PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE Prot. n. S304/2013/637425/17.4-U381 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE AMBIENTALE N. 560 DI DATA 22 Novembre 2013 OGGETTO: Leali Steel S.p.A. – stabilimento di Borgo Valsugana (TN), via Puisle, 4. Rinnovo dell’Autorizzazione integrata ambientale. Pag 1 di 17 IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE AMBIENTALE vista l’Autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) rilasciata dal Dirigente del Settore Tecnico dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (di seguito APPA) con provvedimento di data 30 ottobre 2007, prot. n. 1531/07-S304, alla ditta Acciaieria Valsugana S.p.A., con sede legale in Borgo Valsugana (TN), via Puisle, 4, relativa allo stabilimento per la produzione di acciaio sito in Borgo Valsugana (TN), via Puisle, 4, ora gestito dalla ditta Leali Steel S.p.A., con sede legale in Borgo Valsugana (TN), via Puisle, 4 (di seguito Ditta), ed i relativi allegati; visto l’aggiornamento dell’AIA rilasciato dal Dirigente del Settore Tecnico dell’APPA con provvedimento del 19 dicembre 2007, prot. n. 1810/07-S304, relativo al differimento al 28 febbraio 2008 del termine per la presentazione degli studi e progetti per quanto riguarda il contenimento delle emissioni di inquinanti in atmosfera in forma diffusa, stabilendo altresì che i termini per la realizzazione degli interventi sarebbero stati fissati in fase di approvazione dei progetti; visto l’aggiornamento dell’AIA rilasciato dal Dirigente del Settore Tecnico dell’APPA con determinazione n. 89 del 21 agosto 2008 relativo a: - aumento della capacità dello stoccaggio provvisorio delle scorie da 2.500 m3 a 6.500 m3; - approvazione di alcuni interventi per l’abbattimento delle polveri aereodisperse in varie aree dello stabilimento; - proroga al 31 dicembre 2008 del termine per la realizzazione degli interventi per il contenimento delle emissioni diffuse, per il completamento del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni in atmosfera (di seguito S.M.E.) con la misura di CO e NOx e per la conclusione dei lavori del sistema di raccolta delle acque di prima pioggia; - rinvio del termine per la presentazione dello studio di fattibilità per un sistema di insufflazione di agenti assorbenti per la riduzione di composti organoclorurati e idrocarburi policiclici aromatici successivamente alla realizzazione del nuovo impianto fumi; - rinvio del termine per la presentazione di un progetto di risanamento acustico ai tempi previsti nell’ambito di un Accordo di programma tra Acciaieria Valsugana S.p.A., Provincia Autonoma di Trento e Comune di Borgo Valsugana; visto l’aggiornamento dell’AIA rilasciato dal Dirigente del Settore Tecnico dell’APPA con determinazione n. 153 del 27 ottobre 2008 relativo all’autorizzazione dell’attività di messa in riserva (operazione R13) e recupero (operazioni R4 e R5) di rifiuti non pericolosi da utilizzare nella produzione di acciaio; visto l’aggiornamento dell’AIA rilasciato dal Dirigente del Settore Tecnico dell’APPA con determinazione n. 211 del 19 giugno 2009 relativo alla modifica delle prescrizioni inerenti l’effettuazione degli autonomi controlli sulle emissioni in atmosfera dello stabilimento e del controllo dell’indice di accuratezza relativo del S.M.E., in previsione dell’imminente modifica della configurazione dell’impianto di trattamento dei fumi; Pag 2 di 17 visto il riesame dell’AIA rilasciato dal Dirigente del Settore Tecnico dell’APPA con determinazione n. 276 del 19 agosto 2009 relativo all’installazione ed all’esercizio del nuovo impianto di trattamento dei fumi funzionale al miglioramento dell’efficienza di captazione delle emissioni secondarie ed all’abbattimento degli inquinanti organoclorurati; visto l’aggiornamento dell’AIA rilasciato con propria determinazione n. 384 del 21 dicembre 2010 relativo all’ampliamento della superficie destinata allo stoccaggio delle scorie lasciando invariata la volumetria (6.500 m3), all’approvazione del progetto della vasca di pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dal piazzale sterrato ed alla presa d’atto della realizzazione del tomo di mascheramento sul lato ad ovest del capannone principale; visto l’aggiornamento dell’AIA rilasciato con propria determinazione n. 148 del 13 maggio 2011 relativo all’installazione di un sistema di campionamento in continuo finalizzato all’analisi in laboratorio di PCDD e PCDF e di eventuali altri microinquinanti e di un sistema di monitoraggio delle emissioni secondarie; visto il riesame dell’AIA rilasciato con propria determinazione n. 154 del 23 maggio 2011 relativo alla conformazione delle prescrizioni sulle emissioni in atmosfera dello stabilimento alle disposizioni della L.P. 19 novembre 2010, n. 24, e della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2910 del 3 dicembre 2009, nonché all’approvazione dello studio sulla velocità di flusso dei reflui aeriformi all’interno dei condotti delle emissioni E1 ed E2 e della progettazione definitiva della modifica degli attuali sistemi di raccolta, trasporto e stoccaggio dei residui “hold up” dei presidi per il trattamento dei fumi; visto l’aggiornamento dell’AIA rilasciato con propria determinazione n. 313 del 21 ottobre 2011 relativo alla realizzazione di una rete di idranti antincendio, alla delimitazione del box scoria ed all’applicazione del Regolamento UE n. 333/2011 del 31 marzo 2011; visto l’aggiornamento dell’AIA rilasciato con propria determinazione n. 56 del 24 febbraio 2012 relativo al progetto di un sistema di ulteriore aspirazione nella porzione di capannone adibita alla carica delle ceste di rottame nel forno fusorio e di svuotamento dei mastelli di scoria nera; visto l’aggiornamento dell’AIA rilasciato con propria determinazione n. 341 del 23 novembre 2012 con cui si sospendono i termini per l’esecuzione degli autonomi controlli a causa di una fermata prolungata dell’attività conseguente alla richiesta di concordato preventivo inoltrata da Acciaieria Valsugana S.p.A. al Tribunale di Trento; visto l’aggiornamento dell’AIA rilasciato con propria determinazione n. 434 del 12 agosto 2013, con cui viene preso atto dell’avvenuto subentro della Ditta nella gestione dell’impianto e con cui viene volturata a favore della medesima Ditta l’autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel luogo di produzione, senza alcuna variazione dal punto di vista tecnico rispetto a quanto precedentemente autorizzato; Pag 3 di 17 visto l’aggiornamento dell’AIA rilasciato con propria determinazione n. 473 del 12 settembre 2013, con cui viene volturata a favore della Ditta l’autorizzazione al recupero di rottame ferroso e materiale refrattario (operazioni R4, R5 ed R13), senza alcuna variazione dal punto di vista tecnico rispetto a quanto precedentemente autorizzato; vista la domanda di rinnovo dell’AIA presentata in data 27 aprile 2012 (ns. prot. n. 246214), ai sensi dell’art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la documentazione tecnica allegata; viste le integrazioni presentate dalla Ditta e di seguito sintetizzate: - 21 giugno 2012 (ns. prot. n. 362250): integrazioni in merito ad indagini fonometriche effettuate nel maggio 2012; - 10 agosto 2012 (ns. prot. n. 462448 di data 13 agosto 2012): chiarimenti in merito alla fase di avvio degli impianti ed alle procedure per la gestione del materiale derivante dalla sacca polveri; - 17 ottobre 2012 (ns. prot. n. 589093): precisazioni in merito alla documentazione presentata in allegato al rinnovo dell’AIA; - 15 novembre 2012 (ns. prot. n. 650180): correlazione tra il numero di giri dei ventilatori e la portata ai camini identificati con le sigle E1 ed E2; - 13 settembre 2013 (ns. prot. n. 502003 del 17 settembre 2013): chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti ed agli esiti del ricorso straordinario presentato al Presidente della Repubblica contro la zonizzazione acustica comunale; considerato che l’attività esercita rientra fra le tipologie assoggettate alla disciplina del Titolo IIIbis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 in materia di AIA, in quanto individuata al punto 2.2 dell’allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto – “Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora”; vista la nota di data 14 maggio 2012, ns. prot. n. 276568, con la quale APPA comunica l’avvio del procedimento relativo al rinnovo dell’AIA; visto che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’AIA, il gestore richiede quanto segue: ciclo produttivo: - riutilizzo interno del materiale raccolto nella sacca polveri in regime di sottoprodotto; emissioni in atmosfera: - esplicitare la non validità degli autonomi controlli ai fini della contestazione ai sensi dell’art. 279, comma 2, del D.Lgs. 152/2006; - esplicitare che l’invio quotidiano in automatico dei dati provenienti dal S.M.E. ottemperi contemporaneamente sia all’obbligo di invio quotidiano sia all’obbligo di comunicazione nel caso di superamento del limite imposto in autorizzazione; - proposta di soluzione per la stima del flusso di massa giornaliero e mensile in caso di indisponibilità del S.M.E. per più di 48 ore; Pag 4 di 17 - considerare puramente sperimentale il campionatore in continuo di microinquinanti organici con strumentazione “dioxin monitoring system”; - revisione dei limiti in flusso di massa per le emissioni in atmosfera; - definizione univoca del transitorio iniziale, a seguito del quale l’impianto è da ritenersi “a regime” e “nelle più gravose condizioni di esercizio”; - riduzione da 15 a 10 giorni del periodo entro cui comunicare la data di effettuazione degli autonomi controlli; - revisione della periodicità degli autonomi controlli sulle emissioni identificate con le sigle E3 ed E4 (sili antracite); scarichi idrici: - autorizzazione degli scarichi identificati con le sigle S2 ed S3 come scarichi di acque reflue industriali; rifiuti: - chiarire i riferimenti al Regolamento UE n. 333/2011 (“End of waste”); - eliminare i range di composizione per le varie famiglie di materiale refrattario, desunti dal D.M. 5 febbraio 1998 per le autorizzazioni in procedura semplificata; - impiego dello stoccaggio provvisorio di 20 m3, attualmente dedicato ai rifiuti con il codice CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati), per quelli identificati con il codice CER 15.01.06 (imballaggi misti); - autorizzazione della gestione in regime di stoccaggio provvisorio dei rifiuti identificati con i seguenti codici CER, attualmente gestiti in regime di deposito temporaneo: • 15 01 03: “imballaggi in legno”; • 17 04 11: “cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10”; • 19 12 12: “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11”; viste le osservazioni pervenute nell’ambito dell’istruttoria da parte dell’Associazione Valsuganattiva (ns. prot. n. 355540, di data 25 giugno 2013), dell’Associazione Medici per l’ambiente (ns. prot. n. 380776, di data 9 luglio 2013) e della Comunità Valsugana e Tesino (ns. prot. n. 510722, di data 20 settembre 2013); atteso che le sopra citate note propongono nel dettaglio quanto segue: - stabilire un protocollo con cui si garantisca che le autoanalisi condotte dall’azienda siano valide anche come prova in futuri provvedimenti giudiziari; - pubblicazione in tempo reale dei dati ricavati dal S.M.E. e delle immagini delle telecamere a circuito chiuso relativo al parco scorie/rottami e dog house; - protezione del sistema di archiviazione dei dati da eventuali manomissioni; - fermare l’attività dello stabilimento siderurgico in caso di malfunzionamento del S.M.E.; - presenza di un gruppo di continuità per prevenire eventuali black out del sistema informatico di acquisizione dei dati ricavati dal S.M.E.; - applicazione integrale della Legge provinciale 19 novembre 2010, n. 24 (“Legge Kessler”); - imposizione di vincoli di cogenza non sottoponibili ad arbitrarie interpretazioni; Pag 5 di 17 - adeguate prescrizioni per evitare gli sforamenti dei limiti imposti alle emissioni in atmosfera per il parametro “Ossido di carbonio”; ristrutturazione dello stabilimento per il contenimento delle emissioni diffuse; visto il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 23 ottobre 2013 (ns. prot. n. 589740 del 30 ottobre 2013), convocata con nota di data 9 ottobre 2013, ns. prot. n. 547357, con cui viene approvato il Rapporto istruttorio e gli altri allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; acquisito in Conferenza dei Servizi il parere favorevole del Comune di Borgo Valsugana, in ordine agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 7, del D.Lgs. 152/2006; visto il parere favorevole espresso dal Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia della Provincia Autonoma di Trento con nota del 23 ottobre 2013, prot. n. 575531; rilevato in particolare che l’utilizzo nel forno fusorio del materiale grossolano trattenuto dalla sacca polveri rappresenta una forma di re-impiego di materia che altrimenti dovrebbe essere smaltita come rifiuto ed inoltre riduce, seppur limitatamente, il consumo di nuova materia prima; valutato che la riduzione della produzione di rifiuti è annoverata tra i principi generali degli obblighi fondamentali del gestore previsti dalla Direttiva 2008/1/CE del 15 gennaio 2008 (art. 3, comma 1, lettera c); valutato inoltre che le BAT di settore prevedono l’”uso di polveri raccolte dai filtri per il recupero esterno di metalli non ferrosi come lo zinco nell’industria dei metalli non ferrosi, se necessario, previo arricchimento delle polveri dei filtri mediante ricircolazione nel forno elettrico ad arco”; stabilito pertanto di poter autorizzare detto recupero in regime di sottoprodotto, purché avvenga conformemente ai dettami dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e secondo le modalità operative descritte nella nota trasmessa dalla Ditta in data 10 agosto 2012 (ns. prot. n. 462448 di data 13 agosto 2012); ritenuto inoltre di confermare che gli autonomi controlli periodici non hanno validità ai fini della contestazione ai sensi dell’art. 29-quattordecies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo il rispetto delle condizioni imposte per l’effettuazione degli stessi (scadenze, metodiche, comunicazione preventiva e modalità di comunicazione di eventuali superamenti); ritenuto doveroso specificare le modalità con cui la Ditta deve comunicare gli eventuali superamenti dei limiti rilevati dal S.M.E., rimandando all’allegato 2 (“Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni gestionali”) alla presente determinazione la definizione puntuale delle stesse; Pag 6 di 17 ritenuto altresì di specificare sempre nell’allegato 2 alla presente determinazione le modalità con cui debbano essere effettuate le misure alternative in caso di indisponibilità del S.M.E. per più di 48 ore; considerato che il sistema di campionamento in continuo finalizzato all’analisi in laboratorio di microinquinanti necessita di un significativo periodo di funzionamento in continuo per una corretta calibrazione, condizione di fatto raramente avvenuta da maggio 2011 ad oggi a causa di un’attività produttiva prima molto discontinua e poi anche sospesa; ritenuto pertanto di prolungare il periodo di esercizio sperimentale di detto sistema fino al 31 dicembre 2014; valutato che l’applicazione dei limiti in flusso di massa imposti dalla tabella B allegata al Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti (di seguito T.U.L.P.) siano coerenti con quanto prescritto dall’articolo 29-sexies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, il quale stabilisce testualmente quanto segue: “… I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l’impianto ...”; ritenuto pertanto di dover confermare la prescrizione relativa al rispetto dei limiti in flusso di massa per le emissioni in atmosfera per i quali, prevedendo il punto 4 dell’appendice alla tabella B allegata al T.U.L.P. che “… i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite sono quelli stabiliti dall’art. 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall’allegato VI alla parte quinta del medesimo decreto legislativo”, trova applicazione il paragrafo 2.2 dell’Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 – “ … in caso di misure in continuo, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25” – ed il successivo paragrafo 2.3 – “… in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione … omissis … calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione”; stabilito di definire in maniera esplicita nell’allegato 2 (“Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni gestionali”) alla presente determinazione il periodo transitorio a seguito del quale l’impianto è da ritenersi “a regime” e “nelle più gravose condizioni di esercizio”, anche ai sensi dell’art. 29-sexies, comma 7, del D.Lgs. 152/2006; ritenuto di poter approvare la richiesta di riduzione a 10 giorni del periodo di preventiva comunicazione della data di effettuazione degli autonomi controlli, in quanto tale periodo viene ritenuto adeguato dal Settore Laboratorio e controlli per consentire di poter eventualmente assistere all’effettuazione degli stessi e/o organizzare analisi in contraddittorio; Pag 7 di 17 ritenuto che la periodicità annuale degli autonomi controlli sulle emissioni E3 ed E4 (sili antracite) attualmente in vigore sia necessaria al fine di una periodica verifica dello stato di manutenzione dei sistemi di abbattimento posti a presidio delle stesse, senza i quali non risulterebbe garantito il rispetto dei limiti imposti dall’AIA per dette emissioni; stabilito pertanto di non modificare la suddetta frequenza annuale per l’effettuazione degli autonomi controlli in corrispondenza delle emissioni E3 ed E4; visto che gli scarichi S2 ed S3 scaricherebbero acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali che però possono venire a contatto con residui di lavorazione o rifiuti presenti sulla superficie dell’impianto, benché gli stessi non siano in realtà mai stati attivati; considerato che l’autorizzazione dei medesimi scarichi come industriali offre maggiori garanzie dal punto di vista ambientale, in quanto vengono stabilite delle specifiche prescrizioni in caso di effettiva attivazione degli stessi; ritenuto doveroso in particolare prescrivere che le sezioni di imbocco dei due scarichi siano poste in modo tale da escludere la possibilità che eventuali inquinanti in sospensione o materiale accumulato sul fondo delle vasche possano essere convogliati nel corpo idrico ricettore, anche in situazioni di emergenza dovute ad esempio a precipitazioni meteoriche di intensità straordinaria; visto il regolamento UE del 31 marzo 2011, n. 333/2011, che stabilisce i criteri per cui alcune tipologie di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE; ritenuto prescrivere che la Ditta, in relazione ai rottami metallici non considerati rifiuti ricevuti nello stabilimento successivamente alla data di applicazione del Regolamento UE n. 333/2011 (9 ottobre 2011), conservi la dichiarazione di conformità prevista dall’art. 5 dello stesso regolamento per almeno un anno dalla data di accettazione del rottame metallico non rifiuto nello stabilimento; rilevato che il D.M. 5 febbraio 1998 è relativo alle procedure di autorizzazione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, vigente per lo stabilimento in questione fino al 27 ottobre 2008 e da allora superato in quanto le stesse operazioni sono state autorizzate in regime ordinario ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 84 del T.U.L.P.; considerato che l’utilizzo indistinto dei refrattari in forno, previa eventuale separazione di frammenti metallici ed eventuale macinazione, non rende necessaria la distinzione per famiglia desunta dal D.M. 5 febbraio 1998, la quale tra l’altro non garantisce una maggiore tutela da un punto di vista ambientale; valutato che i rifiuti prodotti nello stabilimento per cui viene richiesta l’autorizzazione per la loro gestione in regime di stoccaggio provvisorio sono non pericolosi; Pag 8 di 17 rilevato inoltre che l’utilizzo dello stoccaggio provvisorio di 20 m3 per i rifiuti identificati con il codice CER 15.01.06 (“imballaggi misti”), in luogo di quelli identificati con il codice CER 20.03.01 (“rifiuti urbani non differenziati”), non comporta alcuna aggravio dal punto di vista ambientale; considerato opportuno prescrivere che lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti identificati con il codice CER 19 12 12 (“altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11”) sia limitato esclusivamente a quelli decadenti dalle attività di recupero svolte in loco; ritenuto pertanto di poter autorizzare gli stoccaggi provvisori dei rifiuti prodotti nello stabilimento identificati con i codici CER 15.01.06 (“imballaggi misti”), 15 01 03 (“imballaggi in legno”), 17 04 11 (“cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10”) e 19 12 12 (“altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11”), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nell’Allegato 2 (“Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni gestionali”) alla presente determinazione; valutate anche in sede della Conferenza dei Servizi decisoria del 23 ottobre 2013 le sopra citate osservazioni pervenute nell’ambito dell’istruttoria da parte dei vari soggetti portatori di interesse; ritenuto che gli autonomi controlli periodici debbano essere considerati come verifiche da parte della Ditta della funzionalità degli impianti e dei presidi ambientali, nonché della corretta ed adeguata gestione degli stessi; vista la Circolare del Dirigente dell’APPA del 15 luglio 2013, ns. prot. n. 393822, recante “Criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione”; preso atto che la sopra citata circolare specifica che i dati ricavati dal S.M.E. sono da ritenersi utilizzabili ai fini delle verifiche previste dall’art. 271 del D.Lgs. 152/2006 solamente a seguito della validazione del sistema da parte dell’APPA e dal conseguente aggiornamento dell’AIA che definirà puntualmente i suddetti criteri di valutazione; visto che, ai sensi dell’art. 29-sexies, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 la Ditta è tenuta, in riferimento agli autonomi controlli, a “ … comunicare all’autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all’autorità competente ed ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale”; visto che l’art. 29-octies, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 prevede che i dati ricavati dal controllo delle emissioni devono essere messi a disposizione del pubblico; ritenuto pertanto di demandare ad un successivo provvedimento, a seguito della validazione del S.M.E. prevista dalla sopra citata Circolare del 15 luglio 2013, la definizione puntuale delle condizioni per cui gli eventuali superamenti dei limiti stabiliti dall’AIA siano passibili delle Pag 9 di 17 sanzioni stabilite dalla normativa vigente, nonché l’indicazione delle modalità con cui consentire una rapida ed agevole consultazione di tali dati ai soggetti portatori di interesse; considerato che fino a detta validazione la consultazione dei dati ambientali è comunque consentita nelle normali forme dell’accesso agli atti disciplinate dalla Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23, recante “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”; atteso che la sopra citata validazione del S.M.E. riguarderà anche un’attenta verifica dei sistemi di protezione dell’archivio dei dati da eventuali manomissioni anche da parte della Ditta e che pertanto a seguito della stessa saranno eventualmente stabilite opportune prescrizioni in merito; ritenuto comunque di fissare fin d’ora alcune specifiche prescrizioni in relazione al rilevamento di dati anomali dal S.M.E., rimandando all’allegato 2 (“Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni gestionali”) alla presente determinazione la definizione puntuale delle stesse; ritenuto di accogliere la richiesta di pubblicazione delle immagini della telecamera fissa a colori ad alta risoluzione che inquadra costantemente dall’esterno la cappa posta sopra il forno fusorio, prescrivendo che le stesse siano rese disponibili in tempo reale, a decorrere dal 1 gennaio 2014, su un sito internet individuato dalla Ditta; visto l’Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006, il quale prevede in particolare che in caso di indisponibilità delle misure in continuo il gestore debba “... attuare forme alternative di controllo delle emissioni basate su misure discontinue, correlazioni con parametri di esercizio o con specifiche caratteristiche delle materie utilizzate …”; ritenuto pertanto non accoglibile la proposta di prescrivere alla Ditta il blocco dell’attività dello stabilimento siderurgico in caso di malfunzionamento del S.M.E.; ritenuto in ogni caso doveroso imporre specifiche misure alternative in caso di indisponibilità del S.M.E. per più di 48 ore, rimandando all’allegato 2 (“Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni gestionali”) alla presente determinazione la definizione puntuale delle stesse; ritenuto inoltre opportuno prescrivere la presenza di un gruppo di continuità per prevenire eventuali black out del sistema informatico di acquisizione dei dati ricavati dal S.M.E., anche al fine di garantirne il continuativo funzionamento in caso di mancata erogazione della corrente elettrica; dato atto che già con la propria determinazione n. 154 del 23 maggio 2011 è stata data piena applicazione alla Legge Provinciale 19 novembre 2010, n. 24 (cosiddetta “Legge Kessler”); stabilito di confermare anche in sede di rinnovo dell’AIA tutte le prescrizioni derivanti dall’applicazione della suddetta L.P. 24/2010; Pag 10 di 17 ritenuto inoltre opportuno scindere il precedente Rapporto istruttorio ed i relativi allegati, così come modificati nei successivi aggiornamenti, in tre allegati (allegato 1 “Rapporto istruttorio”, allegato 2 “Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni gestionali” e allegato 3 “Raccomandazioni”), al fine di definire con maggiore precisione quali sono le parti descrittive dello stabilimento, quali sono le prescrizioni che la Ditta deve ottemperare e quali sono i semplici richiami normativi; visto lo studio inerente il controllo e la limitazione delle emissioni in atmosfera di monossido di carbonio durante il processo di fusione presentato dall’allora gestore Acciaieria Valsugana S.p.A. in data 30 dicembre 2004, ns. prot. n. 5502/04-U223; ritenuto opportuno prescrivere alla Ditta di aggiornare detto studio entro il 30 giugno 2014, al fine di individuare eventuali nuove tecniche disponibili nel frattempo intervenute atte a garantire il continuativo rispetto del limite imposto dalla tabella B allegata al T.U.L.P. per le emissioni in atmosfera di monossido di carbonio; ritenuto inoltre opportuno identificare puntualmente tutte le possibili fonti di emissioni in atmosfera in forma diffusa presenti nello stabilimento in una specifica tabella, individuando misure specifiche per ciascuna di stesse; considerato altresì opportuno a tale proposito definire il termine ultimo del 30 settembre 2014 per la realizzazione dell’aspirazione ausiliaria, già autorizzata con propria determinazione n. 56 del 24 febbraio 2012; stabilito inoltre di prescrivere che entro il medesimo termine la Ditta provveda a realizzare ulteriori sistemi, quali ad esempio portoni ad apertura temporizzata per l’isolamento della campata del capannone in cui è presente il forno fusorio, al fine di contenere le correnti trasversali che possono favorire la dispersione degli inquinanti in forma diffusa; stabilito inoltre di prescrivere alla Ditta di effettuare annualmente una stima delle emissioni in atmosfera in forma diffusa secondo quanto indicato dalle BAT di settore (decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2012/135/UE del 28 febbraio 2012), al fine di verificare la continua efficienza dei sistemi di contenimento delle stesse e che la captazione delle polveri abbia un’efficienza pari ad almeno il 98%, soglia minima individuata dalle BAT di settore; visto lo studio “Approfondimenti sull’incidenza ambientale dell’acciaieria di Borgo Valsugana”, redatto dall’Università degli Studi di Trento in collaborazione con altri Istituti nazionali, consegnato in data 7 settembre 2012 (ns. prot. n. 504902) ed integrato in data 11 luglio 2013 (ns. prot. n. 386939); preso atto che da tale studio si evince l’opportunità di fissare un limite per i PCB “dioxin-like” in corrispondenza delle emissioni convogliate in atmosfera derivanti dalla fusione dell’acciaio; Pag 11 di 17 ritenuto pertanto di dover stabilire un limite per i PCB “dioxin-like” pari a quello fissato per PCDD e PCDF – diossine e furani (0,1 ngI-TEQ/Nm3) – in aggiunta al limite PCB+PCT già in essere; visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da Acciaieria Valsugana S.p.A., che allora gestiva lo stabilimento, contro la zonizzazione acustica comunale del territorio approvata con la deliberazione del Consiglio del Comune di Borgo Valsugana (TN) n. 8 del 24 febbraio 2009; visto il decreto del Presidente della Repubblica di data 24 maggio 2013, trasmesso dalla Ditta con le integrazioni del 13 settembre 2013 (ns. prot. n. 502003 del 17 settembre 2013), riguardante il sopra citato ricorso; preso atto che le obiezioni sollevate sono state parzialmente accolte; ritenuto pertanto doveroso prescrivere che la Ditta, a seguito dell’adozione da parte del Comune di Borgo Valsugana dei provvedimenti conseguenti l’esito di detto ricorso, debba verificare il rispetto dei nuovi limiti acustici; viste le ulteriori osservazioni pervenute nell’ambito dell’istruttoria da parte dell’Associazione Medici per l’ambiente in data 13 novembre 2013 (ns. prot. n. 619808), che possono essere così sintetizzate: - imposizione di misure atte a contenere al massimo le emissioni diffuse in atmosfera prodotte dallo stabilimento; - valutazione sulla possibilità di autorizzare il riutilizzo interno del materiale raccolto nella sacca polveri solamente a seguito degli adeguamenti di cui al precedente punto; visto il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 21 novembre 2013 (ns. prot. n. 637421 del 22 novembre 2013), convocata con nota di data 14 novembre 2013, ns. prot. n. 622783, con cui viene approvato il Rapporto istruttorio e gli altri allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; visto il parere favorevole espresso dal Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia della Provincia Autonoma di Trento con nota del 21 novembre 2013, prot. n. 636206; rilevato in particolare che l’Allegato “Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni gestionali” approvato nella Conferenza dei Servizi decisoria del 23 ottobre 2013 contiene già prescrizioni specifiche, con cadenze temporali ben definite, tese a migliorare il contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive in atmosfera; considerato altresì che, oltre a quanto già sopra riportato, il materiale raccolto nella sacca polveri, decadente dal processo di fusione, costituisce una frazione molto piccola rispetto al quantitativo di rottame in fusione, è di dimensioni grossolane e può essere riutilizzato solo se possiede i requisiti idonei a poter essere considerato un sottoprodotto, stabiliti dall’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, Pag 12 di 17 come esplicitato nell’Allegato “Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni gestionali” alla presente determinazione; vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2589 del 10 ottobre 2008, con la quale è stata approvata la localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti dell’attività di recupero di rottami ferrosi classificati come rifiuti; considerato che, come riportato in premessa della deliberazione della Giunta provinciale sopra richiamata, la gestione del rottame ferroso come rifiuto si può ritenere non sostanziale ai fini della sottoposizione alla procedura di verifica in materia di valutazione dell’impatto ambientale; visto l’art. 88, comma 1, del T.U.L.P., a tenore del quale il rilascio delle autorizzazioni previste dall’art. 84 dello stesso è subordinato alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dell’ente rilasciante, a copertura delle spese per l’eventuale bonifica e ripristino delle aree interessate dalle operazioni di gestione di rifiuti, per il risarcimento di eventuali danni da queste recate all’ambiente nonché per la chiusura degli impianti in qualunque momento; vista la deliberazione n. 206 di data 23 luglio 1986 della Commissione per la trattazione delle questioni in materia di smaltimento rifiuti istituita presso il Servizio Protezione ambiente, recante “Criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi”, la quale stabilisce, tra l’altro, che per l’esercizio delle operazioni di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico-nocivi (ora denominati pericolosi) deve essere versata una garanzia finanziaria di € 154,93 per m3 di capacità dell’impianto, con un minimo di € 516,46; visto il deposito cauzionale prestato dalla Ditta a favore della Provincia Autonoma di Trento in data 18 giugno 2013, per un importo pari a 37.184,89 euro (comunicazione di data 10 luglio 2013, ns. prot. n. 385203), a copertura dell’esercizio dell’attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi, secondo quanto previsto dall’art. 88 del T.U.L.P.; vista la deliberazione n. 29 di data 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell’ambiente dagli inquinamenti istituita presso il Servizio Protezione ambiente, recante “Disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l’esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti” in applicazione dell’art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l’altro, che per l’esercizio delle operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi con recupero di materia sia versata una garanzia finanziaria di € 25.822,84; visto il deposito cauzionale prestato dalla Ditta a favore della Provincia Autonoma di Trento in data 26 agosto 2013, per un importo pari a € 25.822,84 (comunicazione di data 5 settembre 2013, ns. prot. n. 480754), a copertura dell’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti in questione, secondo quanto previsto dal sopra citato art. 88 del T.U.L.P.; vista la nota inoltrata dalla Ditta in data 2 settembre 2013 (ns. prot. n. 480370 di data 5 settembre 2013), con cui la medesima si impegna a destinare la garanzia finanziaria prestata con il sopra citato Pag 13 di 17 deposito cauzionale a copertura non solamente degli eventuali danni futuri, bensì anche degli eventuali danni pregressi; vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1789 di data 30 agosto 2013, con la quale è stato approvato l’aggiornamento del tariffario delle prestazioni rese dall’APPA ai sensi dell’art. 7, comma 4, della Legge Provinciale 11 settembre 1995, n. 11; ritenuto pertanto di prescrivere alla Ditta di presentare, ai sensi dell’articolo 29-ter, comma 1, lettera h, del D.Lgs. 152/2006, all’APPA il piano di monitoraggio per il controllo programmato previsto dall’articolo 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 entro il 28 febbraio 2014 ai fini della sua approvazione, secondo le indicazioni contenute nelle “Linee guida per la redazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo” riportate nell’allegato 5 alla presente determinazione; preso atto che la Ditta non aderisce ad alcun sistema di gestione ambientale; considerato pertanto che l’AIA ha validità di cinque anni a decorrere dalla data della presente determinazione, ai sensi dell’art. 29 octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006; preso atto che, a norma dell’articolo 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/2006, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali indicate nell’allegato IX alla parte II del D.Lgs. 152/2006; valutato che l’impianto soddisfa i requisiti indicati dal D.Lgs. 152/2006 ai fini della riduzione globale dell’inquinamento; visto l’articolo 29-sexies, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006, a tenore del quale “i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l’impianto”; visto inoltre l’articolo 29-septies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il quale prevede, qualora ciò risulti necessario per la riduzione o la prevenzione dell’inquinamento, che l’autorità competente possa prescrivere l’adozione di misure più rigorose di quelle imposte dalla normativa ambientale o ottenibili con le migliori tecniche disponibili; ritenuto pertanto di fissare le prescrizioni gestionali ed i limiti di emissione, conseguenti all’adozione delle BAT, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autonomi controlli come indicato nell’Allegato 2 alla presente determinazione; ritenuto inoltre di determinare le modalità di comunicazione degli esiti analitici dei controlli, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006; ritenuto di confermare le conclusioni del Rapporto istruttorio allegato alla presente determinazione e di rinnovare l’AIA per il proseguimento dell’attività industriale dello stabilimento in questione, attribuendo forza vincolante alle prescrizioni, nonché alle modalità e frequenza di effettuazione dei Pag 14 di 17 controlli, contenute nell’Allegato 2 alla presente determinazione (“Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni gestionali”); stabilito di raccomandare l’osservanza di ulteriori prescrizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell’allegato 3 al presente provvedimento (“Raccomandazioni”); viste le linee guida per l’identificazione delle BAT per gli impianti appartenenti al punto 2.2 dell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 – “Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora” – approvate con D.M. 31 gennaio 2005, successivamente aggiornate con la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2012/135/UE del 28 febbraio 2012; visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare il titolo III-bis della parte seconda, rubricato “L’autorizzazione integrata ambientale”; visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.; visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante “Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1”; vista la legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, con la quale è stata istituita l’APPA; determina 1. di rinnovare l’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata dal Dirigente del Settore Tecnico dell’APPA con provvedimento di data 30 ottobre 2007, prot. n. 1531/07-S304, e successivi aggiornamenti e riesami, relativa allo stabilimento per la produzione di acciaio sito in Borgo Valsugana (TN), via Puisle, 4, ora gestito dalla ditta Leali Steel S.p.A., con sede legale in Borgo Valsugana (TN), via Puisle, 4; 2. di imporre il rispetto delle condizioni (valori limite, frequenza dei controlli e metodiche analitiche di controllo) e prescrizioni contenute nell’Allegato 2 alla presente determinazione e delle seguenti prescrizioni generali: - la Ditta effettua autonomi controlli sulle emissioni relativamente agli inquinanti indicati nell’Allegato 2, secondo le modalità e con le frequenze ivi riportate, dandone preventiva comunicazione all’APPA ed al Comune di Borgo Valsugana (TN); - i dati relativi ai suddetti autonomi controlli sono trasmessi all’APPA ed al Comune di Borgo Valsugana (TN) secondo le modalità indicate nell’Allegato 2, allegando i relativi certificati di analisi firmati da un tecnico abilitato; - i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; - sono esclusi dall’obbligo del rispetto dei valori limite fissati nell’Allegato 2 i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell’impianto, qualora previste; Pag 15 di 17 - - - - la Ditta, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscono significativamente sull’ambiente, deve informare tempestivamente l’APPA ed il Comune di Borgo Valsugana (TN), anche in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 42 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti; la Ditta deve fornire alle Autorità competenti l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte; la Ditta è in ogni caso obbligata a realizzare tutte le opere che consentano l’esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti; all’atto della cessazione definitiva delle attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste lo stabilimento deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si dovessero manifestare durante l’esercizio; 3. di prescrivere alla Ditta di presentare, ai sensi dell’articolo 29-ter, comma 1, lettera h, del D.Lgs. 152/2006, entro il 28 febbraio 2014 all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente il piano di monitoraggio per il controllo programmato previsto dall’articolo 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, ai fini della sua approvazione, secondo le indicazioni contenute nelle “Linee guida per la redazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo” riportate nell’Allegato 4; 4. di rammentare che il presente provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall’articolo 29-octies, comma 4, del D.Lgs. 152/2006; 5. di avvertire che, ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, la Ditta è tenuta a comunicare all’APPA le modifiche progettate all’impianto corredate dalla necessaria documentazione, al fine della valutazione per l’eventuale aggiornamento dell’Autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni e prescrizioni; 6. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali elencate nell’allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva 96/82/CE (D.Lgs. 334/1999 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE (D.Lgs. 216/2006 in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto); 7. di stabilire che l’Autorizzazione integrata ambientale è valida cinque anni a decorrere dalla data della presente determinazione, ai sensi dell’articolo 29-octies del D.Lgs. 152/2006; ai Pag 16 di 17 fini del rinnovo dell’autorizzazione, la Ditta presenta apposita domanda all’APPA almeno sei mesi prima della data di scadenza; 8. di stabilire che l’autorizzazione è comunque subordinata all’osservanza delle altre norme statali o provinciali o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire nella materia, fatte in ogni caso salve le prescrizioni tecniche attinenti all’esecuzione delle opere, alla localizzazione dell’impianto ed alla sua sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché gli eventuali provvedimenti emanati dall’autorità sindacale ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265; 9. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Leali Steel S.p.A. e, per conoscenza, al Comune di Borgo Valsugana (TN), all’U.O. Igiene e sanità pubblica dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia, al Settore Laboratorio e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Servizio Antincendi e protezione civile; 10. di avvertire che, a norma del combinato disposto dell’art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. IL DIRIGENTE - ing. Giancarlo Anderle MR-SB/om Allegati: 1. Rapporto istruttorio; 2. Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni gestionali; 3. Raccomandazioni; 4. Linea guida per il Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni; 5. Linee guida per la redazione dei Piani di monitoraggio e controllo. Pag 17 di 17
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