C/O CONSORZIO DEI COMUNI PER LO SVILUPPO DEL VERCELLESE VIA XX SETTEMBRE, 37 - 13100 VERCELLI - TEL.: 0161.259006 - FAX: 0161.211467 WEB: WWW.COMUNIVERCELLESI.IT - E-MAIL: [email protected] PEC: [email protected] COMUNE DI VILLATA - BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO ANZIANI SITO IN CORSO VITTORIO VENETO N. 64, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO MENSA ESTESO AL MICRONIDO COMUNALE, ALLE MENSE SCOLASTICHE E AD UTENTI ESTERNI R.A. (C.I.G. 5605191DED) ENTE APPALTANTE: CUC – Centrale Unica di Committenza, c/o Consorzio dei Comuni per lo Sviluppo del Vercellese, per conto del Comune di Villata (VC) – Piazza Gastaldi n. 14 – tel. 0161.310113 fax 0161.310631; sito internet: www.comune.villata.vc.itPEC: [email protected] Art. 1 – Oggetto della concessione Il presente bando di gara riguarda l’affidamento in concessione del servizio generale di gestione del presidio residenziale comprensivo del servizio mensa esteso a utenti esterni (anziani autosufficienti) in tutte le sue fasi (confezionamento, fornitura e somministrazione pasti), del Centro Anziani Sito in Villata, Corso Vittorio Veneto n. 64. La gestione dovrà attuarsi con le modalità specificate nell’allegato capitolato speciale d’appalto, nel rispetto delle norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia di assistenza. In aggiunta, il bando concerne inoltre il servizio di ristorazione collettiva scolastica (inclusa la ristorazione scolastica post scuola), il servizio mensa del micronido, oltreché dei centri estivi comunali, e l’esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie ai fini dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (atti autorizzativi dei Vigili del Fuoco), della predisposizione della progettazione esecutiva e di tutte le opere necessarie per l’ampliamento e l’adeguamento ai requisiti strutturali del regime definitivo, inclusi gli arredamenti e le attrezzature indispensabili alla gestione della struttura medesima. Art. 2 – Importo a base di gara Il valore globale presunto della concessione ammonta a complessivi € 33.799.858,00. Il suddetto valore è stato ottenuto dal fatturato complessivo presunto nel trentennio, considerato l'adeguamento ISTAT annuale (2,0% in via presuntiva) a far tempo dall'anno 2017 sulle rette a regime, per la copertura del 95 % dei posti autorizzati. Il soggetto individuato quale affidatario è tenuto a corrispondere all’Amministrazione un canone minimo annuo determinato in Euro 20.000,00 (ventimila/00) per un importo complessivo di euro 600.000,00 (seicentomila/00) per la concessione della gestione globale trentennale della casa di riposo (il canone è soggetto a rialzo ed assoggettato a revisione annua) Per la concessione della refezione scolastica il canone annuo (soggetto a rialzo ed assoggettato a revisione annua) è determinato in Euro 2.000,00 (duemila/00) per un importo complessivo di euro 36.000,00 (trentaseimila/00). Art. 3 – Durata della concessione La durata della concessione della gestione del centro anziani è di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. L’attivazione del servizio potrà essere ordinata, per motivi di urgenza, sotto riserva di successiva stipula del contratto. Nel caso in cui emergano elementi ostativi alla stipulazione contrattuale si provvederà alla revoca dell’aggiudicazione e agli adempimenti consequenziali e alla nuova aggiudicazione al secondo classificato. In questo caso, la decorrenza della durata della concessione è di 30 (trenta) anni dalla data di attivazione del servizio desunta da apposito verbale di inizio attività. Resta facoltà del Comune, nelle more dell’espletamento del nuovo affidamento, stabilire una proroga per un periodo non superiore a sei mesi, in relazione alla revisione organizzativa complessiva del servizio ed al conseguente espletamento della procedura per l'individuazione di un nuovo affidatario-concessionario. L'affidamento in concessione della refezione scolastica ha durata stabilita in anni 9 (nove) con possibilità di proroga se la legislazione del tempo lo consente, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. L’attivazione del servizio potrà essere ordinata, per motivi di urgenza, sotto riserva di successiva stipula del contratto. Nel caso in cui emergano elementi ostativi alla stipulazione contrattuale si provvederà alla revoca dell’aggiudicazione, agli adempimenti consequenziali e alla nuova aggiudicazione al secondo classificato. In questo caso, la decorrenza della durata della concessione è di 9 (nove) anni dalla data di attivazione del servizio desunta da apposito verbale di inizio attività. Art. 4 – Normativa di riferimento per la procedura di gara La concessione è regolata, oltre che dal Capitolato Speciale e dal Bando di gara, dalle seguenti, principali, normative di riferimento: Art. 30 D.Lgs. n. 163 del 12-04-2006 e s.m.i., nonché dell’ulteriore normativa richiamata direttamente dall’articolo in questione. La scelta del Concessionario avverrà con gara informale a cui sono invitate le ditte concorrenti che ne hanno fatto richiesta, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. DGR n. 38-16335 del 29 giugno 1992 “Deliberazione attuativa relativa ai presidi socio Assistenziali. LR 37/90” per quanto attiene ai requisiti gestionali, essendo le disposizioni riferite ai requisiti strutturali revocate con D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012 DGR n. 18-15227 del 30 marzo 2005 “Criteri e modalità di convenzionamento delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti con le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali in attuazione dell’Art. 3 della legge regionale n. 1, 8 gennaio 2004”; DGR n. 42-8390 “Cartella Geriatrica dell’Unita’ di Valutazione Geriatrica e Linee guida del Piano Assistenziale Individuale. Modifica ed integrazione della DGR n. 1715226/2005 “Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti” e della DGR n. 14-26366/1998 “Deliberazione settoriale attuativa del Progetto Obiettivo Tutela della salute degli anziani. UVG” DGR n. 25-12129 del 14 settembre 2009 “Requisiti e procedure per l’accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie”.come modificata dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012 DGR n. 45-4248 del 30 luglio 2012 “ Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficenti. Modifica D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009 e D.G.R. n. 35-9199 del 14.07.08.Revoca precedenti deliberazioni” Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 85-6287. Art. 5 - Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto In merito agli articoli 10 e 119 del D. L vo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., nonché all’art. 300 del D.P.R. 207 del 05/10/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163- Codice dei contratti) e al regolamento istitutivo della Centrale Unica di Committenza, si precisa che per le fasi della procedura di competenza del Comune di Villata (art. 4 del regolamento istitutivo della C.U.C.) il responsabile del procedimento è individuato nel Segretario Comunale di Villata Dr.ssa Marilena Pappacena. Per le fasi della procedura di affidamento (art. 2 del regolamento istitutivo della C.U.C.) è responsabile la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) presso il Consorzio dei Comuni per lo sviluppo del Vercellese, per il tramite del Direttore Tecnico. Art. 6 - Richieste di chiarimenti Fino alle ore 12,00 del giorno 06/03/2014, i concorrenti potranno inviare richieste di chiarimenti esclusivamente mediante PEC all’indirizzo [email protected]. Le relative risposte saranno rese disponibili almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza di presentazione delle offerte, mediante pubblicazione sul sito internet della Centrale Unica di Committenza presso il Consorzio dei Comuni per lo Sviluppo del Vercellese e del Comune di Villata. Rimane pertanto onere dell’offerente la consultazione dei siti internet suddetti per verificare la presenza di eventuali rettifiche/note integrative ai documenti di gara. Art. 7 – Procedura e criterio di aggiudicazione La presente concessione è aggiudicata conformemente a quanto previsto dall’art. 30 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006). Si applicheranno altri articoli del Codice dei Contratti Pubblici solo in quanto espressamente richiamati. La procedura di aggiudicazione della presente concessione è svolta nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario, anche con riferimento a quanto indicato nella Comunicazione Interpretativa della Commissione UE del 26 giugno – 1 agosto 2006, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» L’aggiudicazione avverrà in unico lotto e a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa svolta con applicazione del criterio in analogia a quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs n. 163/06. Art. 8 – Requisiti di partecipazione Sono ammessi a presentare offerta i seguenti soggetti: a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del Codice; b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice; c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. È infine vietato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. La Centrale di Committenza esclude altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso di consorzi di cui all'art. 34 e all’art. 36 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve essere indicato per quali consorziati il consorzio concorre e, relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati. In caso di partecipazione alla gara in forma associata i soggetti devono attenersi a quanto disposto agli articoli 34, 35, 36, 37 del D. Lgs. 163 /2006 e s.m.i. Per i consorzi stabili si applica l’art. 277 DPR 207/2010. Art. 9 - Requisiti di ordine generale Per essere ammessi alla gara, le imprese partecipanti, alla data della presentazione dell’offerta, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (requisiti giuridici di ordine generale e professionale) di cui all' art. 38 del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i., da attestare mediante l'allegato modello A. Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (requisiti di ordine generale), all’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), alla legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili), all’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) e all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio).I requisiti devono essere posseduti alla data prevista per la presentazione della domanda di partecipazione e delle offerte ed essere mantenuti fino alla stipula del contratto I casi di esclusione previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario. Si precisa che nel caso di partecipazione in raggruppamento di imprese di concorrenti (RTC), consorzi ordinari di concorrenti già costituiti o da costituirsi, o di aggregazioni di imprese di rete, o di GEIE ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dei sopra indicati requisiti di ordine generale. Art. 10 – Requisiti di ordine speciale Per essere ammessi alla gara, le imprese partecipanti, devono essere in possesso dei requisiti di ordine speciale (requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale) qui di seguito indicati: - Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. ovvero nel Registro professionale o commerciale dello Stato di residenza per i concorrenti non aventi sede in Italia, per attività corrispondente all'oggetto di concessione. - Fatturato complessivo nel settore oggetto della gara realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012) non inferiore a €. 3.200.000,00 (tremilioniduecentomila/00) I.V.A. esclusa, di cui € 3.000.000,00 ( tremilioni/00) relativi a servizi socio-sanitari presso presidi residenziali per anziani ed € 200.000,00 ( duecentomila/00) relativi a servizi di ristorazione scolastica e/o servizi di ristorazione presso presidi socio-sanitari, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di n. 3 anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto / N) x anni di attività]; - Acquisita esperienza nella gestione globale continuativa negli ultimi tre anni (2010-20112012) di strutture equivalenti con almeno 25 posti letto complessivi. Per gestione globale di strutture equivalenti si intende l'attività di gestione esercitata in forma autonoma o come capogruppo di soggetti associati ed afferire alla gestione complessiva e non solo ad alcuni dei servizi che la compongono; - Nel caso di concorrenti costituiti da meno di 3 esercizi i requisiti possono essere dimostrati anche con un numero inferiore di esercizi, fermo restando l'importo complessivo da dimostrare; - Dichiarazioni rilasciate da almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 attestante la capacità economico-finanziaria del concorrente. Le referenze devono recare la seguente espressa dicitura riguardo al soggetto concorrente «E' in possesso delle capacità finanziarie ed economiche per far fronte agli impegni contrattuali della concessione amministrativa per la gestione globale della Casa di Riposo di Villata sita in corso Vittorio Veneto 64, comprensiva del servizio mensa esteso al micro nido comunale, alle mense scolastiche e ad utenti esterni R.A., nonché per la progettazione esecutiva e la realizzazione di lavori di ampliamento ed adeguamento della struttura del Centro anziani, nonché l’integrazione degli arredamenti necessari per la gestione della stessa e le spese tecniche previste nel progetto"». - Rispetto nei confronti dei lavoratori delle normative vigenti in materia assicurativa e di prestazione del lavoro; Art. 11 - Requisiti di ordine speciale che devono possedere le riunioni temporanee d’impresa (ATI) e forme assimilabili alle stesse ATI Si intendono: - riunione temporanea di tipo orizzontale quel raggruppamento di concorrenti in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione (e quindi, detti operatori devono qualificarsi per lo stesso tipo di prestazione, per l’importo o per i restanti parametri specifici che soddisfino i requisiti di ordine speciale in modo direttamente proporzionale alla quantità di partecipazione delle singole imprese nella riunione stessa). - riunione temporanea di tipo verticale quel raggruppamento di concorrenti in cui il concorrente mandatario (soggetto capogruppo) esegue le parti di servizio, forniture indicate come “principali” della stazione affidataria anche in termini economici (il mandatario può altresì, eseguire parte delle forniture secondarie, qualora sia in possesso delle relative qualifiche), mentre il concorrente mandante (impresa con quota minoritaria nella riunione) esegue le parti di servizio, forniture indicate come secondarie alla stazione affidataria che il soggetto mandatario capogruppo non può o non intende eseguire direttamente (e quindi in tale riunione verticale il mandatario capogruppo deve almeno qualificarsi per le parti di forniture “principali”, mentre il mandante deve qualificarsi per il tipo e l’importo di forniture secondarie che intende eseguire in proprio nell’ambito della riunione, per la quota direttamente proporzionale all’importo delle forniture secondarie che intende eseguire). A tal fine, nell’affidamento del servizio in oggetto si definiscono per servizi secondari, quei servizi assumibili direttamente dal soggetto mandatario capogruppo qualora in possesso delle relative qualifiche (che in aggiunta si qualifica anche per i servizi principali) ovvero assumibili da impresa mandante che si qualifica per detti servizi secondari in riunione verticale con lo stesso soggetto mandatario capogruppo che si qualifica per i soli servizi principali, quelli di seguito indicati: 1 – servizio/fornitura di ristorazione 2 – servizio/fornitura di lavanderia, guardaroba e stireria 3 – servizio/fornitura di pulizia, disinfestazione, parrucchiere e barbiere 4 – servizio/fornitura e (posa in opera) arredi ed attrezzature tecnico/informatiche 5 – servizio/fornitura di manutenzione ordinaria ( comprensiva di assistenza hardware e software...), manutenzione straordinaria - servizi principali: quei servizi, quelle forniture assumibili dall’impresa mandataria capogruppo in riunione verticale con altra ditta mandante che si qualifica per le sole forniture secondarie sopra indicate ovvero, quei servizi assumibili da una riunione orizzontale da costituire fra due o più imprese che si qualificano ognuna per una quota parte degli stessi “servizi principali”, quelli di seguito indicati: Servizio/fornitura di servizi socio-sanitari Nel caso di riunione temporanea di tipo orizzontale il requisito di attestazione di aver realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012) un fatturato complessivo nel settore oggetto della gara non inferiore a €. 3.200.000,00 (tremilioniduecentomila/00) I.V.A. esclusa, di cui € 3.000.000,00 (tremilioni/00) relativi a servizi socio-sanitari presso presidi residenziali per anziani ed € 200.000,00 (duecentomila/00) relativi a servizi di ristorazione scolastica e/o servizi di ristorazione presso presidi socio-sanitari, devono essere posseduti nella misura di almeno l’80% da parte della capogruppo, per la restante parte cumulativamente dalle altre imprese e nella misura minima del 10% per ciascuna impresa. Nel caso di riunione temporanea di tipo verticale il requisito di attestazione di aver realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012) un fatturato complessivo nel settore oggetto della gara non inferiore a €. 3.200.000,00 (tremilioniduecentomila/00) I.V.A. esclusa, di cui € 3.000.000,00 (tremilioni/00) relativi a servizi socio-sanitari presso presidi residenziali per anziani ed € 200.000,00 (duecentomila/00) relativi a servizi di ristorazione scolastica e/o servizi di ristorazione presso presidi socio-sanitari, devono essere posseduti come di seguito indicato: € 3.000.000,00 (tremilioni/00) I.V.A. esclusa, per l'impresa mandataria relativi a servizi socio-sanitari presso presidi residenziali per anziani e non inferiore ad € 200.000,00 (duecentomila/00) per l'impresa/e mandante/i relativamente a servizi di ristorazione scolastica e/o servizi di ristorazione presso presidi socio-sanitari; Si precisa che nel caso di partecipazione in raggruppamento di imprese di concorrenti (RTC), consorzi ordinari di concorrenti già costituiti o da costituirsi, o di aggregazioni di imprese di rete, o di GEIE • ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA per il ramo di attività che dichiara di eseguire. • Il requisito di “Acquisita esperienza nella gestione globale continuativa negli ultimi tre anni (2010-2011-2012) di strutture equivalenti con almeno 25 posti letto complessivi. Per gestione globale di strutture equivalenti si intende l'attività di gestione esercitata in forma autonoma o come capogruppo di soggetti associati ed afferire alla gestione complessiva e non solo ad alcuni dei servizi che la compongono” ove non posseduto per intero dalla mandataria capogruppo, dovrà essere posseduto dai soggetti del raggruppamento cumulativamente per il 100% (cento per cento), senza prefissione di alcun limite minimo • le dichiarazioni bancarie devono essere presentate: 1. da ciascun impresa componente il raggruppamento, costituendo o costituito, l’aggregazione di rete o consorzio ordinario di concorrenti, costituendo o costituito; 2. dal consorzio o dalle imprese indicate come partecipanti nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del Codice.Le referenze bancarie devono essere rilasciate a nome di tutti i partecipanti al RTC o consorzio o GEIE. • Il requisito di cui al punto 6 deve essere posseduto indifferentemente da tutte le singole imprese partecipanti all’ATI stessa o ai consorzi ordinari. • Il mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. L’Ente si riserva la facoltà di verificare e, eventualmente, chiedere la dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati. La mancanza anche di uno solo dei requisiti generali e particolari, costituirà motivo di esclusione dalla gara. Art. 12 - Sopralluogo I soggetti candidati devono effettuare, a pena di esclusione, un sopralluogo obbligatorio per prendere visione dei locali, delle caratteristiche tecniche, in quanto ritenuto un elemento essenziale dell’offerta, ai sensi dell’art. 46, co. 1-bis, del D. L vo 163/2006, e s.m.i.. Il sopralluogo - con la presenza di un incaricato del Comune di Villata - deve essere effettuato dal titolare dell’Impresa, dal legale rappresentante del soggetto concorrente, dal direttore tecnico o da persona munita di apposita delega, previo appuntamento tramite email ([email protected]) oppure inviando un fax (0161.310631) all’ufficio Segreteria del Comune di Villata e dovrà essere effettuato entro il 07/03/2014. E’ fatto divieto ad un singolo soggetto di effettuare il sopralluogo per più di una Ditta, ovvero in nome e per conto di un altro concorrente. La dichiarazione congiunta di avvenuto sopralluogo obbligatorio (redatta sulla base del modello ALLEGATO“H” al presente bando) sottoscritta dalla ditta concorrente e da un incaricato della stazione appaltante, deve essere inserita, pena l’esclusione, unitamente alla documentazione amministrativa di gara, nella BUSTA A del plico-offerta. Nell’esecuzione dei sopralluoghi, l’Amministrazione porrà in essere ogni azione necessaria per il rispetto dei principi che governano le procedure ad evidenza pubblica, ivi inclusi i principi di segretezza, di riservatezza e, tra gli altri, di parità di trattamento, anche con riferimento alle informazioni diffuse nel corso dei medesimi sopralluoghi. All’atto del sopralluogo, l’Amministrazione Comunale fornirà copia digitale del progetto definitivo dei lavori da eseguire di cui al punto 1) del Capitolato d’Appalto. Art. 13 - Composizione del plico dell’offerta L’offerta e la restante documentazione di gara dovranno essere contenute, a pena di esclusione dalla procedura, in un plico chiuso, firmato e sigillato con nastro adesivo sui lembi di chiusura. Il plico di cui sopra dovrà indicare le generalità del mittente ossia denominazione o ragione sociale della ditta concorrente (in caso R.T.I. di tutte le raggruppate, in caso di consorzio tutte le consorziate) e dovrà indicare, pena esclusione dalla gara, la dicitura: “COMUNE DI VILLATA - OFFERTA RELATIVA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO ANZIANI, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO MENSA ESTESO AL MICRONIDO COMUNALE, ALLE MENSE SCOLASTICHE E AD UTENTI ESTERNI R.A. C.I.G. 5605191DED” Il plico dovrà pervenire alla Centrale Unica di Committenza c/o Consorzio dei Comuni per lo Sviluppo del Vercellese, Via XX Settembre n. 37, 13100 Vercelli (VC), entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 di venerdì 21 marzo 2014, pena l’irricevibilità dello stesso e comunque la non ammissione alla procedura. Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, fino al termine perentorio sopra indicato. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo carico del mittente. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non saranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Farà fede esclusivamente il timbro di ricezione apposto sul plico dell’Ufficio Protocollo della C.U.C.. Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, 3 (tre) buste contenenti la documentazione di gara, come di seguito meglio specificato, chiuse e sigillate sui lembi di chiusura con le modalità di sigillatura innanzi indicate e controfirmata a scavalco su detti lembi. La Busta A riportante sull’esterno la dicitura: “Documentazione amministrativa” dovrà contenere, la seguente documentazione: 1) Istanza di partecipazione alla gara, in competente bollo, comprendente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, compilata seguendo quanto contenuto nel modello A allegato quale parte integrale e sostanziale. Ai sensi del comma 5-quinquies dell’art. 79 D.Lgs. 163/2006 occorre obbligatoriamente indicare il numero di fax oppure l’indirizzo P.E.C. al fine dell'invio delle comunicazioni. L’istanza e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC) o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora formalmente costituiti, l’istanza e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che costituirà il RTC o il consorzio o il GEIE. L’istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. In caso di RTC e consorzi ordinari di concorrenti o GEIE il “modello A” allegato dovrà essere adattato dal concorrente, tenuto conto che le dichiarazioni dovranno essere espresse relativamente a tutti i soggetti che partecipano al RTC o al consorzio ordinario di concorrenti o GEIE. Nel caso di consorzi le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di capacità generale devono essere rese anche da parte dei consorziati, seguendo il modello “D”. Limitatamente ai consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 il modello “D” va presentato solo per i consorziati per i quali il consorzio concorre; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati. L’oggetto sociale indicato dal consorziato deve essere attinente alle prestazioni da eseguire. Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 2) (nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituiti): mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata, registrato ai sensi del DPR 131/1986, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascun operatore economico al RTC, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE nel quale sia indicata la quota di partecipazione di ciascun operatore economico al consorzio o GEIE. Se non sono indicate le quote di partecipazione occorre presentare un’autodichiarazione conforme a quanto previsto nell’allegato E. 3) La cauzione provvisoria è pari allo 0,4% del valore del contratto (€ 33.799.858) e quindi essa è pari a € 135.199,432. La cauzione provvisoria deve essere valida per almeno centottanta giorni successivi dalla data di presentazione dell'offerta. Tale garanzia può essere prestata attraverso: • fideiussione bancaria o assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. • bonifico bancario a favore della tesoreria del Comune di Villata presso la Biverbanca Filiale di Villata cod. IBAN IT 10X0609044930000000150064, oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le Aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione; in entrambi i casi si dovrà trasmettere l’atto o il documento idoneo, esclusivamente in originale, che comprovi l’avvenuto versamento. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune di Villata di cui al Capitolato speciale. In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno: a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004; b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; c) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; g) prevedere espressamente: 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui al Capitolato speciale. La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara. 4. Dichiarazione resa da un Istituto bancario ovvero da una Compagnia di Assicurazione o da società di intermediazione finanziaria (SIM) iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Leg.vo 01.09.1993, n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati ai sensi di legge, contenente l’impegno a rilasciare, nei confronti del concorrente ed in favore della stazione appaltante, qualora il concorrente stesso risultasse affidatario ed a richiesta dello stesso, ulteriore garanzia fidejussoria a copertura di eventuali mancati pagamenti delle retribuzioni e versamento oneri previdenziali per i propri dipendenti, nella misura pari a sei mensilità, presuntivamente pari ad € 300.000,00 (trecentomila/00), che l’Amministrazione potrà incamerare nel limite delle effettive mancate retribuzioni o contribuzioni, al fine di provvedere direttamente al pagamento delle spettanze del personale impiegato nel servizio. Tale polizza dovrà essere costituita secondo quanto indicato dall'art. 113 del D.lgs. 163/06. 5. Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 riferita ai seguenti soggetti: a) il titolare e il direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale; b) i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; c) gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e il direttore tecnico per gli altri operatori economici, utilizzando, preferibilmente, l’allegato mod. B. In caso sussistano condanne devono essere indicati la tipologia di reato commesso, la data, le norme violate, la autorità giudiziaria, gli estremi, la data della sentenza e l’entità della condanna. Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). 6. Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, di inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 riferita a tutti i soggetti cessati dalle cariche sopra elencate al precedente punto 4, nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di di indagine di mercato, utilizzando l’allegato mod. C. Si precisa che il modello C va presentato anche nel caso di assenza di tali soggetti cessati dalle cariche sopra elencate, barrando la casella relativa. In caso sussistano condanne devono essere indicati la tipologia di reato commesso, la data, le norme violate, la autorità giudiziaria, gli estremi, la data della sentenza e l’entità della condanna. Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). 7. Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, (Allegato A1) dei seguenti requisiti: Fatturato complessivo nel settore oggetto della gara realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012) non inferiore a €. 3.200.000,00 (tremilioniduecentomila/00) I.V.A. esclusa, di cui € 3.000.000,00 (tremilioni/00) relativi a servizi socio-sanitari presso presidi residenziali per anziani ed € 200.000,00 ( duecentomila/00) relativi a servizi di ristorazione scolastica e/o servizi di ristorazione presso presidi socio-sanitari. Acquisita esperienza nella gestione globale continuativa negli ultimi tre anni ( 20102011-2012) di strutture equivalenti con almeno 25 posti letto complessivi. Per gestione globale di strutture equivalenti si intende l'attività di gestione esercitata in forma autonoma o come capogruppo di soggetti associati ed afferire alla gestione complessiva e non solo ad alcuni dei servizi che la compongono; 8. Dichiarazione di disponibilità ad iniziare ed eseguire i servizi oggetto della concessione anche in pendenza della stipula del contratto 9. (per i RTC e consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti) Ai sensi dell’art. 37 c. 4 D.Lgs. 163/2006 e al fine di effettuare la preventiva verifica della corrispondenza dei requisiti di qualificazione posseduti dai singoli operatori economici in relazione alle relative parti del contratto che saranno eseguite è necessario presentare un’autodichiarazione (seguendo preferibilmente quanto indicato nel modello E allegato) che specifichi le parti del contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici che compongono il RTC o il consorzio ordinario di concorrenti o GEIE. Ogni operatore economico deve possedere la qualificazione per le parti di contratto e relativi importi (in proporzione all’importo complessivamente richiesto) che dichiara di eseguire. Il RTC o il consorzio o GEIE nel suo complesso deve essere in possesso dei requisiti richiesti. 10. Quietanza per l’importo di € 500,00 a dimostrazione dell’avvenuto versamento della somma dovuta all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, riportante il Codice di identificazione (Deliberazione 15/2/2010 pubblicata sulla G.U. n. 80/2010 e istruzioni operative in vigore dal 1/5/2010 pubblicate sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici http://www.avcp.it/riscossioni.html). In caso di RTC il pagamento è eseguito dal capogruppo.) 11. (qualora i documenti di cui al Capo VII siano intestati a soggetti diversi da quello partecipante, a seguito di modifiche per trasformazioni, conferimenti, fusioni ecc) copia autentica notarile del relativo atto di modifica. 12. (in caso di avvalimento) a) contratto (in originale o copia autentica) in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione, oppure, nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva da parte del concorrente attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico nonché la durata del contratto. b) dichiarazione dell’operatore economico ausiliario, prevista all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, seguendo preferibilmente quanto previsto nell’allegato modello F. dichiarazioni previste ai precedenti punti 5) E 6) con riferimento all’operatore economico ausiliario. Nel caso di consorzi le dichiarazioni previste ai punti 5) e 6) devono essere rese dai medesimi soggetti di cui ai punti 5) e 6) relativi a: - consorzio partecipante - consorziati per i quali il consorzio concorre (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006). - tutti i consorziati (per gli altri tipi di consorzi). 13. In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5: 1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati; 3. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; ovvero c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; ovvero 1. copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: d) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; e) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; f) parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 14. Dichiarazioni in originale di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993. 15. Copia del “Capitolato di gara” firmato in ogni foglio per conoscenza ed accettazione dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell’impresa singola ovvero nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, dal legale rappresentante o titolare o procuratore di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. 16. Certificazione di presa visione degli elaborati tecnici e/o dei luoghi di esecuzione del servizio (obbligatoria a pena di esclusione). 17. Modello GAP (Modello I) La Busta B riportante all’esterno la dicitura: “Documentazione tecnica” nella quale dovrà essere presentata la seguente documentazione, in lingua italiana, in forma cartacea: - progetto-offerta finalizzato alla gestione complessiva della Struttura, in cui si illustra l’organizzazione, le attività che saranno svolte, le turnazioni nei vari dettagli e nella sua complessità. In tale relazione la Ditta offerente può indicare o evidenziare quegli aspetti che a proprio giudizio rendono il progetto proposto particolarmente significativo e per questo meritevole di particolare apprezzamento. Tali indicazioni possono essere utili alla Commissione Giudicatrice per l’attribuzione dei punteggi relativi alla qualità. La documentazione tecnica deve essere presentata con un indice riassuntivo, con numerazione delle pagine (max 20 facciate, esclusi eventuali allegati che saranno presi in considerazione solo se contenenti modelli, schemi, griglie, tabelle, immagini, etc.) in ordine progressivo; lo sviluppo degli argomenti deve essere conciso, chiaro, possibilmente schematico e nell’ordine richiesto; dovrà essere usata carta formato A4, carattere Arial 12, interlinea singola, margini normali. Organizzazione delle attività socio-sanitarie L’organizzazione del lavoro che si intende promuovere nella struttura esplicitando le figure relative ad ogni figura professionale, i minuti di assistenza giornaliera per ospite, le prestazioni minime, che non possono, in nessun caso, essere inferiori a quelle previste dalle normative regionali di riferimento ( tenuto conto che il capitolato prevede la fornitura del servizio infermieristico anche per gli ospiti del nucleo RA) gli orari di servizio, i turni di lavoro, le modalità di effettuazione delle sostituzioni e di fronteggia mento delle emergenze Lo stile di gestione che si intende attuare con particolare riguardo alla progettazione individuale dei percorsi assistenziali mediante la pratica del lavoro interprofessionale e al confronto, in sede di coordinamento degli operatori, fra le diverse ottiche professionali. La chiara e completa esplicitazione del sistema di programmazione, documentazione e valutazione dei Progetti Individualizzati, secondo le indicazioni dell’allegato B – sezione strutture residenziali e semiresidenziali socio sanitarie per anziani – punto 6/A della DGR 14.9.2009, n. 25-12129 relativa all’accreditamento. Gli obiettivi strategici posti alla base di una visione assistenziale fondata sulla esigenza di stimolare le abilità residue dell’anziano. La presenza di attività differenziate che si coordinano con le risorse presenti sul territorio Organizzazione delle attività di animazione presso il presidio e i materiali forniti La progettazione delle attività di animazione presso il presidio, con riferimento alla tipologia degli utenti, e le modalità di integrazione con le attività socio-sanitarie ed assistenziali, per il raggiungimento degli obiettivi previsti per ogni ospite. Le strategie che si intendono attuare per promuovere l’integrazione del Presidio all’interno del territorio, nella prospettiva di un lavoro di rete con le Agenzie e le Associazioni di volontariato attive. Organizzazione degli interventi e delle prestazioni sanitarie e riabilitative presso il presidio La progettazione delle attività sanitarie e riabilitative presso il presidio, con riferimento alla tipologia degli utenti, con la concreta descrizione dello svolgimento degli interventi e delle prestazioni. La copertura giornaliera e le modalità di integrazione con le altre attività socio-sanitarie ed assistenziali, per il raggiungimento degli obiettivi previsti per ogni ospite Servizio di pulizia Proposta di organizzazione del lavoro comprendente le frequenze di servizio suddivisa per ciascuna area omogenea da trattare, il piano organizzativo riportante il numero di persone impiegate suddiviso per qualifica/mansione e relativo monte ore, la metodologia e tecnica di intervento ritenute più idonee in relazione alla specifica tipologia di servizio. Proposta di organizzazione e piano operativo per il servizio di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione in generale. Descrizione delle singole fasi di svolgimento del servizio, dei relativi prodotti ( con relative schede tecniche) ed attrezzature e del sistema di verifica e di controllo qualità. Servizio di manutenzione Proposta organizzativa del servizio contenente il piano di interventi manutentivi che si intende effettuare nel periodo di affidamento del servizio, nonché il piano di verifiche periodiche. Organizzazione del servizio mensa esteso al micronido comunale, alle mense scolastiche, ai centri estivi e ad utenti esterni R.A. L'organizzazione del servizio mensa presso il presidio, esteso al Micro nido comunale, alle mense scolastiche, ai centri estivi e ad utenti esterni R.A. , con esplicitazione dei seguenti aspetti: a)modalità organizzative e operative dei processi di produzione e distribuzione pasti che si intendono adottare nell’esecuzione del servizio - modalità di preparazione dei pasti, in relazione alle diverse tipologie dei destinatari - modalità distribuzione dei pasti - qualità delle derrate - modalità di approvvigionamento delle derrate - strategie di controllo per il mantenimento degli standard qualitativi dichiarati. Strategia per la stabilizzazione del personale ed il contenimento del turn-over sulle prestazioni erogate Strategie da adottarsi, descritte in modo concreto, con l’esplicitazione delle azioni organizzative e delle politiche sul personale tese a favorire la continuità e la qualità delle prestazioni. Programma annuale di formazione/aggiornamento e supervisione del personale e di supporto psicologico Sistema di qualificazione del personale coerente con i bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio. Contenuti del programma annuale, secondo le indicazioni dell’allegato B – sezione strutture residenziali e semiresidenzali socio sanitarie per anziani – punto 4/A della DGR 14.9.2009, n. 25-12129 relativa all’accreditamento Soluzioni migliorative gestionali ed organizzative che non comportino spesa per la stazione appaltante Il concorrente dovrà esplicitare dettagliatamente le proposte migliorative ( innovative e/o sperimentali) rispetto a quanto descritto nel capitolato speciale d’appalto che il concorrente intende adottare. Le proposte potranno essere riferite a titolo esemplificativo ma non esaustivo: attività innovative e/o sperimentali, ulteriori figure professionali…) Soluzioni migliorative in ordine alla progettazione definitiva posta a base di gara oltre a quelle obbligatorie previste, che non comportino spesa per la stazione appaltante Il concorrente può proporre soluzioni finalizzate a migliorare, dal punto di vista tecnico, qualitativo e manutentivo le scelte progettuali della stazione appaltante con riferimento all’adeguamento della struttura. Tali soluzioni dovranno, successivamente, essere tradotte in attività progettuale nei modi e nei termini di cui agli articoli 90 e seguenti del D.Lgs. 163/2006. Il concorrente deve illustrare le migliorie proposte mediante documentazione tecnica, relazioni illustrative e ogni altro documento ritenuto idoneo, precisando per ogni proposta: le singole soluzioni migliorative; le ragioni tecniche alla base delle scelte e la specificazione in modo preciso e concreto delle soluzioni proposte; come le soluzioni proposte siano tali da garantire l’efficienza del progetto e salvaguardare le esigenze dell’Amministrazione. Nessun compenso spetterà alle Ditte concorrenti per lo studio e la compilazione dei progetti consegnati i quali non saranno in alcun caso restituiti e rimarranno di proprietà dell’Ente. Non saranno prese in considerazione offerte incondizionate e incomplete. Non devono essere riportati elementi quantitativi contenuti nella busta dell'offerta economica, pena l'esclusione. Gli elaborati e la documentazione contenuti nella busta “B-Offerta tecnica” devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di GEIE o aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzi. Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura in copia conforme. La Busta C chiusa e sigillata, secondo le modalità innanzi indicate, dovrà riportare la dicitura “Offerta Economica” e dovrà contenere l’offerta economica con dichiarazione (redatta in conformità all’allegato G), redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione dei canoni annui offerti (in cifre e in lettere) che non possono essere inferiore ai canoni annui posti a base di gara. In caso di contrasto tra le due indicazioni prevarrà quella in lettere. Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006), devono essere espressi in euro. Alla predetta offerta economica dovrà essere allegato il Piano economico - finanziario della gestione in concessione dei servizi di cui all'oggetto, con indicazione analitica su base annua delle entrate e delle spese (con evidenziazione degli oneri per la sicurezza) per tutto l'arco temporale prescelto, comprensivo degli eventuali investimenti (dei quali andrà specificato il valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, ai sensi dell'art. 143, comma 7, del D.Leg.vo 163/2006) Detto piano non sarà oggetto di valutazione ma sarà parte integrante del contratto). La scheda di offerta di cui all’allegato G potrà essere riprodotta dal concorrente mantenendo inalterato il contenuto. L’offerta dovrà essere timbrata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. In caso di R.T.I./Consorzi l’offerta di cui sopra dovrà essere timbrata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso: • in caso di R.T.I. già costituito, dal Legale Rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo o del consorzio o del Geie già costituiti • in caso di costituendo R.T.I., congiuntamente dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppate • in caso di Consorzio ex art. 2602 C.C., congiuntamente dal Legale Rappresentante del Consorzio e dai legali rappresentanti delle consorziate • in caso di Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter C.C., dal Legale Rappresentante del Consorzio Nel caso in cui detto/i documento/i sia/no sottoscritto/i da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. L’offerta dovrà essere datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di GEIE o aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzi. Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura in copia conforme. Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara. Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. Art. 14 - Irregolarità dei documenti d’offerta Le irregolarità formali dovranno essere regolarizzate, a pena di esclusione, entro il termine perentorio che sarà fissato dalla C.U.C. che, se necessario, indicherà le modalità da rispettare. La C.U.C infatti, ha interesse a non escludere i concorrenti dalla gara per motivi formali. Art. 15 - Riservatezza delle informazioni e trattamento dei dati Per la presentazione dell’offerta, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale. In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs n.196/2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali): • la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente; • il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati; • il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell’offerta e conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione della fornitura; • i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso; • i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art.7 del D.Lgs. n.196/2003. I titolari dei dati sono il Comune di Villata e la Centrale Unica di Committenza presso il Consorzio dei Comuni per lo Sviluppo del Vercellese. Art. 16 - Verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate La Centrale di Committenza si riserva di verificare, in qualsiasi momento del procedimento, la veridicità delle dichiarazioni auto-certificate attraverso l’acquisizione della documentazione probatoria originale mediante richiesta diretta all’interessato ex art.48 D.Lgs.n.163/2006. Per l’aggiudicatario dell’appalto, tale adempimento è considerato propedeutico alla stipulazione del contratto. Qualora a seguito delle verifiche disposte, la Centrale di Committenza accerti che l’impresa aggiudicataria abbia fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di esclusione dalla gara, nonché alla obbligatoria comunicazione all’Autorità Giudiziaria e all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. Art. 17 - Procedura e criterio di aggiudicazione La procedura di individuazione del contraente è la procedura aperta di cui all’art. 55 del D. L vo 163/2006 e s.m.i.. Per “procedura aperta” si intende la procedura in cui ogni operatore economico interessato ed in possesso dei prescritti requisiti può presentare un'offerta. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Elementi di valutazione e fattori ponderali La Commissione di gara valuterà il progetto tecnico complessivo, secondo i criteri e subcriteri descritti in tabella, con specifico riferimento ai criteri di valutazione sopra indicati e attribuirà per ciascun criterio il punteggio nell’ambito delle aree indicate. Criteri A. 1) organizzazione delle attività socio-sanitarie e materiali di consumo forniti fino a 15 punti Punteggio inidoneo da 0 a 3 punti sufficiente da 4 a 6 punti discreto Da 7 a 9 punti buono da 10 a 12 punti Ottimo A.2) organizzazione delle attività di animazione presso il presidio e materiali forniti fino a 5 punti A.3) organizzazione degli interventi e delle da 13 a 15 punti inidoneo da 0 a 1 punto sufficiente 2 punti discreto 3 punti buono 4 punti ottimo 5 punti inidoneo da 0 a 1 punto Sub-criteri Il progetto deve essere caratterizzato da concretezza e adeguatezza rispetto alla tipicità della struttura, tenuto conto della tipologia degli utenti. Saranno considerati, quali elementi di maggiore qualità progettuale: -l’organizzazione del lavoro che si intende promuovere nella struttura esplicitando le mansioni relative ad ogni figura professionale, i minuti di assistenza giornaliera per ospite, le prestazioni minime, che non possono, in nessun caso, essere inferiori a quelle previste dalle normative regionali di riferimento,gli orari di servizio, i turni di lavoro, le modalità di effettuazione delle sostituzioni e di fronteggiamento delle emergenze - la presenza di attività differenziate che si coordinano con le risorse presenti sul territorio - la chiara e completa esplicitazione del sistema di programmazione, documentazione e valutazione dei Progetti Individualizzati, secondo le indicazioni dell’allegato B – sezione strutture residenziali e semiresidenziali socio sanitarie per anziani – punto 6/A della DGR 14.9.2009, n. 25-12129 relativa all’accreditamento. Il progetto deve essere caratterizzato da concretezza e adeguatezza, con riferimento alla tipologia degli utenti. Saranno considerati, quali elementi di maggiore qualità i progetti che: - dimostrano integrazione con le attività socio-sanitarie ed assistenziali, per il raggiungimento degli obiettivi previsti per ogni ospite - promuovono l’integrazione del Presidio all’interno del territorio, nella prospettiva di un lavoro di rete con le Agenzie e le Associazioni di volontariato attive. L’organizzazione deve dimostrare efficacia ed efficienza nello svolgimento degli interventi e delle prestazioni. prestazioni sanitarie e riabilitative presso il presidio fino a 5 punti sufficiente discreto buono ottimo B.1) organizzazione del servizio di pulizia del presidio fino a 5 punti inidoneo B.2) Servizio di manutenzione inidoneo 2 punti 3 punti 4 punti 5 punti da 0 a 1 punto sufficiente 2 punti discreto 3 punti buono 4 punti ottimo 5 punti Saranno considerati, quali elementi di maggiore qualità, i progetti che dimostrano capacità di integrazione tra le diverse figure professionali e la copertura giornaliera. La copertura giornaliera deve tenere conto che il capitolato prevede la fornitura del servizio infermieristico anche per gli ospiti del nucleo RA. Saranno oggetto di valutazione : -l’organizzazione del lavoro proposta, comprendente le frequenze di servizio suddivisa per ciascuna area omogenea da trattare, il piano organizzativo riportante il numero di persone impiegate suddiviso per qualifica/mansione e relativo monte ore, la metodologia e tecnica di intervento ritenute più idonee in relazione alla specifica tipologia di servizio. -la proposta di organizzazione e piano operativo per il servizio di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione in generale. -la descrizione delle singole fasi di svolgimento del servizio, dei relativi prodotti ( con relative schede tecniche) ed attrezzature e del sistema di verifica e di controllo qualità. da 0 a 1 punto Sufficiente 2 punti Fino a 5 punti Discreto 3 punti Buono 4 punti ottimo 5 punti C) organizzazione del inidoneo da 0 a 3 servizio mensa esteso al punti Micro nido comunale, sufficiente da 4 a 6 alle mense scolastiche, ai punti centri estivi e ad utenti discreto da 7 a 9 esterni R.A. punti fino a 15 punti buono da 10 a 12 punti ottimo da 13 a 15 punti Saranno oggetto di valutazione: - il piano degli interventi di manutenzione - il piano delle verifiche periodiche D.1)strategia per la stabilizzazione del personale ed il contenimento del turnover sulle prestazioni erogate fino a 5 punti D.2) il programma annuale di formazione/aggiornamen to e supervisione del personale e di supporto inidoneo da 0 a 1 punto sufficiente 2 punti discreto 3 punti buono 4 punti ottimo 5 punti Saranno oggetto di valutazione le strategie da adottarsi, descritte in modo concreto, con l’esplicitazione delle azioni organizzative e delle politiche sul personale tese a favorire la continuità e la qualità delle prestazioni. inidoneo Il sistema di qualificazione del personale deve dimostrare coerenza con i bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio. Saranno considerati, quali elementi di maggiore qualità, i progetti che esplicitano con chiarezza: da 0 a 1 punto sufficiente 2 punti discreto 3 punti buono 4 punti Il progetto deve essere caratterizzato da concretezza e adeguatezza, tenuto conto della diversa tipologia degli utenti, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio mensa presso il Micro nido comunale. Saranno considerati, quali elementi di maggiore qualità progettuale: a)modalità organizzative e operative dei processi di produzione e distribuzione pasti che si intendono adottare nell’esecuzione del servizio - modalità di preparazione dei pasti, in relazione alle diverse tipologie dei destinatari - modalità distribuzione dei pasti - qualità delle derrate - modalità di approvvigionamento delle derrate alimentari - strategie di controllo per il mantenimento degli standard qualitativi dichiarati. psicologico fino a 5 punti ottimo E.1) Soluzioni migliorative gestionali ed organizzative che non comportino spesa per la stazione appaltante inidoneo 5 punti da 0 a 1 punto sufficiente 2 punti discreto 3 punti buono 4 punti ottimo 5 punti fino a 5 punti E.2) Soluzioni inidoneo da 0 a 1 migliorative in ordine punto alla progettazione sufficien 2 punti definitiva posta a base di te gara oltre a quelle discreto 3 punti obbligatorie previste buono 4 punti dall’Art. 20 del Capitolato Speciale, che ottimo 5 punti non comportino spesa per la stazione appaltante fino a 5 punti - i contenuti del programma annuale, secondo le indicazioni dell’allegato B – sezione strutture residenziali e semiresidenzali socio sanitarie per anziani – punto 4/A della DGR 14.9.2009, n. 25-12129 relativa all’accreditamento - il programma delle attività di supporto psicologico a favore del personale e degli utenti– punto 8/A della DGR 14.9.2009, n. 25-12129 relativa all’accreditamento Saranno oggetto di valutazione le proposte migliorative ( innovative e/o sperimentali) rispetto a quanto descritto nel capitolato speciale d’appalto che il concorrente intende adottare. Le proposte potranno essere riferite ad aspetti organizzativi ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo: attività innovative e/o sperimentali, ulteriori figure professionali …) Saranno oggetto di valutazione le soluzioni proposte finalizzate a migliorare, dal punto di vista tecnico, qualitativo e manutentivo le scelte progettuali della stazione appaltante con riferimento all’adeguamento della struttura. Verranno valutate in particolare per ogni proposta: -le singole soluzioni migliorative; -l’aderenza delle soluzioni proposte alle garanzie di efficienza del progetto e di salvaguardia delle esigenze dell’Amministrazione. Il punteggio complessivo di 30 punti relativo all'offerta economica verrà assegnato come segue: - punteggio massimo di 28 all’offerta della Ditta che avrà proposto in sede di apertura delle buste contenenti l’offerta economica il Canone di concessione maggiore per la concessione del Centro Anziani di Villata (non inferiore alla base d’asta di € 20.000,00 annui) - punteggio massimo di 2 all’offerta della Ditta che avrà proposto in sede di apertura delle buste contenenti l’offerta economica il Canone di concessione maggiore per l'utilizzo del centro di cottura sito in Piazza Cottolengo n. 4 destinato al servizio mensa (non inferiore alla base d’asta di € 2.000,00 annui) Alle altre imprese i punteggi sopra indicati saranno proporzionalmente assegnati secondo la seguente formula: Punteggio concorrente = (28 x canone offerto) / canone maggiore offerto Punteggio concorrente = (2 x canone offerto) / canone maggiore offerto Art. 18 - Commissione Giudicatrice La valutazione dell’offerta tecnica presentata da ciascun concorrente ammesso a partecipare alla gara e l’attribuzione dei punteggi qualità indicati nel precedente art. 17 del presente bando di gara sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n.163/2006, successivamente alla data di scadenza di presentazione delle offerte. La Commissione Giudicatrice sarà composta da un numero dispari di componenti, in un numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. Tale Commissione opera a collegio perfetto in diverse sedute (la prima pubblica, le successive riservate) e dei suoi lavori redige processi verbali che vengono sottoscritti da tutti i suoi componenti. Uno dei componenti ha funzione di presidente. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, verrà riconvocata la medesima Commissione. La C.U.C. si riserva di richiedere per iscritto ai concorrenti le precisazioni che riterrà necessarie in merito agli elementi costitutivi delle offerte, sia tecniche che economiche, al fine di pervenire ad una corretta valutazione. In ogni caso le richieste di chiarimento saranno limitate ad ottenere la migliore illustrazione dei dati inoltrati dal concorrente e mai a consentire l’integrazione, la sostituzione o comunque la modifica di quelli già presentati. Art. 19 - Sedute di gara Lo svolgimento delle attività procedurali è demandato al seggio di gara ed alla commissione giudicatrice. 1^ Seduta – SEGGIO DI GARA Il seggio di gara, composto da: Il Direttore Tecnico della Centrale Unica di Committenza o eventuale suo delegato, in qualità di Presidente Due persone, in qualità di componenti esperti, e un dipendente del Consorzio designato dal Direttore Tecnico che provvederà alla redazione del verbale di gara provvederà in una prima seduta pubblica il giorno martedì 25 marzo alle ore 9,00 presso la sede della C.U.C., Via XX Settembre n. 37 – 13100 Vercelli: all’accertamento dei nominativi delle Ditte che hanno formulato offerta entro i termini precedentemente descritti ed all'esclusione dei plichi pervenuti non correttamente confezionati o oltre i termini prescritti; all’apertura della busta A contenente la documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara e alla verifica della regolarità formale dei documenti amministrativi richiesti per l’ammissione alla gara; alla dichiarazione delle ditte ammesse alla fase successiva e di quelle escluse, indicando i relativi motivi di esclusione; Qualora le operazioni di gara non potessero concludersi nello stesso giorno, verranno continuate nel primo giorno seguente non festivo. 2^ Seduta – COMMISSIONE GIUDICATRICE In una seconda seduta pubblica, alla quale verranno formalmente invitate le Ditte ammesse alla gara, la Commissione Giudicatrice, nominata con apposito atto deliberativo ai sensi dell’art. 84, comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., procederà all’apertura dei plichi contenenti la Documentazione Tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti. Valutazione tecnica e attribuzione dei punteggi Successivamente la Commissione Giudicatrice, procederà in una o più sedute riservate all’esame della documentazione tecnica, attribuendo i punteggi secondo i criteri indicati nel presente Capitolato speciale di Gara. 3^ Seduta – SEGGIO DI GARA In una successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata alle Ditte ammesse con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso, il soggetto che presiede il seggio di gara provvederà: alla comunicazione dei risultati delle valutazioni effettuate dalla commissione giudicatrice in seduta riservata (punteggio qualità); all’apertura della busta C contenente le offerte economiche per le sole Ditte che hanno superato la soglia minima di qualità e alla lettura dei prezzi formulati. In seduta pubblica, verrà individuata la migliore offerta economica e verranno attribuiti i punti disponibili per il coefficiente economico secondo il criterio di proporzionalità inversa. Si procederà poi alla somma dei punteggi ottenuti in sede di valutazione tecnico-qualitativa ed in sede di valutazione dei prezzi offerti e, nella stessa seduta pubblica, si provvederà alla formulazione della graduatoria e all’aggiudicazione provvisoria. Non applicabilità della procedura di verifica delle anomalie delle offerte: trattandosi di concessione di servizio pubblico mediante procedura aperta, con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. L vo. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., in cui l'elemento economico è posto nella definizione di un canone minimo annuo posto a base di gara, si precisa che non trovano applicazione le disposizioni degli artt. 86 e 87 del D. L vo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. in materia di valutazione delle “Offerte anomale”. Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire, i legali rappresentanti o persone da loro designate munite di delega o speciale procura. In merito alle cause di esclusione si fa riferimento all’art. 46 comma 1-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., tenuto conto che l’esclusione potrà essere disposta per inadempimenti a prescrizioni normative e per inadempimenti che possono produrre le conseguenze previste dall’art. 46 comma 1bis sopra citato. La gara si ispira al principio secondo il quale è interesse della CUC ricevere il maggior numero di offerte ed evitare che errori formali possano pregiudicare la partecipazione di un concorrente la cui offerta potrebbe essere sostanzialmente valida. Pertanto i provvedimenti di esclusione, oltre i casi in cui essa è specificatamente prevista, saranno adottati in conseguenza di situazioni lesive della “par condicio” tra i concorrenti, degli interessi pubblici, o che rendano oggettivamente impossibile la valutazione della offerta. La Commissione giudicatrice, se necessario, potrà invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Il Comune di Villata si riserva, per ragioni di pubblico interesse, comunque prima della stipulazione del contratto, la facoltà di revocare la gara in argomento, di non procedere all’aggiudicazione senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile. Art. 20 - Riesame delle caratteristiche dell’offerta La CUC potrà invitare l’aggiudicatario provvisorio ad una migliore precisazione delle caratteristiche tecniche che presentino delle discrepanze, così come evidenziato dalle eventuali osservazioni della Commissione Giudicatrice, al fine di ottimizzare e coordinare i contenuti dell’offerta con le esigenze espresse nei documenti di gara. Allegati: - Capitolato d’appalto - Disciplinare di gara - Istanza di partecipazione alla gara e Dichiarazione unica (Modello A) - Dichiarazione requisiti di idoneità economico finanziaria e tecnico professionale (Modello A1) - Dichiarazione circa l’assenza delle cause di esclusione art. 38 D.Lgs. 163/2006 (Modello B) - Dichiarazione ex art. 38 c. 1 lett. c) D.Lgs 163/2006 relativa ai soggetti cessati nella carica (Modello C) - Dichiarazione da parte dei consorziati (Modello D). - Dichiarazione circa le parti di esecuzione per i RTC e consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti (Modello E). -Dichiarazione dell’operatore economico ausiliario in merito all’avvalimento, prevista all’art. 49 D.Lgs. 163/2006 (Modello F) - Scheda di offerta (Modello G) - Attestato di sopralluogo (Modello H) - Modello GAP (Modello I) CAPITOLATO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO ANZIANI DI VILLATA (VC) CORSO VITTORIO VENETO N. 64, CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DI VILLATA, (C.I.G. N. 5605191DED) AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 163 DEL 12-04-2006 E S.M.I. INDICE PREMESSA PARTE PRIMA Oggetto e durata della concessione PARTE SECONDA Servizio generale di gestione del Centro Anziani (presidio residenziale socio assistenziale per anziani non autosufficienti - R.S.A.) PARTE TERZA Servizio di mensa esteso al Micro nido comunale, alle mense scolastiche, ai centri estivi e a utenti esterni (anziani autosufficienti) PARTE QUARTA Prescrizioni di carattere generale PREMESSA Il Comune, nell’assolvimento del proprio ruolo di garante della risposta ai bisogni sociali della comunità locale di competenza, per garantire la qualità e l’accessibilità, sia territoriale che economica, di tali risposte, può adottare soluzioni operative, gestionali e organizzative diverse, comunque orientate allo sviluppo della massima sinergia possibile fra gli interventi e al più efficace funzionamento della rete dei servizi, riservandosi la gestione diretta o indiretta, tramite appalto o concessione. Questo Comune intende procedere all’individuazione di un soggetto per il servizio generale di gestione del Centro Anziani di Villata comprensivo del servizio mensa esteso al micronido comunale, al post-scuola alle mense scolastiche e ad utenti esterni (anziani autosufficienti). Il soggetto individuato dovrà gestire la struttura, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale, per erogare prioritariamente ai cittadini residenti nel territorio comunale, un servizio residenziale e le prestazioni specificate nel presente capitolato. Con la titolarità della struttura a carattere residenziale, destinata a persone anziane, prive dei familiari di sostegno o che non siano più in grado di far fronte ai loro bisogni, e che non richiedono interventi sanitari continuativi, questa Amministrazione concorre al potenziamento della rete infrastrutturale di servizi per anziani del territorio. Ai sensi della D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012 ad oggetto “ Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficenti. Modifica D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009 e D.G.R. n. 359199 del 14.07.08.Revoca precedenti deliberazioni” , che ha apportato una notevole semplificazione al sistema normativo pre-vigente, ove nelle deliberazioni precedenti si individuino differenti tipologie strutturali (R.S.A.-R.A.F.), le stesse sono da considerarsi come un'unica tipologia strutturale, R.S.A., di cui all'allegato 2 della predetta deliberazione. Con Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 85-6287 si è proceduto all’approvazione del Piano Tariffario che riporta l’indicazione delle tariffe complessiva per le fasce assistenziali previste dalla D.G.R. n. 45- 4248 del 30 luglio 2012, nonché la ripartizione tra quota a carico del SSR (quota sanitaria) e quota a carico dell’utente o integrata dall’Ente gestore delle funzioni socio assistenziali (quota utente/comune), come descritto nella Tabella 1, allegata al citato provvedimento deliberativo, in ottemperanza alle disposizioni del D.P.C.M. 29 dicembre 2001 Allegato 1, punto 1 C. Secondo gli indirizzi regionali, le strutture residenziali devono essere parte delle comunità locali in cui sono inserite, muoversi nell’ambito della comunità locale stessa, tessendo reti di relazione proprie, eventualmente sviluppando ulteriori capacità di offerta che arrecano un valore aggiunto. Il rapporto di concessione, caratterizzato dalla sostituzione del concessionario alla pubblica amministrazione nell’erogazione del servizio, ossia nello svolgimento dell’attività diretta al soddisfacimento dell’interesse collettivo, permette di realizzare un valore aggiunto sia in termini economici che sociali, in quanto al concessionario non viene riconosciuto un prezzo per la prestazione, ma solo il diritto ad ottenere la remunerazione dell’attività svolta. Sono a carico del concessionario gli interventi di manutenzione straordinaria della struttura. Il concessionario avrà interesse a svolgere e sviluppare al meglio le prestazioni, perché dalla sua capacità di ottimizzare il servizio dipende l’entità della sua remunerazione. Conseguentemente, la selezione del soggetto gestore è basata su requisiti di affidabilità e di imprenditorialità, che consentano di formulare un giudizio coerente sulla positiva realizzazione degli obiettivi che il Comune si pone. PARTE PRIMA Art. 1– Oggetto della concessione Il Comune di Villata affida in concessione ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la struttura denominata CENTRO ANZIANI DI VILLATA per il servizio generale di gestione del presidio residenziale socio comprensivo del servizio mensa esteso a utenti esterni (anziani autosufficienti) in tutte le sue fasi (confezionamento, fornitura e somministrazione dei pasti) con le modalità specificate nei successivi articoli, nel rispetto delle vigenti normative regionali. Il Comune di Villata intende affidare, contestualmente, ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., al concessionario il servizio di Ristorazione collettiva scolastica ( comprensivo della ristorazione scolastica relativa al post scuola), il servizio mensa del Micro nido e dei Centri Estivi comunali, al fine di garantirne la qualità ottimizzando le risorse strumentali e di personale. Compete, inoltre, a spese del Concessionario, l’esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie ai fini dell’ottenimento di Certificato di Prevenzione Incendi/atti autorizzativi dei vigili del fuoco, della predisposizione della progettazione esecutiva, di tutte le opere necessarie per l’ampliamento, l’adeguamento ai requisiti Strutturali del regime definitivo (in riferimento alle normative vigenti in materia, alle tempistiche e alla progettazione definitiva già approvata) . Il Concessionario fungerà, quindi, da stazione appaltante e sarà tenuto al rispetto del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010, sia nella fase di scelta del contraente per l’appalto dei lavori, nonché dell’esecuzione degli stessi, il cui valore finale sarà accrescitivo del patrimonio dell’Ente ed acquisito al proprio inventario senza che il Concessionario nulla abbia a pretendere a titolo di indennizzo e ristoro per i lavori eseguiti e le migliorie apportate. In particolare l’esecutore dei lavori dovrà avere tutti i requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, nonché l’indefettibile requisito dell’attestazione SOA. Gli interventi straordinari da realizzarsi secondo le tempistiche previste dalle normative regionali vigenti nonché dal successivo art. 2 del presente capitolato consistono nella realizzazione dei lavori di adeguamento/ristrutturazione della parte di struttura esistente e dell’ampliamento come già previsto nel progetto Definitivo approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 71 del 04.07.2013 Per il dettaglio si rinvia agli allegati costituenti la progettazione definitiva (allegato B). Il quadro economico da progetto definitivo, relativamente ai lavori da eseguire, è il seguente: Opere edili e strutturali € 1.283.539,65 OG1 Impianto idrico sanitario € 203.523,10 OS3 Impianto Elettrico € 140.035,74 OS30 Impianto termico e di condizionamento € 157.708,08 OS28 Impianto antincendio € 68.733,08 Oneri per la sicurezza ( non soggetti a ribasso) € 30.000,00 Importo lavori a base d’asta € 1.883.539,65 L’Amministrazione comunale dovrà approvare la progettazione esecutiva da realizzarsi a cura e spese del Concessionario. Il collaudo dei lavori eseguiti, ai sensi dell’art. 141 del Dlgs 163/2006, verrà effettuato in corso d’opera da un tecnico individuato dal comune di Villata. Il compenso del tecnico incaricato, determinato secondo il tariffario vigente, sarà a totale carico dell’operatore economico aggiudicatario. Il Concessionario, in virtù dei lavori di ampliamento e adeguamento della struttura, dovrà altresì provvedere all'integrazione degli arredamenti necessari per la gestione della struttura il cui valore finale sarà accrescitivo del patrimonio dell’Ente ed acquisito al proprio inventario senza che il Concessionario nulla abbia a pretendere a titolo di indennizzo e ristoro per la fornitura in questione. L’importo presunto degli arredi e delle attrezzature è pari ad € 100.000,00. L’arredo deve essere adeguato alle normative vigenti e di qualità e quantità tale da garantire la piena operatività e funzionalità della struttura. Per consentire l’assolvimento delle prestazioni contrattuali l’Ente concedente pone a disposizione della Ditta aggiudicataria, in comodato precario e gratuito, le attrezzature fisse e mobili già installate presso la Struttura, nello stato di conservazione in cui si trovano, ad eccezione della Struttura “Centro Anziani” di proprietà comunale per cui dovrà essere corrisposto un canone annuo non inferiore a € 20.000,00 ( ventimila/00) IVA esclusa (importo a base d’asta soggetto a rialzo). Per la concessione della refezione scolastica il Concessionario corrisponderà al Comune di Villata il canone annuo corrispondente all’offerta presentata in sede di gara e comunque non inferiore a € 2.000,00 (duemila/00) annue IVA esclusa. Prima dell’inizio delle prestazioni contrattuali, la cui decorrenza è definita al successivo art. 3, sarà redatto verbale contraddittorio tra le parti, nel quale saranno elencate le attrezzature di cui sopra, con la precisazione per ognuno di essi, degli elementi caratteristici funzionali. Tale verbale farà parte integrante dei documenti contrattuali. Tutti i materiali, i prodotti le attrezzature richieste dalla vigente normativa regionale per l’autorizzazione al funzionamento, e quant’altro ritenuto necessario per i servizi in concessione e la loro manutenzione sono a carico dell’aggiudicatario, compresa la manutenzione delle attrezzature messe a disposizione del Comune e la loro sostituzione in caso di usura. Art. 2– Descrizione della struttura Il Centro Anziani di Villata è una struttura di proprietà del Comune. Il Legale Rappresentante del Presidio è il Sindaco pro tempore; le decisioni politico – amministrative relative alla Struttura, pertanto, sono deliberate dai competenti organi comunali: Giunta e Consiglio. Per il controllo e il monitoraggio della gestione della Struttura, il Sindaco nominerà una Commissione di Controllo con funzioni di verifica degli obiettivi generali di assistenza e di ampliamento e adeguamento e messa a norma. La struttura è ubicata nel Comune di Villata, in Provincia di Vercelli, in una posizione favorevole, in quanto adiacente ad abitazioni private e servizi pubblici (Uffici Comunali, Ufficio postale, Istituti Bancari e punti di vendita commerciali), che facilitano le relazioni sociali. L' edificio dato in concessione si sviluppa su un unico piano, decritto nella planimetria, all. A) al presente capitolato. Nel piano sono situati e funzionanti i seguenti locali : Ala sinistra a) ingresso b) atrio; c) ambulatorio/infermeria d) sala d'attesa ; e) lavanderia f)ripostiglio; g) n. 4 camere a 2 posti di cui n. 2 con annesso bagno e n. 2 con bagno condiviso n. 1 camera a 3 posti con annesso bagno h) 2 wc comuni e vano lavabo e locale anti servizi; i) locale di servizio Ala centrale a) locale centralino b) sala polivalente; c) sala pranzo; d)cucina; e) dispensa; f)2 camere da 2 posti con annesso bagno; g) ripostiglio; Ala destra n. 5 camere a 2 letti con annesso bagno; L’ accesso alla struttura è costituito da portoncino e ingresso La struttura è dotata di cortile interno ed ampia area verde. E' presente la camera mortuaria.. Impianti : La struttura è dotata di : q• centrale termica con caldaia centralizzata per la fornitura del riscaldamento; q• cucina centralizzata; q• impianto elettrico; q• centrale idrica /boiler e impianto idraulico; q• collegamento ai collettori fognari. La cucina centralizzata è destinata alla preparazione delle giornate alimentari per gli ospiti del presidio e per la preparazione dei pasti delle scuole Primaria e Secondaria e di utenti esterni (anziani autosufficienti) . Il presidio oggetto della concessione è dotato di un centro di cottura, da utilizzarsi per il servizio di ristorazione per gli anziani ospiti del presidio, per utenti esterni ( anziani autosufficienti) per gli alunni della scuola primaria (per n. 4626 pasti presunti annui) e secondaria di primo grado (per n. 3705 pasti presunti annui) e relativi Centri Estivi, con sale di refezione interne. Si specifica che è intenzione dell’Amministrazione provvedere all’eventuale realizzazione di un refettorio esterno al presidio a servizio degli utenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado, fermo restando il centro cottura presso la struttura della casa di riposo. Nel caso in cui si concretizzi tale evenienza il concessionario si dovrà impegnare alla veicolazione dei pasti dal punto di cottura sito in C.so Vittorio Veneto 64 alla sede del nuovo refettorio. Rappresentando la realizzazione del predetto refettorio una mera possibilità, nulla potrà essere richiesto o eccepito dal concessionario in merito. Presso l’edificio sito in Piazza Cottolengo n. 4 è presente un ulteriore centro di cottura da utilizzarsi per il servizio di ristorazione per gli alunni della Scuola dell'Infanzia (per n. 8067 pasti presunti annui) e relativo Centro Estivo, e per gli utenti del Micronido comunale (per n. 2834 pasti presunti annui). Provvedimenti autorizzativi, di accreditamento e pareri inerenti il presidio “Centro Anziani” di Villata. c) con deliberazione del Direttore Generale A.S.L. VC n. 69 del 12/01/1989 la Casa di Riposo “ Centro Anziani” è stata autorizzata quale presidio – assistenziale a carattere residenziale; ci) con deliberazione del Direttore Generale A.S.L. VC n. 1961 del 22/08/2000, il Centro Anziani suddetto è stato autorizzato al funzionamento, in via transitoria, quale RA per n. 15 posti letto e RAF per n. 10 posti letto; cii) la deliberazione del Direttore Generale A.S.L. VC n. 474 del 4/7/2011 autorizzava, in regime transitorio, il funzionamento della struttura denominata “ Centro Anziani di Villata, quale RAF per n. 10 posti letto; ciii) Deliberazione del Direttore Generale A.S.L. VC n. 00523 del 21.07.2011 stabiliva l’accreditamento del centro Anziani di Villata per 10 posti letto RAF; con D.D. 19 settembre 2011, n. 691 la Regione Piemonte – Settore Assistenza Sanitaria Territoriale dava parere favorevole alla richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell’art. 8/ter del D. lgs. 502/1992 e s.m.i., relativamente all’ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria “Centro Anziani di Villata”, sita in Villata (VC), C.so Vittorio Veneto n. 64/b, con la trasformazione di 15 p.l. R.A. in 10 p.l. di R.A.F. (Residenza Assistenziale Flessibile) per anziani non autosufficienti; La competente Azienda Sanitaria Locale “VC”,con deliberazione del Direttore Generale n. 1168 del 15 novembre 2011, ha precisato che l'autorizzazione al funzionamento, in via transitoria, della struttura, quale R.A. per n. 15 posti letto e R.A.F. per n. 10 posti letto, è conferita in capo al legale rappresentante (Sindaco pro tempore) del Comune di Villata - Piazza Gastaldi n. 14 - Villata (VC). Situazione attuale. Il presidio Centro Anziani di Villata, ad oggi, è così costituito: 13. 10 p.l. di R.A.F. (Residenza Assistenziale Flessibile) in regime transitorio per anziani non autosufficienti. Essi rientrano nell’ambito oggettivo del punto 23/C della DGR 25/2009. Il punto 23/C) della D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009 definisce la possibilità di accreditare le strutture o i nuclei in possesso di titolo transitorio, previo presentazione di una dichiarazione di impegno a produrre entro il 31.10.2011 un progetto di livello definitivo di adeguamento ai requisiti strutturali del regime definitivo unitamente ad un piano finanziario e ad un cronoprogramma dell’intervento che, comunque, dovrà concludersi entro 48 mesi dalla data di presentazione dell’istanza; La D.G.R. n. 1-2730 del 18 ottobre 2011 ad oggetto”Parziale modifica della D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009.Differimento dei termini ivi previsti” ha previsto il differimento di 18 mesi sia del termine di presentazione del progetto definitivo, fissato al 31.10.2011 e sia del termine per la realizzazione degli intervento stabilito dalla D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009 in 48 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di accreditamento (Istanza di accreditamento del 25.09.2010 presentata dal Comune di Villata, assunta al protocollo dell'ASL “VC” n. 59096 del 27.09.2010). Il Comune di Villata con nota prot. 1186 del 17 aprile 2013 ha trasmesso alla Commissione tecnica S.S. ufficio di Vigilanza e Verifica Strutture private ASL VC il progetto definitivo per la ristrutturazione del Presidio Socio Assistenziale esistente ed ampliamento. Formazione di nuclei di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), opere di adeguamento normativo per accreditamento istituzionale. Pertanto i lavori di adeguamento ai requisiti strutturali del regime definitivo, in base alle disposizioni richiamate, devono essere realizzati entro marzo 2016. 14. 15 p.l. RA operanti secondo il cosiddetto regime di “ mantenimento autorizzativo” e non inseriti nella programmazione sanitaria regionale. Essi rientrano nell’ambito oggettivo del punto 23/B della DGR 25/2009, secondo cui le strutture, attualmente operanti secondo il cosiddetto regime di "mantenimento autorizzativo" o "registrazione", dovranno eseguire gli interventi di adeguamento previsti per le singole tipologie strutturali e acquisire la relativa autorizzazione al funzionamento entro e non oltre giugno 2015 (cfr. D.G.R. n. 1-2730 del 18 ottobre 2011 ad oggetto ”Parziale modifica della D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009.Differimento dei termini ivi previsti) fermo restando che il mancato adeguamento entro tale data comporterà la revoca del titolo autorizzativo. Con D.D. 19 settembre 2011, n. 691 la Regione Piemonte – Settore Assistenza Sanitaria Territoriale ha dato parere favorevole alla richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell’art. 8/ter del D. lgs. 502/1992 e s.m.i., relativamente all’ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria “Centro Anziani di Villata”, sita in Villata (VC), C.so Vittorio Veneto n. 64/b, con la trasformazione di 15 p.l. R.A. in 10 p.l. R.A.F. (Residenza Assistenziale Flessibile) per anziani non autosufficienti. 15. Infine, a seguito della D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012, il Comune di Villata ha inoltrato agli uffici regionali una richiesta di verifica di compatibilità inerente l'ampliamento e la trasformazione della struttura socio-sanitaria “ Centro anziani” , con la realizzazione di 20 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale ( RSA) per anziani non autosufficienti relativa all'adattamento e diversa utilizzazione della struttura socio-sanitaria. Con determinazione dirigenziale della Regione Piemonte, Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali, n. 1013 del 2 dicembre 2013 è stato espresso parere favorevole di verifica di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta di ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria “Centro Anziani” , con la realizzazione di 20 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale ( R.S.A.) per anziani non autosufficienti.Tali posti letto potranno essere autorizzati al funzionamento ma non potranno essere accreditati. La validità temporale della verifica di compatibilità è coincidente con il tempo previsto per la realizzazione del Progetto definitivo e relativa variante di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale di Villata n. 71 del 4/7/2013. In conclusione, in base alle normative regionali, alle autorizzazioni, accreditamenti e pareri ottenuti dalle autorità competenti, il concessionario dovrà provvedere, nel tassativo rispetto della tempistica definita nei punti precedenti sotto pena di risoluzione del rapporto, a porre in essere tutte le attività, lavori e interventi necessarie per riconvertire i 15 p.l. R.A., in regime di “mantenimento autorizzativo”, (ambito oggettivo del punto 23 B della D.G.R. 25/2009) in 10 p.l. RSA, al fine di costituire, in aggregazione con gli esistenti 10 p.l., RAF in regime transitorio (ambito oggettivo del punto 23 C della D.G.R. 25/2009), un nucleo di RSA accreditabili. Il concessionario, dovrà, altresì, attivarsi, nella tempistica di cui al punto c), per l’esecuzione dei lavori necessari per i 20 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale ( RSA) per anziani non autosufficienti non accreditabili. Il Comune affiderà, pertanto, al concessionario, al fine di sanare anche delle criticità pregresse connesse all’autorizzazione/accreditamento dei p.l. di cui al punto a) e b), l’onere dei già previsti lavori di ristrutturazione e di ampliamento della struttura, per complessivi 40 posti R.S.A., di cui 20 non potranno essere accreditati. Al fine di mantenere inalterate le funzioni assistenziali del presidio, che non potrà interrompere l’attività di assistenza, il concessionario si obbliga a realizzare per primi i lavori di ampliamento. Nella parte della struttura ampliata saranno trasferiti i posti letto di cui alle precedenti lettere a) e b). Il concessionario si obbliga a realizzare l’ampliamento tassativamente secondo le tempistiche indicate e precisamente: - giugno 2015 (termine entro cui è necessario ottenere anche l’autorizzazione al funzionamento) per i 15 p.l. RA in regime di “ mantenimento autorizzativo” (ambito oggettivo del punto 23/B della DGR 25/2009) da riconvertire in 10 RSA. - marzo 2016 per i 10 p.l. di R.A.F. (Residenza Assistenziale Flessibile) in regime transitorio per anziani non autosufficienti. Successivamente il concessionario provvederà alla ristrutturazione della parte esistente della struttura. Considerato che la parte esistente della struttura ospita il centro cottura utilizzato a favore del presidio e delle scuole primaria e secondaria di primo grado, questo dovrà essere oggetto di intervento in modo tale da creare meno disagi possibili agli utenti ( es. provvedere ai lavori nel periodo estivo). La ditta affidataria si impegna a garantire comunque il servizio di ristorazione sia agli utenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado sia agli ospiti del Centro Anziani di Villata anche durante la ristrutturazione e adeguamento del punto di cottura sito in Corso Vittorio Veneto, secondo le modalità preventivamente concordate con l’amministrazione. Art. 3 – Avvio e durata della concessione 8. La durata della concessione della gestione del centro anziani è di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. L’attivazione del servizio potrà essere ordinata, per motivi di urgenza, sotto riserva di successiva stipula del contratto nel caso in cui emergano elementi ostativi alla stipulazione contrattuale si provvederà alla revoca dell’aggiudicazione e agli adempimenti consequenziali e alla nuova aggiudicazione al secondo classificato. In questo caso, la decorrenza della durata della concessione è di 30 (trenta) anni dalla data di attivazione del servizio desunta da apposito verbale di inizio attività. E’ facoltà del Comune, nelle more dell’espletamento del nuovo affidamento, stabilire una proroga per un periodo non superiore a sei mesi, in relazione alla revisione organizzativa complessiva del servizio ed al conseguente espletamento della procedura per l'individuazione di un nuovo affidatario-concessionario. 9. L'affidamento in concessione della refezione scolastica ha durata stabilita in anni 9 (nove) con possibilità di proroga se la legislazione del tempo lo consente, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. L’attivazione del servizio potrà essere ordinata, per motivi di urgenza, sotto riserva di successiva stipula del contratto. Nel caso in cui emergano elementi ostativi alla stipulazione contrattuale si provvederà alla revoca dell’aggiudicazione e agli adempimenti consequenziali e alla nuova aggiudicazione al secondo classificato. In questo caso, la decorrenza della durata della concessione è di 9 (nove) anni dalla data di attivazione del servizio desunta da apposito verbale di inizio attività. 10. Una volta avviata la concessione, il concessionario ha l’obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata prevista dal presente articolo, salvo causa di forza maggiore o altri motivi ad esso non imputabili. La stessa concessione è da considerarsi servizio essenziale e di pubblico interesse. PARTE SECONDA Servizio generale di gestione del presidio residenziale socio assistenziale per anziani non autosufficienti (R.S.A.). Art. 4 Consegna e riconsegna della struttura Il Comune si impegna a consegnare al concessionario l’edificio nelle attuali condizioni strutturali, nonché fornito di tutti gli arredi, attrezzature e dotazioni esistenti e utilizzate nella casa di riposo, nello stato di conservazione in cui si trovano. Prima dell’inizio delle prestazioni contrattuali, la cui decorrenza è definita al precedente art. 3, sarà redatto verbale contraddittorio tra le parti, nel quale saranno elencate le attrezzature di cui sopra, con la precisazione per ognuno di essi, degli elementi caratteristici funzionali. Tale verbale farà parte integrante dei documenti contrattuali. Tutti i materiali, i prodotti le attrezzature richieste dalla vigente normativa regionale per l’autorizzazione al funzionamento, e quant’altro ritenuto necessario per i servizi in concessione e la loro manutenzione sono a carico dell’aggiudicatario, compresa la manutenzione delle attrezzature messe a disposizione del Comune e la loro sostituzione in caso di usura. Un anno prima della scadenza della concessione, si effettuerà una visita ispettiva, per verificare lo stato manutentivo della struttura. Nel caso venissero riscontrate carenze, il concessionario dovrà provvedere immediatamente, in modo da restituire l’immobile in uno stato di manutenzione adeguato. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Il concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità per danni che venissero causati a terzi o cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse. Alla scadenza della gestione il concessionario dovrà restituire la struttura, con i relativi impianti ed attrezzature d’uso, nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, fatte salve naturalmente le eventuali opere di miglioria e modifica apportate ed il normale logorio d’uso. La riconsegna verrà attuata previo verbale stilato in contraddittorio con il concessionario. Art. 5 Autorizzazioni La Casa di riposo ha un funzionamento permanente nell’arco delle 24 ore, per l’intera settimana e per tutto l’anno. La Casa di riposo attualmente è in possesso di autorizzazione al funzionamento, rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria Locale “VC”, per n. 10 posti letto R.A.F. in regime transitorio e n. 15 posti letto R.A. in mantenimento autorizzativo, per un numero complessivo di posti pari a 25, elevabili a 40 posti R.S.A. (di cui n. 20 non accreditabili) a seguito dei lavori di adeguamento e ampliamento di cui all'art.1. Il Presidio è oggetto di contratto per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate con l'ASL “VC” ed il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali Comune di Vercelli e Comuni convenzionati ex USSL 45, per n. 10 posti letto, elevabili a 20 posti letto a seguito dei lavori di adeguamento e ampliamento di cui all'art.1. Al Comune, fino alla stipula del contratto di concessione, competono le procedure correlate all'accreditamento istituzionale della struttura ai sensi della D.G.R. 14.9.2009 n. 25-12129 "Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie" e ss.mm.ii., e la stipulazione del contratto con l'Azienda Sanitaria Locale e l'Ente gestore dei servizi socio-assistenziali, sulla base dello schema approvato con D.G.R. 7.12.2009 n. 4412758 e ss.mm.ii. Successivamente anche tali adempimenti si intendono posti a capo del concessionario. L’ASL, su richiesta del concessionario, valutata la sussistenza dei requisiti necessari, provvederà a trasferire al Concessionario stesso tutte le autorizzazioni di legge, il titolo dell’accreditamento istituzionale ed il contratto in essere con il Servizio Sanitario Regionale. Art. 6 Piani Assistenziali Individualizzati (P.A.I.) - (allegato 1 punto 11 della nuova D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012) Il concessionario si impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli anziani da inserire nel presidio secondo le modalità definite dalla normativa regionale vigente e comunque ed in ogni caso a redigere per ogni anziano inserito il Piano di Assistenza Individuale. I piani assistenziali individualizzati (PAI) devono essere definiti a norma della D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012 e in particolare nel rispetto delle indicazioni di cui al punto 11, di seguito riportate: 11.1 Predisposizione del Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) Al momento dell’accoglienza dell’ospite in convenzione, la struttura residenziale recepisce e traduce operativamente, verificandone l’attualità, il progetto definito dall’U.V.G., provvedendo all’elaborazione del Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.), secondo le linee d’indirizzo di cui alla D.G.R. n. 42-8390/2008, Allegato D. Il P.A.I. deve essere elaborato anche per gli utenti accolti dalla struttura al di fuori dal convenzionamento con il S.S.R.; in questi casi, sarà compito dell’équipe di valutazione multidisciplinare della struttura valutare gli effettivi bisogni assistenziali dell’utente che dovranno essere contemplati nel contratto di accoglienza e tradotti in una delle fasce assistenziali previste dal presente provvedimento. Per questi casi, le valutazioni clinicoassistenziali, non possono giustificare trattamenti sanitari e assistenziali non richiesti dall’utente. Il P.A.I. si configura come un fondamentale strumento gestionale finalizzato a garantire, per tutta la durata della permanenza in struttura, il completo soddisfacimento dei bisogni dell’ospite individuando e definendo gli interventi, i tempi (minutaggio) di utilizzo delle singole figure professionali, le modalità, nonché la valutazione dei risultati. La predisposizione, la verifica e l’aggiornamento del P.A.I. avviene nell’ambito di un’équipe multidisciplinare, composta dal medico di medicina generale, dal coordinatore dell’assistenza infermieristica e/o tutelare, in stretta collaborazione con le altre professionalità operanti nella struttura. Il P.A.I. deve essere sottoscritto dai componenti dell’équipe multiidliplinare e viene fornito in copia all’interessato o al familiare o al tutore e trasmesso all’U.V.G.. Qualora all’atto dell’ingresso in struttura l’evoluzione del bisogno dell’anziano non autosufficiente, rispetto al momento della valutazione, si sia modificata, anche la struttura residenziale può richiedere una rivalutazione all’U.V.G.. 11.2 Rivalutazione del P.A.I. L’andamento del P.A.I. è soggetto a periodiche verifiche da parte dell' équipe della struttura, entro i termini previsti nel P.A.I. stesso o, comunque, a fronte dell’insorgere di variazioni delle condizioni psico-fisiche dell’ospite. La struttura residenziale comunica all’ U.V.G. eventuali variazioni dei bisogni, unitamente alla valutazione clinica sullo stato di salute dell’ospite, proponendo la relativa fascia assistenziale adeguata all’evolvere della situazione monitorata. Le comunicazioni tra struttura e U.V.G. dovranno avvenire esclusivamente tramite caselle di posta certificate. La rivalutazione del progetto individuale può essere richiesta anche dalla persona in residenzialità stessa o dal tutore, con richiesta diretta all’ U.V.G. dell’ A.S.L. di residenza e con facoltà di farsi assistere da un medico di sua fiducia e/o da un’associazione di tutela, sempre tramite caselle di posta certificate o raccomandata A.R.. Le proposte di adeguamento e/o di rivalutazione dei progetti devono essere oggetto di rivalutazione clinica da parte dell’ U.V.G. entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. Limitatamente ai casi di urgenza, certificati da specifica documentazione clinica, controfirmata dal Medico di Medicina Generale della persona e dal Direttore Sanitario, la rivalutazione fatta dalla struttura, qualora confermata dalla rivalutazione dell’ U.V.G., ha effetto dalla data di formale trasmissione della proposta all’ U.V.G. (data di trasmissione della comunicazione). Rispetto alla valutazione effettuata a livello locale (U.V.G dell’ A.S.L. di residenza o struttura ospitante), l’interessato, se ne ha la capacità, o il famigliare o il tutore o l’amministratore di sostegno, può avvalersi, in sede valutativa o comunque prima che le commissioni si siano formalmente espresse, della perizia di propri esperti e/o farsi rappresentare da un’associazione di categoria e/o di volontariato che opera a difesa dei diritti delle persone anziane. Con successivo provvedimento verranno individuate le modalità di opposizione alle valutazioni effettuate dall’ U.V.G.. 11.3 – Verifica delle prestazioni offerte Ai fini della verifica delle prestazioni offerte da parte della Commissione di Vigilanza, ogni struttura deve predisporre un riepilogo, secondo il modello che verrà fornito dalla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, in cui vengono riportati l’utilizzo delle figure professionali relativo ad ogni utente (sia in convenzione con il S.S.R., sia con contratto privato) coerente con i rispettivi P.A.I.. Tale riepilogo, vistato dal Responsabile di struttura, deve essere messo a disposizione degli organi di vigilanza in sede di sopralluogo ed esposto in locali della struttura accessibili al pubblico. Art. 7 Prestazioni nella residenza Globalmente nella Struttura si devono perseguire la qualità delle risposte assistenziali fornite affinché le attività si conformino il più possibile ai ritmi ed alle abitudini delle persone, compatibilmente con le esigenze di una collettività, attraverso regolamenti rispettosi della dignità della persona. Le esigenze di carattere sanitario e socio assistenziale degli ospiti vengono garantite mediante i servizi del territorio aperti alla generalità dei cittadini: ambulatorio medico e servizio di assistenza sociale. I servizi che il Concessionario deve erogare hanno lo scopo di soddisfare esigenze primarie (igiene, alimentazione, riposo ecc..) e di tutela, di recupero psicofisico e di mantenimento delle capacità residue. Debbono inoltre tendere a salvaguardare l’autonomia dell’ospite, a stimolarne al massimo l’autosufficienza ed essere finalizzati al recupero ed al mantenimento della capacità funzionale della persona. Pertanto, gli obiettivi generali dell’assistenza definiti dall’Amministrazione Comunale sono: approccio globale alla persona, tramite progetti individuali, per il mantenimento e/o sviluppo delle capacità psicofisiche della persona anziana; garantire il rispetto dei diritti degli utenti, nel rispetto della personalità nonché del patrimonio culturale, politico e religioso di ciascuno garantire spazi e tempi di partecipazione affinché la persona Ospite sia protagonista; garantire un’alta qualità di vita attraverso la ricerca del benessere della persona, anche mediante la personalizzazione degli ambienti e la particolare cura dell’aspetto fisico ; garantire il rispetto e il soddisfacimento dei bisogni relazionali, di salute, di sicurezza della persona Ospite; garantire la qualità dell’assistenza prestata tramite la formazione permanente del personale, al fine di sviluppare le capacità di intervento assistenziale, di lavoro in équipe e di relazione con l’Ospite; impegno affinché la Struttura resti aperta al territorio; in particolare si precisa che gli anziani che hanno fatto richiesta di inserimento presso il centro anziani di Villata non dovranno essere spostati altrove senza l’autorizzazione dell’Amministrazione e una specifica richiesta in tal senso dell’ospite. Presso la Struttura deve essere conservata a cura del soggetto aggiudicatario con modalità idonee a garantire il rispetto del segreto d’ufficio la seguente documentazione: protocolli organizzativi e assistenziali coerenti con le procedure ed istruzioni aziendali e le norme di legge turni del personale presenze del personale consegne individuali dell’Ospite cartella sanitaria Piani Assistenziali Individuali (P.A.I.) modulo per monitoraggio interventi/attività varie documentazione attestante la corretta applicazione D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008, e s.m.i., D.Lgs. 196/2003 (consenso informato), D. Lgs. 193/07 (H.A.C.C.P. alimenti, per competenza) titoli di studio del personale, curriculum, attestati corsi formativi, iscrizione all’albo Professionale ove richiesta idoneità sanitaria rilasciata dal medico competente della Ditta. Il concessionario, qualora offra servizi aggiuntivi (non afferenti alle prestazioni inserite nei L.E.A. incluse nella tariffa), può proporre una quota per servizi aggiuntivi, proporzionata al livello dei servizi alberghieri e socio-assistenziali offerti, secondo le prescrizioni di cui all'allegato 1 – punto 7 della D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012 ss.mm.ii. Art. 8 Prestazioni assistenziali ( allegato 1 - punto 5 della D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012 ) Il Concessionario dovrà fornire tutto il personale previsto dalla normativa ( DGR 38-16335 del 29.06.1992 e s.m.i. e D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012 della Regione Piemonte), sia relativamente ai profili previsti ed ai requisiti professionali richiesti, sia, quantitativamente, in ordine agli standard previsti: 1) Responsabile di struttura 2) Direttore Sanitario, (esclusivamente nelle strutture con posti letto adibiti alle fasce “Medio-Alta”, “Alta”, “Alta Livello Incrementato” e “N.A.T.”) 3) Assistenza Infermieristica 4) Assistenza alla persona 5) Attività di riabilitazione psico-fisica 6) Attività di animazione Il Concessionario garantirà la continuità dei rapporti di relazione tra gli ospiti della struttura ed i familiari, ai sensi dell'allegato 4 - punto 1 della D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012. Il Concessionario garantirà i rapporti con le associazioni di volontariato, secondo le finalità e modalità di cui all'allegato 4 – punto 2 della D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012. Come precisato nella predetta D.G.R., “i volontari supportano, ma non concorrono, al raggiungimento dei requisiti prestazionali minimi, la realizzazione dei progetti assistenziali e/o l'attività generale della struttura”. Potrà essere previsto, inoltre, l’inserimento a scopo di tirocinio di allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti da enti pubblici per figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio. Tutti i costi per tali servizi dovranno essere interamente a carico del Concessionario. Il Concessionario, attraverso la propria organizzazione, con particolare riferimento al personale, garantisce all’ospite, e ne assicura la tutela tramite la Carta dei Servizi, i diritti di cui all'allegato 4 – punto 4 della predetta D.G.R., di seguito riportati : a. Diritto alla vita – ogni persona deve ricevere la tempestiva, necessaria e appropriata assistenza per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali per la vita; b. Diritto di cura ed assistenza – ogni persona deve essere curata in scienza e coscienza e nel rispetto delle sue volontà; c. Diritto di prevenzione – ad ogni persona deve essere assicurato ogni strumento atto a prevenire rischi e/o danni alla salute e/o alla sua autonomia; d. Diritto di protezione – ogni persona in condizioni di bisogno deve essere difesa da speculazioni e raggiri; e. Diritto di parola e di ascolto – ogni persona deve essere ascoltata e le sue richieste soddisfatte nel limite del possibile; f. Diritto di informazione – ogni persona deve essere informata sulle procedure e le motivazioni che sostengono gli interventi a cui viene sottoposta; g. Diritto di partecipazione – ogni persona deve essere coinvolta sulle decisioni che la riguardano; h. Diritto di espressione – ogni persona deve essere considerata come individuo portatore di idee e valori ed ha il diritto di esprimere le proprie opinioni; i. Diritto di critica – ogni persona può dichiarare liberamente il suo pensiero e le sue valutazioni sulle attività e disposizioni che la riguardano; j. Diritto al rispetto ed al pudore – ogni persona deve essere chiamata con il proprio nome e cognome e deve essere rispettata la sua riservatezza ed il suo senso del pudore; k. Diritto di riservatezza – ogni persona ha diritto al rispetto del segreto su notizie personali da parte di chi eroga direttamente o indirettamente l’assistenza ; l. Diritto di pensiero e di religione – ogni persona deve poter esplicitare le sue convinzioni filosofiche, sociali e politiche nonché praticare la propria confessione religiosa. Art. 9 Prestazioni di assistenza medica (allegato 1 – punto 5.1 della D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012. L'Assistenza medica viene garantita attraverso i medici di medicina generale sulla base delle disposizioni previste dal vigente accordo integrativo regionale (D.G.R. n. 28-2690 del 24.4.2006, art. 14) . Compete all’A.S.L., nell’ambito delle funzioni distrettuali, l’individuazione dei Medici di Medicina Generale ai quali spetta garantire l’attività di assistenza sanitaria agli ospiti delle strutture residenziali socio-sanitarie accreditate con il S.S.R. Pertanto compete al concessionario stabilire ed opportunamente pubblicizzare l’orario settimanale di effettiva presenza medica all’interno della struttura, concordato con la Direzione sanitaria della struttura o con il Distretto sanitario. Il concessionario dovrà altresì predisporre un registro per i Medici di Medicina Generale su cui viene annotato, a cura degli interessati, il giorno, l’ora di ingresso e di uscita. Il concessionario dovrà operare affinché l’assistenza erogata dai Medici di Medicina Generale si raccordi con le altre attività sanitarie erogate nell’ambito della struttura, secondo le modalità definite nella D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012. Art. 10 Prestazioni di assistenza infermieristica (allegato 1 – punto 5.2 della D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012. L’assistenza infermieristica deve essere prestata sulla base delle disposizioni contenute nell'allegato 1 – punto 5.2, e secondo i tempi giornalieri indicati nella tabella 1 allegata alla D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012 della Regione Piemonte, con riferimento a ciascuna fascia di intensità e livello di complessità degli ospiti inseriti, nonchè secondo quanto indicato nel progetto di fornitura qualora lo stesso preveda prestazioni migliorative rispetto ai requisiti minimi, e deve essere assicurata da personale con Diploma Universitario di Infermiere conseguito ai sensi dell’Art. 6, comma 3, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. ovvero i Diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici; iscrizione al relativo Albo Professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea è ritenuto sufficiente solo nell’attesa dell’iscrizione all’Albo in Italia. Il numero degli operatori adibiti all’assistenza infermieristica deve essere tale da garantire i turni festivi. L’assistenza infermieristica, quando il personale infermieristico non è presente in struttura, deve essere assicurata attraverso la pronta reperibilità notturna. Gli operatori comunque adibiti all’assistenza infermieristica debbono rispettare scrupolosamente le istruzioni impartite dal personale sanitario e dal medico di base per quanto attiene la salute degli ospiti ed in particolare al rispetto delle diete alimentari, degli aspetti igienici, operando in modo da non coartare o condizionare comunque la volontà dell’individuo. Nella programmazione degli orari è da tenere presente, la partecipazione dell’infermiere alla stesura dei Progetti Assistenziali Individuali. Si richiede, inoltre,TUTTI I GIORNI la possibilità di effettuare terapie intramuscolari per esterni, in orario di servizio, dietro presentazione di richiesta medica e senza oneri a carico del Comune e degli utenti; questi ultimi provvederanno a fornire al concessionario tutto il materiale occorrente per la relativa terapia. Le prestazioni infermieristiche richieste sono quelle previste dal mansionario di categoria e a titolo esemplificativo e non esaustivo: corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche, aiuto nell’assunzione dei farmaci; prestazioni di pronto soccorso; eventuali cateterismi vescicali (uomo e donna); prevenzione, medicazione, monitoraggio lesioni da decubito; approvvigionamento (farmacia/ASL), stoccaggio, custodia dei farmaci, costante verifica della loro scadenza; contattare, in caso di bisogno, il Medico di Base, i servizi specialistici del S.S.N., i reparti ospedalieri ed i mezzi di soccorso; prenotazione, organizzazione per il trasporto (previo contatti con i familiari) per eventuale visite specialistiche; monitoraggio PAO, pesi corporei, evacuazioni, rispetto delle diete, glucotest, come da indicazione medica; controllo dell’aggiornamento delle cartelle sanitarie; collaborazione con il personale di assistenza (rispondere ai campanelli, accompagnare gli Ospiti in bagno se a loro richiesto, etc.); partecipazione alle riunioni per la stesura dei P.A.I. ed alla loro implementazione; supervisione del personale di assistenza in merito all’esecuzione dei compiti relativi agli atti della vita quotidiana. È utile la conoscenza di base del computer (Word ed Excel). Il servizio infermieristico prevede, infine, la dotazione a carico dell’aggiudicatario di presidi interni comprendenti: colliri, pomate, microclismi ed altri medicamenti detti da banco di uso comune atti a fronteggiare le piccole emergenze, come pure il controllo delle bombole di ossigeno di cui dispone l’ambulatorio. L’aggiudicatario deve inoltre provvedere all’acquisto di tutto quel materiale richiesto per il normale funzionamento del servizio non fornibile dall’A.S.L. ed a rispettare le indicazione da essa dettate. Resta di esclusiva competenza del Concessionario, l’approvvigionamento di tutti i presidi sia che possano essere forniti dall’A.S.L. che da acquisire direttamente (pannoloni, traverse, sacche diuresi, carrozzine, prodotti di pulizia, materiale sanitario, materiale di disinfezione, cura, lavaggio etc.) e quant’altro non espressamente specificato. In relazione all’assistenza protesica, integrativa e farmaci a favore delle persone anziane non autosufficienti si rinvia a quanto previto dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012 così come modificata dalla DGR 85-4248 del 2/8/2013. I costi per: il trasporto in ambulanza, per persone non altrimenti trasferibili, per l’effettuazione di prestazioni diagnostiche, specialistiche, qualora non erogabili direttamente nell’ambito della struttura residenziale, o per ricovero ospedaliero programmato, per gli utenti in convenzione con integrazione tariffaria da parte dell’Ente gestore delle funzioni socioassistenziali, sono a carico dell’ASL di residenza della persona; coloro che non fruiscono di detta integrazione tariffaria provvedono in proprio al pagamento del costo del trasporto; il rientro da ricovero ospedaliero sono a carico della struttura in quanto compresi nella tariffa giornaliera. Art. 11 Prestazioni di riabilitazione psico-fisica (allegato 1 – punto 5.4 della D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012. Il concessionario deve garantire le prestazioni professionali inerenti la riabilitazione, il mantenimento psico-fisico e il sostegno psicologico sulla base delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012 della Regione Piemonte, e secondo quanto indicato nel progetto di fornitura. Le predette attività sono di competenza delle figure professionali afferenti all’area delle professioni sanitarie riabilitative, nonché dello psicologo. Ai fini dell’accreditamento, quanto previsto dal punto 8/A a), dell’allegato B “Strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie per anziani” della D.G.R. 25-12129 del 14 settembre 2009, si intende come prestazione ulteriore rispetto al minutaggio di cui alla Tabella 1. Nella programmazione degli orari è da tenere presente, la partecipazione dei professionisti alla stesura dei Progetti Assistenziali Individuali. La Ditta, qualora si avvalga di personale straniero deve garantire una buona conoscenza della lingua italiana, sia verbale che scritta. Art. 12 Prestazioni di assistenza tutelare alla persona ( allegato 1 – punto 5.3 della D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012) Il concessionario dovrà garantire i fabbisogni individuali di tipo assistenziale e tutelare tramite la figura professionale dell’OSS (Operatore Socio Sanitario), in possesso della relativa qualifica professionale. Gli operatori privi della suddetta qualifica, eventualmente in servizio alla data di emanazione della D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012) presso la struttura, concorrono alla copertura dei fabbisogni individuali di tipo assistenziale e tutelare purché frequentanti un corso di formazione per il conseguimento della qualifica di O.S.S.. Dalla data dell'entrata in vigore della D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012, non è possibile assumere personale privo della qualifica O.S.S. per le funzioni di assistenza tutelare alla persona. Il Concessionario dovrà garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza tutelare, nell’arco delle 24 ore, con personale proprio per almeno il tempo previsto dalla normativa (DGR 38-16335 del 29.06.1992 e s.m.i. per gli ospiti autosufficienti e D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012 della Regione Piemonte per gli ospiti non autosufficienti , per i tempi indicati nella Tabella 1 con riferimento a ciascuna fascia d’intensità e livello di complessità) e secondo quanto indicato nel progetto di fornitura. L'assistenza tutelare alla persona è rivolta a soddisfare i fabbisogni individuali degli ospiti, come definiti nei rispettivi progetti individuali, e comprende la pulizia e il riordino degli ambienti di vita privata dell’ospite, nonché l’attività di imboccamento degli ospiti non in grado di provvedere autonomamente. Pertanto la stessa dovrà garantire: - interventi rivolti all’assistenza diretta della persona, consistenti, esemplificativamente in: aiuto ad alzarsi dal letto, aiuto durante l’igiene personale, cambio dei pannoloni, aiuto nei pasti, aiuto all’utilizzo dei servizi igienici, aiuto nella deambulazione, con particolare riferimento ai mezzi coadiuvanti la deambulazione (quali carrozzine, tripodi, girelli), pulizia quotidiana degli ambienti di vita e degli strumenti coadiuvanti, degli arredi e delle attrezzature dell’ospite, preparazione di tisane e bevande calde, ove necessiti, al di fuori degli ordinari orari di preparazione; - interventi di protezione della persona, consistenti, esemplificativamente in: controllo e sorveglianza della persona a garanzia dell’incolumità personale, della salute, del decoro personale e della qualità della vita; - intervento immediato di risposta delle chiamate degli Ospiti; - risposta a chiamate notturne e controllo periodico notturno in assenza di chiamate; - attivazione per eventuali interventi /chiamate urgenti di pronto soccorso; - aiuto per il governo dell’ambiente di vita, con particolare riferimento al governo della camera e del posto letto; - interventi generali di natura assistenziale volti a favorire la socializzazione degli utenti, in particolare: coinvolgimento dei parenti; rapporti con le strutture sociali, sanitarie, ricreative e culturali del territorio; - svolgimento di piccole commissioni; partecipazione agli interventi di socializzazione e recupero che impegnano l’utente; - collaborazione funzionale con le associazioni di volontariato che eventualmente operino nella comunità. L’attività ordinaria di igiene e cura del piede è compresa nell’ambito dell’assistenza diretta alla persona tramite gli assistenti tutelari. I costi derivanti dall’acquisto del materiale e per l’esecuzione dell’igiene personale degli Ospiti, nonché la spesa per l’acquisto dei guanti monouso in lattice e/o vinile sono a carico del Concessionario per tutto il personale. Il numero degli operatori deve essere tale da garantire anche i turni notturni e festivi. Art. 13 Attività di animazione (allegato 1 – punto 5.6 della D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012) Devono essere previste, attività di animazione sulla base delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012 della Regione Piemonte, e secondo quanto indicato nel progetto di fornitura, attraverso le figure professionali dell’animatore professionale, del terapista occupazionale, dell’educatore professionale o altre figure professionali dell’area della riabilitazione e/o altre specializzazioni (es. musicoterapia, teatroterapia, ecc.) che possono essere utilmente impiegate ai fini del raggiungimento degli obiettivi assistenziali prefissati nei progetti assistenziali, per un totale complessivo di 18 ore settimanali (su un modello di struttura da 72 p.l. o in proporzione sulla base dei posti letto occupati). I programmi saranno collettivi ed individuali e terranno conto delle preferenze e delle possibilità di stimolazione fisica e mentale degli Ospiti. Le attività di animazione e socializzazione devono costituire un’opportunità in risposta ad alcuni bisogni fondamentali della persona: bisogno di sicurezza (di conoscenza, di protezione, di ordine, stabilità ed equità dell’ambiente); bisogno associativo (di appartenere ad un gruppo, di dare e ricevere affetto, sentimenti, di essere accettati, di instaurare relazioni significative); bisogno di stima (di autonomia, affermazione, libertà, di essere e di sentirsi utili; di aver il riconoscimento dei propri meriti e il rispetto della propria identità); bisogno di autorealizzazione (di esprimere le proprie potenzialità e sviluppare nuove capacità; di valorizzare la propria diversità); bisogni cognitivi (desiderio di conoscere e di capire; di costruire un sistema di valori; di creare relazioni e significati). Il Concessionario deve definire progetti mirati o attività con modalità e percorsi innovativi in cui vi siano precise indicazioni rispetto ai contenuti, alle metodologie, alle soluzioni organizzative previste, nonché alle risorse (materiale, piccoli attrezzi da lavoro, etc.) I costi derivanti dall’acquisto del materiale e delle attrezzature per l’animazione e terapia occupazionale sono a carico del Concessionario. Allo scopo di perseguire le finalità del presente articolo il Concessionario dovrà garantire e promuovere la partecipazione di enti, associazioni, volontari, scuole nelle attività a favore degli ospiti. Art. 14 Prestazioni di natura alberghiera Il Concessionario dovrà provvedere all’espletamento delle seguenti prestazioni alberghiere e manutentive: a)Lavanderia e guardaroba Il Concessionario dovrà provvedere all’espletamento del servizio di lavanderia, stireria, guardaroba, sia per la biancheria piana che per quella appartenente ai singoli Ospiti; il suddetto servizio potrà essere espletato sia direttamente dal soggetto aggiudicatario che indirettamente. A tal fine il soggetto aggiudicatario potrà utilizzare i locali e le attrezzature in dotazione della Struttura e dovrà provvedere: - alla fornitura di tutta la biancheria piana e cerata occorrente, asciugamani, coperte, etc.; - il tovagliato necessario alla somministrazione dei pasti; - le spese relative all’energia elettrica, acqua e vapore; - le spese per manutenzioni periodiche mensili delle apparecchiature presenti (personale qualificato e certificato MIELE); - le spese per l’acquisto e la manutenzione di nuove attrezzature necessarie per il miglior funzionamento del servizio (in sostituzione e/o in aggiunta delle esistenti), ad esempio impianto di stiratura professionale, nuovo mangano etc.; - l’utilizzo e, se non possibile, lo smaltimento dei detersivi liquidi e prodotti chimici, avanzati dalle passate gestioni del servizio di lavanderia. Resta inteso che: - i capi smarriti, sciupati o resi inutilizzabili dalla lavatura o dalla stiratura devono essere immediatamente rimborsati all’anziano e/o alla sua famiglia; - in occasioni particolari (es. Natale, Pasqua, etc.) l’Aggiudicatario deve fornire ed utilizzare tovagliato che sottolinei l’importanza del giorno di festa. Il Concessionario ha l’obbligo di trattare la biancheria piana ed i capi personali degli anziani con detersivi ed additivi a norma di legge, idonei ad assicurare la necessaria morbidezza nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della pelle o altro. A tal fine, l’aggiudicatario deve conservare nella sede del servizio le schede tecniche rilasciate dalla Ditta produttrice dei detergenti ed additivi utilizzati nelle varie fasi del lavaggio e della stiratura. In particolare, l’Aggiudicatario deve garantire un’ottimale disinfezione dei capi utilizzando i trattamenti più opportuni secondo la tipologia dei medesimi. Il Concessionario deve provvedere alla normale sostituzione ed approvvigionamento della biancheria piana in modo da garantire il costante ricambio. Il reintegro della biancheria piana usurata deve avvenire effettuando scelte (di colori, tessuti, modelli…) che garantiscano un ambiente il più possibile familiare. Sono comprese nelle prestazioni di natura alberghiera a carico del Concessionario, da effettuarsi con attrezzature e personale adeguati, salve le dotazioni fornite dal Comune, di cui il Concessionario prende visione in sede di sopralluogo preventivo, l’effettuazione di un completo servizio di lavanderia, stireria e guardaroba, nonché prestazioni accessorie (cucitura, attaccatura bottoni, cerniere et similia) per quanto di proprietà dell’Ospite o in dotazione dello stesso. Sono a carico del Concessionario la fornitura delle attrezzature e dei beni di consumo per l’effettuazione del servizio previsto nel presente articolo, fatte salve le dotazioni fornite dal Comune, di cui il Concessionario prende visione in sede di sopralluogo preventivo. b)Pulizia, sanificazione, disinfezione locali Per assicurare un alto grado di igiene ambientale e per abbattere i rischi di infezione, sempre latenti in strutture comunitarie, nonché per garantire un corretto mantenimento dell’estetica dei luoghi, sono previsti gli interventi di seguito descritti. L’igiene ambientale deve prevedere la seguente periodicità: giornaliera; straordinaria; periodica; a fine ricovero. 1. Pulizia giornaliera: s’intende la pulizia che deve essere eseguita quotidianamente (domeniche e festivi compresi), nei locali di seguito elencati. Le stanze di degenza devono essere pulite al mattino: - dopo che sono stati rifatti i letti; - dopo che ogni paziente abbia soddisfatto il proprio bisogno d’igiene; - dopo che ogni paziente abbia soddisfatto il proprio bisogno di alimentazione (colazione). 2. Pulizia straordinaria: s’intendono le pulizie che sono riferite all’intero locale e che comprendono anche i muri oltre ai pavimenti, devono essere eseguite con apparecchiature idonee; 3. Pulizia periodica: secondo una periodicità codificata, alcune superfici andranno pulite ogni settimana, mese, bimestre, etc. (per esempio infissi, stipiti, porte, vetri). 4. Pulizia a fine ricovero: fa riferimento alla dimissione/trasferimento/decesso del paziente e prevede una pulizia a fondo dell’unità individuale dell’utente con eventuale cambio del materasso: - pulizia del letto in ogni suo punto o articolazione; - pulizia del comodino esternamente ed internamente, dall’alto verso il basso (compresi maniglie, cassetto e ruote); - pulizia dell’armadio esternamente ed internamente; - pulizia della sedia; - pulizia del sistema di illuminazione e comunicazione; pulizia di tutto ciò che è stato a contatto col paziente (piantana flebo, spondine, archetti, trapezio, etc.); Dopo la pulizia si procede alla disinfezione. Principio importante: la pulizia deve essere garantita in qualsiasi momento della giornata, indipendentemente dalla periodicità appena descritta, quando quest’evento si renda necessario e non riguardi l’unità dell’utente ma anche il restante ambiente (bagni, pavimento stanze e corridoi, guardiola, sale da pranzo ai piani, etc.) in modo da renderlo confortevole per l’utente. Sono oggetto del servizio tutti i locali della Struttura. Il servizio dovrà essere svolto in conformità al progetto tecnico presentato in sede di gara. Prodotti da utilizzare per il servizio di pulizia I prodotti utilizzati, quali detergenti (obbligatori quelli biodegradabili), disinfettanti, dovranno essere di ottima qualità, di recente preparazione e tali da non danneggiare in nessun modo le persone, gli immobili, i mobili e gli arredi; essi saranno prodotti da Aziende altamente specializzate nel campo delle pulizie e della sanificazione. In particolare, i disinfettanti tutti dovranno essere registrati presso il Ministero della Sanità. A tal fine il Concessionario dovrà inviare alla segreteria dell’Ente le relative schede merceologiche, di sicurezza e tossicologiche prima dell’inizio del servizio (che dovranno essere ubicate anche nei luoghi di lavoro e di stoccaggio). Il mancato invio di dette schede comporterà l’emissione di diffida ad adempiere. Il Comune di Villata si riserva il diritto di eseguire e far eseguire accertamenti sui prodotti usati per la pulizia e la disinfezione, il servizio prestato deve essere sempre aggiornato con il progresso tecnologico. Il Concessionario deve, nell’effettuare il servizio, usare tutte le macchine e attrezzature necessarie. Nello svolgimento del servizio il Concessionario deve evitare qualsiasi intralcio o disturbo alle normali attività della Casa di Riposo. Il Concessionario s’impegna a fornire i cartelli di avviso “pavimento bagnato” in numero adeguato e a verificarne l’utilizzo quotidiano da parte degli operatori. Il Concessionario s’impegna ad eseguire il servizio a perfetta regola d’arte in modo che non siano danneggiati i pavimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti posti nei locali da pulire. Il Concessionario si obbliga all’osservanza delle norme sulla sicurezza e di quelle sull’impiego dei prodotti chimici non nocivi (essendo l’uso dei prodotti nocivi assolutamente vietato). Si obbliga, comunque, a provvedere, a cura e carico propri e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori e l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi. c)Derattizzazione, disinfestazione Da eseguirsi sia direttamente dal Concessionario che avvalendosi di ditte specializzate, nei locali di pertinenza interni e sulle aree esterne, secondo le necessità operative che di volta in volta si rendessero necessarie. d)Raccolta rifiuti Il Concessionario provvede alla raccolta dei rifiuti urbani, di quelli assimilabili agli urbani, secondo la normativa nazionale e al Regolamento Comunale. La Ditta provvede, inoltre, allo smaltimento, a norma di legge, dei rifiuti sanitari, tramite ditte specializzate nel settore e smaltimento di qualsiasi materiale ingombrante non più necessario per il funzionamento della Struttura. Art. 15 Servizio di ristorazione ( allegato 1 – punto 6 della D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012 ) Sono comprese nelle prestazioni di natura alberghiera a carico del Concessionario, da effettuarsi con attrezzature e personale adeguati, l’effettuazione di un completo servizio di ristorazione, per tutti i giorni dell'anno, adeguato sotto il profilo dietetico-nutrizionale e della sicurezza alimentare in quanto rappresenta un presupposto di basilare importanza sia per il mantenimento ed il recupero delle condizioni di salute degli ospiti sia per favorire, nella fase di distribuzione e somministrazione degli alimenti, lo sviluppo di momenti di socializzazione ed integrazione ambientale. Il concessionario quindi dovrà, di conseguenza, dedicare particolare impegno e le necessarie risorse affinché il servizio di ristorazione risponda ai seguenti requisiti: - ambiente gradevole, confortevole e caratterizzato da uno scrupoloso rispetto delle condizioni igieniche delle strutture; - tempi per i pasti compatibili con i ritmi di vita delle persone anziane; - qualità e varietà dei cibi che si concreta anche con la possibilità di scelta e l’adozione di menù personalizzati, vistati dall’A.S.L. competente per territorio. In ogni caso la scelta alimentare va prevalentemente orientata su cibi freschi (cucinati in loco), di stagione, provenienti dal territorio in modo da poter consentire, attraverso il recupero del vissuto dell’anziano, la rievocazione di sensazioni e ricordi, importante contributo al mantenimento dell’equilibrio psico-fisico dell’ospite; - sicurezza sanitaria che deve essere garantita mediante efficace controllo sanitario (documentale ed ispettivo) della qualità delle materie prime; controlli sulle modalità di preparazione, confezionamento e conservazione dei cibi, igiene del personale, dei locali e delle attrezzature. Il servizio comprende l'acquisto delle derrate, la preparazione e confezionamento di pasti in loco; la somministrazione dei pasti, nelle sale da pranzo o, in particolari situazioni, in cui l’ospite sia impossibilitato a recarsi in sala da pranzo, a letto o in camera; la distribuzione dei pasti nelle fasce orarie prestabilite; la preparazione e riordino (apparecchiatura e sparecchiatura dei tavoli) del refettorio; la pulizia e sanificazione del refettorio; il lavaggio di piatti e stoviglie e il riassetto e sanificazione della cucina. La preparazione dei pasti dovrà essere in conformità ai menù predisposti sulla base di tabelle dietetiche sottoscritte dal Responsabile della Ditta e vistati dai competenti organismi dell’A.S.L. di competenza. Gli orari di somministrazione delle vivande dovranno essere conformati al programma presentato in sede di progetto di fornitura. Il Concessionario deve garantire agli ospiti sostituzioni fisse o menù dietetici prescritti dal medico di base. Sono a carico del Concessionario la fornitura delle attrezzature e dei beni di consumo per l’effettuazione del servizio previsto nel presente articolo, fatte salve le dotazioni fornite dal Comune, di cui il Concessionario prende visione in sede di sopralluogo preventivo. In particolare il Concessionario dovrà fornire i seguenti materiali di uso comune necessari alla corretta e decorosa somministrazione del servizio mensa, procedendo alla integrazione della dotazione della struttura, esemplificativamente stoviglie e posate, tovaglioli, contenitori d’alluminio, materiale ed attrezzature per il lavaggio, la pulizia degli attrezzi da cucina e delle stoviglie utilizzate, nonché degli ambienti destinati a cucine e sala da pranzo, il vestiario del personale. Il Concessionario dovrà munirsi delle autorizzazioni amministrative per l’esercizio della attività previste dalla vigente normativa. Il Concessionario dovrà operare in conformità alla normativa vigente, sia in riferimento alla conformazione dei locali e delle attrezzature, sia in riferimento all’igiene dei prodotti alimentari, (H . A. C. C. P.) Il servizio di mensa come definito ai commi precedenti è regolato dal presente capitolato, e dal Documento "Proposte operative per la ristorazione assistenziale" della Regione Piemonte - Assessorato alla Tutela della salute e Sanità Direzione Sanità Pubblica, del febbraio 2007, che il concessionario dovrà adottare e a cui dovrà uniformarsi strettamente. Detti documenti si intendono parte integrante e sostanziale del presente capitolato. Le prescrizioni del documento esplicitamente richiamate dal presente capitolato hanno carattere normativo e vincolante; le restanti si intendono quali indicazioni generali. Art. 16 Qualità e tipologia delle derrate alimentari . La qualità delle derrate alimentari acquistate dovrà risultare compatibile con i menu giornalieri; la quantità delle forniture dovrà essere determinata in funzione del menù settimanale e della deperibilità del prodotto, in proporzione alle esigenze e ai tempi di consumo. È tassativamente vietata la congelazione degli alimenti freschi ovvero la loro ricongelazione in caso di prodotti già surgelati. Dovranno essere rispettati i disposti di Legge in relazione all’etichettatura di tutti i prodotti destinati al consumatore finale ed anche quelli destinati ad ospedali, ristoranti, mense ed altre collettività simili. Struttura del menù Anziani ospiti del presidio e utenti esterni Frutta a metà mattina Un primo piatto Un secondo piatto Un contorno Pane oppure Frutta a metà mattina Un piatto unico Un contorno Pane Merenda per gli ospiti del presidio Latte e biscotti o yogurt alla frutta o frullato di frutta o macedonia di frutta o budino o pane e marmellata,o pane e olio, o torta e succo o gelato. Art. 17 Manutenzione ordinaria e straordinaria Manutenzione ordinaria Il concessionario provvede a propria cura e spese, per tutto l’arco temporale della concessione, all’esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all’uso convenuto. Nella manutenzione ordinaria rientrano ( in via esemplificativa): 11. manutenzione degli impianti e delle attrezzature indipendentemente da chi ne detiene la proprietà (ed eventuale sostituzione in caso di usura); 12. tinteggiatura di tutti i locali interni della struttura ogni due anni. (la scelta del colore e le modalità di esecuzione del servizio dovranno essere concordate con il Responsabile di struttura del Comune); 13. opere da muratore (limitatamente ad operazioni di ripristino); 14. opere da elettricista (su impianti elettrici in generale); 15. opere da elettricista (per manutenzione impianti allarmi infermiere reparti, emergenze antincendio, luci di emergenza, gruppo elettrogeno etc., da effettuarsi alle scadenze di legge con registrazione in apposito verbale); 16. opere da idraulico (su impianti idraulici in genere); 17. opere da idraulico (per manutenzione impianti linee idranti, manichette antincendio, pompe antincendio, vasche di accumulo, impianto autoclavi etc., ) 18. effettuazione dei controlli e la manutenzione dei dispositivi antincendio da effettuarsi alle scadenze di legge con registrazione in apposito verbale; 19. manutenzione attrezzature di lavanderia e stireria; 20. manutenzione apparecchiature informatiche e fotocopiatrice per uffici e loro sostituzione e/o integrazione; 21. manutenzione estintori e manichette idranti (da effettuarsi alle scadenze di legge con registrazione in apposito verbale); 22. opere da fabbro per riparazione carrelli, porte REI, maniglioni etc.; 23. opere da falegname per riparazione serramenti, tapparelle etc.; 24. manutenzione apparecchiature elettromedicali compresa integrazione e sostituzione; 25. manutenzione di tutti gli arredi, dei sanitari e di tutti gli accessori di riferimento; 26. spurgo fosse biologiche, disintasamento tubi, compresa possibile sostituzione (tubi sotterranei); 27. sostituzione vetri, serramenti, porte interne etc.; 28. manutenzione delle aree pertinenziali alla struttura pulite e sgombre da ogni sorta di materiali; 29. manutenzione parco, aiuole e viabilità esterna in generale; si dovrà provvedere al taglio periodico dell’erba; 30. manutenzione centralino e impianti telefonici; 31. manutenzione e potenziamento impianto TV con acquisto di nuovi televisori LCD per le aree comuni. 32. spalatura neve, derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazioni da eseguirsi nei locali di pertinenza interni e sulle aree esterne. Per tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere comprese le forniture di tutti i materiali, dei ricambi originali e certificati, necessari per l’esecuzione dell’intervento. 33. raccolta dei rifiuti urbani, di quelli assimilabili agli urbani; 34. raccolta e smaltimento, a norma di legge dei rifiuti speciali ospedalieri. Il concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza delle aree assegnate. Ogni intervento significativo sugli impianti deve essere effettuato secondo la regola dell’arte e adeguatamente certificato in conformità, dall’installatore Per garantire la corretta gestione della medesima il concessionario dovrà predisporre ed aggiornare un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. Per tale compito può avvalersi della collaborazione di una persona appositamente incaricata. L’impianto di riscaldamento è autonomo, a metano. Il concessionario ha l’obbligo di individuare e nominare a proprie spese il terzo responsabile degli impianti termici ai sensi del DPR 412/93 e ss.mm.ii. ed a darne comunicazione al Comune ed a richiedere le visite periodiche di legge all’Ente competente. Al fine di assicurare le condizioni di comfort, il Concessionario dovrà garantire la temperatura di legge, ai sensi dell’art. 4 del DPR 412/93 e ss.mm.ii. Pertanto durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, definite e misurate come indicato al comma 1 lettera w dell'articolo 1, non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate: b) 20 °C +2 °C di tolleranza Manutenzione straordinaria ed Ampliamento Compete al Concessionario la realizzazione dei lavori di ampliamento e adeguamento/ristrutturazione ai requisiti Strutturali del regime definitivo della struttura del Centro anziani, tramite l’esecuzione di tutti gli interventi previsti nel progetto Definitivo approvato dalla Giunta Comunale n. 71 del 4/7/2013 da cui risulta un quadro economico pari a euro 2.317.500.00 IVA compresa, importo comprensivo dei lavori e di ulteriori somme a carico del concessionario a cui si aggiunge l’importo di € 50.000 per la progettazione definitiva a carico del Comune . I lavori di cui necessita la struttura e che, intendendosi funzionali ed accessori alla gestione del servizio, posti a carico del concessionario, consistono in: 1) Ampliamento della casa di riposo 2) Ristrutturazione e adeguamento ai requisiti strutturali del regime definitivo del Centro Anziani comunale Compete al Concessionario, altresì, la progettazione esecutiva per le lavorazioni succitate, da approvarsi obbligatoriamente dalla Giunta Comunale. La loro programmazione e realizzazione dovrà essere affidata tramite appalto del Concessionario a soggetti qualificati ed idonei ai sensi della normativa vigente in materia (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e DPR 207/2010). La progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori di ampliamento ed adeguamento con integrazione dei relativi arredi dovranno avvenire nei tempi e nei termini massimi di al precedente art. 2. Il Concessionario dovrà provvedere altresì all'integrazione degli arredamenti necessari per la gestione della struttura per l’importo presunto di € 100.000,00 in ragione dei lavori di ampliamento e adeguamento. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria (esclusa la manutenzione ordinaria) che si rendessero necessari in corso di contratto diversi dall’adeguamento e ampliamento di cui ai punti precedenti e finalizzati al miglioramento dell’immobile o richiesti per legge, dovranno essere concordati preventivamente con il Comune. Il concessionario si farà carico direttamente della loro realizzazione. Qualora il Concessionario ottenga contributi economici inerenti gli interventi di miglioria dell'immobile, da parte di soggetti pubblici o privati, dovrà obbligatoriamente darne comunicazione al concedente. La mancata realizzazione di quanto indicato nel presente articolo, ovvero la loro realizzazione al di fuori delle tempistiche indicate nel presente articolo, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo Art. 86. È comunque facoltà del Comune, attraverso la Commissione di Controllo, verificare l’esatta esecuzione delle opere e in caso di inadempimento di disporne l’esecuzione mediante diffida ad adempiere. È facoltà dell’Ente, in caso di non osservanza, provvedere in via sostitutiva all’esecuzione delle predette opere addebitando al soggetto aggiudicatario il relativo onere. Inoltre, il Concessionario trasmetterà alla Commissione di Controllo, con periodicità semestrale, un rendiconto di tutti gli interventi effettuati nell’anno con allegati tutti i documenti giustificativi. Art. 18 Tipologia del personale La Casa di riposo dovrà prevedere un organico almeno corrispondente ai requisiti regionali previsti dalla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012 - composto da: a) un responsabile con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione e in possesso di esperienza in attività di coordinamento, organizzazione delle attività e nei piani assistenziali individuali b) un Direttore sanitario, in possesso dei requisiti di cui al punto 4.2 della predetta DGR da garantirsi in presenza di posti letto adibiti alle fasce “Medio-Alta”, “Alta”, “Alta Livello Incrementato” e per un monte ore calcolato in proporzione alla presenza a tempo pieno prescritta per le strutture con almeno 120 p.l. c) personale addetto all’Assistenza Tutelare, in possesso dell’Attestato di qualifica professionale O.S.S. Gli operatori privi della suddetta qualifica, in servizio alla data di emanazione della nuova D.G.R., concorrono alla copertura dei fabbisogni individuali di tipo assistenziale e tutelare purché frequentanti un corso di formazione per il conseguimento della qualifica di O.S.S.. Dalla data del predetto provvedimento, non è possibile assumere personale privo della qualifica O.S.S. per le funzioni di assistenza tutelare alla persona. Personale senza attestato potrà essere adibito esclusivamente al servizio di pulizia o altra attività per cui non è richiesto attestato specifico. Questo personale dovrà essere calcolato in rapporto alla tipologia e al numero degli ospiti, all’organizzazione e alla gestione delle attività, in base ai parametri regionali; d) personale per assicurare i servizi generali (lavanderia e pulizie), qualora non esternalizzati; e) personale infermieristico e riabilitativo in base ai parametri regionali. f) personale per attività di animazione ( animatore professionale, terapista occupazionale, educatore professionale o altre figure professionali ) in base ai parametri regionali. E’ richiesta la presenza di almeno due operatori (operatori socio-sanitari e/o infermieri professionali) nell’orario notturno. Per le strutture al di sotto degli 80 p.l. di intensità Medio Alta e fasce superiori, e analogamente per l’intensità Media e fasce inferiori, l’assistenza infermieristica notturna può essere garantita anche attraverso la pronta reperibilità. Possono, inoltre, essere utilizzati altre risorse quali volontari e tirocinanti, che non possono operare in sostituzione del personale della Casa di riposo. Il concessionario dovrà prevedere un modello organizzativo che assicuri la sostituzione del personale assente. Per le norme di carattere generale inerenti il personale impiegato nei servizi oggetto della concessione si rimanda a quanto definito nella Parte IV del presente Capitolato. Art. 19 Qualificazione del personale Il Concessionario deve possedere un sistema di “qualificazione del personale” pianificato sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio. La programmazione formativa deve essere documentata. I percorsi formativi, sia individuali sia di gruppo, devono riguardare tutte le figure professionali e fornire agli operatori conoscenze teoriche e tecniche utili sia per comprendere la globalità del servizio in relazione alla tipologia dei soggetti assistiti sia per organizzare i vari percorsi delle prestazioni da erogare in funzione dei bisogni specifici. La Ditta è tenuta a redigere, in sede di progetto per il primo anno di attività ed entro il 31 gennaio di ogni anno, un programma annuale di formazione/aggiornamento e supervisione del personale indicando argomenti, personale coinvolto, durata e numero di edizioni per consentire la più ampia partecipazione degli interessati, tenendo anche conto dei requisiti specifici richiesti per ogni singola area funzionale. Il Concessionario dovrà possedere idonea documentazione atta a dimostrare lo svolgimento di momenti formativi e di aggiornamento del personale, il livello di partecipazione ed apprendimento. Il Concessionario dovrà consegnare all’Ente entro 20 dicembre di ogni anno idonea documentazione atta a dimostrare lo svolgimento di momenti formativi e di aggiornamento del personale, il livello di partecipazione ed apprendimento. Art. 20 Doveri del personale Il personale impiegato dal Concessionario non avrà alcun vincolo di dipendenza gerarchica dall’Ente dovrà garantire un corretto comportamento osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente Capitolato. Il personale addetto ai servizi di cui al presente Capitolato dovrà essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti secondo quanto previsto nel progetto di fornitura. Al termine del servizio il personale della Ditta dovrà lasciare i locali della Struttura. Il personale è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. Il Concessionario è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente Capitolato. Il Concessionario è, inoltre, direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi per colpa imputabile ai propri dipendenti. Tutto il personale del Concessionario addetto al servizio dovrà vestire una divisa di foggia e colori concordati, mantenuta in perfetto stato di pulizia. Inoltre il personale del Concessionario, durante l’espletamento del servizio, dovrà tenere in evidenza la tessera di riconoscimento, riportante in modo ben visibile le generalità del lavoratore e la fotografia, nonché il nome della Ditta di appartenenza. Il personale deve garantire la riservatezza assoluta (segreto professionale) relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza nel rapporto con gli utenti potendo rilevare e discutere le problematiche individuali unicamente con il rappresentante del Concessionario o al responsabile della Struttura. Al personale è, inoltre, fatto assoluto divieto: accettare alcuna forma di compenso di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti, in cambio delle prestazioni effettuate; testimoniare alla presenza di notai, avvocati o per qualsiasi altra questione di natura legale non obbligatoria per legge. Comunque, per l’espletamento delle predette pratiche amministrative, all’interno della Struttura, deve essere opportunamente informato il Responsabile di struttura. rilasciare informazioni degli Ospiti ad altre persone al di fuori dei parenti di cui si ha il nominativo; utilizzare il proprio telefono cellulare in orario di servizio. Il personale è autorizzato e tenuto a: accertare l’identità dei visitatori non conosciuti; ad allontanare dalla Struttura persone che arrecano disturbo alla quiete dei sig. Ospiti ed al lavoro degli Operatori stessi. La non osservanza di tali disposizioni comporta la facoltà per l’Ente, a semplice richiesta motivata, di esigere l’allontanamento del personale, Nell’espletamento del proprio lavoro gli Operatori dovranno: comprendere le esigenze e le aspettative dell’utenza; saper rilevare eventuali bisogni, anche inespressi e riportarli al Responsabile; rispettare gli obblighi di tutela della privacy. Art. 21 Rappresentante del Concessionario Il Concessionario deve indicare il Responsabile della Concessione (tale figura potrà essere il Responsabile di Struttura, sempreché abbia i requisiti previsti dalla normativa) che dovrà essere notificato al Comune prima dell’inizio del servizio, con funzioni di supervisione e controllo, che abbia la facoltà ed i mezzi per intervenire nell’adempimento degli oneri contrattuali e di aver comprovata esperienza nel settore. Tale figura ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni affidate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e constatazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile della Concessione, dovranno intendersi fatte direttamente al Concessionario Il Responsabile della Concessione deve essere comunque facilmente rintracciabile in ogni giorno nel quale è svolto il servizio, mediante telefono cellulare fornito a proprie spese dal Concessionario. Esso dovrà mantenere un contatto continuo con la commissione di controllo o funzionario delegato per il controllo dell’andamento dei servizi. In ogni caso di assenza o impedimento dell’incaricato, il Concessionario dovrà comunicare il nominativo di un sostituto. Art. 22 Controlli – Commissione di controllo L’Amministrazione Comunale ha il diritto di verificare, con o senza preavviso, in qualsiasi momento mediante una apposita Commissione di Controllo nominata dal Sindaco ed in cui sarà presente un rappresentante del Comune di Villata, la qualità delle prestazioni erogate, il personale addetto, i servizi assicurati agli Ospiti, nonché l’osservanza di quanto disposto nel presente capitolato e nel progetto-offerta. Qualora le persone addette alle verifiche vengano a conoscenza d’inadempienze o di irregolarità, provvedono a segnalare per iscritto al Concessionario quanto riscontrato, affinché attui le apposite azioni correttive e/o applichi le penali previste. Art. 23 Assegnazione dei posti Per l’individuazione dei cittadini da inserire nella Casa di riposo, il Concessionario opererà in collaborazione con il servizio sociale competente,con il medico di fiducia dell'assistito, integrato da apporti specialistici, o con l’UVG competente per territorio, così come previsto dalla normativa regionale vigente. Le domande di ammissione sui posti non accreditati, redatte in carta libera, devono essere indirizzate direttamente al Concessionario. Questi costituirà idonea commissione che valuterà le domande ( unitamente agli allegati certificati di residenza e medico) per formare graduatoria di accesso. Le graduatorie sono stilate applicando i criteri di seguito definiti ed aggiornate periodicamente con cadenza almeno trimestrale. L'esito delle domande verrà immediatamente comunicato agli interessati (e per conoscenza al Comune) Nello stilare le predette graduatorie dovranno essere applicati i seguenti criteri, in ordine di priorità : 1) Residenza L’assegnazione dei posti dovrà rispettare due liste di attesa, una per le persone residenti da almeno 4 (quattro) anni nel Comune di Villata, che avranno la precedenza su una lista di persone non residenti o residenti da meno di 4 (quattro) anni. Saranno considerati iscritti alla prima lista i cittadini che al momento della domanda di ingresso nella struttura abitino da almeno 4 anni nel Comune. 2) Condizioni socio-economiche ( con precedenza al possessore del minor reddito rilevabile dalla presentazione della dichiarazione ISEE in corso di validità, con riferimento al reddito del solo anziano, integrato dalle eventuali indennità percepite (modello O Bis M -INPS) 3) Età e condizioni di salute L’assegnazione del posto è vita natural durante a meno che l’anziano, o la sua famiglia, decidano diversamente, nel qual caso la scissione del contratto da parte dell’ospite può avvenire in qualunque momento. La prescrizione e l'acquisto di medicinali eventualmente occorrenti, verrà effettuata a cura del Concessionario e rimarranno a carico degli ospiti le spese relative. Costituisce vincolo inderogabile il rispetto della capienza massima della struttura e la destinazione funzionale della stessa. Il mancato rispetto costituisce causa per la risoluzione della concessione. Il Comune non ha obbligo alcuno di reperimento degli ospiti, né si intende ad esso demandato obbligo alcuno di garantire la piena fruibilità della struttura. Art. 24 Norme particolari e transitorie per gli anziani autosufficienti in regime di “mantenimento autorizzativo” La struttura attualmente ospita 15 p.l. RA operanti secondo il cosiddetto regime di “mantenimento autorizzativo” e non inseriti nella programmazione sanitaria regionale. Il Concessionario deve garantire un servizio di assistenza agli ospiti di 24 ore su 24 per l’intera settimana e per tutto l’anno, nel rispetto di un ordinato ritmo di vita degli ospiti, nel rispetto dei livelli di intensità assistenziale previsti dalla DGR 45/12 e ss. mm.ii. . Quando la struttura sarà autorizzata come RSA non ospiterà anziani autosufficienti, ma anziani non autosufficienti valutati nella fascia di bassa intensità. La variazione comporterà il relativo adeguamento tariffario, e se l'anziano è inserito su posto convenzionato, l'applicazione delle rette definite nel contratto stipulato con la competente ASL ( formate al 50 % dalla quota-sanitaria a carico della competente ASL e al 50 % dalla quota parte sociale a carico dell'interessato e/o dell'ente gestore ). Art. 25 Norme particolari per gli anziani non autosufficienti La struttura si propone l’obiettivo di intervenire a sostegno degli anziani non autosufficienti, tali riconosciuti dal medico di fiducia dell'assistito o dall’Unità di Valutazione Geriatrica dell’ASL “VC”, fornendo tutti i servizi alla persona – di assistenza medica e infermieristica, di tutela, di vitto e di lavanderia, così come previsto dalla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012. Il nuovo modello regionale prevede sei fasce assistenziali in luogo delle tre fasce di intensità assistenziali, secondo la seguente tabella di definizione dell’intensità assistenziale: Valutazione Intensità assistenziale 5 Bassa 6 Medio-bassa 7_8 Media 9 Medio-Alta 10_11 Alta 12 Alta livello Incrementato L’A.S.L. garantisce, attraverso la propria organizzazione distrettuale, il collegamento funzionale dell’U.V.G. con tutte le strutture/servizi aziendali, territoriali e/o ospedalieri, che svolgono funzioni ed erogano prestazioni destinate agli anziani non autosufficienti. Per quanto attiene alla configurazione, alle funzioni e al ruolo dell’U.V.G., si rinvia all’Allegato 6 alla predetta deliberazione. La D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012 demanda a successivo provvedimento la definizione del modello di remunerazione delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti a favore delle tipologie di utenza delle fasce assistenziali, individuate nella tabella 1, erogate dalle strutture residenziali e la relativa ripartizione tra quota sanitaria e quota socio-assistenziale. Con Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 85-6287 si è proceduto all’approvazione del Piano Tariffario che riporta l’indicazione delle tariffe complessiva per le fasce assistenziali previste dalla D.G.R. n. 45- 4248 del 30 luglio 2012, nonché la ripartizione tra quota a carico del SSR (quota sanitaria) e quota a carico dell’utente o integrata dall’Ente gestore delle funzioni socio assistenziali (quota utente/comune), come descritto nella Tabella 1, allegata al citato provvedimento deliberativo, in ottemperanza alle disposizioni del D.P.C.M. 29 dicembre 2001 Allegato 1, punto 1 C. Il Comune di Villata (D.G. n. 123 del 18/11/2013) procede gradualmente all’allineamento al nuovo Piano Tariffario stabilito dalla D.G.R. del 2 agosto 2013, n. 85-6287, prevedendo, sia per gli utenti già inseriti che per quelli nuovi, quattro step che andranno a coprire la differenza tra la tariffa attualmente in vigore e quella definita nel Piano Tariffario di cui alla Tabella 1). Ciascuno di questi step contempla un incremento tariffario pari al 25% della differenza tra la tariffa in vigore al 30/09/2013 e quella definita nel Piano Tariffario e si applicherà il 01/10/2013, il 01/03/2014, il 01/09/2014 e il 01/03/2015. Livello di intensità Retta al 30.09.2013 Retta giornaliera al 01.10.2013 Retta giornaliera al 01.03.2014 Retta giornaliera al 01.09.2014 Retta giornaliera al 01.03.2015 Alta Livello Incrementata Non prevista 104,44 104,44 104,44 104,44 Alta Medio alta Media Medio bassa Bassa 90,00 Non prevista 68,69 Non prevista 68,00 91.43 88,00 70,86 73,00 68,89 92,87 88,00 73,03 73,00 69,78 94,30 88,00 75,20 73,00 70,67 95,73 88,00 77,36 73,00 71,56 In merito agli importi riportati nella soprastante tabella, si precisa che è fatta salva ogni diversa interpretazione applicativa che dovesse eventualmente promanare dagli Organi regionali o dall’A.S.L. di Vercelli. Per le tariffe applicabili successivamente al 31.12.2015, si farà riferimento ai provvedimenti regionali che saranno emanati in materia. L'ASL è tenuta quindi a pagare al Presidio la quota tariffaria prevista per ogni utente anziano inserito in regime di convenzionamento, in relazione alla fascia di intensità assistenziale definita dall'U.V.G. La quota tariffaria a carico dell'utente, qualora ne ricorrano i presupposti, previsti dalla normativa regionale, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto Gestore dei Servizi Socio-Assistenziali (attualmente Comune di Vercelli). La predetta retta giornaliera sarà suscettibile di variazioni ai sensi della normativa regionale vigente. A seguito dell'acquisizione dell'accreditamento della struttura, i rapporti tra Concessionario, ASL, Ente gestore dei servizi socio assistenziali saranno definiti secondo lo schema contrattuale Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 856287 ( con la quale si modifica la Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2009, n. 44-12758 “Approvazione dello schema contrattuale per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio sanitarie accreditate”, anche per quanto inerente l’adeguamento alle innovazioni gestionali introdotte dalla D.G.R. n. 45-4248/2012 e dal medesimo provvedimento.) Art. 26 Rette applicate Con provvedimento di Giunta n. 120 in data 31/10/2013, il Comune di Villata ha definito le rette degli Ospiti del Centro Anziani. Di seguito si espongono le rette mensili applicate dal 1 ottobre 2013 TIPOLOGIA RETTA MENSILE Non autosufficienti convenzionati si procede gradualmente all’allineamento al nuovo Piano Tariffario stabilito dalla D.G.R. del 2 agosto 2013, n. 85-6287, prevedendo, sia per gli utenti già inseriti che per quelli nuovi, quattro step che andranno a coprire la differenza tra la tariffa attualmente in vigore e quella definita nel Piano Tariffario di cui alla Tabella 1). Ciascuno di questi step contempla un incremento tariffario pari al 25% della differenza tra la tariffa in vigore al 30/09/2013 e quella definita nel Piano Tariffario e si applicherà il 01/10/2013, il 01/03/2014, il 01/09/2014 e il 01/03/2015. Si rinvia all’articolo precedente del presente capitolato. Non autosufficienti non convenzionati € 1.880,00 Non autosufficienti non convenzionati originari di Villata (primi sei mesi) € 1.500,00 Autosufficienti non originari di Villata € 1.250,00 Autosufficienti residenti e originari € 1.200,00 di Villata Le rette introitate nel 2012 ammontano ad € 436.019,35 Gli importi di cui sopra sono comprensivi di IVA . Per gli anni 2015-2016 tali rette, ad eccezione di quelle per anziani non autosufficienti inseriti sui posti accreditati di cui alla D.G.R n. 45 -4248/2012, verranno indicizzate all'aumento ISTAT, fatti salvi nuovi straordinari interventi ed in accordo con il Comune. A far tempo dall’anno 2017, con l’avvio a regime della struttura per n. 20 posti RSA accreditabili e 20 posti RSA non accreditabili, il concessionario adeguerà le rette degli ospiti non convenzionati alle rette definite dalla normativa regionale vigente, con un abbattimento del 16% per gli ospiti inseriti nelle fasce di media, medio alta, alta e alta intensità incrementata, e del 20% per gli ospiti inseriti nelle fasce di medio bassa e bassa intensità. Tale retta può essere aumentata, eccezionalmente, nel caso in cui la Ditta fornisca agli ospiti servizi diversificati e comunque sempre previo accordo con gli interessati e le rispettive famiglie. Le rette verranno incassate direttamente dal Concessionario, il quale dovrà annualmente dare rendiconto completo al Comune degli incassi avvenuti e di eventuali casi di morosità. In nessun caso il Concessionario deve farsi rilasciare delega per la riscossione della pensione o delega su qualsiasi bene di proprietà degli ospiti della casa di riposo. L'ospite della struttura è tenuto al pagamento della retta mensile e di eventuali aggiornamenti della medesima. Il pagamento delle rette in questione deve essere effettuato anticipatamente, entro il 10 di ogni mese, direttamente al gestore che ne rilascerà idonea quietanza. Qualora l'ammissione avvenga nella seconda metà del mese, la quota da corrispondere sarà ridotta del 50%. Qualora l'ospite autosufficiente percepisca un reddito mensile inferiore all'ammontare della quota a suo carico, la differenza è a carico delle persone tenute agli alimenti, ai sensi del Codice Civile che, in tal senso, sottoscrivono apposito impegno all'atto dell'ammissione. In caso di decesso dell'ospite durante la sua permanenza alla Casa di Riposo, potrà essere richiesto il pagamento della retta per un massimo di 3 giorni dopo il decesso. Art. 27 Degenze temporanee. E' consentita l'occupazione dei posti eventualmente liberi per degenze temporanee. Alle degenze temporanee verranno applicate le tariffe previste per le tipologie di utenza di cui alla tabella precedente. Art. 28 Prestazioni del Concessionario nei confronti di utenti esterni ed oneri a carico del gestore - Concessionario (con relative spese) Il concessionario si impegna ad offrire, su richiesta dell'Amministrazione, i seguenti servizi ai residenti nel Comune di Villata che ne facciano richiesta, senza oneri a carico del Comune . Per gli anziani: -preparazione e somministrazione dei pasti nel rispetto delle tabelle dietetiche osservate per gli ospiti interni -trasporto dei pasti al di fuori della struttura in casi di necessità riconosciuta,in accordo con il Responsabile del Servizio Comunale competente. Per tutti i cittadini: - effettuazione di prelievi sia agli ospiti della struttura che ad utenti esterni e relativo trasporto presso l'Ospedale di Vercelli ( con modalità autorizzate dalla competente ASL ) senza oneri per gli utenti, né per l'Amministrazione concedente. E' possibile altresì l’accesso di cittadini a pagamento per usufruire di specifici servizi e/o interventi. A tal fine il concessionario dovrà predisporre, in accordo con il Comune, un tariffario per l’acquisto di un servizio e/o di un intervento assistenziale, per persone non ospiti della Casa di riposo. Tutti i proventi del pagamento delle tariffe spettano al concessionario. Il regolamento delle tariffe in vigore, dovrà essere esposto all'ingresso dei locali in luogo ben visibile ai frequentatori e deve essere redatto su carta intestata e sottoscritto dal concedente e dallo stesso concessionario. Eventuali variazioni dovranno essere autorizzate dal Comune. Risultano a carico del soggetto aggiudicatario (Concessionario) tutte le spese connesse alla gestione della Struttura, le manutenzioni ordinarie e straordinarie e tutto quanto espressamente indicato nella documentazione di gara. Riassuntivamente e non esaustivamente, le spese relative a: volturazione autorizzazioni al funzionamento; ammissioni, dimissioni e rapporti finanziari con gli utenti e/o loro familiari; approvvigionamento di tutti i prodotti necessari allo svolgimento dei servizi; preparazione pasti, materie prime e di consumo; lavanderia, stireria, guardaroba, fornitura biancheria piana, coperte, cerata e tovagliato; pulizia dei locali nella loro totalità, materiali di consumo ed attrezzature compreso il materiale per l’igiene e l’igiene personale dell’Ospite; oneri derivanti dalle richieste coperture assicurative; spese generali quali: materiali di consumo, stampati, cancelleria, l’abbonamento a n. 1 giornale locale, n. 1 settimanale; utenze (la Ditta dovrà provvedere: per quanto riguarda l’energia elettrica all'allacciamento di un nuovo contatore, per tutte le altre utenze ala relativa voltura; il tutto con spese a proprio carico); la raccolta dei rifiuti urbani, di quelli assimilabili agli urbani (raccolta differenziata); raccolta e smaltimento, a norma di legge, dei rifiuti sanitari; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; manutenzione centralino, apparecchi telefonici, PC uffici, stampanti, fotocopiatrici etc. abbonamento a tv e spese SIAE; spese di docenza per la formazione interna del personale per la prevenzione incendi; manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, ascensori; manutenzione area verde; spese inerenti al consumo dell’energia elettrica e del riscaldamento; fornitura acqua sanitaria calda e fredda; smaltimento rifiuti urbani; IMU e/le imposte e tasse ascrivibili alla gestione della struttura; servizio parrucchiere; trasporto in autoambulanza per Ospiti non autosufficienti, per visite, ricoveri etc.; manutenzione mezzi di servizio e attrezzature varie; assicurazioni automezzi, tasse di circolazione, revisioni, bollini blu etc.; gestione centrale termica; Art. 29 Regolamento Nel rispetto delle norme previste in questo articolo il Concessionario, dovrà predisporre “Il regolamento della Struttura” per una più dettagliata descrizione dei servizi e per una migliore definizione dell’organizzazione del personale, e che stabilisca i diritti degli ospiti, disciplini il loro comportamento ed il comportamento dei loro parenti e conoscenti, e del volontariato. Il predetto regolamento dovrà essere adeguato secondo le linee guida di cui all'allegato 5 della D.G.R. n. 45-4248 del 30.7.2012 ss.mm.ii. A tal fine bozza del regolamento della Struttura dovrà essere inclusa nell’offerta (Busta B) con la precisazione che esso non sarà oggetto di valutazione. Eventuali modifiche al regolamento saranno definite di concerto con l'Amministrazione Comunale. Art. 30 Penalità L'Amministrazione Comunale, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Concessionario, le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione. Le non conformità rilevate hanno valore di contestazione formale, prevedendo la possibilità, da parte del concessionario, di far constare immediatamente le proprie osservazioni, di valore equivalente alle contro deduzioni, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di contro dedurre secondo la procedura ordinaria. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. Si riporta di seguito una casistica di inadempienze che potranno comportare l'applicazione di una sanzione, secondo i parametri più sotto precisati: Infrazioni di tipo "A" mancato rispetto delle modalità di esecuzione dei lavori indicati nella progettazione esecutiva, che non comportino l'applicazione di quanto indicato all'art.86 Risoluzione del contratto - euro 5.165,00 per ciascuna difformità; mancato rispetto degli standard di prestazioni socio-sanitarie indicate dal presente capitolato - euro 5.165,00 per ciascun servizio; mancata osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 inerenti il rischio biologico e chimico nelle strutture residenziali e semiresidenziali – euro 5.165,00 per ciascun rilievo; mancata trasmissione bimestrale al comune delle ricevute mensili degli stipendi pagati euro 3.000,00 per ciascuna mancanza; irregolarità riscontrate nel regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale adibito al servizio (D.U.R.C.) per il mese di riferimento - euro 3.000,00 per ciascuna mancanza; mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del concessionario, in ordine al possesso dei requisiti richiesti da parte del personale addetto - euro 3.000,00 per ciascuna unità di personale; mancata applicazione di norme in vigore contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative sociali o di norme derivanti da accordi locali integrativi dello stesso o contenute negli altri contratti di riferimento dell’impresa concessionaria - euro 3.000,00 per ciascuna mancanza; reiterato comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza - da euro 1.500,00 ad euro 3.000,00 per ciascun episodio rilevato, secondo la gravità dello stesso; mancato rispetto dell'organigramma e delle figure professionali richieste al concessionario e offerti dallo stesso, rilevati dal personale comunale incaricato - euro 1.500,00 per ciascuna unità di personale; Infrazioni di tipo "B" mancato rispetto delle procedure di autocontrollo - euro 1.000,00 per ciascuna mancanza turn over del personale trimestrale superiore al 20% nel 1° anno di attività ed al 10% negli anni successivi - euro 1.000,00 per ciascuna unità di personale; mancato invio della documentazione atta a dimostrare lo svolgimento di momenti formativi e di aggiornamento del personale, il livello di partecipazione ed apprendimento - euro 1.000,00 per ciascuna mancanza mancata partecipazione del personale ai corsi di formazione/informazione relativi al piano di evacuazione in atto presso l'Ente euro 1.000,00 per ciascuna unità di personale e per ciascun rilievo; mancata costituzione o inidonea preparazione del personale addetto alla squadra antincendio e di pronto soccorso - euro 1.000,00 per ciascuna unità di personale e per ciascun rilievo; mancata osservanza delle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 - euro 1.000,00 per ciascuna unità di personale e per ciascun rilievo; mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del concessionario, in ordine alla sostituzione del personale assente - euro 1.000,00 per ciascuna mancanza; non rispetto della riservatezza delle informazioni, relative all'ospite e/o alla sua famiglia,rilevato attraverso eventuali reclami scritti dei soggetti sopraccitati e/o verificate dal personale comunale incaricato - euro 1.000,00 per ciascun rilievo; Infrazioni di tipo "C" mancata compilazione del diario giornaliero (consegne) - euro 520,00 per ciascun giorno; mancata manutenzione ordinaria - euro 520,00 per ciascuna mancanza; pulizia dei locali di competenza del concessionario non eseguita o eseguita in modo insoddisfacente - euro 260,00 per ciascun rilievo; abbigliamento non idoneo allo svolgimento della professione, rilevato dal personale comunale incaricato - euro 260,00 per ciascuna unità di personale; utilizzo del telefono personale in orario di servizio - € 100,00 per ciascun rilievo .Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Amministrazione Comunale il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. Potranno essere applicati in tali casi sanzioni da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.165,00 rapportate alla gravità dell'inadempienza. Nei casi di elevata gravità, le contro deduzioni dovranno pervenire entro 24 ore dal ricevimento della contestazione. Conformemente all'enunciato principio della progressione, la seconda penalità comminata al concessionario per un'inadempienza commessa sarà di importo doppio al dovuto, la terza il triplo e così via. Tenendo presente che una infrazione di tipo A equivale a punti 2, una infrazione di tipo B equivale a punti 1 ed una infrazione di tipo C equivale a punti 0,50, immediatamente dopo aver ottenuto un "totale punti infrazione" pari a 6 nel medesimo anno, l'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva. PARTE TERZA Servizio mensa esteso al Micro nido comunale, alle mense scolastiche e ai Centri estivi comunali in tutte le sue fasi, confezionamento e fornitura dei pasti, trasporto e somministrazione degli stessi. Art. 31 Oggetto del servizio e durata La presenza di un centro cottura interno al presidio, utilizzato anche per la preparazione dei pasti destinati agli alunni delle scuole Primaria e Secondaria, ha orientato l’Amministrazione Comunale nell’affidare al concessionario della Casa di Riposo il servizio di mensa scolastica delle scuole primaria e secondaria, della scuola dell’infanzia, del Micro nido comunale e dei relativi centri estivi per anni 9 (nove). Tale scelta garantisce l’Amministrazione Comunale rispetto al mantenimento del livello qualitativo del servizio, ed alle eventuali variazioni nella consistenza dell’utenza, legate a futuri interventi di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche. Il presidio oggetto della concessione è dotato di un centro di cottura. Presso la la struttura sita in Piazza Cottolengo n. 4 è presente un ulteriore centro di cottura. Il servizio comprende: -la fornitura di tutti i generi alimentari per la predisposizione dei pasti sottoindicati; -la preparazione, la cottura e il confezionamento dei pasti con il sistema del legame frescocaldo, il porzionamento e la distribuzione dei pasti, la veicolazione c/o i terminali serviti in asporto qualora si rendesse necessaria -la pulizia ed il riassetto della cucina centralizzata sita presso il Centro anziani di Villata, del centro di cottura sito presso il plesso scolastico della Scuola dell'Infanzia e micronido, nonché dei refettori e dei locali di distribuzione -la fornitura di stoviglie, posate inox, bicchieri, tovaglioli e tovagliette monouso nei modi di seguito definiti; -la raccolta differenziata dei rifiuti Il servizio è destinato a: -mensa della Scuola dell’Infanzia per n. 8.067 presunti pasti annui e del Micronido comunale, per n. 2.834 presunti pasti annui, sita in Piazza Cottolengo 4, con autonomo centro di cottura; - mensa della Scuola Primaria sita in Corso Vittorio Veneto 64- per n.4.626 presunti pasti annui; - mensa della Scuola Secondaria sita in Corso Vittorio Veneto 64- per n. 3.705 presunti pasti annui; - Centri Estivi comunali; I pasti si intendono forniti ad alunni/docenti/collaboratrici, nonché al personale comunale e/o di altri enti pubblici e privati che ne facciano eventualmente richiesta, nel rispetto dei limiti autorizzativi dei centri di cottura. Il servizio mensa deve essere garantito anche agli utenti che aderiscono al servizio di post-scuola. Il numero di pasti giornalieri riferiti all'anno scolastico 2012-2013 è presuntivamente previsto in circa 19.232, esclusi i pasti per i centri estivi comunali. Il numero dei pasti suindicato ha valore solo indicativo, è presunto ed è suscettibile di variazioni in più o in meno in relazione al numero effettivo degli alunni iscritti al servizio, al calendario scolastico, alla frequenza effettiva ed alle altre eventuali evenienze modificative che dovessero realizzarsi prima dell’inizio e nel corso della presente concessione (ad esempio diminuzione dei giorni di rientro stabiliti dall’Istituto Comprensivo). L’eventuale variazione del numero degli utenti non darà luogo a variazioni del prezzo unitario di aggiudicazione, né ad eventuale risarcimento di danni. I rientri delle scuole dell’infanzia,della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado sono articolati in base alla strutturazione dell’orario scolastico e/o delle esigenze scolastiche. Le giornate di apertura, chiusura, sospensione delle lezioni durante l’anno scolastico, nonché gli orari di fruizione del pasto e le classi interessate ai servizi nelle scuole, sono quelle definite dalle preposte autorità scolastiche, all’inizio di ogni anno scolastico in base alle specifiche esigenze organizzative. Art. 32 Caratteristiche dei servizi Il servizio di mensa come definito al precedente comma è regolato dal presente capitolato e dal Documento "Linee guida per la ristorazione collettiva scolastica" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, supplemento straordinario al n. 40 del 3.10.2002, come integrato ed aggiornato dal Documento "Linee guida per la ristorazione collettiva scolastica " del febbraio 2007, che il concessionario dovrà adottare e a cui dovrà uniformarsi strettamente nonché nel rispetto delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica emanate dal Ministero della salute in data 29/4/2010. Detti documenti si intendono parte integrante e sostanziale del presente capitolato. Le prescrizioni del documento esplicitamente richiamate dal presente capitolato hanno carattere normativo e vincolante; le restanti si intendono quali indicazioni generali. Art. 33 Modalità di svolgimento Il servizio di cui al presente capitolato consiste: − nella preparazione e distribuzione di un pasto giornaliero per gli alunni ed il personale individuati all' art. 31. − nella preparazione e distribuzione della merenda per gli alunni della scuola dell'infanzia − nella tenuta dei locali di cucina e refezione secondo quanto specificato di seguito. I pasti dovranno essere preparati e confezionati a cura del concessionario unicamente presso le cucine appositamente attrezzate nei locali del presidio Centro Anziani in Corso Vittorio Veneto n. 64 e nei locali del plesso scolastico sito in Piazza Cottolengo n. 4– Villata, con l'eventuale eccezione di cui all'art.37. Dovranno poi essere distribuiti freschi presso: il refettorio o in altri locali del presidio Centro Anziani di Villata sito in Corso Vittorio Veneto 64; si specifica che, nell’evenienza in cui venga realizzato dall’amministrazione un nuovo refettorio esterno al presidio, il concessionario deve garantire la veicolazione dei pasti e attività annesse dal centro cottura al centro refezionale e ivi distribuirli. il refettorio della scuola dell'Infanzia sita in Villata, Piazza Cottolengo 4 – piano terra il refettorio del Micronido comunale, sito in Villata, Piazza Cottolengo 4 – primo piano le sedi individuate per lo svolgimento dei Centri Estivi Comunali Art. 34 Obblighi del concessionario Pertanto restano a carico del concessionario i seguenti oneri: - impiego del personale specializzato e generico occorrente per il servizio, in grado di assicurare in particolare la funzione di responsabile dell’autocontrollo HACCP da effettuarsi in ogni fase del ciclo produttivo (approvvigionamento, stoccaggio delle materie prime, conservazione, preparazione dei pasti in loco ed eventuale veicolazione, porzionatura, somministrazione, protocolli di pulizia, disinfezione disinfestazione) ai sensi del D.Lgs 193 del 6.11.07 - predisposizione e tenuta della documentazione completa di scheda relativa alla verifica dell’applicazione dell’autocontrollo, che dovrà essere conservata sul luogo, con indicazione del nominativo o dei nominativi dei responsabili delle varie fasi dell’autocontrollo - predisposizione dei menù distinti tra primavera-estate e autunno-inverno, variati a rotazione sulla base di quattro settimane e adeguati alle tipologie dell'utenza servita, corredati delle relative grammature, da sottoporre alla approvazione della ASL competente -fornitura dei necessari generi alimentari e delle previste bevande, con obbligo di immagazzinaggio nei locali dispensa della cucina assumendosi la responsabilità della loro conservazione. La frequenza dell’approvvigionamento per i prodotti deperibili dovrà essere tale da garantire la freschezza del prodotto al consumo e una corretta conservazione igienica. - controllo delle presenze presso le classi delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado (le presenze del Micro nido comunale vengono rilevate dal personale del nido) - cura dei rapporti con l’utenza per il puntuale pagamento dei pasti nonché il recupero delle morosità; - predisposizione degli ingredienti e confezionamento dei cibi; - eventuale veicolazione dei pasti da servirsi presso i refettori delle scuole e presso il Micro nido comunale con mezzi coibentati e contenitori isotermici rispondenti alle esigenze igieniche e tecniche della migliore tecnologia secondo quanto indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo; - distribuzione dei pasti; - rigoverno dei locali delle sedi di Villata impiegati per la refezione, pulizia dei mobili, delle attrezzature e delle stoviglie; - pulizia dei locali di cucina e dei locali di servizio annessi e di tutta l'attrezzatura in dotazione, anche di proprietà del Comune di Villata, secondo le indicazioni di cui alle "Linee guida per la ristorazione scolastica in Piemonte" allegato n. 5 "Sicurezza igienica e sistema di autocontrollo"; - fornitura del materiale accessorio (pentole, stoviglie, posate, tovaglie) necessario alla distribuzione e al consumo del pasto - fornitura dei materiali, anche di consumo, occorrenti per la pulizia; - smaltimento dei rifiuti, attuando la differenziazione degli stessi e depositandoli in idonei contenitori secondo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale - i suddetti servizi devono essere garantiti in base al calendario scolastico regionale, che indica i periodi di attività dei vari ordini di scuola e in base alle effettive giornate di mensa per le suddette scuole. Inoltre si prevedono attività extrascolastiche (centri estivi) con interruzione esclusivamente nel mese di agosto, nonché il servizio di post scuola. - fornitura al personale incaricato al controllo di camici monouso, mascherine e cuffie in occasione dei sopralluoghi che esso effettuerà presso la cucina centralizzata. - formazione ed aggiornamento del personale: Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 ed al Regolamento CE 852/2004 capitolo XII “Formazione”, il concessionario dovrà assicurare la formazione del personale addetto al servizio, compreso quello in sostituzione, in materia di igiene alimentare. La formazione deve essere destinata a tutto il personale operante nel servizio compreso quindi quello destinato alla somministrazione ed quello adibito al trasporto. Tale formazione è obbligatoria e propedeutica all’inizio del servizio. Prima dell’inizio del servizio la ditta fornirà al Comune la documentazione attestante l’avvenuta formazione del personale. Una copia della documentazione dovrà essere mantenuta a disposizione presso il centro produzione pasti. La ditta ha inoltre l’obbligo di effettuare al personale di cucina e ausiliario un aggiornamento pratico sulle modalità di preparazione, cottura e guarnizione delle pietanze. Il Concessionario si impegna a garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento del servizio e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando il Comune da oneri di istruzione del personale incaricato. Il personale incaricato della preparazione e della distribuzione dei pasti dovrà ricevere idonee istruzioni in merito alle comunicazioni da effettuare al responsabile del servizio della ditta relativamente alle problematiche che dovessero sorgere nell’espletamento del servizio. Art. 35 Personale L’aggiudicatario ha l'obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata della concessione, subordinatamente alla compatibilità con l’organizzazione d’impresa dell’affidataria subentrante, salvo esplicita rinuncia individuale. Tutto il personale impiegato nel servizio richiesto deve possedere adeguata professionalità e deve conoscere le norme di igiene della produzione e le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. A garanzia del buon andamento del servizio il numero minimo di personale preposto alla preparazione e distribuzione delle vivande dovrà essere pari ad almeno 4 (quattro) unità di seguito specificate: N.1 Responsabile tecnico del Servizio Il Responsabile Tecnico del Servizio così nominato sarà il referente responsabile nei confronti del Comune e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto la Società. Tale Responsabile Tecnico dovrà garantire la reperibilità e la disponibilità a recarsi presso il Comune, quando richiesto dallo stesso. Il responsabile tecnico in mancanza di personale amministrativo apposito provvederà altresì a curare: - l'amministrazione e la contabilità interna e provvederà alla compilazione di tutta la modulistica necessaria per l’erogazione dei pasti; - tutti i rapporti con l’utenza per il puntuale pagamento dei pasti nonché per il recupero delle morosità; - i rapporti con il Responsabile del Settore competente dell’Amministrazione Comunale riguardo l’utenza. N. 2 cuochi In possesso del titolo di studio corrispondente alla qualifica di cuoco. N.1 Addetto al servizio mensa E’ a disposizione del capo cuoco. E’ la figura professionale che interviene, pur con compiti non specialistici, in quasi tutte le fasi del processo produttivo. Oltre alle predette figure professionali, il Concessionario dovrà garantire il personale addetto alla distribuzione dei pasti, nei parametri di legge. Il Comune si riserva il diritto di chiedere la sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate, per comprovati motivi. In tal caso l’Impresa provvederà ad effettuare la sostituzione entro tre giorni dalla presentazione della relativa richiesta, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Comune. Prima dell’inizio del servizio, l’Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere al Comune l’elenco nominativo di tutto il personale utilizzato, con l’indicazione delle qualifiche possedute e del monte ore lavorativo settimanale di ciascun dipendente; qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto al Comune. Per quanto attiene al personale dipendente impiegato nel servizio di mensa, il Concessionario dovrà attenersi tassativamente a quanto indicato nel progetto tecnico proposto in sede di gara, anche a mente dei precedenti artt. 33 Modalità di svolgimento e 34 Obblighi del concessionario, del presente capitolato. Tali parametri potranno essere variati in diminuzione solo in presenza di un numero di pasti inferiore di almeno 1/4 rispetto al dato medio indicato nel presente capitolato e a condizione che tale diminuzione sia stata accertata costantemente per almeno venti giorni di effettivo servizio. Detto vincolo non opera durante il servizio per il Centro Estivo. Tutto il personale dovrà essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione,sull'igiene e la sicurezza degli alimenti, e sulla prevenzione. La ditta concessionaria è tenuta a fornire e a fare indossare, al personale addetto alla distribuzione dei pasti, camici da lavoro puliti di colore chiaro, idoneo copricapo per trattenere i capelli, mascherine e guanti monouso, ed in ogni caso la ditta dovrà dimostrare che tutto il personale addetto alla catena di produzione dei pasti fino alla distribuzione si attenga ai principi su cui è basato il sistema HACCP. Dovranno essere previsti indumenti distinti per la preparazione, per la veicolazione degli alimenti e per i lavori di pulizia. Art. 36 Orario di distribuzione dei pasti Il servizio, ad eccezione di quanto definito per il presidio Centro Anziani agli art. 15 e 16 del presente capitolato, nonché a favore di utenti esterni (anziani autosufficienti) si intende attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì. La distribuzione dei pasti dovrà rispettare quotidianamente i seguenti orari: ore 10 distribuzione di frutta appositamente preparata per gli alunni del micronido, Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I° grado in tutti i plessi, che lo richiederanno tra le ore 11,45 e le ore 12,45 (da concordarsi con i Responsabili Scolastici): distribuzione del pranzo (con esclusione della frutta se già distribuita) per gli alunni ed il personale docente ed ausiliario del micro-nido tra le ore 11,45 e le ore 12,45 (da concordarsi con i Responsabili Scolastici): distribuzione del pranzo (con esclusione della frutta se già distribuita) per gli alunni ed il personale docente ed ausiliario della scuola dell'infanzia tra le ore 12,30 e le ore 13,30 (da concordarsi con i Responsabili Scolastici): distribuzione del pranzo (con esclusione della frutta se già distribuita) per gli alunni ed il personale docente ed ausiliario della Scuola Primaria, per il personale dell'Istituto comprensivo e del Comune – nei giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano tra le ore 13.00 e le ore 14,00 (da concordarsi con i Responsabili Scolastici): distribuzione del pranzo (con esclusione della frutta se già distribuita) per gli alunni ed il personale docente ed ausiliario della Scuola Primaria, per il personale dell'Istituto comprensivo e del Comune – nei giorni in cui è previsto il servizio di doposcuola dalle ore 13,25 alle ore 14,15 (da concordarsi con i Responsabili Scolastici): distribuzione del pranzo (con esclusione della frutta se già distribuita) per gli alunni ed il personale docente della Scuola Secondaria di I° Grado; La distribuzione della frutta potrà, a richiesta del personale docente delle rispettive Scuole e su parere conforme dell'Amministrazione concedente, sentito il Servizio di Medicina Scolastica dell'ASL competente, essere svolto contemporaneamente alla distribuzione del pranzo. I predetti orari potranno variare, previo accordo, a seguito di modifiche degli orari scolastici. Nei mesi estivi (giugno e luglio) dopo il termine dell'anno scolastico, il servizio di refezione dovrà essere garantito anche per i centri estivi e dovrà essere equiparato in tutto e per tutto al servizio reso durante l'anno scolastico. L'Amministrazione comunale provvederà ad individuare le sedi di svolgimento dei centri estivi tra le sedi scolastiche utilizzate durante l'anno scolastico, o tra altre sedi ritenute idonee dall'Amministrazione, mantenendo invariate le condizioni del servizio. Art. 37 Programma di emergenza La ditta concessionaria, attraverso un proprio programma di emergenza, dovrà essere in grado di fornire il servizio anche in caso di interruzione forzata della produzione presso i centri di cottura oggetto della concessione, avvalendosi di altri centri di produzione, in modo da fornire comunque i pasti necessari quotidianamente con le stesse caratteristiche precisate nel presente capitolato. Il Concessionario predisporrà e terrà costantemente aggiornato il Piano per la gestione dell’emergenza (ed evacuazione della struttura) previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza con particolare riferimento alla prevenzione e protezione antincendio. Copia del piano suddetto sarà depositata presso gli uffici comunali; un estratto del suddetto piano sarà consegnato a tutto il personale impiegato dal Concessionario. Il Concessionario è tenuto a provvedere gli addetti alla lotta antincendio e gli addetti di primo soccorso e salvataggio ed a curarne la formazione ed il costante aggiornamento. Il Concessionario è tenuto a garantire la disponibilità di almeno tre soggetti abilitati da corso antincendio a rischio elevato. Art. 38 Corrispettivi del servizio Le tariffe del servizio di mensa scolastica vengono stabilite annualmente con proprio atto dall'Amministrazione Comunale concedente. Per l'anno scolastico 2013/2014 le tariffe applicate corrispondono a quanto stabilito con deliberazione DI Giunta n. 120 in data 31/10/2013, come segue: Refezione scolastica Micro nido (utenti residenti) Scuola dell'infanzia (utenti residenti) Scuola Elementare/media (utenti residenti) Micro nido, Scuola dell'infanzia, Scuola Elementare/media (utenti non residenti) Centro anziani-tariffe per esterni Giornata alimentare (colazione+pranzo+merenda+cena) residenti in Villata Giornata alimentare (colazione+pranzo+merenda+cena) non residenti in Villata Giornata alimentare (pasto singolo) TARIFFA € 3,50 oltre IVA € 3,40 oltre IVA € 3,50 oltre IVA € 4,58 oltre IVA TARIFFA € 13,02 € 16,28 € 5,00 In relazione alla ristorazione scolastica, l'Amministrazione Comunale riconoscerà al concessionario un costo pasto pari ad € 4,58 IVA esclusa, provvedendo all'integrazione della differenza tra le tariffe applicate all'utenza ed il costo pasto. Qualora le tariffe individuate dal Comune siano inferiori al costo del servizio (€ 4,58 + Iva), l’Amministrazione Comunale provvederà a riconoscere, a titolo di compensazione, una quota integrativa pari alla differenza tra il costo del servizio (4,58 oltre IVA) e la tariffa a carico degli utenti. In quest’ultima eventualità il compenso percepito dalla ditta per il servizio prestato si compone di : a) tariffe pagate direttamente dagli utenti nell’importo individuato dal Comune; b) quota integrativa della tariffa, corrisposta dal Comune pari alla differenza tra il costo del servizio e la tariffa a carico degli utenti. Il pagamento delle quote ad integrazione delle tariffe avviene a mezzo di disposizione di liquidazione, in rate mensili posticipate, a seguito di presentazione di apposita fattura della ditta, alla quale sarà allegato l’elenco degli utenti che usufruiscono del servizio mensa scolastica nel mese precedente, l'indicazione delle loro presenze e la somma dovuta per ognuno. Il Responsabile del comune, ricevuta la fattura, effettua gli adempimenti volti ad accertare la regolarità della documentazione presentata e provvede alla liquidazione del compenso. La liquidazione avverrà previa verifica della regolarità contributiva della ditta a mezzo DURC. Condizione necessaria per l'ottenimento del pagamento dei corrispettivi previsti nella presente concessione è la dimostrazione da parte della ditta del corretto assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali verso i propri dipendenti e del personale di cui – a qualunque titolo – si avvalga nella diretta gestione della concessione. Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario. Per ogni anno di durata del contratto di concessione, dopo il primo, il concessionario potrà procedere, in accordo con l'Amministrazione Comunale, alla revisione periodica delle stesse, nella misura della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente a quello di riferimento. Nell'ipotesi di segnalazioni da parte dei Servizi Sociali dell'Ente Gestore Competente di situazioni di particolare difficoltà sarà cura del Comune comunicare al concessionario l'eventuale esenzione o riduzione delle tariffe di cui sopra e provvedere al relativo rimborso. Il servizio di vitto corrisposto agli ospiti del presidio, come per gli utenti esterni RA, si intende remunerato dalla tariffa applicata. Art. 39 Oneri a carico dell'Amministrazione concedente Il Comune mantiene tutti i contratti di fornitura delle energie necessarie al funzionamento del centro di cottura e delle mense presso il plesso scolastico della Scuola dell'Infanzia e del Micro nido, compreso il riscaldamento. Art. 40 Strutture,attrezzature, arredi Con decorrenza dalla data di inizio del servizio, l'Amministrazione Comunale cede in uso alla ditta aggiudicataria i locali destinati alla preparazione, le attrezzature e gli arredi ivi presenti, necessari per il servizio della distribuzione, site nel Centro Anziani, dietro corresponsione del canone annuo di concessione di cui all'art. 1 del presente capitolato. L'Amministrazione concederà altresì in uso alla ditta concessionaria, il centro cottura sito in piazza Cottolengo n. 1, destinato alla preparazione dei pasti per la Scuola Elementare dell'Infanzia e per il Micro nido, nonché i locali delle scuole destinati alla refezione, con gli impianti, attrezzature, arredi e quant'altro. A tal fine le parti provvederanno congiuntamente alla rilevazione della reale consistenza dei locali e degli impianti da consegnare al concessionario, che dovrà risultare da apposito verbale. Il verbale, redatto e sottoscritto congiuntamente con il Concessionario, farà parte integrante dei documenti contrattuali. Di tutto il complesso dei beni immobili, attrezzature fisse e mobili e degli arredi, affidato alla ditta concessionaria, la stessa dovrà fare uso in conformità alle finalità perseguite con il presente capitolato e con l'obbligo della restituzione, alla cessazione del servizio, in buono stato di conservazione, salvo il deperimento causato dal normale uso degli immobili ed attrezzature. L’eventuale utilizzo dei locali per usi diversi verrà regolato a parte fra Comune e concessionario. Il concessionario ha la responsabilità della conservazione e della custodia di tutti i beni ceduti in uso gratuito per tutta la durata del contratto. Gli impianti avuti in consegna vanno utilizzati da personale qualificato secondo le norme d’uso di ogni macchina e secondo disposizioni emanate in materia, conformi alle norme di legge antinfortunistiche. Ogni responsabilità per l’uso non corretto degli impianti è a carico del concessionario. La sostituzione di parti o l'integrale sostituzione di macchinari ed attrezzature o l'eventuale integrazione nel corso della concessione sono a totale carico della ditta aggiudicataria,che dovrà provvedervi nei modi e nei tempi utili a garantire la continuità e la regolarità del servizio. Il concessionario non potrà addurre motivazioni di carattere tecnico circa lo stato degli impianti e dei macchinari ( guasti, rotture di macchine,carenza di attrezzature,mancanti interventi tecnici di personale interno od esterno al concessionario, imprevisti vari) per giustificare interruzioni o disservizi di qualsiasi genere. Al termine della concessione, o comunque alla cessazione della medesima per qualsiasi causa, tutti i materiali utilizzati presso la cucina,tanto quelli esistenti all'inizio dell'affidamento quanto quelli integrati dal concessionario, resteranno di proprietà del Comune. Art. 41 Manutenzione ordinaria La ditta concessionaria provvederà, a sue cure e spese, senza nulla pretendere dall'Amministrazione Comunale, alla manutenzione ordinaria dei locali concessi, delle attrezzature, arredi, stoviglie e materiali vari, che si rendessero necessarie per la regolare ed efficace continuità del servizio. La ditta concessionaria ha la responsabilità della conservazione e della custodia di tutti i beni concessi per tutta la durata del contratto. Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdita e danneggiamenti resta a totale carico della ditta. Sono a carico del concessionario le spese di riscaldamento gas, luce, acqua inerenti il funzionamento del centro di cottura presso i locali del Centro Anziani. La manutenzione ordinaria dei locali (cucina e locali annessi, refettori) riguardanti le opere elettriche ( sostituzione lampadine) opere idro/sanitarie ( riparazione rubinetti, casette WC, ripristino scarichi e carichi) opere varie ( riparazione e/o sostituzione di maniglie,serrature, tinteggiatura dei locali in uso ( obbligo una volta ogni due anni e alla necessità, qualora dovessero insorgere problemi di infiltrazione di acqua, o macchie di umidità, purchè strettamente correlati alla responsabilità diretta del Concessionario, compresa riparazione di eventuali distacchi parziali e localizzati di intonaco) saranno a carico del concessionario. Il Concessionario si accolla, altresì, gli interventi straordinari relativi alla struttura muraria e agli impianti. Tali interventi dovranno essere preventivamente concordati con l’amministrazione comunale. Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico del Concessionario. Per le attrezzature di proprietà comunale, il Concessionario al termine del contratto restituirà all'Amministrazione Comunale le stesse, nelle condizioni riscontrate alla consegna, salvo il normale deperimento connesso all'uso. A partire dal primo giorno di servizio, il concessionario dovrà rendere disponibile ogni altra attrezzatura che si rendesse necessaria all'espletamento del servizio. Le eventuali migliorie proposte in sede di gara dovranno essere rese disponibili entro il periodo di 60 giorni dall’avvio della gestione; se le migliorie riguardano lavori edili e/o integrazioni impiantistiche, il concessionario dovrà formalizzare entro 60 gg. la tempistica prevista per la loro realizzazione, da contenersi entro i limiti temporali di cui all'art. 2. Art. 42 Accessi Il Concessionario deve dare libero accesso al personale incaricato dell'Amministrazione Comunale o i componenti della Commissione Mensa, ogni qualvolta si renda necessario. Il concessionario deve garantire l'accesso agli incaricati dell'Amministrazione Comunale in qualsiasi luogo ed ora per esercitare il controllo dell'efficienza e della regolarità dei servizi. Art. 43 Contenitori Le attrezzature per la veicolazione, il trasporto (qualora si rendesse necessario) e la conservazione dovranno essere conformi al DPR 327/80 ed al Regolamento CE 852/2004. In particolare si dovrà far uso di contenitori termici idonei al mantenimento delle temperature dotati di coperchio a tenuta termica munito di guarnizioni all'interno dei quali saranno collocati contenitori gastronorm in acciaio inox con coperchio a tenuta ermetica per il mantenimento delle temperature previste dalla legge. Le gastronorm in acciaio inox impiegate per il trasporto dovranno avere le dimensioni per essere contenuti dai carrelli termici o self- service. I singoli componenti di ogni pasto dovranno essere confezionati in contenitori diversi ( contenitori per la pasta,per il sugo, per il parmigiano, per le pietanze, per i contorni). Il pane deve essere trasportato in sacchi di carta adeguatamente resistente e a loro volta inseriti in ceste di plastica. La frutta deve essere trasportata in cassette o cartoni o in sacchetti di plastica per alimenti, idoneamente chiusi, nel caso di sfusi per le quantità non contenibili nelle cassette o scatole e nel caso in cui la pochezza dei pasti prenotati non consente l'uso di cassette o scatole. La frutta per i bambini delle scuole d'infanzia dovrà essere somministrata sbucciata. Art. 44 Mezzo di trasporto Qualora il servizio richieda il trasporto dei pasti dal centro di cottura al luogo di distribuzione, il mezzo di trasporto per la consegna dei pasti deve essere idoneo e adibito esclusivamente al trasporto di alimenti e comunque conformi al DPR 327/80 art. 43 , ed al Regolamento CE 852/2004. E' fatto obbligo di provvedere al lavaggio giornaliero e alla sanificazione settimanale del mezzo di trasporto utilizzato, in modo tale che dal medesimo non derivi contaminazione degli alimenti trasportati. Art. 45 Servizio di mensa presso il Micro nido comunale Il Concessionario provvederà alla fornitura delle derrate alimentari, alla preparazione, cottura e consegna dei pasti presso i locali dell’edifico adibito a Micro nido, sito in Piazza Cottolengo 4, nonché al disbrigo e riassetto dei locali, per circa n. pasti/anno 2.834 presunti. La preparazione ed il conferimento dei pasti deve essere effettuata nel pieno rispetto dei menu predisposti dal concessionario e approvati dal SIAN competente, secondo il metodo tradizionale. Deve essere somministrato dalle 11,30 alle 12. Deve essere fornita merenda tra le 15,30 e le 16. I predetti orari potranno variare previo accordo con l’amministrazione comunale. Il concessionario avrà cura, in relazione alle esigenze delle fasce di età dei bambini presenti al nido, di curare la perfetta omogeneizzazione delle pietanze da fornire nella fascia 0- 9 mesi, la consistenza e la pezzatura delle pietanze, da fornire nella fascia di età 12-36 mesi, oltre che di fornire ortaggi e frutta al giusto stadio di maturazione. Inoltre il concessionario sarà tenuto ad applicare qualsiasi prescrizione o semplice accorgimento e suggerimento che dovessero essere formulati dal personale dei competenti servizi dell' ASL "VC". Art. 46 Preparazione e confezionamento pasti per utenti esterni (anziani autosufficienti) Il Concessionario provvederà a fornire per gli anziani che lo richiedono il pasto, consumato presso il locale refettorio presso il Centro Anziani. I menu dovranno essere predisposti dal concessionario e preventivamente sottoposti all’approvazione del locale SIAN, al quale il Concessionario dovrà sottoporre ogni variazione al menu medesimi. Le grammature di riferimento per questo tipo di pasti dovranno essere quelle previste dalle tabelle allegate ai predetti menù. La fornitura dei pasti sarà effettuata per tutta la settimana. I pasti saranno predisposti in sacchetti individuali contenenti monorazioni, con la separazione tra gli alimenti con legame a “caldo” con quelli a “freddo”. A richiesta, e secondo le indicazioni del servizio sociale, dovranno essere forniti pasti doppi o tripli (eventuali cene e giorni festivi). Dovranno essere garantite altresì eventuali diete a seconda delle segnalazioni che saranno effettuate dal servizio sociale, le quali dovranno seguire le prescrizioni previste per le scuole. A tali forniture dovranno essere applicate le tariffe definite con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 in data 31/10/2013. Art. 47 Altre tipologie di pasti L'Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere un numero ulteriore di pasti da fornire: - alla mensa dei dipendenti comunali, ad appartenenti a particolari categorie sociali, a personale insegnanti statali e personale ATA, personale di cooperativa in servizio presso il Comune, eventuali volontari del servizio civile. Per ogni pasto consumato dai suddetti utenti, l'Amministrazione Comunale riconoscerà al Concessionario il costo pasto di € 4,58 IVA esclusa. Art. 48 Distribuzione Il personale addetto alla distribuzione dovrà essere garantito costantemente in un rapporto adeguato al numero di alunni presenti: Scuola dell'Infanzia (Servizio al tavolo) Il rapporto tassativamente non inferiore a quello previsto dalle disposizioni regionali. Scuola Primaria e Secondaria di I° grado (servizio al tavolo) Il rapporto tassativamente non inferiore a quello previsto dalle disposizioni regionali. Art. 49 Prenotazione dei pasti Il personale docente della scuola rileverà le presenze giornaliere degli alunni che intendono prenotare il pranzo e consegneranno gli elenchi entro le ore 9,30 agli addetti dei centri cottura. Il bambino che per diversi motivi abbandoni la scuola entro le ore 10,30 non verrà addebitato il costo del pasto solo se i genitori avviseranno il personale dei centri cottura entro le ore 10,30. Il concessionario dovrà provvedere con autonoma organizzazione alla registrazione delle presenze giornaliere presso i plessi scolastici interessati, al fine della riscossione delle tariffe. Art. 50 Rispetto dei menù e delle tabelle dietetiche Il concessionario deve garantire la fornitura di tutte le preparazioni previste dal menù e nella quantità prevista dalle Tabelle dietetiche. Per tutte le tipologie di pasti, la ditta concessionaria, almeno 15 giorni prima dell'inizio del servizio, dovrà predisporre una tabella, che verrà controllata e verificata dall'Amministrazione Comunale, con la collaborazione del SIAN, relativa ai pesi, ai volumi, o al numero delle pietanze cotte o crude, ad uso del personale addetto alla distribuzione, in modo da avere la corrispondenza tra le grammature a crudo e le grammature a cotto. Art. 51 Norme legislative igienico sanitarie Per quanto concerne le norme legislative igienico sanitarie si fa riferimento alla Legge 283 del 30.4.1962 e suo regolamento di esecuzione DPR 327 del 26.3.1980 e s.m.i., al D.Lgs. 193 del 6.11.2007, ed al Regolamento CE 852/2004, nonchè a tutto quanto previsto dal regolamento di igiene e a quanto previsto dal presente capitolato. Comunque tutte le norme di legge in materia di alimenti e bevande si intendono qui richiamate. Art. 52 Caratteristiche delle derrate alimentari. Le derrate alimentari e le bevande dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia che si intendono qui tutte richiamate, nonché agli "Aspetti merceologici" di cui all'allegato n. 3 delle "Linee guida per la ristorazione scolastica in Piemonte"–anno 2002 e dovranno essere scelti nel rispetto delle indicazioni di cui al punto 3.3 delle stesse.( Allegato C) e ai limiti di contaminazione microbica. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario di documentare con certificazioni rilasciate dalle competenti strutture sanitarie pubbliche la rispondenza dei prodotti impiegati con quanto indicato al precedente comma e con le disposizioni delle norme di legge vigenti in materia. Le Ditte che prenderanno parte alla gara dovranno esibire in quella sede l'elenco dei propri fornitori per i generi, alimentari e non, impiegati nel servizio oggetto del presente Capitolato. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, nel corso del periodo di durata della concessione, di ottenere l'esclusione di uno o più fornitori in caso di comprovata inadeguatezza anche se legata ad episodi notori verificatesi in altre sedi. Art. 53 Menù I menù sono articolati in menù invernale e menù estivo. La data di introduzione di tali menù sarà stabilita in accordo con l'Amministrazione Comunale, tenendo conto della situazione climatica del momento. I piatti proposti giornalmente dovranno corrispondere per tipo,quantità e qualità a quelli indicati nei menù predisposti dal concessionario e sottoposti preventivamente all'approvazione del locale SIAN prima del loro uso, ed in ogni caso ogni qualvolta vi si apporti una modifica. Il concessionario dovrà garantire, con propri esperti e/o con personale adeguatamente formato, l' elaborazione di diete per i portatori di patologie con definito vincolo dietetico. - i soggetti affetti da malattia celiaca; - i soggetti diabetici; - i soggetti affetti da particolari malattie metaboliche, allergiche o di intolleranza, che necessitino di escludere dal pasto particolari alimenti o, di contro, di includere preparazioni speciali; Per accedere alle diete speciali le stesse dovranno essere autorizzate dagli organi preposti e comunicate all'Amministrazione Comunale, che le trasmetterà al Concessionario, il quale dovrà attenersi alle indicazioni dietetiche previste facendo riferimento alle tabelle dietetiche. Per le diete relative ad allergie ed intolleranze alimentari si dovrà porre la massima attenzione, attenendosi al prospetto compilato dall'organo sanitario preposto, sostituendo gli alimenti ai quali il bambino è allergico, verificando con la massima cura che tra gli ingredienti degli alimenti utilizzati in alternativa non compaiano anche solo tracce dell'alimento allergizzante. Gli alimenti destinati alla dieta speciale devono essere mantenuti separati da tutti gli altri previsti per comporre il menù base. Il concessionario dovrà predisporre e mantenere attiva procedura per la gestione delle diete speciali. Tale procedura dovrà prevedere una sezione dedicata per la preparazione delle diete per celiaci (dall’approvvigionamento, allo stoccaggio delle materie prime, pentole, stoviglie, alla lavorazione, alla gestione delle rimanenze, alla somministrazione, agli indumenti del personale dedicati a questo scopo) e dovrà essere in linea con gli indirizzi dell’Associazione Italiana Celiachia. E’ a carico del concessionario eventuale dotazione presso il centro di produzione pasti e refettorio dell’attrezzatura (pentole, stoviglie, piatti, bicchieri, posate ecc.) occorrente per la preparazione dei pasti per celiaci ed altre diete speciali a completamento delle attrezzature messe a disposizione. Ogni vivanda costituente la dieta speciale va preparata e confezionata in area distinta ed il personale dovrà obbligatoriamente ricevere idonea formazione. Ogni dieta speciale dovrà essere personalizzata in modo tale da essere inequivocabilmente riconducibile al destinatario, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e smi.). Nel caso di utenti celiaci le pietanze devono essere le stesse previste per le altre utenze, ma prive di glutine. Il loro confezionamento dovrà avvenire utilizzando i seguenti prodotti: - naturalmente privi di glutine - a spiga sbarrata - inseriti nel prontuario AIC degli alimenti - con dizione “non contiene fonti di glutine”. Il concessionario è tenuto al rispetto del regolamento C.E. 41/2009. Sono a carico del Concessionario le spese relative all'acquisto di derrate alimentari di qualunque marca indicata da certificazione medica anche se non previste nel presente capitolato, ma necessarie all'esecuzione delle diete speciali. Il concessionario dovrà garantire - senza alcun costo aggiuntivo - le diete speciali Tutte le diete speciali dovranno essere consegnate all'utente in minorazione con l'indicazione dei dati del destinatario: cognome e nome, classe, plesso. Il concessionario dovrà garantire l'erogazione di diete con prodotti alternativi per motivi culturali e/o religiosi. Il concessionario si impegna alla predisposizione di diete in bianco, qualora venga fatta richiesta entro le ore 9,30 dello stesso giorno. Le diete in bianco che non necessitano di certificato medico sono costituite da pasta o riso in bianco, da una verdura e da una porzione di carne o pesce cotto a vapore o lessato o da altre pietanze che verranno concordate dalle parti. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere la variazione del menù. Il concessionario può proporre variazioni al menù che devono comunque essere di volta in volta concordate con l'ufficio preposto dall'Amministrazione Comunale. Tutte le diete speciali dovranno essere preventivamente concordate con i genitori, motivate con idonea certificazione dei medici del SIAN, e tempestivamente comunicate all'Ufficio Comunale. Tutti i menu e/o le variazioni periodiche saranno sottoposte al SIAN e ad intervenuta approvazione di quest’Organo saranno trasmesse immediatamente al Comune. Nessuna variazione potrà essere apportata senza la specifica autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale e del SIAN dell'ASL competente. E' consentita, in via temporanea, una variazione nei seguenti casi: - guasto di uno o più impianti da utilizzare per la realizzazione del menù previsto; - interruzione temporanea della produzione per cause quali sciopero,incidenti,interruzione dell'energia elettrica...; - avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili - blocco delle derrate in seguito ai risultati delle analisi preventive eseguite. Tale variazione dovrà in ogni caso venire effettuata e concordata con l'Amministrazione Comunale con comunicazione scritta e via fax . Art. 54 Struttura del menù Micro-nido Scuole d'infanzia,primaria e secondaria di I° grado Frutta a metà mattina Un primo piatto Un secondo piatto Un contorno Pane oppure Frutta a metà mattina Un piatto unico Un contorno Pane Merenda per micro-nido Merenda per le Scuole d'Infanzia Latte e biscotti o yogurt alla frutta o frullato di frutta o macedonia di frutta o budino o pane e marmellata, o pane e olio, o torta e succo o gelato. Potrà essere utilizzata l'acqua potabile, che andrà servita in apposite caraffe meglio se di vetro. Qualora l'acqua non dovesse risultare perfettamente limpida ( causa lavori sulla rete idrica) il concessionario dovrà provvedere all'acquisto di acqua minerale naturale confezionata. Il pasto è da intendersi comprensivo dalla fornitura di acqua minerale, nella quantità desiderata da ciascun utente. Art. 55 Quantità delle vivande Le vivande devono essere fornite nella quantità prevista dalle tabelle dietetiche allegate, distinte per : Micro-nido: Bambini da 0 a 36 mesi Scuole dell'infanzia, primarie,secondarie di I° grado: Bambini e ragazzi da tre a quattordici anni Nelle tabelle dietetiche allegate ai menù devono essere riportati tutti i pesi degli ingredienti, necessari per ogni porzione, al netto degli scarti di lavorazione e dei cali di peso dovuti allo scongelamento. Art. 56 Cestini freddi per pranzo al sacco L'Amministrazione Comunale potrà richiedere al Concessionario la fornitura di piatti freddi o cestini da viaggio dove dovranno essere presenti: n. 1 panino con formaggio, n. 1 panino con prosciutto cotto o crudo o bresaola, n. 1 succo di frutta, n. 1 pacchetto di crackers o n. 1 fetta di pizza o focaccia, n. 1 bottiglietta di acqua minerale naturale 50 cl, n. 1 frutto. Date e orari di partenza dal plesso scolastico, saranno comunicate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale con una settimana di anticipo. Per i cestini freddi verranno applicate all'utenza le tariffe definite per il pasto ordinario. Art. 57 Conservazione campioni Il controllo qualitativo presso la cucina dovrà essere coordinato dal Concessionario che, rivolgendosi alle strutture sanitarie pubbliche, provvederà a organizzare con cadenza trimestrale i prelievi di campioni sulle materie prime e tamponi su strumenti di lavoro della cucina, piani di appoggio dei refettori, comunicando all'Amministrazione Comunale i risultati delle analisi. Al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni alimentari, dovrà comunque curare, attraverso i propri operatori, di conservare a 4° per le 72 ore successive un campione rappresentativo ( almeno 150 gr. per alimento) del pasto completo del giorno, in appositi contenitori chiusi e sterili, muniti di etichetta recante il luogo, la data, l’ora di prelievo e le generalità dell’operatore che ha effettuato il prelievo stesso, da utilizzare per analisi di laboratorio. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di far svolgere analoghi accertamenti in qualunque momento e senza preavviso. Art. 58 Riciclo E' vietata ogni forma di riciclo, destinato ad alimentazione umana, dei cibi preparati. Art. 59 Manipolazione e cottura Il concessionario dovrà obbligatoriamente attenersi alle indicazioni operative sulla base delle procedure HACCP e dell'autocontrollo. Tutte le vivande dovranno essere cotte nello stesso giorno in cui è prevista la distribuzione. Art. 60 Pentolame per la cottura Per la cottura devono essere impiegati solo pentolami in acciaio inox o vetro. Non possono essere utilizzate pentole in alluminio. Art. 61 Condimenti In ogni locale adibito a refettorio, durante la distribuzione, devono essere sempre presenti una bottiglia di olio extra vergine di oliva e una bottiglia di aceto. Art. 62 Organismi preposti al controllo Gli organismi preposti al controllo sono i competenti servizi dell'ASL, l'Ufficio Istruzione del Comune di Villata, nonchè eventuali altre organizzazioni specializzate incaricate dall'Amministrazione Comunale. Art. 63 Commissione mensa La commissione mensa (eventualmente istituita) svolge funzioni di verifica dell'andamento del servizio e di proposte nei confronti dell'amministrazione Comunale. I rappresentanti della Commissione mensa potranno: -assaggiare le preparazioni gastronomiche -formulare proposte specifiche sul menù. L'Amministrazione Concedente provvederà a comunicare all'impresa i nominativi dei componenti di rappresentanza degli utenti che possono accedere ai locali di produzione e consumo. L'impresa ai componenti della Commissione deve fornire camici e copricapo monouso. Art. 64 Metodologia del controllo di qualità L'ispezione non dovrà comportare interferenze nello svolgimento della produzione. Il personale del Concessionario non deve interferire sulle procedure di controllo. Art. 65 Penalità L'Amministrazione Comunale, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Concessionario,le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione. Le non conformità rilevate hanno valore di contestazione formale, prevedendo la possibilità, da parte del concessionario, di far constare immediatamente le proprie osservazioni, di valore equivalente alle contro deduzioni, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di contro dedurre secondo la procedura ordinaria. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. Si riporta di seguito una casistica di inadempienze che potranno comportare l'applicazione di una sanzione, secondo i parametri più sotto precisati: Infrazioni di tipo "A" mancata effettuazione di servizi previsti, non determinata da cause accertabili di forza maggiore - euro 5.165,00 per ciascun servizio; mancata trasmissione bimestrale al comune delle ricevute mensili degli stipendi pagati, entro e non oltre il termine del mese successivo al bimestre di riferimento – nonché irregolarità riscontrate dal Comune nel versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale adibito al servizio (D.U.R.C.), per il bimestre di riferimento euro 3.000,00 per ciascuna mancanza; mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del concessionario, in ordine al possesso dei requisiti richiesti da parte del personale addetto - euro 3.000,00 per ciascuna unità di personale; mancata applicazione di norme in vigore contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative sociali o di norme derivanti da accordi locali integrativi dello stesso (o contenute negli altri contratti di riferimento dell’impresa concessionaria) - euro 3.000,00 per ciascuna mancanza; reiterato comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza - da euro 1.500,00 ad euro 3.000,00 per ciascun episodio rilevato, secondo la gravità dello stesso; mancato rispetto dell'organigramma e delle figure professionali richieste al concessionario e offerti dallo stesso, rilevati dal personale comunale incaricato - euro 1.500,00 per ciascuna unità di personale; mancata consegna di pasti interi o parte di pasti – da euro 2.000,00 ad euro 3.000,00 per ciascuna sede di distribuzione; grammature diverse da quelle prescritte dalle tabelle dietetiche - euro 1.500,00 per ciascun rilievo; prodotti non conformi alle tabelle merceologiche e non tempestivamente sostituiti -euro 1.500,00 per ciascun rilievo; mancata consegna o errata preparazione delle diete speciali euro 1.500,00 per ciascun rilievo; Infrazioni di tipo "B" mancato rispetto delle procedure di autocontrollo euro 1.000,00 per ciascuna mancanza mancata partecipazione del personale ai corsi di formazione/informazione relativi al piano di evacuazione in atto presso l'Ente; mancata costituzione o inidonea preparazione del personale addetto alla squadra antincendio e di pronto soccorso; mancata osservanza delle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 euro 1.000,00 per ciascuna unità di personale e per ciascun rilievo; mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del concessionario, in ordine alla sostituzione del personale assente - euro 1.000,00 per ciascuna mancanza; presenza di corpi estranei di varia natura nei piatti euro 1.000,00 per ciascun rilievo; carenti condizioni igieniche dei mezzi di trasporto, salva segnalazione alle competenti autorità sanitarie in caso di non conformità dei medesimi ai requisiti tecnici prescritti - euro 1.000,00 per ciascun rilievo; Infrazioni di tipo "C" ritardi rispetto all'ora prefissata - euro 520,00 per ciascun giorno; mancata manutenzione ordinaria - euro 520,00 per ciascuna mancanza; pulizia dei locali di competenza del concessionario non eseguita o eseguita in modo insoddisfacente - euro 260,00 per ciascun rilievo; abbigliamento non idoneo allo svolgimento della professione, rilevato dal personale comunale incaricato - euro 260,00 per ciascuna unità di personale; Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Amministrazione Comunale il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. Potranno essere applicati in tali casi sanzioni da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.165,00 rapportate alla gravità dell'inadempienza. Nei casi di elevata gravità, le contro deduzioni dovranno pervenire entro 24 ore dal ricevimento della contestazione. Conformemente all'enunciato principio della progressione, la seconda penalità comminata al concessionario per un'inadempienza commessa sarà di importo doppio al dovuto, la terza il triplo e così via. Tenendo presente che una infrazione di tipo A equivale a punti 2, una infrazione di tipo B equivale a punti 1 ed una infrazione di tipo C equivale a punti 0,50, immediatamente dopo aver ottenuto un "totale punti infrazione" pari a 6 nel medesimo anno, l'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la risarcibilità del danno. Resta inteso che, oltre alle penalità applicate al concessionario dall'Amministrazione Comunale, qualora l'inadempienza riguardi una sola delle componenti del menù del giorno (ad esempio un piatto, o la frutta) il concessionario dovrà praticare all'utenza una riduzione di importo commisurato ad una percentuale della tariffa spettante alla ditta per tutti i pasti forniti quel giorno nel singolo plesso o ad una percentuale del corrispettivo dovuto dall'Amministrazione Comunale per i pasti del micro-nido comunale. Tali percentuali vengono così stabilite: -30% se l'inadempienza riguarda il 1° piatto, - 50% se riguarda il 2° piatto, - 10% se riguarda il contorno, il pane, la frutta o il dolce; qualora il menù preveda il piatto unico, la percentuale sarà dell'80%. Qualora, invece, l'inadempienza riguardi l'intera fornitura del servizio, il concessionario non potrà applicare all'utenza la tariffa prevista per i pasti forniti quel giorno dal centro cottura. PARTE QUARTA Norme comuni della concessione Art. 66 Gestione del personale e clausola sociale Il Concessionario dovrà assicurare le prestazioni inerenti i servizi in concessione con proprio personale, regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e tecnici adeguati all’utilizzo. I nominativi degli operatori, i loro curricula, le rispettive qualifiche, con dichiarazione del livello retributivo applicato e l'attestazione di iscrizione all'Albo professionale di riferimento, ove richiesto, dovranno essere presentati al Comune all'atto dell'effettivo avvio dei servizi. Ogni variazione del personale, seppure temporanea, dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune, corredando ciascun nuovo nominativo con la documentazione di cui sopra. Il Concessionario dovrà garantire continuamente i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli operatori che per qualunque motivo risultino assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti. Le eventuali sostituzioni per malattia o assenze programmate dovranno essere comunicate al Comune. Il Concessionario ha l'obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata della concessione, subordinatamente alla compatibilità con l’organizzazione d’impresa concessionaria subentrante, salvo esplicita rinuncia individuale. Circa gli infermieri professionali, considerata la scarsa reperibilità di detta figura, può essere consentito un'eventuale rapporto di lavoro di tipo libero-professionale con il Concessionario. Il Concessionario dovrà scrupolosamente applicare quanto contenuto nel D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della sicurezza della salute nei luoghi di lavoro, provvedendo in particolare a fornire agli operatori tutti gli strumenti e i Dispositivi di prevenzione e protezione Individuale da rischi professionali. Sono a carico del Concessionario i corsi di formazione, l’informazione e l’aggiornamento, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008. Il Concessionario dovrà fornire un'adeguata professionalità ai dipendenti ( e soci dipendenti) garantendo la loro formazione e aggiornamento permanente, con corsi organizzati direttamente, ove previsto, o da Enti autorizzati Il Concessionario, qualora vi fosse tra il personale già in servizio, un operatore senza qualifica, si impegna a riqualificarlo, garantendogli la frequenza agli appositi corsi organizzati dagli Enti autorizzati. Tutte le ore di formazione obbligatorie ( D. Lgs. n. 81/2008, privacy...) quelle previste da capitolato e quelle proposte dal Concessionario in sede di gara, dovranno essere considerate, a tutti gli effetti, come ore di lavoro. Il Concessionario, al fine di ridurre il fenomeno del turn over dovrà porre in essere forme di incentivazione del personale. Il personale di servizio che sarà fidato e tale per probità, educazione e rispetto dei regolamenti, dovrà mantenere un comportamento riguardoso e corretto, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell’attuale legge sulla privacy e successive modifiche e integrazioni. Art. 67 Norme a tutela dei lavoratori Per l’intera durata della concessione, il concessionario si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio. Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci-lavoratori. Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi di cui ai commi precedenti, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché per le Cooperative Sociali nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa/cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale o derivanti dall'applicazione di altri CCNL firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale diverso dal CCNL delle cooperative sociali. Le condizioni di miglior favore in essere saranno considerate come superminimi non assorbibili. A tutto il personale si dovrà applicare lo statuto dei lavoratori ( L. 300/1970) compreso l'art. 18, nonchè le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi o regolamenti vigenti in materia. Non sono consentiti turni di lavoro superiori a quanto prescritto dalla normativa in vigore. Il Concessionario solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. I suddetti obblighi vincoleranno il Concessionario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa, della struttura o dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. A tale scopo il Concessionario dovrà fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi, trasmettendo bimestralmente al Comune le ricevute mensili degli stipendi pagati. Il Comune verificherà periodicamente il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale adibito al servizio.( D.U.R.C.) . La mancata applicazione dei contratti di Lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di concessione. In tal caso il Comune provvederà ad incamerare il deposito cauzionale, al fine di far fronte al pagamento delle somme non corrisposte al personale adibito al servizio. In mancanza della ricostituzione del deposito da parte del concessionario entro due mesi, il Concessionario ha la facoltà di risolvere il contratto. Il Concessionario dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare al Comune entro l’inizio dell’attività, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi. Il Concessionario riconosce che l’Amministrazione risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la ditta stessa ed il proprio personale dipendente. Il Concessionario deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente concedente è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Amministrazione concedente. Il Concessionario solleverà l’Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Art. 68 Sicurezza sul lavoro Restano a carico del Concessionario tutti gli adempimenti relativi all’applicazione del D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i. Il Concessionario formalizzerà e segnalerà il nominativo del “Datore di Lavoro” ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed eventuale struttura organizzativa della sicurezza. Il Concessionario è individuato come Responsabile unico per la prevenzione incendi e per il coordinamento della sicurezza e salute dei lavoratori, in conformità alla normativa vigente in materia, dell’intera Struttura. Il personale con qualifica O.S.S. dovrà essere in possesso dell’idoneità di Addetto Antincendio, in attività a rischio elevato, in modo da garantire un adeguato sistema di gestione dell’emergenza, gli O.S.S. di nuova assunzione dovranno conseguire l’idoneità suddetta entro 6 mesi dall’assunzione stessa. Le prove di evacuazione devono essere effettuate secondo la normativa applicabile, in termini di modalità e di frequenza. Tutte le spese, comprese quelle di docenza sono a carico del Concessionario. Nei turni di lavoro O.S.S., fin dall’inizio della concessione, soprattutto per il turno notturno, deve essere sempre presente un Operatore in possesso dell’idoneità di Addetto Antincendio con attività a rischio elevato. Art. 69 Disposizione sanitarie Il personale del Concessionario deve essere in possesso di idoneità alla mansione specifica, espresso dal Medico Competente della Ditta stessa, ai sensi dell’Art. 41 del D.Lgs. 81/2008. Il personale dovrà essere sottoposto, a cura e a spese della Ditta, sia all’atto dell’assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche, agli accertamenti radiologici e batteriologici, alle vaccinazioni previste dalle leggi e regolamenti in vigore e a tutti i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o dal Medico Competente secondo il protocollo di Sorveglianza sanitaria. In ogni momento l’Ente potrà disporre l’accertamento del possesso da parte del personale addetto al servizio del certificato di idoneità alla mansione specifica lavorativa redatto dal parte del Medico Competente del Concessionario. Art. 70 Segreto d’ufficio – obbligo di riservatezza Tutti i dipendenti del Concessionario manterranno il segreto d’ufficio su tutti i fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia durante lo svolgimento del servizio. Il concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Il concessionario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subaffidatari e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione. Il concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia. Art. 71 Ulteriori obblighi a carico del concessionario Sono altresì a carico del concessionario: a) Tutte le spese relative alle utenze del presidio del Centro anziani (luce, gas, acqua, oltre alla tassa rifiuti, ecc…) e i relativi contratti che devono essere direttamente intestati. b) La predisposizione semestrale di un resoconto della gestione delle attività della Casa di riposo, articolato in interventi eseguiti. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concedente. Inoltre, il medesimo dovrà contenere la chiara dimostrazione che il concessionario ha promosso la sinergia e la collaborazione tra le realtà del territorio e la Casa di riposo e si é concretamente attivato per raggiungere la massima redditività sociale dei locali concessi. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante. Il concedente può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili. c) L’accettazione integrale delle norme generali di indirizzo per la gestione della Casa di riposo e per la gestione del servizio mensa esteso al micro-nido comunale, alle mense scolastiche, a utenti esterni RA determinate nel presente capitolato e l’applicazione delle relative tariffe . d) La predisposizione di un tariffario, in accordo con il Comune, per l’acquisto di un servizio e/o di un intervento assistenziale, per persone non ospiti della Casa di riposo. e) Il rispetto della normativa inerente il trattamento del personale f) L’assunzione di tutti gli oneri derivanti dall’offerta progetto e dall’offerta economica comprese le spese, imposte e tasse di qualsiasi natura oltre le spese tutte derivanti dalla presente concessione, senza diritto di rivalsa. Sono altresì a carico del concessionario: 1. la stipula di contratto assicurativo a garanzia dell'immobile, per € 1.500.000, pari al valore della ricostruzione al nuovo,a favore del Comune di Villata, per tutta la durata contrattuale con esclusivo riferimento alla presente gara. 2. la stipula di contratto assicurativo per i locali, impianti ed attrezzature messi a disposizione dal Comune contro i danni da rischio locativo, per incendio, esplosioni, scoppi, atti vandalici ed ogni tipo di eventi speciali, anche derivanti da dolo e/o colpa grave, fatto salvo il diritto di rivalsa del concessionario nei confronti dei danneggiatori e con rinuncia espressa di rivalsa verso il Comune, commisurata al valore dell'immobile e degli impianti fissi, nonchè degli arredi e delle attrezzature affidati dal Comune al Concessionario. 3. la stipula di contratti assicurativi per RCT/RCO relative alla conduzione e gestione completa del servizio di cui al presente capitolato,che prevedano quanto segue: -copertura da rischi di intossicazione alimentare/avvelenamenti a utenti del servizio -copertura assicurativa per danni derivanti dall'espletamento dei servizi di cui ai capitolati ed appendici - l'inclusione della responsabilità personale degli addetti ( dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice/concessionario, - idonea copertura di eventuali incidenti ( causati o subiti ) dagli utenti durante lo svolgimento dei servizi - nella definizione di "terzi" ai fini dell'assicurazione stessa siano compresi gli ospiti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all'interno e nei pressi della struttura, nonché gli utenti delle mense scolastiche. - rinuncia al diritto di rivalsa anche nei confronti dell'Ente concedente/committente - copertura per ogni danno non previsto dall'Assicurazione INAIL ( Biologico,civile,morale...) derivante dall'espletamento dell'attività lavorativa del personale dipendente o socio-lavoratore o in altro modo connesso con la Ditta, ovvero dalla presenza autorizzata dello stesso all'interno della struttura, esteso ai visitatori o altri soggetti non utenti del servizio presenti anche occasionalmente all'interno della struttura − copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimali non inferiori per ogni sinistro e per anno ad € 5.000.000,00, con il limite minimo per persona di € 2.500.000,00 e per cose o animali di € 1.000.000,00, nonchè copertura assicurativa per responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) dipendenti del Concessionario ed eventuali terzi, anche con riferimento all’uso di automezzi propri, con massimali minimi per sinistro e per anno pari a € 3.000.000,00 e per persona di € 1.500.000,00. Le polizze dovranno essere stipulate per tutta la durata della concessione.In ogni caso il concessionario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale. 4. Il concessionario dovrà imporre all’appaltatore dei lavori di cui all’art. 1 del presente capitolato la stipulazione della polizza CAR o contractor’s all risks di cui all’art. 129 del D.Lgs. 163/2006. Tale garanzia deve coprire: - i danni subiti dall’opera per il valore dell’opera in costruzione ammontante ad € 1.500.000; - i danni ai beni/fabbricati preesistenti per € 500.000; - la responsabilità civile verso terzi o cose durante l’esecuzione della stessa opera per un massimale minimino di 2.500.000; - spese di demolizione e sgombero in caso di sinistro per un massimale minimo di € 100.000. 5. la consegna al concedente delle copie delle polizze con relative quietanze di pagamento e delle copie delle autorizzazioni della struttura; 6. la nomina del terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico; 7. l’esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie ai fini dell’ottenimento di Certificato di Prevenzione Incendi/ atti autorizzativi dei vigili del fuoco e adempimenti conseguenti ( es. la tenuta del registro antincendio); 8. ad attuare e rispettare le norme del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. , relative alla sicurezza ed igiene sul posto di lavoro. In merito a ciò il concessionario dovrà periodicamente e costantemente aggiornare con idonea documentazione scritta il Comune circa l'avvenuto adempimento delle prescrizioni previste dal predetto decreto. La mancata consegna costituisce inadempimento contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione del contratto ( ex art. 1456 C.C.), qualora il Concessionario, dopo la diffida ad adempiere nel termine intimato dal Comune, non vi abbia ottemperato 9. con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 "obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o somministrazione",si precisa quanto segue : - Gestione RSA : Analizzate le attività oggetto di Concessione, comprese le modalità di svolgimento delle stesse e l’eventuale interferenza con attività svolte da personale facente capo ad altro Datore di Lavoro, si evidenzia l’assenza di rischi interferenziali. I costi dovuti alla gestione dei rischi da interferenza sono quindi da ritenersi nulli. - Servizio Mensa : con riguardo alle attività da affidare, si ritiene che l’attività medesima rientri nel campo di applicazione e d’obbligo di redazione del DUVRI, relativamente alla fase di consegna dei pasti, poiché le operazioni sono svolte con la presenza di personale ed utenti dei rispettivi centri di consegna. In considerazione di quanto sopra quindi l’Amministrazione Comunale, in qualità di committente del Servizio, elabora il DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs.vo 81/08 e smi, che allega al presente, al fine di individuare le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza predisposto in via preliminare dovrà eventualmente essere modificato sulla base del confronto e di eventuali decisioni assunte in coordinamento, con il concessionario. Il concessionario presenterà eventuali proposte di modifica o integrazione al DUVRI per, ove possibile, migliorare la sicurezza sulla base della propria esperienza ed organizzazione aziendale L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di richiedere, nel corso della durata della concessione, l’effettuazione di ulteriori e differenti prestazioni, sempre comunque rientranti nell’ambito dei servizi semiresidenziali e residenziali, nonché del servizio mensa per le quali si concorderà tra le parti il relativo prezzo, analogamente a quelli delle prestazioni che già formano oggetto della presente. Il concessionario si impegna inoltre: 1. a gestire il bene pubblico in concessione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità e a perseguire l’equilibrio dei costi e dei ricavi; 2. a concorrere attivamente ai programmi di contribuzione regionale per la promozione della rete dei servizi e delle strutture; 3. a dichiarare al Comune concedente ogni contribuzione in conto capitale o sovvenzione ottenuta da enti pubblici o privati, esclusi i corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizio. 4. a predisporre un regolamento della Casa di Riposo, per l’utilizzo dei locali assegnati e la definizione delle eventuali tariffe, in coerenza con quanto stabilito dal presente capitolato e dalle normative nazionali e regionali vigenti ART. 72 Oneri a carico del Concedente Sono a carico del Comune concedente: 1. la messa a disposizione di tutta la documentazione inerente le opere e gli impianti esistenti nella struttura oggetto della concessione; 2. la messa a disposizione degli arredi e delle attrezzature già presenti nella struttura, come da inventario risultante nel verbale di consegna previsto all'art. 4 del presente capitolato; ART. 73 Ridefinizione oneri contrattuali Il rischio di impresa è a totale carico del concessionario. A garanzia dei reciproci obblighi, il contratto di concessione comprenderà un apposito piano economico finanziario, presentato in sede di gara ( busta C - Offerta economica) predisposto per assicurare l’equilibrio economico-finanziario e contenente un quadro analitico di descrizione delle componenti dell’equilibrio economico – finanziario della gestione, comprensivo dei costi previsti per gli investimenti necessari agli interventi di ristrutturazione e di ampliamento della struttura, di cui all'art. 1 del presente capitolato e ogni relativo onere (compreso l’arredamento), dell'aumento presunto del costo del personale in relazione agli adeguamenti contrattuali dei CCNL applicabili al personale, degli eventuali ulteriori investimenti del concessionario e dei costi di gestione dal medesimo sopportati, da sottoporre a revisione in caso di mutamento delle condizioni predefinite per scelte del Comune o conseguenti a nuove norme di legge o di regolamento o per il mutamento dei meccanismi tariffari del servizio. Tale piano dovrà operare una chiara distinzione tra entrate e spese relative agli ospiti (con previsione entrata ASL relativa alla quota sanitaria per i posti convenzionati ) alle entrate e spese relative ai servizi offerti alle persone non ospiti, e al servizio di mensa. Le tariffe non possono superare l’importo stabilito dalla DGR 85/2013 per ciascuna fascia di intensità assistenziale, nonché dalle normative regionali che dovessero venire emanate nel corso della concessione. Art. 74 Principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza In attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti le attività risocializzanti e socio -assistenziali promosse dall’amministrazione o sancite dalla Legge 241/90 e s.m.i., il concessionario dovrà predisporre: • per i servizi svolti in maniera esclusiva, apposita carta dei servizi; • per le attività integrate svolte con l’Amministrazione Comunale, una guida ai servizi redatta di comune accordo. Art. 75 Controlli L’Amministrazione si riserva di far ispezionare, in qualsiasi momento, senza avviso, la struttura ed i locali da proprio personale autorizzato, nonché di verificare le modalità di effettuazione delle prestazioni ( compresi i lavori) e dei servizi relativi alla Casa di riposo ( Commissione di controllo di cui all'art. 22) ed al servizio di mensa. In merito all’esercizio del suddetto diritto, il concessionario nulla potrà obiettare ma anzi è tenuto ad agevolare la relativa attività di vigilanza e di controllo, cooperando con i referenti del Comune. Art. 76 Verifica dei requisiti Il Comune si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati in sede di gara mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. Pertanto, si rappresenta che eventuali verifiche da cui risulti che l’impresa concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. Art. 77 Valore globale presunto della concessione. Il valore globale presunto della concessione ammonta a complessivi € 33.799.858. Il suddetto valore è stato ottenuto dal fatturato complessivo presunto nel trentennio, considerato l'adeguamento ISTAT annuale (2,0% in via presuntiva) a far tempo dall'anno 2017 sulle rette a regime, per la copertura del 95% dei posti autorizzati. Inoltre, lo stesso valore di cui al presente articolo sarà indicato nel contratto di concessione. Esso varrà per tutti i fini fiscali e per la determinazione dei diritti di rogito di cui alla tabella “D” allegata all’art. 40 della L. n. 604/1962 e s.m.i. Art 78 Criteri di selezione delle offerte L’aggiudicazione avverrà in unico lotto e a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa svolta con applicazione del criterio in analogia a quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs n. 163/06, valutata da una Commissione giudicatrice in base ai seguenti punteggi: OFFERTA TECNICA: FINO A 70 PUNTI; OFFERTA ECONOMICA: FINO A 30 PUNTI 79 Cauzione provvisoria La cauzione provvisoria è pari allo 0,4% del valore del contratto (€ 33.799.858) e quindi essa è pari a € 135.199,432. La cauzione provvisoria deve essere valida per almeno centottanta giorni successivi dalla data di presentazione dell'offerta. Tale garanzia può essere prestata attraverso: • fideiussione bancaria o assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. • bonifico bancario a favore della tesoreria del Comune di Villata presso la Biverbanca Filiale di Villata cod. IBAN IT 10X0609044930000000150064, oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le Aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione; in entrambi i casi si dovrà trasmettere l’atto o il documento idoneo, esclusivamente in originale, che comprovi l’avvenuto versamento. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante di cui al Capitolato speciale. In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno: a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004; b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; c) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; g) prevedere espressamente: 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui al presente Capitolato speciale. Art. 80 Forma della concessione La presente concessione è aggiudicata conformemente a quanto previsto dall’art. 30 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006). Si applicheranno altri articoli del Codice dei Contratti Pubblici solo in quanto espressamente richiamati. La procedura di aggiudicazione della presente concessione è svolta nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario, anche con riferimento a quanto indicato nella Comunicazione Interpretativa della Commissione UE del 26 giugno – 1 agosto 2006, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» Art. 81 Documenti da presentare a seguito di aggiudicazione Il soggetto aggiudicatario, entro i termini indicati dall'Amministrazione Comunale, deve far pervenire al Comune di Villata ufficio Segreteria i seguenti documenti: - Cauzioni prestate con le modalità di cui al successivo Art. 82 del presente Capitolato. - Copia delle polizze assicurative a copertura dei danni che potrebbero essere provocati nell’espletamento del servizio, previste all’Art. 71 del presente Capitolato. - ogni altra documentazione utile che verrà richiesta dall'Amministrazione Comunale Qualora la Ditta aggiudicataria non provveda alla presentazione della documentazione richiesta entro il termine stabilito, l’Ente si riserva la facoltà di risolvere senza ulteriore preavviso ogni rapporto in corso. Art. 82 Vincolo giuridico e cauzione definitiva Dopo l’aggiudicazione, l’aggiudicatario entro i termini perentori di seguito specificati -a pena di decadenza dall’aggiudicazione – dovrà produrre i documenti necessari all’Ente per acquisire le “comunicazioni ed informazioni” previste dalla normativa in tema di cautele antimafia ed in sede di rilascio della concessione dovrà: a) costituire a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato per tutta la durata della concessione maggiorata di sei mesi, dei risarcimenti dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione avesse eventualmente sostenuto in corso di concessione, per fatto del concessionario e relativo ad inadempimento o cattiva esecuzione degli obblighi assunti, una garanzia fideiussoria, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 2% di € 33.799.858 (valore del contratto) pari a € 675.997,16. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La cauzione definitiva prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e deve altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’Art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione o la polizza assicurativa, da presentarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuto affidamento, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta del Comune di Villata, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. La cauzione di cui sopra sarà svincolata entro 90 giorni dal termine della scadenza della concessione e risolta ogni eventuale contestazione o pendenza. In presenza di contestazioni la cauzione resterà vincolata sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto e, comunque, fino a che non sia stata definita ogni eventuale eccezione e/o controversia. Il concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione definitiva tutte le volte in cui il Comune riterrà di avvalersene in tutto o in parte durante il corso della concessione. In caso di inadempimento a tale obbligo il Concedente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Nel caso in cui l’aggiudicatario rifiutasse di assumere gli oneri delle presente concessione o rifiutasse di eseguire il servizio o trascurasse in modo grave l’adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, questa Amministrazione potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con lo stesso, a maggiori spese di questi, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre all’incameramento della cauzione definitiva. Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la somma risultasse insufficiente. In caso di risoluzione unilaterale per inadempimento contrattuale del concessionario la Ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. b) ulteriore garanzia fideiussoria a copertura di eventuali mancati pagamenti delle retribuzioni e versamento oneri previdenziali per i propri dipendenti, nella misura pari a sei mensilità, presuntivamente pari ad € 300.000,00, che l’Amministrazione potrà incamerare nel limite di quanto effettivamente non erogato, al fine di provvedere direttamente al pagamento delle spettanze del personale impiegato nel servizio. Il concessionario dovrà ricostituire la garanzia entro un periodo di mesi due. In caso di inadempimento a tale obbligo il Concedente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. c) versare, presso la Tesoreria del Comune, entro 20 giorni dalla richiesta, la somma necessaria per le spese derivanti dal contratto di concessione, a carico del concessionario a norma del presente capitolato. Ove, nel termine fissato nel suddetto invito, l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del contratto di concessione nel giorno all’uopo stabilito, questo Ente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione (decadenza), procederà all’incameramento della cauzione provvisoria, pretendendo inoltre, a titolo di penalità, una somma pari all’ammontare già stabilito per la cauzione definitiva, senza pregiudizio di eventuali ulteriori azioni nel caso la somma presentata dovesse risultare insufficiente. L’Amministrazione potrà aggiudicare la gara secondo l'ordine della graduatoria (se le offerte saranno ritenute valide), per la quale i partecipanti restano vincolati alla propria offerta per non oltre 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Art. 83 Divieto di subconcessione Il concessionario non potrà in nessun caso subconcedere la concessione, pena la risoluzione immediata della medesima di cui all'art. 86. Viene ammesso il sub affidamento di parte del servizio in oggetto, ad esclusione dei servizi socio-sanitari e di ristorazione scolastica, nel rispetto, per le sole parti subaffidabili, trattandosi di concessione amministrativa, delle vigenti disposizioni di legge (art. 118 del D. Leg.vo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.) da dichiararsi in sede di offerta (Progetto Gestionale). La stazione affidataria resta esterna ai rapporti contrattuali intercorrenti tra il concorrente e gli eventuali sub affidatari e quindi, la stazione affidataria stessa non provvede in alcun caso al pagamento diretto dei corrispettivi contrattuali dovuti dal concorrente al sub affidatario. Pertanto, la stazione affidataria è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra il concorrente e gli eventuali sub affidatari di parte della fornitura in oggetto. Resta comunque, in ogni caso espressamente stabilito, che il contraente conserverà la completa responsabilità per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, i fatti, le omissioni o le negligenze da parte dei sub affidatari da questi impiegati rimanendo responsabile nei confronti della stazione affidataria per l’esatta esecuzione del contratto. I) - Altre informazioni La Ditta concorrente, ai sensi dell’Art. 118 del D.Lgs. 12.04.06 n. 163, dovrà indicare nell’offerta la parte della concessione che intende eventualmente subaffidare. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità della Ditta aggiudicataria. Art. 84 – Fallimento del concessionario o morte del titolare Il fallimento del Concessionario comporta lo scioglimento ope legis della concessione. Qualora il concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora il concessionario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto della concessione. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. Art. 85 Recesso dalla concessione per giusta causa. 1. Il concedente può procedere al recesso per giusta causa dalla concessione nei seguenti casi: 4. In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 nei casi e con le modalità previste nell’art. 94 del citato D.Lgs.. 5. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; 6. qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 In tali casi al concessionario verrà corrisposto l’eventuale mancato ammortamento delle spese sostenute risultanti dal piano di equilibrio patrimoniale – gestionale; lo stesso concessionario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile. L'atto di recesso é preceduto da formale comunicazione al concessionario che, nel termine di 30 giorni, può produrre controdeduzioni. Il recesso dalla concessione é disposta dall’Amministrazione Comunale con apposito atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Nessuna pretesa il concessionario può avanzare a seguito dell'atto di recesso. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna della struttura di cui all’articolo 4. Art. 86 Risoluzione del contratto L’atto di concessione può essere risolto, inoltre, per inadempimenti, a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario: a) mancata realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria indicati agli art. 1 e 17, ovvero la loro realizzazione al di fuori delle tempistiche indicate nell'art. 17 e nell’art. 2 ; b) gravi e reiterate mancanze nella gestione della Casa di riposo e nel servizio mensa; c) violazione della capienza massima della struttura della Casa di riposo e del limite di preparazione dei pasti giornalieri autorizzato per il centro cottura; d) gravi mancanze e negligenze nella manutenzione ordinaria; e) cessazione del servizio oggetto di concessione per causa imputabile al concessionario, abituale deficienza e/o negligenza nell’esecuzione dei servizi agli utenti, la cui gravità e/o frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l’efficienza del servizio stesso; f) stato di insolvenza del Concessionario o frode accertata del medesimo; g) appalto di lavori o di forniture, senza esplicita autorizzazione da parte dell’Amministrazione concedente; h) reiterata inottemperanza agli obblighi assicurativi, contribuitivi e retributivi previsti dalle normative in vigore per il personale utilizzato; i) ogni qualsiasi danno grave cagionato a persone o cose. l) cessione, anche parziale, della concessione; m) modificazione della destinazione d’uso dei locali assegnati in uso esclusivo; n) casi accertati di maltrattamento degli ospiti ovvero casi accertati di cattive condizioni igienico – sanitarie degli stessi; o) mancato pagamento dei canoni annui di cui al presente capitolato; p) mancata acquisizione di autorizzazioni necessarie per cause imputabili al concessionario; q) revoca o sospensione delle autorizzazioni ed accreditamenti per cause imputabili al concessionario; r) applicazione di rette, tariffe e/o corrispettivi difformi da quelli convenuti; s) mancata fornitura degli arredi di cui all’art. 1 nel caso in cui ciò limiti o impedisca la piena operatività/funzionalità della struttura. Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l’Amministrazione concedente notificherà al Concessionario l’addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di contro deduzioni ritenute valide la concessione – contratto sarà risolta di diritto. In tal caso l’Amministrazione concedente avrà comunque, la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” la concessione-contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, trattenendo ed incamerando la cauzione definitiva, a titolo di penalità. Il concessionario é obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo. Alla risoluzione deve seguire la procedura prevista per la riconsegna della struttura di cui all’articolo 4. Il concedente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto della concessione. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. Art. 87 Facoltà di subentro Il Comune si riserva la facoltà si subentrare nella gestione della propria struttura in qualunque momento nei seguenti casi: - in conseguenza o in attuazione di sopravvenute disposizioni comunitarie, nazionali o regionali relativi alla modalità di gestione del servizio in questione e dei servizi pubblici locali; - per gravi motivi di ordine pubblico. In questi casi il Comune darà preventivamente al concessionario opportuna comunicazione della volontà di recedere dal rapporto contrattuale. Successivamente le parti concorderanno la data di recesso e l’ indennizzo eventualmente dovuto al concessionario. Art. 88 Interruzione del servizio Le prestazioni previste dal presente capitolato sono considerate a tutti gli effetti servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, nemmeno durante eventuali contestazioni tra le parti. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del concessionario costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione di diritto del contratto per colpa. In tal caso l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale. Alla scadenza naturale del contratto il Concessionario proseguirà il servizio fino alla piena operatività del subentrante. Art. 89 Oneri ed obblighi diversi a carico del concessionario Oltre agli oneri ed obblighi derivanti da leggi vigenti ed a quelli specificati nelle altre parti del presente capitolato, sono a carico del Concessionario gli oneri ed obblighi seguenti, dei quali egli deve tenere conto nel formulare la propria offerta: a. l’osservanza delle norme per la prevenzione di infortuni, incendi e dei regolamenti di igiene e di quant’altro necessario per prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti; b. l’adozione dei provvedimenti che riterrà necessari per garantire l’incolumità del personale addetto, degli ospiti e di terzi presenti nella struttura; c. l’osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamenti in vigore e di quelle che potranno intervenire nel corso della concessione relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, nonché il pagamento di ogni contributo, assegni familiari, indennità di liquidazione, di licenziamento e di ogni altro contributo e di indennità previsti dalla legislazione vigente e da sue ss.mm.ii.; d. spese di gara e di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia, nonché tutte le tasse e le imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio; e. osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute del D.Lgs. n. 81 / 2008 e ss.mm.ii. e gli obblighi previsti dal D.Lgs. 193/2007 (normativa HACCP) . Art. 90 Cooperazione Particolare sensibilità dovrà dimostrare il gestore nei confronti del volontariato locale dedito all’assistenza all’anziano, favorendo forme di cooperazione che possano risultare utili per il funzionamento della struttura e per consentire un’adeguata compenetrazione della struttura con l’ambiente esterno. Art. 91 Canone di locazione, pagamenti, revisione delle tariffe Il soggetto individuato quale affidatario è tenuto a corrispondere all’Amministrazione: - per la concessione della gestione globale trentennale della casa di riposo un canone minimo annuo determinato in Euro 20.000,00 (ventimila/00) per un importo complessivo di euro 600.000,00 (seicentomila/00); il canone è soggetto a rialzo ed assoggettato a revisione annua. - per la concessione della refezione scolastica un canone annuo determinato in Euro 2.000,00 (duemila/00) per un importo complessivo di euro 36.000,00 (trentaseimila/00) – l’importo è calcolato sulla base dell’eventuale proroga/rinnovo; il canone è soggetto a rialzo ed assoggettato a revisione annua. Il corrispettivo a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente la Casa di Riposo e le mense scolastiche acquisendo le rette/tariffe per la fruizione dei servizi corrisposte dagli utenti fatta salva eventuale integrazione da parte del Comune per le tariffe relative alla refezione scolastica. Le tariffe indicate da questo capitolato dovranno essere fisse per un intero anno e poi ogni anno potranno essere tutte soggette a variazioni a seconda degli indici ISTAT ad esclusione di quanto stabilito per i posti occupati in regime di accreditamento per i quali operano la normativa regionale di riferimento ed i contratti in essere con l'ASL competente. Inoltre le suddette tariffe, in occasione dei rinnovi del Contratto Nazionale del settore delle Ditte o delle Cooperative sociali e dei Contratti integrativi, in base all’incremento del costo del personale impiegato nella struttura nel periodo di durata della concessione, determineranno la revisione del piano predisposto per assicurare l’equilibrio economico finanziario, a garanzia del cosiddetto “equo trattamento”, sancito dall’art. 36 della L. 300/1970 ( fatto salvo quanto stabilito dalle normative regionali vigenti in materia di accreditamento). Si precisa, come indicato all'art. 73, che le tariffe non potranno in ogni caso superare l’importo stabilito dalla DGR 85/2013 per ciascuna fascia di intensità assistenziale, nonché dalle normative regionali che dovessero venire emanate nel corso della concessione. I canoni dovranno essere versati al Comune, in forma anticipata, dal concessionario. Art. 92 Servizi aggiuntivi Eventuali servizi aggiuntivi, non descritti e/o previsti in questo capitolato, dovranno essere concordati a parte con il Comune, come la definizione delle relative tariffe. Art. 93 Riservatezza delle informazioni Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito della presente gara. Art. 94 Stipula del contratto La stipula del contratto dovrà avere luogo entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e comunque non prima di 35 giorni dal perfezionamento della comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione. Il contratto, che verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante, diverrà efficace con la stipulazione fatte salve le clausole di risoluzione espresse previste dal contratto. La stipulazione del contratto, è comunque subordinata, al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, se l’importo contrattuale risulta pari o superiore alle soglie di legge. L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto alla data che sarà fissata dall’Amministrazione. Dovrà inoltre versare anticipatamente le spese contrattuali determinate in via presuntiva; dopo la stipulazione seguirà il conguaglio delle spese contrattuali. Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’aggiudicatario. Se aggiudicatario risulterà un RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE da costituirsi, questi dovrà produrre l’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo. L’Amministrazione, nel comunicare l’esito di gara all’aggiudicatario, chiederà la presentazione della documentazione necessaria per la stipula del contratto o per la consegna anticipata. Qualora l’aggiudicatario non si presenti nel giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto, oppure non presenti i documenti necessari per la stipula, e non concorrano giusti motivi, valutati tali dall’Ente stesso per la stipula tardiva, l’Amministrazione potrà dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione. In questo caso procederà ai sensi dell’art. 82, lett. a) ultimo periodo del presente capitolato. L’esecuzione della concessione oggetto del presente capitolato potrà eventualmente iniziarsi anche in pendenza della stipulazione del suddetto contratto Art. 95 Spese Tutte le spese derivanti dalla presente concessione sono poste interamente a carico del concessionario, ivi comprese quelle per la stipulazione del contratto (tasse di bollo e di registrazione del contratto, spese di scritturazione, diritti di segreteria, copia, etc. ). Art. 96 Domicilio della Ditta A tutti gli effetti contrattuali e di legge, la ditta concessionaria elegge il proprio domicilio presso il Comune di Villata. ART. 97 Disposizioni finali Il concessionario non dovrà trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dalla legge. La concessione sarà regolata dal presente Capitolato Speciale, dall'Avviso di gara e dalla lettera di invito, dal Disciplinare e relativi allegati e sarà inoltre soggetta a tutte le vigenti disposizioni in materia. Il concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo della concessione e quindi si impegna anche a rispettare le leggi relative al personale e gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro. Art. 98 Controversie derivanti dall’applicazione del contratto Le eventuali controversie che insorgessero tra l’Amministrazione e il Concessionario, relativamente all’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente concessione, saranno definite dall’autorità giudiziaria competente del Foro di Vercelli. Art. 99 Rapporti tra Comune e Concessionario Il Comune provvederà ad individuare un proprio funzionario come responsabile del procedimento di affidamento ed esecuzione del contratto ai sensi della L.241/90 e dell’articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 163/2006. Il Concessionario dovrà individuare un responsabile della gestione. Tale nominativo dovrà essere comunicato al Comune prima dell’inizio delle attività affidate. Il Concessionario è tenuto a comunicare il nominativo del responsabile, il suo domicilio e il suo numero telefonico entro la stipula del contratto . Per la corrispondenza inerente la struttura il Concessionario dovrà utilizzare carta intestata riportante la dicitura “Centro Anziani– Comune di Villata”, con successiva eventuale denominazione della ditta concessionaria, con relativo numero di telefono ed indirizzo, nonché la propria ragione sociale con indirizzo e numero di telefono. Art. 100 Leggi e regolamenti Per tutto quanto non espressamente previsto dalla documentazione di gara, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, statale e regionale vigente oltre che nel Codice Civile. L’aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato. Le eventuali modifiche delle normative nonché delle deliberazioni di Giunta Regionale richiamate troveranno immediata applicazione, senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente atto e di quelli conseguenziali. Art.101 Inefficacia di clausole aggiuntive Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge. Art. 102 Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 2 c. 3 del DPR 62/2013 Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2 c. 3 del DPR 62/2013. Il concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. Art. 103 Clausole vessatorie Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile la ditta offerente, per il tramite del proprio legale rappresentante approva specificatamente contenuti nel presente Capitolato. tutti gli Articoli GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO ANZIANI DI VILLATA (VC) CORSO VITTORIO VENETO N.64, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO MENSA ESTESO AL MICRO NIDO COMUNALE, ALLE MENSE SCOLASTICHE E AD UTENTI ESTERNI R.A. DISCIPLINARE DI GARA CIG 5605191DED Il presente disciplinare costituisce integrazione agli atti di gara relativamente alle procedure di affidamento della concessione in oggetto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura. Art. 1 – Normativa di riferimento La presente Concessione è regolata, oltre che dal Capitolato Speciale e dal presente Disciplinare di gara, dalle sotto elencate, principali, normative di riferimento: Art. 30 D.Lgs. n. 163 del 12-04-2006 e s.m.i., nonché dell’ulteriore normativa richiamata direttamente dall’articolo in questione. La scelta del Concessionario avverrà con gara informale a cui sono invitate le ditte concorrenti che ne hanno fatto richiesta, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. A livello regionale (Regione Piemonte) i riferimenti normativi sono: DGR n. 38-16335 del 29 giugno 1992 “Deliberazione attuativa relativa ai presidi socio Assistenziali. LR 37/90” per quanto attiene ai requisiti gestionali, essendo le disposizioni riferite ai requisiti strutturali revocate con D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012 DGR n. 18-15227 del 30 marzo 2005 “Criteri e modalità di convenzionamento delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti con le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali in attuazione dell’Art. 3 della legge regionale n. 1, 8 gennaio 2004”; DGR n. 42-8390 “Cartella Geriatrica dell’Unita’ di Valutazione Geriatrica e Linee guida del Piano Assistenziale Individuale. Modifica ed integrazione della DGR n. 1715226/2005 “Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti” e della DGR n. 14-26366/1998 “Deliberazione settoriale attuativa del Progetto Obiettivo Tutela della salute degli anziani. UVG” DGR n. 25-12129 del 14 settembre 2009 “Requisiti e procedure per l’accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie”.come modificata dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012 DGR n. 45-4248 del 30 luglio 2012 “ Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficenti. Modifica D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009 e D.G.R. n. 35-9199 del 14.07.08.Revoca precedenti deliberazioni” Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 85-6287 Art. 2 – Procedura e criterio di aggiudicazione La presente concessione è aggiudicata conformemente a quanto previsto dall’art. 30 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006). Si applicheranno altri articoli del Codice dei Contratti Pubblici solo in quanto espressamente richiamati. La procedura di aggiudicazione della presente concessione è svolta nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario, anche con riferimento a quanto indicato nella Comunicazione Interpretativa della Commissione UE del 26 giugno – 1 agosto 2006, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» L’aggiudicazione avverrà in unico lotto e a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa svolta con applicazione del criterio in analogia a quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs n. 163/06, Art. 3 – Valore presunto della concessione e importo a base d’asta Il valore globale presunto della concessione ammonta a complessivi € 33.799.858. Il suddetto valore è stato ottenuto dal fatturato complessivo presunto nel trentennio, considerato l'adeguamento ISTAT annuale ( 2,0% in via presuntiva) a far tempo dall'anno 2017 sulle rette a regime, per la copertura del 95 % dei posti autorizzati. Il soggetto individuato quale affidatario è tenuto a corrispondere all’Amministrazione: - per la concessione della gestione globale trentennale della casa di riposo un canone minimo annuo determinato in Euro 20.000,00 (ventimila/00) per un importo complessivo di euro 600.000,00 (seicentomila/00); il canone è soggetto a rialzo ed assoggettato a revisione annua. - per la concessione della refezione scolastica un canone annuo determinato in Euro 2.000,00 (duemila/00) per un importo complessivo di euro 36.000,00 (trentaseimila/00); il canone è soggetto a rialzo ed assoggettato a revisione annua. Il corrispettivo a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente la Casa di Riposo e le mense scolastiche acquisendo le rette/tariffe per la fruizione dei servizi corrisposte dagli utenti, fatta salva eventuale integrazione da parte del Comune per le tariffe relative alla refezione scolastica. A fronte della concessione della gestione in global service della struttura il Comune di Villata richiede come controprestazione i lavori di ampliamento, adeguamento e ristrutturazione della struttura della casa di riposo, il completamento della progettazione esecutiva dei citati lavori, nonché l’integrazione dell’arredamento necessari a renderla funzionale al servizio da svolgere, (progettazione, lavori e integrazione arredi che saranno effettuati in autofinanziamento dal concessionario), altre spese tecniche come specificato nel capitolato e il pagamento dei canoni di cui al presente articolo. La progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori di ampliamento ed adeguamento con integrazione dei relativi arredi dovranno avvenire nei tempi e nei termini massimi di cui all’art 2 del Capitolato Art. 4 - Sopralluogo Il luogo di esecuzione dei servizi oggetto della concessione è il Centro Anziani di Villata (VC) sito in Corso Vittorio Veneto n. 64, il centro cottura sito presso il plesso scolastico della Scuola dell'Infanzia sito in Piazza Cottolengo n. 4 ed i locali adibiti a refettorio siti presso i medesimi Centro Anziani e Scuola dell'Infanzia, oltre che presso il Micro nido comunale, sito in Piazza Cottolengo n. 4. A pena di esclusione il concorrente deve prendere visione, degli elaborati tecnici e descrittivi relativi al servizio oggetto del presente disciplinare, elaborati tutti messi a disposizione dei concorrenti, previo appuntamento tramite e-mail ([email protected]) oppure inviando un fax (0161.310631) all’ufficio Segreteria del Comune di Villata e dovrà essere effettuato entro il 07/03/2014. Dell’avvenuto sopralluogo presso la struttura Centro Anziani di Villata e presso il centro cottura sito presso il plesso scolastico della Scuola dell’infanzia di Villata e della presa visione degli elaborati verrà rilasciata apposita attestazione dal responsabile del procedimento o da un suo delegato esclusivamente alle persone di seguito elencate munite di apposito documento di riconoscimento: 7) Il Titolare dell’Impresa; 8) Il Legale rappresentante dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura; 9) Il Direttore tecnico dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura; 10) Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o Titolare dell’impresa. 11) In caso di RTC o Consorzio, da costituirsi, i soggetti di cui ai punti precedenti si intendono riferiti all'impresa “capogruppo”. Una persona potrà eseguire sopralluoghi e visionare gli elaborati progettuali in rappresentanza/delega di una sola Impresa. Ai concorrenti sarà rilasciata una certificazione che dovrà essere inserita a pena di esclusione nella busta A - documenti amministrativi. Il concorrente dovrà dichiarare di avere comunque preso visione dei luoghi dove deve eseguirsi il servizio. Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa e tecniche il concorrente potrà rivolgersi ai riferimenti sopra indicati. CAPO I REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI Art. 5 - Requisiti di partecipazione Sono ammessi a presentare offerta i seguenti soggetti: a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del Codice; b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice; c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. È infine vietato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. La stazione appaltante esclude altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso di consorzi di cui all'art. 34 e all’art. 36 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve essere indicato per quali consorziati il consorzio concorre e, relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati. In caso di partecipazione alla gara in forma associata i soggetti devono attenersi a quanto disposto agli articoli 34, 35, 36, 37 del D. Lgs. 163 /2006 e s.m.i. Per i consorzi stabili si applica l’art. 277 DPR 207/2010. A – Requisiti di ordine generale e speciale che le imprese concorrenti devono possedere per poter partecipare alla gara informale e per la stipula del contratto. A1) - Requisiti di ordine generale necessari per l’ammissione alla gara e per la stipula del contratto. Per essere ammessi alla gara, le imprese partecipanti, alla data della presentazione dell’offerta, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (requisiti giuridici di ordine generale e professionale) di cui all' art. 38 del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i., da attestare mediante l'allegato modello A. Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (requisiti di ordine generale), all’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), alla legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili), all’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) e all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio).I requisiti devono essere posseduti alla data prevista per la presentazione della domanda di partecipazione e delle offerte ed essere mantenuti fino alla stipula del contratto I casi di esclusione previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario. Si precisa che nel caso di partecipazione in raggruppamento di imprese di concorrenti (RTC), consorzi ordinari di concorrenti già costituiti o da costituirsi, o di aggregazioni di imprese di rete, o di GEIE ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dei sopra indicati requisiti di ordine generale. A2) – Requisiti di ordine speciale necessari per l’ammissione alla gara e per la stipula del contratto. Per essere ammessi alla gara, le imprese partecipanti, devono essere in possesso dei requisiti di ordine speciale (requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale) qui di seguito indicati: 5. iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. ovvero nel Registro professionale o commerciale dello Stato di residenza per i concorrenti non aventi sede in Italia, per attività corrispondente all'oggetto di concessione. 6. Fatturato complessivo nel settore oggetto della gara realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012) non inferiore a €. 3.200.000,00 (tremilioniduecentomila/00) I.V.A. esclusa, di cui € 3.000.000,00 ( tremilioni/00) relativi a servizi socio-sanitari presso presidi residenziali per anziani ed € 200.000,00 ( duecentomila/00) relativi a servizi di ristorazione scolastica e/o servizi di ristorazione presso presidi socio-sanitari, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di N. 3 anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto / N) x anni di attività]; 7. Acquisita esperienza nella gestione globale continuativa negli ultimi tre anni ( 20102011-2012) di strutture equivalenti con almeno 25 posti letto complessivi. Per gestione globale di strutture equivalenti si intende l'attività di gestione esercitata in forma autonoma o come capogruppo di soggetti associati ed afferire alla gestione complessiva e non solo ad alcuni dei servizi che la compongono; 8. Nel caso di concorrenti costituiti da meno di 3 esercizi i requisiti di cui ai punti 2. possono essere dimostrati anche con un numero inferiore di esercizi, fermo restando l'importo complessivo da dimostrare; 9. dichiarazioni rilasciate da almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 attestante la capacità economicofinanziaria del concorrente. Le referenze devono recare la seguente espressa dicitura riguardo al soggetto concorrente «E' in possesso delle capacità finanziarie ed economiche per far fronte agli impegni contrattuali della concessione amministrativa per la gestione globale della Casa di Riposo di Villata sita in corso Vittorio Veneto 64, comprensiva del servizio mensa esteso al micro nido comunale, alle mense scolastiche e ad utenti esterni R.A. ., nonchè per la progettazione esecutiva e la realizzazione di lavori di ampliamento ed adeguamento della struttura del Centro anziani, nonché l’integrazione degli arredamenti necessari per la gestione della stessa e le spese tecniche previste nel progetto"». 10. Rispetto nei confronti dei lavoratori delle normative vigenti in materia assicurativa e di prestazione del lavoro; Requisiti di ordine speciale che devono possedere le riunioni temporanee d’impresa (ATI) e forme assimilabili alle stesse ATI: Si intendono: - riunione temporanea di tipo orizzontale quel raggruppamento di concorrenti in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione (e quindi, detti operatori devono qualificarsi per lo stesso tipo di prestazione, per l’importo o per i restanti parametri specifici che soddisfino i requisiti di ordine speciale in modo direttamente proporzionale alla quantità di partecipazione delle singole imprese nella riunione stessa). - riunione temporanea di tipo verticale quel raggruppamento di concorrenti in cui il concorrente mandatario (soggetto capogruppo) esegue le parti di servizio, forniture indicate come “principali” della stazione affidataria anche in termini economici (il mandatario può altresì, eseguire parte delle forniture secondarie, qualora sia in possesso delle relative qualifiche), mentre il concorrente mandante (impresa con quota minoritaria nella riunione) esegue le parti di servizio, forniture indicate come secondarie alla stazione affidataria che il soggetto mandatario capogruppo non può o non intende eseguire direttamente (e quindi in tale riunione verticale il mandatario capogruppo deve almeno qualificarsi per le parti di forniture “principali”, mentre il mandante deve qualificarsi per il tipo e l’importo di forniture secondarie che intende eseguire in proprio nell’ambito della riunione, per la quota direttamente proporzionale all’importo delle forniture secondarie che intende eseguire). A tal fine, nell’affidamento del servizio in oggetto si definiscono per servizi secondari, quei servizi assumibili direttamente dal soggetto mandatario capogruppo qualora in possesso delle relative qualifiche (che in aggiunta si qualifica anche per i servizi principali) ovvero assumibili da impresa mandante che si qualifica per detti servizi secondari in riunione verticale con lo stesso soggetto mandatario capogruppo che si qualifica per i soli servizi principali, quelli di seguito indicati: 1 – servizio/fornitura di _ ristorazione 2 – servizio/fornitura di _lavanderia, guardaroba e stireria 3 – servizio/fornitura di _pulizia, disinfestazione, parrucchiere e barbiere 4 – servizio/fornitura e (posa in opera) arredi ed attrezzature tecnico/informatiche 5 – servizio/fornitura di manutenzione ordinaria ( comprensiva di assistenza hardware e software...), manutenzione straordinaria - servizi principali quei servizi, quelle forniture assumibili dall’impresa mandataria capogruppo in riunione verticale con altra ditta mandante che si qualifica per le sole forniture secondarie sopra indicate ovvero, quei servizi assumibili da una riunione orizzontale da costituire fra due o più imprese che si qualificano ognuna per una quota parte degli stessi “servizi principali”, quelli di seguito indicati: 1 – servizio/fornitura di _ servizi socio-sanitari Nel caso di riunione temporanea di tipo orizzontale il requisito di attestazione di aver realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012) un fatturato complessivo nel settore oggetto della gara non inferiore a €. 3.200.000,00 (tremilioniduecentomila/00) I.V.A. esclusa, di cui € 3.000.000,00 (tremilioni/00) relativi a servizi socio-sanitari presso presidi residenziali per anziani ed € 200.000,00 (duecentomila/00) relativi a servizi di ristorazione scolastica e/o servizi di ristorazione presso presidi socio-sanitari, devono essere posseduti nella misura di almeno l’80% da parte della capogruppo, per la restante parte cumulativamente dalle altre imprese e nella misura minima del 10% per ciascuna impresa. Nel caso di riunione temporanea di tipo verticale il requisito di attestazione di aver realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012) un fatturato complessivo nel settore oggetto della gara non inferiore a €. 3.200.000,00 (tremilioniduecentomila/00) I.V.A. esclusa, di cui € 3.000.000,00 (tremilioni/00) relativi a servizi socio-sanitari presso presidi residenziali per anziani ed € 200.000,00 (duecentomila/00) relativi a servizi di ristorazione scolastica e/o servizi di ristorazione presso presidi socio-sanitari, devono essere posseduti come di seguito indicato: € 3.000.000,00 (tremilioni/00) IVA esclusa per l'impresa mandataria relativi a servizi socio-sanitari presso presidi residenziali per anziani e non inferiore ad € 200.000,00 (duecentomila/00) per l'impresa/e mandante/i relativamente a servizi di ristorazione scolastica e/o servizi di ristorazione presso presidi socio-sanitari; Si precisa che nel caso di partecipazione in raggruppamento di imprese di concorrenti (RTC), consorzi ordinari di concorrenti già costituiti o da costituirsi, o di aggregazioni di imprese di rete, o di GEIE ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA per il ramo di attività che dichiara di eseguire. Il requisito di acquisita esperienza nella gestione globale continuativa negli ultimi tre anni (2010-2011-2012) di strutture equivalenti con almeno 25 posti letto complessivi. Per gestione globale di strutture equivalenti si intende l'attività di gestione esercitata in forma autonoma o come capogruppo di soggetti associati ed afferire alla gestione complessiva e non solo ad alcuni dei servizi che la compongono” ove non posseduto per intero dalla mandataria capogruppo, dovrà essere posseduto dai soggetti del raggruppamento cumulativamente per il 100% (cento per cento), senza prefissione di alcun limite minimo le dichiarazioni bancarie devono essere presentate: 1. da ciascun impresa componente il raggruppamento, costituendo o costituito, l’aggregazione di rete o consorzio ordinario di concorrenti, costituendo o costituito; 2. dal consorzio o dalle imprese indicate come partecipanti nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del Codice.Le referenze bancarie devono essere rilasciate a nome di tutti i partecipanti al RTC o consorzio o GEIE. Il requisito di cui al punto 6 deve essere posseduto indifferentemente da tutte le singole imprese partecipanti all’ATI stessa o ai consorzi ordinari. Il mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. L’Ente si riserva la facoltà di verificare e, eventualmente, chiedere la dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati. La mancanza anche di uno solo dei requisiti generali e particolari, costituirà motivo di esclusione dalla gara. CAPO II Modalità di partecipazione alla gara Art. 6 – Domanda di partecipazione alla gara Per prendere parte alla gara le Ditte concorrenti dovranno predisporre un plico chiuso e sigillato, recante all’esterno ben visibile, oltre la ragione sociale, il codice fiscale ed il numero di fax dell’Impresa mittente, la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla gara per l’ affidamento in concessione del Centro Anziani di Villata (VC) Corso Vittorio Veneto n. 64, con contestuale affidamento al concessionario del servizio di ristorazione scolastica CIG 5605191DED A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno tre buste, non trasparenti, ciascuna delle quali sigillata con ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura, recanti l’indicazione della gara, l’oggetto della concessione, il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documenti Amministrativi” , “B – Offerta tecnica” e “C – Offerta Economica”. Il plico dovrà pervenire alla Centrale Unica di Committenza c/o Consorzio dei Comuni per lo Sviluppo del Vercellese, Via XX Settembre n. 37, 13100 Vercelli (VC), entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 di venerdì 21 marzo 2014, pena l’irricevibilità dello stesso e comunque la non ammissione alla procedura. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge). Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando, nel presente disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato di gara. Nella busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti: 5) istanza di partecipazione alla gara, in competente bollo, comprendente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, compilata seguendo quanto contenuto nel modello A allegato quale parte integrale e sostanziale. Ai sensi del comma 5-quinquies dell’art. 79 D.Lgs. 163/2006 occorre obbligatoriamente indicare il numero di fax oppure l’indirizzo P.E.C. al fine dell'invio delle comunicazioni. L’istanza e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC) o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora formalmente costituiti, l’istanza e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che costituirà il RTC o il consorzio o il GEIE. L’istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. In caso di RTC e consorzi ordinari di concorrenti o GEIE il “modello A” allegato dovrà essere adattato dal concorrente, tenuto conto che le dichiarazioni dovranno essere espresse relativamente a tutti i soggetti che partecipano al RTC o al consorzio ordinario di concorrenti o GEIE. Nel caso di consorzi le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di capacità generale devono essere rese anche da parte dei consorziati, seguendo il modello “D”. Limitatamente ai consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 il modello “D” va presentato solo per i consorziati per i quali il consorzio concorre; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati. L’oggetto sociale indicato dal consorziato deve essere attinente alle prestazioni da eseguire. Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 6) (nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituiti): mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata, registrato ai sensi del DPR 131/1986, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascun operatore economico al RTC, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE nel quale sia indicata la quota di partecipazione di ciascun operatore economico al consorzio o GEIE. Se non sono indicate le quote di partecipazione occorre presentare un’autodichiarazione conforme a quanto previsto nell’allegato E al presente disciplinare. 7) La cauzione provvisoria è pari allo 0,4% del valore del contratto (€ 33.799.858) e quindi essa è pari a € 135.199,432. La cauzione provvisoria deve essere valida per almeno centottanta giorni successivi dalla data di presentazione dell'offerta. Tale garanzia può essere prestata attraverso: • fideiussione bancaria o assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. • bonifico bancario a favore della tesoreria del Comune di Villata presso la Biverbanca Filiale di Villata cod. IBAN IT 10X0609044930000000150064, oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le Aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione; in entrambi i casi si dovrà trasmettere l’atto o il documento idoneo, esclusivamente in originale, che comprovi l’avvenuto versamento. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante di cui al Capitolato speciale. In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno: a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004; b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; c) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; g) prevedere espressamente: 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui al Capitolato speciale. La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara. 4. Dichiarazione resa da un Istituto bancario ovvero da una Compagnia di Assicurazione o da società di intermediazione finanziaria (SIM) iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Leg.vo 01.09.1993, n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati ai sensi di legge, contenente l’impegno a rilasciare, nei confronti del concorrente ed in favore della stazione appaltante, qualora il concorrente stesso risultasse affidatario ed a richiesta dello stesso, ulteriore garanzia fidejussoria a copertura di eventuali mancati pagamenti delle retribuzioni e versamento oneri previdenziali per i propri dipendenti, nella misura pari a sei mensilità, presuntivamente pari ad € 300.000,00 (trecentomila/00), che l’Amministrazione potrà incamerare nel limite delle effettive mancate retribuzioni o contribuzioni, al fine di provvedere direttamente al pagamento delle spettanze del personale impiegato nel servizio. Tale polizza dovrà essere costituita secondo quanto indicato dall'art. 113 del D.lgs. 163/06. 6. Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 riferita ai seguenti soggetti: a) il titolare e il direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale; b) i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; c) gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e il direttore tecnico per gli altri operatori economici, utilizzando, preferibilmente, l’allegato mod. B. In caso sussistano condanne devono essere indicati la tipologia di reato commesso, la data, le norme violate, la autorità giudiziaria, gli estremi, la data della sentenza e l’entità della condanna. Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). 35. Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, di inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 riferita a tutti i soggetti cessati dalle cariche sopra elencate al precedente punto 4, nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di di indagine di mercato, utilizzando l’allegato mod. C. Si precisa che il modello C va presentato anche nel caso di assenza di tali soggetti cessati dalle cariche sopra elencate, barrando la casella relativa. In caso sussistano condanne devono essere indicati la tipologia di reato commesso, la data, le norme violate, la autorità giudiziaria, gli estremi, la data della sentenza e l’entità della condanna. Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). 36. Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, (Allegato A1) dei seguenti requisiti: Fatturato complessivo nel settore oggetto della gara realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012) non inferiore a €. 3.200.000,00 (tremilioniduecentomila/00) I.V.A. esclusa, di cui € 3.000.000,00 ( tremilioni/00) relativi a servizi socio-sanitari presso presidi residenziali per anziani ed € 200.000,00 ( duecentomila/00) relativi a servizi di ristorazione scolastica e/o servizi di ristorazione presso presidi socio-sanitari. Acquisita esperienza nella gestione globale continuativa negli ultimi tre anni ( 2010-2011-2012) di strutture equivalenti con almeno 25 posti letto complessivi. Per gestione globale di strutture equivalenti si intende l'attività di gestione esercitata in forma autonoma o come capogruppo di soggetti associati ed afferire alla gestione complessiva e non solo ad alcuni dei servizi che la compongono; 16. Dichiarazione di disponibilità ad iniziare ed eseguire i servizi oggetto della concessione anche in pendenza della stipula del contratto 17. (per i RTC e consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti) Ai sensi dell’art. 37 c. 4 D.Lgs. 163/2006 e al fine di effettuare la preventiva verifica della corrispondenza dei requisiti di qualificazione posseduti dai singoli operatori economici in relazione alle relative parti del contratto che saranno eseguite è necessario presentare un’autodichiarazione (seguendo preferibilmente quanto indicato nel modello E allegato) che specifichi le parti del contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici che compongono il RTC o il consorzio ordinario di concorrenti o GEIE. Ogni operatore economico deve possedere la qualificazione per le parti di contratto e relativi importi (in proporzione all’importo complessivamente richiesto) che dichiara di eseguire. Il RTC o il consorzio o GEIE nel suo complesso deve essere in possesso dei requisiti richiesti nel presenta disciplinare. 18. Quietanza per l’importo di € 500,00 a dimostrazione dell’avvenuto versamento della somma dovuta all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, riportante il Codice di identificazione (Deliberazione 15/2/2010 pubblicata sulla G.U. n. 80/2010 e istruzioni operative in vigore dal 1/5/2010 pubblicate sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici http://www.avcp.it/riscossioni.html). In caso di RTC il pagamento è eseguito dal capogruppo.) 19. (qualora i documenti di cui al Capo VII siano intestati a soggetti diversi da quello partecipante, a seguito di modifiche per trasformazioni, conferimenti, fusioni ecc) copia autentica notarile del relativo atto di modifica. 20. (in caso di avvalimento) a) contratto (in originale o copia autentica) in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione, oppure, nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva da parte del concorrente attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico nonché la durata del contratto. b) dichiarazione dell’operatore economico ausiliario, prevista all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, seguendo preferibilmente quanto previsto nell’allegato modello F. dichiarazioni previste ai precedenti punti 5) E 6) con riferimento all’operatore economico ausiliario. Nel caso di consorzi le dichiarazioni previste ai punti 5) e 6) devono essere rese dai medesimi soggetti di cui ai punti 5) e 6) relativi a: - consorzio partecipante - consorziati per i quali il consorzio concorre (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006). - tutti i consorziati (per gli altri tipi di consorzi). 13. In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5: 1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati; 3. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; ovvero c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; ovvero 1. copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: d) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; e) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; f) parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; civ) Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 14. Dichiarazioni in originale di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 in conformità a quanto previsto dall’art 5 del presente disciplinare 15. Copia del presente “Disciplinare di gara” e del “Capitolato di gara”, con i relativi allegati firmati in ogni foglio per conoscenza ed accettazione dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell’impresa singola ovvero nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, dal legale rappresentante o titolare o procuratore di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. 16. Certificazione di presa visione degli elaborati tecnici e/o dei luoghi di esecuzione del servizio (obbligatoria a pena di esclusione), rilasciato dalla stazione appaltante. Nella busta “B – Offerta tecnica” devono essere contenuti i seguenti documenti: - progetto-offerta finalizzato alla gestione complessiva della Struttura, in cui si illustra l’organizzazione, le attività che saranno svolte, le turnazioni nei vari dettagli e nella sua complessità. In tale relazione la Ditta offerente può indicare o evidenziare quegli aspetti che a proprio giudizio rendono il progetto proposto particolarmente significativo e per questo meritevole di particolare apprezzamento. Tali indicazioni possono essere utili alla Commissione Giudicatrice per l’attribuzione dei punteggi relativi alla qualità. Da tale progetto devono risultare i seguenti aspetti, relativamente ai quali si richiede alle ditte concorrenti di sviluppare la proposta organizzativa seguendo sistematicamente l’ordine dei punti successivamente indicati. La documentazione tecnica deve essere presentata con un indice riassuntivo, con numerazione delle pagine (max 20 facciate, esclusi eventuali allegati che saranno presi in considerazione solo se contenenti modelli, schemi, griglie, tabelle, immagini, etc.) in ordine progressivo; lo sviluppo degli argomenti deve essere conciso, chiaro, possibilmente schematico e nell’ordine richiesto; dovrà essere usata carta formato A4, carattere Arial 12, interlinea singola, margini normali. A 1 organizzazione delle attività socio-sanitarie. L’organizzazione del lavoro che si intende promuovere nella struttura esplicitando le figure relative ad ogni figura professionale, i minuti di assistenza giornaliera per ospite, le prestazioni minime, che non possono, in nessun caso, essere inferiori a quelle previste dalle normative regionali di riferimento ( tenuto conto che il capitolato prevede la fornitura del servizio infermieristico anche per gli ospiti del nucleo RA) gli orari di servizio, i turni di lavoro, le modalità di effettuazione delle sostituzioni e di fronteggia mento delle emergenze Lo stile di gestione che si intende attuare con particolare riguardo alla progettazione individuale dei percorsi assistenziali mediante la pratica del lavoro interprofessionale e al confronto, in sede di coordinamento degli operatori, fra le diverse ottiche professionali. La chiara e completa esplicitazione del sistema di programmazione, documentazione e valutazione dei Progetti Individualizzati, secondo le indicazioni dell’allegato B – sezione strutture residenziali e semiresidenziali socio sanitarie per anziani – punto 6/A della DGR 14.9.2009, n. 25-12129 relativa all’accreditamento. Gli obiettivi strategici posti alla base di una visione assistenziale fondata sulla esigenza di stimolare le abilità residue dell’anziano. La presenza di attività differenziate che si coordinano con le risorse presenti sul territorio A.2) organizzazione delle attività di animazione presso il presidio e i materiali forniti La progettazione delle attività di animazione presso il presidio, con riferimento alla tipologia degli utenti, e le modalità di integrazione con le attività socio-sanitarie ed assistenziali, per il raggiungimento degli obiettivi previsti per ogni ospite Le strategie che si intendono attuare per promuovere l’integrazione del Presidio all’interno del territorio, nella prospettiva di un lavoro di rete con le Agenzie e le Associazioni di volontariato attive. A.3) organizzazione degli interventi e delle prestazioni sanitarie e riabilitative presso il presidio La progettazione delle attività sanitarie e riabilitative presso il presidio, con riferimento alla tipologia degli utenti, con la concreta descrizione dello svolgimento degli interventi e delle prestazioni. La copertura giornaliera e le modalità di integrazione con le altre attività socio-sanitarie ed assistenziali, per il raggiungimento degli obiettivi previsti per ogni ospite B.1) servizio di pulizia Proposta di organizzazione del lavoro comprendente le frequenze di servizio suddivisa per ciascuna area omogenea da trattare, il piano organizzativo riportante il numero di persone impiegate suddiviso per qualifica/mansione e relativo monte ore, la metodologia e tecnica di intervento ritenute più idonee in relazione alla specifica tipologia di servizio. Proposta di organizzazione e piano operativo per il servizio di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione in generale. Descrizione delle singole fasi di svolgimento del servizio, dei relativi prodotti ( con relative schede tecniche) ed attrezzature e del sistema di verifica e di controllo qualità. B.2) servizio di manutenzione Proposta organizzativa del servizio contenente il piano di interventi manutentivi che si intende effettuare nel periodo di affidamento del servizio, nonché il piano di verifiche periodiche. C) organizzazione del servizio mensa esteso al Micro nido comunale, alle mense scolastiche, ai centri estivi e ad utenti esterni R.A. L'organizzazione del servizio mensa presso il presidio, esteso al Micro nido comunale, alle mense scolastiche, ai centri estivi e ad utenti esterni R.A. , con esplicitazione dei seguenti aspetti: a)modalità organizzative e operative dei processi di produzione e distribuzione pasti che si intendono adottare nell’esecuzione del servizio - modalità di preparazione dei pasti, in relazione alle diverse tipologie dei destinatari - modalità distribuzione dei pasti - qualità delle derrate - modalità di approvvigionamento delle derrate - strategie di controllo per il mantenimento degli standard qualitativi dichiarati. D.1) strategia per la stabilizzazione del personale ed il contenimento del turn-over sulle prestazioni erogate Strategie da adottarsi, descritte in modo concreto, con l’esplicitazione delle azioni organizzative e delle politiche sul personale tese a favorire la continuità e la qualità delle prestazioni. D.2) programma annuale di formazione/aggiornamento e supervisione del personale e di supporto psicologico Sistema di qualificazione del personale coerente con i bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio. Contenuti del programma annuale, secondo le indicazioni dell’allegato B – sezione strutture residenziali e semiresidenzali socio sanitarie per anziani – punto 4/A della DGR 14.9.2009, n. 25-12129 relativa all’accreditamento E.1) Soluzioni migliorative gestionali ed organizzative che non comportino spesa per la stazione appaltante Il concorrente dovrà esplicitare dettagliatamente le proposte migliorative ( innovative e/o sperimentali) rispetto a quanto descritto nel capitolato speciale d’appalto che il concorrente intende adottare. Le proposte potranno essere riferite a titolo esemplificativo ma non esaustivo: attività innovative e/o sperimentali, ulteriori figure professionali …) E.2) Soluzioni migliorative in ordine alla progettazione definitiva posta a base di gara oltre a quelle obbligatorie previste, che non comportino spesa per la stazione appaltante Il concorrente può proporre soluzioni finalizzate a migliorare, dal punto di vista tecnico, qualitativo e manutentivo le scelte progettuali della stazione appaltante con riferimento all’adeguamento della struttura. Tali soluzioni dovranno, successivamente, essere tradotte in attività progettuale nei modi e nei termini di cui agli articoli 90 e seguenti del D.Lgs. 163/2006. Il concorrente deve illustrare le migliorie proposte mediante documentazione tecnica, relazioni illustrative e ogni altro documento ritenuto idoneo, precisando per ogni proposta: le singole soluzioni migliorative; le ragioni tecniche alla base delle scelte e la specificazione in modo preciso e concreto delle soluzioni proposte; come le soluzioni proposte siano tali da garantire l’efficienza del progetto e salvaguardare le esigenze dell’Amministrazione. Nessun compenso spetterà alle Ditte concorrenti per lo studio e la compilazione dei progetti consegnati i quali non saranno in alcun caso restituiti e rimarranno di proprietà dell’Ente. Non saranno prese in considerazione offerte incondizionate e incomplete. Non devono essere riportati elementi quantitativi contenuti nella busta dell'offerta economica, pena l'esclusione. Gli elaborati e la documentazione contenuti nella busta “B-Offerta tecnica” devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di GEIE o aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzi. Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura in copia conforme. Nella busta “C – Offerta Economica” devono essere contenuti i seguenti documenti: dichiarazione (redatta in conformità all’allegato G del presente disciplinare titolato “Modulo dell’offerta”), redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione dei canoni annui offerti (in cifre e in lettere) che non possono essere inferiore ai canoni annui posti a base di gara. In caso di contrasto tra le due indicazioni prevarrà quella in lettere. Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006), devono essere espressi in euro. Alla predetta offerta economica dovrà essere allegato il Piano economico - finanziario della gestione in concessione dei servizi di cui all'oggetto, con indicazione analitica su base annua delle entrate e delle spese (con evidenziazione degli oneri per la sicurezza) per tutto l'arco temporale prescelto, comprensivo degli eventuali investimenti ( dei quali andrà specificato il valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonchè l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, ai sensi dell'art. 143, comma 7, del D.Leg.vo 163/2006) Detto piano non sarà oggetto di valutazione ma sarà parte integrante del contratto). La scheda di offerta di cui all’allegato G potrà essere riprodotta dal concorrente mantenendo inalterato il contenuto. L’offerta dovrà essere timbrata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. In caso di R.T.I./Consorzi l’offerta di cui sopra dovrà essere timbrata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso: • in caso di R.T.I. già costituito, dal Legale Rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo o del consorzio o del Geie già costituiti • in caso di costituendo R.T.I., congiuntamente dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppate • in caso di Consorzio ex art. 2602 C.C., congiuntamente dal Legale Rappresentante del Consorzio e dai legali rappresentanti delle consorziate • in caso di Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter C.C., dal Legale Rappresentante del Consorzio Nel caso in cui detto/i documento/i sia/no sottoscritto/i da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. L’offerta dovrà essere datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di GEIE o aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzi. Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura in copia conforme. Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara. Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. Parte II CAPO III CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE Art. 7 - Criteri di aggiudicazione La Commissione di gara valuterà il progetto tecnico complessivo, secondo i criteri e subcriteri descritti in tabella, con specifico riferimento ai criteri di valutazione sopra indicati e attribuirà per ciascun criterio il punteggio nell’ambito delle aree indicate. Criteri A. 1) organizzazione delle attività socio-sanitarie e materiali di consumo forniti fino a 15 punti Punteggio inidoneo da 0 a 3 punti sufficien da 4 te a 6 punti discreto Da 7 a 9 punti buono da 10 a 12 punti Ottimo A.2) organizzazione delle attività di animazione presso il presidio e materiali Sub-criteri Il progetto deve essere caratterizzato da concretezza e adeguatezza rispetto alla tipicità della struttura, tenuto conto della tipologia degli utenti. Saranno considerati, quali elementi di maggiore qualità progettuale: -l’organizzazione del lavoro che si intende promuovere nella struttura esplicitando le mansioni relative ad ogni figura professionale, i minuti di assistenza giornaliera per ospite, le prestazioni minime, che non possono, in nessun caso, essere inferiori a da 13 quelle previste dalle normative regionali di a 15 punti riferimento,gli orari di servizio, i turni di lavoro, le modalità di effettuazione delle sostituzioni e di fronteggiamento delle emergenze - la presenza di attività differenziate che si coordinano con le risorse presenti sul territorio - la chiara e completa esplicitazione del sistema di programmazione, documentazione e valutazione dei Progetti Individualizzati, secondo le indicazioni dell’allegato B – sezione strutture residenziali e semiresidenziali socio sanitarie per anziani – punto 6/A della DGR 14.9.2009, n. 25-12129 relativa all’accreditamento. inidoneo da 0 a 1 punto sufficien 2 punti te Il progetto deve essere caratterizzato da concretezza e adeguatezza, con riferimento alla tipologia degli utenti. Saranno considerati, quali elementi di maggiore qualità i progetti che: forniti fino a 5 punti discreto 3 punti buono 4 punti ottimo 5 punti A.3) organizzazione degli interventi e delle prestazioni sanitarie e riabilitative presso il presidio fino a 5 punti inidoneo da 0 a 1 punto sufficien 2 punti te discreto 3 punti buono 4 punti ottimo 5 punti B.1) organizzazione del servizio di pulizia del presidio fino a 5 punti inidoneo da 0 a 1 punto sufficien 2 punti te discreto 3 punti buono 4 punti ottimo 5 punti B.2) Servizio di manutenzione inidoneo da 0 a 1 punto Sufficien 2 punti Fino a 5 punti te Discreto 3 punti Buono 4 punti ottimo 5 punti C) organizzazione del inidoneo da 0 a 3 servizio mensa esteso al punti Micro nido comunale, sufficien da 4 a 6 alle mense scolastiche, ai te punti - dimostrano integrazione con le attività socio-sanitarie ed assistenziali, per il raggiungimento degli obiettivi previsti per ogni ospite - promuovono l’integrazione del Presidio all’interno del territorio, nella prospettiva di un lavoro di rete con le Agenzie e le Associazioni di volontariato attive. L’organizzazione deve dimostrare efficacia ed efficienza nello svolgimento degli interventi e delle prestazioni. Saranno considerati, quali elementi di maggiore qualità, i progetti che dimostrano capacità di integrazione tra le diverse figure professionali e la copertura giornaliera. La copertura giornaliera deve tenere conto che il capitolato prevede la fornitura del servizio infermieristico anche per gli ospiti del nucleo RA. Saranno oggetto di valutazione : -l’organizzazione del lavoro proposta, comprendente le frequenze di servizio suddivisa per ciascuna area omogenea da trattare, il piano organizzativo riportante il numero di persone impiegate suddiviso per qualifica/mansione e relativo monte ore, la metodologia e tecnica di intervento ritenute più idonee in relazione alla specifica tipologia di servizio. -la proposta di organizzazione e piano operativo per il servizio di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione in generale. -la descrizione delle singole fasi di svolgimento del servizio, dei relativi prodotti ( con relative schede tecniche) ed attrezzature e del sistema di verifica e di controllo qualità. Saranno oggetto di valutazione: - il piano degli interventi di manutenzione - il piano delle verifiche periodiche Il progetto deve essere caratterizzato da concretezza e adeguatezza, tenuto conto della diversa tipologia degli utenti, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio mensa presso il Micro nido comunale. Saranno centri estivi e ad utenti esterni R.A. fino a 15 punti discreto buono ottimo D.1)strategia per la stabilizzazione del personale ed il contenimento del turnover sulle prestazioni erogate fino a 5 punti D.2) il programma annuale di formazione/aggiornamen to e supervisione del personale e di supporto psicologico fino a 5 punti E.1) Soluzioni migliorative gestionali ed organizzative che non comportino spesa per la stazione appaltante da 7 a 9 punti da 10 a 12 punti da 13 a 15 punti considerati, quali elementi di maggiore qualità progettuale: a)modalità organizzative e operative dei processi di produzione e distribuzione pasti che si intendono adottare nell’esecuzione del servizio - modalità di preparazione dei pasti, in relazione alle diverse tipologie dei destinatari - modalità distribuzione dei pasti - qualità delle derrate - modalità di approvvigionamento delle derrate alimentari - strategie di controllo per il mantenimento degli standard qualitativi dichiarati. inidoneo da 0 a 1 punto sufficien 2 punti te discreto 3 punti buono 4 punti ottimo 5 punti inidoneo da 0 a 1 punto sufficien 2 punti te discreto 3 punti buono 4 punti ottimo 5 punti Saranno oggetto di valutazione le strategie da adottarsi, descritte in modo concreto, con l’esplicitazione delle azioni organizzative e delle politiche sul personale tese a favorire la continuità e la qualità delle prestazioni. inidoneo da 0 a 1 punto sufficien 2 punti te discreto 3 punti Saranno oggetto di valutazione le proposte migliorative ( innovative e/o sperimentali) rispetto a quanto descritto nel capitolato speciale d’appalto che il concorrente intende adottare. Le proposte potranno essere riferite ad aspetti organizzativi ( a titolo Il sistema di qualificazione del personale deve dimostrare coerenza con i bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio. Saranno considerati, quali elementi di maggiore qualità, i progetti che esplicitano con chiarezza: - i contenuti del programma annuale, secondo le indicazioni dell’allegato B – sezione strutture residenziali e semiresidenzali socio sanitarie per anziani – punto 4/A della DGR 14.9.2009, n. 25-12129 relativa all’accreditamento - il programma delle attività di supporto psicologico a favore del personale e degli utenti– punto 8/A della DGR 14.9.2009, n. 25-12129 relativa all’accreditamento buono 4 punti fino a 5 punti ottimo 5 punti E.2) Soluzioni inidoneo da 0 a 1 migliorative in ordine punto alla progettazione sufficien 2 punti definitiva posta a base di te gara oltre a quelle discreto 3 punti obbligatorie previste buono 4 punti dall’Art. 20 del ottimo 5 punti Capitolato Speciale, che non comportino spesa per la stazione appaltante fino a 5 punti esemplificativo ma non esaustivo: attività innovative e/o sperimentali, ulteriori figure professionali …) Saranno oggetto di valutazione le soluzioni proposte finalizzate a migliorare, dal punto di vista tecnico, qualitativo e manutentivo le scelte progettuali della stazione appaltante con riferimento all’adeguamento della struttura. Verranno valutate in particolare per ogni proposta: -le singole soluzioni migliorative; -l’aderenza delle soluzioni proposte alle garanzie di efficienza del progetto e di salvaguardia delle esigenze dell’Amministrazione. Nessun compenso spetterà ai soggetti candidati per la redazione dell’offerta. Al termine dei lavori la Commissione Giudicatrice redigerà un verbale. 3) Canone offerto Il punteggio complessivo di 30 punti relativo all'offerta economica verrà assegnato come segue: - punteggio massimo di 28 all’offerta della Ditta che avrà proposto in sede di apertura delle buste contenenti l’offerta economica il Canone di concessione maggiore per la concessione del Centro Anziani di Villata (non inferiore alla base d’asta di € 20.000,00 annui) - punteggio massimo di 2 all’offerta della Ditta che avrà proposto in sede di apertura delle buste contenenti l’offerta economica il Canone di concessione maggiore per l'utilizzo del centro di cottura sito in Piazza Cottolengo n. 4 destinato al servizio mensa (non inferiore alla base d’asta di € 2.000,00 annui) Alle altre imprese i punteggi sopra indicati saranno proporzionalmente assegnati secondo la seguente formula: Punteggio concorrente = (28 x canone offerto) / canone maggiore offerto Punteggio concorrente = (2 x canone offerto) / canone maggiore offerto Art. 8 - Procedura di aggiudicazione La commissione di gara provvederà in una prima seduta pubblica il giorno martedì 25 marzo alle ore 9,00 presso la sede della C.U.C., Via XX Settembre n. 37 – 13100 Vercelli procedendo a: 1.verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 2.verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 3.verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3) dell'istanza di partecipazione contenuta nella busta “ADocumenti Amministrativi”, siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. m quater del D.lgs 163/2006. 4.verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere entrambi dalla gara; 5.verificare che gli operatori ausiliari – di cui si sono avvalsi i concorrenti – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il concorrente dalla gara; 6.verificare che uno stesso operatore economico non abbia partecipato in più RTC oppure in forma singola e in RTC ed in tal caso ad escludere entrambi i concorrenti dalla gara; 7.verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Successivamente, completata la verifica della documentazione presentata, la Commissione di gara prosegue, per i concorrenti ammessi, con l’apertura delle buste contrassegnate con la dicitura “B-PROGETTO TECNICO” e alla verifica della regolarità formale del contenuto, che sarà successivamente valutato in una o più sedute riservate. In sedute non aperte al pubblico la Commissione infatti, procede con la verifica e la valutazione dei progetti tecnici presentati. In successiva seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso, la Commissione di gara apre la busta “C – Offerta economica”, contenente le offerte relative al prezzo offerto, presentate dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, o che siano prive del Piano Economico-Finanziario richiesto a corredo dell'offerta economica, provvede ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato, e redige infine la graduatoria dei concorrenti. L'aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto sarà effettuata a favore dell'offerta che avrà ottenuto il punteggio globale più alto, ricavato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di canone offerto. In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che presenta il canone maggiore. Qualora anche questi dovessero essere uguali si procederà al sorteggio. Non saranno prese in considerazione eventuali offerte quantitative indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali o con riferimento ad offerte relative ad altra gara. L’Amministrazione, relativamente al primo classificato, procede alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e da altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo l’Amministrazione provvede ad escludere il concorrente con le relative conseguenze, nonché ad individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio tramite scorrimento della graduatoria, oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. Il verbale di gara non costituisce contratto; mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, l’Amministrazione non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica. L'aggiudicazione diverrà definitiva solo con l'adozione di apposito provvedimento amministrativo. CAPO IV ULTERIORI NORME, AVVERTENZE,SPECIFICAZIONI,DISPOSIZIONI APPLICATIVE GENERALI 4) Art. 9 Ulteriori norme,avvertenze e specificazioni Trattandosi di gara informale per la concessione del servizio in oggetto, la Commissione giudicatrice si riserva a suo insindacabile giudizio a non escludere le offerte dei concorrenti che nella documentazione presentata in gara presentino carenze od omissioni non sostanziali che possono essere verificate dalla stessa Commissione richiedendo agli interessati o agli Enti certificatori delle Pubblica Amministrazione l’integrazione della stessa documentazione: in tal caso, la Commissione giudicatrice ha titolo di sospendere momentaneamente le operazioni di gara per dar modo di richiedere agli interessati o agli Enti certificatori della Pubblica Amministrazione la presentazione di detta documentazione integrativa ovvero, qualora sia possibile per la Commissione giudicatrice effettuare le idonee verifiche durante le operazioni di gara senza dover sospendere la gara (mediante richiesta agli interessati via telefax o via email o via internet con i concorrenti interessati e/o con gli Enti certificatori, ecc…) ultimare la seduta di gara nello stesso giorno o nella data prefissata dopo aver ricevuto la documentazione o le assicurazioni del caso. Art. 10 Disposizioni per la documentazione non in regola con le norme sul bollo Si avverte che i documenti da presentare in sede di offerta di gara debbano essere prodotti nella prescritta carta da bollo, se ed in quanto dovuto secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelli per i quali il bollo è esplicitamente escluso o per i quali ovviamente venga assolto in modo virtuale. I documenti trasmessi dalle ditte concorrenti nei plichi contenenti le offerte di gara che risultino non in regola con le disposizioni fiscali in materia di: “Disciplina dell’imposta di bollo” di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.i., NON comporteranno l’esclusione dalla gara. In tal caso verrà fatta denuncia dalla stazione appaltante al competente Ufficio delle Entrate per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 642/1972 come sostituito dall’art. 16 del D.P.R. 30.10.1982, n. 955. Art. 11 Riservatezza delle informazioni Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha lo scopo di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l’affidamento della fornitura oggetto del presente invito. Per la presentazione dell’offerta e per la stipula ed esecuzione del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Il conferimento dei dati è obbligatorio per gli adempimenti di cui alle finalità di gara; in mancanza non saranno possibili i succitati adempimenti. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati inseriti nelle buste A, B e C vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnicoeconomiche del concorrente all’esecuzione della fornitura, della verifica delle caratteristiche dei prodotti offerti nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. I dati potranno essere comunicati a: - soggetti esterni che potrebbero far parte della Commissione Giudicatrice incaricata di valutare le offerte tecniche; - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990. Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato D.Lgs. 196/2003. Con la presentazione dell’offerta e dei documenti successivi, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente. Con la presentazione dell’offerta, inoltre, il concorrente acconsente all’accesso alla documentazione tecnica prodotta in gara in caso di motivata richiesta da parte di altre ditte concorrenti, nei limiti di cui alla Legge 241/1990 e dei Regolamenti applicativi. Al termine della gara il Comune non è tenuto a restituire la documentazione ai partecipanti. CAPO V ULTERIORI INFORMAZIONI 1) Per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per “sigillo” deve intendersi qualsiasi impronta o altro idoneo sistema atto ad assicurare la chiusura del plico al fine di evitare manomissioni di sorta. 2) Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate, anche per la soluzione di problematiche emerse in sede di gara. 3) Le comunicazioni verranno inviate via fax oppure posta elettronica al numero oppure all’indirizzo P.E.C. indicato dal concorrente nell’istanza di partecipazione (modello A allegato). 4) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 5) La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 19 e ss. del DPR n. 642/1972. 6) L’Amministrazione si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente. 7) Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non risultino pervenute entro i termini indicati nel bando. 8) Nei modelli allegati, ove vi sono delle scelte alternative, occorre barrare chiaramente la casella pertinente. 9) La garanzia provvisoria verrà escussa in caso di: 1. mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario 2. falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnica richiesti 3. mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato. 10) Il conferimento di dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. e) D.Lgs. 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici. 11) I calcoli, compresi anche i coefficienti, sono effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 12) Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto. 13) Il concorrente deve dichiarare espressamente informazioni voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 13 c. 5 D.Lgs. 163/2006, indicandone la motivazione. In mancanza di tale dichiarazione la documentazione sarà soggetto al diritto di accesso. 14) Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 15) Si precisa, a maggior chiarimento del limite delle pagine del progetto tecnico, che un foglio (scritto fronte e retro) è costituito da due facciate. 16) Nessun onere verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate in sede di gara e ad esse conseguenti. 17) Qualora alcune proposte che compongono l’offerta tecnica presentate dal concorrente siano valutate negativamente dalla commissione giudicatrice (e pertanto sia stato attribuito un punteggio pari a zero al relativo elemento di valutazione), in caso di aggiudicazione l’Esecutore deve eseguire il contratto secondo quanto previsto dal progetto posto a base di gara, rispettando le altre condizioni offerte in sede di gara. 18) L’Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta quantitativa. 19) L’aggiudicatario ha l'obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata della concessione, subordinatamente alla compatibilità con l’organizzazione d’impresa dell’appaltatore subentrante, salvo esplicita rinuncia individuale. Bollo ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA (Modello A) Spettabile CUC – Centrale Unica di Committenza Via XX Settembre n. 37 – 13100 Vercelli COMUNE DI VILLATA - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO ANZIANI SITO IN CORSO VITTORIO VENETO N.64, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO MENSA ESTESO AL MICRO NIDO COMUNALE, ALLE MENSE SCOLASTICHE E AD UTENTI ESTERNI R.A. C.I.G. 5605191DED Il/I sottoscritto/i ____________________________________________________________________ nato il _____________ a ______________________________________________________________ in qualità di ________________________________________________________________________ dell’operatore economico _____________________________________________________________ con sede in ________________________________________________________________________ con codice fiscale n. _________________________________________________________________ con partita IVA n. ___________________________________________________________________ con posizione INPS n.________________________________________________________________ con posizione INAIL n.______________________________________________________________ CHIEDE/ONO di partecipare alla procedura indicata in oggetto come1: Soggetto singolo; consorzio ex art. 34 c. 1 lett. b) D.Lgs. 163/2006 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006 capogruppo di un RTC di tipo2 ___________________________________________________________ formalmente costituito composto da3 _________________________________________________________________; 4 componenti di un RTC da costituirsi di tipo __________________ composto da5 _______________________________________________________________________________; consorzio ex art. 34 c. 1 lett. e) D.Lgs. 163/2006 GEIE ex art. 34 c. 1 lett. f) D.Lgs. 163/2006 1 2 3 4 5 Barrare chiaramente la casella pertinente. Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto. Indicare i nominativi dei componenti. Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto. Indicare i nominativi dei componenti. operatore economico, ai sensi dell’art. 3, c. 22 D.Lgs. 163/2006, stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese, ex art. 34 c. 1 lett. f-bis) D.Lgs. 163/2006, A tal fine ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 DICHIARA/NO 6 relativamente all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 : di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con modificazioni, dalla L 356/1992, o della L. 575/1965 (e alle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011), e di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006; di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con modificazioni, dalla L 356/1992, o della L. 575/1965 (e alle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 38 c. 1-bis D.Lgs. 163/2006, di non essere soggetto alle cause di esclusione del medesimo art. 38 D.Lgs. 163/2006 limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale periodo non si è incorso in cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 D.Lgs. 163/2006; che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di per la seguente attività _________________________________________________ con i seguenti dati7: numero di iscrizione_______________________________________________________ data di iscrizione ___________________________________________________________ durata della ditta/data termine _______________________________________________ forma giuridica _______________________________________________________________ 8 Titolari (per i soggetti individuali) : ____________________________________________ 9 soci (per snc) : _______________________________________________________________ 10 soci accomandatari (per sas) : ___________________________________________________ amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici) 11 : __________________________________________________________________________ 12 direttori tecnici (per tutti) :__________________________________________________ solo in caso di cooperative Sociale o Consorzio di Cooperative Sociali: di essere iscritta all’Albo regionale delle cooperative sociali (della Regione di appartenenza_____________________) al n._______in data________________ 13 relativamente all’art. 38 c. 1 lett m-quater) D.Lgs. 163/2006 : di NON trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; □ □ 6 Barrare chiaramente la casella pertinente,. 7 Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. 8 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B. 9 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B. 10 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B. 11 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B. 12 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B. 13 Barrare chiaramente la casella pertinente. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere formulato l’offerta autonomamente; di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere formulato l’offerta autonomamente; di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e nell’art. 14 c. 1 D. Lgs. 81/2008 “ Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. di essere in regola con quanto previsto all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio); di non trovarsi in situazioni che determinano l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL e che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: - INPS sede di _________________________________ Matricola n._______________________________ - INAIL sede di _________________________________ - Matricola n.________________________________ (nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte); - tipo di contratto applicato____________________________________________________________; - n. dipendenti addetti al servizio__________________________________________________.; per le imprese che occupano non più di 14 dipendenti inclusi ovvero per quelle che occupano dai 15 ai 35 dipendenti e che non abbiano effettuato nuova assunzioni dopo il 18.01.2000, nonché per le imprese per le quali vi sono i presupposti previsti dalla Legge 68/1999 per l’esenzione dall’obbligo di assunzione dei disabili: di attestare la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi delle assunzioni obbligatorie dei soggetti disabili di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 in materia di “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” secondo quanto previsto dal D.P.R. 10.10.2000, n. 333, recante “Regolamento di esecuzione della Legge 12.03.1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili” per il rispetto di quanto disposto dall’art. 17 della stessa Legge 68/99; ovvero per le imprese che occupano più di n. 35 dipendenti ovvero per le imprese che occupano da n. 15 a n. 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000: attestare che l’impresa concorrente è in regola con le disposizioni della Legge 12.03.1999, n. 68 in materia di “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” in relazione agli obblighi delle assunzioni obbligatorie dei soggetti disabili, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 333/2000 recante “Regolamento di esecuzione della Legge 12.03.1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili” per il rispetto di quanto disposto dall’art. 17 della stessa Legge 68/99;c) il tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali aziendali, nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci in caso di cooperative; di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara; di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il contratto; che all’interno dell’azienda si è adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; di consentire, ai sensi dell’art. 79 c. 5-quinquies D.Lgs. 163/2006, la comunicazione via fax oppure posta elettronica per l’eventuale richiesta di ulteriore documentazione nonchè eventuali comunicazioni relative alla gara, al seguente numero (oppure all’indirizzo P.E.C.): ____________________________________; di essere in regola con quanto previsto all’art. 36 c. 5 e all’art. 37 c. 7 del D.Lgs. 163/2006; di essere in possesso, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008, dei requisiti di idoneità tecnicoprofessionale; che, ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 intende subappaltare o concedere a cottimo la seguente parte di fornitura/servizio: di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il contratto, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del contratto; di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; (nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti): che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ________ _________________________________________________________ e che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai RTC o consorzi o GEIE; (in caso di avvalimento) 14 1. che per la partecipazione alla gara il concorrente si avvale dei requisiti posseduti da ______________ ___________________________ per i seguenti requisiti ____________________________________ 2. che il soggetto ausiliario sopra indicato è in possesso dei requisiti generali indicati all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006): di concorrere per i seguenti consorziati15: _____________________________________________________________; di aver pagato all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici l’importo previsto per la presente gara,pari ad € 500,00, entro la data di spedizione dell’offerta; di avere già eseguito la visione della documentazione e dei luoghi alla presenza del Responsabile incaricato in data ___________________;) 14 15 Allegare il modello F. Indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per i quali il consorzio concorre. Per ciascuno consorziato allegare il mod. D. Per i consorzi stabili di cui all’art. 34 c. 1 lett. c) D. Lgs 163/2006 che intendono eseguire direttamente del tutto in proprio (con la sola propria comune struttura di impresa che ha ottenuto la qualificazione ai sensi di legge per la partecipazione all’appalto del contratto in oggetto) indicare: “in proprio”. di essere in possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico-finanziario e tecnica previsti; l’impegno ad effettuare il servizio generale di gestione della______________________ di considerare tutti le tariffe medesime nel loro complesso congrue e remunerative e tali da consentire la propria offerta. di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio presso il Centro Anziani di Villata (VC) sito in Corso Vittorio Veneto n. 64, il centro cottura sito presso il plesso scolastico della Scuola dell'Infanzia sito in Piazza Cottolengo n. 4 ed i locali adibiti a refettorio siti presso i medesimi Centro Anziani e Scuola dell'Infanzia, oltre che presso il Micro nido comunale, sito in Piazza Cottolengo n. 4, allegandone i relativi attestati d’avvenuto sopralluogo. l’impegno a costituire nel caso di aggiudicazione un’adeguata sede operativa composta di mezzi, magazzini, persone e attrezzature nella Provincia di Vercelli qualora già disponibile, indicare il luogo. il personale impiegato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente gara ha padronanza della lingua italiana. di impegnarsi all’attivazione del servizio ordinata dal Comune per motivi di urgenza sotto riserva di successiva stipula del contratto e di essere consapevole e di accettare la clausola Nel caso in cui emergano elementi ostativi alla stipulazione contrattuale si provvederà alla revoca dell’aggiudicazione e agli adempimenti consequenziali e alla nuova aggiudicazione al secondo classificato. l’impegno a stipulare la polizza assicurativa R.C.T. e R.C.O. a favore dell’Amministrazione Comunale per tutta la durata contrattuale con esclusivo riferimento alla presente gara; l’impegno a garantire continuità del servizio; l’impegno a dotarsi di un regolamento di struttura che specifichi i requisiti garantiti, come da linee guida di cui all'allegato 5 della D.G.R. n. 45-4248 del 30.7.2012 di impegnarsi a provvedere alla progettazione esecutiva, all’esecuzione dei lavori di ampliamento ed adeguamento con integrazione dei relativi arredi nei tempi e nei termini massimi di 48 mesi a decorrere dalla presentazione dell’istanza di accreditamento ai sensi della D.G.R. 1-2730 del 18 ottobre 2011 avente ad oggetto “ parziale modifica della D.G.R. n. 25 – 12129 del 14.09.2009. Differimento dei termini ivi previsti”. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: _______________________________________________________________ dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii.; (ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi; di impegnarsi ad affidare l’esecuzione delle opere in osservanza delle normative vigenti in materia di appalti pubblici di lavori; di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; che, ai fini dell'applicazione degli artt. 13 e 79 del D.Lgs. 163/06, le parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreto tecnico o commerciale, o ulteriori aspetti riservati dell’offerta stessa, sono le seguenti: a. ............................................................................................................................... b. ……........................................................................................................................; c. ….........................................................................................................................; e ciò per le motivazioni di seguito riportate: .................................................................................................................................................................... ............................................................................................ Data ____________________________________ FIRMA/E _____________________________________ N.B. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. In caso di RTC o consorzio non ancora costituito la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei concorrenti impegnati a costituirlo. Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; N.B. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. In caso di RTC o consorzio non ancora costituito la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei concorrenti impegnati a costituirlo. DICHIARAZIONE REQUISITI DI IDONEITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE (Modello A1) Bollo Spett.le ----------------------------------COM U NE DI VIL LA TA -I ST AN ZA DI P AR TE CIPA ZIO NE ALL A G AR A E C ON NE SSA DIC HIA R A ZI ON E PER L’AFFID AM EN T O IN CONCE SSI ON E DEL CE NT R O AN ZI ANI SIT O IN C OR SO VIT T ORI O V ENE T O N.6 4, COM PR EN SI V O D EL SER VI ZI O M EN SA E STE SO A L M IC R O NID O C OM UN ALE, A LLE M EN SE SC OL ASTIC H E E A D UTE NTI E STER NI R.A. C.I.G. 56 05 19 1D ED Il/I sottoscritto/i _______________________________________________________________ nato il ________________ a _________________________________________________________ in qualità di _______________________________________________________________________ dell’operatore economico ____________________________________________________________ con sede in ________________________________________________________________________ con codice fiscale n. ______________________________________________________________________ con partita IVA n. ________________________________________________________________________ DICHIARA/DICHIARANO Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41 del D. Leg.vo 163/06). - Fatturato specifico complessivo nel settore oggetto della gara realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012) non inferiore a €. 3.200.000,00 (tremilioniduecentomila/00) I.V.A. Esclusa, di cui € 3.000.000,00 ( tremilioni/00) relativi a servizi socio-sanitari presso presidi residenziali per anziani ed € 200.000,00 ( duecentomila/00) relativi a servizi di ristorazione scolastica e/o servizi di ristorazione presso presidi socio-sanitari. - Anno 2010 servizi socio-sanitari presso presidi residenziali per anziani fatturato annuo_________________________ servizi di ristorazione scolastica e/o servizi di ristorazione presso presidi socio-sanitari. fatturato annuo__________________________ - Anno 2011 servizi socio-sanitari presso presidi residenziali per anziani fatturato annuo_________________________ servizi di ristorazione scolastica e/o servizi di ristorazione presso presidi sociosanitari. fatturato annuo__________________________ Anno 2012 servizi socio-sanitari presso presidi residenziali per anziani fatturato annuo_________________________ servizi di ristorazione scolastica e/o servizi di ristorazione presso presidi sociosanitari. fatturato annuo__________________________ Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 42 del D. Leg.vo 163/06). a) Acquisita esperienza nella gestione globale continuativa negli ultimi tre anni ( 2010-2011-2012) di strutture equivalenti con almeno 25 posti letto complessivi. b) Per gestione globale di strutture equivalenti si intende l'attività di gestione esercitata informa autonoma o come capogruppo di soggetti associati ed afferire alla gestione complessiva e non solo ad alcuni dei servizi che la compongono Elenco dei principali servizi - con indicazione del destinatario, data e importo - effettuati nell’ultimo triennio (2010-2011-2012) : INDICAZIONE DEL DESTINATARIO IMPORTO __________________________________________ ____________________________________________ __________________________________________ ____________________________________________ __________________________________________ ____________________________________________ ANNO POSTI LETTO Allega le referenze bancarie, in originale. Data ________________________ Timbro e firma per esteso del Legale Rappresentante __________________________________________ Oppure in caso di R.T.I. tali requisiti dovranno essere indicati sia dall’impresa mandataria che dall’impresa mandante/i ai sensi di quanto indicato nel bando di gara Data ________________________ Timbro e firma per esteso del Legale Rappresentante dell’Impresa capogruppo _____________________________________________ N.B. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.In caso di RTC o consorzio non ancora costituito la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei concorrenti impegnati a costituirlo. DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL DPR N. 445/2000, CIRCA L’ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE PREVISTE DAL COMMA 1 LETTERE B), C) E M-TER) DELL’ART. 38 D.Lgs. 163/2006 (Modello B) Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ nato a _____________________________________ il ________________________________ nella qualità di __________________________________________________________________________ della __________________________________________________________________________________ con sede legale in _________________ Via/Piazza ______________________________, n. civico _______ Partita I.V.A ____________________________________________________________________________ Codice Fiscale __________________________________________________________________________ ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 DICHIARA 11. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 (e alle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/1965 (e alle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011) e precisamente che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011; 12. che nei propri confronti 16: non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale; nunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale:17 Tipologia di reato Commesso in data In violazione delle norme condanna pronunciata18 Entità della condanna di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 c. 1 lett. m-ter) D.Lgs. 163/2006. Data ________________________ ___________________________________ IL DICHIARANTE 16 17 Barrare chiaramente la casella pertinente. Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente, anche se non menzionati nel certificato del casellario giudiziale a norma dell’art. 175 c.p. (il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 33 DPR 313/2002). 18 Indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza. A0602/07 DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL DPR N. 445/2000, CIRCA L’ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE PREVISTE DAL COMMA 1 LETTERA C) DELL’ART. 38 D.Lgs. 163/2006 (Modello C) Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ nato a _____________________________________________________ il ___________________________ nella qualità di ___________________________________________________________________________ della ___________________________________________________________________________________ con sede legale in ____________________ Via/Piazza ___________________________, n. civico _______ Partita I.V.A ____________________________________________________________________________ Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 DICHIARA19 non ci sono soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 38 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. guenti soggetti sono cessati dalle cariche di cui all’art. 38 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: nome/cognome codice fiscale Data di nascita Comune di nascita Carica ricoperta Cod. Fisc. Cod. Fisc. E nei loro confronti20 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale; sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale21: Tipologia di reato Commesso in data In violazione delle norme condanna pronunciata22 Entità della condanna e vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dimostrata nel seguente modo: ___________________________________________________________________ Data ________________________ ___________________________________ IL DICHIARANTE N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 19 20 21 Barrare chiaramente la casella pertinente. Barrare chiaramente la casella pertinente. Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente, anche se non menzionati nel certificato del casellario giudiziale a norma dell’art. 175 c.p. (il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del casellario giudiziale ai sensi degli articoli 23 e 33 DPR 313/2002). 22 Indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza. DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO (Modello D) Spett.le ______________________ COMUNE DI VILLATA - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO ANZIANI SITO IN CORSO VITTORIO VENETO N.64, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO MENSA ESTESO AL MICRO NIDO COMUNALE, ALLE MENSE SCOLASTICHE E AD UTENTI ESTERNI R.A. C.I.G. 5605191DED. Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________________ nato il ____________________ a ____________________________________________________________ in qualità di _____________________________________________________________________________ dell’operatore economico __________________________________________________________________ con sede in ______________________________________________________________________________ con codice fiscale n. ______________________________________________________________________ con partita IVA n. ________________________________________________________________________ ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 DICHIARA (23) relativamente all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 : di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con modificazioni, dalla L 356/1992, o della L. 575/1965 (e alle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011), e di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006; di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con modificazioni, dalla L 356/1992, o della L. 575/1965 (e alle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 38 c. 1-bis D.Lgs. 163/2006, di non essere soggetto alle cause di esclusione del medesimo art. 38 D.Lgs. 163/2006 limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale periodo non si è incorso in cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 D.Lgs. 163/2006; che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _________ _________________________ per la seguente attività _______________________ con i seguenti dati(24): 8) numero di iscrizione _________________________________________________________________ 9) data di iscrizione ____________________________________________________________________ 10) durata della ditta/data termine __________________________________________________________ 11) forma giuridica _____________________________________________________________________ 25 12) Titolari (per i soggetti individuali) : ___________________________________________________ 13) soci (per snc) 26: ___________________________________________________________________ 23 24 25 26 Barrare chiaramente la casella pertinente. Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B. Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B. 14) soci accomandatari (per sas) 27: _______________________________________________________ 15) amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici) (28): __________ 16) direttori tecnici (per tutti)(29):_______________________________; di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008; di essere in regola con quanto previsto all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio); di essere in possesso, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008, dei requisiti di idoneità tecnico-professionale; (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006): di concorrere per i seguenti consorziati(30) ______________________________________________________________ Data ________________________ ___________________________________ FIRMA N.B:. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 27 28 29 30 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B. Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B. Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B. Indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per i quali il consorzio concorre. Per ciascuno consorziato allegare il mod. D. Per i consorzi stabili di cui all’art. 34 c. 1 lett. c) D. Lgs 163/2006 che intendono eseguire direttamente del tutto in proprio (con la sola propria comune struttura di impresa che ha ottenuto la qualificazione ai sensi di legge per la partecipazione all’appalto del contratto in oggetto) indicare: “in proprio”. DICHIARAZIONE PER I RTC E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI O GEIE NON ANCORA COSTITUITI CIRCA LE PARTI DI ESECUZIONE (Modello E) COMUNE DI VILLATA - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO ANZIANI SITO IN CORSO VITTORIO VENETO N.64, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO MENSA ESTESO AL MICRO NIDO COMUNALE, ALLE MENSE SCOLASTICHE E AD UTENTI ESTERNI R.A. C.I.G. 5605191DED Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ nato a _____________________________________________________________ il ___________________ nella qualità di __________________________________________________________________________ della ___________________________________________________________________________________ con sede legale in ________________________________________________________________________ Via/Piazza _______________________________________________________________, n. civico _______ Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ nato a _____________________________________________________________ il ___________________ nella qualità di __________________________________________________________________________ della ___________________________________________________________________________________ con sede legale in ________________________________________________________________________ Via/Piazza _______________________________________________________________, n. civico _______ Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ nato a _____________________________________________________________ il ___________________ nella qualità di __________________________________________________________________________ della ___________________________________________________________________________________ con sede legale in ________________________________________________________________________ Via/Piazza ____________________________________________________________, n. civico __________ Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità DICHIARANO Che in caso di aggiudicazione della gara l’esecuzione sarà così ripartita: descrizione del servizio/fornitura31 parte del servizio/fornitura da eseguire32 denominazione operatore economico Data ________________________ ___________________________________ FIRME N.B. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 31 32 Devono essere indicate tutte le prestazioni indicate nel bando. Deve essere indicata, per ogni prestazione, la parte che sarà eseguita, in modo da completare l’intera prestazione. DICHIARAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO AUSILIARIO IN MERITO ALL’AVVALIMENTO, prevista all’art. 49 D.Lgs. 163/2006 (Modello F) COMUNE DI VILLATA - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO ANZIANI SITO IN CORSO VITTORIO VENETO N.64, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO MENSA ESTESO AL MICRO NIDO COMUNALE, ALLE MENSE SCOLASTICHE E AD UTENTI ESTERNI R.A. C.I.G. 5605191DED Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________________ nato il _________________ a _______________________________________________________________ in qualità di _____________________________________________________________________________ dell’operatore economico __________________________________________________________________ con sede in ______________________________________________________________________________ con codice fiscale n. ______________________________________________________________________ con partita IVA n. ________________________________________________________________________ Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità DICHIARA 5) relativamente all’art. 38 del D.Lgs. 163/200633: di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con modificazioni, dalla L 356/1992, o della L. 575/1965 (e alle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011), e di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006; di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con modificazioni, dalla L 356/1992, o della L. 575/1965 (e alle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 38 c. 1-bis D.Lgs. 163/2006, di non essere soggetto alle cause di esclusione del medesimo art. 38 D.Lgs. 163/2006 limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale periodo non si è incorso in cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 D.Lgs. 163/2006; 6) che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _________ _____________________________________________________________________________________ per la seguente attività _________________________________________________ con i seguenti dati34: 1. numero di iscrizione _________________________________________________________________ 2. data di iscrizione ____________________________________________________________________ 3. durata della ditta/data termine __________________________________________________________ 4. forma giuridica _____________________________________________________________________ 5. Titolari (per i soggetti individuali) 35: ____________________________________________________ 6. soci (per snc) 36: ____________________________________________________________________ 7. soci accomandatari (per sas) 37: ________________________________________________________ □ □ 33 34 35 36 37 Barrare chiaramente la casella pertinente. Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B. Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B. Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B. 8. amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici) 38: __________________________________________________________________________________ 9. direttori tecnici (per tutti)39:___________________________________________________________; 7) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008; 8) di essere in regola con quanto previsto all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio); 9) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 163/2006; 10) di obbligarsi verso il concorrente e verso l’Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto in oggetto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 11) di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Data ________________________ ___________________________________ FIRMA N.B. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 38 39 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B. Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B. Modello G OFFERTA ECONOMICA COMUNE DI VILLATA - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO ANZIANI SITO IN CORSO VITTORIO VENETO N.64, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO MENSA ESTESO AL MICRO NIDO COMUNALE, ALLE MENSE SCOLASTICHE E AD UTENTI ESTERNI R.A. C.I.G. 5605191DED Il sottoscritto ________________________________________________________________ nato a _____________________________ il _______________________________________ Nella sua qualità di dell’impresa _________________________________________________________________ con sede in __________________________________________________________________ la quale partecipa alla gara in oggetto: (costituito/costituendo) OFFRE per la concessione del Centro Anziani di Villata un canone annuo pari a _____________________________ (dicesi__________________________________________) per la concessione del centro di cottura sito in Piazza Cottolengo n. 4 destinato al servizio mensa un canone annuo pari a _____________________________ (dicesi__________________________________________) e allega il Piano Economico Finanziario LUOGO E DATA___________, ______________________ FIRMA (leggibile) _______________________________________________ FIRMA (leggibile) ATTENZIONE: L’offerta dovrà essere datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di GEIE o aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzi. Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura in copia conforme. Allegato H – modello sopralluogo ATTESTATO DI SOPRALLUOGO Si attesta che in data odierna si è presentato il Sig. ______________________________________________ In rappresentanza della Ditta _______________________________________________________________ Per la presa visione dei luoghi presso i quali dovrà eseguirsi il servizio, come richiesto nel Bando di gara. Data: ______________________ per La Ditta per il Comune di Villata ______________________________________ ______________________________________ N.B: in caso di delegato dal concorrente la delega dovrà risultare da apposito atto scritto ed essere allegata alla presente certificazione del concorrente ______________________________________ La certificazione originale degli adempimenti predetti resterà depositata presso la Stazione appaltante. Ai concorrenti sarà rilasciata copia. Allegato H Nr. ordine registro modelli GAP: ______ Codice CIG [_5605191DED _] Anno 2014 MODELLO G.A.P. (art. 2 legge 12.10.1982, n. 726 e legge 30.12.1991 n. 410) IMPRESA PARTECIPANTE AGGIUDICATARIA ____________________________________________________________________ Partita IVA : _____________________________________ Ragione Sociale:_________________________________________________________________ Luogo ______________________________________________________________ Prov. ______ (immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'Impresa) Sede Legale: _____________________________________________________________________________ ___ CAP/ZIP: _________________ Codice attività _____________________ Tipo impresa: Singola □ Consorzio □ Raggr. Temporaneo Imprese □ Volume Affari ________________________________ Capitale sociale ________________________ Timbro della Società e Firma del legale rappresentante
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