La certificazione delle ESCO e degli EGE Francesco Belcastro, FIRE Verona, 09 ottobre 2014 1 Cos’è la FIRE? La Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia è un’associazione tecnico-scientifica che dal 1987 promuove per statuto efficienza energetica e rinnovabili, supportando chi opera nel settore. ! Oltre alle attività rivolte ai circa 450 soci, la FIRE opera su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico per gestire l’elenco e promuovere il ruolo degli Energy Manager nominati ai sensi della Legge 10/91. ! www.fire-italia.org La Federazione collabora con le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione e varie Associazioni per diffondere l’uso efficiente dell’energia ed opera a rete con gli operatori di settore e gli utenti finali per individuare e rimuovere le barriere di mercato e per promuovere buone pratiche. ! 2 La FIRE certifica gli EGE attraverso il Secem. 2 Cos’è la FIRE? Alcuni dei soci FIRE: www.fire-italia.org ABB S.p.A. - Acea S.p.A. - API - AXPO S.p.A. - Banca d'Italia Banca Popolare di Sondrio - Beghelli S.p.A. - Bticino S.p.A. Finlombarda S.p.A. - C.G.T. S.p.A. - Citroën Italia S.p.A. - Comune di Aosta - Comune di Padova - Comune di Savona - Comune di Venezia - Cofely S.p.A. - CONI Servizi S.p.A. - CONSIP S.p.A. Egidio Galbani S.p.a. - ENEL Distribuzione S.p.A. - ENI S.p.A. Ferrero S.p.A. - Fiat Group Automobiles - Fiera Milano S.p.A.FINCO - FIPER - GSE S.p.A. - Guerrato S.p.A. - Heinz Italia S.p.A. Hera S.p.A. - Intesa Sanpaolo S.p.A. - ISPRA - Italgas S.p.A. - Lidl Italia s.r.l. - Mediamarket S.p.A. - Nestlè Italiana S.p.A. - Newco Energia S.p.A. - Osram S.p.A. - Pirelli Industrie Pneumatici S.p.A. - Politecnico di Torino - Provincia di Cremona - Provincia di Firenze- RAI S.p.A. - Raffineria di Ancona S.p.A.- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - SAGAT S.p.A. - Schneider Electric S.p.A. - Siemens S.p.A. - Siram S.p.A. - Sorgenia S.p.A. STMicroelectronics S.p.A. - Telecom Italia S.p.A. - Trenitalia S.p.A. - Turboden S.p.A. - Università Cattolica del Sacro Cuore Università Campus Bio-Medico di Roma - Università Cattolica Sacro Cuore-Sede Roma - Università degli studi di Genova Università degli studi di Roma Tor Vergata - Università di Pisa Università degli Studi di Salerno - Vodafone Omnitel N.V. - Wind Telecomunicazioni S.p.A. La compagine associativa comprende sia l’offerta di energia e servizi, sia la domanda. 3 3 Progetti e Collaborazioni Oltre a partecipare a progetti europei, di cui a fianco sono indicati i principali in atto, la FIRE realizza studi e analisi di mercato e di settore su temi di interesse energetico, campagne di informazione e di sensibilizzazione, attività formativa a richiesta. Il Ministero dell’Ambiente, l’ENEA, il GSE, l’RSE, grandi organizzazioni (ad esempio Centria, ENEL, Ferrovie dello Stato, FIAT, Finmeccanica, Galbani, H3G, Telecom Italia, Unioncamere), università, associazioni, agenzie ed enti fieristici sono alcuni dei soggetti con cui sono state svolte delle collaborazioni. Guide FIRE www.fire-italia.org 4 4 SECEM SECEM, Sistema Europeo per la Certificazione in Energy Management, è un organismo di certificazione del personale facente capo alla FIRE. Primo organismo a offrire la certificazione di parte terza per gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) secondo la norma UNI CEI 11339, ad aprile 2012 SECEM ha ottenuto da Accredia l’accreditamento secondo i requisiti della norma internazionale ISO/IEC 17024. SECEM certifica gli EGE in virtù di un regolamento rigoroso e imparziale, basato sull’esperienza di FIRE con gli energy manager. Un vantaggio di chi si certifica con SECEM è la possibilità di accedere ai servizi informativi e formativi e di essere coinvolto nelle iniziative della FIRE. www.secem.eu SECEM inoltre riconosce corsi di formazione 5 sull’energy management, su richiesta dell’ente erogatore. 5 Figure coinvolte ! ESCO ! Energy manager ! EGE ! Energy auditor ! Operatori FER ! Certificatori energetici 6 Le direttive europee e gli operatori Direttiva 2002/91/CE art. 10 “Gli Stati membri si assicurano che la certificazione e l’elaborazione delle raccomandazioni che la corredano […] vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti ” ! Nuova direttiva EPBD 2010/31/CE art.17: La certificazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria dovranno essere effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati, operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private. L'accreditamento degli esperti sarà effettuato tenendo conto della loro competenza. Anche i sistemi di controllo per i certificati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti dovranno essere indipendenti. ! Direttiva 2006/32/CE art. 8 Disponibilità di sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione “Perché sia raggiunto un livello elevato di competenza tecnica, di obiettività e di attendibilità, gli Stati membri assicurano, laddove lo ritengano necessario, la disponibilità di sistemi appropriati di qualificazione, accreditamento e/o certificazione per i fornitori di servizi energetici, di diagnosi energetiche e delle misure di miglioramento dell‘efficienza energetica […]” ! ! Art. 16 Direttiva 2012/27/CE Disponibilità dei regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione - 1. […] entro il 31 dicembre 2014, regimi di certificazione e/o accreditamento e/o regimi equivalenti di qualificazione, inclusi eventualmente adeguati programmi di formazione, diventino disponibili o siano disponibili per i fornitori di servizi energetici e di audit energetici, per i responsabili delle questione energetiche e gli installatori di elementi edilizi con nessi all'energia quali 7 definiti all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE Quadro normativo italiano D. Lgs. 115/2008 (recepimento direttiva 2006/32/CE) art. 16 - Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici ! Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di obiettività e di attendibilità per le misure e i sistemi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica con rimando ad uno o più decreti futuri del MSE e a seguito dell'adozione di apposita norma tecnica UNICEI, verranno definite: Società di servizi di efficienza energetica: ESCo UNI CEI 11352 Sistemi di Gestione dell’Energia UNI CEI EN ISO 50001 D.Lgs. 115/08 • • Esperto in Gestione dell’Energia: EGE UNI CEI 11339 una procedura di certificazione volontaria per le ESCO e per gli esperti in gestione dell'energia (Art. 16, comma 1), una procedura di certificazione per il sistema di gestione energia e delle diagnosi energetiche (Art. 16, comma 2). Guppo Gestione Energia UNI-CEI Diagnosi Energetiche: UNI/TR 11428 8 Quadro normativo europeo JWG 3 CEN - CENELEC Benchmarking UNI/TR 11428 ISO 9001 ISO 50001 UNI CEI 11339 ISO 50002 EN 15900 ISO 14001 UNI CEI 11352 ISO 22000 BS OHSAS 18001 EN 16247 Appendici su ISO 50001 energy review, edifici, processi/servizi e trasporti Parti 1, 2, 3 e 4 9 Come riconoscere una ESCO EPC+FTT +approccio integrato Qualche decina (art. 2 D.Lgs. 115/08) UNI CEI 11352:2014 TEE e conto termico ≈3.000 SSE accreditate per i TEE 10 Come riconoscere una ESCO secondo la legislazione vigente Il D. Lgs 115/08 ha recepito la definizione di ESCO introdotta a livello legislativo dalla Commissione Europea, con la direttiva 2006/32/CE: Comma i) persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti. ! Il D. Lgs 115/08 introduce anche la figura della ESPCO Comma aa) soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che ha come scopo l’offerta di servizi energetici atti al miglioramento dell’efficienza nell’uso dell’energia. ! ! ! La direttiva 2012/27/CE art. 2 Definizioni: comma 24) «fornitore di servizi energetici», una persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali del cliente finale. 11 Interventi tipici di una ESCO Interventi tipici per una ESCO sono: illuminazione pubblica e d’interni; servizio energia; cogenerazione; rifasamento dei carichi elettrici; motori elettrici industriali; produzione e distribuzione di vapore ed aria compressa; gestione ottimale dei contratti di fornitura dei vettori energetici. In generale una ESCO assicura quanto segue: diagnosi energetica approfondita, identificazione dei possibili interventi, finanziamento del progetto, progettazione esecutiva, installazione e realizzazione delle opere, gestione e manutenzione degli impianti, acquisto dei vettori energetici, monitoraggio e verifica dei risultati. 12 Norma UNI CEI 11352:2014 La norma sulle ESCO è nata per rispondere ad una serie di richieste da parte del mercato, in primis ad un’esigenza di chiarezza su cosa siano le ESCO e su come trovarle. ! La certificazione consentirà infatti di: costituire un elenco di operatori certificati; assicurare che le aziende rispettino i requisiti previsti in termini di servizi energetici offerti; dare ai soggetti interessati ad usufruire di un servizio energetico la possibilità di indicare fra i requisiti di gara il possesso della certificazione; offrire agli istituti di credito una modalità per riconoscere in modo più semplice finanziamenti chirografari sulla base della certificazione UNI-CEI 11352 e della predisposizione di un contratto a garanzia dei risultati; dare visibilità alle società che operano realmente come ESCO, differenziandole da quelle che non ne possiedono i requisiti. 13 Norma UNI CEI 11352:2014 La ESCO deve possedere i seguenti requisiti: a) offrire essere in grado di svolgere un servizio di efficienza energetica in accordo al punto 4.2 con la UNI CEI EN 15900:2010; b) offrire essere in grado di svolgere tutte le attività di cui al punto 4.2; c) avere possedere le capacità di cui al punto 4.3; d) offrire garanzia contrattuale dei risultati di miglioramento dell’efficienza energetica (assumendo i rischi tecnici e finanziari per eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi concordati). L’eventuale quota parte dei rischi (tecnici e finanziari) non assunti dalla ESCO deve essere definita contrattualmente; e) collegare la remunerazione dei servizi e delle attività fornite al miglioramento dell’efficienza energetica ed ai risparmi conseguiti ed al raggiungimento degli altri criteri di prestazioni e rendimento stabiliti. f) garantire la disponibilità al cliente dei dati misurati nel corso dell’espletamento del servizio mediante adeguata reportistica e nel formato concordato. 14 Servizio di Efficienza Energetica: EN 15900:2010 La ESCO deve essere in grado di svolgere un SEE. La EN 15900 (definizione e requisiti minimi di un di un servizio di miglioramento dell’efficienza energetica) individua e descrive le fasi del processo di fornitura del servizio. Si applica ai: fornitori di servizi energetici (ESCO, ESPCO, etc); fruitori dei servizi medesimi. 15 Quali competenze? UNI CEI 11352:2014 sulle ESCO La ESCO deve essere in grado di svolgere tutte le seguenti attività peculiari: ! a. diagnosi energetiche; Lista di controllo verifica dei requisiti di cui al punto 4: a. presenza nella ragione sociale della frase “servizi energetici”, o equivalenti; (per i TEE); b. c. elaborazione di studi di fattibilità con analisi tecnico-economica; presenza nell’oggetto sociale dell’atto costitutivo delle attività peculiari; c. conformità alla UNI EN 15900; d. progettazione degli interventi da realizzare; d. e. esecuzione degli interventi di installazione, messa in esercizio e collaudo; aver effettuato almeno EPC con garanzia di risultato con tutte le attività peculiari e primo ciclo di risultati ottenuti; e. presenza di penali negli EPC nel caso di mancato raggiungimento dei risultati; f. conduzione degli impianti; f. adeguata reportistica fornita al cliente. b. verifica della conformità e messa a norma degli impianti; g. manutenzione ordinaria degli impianti; h. monitoraggio domanda/consumo di energia; i. presentazione di rapporti periodici al cliente; j. supporto tecnico per l’acquisizione e/o gestione dei finanziamenti (bandi, incentivi, progetti europei) da parte del cliente, con garanzia dei risultati di miglioramento dell’efficienza energetica; k. a t t i v i t à d i f o r m a z i o n e e i n f o r m a z i o n e dell’utente; l. certificazione energetica degli edifici. ! Lista di controllo verifica delle capacità: a) presenza della ISO 90001; b) procedure per l’implementazione ISO 50001; c) piani di verifica e misura (protocollo IPMVP); d) procedure per le diagnosi energ. (EN 16247); e) esistenza di business plan con la garanzia del risultato e richiesta TEE (consuntivo); f) presenza nell’organigramma di esperti nei vari campi (EGE certificato) 16 UNI CEI 11352:2014 – Lista di controllo per la verifica delle capacità (presenza di EGE certificato) Appendice A. Lista di controllo per la verifica delle capacità. ! La presenza nell’organigramma di un responsabile certificato da un OdC accreditato in conformità ai requisiti della UNI 11339 (EGE) permette di considerare già verificate alcune capacità : ! ✓ Organizzativa: per la capacità amministrativa, legale, contrattuale per la predisposizione, negoziazione e definizione dei EPC ✓ Diagnostica: per la capacità di svolgere diagnosi energetiche ed analisi tecnicoeconomiche, monitoraggio, misure e per la capacità di verificare l’aggiornamento della legislazione e della normativa tecnica vigente; ✓ Progettuale: per la capacità di gestire i processi autorizzativi degli interventi; ✓ Gestionale: per la capacità di realizzare e/o gestire un sistema di gestione dell’energia basato sulla ISO 50001 ✓ Economico e Finanziario: per le competenze economiche e finanziarie, con adeguata conoscenza dei mercati energetici, dei prezzi dei beni e servizi 17 Norma sugli EGE: UNI CEI 11339:2009 Come nel caso della norma sulle ESCO, la prima motivazione per una norma sugli esperti in gestione dell’energia (EGE) è la richiesta da parte del mercato di poter dimostrare le competenze acquisite sul campo. ! Ciò permette di certificare l’esperienza e le capacità degli energy manager e degli altri professionisti che operano nel settore dell’energia. ! Un EGE si propone come scelta ottimale per un’azienda alla ricerca di un energy manager o come responsabile del sistema di gestione dell’energia della norma ISO 50001. 18 L’EGE: a chi serve? I soggetti che possono essere interessati ad utilizzare le competenze professionali dell’esperto in gestione dell’energia, sia come proprio addetto che come consulente esterno sono soprattutto: Utenti/Clienti con rilevanti consumi di energia, od anche consorzi e strutture associative costituiti tra gli stessi; oppure, più in generale, consumatori intermedi e finali interessati alla gestione efficiente dell’energia; ESCO – Società di servizi energetici; Organismi bancari e finanziari; Distributori e fornitori di vettori energetici, grossisti e traders; Società di ingegneria e strutture di servizi tecnici per l’effettuazione di attività di diagnosi energetica e studi di fattibilità e per il supporto ai clienti finali nell’accesso agli incentivi; Agenzie energetiche nazionali, regionali e/o locali; Pubblica Amministrazione ed Enti Locali, per lo sviluppo di piani e programmi appropriati e per le attività di controllo, di verifica e in generale di attuazione della normativa; Università e altri centri di ricerca e istituti formativi per attività di ricerca, di formazione e di consulenza tecnico scientifica nel settore; Organizzazioni pubbliche e private, appartenenti a qualsiasi settore produttivo e/ o di servizi e di qualsiasi dimensione che intendano adottare ed applicare volontariamente un Sistema di Gestione dell’Energia. 19 UNI CEI 11339:2009 La norma tecnica UNI CEI 11339 definisce i criteri e le procedure per la qualificazione degli EGE delineandone: •• • ! compiti, competenze, modalità di valutazione delle competenze. Cosa deve fare L’EGE deve saper gestire l’energia in modo efficiente; deve avere l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica dell’organizzazione per cui lavora. ! 17 punti definiscono i compiti che l’EGE deve saper svolgere, tra i quali: Introdurre e mantenere un SGE conforme alla EN 16001; Effettuare diagnosi energetiche comprensive di interventi migliorativi; Gestire una contabilità energetica analitica valutando i risparmi ottenuti dagli interventi di miglioramento; Analisi dei contratti ! Con quali mezzi Conoscere UNI CEI EN 16001 (oggi ISO 50001) Conoscere le implicazioni ambientali degli usi energetici; Modalità contrattuali per acquisto di beni e servizi; Valutazione economica dei progetti; Secondo la norma sono definiti due campi: industriale e civile 20 UNI CEI 11339:2009 - I compiti 4. Sono compiti essenziali dell'EGE, all'interno dell'organizzazione dove opera, i seguenti: ! a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. analisi approfondita e continuativa del sistema energetico in cui si trova ad operare; implementazione di una politica energetica dell'organizzazione; realizzazione e mantenimento di Sistemi di Gestione dell’Energia ex EN 16001:2009; contabilità energetica analitica, valutazione dei risparmi ottenuti dai progetti di risparmio energetico e relative misure; analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia; diagnosi energetiche comprensive dell'individuazione di interventi migliorativi anche F.E.R.; analisi tecnico-economica e di fattibilità degli interventi e valutazione dei rischi; ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti; pianificazione, gestione e controllo dei sistemi energetici; elaborazione di piani e programmi di attività e attuazione degli stessi con la gestione del personale addetto, dei consulenti, dei fornitori, delle ditte esecutrici; individuazione ed attuazione di programmi di sensibilizzazione e di promozione dell’uso efficiente dell’energia; definizione delle specifiche tecniche attinenti gli aspetti energetici dei contratti per la realizzazione di interventi e/o la fornitura di beni e servizi; applicazione di leggi, regolamenti e norme tecniche in campo energetico e ambientale; reportistica e relazioni con la direzione, il personale e l’esterno; pianificazione dei sistemi energetici; pianificazione finanziaria delle attività; 21 gestione del progetto. UNI CEI 11339:2009 - Le competenze 5. Le competenze che l’EGE deve possedere sono le seguenti: l'EGE, ove investito della necessaria responsabilità e autorità, deve essere in grado di predisporre ed implementare un sistema di gestione dell’energia dell’organizzazione, ivi compreso un programma di gestione dell’energia, conformi alla EN 16001:2009; conoscenza delle tecnologie tradizionali e innovative di efficienza energetica e uso delle fonti rinnovabili; conoscenza delle implicazioni ambientali degli usi energetici; conoscenza del mercato dell’energia elettrica e del gas, degli attori coinvolti nel mercato stesso, della tipologia delle offerte di fornitura, delle forme contrattuali, delle tariffe e prezzi correnti; conoscenza delle metodologie di valutazione economica dei progetti, della redditività degli investimenti, delle fonti di finanziamento, degli strumenti di finanziamento (finanza di progetto e FTT – Finanziamento Tramite Terzi), nonché della valutazione dei rischi di progetto; conoscenza delle metodologie di valutazione dei risparmi di energia conseguibili e conseguiti. conoscenza di modalità contrattuali per l’acquisto di beni e/o servizi, con un particolare riferimento agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica (anche in modalità di affidamento a terzi/outsourcing) e ai contratti a garanzia di risultato e/o a prestazione garantita. conoscenza del project management e delle basi di: organizzazione aziendale, controllo di gestione e budget, contabilità analitica, tecniche di auditing. conoscenza della legislazione e normativa tecnica in materia ambientale ed energetica. conoscenza dei sistemi di gestione dell'energia. 22 UNI CEI 11339:2009 - Modalità di valutazione Schema di certificazione secondo i requisiti della UNI CEI EN ISO 17024 Fonte figura: 23 Chi rilascia la certificazione per gli EGE o le ESCO? La certificazione delle ESCO può essere rilasciata da qualunque struttura (OdC) ottenga l’accreditamento presso Accredia (ex-Sincert) secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (prodotti e servizi) rispettando i requisiti della UNI CEI 11352. La certificazione di parte terza, per gli EGE, può essere rilasciata da OdC accreditati da Accredia secondo la norma ISO 17024 (personale) rispettando i requisiti indicati della UNI CEI 11339. La FIRE nel 2008, per rispondere alle esigenze del mercato, ha attivato una struttura interna, il SECEM per il riconoscimento degli EGE. SECEM è stato il primo OdC accreditato da Accredia ad operare sulla UNI CEI 11339 ! ! ! www.secem.eu 1° sessione di esame gennaio 2010, con i primi 10 EGE certificati. Ad oggi sono 119 gli EGE certificati e 142 i certificati emessi. Prossima sessione d’esame 29 ottobre a Roma. Info: e-mail [email protected] tel. 06 3048 3626 24 SECEM: requisiti minimi di accesso 25 SECEM: bando per la certificazione EGE Fase istruttoria Fase di valutazione Fase di delibera e comunicazione 26 Chi / Quali / Come … fornitori Art. 16 Direttiva 2012/27/CE Disponibilità dei regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione - 1. Quando uno Stato membro ritiene che il livello nazionale di competenza tecnica, oggettiva e affidabilità sia insufficiente, esso provvede affinché, entro il 31 dicembre 2014, regimi di certificazione e/o accreditamento e/o regimi equivalenti di qualificazione, inclusi eventualmente adeguati programmi di formazione, diventino disponibili o siano disponibili per i fornitori di servizi energetici e di audit energetici, per i responsabili delle questione energetiche e gli installatori di elementi edilizi connessi all'energia quali definiti all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE ! Come procedere alla valutazione di tali figure per fornire una garanzia del risultato al cliente finale?1 ! ! ! ! Qualificazione Accreditamento Certificazione N.B.1 Differenziare le tre procedure e capirne le rispettive valenze, diventa fondamentale per definirne l’importanza. 27 Qualificazione: linee guida per gli operatori delle FER Linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Al percorso formativo accede chi possiede un titolo o attestato nel settore di competenza conseguito, […] come stabilito al punto 4 dell’allegato 4 al D.lgs. 28/2011. Data la diversa tipologia di impianti previsti sono individuati quattro standard specifici a valle di un Modulo unico propedeutico. ! ! ! ! ! ! Il corso è articolato in due fasi metodologiche: una teorica, erogabile anche in modalità FAD, ed una pratica. Il percorso formativo ha una durata minima di 80 ore così suddivise: 20 ore per il modulo comune; 60 ore per i moduli specifici, di cui almeno 20 di pratica. Ai fini dell’ammissione all’esame è obbligatoria la frequenza ad almeno l’80% delle ore complessive del corso. La prova finale è costituita da una prova teorica e da una prova 28 pratica. Quest’ultima mira a verificare la corretta installazione dell’impianto FER. Nota Certificazioni Si parla di CERTIFICAZIONE quando è presente una parte terza che non può essere chi ha un “interesse” nell’ambito specifico (per esempio, nel caso dell’art. 15 del D.Lgs. 28/11, non possono essere l’ente di formazione, l’associazione di categoria degli installatori, le imprese produttrici di una tecnologia e neppure l’ENEA se prendesse parte alla formazione). ! Si parla di QUALIFICAZIONE EQUIVALENTE quando non esiste l’ente terzo ma ci sono regole ben definite ed eventualmente accettate a livello nazionale. ! Dichiarazione di parte terza: quando a certificare le competenze della persona è un organismo di certificazione (di parte terza appunto) accreditato da ACCREDIA ! SECEM è organismo di parte terza accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004 29 Come . . . : accreditamento - Chi sono i soggetti certificatori per gli APE??? Alcuni requisiti per essere iscritti agli elenchi regionali: Diploma di Laurea o Laurea specialistica in Ingegneria Diploma di Laurea o Laurea specialistica in Architettura Diploma di Laurea specialistica in Scienze Ambientali Diploma di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie Diploma di Laurea in Scienze Forestali Diploma di Perito Agrario Diploma di Perito Industriale Diploma di Geometra Diploma di Agrotecnico o Agronomo laureato Diploma di Laurea specialistica in Chimica Diploma di Laurea specialistica in Fisica Ordine degli Ingegneri di Vicenza sostiene che: “Solo gli ingegneri in possesso di laurea quinquennale, conseguita con il vecchio ordinamento sono in possesso dei due requisiti di competenza (edifici e impianti) […]. La legge prevede che nel caso un tecnico sia abilitato solo alla progettazione di edifici o solo alla progettazione di impianti, l’attestato può essere rilasciato a firma di due tecnici con competenze complementari” Fonte: rapporto 2012 CTI Legenda: Per diventare tecnico certificatore energetico: [1] è sempre obbligatorio frequentare un corso di qualificazione; [2] il corso non è obbligatorio per i tecnici competenti in materia di progettazione di edifici e impianti iscritti ad un Ordine o Collegio professionale; [3] il corso è obbligatorio per altre figure tecniche. Oggi il rif. Nazionale è il DPR 75/13 30 Il Decreto Legislativo 102/2014 Titolo I Finalità e obiettivi Efficienza negli edifici e nella PA Diagnosi energetiche e SGE art.8 Titolo II Efficienza nell’uso dell’energia D. Lgs. 102/14 Titolo III Efficienza nella fornitura dell’energia Misurazione e fatturazione consumi energetici art.9 Promozione dell’efficienza per riscaldamento e raffreddamento art.10 Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia art.11 Regimi dii qualificazione, accreditamento, certificazione art.12 Formazione e informazione art.13 Titolo IV Disposizioni orizzontali Allegati Regime obbligatori di efficienza art.7 artt. 4, 5, 6 Servizi energetici e altra misure per promuovere l’efficienza energetica art. 14 Sanzioni art. 16 Fondo nazionale per l’efficienza energetica art. 15 31 Diagnosi energetiche e SGE Obbligo diagnosi energetiche a partire dal 05/12/15 e successivamente ogni 4 anni Grandi imprese (> 250 dipendenti e fatturato annuo > 50 Mln o il totale di bilancio annuo > 43 Mln) EMAS* SGE* (ISO 50001) ESCO SGA* (ISO 14001) EGE Energy Auditor PMI energivore (uso annuo > 2,4 GWh di energia elettrica o altra energia e costo energia/fatturato almeno del 3% SGE* (ISO 50001) ISPRA per lo schema EMAS Se l’impresa è in prossimità a reti TRL o CAR, la diagnosi contiene anche una valutazione della fattibilità tecnica, della convenienza economica e del beneficio ambientale derivante dall’utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete TRL * a condizione che il SG in questione includa un audit energetico conforme All.2 del D. Lgs. 102/14 32 Diagnosi energetiche e SGE NORMA TECNICA SU ENERGY AUDITOR Per lo schema EMAS, organo preposto è ISPRA Da luglio 2016 diagnosi energetiche eseguite da soggetti certificati da OdC accreditati sulle norme: UNI CEI 11352 ESCO UNI CEI 11339 EGE 33 Regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione ACCREDIA, sentito il CTI, entro il 31/12/2014 sottopone al MiSE e al MATTM gli schemi di certificazione e accreditamento alle norme per: ESCO, EGE, SGE e diagnosi energetiche UNI CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro gennaio 2015, elabora norme tecniche in materia di diagnosi energetiche rivolte ai settori: civile, industriale e trasporti. UNI CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro gennaio 2015, elabora norme tecniche per la certificazione volontaria degli energy auditor nei settori terziario, industriale e trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici. La Conferenza delle Meccanismo dei Regioni e delle Province TEE: entro luglio 2016, Autonome, in collaborazione con SSE ed energy manager, l’ENEA, le associazioni per partecipare al imprenditoriali e professionali e meccanismo dovranno sentito il CTI, definisce e rende essere certificati secondo la UNI CEI 11352 e la UNI CEI disponibili programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli 11339 rispettivamente. energy auditor e degli installatori di elementi edilizi ENEA, in collaborazione con ACCREDIA, GSE, FIRE, CTI, entro il 31/12/2014 definisce un protocollo per l’iscrizione agli elenchi dei soggetti certificati: ESCO, EGE, SGE ed energy auditor. 34 Conferenze e guide FIRE Linee guida per contratti ai contratti EPC e al FTT negli edifici pubblici Evoluzione del ruolo dell’energy manager: indagini e statistiche www.enermanagement.it Linee guida all’uso delle risorse per incentivare efficienza e rinnovabili Guide operative per i certificati bianchi* e studio sulle PPPM www.certificati-bianchi.com * FIRE ha predisposto quelle su laterizi, ceramica e P.A. La nuova guida FIRE sui TEE per decisori e non addetti ai lavori 35 Grazie! Nome relatore, FIRE www.fire-italia.org - www.secem.eu www.facebook.com/FIREenergy.manager www.linkedin.com/company/fire-federazioneitaliana-per-l'uso-razionale-dell'energia www.twitter.com/FIRE_ita 36
© Copyright 2024 Paperzz