Materiali di documentazione - a cura della FISAC-CGIL in UniCredit - Approfondimento delle Intese relative al Piano Strategico 2018 del Gruppo UniCredit – perimetro Italia definite a Milano in data 28 giugno 2014 in UniCredit 2 Sommario: ARGOMENTO PAGINA Uno sguardo alla struttura delle Intese 28.06.2014: l’Accordo sulle ricadute del Piano 2018, il Protocollo sulle prospettive di rilancio connesse al Piano 2018 e le quattro Lettere allegate pag. 3 I contenuti dei 17 articoli dell’Accordo 28.06.2014 Le riduzioni di organico previste L’utilizzo prioritario del criterio della «volontarietà» Il Personale con diritto a pensione interessato agli esodi incentivati I termini e le modalità di raccolta delle adesioni volontarie incentivate Gli incentivi economici collegati alle adesioni volontarie all’esodo ALCUNE ESEMPLIFICAZIONI RELATIVE AGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART.2 (n.5 esempi) Se dovesse cambiare la legislazione previdenziale La ratifica della cessazione attraverso la Conciliazione Le situazioni particolari Le opzioni aggiuntive per il Personale con diritto a pensione aderente all’incentivazione all’esodo pag. 7 pag. pag. pag. pag. pag. 7 8 8 8 8 pag. 9 pag. pag. pag. pag. 10 11 11 11 ALCUNI APPROFONDIMENTI RISPETTO ALLE TRE POSSIBILI OPZIONI pag. 13 La procedura “ex lege 223/91” I trattamenti e i profili gestionali degli aderenti al piano d’esodi incentivati I Lavoratori/trici interessate all’esercizio dell’opzione del riscatto oneroso di periodi di studio universitario pag. 14 pag. 15 pag. 15 ALCUNE CONSIDERAZIONI SULL’OPZIONE: “RISCATTO DELLA LAUREA” pag. 16 AL Le Lavoratrici interessate all’opzione per il «metodo contributivo» (art.1, comma 9, L.243/2004) pag. 16 ALCUNE ESEMPLIFICAZIONI RELATIVE AGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART.7 (n.2 esempi) pag. 17 L’utilizzo del Personale e la multipolarità Tabella riportante i numeri degli efficientamenti – distinti per area – conseguenti ai processi di riorganizzazione/ pag. 19 ristrutturazione rientranti nel Piano Strategico 2018 (Allegato alla lettera di UniCredit del 9.05.2014) Il part-time e le flessibilità degli orari Il telelavoro/lo smart working Il periodo sabbatico Il lavoro starordinario/supplementare Le ex-festività, le ferie e la banca delle ore Le Pari Opportunità I costi non H.R. - le consulenze Gli incontri periodici di verifica e di approfondimento del Piano Strategico 2018 Il completamento degli obiettivi del Piano Strategico 2018 – la prosecuzione del confronto (2° fase) Allegato n.1: Aziende del Gruppo UniCredit – perimetro Italia, destinatarie dell’Accordo 28.06.2014 I contenuti dei 9 articoli del Protocollo 28.06.2014 La formazione La valorizzazione delle figure professionali La qualità del lavoro e le politiche commerciali il Premio Variabile di Risultato ed il Premio Speciale Una Tantum UN APPROFONDIMENTO SUL «PREMIO SPECIALE UNA TANTUM» Il welfare aziendale Le politiche del lavoro Le relazioni sindacali e il dialogo sociale La prosecuzione del confronto pag. 20 pag. 21 pag. 22 pag. 22 pag. 23 pag. 23 pag. 24 pag. 24 pag. 24 pag. 25 pag. 25 pag. 25 pag. pag. pag. pag. 25 26 26 26 pag. 27 pag. pag. pag. pag. 28 29 30 30 3 Presentazione Ad integrazione della nostra “nota breve” del 30.06.2014 – predisposta per gli Iscritti e le Iscritte – e del comunicato unitario dell’1.07.2014 dal titolo: “ACCORDO 28 GIUGNO 2014: Prima tappa di un percorso complesso”, con questo approfondimento monografico intendiamo completare l’analisi dei contenuti delle «Intese 28 giugno 2014 relative al Piano Strategico 2018 del Gruppo UniCredit – perimetro Italia», riservandoci la predisposizione di ulteriori schede specifiche relative ad aspetti particolari e/o applicativi connessi alle intese stesse. Al riguardo, segnaliamo che anche l’Azienda sta provvedendo ad informare il Personale del Gruppo UniCredit sulle Intese 28.06.2014 relative al Piano 2018, inserendo un’apposta “sezione dedicata” sul Portale di Gruppo, nell’ambito della quale i diretti interessati/e potranno aderire al piano degli esodi. Milano, agosto 2014 LA SEGRETERIA DI GRUPPO FISAC/CGIL UNO SGUARDO ALLA STRUTTURA DELLE INTESE 28.06.2014 Il complesso delle Intese definite fra “UniCredit e le Aziende del Gruppo” e le “Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL Credito e UILCA” il 28 giugno 2014 relativamente al «Piano strategico 2018 del Gruppo UniCredit – perimetro Italia» è così costituito: le Intese 28 giugno 2014 in UniCredit l’Accordo sulle ricadute del Piano Strategico 2018, stipulato il 28.06.2014 il Protocollo sulle prospettive di rilancio connesse al Piano Strategico 2018, convenuto il 28.06.2014 le quattro Lettere di UniCredit alle Delegazioni di Gruppo delle OO.SS., datate 28.06.2014 L’Accordo sulle ricadute del Piano Strategico 2018 del Gruppo UniCredit – perimetro Italia, stipulato a Milano il 28.06.2014 fra “UniCredit e le Aziende del Gruppo” e le “Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL Credito e UILCA”, si compone delle premesse, di diciassette articoli e di un allegato. LE PREMESSE Le premesse di un accordo sindacale sulle conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i Lavoratori/Lavoratrici legate a rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni di gruppo/ aziendali sono sempre importanti perché servono a meglio inquadrarne i termini, richiamando le motivazioni delle Parti, il loro percorso negoziale e, soprattutto, i principi che ne stanno alla base e che vengono poi sviluppati nei diversi articoli. Con riferimento alle Intese 28 giugno 2014, si conferma tale impostazione ma le premesse dell’Accordo 28.06.2014 devono essere considerate insieme a quelle del Protocollo in pari data. Nelle premesse dell’Accordo 28.06.2014 troviamo il richiamo al Piano Strategico 2018 di UniCredit, ai suoi obiettivi, strategie e azioni programmate sino al 2018, in particolare per l’Italia; 4 alla comunicazione/documentazione di UniCredit del 9.05.2014 sull’avvio della procedura contrattuale ed alla conseguente trattativa conclusasi con l’intesa fra le Parti. In tale ambito, ci preme porre l’accento sui seguenti punti: ►il condividere delle Parti che le previsioni dell’Accordo sono da intendersi straordinarie, eccezionali ed esclusivamente riferite alla sola durata del piano (fino al 31.12.2018) e che andranno applicate a tutto il Personale (compresi i dirigenti) delle dodici aziende interessate; ►il concordare delle Parti (e, quindi, anche il correlato impegno aziendale) sulla necessità di porre in atto azioni di contenimento dei costi anche non H.R.; ►il concordare delle Parti sull’opportunità di accompagnare i processi di cambiamento organizzativo e di riorganizzazione attraverso adeguate azioni formative per la riconversione e riqualificazione professionale delle risorse interessate. I DICIASSETTE ARTICOLI E L’ALLEGATO Considerando che, a partire da pag.7 del presente opuscolo monografico, i contenuti degli articoli e dell’allegato che compongono l’Accordo 28.06.2014 sul Piano Strategico 2018 vengono analizzati, punto per punto, ci limitiamo in questa sede a riportare l’indice ragionato dei diciassette articoli e dell’allegato n.1 (numero dell’articolo, suo titolo o testo, relativa pagina dell’accordo; numero dell’allegato, suo contenuto, relativa pagina dell’accordo). Articolo / allegato Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Allegato n.1 Titolo o testo dell’articolo, contenuto dell’allegato «Le premesse formano parte integrante del presente accordo». Personale con diritto a pensione 1° Norma Transitoria riferita all’art.2 2° Norma Transitoria riferita all’art.2 Opzioni aggiuntive per il Personale con diritto a pensione aderente all’incentivazione volontaria all’esodo di cui all’art.2 del presente Accordo Chiarimento a Verbale riferito all’art.3 Procedura ex lege 223/91 Trattamenti e profili gestionali connessi all’adesione ai piani di incentivazione all’esodo Lavoratori/Lavoratrici interessati all’esercizio dell’opzione del riscatto oneroso di periodi di studio universitario Lavoratrici interessate all’esercizio dell’opzione previdenziale per il passaggio al metodo contributivo di cui all’art.1 comma 9 della Legge n.243/2004 Dichiarazione delle Parti sull’art.7 Utilizzo del personale e Multipolarità Raccomandazione delle OO.SS. riferita all’art.8 Part-time e flessibilità degli orari Raccomandazione delle OO.SS. riferita all’art.9 Telelavoro/Smart working Periodo sabbatico Lavoro straordinario/supplementare Ex-festività, ferie e Banca ore Dichiarazione a Verbale sull’art.13 riferita alle ferie Pari Opportunità Costi non HR - consulenze Incontri periodici di verifica e approfondimento del Piano Strategico 2018 Completamento degli obiettivi del Piano 2018 – Prosecuzione del confronto (2° fase) Aziende del Gruppo UniCredit – perimetro Italia, destinatarie dell’Accordo 28.06.2014 Pag. Accordo pag. 02 pag. 02 pag. 03 pag. 04 pag. 04 pag. 05 pag. 05 pag. 06 pag. 06 pag. 06 pag. 07 pag. 07 pag. 08 pag. 09 pag. 09 pag. 09 pag. 09 pag. 10 pag. 10 pag. 10 pag. 11 pag. 11 pag. 11 pag. 11 pag. 13 5 Il Protocollo sulle prospettive di rilancio connesse al Piano Strategico 2018 del Gruppo UniCredit – perimetro Italia, convenuto a Milano il 28.06.2014 fra “UniCredit e le Aziende del Gruppo” e le “Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL Credito e UILCA”, si compone delle premesse e di nove articoli. LE PREMESSE Le premesse di un protocollo sindacale sulle prospettive di rilancio connesse ad un piano industriale pluriennale sono sempre importanti perché richiamano le motivazioni delle Parti rispetto ai principi cui attenersi, ai termini ed ai tempi per sviluppare, nelle future trattative, le materie contenute nei diversi articoli. Con riferimento alle Intese 28 giugno 2014, si conferma tale impostazione ma le premesse del Protocollo 28.06.2014 vanno considerate insieme a quelle dell’Accordo in pari data. Nelle premesse del Protocollo 28.06.2014 troviamo: ►il concordare delle Parti sulla necessità di proseguire il confronto complessivo avviato con la lettera del 9.05.2014 secondo modelli di relazioni industriali finalizzati ad accompagnare in maniera condivisa i processi riorganizzativi, l’evoluzione organizzativa e strategica del Gruppo UniCredit; ►il condividere delle Parti sulla necessità di definire un sistema di regole comuni ed uniformi da applicare a tutte le fasi attuative del Piano 2018; ►il ritenere delle Parti che l’insieme delle manovre e degli strumenti previsti nel Piano Strategico 2018 debba costituire premessa essenziale e determinante per il rilancio della produttività/redditività e competitività aziendale nonché dello sviluppo organico del Gruppo UniCredit in una prospettiva di ripresa economica, produttiva e commerciale; ►il sottolineare delle Parti che il patrimonio delle risorse umane e delle professionalità bancarie costituisce un fattore fondamentale e strategico non solo per l’Azienda ma anche per i clienti e le comunità in cui l’Azienda opera e che l’investimento in competenze finanziarie e creditizie genera valore per gli stessi dipendenti e al contempo facilita il supporto ai bisogni delle famiglie e alle attività delle imprese. I NOVE ARTICOLI Considerando che, a partire da pag.25 del presente opuscolo monografico, i contenuti degli articoli che compongono il Protocollo 28.06.2014 sul Piano Strategico 2018 vengono analizzati, punto per punto, ci limitiamo in questa sede a riportare l’indice ragionato dei nove articoli (numero dell’articolo, suo titolo o testo, relativa pagina del protocollo). Articolo Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Titolo o testo dell’articolo «Le premesse formano parte integrante del presente Protocollo». Formazione Valorizzazione delle figure professionali Qualità del lavoro e politiche commerciali Premio Variabile di Risultato e Premio Speciale Una Tantum Welfare aziendale Politiche del lavoro Relazioni sindacali e dialogo sociale Prosecuzione del confronto Pag. Protocollo pag. 02 pag. 02 pag. 02 pag. 03 pag. 03 pag. 03 pag. 04 pag. 04 pag. 05 6 Le quattro Lettere di UniCredit datate 28.06.2014 e consegnate lo stesso giorno alle Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL Credito e UILCA sono relative ai seguenti argomenti: Lettera di intenti sulla nuova occupazione; Liberalità aziendali per il personale connesse al 25° e 35° anno di servizio; Progetto Newton; Subito Casa. Nella «Lettera di intenti sulla nuova occupazione», UniCredit conferma che: ► procederà a stabilizzare a scadenza i circa 670 contratti di apprendistato in essere nelle Aziende del Gruppo; ► effettuerà, nel corso del biennio 2014/2015, 800 nuove assunzioni, di massima con contratto di apprendistato. I nuovi inserimenti saranno focalizzati principalmente in aree a forte sviluppo di business con modalità evolute, in aree di innovazione tecnologica e nelle strutture di governo e controllo a marcata specializzazione. Nell’ambito dei processi di assunzione, UniCredit ricercherà le professionalità necessarie anche esplorando le opportunità rivenenti da profili disponibili presso il Fondo Emergenziale di Settore. Nella lettera sulle «Liberalità aziendali per il personale connesse al 25° e 35° anno di servizio», UniCredit conferma che a decorrere dall’1.07.2014 le prassi/regolamenti aziendali relativi alle liberalità previste in favore del Personale al raggiungimento del 25° e 35° anno di servizio effettivo sono decadute e che pertanto, dalla predetta data, non produrranno più alcun effetto. Peraltro, UniCredit – successivamente alle verifiche circa il raggiungimento degli obiettivi di uscite definiti nell’Accordo sulle ricadute del Piano Strategico 2018 sottoscritto il 28.06.2014 – si impegna a liquidare in busta-paga a tutti gli interessati/e la quota del rateo accantonato sul Premio di Anzianità del 35° (intendendo con ciò quanto accantonato, secondo criteri di tipo attuariale, del pro-quota maturato da ciascuno/a alla data del 30.06.2014). Con riguardo, invece, al Premio di Anzianità del 25°, i relativi accantonamenti alla data del 30.06.2014 verranno fatti confluire in un fondo costruito a beneficio dei dipendenti. Termini, tempi e modalità di destinazione degli importi, che terranno conto delle anzianità dei singoli Colleghi/ghe, verranno definiti nel corso del confronto sul welfare aziendale, previsto dal Protocollo 28.06.2014. Nella lettera sul «Progetto Newton», UniCredit – preso atto delle posizioni critiche delle OO.SS. nei confronti delle operazioni ricomprese nel Progetto/Programma medesimo – conferma la piena disponibilità ad effettuare nelle aziende costituite in joint venture, su richiesta delle OO.SS., tempestivi e periodici incontri di verifica sull’andamento della stessa anche con riguardo ad eventuali problematiche che dovessero emergere nel proprio ambito. Nella lettera su «Subito Casa», UniCredit, in relazione a quanto dichiarato nel corso del confronto di cui alle Intese 28.06.2014, comunica che, in via sperimentale e contestualmente 7 all’adesione all’esodo incentivato di cui all’art.2 dell’Accordo sulle ricadute del Piano Strategico 2018 del Gruppo UniCredit – perimetro Italia, darà altresì facoltà, ai Lavoratori/Lavoratrici interessati, a manifestare interesse per un’eventuale assunzione a tempo determinato e con CCNL Commercio presso l’Azienda del Gruppo “Subito Casa” per gli ultimi 12 mesi prima della data di pensionamento (la manifestazione d’interesse potrà essere presentata tramite l’apposito applicativo che sarà reso disponibile sul Portale di Gruppo verso la metà di settembre 2014). La selezione delle candidature sarà condizionata alla adeguatezza delle caratteristiche personali/professionali dei profili, fermo restando il successivo superamento, per i selezionati, del previsto esame abilitativo. Qualora i candidati conseguissero l’abilitazione, detta assunzione ed il relativo trattamento economico dovranno considerarsi sostitutivi a tutti gli effetti delle opzioni aggiuntive di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro di cui all’art.3 dell’Accordo 28.06.2014. I contenuti dei 17 articoli dell’Accordo 28.06.2014: Le riduzioni di organico previste (art.2, commi 1 e 2) Le Parti (UniCredit con le Aziende del Gruppo e le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL Credito e UILCA) hanno concordato di attivare un piano di esodo per 2.400 risorse F.T.E. (ulteriori rispetto a quelle residue di cui al Protocollo 18.10.2010/Accordo 15.09.2012) rivolto a coloro che entro il 31 dicembre 2018 matureranno il primo trattamento pensionistico (con cessazione alla data di apertura della prima finestra pensionistica), da attuarsi nei termini seguenti: N. risorse F.T.E. coinvolte nel piano d’esodo Calendarizzazione delle uscite per esodo n. 17 (invalidi/totalizzati) n. 258 n. 794 n. 1.331 entro entro entro entro il il il il 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 n. 2.400 totali con 4 decorrenze in 4 anni e 2 mesi F.T.E.: Full Time Equivalent, vale a dire risorse corrispondenti a quelle a tempo pieno. Ad es. in un’azienda bancaria con 150 dipendenti, di cui 120 a tempo pieno e 30 a P/T a 20 ore settimanali, il numero totale di risorse F.T.E. corrisponde a 136 [120 + (30x20:37,50)]. In tal modo, entro il 31.12.2018, le sotto riportate Aziende del Gruppo UniCredit saranno interessate dalle seguenti riduzioni di organici: TABELLA 1 dell’Accordo 28.06.2014 riduzione di organici F.T.E. SOCIETA’ dal 31.12.2015 al 31.12.2018 UniCredit S.p.A. UBIS S.c.p.A. Italy UCCMB S.p.A. UniCredit Leasing S.p.A. UniCredit Factoring S.p.A. UBIS GMBH – Sede Italia Cordusio Società Fiduciaria per Azioni Pioneer Inv. Manag. S.g.r.p.A. Pioneer Global Asset Manag. S.p.A. Fineco Bank S.p.A. PE Baca 2.070 272 22 19 6 3 3 2 1 2 1 TOTALE RIDUZIONI 2.401 8 L’utilizzo prioritario del criterio della «volontarietà» (art.2, comma 3) Fermo l’obiettivo di ridurre gli organici di 2.400 unità F.T.E., al fine di attenuare quanto più possibile l’impatto sociale sul Personale, le Parti hanno concordato di utilizzare «la volontarietà» quale criterio prioritario d’individuazione dei Lavoratori/Lavoratrici in esubero, comunque nell’ambito delle risorse che – entro il 31.12.2018 – saranno in possesso dei requisiti pensionistici di legge. Il Personale con diritto a pensione interessato agli esodi (art.2, comma 4) Sono interessati al piano d’esodo incentivato tutti i Lavoratori e le Lavoratrici – compresi i dirigenti, per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili – che maturino entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di legge previsti per avere diritto al primo trattamento pensionistico INPS/INPDAP (indipendentemente da eventuali richieste di mantenimento in servizio), e cioè la “pensione anticipata” o la “pensione di vecchiaia”, secondo i requisiti previsti dalla Legge n.214/2011. Per aderire al piano tali Lavoratori/Lavoratrici dovranno formalizzare, tramite procedura che sarà per loro disponibile sul Portale di Gruppo verso la metà del mese di settembre 2014, apposita domanda di risoluzione su base volontaria e consensuale del proprio rapporto di lavoro alla data di maturazione del primo trattamento pensionistico (finestra). I termini e le modalità di raccolta delle adesioni incentivate (art.2, comma 4) Le domande di adesione volontaria al piano dovranno essere presentate dagli interessati/e entro il 15 ottobre 2014 (per attivare la raccolta delle adesioni, verso la metà di settembre 2014, verrà messo a disposizione agli/alle aventi diritto un apposito applicativo sul Portale di Gruppo, tramite il quale sarà anche possibile: - verificare la data della propria finestra pensionistica; - calcolare la misura degli incentivi spettanti; - aderire eventualmente alle forme di flessibilità – tramite prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà – nei 12 mesi prima del pensionamento). L’Azienda provvederà inoltre a predisporre una serie di F.A.Q. – domande/risposte – per approfondire e chiarire i diversi aspetti del piano di incentivazioni all’esodo (tali F.A.Q. saranno rese disponibili a tutti ad inizio settembre 2014 sul Portale di Gruppo, nell’apposita sezione riferita alle Intese 28.06.2014 relative al Piano Strategico 2018). In ogni caso i Colleghi/Colleghe che ne avessero la necessità (come, ad es., i lungo assenti interessati al piano, che peraltro riceveranno a casa il relativo materiale cartaceo), potranno rivolgersi direttamente al proprio H.R.B.P. di riferimento. Gli incentivi economici collegati alle adesioni all’esodo (art.2, commi 4 e 5) A ciascun/a aderente al piano di esodi volontari incentivati sarà erogato un incentivo all’esodo a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al T.F.R. (restando escluso qualsiasi ulteriore onere a carico della Banca/Società, ivi compresi gli eventuali effetti del ricalcolo dell’imposta da parte dell’Amministrazione Finanziaria), ferma la rinuncia ad ogni altra pretesa in termini di preavviso e subordinatamente alla convalida della cessazione e alla sottoscrizione di apposito Verbale di Conciliazione in sede sindacale ai sensi dei vigenti CCNL. Tale incentivo farà riferimento alla R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda, comprensiva della voce E.D.R., ma con l’esclusione del V.A.P., del sistema incentivante, nonché di altre componenti variabili, quali, ed es., straordinari e diarie, ed eventuali patti di non concorrenza/stabilità corrisposti. La mensilità da utilizzare per tutti i calcoli degli incentivi previsti sarà data da 1/13° della R.A.L. del/la Collega aderente al piano. Il conteggio puntuale e definitivo dell’incentivo all’esodo sarà effettuato solo all’epoca dell’effettiva cessazione dal servizio in quanto basato sulla retribuzione annua lorda percepita a quel momento). L’importo omnicomprensivo di tale incentivo sarà pari al numero delle mensilità – calcolate come 1/13° della R.A.L., comprensive della voce E.D.R. – risultante dalla seguente tabella: 9 TABELLA 2 dell’Accordo 28.06.2014 età compiuta alla data di cessazione dal servizio numero delle mensilità d’incentivo fino a 56 anni 57 anni 58 anni 59 anni 60 anni 61 anni 62 anni 63 anni 64 anni e oltre 13 12 11 10 9 8 7 6 6 N.B. l’età cui fare riferimento per stabilire la misura dell’incentivo è l’ultimo anno intero compiuto al momento della cessazione dal servizio (ad es. fino a 57 anni e 364 giorni, l’età da considerare è 57 anni). Tale incentivo sarà erogato – a fronte della convalida della cessazione e della sottoscrizione del Verbale di Conciliazione – in un’unica soluzione, sotto forma di una tantum aggiuntiva del T.F.R. (e, quindi, soggetto a tassazione separata), insieme alle altre competenze finali. ALCUNE ESEMPLIFICAZIONI RELATIVE AGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART.2 Nota metodologica sulla “base di calcolo”: Si calcola la R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) al momento della cessazione dal servizio (comprensiva della voce E.D.R., ma con l’esclusione del V.A.P., del sistema incentivante, nonché di altre componenti variabili, quali, ad es. gli straordinari, le diarie e gli eventuali patti di non concorrenza/stabilità corrisposti). Per arrivare alla “base di calcolo” dell’incentivo bisogna dividere la R.A.L. per 13. La “base di calcolo” va poi moltiplicata, a seconda dell’età compiuta da ciascun/a interessato/a alla data di cessazione dal servizio, per il coefficiente delle mensilità di cui alla TABELLA 2 dell’Accordo 28.06.2014. Con riferimento alla casistica di cui alla prima Norma Transitoria dell’art.2, la R.A.L. rappresenta la “base di calcolo” per l’incentivo; infatti, per stabilire la misura dell’incentivo lordo basta moltiplicare la R.A.L. per il 45%. (NOTA BENE: trattandosi di cessazioni successive al 30.06.2014, vi potrebbero essere, in relazione all’eventuale rinnovo contrattuale, delle differenze in più sul conteggio puntuale dell’incentivo all’esodo fatto al momento dell’effettiva cessazione. Riguardo all’ESEMPIO N.5 vi potrebbero essere, in relazione al previsto cessare del blocco della maturazione degli scatti di anzianità dall’1.08.2014, anche delle differenze in più a tale titolo). ESEMPIO N.1 - Esodo volontario di Lavoratore 3A 3L TED 4L, al 12° scatto di anzianità, che matura il primo trattamento pensionistico l’1.08.2016 (età 62 anni e 7 mesi; contributi: 42 anni e 10 mesi). Nella R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) sono esclusi il V.A.P., il sistema incentivante, nonché le altre componenti variabili, quali, ad es. le diarie e gli eventuali patti di non concorrenza/stabilità corrisposti. STIPENDIO SCATTI DI ANZIANITA’ EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE E.D.R. EQUIPARAZIONE ECONOMICA TOTALE ANNUO Sulla base dell’art.2 dell’Accordo 28.06.2014, per coloro che matureranno il trattamento pensionistico entro il 31.12.2018, l’incentivo è pari al numero delle mensilità – calcolate come 1/13° della R.A.L. – risultante dalla TABELLA 2 del medesimo Accordo. (41.700,75 : 13) = 3.207,75; Nella TABELLA 2 dell’Accordo all’età di 62 anni (che vale fino ai 62 anni e 364 giorni) corrisponde il coefficiente 7; (3.207,75 x 7) = 22.454,25 MISURA DELL’INCENTIVO LORDO 29.770,78 6.481,80 1.246,44 1.967,81 2.233,92 41.700,75 22.454,25 22.454,25 ESEMPIO N.2 - Esodo volontario di Lavoratrice 3A 4L, al 12° scatto di anzianità, che matura il primo trattamento pensionistico l’1.05.2016 (età: 60 anni e 11 mesi; contributi: 41 anni e 10 mesi). Nella R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) sono esclusi il V.A.P., il sistema incentivante, nonché le altre componenti variabili, quali, ad es. gli straordinari, le diarie e gli eventuali patti di non concorrenza/stabilità corrisposti. Sulla base dell’art.2 dell’Accordo 28.06.2014, per coloro che matureranno il trattamento pensionistico entro il 31.12.2018, l’incentivo è pari al numero delle mensilità – calcolate come 1/13° della R.A.L. – risultante dalla TABELLA 2 del medesimo Accordo. STIPENDIO SCATTI DI ANZIANITA’ EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE E.D.R. AD PERSONAM TOTALE ANNUO (44.593,74 : 13) = 3.430,29; Nella TABELLA 2 dell’Accordo all’età di 60 anni (che vale fino ai 60 anni e 364 giorni) corrisponde il coefficiente 9; (3.430,29 x 9) = 30.872,61 MISURA DELL’INCENTIVO LORDO 32.004,70 6.481,80 1.246,44 2.210,00 2.650,80 44.593,74 30.872,61 30.872,61 NOTA BENE: poiché la misura lorda dell’incentivo all’esodo viene corrisposta come trattamento aggiuntivo/integrazione al T.F.R., la relativa tassazione è di tipo agevolato rispetto alla tassazione ordinaria: si rientra, infatti, nel regime di tassazione separata, che è inferiore di circa il 10% di quella ordinaria sui redditi da lavoro e non va dichiarata in sede di presentazione del mod. 730/Unico. 10 ESEMPIO N.3 - Esodo volontario di Lavoratore Q.D.1, al 12° scatto di anzianità, che matura il primo trattamento pensionistico l’1.11.2018 (età 62 anni e 2 mesi; contributi: 43 anni e 6 mesi). STIPENDIO 36.494,51 SCATTI DI ANZIANITA’ 6.481,80 Nella R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) sono esclusi il V.A.P., il sistema EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE 1.246,44 incentivante, nonché le altre componenti variabili, quali, ad es. gli straordinari, E.D.R. 2.331,16 le diarie e gli eventuali patti di non concorrenza/stabilità corrisposti. AD PERSONAM 5.284,50 TOTALE ANNUO 51.838,41 Sulla base dell’art.2 dell’Accordo 28.06.2014, per coloro che matureranno il (51.838,41 : 13) = 3.987,57; trattamento pensionistico entro il 31.12.2018, l’incentivo è pari al numero Nella TABELLA 2 dell’Accordo all’età di 31.180,56 delle mensilità – calcolate come 1/13° della R.A.L. – risultante dalla 61 anni (che vale fino ai 61 anni e 364 TABELLA 2 del medesimo Accordo (N.B. in questo caso, il requisito giorni) corrisponde il coefficiente 8; pensionistico di 42 anni e 10 mesi, per la “pensione anticipata”, è già stato (3.987,57 x 8) = 31.180, 56 MISURA DELL’INCENTIVO LORDO 31.180,56 maturato all’età di 61 anni e ½). N.B. Questo esempio rientra nella 2° Norma Transitoria riferita all’art.2 dell’Accordo 28.06.2014: in altre parole, si tratta di un caso di posticipo della cessazione del rapporto di lavoro per un periodo di 8 mesi, deciso dall’Azienda per salvaguardare la funzionalità delle proprie strutture. ESEMPIO N.4 - Esodo volontario di Lavoratore Q.D.2, al 12° scatto di anzianità, che matura il primo trattamento pensionistico l’1.12.2017 (età 62 anni e 2 mesi; contributi: 42 anni e 10 mesi). Nella R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) sono esclusi il V.A.P., il sistema incentivante, nonché le altre componenti variabili, quali, ad es. gli straordinari, le diarie e gli eventuali patti di non concorrenza/stabilità corrisposti. Sulla base dell’art.2 dell’Accordo 28.06.2014, per coloro che matureranno il trattamento pensionistico entro il 31.12.2018, l’incentivo è pari al numero delle mensilità – calcolate come 1/13° della R.A.L. – risultante dalla TABELLA 2 del medesimo Accordo. STIPENDIO SCATTI DI ANZIANITA’ EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE E.D.R. AD PERSONAM TOTALE ANNUO (56.565,08 : 13) = 4.351,16; Nella TABELLA 2 dell’Accordo all’età di 62 anni (che vale fino ai 62 anni e 364 giorni) corrisponde il coefficiente 7; (4.351,16 x 7) = 30.458,12 MISURA DELL’INCENTIVO LORDO 38.325,43 6.481,80 1.246,44 2.421,90 8.089,51 56.565,08 30.458,12 30.458,12 ESEMPIO N.5 - Esodo volontario di Lavoratore Q.D.3, al 4° scatto di anzianità, che matura il primo trattamento pensionistico l’1.12.2018 (età 60 anni e 11 mesi; contributi: 42 anni e 10 mesi). Nella R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) sono esclusi il V.A.P., il sistema incentivante, nonché le altre componenti variabili, quali, ad es. gli straordinari, le diarie e gli eventuali patti di non concorrenza/stabilità corrisposti. Sulla base dell’art.2 dell’Accordo 28.06.2014, per coloro che matureranno il trattamento pensionistico entro il 31.12.2018, l’incentivo è pari al numero delle mensilità – calcolate come 1/13° della R.A.L. – risultante dalla TABELLA 2 del medesimo Accordo. STIPENDIO SCATTI DI ANZIANITA’ EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE E.D.R. ASSEGNO EX INTESA 11.07.99 TOTALE ANNUO (57.850,85 : 13) = 4.450,07; Nella TABELLA 2 dell’Accordo all’età di 60 anni (che vale fino ai 60 anni e 364 giorni) corrisponde il coefficiente 9; (4.450,07 x 9) = 40.050,63 MISURA DELL’INCENTIVO LORDO 43.457,31 4.956,12 743,60 2.724,67 5.969,15 57.850,85 40.050,63 40.050,63 NOTA BENE: poiché la misura lorda dell’incentivo all’esodo viene corrisposta come trattamento aggiuntivo/integrazione al T.F.R., la relativa tassazione è di tipo agevolato rispetto alla tassazione ordinaria: si rientra, infatti, nel regime di tassazione separata, che è inferiore di circa il 10% di quella ordinaria sui redditi da lavoro e non va dichiarata in sede di presentazione del mod. 730/Unico. Se dovesse cambiare la legislazione previdenziale (art.2, comma 6 e Dichiarazione delle Parti in calce all’art.7) La normativa previdenziale di riferimento per l’individuazione dei potenziali aderenti al piano di esodo incentivato è quella attualmente in vigore (Legge n.214 del 22.12.2011 e successive integrazioni). Nel caso in cui, nel periodo di valenza del Piano, dovessero venire introdotte modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione A.G.O. INPS (o sull’opzione previdenziale per il passaggio al metodo contributivo), si darà luogo ad appositi incontri fra le Parti al fine di verificare gli effetti che ne potrebbero derivare e ricercare le migliori soluzioni possibili. 11 La ratifica della cessazione attraverso la Conciliazione (art.2, comma 7) Tutte le cessazioni conseguenti all’adesione volontaria al piano di esodi incentivati saranno ratificate mediante Conciliazione in sede sindacale (presso l’ABI) ai sensi dei vigenti CCNL, da realizzarsi con la sottoscrizione di un apposito Verbale di Conciliazione. Pertanto, la sottoscrizione del Verbale di Conciliazione all’atto del pensionamento costituirà elemento essenziale per il riconoscimento dell’incentivo all’esodo, così come la “convalida della cessazione” ai sensi del comma 19 dell’art. 4 della legge 28.06.2012 n. 92 (che si estrinseca ricevendo, con la regola del silenzio assenso, un’apposita comunicazione aziendale di convalida delle proprie dimissioni). Le situazioni particolari (Norme Transitorie riferite all’art.2) Agli invalidi/totalizzati che, pur in possesso dei requisiti, non avevano aderito all’Accordo 15.09.2012, nel caso di presentazione entro il 15 ottobre 2014 di domanda irrevocabile di risoluzione su base volontaria e consensuale del rapporto di lavoro alla data di maturazione del primo trattamento pensionistico (finestra) verrà riconosciuto, a titolo di incentivo, un importo omnicomprensivo nella misura del 45% della R.A.L. (comprensiva della voce E.D.R.); per coloro tra questi che hanno già maturato il diritto al primo trattamento pensionistico (finestra già “aperta”) la cessazione dal servizio avverrà al 31 dicembre 2014. La convalida della cessazione e la sottoscrizione del Verbale di Conciliazione all’atto del pensionamento costituiranno elementi essenziali per l'erogazione di tale incentivo. Per salvaguardare la funzionalità di strutture operative ed organizzative strategiche per il Gruppo, l’Azienda si riserva la possibilità – limitatamente ad un numero marginale di posizioni con contenuti specialistici e/o commerciali di particolare rilevanza – di posticipare la data di cessazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a 9 mesi e comunque nell’ambito temporale della valenza del Piano Strategico (in tal caso, ovviamente, la misura dell’incentivo previsto non subirà alcuna variazione). ATTENZIONE: tutte le Colleghe ed i Colleghi interessati alle iniziative di esodo di cui all’Accordo 28.06.2014 non potranno essere destinatari di rapporti di consulenza, di collaborazione o di qualsiasi altro rapporto di lavoro con Aziende del Gruppo. Le opzioni aggiuntive per il Personale con diritto a pensione aderente all’incentivazione all’esodo di cui all’art.2 del presente Accordo (art.3) Coloro che – maturando il primo trattamento pensionistico (finestra) successivamente al 1° gennaio 2016 ed entro il 31 dicembre 2018 – aderiranno al piano di incentivazione all’esodo, potranno altresì optare (tramite l’apposito applicativo per loro disponibile sul Portale di Gruppo verso la metà di settembre 2014), contestualmente all’adesione medesima e per il periodo degli ultimi 12 mesi di servizio, per una delle seguenti misure, con il trattamento complessivo per ciascuna indicato: ► sospensione dell’attività lavorativa di un giorno la settimana (equivalente ad un - - part-time verticale di 4 giornate lavorative settimanali di 7 ore e 30 minuti ciascuna) pagamento dell’assegno ordinario a carico del Fondo di Solidarietà di settore (che considera tutti gli elementi retributivi della R.A.L. aventi carattere continuativo, con l’esclusione dell’E.D.R.); versamento all’INPS, a carico del Fondo di Solidarietà di settore, della contribuzione correlata per tutte le giornate di sospensione dell’attività lavorativa (sia per la quota a carico dell’azienda che per quella a carico del lavoratore/lavoratrice); incentivo all’esodo come da TAB.2 posta in calce all’art.2 dell’Accordo 28.06.2014, maggiorato di una mensilità; nessuna riduzione nel computo del T.F.R.; nessuna riduzione della contribuzione aziendale a forme di previdenza complementare (che è comunque computata sugli imponibili interi); mantenimento di Uni.C.A. sino al 31 dicembre dell’anno in cui interviene la cessazione del rapporto di lavoro (ultimo giorno di servizio); mantenimento delle agevolazioni creditizie come dipendenti in servizio sino alla cessazione del rapporto di lavoro (ultimo giorno di servizio); 12 - - riduzione di 1/12 rispetto alle ferie annue di un/a Collega a tempo pieno; le ex festività non vengono riconosciute se coincidenti con la giornata di sospensione dal lavoro; restano le 23 ore annue di riduzione di orario (cod. PRO); il permesso codice P52 diventa di 6 ore e 45 minuti; mancata erogazione del buono pasto da 5,29 € nelle giornate di sospensione dal lavoro. ► riduzione a 25 ore dell’orario di lavoro settimanale (equivalente ad un parttime orizzontale di 5 giornate lavorative settimanali di 5 ore ciascuna) - - pagamento dell’assegno ordinario a carico del Fondo di Solidarietà di settore (che considera tutti gli elementi retributivi della R.A.L. aventi carattere continuativo, con l’esclusone dell’E.D.R.); versamento all’INPS, a carico del Fondo di Solidarietà di settore, della contribuzione correlata per tutte le ore di riduzione dell’attività lavorativa (sia per la quota a carico dell’azienda che per quella a carico del lavoratore/lavoratrice); incentivo all’esodo come da TAB.2 posta in calce all’art.2 dell’Accordo 28.06.2014, maggiorato di una mensilità; nessuna riduzione nel computo del T.F.R.; nessuna riduzione della contribuzione aziendale a forme di previdenza complementare (che è comunque computata sugli imponibili interi); mantenimento di Uni.C.A. sino al 31 dicembre dell’anno in cui interviene la cessazione del rapporto di lavoro (ultimo giorno di servizio); mantenimento delle agevolazioni creditizie come dipendenti in servizio sino alla cessazione del rapporto di lavoro (ultimo giorno di servizio); ferie annue ed ex festività restano come quelle del Personale a full-time; restano le 23 ore annue di riduzione di orario (cod. PRO); il permesso codice P52 diventa di 5 ore annue; erogazione del buono pasto nella misura riconosciuta al Personale con orario ridotto (4 €). ► sospensione dell’attività lavorativa per l’intero periodo (equivalente ad una aspettativa negli ultimi 12 mesi prima della cessazione dal servizio per pensionamento) - - pagamento dell’assegno ordinario a carico del Fondo di Solidarietà di settore (che considera tutti gli elementi retributivi della R.A.L. aventi carattere continuativo, con l’esclusione dell’E.D.R.); versamento all’INPS, a carico del Fondo di Solidarietà di settore, della contribuzione correlata per tutte le giornate di sospensione dell’attività lavorativa (sia per la quota a carico dell’azienda che per quella a carico del lavoratore/lavoratrice); incentivo all’esodo come da TAB.2 posta in calce all’art.2 dell’Accordo 28.06.2014, maggiorato di una mensilità; nessuna riduzione nel computo del T.F.R.; nessuna riduzione della contribuzione aziendale a forme di previdenza complementare (che è comunque computata sugli imponibili interi); mantenimento di Uni.C.A. sino al 31 dicembre dell’anno in cui interviene la cessazione del rapporto di lavoro (ultimo giorno di servizio); mantenimento delle agevolazioni creditizie come dipendenti in servizio sino alla cessazione del rapporto di lavoro (ultimo giorno di servizio); mancando la prestazione lavorativa, non sono riconosciute le ferie, le ex festività, i permessi codice PRO e P52 e non si ha diritto ai buoni pasto. Tenuto conto della consistenza del plafond unico del Fondo di Solidarietà di settore (sezione ordinaria), le adesioni verranno accolte in base all’ordine di presentazione delle stesse (tramite l’apposito applicativo reso disponibile sul Portale di Gruppo) e nel limite del plafond del Fondo, con priorità per i Lavoratori/Lavoratrici portatori di gravi disabilità. La convalida della cessazione e la sottoscrizione del Verbale di Conciliazione all’atto del pensionamento costituiranno elementi essenziali per l'erogazione dell'incentivo complessivo. ATTENZIONE: l’«assegno ordinario» del Fondo di Solidarietà di settore costituisce reddito a tutti gli effetti ed è pertanto soggetto a tassazione ordinaria come fosse reddito da lavoro dipendente. Il Personale già a part-time aderente al piano degli esodi (circa 140 Colleghi/e) potrà decidere di optare volontariamente per la sola sospensione dell’attività lavorativa negli ultimi 12 mesi di lavoro; in tal caso, comunque, esso trarrà vantaggio dal maggior trattamento economico garantito dal Fondo di Solidarietà in considerazione del previsto rientro a full-time a partire dal mese precedente alla sospensione del lavoro, dai correlati benefici contributivi A.G.O. INPS, sulla previdenza complementare e sull’accantonamento del T.F.R., nonché dal riconoscimento dell’incentivo di cui all’art.2 nella stessa misura prevista per il/la Collega a full-time. 13 ALCUNI APPROFONDIMENTI RISPETTO ALLE TRE POSSIBILI OPZIONI ► A) sospensione dell’attività lavorativa per un giorno la settimana (equivalente ad un part-time verticale di 4 giornate lavorative settimanali di 7 ore e 30 minuti ciascuna) GIORNI LAVORATI GIORNI NON LAVORATI NELLA IN TOTALE: NELLA SETTIMANA SETTIMANA 4 giorni su 5 1 giorno su 5 n.315 giornate lavorate QUANTO SI LAVORA / (sono retribuite circa 315 (circa 45 giornate, pari al 12,5% (l’87,5% delle 360 giornate QUANTO NON SI LAVORA giornate, pari all’87,5% delle delle 360 previste dal CCNL ABI) retribuite previste 360 previste dal CCNL ABI) dal CCNL ABI) GLI EFFETTI SULLA Le 45 giornate di sospensione sono stimate considerando anche le assenze per la fruizione di ferie, ex festività e banca ore. RETRIBUZIONE LORDA QUANTO SI VIENE PAGATI al 100% dei giorni lavorati assegno pari al 60%* della R. si percepisce il 95% della A.L. per i giorni di sospensione R.A.L. riconosciuta ad un/a NELL’ULTIMO ANNO LAVO= Collega a full-time (A + B), RATIVO (ULTIMI 12 MESI DI 87,5% del totale annuo (A) lavorativa (12,5% giorni annui) SERVIZIO) = 7,5% del totale annuo (B) anziché l’80% da part-time con la mensilità aggiuntiva QUANTO SI VIENE PAGATI 1 mensilità, pari a 1/13° d’incentivo, la R.A.L. diALLA CESSAZIONE GRAZIE della R.A.L. (in aggiunta venta il 102,7% di quella di ALL’ADESIONE AL FONDO all’incentivo di cui alla TAB.2 DI SOLIDARIETA’ DI SETTO- dell’art.2 del’Accordo), un/a Collega a tempo pieno = 7,7% (C) RE (A + B + C) sempre dall’azienda: - per per la quota (B), con pagamento DA CHI SI VIENE PAGATI E la quota (A), in 13 mensi- anticipato dall’azienda in 12 men- tutti i pagamenti vengono lità, corrisposte negli ultimi silità corrisposte negli ultimi 12 accreditati dall’azienda traCOME 12 mesi; - per la quota (C), mesi di servizio (con onere a mite bollettino stipendio carico del Fondo di Solidarietà) all’atto della cessazione Condizione indispensabile per beneficiare dell’Assegno Ordinario del Fondo di Solidarietà di CAUSE DI DECADENZA settore è che il Lavoratore/Lavoratrice non svolga alcuna attività lavorativa. * con applicazione dei massimali mensili, rivisti annualmente. ► B) riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 37,5 ore a 25 ore (equivalente ad un part-time orizzontale di 5 giornate lavorative settimanali di 5 ore ciascuna) ORE GIORNALIERE ORE GIORNALIERE IN TOTALE: LAVORATE NON LAVORATE 5 ore anziché 7,5 2,5 ore su 7,5 QUANTO SI LAVORA / circa 1.900 ore lavorate (circa 1.900 ore, vale a dire (circa 800 ore, vale a dire QUANTO NON SI LAVORA (circa il 70% di quelle annue) circa il 70% di quelle annue) circa il 30% di quelle annue) GLI EFFETTI SULLA Le circa 800 ore di riduzione oraria annuale sono stimate considerando anche le assenze per la fruizione di ferie, ex festività e banca ore. RETRIBUZIONE LORDA QUANTO SI VIENE PAGATI al 100% delle ore lavorate assegno pari al 60%* della si percepisce l’87% della R.A.L. per le ore di sospensione R.A.L. riconosciuta ad un/a NELL’ULTIMO ANNO LAVO= lavorativa (30% delle ore annue) Collega a full-time (A + B), RATIVO (ULTIMI 12 MESI DI 70% del totale annuo (A) SERVIZIO) = 17% del totale annuo (B) anziché il 67% da part-time con la mensilità aggiuntiva QUANTO SI VIENE PAGATI 1 mensilità, pari a 1/13° d’incentivo, la R.A.L. diALLA CESSAZIONE GRAZIE della R.A.L. (in aggiunta venta il 94,7% di quella di ALL’ADESIONE AL FONDO all’incentivo di cui alla TAB.2 dell’art.2 del’Accordo), DI SOLIDARIETA’ DI SETTOun/a Collega a tempo pie= 7,7% (C) RE no (A + B + C) sempre dall’azienda: - per per la quota (B), con pagamento DA CHI SI VIENE PAGATI E la quota (A), in 13 mensi- anticipato dall’azienda in 12 men- tutti i pagamenti vengono lità, corrisposte negli ultimi silità corrisposte negli ultimi 12 accreditati dall’azienda traCOME 12 mesi; per la quota (C), mesi di servizio (con onere a mite bollettino stipendio carico del Fondo di Solidarietà) all’atto della cessazione Condizione indispensabile per beneficiare dell’assegno ordinario del Fondo di Solidarietà di CAUSE DI DECADENZA settore è che il Lavoratore/Lavoratrice non svolga alcuna attività lavorativa. * con applicazione dei massimali mensili, rivisti annualmente. 14 ► C) sospensione dell’attività di lavoro per l’intero periodo (equivalente ad una aspettativa negli ultimi dodici mesi prima della cessazione dal servizio per pensionamento) GIORNI LAVORATI GIORNI NON LAVORATI IN TOTALE: NEGLI ULTIMI 12 MESI NEGLI ULTIMI 12 MESI QUANTO SI LAVORA / nessun giorno 360 giorni 0 giornate lavorative QUANTO NON SI LAVORA (0% di un anno) (100% di un anno) (0% di un anno) GLI EFFETTI SULLA RETRIBUZIONE LORDA assegno pari al 60%* della la misura dell’assegno lorQUANTO SI VIENE PAGATI zero R.A.L., con l’applicazione del do del Fondo di Solidarietà NELL’ULTIMO ANNO LAVO= massimale previsto (B) (vedi la può arrivare (al massimo) RATIVO (ULTIMI 12 MESI DI SERVIZIO) 0% del totale annuo nota a margine contrassegnata al 60% della R.A.L. di un/a con ) Collega a tempo pieno (B) con la mensilità aggiuntiva QUANTO SI VIENE PAGATI 1 mensilità, pari a 1/13° d’incentivo, la R.A.L. divenALLA CESSAZIONE GRAZIE della R.A.L. (in aggiunta ta mediamente il 52% di ALL’ADESIONE AL FONDO all’incentivo di cui alla TAB.2 DI SOLIDARIETA’ DI SETTO- dell’art.2 del’Accordo), quella di un/a Collega a = 7,7% (C) RE tempo pieno (B + C) per la quota (B), con pagamento DA CHI SI VIENE PAGATI E dall’azienda, all’atto della anticipato dall’azienda in 12 men- tutti i pagamenti vengono cessazione, per l’incentivo silità corrisposte negli ultimi 12 accreditati dall’azienda traCOME all’esodo (C) mesi di servizio (con onere a mite bollettino stipendio carico del Fondo di Solidarietà) Condizione indispensabile per beneficiare dell’assegno ordinario del Fondo di Solidarietà di CAUSE DI DECADENZA settore è che il Lavoratore/Lavoratrice non svolga alcuna attività lavorativa. * con applicazione dei massimali mensili, rivisti annualmente. Massimali mensili lordi dell’assegno del Fondo di Solidarietà di settore /Sezione ordinaria per l’anno 2014 R.A.L. (Retribuzione Annua lorda) R.A.L. / 12 Massimali mensili Massimali mensili x 12 fascia 3 > 40.248 € > 3.354 € 1.678 € 20.136 € fascia 2 tra 25.464 € e 40.248 € tra 2.122 € e 3.354 € 1.328 € 15.936 € fascia 1 < 25.464 € < 2.122 € 1.153 € 13.836 € In sostanza, a seconda del tipo di sospensione lavorativa che è possibile scegliere, quand’è che scatterebbe il massimale per l’assegno ordinario lordo mensile del Fondo di Solidarietà? OPZIONE A (sospensione di 1 giorno la settimana) OPZIONE B (riduzione dell’orario settimanale a 25 ore) OPZIONE C (sospensione lavorativa piena per un anno) in tale caso, con 4 giornate mensili di sospensione lavorativa, il massimale scatterebbe solo in presenza di trattamenti superiori a oltre 5 volte la R.A.L. della fascia 3; in tale caso, con una riduzione oraria di circa 75 ore mensili, il massimale scatterebbe solo in presenza di trattamenti superiori a oltre 2 volte la R.A.L. della fascia 3; in tale caso, cioè senza prestazione lavorativa nel mese, il massimale scatterebbe quasi sempre, salvo che in presenza di retribuzioni rientranti nella fascia 1. NOTA BENE: l’utilizzo delle forme di flessibilità tramite l’accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà di settore negli ultimi 12 mesi lavorativi può avere dei riflessi nei casi di assenze per malattia e di utilizzo dei permessi per Legge 104/92; abbiamo chiesto all’Azienda di chiarire bene questi aspetti particolari nell’ambito delle F.A.Q. La procedura “ex lege 223/91” (art.4) Successivamente al 15 ottobre 2014 ed entro il 15 novembre 2014, le Parti effettueranno un incontro di verifica sul numero delle domande di adesione volontaria all’esodo pervenute. Se dalla verifica risultasse il mancato raggiungimento dell’obiettivo del numero complessivo di 2.400 riduzioni (in termini di unità F.T.E.) entro il 31.12.2018 – secondo le quantificazioni aziendali riportate nella TABELLA 1 in calce all’art.2 – ai fini del raggiungimento di tale quantitativo presso ogni Azienda interessata si attiveranno le procedure di legge sui licenziamenti collettivi (L.223/91) per la gestione del Personale in esubero, prevedendo – al riguardo – l’uscita obbligatoria del Personale che entro il 31.12.2018 maturi i primi requisiti di legge 15 previsti per avere diritto alla pensione (“anticipata” o “di vecchiaia”), anche se lo stesso abbia diritto al mantenimento in servizio. A tutti i Colleghi/Colleghe che, in virtù delle procedure “ex lege 223/91”, dovessero vedere il proprio rapporto di lavoro risolto unilateralmente dalla rispettiva Azienda non sarà riconosciuta alcuna forma d’incentivo all’esodo e il trattamento sostitutivo per il mancato preavviso contrattuale verrà ridotto ad una mensilità. I trattamenti ed i profili gestionali degli aderenti al piano all’esodo (art.5) Ai Lavoratori/Lavoratrici che aderiranno al piano d’esodi incentivati entro il 31.12.2018 verrà mantenuta l’applicazione delle normative di secondo livello sino alla data di cessazione e – a far tempo da tale data – saranno loro garantite le previsioni tempo per tempo definite per il Personale già in quiescenza. Per quanto concerne le ferie e le ex-festività, tali Colleghi e Colleghe, ferma la fruizione per intero del numero di giorni di ferie e di giornate di ex-festività spettanti anno per anno nonché di eventuali residui di banca delle ore, entro la data di maturazione del diritto al trattamento pensionistico dovranno pianificare e fruire l’intero quantitativo di ferie eventualmente residue e, ove non programmate, l’Azienda provvederà d’iniziativa a collocare ciascun/a interessato/a in ferie/permesso. NOTA BENE: nel caso di utilizzo delle forme di flessibilità tramite l’accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà di settore negli ultimi 12 mesi lavorativi, prima di accedere al Fondo stesso, gli/le interessati/e dovranno azzerare eventuali arretrati di ferie e residui di banca delle ore. I Lavoratori e le Lavoratrici interessate all’esercizio dell’opzione del riscatto oneroso di periodi di studio universitario (art.6) In considerazione del bacino di Lavoratori/Lavoratrici (circa 500) che potrebbero rientrare tra i maturandi entro la fine del 2018 (con cessazione all’1.12.2018) utilizzando il riscatto a titolo oneroso di periodi di studio universitario, le Parti – al fine di ricercare ulteriori possibili forme di incentivazione all’esodo – concordano di raccogliere anche eventuali manifestazioni di interesse (non vincolanti) all’esodo incentivato da parte dei suddetti Colleghi/e interessate a ciò (a tal fine, ogni interessato/a dovrà rivolgersi al proprio H.R.B.P. di riferimento non solo per presentare, entro il 15 dicembre 2014, la propria manifestazione d’interesse ma anche per ricevere eventuali informazioni o chiarimenti in materia). Le adesioni definitive diventeranno operative solo per le prime 100 domande, classificate in base all’ordine di presentazione (che avverrà con modalità da definire); eventuali ulteriori adesioni pervenute saranno valutate nell’ambito della prosecuzione del confronto negoziale fra le Parti, previsto nel corso del secondo semestre 2015. All’atto del pensionamento, gli/le aderenti rientranti effettivamente in tale opzione fruiranno – oltre alla liquidazione del T.F.R. e del 50% dell’importo risultante applicando il numero delle mensilità di cui alla TABELLA 2 posta in calce all’art.2 dell’Accordo 28.06.2014 – di un’apposita incentivazione all’esodo così calcolata: ► per le Aree Professionali: importo lordo pari al 45% della R.A.L. (comprensiva dell’E.D.R.); ► per i Q.D.1/Q.D.2: importo lordo pari al 40% della R.A.L. (comprensiva dell’E.D.R.); ► per i Q.D.3/Q.D.4/Dir.: importo lordo pari al 33% della R.A.L. (comprensiva dell’E.D.R.). NOTA BENE: tale importo sarà riconosciuto per ogni 52 settimane di riscatto oneroso della laurea (rapportato al full-time, ove si tratti di Personale a part-time); il numero massimo di settimane riconosciuto ai fini dell’erogazione di tale “apposita incentivazione all’esodo” sarà quello strettamente necessario per poter accedere al pensionamento all’1.12.2018. Ai fini di tale riscatto, i Lavoratori/Lavoratrici interessati potranno fruire di finanziamenti agevolati alle condizioni riservate al Personale dipendente (al tasso dell’1,25%) nel limite massimo dell’incentivazione all’esodo netta complessivamente spettante; questi finanziamenti saranno estinti d’ufficio al momento della liquidazione dell’incentivazione all’esodo e del T.F.R. La convalida della cessazione e la sottoscrizione del Verbale di Conciliazione costituiranno elementi essenziali per procedere all'erogazione dell’incentivo complessivo. 16 ALCUNE CONSIDERAZIONI SULL’OPZIONE: «RISCATTO DELLA LAUREA» Il riscatto di periodi di studio universitario da parte dei Lavoratori/Lavoratrici con diritto pensionistico successivo al 2018 al fine di poter rientrare fra i destinatari del piano d’esodo incentivato, con cessazione all’1.12.2018, costituisce – per i potenziali fruitori – un’opportunità da valutare con attenzione. In primo luogo, per l’anticipo dei tempi del pensionamento insito in tale soluzione. Inoltre, sotto il profilo economico, per il consistente intervento che essa comporta (incentivazione all’esodo per pensionamento, ulteriore incentivo per riscatto laurea, finanziamento agevolato, vantaggio fiscale), sia come onere a carico dell’Azienda che come vantaggio per l’interessato/a che decide di utilizzarla. Nello specifico, l’effetto economico sul/la Collega che ne fruisce – provvedendo di tasca propria al pagamento del riscatto del periodo di laurea strettamente necessario per maturare il pensionamento all’1.12.2018 – riguarda: a) incentivo all’esodo per pensionamento: 50% delle mensilità previste dalla TABELLA 2 posta in calce all’art.2; b) apposita incentivazione per “opzione riscatto laurea”: importo corrispondente a circa il 70% della somma necessaria al riscatto (in rapporto alla R.A.L. delle diverse categorie di Personale, tale importo corrisponde al 45% di quella delle Aree Professionali, al 40% di quella dei Q.D.1/Q.D.2, al 33% di quella dei Q.D.3/Q.D.4/Dirigenti); c) finanziamento agevolato al tasso dell’1,25%: pari all’importo netto costituto dalle incentivazioni di cui ai punti a) e b); tale sovvenzione di favore verrà chiusa d’ufficio al momento dell’erogazione dell’incentivo all’esodo all’interessato/a in sede di cessazione; d) vantaggio fiscale: pari alla deduzione dal reddito dei contributi volontari relativi al riscatto laurea, presentati nel Mod.730 dell’anno successivo a quello di pagamento e rimborsati dal sostituto d’imposta. In tutte le casistiche che si possono presentare, l’onere a cui ciascun/a Collega si sottoporrebbe per farsi carico degli interessi del finanziamento di cui al punto c) e per versare i contributi previdenziali del proprio riscatto laurea sarebbe più che compensato dall’incentivazione e dal credito d’imposta legati ai punti b) e d). In definitiva, anche dal punto di vista economico, l’opzione “riscatto laurea” garantisce a tutti gli/le optanti un surplus economico rappresentato, come minimo, dall’incentivo all’esodo di cui al punto a). Le Lavoratrici interessate all’opzione per il “metodo contributivo” (art.7) Sulla base di quanto già previsto con l’art.6 dell’Accordo 15.09.2012 ed al fine di ricercare ulteriori possibili forme di incentivazione all’esodo, le Parti – in considerazione del bacino di Lavoratrici (circa 1.200) che potrebbero esercitare l’opzione per il passaggio al “metodo contributivo” di cui all’art.1, comma 9, della Legge n.243/2004 (facoltà di cui la riforma previdenziale ha previsto il mantenimento solo per coloro che matureranno la “finestra” pensionistica entro dicembre 2015, vale a dire con il requisito anagrafico e contributivo entro il 31.08.2014: al riguardo, cfr. la Circolare INPS 14.03.2012, n.35) – concordano di raccogliere entro il 30 ottobre 2014 le adesioni all’esodo incentivato da parte delle interessate, mediante l’esercizio dell’opzione stessa (al riguardo, le interessate possono fin da ora contattare il proprio H.R.B.P. di riferimento per ricevere tutte le indicazioni del caso ai fini dell’opzione, che comunque va formalizzata allo stesso H.R.). Tali adesioni diventeranno operative solo per le prime 10 domande (ordinate secondo il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del relativo requisito); le eventuali adesioni aggiuntive pervenute verranno valutate nell’ambito della prosecuzione del confronto negoziale, previsto nel corso del secondo semestre 2015. La data di riferimento per poter cessare con tale opzione previdenziale è quella di maturazione del requisito alla pensione, vale a dire: 57 anni di età e 35 anni di contribuzione (oltre all’«adeguamento dell’aspettativa di vita»). 17 Le Lavoratrici che, esercitando tale opzione, anticiperanno il pensionamento rispetto alle date di pensionamento risultanti, sulla base dell’attuale quadro normativo/previdenziale, per vecchiaia/anticipata potranno beneficiare – oltre alla liquidazione del T.F.R. ed alla fruizione delle prestazioni dei Fondi di Previdenza Complementare cui sono iscritte – dei seguenti trattamenti (dove per mensilità s’intende 1/13° della R.A.L., comprensiva della voce E.D.R., rapportata a full-time, nel caso di Colleghe a part-time): a) importo risultante applicando il numero delle mensilità di cui alla tabella seguente: TABELLA 3 dell’Accordo 28.06.2014 età compiuta alla data di cessazione dal servizio numero delle mensilità d’incentivo 57 anni 58 anni 59 anni 15 14 14 60 anni 13 61 anni 62 anni 63 anni 12 11 9 64 anni 8 65 anni e oltre 8 N.B. l’età cui fare riferimento per stabilire la misura dell’incentivo è l’ultimo anno intero compiuto al momento della cessazione dal servizio (ad es. fino a 57 anni e 364 giorni, l’età da considerare è 57 anni). b) importo convenzionalmente fissato in misura pari al 70% di una mensilità per il numero di mesi interi intercorrenti tra la data cessazione (ultimo giorno di servizio) e la data corrispondente alla finestra di accesso al trattamento di pensione risultante dall’esercizio dell’opzione contributiva; c) sulla base di quanto previsto dalla Norma Transitoria N.2 posta in calce all’art.4 del Protocollo 18.10.2010, un ulteriore importo di € 1.300 lordi per ogni anno o frazione del periodo intercorrente tra la data di cessazione e quella in cui l’interessata avrebbe maturato i 40 anni di contribuzione (con un massimo di € 6.500 lordi). Per il periodo intercorrente tra la data di cessazione e quella della finestra pensionistica, a tali Colleghe verranno mantenute le agevolazioni creditizie e le coperture assistenziali del Personale in servizio, nonché il riconoscimento della correlata contribuzione a carico aziendale nella misura prevista per il Fondo di Previdenza Complementare di appartenenza (secondo i criteri del Protocollo 18.10.2010/Accordo 15.09.2012). Infine, sino al 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di cessazione verranno, in via assolutamente eccezionale, mantenute: - l’iscrizione ad Uni.C.A. come dipendenti in servizio (con contributo a carico dell’azienda); - le condizioni agevolate creditizie (mutui/sovvenzioni/prestiti, ecc.) come dipendenti in servizio. La convalida della cessazione e la sottoscrizione del previsto Verbale di Conciliazione costituiranno elementi essenziali per procedere all'erogazione di tali trattamenti d’incentivo. ALCUNE ESEMPLIFICAZIONI RELATIVE AGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART.7 Nota metodologica sulla “base di calcolo” dell’incentivo di cui al punto a): Si calcola la R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) al momento della cessazione dal servizio sulla base dell’opzione previdenziale dei “57 anni di età e 35 di contribuzione” (oltre all’«adeguamento dell’aspettativa di vita»). La R.A.L., (rapportata al full-time, nel caso di Colleghe a part-time) è comprensiva della voce E.D.R. ma con l’esclusione del V.A.P., del sistema incentivante, nonché di altre componenti variabili, quali, ad es. gli straordinari, le diarie e gli eventuali patti di non concorrenza/stabilità corrisposti. Per arrivare alla «base di calcolo» dell’incentivo di cui al punto a) si deve dividere la R.A.L. per 13 e moltiplicare l’importo così ottenuto, sulla base dell’età compiuta da ciascuna interessata alla data di cessazione dal servizio, per il coefficiente delle mensilità di cui alla TABELLA 3 dell’Accordo 28.06.2014. NOTA BENE: trattandosi di cessazioni successive al 30.06.2014, vi potrebbero essere, in relazione all’eventuale rinnovo contrattuale, delle differenze in più sul conteggio puntuale dell’incentivo all’esodo fatto al momento dell’effettiva cessazione. ATTENZIONE: il bacino delle Colleghe che possono potenzialmente avvalersi dell’opzione per il “metodo contributivo” è di circa 1.200 Lavoratrici a fronte di 10 posti disponibili (erano 1.500 nel settembre 2012 e, di queste, circa 600 avevano presentato la “manifestazione d’interesse” all’opzione, con un’adesione definitiva confermata per 304, nonostante la previsione dell’Accordo 15.09.2012 fosse di 100 posti disponibili); è per tale motivo che eventuali 18 adesioni aggiuntive pervenute oltre i 10 posti disponibili potranno essere attivate nell’ambito dell’accordo scaturente dal confronto negoziale previsto nel corso del secondo semestre 2015. ESEMPIO N.1 - Esodo volontario di Lavoratrice 3A 3L TE 4L, al 12° scatto, P/T a 26,25 ore, che – al 28.06.2014 – ha già maturato il “contrib. opzionabile” (età: 59 anni e 3 m.; contributi: 35 anni e 1/2). Nella R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) sono esclusi il V.A.P., il sistema incentivante, nonché le altre componenti variabili, quali, ad es. gli straordinari, le diarie e gli eventuali patti di non concorrenza/stabilità corrisposti. STIPENDIO SCATTI DI ANZIANITA’ EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE E.D.R. EQUIPARAZIONE ECONOMICA A.P. EX INTESA 18.06.2002 INDENNITA’ DI RISCHIO TOTALE ANNUO P/T 20.839,55 4.537,26 872,51 1.377,47 1.563,74 3.604,64 1.519,44 34.314,61 Sulla base del 2° comma dell’art.7 dell’Accordo 28.06.2014, punto a), il primo incentivo da riconoscere alla Lavoratrice optante per il contributivo è pari al numero delle mensilità – calcolate come 1/13° della R.A.L., rapportata a full-time, – risultante dalla TABELLA 3 del medesimo Accordo. STIPENDIO 29.770,78 SCATTI DI ANZIANITA’ 6.481,80 EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE 1.246,44 1.967,81 - Così, per calcolare tale incentivo, si rapporta la R.A.L. a quella di una E.D.R. EQUIPARAZIONE ECONOMICA 2.233,92 Lavoratrice a Tempo Pieno. A.P. EX INTESA 18.06.2002 3.604,64 INDENNITA’ DI RISCHIO 1.519,44 TOTALE ANNUO F/T 46.824,83 (46.824,83 : 13) = 3.601,91; Nella TABELLA 3 dell’Accordo all’età di 59 - Poi si trova la “base di calcolo” da moltiplicare per il coefficiente delle anni (che vale fino ai 59 anni e 364 giorni) mensilità di cui alla TABELLA 3 dell’Accordo 28.06.2014. corrisponde il coefficiente 14; (3.601,91 x 14) = 50.426,74 MISURA DEL 1° INCENTIVO LORDO 50.426,74 (46.824,83 : 13) = 3.601,91; 70% di 3.601,91 = 2.521,34; Sulla base del 2° comma dell’art.7 dell’Accordo 28.06.2014, punto b), il Poiché la Lavoratrice ha maturato il requisito secondo incentivo da riconoscere alla Lavoratrice optante per il contributivo è pensionistico in data 28.01.2014 e la relativa pari al 70% di una mensilità (rapportata al full-time) per il numero dei finestra scatta al 28.02.2015, la misura mesi interi intercorrenti fra la data di cessazione (ultimo giorno di dell’incentivo – nel caso in cui la cessazione servizio, che si ipotizza al 31.12.2014) e la data corrispondente alla dal servizio avvenisse in data 31.12.2014 – è data da: finestra pensionistica legata all’opzione per il contributivo. 2.521,34 x 2 = 5.042,67 MISURA DEL 2° INCENTIVO LORDO 5.042,67 Avendo maturato i 35 anni di contribuzione il Sulla base del 2° comma dell’art.7 dell’Accordo 28.06.2014, punto c), il terzo 28.01.2014, la Lavoratrice maturerebbe i 40 incentivo da riconoscere alla Lavoratrice optante per il contributivo è pari a anni il 28.01.2019, per cui, cessando in data 1.300 € lordi per ogni anno o frazione del periodo intercorrente fra la data 31.12.2014, gli anni da considerare sono 4 e di cessazione e quella in cui la Lavoratrice avrebbe maturato i 40 anni di 1 mese, per un totale di € contribuzione. (1.300 x 5) = 6.500 MISURA DEL 3° INCENTIVO LORDO 6.500,00 TOTALE INCENTIVO LORDO 61.969,41 NOTA BENE: poiché la misura lorda del totale dell’incentivo all’esodo viene corrisposta come trattamento aggiuntivo/integrazione al T.F.R., la relativa tassazione è di tipo agevolato rispetto alla tassazione ordinaria: si rientra, infatti, nel regime di tassazione separata, che è inferiore di circa il 10% di quella ordinaria sui redditi da lavoro e non va dichiarata in sede di presentazione del mod. 730/Unico. Considerazioni: la Collega, attivando questa opzione, anticiperebbe di 6 anni e 3 mesi la data di pensionamento ordinario “misto” ma la sua pensione – intesa come assegno mensile – sarebbe calcolata interamente secondo le regole del metodo contributivo (calcolo che in via generale determina un importo di pensione meno conveniente – inferiore di circa il 15/20% – rispetto al metodo “misto”, vale a dire: retributivo fino al 31.12.2011, poi contributivo). L’interessata dovrà, quindi, farsi bene i conti sia sul fronte dei vantaggi immediati (in termini di anticipazione della pensione, di incentivi e di altri trattamenti di favore legati all’Accordo 28.06.2014), che degli svantaggi futuri (una minor rendita previdenziale dal 2021 e per tutta la propria aspettativa di vita); al riguardo, è opportuno rivolgersi al Patronato INCA-CGIL per le informazioni e le consulenze del caso. 19 ESEMPIO N.2 - Esodo volontario di Lavoratrice Q.D.1, al 12° scatto, che – al 28.06.2014 – ha già maturato il “contributivo opzionabile” (età: 57 anni; contributi: 35 anni e 3 mesi). Nella R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) sono esclusi il V.A.P., il sistema incentivante, nonché le altre componenti variabili, quali, ad es. gli straordinari, le diarie e gli eventuali patti di non concorrenza/stabilità corrisposti. STIPENDIO SCATTI DI ANZIANITA’ EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE E.D.R. A.P. EX INTESA 18.06.2002 TOTALE ANNUO F/T 36.494,51 6.481,80 1.246,44 2.331,16 1.410,65 47.964,56 Sulla base del 2° comma dell’art.7 dell’Accordo 28.06.2014, punto a), il primo incentivo da riconoscere alla Lavoratrice optante per il contributivo è pari al numero delle mensilità – calcolate come 1/13° della R.A.L. – risultante dalla TABELLA 3 del medesimo Accordo. (47.964,56 : 13) = 3.689,58; Nella TABELLA 3 dell’Accordo all’età di 57 - Si trova, pertanto, la “base di calcolo” da moltiplicare per il coefficiente anni (che vale fino ai 57 anni e 364 giorni) delle mensilità di cui alla TABELLA 3 dell’Accordo 28.06.2014. corrisponde il coefficiente 15; (3.689,58 x 15) = 55.343,70 MISURA DEL 1° INCENTIVO LORDO 55.343,70 (47.964,56 : 13) = 3.689,58; 70% di 3.689,58 = 2.582,71; Sulla base del 2° comma dell’art.7 dell’Accordo 28.06.2014, punto b), il Poiché la Lavoratrice ha maturato il secondo incentivo da riconoscere alla Lavoratrice optante per il contributivo è requisito pensionistico in data 6.03.2014 pari al 70% di una mensilità per il numero dei mesi interi intercorrenti fra e la relativa finestra scatta al 6.04.2015, la la data di cessazione (ultimo giorno di servizio, che si ipotizza al misura dell’incentivo – nel caso in cui la 31.12.2014) e la data corrispondente alla finestra pensionistica legata cessazione dal servizio avvenisse in data all’opzione per il contributivo. 31.12.2014 – è data da: 2.582,71 x 3 = 7.748,13 MISURA DEL 2° INCENTIVO LORDO 7.748,13 Avendo maturato i 35 anni di contribuzioSulla base del 2° comma dell’art.7 dell’Accordo 28.06.2014, punto c), il terzo ne l’1.03.2014, la Lavoratrice maturerebbe incentivo da riconoscere alla Lavoratrice optante per il contributivo è pari a i 40 anni l’1.03.2019, per cui, cessando in 1.300 € lordi per ogni anno o frazione del periodo intercorrente fra la data data 31.12.2014, gli anni da considerare di cessazione e quella in cui la Lavoratrice avrebbe maturato i 40 anni di sono 4 e 2 mesi, per un totale di contribuzione. € (1.300 x 5) = 6.500 MISURA DEL 3° INCENTIVO LORDO 6.500,00 TOTALE INCENTIVO LORDO 69.591,83 NOTA BENE: poiché la misura lorda del totale dell’incentivo all’esodo viene corrisposta come trattamento aggiuntivo/integrazione al T.F.R., la relativa tassazione è di tipo agevolato rispetto alla tassazione ordinaria: si rientra, infatti, nel regime di tassazione separata, che è inferiore di circa il 10% di quella ordinaria sui redditi da lavoro e non va dichiarata in sede di presentazione del mod. 730/Unico. Considerazioni: la Collega, attivando questa opzione, anticiperebbe di 6 anni e 4 mesi la data di pensionamento ordinario “misto” ma la sua pensione – intesa come assegno mensile – sarebbe calcolata interamente secondo le regole del metodo contributivo (calcolo che in via generale determina un importo di pensione meno conveniente – inferiore di circa il 15/20% – rispetto al metodo “misto”, vale a dire: retributivo fino al 31.12.2011, poi contributivo). L’interessata dovrà, quindi, farsi bene i conti sia sul fronte dei vantaggi immediati (in termini di anticipazione della pensione, di incentivi e di ulteriori trattamenti di favore legati all’Accordo 28.06.2014), che degli svantaggi futuri (una minor rendita previdenziale dal 2021 e per tutta la propria aspettativa di vita); al riguardo, è opportuno rivolgersi al Patronato INCA-CGIL per le informazioni e consulenze del caso. L’utilizzo del Personale e la multipolarità (art.8) Allo scopo di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano Strategico 2018, nell’ambito delle previsioni finalizzate a contenere il più possibile le eccedenze occupazionali e a conservare il patrimonio umano/professionale presente nel Gruppo UniCredit, in coerenza con quanto previsto dall’art.20 del CCNL 19.01.2012, la flessibilità di utilizzo del Personale rappresenta un importante strumento che permette, da un lato, una più efficiente allocazione del Personale interessato dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e, dall’altro, consente una maggiore realizzabilità di iniziative di multipolarità nonché di insourcing. In tale ottica, le Parti convengono di confermare le previsioni già stabilite in precedenti accordi (Protocollo 18.10.2010 e Accordo 15.09.2012, nonché Accordo 18.12.2007 e Accordo 4.12.2008) in materia di mobilità territoriale e multipolarità, di mobilità infragruppo e di mobilità sulle posizioni di lavoro, da intendersi straordinarie, eccezionali e limitate alla 20 durata del Piano (fino al 31.12.2018), ed applicabili solo al Personale di ogni ordine e grado operante sull’intero territorio nazionale che, per effetto degli efficientamenti organizzativi rientranti nel Piano medesimo, veda venir meno la propria posizione lavorativa (come da documentazione aziendale dell’11/19.03.2014 nonché del 9.05.2014). TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI EFFICIENTAMENTI ORGANIZZATIVI DERIVANTI DAL PIANO 2018 Aree organizzative di efficientamento Denominazione leva organizzativa Progetto THOR su UniCredit S.p.A. Headquarter / Cinghia (F.T.E.) (F.T.E.) Totale effic. 100 0 100 100 20 80 100 0 200 200 120 380 500 550 850 1.400 0 450 450 550 500 1.050 1.100 1.800 2.900 Progetto Flex4U 0 600 600 Piano Sportelli - chiusure 0 200 200 0 800 800 400 700 1.100 200 600 275 500 1.200 246 700 1.800 521 366 399 765 641 645 1.286 2.461 4.285 7.286 Progetto HSS Ridisegno cinghia commerciale Modelli di Servizio Revisione Rete Special Network Italy (Alfa) Multicanalità /SRT Totale Totale Razionalizzazione / Automazione Modello Processi / Lean Banking Operativo Progetto FirmaMia Totale UBIS Altri UCCMB, Factoring, Cordusio, Fineco, perimetri e Les Pioneer, UCI CLs, UniCredit Bank AG, UGBS GMBH, PE Baca Totale Totale effetti su H.R. delle leve organizzative Prospettive di riqualificazione infragruppo su nuove attività 2.215 (F.T.E.) ManPower Planing ___ Totale Esuberi (in termini di F.T.E.) 2.383 2.688 Descrizione leva organizzativa (F.T.E.) 0 Totale Trasformazione Rete Leva Piano 2018 100 Razionalizzazione Leasing Modelli di Servizio / Digitalizzazione Code Piano 2015 Razionalizzazione sulle strutture di Headquarter e delle Competence Lines Semplificazione delle strutture di Headquarter con riduzione dei livelli gerarchici Riduzione delle strutture di controllo commerciale delle Reti del Country Chairman Italy Iniziative di razionalizzazione delle strutture di UniCredit Leasing e Fineco Leasing Revisione del perimetro di clientela dei segmenti Affluent, Small Business, Mass Market Riduzione del perimetro di clientela del segmento Alfa per passaggio a work-out Riduzione delle operazioni di sportello e graduale spostamento dei servizi di vendita e post-vendita sui canali evoluti Razionalizzazione del servizio di apertura degli sportelli Efficientamenti rivenienti dalla riduzione del numero degli sportelli Ottimizzazione tempi per ridisegno / Semplificazione processi Gestione elettronica dei documenti e delle firme Razionalizzazione e riorganizzazione specifiche coerenti ai fattori di efficienza del Piano ___ Progetto Workforce Planning 5.071 LE PREVISIONI CONCORDATE DALLE PARTI IN TERMINI DI FLESSIBILITA’ D’UTILIZZO DEL PERSONALE, NON INCENTIVATO ALL’ESODO, COINVOLTO NEGLI EFFICIENTAMENTI ORGANIZZATIVI: ►Mobilità territoriale In presenza di riorganizzazioni/ristrutturazioni aziendali da cui derivi un esubero di posizioni di lavoro o in presenza di iniziative di insourcing di attività, allo scopo di garantire la tutela dell’occupazione, vi potranno essere fenomeni di mobilità territoriale (cioè trasferimenti) di Lavoratori/Lavoratrici mirati ad un loro efficiente utilizzo. In ogni caso, prima di procedere a trasferimenti che comportino un mutamento della sede di lavoro, l’Azienda ricercherà ogni possibile soluzione atta a individuare modalità organizzative che consentano di evitare tali ricadute sul Personale: in tale ambito le Parti confermano l’utilizzo 21 della multipolarità quale strumento idoneo ad attenuare le problematiche della mobilità territoriale attraverso lo spostamento di attività a livello periferico. I trasferimenti avverranno solo nei casi in cui non siano possibili altre alternative e, comunque, nel pieno rispetto del CCNL ABI e delle Prassi di Gruppo (ricerca del consenso ed indennità di pendolarismo/spola). ►Mobilità infragruppo Ferme le previsioni in materia del Protocollo 18.10.2010/Accordo 15.09.2012, nonché degli Accordi di Gruppo 18.12.2007 (mobilità infragruppo) e 4.12.2008 (utilizzabilità in mansioni non equivalenti e multipolarità) e le finalità di tutela occupazionale, potranno rendersi necessari fenomeni di mobilità infragruppo limitati alle esigenze derivanti da iniziative di insourcing o di diversa allocazione delle attività all’interno del Gruppo, correlate al Piano Strategico 2018. L’utilizzo di Personale presso altra azienda del Gruppo – ai sensi del CCNL ABI e sulla base del quadro normativo riferito alle intese di secondo livello – avverrà in via eccezionale tramite lo strumento del “distacco” senza necessità di consenso e le Lavoratici e i Lavoratori interessati potranno essere utilizzati anche in mansioni non strettamente equivalenti; i distacchi saranno temporanei e comunque limitati, al massimo, fino alla durata del Piano (31.12.2018). Nell’ambito delle verifiche periodiche previste dall’art.16 dell’Accordo 28.06.2014, il Gruppo s’impegna a fornire un quadro delle situazioni di distacco poste in essere tempo per tempo. ►Mobilità sulle posizioni di lavoro Al fine di salvaguardare l’occupazione garantendo la copertura di tutti i ruoli che si rendano tempo per tempo disponibili secondo le esigenze organizzative ed allo scopo di favorire processi di insourcing – contenendo al contempo il ricorso ad altre forme di mobilità a maggiore impatto sociale – le Lavoratrici e i Lavoratori interessati potranno essere impiegati anche in mansioni non strettamente equivalenti. L’Azienda, al fine di limitare detti fenomeni, ricercherà – in relazione alle esigenze organizzative e comunque ove lo rendano possibili specifiche situazioni – tutte le soluzioni utili al mantenimento dei livelli di professionalità raggiunti dai/dalle dipendenti interessati/e. ►Insourcing La mobilità così richiamata costituisce fattore fondante per la concreta realizzazione di iniziative di insourcing di attività nei termini indicati dal CCNL ABI 19.01.2012. In merito le Parti convengono che dette iniziative saranno oggetto di specifiche tempestive informative oltre che delle verifiche periodiche previste dall’art.16 dell’Accordo 28.06.2014, nonché degli incontri in sede locale. Infine, le Parti concordano di tener conto – nell’ambito della prosecuzione del confronto negoziale prevista nel secondo semestre 2015 – delle iniziative di insourcing e di riduzione delle consulenze, anche al fine di determinare la riduzione dei numeri delle eccedenze derivanti dal Piano 2018. In tale contesto di allocazione del Personale, le OO.SS. raccomandano che si proceda all’accoglimento di tutte le richieste di trasferimento in essere da parte di Colleghi/e alla data del 28.06.2014 e ad un rilancio dello strumento del “job market” in un’ottica di trasparenza ed effettività del processo. Il part-time e le flessibilità degli orari (art.9) Le Parti – in considerazione di quanto previsto dall’art.20 del CCNL 19.01.2012 nell’ottica di adottare ulteriori strumenti atti a contenere il costo del lavoro attenuando le ricadute sui Lavoratori/Lavoratrici – ribadiscono la necessità di proseguire il processo di concessione del part-time per tutte le categorie di Personale secondo gli accordi aziendali o, in assenza di questi, accogliendo prioritariamente le domande esistenti, dando precedenza alle situazioni familiari più disagiate e privilegiando in particolare le fattispecie che si coniughino con le esigenze tecnicoorganizzative aziendali. 22 Inoltre, in sede aziendale, le Parti valuteranno la possibilità di adottare strumenti di flessibilità della prestazione lavorativa finalizzati, fermi gli obiettivi del Piano Strategico 2018, a favorire la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro. Le OO.SS. raccomandano all’Azienda di provvedere ad accogliere tutte le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro a part-time in essere alla data del 28.06.2014 e di dare la possibilità ai Lavoratori/Lavoratrici già con contratto a tempo parziale di ottenere ulteriori riduzioni dell’orario di lavoro. In tale ottica, le OO.SS. hanno chiesto all’Azienda di utilizzare le disponibilità di posizioni che si creeranno relativamente alle 140 Colleghe a part-time rientranti fra il Personale con diritto a pensione entro il 2018 e, quindi, destinatarie del piano all’esodo. Il telelavoro/lo smart working (art.10) Sulla base di quanto stabilito con il Protocollo 18.10.2010 e con l’Accordo 15.09.2012, le Parti convengono di proseguire la realizzazione di situazioni di “telelavoro” su base volontaria, quale diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto a quella tradizionalmente svolta nei locali aziendali, resa possibile dall'adozione di strumenti informatici/telematici per la trasmissione dei dati fra l’ufficio e la sede di telelavoro. L’evoluzione delle tecnologie informatiche e telematiche, infatti, rende possibile nuove forme di gestione delle prestazioni lavorative capaci di conciliare le necessità di efficienza e produzione delle imprese con le esigenze personali e socio-ambientali (quali il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili, ecc.; la tutela ed il miglioramento dell'ambiente, la riduzione dell’inquinamento atmosferico, la riduzione dei tempi/costi di trasferimento per il lavoratore da e per l’ufficio, ecc.). Ciò verrà realizzato sulla base dell’impostazione adottata nel Gruppo UniCredit, che ha visto ad oggi realizzarsi circa 100 casi; l’obiettivo che le Parti intendono realizzare nel corso del prossimo triennio è quello di addivenire a circa 100 ulteriori situazioni di telelavoro. Parallelamente – anche quale fattore di contenimento dei costi non H.R./immobiliari – nel Gruppo UniCredit viene avviata una sperimentazione di “smart working” per le strutture di governo/supporto quale evoluzione delle forme di telelavoro tradizionali, secondo le modalità che formeranno oggetto di presentazione alla Delegazione di Gruppo delle OO.SS. in apposito incontro nonché con le Delegazioni sindacali aziendali interessate. Il periodo sabbatico (art.11) Sulla base di quanto stabilito con il Protocollo 18.10.2010 e con l’Accordo 15.09.2012, le Parti convengono di promuovere l’accesso al c.d. “periodo sabbatico” quale possibilità – a richiesta del Lavoratore/Lavoratrice e compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali – di interrompere il proprio percorso lavorativo e di assentarsi dall’azienda per un periodo non retribuito e variabile di tempo, allo scopo di aggiornare il proprio bagaglio di conoscenze, dedicarsi ad una particolare attività o esaudire un desiderio personale. La sperimentazione avrà le seguenti caratteristiche: - motivazioni della richiesta: possono essere anche diverse da quelle attualmente previste dalla normativa (che si riferiscono a gravi situazioni personali e/o familiari o a motivi di studio); ad es. l’avvio di una nuova attività professionale, lo sviluppo della propria professionalità con la partecipazione a corsi, esperienze di volontariato; nell’ipotesi di svolgimento di altre attività durante il periodo sabbatico queste (ai sensi del vigente CCNL ABI) non potranno comunque essere contrarie agli interessi dell'impresa o incompatibili con i doveri d'ufficio; - durata: sarà possibile richiedere periodi di aspettativa fino ad un massimo di 24 mesi; - benefici durante l’assenza: il/la Collega “in aspettativa non retribuita” conserva la possibilità di accedere a tutte le agevolazioni creditizie previste per i Colleghi/Colleghe in servizio e il contributo aziendale per l’assistenza sanitaria integrativa; - per le aspettative motivate dalla partecipazione a corsi di formazione può essere riconosciuto un “educational bonus” (proporzionale ai costi dei corsi); in tal caso, la tipologia del corso dovrà 23 essere preventivamente sottoposta all'Azienda, cui dovrà risultare intestata la fattura emessa dall'ente formatore. Il lavoro straordinario/supplementare (art.12) Sulla base di quanto stabilito con il Protocollo 18.10.2010 e con l’Accordo 15.09.2012, nell’ambito della ricerca delle possibili soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente nel Gruppo UniCredit, le Parti concordano sulla necessità di contenere il lavoro straordinario e supplementare: l’utilizzo delle prestazioni aggiuntive viene limitato ai casi ritenuti dai responsabili “urgenti e necessari”. L’andamento del fenomeno degli straordinari formerà tempo per tempo oggetto di informativa nell’ambito delle verifiche periodiche previste dall’art.16 dell’Accordo 28.06.2014. Le ex-festività, le ferie e la banca delle ore (art.13) Coerentemente con quanto previsto nella “Dichiarazione delle Parti” inserita nel capitolo sul “riposo settimanale, festività e ferie” del CCNL 19.01.2012 (necessità di assicurare, in coerenza con le esigenze operative e organizzative dell’impresa, la completa fruizione nell’anno di competenza delle dotazioni previste dal CCNL per riduzioni di orario, banca delle ore, ex festività e ferie, evitando l’accumulo di residui negli anni successivi e prevedendo il recupero di eventuali giacenze relative ad anni precedenti) e sulla base di quanto già stabilito con l’Accordo 15.09.2012, da parte aziendale si dichiara che verranno poste in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a favorire il raggiungimento delle predette finalità. In tale ottica, le ex festività dovranno essere fruite nell’anno di competenza. Pertanto, in considerazione delle problematiche di riduzione degli oneri di cui al Piano 2018 (che prevedono anche esuberi di Personale), le ex-festività spettanti per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 andranno tutte utilizzate nel corso di ciascun anno di riferimento, in quanto le stesse non potranno essere monetizzate o compensate. Per quanto concerne le ferie – ferme le previsioni di legge e di contratto nazionale in merito alla loro fruizione per intero nell’anno di competenza – sempre in considerazione delle problematiche di riduzione degli oneri di cui al Piano 2018 (che prevedono anche esuberi di Personale), v’è la necessità di non trascinare agli anni successivi gli accantonamenti effettuati per ferie pregresse e non fruite: di conseguenza l’Azienda attiverà un piano di sostanziale azzeramento delle ferie arretrate entro il 31 dicembre 2016 mediante l’effettuazione delle stesse, per coloro che alla data del 31 dicembre 2014 avessero accumulato degli arretrati. Tale piano di azzeramento avrà la seguente tempistica di fruizione (tenuto conto delle azioni di “smaltimento” ferie già poste in atto nel corrente anno): entro il 31.12.2015, il 50% dell’arretrato accumulato; entro il 31.12.2016, il residuo 50% di arretrato. In relazione a ciò, si terrà conto della specifica situazione dei Lavoratori/Lavoratrici lungo assenti per malattia ovvero per maternità, al fine di realizzare l’obiettivo dato entro i termini finali indicati. Con riferimento alle ferie annuali spettanti, le strutture H.R. competenti potranno autorizzare, in via gestionale e per casi assolutamente eccezionali, il differimento per un massimo di 2 giornate di ferie al primo semestre dell’anno successivo. Per quanto concerne la banca delle ore, in considerazione delle citate problematiche di riduzione degli oneri di cui al Piano 2018 (che prevedono anche esuberi di Personale), risulta necessario attivare una fase eccezionale e transitoria, fino al 31 dicembre 2018, che preveda: la fruizione entro l'anno di maturazione della banca ore accumulata (con la possibilità di “portare” all'anno successivo le sole eventuali prestazioni aggiuntive effettuate nei mesi di novembre e dicembre); un piano di azzeramento entro il 31.12.2015 dei residui accumulati in banca ore, con fruizione da realizzarsi secondo la seguente tempistica: 24 ► 50% dei residui accumulati entro il 31.12.2014; ► rimanente 50% residuo entro il 31.12.2015. I Lavoratori/Lavoratrici lungo assenti (esclusivamente per motivi di malattia e di maternità) dalla data del 28.06.2014 e fino al 31.12.2015, potranno derogare alle riduzioni previste per ciascun anno, fermo l'obiettivo del complessivo azzeramento entro il 2015. Eventuali riposi compensativi saranno da fruire, sulla base dei criteri di recupero previsti dal CCNL 19.01.2012, con le tempistiche indicate per le ore accumulate in banca delle ore anno per anno (ferma la fruizione entro l’anno di maturazione della banca ore accumulata fino al 31 ottobre dello stesso anno) ovvero, per quelle già accumulate negli anni precedenti, con la tempistica prevista per il piano di azzeramento dei residui. NOTA BENE: le suddette previsioni in materia di banca delle ore riguardano solo le ore derivanti da prestazioni aggiuntive (flessibilità e lavoro straordinario di cui all’art.106 del CCNL). Il recupero delle 23 ore annuali derivanti da riduzione d’orario continua ad essere regolamentato dal vigente CCNL. Le Pari Opportunità (art.14) La Commissione per le Pari Opportunità di Gruppo continuerà ad operare – secondo le modalità e per la durata stabilita dall’Accordo sui livelli di interlocuzione e sulle libertà sindacali del 13.02.2014 – con le finalità di analizzare e valutare congiuntamente la materia delle pari opportunità, con l’obiettivo di proporre la programmazione di azioni positive nel Gruppo ai sensi della legislazione in materia, volte anche a favorire la valorizzazione del Personale femminile. I costi non H.R. - le consulenze (art.15) Su sollecitazione delle OO.SS., l’Azienda ribadisce l’impegno a porre in essere nel corso del Piano Strategico 2018 concrete azioni di contenimento dei costi non H.R. e tra questi, in particolare, quelli connessi alle consulenze professionali. Nell’ambito dei momenti di verifica fra le Parti previsti dall’Accordo 28.06.2014, verranno fornite specifiche informative sui trend andamentali degli stessi. Le Parti concordano che il Personale interessato dalle iniziative di esodo di cui all’Accordo 28.06.2014 non potrà essere destinatario di alcun rapporto di consulenza, collaborazione o qualsiasi altro rapporto di lavoro con Aziende del Gruppo. Gli incontri periodici di verifica e approfondimento del Piano 2018 (art.16) A richiesta di una delle Parti firmatarie, si darà luogo ad incontri di verifica periodici – di massima trimestrali – a livello di Gruppo sullo stato di attuazione delle previsioni contenute nell’Accordo 28.06.2014, nel cui ambito verrà anche fornito l’andamento dei progetti di insourcing e di multipolarità, il quadro della mobilità e dei distacchi infragruppo posti in essere ovvero di futura realizzazione, nonché sui trend andamentali dei costi H.R. e delle spese amministrative (tra cui, in particolare, quelle delle consulenze professionali). Gli effetti relativi ai processi di attuazione del Piano Strategico 2018 per i riflessi che avranno in materia di organici in senso lato formeranno oggetto di incontri a livello aziendale e/o locale. In tal modo, rispetto alle tematiche degli esodi incentivati e delle uscite di Personale, della mobilità – nei suoi vari aspetti – conseguente alla riorganizzazione, delle iniziative di insourcing, dei progetti formativi, della gestione degli orari di lavoro (part-time, straordinari, lavoro supplementare, ecc.), dei trend andamentali dei costi H.R. e delle spese amministrative (con particolare riferimento quelle delle consulenze professionali), vi sarà un ruolo non solo delle Segreterie degli O.d.C. di Gruppo e dei Coordinamenti Aziendali Centrali delle singole aziende ma anche il diretto coinvolgimento dei Coordinamenti Territoriali e delle RR.SS.AA. Le OO.SS. DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL Credito e UILCA ribadiscono la loro netta contrarietà a qualsiasi ipotesi di cessione, esternalizzazione e delocalizzazione. 25 Il completamento degli obiettivi del Piano Strategico 2018 – la prosecuzione del confronto (2° fase) (art.17) L’Accordo 28.06.2014 – che unitamente al Protocollo in pari data nonché alle intese citate ed agli allegati, costituisce una normativa unitaria e inscindibile redatta con criteri coerenti ed omogenei che si applica nei confronti del Personale di tutte le Aziende del Gruppo UniCredit – perimetro Italia così come riportate nell’Allegato n.1 – esaurisce la procedura contrattuale avviata con la lettera di UniCredit alle OO.SS. del 9.05.2014 relativamente alla prima fase della gestione delle ricadute del Piano 2018 (concernente in particolare le riduzioni di organico mediante accesso diretto al pensionamento). Le Parti firmatarie concordano di proseguire il confronto relativo al Piano Strategico 2018 nel corso del secondo semestre 2015 per la gestione delle ulteriori 2.700 eccedenze ad oggi dichiarate; in merito UniCredit effettuerà una specifica comunicazione di avvio dei termini di confronto (50 giorni) che avrà la medesima natura della procedura conclusasi con l’Accordo 28.06.2014. In tale ambito – in relazione agli obiettivi raggiunti – le Parti valuteranno il possibile utilizzo dello strumento della "Sezione Straordinaria" del Fondo di Solidarietà di settore per la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro, tenuto conto di quanto previsto nella Dichiarazione delle Parti posta in calce al Verbale di Accordo ABI 20.12.2013 per l’adeguamento del Fondo di Solidarietà alle disposizioni della Legge Fornero n.92/2012 (che integra e modifica l’Accordo quadro di settore 8.07.2011). Le Parti – in un’ottica di rilancio della produttività e della competitività aziendale – concordano altresì di proseguire senza soluzione di continuità il confronto sulla base degli impegni definiti con il Protocollo 28.06.2014. Allegato n.1 all’Accordo 28.06.2014 Aziende del Gruppo UniCredit - perimetro Italia, destinatarie dell’Accordo 28.06.2014 UniCredit S.p.A. Pioneer Investment Management S.g.r.p.A. UBIS S.c.p.A. Italy Pioneer Global Asset Management S.p.A. Fineco Bank S.p.A. Cordusio Società Fiduciaria per Azioni UniCredit Credit Management Bank S.p.A. UniCredit Bank AG – Filiale Italia UniCredit Leasing S.p.A. UBIS GMBH – Sede Italia UniCredit Factoring S.p.A. PE Baca I contenuti dei 9 articoli del Protocollo 28.06.2014: La formazione (art.2) Nel considerare le risorse umane come asset fondamentale del Gruppo, le Parti convengono sulla centralità della formazione per lo sviluppo professionale del Personale come pure nell’ambito di processi di riconversione e di riqualificazione. Con specifico riferimento alla formazione obbligatoria, le Parti condividono la necessità che si individuino le più opportune modalità di fruizione dei corsi che consentano un efficace apprendimento garantendo a tutti, laddove possibile, le migliori condizioni logistiche e ambientali, anche mediante spazi a tal fine dedicati. Le Parti si danno atto che la “formazione continua” rappresenta, per le finalità condivise che si prefigge, uno strumento prioritario per lo sviluppo professionale di tutto il Personale e costituisce fattore determinante per la realizzazione degli obiettivi di crescita dell’Azienda, in coerenza con i valori di etica e di responsabilità sociale dell’impresa. Le Parti hanno altresì condiviso per il Personale interessato da processi di riorganizzazione/ristrutturazione la necessità di addivenire a iniziative di natura formativa e a processi di riconversione/ riqualificazione professionale, valorizzando le attitudini dei singoli, con particolare riguardo a quello over 50/55 anni: la realizzazione degli articolati interventi previsti richiederà idonei percorsi di qualificazione e di riconversione professionale delle risorse ed un’azione formativa tale da fornire ai 26 singoli Lavoratori/Lavoratrici le competenze richieste per i nuovi ruoli da coprire. In tale ottica, le Parti concordano che alle risorse coinvolte in processi di riconversione e di riqualificazione professionale connessi e correlati alla realizzazione del Piano 2018 vengano assicurati adeguati percorsi di formazione, di affiancamento e di addestramento (compresi adeguati periodi di aula). A tale scopo, le Parti si danno atto che i programmi di formazione professionale e di addestramento operativo in parola – se conseguenti a processi di ristrutturazione e riorganizzazione – rientrano tra quelli finanziabili con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore, nazionali e/o comunitarie, anche avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui all'art.5, lett.a), punto 1, del D.M. n.158/2000. La valorizzazione delle figure professionali (art.3) Fermo quanto dichiarato sul tema nella lettera aziendale di avvio procedura consegnata alle OO.SS. in data 9.05.2014, le Parti – nell’ambito delle iniziative di rilancio della competitività e produttività del Gruppo – si danno positivamente atto della volontà di definire in tempi brevi una contrattazione aziendale di secondo livello che valorizzi le figure professionali, in coerenza con quanto tempo per tempo previsto dal CCNL. In relazione alla prossima riorganizzazione della Rete commerciale Italia (RUN), la Delegazione di UniCredit S.p.A. e le Delegazioni delle OO.SS. aziendali si incontreranno, nell’ambito della procedura sindacale che verrà avviata ad inizio settembre 2014, con la finalità di definire, entro la fase di avvio del nuovo modello distributivo, un sistema inquadramentale positivo; successivamente potrà essere avviato il confronto aziendale anche nelle altre società del Gruppo interessate. La qualità del lavoro e le politiche commerciali (art.4) Le Parti affermano il ruolo centrale del Personale e l’obiettivo comune della sua valorizzazione quale elemento indispensabile e strategico per lo sviluppo e l’affermazione del Gruppo; convengono pertanto sulla necessità di una gestione strategica delle risorse umane, nel rispetto delle stesse e del carattere decisivo della loro motivazione e partecipazione, secondo principi di collaborazione, di responsabilità diffuse e di pari opportunità. Al fine di perseguire con costante determinazione i più elevati standard di qualità sia degli ambienti di lavoro sia delle modalità di svolgimento dell’attività professionale, le Parti manifestano la propria disponibilità ad avviare un percorso di approfondimento e di confronto che consenta di rafforzare UniCredit quale “best employer”. Le Parti riconoscono come elemento fondamentale per una azione commerciale sostenibile la centralità dei propri clienti e la qualità dei prodotti offerti, considerando il rapporto con la clientela, basato sulla trasparenza delle condizioni e su una adeguata consulenza, quale condizione imprescindibile per il successo dell’azienda, nel pieno rispetto delle normative interne e della legislazione tempo per tempo vigente (tra cui la MiFid). Le Parti convengono, quindi, sull’opportunità di addivenire in sede aziendale – dopo l’eventuale definizione di una “Dichiarazione Congiunta” sul tema nell’ambito dei lavori del Comitato Aziendale Europeo (C.A.E.) – ad un “Protocollo sul benessere dei luoghi di lavoro e sulle Politiche Commerciali” entro il 28.06.2015 in cui si rinforzino i principi di equità, rispetto, trasparenza cui ogni attore coinvolto a qualsivoglia livello deve uniformarsi. Il Premio Variabile di Risultato e il Premio Speciale una tantum (art.5) Le Parti, nell’ottica dichiarata di rafforzare l’impegno delle relazioni industriali a perseguire soluzioni condivise di rilancio, anche attraverso l’utilizzo di tutte le possibilità offerte dal CCNL, convengono di riprendere i lavori della Commissione di Studio di Gruppo, appositamente istituita lo scorso anno, al fine di definire, entro il 30.11.2014, fra UniCredit e le Aziende del Gruppo e le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS., le modalità attuative di quanto previsto dall’art.52 del CCNL ABI 19.01.2012, onde procedere – in una logica di sperimentalità ed in un’ottica di pluriennalità – all’adozione del Premio Variabile di Risultato (sostitutivo del Premio Aziendale e del sistema incentivante) a partire dall’esercizio 2015 (erogazione 2016). 27 In tale contesto, le Parti assumeranno delle determinazioni condivise anche in merito all’esercizio 2014. Le Parti, preso atto che l’esercizio 2013 di UniCredit si è chiuso con un risultato negativo per le attività italiane, valutando tuttavia positivamente l’impegno profuso dai Lavoratori /Lavoratrici del Gruppo – perimetro Italia in presenza dello sfavorevole contesto economico e di business di riferimento, hanno considerato un valore condiviso – all’interno di un momento negoziale più ampio di cui alle intese 28.06.2014 – il riconoscimento di un “Premio Speciale Una Tantum” per le Aree Professionali ed i Quadri Direttivi, da erogare secondo le modalità di cui all’Accordo 9.07.2013, verificato il positivo andamento del primo semestre 2014 e degli effetti conseguenti alle medesime intese (disponibilità nel “Conto Welfare” pari ad € 1.140,00; a fronte di esplicita rinuncia, specifico importo una tantum in busta-paga di € 840,00 lordi). NOTA BENE: a quest’ultimo riguardo, il Verbale d’accordo di Gruppo 9.07.2014 sulla detassazione prevede per i Colleghi che nel 2013 abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente fino a 40.000 € che la corresponsione in busta-paga degli 840 € sarà soggetta ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10%. Un altro vantaggio insito in tale Verbale, è dato dal fatto che gli 840 € non costituiranno reddito ai fini del cosiddetto “Bonus fiscale di 80 € mensili” a favore dei possessori di redditi complessivi annui nel 2014 fino a 24.000/26.000 €. UN APPROFONDIMENTO SUL «PREMIO SPECIALE UNA TANTUM» Il “Premio Speciale Una Tantum” – di cui al 3° comma dell’art.5 del Protocollo 28.06.2014 – è un riconoscimento eccezionale di ammontare unico a favore di tutti gli appartenenti alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi, da erogarsi secondo quanto previsto dal Verbale applicativo 5.08.2014 (che ricalca le modalità già previste per l’Accordo di Gruppo 9.07.2013 sul Premio Straordinario 2012). Tale Premio potrà essere corrisposto, verificate le condizioni di cui all’art.3 del Verbale applicativo 5.08.2014, in due maniere distinte: ► in via ordinaria, come riconoscimento una tantum di un importo pari ad € 1.140,00 per ciascun/a dipendente a tempo pieno (riproporzionato per i part-time, in relazione al proprio orario di lavoro), da accreditarsi automaticamente al “Conto Welfare” con le competenze del mese di novembre 2014, risultando però disponibile a partire dall’1.01.2015; al riguardo, riportiamo nella TAB. A) quanto previsto sia per il Personale a tempo pieno che per quello a part-time, secondo gli orari settimanali prevalenti. TAB. A) DISPONIBILITA’ NEL CONTO WELFARE DA 1.01.2015, IN BASE ALLA DURATA SETTIMANALE DEL LAVORO INQUADRAMENTO Q.D. 4 Q.D. 3 Q.D. 2 Q.D. 1 3A4L 3A3L 3A2L 3A1L (compreso Liv. d’Inserimento Profes.) 2A3L 2A2L 2A1L 1A - Ind.G.Not. 1A Collega a “TEMPO PIENO” 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 Part-time a 30 ore settimanali 912,00 912,00 912,00 912,00 912,00 912,00 912,00 912,00 912,00 912,00 912,00 912,00 912,00 Part-time a 25 ore settimanali 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 Part-time a 20 ore settimanali 608,00 608.00 608,00 608,00 608,00 608,00 608,00 608,00 608,00 608,00 608,00 608,00 608,00 Come noto, il “Conto Welfare” è uno strumento di servizio - utilizzabile tramite il Portale di Gruppo - che permette la destinazione di disponibilità economiche salariali, non tassate né assoggettate a contribuzione, a fronte di determinate casistiche di spesa (ad es. spese per asili nido, per scuole pubbliche e private nell’intero ciclo scolastico, comprese le scuole materne; per università e scuole di specializzazione riconosciute, per master riconosciuti; per colonie climatiche e campus estivi; per rimborsi dell’acquisto di testi scolastici; per corsi di lingua; per l’upgrade della Polizza Sanitaria di Gruppo Uni.C.A. o per l’inserimento nella stessa di famigliari non a carico, nonché, ovviamente, per destinare dei contributi alla propria posizione individuale di previdenza complementare). 28 ► in via subordinata, nel caso in cui la formula originaria del Premio a “Conto Welfare” non interessi, come importo monetario una-tantum di € 840,00 lordi, per ciascun/a dipendente a tempo pieno (riproporzionato per i part-time, in relazione al proprio orario di lavoro), in pagamento con il bollettino stipendio del mese di novembre 2014; al riguardo, riportiamo nella TAB. B) quanto previsto, in termini d’importi retributivi lordi, sia per il Personale a tempo pieno che per quello a part-time, secondo gli orari settimanali prevalenti. TAB. B) IMPORTO LORDO IN BUSTA-PAGA A NOVEMBRE 2014, IN BASE ALLA DURATA SETTIMANALE DEL LAVORO 5 INQUADRAMENTO Q.D. 4 Q.D. 3 Q.D. 2 Q.D. 1 3A4L 3A3L 3A2L 3A1L (compreso Liv. d’Inserimento Profes.) 2A3L 2A2L 2A1L 1A - Ind.G.Not. 1A Collega a “TEMPO PIENO” 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 Part-time a 30 ore settimanali 672,00 672,00 672,00 672,00 672,00 672,00 672,00 672,00 672,00 672,00 672,00 672,00 672,00 Part-time a 25 ore settimanali 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 Part-time a 20 ore settimanali 448,00 448,00 448,00 448,00 448,00 448,00 448,00 448,00 448,00 448,00 448,00 448,00 448,00 Considerato che l’accredito a “Conto Welfare” dell’importo di cui alla TAB. A) costituisce la formula originaria del Premio Speciale, chiunque – fra i/le destinatari/e dello stesso – fosse invece interessato/a al riconoscimento alternativo in busta-paga dell’importo monetario lordo di cui alla TAB. B), dovrà optare volontariamente per tale soluzione, rinunciando esplicitamente alla corresponsione della formula in “Conto Welfare” entro il 31.10.2014 (a settembre 2014 sarà predisposto un apposito applicativo sul Portale di Gruppo per rendere possibile tale rinuncia). Ai fini di una scelta consapevole da parte di ciascun/a interessato/a, giova chiarire ancora una volta che – al di là di possibili convenienze personali/familiari rispetto alle tipologie del cosiddetto “Welfare aziendale” – la differenza economica fra le due opzioni (disponibilità in welfare aziendale o pagamento della cifra lorda in busta-paga) è data solo dal fatto che, nel primo caso, non vi è il carico impositivo fiscale. Infatti, il raffronto sugli importi di cui si va comunque a beneficiare nelle diverse opzioni è il seguente: “Opzione scelta” Premio in “Conto Welfare” Premio monetario in busta-paga ** Premio monetario in busta-paga # Onere aziendale Contributi A.G.O. INPS a carico dell’azienda Contributi A.G.O. INPS a carico del/la Lavoratore/trice Trattenute fiscali Disponibilità o importo netto in busta-paga 1.140 € 0 0 0 1.140 € 1.140 € 300 € * (26,37% di 1.140 €) 300 € * (26,37% di 1.140 €) 77 € * (9,19% di 840 €) 77 € * (9,19% di 840 €) 76 € ** 687 € . 1.140 € (10%) 239 o 259 € (31,3 o 33,9%) # 524 o 504 € * nel caso di Premio monetario in busta-paga bisogna tener conto che il/la Collega va a beneficiare anche di 377 € di contributi previdenziali obbligatori (300 + 77) utili alla propria pensione A.G.O. INPS che, in considerazione del nuovo sistema contributivo vigente per tutti dall’1.01.2012 vanno ad incrementare il montante contributivo e, di conseguenza, il proprio futuro trattamento pensionistico. ** trattasi del caso di Collega con redditi da lavoro dipendente nell’anno 2013 fino a 40 mila € che, per effetto dell’Accordo di Gruppo sulla detassazione del 9.07.2014, pagherà un’imposta sostitutiva all’IRPEF e alle addizionali regionale e comunale del 10%. # nell’ipotesi di trattenuta IRPEF ordinaria non si è tenuto conto delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente né delle addizionali regionale e comunale. Il welfare aziendale (art.6) Le Parti condividono la forte attenzione a favorire nel Gruppo UniCredit politiche di welfare aziendale capaci di garantire l’obiettivo comune di assicurare un sempre maggiore benessere a tutti i dipendenti, fornendo al contempo un forte sostegno al rilancio della produttività aziendale. 29 A tal fine le Parti condividono la necessità di una rivisitazione complessiva dell’intero sistema di welfare aziendale, con l’obiettivo di renderlo il più possibile personalizzabile, efficiente, sostenibile, che non comporti diminuzioni nel livello di protezione fino ad oggi assicurato e che garantisca fra tutti i partecipanti equità distributiva. In particolare, le Parti convengono di avviare nel mese di settembre 2014 tutti gli approfondimenti tecnici necessari all’interno della Commissione Straordinaria di Studio per il Welfare di cui all’art.8 dell’Accordo 13.02.2014. Nell’ambito dei lavori di detta Commissione si affronteranno, nell’ottica di un riordino complessivo che garantisca maggiore efficienza, produttività e sostenibilità al sistema, a titolo di esempio i temi legati a: - - il sostegno ai superstiti dei dipendenti morti in costanza di attività lavorativa; il riordino del sistema previdenziale complementare; il sostegno del sistema di assistenza sanitaria; la revisione complessiva del sistema dei C.R.A.L. aziendali; l’utilizzo nell’ambito del welfare delle eccedenze di cassa relative al 2001, 2002 e 2003 (ai sensi dell’art.39, comma 3, del CCNL ABI 19.01.2012); delle consistenze economiche relative al “Fondo Lucietta Veroi”; della posta di bilancio riveniente dall’Accordo Rolo Banca per l’adesione a Previbank stipulato nel ’97; del montante non fruito a previdenza/welfare dei 350 € attribuiti con il Premio 2011. Le politiche del lavoro (art.7) Nell’ambito delle politiche del lavoro, pur nel contesto di estrema complessità oggetto del Piano 2018, il Gruppo UniCredit conferma – una volta verificato il raggiungimento degli obiettivi di riduzione degli organici di 2.400 risorse F.T.E., secondo quanto previsto dall’art.2 dell’Accordo 28.06.2014 – la disponibilità a completare gli impegni assunti conseguentemente alla lettera posta in calce al Protocollo del 18.10.2010 avente per oggetto “nuova occupazione” (in termini di stabilizzazioni di 670 apprendisti assunti in base a detto Protocollo; al riguardo, con la “lettera d’intenti sulla nuova occupazione” allegata alle Intese 28.06.2014, UniCredit s’impegna ad effettuare nel biennio 2014/2015 altre 800 assunzioni, di massima con contratto di apprendistato). A favore del Personale assunto dopo l’entrata in vigore del Protocollo 18.10.2010 vengono estesi, dall’1.07.2014, i trattamenti del secondo livello di contrattazione in essere nel Gruppo. Nello specifico, si tratta di quanto segue: Decorrenza Previsione di normativa della contrattazione di 2° livello - applicazione della copertura aziendale infortuni e della kasko professionale; - applicazione dei trattamenti indennitari (es. rischio, reperibilità, ecc.); - applicazione dell’Albero di Natale e del contributo per familiari disabili; - applicazione agli assunti a tempo indeterminato/in apprendistato delle agevolazioni creditizie applicate al restante Personale in servizio del Gruppo (sovvenzioni, prestiti personali e mutui ipotecari); da 1.07.2014 operativamente da 8.07.2014 - - adeguamento dei buoni pasto a 5,29 € per i full-time; - adeguamento dei buoni pasto a 4 € per i part-time; con la consegna difine luglio 2014 - - con le competenze del mese di novembre 2014 da 1.01.2015 - - - corresponsione del Premio Speciale una tantum di 1.140 € a “Conto Welfare” (disponibili da 1.01.2015) ovvero scelta esplicita per 840 € lordi in busta-paga; - iscrizione a Uni.C.A. con contributo a carico dell’azienda ed applicazione del contributo ex colonie per i figli tra i 4 e i 12 anni. Oltre a ciò – a favore del Personale assunto nelle aziende del Gruppo da inizio 2014, che intenda iscriversi volontariamente al Fondo di Previdenza Complementare di Gruppo – Sezione 2 (destinando allo stesso, a termini di legge e di Regolamento, oltre al proprio T.F.R. maturando anche un contributo volontario minimo del 2% del proprio imponibile annuo ai fini del T.F.R.) – riconoscimento di un contributo previdenziale aziendale nella misura del 3% del proprio imponibile annuo ai fini del T.F.R., fin dalla data di assunzione. 30 Le relazioni sindacali e il dialogo sociale (art.8) In relazione alla complessità dei processi inerenti al Piano 2018, le Parti convengono sull’opportunità – anche al fine di prevenire e superare possibili motivi di conflitto – di valorizzare corrette e costruttive relazioni sindacali, sia a livello di Capogruppo sia a livello di singola Azienda e/o territoriale, dando corpo a relazioni industriali che non siano solo uno strumento di gestione delle ristrutturazioni ma fattore di sviluppo a supporto di competitività, produttività, promozione e valorizzazione del lavoro e dei Lavoratori/Lavoratrici, tramite il loro coinvolgimento nell’ambito di un indirizzo partecipativo. Al fine di valorizzare i Lavoratori e le Lavoratrici quale “elemento strategico e fattore fondamentale di successo del Gruppo”, si prevede che nel Gruppo UniCredit il sistema di relazioni sindacali si articoli – oltre che nei modelli relazionali previsti dal CCNL – in ulteriori spazi d’intervento e di coinvolgimento, di informazione, di studio e di analisi volti ad acquisire elementi condivisi di conoscenza e di valutazione sull’andamento economico dell’Azienda e del Piano 2018, che ricomprenda anche i trend andamentali dei costi H.R. e delle altre spese amministrative. Il sistema di relazioni industriali nel perimetro Italia, quindi, si realizzerà anche attraverso: il coinvolgimento dei sindacati nazionali nella fase informativa e consultiva prevista per il Comitato Aziendale Europeo (C.A.E.); periodici momenti di confronto dei Vertici Aziendali con i Sindacati Nazionali e di Gruppo. A tal fine le Parti condividono l’avvio di un percorso che definisca prerogative e modalità di interlocuzione e che consenta di raggiungere gli obiettivi di cui sopra nonché un maggiore coinvolgimento dei Lavoratori/Lavoratrici nella vita dell'impresa. La prosecuzione del confronto (art.9) Il Protocollo 28.06.2014 sulle prospettive di rilancio connesse al Piano Strategico 2018 costituisce una normativa unitaria e inscindibile rispetto all’Accordo in pari data sulle ricadute del Piano Strategico 2018. Le Parti – nell’ottica di rilancio della produttività e competitività aziendale oggetto del presente Protocollo – concordano di proseguire senza soluzione di continuità il confronto sulla base degli impegni definiti. Al riguardo, si riporta uno schema riepilogativo delle prossime tappe di studio/confronto previste fra le Parti sulla base delle Intese 28.06.2014: DECORRENZA/TERMINE ► da settembre 2014 ► da 1.09.2014 ed entro il 30.11.2014 ► nell’autunno 2014 ► entro il 15.11.2014 ► entro il 28.06.2015 ► dal 2° semestre 2015 TEMATICA DA AFFRONTARE - - ripresa del confronto fra le Parti per definire, in UniCredit, la normativa aziendale sulle figure professionali ed i relativi inquadramenti (C.I.A.); - - avvio dei lavori dell’apposita Commissione di Studio mista per affrontare un riordino dei diversi aspetti del welfare aziendale al fine di garantirne maggiore equità distributiva, efficienza e sostenibilità; - - ripresa dei lavori dell’apposita Commissione di Gruppo per procedere, in un’ottica di pluriennalità, all’adozione del Premio Variabile di Risultato a partire dall’esercizio 2015 (erogazione 2016). In tale contesto, le Parti assumeranno anche delle decisioni condivise rispetto a che tipo di soluzione adottare per l’esercizio 2014 (erogazione 2015); - - avvio del confronto fra le Parti per migliorare le relazioni sindacali ed il dialogo sociale nel Gruppo, nelle Aziende che ne fanno parte ed a livello decentrato; - - svolgimento dell’incontro di verifica sulle adesioni al piano d’incentivi all’esodo di cui all’art.2 dell’Accordo 28.06.2014; - - definizione fra le Parti di un “Protocollo sul benessere lavorativo dei luoghi di lavoro e sulle politiche commerciali”; - - avvio del confronto fra le Parti per affrontare la 2° fase delle ricadute del Piano 2018 (gestione degli ulteriori 2.700 esuberi ed altro). -
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