ALLEGATO B CAPITOLATO TECNICO relativo alla Procedura aperta n. 789/2014, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento della fornitura di energia elettrica verde per il Sito Espositivo di Expo 2015 S.p.A. 1. OGGETTO Il presente Capitolato ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica verde, certificata tramite Garanzia d’Origine ai sensi della deliberazione AEEG ARG/elt 104/11 e s.m.i., destinata al Sito Espositivo di Expo 2015 S.p.A., da rendersi in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari. 1.1 Sistema di Distribuzione di energia elettrica nel Sito Espositivo di Expo 2015 S.p.A. Il sistema di distribuzione elettrica del sito espositivo è costituito da 7 cabine perimetrali che ricevono 10 alimentazioni a 23 kV dalla sottostazione di Musocco di A2A ma in futuro alcune alimentazioni potrebbero essere derivate anche da una sottostazione di Rho. Ogni alimentazione è in grado di erogare al punto di consegna di riferimento una potenza massima di 10 MW in condizioni particolari di esercizio, mentre la potenza di dimensionamento nominale è di 8 MW. Queste cabine perimetrali sono collegate con linee in cavo a 20 sottocabine di distribuzione che alimentano in anello i padiglioni espositivi sia dei paesi espositori sia dei manufatti Expo. I vari edifici espositivi o di servizio sono alimentati a 23 kV se la potenza richiesta è maggiore di 200 kW; se minore l’alimentazione sarà a 400 V trifase. Il neutro del sistema a 23 kV è isolato mentre il neutro del sistema a 400 V è collegato a terra. Il sistema di distribuzione MT in anello è costituito da cabine interrate e da cabine fuori terra per un totale di 102 punti di alimentazione agli edifici espositivi. In generale le 20 sottocabine alimentano gli utenti a 400 V, i servizi del sito ( sale pompe acqua potabile, pozzi emungimento, rete antincendio, illuminazione stradale, ecc.), i gruppi di continuità per i servizi di sicurezza. Il sistema di distribuzione MT è gestito da Enel tramite un sistema di supervisione e controllo dedicato ( smart grid ) mentre la rete di distribuzione BT è gestita separatamente da un altro sistema di supervisione e controllo. E’ assicurato il coordinamento e la selettività tra gli interruttori a 23 kV e quelli dei quadri alimentati in bassa tensione oltre che con gli interruttori di alimentazione della rete A2A. I cavi di media tensione tra le cabine di consegna e le cabine Expo e le utenze saranno posati, in generale, in cavidotto all’interno di tubi in pvc, in massetto di cemento, al di sotto della pavimentazione dei percorsi principali e secondari. . I cavi di media tensione, all’interno del sito, sono in rame, del tipo isolato in gomma etilenpropilenica, grado di isolamento 12/20 kV, guaina esterna in PVC e schermati a fili di rame. Gli utenti alimentati a 23 kV avranno, nelle immediate vicinanze del punto di consegna, una cabina dotata di quadro di arrivo a 23 kV, trasformatore 23/0,42 kV e quadri a 400 V. 2 I diversi padiglioni espositivi e gli edifici in genere saranno dotati di propri quadri di distribuzione generale per l’alimentazione delle proprie utenze, delle proprie prese di servizio e dei propri impianti di climatizzazione, di illuminazione, ecc. L’illuminazione di sicurezza e le eventuali utenze privilegiate del padiglione o dell’edificio (computer, luci di sicurezza, impianti speciali, ecc.) saranno alimentate da un proprio gruppo di continuità. Il sistema MT ha le seguenti caratteristiche: - tensione nominale: 23kV - tensione massima: 24kV - frequenza nominale: 50Hz - condizione del neutro: isolato - livello di corto circuito 16kA - tensione circuiti ausiliari sul quadro con interposizione di gruppo di continuità in ca. 230V 1.2 Requisiti della Fornitura di Energia Elettrica L’energia elettrica fornita al sito Expo dovrà essere certificata tramite Garanzia d’Origine ai sensi della deliberazione AEEG ARG/elt 104/11 e s.m.i.. L’erogazione della stessa nell’anno 2014 sarà destinata prevalentemente ai cantieri dei paesi partecipanti alla manifestazione. L’andamento della richiesta di energia sarà tipico della cantieristica con riduzione dei consumi nelle fasce di pausa pasti e, presumibilmente, nel periodo notturno. Nell’anno 2015 l’erogazione sarà destinata agli edifici del sito, in fase di allestimento, per il periodo gennaio-aprile, per la fase evento, nel periodo maggio-ottobre e per la fase smontaggio degli edifici provvisori nel periodo novembre-dicembre. L’andamento della richiesta di energia, in questo caso, sarà tipico delle manifestazioni fieristiche e quindi con andamento presumibilmente costante nel periodo diurno e riduzione, sensibile, nel periodo notturno. Ovviamente nel periodo di smontaggio riassumerà l’andamento cantieristico. Nell’anno 2016 l’erogazione sarà destinata alla fase di smontaggio degli edifici provvisori nel periodo gennaio-giugno. L’andamento della richiesta di energia, nell’anno 2016, sarà tipico della cantieristica con gli andamenti indicativi sopra riferiti. 1.3 1.3 Fabbisogni stimati Nella tabella successiva si riporta il fabbisogno stimato della gara per la fornitura di energia elettrica nel Sito Espositivo di Expo 2015 S.p.A.. 3 Periodo MWh - Totali F1-MWh F2-MWh F3-MWh Ott-Dic 2014 Gen-Aprile 2015 Magg-Ott- 2015 Nov-Dic 2015 Gen-Giug 2016 14.064 46.880 69.301 6.440 16.020 10.140 33.800 37.468 5.200 12.160 3.300 11.000 16.654 1.240 3.860 624 2.080 15.179 0 0 TOT 152.705 98.768 36.054 17.883 Si precisa che i fabbisogni di cui alle precedenti tabelle sono forniti a titolo puramente indicativo, sulla base delle informazioni in possesso di Expo 2015 S.p.A.. Tali dati non sono pertanto vincolanti e potranno subire variazioni sia in aumento che in diminuzione. Nel corso di esecuzione del contratto, Expo 2015 S.p.A. si riserva di indicare nuovi punti di prelievo per i quali Expo 2015 S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere l’attivazione della fornitura di energia elettrica alle medesime condizioni economiche. In tale ipotesi, per le ulteriori nuove utenze che saranno richieste, il Fornitore si impegna ad attivare la fornitura entro un periodo massimo di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine. Il fornitore, a suo insindacabile giudizio, potrà mettere a disposizione personale specializzato per una corretta prestazione della fornitura. Expo, anche tramite terzi, si riserva la facoltà di effettuare, presso il fornitore, visite e/o ispezioni, anche non programmate, al fine di accertare la conformità delle prestazioni contrattuali e verificare l’adempimento degli impegni assunti. Expo 2015 S.p.A. si riserva analoga facoltà per la verifica dei livelli attesi nella qualità della fornitura erogata. Expo 2015 S.p.A. inoltrerà al fornitore eventuali reclami causati da disfunzioni nell’erogazione della fornitura che possano recare pregiudizio alla corretta funzionalità degli utenti alimentati. Il fornitore è tenuto non solo a eliminare le disfunzioni denunciate ma a rappresentare le cause di tale disfunzione e i rimedi posti per evitare che si ripetano. Il fornitore è tenuto, tramite il suo responsabile della fornitura, a anticipare ad Expo 2015 S.p.A. tutte quelle situazioni che possano far prevedere problemi nella corretta erogazione della fornitura e quali azioni ha intrapreso o intende intraprendere per evitare che possano avvenire situazioni di insufficiente erogazione di energia elettrica. 1.4 1.4 Energia verde Il Fornitore è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde tramite Garanzia d’Origine ai sensi della deliberazione AEEG ARG/elt 104/11 e s.m.i. per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo del punto di prelievo collocato presso il Sito Espositivo. 4 Il Fornitore s’impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della fornitura di Energia Verde all’interno del documento di fatturazione. 2. REQUISITI MINIMI E GESTIONE DELLA DELLA FORNITURA Le fasce di riferimento F1, F2 ed F3 per l’erogazione di energia elettrica dovranno essere quelle definite nel TIV (Testo Integrato Vendita - Allegato A alla deliberazione AEEG n. 301/2012/R/eel e s.m.i.). Tali fasce di riferimento potranno essere modificate a seguito ed in conformità alle eventuali modifiche introdotte dall’AEEG. L’erogazione di energia elettrica è in media tensione. Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d’ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell’esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all’art. 1 del TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell’energia elettrica), ovvero l’Allegato A alla deliberazione AEEG n. 199/11 e ss.mm.ii. Il Distributore locale operante su ciascun punto di prelievo è responsabile della misurazione, sia dell’energia sia della potenza consegnate, mediante la propria apparecchiatura di misura. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore stesso nel rispetto delle regole fissate dall’AEEG. Ai sensi di quanto previsto alla delibera n. 199/11 e s.m.i. qualora gli apparecchi di misura risultino inesatti, salvo diverso criterio adottato dal gestore della rete competente, il Fornitore procederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile, ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa del Fornitore o dal giorno in cui Expo 2015 S.p.A. l'ha richiesta. Quando l'irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni degli apparecchi di misura, i prelievi verranno valutati sulla base del Consumo annuo stimato del contratto, così come definito nel presente Capitolato Tecnico, ovvero utilizzando le misure rilevate dai propri apparecchi di misura, ove presenti, conguagliando i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del distributore locale. Il Distributore Locale di ciascun Punto di prelievo è responsabile della misura dell’energia elettrica e potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore Locale stesso nel rispetto delle regole fissate dall’AEEG. I parametri di qualità dell’energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall’AEEG. Il Fornitore si impegna a fornire a Expo 2015 S.p.A., a titolo gratuito, assistenza connessa con eventuali pretese avanzate da Expo 2015 S.p.A. nei confronti del gestore della rete e/o 5 distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell’energia elettrica riconsegnata. Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di Prelievo venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica avrà efficacia, verrà applicato il corrispondente prezzo offerto. L'energia elettrica fornita a Expo 2015 S.p.A. non potrà essere utilizzata presso altri luoghi ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore. Ai sensi dell’Allegato A alla delibera AEEG n. 110/07 e s.m.i., il Fornitore s’impegna a predisporre al momento dell’attivazione del Contratto una o più schede di riepilogo dei corrispettivi. 3. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE – VERIFICHE SULLO SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA Il fornitore aggiudicatario si impegna ad attivare la fornitura entro 15 giorni dalla stipula del Contratto o, in caso di esecuzione anticipata delle prestazioni, entro 15 giorni dalla richiesta scritta da parte di Expo 2015 S.p.A.. S.p.A.. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla erogazione della fornitura, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel Capitolato tecnico. Il fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto: - delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del Contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne Expo 2015 S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme; - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e requisiti tecnici contenuti nel Capitolato tecnico e disciplinati dall’AEEG. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione un servizio di call center che dovrà essere disponibile per tutta la durata della fornitura mediante numero di telefono “verde“ (fisso e cellulare), numero di fax e indirizzo e-mail. Il servizio dovrà essere disponibile tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30. Il Fornitore, attraverso il proprio call center, si impegna a fornire: - assistenza nei confronti del distributore per quanto concerne la qualità della fornitura dell’energia elettrica resa; 6 - informazioni e/o chiarimenti su aspetti contrattuali, gestionali in relazione alla fornitura e di fatturazione; - supporto in caso si reclami. In ogni caso, il Fornitore, attraverso il proprio call center e il Referente della fornitura (cfr. successivo art. 4), si impegna a fornire ad Expo 2015 S.p.A., senza alcun onere aggiuntivo rispetto ai corrispettivi di fornitura, assistenza connessa ad eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o Distributore locale a cui è collegata, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata e ad adempiere a tutti gli obblighi di comunicazione tra Expo 2015 S.p.A. e il Distributore. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte da terzi autorizzati. Il Fornitore si obbliga a consentire ad Expo 2015 S.p.A. di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l’accertamento della conformità della fornitura resa con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, Expo 2015 S.p.A. si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, utilizzando all’eventualità il supporto di terzi all’uopo incaricati. Pena l’applicazione della penali e salva diversa disposizione, il Fornitore si impegna a predisporre una Reportistica nei formati e nelle modalità indicate da Expo 2015 S.p.A. contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi a: a) consumi, sia mensili che annui, suddivisi per fasce orarie, b) importi fatturati. Tale Reportistica dovrà essere consegnata mensilmente, entro il termine del giorno 15 del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. A seguito della stipula del contratto, Expo 2015 S.p.A. indicherà al Fornitore il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio. In conformità alla normativa vigente il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, s’impegna a stipulare il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati dal Fornitore a carico di Expo 2015 S.p.A. secondo quanto stabilito nello Schema di contratto. 7 Expo 2015 S.p.A. si impegna a rilasciare al fornitore le deleghe per la stipula del summenzionato contratto per il servizio di trasporto e di dispacciamento. 4. REFERENTI DEL FORNITORE E DI EXPO 2015 S.p.A. Il Fornitore dovrà comunicare il nominativo di un “Responsabile della fornitura” i cui riferimenti dovranno essere comunicati ad Expo 2015 S.p.A. al momento della stipula del Contratto, il referente per ogni aspetto riguardante l’esecuzione del contratto, cui sarà richiesto di: - implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi; gestire eventuali reclami/disservizi. In caso di sua sostituzione nel corso del Contratto, sarà cura del Fornitore darne tempestivamente comunicazione scritta ad Expo 2015 S.p.A. Il Fornitore potrà mettere a disposizione ulteriori figure specializzate per una corretta prestazione della fornitura. EXPO 2015 S.p.A. individuerà in un suo dipendente, il cui nominativo verrà comunicato a seguito della stipula del contratto, il soggetto incaricato di tenere le comunicazioni formali con il Responsabile del Contratto nominato dall’Impresa, nonché di svolgere le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del presente Contratto ai sensi dell’art. 300 del d.p.r. n. 207/2010. 5. CORRISPETTIVI, 5.1 Modalità di calcolo e riconoscimento del corrispettivo I corrispettivi dovuti al Fornitore saranno calcolati applicando i prezzi offerti differenziati fasce orarie. Si precisa che saranno totalmente a carico di Expo 2015 S.p.A. : a) i corrispettivi relativi al dispacciamento del mercato libero, così come definiti nell’Allegato A, Tabella 8 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.,: b) il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura e gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti, volta per volta, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas; c) le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente. Gli oneri sopra menzionati verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti pro tempore. 8 Con i suindicati corrispettivi si intenderanno remunerati anche gli oneri su emissioni di CO2 come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e s.m.i. e gli oneri di sbilanciamento così come definito dall’art. 40 della delibera AEEG 111/06 e s.m.i., per i quali Expo 2015 S.p.A. non sosterrà alcun costo aggiuntivo. I corrispettivi contrattuali su indicati si intendono al netto delle perdite di rete ai sensi del TI. I prezzi, saranno aggiornati, con le modalità di seguito riportate, con cadenza mensile a partire dalla data di attivazione del Contratto e per tutta la sua durata. Il corrispettivo sarà mensilmente aggiornato secondo il “Consip Power index TM” i cui valori sono periodicamente aggiornati e disponibili sul portale www.acquistinretepa.it. Nel caso in cui venisse meno il riferimento del prezzo CONSIP, il Fornitore sarà tenuto ad applicare gli sconti stabiliti al prezzo dell'energia (al netto delle perdite di rete) calcolato con la formula di aggiornamento mensile attualmente adottata da CONSIP. In tale caso il Fornitore aggiudicatario sarà tenuto ad applicare a detti prezzi gli sconti percentuali offerti in sede di gara. Expo 2015 S.p.A. si riserva di verificare i prezzi che saranno aggiudicati nelle Convenzioni Consip/Arca per la fornitura di Energia elettrica alle Pubbliche Amministrazioni successivamente all’affidamento della presente procedura. Qualora il prezzo contrattualizzato da Expo 2015 S.p.A. a seguito della presente procedura risultasse superiore a quello successivamente determinato da Consip/Arca, Expo 2015 S.p.A. procederà con la richiesta al fornitore aggiudicatario di un opportuno adeguamento dei prezzi contrattualizzati alle condizioni sopravvenute di maggior vantaggio economico e, in caso, di sua indisponibilità, procederà con la risoluzione del medesimo e con l’adesione alla Convenzione stipulata dalla Centrale di Committenza. Il contratto che sarà stipulato a seguito della presente procedura sarà pertanto sottoposto a condizione risolutiva. 5.2 5.2 Sponsorizzazione Il Fornitore si impegna, in caso di aggiudicazione, a corrispondere alla Società Expo 2015 S.p.A., a titolo di sponsorizzazione, un importo predeterminato in una percentuale pari al 2% del prezzi offerti in sede di gara. In caso di aggiudicazione a favore di RTI, Expo 2015 veicolerà l’immagine del marchio indicato e/o prescelto dal RTI in sede didi aggiudicazione . In contropartita Expo 2015 S.p.A. che assumerà la veste di “Sponsee” procederà alla veicolazione dell’immagine dello Sponsor di cui si riportano qui di seguito i contenuti minimi: Expo 2015 S.p.A. veicolerà l’immagine dello sponsor tramite: a) la visibilità resa possibile dalla presenza dell’immagine, del logo/marchio dello o prescelto dallo sponsor, nell’ambito di specifiche attività e/o prestazioni atte a veicolare a fini pubblicitari l’immagine, il logo, il marchio dello, o prescelto dallo, sponsor meglio specificate al punto successivo; 9 b) la concessione da parte dello sponsee del proprio marchio secondo modalità da definirsi congiuntamente con l’aggiudicatario. Expo 2015 riconoscerà allo sponsor, per tutta la durata del contratto, esclusiva per le prestazioni sopra indicate, in relazione alla categoria merceologica “Energia Elettrica”. 5.3 5.3 Modalità di fatturazione I corrispettivi, come sopra calcolati, dovranno essere fatturati con cadenza mensile posticipata. Le fatture emesse dall’Appaltatore, saranno pagate da Expo, previo benestare al pagamento e previo ottenimento della documentazione attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti in ottemperanza alle norme di legge vigenti, a mezzo di bonifico bancario, entro i 60 giorni successivi alla fine del mese di ricezione della relativa fattura emessa dall’Appaltatore. Tale termine di pagamento, accettato espressamente dall’Appaltatore, si rende necessario per garantire l’adeguato espletamento delle attività amministrative particolarmente complesse anche a motivo degli obblighi di rendicontazione cui è tenuta Expo. L’appaltatore prende atto che Expo, di volta in volta, a fronte dell’emissione delle singole fatture fatturerà allo stesso a titolo di diritti di partnership, secondo una logica contestuale e compensativa di sponsorizzazione. Alla luce della logica di sponsorizzazione contestuale e compensativa, si precisa che la percentuale del 2% dei diritti di partnership sarà calcolata sul volume di fatturato effettivo. Il Fornitore dovrà riportare in fattura il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di prelievo misurati dal Distributore Locale alla cui rete Expo 2015 S.p.A. è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la fatturazione, potrà stimare i consumi sulla base del Consumo annuo stimato del contratto ovvero utilizzando le misure rilevate dai propri apparecchi di misura, ove presenti, conguagliando i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del Distributore Locale. La fattura dovrà essere conforme ai requisiti minimi di trasparenza previsti dalla Delibera ARG/com 202/09 ed eventuali s.m.i. In ogni caso il fornitore dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte di Expo 2015 S.p.A. compreso l’invio dettagliato dei costi di trasporto, dispacciamento ed eventuali oneri addizionali, così come trasmesso dal Distributore. Ciascuna fattura predisposta dall’Impresa in virtù dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni affidate dovrà contenere il riferimento al contratto stesso, al CIG ed al numero della Richiesta di acquisto (RDA) di Expo, nonché all’indicazione dell’attività svolta e dovrà essere intestata ad Expo 2015 S.p.A., Via Carlo Pisacane, 1 – 20016 Pero (MI), Part. IVA: 06398130960 ed ivi spedita in via cartacea per la liquidazione alla c.a. della Direzione Finanza, Amministrazione e Controllo ovvero trasmessa a mezzo posta elettronica alla casella: [email protected]. In assenza delle suddette indicazioni, le fatture verranno respinte e non potranno essere pagate 10 6. COPERTURA ASSICURATIVA Il fornitore aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità ai sensi di legge, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi oggetto delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi. Il fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Expo 2015 S.p.A. dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il fornitore aggiudicatario è obbligato altresì a garantire idonea e specifica copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, arrecati durante l’erogazione della fornitura, devono intendersi inclusi anche i danni patrimoniali (non derivanti da danno materiale) derivanti da interruzione, alterazione, sospensione o mancata erogazione/fornitura di energia elettrica a terzi. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale per sinistro non inferiore ad euro 25.000.000,00 con un sottolimite per i danni patrimoniali da mancata fornitura non inferiore ad euro 5.000.000,00. Si precisa che Expo 2015 S.p.A. è da considerarsi Terzo. La polizza assicurativa, dovrà essere stipulata presso primaria compagnia di assicurazione e dovrà avere durata pari a quella del contratto. Il Fornitore aggiudicatario dovrà produrre copia della relativa polizza all’atto della stipulazione del contratto ed impegnarsi a mantenerla valida ed efficace per tutta la durata dello stesso. 7. SUBAPPALTO Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti di Expo 2015 S.p.A. delle prestazioni subappaltate. Si precisa, peraltro, che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 118 del D.Lgs. 163/2006, alle seguenti condizioni: 1) il concorrente all’atto dell’offerta deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; 2) l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso Expo 2015 S.p.A. copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; 3) l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod.civ. con l’impresa subappaltatrice; 11 4) con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 5) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge 575/1965 e s.m.i. È inoltre fatto obbligo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, di trasmettere a Expo 2015 S.p.A., entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, Expo 2015 S.p.A. sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello Schema di Contratto allegato. Inoltre, è fatto obbligo al Fornitore di comunicare alla Stazione Appaltante per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto: il nome del subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto della prestazione affidata. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. 8. PENALI Per inadempimenti e ritardi, nell’esecuzione delle attività previste, dipendenti da colpa del fornitore aggiudicatario, fatta salva la riserva di richiesta dei maggiori danni, saranno applicate le penali di seguito indicate: - per ogni giorno di ritardo, non imputabile ad Expo 2015 S.p.A., ovvero a forza maggiore o a caso fortuito oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al Distributore Locale, rispetto alla Data di Attivazione della Fornitura di cui al precedente articolo 3 ovvero rispetto al diverso termine concordato dalle parti, il fornitore è tenuto a corrispondere ad Expo 2015 S.p.A. una penale, pari a Euro 7.200,00 = (settemiladuecento/00), salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno; - per ogni giorno, non imputabile ad Expo 2015 S.p.A., a forza maggiore o a caso fortuito oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al Distributore Locale, in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato Tecnico, Expo 2015 S.p.A. applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 2.160,00= (duemilacentosessanta/00), sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, al presente Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; 12 - qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all’obbligo di cui al precedente art. 1.2 del Capitolato Tecnico, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nel presente Capitolato Tecnico, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, a corrispondere ad Expo 2015 S.p.A. una penale pari ad un importo di Euro 0,05 per ogni kWh per il quale sia stata accertata l’inadempienza; - per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad Expo 2015 S.p.a., rispetto ai termini stabiliti per la consegna della Reportistica di cui al precedente art. 3 o, eventualmente, nell’ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da Expo 2015 S.p.A., il Fornitore sarà tenuto a corrispondere ad Expo 2015 S.p.A. una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00), fino a quando i dati predetti saranno consegnati completi e conformi alle prescrizioni predette, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La contestazione scritta e/o la richiesta di pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della relativa penale. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Expo 2015 S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Expo 2015 S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Expo 2015 S.p.A., a giustificare l’inadempienza, saranno applicate al Fornitore le relative penali. E’ fatta salva in ogni caso la possibilità per Expo 2015 S.p.A. di ricorrere in caso di inadempimento all’esecuzione in danno, con facoltà di far eseguire la fornitura oggetto di questa gara a terzi addebitandone agli aggiudicatari i relativi costi. 9. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ LEGALI TÀ Con la presentazione dell’offerta, i concorrenti si impegnano all’integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto tra Expo 2015 S.p.A. e la Prefettura U.T.G. di Milano in data 13.02.2012, nonché della Seconda e Terza edizione delle Linee-Guida per i controlli antimafia elaborate dal Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi opere, consultabili sul sito internet http://www.expo2015.org/it/amministrazionetrasparente/legalita/protocollo-di-legalita. L’accertamento di gravi inosservanze delle prescrizioni contenute nei documenti di sui sopra costituisce causa di esclusione dalla gara. I concorrenti si impegnano sin dalla partecipazione ad accettare una clausola contrattuale che disponga la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione da parte dell’aggiudicatario delle clausole 1) e 2) contenute all’art. 4 del Protocollo di legalità sottoscritto tra Expo 2015 S.p.A. e la Prefettura U.T.G. di Milano in data 13 febbraio 13 2012. Fatte salve diverse determinazioni del Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 90/2014, costituisce, altresì, causa di esclusione dalla gara o di risoluzione immediata del contratto stipulato con l’aggiudicatario, la commissione da parte dei concorrenti o dell’aggiudicatario di fatti di corruzione o di turbativa della libertà degli incanti o l’eventuale scoperta da parte delle competenti Autorità dei fatti illeciti sopra citati. In particolare, nel rispetto di quanto previsto dalle Clausole n. 1 e 2 del Protocollo di Legalità, stipulato con la Prefettura di Milano il 13 febbraio 2012, l’impresa si impegna a: a) dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione a EXPO, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). Resta fermo l’obbligo di denuncia degli stessi fatti all’A.G.; b) denunciare all’ Autorità giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate EXPO e la Prefettura. La violazione di quanto contenuto ai precedenti punti a) e b) comporterà la risoluzione di diritto del Contratto. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Expo 2015 S.p.A. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto stipulato, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, con l’applicazione di una penale pari al 10% dell’importo residuo del contratto e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di: - ripetute violazioni degli obblighi contrattuali in misura maggiore di quelle previste per l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 8; - sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore. Expo 2015 S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, con contestuale applicazione di una penale pari al 10% dell’importo residuo del contratto e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, nei seguenti casi: - accertamento di grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; - violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e in materia di sicurezza; 14 - applicazione di penali superiori alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale; - qualora il Fornitore non abbia assolto all’obbligo di cui al precedente art. 1.2 del Capitolato Tecnico, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nel presente Capitolato Tecnico, per un quantitativo di energia elettrica superiore al 25% del quantitativo quadrimestrale; - inottemperanza, entro 10 giorni dalla specifica richiesta di Expo 2015 S.p.A. , all’obbligo di reintegro della cauzione definitiva; - accertamento della mancata conformità alla disposizione in materia di divieto di subappalto; - mancata conformità alle disposizioni in materia di cessione del contratto; - mancata conformità alle disposizioni in materia di riservatezza; - mancata attestazione da parte del fornitore della copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza contrattuale ai sensi del precedente articolo 6; - violazione delle clausole 1 e 2, contenute nell’art. 4 del Protocollo di legalità stipulato con la Prefettura di Milano il 13 febbraio 2012, come richiamate al precedente art. 9, lettere a) e b); - fatte salve diverse determinazioni del Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 90/2014, la commissione da parte dell’aggiudicatario di fatti di corruzione o di turbativa della libertà degli incanti o l’eventuale scoperta da parte delle competenti Autorità dei fatti illeciti sopra citati; In tutti i casi di risoluzione del contratto per le motivazioni indicate nel presente o nel successivo articolo, Expo 2015 S.p.A. si riserva la facoltà di adire alla graduatoria di gara secondo la disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica della presente procedura. 11. CONDIZIONI RISOLUTIVE Il Contratto si risolverà al verificarsi di uno dei seguenti eventi: - esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai fini della partecipazione alla gara e della stipula del contratto; - accertamento della non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione alla procedura, in particolare in caso di applicazione a carico del Fornitore aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; - cessione dell’azienda, cessazione dell’attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico del Fornitore aggiudicatario; - violazione delle norme del Codice Etico e del Modello 231/01 di Expo 2015 S.p.A. 15 Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il contratto si intende risolto e Expo 2015 S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione a titolo di risarcimento del danno, restando salvo il suo diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 12. RECESSO RECESSO Expo 2015 S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; b) reiterati inadempimenti del Fornitore; c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto. In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino Expo 2015 S.p.A. e che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura, la stessa Expo 2015 S.p.A. potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di Expo 2015 S.p.A. delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ.. 13. CONTROVERSIE Per la risoluzione delle controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della procedura di gara e del conseguente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. 14. NORME FINALI Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili. 16
© Copyright 2024 Paperzz