News per le Risorse Umane nella P.A. Servizio d’informazione per la Pubblica Amministrazione a cura del Centro Studi Inaz n. 13/2014 del 03/07/2014 IN QUESTO NUMERO: 1-CONTRATTUALISTICA LAVORO Permessi sindacali area dirigenza Segretari Comunali e Provinciali. Divieto di reformatio in peius disposta dall’Articolo 1 comma 458 della L. 147/2013 Circolare n. 2/2014 Ministero dell’Interno. Problematiche applicative in materia di personale dipendente dagli enti locali: art.1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2-AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE Nomina OIV Pubblicazioni ARAN 3-PREVIDENZA INPS: contribuzione utile per la non riduzione della pensione anticipata nel regime misto Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2014-30 giugno 2015. Circolare 05/06/2014, n. 73 - I.N.P.S. “Art. 1, commi 484 e 485, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici” 4-ATTI E SENTENZE Ufficio di Staff con collaborazione a base volontaria e gratuita: è possibile? Il confine fra contratto d’opera intellettuale e contratto d’appalto. CO.CO.CO e lavoro accessorio Compensi per atti di pianificazione Organizzazioni sindacali e diritto di accesso © Inaz Srl Soc. Unip. Pag. 1 di 14 News per le Risorse Umane nella P.A. Servizio d’informazione per la Pubblica Amministrazione a cura del Centro Studi Inaz n. 13/2014 CONTRATTUALISTICA LAVORO Permessi sindacali area dirigenza L’ARAN ha pubblicato, nella sezione del sito “Strumenti Operativi”, la guida operativa avente ad oggetto le “Modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative nei luoghi di lavoro”. Link: http://www.aranagenzia.it/attachments/articl e/5926/guida%20operativa%20%20calcolo%20permessi%20sindacali%20%2 0aree%20della%20dirigenza.pdf Segretari Comunali e Provinciali. Divieto di reformatio in peius disposta dall’Articolo 1 comma 458 della L. 147/2013 Il ministero dell’Interno Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ha espresso parere in merito agli effetti prodotti nel particolare ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, dell’abolizione della c.d. divieto di reformatio in peius disposta dall’Articolo 1 comma 458 della L. 147/2013 Link: http://www.agenziasegretari.it/wpcontent/uploads/2014/06/circolare-9-giugno2014-Min-Int..pdf Circolare n. 2/2014 Ministero dell’Interno. Problematiche applicative in materia di personale dipendente dagli enti locali: art.1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali del Ministero dell’Interno con circolare n. 2 del 26 maggio 2014, concernente l’argomento © Inaz Srl Soc. Unip. del 03/07/2014 indicato in oggetto, ha rappresentato quanto segue. <<L’art. 1 comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recita testualmente: “I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”. L’applicazione di tale disposizione ha già formato oggetto di apposito parere della Sezione 1^ del Consiglio di Stato n. 2141/2005, al quale è seguita, da parte del predetto Ministero, l’emanazione della circolare n. 2 del 21/10/2005, trasmessa a codesti Enti con prefettizia n.5311 del 9 novembre 2005. Tuttavia, poiché numerosi enti locali di minore dimensione demografica, tenuto conto delle notevoli restrizioni normative in materia di assunzione di personale, hanno sollevato la problematica relativa alla possibilità di attribuire la responsabilità di un servizio ai dipendenti utilizzati ai sensi del citato comma 557, anche se impiegati per un numero di ore inferiore rispetto a quello previsto dall’art. 4, comma 2 bis del CCNL 14/9/2000, inserito dall’art.11 del CCNL 22/1/2004, concernente le posizioni organizzative a tempo parziale, il Ministero dell’Interno ha ritenuto opportuno acquisire nuovamente il parere del Consiglio di Stato. L’alto Consesso, con parere della Sez1^ n. 3764 dell’11 dicembre 2013, ha rammentato che, come già evidenziato nel richiamato parere 2141/2005, l’art. 1, comma 557 della legge 311/2004, si configura come normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall’art.53, comma 1 del D.Lgs. n. Pag. 2 di 14 News per le Risorse Umane nella P.A. Servizio d’informazione per la Pubblica Amministrazione a cura del Centro Studi Inaz n. 13/2014 165/2001, consentendo l’utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali. Tale disciplina deve essere raccordata, come evidenziato nel predetto parere, con quella in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, contenuta nell’art.4, del CCNL 14/9/2000 dei dipendenti degli enti locali, ed in particolare nel comma 2 bis dello stesso articolo, che prevede espressamente che negli enti privi di dirigenza, le posizioni organizzative possono essere conferite anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. In merito alla possibilità di derogare al suddetto limite e, quindi, alla possibilità di riconoscere la titolarità della posizione organizzativa anche nel caso in cui l’utilizzo del dipendente non raggiunga il 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno, il Consiglio di Stato ha evidenziato che detta utilizzazione di personale presso altri enti locali possa avvenire assicurando il rispetto di taluni limiti: - limiti esterni, costituiti dalle regole informate ai principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell’Amministrazione che consentono l’utilizzazione di personale per le sole prestazioni che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro e non interferiscano con i compiti istituzionali, sempreché siano garantite il rispetto delle prescrizioni stabilite dall’amministrazione di appartenenza a tutela del lavoratore. - Limiti interni, correlati a disposizioni legislative esterne dettate negli ultimi anni in materia di associazionismo fra enti di minori dimensioni, che impongono ai Comuni di gestire in forma associata le funzioni fondamentali, al fine di assicurare il contenimento della spesa pubblica e la razionalizzazione dei servizi. Le esigenze emerse, con particolare rilevanza nel periodo più recente, devono considerarsi, quindi, prevalenti rispetto alle richiamate © Inaz Srl Soc. Unip. del 03/07/2014 disposizioni contrattuali risalenti e conformate ad un differente assetto economicoamministrativo. Pertanto, tenuto conto del sopravvenuto quadro legislativo inteso a perseguire la finalità, di primario interesse pubblico, di venire incontro alle difficoltà degli enti di ridotte dimensioni nello svolgimento delle proprie funzioni e nel reperimento di personale con competenze adeguate all’assunzione di responsabilità dei servizi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, assicurato il rispetto dei limiti esterni soprarichiamati e in presenza di un accordo preventivo tra le Amministrazioni per la gestione dei rapporti di lavoro, l’art. 4, comma 2bis, del CCNL 14/9/2000 possa ritenersi compatibile con la normativa di cui al comma 557 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004. Alla luce di quanto sopra sarà, quindi, possibile procedere al conferimento della responsabilità di un Ufficio o Servizio al dipendente di un’altra amministrazione, utilizzato ai sensi del citato comma 557, anche nel caso in cui l’utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno>>. AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE Nomina OIV In data 16 giugno 2014, l’ANAC informa che, nella seduta dell’11 giugno 2014, ha assunto decisioni e chiarimenti sulle modalità di richiesta del parere per la nomina degli organismi indipendenti di valutazione, di cui all’articolo 14 del d.lgs. 150/2009. Link: http://www.anticorruzione.it/?p=12874 Pubblicazioni ARAN In data 17 giugno 2014 l’ARAN informa che “Sono stati pubblicati i primi quattro numeri della collana "Aran Occasional Paper". Tale collana raccoglie contributi a carattere tecnico Pag. 3 di 14 News per le Risorse Umane nella P.A. Servizio d’informazione per la Pubblica Amministrazione a cura del Centro Studi Inaz n. 13/2014 del 03/07/2014 scientifico su temi ed argomenti, di carattere economico, organizzativo e giuridico. connessi con il lavoro pubblico e con le funzioni istituzionali dell'Aran. Si tratta di contributi originali, tendenzialmente brevi, che si focalizzano su specifici aspetti e problematiche, anche mediante il supporto di dati ed informazioni statistiche o comunque di carattere empirico. I primi quattro numeri pubblicati trattano i seguenti temi: - la mobilità nei comparti del pubblico impiego; - una proposta metodologica per l'analisi dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni; - l'anzianità e l'età del personale pubblico; - l'organizzazione e il capitale umano: due questioni chiave per il rilancio del pubblico impiego” Link: http://www.aranagenzia.it/index.php/statistic he-e-pubblicazioni/aran-occasional-paper della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei. Link: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.asp x?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20 numero%2076%20del%2011-06-2014.htm PREVIDENZA L'art. 1, commi 484 e 485 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), ha esteso la modalità di pagamento rateale dei Tfs e dei Tfr dei dipendenti pubblici nonché degli altri dipendenti iscritti alle gestioni delle indennità di fine lavoro dell'Istituto (ex Enpas ed ex Inadel) anche alle prestazioni di importo lordo complessivo superiore a 50.000 euro ed ha innalzato a 12 mesi il termine di pagamento delle prestazioni prima ricordate ed erogate con riferimento a cessazioni dal servizio intervenute per raggiungimento del limite di età o di servizio. In particolare, il comma 484 del citato articolo 1, ha stabilito che in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti: in unica soluzione se di importo pari o inferiore a 50.000 euro; in due o tre rate annuali, se di ammontare superiore a INPS: contribuzione utile per la non riduzione della pensione anticipata nel regime misto L'INPS con Messaggio n.5280/2014 ha fornito indicazioni in merito alla contribuzione utile per la non riduzione della pensione anticipata nel regime misto. Link: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.asp x?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%2 0numero%205280%20del%2011-062014.htm Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2014-30 giugno 2015. A decorrere dal 1° luglio 2014 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini © Inaz Srl Soc. Unip. Circolare 05/06/2014, n. 73 - I.N.P.S. Art. 1, commi 484 e 485, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici I.N.P.S., Circolare 5 giugno 2014, n. 73 1. Le nuove regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei tfs e dei tfr, introdotte dall'art. 1, commi 484 e 485, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) Pag. 4 di 14 News per le Risorse Umane nella P.A. Servizio d’informazione per la Pubblica Amministrazione a cura del Centro Studi Inaz n. 13/2014 50.000 euro a seconda che l'importo complessivo superi i 50.000 euro ma sia inferiore a 100.000 (in tal caso le rate sono due: 50.000 la prima e la parte eccedente la seconda) ovvero sia pari o superiore a 100.000 euro (e in tal caso le rate sono tre: 50.000 la prima; 50.000 la seconda e la parte eccedente i 100.000 la terza). Inoltre, il comma 484 del citato articolo 1, modificando il comma 2 dell'art. 3 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140 ha elevato a 12 mesi il termine di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti che cessano dal rapporto di lavoro per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dall'ordinamento dell'ente di appartenenza. Anche tale incremento ha effetto per le cessazioni che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento al personale che matura il diritto a pensione a decorrere dalla stessa data. Acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reso con Nota n. 7787 del 26 maggio 2014 si ritiene utile ricostruire il quadro normativo vigente caratterizzato dalla coesistenza di una pluralità di regimi di termini e di fasce di importo che variano in ragione della data di conseguimento dei requisiti pensionistici. del 03/07/2014 relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50.000 euro; b. in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro ed il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo; c. in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo. (continua…) Link: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.asp x?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numer o%2073%20del%2005-062014.htm&iIDDalPortale= ATTI E SENTENZE Ufficio di Staff con collaborazione a base volontaria e gratuita: è possibile? <<Il Sindaco ha chiesto alla Sezione un parere 2. Pagamento rateale dei tfs e dei tfr ai «con riguardo alla possibilità di costituire un ufficio di Staff del Sindaco, con funzioni dipendenti che cessano dal servizio a consultive, a mezzo individuazione da parte del partire dal 1° gennaio 2014 2.1 Dipendenti che maturano il diritto a pensione dopo il 31 dicembre 2013 Per i dipendenti che cessano dal servizio dal 1° gennaio 2014 e che conseguono i requisiti pensionistici a decorrere dalla stessa data, si applica la disciplina di cui all'art. 1, comma 484, della L. n. 147 del 2013 e i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti: a. in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle © Inaz Srl Soc. Unip. Sindaco di professionisti senza alcuna procedura selettiva/concorsuale, senza alcun vincolo di collaborazione con la struttura amministrativa dell'Ente; le collaborazioni avranno base volontaria e gratuita». La Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Campania – deliberazione n. 155/2014/PAR – dopo aver richiamato la normativa e la precedente giurisprudenza in materia di Uffici di Staff, si è così pronunciata: <<il carattere fiduciario della selezione del personale. Si rammenta, in ogni caso, che la Pag. 5 di 14 News per le Risorse Umane nella P.A. Servizio d’informazione per la Pubblica Amministrazione a cura del Centro Studi Inaz n. 13/2014 specializzazione va valutata in relazione alle funzioni da svolgere, tenendo conto della declaratoria delle funzioni previste da ogni qualifica funzionale nel CCNL e dai titoli previsti dallo stesso contratto per l’accesso dall’esterno (cfr. Sez. Giur. Toscana, sent. n. 622/2004: «Il comando normativo dell’art. 90 non permette, peraltro, […], di prescindere dalla valutazione della specificazione della categoria e del profilo professionale che, visti anche gli insegnamenti della Corte costituzionale, 28 luglio 1999 n. 364, la quale ha rimarcato la necessaria comparazione nello scrutinio dei soggetti aspiranti ad essere incardinati nella Pubblica Amministrazione, costituiscono fondamentali elementi di valutazione al fine dell’inserimento di un soggetto nell’organizzazione della Pubblica Amministrazione. La presenza dell’elemento fiduciario, che pur deve sussistere nell’ambito di un rapporto di staff, pertanto, non prescinde da una oggettiva valutazione del curriculum vitae del soggetto preso in considerazione, anche al fine di collocare nell’ambito della “macchina amministrativa” collaboratori in osservanza del fondamentale principio di trasparenza che deve connotare l’ attività dell’Amministrazione»); -il carattere necessariamente oneroso del rapporto di lavoro subordinato. È da escludere la possibilità di corrispondere al personale dell’ufficio di staff il mero rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate nell’esercizio dell’attività lavorativa, con esclusione di qualsiasi compenso o retribuzione per l’attività svolta, essendo testualmente previsto dall’art. 90, comma 2, TUEL che “al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali”. Peraltro, come è stato esplicitato nel parere della Sez. Contr. Calabria n. 395/2010, la citata norma di legge statale non è suscettibile di essere derogata dal regolamento comunale © Inaz Srl Soc. Unip. del 03/07/2014 sull’ordinamento degli uffici e servizi, trattandosi di norma imperativa posta a tutela del lavoratore, al quale viene garantito un trattamento economico equivalente a quello disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale del personale degli enti locali, alla quale si fa espresso rinvio. 3.In proposito, si richiama l’orientamento giurisprudenziale (Sez. Contr. Lombardia, delibera n. 1118/2009), secondo il quale “l’assunzione dei collaboratori esterni da assegnare agli uffici c.d. di staff degli EE.LL. debba avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e conseguente applicazione del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali”, escludendo che “si possa far luogo all’assunzione mediante contratti di lavoro autonomo, nel chiaro intento di evitare che la disciplina giuridico-economica del rapporto sia dettata in contrasto con le previsioni del CCNL, per quel che riguarda, principalmente, l’entità della retribuzione” (Sez. Giur. Puglia, n. 241/07), anche perché il personale degli uffici di staff rientrerebbe nell'ambito della dotazione organica dell'ente, con la conseguenza che l’unico rapporto configurabile sarebbe solo quello di lavoro subordinato (Sez. Giur. Toscana, n. 622/04 cit.). 4. Analoga considerazione deve farsi per il caso in cui l’Ente intenda stipulare un contratto atipico di lavoro, caratterizzato da autonomia e gratuità (cfr. analogamente SRC Calabria n. 395/2010/PAR). Impregiudicata ogni valutazione circa il rischio giuridico-gestionale che, in fatto, per le concrete caratteristiche del servizio, simili negozi possano integrare la fattispecie del contratto in frode alla legge (1344 c.c.) ovvero possano essere affetti da nullità con riguardo alla clausola che stabilisce la gratuità della prestazione (in ragione della strutturale onerosità del contratto di lavoro, subordinato o autonomo. Non a caso, infatti, il lavoro volontario e gratuito è ammesso nei casi e alle Pag. 6 di 14 News per le Risorse Umane nella P.A. Servizio d’informazione per la Pubblica Amministrazione a cura del Centro Studi Inaz n. 13/2014 condizioni stabiliti dalla legge, cfr. ad es. la L. n. 266/1991, relativo al lavoro svolto a favore delle “organizzazioni di volontariato”, art. 3), si deve infatti osservare che l’inserimento di un soggetto nell’organizzazione pubblica, per quanto in strutture di staff, non può non comportare la soggezione al potere di controllo e di indirizzo necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali, con la conseguenze di legge che si ricollegano alla instaurazione ad un “rapporto di servizio”; per tale ragione, infatti, l’art. 90 TUEL prevede che il rapporto contrattuale che può essere instaurato dall'ente locale con i componenti degli uffici di supporto è quello tipico del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, al quale si applicano integralmente le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali>>. Corte dei Conti – Sez. Regionale di controllo per la Campania - Deliberazione 155/2014/PAR Link: http://www.corteconti.it/banche_dati/ Il confine fra contratto d’opera intellettuale e contratto d’appalto. CO.CO.CO e lavoro accessorio << Il Sindaco del Comune di Cusano Milanino, con nota 25 marzo 2014 (prot. n. 5038), ricevuta dalla Corte dei Conti l’11 aprile 2014 (prot. n. 4653 dell’11 aprile 2014), ha formulato una richiesta di parere circa “lo strumento giuridico più corretto per inquadrare” un incarico da affidare ad uno “psicologo-psicoterapeuta, iscritto all’Albo degli Psicologi, per ottemperare ai compiti previsti dalla legge e/o imposti a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria e/o indicati dalle disposizioni regionali” in materia di tutela dei minori. In particolare si chiede se si tratta di “appalto di servizi in base al decreto legislativo n. 163/2006 e relativo regolamento di attuazione, d.p.r. n. 207/2010, o di incarico professionale – contratto d’opera / contratto di lavoro autonomo e, nel secondo caso, quali siano i limiti, le condizioni e le procedure definite dalla © Inaz Srl Soc. Unip. del 03/07/2014 normativa che l’Amministrazione comunale è tenuta a rispettare”>>. << Con riferimento alla natura della prestazione da sottoporre ad affidamento esterno alla pubblica amministrazione si rinvia innanzitutto alle numerose pronunce rese in materia, fra le quali, Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n.6/2005; Corte dei conti, Sezione Autonomie, deliberazione n.6/AUT/2008; Corte dei conti, SRC Lombardia deliberazione n.38/2008; SRC Lombardia, deliberazione n.355/2012/PAR; SRC Lombardia, deliberazione n. 51/2013/PAR; SRC Lombardia, deliberazione n. 236/2013/PAR. Preliminare ad ogni valutazione circa la qualificazione giuridica dell’affidamento oggetto della richiesta di parere, è l’obbligatoria verifica circa la carenza di risorse interne all’ente locale che possano sopperire agli specifici bisogni declinati dall’amministrazione. Del pari, si rammenta l’obbligo di motivazione circa la scelta di affidare all’esterno l’incarico o il servizio rispetto all’alternativa di valorizzare le risorse già presenti alle dipendenze dell’ente. Il difetto di tali presupposti è titolo per l’azione di risarcimento del danno erariale (Cfr. da ultimo, Sezione giurisdiz. Piemonte, sent. n.89/2012 del 21 maggio 2012). Inoltre, occorre evidenziare che l’oggetto della prestazione non deve rientrare nelle funzioni ordinarie e nelle mansioni istituzionali che debbono necessariamente essere svolte dai dipendenti dell’ente locale. Il confine fra contratto d’opera intellettuale e contratto d’appalto è individuabile sul piano civilistico in base al carattere intellettuale delle prestazioni oggetto del primo e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore del secondo. L’appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d’opera, rispetto al quale ha in comune almeno il requisito dell’autonomia rispetto al committente, si differenzia da Pag. 7 di 14 News per le Risorse Umane nella P.A. Servizio d’informazione per la Pubblica Amministrazione a cura del Centro Studi Inaz n. 13/2014 quest’ultimo in ordine al profilo organizzatorio, atteso che l’appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo normalmente la qualità di imprenditore. Il prestatore d’opera ha, in comune con l’appaltatore, l’obbligo di compiere dietro corrispettivo un’opera o un servizio senza vincolo di subordinazione o con assunzione del rischio da parte di chi esegue ma si obbliga ad eseguire l’opera o il servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza l’assunzione del rischio che deriva da un’organizzazione articolata dei mezzi necessari per rendere la prestazione. Le due fattispecie restano, dunque, diversificate in relazione all’organizzazione e alle caratteristiche del soggetto preposto al compimento dell’opera. Nella consulenza, in particolare, assume rilievo qualificante l’elemento personalistico della prestazione intellettuale che comporta l’affidamento dell’incarico ad un professionista, di norma iscritto ad un albo, che possieda le caratteristiche di elevata professionalità richieste dalla natura dell’incarico e dall’oggetto della prestazione. Invero, il confine fra contratto d’opera intellettuale e contratto d’appalto, sul piano civilistico individuabile in base al carattere intellettuale delle prestazioni oggetto del primo e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore del secondo, sfuma in relazione alla disciplina dei contratti pubblici, così come definita dal d.lgs. n. 163 del 2006 con lo scopo di disciplinare la procedura ad evidenza pubblica prodromica alla stipulazione degli stessi. Secondo una parte della giurisprudenza (TAR Lazio, Latina, n. 604/2011), il codice dei contratti pubblici attrae nella nozione di appalto di servizi anche le prestazioni d’opera intellettuale, imponendo di considerare appaltatore non solo chi è tale in base alla nozione civilistica, ma anche il professionista che partecipa ad una gara © Inaz Srl Soc. Unip. del 03/07/2014 pubblica per l’affidamento di un servizio di natura intellettuale. Altra giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, n. 2730/2012) valorizza invece la differenza ontologica fra i due istituti ai fini della qualificazione giuridica delle fattispecie e delle ricadute ad essa conseguenti in materia di soggezione alla disciplina di cui al codice dei contratti pubblici. In tale prospettiva il giudice amministrativo ha da ultimo ritenuto elemento qualificante dell’appalto di servizi, oltre alla complessità dell’oggetto e alla predeterminazione della durata dell’incarico, il fatto che l’affidatario dell’incarico necessiti, per l’espletamento dello stesso, di apprestare una specifica organizzazione finalizzata a soddisfare i bisogni dell’ente. Il codice dei contratti pubblici adotta quindi una nozione ampia di appalto di servizi che comprende, dal punto di vista soggettivo, anche l’attività del professionista e che è finalizzata ad individuare l’ambito di applicazione della disciplina di cui al d. lgs. n. 163/2006. Ciò non si ripercuote sulla nozione di appalto di servizi, così come delineata dal codice civile, che presuppone che la prestazione oggetto dell’obbligazione sia caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione che possa garantire l’adempimento di una prestazione caratterizzata dalla complessità dell’oggetto e dalla predeterminazione della durata. Con riferimento alla fattispecie concreta spetta all’ente che ha presentato la richiesta di parere valutare se ricorrono nel caso di specie i suddetti presupposti per la qualificazione dell’incarico in termini di appalto di servizi. Nondimeno la Sezione osserva che la prestazione richiesta necessita di competenze tecniche per poter essere svolta e deve pertanto essere resa da soggetto qualificato e regolarmente iscritto nell’albo professionale. Non pare invece ravvisarsi – almeno sulla base degli elementi forniti dal Sindaco di Cusano Milanino - la necessità di un’organizzazione aggiuntiva – tipica dell’appalto - rispetto a Pag. 8 di 14 News per le Risorse Umane nella P.A. Servizio d’informazione per la Pubblica Amministrazione a cura del Centro Studi Inaz n. 13/2014 quella che normalmente caratterizza il professionista. Il Comune, infatti, nel tentativo di qualificare la fattispecie in termini di appalto di servizi, richiama la necessità di utilizzare, da parte dello psicologo, mezzi propri quali “test proiettivi, cognitivi e tematici, cellulare, personal computer …”, che possono tuttavia essere ricompresi fra gli ordinari strumenti cognitivi e operativi a disposizione di qualunque lavoratore del settore. Piuttosto la prestazione richiesta si esaurisce in un’attività prettamente intellettuale e valutativa condotta mediante l’ausilio di dati tecnici rilevati dal medesimo professionista. La valorizzazione, contenuta nella richiesta di parere in esame, del carattere fiduciario dell’affidamento non rappresenta del resto un valido aiuto per la qualificazione della fattispecie, posto che l’intuitus personae è tratto che permea in modo identico e indefettibile qualsiasi incarico professionale, sia esso ricompreso nella nozione di appalto o di contratto d’opera professionale. Il Sindaco di Cusano Milanino prospetta, quale alternativa alla qualificazione in termini di appalto di servizi per l’affidamento dell’incarico ad uno psicologo, la sussunzione di quest’ultimo nella nozione di contratto d’opera, di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile e, in particolare, di contratto d’opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti. Ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001 “le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa”. Gli incarichi di collaborazione si distinguono pertanto in due sottocategorie: gli incarichi occasionali e le collaborazioni coordinate e continuative. Il rapporto giuridico che il Comune vorrebbe instaurare con il professionista, per come descritto nella richiesta di parere, non pare possa essere assimilato ad un contratto di © Inaz Srl Soc. Unip. del 03/07/2014 lavoro autonomo di natura occasionale. Manca, infatti, almeno in base agli elementi rappresentati nella richiesta di parere, il necessario requisito dell’occasionalità. Residua quindi la possibilità di qualificare il rapporto, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001, in termini di collaborazione coordinata e continuativa. L’attuale testo del sesto comma dell’art. 7 T.U. Pubb. Imp qualifica come presupposti di legittimità tutti i requisiti già ritenuti dalla giurisprudenza contabile necessari per il ricorso ad incarichi di collaborazione (Sez. Contr. Reg. Lombardia, delib. n. 534/2012/IADC). In particolare è necessario che l’incarico risponda agli obiettivi dell’amministrazione. In merito a questo presupposto, questa Sezione ha già chiarito che il requisito della corrispondenza della prestazione alla competenza attribuita dall’ordinamento all’amministrazione conferente è determinato dal poter ricorrere a contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste dal programma approvate dal Consiglio dell’ente locale ai sensi dell’art. 42 del D.lvo 267/2000 (Sez. contr. Reg. Lombardia, n. 534/2012/IADC, Sez. contr. Reg. Lombardia, n. 37/09, nonché Sez. Reg. Lombardia, n. 244/08). In secondo luogo, non deve sussistere, all’interno dell’amministrazione, la figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione. Devono essere specificamente delineati i contenuti e i criteri per lo svolgimento dell’incarico. Vi deve essere una proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita dall’amministrazione. Deve sussistere il requisito della “comprovata specializzazione universitaria”, fatto salvo il caso della stipulazione di contratti di Pag. 9 di 14 News per le Risorse Umane nella P.A. Servizio d’informazione per la Pubblica Amministrazione a cura del Centro Studi Inaz n. 13/2014 collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi. Del pari, si rammenta l’obbligo di motivazione circa la scelta di affidare all’esterno l’incarico o il servizio rispetto all’alternativa di valorizzare le risorse già presenti alle dipendenze dell’ente. Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti (delib. n. 6/05) hanno già ricordato che “l’atto di incarico deve contenere tutti gli elementi costitutivi ed identificativi previsti per i contratti della Pubblica Amministrazione ed in particolare oggetto della prestazione, durata dell’incarico, modalità di determinazione del corrispettivo e del suo pagamento, ipotesi di recesso, verifiche del raggiungimento del risultato. Quest’ultima verifica è peraltro indispensabile in ipotesi di proroga o rinnovo dell’incarico. In ogni caso tutti i presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione debbono trovare adeguata motivazione nelle delibere di incarico” (Sez. contr. Reg. Lombardia, n. 37/09). I criteri con cui affidare l’incarico si compendiano nella procedura selettiva di tipo comparativo. Ai sensi del comma 6 bis, art. 7 D. Lg.vo n. 165/2001 ogni Amministrazione deve adottare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (si veda Lombardia 534/2012/IADC). (omissis…) <<Nel caso di specie deve essere attentamente valutato il presupposto dell’eccezionalità o la sussistenza piuttosto di un’esigenza organizzativa che si configuri come permanente in ordine alla necessità di avere a disposizione un dipendente con professionalità specialistiche di supporto psicologico. L’ente locale infatti non può fare ricorso all’affidamento di incarichi a soggetti estranei per lo svolgimento di funzioni ordinarie, attribuibili a personale che dovrebbe essere previsto in organico, altrimenti questa esternalizzazione si tradurrebbe in una forma atipica di assunzione, “con conseguente elusione delle disposizioni in materia di accesso © Inaz Srl Soc. Unip. del 03/07/2014 all’impiego nelle Pubbliche amministrazioni, nonché di contenimento della spesa di personale” (Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera n. SCCLEG/1/2012/PREV del 13 gennaio 2012). Inoltre, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del d. lgs. n. 165/2001 il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Con specifico riferimento ai vincoli di finanza pubblica, tale forma di collaborazione non può essere utilizzata in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente (art. 76, comma 4, d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008). Le collaborazioni coordinate e continuative soggiacciono poi, se l’ente che le dispone è soggetto al patto di stabilità, al limite di cui al comma 557 dell’art. 1 della legge 296/2006 per espressa previsione legislativa (art. 1, comma 557 bis , legge n. 296/2006), che pone un obbligo di riduzione progressiva della spesa per il personale, sanzionato, in caso di mancato rispetto, con il divieto di assunzione a qualsiasi titolo (il comma 557 ter, inserito dall’art. 14 del d.l. n. 78/2010, rinvia all’art. 76 comma 4 del d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 122/2010). L’amministrazione locale è altresì tenuta a mantenere un determinato rapporto fra spese per il personale e spese correnti, previsto dall’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008. Infine, tale forma di collaborazione soggiace ai limiti di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, e successivamente modificato che stabilisce che le amministrazioni possano avvalersi di personale assunto a tempo determinato e con altre forme di lavoro c.d. flessibile nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta, per le Pag. 10 di 14 News per le Risorse Umane nella P.A. Servizio d’informazione per la Pubblica Amministrazione a cura del Centro Studi Inaz n. 13/2014 stesse finalità, nell'anno 2009 ovvero, in caso di assenza di spesa in tale anno, di quella concernente la media del triennio 2007-2009. A decorrere dal 2013 gli enti territoriali possono superare il predetto limite del 50% per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purchè la spesa complessiva non sia superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009>>. Corte dei Conti – Sez. Regionale di controllo per la Lombardia - Deliberazione 178/2014/PAR Link: http://www.corteconti.it/banche_dati/ Compensi per atti di pianificazione << Il Sindaco del Comune di Rovigo, formula a questa Sezione una richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in merito all’applicazione dei compensi per atti di pianificazione ai sensi dell’art. 92, comma 6, del D.Lgs. n.163/2006. Il legale rappresentante dell’ente, chiede nello specifico: “Se la redazione di un "Piano degli Interventi con il recupero e la valorizzazione delle aree a vincolo decaduto e delle aree di trasformazione delle frazioni" possa rientrare nel novero degli atti di pianificazione comunque denominati previsti dalla norma. Se l'incentivo possa essere corrisposto oltre che ai dipendenti in possesso delle specifiche competenze tecniche professionali relative all'ingegneria e all'architettura, anche a dipendenti che partecipino alla redazione del piano a vario titolo (urbanisti, avvocati, agronomi, geologi, informatici, geometri, periti, disegnatori)”>>. << In relazione a quanto sopra richiamato, i giudici della nomofilachia hanno conclusivamente ritenuto che ai “…...fini della riconoscibilità del diritto al compenso © Inaz Srl Soc. Unip. del 03/07/2014 incentivante, la corretta interpretazione delle disposizioni in esame considera determinante, non tanto il nomen juris attribuito all’atto di pianificazione, quanto il suo contenuto specifico, che deve risultare strettamente connesso alla realizzazione di un’opera pubblica, ovvero quel quid pluris di progettualità interna, rispetto ad un mero atto di pianificazione generale”, che costituisce il presupposto per l’erogazione dell’incentivo. “Pertanto, ove tale presupposto manchi, non è possibile giustificare la deroga ai principi cardine in materia di pubblico impiego di omnicomprensività e di definizione contrattuale delle componenti del trattamento economico, alla luce dei quali, nulla è dovuto oltre al trattamento economico fondamentale ed accessorio stabiliti dai contratti collettivi, al dipendente che abbia svolto una prestazione rientrante nei suoi doveri d’ufficio….”. Alla luce di quanto da ultimo affermato dalla Sezione delle Autonomie deve essere affrontata, dunque, la seconda questione interpretativa posta dal Sindaco del comune di Rovigo in merito all’ampiezza della platea dei destinatari dell’incentivo di cui alla norma in oggetto. A tal fine, come si è accennato, l’amministrazione dovrà preliminarmente (tenendo in debita evidenza il principio interpretativo affermato dalla Sezione centrale), verificare se il “contenuto specifico” dell’atto di pianificazione “Piano degli Interventi con il recupero e la valorizzazione delle aree a vincolo decaduto e delle aree di trasformazione delle frazioni”, sia “strettamente connesso alla realizzazione di un’opera pubblica” e sia caratterizzato da “quel quid pluris di progettualità interna”. Una volta che l’amministrazione (la sola che detiene le informazioni utili per detto accertamento), avrà confermato l’esistenza di detto necessario presupposto legittimante l’attribuzione dell’incentivo, si tratterebbe di verificare l’ampiezza del novero dei destinatari dello stesso. Ciò, in quanto nel medesimo Pag. 11 di 14 News per le Risorse Umane nella P.A. Servizio d’informazione per la Pubblica Amministrazione a cura del Centro Studi Inaz n. 13/2014 quesito si fa riferimento ad una platea variegata di dipendenti dell’ente (urbanisti, avvocati, agronomi, geologi, informatici, geometri, periti, disegnatori) che, a diverso titolo e con diversi apporti professionali, potrebbero contribuire alla redazione dell’atto di pianificazione cui si riferisce il comune di Rovigo. Proprio richiamando il dato testuale dell’articolo 92, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 emerge chiaramente come la platea dei destinatari dell’incentivo (incentivo da ripartire con criteri e modalità fissati ex ante da apposito strumento regolamentare), possa essere ampia atteso che vi si annoverano “….i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto…”. Sul punto, tuttavia, in relazione all’esigenza di fissare criteri idonei atti ad individuare detti dipendenti, appare necessario preliminarmente richiamare il già citato parere 361/2013/PAR di questa Sezione laddove si è affermato che nella stesura di un documento di pianificazione debba necessariamente attribuirsi “….alle specifiche professionalità del personale tecnico la elaborazione di una analisi che richiede una complessità superiore, frutto del necessario, imprescindibile apporto di una pluralità di professionalità”. Va peraltro sottolineato che, secondo la prevalente giurisprudenza (cfr. T.A.R. Brescia, sez. I, 29 ottobre 2008 n. 1466, Cons. St. Sez. IV 3.9.2001 n. 4620) la redazione di un piano di lottizzazione e, in genere, di uno strumento di pianificazione urbanistica costituisce attività che richiede una competenza specifica in tale settore attraverso una visione di insieme e la capacità di affrontare e risolvere i problemi di carattere programmatorio. Il Collegio, conclusivamente, ritiene che una volta valutato e verificato il collegamento tra l’attività di pianificazione e la successiva realizzazione dell’opera pubblica, i soggetti destinatari dell’incentivo di cui trattasi siano i dipendenti dell’ente, in possesso dei requisiti © Inaz Srl Soc. Unip. del 03/07/2014 abilitanti (previsti dalla vigente normativa) per eseguire prestazioni professionali, seppur in quota parte, funzionali alla redazione dell’ atto di pianificazione. Dipendenti appositamente individuati ed incaricati dalla stessa amministrazione con specifico provvedimento>>. Corte dei Conti – Sez. Regionale di controllo per la Veneto - Deliberazione 319/2014/PAR Link: http://www.corteconti.it/banche_dati/ Organizzazioni sindacali e diritto di accesso <<Con istanza del 27 dicembre 2013, la ricorrente Associazione sindacale (UGL) chiedeva alla resistente Società di accedere ai “cartellini orario, dal lunedì al sabato, dei seguenti portalettere …” (indicando 10 nominativi), alle “prestazioni aggiuntive effettuate sempre in tale arco temporale per gli stessi portalettere” ed alle “prestazioni straordinarie svolte nel medesimo periodo per i medesimi portalettere” relativamente al periodo 1 giugno – 20 dicembre 2013. A comprova del proprio interesse all’accesso, l’Associazione rappresentava che intendeva “proporre una domanda giudiziale volta a far accertare l’inadempimento di Poste Italiane spa agli obblighi contrattuali assunti negli accordi sindacali intervenuti e quelli normativamente previsti in relazione agli orari di lavoro giornalieri imposti ai portalettere del PDD di Traversetolo …”. Poste Italiane, con atto del 15 gennaio 2014, respingeva l’istanza sul presupposto che la richiedente fosse “carente in termini di titolarità dell’interesse e di documentazione richiesta, dei requisiti previsti per l’accoglimento dell’istanza ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.”. La ricorrente impugnava il diniego deducendo la violazione degli artt. 22, 23 e 25 della L. n. 241/1990, del D.P.R. n. 184/2006, dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di correttezza e buona fede>>. Pag. 12 di 14 News per le Risorse Umane nella P.A. Servizio d’informazione per la Pubblica Amministrazione a cura del Centro Studi Inaz n. 13/2014 << Costituisce principio pacifico in giurisprudenza (da ultimo ribadito da questa Sezione con sentenza n. 82/2014) che ai fini dell’accesso alla documentazione amministrativa sia necessario “un "interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" e che "non sono ammissibili istanze di accesso, preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni", essendo tale controllo estraneo alle finalità, perseguite attraverso l'istituto di cui trattasi (artt. 22, commi 3, 1 lettera b e 24, comma 3 L. n. 241/90 cit.)” (Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515). Ciò comporta che “anche nel caso delle organizzazioni sindacali, ai fini della valutazione sull'accessibilità o meno d'un documento (o di parti esso) occorre verificare il tipo di interesse perseguito che, ovviamente, deve essere giuridicamente rilevante e di cui il sindacato deve essere direttamente portatore in relazione a ciascuna fattispecie” (TAR Basilicata, 21 marzo 2013, n. 143). Nel caso di specie, esattamente come nella fattispecie già esaminata nel giudizio n. 311/2013 definito con la già citata sentenza n. 82/2014, a sostegno della richiesta di accesso presentata, UGL non allega un interesse proprio del sindacato al corretto esercizio delle libertà e prerogative sindacali (interesse di carattere superindividuale spettante all'intera categoria interessata), ma gli interessi particolari dei singoli associati al sindacato lesi da una pretesa illegittima applicazione di atti organizzativi disciplinanti il servizio dai medesimi prestato con la conseguenza che una eventuale e successiva iniziativa processuale (nella specie allegata a sostegno dell’esistenza dell’interesse all’ostensione della documentazione richiesta) non potrà che essere proposta dai singoli dipendenti ai quali, proprio per tale ragione, spetta la © Inaz Srl Soc. Unip. del 03/07/2014 legittimazione ad acquisire la documentazione necessaria alla difesa in giudizio. Sul punto si richiama l’ormai pacifico principio giurisprudenziale in base al quale “a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo, ai sindacati, i quali - allo stato della vigente legislazione - hanno natura di associazioni di fatto, mentre è riconosciuta la legittimazione a stare in giudizio per la tutela dell'esercizio della libertà e dell'attività sindacale ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 300 del 1970, non è invece riconosciuto un interesse (collettivo) all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, né la legittimazione ad agire, nell'ambito di una controversia collettiva, per l'applicazione di tali contratti, la quale, pertanto, può essere chiesta soltanto dai singoli lavoratori nell'ambito di una controversia individuale di lavoro”(Cass. Sez. Lav., 3 novembre 1983 n. 6480). Da tale principio deriva che “alle organizzazioni sindacali può essere riconosciuta la legittimazione ad agire in giudizio, ex art. 25 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, solo per la salvaguardia dell'interesse indifferenziato delle categorie rappresentate, consistente nell'esplicazione delle cosiddette libertà sindacali, ma giammai per la tutela degli interessi propri dei singoli associati, garantiti dalla legislazione lavoristica e dalla contrattazione collettiva di settore, (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 febbraio 1995 n. 158 e T.A.R. Abruzzo, 11 ottobre 1995 n. 451)” (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 11 luglio 2005, n. 1165) Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo>>. Link: http://www.giustiziaamministrativa.it/WEBY2K/ElencoSentenze.as p Pag. 13 di 14 News per le Risorse Umane nella P.A. Servizio d’informazione per la Pubblica Amministrazione a cura del Centro Studi Inaz n. 13/2014 del 03/07/2014 Inaz Srl Soc. unip. Viale Monza, 268 – 20128 Milano www.inaz.it - [email protected] - Tel. 02277181 Diritti d’autore Per in contenuti ivi esposti Inaz Srl Soc. Unip comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della Legge 2204.1941 n. 633 e successive modificazioni. Responsabilità Questo lavoro è stato curato con scrupolosa attenzione da parte degli esperti; tuttavia eventuali errori, inesattezze o mancanze non possono comportare specifiche responsabilità. 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