Notiziario di informazione legale e fiscale internazionale ottobre 2014 – n. 45 In questo numero: Svizzera: Revisione delle stime immobiliari in Ticino Italia:Applicazione della disciplina sul “monitoraggio fiscale” ad alcuni casi pratici UAE: Dubai – Via d’accesso privilegiata per ottimizzare gli investimenti esteri in Mozambico Hong Kong: Nuovo regime di fusione tra società Russia: Deoffshorization & CFC rules – un rapido aggiornamento Innovazione , flessibilità e competenza SVIZZERA: REVISIONE DELLE STIME IMMOBILIARI IN TICINO Il Governo del Canton Ticino ha annunciato un adeguamento straordinario dei valori delle stime immobiliari a partire dal 2017 il cui impatto fiscale dovrebbe però essere neutralizzato tramite modifiche legislative che prevedono da un lato un pacchetto di sgravi fiscali destinati ad anticipare la riforma federale della fiscalità che colpisce le imprese (Riforma delle imprese III) e dall’altro dei correttivi a favore delle persone fisiche. A questo proposito il Consiglio di Stato ha quindi elaborato un progetto di messaggio rientrante nel programma di risanamento fi- nanziario (Road Map 2013-2014). Il progetto in oggetto è stato discusso a fine agosto nell’ambito della piattaforma di dialogo fra Cantone e Comuni, organizzato in vista della preparazione del preventivo 2015, e dà un’indicazione della politica fiscale che intende intraprendere il Governo. Infatti, intende neutralizzare direttamente il maggior gettito previsto dalla revisione delle stime con le seguenti modifiche fiscali allo scopo di non penalizzare i proprietari immobiliari: • una diminuzione graduale dell’aliquota dell’imposta sull’utile per le persone giuridiche dall’attuale 9% al 7.5% in maniera scaglionata sull’arco del triennio 2017-2019; • una riduzione dell’aliquota dell’imposta sull’utile degli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto dal 9% al 4%; • l’introduzione del computo dell’imposta sull’utile (limitato al 20%) sull’imposta sul capitale; • l’attenuazione dell’imposta sulla sostanza a livello cantonale e comunale (riduzione delle aliquote per ogni scaglione di sostanza fino alla nuova aliquota massima del 2‰ contro l’attuale 3,5‰) e il dimezzamento dell’imposta immobiliare comunale dall’attuale 1‰ allo 0.5‰ per le persone fisiche; • l’attenuazione di 2 punti percentuali (dal 15% al 13%) dell’aliquota marginale massima dell’imposta sul reddito per le persone fisiche con redditi elevati. Il Governo ritiene necessaria l’introduzione del principio dell’adeguamento straordinario delle stime immobiliari e di una semplificazione delle regole per quanto riguarda i loro aggiornamenti (la legge attuale prevede aggiornamenti intermedi ogni 4 anni) anche a causa dell’attuale massiccia sottovalutazione del parco immobiliare cantonale dopo che le stime cantonali furono ricalcolate inserendo nel calcolo del valore riduzioni del 40% sul valore dei terreni, del 30% sul valore di reddito e del 20% sui costi di costruzione. Queste correzioni problematiche vennero adottate con l’obiettivo di non indurre maggiori entrate fiscali dopo che il Tribunale Federale aveva abrogato a un anno dalla sua introduzione la norma dell’articolo 45 della vigente Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst) entrata in vigore il 1. gennaio 1997 che prevedeva un’attenuazione automatica del valore di stima al suo utilizzo, la cosiddetta “perequazione” del 70%, giudicata incostituzionale in quanto lesiva della parità di trattamento fiscale tra proprietari di sostanza mobiliare e immobiliare. Per risolvere questo problema d’incostituzionalità, il documento di lavoro attualmente all’esame del Consiglio di Stato propone quindi – attraverso l’adozione di una norma transitoria nella Lst – l’adeguamento straordinario delle stime attualmente in vigore dal 2005 in rapporto ai valori di mercato, introducendo il principio delle stime prudenzialmente aderenti al valore di mercato (70%) conformemente alla Costituzione e alle disposizioni della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), prima di dover procedere nel 2025alla prossima complessa operazione di revisione generale delle stime immobiliari. Gli sgravi fiscali proposti dal Governo sono diretti ad attenuare gli effetti della Riforma delle imprese III e rappresentano sicuramente delle misure necessarie che si attendevano da tempo per accrescere la competitività del nostro Cantone sul piano intercantonale e internazionale. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: [email protected] ITALIA: APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUL “MONITORAGGIO FISCALE” AD ALCUNI CASI PRATICI Per effetto di consolidati orientamenti giurisdizionali, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale (DL 167/90 e successive modificazioni) non solo i titolari di attività detenute all’estero, ma anche coloro che hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (Cass. 9320/2003, Cass. 17051/2010 e Cass. 17052/2010). Per cui nel caso di soggetto residente che abbia la delega di firma su un conto estero intestato ad altro soggetto, anche il delegato risulterebbe tenuto alla compilazione del quadro RW per l’indicazione dell’intera consistenza del conto corrente detenuto all’estero qualora si tratti di una delega al prelievo (e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell’intestatario, come da Circ. 38/E/2013 e istruzioni alla compilazione quadro RW Mod. Unico 2014/redditi 2013). Sono peraltro esonerati dall’obbligo di compilazione del quadro RW i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui è svolta l’attività lavorativa (presupposto soggettivo di esonero con riferimento alla condizione di “diplomatico” o di “frontaliere”). Seppur esonerati dagli obblighi di compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale, i contribuenti indicati sono in ogni caso tenuti alla compilazione della dichiarazione per l’indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro RM), nonchè del medesimo quadro RW per il calcolo dell’IVIE (imposta sul valore degli immobili all’estero) e dell’IVAFE (imposta sil valore delle attività finanziarie detenute all’estero), di cui alla L. 214/2011. Il quesito che ci si pone è se gli obblighi di compliazione del quadro RW, in capo al soggetto residente che abbia delega al prelievo sul conto estero intestato ad altro soggetto, sussistano anche nei casi in cui: a. Il titolare residente in Italia del conto estero su cui è emessa tale delega sia esonerato dagli obblighi di compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale (presupposto di esonero soggettivo con riferimento alla condizione di “diplomatico” o di “frontaliere”), ma tuttavia continui a essere obbligato a compilare il quadro RW per il calcolo dell’IVIE o dell’IVAFE; b. Il titolare residente in Italia del conto estero su cui è emessa tale delega sia esonerato dagli obblighi di compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale (presupposto di esonero soggettivo con riferimento alla condizione di “diplomatico” o di “frontaliere”), e non vi sia neanche obbligo di compilare il quadro RW per il calcolo dell’IVIE o dell’IVAFE (essendo il valore medio di giacenza annua complessiva inferiore a euro 5.000). La considerazione che sia esteso l’obbligo di compilazione del quadro RW anche a chi abbia una delega al prelievo su un conto estero ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale, potrebbe lasciar intendere che, decadendo qualunque obbligo in capo al soggetto titolare del conto (“diplomatico” o “frontaliere”), allora anche il delegato non possa esser considerato obbligato (e cio’ indipendentemente dalla compilazione o meno del quadro RW da parte del titolare del conto estero al mero fine del calcolo dell’IVIE o dell’IVAFE). Ciò tranne che dalla giurispudenza si voglia far discendere sul “delegato” un’obbligo al rispetto della disciplina sul monitoraggio fiscale che prescinda dagli obblighi in capo al titolare del conto estero (cioè dalla loro sussitenza o meno).Tesi in linea di principio certamente sostenibile, ragionando per esempio sul caso del delegato al prelievo su un conto la cui titolarità sia di un non residente in Italia, quindi non soggetto alla normativa in tema di monitoraggio fiscale (e compilazione del quadro RW). In definitiva, pur in assenza di chiarimenti da parte del legislatore e nell’incertezza della prassi ministeriale, si ritiene che quest’ultima tesi sia quella preferibile sul piano interpretativo. Il delegato,infatti,in ragione della facoltà di operare sul conto corrente estero altrui,realizza – per così dire “in proprio” – il presupposto oggettivo della detenzione di attività estera cui l’art.4,comma 1,DL 167/90 collega l’obbligo di monitoraggio.Il “delegato” non è,in effetti,proprietario delle attività e neppure, ovviamente, le possiede,ma pur tuttavia,per effetto della delega ad operare, può disporre di dette attività depositate sul conto e conseguentemente le detiene. Da ciò ne deriverebbe l’obbligo di dichiarale ai fini del monitoraggio, indipendentemente da ogni altra valutazione. La conclusione esposta ha il pregio di risultare coerente con la ratio normativa,rinvenibile nell’evitare che una persona fisica residente, celando attività detenute all’estero, sottragga a tassazione i relativi redditi. L’ipotesi tipica di applicazione degli obblighi di monitoraggio in capo al delegato è quella della persona fisica residente che abbia un bancomat (o una carta di credito) che gli consenta di prelevare fondi da un conto estero intestato ad un familiare. Ebbene, in tale ipotesi il delegato è obbligato agli obblighi di monitoraggio sia che il familiare risieda in Italia sia che il familiare risieda all’estero, non ravvisandovi ragioni per trattare in modo diverso le due fattispecie. ottobre 2014 – n. 45 La diversa tesi secondo cui, decadendo qualunque obbligo in capo al soggetto titolare del conto (“diplomatico” o “frontaliere”), anche il delegato non possa esser considerato obbligato, a ben vedere potrebbe essere sostenibile solo ritenendo che quest’ultimo debba effettuare il monitoraggio quale intermediario. Tuttavia, nessuna delle norme del DL 167/90 consente di inquadrare in questo modo il ruolo del delegato, sicché la tesi non pare convincente. Pertanto, è opinione che il delegato sia tenuto ad adempiere agli obblighi di monitoraggio anche qualora il titolare residente in Italia del conto estero su cui è emessa tale delega sia esonerato dagli obblighi di compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale e valutario (presupposto di esonero soggettivo con riferimento alla condizione di “diplomatico” o di “frontaliere”). Quanto all’IVAFE, questa è solo “ospitata” nel quadro RW ma non ha alcuna influenza sugli obblighi di monitoraggio, e del resto i limiti di esenzione non coincidono. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: [email protected] UAE: DUBAI – VIA D’ACCESSO PRIVILEGIATA PER OTTIMIZZARE GLI INVESTIMENTI ESTERI IN MOZAMBICO Negli ultimi anni si è registrato un crescente interesse da parte di soggetti internazionali ad investire in Mozambico.Tale Paese sta attraversando una forte fase di sviluppo e sta attraendo considerevoli investimenti nel settore dell’energia, delle infrastrutture, del turismo e dell’agricoltura. Una via d’accesso privilegiata per canalizzare ed ottimizzare dal punto di vista fiscale gli investimenti esteri in Mozambico è rappresentata da Dubai. Gli Emirati Arabi Uniti sono infatti uno dei pochi Paesi che hanno concluso una Convenzione contro le doppie imposizioni con il Mozambico ed in particolare sono l’unico Paese che può ridurre a zero le ritenute alla fonte del 20% normalmente applicate sui dividendi, interessi e royalties pagati da una società del Mozambico a soggetti esteri. Per poter beneficiare di tali benefici convenzionali la società di Dubai dovrà essere costituita in mainland o in una delle numerose Free zones esistenti nell’Emirato Arabo,così da poter ottenere l’apposito certificato di residenza fiscale. I dividendi ricevuti dal Mozambico non sconteranno alcuna imposta sul reddito in capo alla società di Dubai e potranno essere a loro volta distribuiti quali dividendi ai propri azionisti senza nessuna ritenuta alla fonte. Di seguito riportiamo una breve sintesi della Convenzione Contro le Doppie Imposizioni in essere tra la Repubblica del Mozambico e gli Emirati Arabi Uniti (UAE). Convenzione contro le doppie imposizioni tra Emirati Arabi Uniti e Mozambico Il 24 settembre 2003 2005 è stata conclusa la Convenzione Contro le Doppie Imposizioni tra la Repubblica del Mozambico e gli Emirati Arabi Uniti (UAE).Tale Convenzione è entrata in vigore a partire dal 15 aprile 2004 e si applica alle ritenute alla fonte su importi pagati o accreditati a partire dal 15 aprile 2004 ed agli altri tipi d’imposta relativi all’anno fiscale iniziato il 1. gennaio 2005. La convenzione segue sostanzialmente il modello OCSE e si applica a qualsiasi società o persona residente in uno dei due Stati contraenti. In merito alle singole tipologie di reddito essa prevede quanto segue: 1. Dividendi: l’art. 10 prevede che nessuna ritenuta alla fonte sia applicata a dividendi pagati da una società residente in uno Stato contraente ad un soggetto residente nell’altro Stato. 2. Interessi: l’art. 11 prevede che nessuna ritenuta alla fonte sia applicata ad interessi pagati da una società residente in uno Stato contraente ad un soggetto residente nell’altro Stato. 3. Royalties:l’art.12 prevede che nessuna ritenuta alla fonte sia applicata a royalties pagate da una società residente in uno Stato contraente ad un soggetto residente nell’altro Stato. La definizione di royalties include,tra gli altri,i pagamenti effettuati per l’utilizzo o la concessione dell’utilizzo brevetti, marchi di fabbrica o commerciali, disegni, modelli. 4. Capital gains: l’art. 13 prevede che essi siano unicamente imponibili nello Stato di residenza dell’alienante,con le seguenti eccezioni: • Utili derivanti dalla cessione di beni immobili; • Utili derivanti dalla cessione di azioni di società il cui patrimonio sia costituito (direttamente o indirettamente) principalmente da beni immobili situati nello Stato in cui hanno sede le società stesse; • Utili derivanti dalla cessione di una partecipazione in una partnership il cui atti- vo sia costituito principalmente da beni immobili situati nello Stato in cui ha sede la stessa partnership; • Utili derivanti dalla cessione di beni mobili appartenenti all’attivo di una stabile organizzazione che l’alienante ha nell’altro Stato contraente; Per poter beneficiare dell’applicazione delle ridotte ritenute alla fonte previste dalla Convenzione è comunque necessario verificare che siano rispettate le eventuali norme antiabuso di ciascuno Stato contraente. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: [email protected] HONG KONG: NUOVO REGIME DI FUSIONE TRA SOCIETÀ La nuova Companies Ordinance in Hong Kong è entrata in vigore lo scorso 3 marzo 2014 con lo scopo di modernizzare il diritto societario e migliorarne l’applicazione. Tre le varie modifiche introdotte vie è anche un nuovo modello di fusione societaria (cosiddetta “omologation” ) che, secondo l’intenzione del legislatore, dovrebbe agevolare i processi di integrazione tra le stesse società. Il modello di fusione precedentemente in vigore richiedeva una sorta di approvazione preventiva da parte del tribunale che rendeva il procedimento complesso, oneroso e, conseguentemente, poco utilizzato. Per fusione si intende quel processo attraverso il quale gli attivi ed i passivi di due o più società si fondono e convergono in una delle società partecipanti alla fusione o in un nuovo soggetto giuridico. Per effetto della fusione, le società fuse cessano di esistere, le rispettive azioni vengono annullate e la società risultante dalla fusione assume tutti i diritti ed impegni delle partecipanti. In base alla nuova Companies Ordinance, la fusione potrà essere verticale o orizzontale. Nel primo caso, la società incorporante, incorpora una o più società da lei interamente partecipate (100%). Nel secondo caso, due o più società interamente partecipate (100%) dal medesimo soggetto, si fondono tra loro. Il processo di fusione è dettagliatamente descritto all’interno della Companies Ordinance. Uno degli aspetti più rilevanti è che prima che la fusione produca i propri effetti giuridici, azionisti e creditori delle società che vantano diritti verso le società partecipanti alla fusione, possono opporsi presentando ricorso presso il tribunale competente. Dal punto di vista giuridico la normativa appare chiara e completa.Tuttavia, dal punto di vista fiscale, sono ancora molti i dubbi sollevati dagli operatori. In particolare, occorrerebbe che venissero chiarite le competenze fiscali per quanto riguarda le responsabilità delle perdite pregresse ed il valore fiscale degli attivi di bilancio. Se in passato questi aspetti venivano regolati attraverso la discussione di un tax ruling preventivo,per rendere il nuovo modello di fusione effettivamente attraente per gli investitori, tali aspetti dovrebbero ora essere disciplinati dalla normativa interna tributaria. Solo in questo modo il nuovo modello di fusione potrebbe effettivamente raggiungere gli obiettivi per i quali è stato ideato e regolamentato. Paolo Balen Partner di Fidinam & Partners SA (Lugano) Per ulteriori informazioni rivolgersi a: [email protected] RUSSIA: DEOFFSHORIZATION & CFC RULES – UN RAPIDO AGGIORNAMENTO Il 2 settembre 2014 il Ministero delle Finanze della Federazione Russa ha pubblicato sul suo sito web una nuova versione aggiornata del progetto di Legge già in discussione negli ultimi sei mesi, volto a introdurre la tassazione dei profitti delle società controllate este- re (“Controlled Foreign Companies”, quindi “CFC”) offshore, controllate da beneficiari economici russi, ubicate all’estero solo fittiziamente e in virtù di una mera logica di risparmio fiscale.Tale progetto di Legge è stato sottopposto al Governo, prima d’iniziare il suo iter di approvazione parlamentare. Riservandoci naturalmente di fornire più aggiornamenti in seguito a iter avviato, in questa sede si vuole evidenziare come rispetto alla bozza iniziale sia stata elevata (dall’1% al 25%) la soglia di partecipazione in CFC raggiunta la quale scatterebbe per le persone fisiche l’obbligo di dichiarazione fiscale, così come anche la soglia raggiunta la quale scatterebbe la tassazione per trasparenza dei profitti non distribuiti da parte della CFC (partecipazioni superiori al 50% o comunque che assicurino il controllo, anche assieme a parti strettamente correlate, o comunque qualsia- si percentuale di partecipazione che assicuri un’influenza dominante sulla gestione degli assets e la distribuzione dei profitti). Di particolare interesse è da segnalare la nota che assicurerebbe la possibilità di non essere comunque annoverabili tra le CFC a quelle entità estere ubicate in Giurisdizioni facenti parte della white list del Ministero delle Finanze Russo e i cui redditi siano stati assoggettati a un’effettiva tassazione del 15%. Nel monitorare attentamente l’impatto di tali cambiamenti normativi sulle strutture internazionali della clientela russa, il gruppo Fidinam, attraverso il Desk russo diretto dall’Avv. Marco Compagnino,continua la propria azione di conoscenza (e sviluppo della conoscenza) di questo mercato, particolarmente rilevante nell’attuale difficile contesto internazionale. In tale ambito si segnalano anche la nuova missione economica della Cc-ti a Mosca del 27-29 ottobre (l’Avv. Marco Compagnino è delegato della Cc-ti per la CIS Area), in collaborazione con TPP (Federazione delle Camere di Commercio Russe) e la tavola rotonda su “E-commerce in Russia” a Baden (Svizzera) del 27/11 p.v. (www.e-commerceconference.ch/program), nell’ambito dell’evento Swiss E-commerce conference, sponsorizzato dal Gruppo Fidinam e organizzato da NetComm Suisse - Ecommerce Association. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: [email protected] @ via E-Mail Qualora foste interessati a ricevere la Fidinam & Partners NEWS in versione elettronica è sufficiente collegarsi al sito www.fidinam.ch e richiedere l’abbonamento gratuito alla pagina Fidinam News. Ogni sforzo è stato fatto per garantire l’accuratezza delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Tuttavia consigliamo di indirizzarsi a consulenti di fiducia per l’esame relativo ad ogni caso concreto. Le informazioni contenute non sono in alcun modo vincolanti e decliniamo pertanto ogni responsabilità. 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