Slides della lezione - Università degli Studi di Ferrara

Protezione abitanti territorio occupato
Col. Roberto Scirocco
Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Giurisprudenza
Ferrara, 8 maggio 2014
4° CORSO
“DIRITTI UMANI E DIRITTO UMANITARIO
NEI CONFLITTI ARMATI
ARMATI”
Anno Accademico 2013
2013--2014
Argomento:
L’OCCUPAZIONE MILITARE
Roberto SCIROCCO
1
SOMMARIO
1. CENNI STORICI INTRODUTTIVI;
2. OCCUPATIO BELLICA: FONTI E NATURA GIURIDICA;
3. IL TERRITORIO OCCUPATO
OCCUPATO:: DEFINIZIONI E REQUISITI
REQUISITI;;
- LA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO ANNESSO ALLA
IV CONVENZIONE DELL’AJA DEL 1907
1907;;
- LA PROTEZIONE DEGLI ABITANTI AI SENSI DELLA IV
CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1949 E DEL I
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 1977
1977;;
- OCCUPAZIONE PROLUNGATA
PROLUNGATA;;
- OCCUPAZIONE C.D. TERAPEUTICA E AMMINISTRA
AMMINISTRA-ZIONI TRANSITORIE DELLE N.U.;
4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
CONCLUSIVE..
2
OCCUPAZIONE BELLICA
In linea generale dicesi
“bellica” ogni occupazione
militare generata da un
conflitto armato interna
interna-zionale..
zionale
- elemento materiale:
azione di impossessamento;
- elemento soggettivo: volontà di assumere il governo
temporaneo, ma stabile, del territorio nemico.
3
1
Protezione abitanti territorio occupato
INVASIONE
Col. Roberto Scirocco
Violento ingresso delle
forze militari di uno Stato
nel territorio di un altro
Stato per scopi politico militari
SITUAZIONE DI FATTO
EVOLUZIONE
OCCUPAZIONE (temporanea)
ATTACCO RESPINTO
O IMMEDIATO RITIRO
CONCLUSIONE
FINE
OSTILITÀ
RICONQUISTA
TERRITORIO INSORTI
4
ARGOMENTI
1. CENNI STORICI
5
EVOLUZIONE
- FINO AL XVIII SECOLO
SECOLO;;
- FINO AL SECONDO CONFLITTO
MONDIALE;
- POST CONFLITTI MONDIALI.
6
2
Protezione abitanti territorio occupato
Col. Roberto Scirocco
IL CODICE LIEBER DEL 1863
Regolamento per i soldati
dell’Unione che combattevano
durante
la
guerra
di
secessione americana
MANUALE
Non aveva valore di Trattato
Primo tentativo di codificare le
leggi e le consuetudini di
guerra esistenti
7
«Codice Lieber - 1863
1863»»
Norme protettive della popolazione
Tra le altre,, si evidenzia
z la pproibizione
z
di:
• uccisioni, ferimenti e violenze, stupri, ruberie,
saccheggi, a danno della popolazione civile;
• coscrizioni forzate degli abitanti del territorio.
8
Conferenza di Bruxelles
27 agosto 1874
Progetto di Dichiarazione
internazionale concernente le leggi e
gli usi di guerra
9
3
Protezione abitanti territorio occupato
Col. Roberto Scirocco
«Dichiarazione di Bruxelles - 1874»
• non è mai entrata in vigore;
• intendeva disciplinare la condotta delle
operazioni militari e l’amministrazione dei
territori
i i occupati;
i
• aveva anche l’obiettivo di ridurre le
sofferenze dei civili durante l’occupazione;
10
«Manuale di Oxford - 1880
1880»»
“The law of war on land”
Manual published by the
Institute of the International Law
Reperibile sul sito: www1.umn.edu/humanrts/instree/1880a.htm
11
• Convenzioni
dell’Aja 1899 – 1907
• Convenzione internazionale dell'Aja del 29 luglio
1899, concernente le leggi e gli usi della guerra
terrestre e relativo Allegato contenente il
Regolamento sulle leggi e gli usi della guerra
t
terrestre;
t
• Convenzioni dell'Aja del 18 ottobre 1907, in materia
di condotta della guerra;
4
Protezione abitanti territorio occupato
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Dalla 1^ Guerra Mondiale alle Convenzioni di Ginevra
• International Law Association:
Association Bellot rules
of war in occupied territory, Varsavia - 1928
• C.I.C.R.:
Conferenza
Tokio – 1934
internazionale,
Convenzioni di Ginevra 1949
13
13
Dalla 1^ Guerra Mondiale alle Convenzioni di Ginevra
• Commentaire Pictet - Les Conventions de
Genéve du 12 août 1949: commentaire,
Ginevra 1956
spunti interpretativi sul tema del
controllo effettivo
14
14
Post Carta Nazioni Unite
Dichiarazione Assemblea Generale delle N.U.
del 24 ottobre 1970
1970: “Principi di diritto
internazionale sulle relazioni amichevoli e
cooperazione tra stati aderenti alla
Carta” (Prima parte, § 10)
Protocolli Add.li 1977 alle
Convenzioni di Ginevra del ‘4915
15
5
Protezione abitanti territorio occupato
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ARGOMENTI
2. FONTI DELL’OCCUPATIO
BELLICA E NATURA GIURIDICA
16
OCCUPAZIONE BELLICA
2.A FONTI GIURIDICHE
17
OCCUPATIO BELLICA
Fonti di diritto internazionale:
cd. “Diritto dell’Occupazione”
- Regolamento
annesso alla II Convenzione
dell’Aja del 1899, Sez. III;
- Regolamento annesso alla IV Convenzione
dell’Aja del 1907, Cap. V - Sez. III (artt. 42-56);
- IV Conv. Ginevra del 1949, Sez. I (artt. 27-34),
Sez. III (artt. 47-78), art. 154;
- I Protocollo Agg.vo 1977 alla C.G.49, art. 1, para
4, artt. 72 e segg.;
18
6
Protezione abitanti territorio occupato
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OCCUPATIO BELLICA
Fonti di diritto internazionale, segue:
- Convenzione Aja 1954 sulla Protezione dei beni
culturali, art. 5;
- II Protocollo dell’Aja 1999 sulla Protezione dei
beni culturali, art. 9.
- altre Convenzioni e Protocolli in materia di
limitazione e/o divieto di uso, fabbricazione,
immagazzinamento di certe armi convenzionali.
19
ALTRE FONTI RILEVANTI
- Diritto
internazionale dei diritti umani,
- diritto
di i
interno
i
del
d l Paese
P
occupato;
-Ris. Cds ONU (prevalenza ex art. 103 Carta N.U.)
Così, ad es., CIG 27-2-98, Question of interpretation and
application of the 1971 Montreal Convention arising from
the Aerial Incident at Lockerbie (Libia c/Regno Unito).
20
Diritto di bandiera
Fonti nazionali di riferimento:
 Costituzione
della Repubblica italiana - 27 dicembre 1947;
 R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del codice penale;

[R.D. 8 luglio 1938, n. 1415 - Approvazione dei testi della legge di
guerra e della legge di neutralità (L.Guerra – Capo III)];
 R.D. 20 febbraio 1941, n. 303 - Cod. pen. Milit. di pace e di
guerra (artt. 235, 260 e 296 cpmg);
 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell’Ordinamento Militare;
 D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - T.U. disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento Militare.
21
21
7
Protezione abitanti territorio occupato
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DIRITTO CONSUETUDINARIO
ART. 10, 1° comma
della COSTITUZIONE
«L’ordinamento giuridico italiano si
conforma
alle
norme
di
diritto
internazionale generalmente riconosciute
riconosciute»
».
22
OCCUPAZIONE BELLICA
2.B NATURA GIURIDICA
23
Principali teorie in dottrina
dottrina::
•
•
•
•
potere di fatto;
esercizio vicario di sovranità;
imperio autonomo dell’occupante;
coesistenza di ordinamenti.
24
8
Protezione abitanti territorio occupato
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NATURA GIURIDICA
AZIONE BELLICA GIURIDICAMENTE
RILEVANTE CHE ORIGINA UN
RAPPORTO GIURIDICO
IMPOSSESSAMENTO
TERRITORIALE
ANIMUS OCCUPANDI
(*) Cfr. teoria del CAPOTORTI in L’occupazione nel diritto di Guerra, Napoli 1949
25
NATURA GIURIDICA
RAPPORTO GIURIDICO
DIRITTO INTERNAZIONALE (*)
(*) BALLADORE PALLIERI in “Diritto bellico”, Padova 1954, ma anche – tra gli
altri – CURTI GIALDINO, op. cit.
26
ARGOMENTI
3. IL TERRITORIO OCCUPATO:
OCCUPATO: DEFINIZIONI
E REQUISITI
27
9
Protezione abitanti territorio occupato
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Art. 42 Reg. dell’ Aja 1907
The territory is considered
occupied when it is actually
placed under the authority of the
hostile army
army.. The occupation
extends only to the territory
where such authority has been
established ad can be exercised
exercised..
28
ALTRE FATTISPECIE
La c.d. “occupatio bellica” va tenuta distinta
dall’ipotesi di presenza di truppe straniere in
territorio di altro Paese, quando:
- sia stato stipulato un armistizio;
- vi sia stata resa senza condizioni
dell’avversario.
(Vds. Ris. Cds Onu n. 1483/2003 caso Iraq e rispetto norme
Conv. Aja e Ginevra da parte delle Potenze occupanti)
29
altra distinzione ...
INVASIONE
incursione di forze militari di
uno Stato nel territorio di un
altro
lt Stato
St t
CONTROLLO EFFIMERO DEL TERRITORIO NEMICO
30
10
Protezione abitanti territorio occupato
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ELEMENTI ESSENZIALI
OCCUPATIO BELLICA
forza occupante di
uno Stato nemico
autorità sul
territorio
sostitutiva di quella
precedente
potere e controllo
effettivo del
territorio
(Natura provvisoria, ma stabile)
31
OCCUPATIO BELLICA
Il fatto
OCCUPAZIONE MILITARE
non attribuisce
SOVRANITÀ TERRITORIALE
32
Diritto di bandiera
(Art. 54, L. Guerra 1938)
TERRITORI NEMICI OCCUPATI
Si considerano occupati i territori
nemici
nemici,
sui quali l’autorità
militare dello Stato (italiano) è di
fatto stabilita e in condizione di
esercitarsi..
esercitarsi
33
11
Protezione abitanti territorio occupato
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TERRITORI OCCUPATI
(Sez. III - artt. 42-43, IV Conv. Aja, 1907)
L’occupazione ha normalmente
carattere provvisorio e non è
ammessa l’annessione
l annessione “pendente
bello””.
bello
34
TERRITORI OCCUPATI
Questione controversa
La creazione di una struttura
militare di amministrazione
z
di un
territorio
nemico,
è
da
considerarsi
un
requisito
essenziale per la sussistenza di
una occupazione militare?
35
ENTITÀ DI CONTROLLO DEL
TERRITORIO OCCUPATO
“Effective military control”
control”
Art. 42 del Reg. Aja 1899-1907
controllo effettivo, potenziale
o globale sui territori occupati?
- «actual control test»
- «potential control test»
- «overall control»
36
12
Protezione abitanti territorio occupato
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Giurisprudenza
C.I.G. Sentenza 19/
19/12/
12/2005:
2005: Congo c.Uganda,
Uganda,
Activités armées sur le territoire du Congo
La provincia del Congo di Ituri era da considerarsi
territorio effettivamente occupato in quanto il Gen.
Gen. Azimi,
Azimi,
Comandante dell’Esercito ugandese in Congo, vi aveva
costituito
i i la
l nuova provincia
i i di Kibali
Kib
Kibalili-Uturi
U
Uturi,
i, nominato
i
un
governatore e impartito precise disposizioni per la sua
amministrazione . [disponibile sul sito:
sito: http
http:://www
//www..icjicj-cij
cij..org ]
Propende per il principio del
« actual control test »
37
CONTROLLO EFFETTIVO
Perché si configuri, quindi, un
regime di occupazione bellica ai
sensi dell’art
dell’art.. 42 del Reg
Reg.. Aja
1907,, è necessario
1907
i e sufficiente
ffi i t
che l’autorità nemica occupante
eserciti il proprio controllo
effettivo sui territori occupati.
occupati.
38
da notare …
In tema di guerra aerea, secondo la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo, il solo esercizio
del controllo dello spazio aereo sovrastante un
determinato territorio, non è sufficiente a
determinare il c.d. controllo effettivo
necessario per configurare
lo status di
“occupatio bellica” (CEDU, 2001 Banković ed altri,
in Reports of Judgments and Decisions).
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13
Protezione abitanti territorio occupato
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… in sintesi
Status di occupazione militare
Requisiti essenziali
Potenza occupante nemica
Temporaneità
Effettività
(dell’autorità esercitata)
(del potere di controllo sul territorio)
40
TERRITORI OCCUPATI
(Sez. III - artt. 43, Reg. ann. IV Conv. Aja, 1907)
Nel caso in cui l’autorità del potere
legittimo sia passata di fatto nelle
mani dell’occupante, questo prenderà
tutte le misure che dipendono da lui
allo scopo di ristabilire e di
assicurare, per quanto possibile,
possibile,
l’ordine
e
la
vita
pubblica,
rispettando,
salvo
impedimento
assoluto,, le leggi in vigore nel paese.
assoluto
paese.
41
POTENZA OCCUPANTE
POTERI
DOVERI
SUL TERRITORIO OCCUPATO E
SULLA POPOLAZIONE E SUI BENI
42
14
Protezione abitanti territorio occupato
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POTENZA OCCUPANTE
POTERI
SUL TERRITORIO OCCUPATO E
SULLA POPOLAZIONE E SUI BENI
43
I poteri della Potenza occupante
(art. 43, IV Conv. Aja, 1907)
La potenza occupante è tenuta ad adottare i
provvedimenti di ordine pubblico anche a
tutela della popolazione del paese occupato.
Strumenti ggiuridici:
- Bandi;
- Ordinanze;
- Proclami.
44
INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE DEI
TERRITORI OCCUPATI
La potenza occupante informa, ad es.
mediante proclama, la popolazione civile
del territorio interessato dell’inizio
ufficiale del regime di occupazione
militare.
N.B.: Trattasi di facoltà, che non ha valore costitutivo.
Art. 65 IV CG: Disp. penali in vigore solo dopo
pubblicazione nella lingua locale e mai retroattive.
45
15
Protezione abitanti territorio occupato
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TERRITORI OCCUPATI
(Sez. III - art. 53, IV Conv. Aja, 1907)
 L’esercito che occupa un territorio può appropriarsi
del denaro contante, dei capitali e dei crediti esigibili
appartenenti allo Stato e di qualsiasi proprietà
mobiliare dello Stato che sia per sua natura
necessario alle operazioni belliche
belliche..
 Tutti i mezzi di trasporto e di comunicazione, i
depositi di munizioni possono essere sequestrati,
anche se appartengono a privati, ma dovranno essere
restituiti e le relative indennità regolate alla
conclusione della pace
pace..
46
Segue i poteri della Potenza occupante:
- legiferare;
- compiere atti amministrativi per il sostentamento
delle forze occupanti;
- controllo amministrativo anche mediante nomina
di propri funzionari in affiancamento ai locali;
- istituire propri Tribunali militari e disporre
l’internamento dei cittadini ritenuti pericolosi;
- confiscare e requisire (in caso di necessità
militare) beni pubblici e privati, nel rispetto delle
regole stabilite;
- riscuotere imposte nella misura che percepiva lo
Stato occupato, anche mediante contribuzioni
straordinarie.
47
POTENZA OCCUPANTE
DOVERI
SUL TERRITORIO OCCUPATO E NEI
CONFRONTI DELLA POPOLAZIONE E
DEI BENI
48
16
Protezione abitanti territorio occupato
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TERRITORI OCCUPATI
(artt. 44-45, IV Conv. Aja,1907)
È vietato costringere la popolazione di un
territorio occupato a:
- fornire informazioni sulla difesa;
- prestare giuramento alla potenza nemica.
La popolazione è quindi tenuta al rispetto delle
norme, ma non sussiste vincolo di fedeltà.
49
TERRITORI OCCUPATI
(art. 52, IV Conv. Aja, 1907)
No
a requisizioni in natura e servizi (da comuni o abitanti)
salvo che
per le
l necessità
i à dell’esercito
d ll’
i di
occupazione.
ma, solo se proporzionati.
Divieto di requisizione, salvo che per necessità militare
connessa all’occupazione.
50
Potenza occupante quale “usufruttuario”
(art. 55, IV Conv. Aja, 1907)
Lo stato occupante deve essere
considerato quale amministratore ed
usufruttuario degli edifici o immobili
pubblici
bbli i appartenenti
t
ti allo
ll Stato
St t nemico
i o
che si trovano nel territorio occupato.
Usufructus est ius alterius rebus
utendi, fruendi, salva rerum substantia
51
17
Protezione abitanti territorio occupato
Col. Roberto Scirocco
TERRITORI OCCUPATI
(artt. 46-51, IV Conv. Aja, 1907)
• salvaguardia dei diritti di famiglia,
proprietà privata, convinzioni religiose
e di culto
culto;;
• divieto di confisca di beni di proprietà
privata..
privata
52
TERRITORI OCCUPATI
(art. 53, IV Conv. Aja, 1907)
L’esercito
occupante
può
appropriarsi di denaro, capitale e
titoli
appartenenti
allo
Stato
occupato, di armi, mezzi di trasporto
e altre proprietà di beni mobili statali
che sia di natura da servire alle
operazioni belliche.
53
Divieto di rappresaglia, saccheggio e pene collettive
Divieto di applicare pene collettive, pecuniarie o di altra
natura per punire fatti individuali di cui la popolazione non
può essere considerata corresponsabile (art. 50, IV Conv. Aja,
1907).
Art. 33 IV, Conv. Ginevra, 1949
più restrittivo
Nessuna persona protetta può essere punita per una infrazione
che non ha commesso personalmente. Le pene collettive, come
pure qualsiasi misura di intimidazione o di terrorismo, sono
vietate. È vietato il saccheggio. Sono vietate le misure di
rappresaglia nei confronti delle persone protette e dei loro beni.
54
18
Protezione abitanti territorio occupato
Col. Roberto Scirocco
da notare …
L’art.. 23,
L’art
23, lett
lett.. g) della Regolamento
annesso alla IV Conv. Aja del 1907, vieta
la distruzione o confisca di proprietà
nemiche
nemiche,
salvo
l
che
h
queste
t
siano
i
imperiosamente imposte dalla necessità
della guerra.
guerra
(la deroga non è applicabile all’occupatio
all’occupatio bellica)
55
ARGOMENTI
LA PROTEZIONE DEGLI ABITANTI
AI SENSI DELLA IV CONVENZIONE
DI GINEVRA DEL 1949 E DEL I
PROTOCOLLO AGG
AGG..VO DEL 1977
56
TITOLO III
(IV Conv. Ginevra 1949)
Status e trattamento delle persone protette
• Sezione I (artt
(artt.. 2727-34
34)): Disposizioni comuni
per i territori delle parti in conflitto e per i
territori occupati;
• Sezione III (artt
(artt.. 4747-78
78)): Territori occupati;
57
19
Protezione abitanti territorio occupato
Col. Roberto Scirocco
Divieto di rappresaglia, saccheggio e pene collettive
Divieto di applicare pene collettive, pecuniarie o di altra
natura per punire fatti individuali di cui la popolazione non
può essere considerata corresponsabile (art. 50, IV Conv. Aja,
1907).
Art. 33 IV, Conv. Ginevra, 1949
più specifico
Nessuna persona protetta può essere punita per una
infrazione che non ha commesso personalmente. Le pene
collettive, come pure qualsiasi misura di intimidazione o di
terrorismo, sono vietate. È vietato il saccheggio. Sono vietate
le misure di rappresaglia nei confronti delle persone protette
e dei loro beni.
58
Divieto di rappresaglia, saccheggio e pene collettive
Nessuno può essere punito per un’infrazione che non ha
commesso personalmente (art. 50, IV Conv. Aja, 1907)
È proibito
ibi il saccheggio
saccheggio.
h i .
Sono proibite le misure di rappresaglia nei confronti delle
persone protette e dei loro beni (art. 33 IV, Conv.Ginevra, 1949).
È vietata la cattura di ostaggi (art. 34 IV, Conv.Ginevra, 1949).
59
TERRITORI OCCUPATI
(art. 51, IV Conv. Ginevra, 1949)
La Potenza occupante non può
costringere persone protette a prestare
servizio nelle sue forze armate o
ausiliarie.
È vietata qualsiasi
propaganda
intesa
arruolamenti volontari.
pressione o
ad
ottenere
60
20
Protezione abitanti territorio occupato
Col. Roberto Scirocco
PERSONE PROTETTE
Artt. 27 e ss. IV CG, 1949
Particolare tutela:
- Anziani
- Fanciulli
- Malati
- Stranieri
Stranieri, apolidi,
apolidi
- Donne in stato di rifugiati
gravidanza
- Giornalisti
- Personale
- Operatori di
sanitario e
religioso
protezione civile
61
- Divieto di trasferimenti di massa o individuali o
deportazioni di persone protette (art. 49, co. 1, IV
CG49)
- Divieto per il Paese occupante di trasferire o
deportare propria popolazione all’interno dei
territori nemici occupati (art.
(art 49,
49 co.
co 6,
6 IV CG49)
Trattasi di atti considerati crimini di guerra ex art.
8, co. 2, lett. b), p. viii) dello Statuto C.P.I. (violazioni
grave).
62
Tit. III – Sez. III, IV Conv. Ginevra 1949
• nessuna privazione tutele di questa Convenzione (art. 47);
• divieto di trasferimenti forzati individuali o di massa (49);
• limitazioni in caso di sgomberi per sicurezza (49/2);
• divieto
di i t di trasferire
t f i propria
i popolazione
l i
suii terr.
t
occupati;
ti
• divieto distruzione beni pubblici o privati (53);
• garantire ed assicurare servizi sanitari del terr. occ.(56);
• garanzie in materia penale, detentiva ed applicazione delle
misure coercitive o restrittive della libertà (64);
63
21
Protezione abitanti territorio occupato
Col. Roberto Scirocco
da notare in merito …
Ratione
personae
È considerato civile chi non
appartiene alle categorie
indicate nell’art. 4 A della
III CG49 e nell’art. 43
IPA77.
La
popolazione
civile
comprende tutte le persone
civili (art. 50 I PA77)
In caso di dubbio le persone sono considerate civili
64
a proposito dell’art. 44 IPA77:
3. Per facilitare la protezione della popolazione
civile contro gli effetti delle ostilità, i
combattenti sono obbligati a distinguersi dalla
popolazione civile quando prendono parte ad
un attacco o a una operazione militare
preparatoria di un attacco. Tuttavia, dato che
vi sono situazioni nei conflitti armati in cui, a
causa della natura
delle ostilità,
un
combattente non può distinguersi dalla
popolazione civile, egli conserverà lo status di
combattente a condizione che, in tale
situazioni porti le armi apertamente:
65
a proposito dell’art. 44 IPA77:
a) durante ogni fatto d’armi;
b) durante il tempo in cui è esposto alla vista
dell’avversario, mentre prende parte ad uno
spiegamento militare che precede l’inizio di
un attacco al q
quale deve p
partecipare.
p
Gli atti che rispondono alle condizioni previste
dal presente paragrafo non sono considerati
come perfidi ai sensi dell’art. 37, par. 1, lett. c).
66
22
Protezione abitanti territorio occupato
Col. Roberto Scirocco
a proposito dell’art. 44 IPA77:
Riserva italiana (e dei Paesi
NATO),
con
riferimento
all’art.
44
paragrafo
3,
secondo periodo,
periodo la situazione
descritta da tale norma può
sussistere solo in un territorio
occupato.
67
da notare …
Limite
temporale
L’art. 6, comma 3,
IVCG49, stabilisce che
in territorio occupato
viene
a
cessare
l’
l’applicazione
li
i
di questa
Convenzione
decorso
un anno dalla fine delle
operazioni militari.
Però, art. 3, I PA77: applicazione fino a cessazione occupazione.
68
BENI PROTETTI
(art. 56, IV Conv. Aja, 1907)
È vietata la distruzione o il danneggiamento
intenzionale o il sequestro di beni comuni, di
istituti consacrati ai culti, alla carità,
all’istruzione
all
istruzione, alle arti,
arti alla scienza,
scienza di monumenti,
monumenti
di opere d’arte.
Anche se appartenenti allo Stato tali beni sono
assimilati a quelli privati e quindi protetti.
69
23
Protezione abitanti territorio occupato
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IV Conv. Ginevra 1949, TITOLO IV
Art. 147 - Infrazioni gravi
Omicidio intenzionale, tortura e trattamenti
inumani, compresi gli esperimenti biologici,
cagionare gravi sofferenze o attentare gravemente
all’integrità fisica o alla salute, deportazioni ,
costrizioni a prestare servizio per le FF
FF..AA
AA..
nemiche, privazione del diritto di essere giudicati
regolarmente e imparzialmente, presa di ostaggi,
distruzioni o appropriazioni
di beni non
giustificati da necessità militare e compiute su
vasta scala, ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari.
arbitrari.
70
I Protocollo Aggiuntivo alle Conv. Ginevra 1949
(8 giugno 1977)
Sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali
(articoli 72-79)
Sul trattamento delle persone in potere di una parte in
conflitto e loro protezione umanitaria e norme applicabili del
diritto internazionale che regolano la tutela dei diritti
fondamentali dell’uomo durante un conflitto a carattere
internazionale::
internazionale
- art. 73:
rifugiati ed apolidi;
- art. 74:
riunione delle famiglie divise;
- art. 75:
garanzie fondamentali;
- art. 76:
protezione delle donne;
- artt. 77-78: protezione ed evacuazione dei fanciulli;
- art. 79:
protezione dei giornalisti.
71
Evoluzione del diritto in materia di
occupazione bellica … in sintesi
Norme
IV Conv. Aja 1907
Norme
IV Conv. Ginevra 1949
Principalmente mirate a
tutelare lo Stato del
territorio occupato.
Maggiormente volte a
tutelare e proteggere
gli abitanti civili dei
territori occupati.
72
24
Protezione abitanti territorio occupato
Col. Roberto Scirocco
La protezione dei beni culturali nei territori occupati
73
Regolamento dell’Aja 18 ottobre 1907
Art. 56
I beni dei comuni, quelli degli Istituti
consacrati ai culti, alla beneficenza,
all’istruzione, alle arti e alle scienze, anche se
appartenenti allo Stato, saranno trattati alla
stregua della proprietà privata.
È vietata e deve essere repressa penalmente
qualsiasi
appropriazione,
distruzione
o
deterioramento intenzionale di simili istituti, di
monumenti storici, di opere d’arte e di scienza.
74
Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di
conflitto armato - L’Aja, 14 maggio 1954
(Ratifica in Italia L. 7 febbraio 1958, n. 279, G.U. n. 87, 11 aprile 1958)
Art. 5 - Occupazione
Tutela, salvaguardia e conservazione dei propri beni culturali.
La Potenza occupante adotta i provvedimenti conservativi necessari
per la tutela del patrimonio culturale e monumentale del paese
occupato.
p
Protocollo II Aja del 26 marzo 1999, Protezione beni culturali in caso di conflitto armato
Art. 9 Protezione dei beni culturali in territorio occupato
Divieto di ogni illecita esportazione, rimozioni o trasferimenti di
proprietà di beni culturali, di ogni scavo archeologico, di ogni
alterazione, o cambio di uso di beni culturali intesi a celare o
distruggere la testimonianza culturale, storica o scientifica del paese
occupato (in Italia in vigore dal 2004).
75
25
Protezione abitanti territorio occupato
Col. Roberto Scirocco
ARGOMENTI
- L’OCCUPAZIONE C.D. PROLUNGATA
76
Occupazione c.d. prolungata
- Compatibilità con le caratteristiche
tipiche
dell’occupazione
militare
(transitorietà e brevità);
brevità);
- Art
Art.. 6 della IV CG49
CG49,, in caso di
occupazione di durata superiore ad un
anno..
anno
77
Occupazione c.d. prolungata
Limiti
temporali
L’art.
6,
par.
3,
IVCG49, stabilisce che
in territorio occupato
viene
a
cessare
ll’applicazione
applicazione di questa
Convenzione
decorso
un anno dalla fine delle
operazioni militari.
Ma, l’art. 3, I PA77: applicazione
fino a cessazione dell’occupazione.
78
26
Protezione abitanti territorio occupato
Col. Roberto Scirocco
Occupazione c.d. prolungata
NORME CHE CONTINUANO AD APPLICARSI
La potenza occupante sarà
comunque vincolata, per la
durata
du
ata
dell’occupazione
de
occupa o e
effettiva,
al
rispetto
delle
seguenti
disposizioni
della
IVCG49: artt. 1-12, 27, 29-34, 49,
51, 52, 53, 59, 61-77, 143.
79
Il parere della Corte Internazionale di Giustizia
sul “muro” israeliano nei territori occupati:
occupati
p :
“LEGAL STATUS OF THE CONSTRUCTION OF A
WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN
TERRITORY” 9 Luglio 2004
I.C.J. Reports 2004
80
ARGOMENTI
- L’OCCUPAZIONE C.D. TERAPEUTICA
E AMMINISTRAZIONI TRANSITORIE
DELLE NAZIONI UNITE
81
27
Protezione abitanti territorio occupato
Col. Roberto Scirocco
Situazioni di crisi internazionale/gravi violazioni dei diritti umani
Risoluzione C.d.S. N.U. di aut. uso della forza (Cap. VII)
Intervento armato (coalizione di volenterosi)
(M.O.O.T.W.)
Occupazione o Amministrazione dei territori interessati
Ripristino condizioni di sicurezza
Post-conflict Peace-building
FINE
OSTILITÀ
Post-conflict State-building
Tribunali internazionali ad hoc (eventuale)
82
Occupazione c.d. «terapeutica»
«terapeutica»
o «trasformativa»
Favorire
F
i
autodeterminazione
della popolazione
P
Promuovere
una
forma di governo
democratico
83
Compatibilità con le norme
internazionali sull’occupazione bellica
Art. 43 Reg. Aja 1907, che
impone di rispettare il diritto
vigente nel territorio occupato
84
28
Protezione abitanti territorio occupato
Col. Roberto Scirocco
ARGOMENTI
- AMMINISTRAZIONI
FIDUCIARIE
DELLE NAZIONI UNITE (AI SENSI
CAP.. XII Carta
CAP
C
N .U .) .
- AMMINISTRAZIONI
TRANSITORIE
DELLE NAZIONI UNITE (PEACE
(PEACE-BUILDING)..
BUILDING)
85
Amministrazioni fiduciarie delle
NN.UU..
NN.UU
UNTEA – N. Guinea
Occidentale
(1962--1963)
(1962
United Nations
Temporary
Executive Autority
UNSF – United Nations Security Force - Caschi Blu
86
Amministrazioni territoriali
transitorie delle NN.UU
NN.UU..
UNMIK – Kosovo
K
UNTAET - Timor Est
(10/06/1999 - in atto)
(25/10/1999--20/5/2002)
(25/10/1999
United Nations
Interim
Administration
Mission in Kosovo
United Nations
Transitorial
Administration in
East Timor
87
29
Protezione abitanti territorio occupato
Col. Roberto Scirocco
ARGOMENTI
4 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
4.
88
Bibliografia essenziale
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internazionali che ne derivano - Roma 1882;
1882;
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1949;
• A. Migliazza - L’occupazione bellica – Milano, 1949;
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• Balladore Pallieri – Diritto Bellico - Padova, 1954;
1954;
• C. Curti Gialdino - Occupazione bellica - 1979 Encicl
Encicl.. Dir.
Dir. vol.
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XXXIX;;
• A. Roberts - What is a military occupation?
occupation? - 1984 Brit
Brit..Yearbook IL;
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1987;
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inter..le dei conflitti armati - Milano, 1987;
gg
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f
armati,,
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Cemiss,, Roma 1998
Cemiss
• L. Pineschi - La tutela internazionale dei diritti umani - Milano 2004;
2004;
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Wall: the ICJ’s Advisory …, in Gyil 2004;
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muro”, in Riv
Riv.. Dir.
Dir. Int
Int.., 2006,
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Fasc.. 1, pagg
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segg.;
• F. Salerno - Il neo
neo--dualismo della Corte Cost.
Cost. nei rapporti tra diritto
internazionale e diritto interno, Riv.
Riv. Dir.
Dir. Int
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2006, Fasc
Fasc.. 2, p. 340 e ss.;
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• L. Pisciotta - Tutela dir.
dir. Umani nei conflitti armati non internazionali, in
Riv.. Dir.
Riv
Dir. Int
Int.., 2006,
2006, Fasc
Fasc.. 3, pagg
pagg.. 736 e segg.;
segg.;
89
Bibliografia essenziale
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Riv. Dir.
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Internazionale, 2006
2006,, Fasc.
Fasc. 4, pagg
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• S. Silingardi - Occupazione bellica e obblighi …, in Riv
Riv.. Dir.
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• E. Greppi - G. Venturini
Venturini,, Codice di Diritto int.
int.le umanitario, Torino 2007;
2007;
• A. Annoni - Esecuzioni mirate … e diritto alla vita, in Riv
Riv.. Dir.
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Internazionale, 2008,
2008, Fasc
Fasc.. 4, pagg
pagg.. 991
991--1032;
1032;
• R. Cadin – I presupposti dell
dell’azione
azione del C.d.S. nell’art
nell art.
art. 39 della Carta delle
Nazioni Unite, Milano 2008;
2008;
• A. Carcano - L’occupazione dell’Iraq nel diritto internazionale - Milano
2009;;
2009
• A. Annoni – L’applicazione del regime giuridico dell’occupazione nei
Riv.. Telematica di
Territori palestinesi occupati - 2010
2010,, in DEP 1313-14/
14/2010 (Riv
Studi sulla Memoria Femminile);
Femminile);
90
30
Protezione abitanti territorio occupato
Col. Roberto Scirocco
Bibliografia essenziale
• E. Benvenisti, The Law on the Unilateral Termination of Occupation, in
E.Zimmermann-T.Giegerich (eds.), Berlin 2009;
• L. Salvadego - Il rapporto Goldstone: l’accertamento dei fatti relativi al
conflitto di Gaza, in DEP 13-14/2010 (Riv. Telematica di Studi sulla
Memoria Femminile);
• F. Salerno – Diritto internazionale - Padova, II ed. 2011, pagg. 263 e ss.;
• A. Annoni - L’occupazione «ostile» nel diritto internazionale
contemporaneo - Torino 2012.
91
31