Sorveglianza virologica - Ministero della Salute

IMPOSTE E TASSE
ASPETTI FISCALI
imposte e tasse
PROCEDURA DI TRANSAZIONE
FISCALE
SOMMARIO
•schema di sintesi
•approfondimenti
Art. 182-ter L.F. - Circ. Ag. Entrate 18.04.2008, n. 40/E - Circ. Ag. Entrate 10.04.2009, n. 14/E
Ris. Ag. Entrate 5.01.2009, n. 3/E
La transazione fiscale costituisce una procedura “endoconcorsuale”, ossia inclusa nella più ampia procedura concorsuale del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, con la finalità di
realizzare un accordo di tipo transattivo tra impresa ed Erario riguardo ai debiti tributari già consolidati
in capo all’impresa in condizioni di crisi. Sia nella proposta di concordato preventivo che nelle trattative
per la stipula dell’accordo di ristrutturazione l’impresa debitrice può proporre un pagamento parziale o
dilazionato dei debiti tributari. Come precisato nella C.M. 18.04.2008, n. 40/E nel valutare il merito della
proposta, gli Uffici dovranno valutare l’eventuale effettiva possibilità di una migliore soddisfazione del
credito erariale in sede di accordo transattivo, rispetto all’ipotesi di avvio di una procedura concorsuale
di fallimento, tenendo conto dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa nonché
della tutela degli interessi erariali.
SCHEMA DI SINTESI
Tributi amministrati dalle agenzie fiscali e relativi accessori, anche se non iscritti a ruolo ad eccezione
ð dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea.
• IRPEF.
ð • IRES.
• IRAP (1).
• Imposta di registro.
• Imposta catastale.
• Imposta ipotecaria.
• Imposta sulle donazioni.
• Imposta sulle successioni.
• Imposta di bollo.
ð Accessori in senso proprio, ossia: interessi relativi al tributo e indennità di mora.
ð Sanzioni amministrative per violazioni tributarie.
Casi
ð particolari
ð IVA (imposta).
ð È ammesso solo il pagamento dilazionato.
ð IVA (sanzioni ed interessi).
ð È ammessa la falcidia ed il pagamento dilazionato.
Ritenute d’acconto operate e
ð non versate.
OGGETTO
DI
TRANSAZIONE
ð È ammesso solo il pagamento dilazionato.
Tributi locali in quanto non “amministrati” dalle agenzie fiscali (ICI, TARSU,
ð TOSAP, imposta sulle pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni).
ð Esclusi
ð Crediti relativi a recuperi di aiuti di Stato dichiarati incompatibili.
ð Entrate non tributarie.
Imposte emergenti dalle dichiarazioni fiscali presentate fino alla data di deposito
ð della domanda di transazione e non ancora liquidate.
Imposte emergenti dalle dichiarazioni integrative al fine di rettificare o integrare
ð gli importi originariamente dichiarati.
Imposte dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi ex art. 36-
ð Casistica
ð bis D.P.R. n. 600/1973 e del controllo formale ex art. 36-ter del medesimo decreto.
Debito d’imposta quantificato in atti d’accertamento, avvisi di liquidazione, atti di
ð recupero, atti di contestazione e/o irrogazione di sanzione, ancorché non definitivi,
per la parte non iscritta a ruolo.
ð Crediti tributari iscritti a ruolo dagli uffici dell’Agenzia.
ð Tributi per i quali sia pendente una lite.
CREDITI
CHIROGRAFARI
CREDITI
PRIVILEGIATI
Nota(1)
Il trattamento non può essere differenziato rispetto
ð a quello degli altri creditori chirografari.
Nel caso di suddivisione in classi, dei creditori
ð rispetto ai quali è previsto un trattamento più
favorevole.
• La percentuale, i tempi di pagamento ed eventuali garanzie non possono essere inferiori:
.. a quelli offerti ai creditori muniti di un privilegio inferiore; ovvero
ð .. a quelli con una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle Agenzie e enti
previdenziali.
Pur dando luogo ad un gettito non erariale, è un’imposta amministrata dall’Agenzia delle Entrate.
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ASPETTI FISCALI
imposte e tasse
APPROFONDIMENTI
Schema del procedimento di presentazione della domanda di transazione fiscale
Tavola n. 1
ð
Contenuto
della
domanda
1ª FASE
PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
DI TRANSAZIONE
ð
Documenti
allegati
ð
ð
Ricostruzione della posizione fiscale del contribuente, con indicazione di
eventuali contenziosi pendenti.
ð
Illustrazione della proposta di transazione, con indicazione dei tempi,
delle modalità e delle garanzie prestate per il pagamento, tenendo conto
di tutti gli elementi utili per un giudizio di fattibilità e di convenienza
della transazione.
ð
Indicazione, anche sommaria, del piano concordatario.
ð
Ogni altro elemento che il contribuente ritiene utile ai fini dell’accoglimento della proposta e che ponga l’ufficio in condizione di effettuare le
proprie valutazioni.
ð
• Documentazione ex art. 161 L.F.
• Dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli
automatici.
• Dichiarazioni integrative relative al periodo d’imposta sino alla data di
presentazione della domanda.
ð
• Presso il Tribunale.
• All’ufficio dell’Agenzia dell’Entrate competente in base all’ultimo domicilio fiscale.
• Al competente Agente della riscossione.
ð
• Predispone gli adempimenti connessi con l’attività di controllo (liquidazione tributi risultanti dalle dichiarazioni e notifica delle relative comunicazioni di irregolarità; notifica avvisi di accertamento).
• Predispone e trasmette al debitore una certificazione attestante il
complessivo debito tributario.
ð
• Trasmette al debitore una certificazione attestante l’entità del debito
iscritto a ruolo, scaduto o sospeso.
• Trasmette copia della certificazione al Direttore del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Deposito
ð
Agenzia
delle Entrate
Entro 30 giorni
ð
Agente della
Riscossione
Entro 30 giorni
ð
• Tributi non iscritti a ruolo.
• Tributi iscritti in ruolo non ancora consegnati all’Agente della riscossione alla data di
presentazione della domanda di transazione.
ò
ò
4ª FASE
OMOLOGAZIONE
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ð
• Indicazione degli organi giudiziari
competenti.
• Dati identificativi del procedimento,
del decreto di ammissione.
Elementi identificativi della
procedura di concordato in
corso.
ò
3ª FASE
VALUTAZIONE
E VOTO
DELLA PROPOSTA
DI TRANSAZIONE
• Denominazione e nome.
• Codice fiscale.
• Legale rappresentante.
Indicazioni complete del contribuente che richiede la transazione.
ð
2ª FASE
CONSOLIDAMENTO
DEL DEBITO
ð
ð
• Tributi iscritti a ruolo.
ð • Tributi già consegnati.
ð
L’adesione o il diniego è approvato con atto
del direttore dell’ufficio, su conforme parere della Direzione Regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in
sede di adunanza dei creditori.
ð
• L’agente della riscossione provvede ad
esprimere il voto.
• L’adesione o il diniego è dato dall’Agente
della riscossione, su indicazione del Direttore dell’Ufficio, previo conforme parere
della competente Direzione regionale.
Divenuto definitivo il decreto d’omologazione si chiude la procedura di concordato e cessa la ma-
ð teria del contendere nelle controversie aventi ad oggetto i tributi in transazione
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IMPOSTE E TASSE
ASPETTI FISCALI
imposte e tasse
Proposta di transazione fiscale
Tavola n. 2
Spett.le
Agenzia delle Entrate
Ufficio di ....................................................................................
Spett.le
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale ...................................................................
Spett.le
Equitalia S.p.a.
Agente della riscossione per la Provincia di ..............................
PROPOSTA DI TRANSAZIONE FISCALE ex art. 182-ter L.F.
La società ..................................................., con sede legale in ..................................................., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di ............................................................., in persona del legale rappresentante, Sig. .......................................,
rappresentata e difesa dall’Avv. ......................................., giusta delega in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata, presso lo studio
di quest’ultimo in .....................................
premesso che:
• la società ....................................... [breve rappresentazione storica della debitrice];
• le cause del dissesto sono da ricercare ....................................... [breve descrizione];
• la ricorrente possiede i requisiti previsti dall’art. 1 L.F. e si trova in evidente stato di crisi, come emerge dalla situazione patrimoniale allegata
alla presente istanza, dalla quale si evince un indebitamento pari a complessivi € ................................. a fronte di un attivo realizzabile di
soli € ....................................;
• la presente proposta è stata approvata ai sensi dell’art. 152, c. 1, lett. b), L.F. e detta approvazione risulta da verbale redatto dal Notaio Dott.
................................., depositato a norma dell’art. 1436 C.C. nel Registro delle Imprese tenuta dalla C.C.I.A.A. di ........................................
.......... in data .................... prot. n. ......................................;
• la società esponente è debitrice nei confronti dell’Erario per IVA, IRES, IRAP, ritenute IRPEF;
• è stata effettuata, presso l’Agenzia delle Entrate e presso l’Agente della Riscossione, la ricognizione dei debiti verso l’Erario, verificando sia
i debiti iscritti a ruolo ed affidati a quest’ultimo, sia quelli non ancora definiti;
• sulla base di tale ricognizione l’Agenzie delle Entrate e l’Agente della Riscossione hanno rilasciato le rispettive certificazioni ai fini del
consolidamento del debito tributario;
• l’esito della ricognizione ha portato a stilare l’elenco dei debiti erariali che segue in cui è riportato il rango e l’ammontare:
Debiti affidati all’Agente della Riscossione (imposte, tasse, sanzioni iscritte a ruolo): € ....................................................
Tipologia
Privilegio
Chirografo
Debito per IVA
Debito per IRAP
Debito per ritenute IRPEF
Debiti per tributi non iscritti a ruolo o iscritti e non ancora consegnati: € ....................................................
Tipologia
Privilegio
Chirografo
Debito per IVA
Debito per IRAP
Debito per ritenute IRPEF
• la società, allo scopo di dar corso ad una composizione negoziale della crisi d’impresa, intende addivenire con i creditori ad un Accordo di
ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. secondo le modalità ed i termini meglio esposti di seguito.
Tutto ciò sopra premesso la ricorrente espone la seguente
PROPOSTA DI TRANSAZIONE FISCALE
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ASPETTI FISCALI
imposte e tasse
Tavola n. 2 (segue)
1) Per i tributi, imposte e tasse non suscettibili di transazione fiscale si propone il soddisfacimento sulla base di istanza di rateazione già
presentata dalla ricorrente all’Agente della Riscossione;
2) con riferimento al complessivo debito tributario, suscettibile di transazione fiscale ai sensi dell’art. 182-ter L.F. si propone quanto segue:
.. tributo IVA iscritto a ruolo: soddisfacimento in denaro nella misura integrale pari a complessivi € ............................., con dilazione
in numero ............ rate annuali anticipate senza interessi, ciascuna di € ............................., la prima delle quali verrà corrisposta entro e
non oltre ............................. dalla data di omologa dell’Accordo di ristrutturazione del debito di cui all’art. 182-bis L.F. e le seguenti il
............................. di ciascuno dei successivi anni fino al .............................;
.. tutti gli altri debiti tributari (iscritti e non a ruolo): soddisfacimento, in una unica soluzione in misura pari al ..............%, entro e non
oltre .................... dalla data di omologa dell’Accordo di ristrutturazione del debito di cui all’art. 182-bis L.F.: € ........................................;
3) il perfezionamento dell’Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. determinerebbe in capo a ..........................................
l’abbandono delle cause attualmente pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie, instauratesi a seguito dei ricorsi promossi contro gli
accertamenti effettuati dall’Agenzia delle Entrate, ai quali hanno fatto seguito le iscrizioni a ruolo ad oggi ricomprese nel debito affidato
all’Agente della Riscossione, sopra dettagliato.
Considerato che:
• la società debitrice possiede i requisiti di cui all’art. 1 L.F. e si trova in stato di crisi, per cui sussistono i presupposti di cui agli artt. 182-bis
e 182-ter L.F.;
• la società proponente non è debitrice né per dazi, né per prelievi e contributi agricoli ma è, al contrario, debitrice per IVA non versata, oltre
che per IRES, IRAP, IRPEF (quest’ultima in qualità di sostituto d’imposta);
• l’Agenzia delle Entrate/Equitalia vanta (relativamente alle pretese suscettibili di transazione fiscale) un credito complessivo suscettibile di
transazione fiscale ex art. 182-ter L.F. pari ad € .............................., credito che rappresenta il ..............% dell’intero indebitamento della
società pari a complessivi € ....................................;
• con riguardo al credito dell’Erario a titolo di IVA, stante il D.L. 185/2008, convertito nella L. 2/2009, la proposta di transazione può essere
limitata alla sola dilazione del tributo con esclusione quindi di qualsiasi possibilità di una sua riduzione;
• tuttavia la mera dilazione del credito IVA riguarda il solo tributo e non anche le sanzioni e gli interessi come peraltro precisato dalla Circolare
n. 40/E del 18.04.2008;
• nel caso di specie la percentuale ed i tempi di pagamento prospettati all’Amministrazione Finanziaria non sono inferiori a quelli che saranno
offerti, nell’ambito dell’Accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis L.F. in corso di perfezionamento, ai creditori che hanno
un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli dell’Agenzia delle
Entrate;
• anche la percentuale di pagamento offerta all’Amministrazione Finanziaria predetta, relativamente al credito tributario di natura chirografaria, non è inferiore a quella massima offerta agli altri creditori chirografari aderenti all’accordo;
• la presente transazione fiscale deve ritenersi per l’Erario conveniente a dispetto del pagamento parziale dei crediti tributari privilegiati stante
l’evidente incapienza, nell’ipotesi di fallimento della società debitrice, dell’attivo patrimoniale a soddisfare anche solo in percentuale le
ragioni di credito dell’Amministrazione Finanziaria;
• comunque, i pagamenti previsti dalla presente Transazione fiscale avverrebbero da parte del socio unico mediante versamento a fondo perduto delle giacenze liquide necessarie rinvenute grazie agli sforzi finanziari intrapresi dalla famiglia, titolare di un consistente patrimonio
immobiliare, e pertanto sulla base di nuova finanza apportata da terzi;
• se la presente transazione non verrà accolta il gettito dell’Erario subirà comunque un grave pregiudizio in quanto nell’ipotesi di fallimento
l’Amministrazione Finanziaria si troverebbe a non incassare alcuna somma a fronte diversamente di proposte di adempimento non solo
parziale, ma addirittura totale con riguardo all’IVA, prospettate dall’imprenditore;
• la soluzione proposta dal debitore comporta quindi un miglior soddisfacimento del credito dell’Amministrazione Finanziaria rispetto all’ipotesi di avvio di una procedura concorsuale di fallimento, tenendo peraltro conto dei principi di economicità ed efficienza dell’azione
amministrativa e della tutela degli interessi erariali.
Tutto ciò premesso,
chiede
l’assenso alla proposta di transazione fiscale ai sensi e per gli effetti dell’art. 182-ter L.F.
• Elenco allegati:
1)certificato della Camera di Commercio;
2)delibera degli amministratori che autorizza la presentazione della domanda di ..................................................;
3) documento comprovante il deposito e l’iscrizione al Registro delle Imprese ex art. 2436 C.C. del documento di cui al punto precedente;
4) copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative
al periodo sino alla data di presentazione della domanda.
Con osservanza.
................................................................
..............................................................
(Luogo e data)
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