www.ildirittoamministrativo.it N. 05499/2014REG.PROV.COLL. N. 02702/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2702 del 2014, proposto da: Pasquale Serafini, Marcello Accardi, Gino Achilli, Primo Achilli, Zaira Achilli, Rita Acquaroli, Rossella Agnoletti, Vittorina Agnoletti, Ivo Agostinelli, Renzo Agostini, Andrea Alverani, Giuseppe Aldino, Adriana Alessandrini, Carlo Alessio Cavaretta, Aldo Alias, Angelo Allocca, Giancarlo Allocca, Concetta Aloisio, Maria Rosa Amadei, Anna Maria Amadori, Maria Amati, Pascal Frederic Amati, Primo Amati, Patrizia Ambrosi, Federico Amianto, Giuseppe Amianto, Lucia Amianto, Antonio Amicucci, Gianmario Amoruso, Marco Amoruso, Giuseppa Andreini, Yuri Andreini, Edi Andreoli, Agnese Andruccioli, Pasqualina Andruccioli, Roberta Aneti, Anna Maria Angeli, Patrizia Angeli, Eva Angelini, Giuliana Angelini, Iride Maria Angelini, Manuela Angelini, Roberto Angelini, Nicola Angotti, Carlo Luigi Annoni, Anna Maria Ansaloni, Aurelia Antolini, Maurizio Antolini, Andrea Antonio, Maria Grazia Ivana Aprea, Clemenz Argagni, Anna Maria Argangeli, Lucio Adigò, Maria Ardito, Giancarlo Argentina, Adriano Arlotti, Annamaria Arlotti, Giuseppe Arlotti, Sara Astolfi, Michele Astolfi, Augusto Aureli, Luigi Avella, Francesco Avino, Augusto Bacchiani, Aldo Bacchini, Delmiro Bacchini, Antonio Baccini, Luca Baffoni, Annunziata Bagli, Gisella Carmen Bagliocchi, Marcello Bagliocchi, Rita Baldacci, Antonella Baldazzi, Augusto Baldazzi, Gabriele Baldinini, Olga Baldinini, Enzo Balducci, Giampiero 1 www.ildirittoamministrativo.it Balducci, Gianluca Balducci, Giuseppe Balducci, Laura Balducci, Mirellla Balducci, Maria Paola Balzani, Carmen Balzoni, Mafalda Bambini, Daniele Banci, Emanuele Banci, Bruno Baratti, Eura Barattoni, Agnese Baravelli, Chiara Barbanti, Enrico Barbanti, Francesco Barbanti, Maria Giovanna Barbanti, Graziella Barbiani, Argentina Barbieri, Nando Barbieri, Rocco Fernando Barbieri, Piero Barlini, Ivana Baroni, Orietta Baroni, Rosanna Barioni, Vittorio Baroni, Raffaele Barricelli, Francesco Bartolini, Teresa Bartolini, Tiziana Bartolini, Giancarlo Bartoloni, Gianni Bartoloni, Gilberto Bartoloni, Maurizio Bartolucci, Alberto Bastianelli, Isora Bastoni, Augusta Battazza, Teresa Battelli, Aldo Battisti, Claudio Paolo Battisti, Miryam Bazzocchi, Christa Becker, Liliana Beletti, Giuseppina Belfortini, Carla Bellatalla, Stefano Belletti, Giampiero Belli, Iuri Belligotti, Bruno Bellini, Franca Bellini, Luciana Bellini, Valentina Bellini, Matteo Bellini, Lello Belloni, Renato Maurizio Bellucci, Maurizia Belluzzi, Palmira Angela Belotti, Ires Maria Beltrambin, Gabriella Benedetti, Angelina Benvenuti, Franco Natale Benvenuti, Antonio Benzi, Massimo Benzi, Amelia Berardi, Laura Berardi, Roberto Berardi, Romano Berardi, Marghethe Berghy Gunveig, Marco Berilli, Melissa Berilli, Bruno Bernardi, Gilberto Bernardi, Giuseppina Bernardi, Rosa Angela Bernardi, Sara Bernardi, Massimo Berni, Carolina Bernucci, Gabriele Bertelli, Deanna Berti, Leonardo Berti, Luciana Berti, Maria Berti, Alberto Bertozzi, Bruno Bertozzi, Francesco Bertozzi, Giancarlo Bertozzini, Alberto Betti, Valerio Betti, Maria Teresa Bevilacqua, Paola Bevivino, Stefania Biagetti, Argia Biagini, Gianfranco Baigini, Catia Bianchi, Giorgio Bianchi, Giovanni Bianchi, Giuseppa Bianchi, Giuseppina Bianchi, Mario Bianchi, Sandro Bianchi, Siriana Bianchi, Olga Bianchini, Paola Bianchini, Lucia Biancon, Valeriano Bianconi, Giorgio Bifulco, Lauretta Bigucci, Maria Teresa Bigucci, Cosetta Bilancioni, Ivano Bilancioni, Lorella Bilancioni, Mirco Bilancioni, Sergio Bilancioni, Simone Bilancioni, Fabrizio Bin, Silvia Biondelli, Claudio Biondi, Natalina Biondi, Patrizia Adele Biondi, Silvana Biordi, Geltrude Bisacchi, Gian Carla Bisognani, Cesarina Bizzocchi, Giancarlo Bizzocchi, Paola Bizzocchi, Anna Maria Blasi, Lilliana Bocchi, Enzo Ivan Terenzi Bocchini, Augusta Boga, Albarosa Boldrini, Guerrina Boldrini, Laura Bollini, Giancarlo Bonato, Maria Grazia Bonato, Carla Bonini, Filippo Bonucci, Michele Bonucci, Giorgio Bonvicini, Manuela Bordoni, Anna Maria Rita Borghesi, Virgilio Borghesi, Sergio Bornia, Rita Borgo, Silvia Borgo, Elvano Borgognoni, Rosanna Borgognoni, Gionni Boschetti, Marco Boschetti, Mirco Boschetti, Maria Botteghi, Esterina Botticelli, Enrico Bracci, Marisa Bracci, Nadia Bracci, Mirca Rita Brancaleoni, Nazzareno Bravi, Carlo Brenda, Roberto Brenda, Massimo Brici, Paolo Brici, Ernesto Brighi, Giuliano Brigliadori, Fiorella Brina, Alberto Brisigotti, Maria Pia Broccoli, Alda Milena Agnese Brolli, Pier Paolo Brolli, Graziano Bronzetti, Patrizia Bronzetti, Vincenzo Demetrio Brugioni, Giovanni Brugnettini, Silvio Brugnettini, Liliana Brunelli, Massimiliano Brunetti, Maurizio Paolo Giacinto Brunetti, Claudio Bruzziches, Massimo 2 www.ildirittoamministrativo.it Bruzziches, Stefano Bruzziches, Cesarini Bucchi, Giacomo Bucchi, Stefano Bucchi, Arianna Bucci, Emma Mariantonia Bucci, Pio Bucci, Ezio Buda, Lauretta Buda, Luigi Budini, Ombretta Bugani, Cesarina Bugli, Filomena Laura Bugli, Gabriella Bugli, Luciano Bugli, Bruno Buldrini, Daniele Buldrini, Giorgio Buldrini, Sergio Buldrini, Adriano Bullini, Cristian Bullini, Davide Bullini, Gianetto Bullini, Grazia Caiata, Angelina Calandrini, Caterina Calandrini, Mario Calandrini, Sandrino Calcinari, Piergiorgio Caldari, Patrizia Calieri, Giuseppe Callisti, Carla Campanelli, Claudio Campagna, Roberto Campagna, Antonino Campana, Marrico Campana, Ermanna Camper, Alfredo Campi, Salvatore Campolattano, Maria Campori, Antonella Cancellotti, Paolo Cancellotti, Simone Cancellotti, Marcello Candido, Giovanni Cani, Carlo Canini, Claudia Canini, Fabio Canini, Gabriella Canini, Lucia Canini, Orietta Canini, Paolo Cantagalli, Domenico Canti, Lilliana Maria Cantoro, Nicoletta Cantu', Donatella Canuti, Franco Canuti, Giuseppina Canuti, Marina Capacci, Teresa Capizzi, Maria Cappelli, Renzo Cappelli, Roberto Cappelloni, Alfredo Capurso, Annamaria Capurso, Michele Capurso, Pietro Carbonari, Pietro Caricato, Alfonso Carlini, Fiorella Carlini, Rosanna Carnevale, Marcello Carnevali, Lidia Caroni, Claudio Carosini, Christian Carrieri, Giuseppe Carrozzo, Leonello Carrozzo, Mirca Carrozzo, Antonio Carta, Rosina Caruso, Bruna Casadei, Bruna Casadei, Daniela Casadei, Davide Casadei, Duilio Casadei, Flavio Casadei, Fulvio Casadei, Gabriele Casadei, Giorgio Casadei, Giorgio Casadei, Laura Casadei, Leandro Casadei, Maria Casadei, Paola Casadei, Paolo Casadei, Rosanna Casadei, Silvia Casadei, Silvia Casadei, Fulvio Casadio, Lorenzo Casadio, Franco Casalboni, Giorgio Casali, Mauro Casali, Pierdomenico Casali, Giorgio Casi, Giuseppe Casi, Maria Teresa Casi, Teresa Casi, Nazzareno Casini, Nera Cassarari, Alba Castagnoli, Anita Castellani, Bruna Castellani, Itala Castellani, Angelo Castelli, Claudio Castelli, Patrizia Castellini, Assunta Castello, Maria Giuseppa Mariangela Castellucci, Stefano Castroni, Maria Cataldo, Carlo Catapano, Otella Catozzi, Floriana Cavalcabue, Albino Cavaldoro, Liliana Cavalli, Maria Luisa Cavalli, Nevio Cavalli, Pier Paolo Cavallini, Jacques Cavina, Aniello Cavuoti, Antonio Ceccarelli, Michele Ceccarelli, Simona Ceccarelli, Claudio Ceccarini, Marilena Ceccarini, Massimiliano Ceccarini, Silvano Ceeccaroli, Giorgio Cecchetti, Mario Cecchetti, Marco Cecchi, Giuseppina Cecchini, Maria Liliana Cecchini, Giorgio Ceci, Stefania Ceci, Anna Cedrini, Ennio Cedrini, Alessandro Celli, Antonella Celli, Antonio Celli, Consuelo Celli, Marino Celli, Meris Celli, Sergio Celli, Primo Cenci, Manuelas Cesaroni, Valeporn Chaloemkul, Maria Grazia Chiadini, Andrea Gennaro Chianese, Chiarabini Chianese, Gemma Chiarabini, Vincenzo Charappa, Gualtiero Chiari, Flavio Riccardo Chiaruzzi, Roberto Chicchi, Rosanna Ciandrini, Giorgio Ciaravola, Giuseppe Ciaravola, Ilva Ciaravola, Liberato Ciaravola, Tiziana Ciaravola, Giuseppina Ciavatta, Renzo Ciavatta, Maria Teresa Ciavatti, Daniele Cigogna, Gilberto Cicogna, Anna Maria Cimenti, Maria Angela Cinefra, Oscar Cinefra, Anna Maria Cioffi, 3 www.ildirittoamministrativo.it Anna Cirillo, Mariapia Clementi, Giuseppe Coccia, Genziana Codovilli, Giovanna Colinucci, Fernando Codianni, Luciana Colinucci, Giovannina Coloccioni, Silvano Colombardi, Vincenzo Colombo, Maria Assunta Comanducci, Secondo Comanducci, Ilaria Concari, Alberto Contarini, Giovannina Conte, Maddalena Contegreco, Donato Contento, Adele Conti, Angelo Conti, Carla Conti, Claudio Conti, Fabrizia Conti, Laura Conti, Lucilla Conti, Patrizia Conti, Rosaria Conti, Giovanna Corbelli, Maria Teresa Corbelli, Pierino Cesarino Corbelli, Quarto Corbelli, Carla Corelli, Tonina Corelli, Ilario Corradini, Silvia Corsico, Michelangelo Costa, Teresita Costa, Giovannina Costantini, Dario Cozzo, Nicolo' Cozzo, Eulalia Crameri, Nadia Crescentini, Roberto Crescentini, Carmela Crino', Maria Teresa Cristofori, Carolina Cristofori, Anna Maria Crocenzi, Gabriella Crosara, Nevio Cupioli, Michelina D'Addetta, Maria D'Alessio, Maddalena Dall'Agata, Bianca Dallago, Gino D'Ambrosio, Enzo D'Amico, Adriano D'Andrea, Maria Pia Daniele, Bruna De Angeli, Alvaro De Angelis, Ginetta Maria De Angelis, Luciana De Angelis, Rosa De Angelis, Alfredo De Cecio, Vincenzo De Filippis, Carla De Giovanni, Michele De Lucia, Francesca De Nicola, Massimo De Paoli, Maria Luce De Pascalis, Berengaria De Rosa, Luciano De Santi, Maria De Santis, Floriana De Silvestri, Maria De Silvestri, Moreno De Silvestri, Nicola Degirolamo, Paolo Del Fabbrio, Francsco Del Monasco, Vittorio Del Verme, Pasquale D'Elia, Anna Maria Dell'Omo, Antonietta Maria Della Ratta, Ivano Della Vittoria, Lamberto Dellasanta, Loredana Dellasanta, Alvaro Dellavalle, Oreste Delucca, Franca Demalde', Luigi Depaoli, Mario Depaoli, Wilhelmina Derksen, Gfranco Desiderio, Tonino Diaddario, Tarcisio Di Benedetti, Rita Di Buo', Raffaele Di Buono, Maria Di Cicca, Nora Di Giorgio, Marianna Di Iorio, Elia Di Lorenzi, Giuseppina Angela Di Matteo, Domenico Di Nubila, Giuseppe Di Salvo, Adelaide Di Sante, Vittoria Dilisio, Giorgio Diotallevi, Loredana Dolci, Gabriella Laura Donati, Graziella Donati, Candidda Dorsi, Francesco D'Orsi, Isabella Dorsi, Pasquale D'Orsi, Patrizia Dorsi, Roberto D'Orsi, Domenico Driadi, Fiammetta Drudi, Rosa Drudi, Oleksandra Dyabina, Carla Emanuelli, Francesco Emiliano, Nicola Emiliano, Franca Gabriella Eragliti, Maria Grazia Erbisti, Marina Erbisti, Dondi Nicola Evangelisti, Giuliana Evangelisti, Marisa Fabbri, Anna Fabbri, Anna Maria Fabbri, Antonio Fabbri, Cristina Fabbri, Gabriella Fabbri, Giovanna Fabbri, Giuseppe Fabbri, Italo Fabbri, Luciano Fabbri, Maria Grazia Fabbri, Rita Fabbri, Teresa Fabbri, Giorgio Fabris, Daniele Fagnani, Adriana Falasco, Rita Falconi, Maria Falzoni, Ida Fanelli, Antonio Fantini, Carmen Fantini, Luca Fantini, Maria Rosaria Fappiano, Ada Farci, Clementina Farina, Maria Antonieta Farina, Denise Farneti, Giovambattista Farneti, Franca Fasanella, Alberto Fattori, Anorina Fattori, Artemisia Fedeli, Antonia Marina Federici, Giovanna Felici, Gabriella Fellini, Amanda Ferracuti, Gianfranco Ferracuti, Juri Ferracuti, Olimpia Ferrara, Anna Maria Ferri, Gaetano Maria Ferri, Guerrina Ferri, Lara Ferri, Lidia Ferri, Serafina Ferrieri, Domenico Ficca, Evasio Filanti, Renato Filanti, Gabriella 4 www.ildirittoamministrativo.it Filippelli, Anna Maria Filippetti, Gilberto Filippini, Roberto Filippini, Rosa Filippini, Loretta Filippucci, Manuele Filippucci, Carlo Finotti, Ivelise Fiorenzola, Sergio Fioretti, Silvano Fioretti, Davide Fiori, Fabio Fiori, Patrizia Fiori, Claudio Fiorini, Sigismondo Raniero Fiorini, Anna Focchi, Gino Fontana, Giannamaria Fontemaggi, M. Crisina Fontemaggi, Tefano Fontemaggi, Umberto Fontemaggi, Luciano Forlai, Assunta Forlani, Fiorella Forlani, Marco Forlivesi, Laura Foschi, Marco Foschi, Maria Rosaria Foschi, Pierluigi Foschi, Maria Foscoli, Maria Grazia Fracassi, Maria Giovanna Franchini, Paolo Franchini, Donatella Franciosi, Cosimo Franco, Assuntina Maria Fraternali, Gigliola Fraternali, Maria Giuseppina Fratta, Chiara Fravisini, Marco Fravisini, Roberto Fravisini, Arduina Frisoni, Ilva Frisoni, Nazzareno Frisoni, Vilma Frisoni, Nmaria Frulli, Lorenzo Fugazza, Italo Fulberti, Roberto Gabellini, Patrizia Gabrieli, Franca Gabrielli, Maria Gloria Gadddi, Fiorella Carla Gioia Gaggi, Alma Licia Galassi, Giorgio Galassi, Maria Pia Galassi, Dfaniele Galignani, Alberto Galli, Alga Galli, Davide Galli, Giorgio Galli, Teresa Galli, Maria Angela Gamberini, Elisa Gambuti, Graziella Gambuti, Stefano Gambuti, Virginia Gambuti, Patrizia Garattoni, Manuela Garavet, Arcangela Maria Garbitelli, Bruna Garibaldi, Paolo Garonetti, Daniela Garuffi, Elonora Gasi, Mirella Gaspari, Carlo Gasaparini, Valentino Alfiero Gasperini, Orlando Gaspereoni, Stefano Genestreti, Nando Gengotti, Emilia Maria Gennari, Antonio Gessaroli, Paolo Gessaroli, Marghereita Ghidelli, Silvano Ghigi, Laura Ghinelli, Anna Giulia Giacanella, Luigi Giacanmella, Claudia Giacobbi, Giovanna Giacobbi, Mara Giacobbi, Rachele Giacomini Gasperoni, Seconda Giacomini, Francesca Anna Rita Giampetruzzi, Ivano Gianessi, Alessandro Giangi, Elio Giannini, Enzo Giannini, Francesco Giannini, Liviana Giannini, Marco Giannini, Mario Giannini, Miriam Giannini, Rosalda Giannini, Marco Giannotti, Corrado Giglioni, Luana Giorgetti, Valter Giorgetti, Adele Giorgi, Oriana Giorgi, Anerina Giorgini, Silvana Giorgini, Gabriella Giovagnoli, Gilberto Giovagnoli, Giorgio Sergio Giovagnoli, Nadia Giovagnoli, Orazio Giovagnoli, Patrizia Giovagnoli, Rossanna Giovagnoli, Mirella Giovanardi, Gabriele Giovanetti, Gianluca Giovannini, Luigi Giuccioli, Dante Giulianelli, Dolores Giulianelli, Leo Giulianelli, Marisa Giulianelli, Valter Giulianini, Lucia Giusti, Luciano Gnassi, Maria Gnoli, Chiara Gobbi, Dante Gobbi, Giuliana Gobbi, Elisabetta Gori, Valentina Gori, Heather Mary Grady, Giuditta Gramegna, Marcello Grana, Giuseppina Grassi, Lina Grassi, Dina Maria Vittoria Gravina, Vitangelo Gravina, Graziella Gappelletti, Bruno Grechi, Antonio Greci, Tonino Gregoroni, Alberto Grossi, Anna Maria Grossi, Carla Grossi, Giorgio Grossi, Anna Guadagno, Maurizia Guerra, Anita Gugnelli, Leandro Gugnelli, Mara Guidi, Maria Anna Guidi, Pietro Guidi, Luigia Guiducci, Andrea Gulletta, Francesco Gulletta, Piero Gusman, Rita Ianaro, Concetta Iasevoli, Rosa Deanna Ierpi, Annamaria Iezzi, Adriano Iancanti, Silvia Incanti, Giuseppe Ingardia, Bruno Innocenti, Iliana Innocenti, Alberto Innocenzi, Marzuio Innocenzi, Lyudmyla Kazxakova, Angelo Laderchi, Luciana 5 www.ildirittoamministrativo.it Lami, Carlo Lanci, Emiliano Lanci, Ivano Lanci, Patrizia Lanci, Carlo Lanzoni, Carola Lazzari, Dante Lazzari, Giorgio Lazzari, Giuseppe Lazzari, Giuseppina Lazzaroni, Luca Lazzerini, Francesco Saverio Leone, Pietro Leoni, Gilberto Leurini, Diana Libretti, Marco Libretti, Claudio Linari, Eugenio Lisi, Vincenzo Kiuzzi, Teresa Livrieri, Sabrina Lodovichetti, Adua Lombardi, Daniele Lombardi, Luciana Lombardi, Franco Letizia Longhitano, Consiglia Longo, Maria Longo, Rocco Longo, Antonio Longobardi, Claudio Lotti, Penelope Ann Lovett, Ivana Luci, Donatella Lunedei, Yovanna Luz Vega, Gianfranco Maccari, Antonino Macchini, Andrea Macellari, Alessandro Macherozzi, Giuditta Macherozzi, Giorgio Macrelli, Silvana Maestri, Roberto Maffi, Gian Andrea Magagni, Lanfranco Maggioli, Leonardo Maggioli, Lidia Maggioli, Renato Maggioli, Carla Magnani, Gabriella Magnani, Sergio Magnani, Elisabetta Teresa Rosaria Magnotta, Pompeo Magon, Rossana Magrini, Adriana Mainardi, Gisella Mainardi, Anna Rita Maioli, Ennio Maioli, Giorgio Maioli, Giuseppe Maioli, Mario Maioli, Monica Maioli, Quinto Maioli, Maria Malavolta, Maria Angela Mancini, Paola Mancini, Renato Mancini, Rosanna Mancini, Iris Manduchi, Aldo Manfredi, Maria Angela Manganello, Rosa Lia Mangianti, Ariano Mantuano, Mario Manuelli, Clara Manzalini, Rosanna Maraldi, Gisella Marazza, Agata Marcattilii, Claudio Marches, Giuseppina Marchetti, Luciano Marchetti, Basilio Marcucci, Olimpio Mari, Attilia Mariani, Franco Marinelli, Adriana Marini, Marisa Marini, Annamaria Marli, Luana Marocchi, Maurizio Cosimo Marseglia, Roberto Marselli, Enzo Martinini, Gabriella Martinini, Pasquale Martinini, Simona Martinini, Maria Giuseppa Martuscelli, Teresa Martuscelli, Vincenzo Marucci, Alba Marzi, Dina Masi, Cristian Masini, Giovanni Masini, Matteo Massari, Maria Paola Massera, Giancarlo Mastellari, Gianfranco Mastellari, Maria Matarazzo, Atos Matteini, Renato Matteini, Angela Maria Matteucci, Loretta Mazza, Massimo Rodolfo Mazzarino, Lino Mazzi, Giancarla Mazzini, Carlo Mazzocchi, Lucia Mazzocchi, Marco Mazzocchi, Paolo Mazzocchi, Stefano Mazzocchi, Ermes Mazzolani, Antonio Mazzoni, Sabrina Mei, Giovanna Mele, Ginafranco Melegari, Lidia Meluzzi, Marisa Meluzzi, Laura Mencarelli, Anna Menechini, Agostina Menghi, Mario Menghi, Alessandro Mengucci, Claudio Mengucci, Giovanna Mengucci, Angela Mennuni, Angelo Menozzi, Enrico Menozzi, Marco Menozzi, Lina Mercatelli, Maria Mercolini, Franco Merlanti, Alfio Merli, Pierina Miazzi, Giuseppina Migani, Giovanni Migliarini, Maurizio Cosimo Mignani, Mirco Mignani, Edoardo Minghetti, Marinella Minghetti, Loretta Mingucci, Giovanna Minguzzi, Marisa Mini, Primo Mini, Anna Maria Minicozzi, Alessandra Mirra, Gustavo Mirra, Virginia Mirra, Florio Miserocchi, Luca Miserocchi, Mauro Miserocchi, Grethe Mogensen, Lorenzo Monachino, Silvana Monaco, Massimo Rodolfo Monaldi, Marisa Monari, Ida Ada Montagano, Sergio Giovanni Montagano, Roberto Montagnoli, Cleide Montalti, Adriano Montanari, Antonella Montanari, Italo Glauco Montanari, Caterina Montecchi, Anna Montepeloso, Virginia Monti, Alfredo Monticelli, 6 www.ildirittoamministrativo.it Romolo Morellato, Leandro Moretti, Margherita Moretti, Michela Moretti, Sandra Moretti, Vittorio Moretti, Flavia Morolli, Anna Maria Morri, Elia Morri, Elisabetta Morri, Roberta Morri, Rosalba Morri, Rosanna Morri, Ugo Morri, Antonella Mosconi, Valentina Mosconi, Luisa Motta, Corinna Muccioli, Rosanna Muccioli, Stefano Muccioli, Anna Maria Mulazzani, Sergio Mulazzani, Ivano Aurelio Muratori, Laila Gisella Muratori, Renzo Murensi, Andrea Musiani, Roberta Musiani, Ermelinda Mussa, Stefania Mussoni, Mirella Mussoni, Oscar Mussoni, Maria Angela Muzzopappa, Carlo Nanni, Derna Nanni, Marisa Nanni, Silvano Nanni, Salvatore Napolitano, Luciano Angelo Nardella, Marcello Nardini, Elena Nasini, Nevio Neri, Franco Nicoletti, Loretta Nicoletti, Alberto Nicolini, Leda Nicolo', Antonina Novara, Cesare Novara, Fabio Novelli, Giuseppina Novelli, Domenico Noviello, Pier Paolo Nucci, Maria Nunzi, Antonino Oddo, Girolamo Oddo, Maria Oliva, Corrado Olivieri, Silvana Ometto, Auro Onofri, Aurelio Orazi, Luana Orazi, Nicoletta Orazi, Maria Orecchini, Maria Adele Orlandi, Carmela Orlando, Augusto Orro, Carla Orro, Fabio Orro, Giuliana Orro, Roberto Orzes, Barbara Ospici, Lino Ospici, Antonio Ottaviani, Pierino Ottaviani, Renata Ottaviani, Sara Ottaviani, Simone Ottaviani, Loredana Pacassoni, Gabriele Paci, Gianfranco Paci, Marina Paganelli, Roberta Paganelli, Anna Pagani, Marco Pagani, Maria Pagani, Paola Pagani, Alessandro Pagliarani, Attilio Pagliarani, Barbara Pagliarani, Cristina Pagliarani, Daniele Pagliarani, Enrico Pagliarani, Jenny Pagliarani, Massimiliano Pagliarani, Natalina Pagliarani, Nicola Pagliarani, Celestina Palazzi, Andrea Palazzini, Mario Palazzini, Adriana Palma, Gabriele Palma, Marcello Palma, Angelo Palmeri, Andrea Pandolfi, Giancarlo Pandolfini, Anna Leda Panigalli, Giovanna Paoli, Graziella Paoli, Luisa Paoli, Renzo Paolini, Anna Paolucci, Pasqualino Papa, Renato Papa, Alberto Pari, Anna Rita Pari, Anna Rosa Pari, Aurelio Pari, Clara Pari, Giovanni Quarto Pari, Guido Pari, Lorena Pari, Maurizio Pari, Monica Carla Pari, Giorgio Parma, Giuliano Parma, Tiziano Parma, Cesarina Parmeggiani, Gianfranco Parmeggiani, Paola Parmeggiani, Valeria Parri, Carmine Pascale, Donatella Pasini, Iolanda Pasini, Pier Giorgio Pasini, Emanuela Pasquetti, Giuliana Pasquinelli, Prima Pasquinoni, Eustacchio Patimo, Giovanni Patrignani, Pio Riccardo Patrignani, Antonio Paulucci, Emanuela Pavan, Sergio Pavan, Alessandro Pazzagli, Bruno Pecci, Giorgio Pecci, Daniele Pecorella, Rosa Maria Pedone, Maria Luisa Pedrelli, Elisa Pegoraro, Maurizio Pegoraro, Luciano Pellegrini, Paolo Pellegrini, Luciano Penolazzi, Margherita Pentrella, Monia Pepoli, Daniela Perazzini, Massimo Rodolfo Perazzini, Pierino Perazzini, Loredana Peroni, Marialaura Peroni, Anna Peruzzi, Alba Pesaresi, Catterina Pesaresi, Franco Giuseppe Pesaresi, Germano Pesaresi, Paola Pesaresi, Patrizia Pescatori, Giuseppina Pesce, Paola Petaccia, Carlo Paul Petermann, Angelo Pasquale Petitti, Antonio Petitti, Angela Petitto, Carmine Petitto, Gianmaria Petrini, Luciano Petrocini, Aimone Pezzi, Claudio Pezzi, Miria Pezzi, Pio Riccardo Pezzi, Domenico Piazzolla, Maria Piazzolla, Anna Maria Piccari, Dorina Piccari, Ines 7 www.ildirittoamministrativo.it Piccari, Giuseppina Piccione, Maria Teresa Piccione, Michela Piccirillo, Irene Piccoli, Paola Piccoli, Marilena Piepoli, Anna Pignocchi, Rina Pimpanini, Graziella Pinetti, Raimondo Pioggia, Andrea Piolanti, Giovanni Pirolli, Alda Pironi, Clementina Pirozzi, Elisa Pirro, Sauro Pisaneschi, Andrea Piscaglia, Cristina Piscaglia, Daniele Piscaglia, Debora Piscaglia, Desolina Piscaglia, Gabriele Piscaglia, Angela Pisicchio, Leonardo Carmine Pistillo, Raffaele Lucio Pistillo, Maria Luisa Pivi, Silvana Ersilia Pivi, Orlando Placuzzi, Rosina Plastina, Giuffrida Platania, Luigi Platania, Nicoletta Poggi, Pier Paolo Poggi, Gian Franco Poggiali, Mario Poggiali, Carla Polato, Ramona Poletto, Silvano Marino Pompili, Vilma Pompili, Antonio Pontellini, Giuseppina Porcellini, Fernanda Pozzi, Romina Pozzi, Caterina Pratelli, Marilena Prestini, Daniela Preziuso, Renzo Primucci, Fernanda Prioli, Marina Protti, Giacomo Pruccoli, Ilaria Pruccoli, Luigi Prunella, Loredana Pulazzi, Francesco Quadrelli, Gianluca Quadrelli, Graziella Quadrelli, Marta Quarantini, Margit Raedel, Elisa Raggini, Ilenia Raggini, Lina Raggini, Paolo Raggini, Severino Raggini, Stefano Ragni, Teresina Ragni, Pietro Antonio Ramacieri, Maria Rosaria Ranocchi, Mariella Rastelli, Patricia Rastelli, Giuliana Bruna Ravegnani, Caterina Ravizza, Donata Redavid, Fabrizio Rella, Roberto Rella, Rosanna Renzi, Aldo Riccardo, Francesco Riccardo, Giuseppe Riccardo, Maria Virginia Riccardo, Nicola Riccardo, Mirko Ricchi, Walter Ricchi, Emanuele Ricci, Fausto Ricci, Ines Ricci, Leonardo Ricci, Moreno Ricci, Nazzareno Ricci, Pietro Ricci, Roberto Ricci, Simona Riccio, Palma Ridolfi, Raffaella Righi, Roberto Righi, Carla Righini, Annamaria Rigoni, Adriano Rinaldi, Fabio Rinaldi, Fabrizio Rinaldi, Francesca Rinaldi, Giovanni Rinaldi, Maria Rinaldi, Silvia Rinaldi, Ultimo Rinaldi, Alessandro Rizzoli, Gigliola Robotti, Lidia Rocca, Pier Giorgio Rodriguez, Anna Maria Rogolini, Gian Franco Romagnoli, Gianfranco Romani, Rossano Romani, Adriana Ronci, Anna Ronci, Piero Ronci, Rosanna Ronci, Monica Rondinelli, Giulio Rosini, Marcella Rosini, Alessandra Rossi, Angelo Rossi, Claudio Rossi, Devis Rossi, Fiorenzo Rossi, Gilberto Rossi, Grazia Rossi, Maria Rossi, Marisa Rossi, Vera Rossi, Pietro Rotino, Mariella Rovatti, Eleonora Roveredo, Roberto Roveredo, Franca Romana Ruaro, Sandro Ruggeri, Anna Maria Rumini, Edgardo Ruscelli, Mirco Ruscelli, Barbara Russo, Carmela Russo, Loretta Sabatini, Pietro Sabatini, Patrizia Sabba, Roberto Sacanna, Marisa Sacchetti, Claudio Sacchini, Milena Yvonne Sacchini, Gigliola Salaroli, Antonio Salvetti, Franca Salvi, Giuseppe Salvi, Valdivia Sammarini, Alfiera Sampaolesi, Maria Bianca Sanchi, Alessandra Sancisi, Marcella Sancisi, Renzo Sancisi, Sandra Sancisi, Emilia Santangelo, Emilia Santangelo, Rosa Santaniello, Davide Santarelli, Gianluca Santarelli, Stefano Santarelli, Carmela Santeramo, Alba Renata Santi, Sara Santi, Laura Santini, Giorgio Santolini, Maria Luigia Santolini, Paola Santolini, Claudia Santucci, Ivan Saporti, Secondo Gesualdo Saragoni, Lucia Sarasini, Clementina Sardiello, Alba Sarpieri, Aurelio Sarti, Mirco Sarti, Sergio Sarti, Graziella Sartini, Ilvana Sartini, Luigi Sartini, Lja Sartirana, Sebastiano 8 www.ildirittoamministrativo.it Sasso, Gabriella Savelli, Elio Saverna, Elena Savi', Ippolito Savi', Gabriella Savioli, Katja Sbrollini, Stefania Sbrollini, Renato Scarafiocca, Liliana Scarinci, Tiziana Scarponi, Fabio Scarpulla, Rossana Scarpulla, Fausta Schiavi, Giovanna Schiavi, Ute Schittenhelm, Salvatore Giovanni Scifo, Renato Scognamiglio, Claudio Scorpioni, Cinzia Sebastani, Igor Sebastiani, Lucio Sebastiani, Marino Sebastiani, Annalisa Semprini, Gilberto Semprini, Mario Semprini, Ornella Semprini, Paola Semprini, Paolo Semprini, Valerio Semprini, Venanzio Semprini, Maria Adele Serafini, Sauro Serofilli, Roberto Serpieri, Eleonora Servadei, Paolo Servadei, Grazia Servedio, Silvia Servedio, Vittorio Servedio, Sara Sestili, Marcello Sestili, Maria Teresa Severgnini, Emilia Severi, Gabriella Severi, Marcello Severi, Paola Severi, Paola Severini, Giacomo Sgroi, Umberto Sgubbi, Mari Assunta Signorotti, Giovanni Silvegni, Maria Letizia Simonassi, Carlo Simone, Gabriella Simone, Ivano Simonini, Maria Laura Simonini, Primo Sirotti, Annalisetta Skal, Antonio Smurro, Oriella Soggia, Stefania Soggia, Mara Solaroli, Paolo Soldati, Anna Maria Somigli, Carlo Somigli, Carlo Sorace, Anna Maria Soretti, Francesco Babila Sorlini, Simonetta Sorrentino, Stefano Spada, Chiaraleda Spadazzi, Maria Spagnoli, Luca Spalloni, Ugo Spinelli, Francesco Paolo Sposito, Mario Sposito, Olga Sposito, Graziella Squadrani, Maria Stefani, Orsola Stefani, Renato Stefani, Gigliola Stefanini, Giuseppe Stifani, Maria Cristina Strada, Alvia Succi, Maria Succi, Romano Succi, Antonio Suriani, Mauro Suzzi, Nivardo Suzzi, Ann Marie Svensson, Pia Tabarini, Matilde Talamonti, Ettore Talarico, Pier Luigi Talenti, Giorgio Tamagnini, Irma Tamagnini, Leda Tamagnini, Loretta Tamagnini, Jvonne Tambellini, Alba Tamburini, Graziano Tamburini, Elio Tana, Carmine Tancredi, Maurizio Taormina, Irene Tartagni, Andrea Tassinari, Federico Tassinari, Francesco Tassinari, Maria Rosa Tazzieri, Enrico Tedaldi, Pierpaolo Tentoni, Silvia Tentoni, Mauro Tercon, Carmen Terrida, Maria Assunta Testamigna, Gian Franco Secondo Testera, Vally Testi, Angelina Ticchi, Rosalba Timoncini, Gilberto Tiraferri, Sauro Tiraferri, Giannino Todescato, Gabriele Toma, Giuseppe Tomasetti, Anna Franca Tomei, Sauro Tomei, Renato Toni, Virgilio Tonini, Feride Tordi, Fedora Francesca Torres, Giovanna Torri, Ido Torri, Roberto Torri, Roberto Torsani, Andrea Tosi, Angelo Tosi, Giorgio Tosi, Raffaella Totaro, Venanzio Trevisan, Cesare Trevisani, Maria Teresa Trevisani, Anna Maria Tucci, Giancarlo Tugnoli, Annalisa Tundo, Loretta Turchi, Lucia Turchi, Viviana Ugoccioni, Ivano Ugolini, Laura Ugolini, Marco Ugolini, Maria Pia Ugolini, Rosina Ugolini, Iliano Uguccioni, Pier Paolo Uguccioni, Lino Ugulini, Albertina Urbinati, Cesare Urbinati, Cesare Urbinati, Franco Urbinati, Mariacristina Urbinati, Nadia Urbinati, Paola Urbinati, Valeria Urbinati, Valter Urbinati, Beniamino Vaccino, Bartolo Valenti, Filippo Valenti, Patrizia Valenti, Maria Lucilla Valentini, Marina Valentini, Laura Valeriani, Sergio Valeriani, Vittorio Valmirti, Viola Valmori, Franca Vandi, Guglielmo Vandi, Luigino Vandi, Giovanna Vanni, Mirella Vanni, Rosanna Vanni, Wilma Vanni, Davide Vannini, Donatella Vannini, Luciano 9 www.ildirittoamministrativo.it Vannini, Gilberto Vannoni, Mauro Vannoni, Maria Luisa Vannucci, Paolo Vaselli, Patrizia Vaselli, Shpresa Vasia, Merela Corina Vasile, Walter Veglio', Alessandro Venerucci, Elvio Venerucci, Luigi Venerucci, Valter Venerucci, William Venerucci, Vera Ventrella, Rosalia Ventura, Donato Venturato, Pierino Venturelli, Teresa Venturelli, Valter Venturelli, Carlo Venturi, Giovanni Venturini, Lidia Venturini, Giulio Gualtiero Vernocchi, Eugenia Vezzelli, Giovanni Vezzelli, Sebastiano Vezzelli, Bruno Vicenzi, Eurosia Vicini, Fabio Villa, Giorgio Vitaioli, Michela Vitaioli, Sabrina Vitaioli, Cesare Vitali, Cristina Vitali, Elsa Vitali, Gabriele Vitali, Marina Vitali, Norma Vitali, Antonietta Vorabbi, Edit Wagensommer, Maria Zaganti, Anna Zaghini, Graziella Zaghini, Paola Zaghini, Massimo Zamagna, Carla Zamagni, Leandro Zamagni, Zaira Zamagni, Antonino Zambataro, Gilberto Zanchi, Anna Zangari, Clara Zangheri, Alessandro Zangoli, Anna Zangoli, Graziella Zanni, Elisa Zannoni, Maria Zannoni, Agata Zanotti, Elda Zanotti, Ennio Zanotti, Lino Zanotti, Renzo Zanotti, Daniele Zavatta, Emanuele Zavatta, Raffaella Zavatta, Sandro Zavatta, Bruna Zavoli, Giuliano Zavoli, Luigi Zilli, Fortunata Ziviani, Anna Maria Zizza, Corrado Zoli, Elena Zottino, Delio Zucchi, Claudio Zulato, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Carullo, con domicilio eletto presso Adriano Giuffrè in Roma, via De Gracchi N.39; contro Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avv. Maria Assunta Fontemaggi, con domicilio eletto presso Maria Teresa Barbantini in Roma, via Caio Mario, 7; per l'annullamento della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00147/2014, resa tra le parti, con cui il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla impugnazione delle delibere comunali recanti determinazione del costo di acquisizione delle aree e ripartizione delle somme derivanti dai maggiori oneri di acquisizione da recuperare tra i soggetti convenzionati Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rimini; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti tutti gli atti della causa; visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2014 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli Avvocati Carullo e Fontemaggi; 10 www.ildirittoamministrativo.it Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con la sentenza in epigrafe impugnata il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia- Romagna – Sede di Bologna - pronunciandosi sul ricorso corredato da motivi aggiunti proposto dalle parti odierne appellanti indicate in epigrafe, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del plesso giurisdizionale amministrativo in ordine alla domanda di annullamento da esse proposta. Il mezzo di primo grado, in particolare, era volto ad avversare la delibera G.C. del Comune di Rimini, n. 122 del 16.05.2013 avente ad oggetto "V P.E.E.P. Ausa - Determinazione del costo di acquisizione delle aree e ripartizione delle somme derivanti dai maggiori oneri di acquisizione da recuperare tra i soggetti convenzionati, approvazione delle modalità procedurali - Approvazione dei criteri e delle modalità procedurali per la determinazione dei corrispettivi per la trasformazione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie e per l'eliminazione dei vincoli di alienabilità esistenti su quelli ceduti in proprietà"; - in parte qua la delibera G.C. del Comune di Rimini n. 189 del 30.07.2013 avente ad oggetto: "V P.E.E.P. - Criteri e delle modalità procedurali per la determinazione dei corrispettivi per la trasformazione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie e per l'eliminazione dei vincoli di inalienabilità esistenti ai sensi dell'art. 31 commi 45 e ss. L. n. 448/1998"; le deliberazioni del C..C. del Comune di Rimini, n. 76/1996, 104/1996, 168/1996, 141/2009, la determinazione dirigenziale n. 1420/2009 e gli atti di ripetizione delle maggiori somme pretese e gli atti a questi presupposti, connessi e/o conseguenziali. Il mezzo era altresì volto all’accertamento del diritto degli originari ricorrenti a nulla dover corrispondere a titolo di maggiori oneri di esproprio e a non dover riscattare le rispettive proprietà essendo proprietari totalmente dei rispettivi beni. Le parti odierne appellanti avevano fatto presente di essere assegnatarie (o già assegnatarie), ovvero aventi causa dagli assegnatari degli alloggi del V PEEP AUSA e di essere stati destinatari della richiesta delle maggior somme pretese dal comune di Rimini a titolo di maggiori oneri espropriativi e a titolo di corrispettivo per l’acquisizione della piena proprietà degli alloggi. Ciò in quanto le procedure ablatorie avviate non si erano concluse tutte prima dell’assegnazione degli alloggi (e ciò a seguito del contenzioso attivato dai proprietari delle aree concernente la determinazione delle somme dovute a titolo di esproprio). 11 www.ildirittoamministrativo.it Il comune aveva chiuso i contenziosi avviati attraverso la stipulazione di numerose transazioni e, successivamente, quantificò con gli atti in epigrafe indicati le somme dovute dagli assegnatari avviando il procedimento di recupero di detti maggiori oneri. Avverso detti provvedimenti (nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a non dover corrispondere alcunché all’amministrazione nonché per l’accertamento di non dover alcunché per il riscatto delle rispettive proprietà per l’eliminazione dei vincoli di inalienabilità accertando altresì che “i ricorrenti sono totalmente proprietari dei rispettivi beni”) era stato adito il Tar. Il primo giudice – evidenziato che il nucleo centrale della controversia riguardava la pretesa del Comune di Rimini di ottenere, dagli appellanti, un conguaglio per il corrispettivo della concessione in diritto di superficie (o in proprietà) delle aree acquisite per la realizzazione del V PEEP AUSAha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione articolata dall’appellata amministrazione comunale. Richiamato l’indirizzo generale secondo cui "rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell'art. 10, della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dall'art. 35, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, su aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, nonché l'individuazione del soggetto debitore, allorché non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A." (Cassazione civile, sez. un., 05 maggio 2011, n. 9842;Cass. civ. Sez. Unite, 10 agosto 2011, n. 17142; Cassazione civile, sez. un., 10 settembre 2004 n. 18257) e dato atto che la giurisprudenza amministrativa condivideva detto assunto, ha ulteriormente approfondito la tematica. Ed a tale proposito ha espresso il convincimento per cui la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (art. 10 della legge 18 aprile 1962, n.167, come sostituito dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e succ. modificazioni e innovazioni), possa spettare alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, solo laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato "ex ante" il contenuto con riguardo alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, e non qualora siano messe in discussione "ex post" la misura del corrispettivo (da stabilirsi in base alle pattuizioni ivi contenute o 12 www.ildirittoamministrativo.it in diretta applicazione dei criteri legali) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento. (Cass. civ. Sez. Unite, 30 marzo 2009, n. 7573). Nella fattispecie sottoposta a scrutinio –ad avviso del Tar- non ricorreva una simile evenienza: ciò, in quanto ancorchè fossero stati dedotti anche vizi procedimentali e partecipativi il petitum sostanziale concerneva la quantificazione delle somme dovute (e ciò ancorchè il petitum postulasse l’accertamento se fosse –o meno- legittimo computare il costo di alcune aree che si ritenevano da parte degli appellanti non destinate a servizio esclusivo del PEEP, oltre alla fondatezza o meno dell’eccezione di prescrizione dedotta). La determinazione della somma complessivamente dovuta non richiedeva alcun tipo di discrezionalità in capo all'ente pubblico, essendo individuati direttamente dalla normativa i criteri per giungere alla quantificazione finale dell'importo che doveva, eventualmente, essere corrisposto a titolo di conguaglio ancorchè ciò richiedesse accertamenti di fatto privi del carattere di discrezionalità. Il Tar ha pertanto declinato la giurisdizione in favore del Giudice Ordinario. Gli originarii ricorrenti hanno proposto un articolato appello chiedendo che venisse affermata la sussistenza della giurisdizione del plesso giurisdizionale amministrativo e che la sentenza di primo grado venisse annullata con rinvio al Tar. Ripercorsa anche cronologicamente la risalente vicenda infraprocedimentale, nel primo motivo di appello si è censurata la sentenza ex art. 112 cpc. Ad avviso di parte appellante, infatti, quest’ultima avrebbe omesso di pronunciarsi su una parte del mezzo di primo grado. Il detto mezzo, infatti, era idealmente e graficamente suddiviso in due parti (circostanza necessitata in quanto, anche i provvedimenti gravati riguardavano due situazioni giuridiche distinte seppur prese in esame unitariamente): in una porzione dello stesso, infatti, si contestava il recupero dei maggiori oneri di esproprio. Nell’altra si contestava la determinazione dei corrispettivi ex art. 31 della legge n.448/1998, in relazione alla quantificazione delle somme da versarsi da parte degli assegnatari interessati al fine di rimuovere i vincoli di inalienabilità gravanti sui loro beni. Trattavasi di attività discrezionale, riservata alla giurisdizione del GA, ed in relazione a tale parte del petitum la declinatoria di giurisdizione appariva incomprensibile. Con la seconda censura parte appellante ha contestato la declinatoria di giurisdizione investente il recupero dei maggiori oneri di esproprio, richiamando la previsione di cui all’art. 133 comma 1 lett. F del cpa. 13 www.ildirittoamministrativo.it Peraltro, ha richiamato una recente pronuncia del Tribunale Ordinario di Rimini, (relativo ad altro Peep) facendo presente che, in sostanza, la pronuncia del Tar dava luogo ad un conflitto negativo di giurisdizione. Per altro verso doveva farsi presente che: trattavasi di manifestazione del potere autoritativo;erano stati dedotti vizi relativi alla illegittimità della procedura con la quale l’Amministrazione aveva determinato il conguaglio dovuto; era stata eccepita la prescrizione. La giurisdizione del GO in subiecta materia poteva operare soltanto laddove la pretesa fosse stata relativa alla entità del credito o debenza del conguaglio: non anche allorchè si controverteva su vizii della formazione della volontà pubblicistica (come dedotto nel caso di specie e come palese dalla compulsazione dei motivi del mezzo di primo grado) Ha poi riproposto tutti i dodici motivi di censura articolati in primo grado e non esaminati dal Tar. L’amministrazione comunale appellata ha depositato una articolata memoria chiedendo la reiezione del mezzo: da un canto non v’era attualità dell’interesse a ricorrere avverso la delibera n. 189/2013; per altro verso non si contestava la legittimità e validità, nell’an, delle convenzioni e delle delibere orginarie ma, ex post, il quantum debeatur ricadente sui beneficiarii. Alla adunanza camerale del 29 aprile 2014 la domanda di sospensione della esecutività della gravata decisione è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. 01758/2014 alla stregua della considerazione per cui “seppur nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare le censure contenute nell’appello limitatamente alle problematiche in punto di individuazione del Giudice fornito di giurisdizione appaiono sfornite del prescritto fumus (si veda in proposito Cons Stato Sez. IV n.6411/2012 e soprattutto Cass. Sez. Unite n. 17142/2011).” Alla odierna adunanza camerale dell’ 8 luglio 2014 la causa è stata posta in decisione dal Collegio. 1. La causa non necessita di alcun supplemento istruttorio e può essere pertanto integralmente decisa (ovviamente soltanto con riferimento al segmento relativo alla declinatoria di giurisdizione, ex art. 105 comma 2 del cpa), tenuto conto della infondatezza dell'appello. 1.1.Al fine di perimetrare l'oggetto del giudizio – e tenuto conto che l’odierna parte appellante ha anche riproposto nel presente giudizio le censure di merito- appare opportuno rammentare immediatamente che per la pacifica giurisprudenza formatasi in ordine alla interpretazione dell'art. 35 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, non possono essere esaminate nel grado di appello le questioni di merito, ove il giudizio debba essere rimesso al giudice di primo grado, (nel caso di errata dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte del Tribunale amministrativo regionale). Infatti, in casi del genere appare ravvisabile quel " difetto di procedura " della sentenza appellata, che non consente di trattenere in decisione la causa per l'effetto devolutivo dell'appello, tenuto conto 14 www.ildirittoamministrativo.it dell'esigenza di non sottrarre alle parti (ivi compresi i soggetti controinteressati) le garanzie del doppio grado di giudizio. (Consiglio Stato , sez. VI, 17 settembre 2009 , n. 5587). 1.2.Per completezza si rileva altresì che il comma 1 dell'art. 105 del codice del processo amministrativo ha espressamente positivizzato detto principio di matrice giurisprudenziale. A fortiori, le dette questioni non potrebbero essere esaminate da questo Consiglio di Stato neppure laddove venisse confermata la declinatoria di giurisdizione resa dal primo giudice. Ne consegue l'improponibilità nell'odierno segmento processuale di tutte le doglianze contenute nell'appello volte a riproporre gli argomenti di censura contenuti nel ricorso di primo grado che investono la asserita illegittimità dell'azione amministrativa. L'esame di tali problematiche, infatti, almeno con riguardo al primo profilo delle censure esaminate dal Tar è logicamente successivo alla risoluzione della questione in ordine alla spettanza o meno della giurisdizione. Tali questioni sono quindi esaminabili nel merito unicamente dal giudice fornito di giurisdizione ( si veda Consiglio Stato , sez. IV, 02 aprile 2008 , n. 1372 per la espressione di un analogo principio con riferimento alle questioni proponibili in sede di giudizio su regolamento di competenza). 2. Ciò premesso, il Collegio rammenta che per consolidato orientamento della Corte regolatrice della giurisdizione si ritiene che la connessione non costituisca valido strumento per derogare alle regole sulla giurisdizione. Fermo restando il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, essendo il criterio di riparto fondato sulla separazione imposta dall'art. 103 Cost., comma 1, che rimette al giudice amministrativo la giurisdizione per la tutela nei confronti della P.A. degli interessi legittimi e, solo per le particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi (v. S.u. 28.12.07 n. 27169, S.u. 20.04.07 n. 9358, S.u. 13.06.06 n. 13659, S.u. 15.05.03 n. 7621), nel caso di domande e cause tra di loro connesse soggette a diverse giurisdizioni la via da seguire è in via di principio quella di attribuire ciascuna delle cause contraddistinte da diversità di petitum al giudice che ha il potere di conoscerne, secondo una valutazione da effettuarsi sulla base della domanda (v. S.u. 24.06.09 n. 14805 in motivazione, con richiamo a S.u. 18.07.08 n. 19805e, più di recente Cass. civ. Sez. Unite, 07-06-2012, n. 9185). 2.1. Si evidenzia altresì che (il principio seppure a più riprese affermato con riferimento alla materia del pubblico impiego costituisce affermazione generale, ed in quanto tale traslabile alla odierna vicenda processuale) le Sezioni Unite hanno rilevato che non è consentito al titolare del diritto soggettivo che risente degli effetti di un atto amministrativo, di tutelare il suo diritto scegliendo di rivolgersi indifferentemente al giudice amministrativo per l'annullamento dell'atto, oppure al giudice ordinario per la tutela del rapporto di lavoro previa disapplicazione dell'atto presupposto. In 15 www.ildirittoamministrativo.it tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita invece esclusivamente l'instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell'atto e dagli ampi poteri a quest'ultimo riconosciuti dal comma 2 dello stesso art. 63 (S.u. 16.02.09 n. 3677 e 5.06.06 n. 13169). Tali principii rivestono portata nodale nell’odierno processo, e, come meglio si preciserà di seguito, concorrono alla affermazione di infondatezza delle critiche appellatorie. 3. Passando allo scrutinio delle critiche mosse dall’odierna parte impugnante, evidenzia il Collegio che questa sostiene che: a)la sentenza sarebbe errata e viziata ex art. 112 cpc in quanto il Tar non si era avveduto che in una porzione del mezzo di primo grado si contestava il recupero dei maggiori oneri di esproprio mentre, nell’altra, si contestava la determinazione dei corrispettivi ex art. 31 della legge n.448/1998, in relazione alla quantificazione delle somme da versarsi da parte degli assegnatarii interessati al fine di rimuovere i vincoli di inalienabilità. Tale duplicazione si era resa necessaria a cagione della pluralità di delibere rese dal Comune sulle dette questioni e della contestualità delle stesse. Erano state infatti impugnate sia la delibera G.C. del Comune di Rimini, n. 122 del 16.05.2013 avente ad oggetto "V P.E.E.P. Ausa - Determinazione del costo di acquisizione delle aree e ripartizione delle somme derivanti dai maggiori oneri di acquisizione da recuperare tra i soggetti convenzionati, approvazione delle modalità procedurali - Approvazione dei criteri e delle modalità procedurali per la determinazione dei corrispettivi per la trasformazione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie e per l'eliminazione dei vincoli di alienabilità esistenti su quelli ceduti in proprietà" che la successiva delibera G.C. del Comune di Rimini n. 189 del 30.07.2013 avente ad oggetto: "V P.E.E.P. - Criteri e delle modalità procedurali per la determinazione dei corrispettivi per la trasformazione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie e per l'eliminazione dei vincoli di inalienabilità esistenti ai sensi dell'art. 31 commi 45 e ss. L. n. 448/1998". b)che conseguentemente la declinatoria di giurisdizione ha investito l’intero petitum proposto, senza alcuna distinzione; c) la sentenza declinatoria della giurisdizione, peraltro, sarebbe integralmente errata “nel merito”per due sostanziali ragioni: c1)quanto alla “porzione” impugnatoria ricadente sulla delibera n. 122 del 16.05.2013 la giurisdizione del G.O. sarebbe stata ravvisabile unicamente laddove non fossero state avanzate contestazioni sul cattivo uso del potere esercitato dall’amministrazione: nel caso di specie la delibera era stata gravata per plurime ragioni, sostenendosi anche il vizio di incompetenza da cui la 16 www.ildirittoamministrativo.it stessa sarebbe stata affetta; veniva contestata la determinazione discrezionale resa dall’amministrazione, di tal che la declinatoria era errata, anche ex art. 133 del cpa. c2) quanto alla “porzione” impugnatoria ricadente sulla delibera n. 189 del 30.07.2013 era pacifico che il potere esercitato ai sensi dell'art. 31 commi 45 e ss. L. n. 448/1998 avesse natura discrezionale e pertanto la spettanza della giurisdizione al plesso giurisdizionale amministrativo non era dubitabile. 3.1.Osserva in proposito il Collegio quanto di seguito. Come già rilevato in sede cautelare, il Collegio non intende discostarsi dalle recenti affermazioni della Sezione (Cons. Stato Sez. IV, 13-12-2012, n. 6411 ) secondo cui “la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (art. 10 della legge 18 aprile 1962, n.167, come sostituito dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e succ. modificazioni e innovazioni), spetta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato "ex ante" il contenuto con riguardo alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, e non siano messe in discussione "ex post" solo la misura del corrispettivo (da stabilirsi in base alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento”. (ma si veda anche Cons. Stato Sez. VI, 20-07-2010, n. 4660). Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto la determinazione e il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie in relazione ad aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo che si assuma inferiore a quello determinato dal Comune, atteso che in siffatte ipotesi non vengono in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e che, fra l'altro, in ordine alla quantificazione del predetto corrispettivo non sussiste alcun potere discrezionale della P.A. 3.1.1 In nessuna porzione dell’atto di appello è stata contestata la spendita del potere amministrativo a monte, concretatasi nell’adozione del provvedimento concessorio, e ciò sarebbe sufficiente alla reiezione dell’appello. 3.1.2. Né dicasi che - posto che le “vicende” della convenzione vengono regolamentate dal comune in base ad atti amministrativi a connotato formale- sarebbe sufficiente contestare una illegittimità di questi ultimi per scardinare il criterio di riparto traslando l’intera vicenda innanzi al plesso giurisdizionale amministrativo: si osserva in proposito che sempre ed invariabilmente, allorchè si 17 www.ildirittoamministrativo.it denunciano supposte violazioni attingenti il regime convenzionale ciò vale ad integrare in via astratta un vizio di eccesso di potere (anche laddove la censura investa semplici errori di calcolo, infatti, si potrebbe predicare il concetto di travisamento del fatto o difetto di istruttoria): ma ciò non può certo valere a traslare la controversia dall’uno all’altro plesso, posto che la distinzione incentrata sulla consistenza della posizione soggettiva non è scalfibile in base alla prospettazione del relativo vizio. Laddove si rinvenga una posizione di diritto soggettivo, interfaccia dell’assenza di discrezionalità amministrativa nella materia, non potrebbe svalutarsi detta evidenza sottolienando che l’atto formale adottato dall’Amministrazione è affetto da un vizio riconducibile al paradigma dell’eccesso di potere per “trasformare” la consistenza della posizione giuridica vantata: l’atto amministrativo (delibera) adottata, in questo caso, costituisce il contenitore esterno che regola una posizione soggettiva che è e resta sottratta alla cognizione del plesso giurisdizionale amministrativo in quanto sulla stessa l’amministrazione procedente non esercita discrezionalità. Peraltro, potendo il Giudice Ordinario sindacare l’atto –a fini disapplicativi- sotto ogni profilo (non escluse le figure sintomatiche riconducibili all’eccesso di potere) neppure potrebbe utilmente sostenersi che vi sarebbe alcun deficit di tutela. 3.2. La censura va quindi decisamente disattesa, in armonia con le recenti affermazioni sul punto della Corte di Cassazione (“rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell'art. 10, della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dall'art. 35, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, su aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo nonché l'individuazione del soggetto debitore, allorché non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A.”Cass. civ. Sez. Unite, 10-08-2011, n. 17142 ). 4. Neppure, ad avviso del Collegio, merita condivisione il secondo profilo dell’appello incentrato sulla disposizione di cui all’art. 31 comma 48 della legge 448 del 1998. In disparte la incidentale considerazione che il gravame proposto non sarebbe comunque assistito dal requisito dell’attualità dell’ interesse a ricorrere posto che il detto versante determinativo è accessorio e secondario rispetto a quello sul quale ci si è prima pronunciati confermando la declinatoria di giurisdizione, appare troncante una considerazione. La suddetta disposizione di legge (“ il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 18 www.ildirittoamministrativo.it per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47“)determina la misura valoriale delle aree cedute, sulla base di un dato aritmetico percentuale e nell’ultima parte della norma è fissato un barrage massimo insuperabile. Si tratta di previsioni legislative che, come è agevole riscontrare, escludono in toto la sussistenza alcuna manifestazione di esercizio di potere discrezionale ed ancorate a dati meramente aritmetici: in relazione a tale circostanza, esse non sono riconducibili alla giurisdizione amministrativa. E’ ben vero che nella detta disposizione è effettivamente prevista una facoltà in capo all’ amministrazione comunale di “abbattimento” della somma determinata, che sembrerebbe conferire un potere discrezionale all’Amministrazione comunale: senonchè, è agevole evidenziare che nel caso di specie la odierna parte appellante non censura l’esercizio (rectius: l’omesso esercizio) di tale potestà, ma “imputa” all’amministrazione comunale errori e vizii che si pongono a monte dell’esercizio di detto potere discrezionale. Pertanto pare potersi affermare che anche sotto tale profilo, avuto riguardo al petitum sostanziale, la controversia non possa essere riportata nel novero di quelle appartenenti alla giurisdizione amministrativa, e vada confermata la declinatoria resa dal primo giudice. Ed è appena il caso di ribadire, armonicamente con quanto si è illustrato nell’incipit della presente esposizione, che prospettare una condotta dell’amministrazione viziata da eccesso di potere neppure sotto tale profilo giova alla posizione dell’appellante, non incidendo sulla intrinseca natura della posizione soggettiva fatta valere: la difesa comunale ha buon giuoco nel sottolineare tale circostanza, avvalorata dai numerosi precedenti anche di merito resi dal Tribunale Ordinario di Rimini. 4.1. Per altro verso, si vuole sottolineare che la posizione sinora espressa appare - oltre che logica e non incompatibile con le norme di riferimento- anche armonica con il precetto di cui all’art. 111 della Costituzione, interpretato qual espressione della tensione ordinamentale a non onerare attori e convenuti ad una attività processuale eccessivamente gravosa (quale indubbiamente sarebbe la proposizione di distinte azioni innanzi a plessi diversi) e di garantire la durata ragionevole del processo. In tale ottica, una volta esclusa la sussistenza di un petitum che investa l’atto concessorio “a monte”, appare corretto che un unico Giudice vagli la pretesa economica sottostante (chè di questo 19 www.ildirittoamministrativo.it si tratta, come plasticamente evincibile dalla articolazione delle conclusioni formulate dalla parte odierna appellante): qualsivoglia contraria interpretazione pare al Collegio conduca alla non condivisibile soluzione di frantumare la cognizione giurisdizionale su una pretesa di natura unitaria quanto a petitum e causa petendi e, pertanto non appare accoglibile. 5. Conclusivamente,l’appello è infondato e merita di essere disatteso, mentre tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 6.Quanto alle spese processuali, esse possono essere integralmente compensate tra le parti a cagione della natura della controversia e della parziale novità, anche in punto di fatto, della questione oggetto di scrutinio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge integralmente e, per l’effetto, conferma la declinatoria di giurisdizione resa dal Tar. Spese processuali compensate. Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati: Goffredo Zaccardi, Presidente Sandro Aureli, Consigliere Fabio Taormina, Consigliere, Estensore Diego Sabatino, Consigliere Giulio Veltri, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 20 www.ildirittoamministrativo.it DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/11/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 21
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