LINEE GUIDA DEL MOVIMENTO DEI FOCOLARI PER LA PROMOZIONE DEL BEN-ESSERE E LA TUTELA DEI MINORI (aprile 2014) Norme interne per la promozione del ben-essere dell’infanzia e dell’adolescenza Introduzione Il Movimento dei Focolari - Opera di Maria è un ente internazionale di diritto pontificio1. Poggia su una spiritualità incentrata nel Vangelo, nell'amore cristiano come stile di vita, e orienta i suoi fini verso la realizzazione dell'unità, la costruzione della fratellanza universale2. Esso è una realtà religiosa e civile di cui fanno parte persone di ogni cultura, lingua, popolo e religione, sparse nel mondo intero. Attraverso le sue sezioni giovanili (in particolare Gen 3, Gen 4, Ragazzi per l’Unità) mediante attività varie a favore dei minori, promuove la formazione integrale della persona riconosciuta nella propria identità unica e irripetibile. Il Movimento dei Focolari guarda ogni bambino nella sua dignità e secondo la visione evangelica, cercando di sviluppare le capacità umano-spirituali e promuovendo il positivo in ciascuno; nelle attività che riguardano i minori si ispira alla pedagogia di comunione che mette al centro della relazione la presenza di Gesù (cfr. Mt 18,20). Inoltre, recependo i principi proclamati dal Diritto Internazionale in materia di tutela dei minori, fa proprio l’impegno di prevenire ed evitare ogni abuso verso i minori, nello svolgimento di dette attività, adottando in primo luogo le seguenti cautele: a) affidare i minori a persone responsabili delle proprie azioni e comportamenti, impegnate nella vita evangelica secondo la spiritualità di comunione del Movimento, idonee a stare accanto a loro (secondo quanto specificato nei criteri per la promozione e la salvaguarda del ben-essere del minori nella Parte Prima del Documento). b) offrire e assicurare ai minori ambienti sicuri, in cui si svolgono attività ludiche e formative, adeguate all’età, senza pressioni psicologiche e dove dignità e sviluppo sono rispettati e custoditi; c) coltivare una cultura del rispetto e stima, altruismo, tutela della libertà, uguaglianza, dignità e autonomia di tutti gli esseri umani. Questo documento va applicato anche a tutela delle persone diversamente abili. Inoltre, andrà adattato alla legislazione, alla cultura e alla prassi delle diverse nazioni. 1 Il Movimento dei Focolari è riconosciuto civilmente in molte nazioni, attraverso enti nazionali. Queste linee guida serviranno di orientamento per le comunità del Movimento presenti nei vari Paesi del mondo, onde i Centri nazionali avranno cura di adattarle alle rispettive realtà culturali e giuridiche. In conseguenza, la Parte Terza di questo Documento, che riguarda le procedure giuridiche, si applicano, per quanto possibile, alle attività e ai membri del Movimento in Italia. 2 Cf art. 6 degli Statuti Generali dell’Opera di Maria. 1 PARTE PRIMA Criteri per la promozione e salvaguardia del ben-essere del minore Premesso che l’interesse primario del Movimento dei Focolari è la promozione e la tutela del ben-essere globale del minore, con questo documento si intende delineare sinteticamente una prassi già in uso e che sempre più vuole animare le attività del Movimento con i minori. Infatti, il Movimento dei Focolari ha già elaborato in alcune nazioni delle linee guida, in adempimento a quanto previsto dalle leggi locali e/o a quanto proposto dalle rispettive Conferenze episcopali, che vincolano gli appartenenti al Movimento in quelle nazioni. Alle persone adulte appartenenti al Movimento, scelte per svolgere attività con i minori si richiede che abbiano frequentato un adeguato corso preparatorio della durata di almeno sei ore3, in cui si approfondirà l'argomento della tutela dei minori dal punto di vista delle linee direttrici delle autorità ecclesiastiche e da quello giuridico, psicologico, familiare e abbiano sottoscritto una dichiarazione in cui affermano di conoscere e di voler applicare le relative norme di condotta nei confronti di minori. Inoltre dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver subito condanne per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, la morale familiare e la libertà morale. Le persone che svolgono attività con i minori devono essere scelte dal/dalla delegato/a di zona4 sentito il parere del/della responsabile del focolare o della/dell’ incaricato del territorio5 dove si trova il minore. Esse avranno cura di stabilire un rapporto e di coinvolgere per quanto possibile la famiglia del minore. Le attività che coinvolgono i minori vanno preparate con ragionevole anticipo e vanno fatte conoscere nei focolari e alle comunità del Movimento del territorio relativo (con le modalità e i mezzi possibili e opportuni), presentando un programma di massima e gli argomenti che verranno trattati, su cui informare i genitori. Per la sicurezza e per la comprovata efficacia del lavoro di gruppo nelle attività rivolte ai minori, sarà necessario che siano presenti almeno due adulti. Quando il gruppo supera il numero di otto minori, si aumenterà progressivamente la presenza di adulti (a seconda delle caratteristiche del gruppo e delle attività che si svolgono), nella proporzione, possibilmente, di un adulto ogni otto minori. Nessun adulto resterà da solo con i minori, possibilmente neppure per accompagnarli in auto. Per quanto possibile, si chiederà ai genitori di provvedere al trasporto dei propri figli; in caso di impossibilità si chiederà loro una apposita autorizzazione, sia pure informale. I colloqui con i minori vanno svolti in luoghi aperti e accessibili. 3 In un quadro di formazione permanente, ove sono previsti successivi corsi di aggiornamento biennale. La formazione permanente è prevista anche per Il/la responsabile del focolare e gli incaricati dei territori. 4 Per ‘zona’ si intende la realtà dell’Opera di Maria o Movimento dei Focolari presente in un determinato territorio (cfr. art. 115 degli Statuti generali) 5 Per territorio, in questo Documento, si intende l’ambito della zona o parte di essa in cui possono essere presenti dei focolari o persone da essi incaricate. 2 Per il riposo notturno è preferibile utilizzare ambienti grandi, e comunque gli adulti dormiranno in spazi distinti dai minori, pur assicurando la dovuta sorveglianza. I minori dovrebbero essere in grado di utilizzare da soli i bagni e le docce. Vi potranno essere accompagnati solo in situazioni di emergenza o di particolare necessità del minore. In caso di non autosufficienza si valuterà con la famiglia l'eventuale aiuto necessario. I genitori dovranno rilasciare annualmente una autorizzazione scritta per permettere ai figli la partecipazione alle attività a loro rivolte6. Se lo desiderano, potranno richiedere ulteriori informazioni sui programmi ed essere presenti con la dovuta discrezione allo svolgimento di tali attività. Se l’assistente/animatore7, percepisce che il minore, al di fuori dell’ambito del Movimento, sta correndo qualsiasi tipo di rischio o pericolo, o ha fondato motivo per credere che ci sia un abuso sessuale verso un minore, è tenuto ad avvertire i genitori, previo accordo con il/la responsabile di focolare e sentito l’incaricato/a zonale o territoriale per la Tutela dei minori. Ove vi sia fondato motivo di credere che l’abuso è perpetrato in seno alla famiglia, occorre, previo accordo con il/la responsabile di focolare, sentito l’Incaricato/a zonale o territoriali per la Tutela dei minori e consultato un legale, segnalare il fatto alle autorità competenti8. Occorre porre attenzione alla veridicità della cosa, evitando di dar seguito ad informazioni prive di fondamento e quindi diffamatorie e comunque si è tenuti a non danneggiare la reputazione di altre persone, tutelando al meglio la riservatezza. Per quanto riguarda il comportamento da tenersi in caso di abusi commessi da appartenenti al Movimento dei Focolari e/o nel corso di attività svolte all’interno del Movimento, si rimanda alla seconda e terza parte del documento. Contenuto delle attività svolte con i minori Nel caso in cui - in accordo con i genitori - si intenda approfondire temi di formazione sessuale e morale con minori preadolescenti o adolescenti, è auspicabile la partecipazione di almeno due adulti in grado di parlare con competenza di questi argomenti, secondo la morale della Chiesa cattolica. Se nel corso delle attività gli assistenti/animatori notano comportamenti disdicevoli o violenti da parte di un minore, sono tenuti ad avvisare subito il/la responsabile di focolare o chi incaricato nel territorio e a parlarne con i genitori. Non sono ammessi atteggiamenti di contatto fisico prolungato, punizioni fisiche, pressioni di tipo psicologico. Non sono altresì ammessi giochi di qualsiasi tipo di lotta, 6 In caso di pubblicazioni di immagini ed esperienze di minori, i genitori dovranno, inoltre, rilasciare una apposita liberatoria. 7 Gli assistenti/animatori sono adulti dell’Opera di Maria, adatti e formati e conosciuti dal/dalla delegato/a dell’Opera in zona o dal/dalla responsabile del focolare o territorio. Sono scelti con prudenza ed in conformità con le leggi del luogo sulla protezione dell’infanzia (cfr tra gli altri art. 50 regolamento Gen4). 8 L’incaricato zonale o territoriale per la Tutela dei minori dovrà tener conto per la protezione dei minori della normativa di ogni Paese. 3 ammucchiata o qualsiasi attività che comporti un contatto fisico con le parti intime del corpo. Le espressioni affettive di saluto, accoglienza, felicitazioni, consolazione… vanno comunque considerate secondo la concezione delle varie culture. Commissione Centrale per la Promozione del Ben-essere e la Tutela dei minori (CO.BE.TU.) e Organo di Vigilanza. Per il raggiungimento dell’impegno assunto dal Movimento dei Focolari a promozione del ben-essere e tutela dei minori, i delegati centrali, su incarico della Presidente, costituiranno una Commissione Centrale per la promozione del ben-essere e la tutela dei minori (CO.BE.TU.), di cui faranno parte i responsabili centrali per l’aspetto “Vita fisica e natura” e persone idonee, di provata prudenza ed esperienza9, che in piena cooperazione e stretta collaborazione con detti responsabili e con le realtà che si dedicano alla formazione dei minori, metterà in atto le più opportune iniziative tese alla formazione delle persone che fanno parte dell’Opera, in particolar modo di coloro che svolgono attività con i minori. La CO.BE.TU. avrà inoltre il compito di coadiuvare gli incaricati zonali o di territorio per la tutela dei minori nello svolgimento dei compiti loro affidati nei casi di presunti abusi su minori. Gli stessi delegati centrali costituiranno un Organo di vigilanza, formato da tre persone, almeno una delle quali esterna al Movimento, con il compito di verificare almeno annualmente le attività e l’operato della CO.BE.TU.. I membri della CO.BE.TU e l’Organo di Vigilanza avranno un mandato triennale rinnovabile per non più di 3 volte. Incaricati zonali o di territorio per la tutela dei minori Per il raggiungimento delle finalità, indicate nell’introduzione a questo documento, i delegati dell’Opera in zona e i responsabili delle cittadelle10 daranno l’incarico a due persone, un uomo e una donna, da scegliersi tra i focolarini e le focolarine, preferibilmente coniugati o tra altri membri dell’Opera, persone idonee di provata prudenza ed esperienza, che svolgeranno il loro incarico in piena libertà e autonomia, in cooperazione e stretta collaborazione con i responsabili medesimi e la CO.BE.TU. Gli incaricati zonali potranno essere coadiuvati da altre persone esperte, anche esterne all’Opera, e avranno, inoltre, il compito - in caso di abusi sessuali su minori segnalati nell’ambito territoriale della zona - di mettere in atto una efficace collaborazione con gli organi e le strutture competenti del luogo preposte all’accertamento dei fatti ed alla tutela dei minori vittime degli abusi sessuali. 9 Si richiede una formazione nel campo morale, medico, psicologico, pedagogico, giuridico. Per cittadelle si intendono “Bozzetti di città moderne (…) dove i membri delle varie vocazioni dell’Opera abitano stabilmente” (art. 44 degli Statuti Generali). Per la peculiarità delle cittadelle rispetto alle zone si potrà procedere con un apposita normativa che regoli le loro specifiche attività. 10 4 PARTE SECONDA Aspetti di legislazione canonica Questa seconda parte si sviluppa a sua volta in due parti. Nella prima si tratterà della legislazione canonica individuando il concetto di abuso sessuale sui minori, la materia del delitto in se stessa, gli autori e le procedure previste11. Nella seconda parte per ogni appartenente all’Opera di Maria verranno indicate le diverse procedure da assumere in considerazione della condizione giuridico-canonica dei diversi membri dell’Opera. Per il Codice di Diritto Canonico del 1983 Abuso sessuale sui minori • Che cosa si intende per abuso sessuale su minore. Si tratta di atti esterni che sono contrari al sesto comandamento, cioè, comportamenti sessuali che coinvolgono almeno due persone, di cui una minore. Si tratta di delitti e atti immorali ed illeciti12. I comportamenti associati all’abuso sessuale possono rientrare in diverse categorie: dall’esibizionismo alla pornografia, dall’induzione del minore alla prostituzione, al “turismo sessuale” ed esprimersi in diverse forme d’intimità fisica. Non è necessario un contatto fisico con la vittima per commettere abuso sessuale, come nel caso di una conversazione di carattere sessuale da parte dell’adulto, che molesta un minorenne violando i limiti imposti dal rispetto13. 11 A tutte le Conferenze Episcopali del mondo la Santa Sede ha chiesto di preparare "Linee guida" per trattare i casi di abuso sessuale di minori da parte di membri del clero, in modo adatto alle concrete situazioni nelle diverse regioni del mondo. L’Opera di Maria con il presente documento intende offrire ai suoi membri informazioni, orientamenti e procedure da seguire quando si ha notizia almeno verosimile di presunti abusi sessuali su minori commessi dai suoi appartenenti o nei confronti di minori che frequentano il Movimento. 12 Alcune delle Conferenze Episcopali hanno scelto d’affrontare il problema da una prospettiva ampia, vale a dire, quella dell’abuso sessuale in genere. La definizione più ampia è quella del Belgio, che rimandando al codice penale dello Stato, comprende «tutte le forme di comportamento verbale, non verbale o corporale di natura sessuale, che il colpevole sa o dovrebbe sapere, che ledono la dignità umana». Altre norme prendono in considerazione il rapporto pastorale. Le norme della Svizzera affermano: «Quando un agente pastorale commette degli abusi sessuali con delle persone che chiedono loro consiglio, o che hanno bisogno di loro o da essi dipendono, si tratta allora di sopraffazione o abuso sessuale». Quelle della Nuova Zelanda intendono l’abuso sessuale soltanto quando è commesso da un chierico all’interno del rapporto pastorale: comprenderebbe «ogni forma d’assalto, molestia sessuale, od altra condotta di natura sessuale che è incoerente con i voti pubblici fatti dal sacerdote o religioso, o con l’integrità del rapporto tra il prete o religioso e la persona nella cura pastorale…». Così le norme delle Filippine affermano che questo sviluppo sbagliato del rapporto pastorale può comprendere atti fisici, può anche comportare solo atti di comunicazione verbale, oppure facendo regali inappropriati, mostrare materiale pornografico, introducendo dei discorsi di tipo sessuale, commenti suggerenti, raccontare storie di abusi, esperienze, fare delle proposte sessuali. 13 L'attività sessuale con bambini prepuberi (generalmente di 13 anni o più piccoli) è detta «pedofilia». Quando un adulto si sente attratto sessualmente verso adolescenti nella loro fase della pubertà e in ogni caso minori, si parla di «efebofilia». Questa terminologia non è usata nei documenti legislativi della Chiesa. Qualsiasi atto di pedofilia o di efebofilia, costituisce un abuso sessuale di minore. Dal punto di vista della psicopatologia e della sessuologia clinica, l’abuso sessuale sui minori, indipendentemente dal modo con cui si manifesta, si configura – nell’adulto che lo ha compiuto - come una grave distorsione nelle dinamiche della personalità, con forte influsso sui livelli motivazionali delle relazioni interpersonali. L’analisi delle cause della perversione è alquanto complessa. 5 • Chi è minore. Deve essere ritenuto minore chi non ha compiuto l’età di anni 18 14. • Chi potrebbe essere autore dell’abuso. a) Chierici. Per chierico s’intende chi ha ricevuto l’Ordine Sacro, vale a dire, il diacono, il sacerdote e il Vescovo (can. 207 §1, can. 1008 e can. 1009 §1). b) Religiosi. Per religioso s’intende un membro «di un istituto religioso o d’una società di vita apostolica riconosciuta dalla Chiesa Cattolica» che in quegli istituti «hanno pronunciato i loro voti pubblici e vivono in comunità [distinte] come fratelli e sorelle». c) Fedeli laici. In questa categoria sono compresi quanti non rientrano nelle due precedenti: animatori con responsabilità pastorale, assistenti e collaboratori laici. • Tre profili a seconda dei soggetti: 1° è delitto (uno dei delitti più gravi, riservato alla Congregazione per la Dottrina della Fede), se commesso da chierici15, siano essi diocesani o membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica16; 2° è causa di dimissione dall'Istituto, se commesso da persone consacrate che non sono chierici (fratelli membri di Istituti religiosi, di Istituti secolari e di Società di vita apostolica); 3° è peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se commesso dai fedeli laici. • Prescrizione. Il delitto si prescrive canonicamente nel termine di venti anni17 a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto il diciottesimo anno di età, restando sempre la possibilità di deroga anche oltre tale periodo. • Sanzioni. Le pene per il delitto consistono nella graduale punizione con privazioni di beni, fino alla dimissione dall’Istituto di vita consacrata o dalla Società di vita apostolica e alla riduzione del chierico allo stato laicale. Per quanto riguarda i Procedimenti Penali, si applica la normativa penale canonica. 14 Nel 1994 la Santa Sede elevò da 16 a 18 anni l’età per definire il delitto di abuso sessuale di un minore. Cf. GIOVANNI PAOLO II, Litterae apostolicae motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, 30/4/2001, AAS 93 (2001) 737-739, art. 4. 15 Il can. 1395, § 2 del CIC dispone: «Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto con violenza o minacce o pubblicamente o con un minore al di sotto dei 16 anni, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti». 16 Sono equiparati i membri delle nuove forme di vita consacrata in base al can. 605 del CIC 17 Per gli ordinamenti civili il termine di prescrizione varia a seconda della legislazione. Per esempio, per l’ordinamento italiano il termine è di dieci anni. 6 Per l’Opera di Maria L’Opera di Maria riconosce il dovere morale che riguarda tutti di segnalare a chi compete la conoscenza o il sospetto di casi di abuso sessuale su minori. Nell’adempimento del dovere va tenuta presente come prima preoccupazione il bene del minore. Qualsiasi azione che non sia indirizzata a ricercare e stabilire la verità è valutata ingiusta, ogni tentativo di proteggere dall’obbligo di dar conto della propria condotta chi fosse sospettato o accusato di abuso sessuale è errato. Fino all'accertamento definitivo della responsabilità, gli accusati saranno considerati innocenti. Prassi interna nelle sezioni e nelle branche dell’Opera di Maria Le procedure stabilite nell’Opera di Maria quando vi è notizia almeno verosimile di presunti abusi sessuali su minori a carico di suoi membri sono necessariamente diverse tenuto conto della varietà e internazionalità delle persone che la compongono (cf. artt. 129-140 degli Statuti Generali) e delle conseguenti condizioni giuridiche derivanti dalla legislazione canonica, dagli Statuti generali e dai Regolamenti. Infatti, nelle sezioni e nelle branche di cui si compone l’Opera alcuni appartenenti hanno ricevuto l’ordine sacro e lo “statuto giuridico di chierico”, altri professano voti ed hanno lo “statuto giuridico di religiosi”, altri hanno “statuto giuridico di laici” con voti o promesse o impegni spirituali18. I membri dell’Opera di Maria ordinati sacerdoti possono appartenere alla sezione dei focolarini, alla branca dei presbiteri e dei diaconi permanenti diocesani focolarini, alla branca dei presbiteri, dei diaconi permanenti diocesani volontari, alla branca dei gens e alla branca dei religiosi. Per i chierici della sezione dei focolarini Per la normativa penale canonica l’abuso sessuale su minore compiuto dal chierico è considerato delitto. Alla notizia dell’avvenuto delitto, il Copresidente dell’Opera di Maria19 avvertirà il Vescovo della diocesi dove è incardinato il focolarino sacerdote. Lo stesso Vescovo provvederà all’indagine previa. Il Vescovo dovrà segnalare alla Congregazione per la Dottrina della Fede le conclusioni dell’investigazione, qualora questa abbia confermato l’esistenza di seri elementi a carico del focolarino sacerdote indagato. Il tribunale competente per conoscere la causa di prima istanza sarà indicato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Se contro la sentenza non viene proposto 18 In tali casi l’Opera di Maria adotterà i provvedimenti interni più opportuni e adeguati in considerazione della persona e del suo stato (vedi procedure che seguono) 19 Negli Statuti generali sono disciplinati i compiti propri del Copresidente tra essi prendersi cura e garantire che la vita interna sia conforme alla morale e alla disciplina della Chiesa e la responsabilità sui sacerdoti membri della sezione dei focolarini in ordine all’esercizio del loro ministero ( art. 93 b) e c) e nel Regolamento della sezione dei focolarini (art. 95) è disposto che il Copresidente presenti al Vescovo della diocesi dove verrà incardinato il focolarino per l’ordinazione. 7 appello, essa diventa esecutiva. Il giudizio di seconda istanza è riservato al Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede. Qualora un focolarino sacerdote sia denunciato su abuso sessuale su un minore, in conformità alle leggi vigenti nel Paese dove si trova, il diretto responsabile del focolarino sacerdote, in attesa delle indagini da parte delle autorità civili, dovrà rimuoverlo da eventuali incarichi in cui sia a contatto con i minori, direttamente o indirettamente, e affidargli un incarico diverso che non comporti rischi. Lo stesso, potrà sospenderlo dall’apostolato, incoraggerà autorevolmente il focolarino sacerdote ad accettare una valutazione psicologica o anche medico-legale. I provvedimenti di rimozione si dovranno soprattutto assumere qualora egli negasse la sua responsabilità nonostante l’evidenza dei fatti o quando, pur riconoscendo di aver abusato sessualmente di un minore, non accettasse l’aiuto offerto o quando ci sia la possibilità, anche remota, di recidiva. Nei casi comprovati di pedofilia ci si adopererà affinché il focolarino sacerdote non operi o non abbia contatti diretti con minori, e una sua eventuale elezione a ruoli di responsabilità non potrà essere confermata. All’esito del processo canonico giudiziale o extragiudiziale20, il responsabile della sezione con il suo consiglio, deciderà quali provvedimenti definitivi assumere nei confronti del focolarino e li comunicherà al Copresidente. Per le dimissioni del focolarino saranno osservate le disposizioni del Regolamento della sezione dei focolarini. Il provvedimento non potrà essere eseguito senza il consenso della Presidente dell’Opera (artt. 84 e 93 del Regolamento della sezione dei focolarini). Per i chierici della branca dei presbiteri e dei diaconi permanenti diocesani focolarini Qualora giunga notizia che un presbitero o un diacono permanente diocesano focolarino ha abusato di un minore, il delegato dell’Opera in zona21 avvertirà il Vescovo della diocesi dove è incardinato il presbitero o il diacono per la procedura prevista dalla legge per i chierici. All’esito del processo canonico giudiziale o extragiudiziale, il Centro della branca potrà ricorrere alle dimissioni, osservate le disposizioni del Regolamento dei presbiteri e dei diaconi permanenti diocesani focolarini (art. 28 e seguenti). Per i chierici della branca dei presbiteri e dei diaconi permanenti diocesani volontari Qualora giunga notizia che un presbitero o un diacono permanente diocesano volontario ha abusato di un minore, il delegato dell’Opera in zona avvertirà il Vescovo della diocesi dove è incardinato il presbitero o il diacono per l’avvio della procedura prevista dalla legge per i chierici. All’esito del processo canonico giudiziale o extragiudiziale, il Centro zonale della branca potrà ricorrere alle dimissioni osservate le 20 21 La Congregazione per la Dottrina della Fede può decidere che si proceda per via amministrativa. Per i chierici e i religiosi appartenenti alle varie branche lasciati a completo servizio dell’Opera agirà il Copresidente. 8 disposizioni del Regolamento dei presbiteri e dei diaconi permanente diocesani volontari (art.29). Per i chierici della branca dei religiosi22 Qualora giunga notizia che un religioso sacerdote ha abusato di un minore, il delegato dell’Opera in zona avvertirà il Moderatore supremo dell'Istituto di vita consacrata o della Società di vita apostolica, al quale appartiene il religioso per l’applicazione della procedura penale prevista dalla legge per i membri di Istituti di vita consacrata o Società di vita apostolica. Nel caso in cui il religioso sia stato richiesto dall’Opera di Maria a livello centrale, sarà il Copresidente dell’Opera di Maria ad avvertire il Moderatore supremo dell'Istituto di vita consacrata o della Società di vita apostolica, al quale appartiene il religioso per l’avvio del procedimento previsto dalla legge per i membri chierici di Istituti di vita consacrata o Società di vita apostolica 23. All’esito del processo giudiziale o extragiudiziale l’Opera di Maria prenderà atto di quanto deciso per il religioso dai suoi Superiori e delle eventuali dimissioni dall'Istituto di vita consacrata di diritto pontificio clericale o dalla Società di vita apostolica che avranno effetto anche per le eventuali dimissioni dalla branca. Per i religiosi non chierici della branca dei religiosi e per le consacrate della branca delle consacrate. Per i membri di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica a voti perpetui il delitto di abuso sessuale su un minore rientra in una delle ipotesi di violazione della legge penale canonica24 per la quale è previsto che sia obbligatoriamente avviata la procedura per la dimissione25. Qualora giunga notizia che un religioso o una consacrata ha abusato di un minore, il delegato/a dell’Opera in zona avvertirà il Moderatore supremo dell'Istituto di vita consacrata o della Società di vita apostolica, al quale appartiene il religioso/la consacrata per l’applicazione della procedura penale prevista dalla legge per i membri di Istituti di vita consacrata o Società di vita apostolica. Nel caso in cui il religioso/la consacrata sia stato richiesto dall’Opera a livello centrale la Presidente dell’Opera di 22 Con il termine religiosi ci si riferisce ai membri degli Istituti di vita consacrata, delle Società di vita apostolica e delle nuove forme di vita consacrata (cf: can. 605 del CIC) 23 A norma dell’ art. 10 del Regolamento della branca dei religiosi è previsto (vedi anche la nota relativa) che sia il Copresidente a fare la richiesta del religioso all’IVC o alla SVA al quale appartiene per sostenere la branca a livello centrale, pertanto lo stesso Co-presidente dovrà riferire all’IVC o alla SVA nel caso in cui vi sia notizia di delitti di abuso sessuale su minore. 24 Can. 1395, §2 del CIC che rimanda al can. 695, §1. 25 Il fatto che il religioso coinvolto non sia anche chierico consente al Superiore maggiore di non dover notificare la conoscenza del presunto reato alla Congregazione per la Dottrina della Fede ma non lo esime dal dover avviare l’indagine previa per raccogliere gli elementi utili a formulare un giudizio in merito. Anche in queste circostanze il Superiore maggiore, valutate le prove ed emesso il giudizio, ha la facoltà di non procedere alla richiesta di dimissione qualora ritenga che il reo possa essere corretto in altro modo e la reintegrazione della giustizia e la riparazione dello scandalo siano ugualmente tutelate. Vista la delicatezza della materia, è assai consigliabile che il Superiore maggiore usi tale facoltà di non procedere in via eccezionale. 9 Maria se riguarda una consacrate e il Copresidente se riguarda un religioso26 avvertiranno il Moderatore supremo dell'Istituto di vita consacrata o della Società di vita apostolica, al quale appartiene il religioso/la consacrata per l’applicazione del procedimento penale previsto dalla legge per i membri di Istituti di vita consacrata o Società di vita apostolica. All’esito del processo giudiziale o extragiudiziale l’Opera di Maria prenderà atto di quanto deciso per il religioso dai suoi Superiori e delle eventuali dimissioni dall'Istituto di vita consacrata o dalla Società di vita apostolica che avranno effetto anche per le eventuali dimissioni dalla branca. Per i focolarini e le focolarine Per i focolarini e le focolarine a vita comune con voti e per i focolarini e per le focolarine coniugati con promesse, il/la delegato/a di zona adotterà immediatamente i più opportuni provvedimenti cautelari, nel rispetto della normativa vigente nel Paese in cui si è verificato il fatto; dopo la conclusione delle indagini preliminari poste in essere dalla giustizia ordinaria, si avvierà una indagine interna che potrà portare, in analogia a quanto disposto dalla legge canonica per i religiosi non chierici, alla procedura per la dimissione27. Qualora un focolarino/a con voti o promesse sia denunciato di abuso sessuale su un minore, in conformità alle leggi vigenti nel Paese dove si trova, il/la delegato/a dell’Opera in zona, o un suo delegato, in attesa dell’esito delle indagini da parte delle autorità civili, affiderà al focolarino/a un incarico che non sia a contatto con minori né direttamente né indirettamente e non svolga attività che possano comportare rischi. Qualora vi sia la denuncia di un abuso sessuale il/la delegato/a dell’Opera in zona, sentito il parere del/della responsabile centrale della sezione chiederà al/alla focolarino/a di accettare l’aiuto necessario, sia per un suo sostegno e sia per non pregiudicare altri minori, incoraggerà autorevolmente il/la focolarino/a ad accettare una valutazione psicologica o anche medico-legale. Qualora alla notizia di un presunto abuso sessuale su un minore da parte di un focolarino od una focolarina, i genitori del minore o chi ne esercita la potestà si oppongano alla denuncia del fatto alle autorità civili o facciano richiesta scritta di non inoltrare la segnalazione alle autorità civili preposte, dando seria garanzia di un adeguato sostegno psicologico al minore, l’Opera avvierà comunque l’ indagine interna per eventualmente procedere alla dimissione del focolarino o della focolarina. Anche in questo caso il/la delegato/a dell’Opera in zona, o chi per lui/lei, procederà come al paragrafo precedente. 26 In via interpretativa si può vedere in chi fa la richiesta del religioso o della consacrata presso l’IVC o SVA colui che deve riferire all’IVC o alla SVA (art. 10 del Regolamento della branca dei religiosi e art. 10 del Regolamento della branca delle consacrate). 27 Per i candidati ammessi ai due anni di prova in focolare la notizia o la denuncia di abuso su minore interrompe l’iter per l’ammissione alla Sezione dei focolarini/e, il candidato sarà sospeso da ogni incarico attinente a contatti diretti o indiretti con i minori. L’accertata responsabilità di abusi sessuali su minori è condizione di inammissibilità alla Sezione dei focolarini/e. 10 Dopo la conclusione delle indagini preliminari poste in essere dalla giustizia ordinaria, di fronte alla accertata responsabilità di abusi sessuali su minori a carico di un focolarino o di una focolarina con voti o promesse, dovrà avviarsi la procedura per le eventuali dimissioni dalla sezione (artt. 84 e 93 del Regolamento della sezione delle focolarine e del Regolamento della sezione dei focolarini), compiuto un attento discernimento sui singoli casi, con deliberazione collegiale del Centro della Sezione. Il/la responsabile centrale della sezione con il suo Consiglio, valutate le prove ed emesso il giudizio, ha la facoltà di non procedere alla richiesta di dimissione qualora ritenga che il focolarino/a possa essere corretto/a in altro modo e la reintegrazione della giustizia e la riparazione dello scandalo siano ugualmente tutelate. Tuttavia vista la delicatezza della materia è consigliabile usare tale facoltà in via eccezionale. Nel corso degli accertamenti, al/alla focolarino/a, messo/a al corrente dei motivi che inducono alle dimissioni, deve essere possibile esporre tutto ciò che ritiene a sua discolpa al/alla responsabile centrale della sezione e al suo consiglio. Il provvedimento di dimissione non può essere eseguito senza il consenso della Presidente dell’Opera e il/la responsabile centrale della sezione deve assicurarsi, in tutti i casi, che le decisioni siano prese in base ad un’attenta valutazione di ciascuna situazione, il più possibile chiarita attraverso un dialogo aperto e fraterno. Per le “volontarie e i volontari di Dio” Qualora un volontario/a sia denunciato di abuso sessuale su un minore in conformità alle leggi vigenti nel Paese dove si trova, il Centro della branca in zona in attesa dell’esito delle indagini da parte delle autorità statali affiderà al volontario/a un incarico che non sia a contatto con minori né direttamente né indirettamente. Qualora vi sia la denuncia di un abuso grave il/la volontario/a sarà sospeso/a, in via cautelare da ogni incarico e da attività che possano comportare rischi. Di fronte all’accertata responsabilità di abusi sessuali su minori, il Centro della branca in zona, con voto collegiale e con il consenso del delegato dell’Opera in zona può dimettere il/la volontario/a dalla branca, al quale in ogni caso non potranno essergli conferiti incarichi a contatto diretto con minori. Il provvedimento verrà comunicato al Centro Internazionale della branca. Il provvedimento di dimissioni deve essere preso a norma dell’art. 65 e dell’art. 66 del Regolamento dei volontari e del Regolamento delle volontarie. Per la branca dei/delle gen 2, dei gens e per i/le giovani del settore giovanile della branca dei religiosi/delle consacrate Qualora un/una gen2, un gens e un/una giovane del settore giovanile della branca dei religiosi/delle consacrate sia denunciato per abuso su un minore in conformità alle leggi vigenti nel Paese dove si trova sarà sospeso da ogni incarico e da attività che possano comportare rischi per i minori. 11 La responsabilità accertata di abusi sessuali su minori è condizione di incompatibilità con i requisiti richiesti per appartenere alla branca dei/delle gen 2, dei gens e al settore giovanile della branca dei religiosi/delle consacrate essendo per loro natura a servizio delle nuove generazioni dell’Opera di Maria, in particolare dei minori. Per appartenenti ai movimenti ad ampio raggio che compongono l’Opera di Maria, per aderenti e simpatizzanti L’accertata responsabilità di abusi sessuali su minori nei confronti di appartenenti ad altri movimenti dell’Opera di Maria o nei confronti di aderenti e simpatizzanti dell’Opera di Maria è una condizione che non consente alla persona di assumere incarichi per l’Opera di Maria di nessun tipo dove vi possa essere contatto con i minori. Garanzie Specie ove l’addebito delle condotte in oggetto non risulti ormai notorio, dovrà essere adottata ogni idonea cautela intesa a evitare che quei provvedimenti pongano in pericolo la buona fama dell’incolpato/a. Dei provvedimenti assunti, in particolare, non sarà necessario rendere pubblici i motivi, salvo che ne sussistano valide ragioni. I risultati dell’indagine interna, che dovrà espletarsi possibilmente entro gg. 90, saranno trasmessi alla Commissione Centrale Permanente per la tutela dei minori e ai responsabili centrali della persona oggetto dell’indagine, per i provvedimenti di propria competenza. Le copie di tutti i documenti prodotti ed utilizzati nei procedimenti di dimissioni dovranno essere conservati in un archivio riservato. I responsabili delle sezioni e delle branche dovranno durante il procedimento di dimissioni assicurare all’indagato l’esercizio del diritto di difesa. 12 PARTE TERZA Procedura da seguire in Italia in caso di segnalazione di presunti abusi su minori Notizie di condotte illecite e prassi da seguire Pur non essendoci secondo la legislazione italiana obbligo di denuncia, gli appartenenti al Movimento dei Focolari sono tenuti a segnalare al/alla responsabile del focolare (a seconda che il presunto autore dell’abuso sia un soggetto di sesso maschile ovvero femminile) dove si sta tenendo o si è tenuta la manifestazione, eventuali abusi sessuali nei confronti di minorenni, ad opera di persone appartenenti al movimento, incaricati della loro cura o, comunque ad opera di altri soggetti, in occasione di attività organizzate dal Movimento, o comunque relazionate ad esso. I medesimi sono tenuti inoltre, ad accompagnare dal/dalla responsabile sopra individuato colui che ha effettuato la segnalazione - sia che si riferisca a fatti recenti o del passato - per i successivi adempimenti. Il/la responsabile, ricevuta la segnalazione dell’abuso, è tenuto/a a: - ascoltare con attenzione colui che effettua la segnalazione; lasciare che la persona racconti quanto è a sua conoscenza; - spiegare la prassi successiva e fare in modo che venga acquisito, se possibile, il consenso della persona; -spiegare che, pur non essendoci un obbligo giuridico di denuncia, il Movimento dei Focolari, in caso di conferma di quanto oggetto di segnalazione, effettuate opportune verifiche, procederà alla comunicazione alle autorità competenti; -redigere un rapporto scritto accurato su quanto la persona ha raccontato, con il suo nome, indirizzo e numero di telefono e consegnarlo al/alla delegato/a di zona, all’incaricato o alla incaricata zonale per la tutela dei minori, a seconda che il presunto autore dell’abuso sia un soggetto di sesso maschile ovvero femminile. Se il presunto autore dell’abuso è una/un responsabile di focolare deve essere informato direttamente il/la delegato/a di zona. Se invece la persona svolge il proprio incarico presso il Centro Internazionale dell’Opera di Maria28 o se si trattasse del/della delegato/a di zona, dovrà essere informata direttamente la CO.BE.TU. che nominerà un proprio incaricato per i successivi adempimenti; - non esprimere una opinione personale sulla persona coinvolta in denuncia; - informare immediatamente entrambi i genitori, a meno che non indicati quali presunti responsabili o ciò non possa, comunque, causare un nuovo rischio per il minore; 28 Con la dicitura Centro Internazionale dell’Opera di Maria si intende la Presidente, il Copresidente, insieme ai consiglieri e alle consigliere generali; mentre per quanti lavorano nei vari uffici o svolgono attività legate al Centro, dovranno essere informati i delegati centrali. 13 -accertare, per quanto possibile, che il minore riceva urgentemente tutte le cure necessarie. Chiunque riceve la spontanea segnalazione da parte di un minore29 vittima di un abuso sessuale nei suoi confronti, ad opera di appartenenti al Movimento dei Focolari incaricati della sua cura o, comunque, ad opera di altri soggetti, in occasione di attività organizzate dal Movimento, è tenuto a: - ascoltare attentamente il minore senza porre domande mirate, lasciare che lo stesso racconti quanto personalmente vissuto, senza fargli alcuna pressione. - essere il più possibile sereni, naturali e ricordarsi che il minore si è determinato a raccontare l’abuso ricevuto solo per la fiducia riposta nei confronti dell’adulto. - mettere per iscritto, nel modo più preciso possibile, tutti i dati – nome, indirizzo, numero telefonico e il resoconto di quanto è stato detto dal minore, mantenendo le parole da lui pronunciate. - informare immediatamente il/la responsabile del focolare ed accompagnare il minore dai genitori (d’accordo con il minore se questo è già adolescente) per informarli di ciò che ha detto esattamente, a meno che la segnalazione di abuso da parte del minore non sia contro un genitore o tutore e a meno che ciò non comporti un nuovo rischio per lo stesso. - assicurarsi, per quanto possibile, che il minore riceva urgentemente tutte le cure necessarie. - spiegare - ove sia il caso - ad entrambi i genitori o ai tutori la procedura di denuncia di abuso alle autorità civili. Anche in questo caso il/la responsabile del focolare dovrà informare il/la responsabile di zona nonché l’incaricato o l’incaricata zonale per la tutela dei minori (a seconda che il presunto autore dell’abuso sia un soggetto di sesso maschile ovvero femminile) di ciò che è avvenuto e fornire un resoconto, accuratamente redatto, di ciò che il minore ha detto, completandolo con le opinioni espresse dai genitori o tutore del minore. Se il presunto autore dell’abuso svolge il suo incarico presso il Centro internazionale dell’Opera di Maria ovvero sia il/la delegato/a di zona, dovrà essere informata direttamente la CO.BE.TU. che nominerà un proprio incaricato per i successivi adempimenti. In entrambe le situazioni, dal momento in cui l’incaricato/a zonale o centrale per la tutela dei minori prende l’incarico di coordinare il caso, ogni richiesta o informazione riguardante la segnalazione in questione, ricevuta da chiunque, deve essere 29 L’ipotesi che sia il minore, vittima dell’abuso, a riferire dell’abuso è una ipotesi assai rara. Più vero è, invece, che si arrivi all’accertamento dell’abuso attraverso il disagio ed i comportamenti del minore, come conseguenza dell’abuso medesimo. Ma se succedesse che il minore, per la particolare confidenza con l’adulto, riferisse qualcosa, va previsto un atteggiamento delicato di chi riceve la confidenza, che da un lato si deve limitare a raccogliere il racconto spontaneo del minore, dall’altro non sia invadente, con domande inopportune che vanno ad incidere negativamente su un vissuto già fortemente pregiudicato. Per questo chi riceve la confidenza del minore non può invitare lo stesso a raccontare tutto al responsabile del luogo, come nella precedente ipotesi. 14 immediatamente inviata all’incaricato/o stesso/a. Ogni informazione deve essere trattata con la massima riservatezza. Adempimenti preliminari e procedura di comunicazione alle Autorità competenti Appena ricevuta la segnalazione di un abuso presunto o sospetto su di un minore, l’incaricato o la incaricata, dovrà: - accertare, per quanto possibile, che il minore riceva urgentemente tutte le cure necessarie; - darne comunicazione immediata alla CO.BE.TU. per la tutela dei minori, al Centro della diramazione dell’Opera a cui appartiene la persona accusata di aver commesso un abuso; - nel caso in cui la persona accusata sia un sacerdote diocesano sarà il delegato dell’Opera in zona ad avvisare il vescovo nella cui diocesi è incardinato; nel caso sia un religioso/a, sarà sempre il/la delegato/a dell’Opera in zona ad avvisare l’Istituto di appartenenza, come meglio indicato nel precedente capitolo. Tutti i soggetti di cui sopra saranno tenuti alla stretta riservatezza di quanto comunicato loro dall’incaricato/a zonale, impegnandosi a non divulgare la notizia finché non sia fatta definitiva chiarezza sull’accaduto. Contestualmente alle comunicazioni di cui sopra l’incaricato/a dovrà ascoltare con assoluta urgenza la persona che ha effettuato la segnalazione, anche per ribadire le conseguenze che tale segnalazione, se dovesse essere confermata, conseguirà. Occorre evitare di dar seguito a informazioni palesemente pretestuose ovvero diffamatorie; per questo l’incaricato/a curerà di tutelare al meglio la riservatezza di tutte le persone coinvolte. Nel caso in cui la persona che ha effettuato la segnalazione ritratti spontaneamente, fornendo credibili ragioni dell’indebita accusa, l’incaricato chiederà il consenso alla CO.BE.TU. di non procedere ulteriormente. In tal caso l’incaricato/a, acquisito il consenso di cui sopra, non procederà oltre e conserverà nell’archivio riservato presso il Centro Zona una documentazione idonea a consentirgli di attestare, ove risultasse necessario, l’attività svolta e i motivi della decisione. Nel caso, invece, in cui non si sia potuta escludere la verosimiglianza delle notizie di reato e la persona che ha effettuato la segnalazione intenda confermare la volontà di darvi seguito, si procederà all’accertamento dei fatti segnalati. A meno di gravi ragioni in senso contrario, l’incolpato dovrà essere informato delle accuse e gli verrà data l’opportunità di rispondere alle medesime. 15 Al termine di tali adempimenti l’incaricato/a dovrà: -scrivere una relazione chiara su tutto quanto è stato sottoposto alla sua attenzione, evidenziando ogni elemento utile (nominativi di eventuali testimoni od altro) all’accertamento dei fatti oggetto di segnalazione. -inviare, con assoluta urgenza, previo consenso della CO.BE.TU., detta relazione ai Servizi Sociali del Comune ove si sarebbe verificato l’abuso e, se diverso dal primo, del Comune di residenza del minore, nonché al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza del minore. - avviare e portare avanti con gli enti, le strutture e gli organi competenti di cui sopra, una stretta collaborazione, avendo cura di concordare preventivamente con i predetti ogni iniziativa mirata alla tutela del minore abusato. In caso di indagini e procedimenti penali da parte dell’Autorità italiana A norma dell'attuale codice di procedura penale (c.p.p.), il procedimento inizia con il rinvio a giudizio dell'interessato, quindi al termine dell'indagine (cfr art. 405 c.p.p.). Durante le indagini occorre avere la massima prudenza e valutare con l’autorità inquirente l’opportunità di eventuali azioni. Perdurando le indagini, i responsabili del Movimento dei Focolari eviteranno di avviare una formale indagine interna (a meno che le circostanze concrete non la facciano ritenere indispensabile), anche per evitare possibili incroci e sovrapposizioni. Ciò vale a maggior ragione se, grazie all’atteggiamento collaborativo dell’indagato, sono ridotte al minimo le possibilità di un ripetersi di eventuali abusi (ammesso che ci siano stati) e sia tutelata il più possibile l’immagine dell’Opera di Maria. Dell’atteggiamento collaborativo fa parte anche la disponibilità, a lasciare, almeno temporaneamente, ogni incarico affidato e ad evitare la partecipazione a pubbliche manifestazioni e convegni promossi nell’ambito del Movimento dei Focolari. Qualora le indagini dell'autorità italiana si concludano con il rinvio a giudizio, si avvierà l’indagine interna, anche a partire dagli elementi di cui si è venuti a conoscenza. L’indagine dovrà essere discreta e attenta a non compromettere soprattutto i diritti di difesa dell’incolpato. Si porrà inoltre massima cura a non intralciare o sovrapporsi in alcun modo all’Autorità Giudiziaria. Occorre essere cauti nell'assumere pronunciamenti pubblici ed è auspicabile la nomina di un portavoce del Movimento dei Focolari, in caso di necessità. Ove necessario, si aiuterà l’indagato a trovare un legale di fiducia, senza che questo indichi che il Movimento dei Focolari si assuma delle responsabilità, che restano personali dello stesso, anche qualora fosse di fatto necessario assisterlo in caso di condanna. Per quanto riguarda il suo inserimento nell’Opera di Maria, ci si atterrà alla normativa canonica, così come esplicitato nella seconda parte del documento. 16
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