Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco Università degli Studi di Ferrara Dipartimento di Giurisprudenza Ferrara, 8 maggio 2014 4° CORSO “DIRITTI UMANI E DIRITTO UMANITARIO NEI CONFLITTI ARMATI ARMATI” Anno Accademico 2013 2013--2014 Argomento: L’OCCUPAZIONE MILITARE Roberto SCIROCCO 1 SOMMARIO 1. CENNI STORICI INTRODUTTIVI; 2. OCCUPATIO BELLICA: FONTI E NATURA GIURIDICA; 3. IL TERRITORIO OCCUPATO OCCUPATO:: DEFINIZIONI E REQUISITI REQUISITI;; - LA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO ANNESSO ALLA IV CONVENZIONE DELL’AJA DEL 1907 1907;; - LA PROTEZIONE DEGLI ABITANTI AI SENSI DELLA IV CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1949 E DEL I PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 1977 1977;; - OCCUPAZIONE PROLUNGATA PROLUNGATA;; - OCCUPAZIONE C.D. TERAPEUTICA E AMMINISTRA AMMINISTRA-ZIONI TRANSITORIE DELLE N.U.; 4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE CONCLUSIVE.. 2 OCCUPAZIONE BELLICA In linea generale dicesi “bellica” ogni occupazione militare generata da un conflitto armato interna interna-zionale.. zionale - elemento materiale: azione di impossessamento; - elemento soggettivo: volontà di assumere il governo temporaneo, ma stabile, del territorio nemico. 3 1 Protezione abitanti territorio occupato INVASIONE Col. Roberto Scirocco Violento ingresso delle forze militari di uno Stato nel territorio di un altro Stato per scopi politico militari SITUAZIONE DI FATTO EVOLUZIONE OCCUPAZIONE (temporanea) ATTACCO RESPINTO O IMMEDIATO RITIRO CONCLUSIONE FINE OSTILITÀ RICONQUISTA TERRITORIO INSORTI 4 ARGOMENTI 1. CENNI STORICI 5 EVOLUZIONE - FINO AL XVIII SECOLO SECOLO;; - FINO AL SECONDO CONFLITTO MONDIALE; - POST CONFLITTI MONDIALI. 6 2 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco IL CODICE LIEBER DEL 1863 Regolamento per i soldati dell’Unione che combattevano durante la guerra di secessione americana MANUALE Non aveva valore di Trattato Primo tentativo di codificare le leggi e le consuetudini di guerra esistenti 7 «Codice Lieber - 1863 1863»» Norme protettive della popolazione Tra le altre,, si evidenzia z la pproibizione z di: • uccisioni, ferimenti e violenze, stupri, ruberie, saccheggi, a danno della popolazione civile; • coscrizioni forzate degli abitanti del territorio. 8 Conferenza di Bruxelles 27 agosto 1874 Progetto di Dichiarazione internazionale concernente le leggi e gli usi di guerra 9 3 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco «Dichiarazione di Bruxelles - 1874» • non è mai entrata in vigore; • intendeva disciplinare la condotta delle operazioni militari e l’amministrazione dei territori i i occupati; i • aveva anche l’obiettivo di ridurre le sofferenze dei civili durante l’occupazione; 10 «Manuale di Oxford - 1880 1880»» “The law of war on land” Manual published by the Institute of the International Law Reperibile sul sito: www1.umn.edu/humanrts/instree/1880a.htm 11 • Convenzioni dell’Aja 1899 – 1907 • Convenzione internazionale dell'Aja del 29 luglio 1899, concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre e relativo Allegato contenente il Regolamento sulle leggi e gli usi della guerra t terrestre; t • Convenzioni dell'Aja del 18 ottobre 1907, in materia di condotta della guerra; 4 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco Dalla 1^ Guerra Mondiale alle Convenzioni di Ginevra • International Law Association: Association Bellot rules of war in occupied territory, Varsavia - 1928 • C.I.C.R.: Conferenza Tokio – 1934 internazionale, Convenzioni di Ginevra 1949 13 13 Dalla 1^ Guerra Mondiale alle Convenzioni di Ginevra • Commentaire Pictet - Les Conventions de Genéve du 12 août 1949: commentaire, Ginevra 1956 spunti interpretativi sul tema del controllo effettivo 14 14 Post Carta Nazioni Unite Dichiarazione Assemblea Generale delle N.U. del 24 ottobre 1970 1970: “Principi di diritto internazionale sulle relazioni amichevoli e cooperazione tra stati aderenti alla Carta” (Prima parte, § 10) Protocolli Add.li 1977 alle Convenzioni di Ginevra del ‘4915 15 5 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco ARGOMENTI 2. FONTI DELL’OCCUPATIO BELLICA E NATURA GIURIDICA 16 OCCUPAZIONE BELLICA 2.A FONTI GIURIDICHE 17 OCCUPATIO BELLICA Fonti di diritto internazionale: cd. “Diritto dell’Occupazione” - Regolamento annesso alla II Convenzione dell’Aja del 1899, Sez. III; - Regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aja del 1907, Cap. V - Sez. III (artt. 42-56); - IV Conv. Ginevra del 1949, Sez. I (artt. 27-34), Sez. III (artt. 47-78), art. 154; - I Protocollo Agg.vo 1977 alla C.G.49, art. 1, para 4, artt. 72 e segg.; 18 6 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco OCCUPATIO BELLICA Fonti di diritto internazionale, segue: - Convenzione Aja 1954 sulla Protezione dei beni culturali, art. 5; - II Protocollo dell’Aja 1999 sulla Protezione dei beni culturali, art. 9. - altre Convenzioni e Protocolli in materia di limitazione e/o divieto di uso, fabbricazione, immagazzinamento di certe armi convenzionali. 19 ALTRE FONTI RILEVANTI - Diritto internazionale dei diritti umani, - diritto di i interno i del d l Paese P occupato; -Ris. Cds ONU (prevalenza ex art. 103 Carta N.U.) Così, ad es., CIG 27-2-98, Question of interpretation and application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libia c/Regno Unito). 20 Diritto di bandiera Fonti nazionali di riferimento: Costituzione della Repubblica italiana - 27 dicembre 1947; R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del codice penale; [R.D. 8 luglio 1938, n. 1415 - Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralità (L.Guerra – Capo III)]; R.D. 20 febbraio 1941, n. 303 - Cod. pen. Milit. di pace e di guerra (artt. 235, 260 e 296 cpmg); D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell’Ordinamento Militare; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - T.U. disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare. 21 21 7 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco DIRITTO CONSUETUDINARIO ART. 10, 1° comma della COSTITUZIONE «L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute riconosciute» ». 22 OCCUPAZIONE BELLICA 2.B NATURA GIURIDICA 23 Principali teorie in dottrina dottrina:: • • • • potere di fatto; esercizio vicario di sovranità; imperio autonomo dell’occupante; coesistenza di ordinamenti. 24 8 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco NATURA GIURIDICA AZIONE BELLICA GIURIDICAMENTE RILEVANTE CHE ORIGINA UN RAPPORTO GIURIDICO IMPOSSESSAMENTO TERRITORIALE ANIMUS OCCUPANDI (*) Cfr. teoria del CAPOTORTI in L’occupazione nel diritto di Guerra, Napoli 1949 25 NATURA GIURIDICA RAPPORTO GIURIDICO DIRITTO INTERNAZIONALE (*) (*) BALLADORE PALLIERI in “Diritto bellico”, Padova 1954, ma anche – tra gli altri – CURTI GIALDINO, op. cit. 26 ARGOMENTI 3. IL TERRITORIO OCCUPATO: OCCUPATO: DEFINIZIONI E REQUISITI 27 9 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco Art. 42 Reg. dell’ Aja 1907 The territory is considered occupied when it is actually placed under the authority of the hostile army army.. The occupation extends only to the territory where such authority has been established ad can be exercised exercised.. 28 ALTRE FATTISPECIE La c.d. “occupatio bellica” va tenuta distinta dall’ipotesi di presenza di truppe straniere in territorio di altro Paese, quando: - sia stato stipulato un armistizio; - vi sia stata resa senza condizioni dell’avversario. (Vds. Ris. Cds Onu n. 1483/2003 caso Iraq e rispetto norme Conv. Aja e Ginevra da parte delle Potenze occupanti) 29 altra distinzione ... INVASIONE incursione di forze militari di uno Stato nel territorio di un altro lt Stato St t CONTROLLO EFFIMERO DEL TERRITORIO NEMICO 30 10 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco ELEMENTI ESSENZIALI OCCUPATIO BELLICA forza occupante di uno Stato nemico autorità sul territorio sostitutiva di quella precedente potere e controllo effettivo del territorio (Natura provvisoria, ma stabile) 31 OCCUPATIO BELLICA Il fatto OCCUPAZIONE MILITARE non attribuisce SOVRANITÀ TERRITORIALE 32 Diritto di bandiera (Art. 54, L. Guerra 1938) TERRITORI NEMICI OCCUPATI Si considerano occupati i territori nemici nemici, sui quali l’autorità militare dello Stato (italiano) è di fatto stabilita e in condizione di esercitarsi.. esercitarsi 33 11 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco TERRITORI OCCUPATI (Sez. III - artt. 42-43, IV Conv. Aja, 1907) L’occupazione ha normalmente carattere provvisorio e non è ammessa l’annessione l annessione “pendente bello””. bello 34 TERRITORI OCCUPATI Questione controversa La creazione di una struttura militare di amministrazione z di un territorio nemico, è da considerarsi un requisito essenziale per la sussistenza di una occupazione militare? 35 ENTITÀ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO OCCUPATO “Effective military control” control” Art. 42 del Reg. Aja 1899-1907 controllo effettivo, potenziale o globale sui territori occupati? - «actual control test» - «potential control test» - «overall control» 36 12 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco Giurisprudenza C.I.G. Sentenza 19/ 19/12/ 12/2005: 2005: Congo c.Uganda, Uganda, Activités armées sur le territoire du Congo La provincia del Congo di Ituri era da considerarsi territorio effettivamente occupato in quanto il Gen. Gen. Azimi, Azimi, Comandante dell’Esercito ugandese in Congo, vi aveva costituito i i la l nuova provincia i i di Kibali Kib Kibalili-Uturi U Uturi, i, nominato i un governatore e impartito precise disposizioni per la sua amministrazione . [disponibile sul sito: sito: http http:://www //www..icjicj-cij cij..org ] Propende per il principio del « actual control test » 37 CONTROLLO EFFETTIVO Perché si configuri, quindi, un regime di occupazione bellica ai sensi dell’art dell’art.. 42 del Reg Reg.. Aja 1907,, è necessario 1907 i e sufficiente ffi i t che l’autorità nemica occupante eserciti il proprio controllo effettivo sui territori occupati. occupati. 38 da notare … In tema di guerra aerea, secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, il solo esercizio del controllo dello spazio aereo sovrastante un determinato territorio, non è sufficiente a determinare il c.d. controllo effettivo necessario per configurare lo status di “occupatio bellica” (CEDU, 2001 Banković ed altri, in Reports of Judgments and Decisions). 39 13 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco … in sintesi Status di occupazione militare Requisiti essenziali Potenza occupante nemica Temporaneità Effettività (dell’autorità esercitata) (del potere di controllo sul territorio) 40 TERRITORI OCCUPATI (Sez. III - artt. 43, Reg. ann. IV Conv. Aja, 1907) Nel caso in cui l’autorità del potere legittimo sia passata di fatto nelle mani dell’occupante, questo prenderà tutte le misure che dipendono da lui allo scopo di ristabilire e di assicurare, per quanto possibile, possibile, l’ordine e la vita pubblica, rispettando, salvo impedimento assoluto,, le leggi in vigore nel paese. assoluto paese. 41 POTENZA OCCUPANTE POTERI DOVERI SUL TERRITORIO OCCUPATO E SULLA POPOLAZIONE E SUI BENI 42 14 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco POTENZA OCCUPANTE POTERI SUL TERRITORIO OCCUPATO E SULLA POPOLAZIONE E SUI BENI 43 I poteri della Potenza occupante (art. 43, IV Conv. Aja, 1907) La potenza occupante è tenuta ad adottare i provvedimenti di ordine pubblico anche a tutela della popolazione del paese occupato. Strumenti ggiuridici: - Bandi; - Ordinanze; - Proclami. 44 INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE DEI TERRITORI OCCUPATI La potenza occupante informa, ad es. mediante proclama, la popolazione civile del territorio interessato dell’inizio ufficiale del regime di occupazione militare. N.B.: Trattasi di facoltà, che non ha valore costitutivo. Art. 65 IV CG: Disp. penali in vigore solo dopo pubblicazione nella lingua locale e mai retroattive. 45 15 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco TERRITORI OCCUPATI (Sez. III - art. 53, IV Conv. Aja, 1907) L’esercito che occupa un territorio può appropriarsi del denaro contante, dei capitali e dei crediti esigibili appartenenti allo Stato e di qualsiasi proprietà mobiliare dello Stato che sia per sua natura necessario alle operazioni belliche belliche.. Tutti i mezzi di trasporto e di comunicazione, i depositi di munizioni possono essere sequestrati, anche se appartengono a privati, ma dovranno essere restituiti e le relative indennità regolate alla conclusione della pace pace.. 46 Segue i poteri della Potenza occupante: - legiferare; - compiere atti amministrativi per il sostentamento delle forze occupanti; - controllo amministrativo anche mediante nomina di propri funzionari in affiancamento ai locali; - istituire propri Tribunali militari e disporre l’internamento dei cittadini ritenuti pericolosi; - confiscare e requisire (in caso di necessità militare) beni pubblici e privati, nel rispetto delle regole stabilite; - riscuotere imposte nella misura che percepiva lo Stato occupato, anche mediante contribuzioni straordinarie. 47 POTENZA OCCUPANTE DOVERI SUL TERRITORIO OCCUPATO E NEI CONFRONTI DELLA POPOLAZIONE E DEI BENI 48 16 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco TERRITORI OCCUPATI (artt. 44-45, IV Conv. Aja,1907) È vietato costringere la popolazione di un territorio occupato a: - fornire informazioni sulla difesa; - prestare giuramento alla potenza nemica. La popolazione è quindi tenuta al rispetto delle norme, ma non sussiste vincolo di fedeltà. 49 TERRITORI OCCUPATI (art. 52, IV Conv. Aja, 1907) No a requisizioni in natura e servizi (da comuni o abitanti) salvo che per le l necessità i à dell’esercito d ll’ i di occupazione. ma, solo se proporzionati. Divieto di requisizione, salvo che per necessità militare connessa all’occupazione. 50 Potenza occupante quale “usufruttuario” (art. 55, IV Conv. Aja, 1907) Lo stato occupante deve essere considerato quale amministratore ed usufruttuario degli edifici o immobili pubblici bbli i appartenenti t ti allo ll Stato St t nemico i o che si trovano nel territorio occupato. Usufructus est ius alterius rebus utendi, fruendi, salva rerum substantia 51 17 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco TERRITORI OCCUPATI (artt. 46-51, IV Conv. Aja, 1907) • salvaguardia dei diritti di famiglia, proprietà privata, convinzioni religiose e di culto culto;; • divieto di confisca di beni di proprietà privata.. privata 52 TERRITORI OCCUPATI (art. 53, IV Conv. Aja, 1907) L’esercito occupante può appropriarsi di denaro, capitale e titoli appartenenti allo Stato occupato, di armi, mezzi di trasporto e altre proprietà di beni mobili statali che sia di natura da servire alle operazioni belliche. 53 Divieto di rappresaglia, saccheggio e pene collettive Divieto di applicare pene collettive, pecuniarie o di altra natura per punire fatti individuali di cui la popolazione non può essere considerata corresponsabile (art. 50, IV Conv. Aja, 1907). Art. 33 IV, Conv. Ginevra, 1949 più restrittivo Nessuna persona protetta può essere punita per una infrazione che non ha commesso personalmente. Le pene collettive, come pure qualsiasi misura di intimidazione o di terrorismo, sono vietate. È vietato il saccheggio. Sono vietate le misure di rappresaglia nei confronti delle persone protette e dei loro beni. 54 18 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco da notare … L’art.. 23, L’art 23, lett lett.. g) della Regolamento annesso alla IV Conv. Aja del 1907, vieta la distruzione o confisca di proprietà nemiche nemiche, salvo l che h queste t siano i imperiosamente imposte dalla necessità della guerra. guerra (la deroga non è applicabile all’occupatio all’occupatio bellica) 55 ARGOMENTI LA PROTEZIONE DEGLI ABITANTI AI SENSI DELLA IV CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1949 E DEL I PROTOCOLLO AGG AGG..VO DEL 1977 56 TITOLO III (IV Conv. Ginevra 1949) Status e trattamento delle persone protette • Sezione I (artt (artt.. 2727-34 34)): Disposizioni comuni per i territori delle parti in conflitto e per i territori occupati; • Sezione III (artt (artt.. 4747-78 78)): Territori occupati; 57 19 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco Divieto di rappresaglia, saccheggio e pene collettive Divieto di applicare pene collettive, pecuniarie o di altra natura per punire fatti individuali di cui la popolazione non può essere considerata corresponsabile (art. 50, IV Conv. Aja, 1907). Art. 33 IV, Conv. Ginevra, 1949 più specifico Nessuna persona protetta può essere punita per una infrazione che non ha commesso personalmente. Le pene collettive, come pure qualsiasi misura di intimidazione o di terrorismo, sono vietate. È vietato il saccheggio. Sono vietate le misure di rappresaglia nei confronti delle persone protette e dei loro beni. 58 Divieto di rappresaglia, saccheggio e pene collettive Nessuno può essere punito per un’infrazione che non ha commesso personalmente (art. 50, IV Conv. Aja, 1907) È proibito ibi il saccheggio saccheggio. h i . Sono proibite le misure di rappresaglia nei confronti delle persone protette e dei loro beni (art. 33 IV, Conv.Ginevra, 1949). È vietata la cattura di ostaggi (art. 34 IV, Conv.Ginevra, 1949). 59 TERRITORI OCCUPATI (art. 51, IV Conv. Ginevra, 1949) La Potenza occupante non può costringere persone protette a prestare servizio nelle sue forze armate o ausiliarie. È vietata qualsiasi propaganda intesa arruolamenti volontari. pressione o ad ottenere 60 20 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco PERSONE PROTETTE Artt. 27 e ss. IV CG, 1949 Particolare tutela: - Anziani - Fanciulli - Malati - Stranieri Stranieri, apolidi, apolidi - Donne in stato di rifugiati gravidanza - Giornalisti - Personale - Operatori di sanitario e religioso protezione civile 61 - Divieto di trasferimenti di massa o individuali o deportazioni di persone protette (art. 49, co. 1, IV CG49) - Divieto per il Paese occupante di trasferire o deportare propria popolazione all’interno dei territori nemici occupati (art. (art 49, 49 co. co 6, 6 IV CG49) Trattasi di atti considerati crimini di guerra ex art. 8, co. 2, lett. b), p. viii) dello Statuto C.P.I. (violazioni grave). 62 Tit. III – Sez. III, IV Conv. Ginevra 1949 • nessuna privazione tutele di questa Convenzione (art. 47); • divieto di trasferimenti forzati individuali o di massa (49); • limitazioni in caso di sgomberi per sicurezza (49/2); • divieto di i t di trasferire t f i propria i popolazione l i suii terr. t occupati; ti • divieto distruzione beni pubblici o privati (53); • garantire ed assicurare servizi sanitari del terr. occ.(56); • garanzie in materia penale, detentiva ed applicazione delle misure coercitive o restrittive della libertà (64); 63 21 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco da notare in merito … Ratione personae È considerato civile chi non appartiene alle categorie indicate nell’art. 4 A della III CG49 e nell’art. 43 IPA77. La popolazione civile comprende tutte le persone civili (art. 50 I PA77) In caso di dubbio le persone sono considerate civili 64 a proposito dell’art. 44 IPA77: 3. Per facilitare la protezione della popolazione civile contro gli effetti delle ostilità, i combattenti sono obbligati a distinguersi dalla popolazione civile quando prendono parte ad un attacco o a una operazione militare preparatoria di un attacco. Tuttavia, dato che vi sono situazioni nei conflitti armati in cui, a causa della natura delle ostilità, un combattente non può distinguersi dalla popolazione civile, egli conserverà lo status di combattente a condizione che, in tale situazioni porti le armi apertamente: 65 a proposito dell’art. 44 IPA77: a) durante ogni fatto d’armi; b) durante il tempo in cui è esposto alla vista dell’avversario, mentre prende parte ad uno spiegamento militare che precede l’inizio di un attacco al q quale deve p partecipare. p Gli atti che rispondono alle condizioni previste dal presente paragrafo non sono considerati come perfidi ai sensi dell’art. 37, par. 1, lett. c). 66 22 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco a proposito dell’art. 44 IPA77: Riserva italiana (e dei Paesi NATO), con riferimento all’art. 44 paragrafo 3, secondo periodo, periodo la situazione descritta da tale norma può sussistere solo in un territorio occupato. 67 da notare … Limite temporale L’art. 6, comma 3, IVCG49, stabilisce che in territorio occupato viene a cessare l’ l’applicazione li i di questa Convenzione decorso un anno dalla fine delle operazioni militari. Però, art. 3, I PA77: applicazione fino a cessazione occupazione. 68 BENI PROTETTI (art. 56, IV Conv. Aja, 1907) È vietata la distruzione o il danneggiamento intenzionale o il sequestro di beni comuni, di istituti consacrati ai culti, alla carità, all’istruzione all istruzione, alle arti, arti alla scienza, scienza di monumenti, monumenti di opere d’arte. Anche se appartenenti allo Stato tali beni sono assimilati a quelli privati e quindi protetti. 69 23 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco IV Conv. Ginevra 1949, TITOLO IV Art. 147 - Infrazioni gravi Omicidio intenzionale, tortura e trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, cagionare gravi sofferenze o attentare gravemente all’integrità fisica o alla salute, deportazioni , costrizioni a prestare servizio per le FF FF..AA AA.. nemiche, privazione del diritto di essere giudicati regolarmente e imparzialmente, presa di ostaggi, distruzioni o appropriazioni di beni non giustificati da necessità militare e compiute su vasta scala, ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari. arbitrari. 70 I Protocollo Aggiuntivo alle Conv. Ginevra 1949 (8 giugno 1977) Sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (articoli 72-79) Sul trattamento delle persone in potere di una parte in conflitto e loro protezione umanitaria e norme applicabili del diritto internazionale che regolano la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo durante un conflitto a carattere internazionale:: internazionale - art. 73: rifugiati ed apolidi; - art. 74: riunione delle famiglie divise; - art. 75: garanzie fondamentali; - art. 76: protezione delle donne; - artt. 77-78: protezione ed evacuazione dei fanciulli; - art. 79: protezione dei giornalisti. 71 Evoluzione del diritto in materia di occupazione bellica … in sintesi Norme IV Conv. Aja 1907 Norme IV Conv. Ginevra 1949 Principalmente mirate a tutelare lo Stato del territorio occupato. Maggiormente volte a tutelare e proteggere gli abitanti civili dei territori occupati. 72 24 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco La protezione dei beni culturali nei territori occupati 73 Regolamento dell’Aja 18 ottobre 1907 Art. 56 I beni dei comuni, quelli degli Istituti consacrati ai culti, alla beneficenza, all’istruzione, alle arti e alle scienze, anche se appartenenti allo Stato, saranno trattati alla stregua della proprietà privata. È vietata e deve essere repressa penalmente qualsiasi appropriazione, distruzione o deterioramento intenzionale di simili istituti, di monumenti storici, di opere d’arte e di scienza. 74 Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato - L’Aja, 14 maggio 1954 (Ratifica in Italia L. 7 febbraio 1958, n. 279, G.U. n. 87, 11 aprile 1958) Art. 5 - Occupazione Tutela, salvaguardia e conservazione dei propri beni culturali. La Potenza occupante adotta i provvedimenti conservativi necessari per la tutela del patrimonio culturale e monumentale del paese occupato. p Protocollo II Aja del 26 marzo 1999, Protezione beni culturali in caso di conflitto armato Art. 9 Protezione dei beni culturali in territorio occupato Divieto di ogni illecita esportazione, rimozioni o trasferimenti di proprietà di beni culturali, di ogni scavo archeologico, di ogni alterazione, o cambio di uso di beni culturali intesi a celare o distruggere la testimonianza culturale, storica o scientifica del paese occupato (in Italia in vigore dal 2004). 75 25 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco ARGOMENTI - L’OCCUPAZIONE C.D. PROLUNGATA 76 Occupazione c.d. prolungata - Compatibilità con le caratteristiche tipiche dell’occupazione militare (transitorietà e brevità); brevità); - Art Art.. 6 della IV CG49 CG49,, in caso di occupazione di durata superiore ad un anno.. anno 77 Occupazione c.d. prolungata Limiti temporali L’art. 6, par. 3, IVCG49, stabilisce che in territorio occupato viene a cessare ll’applicazione applicazione di questa Convenzione decorso un anno dalla fine delle operazioni militari. Ma, l’art. 3, I PA77: applicazione fino a cessazione dell’occupazione. 78 26 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco Occupazione c.d. prolungata NORME CHE CONTINUANO AD APPLICARSI La potenza occupante sarà comunque vincolata, per la durata du ata dell’occupazione de occupa o e effettiva, al rispetto delle seguenti disposizioni della IVCG49: artt. 1-12, 27, 29-34, 49, 51, 52, 53, 59, 61-77, 143. 79 Il parere della Corte Internazionale di Giustizia sul “muro” israeliano nei territori occupati: occupati p : “LEGAL STATUS OF THE CONSTRUCTION OF A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY” 9 Luglio 2004 I.C.J. Reports 2004 80 ARGOMENTI - L’OCCUPAZIONE C.D. TERAPEUTICA E AMMINISTRAZIONI TRANSITORIE DELLE NAZIONI UNITE 81 27 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco Situazioni di crisi internazionale/gravi violazioni dei diritti umani Risoluzione C.d.S. N.U. di aut. uso della forza (Cap. VII) Intervento armato (coalizione di volenterosi) (M.O.O.T.W.) Occupazione o Amministrazione dei territori interessati Ripristino condizioni di sicurezza Post-conflict Peace-building FINE OSTILITÀ Post-conflict State-building Tribunali internazionali ad hoc (eventuale) 82 Occupazione c.d. «terapeutica» «terapeutica» o «trasformativa» Favorire F i autodeterminazione della popolazione P Promuovere una forma di governo democratico 83 Compatibilità con le norme internazionali sull’occupazione bellica Art. 43 Reg. Aja 1907, che impone di rispettare il diritto vigente nel territorio occupato 84 28 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco ARGOMENTI - AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE DELLE NAZIONI UNITE (AI SENSI CAP.. XII Carta CAP C N .U .) . - AMMINISTRAZIONI TRANSITORIE DELLE NAZIONI UNITE (PEACE (PEACE-BUILDING).. BUILDING) 85 Amministrazioni fiduciarie delle NN.UU.. NN.UU UNTEA – N. Guinea Occidentale (1962--1963) (1962 United Nations Temporary Executive Autority UNSF – United Nations Security Force - Caschi Blu 86 Amministrazioni territoriali transitorie delle NN.UU NN.UU.. UNMIK – Kosovo K UNTAET - Timor Est (10/06/1999 - in atto) (25/10/1999--20/5/2002) (25/10/1999 United Nations Interim Administration Mission in Kosovo United Nations Transitorial Administration in East Timor 87 29 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco ARGOMENTI 4 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 4. 88 Bibliografia essenziale • A. Corsi - L’occupazione militare in tempo di guerra e le relazioni internazionali che ne derivano - Roma 1882; 1882; • Capotorti – L’occupazione nel diritto di guerra – Napoli, 1949; 1949; • A. Migliazza - L’occupazione bellica – Milano, 1949; 1949; • Balladore Pallieri – Diritto Bellico - Padova, 1954; 1954; • C. Curti Gialdino - Occupazione bellica - 1979 Encicl Encicl.. Dir. Dir. vol. vol. XXXIX XXXIX;; • A. Roberts - What is a military occupation? occupation? - 1984 Brit Brit..Yearbook IL; IL; 1987; • P. Verri - Dizionario di diritto inter inter..le dei conflitti armati - Milano, 1987; gg - Elementi di diritto umanitario dei conflitti f armati,, • A. Marcheggiano Cemiss,, Roma 1998 Cemiss • L. Pineschi - La tutela internazionale dei diritti umani - Milano 2004; 2004; • A. Bianchi - Dismantling the Wall: Wall: the ICJ’s Advisory …, in Gyil 2004; 2004; • N. Ronzitti - Diritto internazionale dei conflitti armati, Torino 2006, 2006, p.237 e ss.; ss.; • G. Pinzauti - La Corte Suprema di Israele ritorna sulla questione del muro”, in Riv Riv.. Dir. Dir. Int Int.., 2006, 2006, Fasc Fasc.. 1, pagg pagg.. 105 e segg.; segg.; • F. Salerno - Il neo neo--dualismo della Corte Cost. Cost. nei rapporti tra diritto internazionale e diritto interno, Riv. Riv. Dir. Dir. Int Int.., 2006, 2006, Fasc Fasc.. 2, p. 340 e ss.; ss.; • L. Pisciotta - Tutela dir. dir. Umani nei conflitti armati non internazionali, in Riv.. Dir. Riv Dir. Int Int.., 2006, 2006, Fasc Fasc.. 3, pagg pagg.. 736 e segg.; segg.; 89 Bibliografia essenziale • M. Arcari - Occupazione militare in Iraq Iraq:: il caso …, in Riv. Riv. Dir. Dir. Internazionale, 2006 2006,, Fasc. Fasc. 4, pagg pagg.. 1083 e segg.; segg.; • S. Silingardi - Occupazione bellica e obblighi …, in Riv Riv.. Dir. Dir. Internazionale, 2006 2006,, Fasc. Fasc. 4, pagg pagg.. 978978-1030; 1030; • E. Greppi - G. Venturini Venturini,, Codice di Diritto int. int.le umanitario, Torino 2007; 2007; • A. Annoni - Esecuzioni mirate … e diritto alla vita, in Riv Riv.. Dir. Dir. Internazionale, 2008, 2008, Fasc Fasc.. 4, pagg pagg.. 991 991--1032; 1032; • R. Cadin – I presupposti dell dell’azione azione del C.d.S. nell’art nell art. art. 39 della Carta delle Nazioni Unite, Milano 2008; 2008; • A. Carcano - L’occupazione dell’Iraq nel diritto internazionale - Milano 2009;; 2009 • A. Annoni – L’applicazione del regime giuridico dell’occupazione nei Riv.. Telematica di Territori palestinesi occupati - 2010 2010,, in DEP 1313-14/ 14/2010 (Riv Studi sulla Memoria Femminile); Femminile); 90 30 Protezione abitanti territorio occupato Col. Roberto Scirocco Bibliografia essenziale • E. Benvenisti, The Law on the Unilateral Termination of Occupation, in E.Zimmermann-T.Giegerich (eds.), Berlin 2009; • L. Salvadego - Il rapporto Goldstone: l’accertamento dei fatti relativi al conflitto di Gaza, in DEP 13-14/2010 (Riv. Telematica di Studi sulla Memoria Femminile); • F. Salerno – Diritto internazionale - Padova, II ed. 2011, pagg. 263 e ss.; • A. Annoni - L’occupazione «ostile» nel diritto internazionale contemporaneo - Torino 2012. 91 31
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