ALLEGATO B CAPITOLATO TECNICO relativo alla Procedura

ALLEGATO B
CAPITOLATO TECNICO
relativo alla
Procedura aperta n. 789/2014, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per
l’affidamento della fornitura di energia elettrica verde per il Sito Espositivo di
Expo 2015 S.p.A.
1. OGGETTO
Il presente Capitolato ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica verde, certificata tramite
Garanzia d’Origine ai sensi della deliberazione AEEG ARG/elt 104/11 e s.m.i., destinata al Sito
Espositivo di Expo 2015 S.p.A., da rendersi in conformità alle vigenti disposizioni normative e
regolamentari.
1.1 Sistema di Distribuzione di energia elettrica nel Sito Espositivo di Expo 2015 S.p.A.
Il sistema di distribuzione elettrica del sito espositivo è costituito da 7 cabine perimetrali che
ricevono 10 alimentazioni a 23 kV dalla sottostazione di Musocco di A2A ma in futuro alcune
alimentazioni potrebbero essere derivate anche da una sottostazione di Rho.
Ogni alimentazione è in grado di erogare al punto di consegna di riferimento una potenza
massima di 10 MW in condizioni particolari di esercizio, mentre la potenza di dimensionamento
nominale è di 8 MW.
Queste cabine perimetrali sono collegate con linee in cavo a 20 sottocabine di distribuzione
che alimentano in anello i padiglioni espositivi sia dei paesi espositori sia dei manufatti Expo.
I vari edifici espositivi o di servizio sono alimentati a 23 kV se la potenza richiesta è maggiore di
200 kW; se minore l’alimentazione sarà a 400 V trifase.
Il neutro del sistema a 23 kV è isolato mentre il neutro del sistema a 400 V è collegato a terra.
Il sistema di distribuzione MT in anello è costituito da cabine interrate e da cabine fuori terra per
un totale di 102 punti di alimentazione agli edifici espositivi.
In generale le 20 sottocabine alimentano gli utenti a 400 V, i servizi del sito ( sale pompe acqua
potabile, pozzi emungimento, rete antincendio, illuminazione stradale, ecc.), i gruppi di
continuità per i servizi di sicurezza.
Il sistema di distribuzione MT è gestito da Enel tramite un sistema di supervisione e controllo
dedicato ( smart grid ) mentre la rete di distribuzione BT è gestita separatamente da un altro
sistema di supervisione e controllo.
E’ assicurato il coordinamento e la selettività tra gli interruttori a 23 kV e quelli dei quadri
alimentati in bassa tensione oltre che con gli interruttori di alimentazione della rete A2A.
I cavi di media tensione tra le cabine di consegna e le cabine Expo e le utenze saranno posati, in
generale, in cavidotto all’interno di tubi in pvc, in massetto di cemento, al di sotto della
pavimentazione dei percorsi principali e secondari. .
I cavi di media tensione, all’interno del sito, sono in rame, del tipo isolato in gomma
etilenpropilenica, grado di isolamento 12/20 kV, guaina esterna in PVC e schermati a fili di rame.
Gli utenti alimentati a 23 kV avranno, nelle immediate vicinanze del punto di consegna, una
cabina dotata di quadro di arrivo a 23 kV, trasformatore 23/0,42 kV e quadri a 400 V.
2
I diversi padiglioni espositivi e gli edifici in genere saranno dotati di propri quadri di distribuzione
generale per l’alimentazione delle proprie utenze, delle proprie prese di servizio e dei propri
impianti di climatizzazione, di illuminazione, ecc.
L’illuminazione di sicurezza e le eventuali utenze privilegiate del padiglione o dell’edificio
(computer, luci di sicurezza, impianti speciali, ecc.) saranno alimentate da un proprio gruppo di
continuità.
Il sistema MT ha le seguenti caratteristiche:
-
tensione nominale:
23kV
-
tensione massima:
24kV
-
frequenza nominale:
50Hz
-
condizione del neutro:
isolato
-
livello di corto circuito
16kA
-
tensione circuiti ausiliari sul quadro con interposizione di gruppo di continuità in ca.
230V
1.2 Requisiti della Fornitura di Energia Elettrica
L’energia elettrica fornita al sito Expo dovrà essere certificata tramite Garanzia d’Origine ai sensi
della deliberazione AEEG ARG/elt 104/11 e s.m.i..
L’erogazione della stessa nell’anno 2014 sarà destinata prevalentemente ai cantieri dei paesi
partecipanti alla manifestazione.
L’andamento della richiesta di energia sarà tipico della cantieristica con riduzione dei consumi
nelle fasce di pausa pasti e, presumibilmente, nel periodo notturno.
Nell’anno 2015 l’erogazione sarà destinata agli edifici del sito, in fase di allestimento, per il
periodo gennaio-aprile, per la fase evento, nel periodo maggio-ottobre e per la fase
smontaggio degli edifici provvisori nel periodo novembre-dicembre.
L’andamento della richiesta di energia, in questo caso, sarà tipico delle manifestazioni fieristiche
e quindi con andamento presumibilmente costante nel periodo diurno e riduzione, sensibile, nel
periodo notturno. Ovviamente nel periodo di smontaggio riassumerà l’andamento cantieristico.
Nell’anno 2016 l’erogazione sarà destinata alla fase di smontaggio degli edifici provvisori nel
periodo gennaio-giugno.
L’andamento della richiesta di energia, nell’anno 2016, sarà tipico della cantieristica con gli
andamenti indicativi sopra riferiti.
1.3
1.3 Fabbisogni stimati
Nella tabella successiva si riporta il fabbisogno stimato della gara per la fornitura di energia
elettrica nel Sito Espositivo di Expo 2015 S.p.A..
3
Periodo
MWh - Totali
F1-MWh
F2-MWh
F3-MWh
Ott-Dic 2014
Gen-Aprile 2015
Magg-Ott- 2015
Nov-Dic 2015
Gen-Giug 2016
14.064
46.880
69.301
6.440
16.020
10.140
33.800
37.468
5.200
12.160
3.300
11.000
16.654
1.240
3.860
624
2.080
15.179
0
0
TOT
152.705
98.768
36.054
17.883
Si precisa che i fabbisogni di cui alle precedenti tabelle sono forniti a titolo puramente
indicativo, sulla base delle informazioni in possesso di Expo 2015 S.p.A.. Tali dati non sono
pertanto vincolanti e potranno subire variazioni sia in aumento che in diminuzione.
Nel corso di esecuzione del contratto, Expo 2015 S.p.A. si riserva di indicare nuovi punti di
prelievo per i quali Expo 2015 S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere l’attivazione della fornitura
di energia elettrica alle medesime condizioni economiche.
In tale ipotesi, per le ulteriori nuove utenze che saranno richieste, il Fornitore si impegna ad
attivare la fornitura entro un periodo massimo di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di
ricezione dell’ordine.
Il fornitore, a suo insindacabile giudizio, potrà mettere a disposizione personale specializzato
per una corretta prestazione della fornitura.
Expo, anche tramite terzi, si riserva la facoltà di effettuare, presso il fornitore, visite e/o ispezioni,
anche non programmate, al fine di accertare la conformità delle prestazioni contrattuali e
verificare l’adempimento degli impegni assunti.
Expo 2015 S.p.A. si riserva analoga facoltà per la verifica dei livelli attesi nella qualità della
fornitura erogata.
Expo 2015 S.p.A. inoltrerà al fornitore eventuali reclami causati da disfunzioni nell’erogazione
della fornitura che possano recare pregiudizio alla corretta funzionalità degli utenti alimentati. Il
fornitore è tenuto non solo a eliminare le disfunzioni denunciate ma a rappresentare le cause di
tale disfunzione e i rimedi posti per evitare che si ripetano.
Il fornitore è tenuto, tramite il suo responsabile della fornitura, a anticipare ad Expo 2015 S.p.A.
tutte quelle situazioni che possano far prevedere problemi nella corretta erogazione della
fornitura e quali azioni ha intrapreso o intende intraprendere per evitare che possano avvenire
situazioni di insufficiente erogazione di energia elettrica.
1.4
1.4 Energia verde
Il Fornitore è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde tramite Garanzia d’Origine ai
sensi della deliberazione AEEG ARG/elt 104/11 e s.m.i. per un ammontare non inferiore al
consumo totale effettivo del punto di prelievo collocato presso il Sito Espositivo.
4
Il Fornitore s’impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della fornitura di Energia Verde
all’interno del documento di fatturazione.
2. REQUISITI MINIMI E GESTIONE DELLA
DELLA FORNITURA
Le fasce di riferimento F1, F2 ed F3 per l’erogazione di energia elettrica dovranno essere quelle
definite nel TIV (Testo Integrato Vendita - Allegato A alla deliberazione AEEG n. 301/2012/R/eel
e s.m.i.). Tali fasce di riferimento potranno essere modificate a seguito ed in conformità alle
eventuali modifiche introdotte dall’AEEG.
L’erogazione di energia elettrica è in media tensione.
Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza si assume come potenza prelevata in
ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d’ora fisso in cui tale valore è
massimo; in alternativa è facoltà dell’esercente assumere come potenza prelevata il 70% della
potenza massima istantanea, così come definito all’art. 1 del TIT (Testo Integrato Trasmissione,
Distribuzione e Misura dell’energia elettrica), ovvero l’Allegato A alla deliberazione AEEG n.
199/11 e ss.mm.ii. Il Distributore locale operante su ciascun punto di prelievo è responsabile
della misurazione, sia dell’energia sia della potenza consegnate, mediante la propria
apparecchiatura di misura. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche
definite dal Distributore stesso nel rispetto delle regole fissate dall’AEEG.
Ai sensi di quanto previsto alla delibera n. 199/11 e s.m.i. qualora gli apparecchi di misura
risultino inesatti, salvo diverso criterio adottato dal gestore della rete competente, il Fornitore
procederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato con
effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile,
ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa del
Fornitore o dal giorno in cui Expo 2015 S.p.A. l'ha richiesta. Quando l'irregolarità sia tale da
togliere ogni attendibilità alle indicazioni degli apparecchi di misura, i prelievi verranno valutati
sulla base del Consumo annuo stimato del contratto, così come definito nel presente
Capitolato Tecnico, ovvero utilizzando le misure rilevate dai propri apparecchi di misura, ove
presenti, conguagliando i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del
distributore locale.
Il Distributore Locale di ciascun Punto di prelievo è responsabile della misura dell’energia
elettrica e potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche
definite dal Distributore Locale stesso nel rispetto delle regole fissate dall’AEEG. I parametri di
qualità dell’energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti
dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall’AEEG.
Il Fornitore si impegna a fornire a Expo 2015 S.p.A., a titolo gratuito, assistenza connessa con
eventuali pretese avanzate da Expo 2015 S.p.A. nei confronti del gestore della rete e/o
5
distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità
tecnica dell’energia elettrica riconsegnata.
Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di
Prelievo venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese in cui
la suddetta modifica avrà efficacia, verrà applicato il corrispondente prezzo offerto.
L'energia elettrica fornita a Expo 2015 S.p.A. non potrà essere utilizzata presso altri luoghi
ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo,
anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
Ai sensi dell’Allegato A alla delibera AEEG n. 110/07 e s.m.i., il Fornitore s’impegna a predisporre
al momento dell’attivazione del Contratto una o più schede di riepilogo dei corrispettivi.
3. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE – VERIFICHE SULLO SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA
Il fornitore aggiudicatario si impegna ad attivare la fornitura entro 15 giorni dalla stipula del
Contratto o, in caso di esecuzione anticipata delle prestazioni, entro 15 giorni dalla
richiesta scritta da parte di Expo 2015 S.p.A..
S.p.A..
Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli
oneri, le spese ed i rischi relativi alla erogazione della fornitura, nonché di ogni attività che si
rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle
obbligazioni previste nel Capitolato tecnico.
Il fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto:
- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in
vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del
Contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne Expo 2015 S.p.A. da
tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e requisiti tecnici contenuti nel Capitolato
tecnico e disciplinati dall’AEEG.
Il Fornitore dovrà mettere a disposizione un servizio di call center che dovrà essere disponibile
per tutta la durata della fornitura mediante numero di telefono “verde“ (fisso e cellulare),
numero di fax e indirizzo e-mail.
Il servizio dovrà essere disponibile tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle
ore 8:30 alle ore 17:30.
Il Fornitore, attraverso il proprio call center, si impegna a fornire:
- assistenza nei confronti del distributore per quanto concerne la qualità della fornitura
dell’energia elettrica resa;
6
- informazioni e/o chiarimenti su aspetti contrattuali, gestionali in relazione alla fornitura e di
fatturazione;
- supporto in caso si reclami.
In ogni caso, il Fornitore, attraverso il proprio call center e il Referente della fornitura (cfr.
successivo art. 4), si impegna a fornire ad Expo 2015 S.p.A., senza alcun onere aggiuntivo
rispetto ai corrispettivi di fornitura, assistenza connessa ad eventuali pretese avanzate dalla
medesima, nei confronti del gestore della rete e/o Distributore locale a cui è collegata, per
quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata
e ad adempiere a tutti gli obblighi di comunicazione tra Expo 2015 S.p.A. e il Distributore.
Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso
nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o
resa più onerosa dalle attività svolte da terzi autorizzati.
Il Fornitore si obbliga a consentire ad Expo 2015 S.p.A. di procedere in qualsiasi momento e
anche senza preavviso, alle verifiche per l’accertamento della conformità della fornitura resa
con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico, nonché a prestare la propria
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
In particolare, Expo 2015 S.p.A. si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli
di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, secondo quanto stabilito
nel Capitolato Tecnico, utilizzando all’eventualità il supporto di terzi all’uopo incaricati.
Pena l’applicazione della penali e salva diversa disposizione, il Fornitore si impegna a predisporre
una Reportistica nei formati e nelle modalità indicate da Expo 2015 S.p.A. contenente i dati
aggregati e riassuntivi relativi a:
a) consumi, sia mensili che annui, suddivisi per fasce orarie,
b) importi fatturati.
Tale Reportistica dovrà essere consegnata mensilmente, entro il termine del giorno 15 del mese
successivo al mese oggetto di reportistica, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
A seguito della stipula del contratto, Expo 2015 S.p.A. indicherà al Fornitore il contenuto di
dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio.
In conformità alla normativa vigente il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, s’impegna
a stipulare il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e
misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti
dai suddetti contratti saranno fatturati dal Fornitore a carico di Expo 2015 S.p.A. secondo quanto
stabilito nello Schema di contratto.
7
Expo 2015 S.p.A. si impegna a rilasciare al fornitore le deleghe per la stipula del summenzionato
contratto per il servizio di trasporto e di dispacciamento.
4. REFERENTI DEL FORNITORE E DI EXPO 2015 S.p.A.
Il Fornitore dovrà comunicare il nominativo di un “Responsabile della fornitura” i cui riferimenti
dovranno essere comunicati ad Expo 2015 S.p.A. al momento della stipula del Contratto, il
referente per ogni aspetto riguardante l’esecuzione del contratto, cui sarà richiesto di:
-
implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi;
gestire eventuali reclami/disservizi.
In caso di sua sostituzione nel corso del Contratto, sarà cura del Fornitore darne
tempestivamente comunicazione scritta ad Expo 2015 S.p.A.
Il Fornitore potrà mettere a disposizione ulteriori figure specializzate per una corretta
prestazione della fornitura.
EXPO 2015 S.p.A. individuerà in un suo dipendente, il cui nominativo verrà comunicato a seguito
della stipula del contratto, il soggetto incaricato di tenere le comunicazioni formali con il
Responsabile del Contratto nominato dall’Impresa, nonché di svolgere le funzioni di Direttore
dell’Esecuzione del presente Contratto ai sensi dell’art. 300 del d.p.r. n. 207/2010.
5. CORRISPETTIVI,
5.1 Modalità di calcolo e riconoscimento del corrispettivo
I corrispettivi dovuti al Fornitore saranno calcolati applicando i prezzi offerti differenziati fasce
orarie.
Si precisa che saranno totalmente a carico di Expo 2015 S.p.A. :
a) i corrispettivi relativi al dispacciamento del mercato libero, così come definiti nell’Allegato A,
Tabella 8 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.,:
b) il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura e gli oneri di sistema (a titolo
esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come
stabiliti, volta per volta, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
c) le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.
Gli oneri sopra menzionati verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità
competenti pro tempore.
8
Con i suindicati corrispettivi si intenderanno remunerati anche gli oneri su emissioni di CO2
come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e s.m.i. e gli oneri di sbilanciamento così come
definito dall’art. 40 della delibera AEEG 111/06 e s.m.i., per i quali Expo 2015 S.p.A. non sosterrà
alcun costo aggiuntivo.
I corrispettivi contrattuali su indicati si intendono al netto delle perdite di rete ai sensi del TI.
I prezzi, saranno aggiornati, con le modalità di seguito riportate, con cadenza mensile a partire
dalla data di attivazione del Contratto e per tutta la sua durata.
Il corrispettivo sarà mensilmente aggiornato secondo il “Consip Power index TM” i cui valori
sono periodicamente aggiornati e disponibili sul portale www.acquistinretepa.it.
Nel caso in cui venisse meno il riferimento del prezzo CONSIP, il Fornitore sarà tenuto ad
applicare gli sconti stabiliti al prezzo dell'energia (al netto delle perdite di rete) calcolato con la
formula di aggiornamento mensile attualmente adottata da CONSIP.
In tale caso il Fornitore aggiudicatario sarà tenuto ad applicare a detti prezzi gli sconti
percentuali offerti in sede di gara.
Expo 2015 S.p.A. si riserva di verificare i prezzi che saranno aggiudicati nelle Convenzioni
Consip/Arca per la fornitura di Energia elettrica alle Pubbliche Amministrazioni successivamente
all’affidamento della presente procedura.
Qualora il prezzo contrattualizzato da Expo 2015 S.p.A. a seguito della presente procedura
risultasse superiore a quello successivamente determinato da Consip/Arca, Expo 2015 S.p.A.
procederà con la richiesta al fornitore aggiudicatario di un opportuno adeguamento dei prezzi
contrattualizzati alle condizioni sopravvenute di maggior vantaggio economico e, in caso, di sua
indisponibilità, procederà con la risoluzione del medesimo e con l’adesione alla Convenzione
stipulata dalla Centrale di Committenza. Il contratto che sarà stipulato a seguito della presente
procedura sarà pertanto sottoposto a condizione risolutiva.
5.2
5.2 Sponsorizzazione
Il Fornitore si impegna, in caso di aggiudicazione, a corrispondere alla Società Expo 2015 S.p.A.,
a titolo di sponsorizzazione, un importo predeterminato in una percentuale pari al 2% del prezzi
offerti in sede di gara. In caso di aggiudicazione a favore di RTI, Expo 2015 veicolerà l’immagine
del marchio indicato e/o prescelto dal RTI in sede didi aggiudicazione . In contropartita Expo
2015 S.p.A. che assumerà la veste di “Sponsee” procederà alla veicolazione dell’immagine dello
Sponsor di cui si riportano qui di seguito i contenuti minimi:
Expo 2015 S.p.A. veicolerà l’immagine dello sponsor tramite:
a) la visibilità resa possibile dalla presenza dell’immagine, del logo/marchio dello o prescelto
dallo sponsor, nell’ambito di specifiche attività e/o prestazioni atte a veicolare a fini
pubblicitari l’immagine, il logo, il marchio dello, o prescelto dallo, sponsor meglio specificate
al punto successivo;
9
b) la concessione da parte dello sponsee del proprio marchio secondo modalità da definirsi
congiuntamente con l’aggiudicatario.
Expo 2015 riconoscerà allo sponsor, per tutta la durata del contratto, esclusiva per le prestazioni
sopra indicate, in relazione alla categoria merceologica “Energia Elettrica”.
5.3
5.3 Modalità di fatturazione
I corrispettivi, come sopra calcolati, dovranno essere fatturati con cadenza mensile posticipata.
Le fatture emesse dall’Appaltatore, saranno pagate da Expo, previo benestare al pagamento e
previo ottenimento della documentazione attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei
contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti in ottemperanza alle norme di legge vigenti,
a mezzo di bonifico bancario, entro i 60 giorni successivi alla fine del mese di ricezione della
relativa fattura emessa dall’Appaltatore. Tale termine di pagamento, accettato espressamente
dall’Appaltatore, si rende necessario per garantire l’adeguato espletamento delle attività
amministrative particolarmente complesse anche a motivo degli obblighi di rendicontazione cui
è tenuta Expo.
L’appaltatore prende atto che Expo, di volta in volta, a fronte dell’emissione delle singole fatture fatturerà
allo stesso a titolo di diritti di partnership, secondo una logica contestuale e compensativa di
sponsorizzazione. Alla luce della logica di sponsorizzazione contestuale e compensativa, si precisa che la
percentuale del 2% dei diritti di partnership sarà calcolata sul volume di fatturato effettivo.
Il Fornitore dovrà riportare in fattura il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di prelievo
misurati dal Distributore Locale alla cui rete Expo 2015 S.p.A. è collegata. Qualora il Fornitore
non abbia ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la fatturazione, potrà stimare i
consumi sulla base del Consumo annuo stimato del contratto ovvero utilizzando le misure
rilevate dai propri apparecchi di misura, ove presenti, conguagliando i consumi non appena
saranno disponibili i dati di misura del Distributore Locale.
La fattura dovrà essere conforme ai requisiti minimi di trasparenza previsti dalla Delibera
ARG/com 202/09 ed eventuali s.m.i. In ogni caso il fornitore dovrà farsi carico di ogni
ragionevole richiesta di chiarimenti da parte di Expo 2015 S.p.A. compreso l’invio dettagliato dei
costi di trasporto, dispacciamento ed eventuali oneri addizionali, così come trasmesso dal
Distributore.
Ciascuna fattura predisposta dall’Impresa in virtù dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni
affidate dovrà contenere il riferimento al contratto stesso, al CIG ed al numero della Richiesta di
acquisto (RDA) di Expo, nonché all’indicazione dell’attività svolta e dovrà essere intestata ad
Expo 2015 S.p.A., Via Carlo Pisacane, 1 – 20016 Pero (MI), Part. IVA: 06398130960 ed ivi spedita
in via cartacea per la liquidazione alla c.a. della Direzione Finanza, Amministrazione e Controllo
ovvero trasmessa a mezzo posta elettronica alla casella: [email protected]. In
assenza delle suddette indicazioni, le fatture verranno respinte e non potranno essere pagate
10
6. COPERTURA ASSICURATIVA
Il fornitore aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità ai sensi di legge, in
conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi oggetto delle prestazioni contrattuali
riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
Il fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Expo 2015 S.p.A. dalle pretese che terzi
dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Il fornitore aggiudicatario è obbligato altresì a garantire idonea e specifica copertura assicurativa
contro la responsabilità civile verso terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di
danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, arrecati durante
l’erogazione della fornitura, devono intendersi inclusi anche i danni patrimoniali (non derivanti
da danno materiale) derivanti da interruzione, alterazione, sospensione o mancata
erogazione/fornitura di energia elettrica a terzi. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un
massimale per sinistro non inferiore ad euro 25.000.000,00 con un sottolimite per i danni
patrimoniali da mancata fornitura non inferiore ad euro 5.000.000,00.
Si precisa che Expo 2015 S.p.A. è da considerarsi Terzo.
La polizza assicurativa, dovrà essere stipulata presso primaria compagnia di assicurazione e
dovrà avere durata pari a quella del contratto.
Il Fornitore aggiudicatario dovrà produrre copia della relativa polizza all’atto della stipulazione
del contratto ed impegnarsi a mantenerla valida ed efficace per tutta la durata dello stesso.
7. SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario
che rimane unico e solo responsabile nei confronti di Expo 2015 S.p.A. delle prestazioni
subappaltate.
Si precisa, peraltro, che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto,
gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento),
e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 118 del D.Lgs. 163/2006,
alle seguenti condizioni:
1) il concorrente all’atto dell’offerta deve indicare le attività e/o i servizi che intende
subappaltare;
2) l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso Expo 2015 S.p.A. copia autentica del
contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività
subappaltate;
3) l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 118,
comma 8, del D.Lgs. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod.civ. con l’impresa
subappaltatrice;
11
4) con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente
normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il
possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento
delle attività a lui affidate, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art.
38 del D.Lgs. 163/2006;
5) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della
Legge 575/1965 e s.m.i.
È inoltre fatto obbligo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, di
trasmettere a Expo 2015 S.p.A., entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora
l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto
termine, Expo 2015 S.p.A. sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario.
Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, il Fornitore prenderà
attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di
pagamento stabiliti nello Schema di Contratto allegato.
Inoltre, è fatto obbligo al Fornitore di comunicare alla Stazione Appaltante per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto: il nome del subcontraente, l’importo del
contratto e l’oggetto della prestazione affidata.
Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
8. PENALI
Per inadempimenti e ritardi, nell’esecuzione delle attività previste, dipendenti da colpa del
fornitore aggiudicatario, fatta salva la riserva di richiesta dei maggiori danni, saranno applicate
le penali di seguito indicate:
- per ogni giorno di ritardo, non imputabile ad Expo 2015 S.p.A., ovvero a forza maggiore o a
caso fortuito oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al Distributore Locale, rispetto
alla Data di Attivazione della Fornitura di cui al precedente articolo 3 ovvero rispetto al diverso
termine concordato dalle parti, il fornitore è tenuto a corrispondere ad Expo 2015 S.p.A. una
penale, pari a Euro 7.200,00 = (settemiladuecento/00), salvo, in ogni caso, il risarcimento del
maggior danno;
- per ogni giorno, non imputabile ad Expo 2015 S.p.A., a forza maggiore o a caso fortuito
oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al Distributore Locale, in cui il Fornitore
esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al
presente Capitolato Tecnico, Expo 2015 S.p.A. applicherà al Fornitore una penale pari a Euro
2.160,00= (duemilacentosessanta/00), sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere
eseguita in modo effettivamente conforme, al presente Capitolato Tecnico, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno;
12
- qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all’obbligo di cui al
precedente art. 1.2 del Capitolato Tecnico, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di
Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nel presente
Capitolato Tecnico, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, a corrispondere
ad Expo 2015 S.p.A. una penale pari ad un importo di Euro 0,05 per ogni kWh per il quale sia
stata accertata l’inadempienza;
- per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad Expo 2015 S.p.a., rispetto ai termini
stabiliti per la consegna della Reportistica di cui al precedente art. 3 o, eventualmente,
nell’ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni
indicate da Expo 2015 S.p.A., il Fornitore sarà tenuto a corrispondere ad Expo 2015 S.p.A. una
penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00), fino a quando i dati predetti saranno consegnati
completi e conformi alle prescrizioni predette, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
La contestazione scritta e/o la richiesta di pagamento delle penali non esonera in nessun caso
il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha
fatto sorgere l’obbligo di pagamento della relativa penale.
In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Expo 2015 S.p.A., il Fornitore dovrà
comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed
esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della
contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Expo 2015 S.p.A. nel
termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a
giudizio di Expo 2015 S.p.A., a giustificare l’inadempienza, saranno applicate al Fornitore le
relative penali.
E’ fatta salva in ogni caso la possibilità per Expo 2015 S.p.A. di ricorrere in caso di
inadempimento all’esecuzione in danno, con facoltà di far eseguire la fornitura oggetto di
questa gara a terzi addebitandone agli aggiudicatari i relativi costi.
9. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
LEGALI TÀ
Con la presentazione dell’offerta, i concorrenti si impegnano all’integrale rispetto di quanto
previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto tra Expo 2015 S.p.A. e la Prefettura U.T.G. di
Milano in data 13.02.2012, nonché della Seconda e Terza edizione delle Linee-Guida per i
controlli antimafia elaborate dal Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle
Grandi opere, consultabili sul sito internet http://www.expo2015.org/it/amministrazionetrasparente/legalita/protocollo-di-legalita.
L’accertamento di gravi inosservanze delle prescrizioni contenute nei documenti di sui sopra
costituisce causa di esclusione dalla gara.
I concorrenti si impegnano sin dalla partecipazione ad accettare una clausola contrattuale che
disponga la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di
violazione da parte dell’aggiudicatario delle clausole 1) e 2) contenute all’art. 4 del Protocollo
di legalità sottoscritto tra Expo 2015 S.p.A. e la Prefettura U.T.G. di Milano in data 13 febbraio
13
2012.
Fatte salve diverse determinazioni del Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti
Corruzione) ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 90/2014, costituisce, altresì, causa di esclusione dalla
gara o di risoluzione immediata del contratto stipulato con l’aggiudicatario, la commissione da
parte dei concorrenti o dell’aggiudicatario di fatti di corruzione o di turbativa della libertà degli
incanti o l’eventuale scoperta da parte delle competenti Autorità dei fatti illeciti sopra citati.
In particolare, nel rispetto di quanto previsto dalle Clausole n. 1 e 2 del Protocollo di Legalità,
stipulato con la Prefettura di Milano il 13 febbraio 2012, l’impresa si impegna a:
a) dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione a EXPO, di ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque
forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la
compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare
l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a
determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). Resta
fermo l’obbligo di denuncia degli stessi fatti all’A.G.;
b) denunciare all’ Autorità giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel
corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti
e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di
esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate EXPO e la Prefettura.
La violazione di quanto contenuto ai precedenti punti a) e b) comporterà la risoluzione di
diritto del Contratto.
10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Expo 2015 S.p.A. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto stipulato, previa
diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, con l’applicazione di una
penale pari al 10% dell’importo residuo del contratto e fatta salva la richiesta di ogni maggiore
danno e spesa conseguente, in caso di:
- ripetute violazioni degli obblighi contrattuali in misura maggiore di quelle previste per
l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 8;
- sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.
Expo 2015 S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto stipulato ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1456 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R,
con contestuale applicazione di una penale pari al 10% dell’importo residuo del contratto e fatta
salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, nei seguenti casi:
- accertamento di grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e in materia di sicurezza;
14
- applicazione di penali superiori alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo
contrattuale;
- qualora il Fornitore non abbia assolto all’obbligo di cui al precedente art. 1.2 del Capitolato
Tecnico, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in
maniera non conforme a quanto disciplinato nel presente Capitolato Tecnico, per un
quantitativo di energia elettrica superiore al 25% del quantitativo quadrimestrale;
- inottemperanza, entro 10 giorni dalla specifica richiesta di Expo 2015 S.p.A. , all’obbligo di
reintegro della cauzione definitiva;
- accertamento della mancata conformità alla disposizione in materia di divieto di subappalto;
- mancata conformità alle disposizioni in materia di cessione del contratto;
- mancata conformità alle disposizioni in materia di riservatezza;
- mancata attestazione da parte del fornitore della copertura assicurativa dei rischi durante la
vigenza contrattuale ai sensi del precedente articolo 6;
- violazione delle clausole 1 e 2, contenute nell’art. 4 del Protocollo di legalità stipulato con la
Prefettura di Milano il 13 febbraio 2012, come richiamate al precedente art. 9, lettere a) e b);
- fatte salve diverse determinazioni del Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione)
ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 90/2014, la commissione da parte dell’aggiudicatario di fatti di
corruzione o di turbativa della libertà degli incanti o l’eventuale scoperta da parte delle
competenti Autorità dei fatti illeciti sopra citati;
In tutti i casi di risoluzione del contratto per le motivazioni indicate nel presente o nel successivo
articolo, Expo 2015 S.p.A. si riserva la facoltà di adire alla graduatoria di gara secondo la
disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica della presente procedura.
11. CONDIZIONI RISOLUTIVE
Il Contratto si risolverà al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
-
esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai fini della
partecipazione alla gara e della stipula del contratto;
-
accertamento della non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti soggettivi
richiesti per la partecipazione alla procedura, in particolare in caso di applicazione a carico
del Fornitore aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
-
cessione dell’azienda, cessazione dell’attività, oppure in caso di concordato preventivo, di
fallimento a carico del Fornitore aggiudicatario;
-
violazione delle norme del Codice Etico e del Modello 231/01 di Expo 2015 S.p.A.
15
Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il contratto si intende risolto e Expo 2015
S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione a titolo di risarcimento del danno, restando salvo il
suo diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
12. RECESSO
RECESSO
Expo 2015 S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in
qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di
altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la
liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato
con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o
soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della
gestione degli affari del Fornitore;
b) reiterati inadempimenti del Fornitore;
c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che
riguardino Expo 2015 S.p.A. e che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura, la stessa
Expo 2015 S.p.A. potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata
A/R.
In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di Expo 2015 S.p.A. delle
prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le
condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi
ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o
indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ..
13. CONTROVERSIE
Per la risoluzione delle controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della
procedura di gara e del conseguente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di
Milano.
14. NORME FINALI
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle norme di
legge in vigore in quanto applicabili.
16