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Notiziario di informazione legale e fiscale internazionale
ottobre 2014 – n. 45
In questo numero:
Svizzera: Revisione delle stime
immobiliari in Ticino
Italia:Applicazione della disciplina
sul “monitoraggio fiscale” ad alcuni casi pratici
UAE: Dubai – Via d’accesso privilegiata
per ottimizzare gli investimenti
esteri in Mozambico
Hong Kong: Nuovo regime
di fusione tra società
Russia: Deoffshorization & CFC rules –
un rapido aggiornamento
Innovazione , flessibilità
e competenza
SVIZZERA: REVISIONE
DELLE STIME IMMOBILIARI
IN TICINO
Il Governo del Canton Ticino ha annunciato
un adeguamento straordinario dei valori delle stime immobiliari a partire dal 2017 il cui
impatto fiscale dovrebbe però essere neutralizzato tramite modifiche legislative che prevedono da un lato un pacchetto di sgravi fiscali destinati ad anticipare la riforma federale
della fiscalità che colpisce le imprese (Riforma delle imprese III) e dall’altro dei correttivi a favore delle persone fisiche.
A questo proposito il Consiglio di Stato ha
quindi elaborato un progetto di messaggio
rientrante nel programma di risanamento fi-
nanziario (Road Map 2013-2014). Il progetto
in oggetto è stato discusso a fine agosto
nell’ambito della piattaforma di dialogo fra
Cantone e Comuni, organizzato in vista della preparazione del preventivo 2015, e dà
un’indicazione della politica fiscale che intende intraprendere il Governo.
Infatti, intende neutralizzare direttamente il
maggior gettito previsto dalla revisione delle
stime con le seguenti modifiche fiscali allo scopo di non penalizzare i proprietari immobiliari:
• una diminuzione graduale dell’aliquota dell’imposta sull’utile per le persone giuridiche dall’attuale 9% al 7.5% in maniera scaglionata sull’arco del triennio 2017-2019;
• una riduzione dell’aliquota dell’imposta sull’utile degli investimenti collettivi di capitale
con possesso fondiario diretto dal 9% al 4%;
• l’introduzione del computo dell’imposta
sull’utile (limitato al 20%) sull’imposta sul
capitale;
• l’attenuazione dell’imposta sulla sostanza a
livello cantonale e comunale (riduzione
delle aliquote per ogni scaglione di sostanza fino alla nuova aliquota massima del 2‰
contro l’attuale 3,5‰) e il dimezzamento
dell’imposta immobiliare comunale dall’attuale 1‰ allo 0.5‰ per le persone fisiche;
• l’attenuazione di 2 punti percentuali (dal
15% al 13%) dell’aliquota marginale massima dell’imposta sul reddito per le persone
fisiche con redditi elevati.
Il Governo ritiene necessaria l’introduzione
del principio dell’adeguamento straordinario
delle stime immobiliari e di una semplificazione delle regole per quanto riguarda i loro aggiornamenti (la legge attuale prevede aggiornamenti intermedi ogni 4 anni) anche a causa
dell’attuale massiccia sottovalutazione del parco immobiliare cantonale dopo che le stime
cantonali furono ricalcolate inserendo nel calcolo del valore riduzioni del 40% sul valore dei
terreni, del 30% sul valore di reddito e del 20%
sui costi di costruzione. Queste correzioni
problematiche vennero adottate con l’obiettivo di non indurre maggiori entrate fiscali dopo
che il Tribunale Federale aveva abrogato a un
anno dalla sua introduzione la norma dell’articolo 45 della vigente Legge sulla stima ufficiale
della sostanza immobiliare (Lst) entrata in vigore il 1. gennaio 1997 che prevedeva un’attenuazione automatica del valore di stima al suo
utilizzo, la cosiddetta “perequazione” del 70%,
giudicata incostituzionale in quanto lesiva della parità di trattamento fiscale tra proprietari
di sostanza mobiliare e immobiliare.
Per risolvere questo problema d’incostituzionalità, il documento di lavoro attualmente all’esame del Consiglio di Stato propone quindi
– attraverso l’adozione di una norma transitoria nella Lst – l’adeguamento straordinario delle stime attualmente in vigore dal 2005 in rapporto ai valori di mercato, introducendo il
principio delle stime prudenzialmente aderenti al valore di mercato (70%) conformemente
alla Costituzione e alle disposizioni della Legge
federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), prima
di dover procedere nel 2025alla prossima complessa operazione di revisione generale delle
stime immobiliari.
Gli sgravi fiscali proposti dal Governo sono diretti ad attenuare gli effetti della Riforma delle
imprese III e rappresentano sicuramente delle
misure necessarie che si attendevano da tempo per accrescere la competitività del nostro
Cantone sul piano intercantonale e internazionale.
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ITALIA: APPLICAZIONE
DELLA DISCIPLINA SUL
“MONITORAGGIO FISCALE”
AD ALCUNI CASI PRATICI
Per effetto di consolidati orientamenti giurisdizionali, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale (DL 167/90 e successive modificazioni) non solo i titolari di attività detenute
all’estero, ma anche coloro che hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione
(Cass. 9320/2003, Cass. 17051/2010 e Cass.
17052/2010). Per cui nel caso di soggetto residente che abbia la delega di firma su un conto estero intestato ad altro soggetto, anche il
delegato risulterebbe tenuto alla compilazione
del quadro RW per l’indicazione dell’intera
consistenza del conto corrente detenuto all’estero qualora si tratti di una delega al prelievo (e non soltanto di una mera delega ad
operare per conto dell’intestatario, come da
Circ. 38/E/2013 e istruzioni alla compilazione
quadro RW Mod. Unico 2014/redditi 2013).
Sono peraltro esonerati dall’obbligo di compilazione del quadro RW i soggetti residenti
in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di
frontiera e in Paesi limitrofi, limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale
detenute nel Paese in cui è svolta l’attività lavorativa (presupposto soggettivo di esonero
con riferimento alla condizione di “diplomatico” o di “frontaliere”).
Seppur esonerati dagli obblighi di compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio
fiscale, i contribuenti indicati sono in ogni caso tenuti alla compilazione della dichiarazione per l’indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o
patrimoniale (quadro RM), nonchè del medesimo quadro RW per il calcolo dell’IVIE (imposta sul valore degli immobili all’estero) e
dell’IVAFE (imposta sil valore delle attività finanziarie detenute all’estero), di cui alla L.
214/2011.
Il quesito che ci si pone è se gli obblighi di
compliazione del quadro RW, in capo al soggetto residente che abbia delega al prelievo
sul conto estero intestato ad altro soggetto,
sussistano anche nei casi in cui:
a. Il titolare residente in Italia del conto estero su cui è emessa tale delega sia esonerato dagli obblighi di compilazione del quadro
RW ai fini del monitoraggio fiscale (presupposto di esonero soggettivo con riferimento alla condizione di “diplomatico” o di
“frontaliere”), ma tuttavia continui a essere
obbligato a compilare il quadro RW per il
calcolo dell’IVIE o dell’IVAFE;
b. Il titolare residente in Italia del conto estero su cui è emessa tale delega sia esonerato dagli obblighi di compilazione del quadro
RW ai fini del monitoraggio fiscale (presupposto di esonero soggettivo con riferimento alla condizione di “diplomatico” o di
“frontaliere”), e non vi sia neanche obbligo
di compilare il quadro RW per il calcolo
dell’IVIE o dell’IVAFE (essendo il valore medio di giacenza annua complessiva inferiore a euro 5.000).
La considerazione che sia esteso l’obbligo di
compilazione del quadro RW anche a chi abbia una delega al prelievo su un conto estero
ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale, potrebbe lasciar intendere che, decadendo
qualunque obbligo in capo al soggetto titolare
del conto (“diplomatico” o “frontaliere”), allora
anche il delegato non possa esser considerato obbligato (e cio’ indipendentemente dalla
compilazione o meno del quadro RW da parte del titolare del conto estero al mero fine
del calcolo dell’IVIE o dell’IVAFE).
Ciò tranne che dalla giurispudenza si voglia far
discendere sul “delegato” un’obbligo al rispetto della disciplina sul monitoraggio fiscale che prescinda dagli obblighi in capo al titolare del conto estero (cioè dalla loro sussitenza o meno).Tesi in linea di principio certamente sostenibile, ragionando per esempio
sul caso del delegato al prelievo su un conto
la cui titolarità sia di un non residente in Italia,
quindi non soggetto alla normativa in tema di
monitoraggio fiscale (e compilazione del quadro RW).
In definitiva, pur in assenza di chiarimenti da
parte del legislatore e nell’incertezza della
prassi ministeriale, si ritiene che quest’ultima
tesi sia quella preferibile sul piano interpretativo.
Il delegato,infatti,in ragione della facoltà di operare sul conto corrente estero altrui,realizza –
per così dire “in proprio” – il presupposto oggettivo della detenzione di attività estera cui
l’art.4,comma 1,DL 167/90 collega l’obbligo di
monitoraggio.Il “delegato” non è,in effetti,proprietario delle attività e neppure, ovviamente,
le possiede,ma pur tuttavia,per effetto della delega ad operare, può disporre di dette attività
depositate sul conto e conseguentemente le
detiene. Da ciò ne deriverebbe l’obbligo di dichiarale ai fini del monitoraggio, indipendentemente da ogni altra valutazione.
La conclusione esposta ha il pregio di risultare
coerente con la ratio normativa,rinvenibile nell’evitare che una persona fisica residente, celando attività detenute all’estero, sottragga a
tassazione i relativi redditi.
L’ipotesi tipica di applicazione degli obblighi di
monitoraggio in capo al delegato è quella della persona fisica residente che abbia un bancomat (o una carta di credito) che gli consenta di prelevare fondi da un conto estero
intestato ad un familiare.
Ebbene, in tale ipotesi il delegato è obbligato
agli obblighi di monitoraggio sia che il familiare risieda in Italia sia che il familiare risieda all’estero, non ravvisandovi ragioni per trattare
in modo diverso le due fattispecie.
ottobre 2014 – n. 45
La diversa tesi secondo cui, decadendo qualunque obbligo in capo al soggetto titolare del
conto (“diplomatico” o “frontaliere”), anche il
delegato non possa esser considerato obbligato, a ben vedere potrebbe essere sostenibile solo ritenendo che quest’ultimo debba
effettuare il monitoraggio quale intermediario. Tuttavia, nessuna delle norme del DL
167/90 consente di inquadrare in questo modo il ruolo del delegato, sicché la tesi non pare convincente.
Pertanto, è opinione che il delegato sia tenuto
ad adempiere agli obblighi di monitoraggio anche qualora il titolare residente in Italia del
conto estero su cui è emessa tale delega sia
esonerato dagli obblighi di compilazione del
quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale e
valutario (presupposto di esonero soggettivo
con riferimento alla condizione di “diplomatico” o di “frontaliere”).
Quanto all’IVAFE, questa è solo “ospitata” nel
quadro RW ma non ha alcuna influenza sugli
obblighi di monitoraggio, e del resto i limiti di
esenzione non coincidono.
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UAE: DUBAI – VIA
D’ACCESSO PRIVILEGIATA
PER OTTIMIZZARE
GLI INVESTIMENTI ESTERI
IN MOZAMBICO
Negli ultimi anni si è registrato un crescente
interesse da parte di soggetti internazionali
ad investire in Mozambico.Tale Paese sta attraversando una forte fase di sviluppo e sta
attraendo considerevoli investimenti nel settore dell’energia, delle infrastrutture, del turismo e dell’agricoltura. Una via d’accesso
privilegiata per canalizzare ed ottimizzare dal
punto di vista fiscale gli investimenti esteri in
Mozambico è rappresentata da Dubai.
Gli Emirati Arabi Uniti sono infatti uno dei
pochi Paesi che hanno concluso una Convenzione contro le doppie imposizioni con il Mozambico ed in particolare sono l’unico Paese
che può ridurre a zero le ritenute alla fonte
del 20% normalmente applicate sui dividendi,
interessi e royalties pagati da una società del
Mozambico a soggetti esteri.
Per poter beneficiare di tali benefici convenzionali la società di Dubai dovrà essere costituita in mainland o in una delle numerose Free
zones esistenti nell’Emirato Arabo,così da poter ottenere l’apposito certificato di residenza fiscale. I dividendi ricevuti dal Mozambico
non sconteranno alcuna imposta sul reddito
in capo alla società di Dubai e potranno essere a loro volta distribuiti quali dividendi ai
propri azionisti senza nessuna ritenuta alla
fonte.
Di seguito riportiamo una breve sintesi della
Convenzione Contro le Doppie Imposizioni
in essere tra la Repubblica del Mozambico e
gli Emirati Arabi Uniti (UAE).
Convenzione contro le doppie
imposizioni tra Emirati Arabi
Uniti e Mozambico
Il 24 settembre 2003 2005 è stata conclusa la
Convenzione Contro le Doppie Imposizioni
tra la Repubblica del Mozambico e gli Emirati Arabi Uniti (UAE).Tale Convenzione è entrata in vigore a partire dal 15 aprile 2004 e
si applica alle ritenute alla fonte su importi pagati o accreditati a partire dal 15 aprile 2004
ed agli altri tipi d’imposta relativi all’anno fiscale iniziato il 1. gennaio 2005.
La convenzione segue sostanzialmente il modello OCSE e si applica a qualsiasi società o
persona residente in uno dei due Stati contraenti. In merito alle singole tipologie di reddito essa prevede quanto segue:
1. Dividendi: l’art. 10 prevede che nessuna
ritenuta alla fonte sia applicata a dividendi
pagati da una società residente in uno Stato contraente ad un soggetto residente
nell’altro Stato.
2. Interessi: l’art. 11 prevede che nessuna ritenuta alla fonte sia applicata ad interessi
pagati da una società residente in uno Stato contraente ad un soggetto residente
nell’altro Stato.
3. Royalties:l’art.12 prevede che nessuna ritenuta alla fonte sia applicata a royalties pagate da una società residente in uno Stato
contraente ad un soggetto residente nell’altro Stato. La definizione di royalties include,tra gli altri,i pagamenti effettuati per
l’utilizzo o la concessione dell’utilizzo brevetti, marchi di fabbrica o commerciali, disegni, modelli.
4. Capital gains: l’art. 13 prevede che essi
siano unicamente imponibili nello Stato di
residenza dell’alienante,con le seguenti eccezioni:
• Utili derivanti dalla cessione di beni immobili;
• Utili derivanti dalla cessione di azioni di
società il cui patrimonio sia costituito (direttamente o indirettamente) principalmente da beni immobili situati nello Stato in cui hanno sede le società stesse;
• Utili derivanti dalla cessione di una partecipazione in una partnership il cui atti-
vo sia costituito principalmente da beni
immobili situati nello Stato in cui ha sede la stessa partnership;
• Utili derivanti dalla cessione di beni mobili appartenenti all’attivo di una stabile
organizzazione che l’alienante ha nell’altro Stato contraente;
Per poter beneficiare dell’applicazione delle
ridotte ritenute alla fonte previste dalla Convenzione è comunque necessario verificare
che siano rispettate le eventuali norme antiabuso di ciascuno Stato contraente.
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HONG KONG: NUOVO
REGIME DI FUSIONE
TRA SOCIETÀ
La nuova Companies Ordinance in Hong
Kong è entrata in vigore lo scorso 3 marzo
2014 con lo scopo di modernizzare il diritto
societario e migliorarne l’applicazione.
Tre le varie modifiche introdotte vie è anche
un nuovo modello di fusione societaria (cosiddetta “omologation” ) che, secondo l’intenzione del legislatore, dovrebbe agevolare i
processi di integrazione tra le stesse società.
Il modello di fusione precedentemente in vigore richiedeva una sorta di approvazione
preventiva da parte del tribunale che rendeva il procedimento complesso, oneroso e,
conseguentemente, poco utilizzato.
Per fusione si intende quel processo attraverso il quale gli attivi ed i passivi di due o più
società si fondono e convergono in una delle
società partecipanti alla fusione o in un nuovo soggetto giuridico. Per effetto della fusione, le società fuse cessano di esistere, le rispettive azioni vengono annullate e la società
risultante dalla fusione assume tutti i diritti ed
impegni delle partecipanti.
In base alla nuova Companies Ordinance, la
fusione potrà essere verticale o orizzontale.
Nel primo caso, la società incorporante, incorpora una o più società da lei interamente
partecipate (100%). Nel secondo caso, due o
più società interamente partecipate (100%)
dal medesimo soggetto, si fondono tra loro.
Il processo di fusione è dettagliatamente descritto all’interno della Companies Ordinance. Uno degli aspetti più rilevanti è che prima
che la fusione produca i propri effetti giuridici, azionisti e creditori delle società che vantano diritti verso le società partecipanti alla
fusione, possono opporsi presentando ricorso presso il tribunale competente.
Dal punto di vista giuridico la normativa appare chiara e completa.Tuttavia, dal punto di
vista fiscale, sono ancora molti i dubbi sollevati dagli operatori. In particolare, occorrerebbe che venissero chiarite le competenze
fiscali per quanto riguarda le responsabilità
delle perdite pregresse ed il valore fiscale degli attivi di bilancio. Se in passato questi aspetti venivano regolati attraverso la discussione
di un tax ruling preventivo,per rendere il nuovo modello di fusione effettivamente attraente per gli investitori, tali aspetti dovrebbero
ora essere disciplinati dalla normativa interna tributaria. Solo in questo modo il nuovo
modello di fusione potrebbe effettivamente
raggiungere gli obiettivi per i quali è stato
ideato e regolamentato.
Paolo Balen
Partner di Fidinam & Partners SA (Lugano)
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RUSSIA: DEOFFSHORIZATION
& CFC RULES – UN RAPIDO
AGGIORNAMENTO
Il 2 settembre 2014 il Ministero delle Finanze della Federazione Russa ha pubblicato sul
suo sito web una nuova versione aggiornata
del progetto di Legge già in discussione negli
ultimi sei mesi, volto a introdurre la tassazione dei profitti delle società controllate este-
re (“Controlled Foreign Companies”, quindi
“CFC”) offshore, controllate da beneficiari
economici russi, ubicate all’estero solo fittiziamente e in virtù di una mera logica di risparmio fiscale.Tale progetto di Legge è stato sottopposto al Governo, prima d’iniziare il
suo iter di approvazione parlamentare.
Riservandoci naturalmente di fornire più aggiornamenti in seguito a iter avviato, in questa sede si vuole evidenziare come rispetto
alla bozza iniziale sia stata elevata (dall’1% al
25%) la soglia di partecipazione in CFC raggiunta la quale scatterebbe per le persone fisiche l’obbligo di dichiarazione fiscale, così
come anche la soglia raggiunta la quale scatterebbe la tassazione per trasparenza dei
profitti non distribuiti da parte della CFC (partecipazioni superiori al 50% o comunque che
assicurino il controllo, anche assieme a parti
strettamente correlate, o comunque qualsia-
si percentuale di partecipazione che assicuri un’influenza dominante sulla gestione
degli assets e la distribuzione dei profitti).
Di particolare interesse è da segnalare la nota che assicurerebbe la possibilità di non essere comunque annoverabili tra le CFC a
quelle entità estere ubicate in Giurisdizioni
facenti parte della white list del Ministero delle Finanze Russo e i cui redditi siano stati assoggettati a un’effettiva tassazione del 15%.
Nel monitorare attentamente l’impatto di
tali cambiamenti normativi sulle strutture
internazionali della clientela russa, il gruppo Fidinam, attraverso il Desk russo diretto dall’Avv. Marco Compagnino,continua la
propria azione di conoscenza (e sviluppo
della conoscenza) di questo mercato, particolarmente rilevante nell’attuale difficile
contesto internazionale.
In tale ambito si segnalano anche la nuova
missione economica della Cc-ti a Mosca del
27-29 ottobre (l’Avv. Marco Compagnino è
delegato della Cc-ti per la CIS Area), in collaborazione con TPP (Federazione delle Camere di Commercio Russe) e la tavola rotonda su “E-commerce in Russia” a Baden
(Svizzera) del 27/11 p.v. (www.e-commerceconference.ch/program), nell’ambito dell’evento Swiss E-commerce conference,
sponsorizzato dal Gruppo Fidinam e organizzato da NetComm Suisse - Ecommerce
Association.
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