 15.516, il contributo si calcola applicando a tale minimale le aliquote contributive sopra indicate. Il contributo fisso sarà, così, pari alle seguenti misure: CONTRIBUTI IVS FISSI DOVUTI SUL MINIMALE (rapportati ad anno) Tipologia di Titolari di qualunque età e Coadiuvanti/coadiutori contribuenti coadiuvanti/coadiutori > 21 anni ≤ 21 anni ARTIGIANI € 3.444,55 € 2.979,07 COMMERCIANTI € 3.458,52 € 2.993,04 + € 7,44 contributo maternità Nel caso di periodi d’imposta inferiori all’anno, il contributo dovuto sul minimale ed il contributo maternità devono essere rapportati ai mesi effettivi. Per ciascun mese, pertanto, dovranno essere versati i seguenti importi: CONTRIBUTI IVS FISSI DOVUTI SUL MINIMALE e rapportati a 1 mese Tipologia di Titolari di qualunque età e Coadiuvanti/coadiutori contribuenti coadiuvanti/coadiutori > 21 anni ≤ 21 anni ARTIGIANI € 287,05 € 248,26 COMMERCIANTI € 288,21 € 249,42 + € 0,62 contributo maternità Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale Per quanto concerne i redditi che superano il minimale di € 15.516, sulla quota di reddito eccedente il minimale e fino al limite di retribuzione annua pensionabile di € 46.031, si applicano le aliquote contributive prima indicate. Sulla quota eccedente il limite di retribuzione annua pensionabile di € Riproduzione vietata N.verde 800979038 www.fiscoetasse.com “L'amore è una tela fornita dalla Natura e abbellita dall'immaginazione.” VOLTAIRE CIRCOLARE DEL GIORNO 13 Febbraio 2014 Numero 32/2014 Pagina 6 di 9 46.031 e fino al massimale di reddito annuo imponibile pari a € 76.718, le aliquote contributive sono innalzate anche quest’anno di un punto percentuale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3-ter della Legge n. 438/1992: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2014 ARTIGIANI E COMMERCIANTI SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE Titolari di qualunque Tipologia di età e Fascia di reddito contribuenti coadiuvanti / coadiutori Coadiuvanti /coadiutori ≤ 21 anni > 21 anni ARTIGIANI COMMERCIANTI € 15.516,00 < Reddito ≤ € 46.031,00 22,20% 19,20% € 46.031,01 ≤ Reddito ≤ € 76.718,00 23,20% 20,20% € 15.516,00 < Reddito ≤ € 46.031,00 22,29% 19,29% € 46.031,01 ≤ Reddito ≤ € 76.718,00 23,29% 20,29% Si ricorda ancora una volta che il massimale di reddito, per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza dal 01.01.1996, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, non è pari a € 76.718, ma a € 100.123 e tale massimale non è frazionabile mensilmente. L’importo derivante dalla somma del contributo calcolato sul minimale di reddito e del contributo calcolato sul reddito eccedente il minimale (quest’ultimo anche detto “contributo a conguaglio”) costituisce l’acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2014 (non solo sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza) sulla base del dato storico del 2013. CONTRIBUTO CALCOLATO SUL MINIMALE ACCONTO + CONTRIBUTI IVS 2014 CONTRIBUTO RELATIVO AL REDDITO = ARTIGIANI E COMMERCIANTI ECCEDENTE IL MINIMALE Il caso: affittacamere e agenti di assicurazione I soggetti che esercitano attività di affittacamere e gli agenti di assicurazione inquadrati nel contratto collettivo di categoria come produttori di 3° e 4° gruppo iscritti alla Gestione Commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito, come chiarito nella circolare Inps n. 12 del 22 gennaio 2004. Riproduzione vietata N.verde 800979038 www.fiscoetasse.com “L'amore è una tela fornita dalla Natura e abbellita dall'immaginazione.” VOLTAIRE CIRCOLARE DEL GIORNO 13 Febbraio 2014 Numero 32/2014 Pagina 7 di 9 Essi, quindi, sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sul reddito effettivamente conseguito, maggiorati comunque dell'importo di € 0,62 mensili a titolo di contributo per le prestazioni di maternità. Il caso: imprese con collaboratori Nel caso di un’impresa in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale sono così determinati: imprese familiari legalmente costituite: i contributi per il titolare e quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali; aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi. Termini e modalità di versamento dei contributi IVS Il pagamento dei contributi 2014 dovuti sul minimale di reddito deve essere effettuato, tramite modello F24, in quattro rate aventi le seguenti scadenze: 1a rata: 16 maggio 2014; 2a rata: 20 agosto 2014 (la proroga di Ferragosto è ora a regime); 3a rata: 17 novembre 2014 (il 16 cade di domenica); 4a rata: 16 febbraio 2015. L’acconto dei contributi 2014 eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale deve essere, invece, versato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, cioè: entro il 16 giugno 2014 (o 16 luglio 2014 con maggiorazione dello 0,40%) a titolo di 1a rata di acconto 2014 (50% dell’acconto totale); entro il 1° dicembre 2014 (il 30.11 cade di domenica), a titolo di 2a rata di acconto 2014 (restante 50% dell’acconto totale). Se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sulla base del dato storico 2013 risulterà poi, in sede di UNICO 2015 (redditi 2014), inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa effettivamente realizzati nel 2014, sarà dovuto un ulteriore contributo a saldo 2014 da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche derivanti da UNICO 2015 e, quindi, entro il 16 giugno 2015 (o 16 luglio 2015 con maggiorazione dello 0,40%). Riepilogando, quindi, il versamento dei contributi IVS di artigiani e commercianti per il 2014 dovrà essere effettuato alle seguenti scadenze: Riproduzione vietata N.verde 800979038 www.fiscoetasse.com “L'amore è una tela fornita dalla Natura e abbellita dall'immaginazione.” VOLTAIRE CIRCOLARE DEL GIORNO 13 Febbraio 2014 Numero 32/2014 Pagina 8 di 9 4 QUOTE FISSE, sulla base del reddito minimale (€ 15.516), entro il: 16.05.2014 20.08.2014 17.11.2014 16.02.2015 ACCONTI 2 QUOTE VARIABILI (a % di reddito) sul reddito eccedente il minimale entro il: 16.06.2014 (ovvero 16.07.2014 con la maggiorazione dello 0,40%), a titolo di 1a rata di acconto 2014; 01.12.2014, a titolo di 2a rata di acconto 2014. 16.06.2015 (ovvero 16.07.2015 con la maggiorazione dello 0,40%), a SALDO titolo di saldo 2014. Nella compilazione del mod. F24, all'interno della "Sezione INPS", vanno riportati i seguenti dati: codice della competente sede INPS; numero di matricola del contribuente; periodo di riferimento; “causale contributo” utilizzando uno dei seguenti codici: SOGGETTI CAUSALE CONTRIBUTO AF AP ARTIGIANI APR Contributi dovuti sul reddito minimale Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate API Interessi su rate o per differimento CF Contributi dovuti sul reddito minimale CP COMMERCIANTI CPR CPI Reperibilità degli importi utili per il pagamento DESCRIZIONE Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate Interessi su rate o per differimento Si ricorda che l'Inps, già dall’anno 2013, non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni potranno essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione contenuta nel Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, sezione “Dati del mod. F24”. Riproduzione vietata N.verde 800979038 www.fiscoetasse.com “L'amore è una tela fornita dalla Natura e abbellita dall'immaginazione.” VOLTAIRE CIRCOLARE DEL GIORNO 13 Febbraio 2014 Numero 32/2014 Pagina 9 di 9 Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento. L’Istituto ha, infatti, ormai privilegiato il canale telematico nei collegamenti con la propria utenza, per semplificare l’accesso alle informazioni, predisponendo anche l’applicazione “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”, al quale si accede, muniti di PIN rilasciato dall’INPS, attraverso i “Servizi on line” del sito www.inps.it. Versamento 4a rata contributi IVS 2013 entro il 17.02.2014 Si ritiene utile ricordare, da ultimo, che il prossimo 17.02.2014 scadrà il termine utile per il versamento della 4a e ultima rata dei contributi IVS 2013 dovuta da artigiani e commercianti sul minimale di reddito in base alle aliquote contributive ed al minimale e massimale previsti per il 2013. Ti ricordiamo che puoi accedere all'Area Riservata del Sito dove è disponibile on line l'archivio di tutte le Circolari del Giorno. Riproduzione vietata N.verde 800979038 www.fiscoetasse.com “L'amore è una tela fornita dalla Natura e abbellita dall'immaginazione.” VOLTAIRE
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