ENTENZA N.l /2014 Il Giudice Sportivo Regionale, vv. Francesco Origlio, riunito si a Palermo in data 7 maggio 2014, ha emesso la se ente sentenza nei confronti del tesserato Bonanno Giorgio, all'epoca dei fatti contes ati allenatore della A.S.D. Basket Mazara. FATIO L'Ufficio della Procura FederaI , a seguito di una nota datata 8.5.2013, da parte del signor Calogero Cappello, arbit o della gara regionale di serie C n.2442 tra A.S.D. Basket Cefalù e A.S.D. Basket azara, ha emesso il provvedimento di deferimento a carico del tesserato Bonanno iorgio, all'epoca dei fatti contestati allenatore della A.S.D. Basket Mazara. Detto deferimento scaturisce al comportamento tenuto dal tesserato il giorno successivo alla citata gara. In particolare, il tesserato Bonan o Giorgio, telefonava sulla utenza privata 3402125807 del direttore di gara Cappello alogero, intimandogli, mediante insulti e minacce a ravvedersi rispetto alla sanzione inferta all' esito della competizione nei confronti del giocatore James Warwik, della s adra del Basket Mazara. A parere della Procura Federale, a condotta del tesserato ha leso il principio di lealtà e correttezza cui devono attener i tutti i tesserati comportando, di conseguenza, la violazione degli artt.2 e 39 R.G .. In data 7 maggio 2014, giusta co vocazione, sono comparsi il Procuratore Federale avv. Baldassare Lauria, il deferito si or Bonanno Giorgio assistito dagli avvocati Fabrizio D'Andrea e Antonio Giammalvo mentre non è comparso il signor Calogero Cappello. Il Giudice Sportivo ha, quindi, in itato le parti a concludere. La Procura Federale si riport all'atto di deferimento e chiede per il deferito l'applicazione della sanzione a esi tre di inibizione, in applicazione del combinato disposto dagli artt.2 e 39 R.G., mentre gli avvocati del signor Bonanno chiedono, ai sensi dell'art.47 R.G., il non dov rsi procedere nei confronti dell'indagato. DIRITTO Dalla documentazione acquisita n atti e da quanto riportato dalle parti escusse possono ritenersi pacificamente provate l accuse rivolte al tesserato Bonanno Giorgio, all'epoca dei fatti contestati allenatore dell A.S.D. Basket Mazara. Rileva il Giudice Sportivo che nella prospettazione accusatoria, l'aver, da parte del Bonanno, contattato telefonicam nte l'arbitro Cappello Calogero, successivamente alla gara diretta da quest'ultimo, in ipendentemente dai toni e dall'assenza di minacce, lederebbe il principio di lealtà e correttezza previsto dagli artt.2 e 39 Regolamento di Giustizia. Nella propria prospett ione difensiva, pur riconoscendo il Bonanno di aver contattato telefonicamente il dire tore di gara - al fine di capire il motivo della squalifica del proprio giocatore -, ha riferi o di averlo fatto esclusivamente per capire cosa fosse accaduto, negando sia di averlo invitato ad omettere alcunché nella compilazione del referto di gara, sia di aver usato t ni minacciosi. Appare, quindi, necessario, ac ertare se il comportamento del tesserato Bonanno Giorgio, abbia violato il principi di lealtà e correttezza imposto dall'art.2 e 39 R.G .. Muovendo dagli elementi in icati, codesto Giudice Sportivo, ritiene che il comportamento posto in esser dal tesserato Bonanno Giorgio, all'epoca dei fatti contestati allenatore della A.S. . Basket Mazara, provato in atti e non denegato in udienza, abbia comportato la vi lazione del principio di lealtà e correttezza imposto dall'art.2 e 39 R.G .. Invero, dalle dichiarazioni testim niali prodotte dalla difesa del Bonanno, è emerso come lo stesso, pur con toni pacati ed i assenza di minacce, abbia contattato l'arbitro Cappello Calogero successivamente alla g a diretta da quest'ultimo. Ora, ciò che costituisce certame te violazione del principio di lealtà e correttezza è il solo fatto di aver contattato tele onicamente l'arbitro successivamente alla gara e non l'aver messo in discussione la co ettezza dell'operato dello stesso. Infatti, qualora il tesserato Bon o, ritenendo di aver subito una ingiustizia, avesse voluto mettere in discussione la correttezza dell'operato dell'arbitro, avrebbe dovuto operare secondo quanto previsto ai regolamenti e con le forme prescritte. E certamente, la giustizia sporti a, anche e soprattutto al fine di non far perdere al sistema ogni connotazione di ertezza e serietà, non contempla la possibilità di autotutelarsi rimettendo in discu sione le decisioni dei direttori di gara. Ad avviso di questo Giudice Sp rtivo, quindi, il tesserato Bonanno Giorgio, all'epoca dei fatti contestati allenatore d lla A.S.D. Basket Mazara, va, quindi, riconosciuto colpevole dei fatti contestati con ' atto di deferimento. P.Q.M. Il Giudice Sportivo, visti gli artt. ,comma 1-3 e 39 R.G., dichiara il tesserato Bonanno Giorgio, all'epoca dei fatti ntestati allenatore della A.S.D. Basket Mazara, responsabile delle incolpazioni l i ascritte e applica la sanzione dell'inibizione per mesi cinque (fino al 12.10.2014). Così deciso in Palermo il 7 maggi 2014 Depositata in data 12 maggio 2014 3
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