Reg T.S.

REGOLAMENTO DEL SETTORE SETTORE
TECNICI SPORTIVI
Aggiornato al Consiglio Federale del 25 gennaio 2014
(art. 7 – Comitato Etico)
INDICE
art.
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art.
1 – Il Settore Tecnici Sportivi
2 – Compiti del Comitato Esecutivo
3 – G.R.T. Gruppo Regionale Tecnici
4 – Categorie
5 – Tesseramento
6 – Corsi per Aspiranti Tecnici
7 – Comitato Etico
8 - Materie e programmi dei Corsi per Aspiranti Tecnici
9 – Corsi per Tecnici
10 – Materie e programmi dei Corsi per Tecnici
11 – Corsi per Maestro di Pugilato
11 bis – Integrazione ai Corsi per la qualifica di Maestro di Pugilato
12 – Materie e programmi dei Corsi per Maestri di Pugilato
13 – Inquadramento dei Tecnici
14 – Decadenza e cancellazione dagli Albi
15 – Gli Albi Federali
16 – Aggiornamenti
17 – Seminari e Convegni
18 – Doveri degli appartenenti ai Quadri Tecnici
19 – Abbigliamento
20 – Accordi contrattuali
21 – Sanzioni
22 – Norma Finale
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Art. 1 – Il Settore Tecnici Sportivi
1. Il Settore Tecnici Sportivi regolamenta, promuove ed organizza
l’attività della Categoria Tecnici Sportivi della F.P.I.
2. Organo del Settore è il Comitato Esecutivo che si compone di:
- un coordinatore nominato dal Consiglio Federale;
- due componenti nominati dal Consiglio Federale;
- due componenti eletti dai delegati regionali di categoria riuniti in
Assemblea Nazionale.
3. L’Assemblea Nazionale della categoria Tecnici Sportivi, è indetta dal
Consiglio Federale entro novanta giorni dallo svolgimento
dell’Assemblea Nazionale Ordinaria e convocata dal Presidente
Federale, con i mezzi ritenuti più idonei, con almeno quarantacinque
giorni di preavviso.
3
Art. 2 – Compiti del Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
vigila sul funzionamento tecnico della Categoria e formula le
eventuali opportune proposte per il suo miglioramento;
predispone i programmi per i Corsi di Formazione, a carattere
nazionale e regionale, riconosciuti dalla sezione didattica della
Scuola dello Sport del C.O.N.I.;
predispone i programmi per l’aggiornamento tecnico ed organizza i
relativi corsi periferici e/o centrali attuando momenti di
collaborazione con l’ A.N.A.P.(Associazione Nazionale Allenatori
Pugilato);
coordina tecnicamente i Corsi per il conseguimento delle qualifiche
tecniche e ne propaganda l’effettuazione;
coordina le proposte della Categoria da sottoporre al Consiglio
Federale;
nomina i Docenti e la Commissione d’esame ai Corsi per il
conseguimento delle qualifiche tecniche e ne propaganda
l’effettuazione.
verifica i meriti, autocertificati, dei candidati al conseguimento della
più alta qualifica tecnica di Maestro di Pugilato;
compone l’elenco degli “aventi diritto” all’equipollenza europea di
Tecnico di “IV livello” a seguito del raggiungimento di trecento
(300) ore) di formazione;
La F.P.I., dopo la valutazione operate dall’E.T., riconosce i Crediti
Formativi a “percorsi di formazione” certificabili ovvero ad
esperienze individuali maturate in ambito tecnico – sportivo.
2. I Crediti Formativi riconosciuti dalla F.P.I. sono:
a)
b)
c)
qualifiche tecniche federali contemplate nell’articolo 13
(Inquadramento Tecnici);
qualifiche tecniche ottenute presso Federazioni omologhe (CONI,
Enti Promozione Sportiva) con esperienze di tecnico societario
almeno da cinque anni, spendibili ai fini della partecipazione ai corsi
di formazione tecnica nella nostra disciplina;
attestati di frequenza e superamento dei relativi esami in singoli
moduli di formazione su aree giuridica - sportiva, medica, tecnica –
metodologica, acquisiti in:
4
d)
e)
f)
g)
corsi F.P.I. qualora l’esito della valutazione, ai fini del rilascio della
qualifica, sia stato negativo non in tutte le aree o per
impedimento alla sessione d’esame;
qualifiche tecniche rilasciate da altre Federazioni di Sport da
combattimento con esperienze di tecnico societario da almeno
cinque anni;
frequenza e iscrizione al secondo anno del corso di LAUREA IN
SCIENZE MOTORIE (Ex ISEF oggi IUSM);
Sono riconosciuti i Crediti Formativi Universitari per l’accesso al
corso di Tecnico di pugilato agli studenti del corso di laurea in
Scienze Motorie e Sportive che abbiano svolto il tirocinio
formativo e di orientamento di 170 ore al minimo presso le
aziende indicate dalla F.P.I.”
3. La dinamica, all’interno delle Società di Pugilato, tra il tecnico,
artefice di richieste di prestazione all’atleta in base agli
allenamenti che propone, e la disponibilità dell’atleta a migliorare
la sua prestazione di pugile può produrre esiti a volte lusinghieri.
4. Questo processo va garantito per due motivi: 1) evitare che si
sprechino talenti;
2) non svilire il lavoro della società che ha maturato l’atleta
investendo energia e tempo.
5. Pur riconoscendo l’autonomia all’atleta di scegliere ogni anno con
quale società affiliarsi, la nuova società che accoglie il pugile di
interesse nazionale, sia dilettante che professionista, si deve
rendere conto che riceve un beneficio e per questo riconosce
l’impegno profuso dalla società che ha determinato l’espressione
d’eccellenza dell’atleta mediante congrua ricompensa (equo
indennizzo).
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Art. 3 - G.R.T. – Gruppo Regionale Tecnici
1. Presso ogni Comitato Regionale della F.P.I. è costituito il Gruppo
Regionale Tecnici, composto dai tesserati alla categoria i quali, nei
modi e nei termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento
Organico, eleggono il proprio Rappresentante che assolve i
seguenti compiti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
2.
promuove e perfeziona la preparazione della categoria ed indice
riunioni periodiche, dandone contestuale comunicazione all’Esecutivo
Tecnici al quale successivamente vengono inviati i verbali;
aggiorna il curriculum personale dei Tecnici;
partecipa alle riunioni del Comitato Regionale;
predispone il programma ed il bilancio dell’attività annuale;
su mandato dell’Esecutivo Tecnici, di concerto col Comitato
Regionale, cura
l’organizzazione, insieme alle strutture periferiche
predisposte dal C.O.N.I, dei corsi di formazione decentrati;
collabora con il Comitato Regionale, proponendo anche iniziative di
ordine culturale tendenti al miglioramento della categoria;
segnala al Settore Tecnici le violazioni al Regolamento del settore
Dilettanti ed al presente, commesse dai Tecnici, informandone
contestualmente gli interessati;
si rapporta con l’Esecutivo per organizzare, a livello regionale, corsi
di Aspirante Tecnico;
nomina un Segretario da scegliersi possibilmente tra gli
appartenenti alla categoria.
Il Vice-Rappresentante, in assenza del Rappresentante, assolve le
mansioni di ordinaria amministrazione e rappresenta il G.R.T. nelle
riunioni di Comitato Regionale. In caso di dimissioni del
Rappresentante, svolge i compiti previsti fino alla nuova Assemblea di
Categoria.
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Art. 4 – Categorie
1. I tesserati al Settore vengono iscritti all’albo federale che
comprende le seguenti categorie;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Istruttori Giovanili;
Istruttori Gym-Boxe ( boxe - music, soft - boxe, soft - punch e pre boxe)
Aspiranti Tecnici;
Tecnici;
Maestri;
Benemeriti.
2. La facoltà di operare in qualità di Tecnico, cessa automaticamente
in assenza della certificazione medica di idoneità fisica (sana e robusta
costituzione) allo svolgimento dell’attività di Tecnico, rilasciata dai
Centri di Medicina dello Sport o dalle A.S.L., o dal medico di famiglia.
Per accedere a questo percorso professionale non esistono limiti di
età.
3. Gli istruttori, i tecnici che non inseriti in una Società di pugilato
che opera accettando i programmi agonistici federali, pur essendo
inseriti negli Albi, non godono di elettorato passivo e attivo per
entrare a far parte o indicare i propri rappresentanti negli Organi
Direttivi Federali.
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Art. 5 – Tesseramento
1. Sono autorizzati a svolgere attività formativa-giovanile, di fitness
e agonistica per la stagione sportiva in corso, solo gli istruttori
giovanili e di fitness (Boxe - Music, Pre - Boxe, Soft -Boxe, Soft Punch), gli Aspiranti Tecnici, i Tecnici e i Maestri di Pugilato
regolarmente tesserati alla F.P.I..
2. Istruttori, “Aspiranti Tecnici”, Tecnici qualora operino in istituzioni
scolastiche, universitarie, club privati, sono inseriti, previa
affiliazione, nell’ Albo Federale. Rimane la prospettiva che in
seguito riescano a costituire una Società Sportiva strutturata
secondo lo statuto federale che consentirebbe al tecnico
l’elettorato attivo e passivo.
3. Nel corso della stessa stagione sportiva, i Tecnici non possono
tesserarsi e svolgere attività per più di una Società, salvo
autorizzazione della Presidenza Federale per particolari situazioni,
sulle quali si sia espresso favorevolmente il Comitato Regionale.
4. Il mancato rinnovo del tesseramento per due anni consecutivi
comporta la cancellazione dall’Albo. Per la riammissione, l’escluso
dovrà sostenere un esame-colloquio sulle materie previste dal
programma dei Corsi per Tecnici di cui al successivo art. 9
dinnanzi ad una Commissione nominata dal C.E.T. e dimostrare,
entro l’anno, di aver partecipato almeno ad un corso di
aggiornamento organizzato dal C.E.T. o dai CC.RR.
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Art. 6 – Corsi per Aspiranti Tecnici
1. Direttamente o su richiesta dei Rappresentanti Regionali, che ne
curano poi lo svolgimento, il Settore Tecnici promuove, d’intesa
con i Comitati Regionali, Corsi per il conseguimento della qualifica
di Aspirante Tecnico e/o corsi di aggiornamento periferici.
2. Detti Corsi hanno carattere regionale ed una durata protratta nel
tempo, al fine di consentire l’assimilazione dei contenuti tecnici.
3. Possono essere ammessi ai Corsi i cittadini italiani (anche pugili in
attività) che all’atto del bando:
a) abbiano compiuto i 18 anni (allegare certificato di
nascita). Non esistono più limiti di età (vedi art.4);
b) certifichino l’idoneità fisica (sana e robusta costituzione) a
svolgere l’attività di Tecnico, rilasciata dai Centri di
Medicina dello Sport o dalle A.S.L., o dal medico di
famiglia;
c) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per
reati di particolare allarme sociale, da valutarsi dal
Comitato Etico di cui al successivo art. 7 ovvero a pene
che comportino l’interdizione definitiva dai pubblici uffici;
d) siano in possesso della licenza di scuola media inferiore
(copia autenticata del titolo di studio);
4. Le domande di ammissione al Corso devono essere presentate al
Comitato Regionale e corredate dal curriculum sportivo.
5. E’ facoltà del Consiglio di Presidenza concedere deroghe, circa il
possesso dei requisiti di cui sopra, per ex pugili che abbiano
acquisito particolari meriti sportivi.
6. Le domande vengono preliminarmente esaminate da una
Commissione
costituita
dal
Presidente
Regionale,
dal
Rappresentante e dal Vice Rappresentante Regionale di
Categoria, che possono sottoporre, eventualmente, i candidati ad
un colloquio di carattere attitudinale.
7. Tale colloquio verte su argomenti atti a valutare:
a)
l’attitudine del candidato al ruolo di Tecnico;
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b)
c)
il livello di cultura generale e sportiva specialistica;
l’espressione motoria specialistica atta a dimostrare azioni
specifiche del pugilato.
8. Il Settore Tecnici, a seguito dei giudizi espressi dalla
Commissione, ammette i candidati al Corso previo pagamento
della tassa d’iscrizione che viene stabilita su proposta
dell’Esecutivo Tecnici Sportivi e delibera del Consiglio Federale.
9. Il Settore Tecnici Sportivi nomina i docenti e la Commissione
d’esame presieduta dal Coordinatore del Comitato Esecutivo del
Settore Tecnici o, in sua assenza, da un componente.
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Art. 7- Comitato Etico
1. E’ Istituito un Comitato Etico con il compito di valutare e decidere
in merito all’ammissione ai corsi di formazione a qualsiasi livello
organizzati e svolti sotto l’egida della Fpi, nonché di sospendere
dall’attività di insegnamento coloro che hanno subito condanne
per reati di particolare allarme sociale.
2. Il Comitato è composto dal Coordinatore del Settore Tecnici
Sportivi, che lo presiede, dal Procuratore Federale e dal
Presidente del Comitato o Delegazione Regionale competente per
territorio.
3. Si riunisce, anche in videoconferenza, su convocazione del
Segretario Generale, è validamente costituito con la presenza di
tre componenti e decide a maggioranza assoluta.
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Art. 8 – Materie e programmi dei Corsi per Aspiranti Tecnici
1. Gli obiettivi che si intendono raggiungere con il corso per A.T.
sono di fornire le conoscenze di base per la gestione e
l’organizzazione dell’allenamento e dell’apprendimento, con
particolare attenzione alla preparazione giovanile e quindi il
miglioramento della capacità di programmare l’allenamento a
media e lunga scadenza.
2. Il corso ha la durata di sessanta ore e, a seconda delle esigenze
locali, può essere integrato di un massimo del 10% del monte-ore
(sei ore su sessanta). I suoi contenuti vertono in una parte
generale ed una parte specifica per quanto riguarda la
metodologia dell’allenamento e dell’insegnamento (processo
d’insegnamento-apprendimento).
3. Il programma prevede anche una serie di lezioni che trattano i
fondamenti di anatomia, fisiologia dell’esercizio fisico, elementi di
scienza dell’alimentazione ed elementi di traumatologia e pronto
soccorso.
4. La parte specialistica prevede lo studio della regolamentazione
federale e valutazione della gara. Lo studio della Metodologia
dell’Allenamento che ha come riferimento il modello della
prestazione. Lo studio della Tecnica e Tattica che prevede
l’apprendimento teorico-pratico dei fondamentali tecnici, tattici e
strategici con esercitazioni (sparring condizionato) che tengono
conto delle varianti determinate dalle diverse situazioni di gara. Le
maggiori ore di insegnamento riguardano, appunto, Tecnica e
Tattica.
5. Le materie d’insegnamento con le ore indicate, possono subìre
una integrazione di sei ore da ripartire in base alle necessità:
Tecnica e Tattica (28 ore), Metodologia dell’Allenamento (8 ore),
Medicina Sportiva (4 ore), Regolamenti-Carte Federali (4 ore),
Attività Giovanile (6 ore), Attività Amatoriale (2 ore), Metodologia
dell’Insegnamento-Apprendimento (8 ore), vengono raggruppate
in quattro esami.
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Esame di :
-
Tecnica e Tattica.
Metodologia dell’Allenamento.
Carte Federali e Regolamenti.
Medicina Sportiva.
6. L’esame verte su prove sia teoriche che pratiche e la
Commissione esprime, dopo aver appurato le conoscenze, la
valutazione in trentesimi (voto sufficiente è 18/30).
7. Le valutazioni vengono riportate su apposito modulo a firma del
Presidente e dei Commissari d’esame.
8. La Commissione d’esami è composta da:
-
Presidente (Il Coordinatore e/o un componente del
Comitato Esecutivo del Settore
Tecnici Sportivi);
Presidente del Comitato Regionale;
Commissari d’esame (uno ogni singola materia
d’esame).
9. Il programma dettagliato dei corsi ed il numero di ore di lezione,
viene periodicamente stabilito dal C.E. del S.T.S. .
10. Possono essere ammessi ad altra e definitiva sessione d’esami, gli
allievi che in una materia non abbiano conseguito l’idoneità.
11. La sessione di recupero viene concordata dal C.R. con il Settore
Tecnici Sportivi.
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Art. 9 – Corsi per Tecnici
1. Il Corso per il conseguimento della qualifica di Tecnico ha
carattere nazionale ed è di tipo “residenziale” .
2. Per parteciparvi, il candidato deve inoltrare al Settore Tecnici
Sportivi, domanda di ammissione corredata del parere favorevole
del Rappresentante Regionale e del Presidente del C.R. che
assumono la responsabilità della veridicità delle notizie riportate.
Il C.E. del Settore Tecnici Sportivi esamina le richieste e redige
l’elenco degli ammessi i quali, potranno parteciparvi previo e
pagamento della tassa di partecipazione al Corso che viene
stabilita con proposta dell’Esecutivo Tecnici Sportivi e deliberata
dal Consiglio Federale.
3. Possono inoltrare domanda di ammissione al Corso per Tecnici,
tutti gli Aspiranti Tecnici che operano in maniera continuativa,
presso una Società Sportiva affiliata alla F.P.I., da almeno due
anni dal conseguimento della qualifica di Aspirante Tecnico. La
partecipazione al Corso per Tecnici è obbligatoria per tutti gli
Aspiranti Tecnici, entro il quarto anno dal conseguimento di detta
qualifica, pena la decadenza.
4. Se l’A.T. non è tesserato e/o non opera continuativamente da
almeno due anni, viene dichiarato decaduto dalla qualifica.
5. Non possono partecipare al Corso gli A.T. che hanno subìto un
provvedimento disciplinare superiore a tre mesi di squalifica o
abbiano in corso un procedimento.
6. Al termine del Corso, i candidati sono chiamati a sostenere una
prova d’esami teorico-pratici sui programmi svolti. La valutazione
avviene in trentesimi.
7. Non sono previste successive prove d’esame ed il candidato che
non ottiene almeno 18/30 in una materia, rimane inquadrato nella
categoria Aspiranti Tecnici.
8. I candidati che non hanno superato l’esame delle quattro materie
fondamentali (Tecnica Tattica, Met. Allenamento Specifico, Carte
Federali, Medicina Sportiva) devono presentare una nuova
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domanda per frequentare un nuovo Corso, dopo due anni dalla
prova sostenuta con esito negativo.
9. Il candidato che non supera gli esami del secondo Corso, non può
essere tesserato nei Quadri Tecnici.
10. I candidati idonei ricevono un attestato ufficiale dalla F.P.I. ed
acquisiscono la qualifica di Tecnico di Pugilato.
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Art. 10 – Materie e programmi dei Corsi per Tecnici
1. Gli obiettivi che si intendono raggiungere con il Corso per Tecnici
sono:
a) approfondire le conoscenze sull’allenamento e l’addestramento
nelle fasi di specializzazione e di alta prestazione;
b) fornire indicazioni perla programmazione delle fasi di allenamento
con obiettivi di lunga scadenza;
c) stimolare la sintesi interdisciplinare per la gestione dei programmi
propri della specialità.
2. I contenuti del corso sono basati sulla conoscenza dei mezzi e dei
metodi di sviluppo delle capacità motorie, criteri di osservazione
nell’insegnamento sportivo, fisiologia delle capacità motorie,
preparazione psicologica dell’atleta con particolare attenzione alla
prevenzione
e
gestione
dell’ansia,
principi
generali
dell’alimentazione in rapporto alla disciplina con particolare
attenzione al pre-gara ed all’alimentazione durante i tornei.
3. Particolare attenzione deve essere rivolta agli aspetti tecnici e
tattici delle grandi competizioni.
4. Vengono analizzati anche i regolamenti nazionali e internazionali.
5. Le materie di insegnamento e quindi di esame sono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Teoria dell’insegnamento
fisiologia
psicopedagogia
scienza dell’alimentazione
tecnica e tattica
boxe femminile
regolamenti
6. La Commissione di Esami, nominata dal Comitato Esecutivo del
S.T., si compone del Coordinatore del S.T. con funzioni di
Presidente e da sei membri, uno per ogni materia d’esame.
7. La Commissione di Esami redige apposito verbale che viene
sottoposto a ratifica del C.F.
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Art. 11 – Corsi per Maestro di Pugilato
1. Il corso per il conseguimento della qualifica di Maestro di Pugilato
ha carattere nazionale ed è del tipo “residenziale”.
2. La partecipazione al corso è ad invito da parte del C.F., su
proposta del Comitato Esecutivo del Settore Tecnici.
3. Possono essere invitati al corso per M.d.P., i Tecnici che si sono
distinti sia per meriti agonistici, sia per particolari qualità culturali
e che abbiano almeno otto anni di tesseramento nei quadri tecnici
della F.P.I.
4. Non possono partecipare coloro che hanno subito un
provvedimento disciplinare superiore a tre mesi di squalifica o
abbiano in corso un procedimento.
5. I candidati idonei ricevono un attestato ufficiale della F.P.I. ed
acquisiscono la qualifica di Maestro di Pugilato.
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Art. 11 bis - Integrazione ai Corsi per la qualifica di Maestro
di Pugilato
Requisiti e parametri:
a)
MILITANZA COME TECNICO PUGILI DILETTANTI.


Essere affiliato alla F.P.I. in qualità di Tecnico da non meno di
quindici anni.
Dimostrare di essere stato protagonista, per cinque volte, insieme
a un proprio pugile(di ambo i sessi), nelle seguenti competizioni
ripetute in edizioni diverse, se sono le stesse, o cumulabili tra
loro, se distinte, così come descritto:
1)
Essere stato all’angolo di pugili finalisti ai C.I. dilettanti 1^ serie.
2)
Aver avuto un pugile medagliato ai Campionati Europei Jun. o Sen.
3)
Aver avuto un pugile medagliato ai Campionati Mondiali Jun. o Sen.
4)
Aver avuto un pugile medagliato ai Giochi del Mediterraneo.
5)
Aver avuto un pugile partecipante ai Giochi Olimpici.

Dimostrare di aver partecipato almeno a cinque corsi di
aggiornamento.
b)
MILITANZA COME TECNICO DI PUGILI PROFESSIONISTI.



Essere affiliato regolarmente alla F.P.I. in qualità di Tecnico da
almeno dieci anni.
Aver allenato pugili(di ambo i sessi) che hanno raggiunto risultati
in campo nazionale, europeo, mondiale e qualora, detentori del
relativo titolo, averli allenati per le difese con gli sfidanti ufficiali.
Dieci eventi di questo tipo, danno l’accesso alla qualifica di
Maestro di Pugilato.
Dimostrare di aver partecipato almeno a quattro corsi di
aggiornamento.
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c)
MILITANZA COME TECNICO DELLE DUE CATEGORIE DI
PUGILI.



d)
Essere affiliato alla F.P.I. in qualità di Tecnico da almeno dodici
anni.
Aver vissuto non meno di otto eventi tra quelli sopra elencati.
Dimostrare di aver partecipato almeno a tre corsi di
aggiornamento.
MILITANZA NEL SETTORE AZZURRO.

I Tecnici Responsabili delle Squadre Nazionali Juniores e Seniores
(maschili e femminili), acquisiscono un punto per ogni anno di
militanza.

Il punteggio da raggiungere è di otto. Sono cumulabili gli eventi
sopra esplicitati per totalizzare il numero richiesto.
e)



CORSI DI AGGIORNAMENTO.
Aver dimostrato non essersi ritrovati nelle condizioni previste
dall’art. 13 e di aver partecipato con regolarità, a quanto previsto
dagli articoli 15 e 16 del presente Regolamento, riguardo la
decadenza e cancellazione dagli elenchi e alla partecipazione ai
corsi di aggiornamento
E’ necessario che siano tesserati alla F.P.I. da almeno quindici
anni.
Sulla base dell’autocertificazione individuale l’Esecutivo Tecnici,
esprimerà il “parere di merito” nel rispetto dei parametri
qualitativi su indicati.
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Art. 12 – Materie e programmi dei corsi per Maestri di Pugilato
1. Obiettivo del corso per M.d.P. è di costituire sul territorio
nazionale un gruppo di tecnici altamente specializzati, che abbia
acquisito le conoscenze tecnico-metodologiche e scientifiche
inerenti il pugilato sia a livello di campionismo, che sia in grado di
programmare il processo di formazione delle attività di base, che
sia in grado di gestire corsi di formazione.
2. I contenuti del corso si basano sulla conoscenza dei processi di
gestione e controllo dell’allenamento e dell’addestramento con
particolare attenzione ai processi interdisciplinari che permettono
lo studio dei fenomeni collegati all’adattamento a livelli elevati di
competizione.
3. I M.d.P. devono conoscere in maniera completa anche gli aspetti
psicopedagogici dell’addestramento e dell’allenamento.
4. I candidati a M.d.P. devono sostenere un esame scritto e uno
teorico-pratico e la valutazione in trentesimi viene formulata da
una Commissione di Esami formata dai docenti del corso e
presieduta dal Coordinatore del S.T.
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Art. 13 – Inquadramento dei Tecnici
1. Fanno parte dell’elenco di tecnici riconosciuti dalla Federazione
Pugilistica Italiana, coloro che sono in possesso dell’abilitazione
all’insegnamento del pugilato rilasciata dai competenti Organi
Federali.
2. Compito precipuo di tecnici è di insegnare il pugilato e di curare
l’educazione fisica e morale degli allievi.
3. I tecnici si distinguono in:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Istruttore Giovanile (20 ore)
Istruttore di Gym – Boxe (Boxe – Music, Pre – Boxe, Soft – Punch ,
Soft – Boxe) di I° e 2° livello ( 24 ore).
Aspirante Tecnico (66 ore) – Coloro che, frequentato il corso di
formazione per Aspiranti Tecnici con esito positivo, prestano la loro
opera coadiuvando un Tecnico o un Maestro titolari di palestra. Gli
A.I. possono avere la conduzione titolare di una palestra per un
periodo non superiore a due anni, previa autorizzazione del C.E. del
S.I. Trascorso tale periodo devono obbligatoriamente partecipare al
corso per Tecnici. Nel caso di esito negativo rimane Aspirante
Tecnico, senza la possibilità di condurre in maniera titolare una
palestra.
Tecnico ( 66 ore)- Coloro che hanno frequentato il Corso Tecnici,
con esito positivo.
Maestro di pugilato – Coloro che hanno frequentato, con esito
positivo, l’apposito corso nazionale o in possesso dei requisiti
contemplati nell’ art. 10 bis.
Maestro e Tecnico Benemerito – Il Consiglio Federale, su proposta
del C.E. del Settore Tecnici, può conferire, al termine dell’attività, la
“Benemerenza” a quei Tecnici o Maestri che si sono particolarmente
distinti e che hanno svolto attività di insegnamento per almeno
venti anni consecutivi, compreso il periodo di aspirantato.
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Art. 14 – Decadenza e Cancellazione dagli Albi.
1. I Tecnici, decadono dalla qualifica e vengono cancellati dagli Albi
della F.P.I., oltre ai casi già previsti se:
2. Aspiranti Tecnici:
- non conseguono entro quattro anni la qualifica di Tecnico;
- non partecipano a due stages di aggiornamento periferico consecutivi;
- non si tesserano per Società sportive nell’anno immediatamente
successivo al conseguimento della qualifica.
3. Tecnici:
- non partecipano a due stages di aggiornamento periferico consecutivi.
4. Maestri:
- non partecipano a due stages di aggiornamento periferico consecutivi.
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Art. 15 – Gli Albi Federali
1. Gli Albi federali (dei tecnici e dei formatori) costituiscono documento
ufficiale, aggiornato annualmente, accessibile al pubblico
contenente l’elenco dei tecnici e dei formatori.
2. Gli interessati potranno inoltrare, in qualsiasi momento, le domande
di iscrizione all’Albo all’ Esecutivo Tecnici, organo deputato alla
valutazione dei requisiti. Farà seguito, nella prima riunione utile del
CF, la delibera di inserimento nell’Albo e la successiva lettera di
notifica.Sarà cura della FPI e dei CR pubblicare sul sito internet
l’Albo e favorirne la divulgazione presso gli Enti Locali del paese al
fine di promuovere la nascita di attività di pugilato, agonistico e
amatoriale, reperendo in loco tecnici dal profilo professionale
altamente qualificato perché riconosciuto dalla FPI
3. L’inserzione dei tecnici nell’Albo consente la possibilità di diventare
formatore nei corsi di formazione federale nell’ambito dei corsi
decentrati
per
istruttore
giovanile,
istruttore
boxe
amatoriale,aspirante tecnico, e per quelli di tecnico che si svolgono
a livello centrale e residenziale.
4. L’Albo formatori della FPI è articolato per aree di competenza e
prevede:
a) Formatori area professionale (medici, psicologi, pedagoghi)
composto da professionisti in possesso dei corrispondenti titoli di
studio.
b) Albo formatori area tecnica di disciplina (metodologia allenamento
specifico e tecnica-tattica), composto da tecnici con i seguenti
requisiti:
-
tecnici FPI di alto livello (curriculum meriti tecnico – sportivi.
Esempio: qualifica Maestro e aggiornamenti culturali, quarto
livello europeo, ossia aver raggiunto 300 ore di formazione);
allenatori nazionale con incarico federale attuale o conferito in
passato;
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tecnici di pugilato in possesso di Laurea in Scienze Motorie (IUSM ex
ISEF);
tecnici rappresentanti della categoria eletti a livello regionale o
nazionale con curriculum adeguato e come sopra esplicitato.
c) Albo formatori area carte federali composto da giudici di gara di
consolidata esperienza in campo regionale, nazionale,
internazionale.
La cancellazione dall’Albo può avvenire:
a) a richiesta dell’interessato
b) per perdita dei requisiti previsti
c) per accertati comportamenti contrari all’etica federale
Art. 16 – Aggiornamenti.
1. Nella programmazione annuale, il Settore Tecnici prevede stages
di aggiornamento a livello regionale o interregionale nazionali di
almeno due giorni.
2. La partecipazione agli stages di aggiornamento è obbligatoria.
3. I Corsi di aggiornamento possono essere monotematici e si
basano sulle ultime esperienze acquisite di carattere generale e/o
specialistico.
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Art. 17 – Seminari e Convegni.
1. I Seminari ed i Convegni, sia a carattere Nazionale che
Internazionale, vengono programmati dal Settore Tecnici a
cadenza varia secondo le esigenze.
2. A questo tipo di manifestazioni vengono invitati i Tecnici che si
sono particolarmente distinti nell’espletamento della loro attività
sportiva.
3. L’elenco degli invitati viene predisposto dal Comitato Esecutivo
Tecnici, tenuto anche conto di particolari attività didattiche svolte.
4. Gli atti delle manifestazioni vengono pubblicati a cura della F.P.I. .
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Art. 18 – Doveri degli appartenenti ai Quadri Tecnici.
1. Il comportamento del Tecnico di Pugilato deve essere un esempio
di rispetto dell’etica consona al delicato compito chiamato a
svolgere.
2. Ha, inoltre, il dovere di eseguire gli incarichi che gli vengono
affidati dal Comitato Regionale e dalla F.P.I..
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Art. 19 – Abbigliamento.
1. I Tecnici hanno l’obbligo di indossare la tenuta sportiva
nell’esercizio delle loro funzioni, sia in palestra che nelle
manifestazioni agonistiche.
2. Ai trasgressori può essere fatto divieto di svolgere le mansioni da
parte del Commissario di Riunione, che deve riportare l’accaduto
sul verbale per il seguito disciplinare di competenza.
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Art. 20 – Accordi Contrattuali.
1. Gli iscritti possono contrarre con Società sportive accordi
economici per l’opera professionale offerta.
2. Per quanto concerne eventuali rimborsi per prestazioni richieste
dalla F.P.I., essi vengono stabiliti annualmente e pubblicati su
circolari.
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Art. 21 – Sanzioni
1. Per infrazioni di natura tecnica il Comitato Esecutivo del S.T.,
direttamente o su deferimento del Rappresentante Regionale
della Categoria, previa contestazione all’interessato degli addebiti
specifici, può infliggere una delle seguenti sanzioni:
a) Richiamo scritto;
b) Censura;
c) Sospensione dalle funzioni per un periodo non superiore a mesi
sei;
d) Proposta alla Presidenza Federale del non rinnovo della tessera,
per il ripetersi di prestazioni tecniche scadenti.
2. Le infrazioni di carattere disciplinare e comportamentale, con
particolare riferimento ai principi di lealtà e di correttezza sportiva
rilevabili dai referti di riunione, dalla segnalazione di Organi di
Settore o Federali, sono giudicate dai competenti Organi di
Giustizia.
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Art. 22 – Norma Finale
1.
Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento,
valgono le norme fissate dallo Statuto e dai Regolamenti della
F.P.I.
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