Tutela dei minori - Movimento dei Focolari

LINEE GUIDA DEL MOVIMENTO DEI FOCOLARI
PER LA PROMOZIONE DEL BEN-ESSERE E LA TUTELA DEI MINORI
(aprile 2014)
Norme interne per la promozione del ben-essere
dell’infanzia e dell’adolescenza
Introduzione
Il Movimento dei Focolari - Opera di Maria è un ente internazionale di diritto
pontificio1. Poggia su una spiritualità incentrata nel Vangelo, nell'amore cristiano come
stile di vita, e orienta i suoi fini verso la realizzazione dell'unità, la costruzione della
fratellanza universale2.
Esso è una realtà religiosa e civile di cui fanno parte persone di ogni cultura,
lingua, popolo e religione, sparse nel mondo intero.
Attraverso le sue sezioni giovanili (in particolare Gen 3, Gen 4, Ragazzi per l’Unità)
mediante attività varie a favore dei minori, promuove la formazione integrale della
persona riconosciuta nella propria identità unica e irripetibile.
Il Movimento dei Focolari guarda ogni bambino nella sua dignità e secondo la
visione evangelica, cercando di sviluppare le capacità umano-spirituali e promuovendo il
positivo in ciascuno; nelle attività che riguardano i minori si ispira alla pedagogia di
comunione che mette al centro della relazione la presenza di Gesù (cfr. Mt 18,20).
Inoltre, recependo i principi proclamati dal Diritto Internazionale in materia di
tutela dei minori, fa proprio l’impegno di prevenire ed evitare ogni abuso verso i minori,
nello svolgimento di dette attività, adottando in primo luogo le seguenti cautele:
a) affidare i minori a persone responsabili delle proprie azioni e comportamenti,
impegnate nella vita evangelica secondo la spiritualità di comunione del Movimento,
idonee a stare accanto a loro (secondo quanto specificato nei criteri per la promozione e
la salvaguarda del ben-essere del minori nella Parte Prima del Documento).
b) offrire e assicurare ai minori ambienti sicuri, in cui si svolgono attività ludiche e
formative, adeguate all’età, senza pressioni psicologiche e dove dignità e sviluppo sono
rispettati e custoditi;
c) coltivare una cultura del rispetto e stima, altruismo, tutela della libertà, uguaglianza,
dignità e autonomia di tutti gli esseri umani.
Questo documento va applicato anche a tutela delle persone diversamente abili. Inoltre,
andrà adattato alla legislazione, alla cultura e alla prassi delle diverse nazioni.
1
Il Movimento dei Focolari è riconosciuto civilmente in molte nazioni, attraverso enti nazionali. Queste linee guida
serviranno di orientamento per le comunità del Movimento presenti nei vari Paesi del mondo, onde i Centri nazionali
avranno cura di adattarle alle rispettive realtà culturali e giuridiche. In conseguenza, la Parte Terza di questo
Documento, che riguarda le procedure giuridiche, si applicano, per quanto possibile, alle attività e ai membri del
Movimento in Italia.
2
Cf art. 6 degli Statuti Generali dell’Opera di Maria.
1
PARTE PRIMA
Criteri per la promozione e salvaguardia del ben-essere del minore
Premesso che l’interesse primario del Movimento dei Focolari è la promozione e
la tutela del ben-essere globale del minore, con questo documento si intende delineare
sinteticamente una prassi già in uso e che sempre più vuole animare le attività del
Movimento con i minori.
Infatti, il Movimento dei Focolari ha già elaborato in alcune nazioni delle linee
guida, in adempimento a quanto previsto dalle leggi locali e/o a quanto proposto dalle
rispettive Conferenze episcopali, che vincolano gli appartenenti al Movimento in quelle
nazioni.
Alle persone adulte appartenenti al Movimento, scelte per svolgere attività con i
minori si richiede che abbiano frequentato un adeguato corso preparatorio della durata
di almeno sei ore3, in cui si approfondirà l'argomento della tutela dei minori dal punto di
vista delle linee direttrici delle autorità ecclesiastiche e da quello giuridico, psicologico,
familiare e abbiano sottoscritto una dichiarazione in cui affermano di conoscere e di voler
applicare le relative norme di condotta nei confronti di minori. Inoltre dovranno
dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver subito condanne per delitti contro la
moralità pubblica ed il buon costume, la morale familiare e la libertà morale.
Le persone che svolgono attività con i minori devono essere scelte dal/dalla
delegato/a di zona4 sentito il parere del/della responsabile del focolare o della/dell’
incaricato del territorio5 dove si trova il minore. Esse avranno cura di stabilire un rapporto
e di coinvolgere per quanto possibile la famiglia del minore.
Le attività che coinvolgono i minori vanno preparate con ragionevole anticipo e
vanno fatte conoscere nei focolari e alle comunità del Movimento del territorio relativo
(con le modalità e i mezzi possibili e opportuni), presentando un programma di massima
e gli argomenti che verranno trattati, su cui informare i genitori.
Per la sicurezza e per la comprovata efficacia del lavoro di gruppo nelle attività
rivolte ai minori, sarà necessario che siano presenti almeno due adulti. Quando il gruppo
supera il numero di otto minori, si aumenterà progressivamente la presenza di adulti (a
seconda delle caratteristiche del gruppo e delle attività che si svolgono), nella
proporzione, possibilmente, di un adulto ogni otto minori.
Nessun adulto resterà da solo con i minori, possibilmente neppure per
accompagnarli in auto. Per quanto possibile, si chiederà ai genitori di provvedere al
trasporto dei propri figli; in caso di impossibilità si chiederà loro una apposita
autorizzazione, sia pure informale.
I colloqui con i minori vanno svolti in luoghi aperti e accessibili.
3
In un quadro di formazione permanente, ove sono previsti successivi corsi di aggiornamento biennale. La formazione
permanente è prevista anche per Il/la responsabile del focolare e gli incaricati dei territori.
4
Per ‘zona’ si intende la realtà dell’Opera di Maria o Movimento dei Focolari presente in un determinato territorio (cfr.
art. 115 degli Statuti generali)
5
Per territorio, in questo Documento, si intende l’ambito della zona o parte di essa in cui possono essere presenti dei
focolari o persone da essi incaricate.
2
Per il riposo notturno è preferibile utilizzare ambienti grandi, e comunque gli
adulti dormiranno in spazi distinti dai minori, pur assicurando la dovuta sorveglianza.
I minori dovrebbero essere in grado di utilizzare da soli i bagni e le docce. Vi
potranno essere accompagnati solo in situazioni di emergenza o di particolare necessità
del minore.
In caso di non autosufficienza si valuterà con la famiglia l'eventuale aiuto
necessario.
I genitori dovranno rilasciare annualmente una autorizzazione scritta per
permettere ai figli la partecipazione alle attività a loro rivolte6. Se lo desiderano, potranno
richiedere ulteriori informazioni sui programmi ed essere presenti con la dovuta
discrezione allo svolgimento di tali attività.
Se l’assistente/animatore7, percepisce che il minore, al di fuori dell’ambito del
Movimento, sta correndo qualsiasi tipo di rischio o pericolo, o ha fondato motivo per
credere che ci sia un abuso sessuale verso un minore, è tenuto ad avvertire i genitori,
previo accordo con il/la responsabile di focolare e sentito l’incaricato/a zonale o
territoriale per la Tutela dei minori.
Ove vi sia fondato motivo di credere che l’abuso è perpetrato in seno alla famiglia,
occorre, previo accordo con il/la responsabile di focolare, sentito l’Incaricato/a zonale o
territoriali per la Tutela dei minori e consultato un legale, segnalare il fatto alle autorità
competenti8.
Occorre porre attenzione alla veridicità della cosa, evitando di dar seguito ad
informazioni prive di fondamento e quindi diffamatorie e comunque si è tenuti a non
danneggiare la reputazione di altre persone, tutelando al meglio la riservatezza.
Per quanto riguarda il comportamento da tenersi in caso di abusi commessi da
appartenenti al Movimento dei Focolari e/o nel corso di attività svolte all’interno del
Movimento, si rimanda alla seconda e terza parte del documento.
Contenuto delle attività svolte con i minori
Nel caso in cui - in accordo con i genitori - si intenda approfondire temi di
formazione sessuale e morale con minori preadolescenti o adolescenti, è auspicabile la
partecipazione di almeno due adulti in grado di parlare con competenza di questi
argomenti, secondo la morale della Chiesa cattolica.
Se nel corso delle attività gli assistenti/animatori notano comportamenti
disdicevoli o violenti da parte di un minore, sono tenuti ad avvisare subito il/la
responsabile di focolare o chi incaricato nel territorio e a parlarne con i genitori.
Non sono ammessi atteggiamenti di contatto fisico prolungato, punizioni fisiche,
pressioni di tipo psicologico. Non sono altresì ammessi giochi di qualsiasi tipo di lotta,
6
In caso di pubblicazioni di immagini ed esperienze di minori, i genitori dovranno, inoltre, rilasciare una apposita
liberatoria.
7
Gli assistenti/animatori sono adulti dell’Opera di Maria, adatti e formati e conosciuti dal/dalla delegato/a dell’Opera in
zona o dal/dalla responsabile del focolare o territorio. Sono scelti con prudenza ed in conformità con le leggi del luogo
sulla protezione dell’infanzia (cfr tra gli altri art. 50 regolamento Gen4).
8
L’incaricato zonale o territoriale per la Tutela dei minori dovrà tener conto per la protezione dei minori della
normativa di ogni Paese.
3
ammucchiata o qualsiasi attività che comporti un contatto fisico con le parti intime del
corpo.
Le espressioni affettive di saluto, accoglienza, felicitazioni, consolazione… vanno
comunque considerate secondo la concezione delle varie culture.
Commissione Centrale per la Promozione del Ben-essere e la Tutela dei minori
(CO.BE.TU.) e Organo di Vigilanza.
Per il raggiungimento dell’impegno assunto dal Movimento dei Focolari a
promozione del ben-essere e tutela dei minori, i delegati centrali, su incarico della
Presidente, costituiranno una Commissione Centrale per la promozione del ben-essere e
la tutela dei minori (CO.BE.TU.), di cui faranno parte i responsabili centrali per l’aspetto
“Vita fisica e natura” e persone idonee, di provata prudenza ed esperienza9, che in piena
cooperazione e stretta collaborazione con detti responsabili e con le realtà che si
dedicano alla formazione dei minori, metterà in atto le più opportune iniziative tese alla
formazione delle persone che fanno parte dell’Opera, in particolar modo di coloro che
svolgono attività con i minori.
La CO.BE.TU. avrà inoltre il compito di coadiuvare gli incaricati zonali o di territorio
per la tutela dei minori nello svolgimento dei compiti loro affidati nei casi di presunti
abusi su minori.
Gli stessi delegati centrali costituiranno un Organo di vigilanza, formato da tre
persone, almeno una delle quali esterna al Movimento, con il compito di verificare
almeno annualmente le attività e l’operato della CO.BE.TU..
I membri della CO.BE.TU e l’Organo di Vigilanza avranno un mandato triennale
rinnovabile per non più di 3 volte.
Incaricati zonali o di territorio per la tutela dei minori
Per il raggiungimento delle finalità, indicate nell’introduzione a questo
documento, i delegati dell’Opera in zona e i responsabili delle cittadelle10 daranno
l’incarico a due persone, un uomo e una donna, da scegliersi tra i focolarini e le
focolarine, preferibilmente coniugati o tra altri membri dell’Opera, persone idonee di
provata prudenza ed esperienza, che svolgeranno il loro incarico in piena libertà e
autonomia, in cooperazione e stretta collaborazione con i responsabili medesimi e la
CO.BE.TU.
Gli incaricati zonali potranno essere coadiuvati da altre persone esperte, anche
esterne all’Opera, e avranno, inoltre, il compito - in caso di abusi sessuali su minori
segnalati nell’ambito territoriale della zona - di mettere in atto una efficace
collaborazione con gli organi e le strutture competenti del luogo preposte
all’accertamento dei fatti ed alla tutela dei minori vittime degli abusi sessuali.
9
Si richiede una formazione nel campo morale, medico, psicologico, pedagogico, giuridico.
Per cittadelle si intendono “Bozzetti di città moderne (…) dove i membri delle varie vocazioni dell’Opera abitano
stabilmente” (art. 44 degli Statuti Generali). Per la peculiarità delle cittadelle rispetto alle zone si potrà procedere con
un apposita normativa che regoli le loro specifiche attività.
10
4
PARTE SECONDA
Aspetti di legislazione canonica
Questa seconda parte si sviluppa a sua volta in due parti. Nella prima si tratterà
della legislazione canonica individuando il concetto di abuso sessuale sui minori, la
materia del delitto in se stessa, gli autori e le procedure previste11.
Nella seconda parte per ogni appartenente all’Opera di Maria verranno indicate le diverse
procedure da assumere in considerazione della condizione giuridico-canonica dei diversi
membri dell’Opera.
Per il Codice di Diritto Canonico del 1983
Abuso sessuale sui minori
•
Che cosa si intende per abuso sessuale su minore. Si tratta di atti esterni che sono
contrari al sesto comandamento, cioè, comportamenti sessuali che coinvolgono almeno
due persone, di cui una minore. Si tratta di delitti e atti immorali ed illeciti12. I
comportamenti associati all’abuso sessuale possono rientrare in diverse categorie:
dall’esibizionismo alla pornografia, dall’induzione del minore alla prostituzione, al
“turismo sessuale” ed esprimersi in diverse forme d’intimità fisica. Non è necessario un
contatto fisico con la vittima per commettere abuso sessuale, come nel caso di una
conversazione di carattere sessuale da parte dell’adulto, che molesta un minorenne
violando i limiti imposti dal rispetto13.
11
A tutte le Conferenze Episcopali del mondo la Santa Sede ha chiesto di preparare "Linee guida" per trattare i casi di
abuso sessuale di minori da parte di membri del clero, in modo adatto alle concrete situazioni nelle diverse regioni del
mondo. L’Opera di Maria con il presente documento intende offrire ai suoi membri informazioni, orientamenti e
procedure da seguire quando si ha notizia almeno verosimile di presunti abusi sessuali su minori commessi dai suoi
appartenenti o nei confronti di minori che frequentano il Movimento.
12
Alcune delle Conferenze Episcopali hanno scelto d’affrontare il problema da una prospettiva ampia, vale a dire, quella
dell’abuso sessuale in genere. La definizione più ampia è quella del Belgio, che rimandando al codice penale dello Stato,
comprende «tutte le forme di comportamento verbale, non verbale o corporale di natura sessuale, che il colpevole sa o
dovrebbe sapere, che ledono la dignità umana». Altre norme prendono in considerazione il rapporto pastorale. Le
norme della Svizzera affermano: «Quando un agente pastorale commette degli abusi sessuali con delle persone che
chiedono loro consiglio, o che hanno bisogno di loro o da essi dipendono, si tratta allora di sopraffazione o abuso
sessuale». Quelle della Nuova Zelanda intendono l’abuso sessuale soltanto quando è commesso da un chierico
all’interno del rapporto pastorale: comprenderebbe «ogni forma d’assalto, molestia sessuale, od altra condotta di
natura sessuale che è incoerente con i voti pubblici fatti dal sacerdote o religioso, o con l’integrità del rapporto tra il
prete o religioso e la persona nella cura pastorale…». Così le norme delle Filippine affermano che questo sviluppo
sbagliato del rapporto pastorale può comprendere atti fisici, può anche comportare solo atti di comunicazione verbale,
oppure facendo regali inappropriati, mostrare materiale pornografico, introducendo dei discorsi di tipo sessuale,
commenti suggerenti, raccontare storie di abusi, esperienze, fare delle proposte sessuali.
13
L'attività sessuale con bambini prepuberi (generalmente di 13 anni o più piccoli) è detta «pedofilia». Quando un
adulto si sente attratto sessualmente verso adolescenti nella loro fase della pubertà e in ogni caso minori, si parla di
«efebofilia». Questa terminologia non è usata nei documenti legislativi della Chiesa. Qualsiasi atto di pedofilia o di
efebofilia, costituisce un abuso sessuale di minore. Dal punto di vista della psicopatologia e della sessuologia clinica,
l’abuso sessuale sui minori, indipendentemente dal modo con cui si manifesta, si configura – nell’adulto che lo ha
compiuto - come una grave distorsione nelle dinamiche della personalità, con forte influsso sui livelli motivazionali delle
relazioni interpersonali. L’analisi delle cause della perversione è alquanto complessa.
5
• Chi è minore. Deve essere ritenuto minore chi non ha compiuto l’età di anni 18 14.
• Chi potrebbe essere autore dell’abuso. a) Chierici. Per chierico s’intende chi ha
ricevuto l’Ordine Sacro, vale a dire, il diacono, il sacerdote e il Vescovo (can. 207 §1,
can. 1008 e can. 1009 §1). b) Religiosi. Per religioso s’intende un membro «di un
istituto religioso o d’una società di vita apostolica riconosciuta dalla Chiesa
Cattolica» che in quegli istituti «hanno pronunciato i loro voti pubblici e vivono in
comunità [distinte] come fratelli e sorelle». c) Fedeli laici. In questa categoria sono
compresi quanti non rientrano nelle due precedenti: animatori con responsabilità
pastorale, assistenti e collaboratori laici.
• Tre profili a seconda dei soggetti: 1° è delitto (uno dei delitti più gravi, riservato
alla Congregazione per la Dottrina della Fede), se commesso da chierici15, siano essi
diocesani o membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica16; 2° è
causa di dimissione dall'Istituto, se commesso da persone consacrate che non sono
chierici (fratelli membri di Istituti religiosi, di Istituti secolari e di Società di vita
apostolica); 3° è peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se commesso
dai fedeli laici.
• Prescrizione. Il delitto si prescrive canonicamente nel termine di venti anni17 a
decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto il diciottesimo anno di età,
restando sempre la possibilità di deroga anche oltre tale periodo.
• Sanzioni. Le pene per il delitto consistono nella graduale punizione con privazioni
di beni, fino alla dimissione dall’Istituto di vita consacrata o dalla Società di vita
apostolica e alla riduzione del chierico allo stato laicale.
Per quanto riguarda i Procedimenti Penali, si applica la normativa penale canonica.
14
Nel 1994 la Santa Sede elevò da 16 a 18 anni l’età per definire il delitto di abuso sessuale di un minore. Cf. GIOVANNI
PAOLO II, Litterae apostolicae motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, 30/4/2001, AAS 93 (2001) 737-739, art. 4.
15
Il can. 1395, § 2 del CIC dispone: «Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se
invero il delitto sia stato compiuto con violenza o minacce o pubblicamente o con un minore al di sotto dei 16 anni, sia
punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti».
16
Sono equiparati i membri delle nuove forme di vita consacrata in base al can. 605 del CIC
17
Per gli ordinamenti civili il termine di prescrizione varia a seconda della legislazione. Per esempio, per l’ordinamento
italiano il termine è di dieci anni.
6
Per l’Opera di Maria
L’Opera di Maria riconosce il dovere morale che riguarda tutti di segnalare a chi
compete la conoscenza o il sospetto di casi di abuso sessuale su minori.
Nell’adempimento del dovere va tenuta presente come prima preoccupazione il
bene del minore. Qualsiasi azione che non sia indirizzata a ricercare e stabilire la verità è
valutata ingiusta, ogni tentativo di proteggere dall’obbligo di dar conto della propria
condotta chi fosse sospettato o accusato di abuso sessuale è errato.
Fino all'accertamento definitivo della responsabilità, gli accusati saranno
considerati innocenti.
Prassi interna nelle sezioni e nelle branche dell’Opera di Maria
Le procedure stabilite nell’Opera di Maria quando vi è notizia almeno verosimile
di presunti abusi sessuali su minori a carico di suoi membri sono necessariamente
diverse tenuto conto della varietà e internazionalità delle persone che la compongono
(cf. artt. 129-140 degli Statuti Generali) e delle conseguenti condizioni giuridiche
derivanti dalla legislazione canonica, dagli Statuti generali e dai Regolamenti. Infatti,
nelle sezioni e nelle branche di cui si compone l’Opera alcuni appartenenti hanno
ricevuto l’ordine sacro e lo “statuto giuridico di chierico”, altri professano voti ed hanno
lo “statuto giuridico di religiosi”, altri hanno “statuto giuridico di laici” con voti o
promesse o impegni spirituali18.
I membri dell’Opera di Maria ordinati sacerdoti possono appartenere alla sezione
dei focolarini, alla branca dei presbiteri e dei diaconi permanenti diocesani focolarini,
alla branca dei presbiteri, dei diaconi permanenti diocesani volontari, alla branca dei
gens e alla branca dei religiosi.
Per i chierici della sezione dei focolarini
Per la normativa penale canonica l’abuso sessuale su minore compiuto dal
chierico è considerato delitto. Alla notizia dell’avvenuto delitto, il Copresidente
dell’Opera di Maria19 avvertirà il Vescovo della diocesi dove è incardinato il focolarino
sacerdote. Lo stesso Vescovo provvederà all’indagine previa. Il Vescovo dovrà segnalare
alla Congregazione per la Dottrina della Fede le conclusioni dell’investigazione, qualora
questa abbia confermato l’esistenza di seri elementi a carico del focolarino sacerdote
indagato. Il tribunale competente per conoscere la causa di prima istanza sarà indicato
dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Se contro la sentenza non viene proposto
18
In tali casi l’Opera di Maria adotterà i provvedimenti interni più opportuni e adeguati in considerazione della
persona e del suo stato (vedi procedure che seguono)
19
Negli Statuti generali sono disciplinati i compiti propri del Copresidente tra essi prendersi cura e garantire che la vita
interna sia conforme alla morale e alla disciplina della Chiesa e la responsabilità sui sacerdoti membri della sezione dei
focolarini in ordine all’esercizio del loro ministero ( art. 93 b) e c) e nel Regolamento della sezione dei focolarini (art.
95) è disposto che il Copresidente presenti al Vescovo della diocesi dove verrà incardinato il focolarino per
l’ordinazione.
7
appello, essa diventa esecutiva. Il giudizio di seconda istanza è riservato al Supremo
Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede.
Qualora un focolarino sacerdote sia denunciato su abuso sessuale su un minore,
in conformità alle leggi vigenti nel Paese dove si trova, il diretto responsabile del
focolarino sacerdote, in attesa delle indagini da parte delle autorità civili, dovrà
rimuoverlo da eventuali incarichi in cui sia a contatto con i minori, direttamente o
indirettamente, e affidargli un incarico diverso che non comporti rischi. Lo stesso, potrà
sospenderlo dall’apostolato, incoraggerà autorevolmente il focolarino sacerdote ad
accettare una valutazione psicologica o anche medico-legale. I provvedimenti di
rimozione si dovranno soprattutto assumere qualora egli negasse la sua responsabilità
nonostante l’evidenza dei fatti o quando, pur riconoscendo di aver abusato sessualmente
di un minore, non accettasse l’aiuto offerto o quando ci sia la possibilità, anche remota,
di recidiva.
Nei casi comprovati di pedofilia ci si adopererà affinché il focolarino sacerdote
non operi o non abbia contatti diretti con minori, e una sua eventuale elezione a ruoli di
responsabilità non potrà essere confermata. All’esito del processo canonico giudiziale o
extragiudiziale20, il responsabile della sezione con il suo consiglio, deciderà quali
provvedimenti definitivi assumere nei confronti del focolarino e li comunicherà al
Copresidente. Per le dimissioni del focolarino saranno osservate le disposizioni del
Regolamento della sezione dei focolarini. Il provvedimento non potrà essere eseguito
senza il consenso della Presidente dell’Opera (artt. 84 e 93 del Regolamento della
sezione dei focolarini).
Per i chierici della branca dei presbiteri e dei diaconi permanenti diocesani
focolarini
Qualora giunga notizia che un presbitero o un diacono permanente diocesano
focolarino ha abusato di un minore, il delegato dell’Opera in zona21 avvertirà il Vescovo
della diocesi dove è incardinato il presbitero o il diacono per la procedura prevista dalla
legge per i chierici. All’esito del processo canonico giudiziale o extragiudiziale, il Centro
della branca potrà ricorrere alle dimissioni, osservate le disposizioni del Regolamento dei
presbiteri e dei diaconi permanenti diocesani focolarini (art. 28 e seguenti).
Per i chierici della branca dei presbiteri e dei diaconi permanenti diocesani
volontari
Qualora giunga notizia che un presbitero o un diacono permanente diocesano
volontario ha abusato di un minore, il delegato dell’Opera in zona avvertirà il Vescovo
della diocesi dove è incardinato il presbitero o il diacono per l’avvio della procedura
prevista dalla legge per i chierici. All’esito del processo canonico giudiziale o
extragiudiziale, il Centro zonale della branca potrà ricorrere alle dimissioni osservate le
20
21
La Congregazione per la Dottrina della Fede può decidere che si proceda per via amministrativa.
Per i chierici e i religiosi appartenenti alle varie branche lasciati a completo servizio dell’Opera agirà il Copresidente.
8
disposizioni del Regolamento dei presbiteri e dei diaconi permanente diocesani volontari
(art.29).
Per i chierici della branca dei religiosi22
Qualora giunga notizia che un religioso sacerdote ha abusato di un minore, il
delegato dell’Opera in zona avvertirà il Moderatore supremo dell'Istituto di vita
consacrata o della Società di vita apostolica, al quale appartiene il religioso per
l’applicazione della procedura penale prevista dalla legge per i membri di Istituti di vita
consacrata o Società di vita apostolica. Nel caso in cui il religioso sia stato richiesto
dall’Opera di Maria a livello centrale, sarà il Copresidente dell’Opera di Maria ad
avvertire il Moderatore supremo dell'Istituto di vita consacrata o della Società di vita
apostolica, al quale appartiene il religioso per l’avvio del procedimento previsto dalla
legge per i membri chierici di Istituti di vita consacrata o Società di vita apostolica 23.
All’esito del processo giudiziale o extragiudiziale l’Opera di Maria prenderà atto
di quanto deciso per il religioso dai suoi Superiori e delle eventuali dimissioni dall'Istituto
di vita consacrata di diritto pontificio clericale o dalla Società di vita apostolica che
avranno effetto anche per le eventuali dimissioni dalla branca.
Per i religiosi non chierici della branca dei religiosi e per le consacrate della
branca delle consacrate.
Per i membri di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica a
voti perpetui il delitto di abuso sessuale su un minore rientra in una delle ipotesi di
violazione della legge penale canonica24 per la quale è previsto che sia
obbligatoriamente avviata la procedura per la dimissione25.
Qualora giunga notizia che un religioso o una consacrata ha abusato di un
minore, il delegato/a dell’Opera in zona avvertirà il Moderatore supremo dell'Istituto di
vita consacrata o della Società di vita apostolica, al quale appartiene il religioso/la
consacrata per l’applicazione della procedura penale prevista dalla legge per i membri di
Istituti di vita consacrata o Società di vita apostolica. Nel caso in cui il religioso/la
consacrata sia stato richiesto dall’Opera a livello centrale la Presidente dell’Opera di
22
Con il termine religiosi ci si riferisce ai membri degli Istituti di vita consacrata, delle Società di vita apostolica e delle
nuove forme di vita consacrata (cf: can. 605 del CIC)
23
A norma dell’ art. 10 del Regolamento della branca dei religiosi è previsto (vedi anche la nota relativa) che sia il Copresidente a fare la richiesta del religioso all’IVC o alla SVA al quale appartiene per sostenere la branca a livello
centrale, pertanto lo stesso Co-presidente dovrà riferire all’IVC o alla SVA nel caso in cui vi sia notizia di delitti di abuso
sessuale su minore.
24
Can. 1395, §2 del CIC che rimanda al can. 695, §1.
25
Il fatto che il religioso coinvolto non sia anche chierico consente al Superiore maggiore di non dover notificare la
conoscenza del presunto reato alla Congregazione per la Dottrina della Fede ma non lo esime dal dover avviare
l’indagine previa per raccogliere gli elementi utili a formulare un giudizio in merito. Anche in queste circostanze il
Superiore maggiore, valutate le prove ed emesso il giudizio, ha la facoltà di non procedere alla richiesta di dimissione
qualora ritenga che il reo possa essere corretto in altro modo e la reintegrazione della giustizia e la riparazione dello
scandalo siano ugualmente tutelate. Vista la delicatezza della materia, è assai consigliabile che il Superiore maggiore
usi tale facoltà di non procedere in via eccezionale.
9
Maria se riguarda una consacrate e il Copresidente se riguarda un religioso26
avvertiranno il Moderatore supremo dell'Istituto di vita consacrata o della Società di vita
apostolica, al quale appartiene il religioso/la consacrata per l’applicazione del
procedimento penale previsto dalla legge per i membri di Istituti di vita consacrata o
Società di vita apostolica.
All’esito del processo giudiziale o extragiudiziale l’Opera di Maria prenderà atto di
quanto deciso per il religioso dai suoi Superiori e delle eventuali dimissioni dall'Istituto di
vita consacrata o dalla Società di vita apostolica che avranno effetto anche per le
eventuali dimissioni dalla branca.
Per i focolarini e le focolarine
Per i focolarini e le focolarine a vita comune con voti e per i focolarini e per le
focolarine coniugati con promesse, il/la delegato/a di zona adotterà immediatamente i
più opportuni provvedimenti cautelari, nel rispetto della normativa vigente nel Paese in
cui si è verificato il fatto; dopo la conclusione delle indagini preliminari poste in essere
dalla giustizia ordinaria, si avvierà una indagine interna che potrà portare, in analogia a
quanto disposto dalla legge canonica per i religiosi non chierici, alla procedura per la
dimissione27.
Qualora un focolarino/a con voti o promesse sia denunciato di abuso sessuale su
un minore, in conformità alle leggi vigenti nel Paese dove si trova, il/la delegato/a
dell’Opera in zona, o un suo delegato, in attesa dell’esito delle indagini da parte delle
autorità civili, affiderà al focolarino/a un incarico che non sia a contatto con minori né
direttamente né indirettamente e non svolga attività che possano comportare rischi.
Qualora vi sia la denuncia di un abuso sessuale il/la delegato/a dell’Opera in zona,
sentito il parere del/della responsabile centrale della sezione chiederà al/alla
focolarino/a di accettare l’aiuto necessario, sia per un suo sostegno e sia per non
pregiudicare altri minori, incoraggerà autorevolmente il/la focolarino/a ad accettare una
valutazione psicologica o anche medico-legale.
Qualora alla notizia di un presunto abuso sessuale su un minore da parte di un
focolarino od una focolarina, i genitori del minore o chi ne esercita la potestà si
oppongano alla denuncia del fatto alle autorità civili o facciano richiesta scritta di non
inoltrare la segnalazione alle autorità civili preposte, dando seria garanzia di un adeguato
sostegno psicologico al minore, l’Opera avvierà comunque l’ indagine interna per
eventualmente procedere alla dimissione del focolarino o della focolarina. Anche in
questo caso il/la delegato/a dell’Opera in zona, o chi per lui/lei, procederà come al
paragrafo precedente.
26
In via interpretativa si può vedere in chi fa la richiesta del religioso o della consacrata presso l’IVC o SVA colui che
deve riferire all’IVC o alla SVA (art. 10 del Regolamento della branca dei religiosi e art. 10 del Regolamento della branca
delle consacrate).
27
Per i candidati ammessi ai due anni di prova in focolare la notizia o la denuncia di abuso su minore interrompe l’iter
per l’ammissione alla Sezione dei focolarini/e, il candidato sarà sospeso da ogni incarico attinente a contatti diretti o
indiretti con i minori. L’accertata responsabilità di abusi sessuali su minori è condizione di inammissibilità alla Sezione
dei focolarini/e.
10
Dopo la conclusione delle indagini preliminari poste in essere dalla giustizia
ordinaria, di fronte alla accertata responsabilità di abusi sessuali su minori a carico di un
focolarino o di una focolarina con voti o promesse, dovrà avviarsi la procedura per le
eventuali dimissioni dalla sezione (artt. 84 e 93 del Regolamento della sezione delle
focolarine e del Regolamento della sezione dei focolarini), compiuto un attento
discernimento sui singoli casi, con deliberazione collegiale del Centro della Sezione. Il/la
responsabile centrale della sezione con il suo Consiglio, valutate le prove ed emesso il
giudizio, ha la facoltà di non procedere alla richiesta di dimissione qualora ritenga che il
focolarino/a possa essere corretto/a in altro modo e la reintegrazione della giustizia e la
riparazione dello scandalo siano ugualmente tutelate. Tuttavia vista la delicatezza della
materia è consigliabile usare tale facoltà in via eccezionale.
Nel corso degli accertamenti, al/alla focolarino/a, messo/a al corrente dei motivi
che inducono alle dimissioni, deve essere possibile esporre tutto ciò che ritiene a sua
discolpa al/alla responsabile centrale della sezione e al suo consiglio.
Il provvedimento di dimissione non può essere eseguito senza il consenso della
Presidente dell’Opera e il/la responsabile centrale della sezione deve assicurarsi, in tutti i
casi, che le decisioni siano prese in base ad un’attenta valutazione di ciascuna situazione,
il più possibile chiarita attraverso un dialogo aperto e fraterno.
Per le “volontarie e i volontari di Dio”
Qualora un volontario/a sia denunciato di abuso sessuale su un minore in
conformità alle leggi vigenti nel Paese dove si trova, il Centro della branca in zona in
attesa dell’esito delle indagini da parte delle autorità statali affiderà al volontario/a un
incarico che non sia a contatto con minori né direttamente né indirettamente. Qualora vi
sia la denuncia di un abuso grave il/la volontario/a sarà sospeso/a, in via cautelare da
ogni incarico e da attività che possano comportare rischi.
Di fronte all’accertata responsabilità di abusi sessuali su minori, il Centro della
branca in zona, con voto collegiale e con il consenso del delegato dell’Opera in zona può
dimettere il/la volontario/a dalla branca, al quale in ogni caso non potranno essergli
conferiti incarichi a contatto diretto con minori. Il provvedimento verrà comunicato al
Centro Internazionale della branca. Il provvedimento di dimissioni deve essere preso a
norma dell’art. 65 e dell’art. 66 del Regolamento dei volontari e del Regolamento delle
volontarie.
Per la branca dei/delle gen 2, dei gens e per i/le giovani del settore giovanile
della branca dei religiosi/delle consacrate
Qualora un/una gen2, un gens e un/una giovane del settore giovanile della
branca dei religiosi/delle consacrate sia denunciato per abuso su un minore in
conformità alle leggi vigenti nel Paese dove si trova sarà sospeso da ogni incarico e da
attività che possano comportare rischi per i minori.
11
La responsabilità accertata di abusi sessuali su minori è condizione di
incompatibilità con i requisiti richiesti per appartenere alla branca dei/delle gen 2, dei
gens e al settore giovanile della branca dei religiosi/delle consacrate essendo per loro
natura a servizio delle nuove generazioni dell’Opera di Maria, in particolare dei minori.
Per appartenenti ai movimenti ad ampio raggio che compongono l’Opera di
Maria, per aderenti e simpatizzanti
L’accertata responsabilità di abusi sessuali su minori nei confronti di appartenenti
ad altri movimenti dell’Opera di Maria o nei confronti di aderenti e simpatizzanti
dell’Opera di Maria è una condizione che non consente alla persona di assumere
incarichi per l’Opera di Maria di nessun tipo dove vi possa essere contatto con i minori.
Garanzie
Specie ove l’addebito delle condotte in oggetto non risulti ormai notorio, dovrà
essere adottata ogni idonea cautela intesa a evitare che quei provvedimenti pongano in
pericolo la buona fama dell’incolpato/a. Dei provvedimenti assunti, in particolare, non
sarà necessario rendere pubblici i motivi, salvo che ne sussistano valide ragioni.
I risultati dell’indagine interna, che dovrà espletarsi possibilmente entro gg. 90,
saranno trasmessi alla Commissione Centrale Permanente per la tutela dei minori e ai
responsabili centrali della persona oggetto dell’indagine, per i provvedimenti di propria
competenza.
Le copie di tutti i documenti prodotti ed utilizzati nei procedimenti di dimissioni
dovranno essere conservati in un archivio riservato.
I responsabili delle sezioni e delle branche dovranno durante il procedimento di
dimissioni assicurare all’indagato l’esercizio del diritto di difesa.
12
PARTE TERZA
Procedura da seguire in Italia in caso di segnalazione di presunti abusi su minori
Notizie di condotte illecite e prassi da seguire
Pur non essendoci secondo la legislazione italiana obbligo di denuncia, gli
appartenenti al Movimento dei Focolari sono tenuti a segnalare al/alla responsabile del
focolare (a seconda che il presunto autore dell’abuso sia un soggetto di sesso maschile
ovvero femminile) dove si sta tenendo o si è tenuta la manifestazione, eventuali abusi
sessuali nei confronti di minorenni, ad opera di persone appartenenti al movimento,
incaricati della loro cura o, comunque ad opera di altri soggetti, in occasione di attività
organizzate dal Movimento, o comunque relazionate ad esso.
I medesimi sono tenuti inoltre, ad accompagnare dal/dalla responsabile sopra
individuato colui che ha effettuato la segnalazione - sia che si riferisca a fatti recenti o
del passato - per i successivi adempimenti.
Il/la responsabile, ricevuta la segnalazione dell’abuso, è tenuto/a a:
- ascoltare con attenzione colui che effettua la segnalazione; lasciare che la
persona racconti quanto è a sua conoscenza;
- spiegare la prassi successiva e fare in modo che venga acquisito, se possibile, il
consenso della persona;
-spiegare che, pur non essendoci un obbligo giuridico di denuncia, il Movimento
dei Focolari, in caso di conferma di quanto oggetto di segnalazione, effettuate
opportune verifiche, procederà alla comunicazione alle autorità competenti;
-redigere un rapporto scritto accurato su quanto la persona ha raccontato, con il
suo nome, indirizzo e numero di telefono e consegnarlo al/alla delegato/a di zona,
all’incaricato o alla incaricata zonale per la tutela dei minori, a seconda che il presunto
autore dell’abuso sia un soggetto di sesso maschile ovvero femminile. Se il presunto
autore dell’abuso è una/un responsabile di focolare deve essere informato direttamente
il/la delegato/a di zona. Se invece la persona svolge il proprio incarico presso il Centro
Internazionale dell’Opera di Maria28 o se si trattasse del/della delegato/a di zona, dovrà
essere informata direttamente la CO.BE.TU. che nominerà un proprio incaricato per i
successivi adempimenti;
- non esprimere una opinione personale sulla persona coinvolta in denuncia;
- informare immediatamente entrambi i genitori, a meno che non indicati quali
presunti responsabili o ciò non possa, comunque, causare un nuovo rischio per il
minore;
28
Con la dicitura Centro Internazionale dell’Opera di Maria si intende la Presidente, il Copresidente, insieme ai
consiglieri e alle consigliere generali; mentre per quanti lavorano nei vari uffici o svolgono attività legate al Centro,
dovranno essere informati i delegati centrali.
13
-accertare, per quanto possibile, che il minore riceva urgentemente tutte le cure
necessarie.
Chiunque riceve la spontanea segnalazione da parte di un minore29 vittima di un
abuso sessuale nei suoi confronti, ad opera di appartenenti al Movimento dei Focolari
incaricati della sua cura o, comunque, ad opera di altri soggetti, in occasione di attività
organizzate dal Movimento, è tenuto a:
- ascoltare attentamente il minore senza porre domande mirate, lasciare che lo
stesso racconti quanto personalmente vissuto, senza fargli alcuna pressione.
- essere il più possibile sereni, naturali e ricordarsi che il minore si è determinato
a raccontare l’abuso ricevuto solo per la fiducia riposta nei confronti dell’adulto.
- mettere per iscritto, nel modo più preciso possibile, tutti i dati – nome,
indirizzo, numero telefonico e il resoconto di quanto è stato detto dal minore,
mantenendo le parole da lui pronunciate.
- informare immediatamente il/la responsabile del focolare ed accompagnare il
minore dai genitori (d’accordo con il minore se questo è già adolescente) per informarli
di ciò che ha detto esattamente, a meno che la segnalazione di abuso da parte del
minore non sia contro un genitore o tutore e a meno che ciò non comporti un nuovo
rischio per lo stesso.
- assicurarsi, per quanto possibile, che il minore riceva urgentemente tutte le
cure necessarie.
- spiegare - ove sia il caso - ad entrambi i genitori o ai tutori la procedura di
denuncia di abuso alle autorità civili.
Anche in questo caso il/la responsabile del focolare dovrà informare il/la
responsabile di zona nonché l’incaricato o l’incaricata zonale per la tutela dei minori (a
seconda che il presunto autore dell’abuso sia un soggetto di sesso maschile ovvero
femminile) di ciò che è avvenuto e fornire un resoconto, accuratamente redatto, di ciò
che il minore ha detto, completandolo con le opinioni espresse dai genitori o tutore del
minore.
Se il presunto autore dell’abuso svolge il suo incarico presso il Centro
internazionale dell’Opera di Maria ovvero sia il/la delegato/a di zona, dovrà essere
informata direttamente la CO.BE.TU. che nominerà un proprio incaricato per i successivi
adempimenti.
In entrambe le situazioni, dal momento in cui l’incaricato/a zonale o centrale per
la tutela dei minori prende l’incarico di coordinare il caso, ogni richiesta o informazione
riguardante la segnalazione in questione, ricevuta da chiunque, deve essere
29
L’ipotesi che sia il minore, vittima dell’abuso, a riferire dell’abuso è una ipotesi assai rara. Più vero è, invece, che si
arrivi all’accertamento dell’abuso attraverso il disagio ed i comportamenti del minore, come conseguenza dell’abuso
medesimo. Ma se succedesse che il minore, per la particolare confidenza con l’adulto, riferisse qualcosa, va previsto un
atteggiamento delicato di chi riceve la confidenza, che da un lato si deve limitare a raccogliere il racconto spontaneo
del minore, dall’altro non sia invadente, con domande inopportune che vanno ad incidere negativamente su un vissuto
già fortemente pregiudicato. Per questo chi riceve la confidenza del minore non può invitare lo stesso a raccontare
tutto al responsabile del luogo, come nella precedente ipotesi.
14
immediatamente inviata all’incaricato/o stesso/a. Ogni informazione deve essere
trattata con la massima riservatezza.
Adempimenti preliminari e procedura di comunicazione alle Autorità
competenti
Appena ricevuta la segnalazione di un abuso presunto o sospetto su di un
minore, l’incaricato o la incaricata, dovrà:
- accertare, per quanto possibile, che il minore riceva urgentemente tutte le cure
necessarie;
- darne comunicazione immediata alla CO.BE.TU. per la tutela dei minori, al
Centro della diramazione dell’Opera a cui appartiene la persona accusata di aver
commesso un abuso;
- nel caso in cui la persona accusata sia un sacerdote diocesano sarà il delegato
dell’Opera in zona ad avvisare il vescovo nella cui diocesi è incardinato; nel caso sia un
religioso/a, sarà sempre il/la delegato/a dell’Opera in zona ad avvisare l’Istituto di
appartenenza, come meglio indicato nel precedente capitolo.
Tutti i soggetti di cui sopra saranno tenuti alla stretta riservatezza di quanto
comunicato loro dall’incaricato/a zonale, impegnandosi a non divulgare la notizia finché
non sia fatta definitiva chiarezza sull’accaduto.
Contestualmente alle comunicazioni di cui sopra l’incaricato/a dovrà ascoltare
con assoluta urgenza la persona che ha effettuato la segnalazione, anche per ribadire le
conseguenze che tale segnalazione, se dovesse essere confermata, conseguirà. Occorre
evitare di dar seguito a informazioni palesemente pretestuose ovvero diffamatorie; per
questo l’incaricato/a curerà di tutelare al meglio la riservatezza di tutte le persone
coinvolte.
Nel caso in cui la persona che ha effettuato la segnalazione ritratti
spontaneamente, fornendo credibili ragioni dell’indebita accusa, l’incaricato chiederà il
consenso alla CO.BE.TU. di non procedere ulteriormente.
In tal caso l’incaricato/a, acquisito il consenso di cui sopra, non procederà oltre e
conserverà nell’archivio riservato presso il Centro Zona una documentazione idonea a
consentirgli di attestare, ove risultasse necessario, l’attività svolta e i motivi della
decisione.
Nel caso, invece, in cui non si sia potuta escludere la verosimiglianza delle notizie
di reato e la persona che ha effettuato la segnalazione intenda confermare la volontà di
darvi seguito, si procederà all’accertamento dei fatti segnalati.
A meno di gravi ragioni in senso contrario, l’incolpato dovrà essere informato
delle accuse e gli verrà data l’opportunità di rispondere alle medesime.
15
Al termine di tali adempimenti l’incaricato/a dovrà:
-scrivere una relazione chiara su tutto quanto è stato sottoposto alla sua
attenzione, evidenziando ogni elemento utile (nominativi di eventuali testimoni od
altro) all’accertamento dei fatti oggetto di segnalazione.
-inviare, con assoluta urgenza, previo consenso della CO.BE.TU., detta relazione
ai Servizi Sociali del Comune ove si sarebbe verificato l’abuso e, se diverso dal primo, del
Comune di residenza del minore, nonché al Tribunale per i Minorenni del luogo di
residenza del minore.
- avviare e portare avanti con gli enti, le strutture e gli organi competenti di cui
sopra, una stretta collaborazione, avendo cura di concordare preventivamente con i
predetti ogni iniziativa mirata alla tutela del minore abusato.
In caso di indagini e procedimenti penali da parte dell’Autorità italiana
A norma dell'attuale codice di procedura penale (c.p.p.), il procedimento inizia
con il rinvio a giudizio dell'interessato, quindi al termine dell'indagine (cfr art. 405
c.p.p.).
Durante le indagini occorre avere la massima prudenza e valutare con l’autorità
inquirente l’opportunità di eventuali azioni.
Perdurando le indagini, i responsabili del Movimento dei Focolari eviteranno di
avviare una formale indagine interna (a meno che le circostanze concrete non la
facciano ritenere indispensabile), anche per evitare possibili incroci e sovrapposizioni.
Ciò vale a maggior ragione se, grazie all’atteggiamento collaborativo dell’indagato, sono
ridotte al minimo le possibilità di un ripetersi di eventuali abusi (ammesso che ci siano
stati) e sia tutelata il più possibile l’immagine dell’Opera di Maria. Dell’atteggiamento
collaborativo fa parte anche la disponibilità, a lasciare, almeno temporaneamente, ogni
incarico affidato e ad evitare la partecipazione a pubbliche manifestazioni e convegni
promossi nell’ambito del Movimento dei Focolari.
Qualora le indagini dell'autorità italiana si concludano con il rinvio a giudizio, si
avvierà l’indagine interna, anche a partire dagli elementi di cui si è venuti a conoscenza.
L’indagine dovrà essere discreta e attenta a non compromettere soprattutto i diritti di
difesa dell’incolpato.
Si porrà inoltre massima cura a non intralciare o sovrapporsi in alcun modo
all’Autorità Giudiziaria.
Occorre essere cauti nell'assumere pronunciamenti pubblici ed è auspicabile la
nomina di un portavoce del Movimento dei Focolari, in caso di necessità.
Ove necessario, si aiuterà l’indagato a trovare un legale di fiducia, senza che
questo indichi che il Movimento dei Focolari si assuma delle responsabilità, che restano
personali dello stesso, anche qualora fosse di fatto necessario assisterlo in caso di
condanna.
Per quanto riguarda il suo inserimento nell’Opera di Maria, ci si atterrà alla
normativa canonica, così come esplicitato nella seconda parte del documento.
16