1-Strutture ricettive-extralberghiere-promemoria

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STRUTTURE RICETTIVE - EXTRALBERGHIERE
PROMEMORIA PER L’UTENTE
Il Regolamento Regione Lazio n.16/2008 e ss.mm.ii con gli allegati A1 e A2 , è il regolamento che
disciplina le strutture ricettive extralberghiere in materia di classificazione.
TIPOLOGIA CATASTALE PER LA CIVILE ABITAZIONE
Per avviare un'attività ricettiva extralberghiera bisogna tener conto della tipologia catastale
della struttura ove si intende svolgere l’attività extralberghiera, in quanto la struttura deve
appartenere alla tipologia catastale della civile abitazione e cioè deve essere una
A2,A3,A4,A5,A7 ecc. da escludere A10 tipologia catastale di Ufficio da escludere gli Ostelli della
gioventù e le Case per ferie alle quali viene richiesto la tipologia catastale B1 (Vedi Allegato A1
nota 1.06 c - Regolamento Reg. n.16/2008 vedi allegato A1 nel file “leggi varie” per la scelta della
classificazione);
Le strutture extralberghiere definito dall’art.2 del Regolamento Regionale n.16/2008 sono le
seguenti:
“Bed and Breakfast o alloggio e prima colazione” è una struttura ricettiva composta da non più di
tre camere con non più di sei posti letto e che tale servizio è offerto presso l’abitazione in cui il
titolare deve avere residenza e domicilio ai sensi dell’art.2 comma 1 lett.e) del R.R.n.16/2008 con
carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, con un periodo di inattività pari almeno a
sessanta giorni l’anno;
ll B&B comprende la prima colazione ed il servizio è assicurato avvalendosi della normale
organizzazione familiare .
Il soggiorno e il pernottamento dell’ospite non può essere superiore a novanta giorni.
Periodo di apertura del B&B.Per rispettare il carattere saltuario dell'attività è prevista
un'interruzione di almeno 60 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno.
I giorni di apertura del B&B dovranno essere indicati nel modello di richiesta di classificazione e
nella Scia del Comune escludendo i 60 giorni di chiusura.
Il Regolamento n.16/2008 prevede solo per il B&B, l’obbligo di allegare alla SCIA copia della
comunicazione dell’avvio di attività inoltrata all’Amministratore dell’Assemblea Condominiale
con Raccomandata A.R. postale.
“Affittacamere” (art. 2 comma 1 lettera a) del R.R.n.16/2008) è una struttura ricettiva composta
da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso
stabile, collegati funzionalmente tra loro dove sono forniti alloggio ed eventualmente servizi
complementari ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del R.R.n.16/2008;
Reception La struttura ricettiva di affittacamere dovrà essere dotata di una reception per poter
svolgere il servizio di ricevimento e di informazione agli ospiti ( rispettando il seguente orario di
servizio informazioni) (vedi Reg.Reg. n.18/2009 allegato A1 nota 1.01a)
per la 1^ categoria - orario del servizio informazioni è di 18 ore,
per la 2^ categoria orario del servizio informazioni è di 12 ore
per la 3^ categoria orario del servizio informazioni è di 8 ore
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Periodo di apertura. Il periodo di apertura può essere annuale o stagionale (vedi art.24 della
Legge Regione Lazio n.13/2007 )
Per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell’arco
dell’anno solare.
Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e
non superiore complessivamente a nove mesi nell’arco dell’anno solare, che dovrà essere indicato
nel modulo di richiesta di classificazione e nella Scia del Comune. Il titolare che intenderà
cambiare il periodo di apertura dovrà provvedere a comunicarlo al Comune di propria
competenza per ottenere la relativa autorizzazione.
“Case e appartamenti per vacanze”, (art.2 comma 1 lettera c) R.R.n.16/2008) sono immobili
arredati per l’affitto ai turisti, esclusa la somministrazione di alimenti e bevande, nonché, di
offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non
inferiore a tre giorni e non superiore ai tre mesi consecutivi, si distinguono nelle seguenti
tipologie:
1) In forma non imprenditoriale per la gestione occasionale di una o due case o appartamenti per
vacanze;
2) in forma imprenditoriale per la gestione non occasionale ed organizzata di tre o più case o
appartamenti per vacanze;
Case ed appartamenti per vacanze – monolocali :
La superficie minima per case vacanze monolocale comprensiva dei servizi (bagni, ripostigli ad
esclusione del balcone) non può essere inferiore a mq.28 per l’alloggio di una persona e mq.38
per l’alloggio di n.2 persone come previsto da Reg. Regionale n.16/2008 e succ. modifiche allegato
A2 nota 2.01 bis;
Per le case vacanze imprenditoriali e non imprenditoriali non è prevista l’installazione del letto a
castello
Periodo di apertura. Il periodo di apertura può essere annuale o stagionale (vedi art.24 della
Legge Regione Lazio n.13/2007 )
“Casa per ferie” (art. 2 comma 1 lettera d) del R.R. n.16/2008)è una struttura attrezzata per il
soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, gestite al di fuori dei normali canali
commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di
lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da
altri enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari;
Periodo di apertura. Il periodo di apertura può essere annuale o stagionale (vedi art.24 della
Legge Regione Lazio n.13/2007 )
“Ostello per la gioventù” (art.1 Legge Regione Lazio n.5/2011) è una struttura attrezzata per il
soggiorno ed il pernottamento, per periodi limitati, di giovani e di eventuali accompagnatori di
gruppi di giovani gestita da Enti Pubblici, Enti di carattere morale o religioso , Cooperative sociali
e Associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il
conseguimento di finalità sociali e culturali ;
Periodo di apertura. Il periodo di apertura può essere annuale o stagionale (vedi art.24 della
Legge Regione Lazio n.13/2007 )
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SCELTA DI CLASSIFICAZIONE
(es. 1^,2^,3^ e 4^ categoria , il B&B , la casa per ferie e l’ostello della gioventù hanno la
categoria unica)
Nell’allegato A1 alla nota 1.06c (vedi allegato A1 dei requisiti minimi allegato al modulo
dell’autocertificazione ), sono indicate tutte le strutture ricettive extralberghiere le quali
vengono collocate nella rispettiva categoria di classificazione da richiedere a seconda della
tipologia catastale di appartenenza ed a seconda del possesso dei requisiti minimi obbligatori
richiesti dagli allegati A1 e A2 del regolamento regionale n.16/2008, per l’attribuzione della
classificazione in 1^,2^ 3^ e 4^ categoria. Il Bed and breakfast , la Casa per ferie e l’Ostello della
gioventù hanno solo la categoria Unica.
RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE
LEGGASI L’AVVISO AGLI OPERATORI TURISTICI datato 3/12/2013 pubblicato
www.regione.lazio.it sezione argomenti – sezione turismo .
nel sito web
Per la richiesta di classificazione :
“La legge regionale n.8 del 27/11/2013, pubblicata sul Bollettino Regionale n.98 del 28/11/2013,
apporta semplificazioni procedurali relative alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere,
extralberghiere ed all'aria aperta.
I titolari delle strutture ricettive turistiche del Comune di Roma e dei Comuni della provincia di
Roma, non dovranno più inoltrare la Richiesta di classificazione all’Agenzia Regionale del Turismo
sita in Roma in via Parigi n.11, quindi non dovranno più far decorrere i 30 giorni di silenzio assenso
per richiedere allo Sportello SUAP la SCIA, per iniziare l’attività.
1) I titolari per le strutture ricettive di Roma, potranno iniziare la loro attività inoltrando allo
sportello SUAR (Sportello Unico Attività Ricettive) di Roma Capitale sito in via di San Basilio n.51,
solo telematicamente la S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) completa degli allegati
richiesti dallo stesso SUAR, tra cui allegare in formato PDF il modello dell’autocertificazione di
classificazione con il relativo modello dei requisiti minimi , previa compilazione nelle parti che
interessano il titolare, facendo attenzione di crocettare nell’allegato a) e cioè
nell’autocertificazione dei Requisiti Minimi la sola colonna della categoria (1^,2^,3^ e 4^ - Unica)
a cui va a collocarsi la struttura ricettiva rispondente a quanto dichiarato dal titolare, sulla base dei
requisiti minimi posseduti.
I modelli per la richiesta di classificazione si possono scaricare dal sito della Regione Lazio
www.regione.lazio.it – nella sezione argomenti – nella sezione turismo, cliccando il file
“Attuazione legge regionale n.8/2013 classificazione strutture ricettive” scegliere il modello
struttura ricettiva extralberghiera, se trattasi di Bed and breakfast, Affittacamere, Casa vacanze
imprenditoriale e non, Ostelli della gioventù e Case per Ferie.
RICHIESTA SCIA
La SCIA per tutte le strutture ricettive ubicate nel Comune di Roma, deve essere inoltrata solo
ON LINE a partire dal 12 dicembre 2013, collegandosi al sito web www.suaproma.comune.roma.it
(N.B. La documentazione tecnica (planimetrie e l’asseverazione tecnica) va presentata con la firma
digitale del tecnico).
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Lo sportello SUAR (Sportello Unico Attività Ricettive) per le strutture ubicate nel comune di
Roma è sito in via San Basilio n.51 (piazza Barberini) 00187 Roma tel. 06 671070266 email
[email protected] sito internet www.comune.roma.it
Si ricorda inoltre che:
Se la struttura ricettiva è situata in un comune presso cui il SUAP non è costituito, la SCIA è presentata all’ufficio comunale competente in
materia di attività produttive. (Legge Regione Lazio n. 8/2013. - art.7 comma 2).
La SCIA contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione di appartenenza sulla base dei requisiti previsti
dall’articolo 25, comma 1, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all’ubicazione della struttura.
(Legge Regione Lazio n. 8/2013. - art.7 comma 3).
L’attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo di un requisito o di una
denominazione non corrispondente a quella indicata nella SCIA o di una classificazione diversa da quella di cui all’articolo 25, comma 2 è
soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. (Legge Regione Lazio n. 8/2013. - art.11 comma 4).
La dotazione, in modo permanente, nelle strutture ricettive, escluse quelle all’aria aperta, di un numero di posti letto superiore a quello
indicato nella SCIA è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per ogni posto letto in più.
(Legge Regione Lazio n. 8/2013. - art.11 comma 7).
IMPORTANTE
IL RICHIEDENTE NEL COMPILARE LA RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE DEVE INDICARE NUMERO
TELEFONICO ED EMAIL RIFERIMENTI ESSENZIALI PER EVENTUALI COMUNICAZIONI URGENTI.
N.B. I dati relativi alla struttura ricettiva indicati nella richiesta di classificazione devono essere
uguali a quelli che verranno autocertificati nella SCIA (es: denominazione della struttura ,
categoria di classificazione, indirizzo della struttura e nominativo del titolare)
SCELTA DENOMINAZIONE
E PER EVENTUALI INFORMAZIONI SULLE STRUTTURE
EXTRALBERGHIERE
N.B- E’ IMPORTANTE PRIMA DI INOLTRARE IL MODELLO AUTOCERTIFICATIVO DELLA CLASSIFICAZIONE,
INVIARE A QUESTA AGENZIA E CIOE’ AI SEGUENTI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA, UNA EMAIL PER
COMUNICARE LA DENOMINAZIONE CHE IL TITOLARE INTENDE UTILIZZARE PER LA STRUTTURA RICETTIVA,
IN QUANTO DOVRA’ ESSERE VERIFICATA ATTRAVERSO IL DATA BASE DELL’AGENZIA REGIONALE TURISMO
TEL. - 0651687235 Enrico Ierani
[email protected]
TEL. - 0651687230 Stefania Gaudenzi
[email protected]
Tel – 0651687221 Paola Cherchi
[email protected]
LA STESSA PROCEDURA PER RICHIEDERE UNA
CLASSIFICAZIONE E’ APPLICABILE ANCHE PER:
-
la richiesta di Variazione di classificazione,
-
la richiesta Cambio di denominazione;
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-
Riconoscimento della Specifica aggiuntiva (es. Country House, Residenza d’epoca ecc.
vedi elenco indicato all’ art.3 comma 1 regolamento regione lazio n.16/2008)
TABELLE PREZZI
“Con l’entrata in vigore della legge regionale n.8 del 27/11/2013 pubblicata sul
Bollettino Regionale n.98 del 28/11/2013, i titolari o gestori delle strutture ricettive
alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta non hanno più l’obbligo di
trasmettere le tabelle prezzi all’Agenzia regionale del turismo di Roma, (sia per
una nuova attivazione e sia per l’anno successivo da inoltrarsi entro il 1
ottobre c.a) e quindi lo stesso ufficio non dovrà più rinviarle vidimate al
titolare.
Nel sito della regione lazio www.regione.lazio.it – sezione argomenti- sezione
turismo, il titolare ha l’obbligo di stampare dal file “attuazione legge regionale
n.8/2013 tabelle prezzi e cartellino prezzi” i nuovi modelli relativi alla tabella prezzi
e al cartellino prezzi, con l’obbligo di tenerli esposti all’interno della struttura ricettiva
e ben visibile al pubblico, per non incorrere in sanzioni amministrative a seguito di
controlli da parte delle Autorità competenti.
Pertanto, nel rispetto del principio di pubblicità e di trasparenza dei prezzi dei servizi,
i titolari o i gestori delle strutture ricettive provvedono ad esporre, in modo ben visibile al
pubblico nelle stanze e all'ingresso della struttura, nonché sui siti web e sulle pagine web
delle strutture stesse, i prezzi praticati nell'anno di riferimento al fine della loro
verificabilità da parte degli utenti “(comma 1 art.10 Legge Regionale n.8/2013).
La “tabella prezzi” dovrà essere esposta in maniera visibile all’ingresso della
struttura ricettiva.
Il “cartellino prezzi” dovrà essere esposto in ogni camera o unità abitativa della
struttura ricettiva.
La suddetta modulistica è disponibile inoltre sul sito www.regione.lazio.it
sezione Argomenti – sezione Turismo.
Si ricorda inoltre che:
La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dei moduli dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da
500 a 2.000 euro.
(Legge Regione Lazio n. 8/2013. - art.11 comma 5).
L'applicazione da parte delle strutture ricettive di prezzi difformi da quelli esposti comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000
euro.
(Legge Regione Lazio n. 8/2013. - art.11 comma 6).
Il comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività in caso di reiterata violazione dell’obbligo, ove previsto, di esposizione e
pubblicizzazione dei prezzi praticati, nonché dell’obbligo di applicazione di prezzi conformi a quelli esposti.
(Legge Regione Lazio n. 8/2013. – lett. d) comma 2 art.8).”
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LETTO AGGIUNTO (Letto provvisorio da installare solo nella camera doppia di mq.14 - Reg.Reg. n.
16/2008 allegato A2 nota 201 b)
Su richiesta della famiglia ospitata può essere installato un letto aggiunto, a discrezione del
gestore, per il pernottamento di bambini fino a 12 anni in compagnia dei genitori, tale
installazione ha carattere meramente provvisorio ed il letto aggiunto viene rimosso il giorno
stesso in cui la famiglia lascia la stanza e riposto in vani né destinati all’ospitalità né a spazi
comuni.
(La dotazione in modo permanente di un numero di posti letto superiore a quello indicato nella
Scia è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per ogni posto letto in più, come
disposto dall’art.11 legge regione lazio n.8/2013 comma 7).
OBBLIGHI DEL TITOLARE
INVIO SCHEDINA DEGLI OSPITI
ENTRO LE 24 ORE PER I CLIENTI CHE ALLOGGIANO PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA
L'allegato modulo "Schede Alloggiati" da compilare in ogni sua parte è disponibile nel sito della
Polizia di Stato – Portale alloggiati-, e può essere inviato a mezzo di Racc.A/R all'indirizzo:
Questura di Roma - Divisione Anticrimine Sezione IV - Via San Vitale nr.15 – Roma 00184, o
può essere inoltrato anche attraverso posta elettronica (PEC) all'indirizzo e-mail :
[email protected] per essere abilitato all’ invio TELEMATICO
della relativa schedina degli alloggiati.
Eventuali informazioni contattare il n. di telefono: 0646861 o inviare
una email: [email protected]
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INVIO TELEMATICO MODELLI ISTAT C 59 - (OBBLIGATORIO Legge Regione Lazio
n.17/2011)
per comunicazione dei dati sui flussi turistici, ospiti che pernottano presso le strutture
ricettive.
Collegandosi al sito web della Regione lazio: www.ilmiolazio.it – sezione Radar C59il titolare dopo aver avuto SCIA dal Comune può procedere alla registrazione per essere
abilitato ad inviare on line le presenze degli ospiti ai fini turistici.
Informazioni e contatti
Per segnalazioni e assistenza nella compilazione del modello C59 i riferimenti sono:
e-mail: [email protected] o telefonare allo : 06/51684498
( La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini turistici da parte del titolare
della struttura ricettiva comporta la sanzione amministrativa da €1.000 a € 2.000come da
legge regione lazio n. 17/2011 art.2 comma 1 )
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Il titolare HA L’OBBLIGO DI AVERE PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA
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•
SEGNALETICA DEL PERCORSO ANTINCENDIO
art.31 comma 5 )
•
UN ESTINTORE (Regolamento Regione Lazio n.16/2008 allegato A1 nota 2.06b)
(Legge Regione Lazio n.13/2007
• UNA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (Regolamento Regione Lazio n.16/2008
allegato A1 nota 2.06b)
• UN TELEFONO SOLO PER LE CHIAMATE DI EMERGENZA (113-112-118-115) (può
anche essere messo a disposizione degli ospiti anche un cellulare ) (Regolamento
Regione Lazio n.16/2008 allegato A1 nota 2.06a)
• TABELLE PREZZI DA ESPORRE ALL’INTERNO DELLE CAMERE E IN PROSSIMITA’ DEI
LOCALI DI RICEVIMENTO (Regolamento Regionale n.16/2008 art.4 comma 8 lettera
b)
• AUTORIZZAZIONE COMUNALE/SCIA DA ESPORRE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
RICETTIVA (Legge Regione Lazio n.13/2007 art.31
comma 3 – sanzione
amministrativa )
•
TARGA:
Apporre sulla porta all’esterno della struttura ricettiva una decorosa
targa in cui sono riportate le seguenti indicazioni: tipologia della struttura,
denominazione , classificazione, e gli estremi della SCIA (n. protocollo e data)
rilasciata dal Comune di Roma (Regolamento Regionale n.16/2008 art.4 comma 8
lettera c)
I MODELLI SCIA del Comune di Roma-– Ufficio SUAR via di San Basilio n.51 – 00187 Roma
DAL 12 DICEMBRE 2013 SARA’ OBBLIGATORIO L’INVIO TELEMATICO DELLA SCIA ( SEGNALAZIONE
CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’) PER TUTTE LE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
collegandosi al sito www.suaproma.comune.roma.it
CESSAZIONE ATTIVITA’
CESSAZIONE ATTIVITA’
Per la cessazione attività delle strutture ricettive, il titolare in possesso di Scia comunale dovrà
comunicare direttamente al Comune di appartenenza – ufficio SUAP (Sportello SUAR via di San
Basilio n.51 – Roma, per le strutture ubicate nel Comune di Roma , di persona negli orari di
apertura al pubblico o tramite fax allo 0667104017) la cessazione dell’esercizio ricettivo ed
informare conseguentemente l’Agenzia Regionale del Turismo con nota scritta inviandola anche
a mezzo fax al n.0651687256 allegando copia della ricevuta comunale ove si evince la cessazione
di tale attività.
Nel caso in cui il titolare dell’attività sia in possesso di una precedente autorizzazione con marca
da bollo, l’originale deve essere riconsegnato unitamente alla dichiarazione di cessazione.
SOSPENSIONE ATTIVITA’
SOSPENSIONE ATTIVITA’ Per la sospensione della attività delle strutture ricettive extralberghiere,
il titolare in possesso di Scia /Autorizzazione comunale dovrà comunicare direttamente al
Comune di appartenenza la sospensione dell’attività dell’esercizio ricettivo ed informare
conseguentemente l’Agenzia Regionale del Turismo con nota scritta inviandola anche a mezzo fax
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al n.0651687256 ,allegando copia della ricevuta comunale ove si evince la sospensione
temporanea dell’attività autorizzata dal Comune competente.
Per una variazione di capacità ricettiva (aumento/riduzione di camere o posti letto)
Il titolare non dovrà fare alcuna richiesta presso l’Agenzia Regionale del Turismo
ma
inoltrando una nuova SCIA. Poiché la SCIA presentata sostituisce la precedente occorre fare
attenzione alla completa compilazione del modulo SCIA da inoltrare al Comune ufficio SUAP
allegando le nuove planimetrie aggiornate.
La capacità ricettiva indicata nella Scia sarà quella definitiva ed autorizzata dal Comune.
E
Per un cambio di titolarità (solo per gli affittacamere, casa per ferie, ostello e case vacanze
imprenditoriali)
Il titolare dovrà fare la suddetta richiesta inoltrando una nuova SCIA direttamente presso lo
sportello SUAP del Comune competente per essere autorizzato dallo stesso
Per cambio del periodo di apertura
Il titolare dovrà fare richiesta del cambio del periodo di apertura direttamente presso il
Comune competente per essere autorizzato dallo stesso, presentando una nuova SCIA.
INOLTRO SCIA COMUNALE DA PARTE DEL TITOLARE
Si invita gentilmente il titolare della struttura ricettiva, in possesso di SCIA di trasmettere copia
anche a mezzo email a [email protected] , per effettuare l’aggiornamento immediato
della scheda individuale nel data base dell’Agenzia Regionale.
28.8.2014
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti
Paola Cherchi (tel – 0651687221)
Il Responsabile di procedimento
delle strutture ricettive extralberghiere
di Roma e provincia di Roma
Agenzia Regionale del Turismo di Roma
Via Parigi n.11 – 00185 Roma