2014-10 fiera VR - FIRE: Pressroom

La certificazione delle
ESCO e degli EGE
Francesco Belcastro, FIRE
Verona, 09 ottobre 2014
1
Cos’è la FIRE?
La Federazione Italiana per l’uso
Razionale dell’Energia è un’associazione
tecnico-scientifica che dal 1987 promuove
per statuto efficienza energetica e
rinnovabili, supportando chi opera nel
settore.
!
Oltre alle attività rivolte ai circa 450 soci, la
FIRE opera su incarico del Ministero dello
Sviluppo Economico per gestire l’elenco e
promuovere il ruolo degli Energy Manager
nominati ai sensi della Legge 10/91.
!
www.fire-italia.org
La Federazione collabora con le Istituzioni,
la Pubblica Amministrazione e varie
Associazioni per diffondere l’uso efficiente
dell’energia ed opera a rete con gli
operatori di settore e gli utenti finali per
individuare e rimuovere le barriere di
mercato e per promuovere buone pratiche.
!
2
La FIRE certifica gli EGE attraverso il Secem.
2
Cos’è la FIRE?
Alcuni dei soci FIRE:
www.fire-italia.org
ABB S.p.A. - Acea S.p.A. - API - AXPO S.p.A. - Banca d'Italia Banca Popolare di Sondrio - Beghelli S.p.A. - Bticino S.p.A. Finlombarda S.p.A. - C.G.T. S.p.A. - Citroën Italia S.p.A. - Comune
di Aosta - Comune di Padova - Comune di Savona - Comune di
Venezia - Cofely S.p.A. - CONI Servizi S.p.A. - CONSIP S.p.A. Egidio Galbani S.p.a. - ENEL Distribuzione S.p.A. - ENI S.p.A. Ferrero S.p.A. - Fiat Group Automobiles - Fiera Milano S.p.A.FINCO - FIPER - GSE S.p.A. - Guerrato S.p.A. - Heinz Italia S.p.A. Hera S.p.A. - Intesa Sanpaolo S.p.A. - ISPRA - Italgas S.p.A. - Lidl
Italia s.r.l. - Mediamarket S.p.A. - Nestlè Italiana S.p.A. - Newco
Energia S.p.A. - Osram S.p.A. - Pirelli Industrie Pneumatici S.p.A.
- Politecnico di Torino - Provincia di Cremona - Provincia di
Firenze- RAI S.p.A. - Raffineria di Ancona S.p.A.- Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia - SAGAT
S.p.A. - Schneider
Electric S.p.A. - Siemens S.p.A. - Siram S.p.A. - Sorgenia S.p.A. STMicroelectronics S.p.A. - Telecom Italia S.p.A. - Trenitalia S.p.A.
- Turboden S.p.A. - Università Cattolica del Sacro Cuore Università Campus Bio-Medico di Roma - Università Cattolica
Sacro Cuore-Sede Roma - Università degli studi di Genova Università degli studi di Roma Tor Vergata - Università di Pisa Università degli Studi di Salerno - Vodafone Omnitel N.V. - Wind
Telecomunicazioni S.p.A.
La compagine associativa comprende sia
l’offerta di energia e servizi, sia la domanda.
3
3
Progetti e Collaborazioni
Oltre a partecipare a progetti europei, di cui a
fianco sono indicati i principali in atto, la FIRE
realizza studi e analisi di mercato e di settore su
temi di interesse energetico, campagne di
informazione e di sensibilizzazione, attività
formativa a richiesta.
Il Ministero dell’Ambiente, l’ENEA, il GSE, l’RSE,
grandi organizzazioni (ad esempio Centria, ENEL,
Ferrovie dello Stato, FIAT, Finmeccanica, Galbani,
H3G, Telecom Italia, Unioncamere), università,
associazioni, agenzie ed enti fieristici sono alcuni
dei soggetti con cui sono state svolte delle
collaborazioni.
Guide FIRE
www.fire-italia.org
4
4
SECEM
SECEM, Sistema Europeo per la Certificazione
in Energy Management, è un organismo di
certificazione del personale facente capo alla
FIRE.
Primo organismo a offrire la certificazione di
parte terza per gli Esperti in Gestione
dell’Energia (EGE) secondo la norma UNI CEI
11339, ad aprile 2012 SECEM ha ottenuto da
Accredia l’accreditamento secondo i requisiti
della norma internazionale ISO/IEC 17024.
SECEM certifica gli EGE in virtù di un
regolamento rigoroso e imparziale, basato
sull’esperienza di FIRE con gli energy
manager. Un vantaggio di chi si certifica con SECEM è la
possibilità di accedere ai servizi informativi e
formativi e di essere coinvolto nelle iniziative
della FIRE.
www.secem.eu
SECEM inoltre riconosce corsi di formazione
5
sull’energy management, su richiesta dell’ente
erogatore.
5
Figure coinvolte
!
ESCO
!
Energy manager
!
EGE
!
Energy auditor
!
Operatori FER
!
Certificatori energetici
6
Le direttive europee e gli operatori
Direttiva 2002/91/CE art. 10 “Gli Stati membri si assicurano che la certificazione e l’elaborazione
delle raccomandazioni che la corredano […] vengano effettuate in maniera indipendente da esperti
qualificati e/o riconosciuti ”
!
Nuova direttiva EPBD 2010/31/CE art.17: La certificazione della prestazione energetica degli
edifici e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria dovranno essere
effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati, operanti in qualità di
lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private. L'accreditamento degli
esperti sarà effettuato tenendo conto della loro competenza. Anche i sistemi di controllo per i
certificati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti dovranno essere
indipendenti.
!
Direttiva 2006/32/CE art. 8 Disponibilità di sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione
“Perché sia raggiunto un livello elevato di competenza tecnica, di obiettività e di attendibilità, gli Stati
membri assicurano, laddove lo ritengano necessario, la disponibilità di sistemi appropriati di
qualificazione, accreditamento e/o certificazione per i fornitori di servizi energetici, di diagnosi
energetiche e delle misure di miglioramento dell‘efficienza energetica […]”
!
!
Art. 16 Direttiva 2012/27/CE Disponibilità dei regimi di qualificazione, accreditamento e
certificazione - 1. […] entro il 31 dicembre 2014, regimi di certificazione e/o accreditamento e/o
regimi equivalenti di qualificazione, inclusi eventualmente adeguati programmi di formazione,
diventino disponibili o siano disponibili per i fornitori di servizi energetici e di audit energetici, per i
responsabili delle questione energetiche e gli installatori di elementi edilizi con nessi all'energia quali
7
definiti all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE
Quadro normativo italiano
D. Lgs. 115/2008 (recepimento direttiva 2006/32/CE)
art. 16 - Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici
!
Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di obiettività e di attendibilità per
le misure e i sistemi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica con rimando ad
uno o più decreti futuri del MSE e a seguito dell'adozione di apposita norma tecnica UNICEI, verranno definite:
Società di servizi
di efficienza
energetica:
ESCo
UNI CEI 11352
Sistemi di
Gestione
dell’Energia
UNI CEI EN ISO
50001
D.Lgs.
115/08
•
•
Esperto in
Gestione
dell’Energia:
EGE
UNI CEI 11339
una procedura di certificazione volontaria
per le ESCO e per gli esperti in gestione
dell'energia (Art. 16, comma 1),
una procedura di certificazione per il
sistema di gestione energia e delle
diagnosi energetiche (Art. 16, comma 2).
Guppo Gestione Energia UNI-CEI
Diagnosi
Energetiche:
UNI/TR 11428
8
Quadro normativo europeo
JWG 3 CEN - CENELEC
Benchmarking
UNI/TR 11428
ISO 9001
ISO 50001
UNI CEI 11339
ISO 50002
EN 15900
ISO 14001
UNI CEI 11352
ISO 22000
BS OHSAS 18001
EN 16247
Appendici su ISO 50001
energy review, edifici,
processi/servizi e
trasporti
Parti 1, 2, 3 e 4
9
Come riconoscere una ESCO
EPC+FTT
+approccio
integrato
Qualche
decina (art. 2
D.Lgs. 115/08)
UNI CEI
11352:2014
TEE e conto
termico
≈3.000 SSE
accreditate per i
TEE
10
Come riconoscere una ESCO secondo la legislazione vigente
Il D. Lgs 115/08 ha recepito la definizione di ESCO introdotta a livello legislativo dalla
Commissione Europea, con la direttiva 2006/32/CE:
Comma i) persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di
miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò
facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si
basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul
raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti.
!
Il D. Lgs 115/08 introduce anche la figura della ESPCO
Comma aa) soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme
consortili, che ha come scopo l’offerta di servizi energetici atti al miglioramento
dell’efficienza nell’uso dell’energia.
!
!
!
La direttiva 2012/27/CE art. 2 Definizioni:
comma 24) «fornitore di servizi energetici», una persona fisica o giuridica che fornisce
servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o
nei locali del cliente finale.
11
Interventi tipici di una ESCO
Interventi tipici per una ESCO sono:
illuminazione pubblica e d’interni;
servizio energia;
cogenerazione;
rifasamento dei carichi elettrici;
motori elettrici industriali;
produzione e distribuzione di
vapore ed aria compressa;
gestione ottimale dei contratti di
fornitura dei vettori energetici.
In generale una ESCO assicura
quanto segue:
diagnosi energetica approfondita,
identificazione dei possibili
interventi,
finanziamento del progetto,
progettazione esecutiva,
installazione e realizzazione delle
opere,
gestione e manutenzione degli
impianti,
acquisto dei vettori energetici,
monitoraggio e verifica dei
risultati.
12
Norma UNI CEI 11352:2014
La norma sulle ESCO è nata per rispondere ad una serie di richieste da parte del
mercato, in primis ad un’esigenza di chiarezza su cosa siano le ESCO e su come
trovarle.
!
La certificazione consentirà infatti di:
costituire un elenco di operatori certificati;
assicurare che le aziende rispettino i requisiti previsti in termini di servizi energetici
offerti;
dare ai soggetti interessati ad usufruire di un servizio energetico la possibilità di
indicare fra i requisiti di gara il possesso della certificazione;
offrire agli istituti di credito una modalità per riconoscere in modo più semplice
finanziamenti chirografari sulla base della certificazione UNI-CEI 11352 e della
predisposizione di un contratto a garanzia dei risultati;
dare visibilità alle società che operano realmente come ESCO, differenziandole da
quelle che non ne possiedono i requisiti.
13
Norma UNI CEI 11352:2014
La ESCO deve possedere i seguenti requisiti:
a) offrire essere in grado di svolgere un servizio di efficienza energetica in accordo
al punto 4.2 con la UNI CEI EN 15900:2010;
b) offrire essere in grado di svolgere tutte le attività di cui al punto 4.2;
c) avere possedere le capacità di cui al punto 4.3;
d) offrire garanzia contrattuale dei risultati di miglioramento dell’efficienza
energetica (assumendo i rischi tecnici e finanziari per eventuale mancato
raggiungimento degli obiettivi concordati). L’eventuale quota parte dei rischi
(tecnici e finanziari) non assunti dalla ESCO deve essere definita
contrattualmente;
e) collegare la remunerazione dei servizi e delle attività fornite al miglioramento
dell’efficienza energetica ed ai risparmi conseguiti ed al raggiungimento
degli altri criteri di prestazioni e rendimento stabiliti.
f) garantire la disponibilità al cliente dei dati misurati nel corso
dell’espletamento del servizio mediante adeguata reportistica e nel formato
concordato.
14
Servizio di Efficienza Energetica: EN 15900:2010
La ESCO deve essere in grado di svolgere un SEE. La EN 15900 (definizione e requisiti
minimi di un di un servizio di miglioramento dell’efficienza energetica) individua e descrive le
fasi del processo di fornitura del servizio. Si applica ai:
fornitori di servizi energetici (ESCO, ESPCO, etc);
fruitori dei servizi medesimi.
15
Quali competenze? UNI CEI 11352:2014 sulle ESCO
La ESCO deve essere in grado di svolgere
tutte le seguenti attività peculiari:
!
a. diagnosi energetiche;
Lista di controllo verifica dei requisiti di cui al punto 4:
a.
presenza nella ragione sociale della frase “servizi
energetici”, o equivalenti; (per i TEE);
b.
c. elaborazione di studi di fattibilità con analisi
tecnico-economica;
presenza nell’oggetto sociale dell’atto costitutivo delle
attività peculiari;
c.
conformità alla UNI EN 15900;
d. progettazione degli interventi da realizzare;
d.
e. esecuzione degli interventi di installazione,
messa in esercizio e collaudo;
aver effettuato almeno EPC con garanzia di risultato con
tutte le attività peculiari e primo ciclo di risultati ottenuti;
e.
presenza di penali negli EPC nel caso di mancato
raggiungimento dei risultati;
f. conduzione degli impianti;
f.
adeguata reportistica fornita al cliente.
b. verifica della conformità e messa a norma degli
impianti;
g. manutenzione ordinaria degli impianti;
h. monitoraggio domanda/consumo di energia;
i. presentazione di rapporti periodici al cliente;
j. supporto tecnico per l’acquisizione e/o gestione
dei finanziamenti (bandi, incentivi, progetti
europei) da parte del cliente, con garanzia dei
risultati di miglioramento dell’efficienza energetica;
k. a t t i v i t à d i f o r m a z i o n e e i n f o r m a z i o n e
dell’utente;
l. certificazione energetica degli edifici.
!
Lista di controllo verifica delle capacità:
a) presenza della ISO 90001;
b) procedure per l’implementazione ISO 50001;
c) piani di verifica e misura (protocollo IPMVP);
d) procedure per le diagnosi energ. (EN 16247);
e) esistenza di business plan con la garanzia del risultato e
richiesta TEE (consuntivo);
f) presenza nell’organigramma di esperti nei vari campi
(EGE certificato)
16
UNI CEI 11352:2014 – Lista di controllo per la verifica
delle capacità (presenza di EGE certificato)
Appendice A. Lista di controllo per la verifica delle capacità.
!
La presenza nell’organigramma di un responsabile certificato da un OdC accreditato in
conformità ai requisiti della UNI 11339 (EGE) permette di considerare già verificate alcune
capacità :
!
✓ Organizzativa: per la capacità amministrativa, legale, contrattuale per la predisposizione,
negoziazione e definizione dei EPC
✓ Diagnostica: per la capacità di svolgere diagnosi energetiche ed analisi tecnicoeconomiche, monitoraggio, misure e per la capacità di verificare l’aggiornamento della
legislazione e della normativa tecnica vigente;
✓ Progettuale: per la capacità di gestire i processi autorizzativi degli interventi;
✓ Gestionale: per la capacità di realizzare e/o gestire un sistema di gestione dell’energia
basato sulla ISO 50001
✓ Economico e Finanziario: per le competenze economiche e finanziarie, con adeguata
conoscenza dei mercati energetici, dei prezzi dei beni e servizi
17
Norma sugli EGE: UNI CEI 11339:2009
Come nel caso della norma sulle ESCO, la prima motivazione per una
norma sugli esperti in gestione dell’energia (EGE) è la richiesta da parte
del mercato di poter dimostrare le competenze acquisite sul campo.
!
Ciò permette di certificare l’esperienza e le capacità degli energy
manager e degli altri professionisti che operano nel settore dell’energia.
!
Un EGE si propone come scelta ottimale per un’azienda alla ricerca di un
energy manager o come responsabile del sistema di gestione
dell’energia della norma ISO 50001.
18
L’EGE: a chi serve?
I soggetti che possono essere interessati ad utilizzare le competenze professionali
dell’esperto in gestione dell’energia, sia come proprio addetto che come consulente
esterno sono soprattutto:
Utenti/Clienti con rilevanti consumi di energia, od anche consorzi e strutture
associative costituiti tra gli stessi; oppure, più in generale, consumatori intermedi e
finali interessati alla gestione efficiente dell’energia;
ESCO – Società di servizi energetici;
Organismi bancari e finanziari;
Distributori e fornitori di vettori energetici, grossisti e traders;
Società di ingegneria e strutture di servizi tecnici per l’effettuazione di attività di
diagnosi energetica e studi di fattibilità e per il supporto ai clienti finali nell’accesso
agli incentivi;
Agenzie energetiche nazionali, regionali e/o locali;
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali, per lo sviluppo di piani e programmi
appropriati e per le attività di controllo, di verifica e in generale di attuazione della
normativa;
Università e altri centri di ricerca e istituti formativi per attività di ricerca, di
formazione e di consulenza tecnico scientifica nel settore;
Organizzazioni pubbliche e private, appartenenti a qualsiasi settore produttivo e/
o di servizi e di qualsiasi dimensione che intendano adottare ed applicare
volontariamente un Sistema di Gestione dell’Energia.
19
UNI CEI 11339:2009
La norma tecnica UNI CEI 11339 definisce i criteri e le procedure per la qualificazione
degli EGE delineandone:
••
•
!
compiti,
competenze,
modalità di valutazione delle competenze.
Cosa deve fare
L’EGE deve saper gestire l’energia in modo efficiente;
deve avere l’obiettivo di migliorare l’efficienza
energetica dell’organizzazione per cui lavora.
!
17 punti definiscono i compiti che l’EGE deve saper
svolgere, tra i quali:
Introdurre e mantenere un SGE conforme alla EN
16001;
Effettuare diagnosi energetiche comprensive di
interventi migliorativi;
Gestire una contabilità energetica analitica
valutando i risparmi ottenuti dagli interventi di
miglioramento;
Analisi dei contratti
!
Con quali mezzi
Conoscere UNI CEI EN 16001
(oggi ISO 50001)
Conoscere le implicazioni
ambientali degli usi energetici;
Modalità contrattuali per acquisto
di beni e servizi;
Valutazione economica dei
progetti;
Secondo la norma sono definiti
due campi: industriale e civile
20
UNI CEI 11339:2009 - I compiti
4. Sono compiti essenziali dell'EGE, all'interno dell'organizzazione dove opera, i seguenti:
!
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
analisi approfondita e continuativa del sistema energetico in cui si trova ad operare;
implementazione di una politica energetica dell'organizzazione;
realizzazione e mantenimento di Sistemi di Gestione dell’Energia ex EN 16001:2009;
contabilità energetica analitica, valutazione dei risparmi ottenuti dai progetti di risparmio
energetico e relative misure;
analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia;
diagnosi energetiche comprensive dell'individuazione di interventi migliorativi anche F.E.R.;
analisi tecnico-economica e di fattibilità degli interventi e valutazione dei rischi;
ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti;
pianificazione, gestione e controllo dei sistemi energetici;
elaborazione di piani e programmi di attività e attuazione degli stessi con la gestione del
personale addetto, dei consulenti, dei fornitori, delle ditte esecutrici;
individuazione ed attuazione di programmi di sensibilizzazione e di promozione dell’uso
efficiente dell’energia;
definizione delle specifiche tecniche attinenti gli aspetti energetici dei contratti per la
realizzazione di interventi e/o la fornitura di beni e servizi;
applicazione di leggi, regolamenti e norme tecniche in campo energetico e ambientale;
reportistica e relazioni con la direzione, il personale e l’esterno;
pianificazione dei sistemi energetici;
pianificazione finanziaria delle attività;
21
gestione del progetto.
UNI CEI 11339:2009 - Le competenze
5. Le competenze che l’EGE deve possedere sono le seguenti:
l'EGE, ove investito della necessaria responsabilità e autorità, deve essere in grado di
predisporre ed implementare un sistema di gestione dell’energia dell’organizzazione, ivi
compreso un programma di gestione dell’energia, conformi alla EN 16001:2009;
conoscenza delle tecnologie tradizionali e innovative di efficienza energetica e uso delle fonti
rinnovabili;
conoscenza delle implicazioni ambientali degli usi energetici;
conoscenza del mercato dell’energia elettrica e del gas, degli attori coinvolti nel mercato stesso,
della tipologia delle offerte di fornitura, delle forme contrattuali, delle tariffe e prezzi correnti;
conoscenza delle metodologie di valutazione economica dei progetti, della redditività degli
investimenti, delle fonti di finanziamento, degli strumenti di finanziamento (finanza di progetto e
FTT – Finanziamento Tramite Terzi), nonché della valutazione dei rischi di progetto;
conoscenza delle metodologie di valutazione dei risparmi di energia conseguibili e conseguiti.
conoscenza di modalità contrattuali per l’acquisto di beni e/o servizi, con un particolare
riferimento agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica (anche in modalità di
affidamento a terzi/outsourcing) e ai contratti a garanzia di risultato e/o a prestazione garantita.
conoscenza del project management e delle basi di: organizzazione aziendale, controllo di
gestione e budget, contabilità analitica, tecniche di auditing.
conoscenza della legislazione e normativa tecnica in materia ambientale ed energetica.
conoscenza dei sistemi di gestione dell'energia.
22
UNI CEI 11339:2009 - Modalità di valutazione
Schema di certificazione secondo i
requisiti della UNI CEI EN ISO 17024
Fonte figura:
23
Chi rilascia la certificazione per gli EGE o le ESCO?
La certificazione delle ESCO può essere rilasciata da qualunque struttura (OdC)
ottenga l’accreditamento presso Accredia (ex-Sincert) secondo la norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17065 (prodotti e servizi) rispettando i requisiti della UNI CEI 11352.
La certificazione di parte terza, per gli EGE, può essere rilasciata da OdC
accreditati da Accredia secondo la norma ISO 17024 (personale) rispettando i
requisiti indicati della UNI CEI 11339.
La FIRE nel 2008, per rispondere alle esigenze del mercato, ha attivato una
struttura interna, il SECEM per il riconoscimento degli EGE.
SECEM è stato il primo OdC accreditato da Accredia ad operare sulla UNI CEI
11339
!
!
!
www.secem.eu
1° sessione di esame gennaio 2010, con i primi 10 EGE certificati.
Ad oggi sono 119 gli EGE certificati e 142 i certificati emessi.
Prossima sessione d’esame 29 ottobre a Roma.
Info: e-mail [email protected] tel. 06 3048 3626
24
SECEM: requisiti minimi di accesso
25
SECEM: bando per la certificazione EGE
Fase
istruttoria
Fase di
valutazione
Fase di delibera
e comunicazione
26
Chi / Quali / Come … fornitori
Art. 16 Direttiva 2012/27/CE Disponibilità dei regimi di qualificazione, accreditamento e
certificazione - 1. Quando uno Stato membro ritiene che il livello nazionale di competenza
tecnica, oggettiva e affidabilità sia insufficiente, esso provvede affinché, entro il 31 dicembre
2014, regimi di certificazione e/o accreditamento e/o regimi equivalenti di
qualificazione, inclusi eventualmente adeguati programmi di formazione, diventino disponibili
o siano disponibili per i fornitori di servizi energetici e di audit energetici, per i responsabili
delle questione energetiche e gli installatori di elementi edilizi connessi all'energia quali definiti
all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE
!
Come procedere alla valutazione di tali figure per fornire una garanzia del risultato al
cliente finale?1
!
!
!
!
Qualificazione
Accreditamento
Certificazione
N.B.1 Differenziare le tre procedure e capirne le rispettive valenze, diventa fondamentale per definirne l’importanza.
27
Qualificazione: linee guida per gli operatori delle FER
Linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Al percorso formativo accede chi possiede un titolo o attestato nel settore di competenza
conseguito, […] come stabilito al punto 4 dell’allegato 4 al D.lgs. 28/2011.
Data la diversa tipologia di impianti previsti sono individuati quattro standard specifici a
valle di un Modulo unico propedeutico.
!
!
!
!
!
!
Il corso è articolato in due fasi metodologiche: una teorica, erogabile anche in modalità FAD,
ed una pratica.
Il percorso formativo ha una durata minima di 80 ore così suddivise:
20 ore per il modulo comune;
60 ore per i moduli specifici, di cui almeno 20 di pratica.
Ai fini dell’ammissione all’esame è obbligatoria la frequenza ad almeno l’80% delle ore
complessive del corso. La prova finale è costituita da una prova teorica e da una prova
28
pratica. Quest’ultima mira a verificare la corretta installazione dell’impianto FER.
Nota Certificazioni
Si parla di CERTIFICAZIONE quando è presente una parte terza che non può essere
chi ha un “interesse” nell’ambito specifico (per esempio, nel caso dell’art. 15 del D.Lgs.
28/11, non possono essere l’ente di formazione, l’associazione di categoria degli
installatori, le imprese produttrici di una tecnologia e neppure l’ENEA se prendesse
parte alla formazione).
!
Si parla di QUALIFICAZIONE EQUIVALENTE quando non esiste l’ente terzo ma ci
sono regole ben definite ed eventualmente accettate a livello nazionale.
!
Dichiarazione di parte terza: quando a certificare le competenze della persona è un
organismo di certificazione (di parte terza appunto) accreditato da ACCREDIA
!
SECEM è organismo di parte terza accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004
29
Come . . . : accreditamento - Chi sono i soggetti certificatori per gli
APE???
Alcuni requisiti per essere iscritti agli elenchi regionali:
Diploma di Laurea o Laurea specialistica in
Ingegneria
Diploma di Laurea o Laurea specialistica in
Architettura
Diploma di Laurea specialistica in Scienze
Ambientali
Diploma di Laurea in Scienze e Tecnologie
Agrarie
Diploma di Laurea in Scienze Forestali
Diploma di Perito Agrario
Diploma di Perito Industriale
Diploma di Geometra
Diploma di Agrotecnico o Agronomo laureato
Diploma di Laurea specialistica in Chimica
Diploma di Laurea specialistica in Fisica
Ordine degli Ingegneri di Vicenza sostiene che: “Solo gli
ingegneri in possesso di laurea quinquennale,
conseguita con il vecchio ordinamento sono in
possesso dei due requisiti di competenza (edifici e
impianti) […]. La legge prevede che nel caso un
tecnico sia abilitato solo alla progettazione di edifici
o solo alla progettazione di impianti, l’attestato può
essere rilasciato a firma di due tecnici con
competenze complementari”
Fonte: rapporto 2012 CTI
Legenda:
Per diventare tecnico certificatore energetico: [1] è
sempre obbligatorio frequentare un corso di
qualificazione; [2] il corso non è obbligatorio per i
tecnici competenti in materia di progettazione di
edifici e impianti iscritti ad un Ordine o Collegio
professionale; [3] il corso è obbligatorio per altre
figure tecniche.
Oggi il rif. Nazionale è il DPR 75/13
30
Il Decreto Legislativo 102/2014
Titolo I
Finalità e
obiettivi
Efficienza negli edifici
e nella PA
Diagnosi energetiche e SGE
art.8
Titolo II
Efficienza
nell’uso
dell’energia
D. Lgs.
102/14
Titolo III
Efficienza
nella
fornitura
dell’energia
Misurazione e fatturazione
consumi energetici art.9
Promozione dell’efficienza per
riscaldamento e raffreddamento art.10
Trasformazione, trasmissione e
distribuzione dell’energia art.11
Regimi dii qualificazione,
accreditamento, certificazione art.12
Formazione e informazione
art.13
Titolo IV
Disposizioni
orizzontali
Allegati
Regime obbligatori di
efficienza art.7
artt. 4, 5, 6
Servizi energetici e altra misure per
promuovere l’efficienza energetica art. 14
Sanzioni
art. 16
Fondo nazionale per l’efficienza
energetica art. 15
31
Diagnosi energetiche e SGE
Obbligo diagnosi
energetiche a
partire dal
05/12/15 e
successivamente
ogni 4 anni
Grandi imprese
(> 250
dipendenti e
fatturato annuo
> 50 Mln o il
totale di bilancio
annuo > 43 Mln)
EMAS*
SGE* (ISO 50001)
ESCO
SGA* (ISO 14001)
EGE
Energy
Auditor
PMI energivore
(uso annuo > 2,4
GWh di energia
elettrica o altra
energia e costo
energia/fatturato
almeno del 3%
SGE* (ISO 50001)
ISPRA per
lo schema
EMAS
Se l’impresa è in prossimità a reti TRL o CAR, la diagnosi contiene anche una valutazione della fattibilità
tecnica, della convenienza economica e del beneficio ambientale derivante dall’utilizzo del calore
cogenerato o dal collegamento alla rete TRL
* a condizione che il SG in questione includa un audit energetico conforme All.2 del D. Lgs. 102/14
32
Diagnosi energetiche e SGE
NORMA TECNICA
SU ENERGY
AUDITOR
Per lo
schema
EMAS,
organo
preposto è
ISPRA
Da luglio 2016
diagnosi energetiche
eseguite da soggetti
certificati da OdC
accreditati sulle
norme:
UNI
CEI
11352
ESCO
UNI CEI 11339
EGE
33
Regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione
ACCREDIA,
sentito il CTI, entro il
31/12/2014 sottopone al
MiSE e al MATTM gli schemi
di certificazione e
accreditamento alle norme
per: ESCO, EGE, SGE e
diagnosi energetiche UNI CEI, in
collaborazione con CTI
ed ENEA, entro gennaio
2015, elabora norme
tecniche in materia di
diagnosi energetiche rivolte
ai settori: civile,
industriale e trasporti.
UNI CEI, in
collaborazione con CTI
ed ENEA, entro gennaio 2015,
elabora norme tecniche per la
certificazione volontaria degli
energy auditor nei settori terziario,
industriale e trasporti e degli
installatori di elementi edilizi
connessi al miglioramento della
prestazione energetica degli
edifici.
La Conferenza delle
Meccanismo dei
Regioni e delle Province
TEE: entro luglio 2016,
Autonome, in collaborazione con
SSE ed energy manager,
l’ENEA, le associazioni
per partecipare al
imprenditoriali e professionali e
meccanismo dovranno
sentito il CTI, definisce e rende
essere certificati secondo la
UNI CEI 11352 e la UNI CEI disponibili programmi di formazione
finalizzati alla qualificazione degli
11339 rispettivamente.
energy auditor e degli installatori
di elementi edilizi
ENEA, in
collaborazione con
ACCREDIA, GSE, FIRE,
CTI, entro il 31/12/2014
definisce un protocollo per
l’iscrizione agli elenchi dei
soggetti certificati: ESCO,
EGE, SGE ed energy
auditor. 34
Conferenze e guide FIRE
Linee guida per contratti ai
contratti EPC e al FTT negli
edifici pubblici
Evoluzione del ruolo dell’energy
manager: indagini e statistiche
www.enermanagement.it
Linee guida all’uso delle risorse
per incentivare efficienza e
rinnovabili
Guide operative per i certificati
bianchi* e studio sulle PPPM
www.certificati-bianchi.com
* FIRE ha predisposto quelle su laterizi, ceramica e P.A.
La nuova guida FIRE sui TEE
per decisori e non addetti ai
lavori
35
Grazie!
Nome relatore, FIRE
www.fire-italia.org - www.secem.eu
www.facebook.com/FIREenergy.manager
www.linkedin.com/company/fire-federazioneitaliana-per-l'uso-razionale-dell'energia
www.twitter.com/FIRE_ita
36