COMUNE DI VIADANA (Provincia di Mantova) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 242 DEL 10/06/2014 Settore Affari Generali Unità Operativa Segreteria - Contratti - Appalti OGGETTO: RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA DITTA AON DI MILANO. PROCEDURA NEGOZIATA OGGETTO: RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA DITTA AON DI MILANO. PROCEDURA NEGOZIATA IL DIRIGENTE DEL Settore Affari Generali PREMESSO: CHE con determinazione del Dirigente Area Amministrativa n. 200 del 05.04.2011, divenuta efficace in data 10.06.2011, veniva aggiudicato definitivamente, al termine di una procedura aperta, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo alla ditta AON s.p.a. con sede in Milano via Andrea Ponti 8/10, per un triennio a partire dal 28.06.2011, come da contratto Rep. n. 3067 del 28.06.2011; CHE la consulenza fornita dalla società in questo triennio si è rilevata estremamente utile nella scelta della collocazione sul mercato dei rischi alle migliori condizioni, nell’assistenza alla stipula dei vari contratti di assicurazione, ma soprattutto nella gestione dei sinistri denunciati presso codesto ente, creando un proficuo rapporto di collaborazione; RILEVATA l’economicità della prosecuzione di un rapporto contrattuale con un prestatore di servizi che ha dato prova di buona e corretta esecuzione dell’oggetto contrattuale, senza l’aggravio di tempo e risorse economiche connesse ad una nuova procedura di gara; RICHIAMATI: - l’art. 57, comma 5, lett. b), del d.lgs. 163/2006, che consente la ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale secondo una procedura aperta; - l’art. 2 del contratto rep. 3067 che prevede la ripetizione del servizio per un ulteriore triennio; VISTA la nota pervenuta al protocollo in data 30 maggio 2014 n. prot. 13816 con la quale la AON spa di Milano conferma la disponibilità alla ripetizione del servizio di brokeraggio assicurativo per un ulteriore triennio e alle medesime condizioni negoziali di cui al sopra citato contratto; RITENUTO di dover affidare il servizio in oggetto alla ditta AON s.p.a. di Milano, per un importo presunto contrattuale di € 20.537,64, calcolato sulla base dei premi corrisposti alle compagnie e delle provvigioni offerte in sede di gara, rispettivamente: - del 4% per il ramo RCA, sul premio annuale imponibile di € 12.059,51; - del 10% per i rami NON RCA, sul premio annuale imponibile di € 63.635,07; - CIG: ZB00F9086A; DI DARE ATTO CHE l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro per compensi o rimborsi da corrispondersi direttamente da parte del comune di Viadana, in quanto l’opera del broker viene remunerata con le provvigioni calcolate sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi tramite il broker stesso, calcolate applicando le percentuali offerte in sede di gara, sopra indicate, ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione; VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266 che ha disposto che le stazioni appaltanti che affidano contratti pubblici debbano versare un contributo per il finanziamento dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e la successiva deliberazione della citata Autorità del 10.01.2007, come modificata da ultimo dalla deliberazione del 05.03.2014, in attuazione della l. 23.12.2005 n. 266, con la quale sono stati individuate le quote da versare e le modalità di versamento; PRESO ATTO: CHE come previsto dalla citata deliberazione del 05.03.2014, per i contratti di importi inferiori ad € 40.000,00 le Amministrazioni non devono versare alcun contributo; PRECISATO, a norma dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000: • che il fine perseguito dall’Amministrazione Comunale, attraverso la stipulazione del contratto, è quello di affidare il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per un ulteriore triennio, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del d.lgs. 163/2006; • che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; • che le clausole essenziali del contratto e le modalità di gestione del servizio sono indicate nel capitolato speciale d’appalto approvato con determinazione dirigenziale n. 05.04.2011; RITENUTO di dover approvare la bozza di contratto e di procedere agli adempimenti conseguenti; DATO ATTO che, in applicazione delle disposizioni della Legge 241/90 il presente provvedimento amministrativo: • • • indica i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne stanno alla base, onde lo stesso è provvisto di adeguata, congrua e logica motivazione; determina nell’Area Servizi Amministrativi l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria; individua il responsabile del procedimento nella persona del Dirigente Area Amministrativa, Avv. Nadia Zanoni; CONSIDERATO CHE per il presente provvedimento è stata verifica la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000; VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 240 del 30.12.2013 avente ad oggetto “Affidamento ai Responsabili dei servizi delle dotazioni finanziaria in fase di esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.lgs. 267/2010; DATO ATTO che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL l’Amministrazione si trova in fase di esercizio provvisorio e che la spesa di cui in premessa è una spesa non divisibile e non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; VISTI - lo Statuto, il Regolamento per la disciplina dei contratti e il Regolamento di contabilità comunali; - il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici Comunali; - il D.lgs. 267/2000; DETERMINA DI AFFIDARE, per la motivazioni di cui in premessa, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del d.lgs. 163/2006, alla società AON spa, con sede in Milano in via Andrea Ponti 8/10 P.IVA 11274970158, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, per un ulteriore triennio a decorrere dal 28.06.2014, alle medesime condizioni dei cui al precedente contratto Rep. n. 3067 del 28.06.2011; DI APPROVARE l’allegata bozza di contratto, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; DI DARE ATTO che l’affidamento del servizio in oggetto non comporta alcun onere economico, come previsto dal punto 5) del citato contratto, in quanto l’opera del broker sarà remunerata, secondo consuetudine di mercato, per il tramite delle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate le coperture assicurative del Comune; DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei pagamenti alla suddetta procedura è stato attribuito il seguente codice CIG ZB00F9086A, per un importo contrattuale di € 20.537,64; DI DARE ATTO che l’efficacia della suddetta determinazione è subordinata alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei requisiti soggettivi di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006; DI DARE ATTO che il provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi della legge 190/2012 sul portale dell’Amministrazione comunale. Il Responsabile Settore Affari Generali Nadia Zanoni
© Copyright 2024 Paperzz