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RASSEGNA STAMPA
del 18 gennaio 2014
Il Sole 24 ORE
Accertamento
Redditometro al via senza spese Istat
Giovanni Parente pag. 11
Spese medie Istat sempre più fuori dal redditometro, che ormai si avvicina al debutto. La conferma, seppur indiretta, arriva dall’informativa che accompagnerà le dichiarazioni dei redditi 2014. Il documento sul trattamento
dei dati personali messo a punto dalle Entrate non contiene alcun cenno ai valori di spesa presuntivi ricavati
dalle statistiche Istat. L’Agenzia sembra così orientata ad accogliere le indicazioni del Garante della privacy,
che ha condotto un’istruttoria sul nuovo strumento di accertamento conclusa con il provvedimento del 21 novembre scorso. In pratica, voci di spesa come alimentari e abbigliamento, ma anche pasti e consumazioni fuori
casa potrebbero essere utilizzate nella ricostruzione del reddito solo se sono già presenti dei dati a riguardo in
Anagrafe tributaria. L’informativa pare, tra le righe, fare quel passo avanti richiesto dal Garante. La certezza definitiva dovrebbe arrivare comunque fra non molto tempo. La partenza della campagna dei controlli, con l’invio
delle 35mila lettere ai contribuenti selezionati, dovrebbe essere anticipata da una serie di istruzioni operative
dell’agenzia delle Entrate, che potrebbero anche essere contenute in una circolare. In quell’occasione potrebbe
essere sancito l’addio completo alle medie Istat. Nel giro di qualche settimana l’operazione potrebbe anche
(finalmente) decollare. Comunque l’Istat non sparirà del tutto perché allo stato attuale dovrebbe restare il “contributo” dei valori medi in alcuni voci che richiedono una personalizzazione con i dati effettivi del contribuente
(le cosiddette spese per «elementi certi»).
Stime fuori causa a tutto campo
Dario Deotto pag. 11
Dall’informativa sul trattamento dei dati personali presente nelle dichiarazioni 2014 si può comprendere che
l’Agenzia delle Entrate ha, di fatto, recepito le indicazioni del Garante della privacy contenute nel provvedimento
del 21 novembre 2013. In sostanza, il Garante esclude che l’Agenzia possa applicare i valori Istat. In questo modo
l’azione dell’amministrazione deve sostanzialmente risultare fondata sulle spese effettive del contribuente e
sugli incrementi patrimoniali, ai quali valori si potrà sommare, in taluni casi, il valore del fitto figurativo (il quale
viene attribuito al contribuente in assenza, nel comune di residenza, di un’abitazione detenuta a titolo di proprietà o di altro diritto reale ovvero nel caso di assenza di un contratto locazione o di un uso gratuito concesso
dai familiari). Si tratta di indicazioni che ora risultano pienamente recepite dall’informativa ai modelli dichiarativi
2014. Nell’informativa viene precisato che solamente nelle fasi successive (accertamento con adesione vero e
proprio ed, eventualmente, emanazione dell’atto di accertamento) si terrà conto del fitto figurativo (nelle poche
situazioni in cui potrà realmente essere applicato).
La dichiarazione “certifica” le uscite
Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi pag. 11
Le istruzioni al modello 730/2014 specificano, nella parte riservata all’informativa sul trattamento dei dati personali, in ottemperanza delle prescrizioni del parere del Garante della privacy, che gli elementi contenuti nei
modelli potranno essere trattati anche per il redditometro. Il modello annuale che presenta ogni contribuente
è infatti una vera e propria miniera di informazioni per il Fisco in relazione ad una serie di spese certamente imputabili al contribuente. Il presupposto, infatti, per poter detrarre o dedurre gli oneri indicati in dichiarazione, è
che questi siano rimasti effettivamente a carico del soggetto che li ha sostenuti. In questo contesto si presentava
un problema su come trattare nel nuovo redditometro le spese relative a beni e servizi a rilevanza alternativa,
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Rassegna stampa del 18/01/14
puntuale o statistica. Uno degli aspetti critici della circolare 24/E/13 è, infatti, quello di non aver chiarito la
portata del co., art.1, del provvedimento del 24 dicembre 2012. Ora la questione dovrebbe essere stata implicitamente risolta alla radice dal Garante della privacy che nel proprio documento vieta l’utilizzo nel redditometro
delle medie Istat per le spese per beni e servizi di consumo ordinario. Anche le Entrate in merito alle modalità
di ricostruzione del reddito attraverso l’accertamento sintetico, affermano nella loro informativa che ciò avverrà
attraverso il confronto fra quanto dichiarato e le spese certe (analiticamente tracciate) e quelle ricavate dagli
elementi certi (possesso di beni quali gli immobili e gli autoveicoli ad esempio). Nessun riferimento è fatto alle
spese per beni e consumi stimate sulla base dei dati Istat le quali, quindi, escono dalla partita “redditometro”
anche se il provvedimento del 24 dicembre 2012 continua a disciplinarne l’applicazione.
Agevolazioni
Via ai finanziamenti agevolati
Tonino Morina pag. 19
È tutto pronto per la comunicazione dei dati per l’accesso al finanziamento dei pagamenti dei tributi e delle somme sospese a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito i sinistrati della Sardegna nel mese di novembre 2013. Con provvedimento del 17 gennaio 2014, è stato infatti approvato il relativo modello e le istruzioni.
Irpef
Affrancamenti al test di convenienza
Giorgio Gavelli pag. 19
L’articolo 1, co.156, della legge di Stabilità 2014 (147/13) prevede l’ennesima possibilità di accedere all’incremento del valore fiscalmente riconosciuto di terreni e partecipazioni, a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva. Sebbene la disciplina “madre” risalga agli artt.5 e 7 della L. n.448/01, i calcoli di convenienza non sono
sempre uguali nel tempo, ma vanno aggiornati in considerazione dei diversi mutamenti normativi che subisce
l’imposizione ordinaria, alternativa a quella sostitutiva. Iniziando dalle partecipazioni societarie (non quotate),
la decisione di accettare la nuova opportunità presenta connotazioni diverse, a seconda che la quota posseduta
sia qualificata o meno.
L’autore prosegue descrivendo le modalità per determinare la convenienza all’affrancamento.
Lavoro e previdenza
Pensioni, ricalcolo in due tempi
Matteo Prioschi e Fabio Venanzi pag. 20
Adeguamento all’inflazione provvisorio sulle pensioni in pagamento da gennaio. Con la circolare 7 pubblicata
ieri, l’Inps ha reso noto i valori per il 2014. Tuttavia, con una scelta che potrebbe creare confusione, al fine di
effettuare le operazioni in tempo utile per il pagamento della pensione di gennaio, ha applicato i criteri di perequazione previsti nel DDL 1120/13 anziché quelli effettivamente approvati dal Parlamento con il testo definitivo
della legge di stabilità (147/13).
Assunzioni congiunte: arrivano le regole
Nevio Bianchi pag. 20
I datori di lavoro agricoli che hanno i requisiti previsti potranno presto procedere alle assunzioni di lavoratori
“in comune”, come previste e regolamentate dal DL 76/13, che ha sua volta ha modificato l’art.31 del D.Lgs.
n.276/03. Il ministero del Lavoro, nel commentare la misura introdotta dal Parlamento, aveva precisato infatti
che «dette assunzioni potranno essere effettuate esclusivamente a decorrere dalla emanazione del D.M. previsto dal nuovo comma 3 quater dell’art. 31 del D.Lgs 276/03 con il quale saranno definite le modalità con le
quali si procede alle assunzioni congiunte».Il decreto è pronto e si attende la sua pubblicazione sulla «Gazzetta
ufficiale». Subito dopo si potrà verificare l’interesse e la fruibilità di questo provvedimento che sicuramente rappresenta una grossa novità nell’ambito del contratto di lavoro subordinato, anche se limitato, per ora, ad alcuni
datori di lavoro agricoli.
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Rassegna stampa del 18/01/14
Il Tfr maturato in Cig si prescrive dopo dieci anni
Giampiero Falasca pag. 20
Il trattamento di fine rapporto maturato dal dipendente durante il periodo di cassa integrazione guadagni ha
natura previdenziale, e non retributiva; pertanto, il credito è soggetto al termine di prescrizione decennale e non
a quello di cinque anni. Così la Corte di Cassazione, con sentenza del 5 novembre 2013, depositata ieri.
Professionisti
L’obbligo del Pos allunga i tempi per l’attuaizone
Carmine Fotina e Federica Micardi pag. 21
L’obbligo del Pos non spaventa più i professionisti. La bozza di decreto che il ministero dello Sviluppo economico
ha inviato alla Banca d’Italia per riceverne il parere, corretta rispetto a quella “girata” a metà dicembre, cambia
infatti alcuni importanti parametri. Il primo, più restrittivo rispetto al testo precedente, abbassa da 30 a 20 euro
la soglia minima oltre la quale scatta l’obbligo di pagamento tracciabile. Si alza però da 200mila a 300mila euro,
per i primi sei mesi, il limite di fatturato del soggetto che effettua l’attività di vendita di prodotti e di servizi; fa
fede l’ultima dichiarazione Irap «o, in mancanza, le scritture contabili dell’anno precedente per la parte riferibile
alle sole transazioni con consumatori o utenti»: restano quindi esclusi i servizi resi alle imprese e ai professionisti. Dopo sei mesi il limite scende a 200mila euro. Con la nuova versione si allungano anche i tempi di entrata in
vigore. Il decreto, se il testo resta quello attuale, entrerà in vigore dopo 120 giorni dalla sua pubblicazione (nella
versione passata erano 60). Inoltre, entro 180 giorni (e non più 90) dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro 300 giorni dalla la sua pubblicazione in Gazzetta, «dovrà essere emanato un secondo decreto che individui
ulteriori modalità, nonché i termini e gli eventuali importi minimi». In pratica l’obbligo del Pos, che nelle intenzioni doveva essere in vigore dal 1° gennaio 2014, forse scatterà nel 2015.
Reati tributari
Sequestro solo sulle fatture fittizie
Antonio Iorio pag. 19
In caso di utilizzo di fatture solo in parte inesistenti, il sequestro preventivo deve riguardare l’imposta relativa
agli importi ritenuti fittizi e non all’intera fattura. In caso contrario è violato il principio di proporzionalità tra
la misura cautelare e l’entità del fatto. A precisarlo è la Cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 1820
depositata ieri.
Reddito di impresa
La rivalutazione aiuta il bilancio
Luca Gaiani pag. 19
Rivalutazione dei beni di impresa con occhi puntati sui benefici civilistici immediati. L’elevato costo dell’imposta
sostitutiva unito al rinvio al 2016 della deducibilità dei maggiori valori attenua fortemente le opportunità fiscali
derivanti dalla rivalutazione disposta dalla legge di Stabilità (L. 147/13). L’adeguamento dei valori genera indubbi
vantaggi per chi pianifica vendite di beni plusvalenti a partire dal 2017. I benefici che si possono trarre dal provvedimento sono prevalentemente di natura civilistica. La norma, per le imprese che hanno importi di bilancio
sottostimati, consente infatti di far emergere maggiore patrimonio netto (attraverso l’iscrizione della riserva di
rivalutazione) da utilizzare sia per la copertura di perdite (evitando l’insorgenza di situazioni di abbattimento del
capitale e la richiesta di nuovi apporti dei soci), sia per migliorare la propria posizione nei confronti dei terzi e del sistema creditizio. Nel bilancio 2013, tra l’altro, il vantaggio della rivalutazione è doppio: all’aumento del patrimonio
netto si affianca infatti lo stanziamento di ammortamenti sui valori ante rivalutazione (Oic 3/2009), senza dunque
particolari penalizzazioni del conto economico. La scarsa convenienza fiscale deriva, oltre che dall’onere per l’imposta sostitutiva, dal rinvio al 2016 della rilevanza fiscale dei maggiori valori. Altri possibili effetti da considerare
nella scelta sono l’impatto della rivalutazione sull’Ace e sulla disciplina delle società non operative. La riserva di
rivalutazione aumenta, già dal 2013, la base Ace delle società di persone (per le quali tutto il patrimonio netto è
agevolato), con un beneficio immediato (deduzione del 3% dall’imponibile) nel versamento dell’Irpef dei soci del
16 giugno prossimo. L’incremento patrimoniale non dovrebbe invece avere efficacia per l’incentivo delle società di
capitali, trattandosi di posta valutativa e soggetta a vincoli di distribuzione (Assonime, circolare 17/12).
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Rassegna stampa del 18/01/14
RASSEGNA STAMPA
del 18 gennaio 2014
Italia Oggi
Accertamento
Redditometro con la privacy
Andrea Bongi pag. 24 L’informativa sul trattamento dei dati sensibili finalizzati al nuovo redditometro entra nelle dichiarazioni dei redditi del futuro e del passato. Raccogliendo le prescrizioni del Garante della privacy, l’Agenzia delle Entrate adatta
l’informativa sul trattamento dei dati personali dei futuri modelli di dichiarazione (a partire dalle istruzioni al
730/2014) e inserisce, nelle singole partizioni del suo sito riferite ai modelli degli anni precedenti fino al 2009, un
file pdf denominato «informativa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro». L’inserimento
dell’informativa privacy sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate era una delle prescrizioni contenute nel
citato parere del 21 novembre scorso. Si tratta di constatare ora quale effetto di copertura retroattiva potrà avere l’inserimento della stessa all’interno della modulistica delle dichiarazioni degli anni precedenti. Alla luce di
tutto ciò e visto che l’annualità 2009, la prima da accertare con il nuovo redditometro, è in scadenza proprio nel
corso del presente anno, due soltanto sono le alternative possibili: sostituire il D.M. 21/12/12 con altro decreto
sottoposto a preventivo parere del Garante privacy oppure utilizzare lo stesso adattandolo alla luce delle criticità
manifestate dall’Autorità.
Adempimenti
Beni ai soci, comunicazione attestata da un documento
Alessandro Pratesi e Fabrizio G. Poggiani pag. 21 Il professionista deve, in via cautelativa, far sottoscrivere un documento che attesti la convalida dei dati comunicati, anche per evitare azioni di responsabilità da parte del proprio cliente. Questa la regola da tenere
presente visto che sull’obbligo di conservazione della comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti/capitalizzazioni emerge un contrasto tra quanto indicato nelle istruzioni e nelle risposte a domande frequenti (Faq)
del 16/01/14. Le istruzioni ai modelli di comunicazione, al punto 4.1), concernente la documentazione che l’intermediario deve consegnare al contribuente, evidenziano tra l’altro, che il professionista o l’associazione deve
rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per presentare la comunicazione in via telematica,
l’originale del frontespizio e del riepilogo della comunicazione dei dati trasmessi; si afferma, oltretutto, che «la
comunicazione è prova per il dichiarante della presentazione della comunicazione e dovrà essere conservata
insieme all’originale del frontespizio e del riepilogo e al resto della documentazione per il periodo previsto in
cui possono essere effettuati i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria», ex art.43, DPR n.600/73. La
risposta al quesito n. 3) del documento (Faq citate), afferma, invece, l’esatto contrario, ovvero che la comunicazione «non è modello di dichiarazione bensì un modello di comunicazione», con la conseguenza, per l’Agenzia,
che «allo stesso (_) non risultano applicabili gli ordinari obblighi in materia di conservazione dei documenti
contabili». Pertanto, salvo il rispetto decennale degli obblighi di conservazione indicato dal codice civile, si apre
l’ulteriore dilemma di quale sia l’indicazione corretta che i contribuenti, a ridosso del termine ultimo per la presentazione (31 gennaio), devono tenere in considerazione.
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Rassegna stampa del 18/01/14
Agevolazioni
Tributi sospesi in Sardegna. Si paga con finanziamento
pag. 24
Via libera al modello per il pagamento dei tributi sospesi a seguito dell’alluvione in Sardegna. Sia le persone
fisiche, sia i soggetti diversi con sede legale o operativa nei territori che hanno subito danni, potranno ora avere
accesso al finanziamento dei pagamenti dei tributi sospesi a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a novembre 2013. A renderlo noto, l’Agenzia delle Entrate, tramite il provvedimento pubblicato, ieri, sul sito.
Irpef
Taglio delle detrazioni, si lavora per legarlo al reddito
Cristina Bartelli pag. 21 Il taglio delle detrazioni alla prova del reddito. I tecnici del ministero dell’economia e dell’Agenzia delle Entrate
stanno studiando, in vista della scadenza del 31 gennaio, come e se intervenire per evitare il taglio lineare sulle
detrazioni fiscali introdotto nella legge di stabilità. La norma stabilisce, infatti, che, se entro il 31 gennaio, con
decreto non venissero individuati tagli selettivi da operare sulle voci delle detrazioni del Tuir si procederà con un
taglio lineare di un punto percentuale (da 19 al 18%) nel 2014 e uno successivo nel 2015. Con la conseguenza
di avere efficacia retroattiva e quindi dispiegare i suoi effetti già a partire dalle prossime dichiarazioni. L’ipotesi
allo studio, per il momento non accantonata, è quella di legare il taglio lineare delle detrazioni oltre una certa
soglia di reddito.
Iva
L’acqua di sorgente più salata
Roberto Rosati pag. 23 L’acqua di sorgente diventa salata con l’aggiunta dell’Iva: commercializzata come le acque minerali, sconta l’imposta con l’aliquota ordinaria del 22%. L’aliquota agevolata del 10%, prevista dal n. 81) della tabella A, parte
III, allegata al DPR 633/72, è infatti riservata all’acqua erogata ai titolari di contratti di fornitura sottoscritti con
i comuni o con le società incaricate del servizio, mediante l’allacciamento alle condotte della rete idrica. Lo ha
chiarito l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 11/E del 17/01/2014, rispondendo a una società che, sulla base
della normativa in vigore, giungeva a conclusione differente.
Reverse charge non basta per evitare l’evasione Iva
Debora Alberici pag. 24 Il fornitore italiano risponde di evasione Iva anche quando invoca il principio dell’inversione contabile, reverse charge, con una società estera che, in qualità di cessionario, dovrebbe accollarsi il debito fiscale. Insomma
questo strumento è insufficiente a far cadere la responsabilità penale del contribuente che fa affari con aziende
sammarinesi. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1812 del 17 gennaio 2014, ha
respinto il ricorso di un imprenditore di Civitavecchia.
Lavoro e previdenza
Pensioni, via alla perequazione
Leonardo Comegna pag. 28 Per effetto della cosiddetta perequazione automatica (ex scala mobile), le pensioni nel 2014 crescono dell’1,2%.
Gli importi dei trattamenti minimi e delle quote di incremento da attribuire alle rendite di importo più elevato
sono indicati nella circolare Inps n. 7/2014. I nuovi valori, spiega la nota dell’Istituto, sono stati stabiliti sulla
base del D.I. del 20 novembre scorso, pubblicato nella G.U. del giorno 29. E tengono conto della reintroduzione
dell’indicizzazione (a opera della legge di Stabilità 2014), dopo il «congelamento» delle rendite superiori a 3 volte il minimo, messo in atto dalla manovra economica Salva Italia (art.24 L. n.214/11) per il biennio 2012-2013.
In proposito precisa l’ente, al fine di consentire i rinnovo dei pagamenti in tempo utile per la rata di gennaio, la
rivalutazione è stata effettuata sulla base del testo della legge di Stabilità approvata dal senato. Le differenze
fra le due disposizioni (il disegno di legge e la versione definitiva della legge di Stabilità) riguardano la misura
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Rassegna stampa del 18/01/14
percentuale dell’indice di rivalutazione da applicare ai trattamenti di importo compreso fra 3 e 4 volte il trattamento minimo, e ai trattamenti di importo superiore a 6 volte il minimo. Le pensioni di importo compreso fra 3
e 4 volte il trattamento minimo e quelle di importo superiore a 6 volte, saranno oggetto di un nuovo ricalcolo.
Pensione più lontana per attori e sportivi
Leonardo Comegna pag. 27 Attori, cantanti ballerini, ma anche il personale viaggiante, marittimi e minatori, d’ora in poi andranno in pensione più tardi. Il regolamento che armonizza i requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico per alcune
tipologie di lavoratori per le quali la riforma Fornero non aveva trovato immediata applicazione è stato pubblicato sulla G.U. (DPR n. 157/13). Si tratta di categorie per le quali la particolarità dell’attività svolta richiede una
declinazione specifica dei requisiti pensionistici generali e, in particolare, di quelli anagrafici e contributivi.
Job sharing per gli agricoltori
Daniele Cirioli pag. 27 Assunzioni congiunte in agricoltura. Più imprese, infatti, possono co-assumere uno o più dipendenti da occupare presso le rispettive aziende. Se l’assunzione congiunta avviene per gruppi d’impresa o contratti di rete, alle
comunicazioni obbligatorie (Co) deve provvedere l’impresa capogruppo; se avviene per imprese riconducibili
a un unico proprietario, deve provvedere lo stesso proprietario; se avviene per imprese di soggetti diversi ma
legati da vincoli familiari, invece, servirà fare prima un accordo per individuare il soggetto incaricato. Lo prevede
il decreto firmato martedì dal ministro del lavoro, Enrico Giovannini, che dà una prima attuazione alla novità
introdotta dal D.L. n.76/13.
Professionisti
Professionisti, Pos con deroghe
Benedetta Pacelli pag. 21 L’obbligo del Pos allarga le maglie. Almeno nella sua prima fase di applicazione. L’adempimento scatterà, infatti,
per quei professionisti che nel precedente anno hanno fatturato oltre 300 mila euro e sarà applicato solo per le
attività svolte all’interno degli esercizi e degli studi. Queste le principali novità dello schema di decreto messo a
punto dal Ministero dello sviluppo economico, inviato alla Banca d’Italia per l’acquisizione del parere, che puntano a calmierare le previsioni inserite nella prima bozza del provvedimento in circolazione.
Società
Mud da inviare per il 30 aprile
pag. 27
Entro il 30 aprile 2014 vanno comunicati alla camera di commercio i dati dei rifiuti prodotti e gestiti nell’anno
precedente. Questo è quanto prevede il DPR del 12 dicembre 2013 pubblicato sul supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale n.302 del 27 dicembre 2013.
Versamenti
Fabbricati rurali esenti
Sergio Trovato pag. 23 Per i titolari di fabbricati rurali strumentali l’esonero dal pagamento dell’Imu è totale. Tra coloro che hanno
fruito dei benefici fiscali sono gli unici a non dover passare alla cassa entro il prossimo 24 gennaio. Non devono
infatti versare la mini-Imu per il 2013 perché è stato loro riconosciuta l’esenzione dal pagamento sia della prima
che della seconda rata, e i comuni non avevano il potere di aumentare l’aliquota di base stabilita dalla legge
nella misura del 2 per mille. Quindi, a differenza dei proprietari di abitazioni principali, immobili assimilati e
terreni agricoli non ci sono calcoli da fare e somme da versare entro il 24 gennaio, a titolo di Imu, non avendo le
amministrazioni locali il potere di aumentare l’aliquota base. L’esenzione dal pagamento, però, riguarda solo i
fabbricati strumentali e non gli immobili rurali destinati a abitazione. Per questi ultimi dal 2012, con l’istituzione
dell’Imu, non è più prevista alcuna agevolazione fiscale. Sono considerati fabbricati strumentali quelli diretti alla
manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli.
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Rassegna stampa del 18/01/14
RASSEGNA STAMPA
del 20 gennaio 2014
Il Sole 24 ORE
Accertamento
Esclusa la retroattività sui patrimoni all’estero
Antonino Porracciolo pag. 28
Non è retroattiva la presunzione di illecita costituzione di capitali all’estero prevista dall’art.12 del D.L. n.78/09.
A sostenerlo è la sentenza 96/12/2013 della CTP Varese.
Il professionista non è responsabile per il committente
Gianfranco Ferranti pag. 28
Il professionista che ha percepito il compenso al netto della ritenuta d’acconto del 20% operata ma non versata
dal committente è legittimato a detrarla non potendo «pagare due volte, e certamente non per sua colpa», l’imposta dovuta. Lo precisa la sentenza 27/03/2013 della CTP Sondrio che sposa la tesi della risoluzione 68/E/09
non condivisa, però, dalla Cassazione.
Il redditometro si ferma davanti allo scudo fiscale
Govanbattista Tona pag. 28
Scudo fiscale sempre opponibile negli accertamenti con il redditometro. A ribadirlo è la sentenza 345/18/2013
della CTP Milano.
Crisi d’impresa
Fattibilità economica del concordato: decide il giudice
Giovanni B. Nardecchia pag. 33
Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, il sindacato del giudice è limitato alla verifica della sussistenza di un’assoluta e manifesta non attitudine del piano di concordato a raggiungere gli obiettivi prefissati.
È questo il principio affermato dalla sentenza della Cassazione 24970 del 6 novembre 2013, che è tornata ad
affrontare il tema del potere di valutazione del tribunale sulla fattibilità del concordato
Credito di rivalsa con privilegio ampio
Giovanni B. Nardecchia pag. 33
Al credito di rivalsa dell’Iva spettante al cedente di beni o al prestatore di servizi va riconosciuto il privilegio speciale previsto dall’articolo 2758, comma 2, del Codice civile sui beni che hanno formato oggetto della cessione
o ai quali si riferisce il servizio, salvo che sia diversamente previsto come espresso patto di concordato, in base
all’art.160, co.2, della L.F.. Il creditore privilegiato ha diritto all’integrale soddisfazione nel concordato preventivo
anche qualora il bene gravato dal privilegio non sia presente nel patrimonio del debitore. Lo ha chiarito la Cassazione, sempre con la sentenza 24970 del 6 novembre 2013.
Dogane
Agevolazioni sui dazi, perimetro più ristretto
Andrea Primerano pag. 26
Sono state eliminate dal 1° gennaio scorso le agevolazioni doganali (le cosiddette preferenze daziarie) per i prodotti originari di più di 80 Paesi e territori all’atto della loro importazione nella Unione europea. È l’effetto della
riforma del Sistema delle preferenze generalizzate (Spg), a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento
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Rassegna stampa del 20/01/14
Ue 978 del 25 ottobre 2012, che sta iniziando a produrre i primi effetti per le imprese che importano negli Stati
comunitari materie prime e prodotti finiti dai Paesi in via di sviluppo.
L’articolo prosegue descrivendo il nuovo sistema introdotto.
Competenza territoriale per l’avviso delle Dogane
Antonio Tomassini pag. 27
L’ufficio competente per la rettifica della dichiarazione doganale è quello dell’ambito territoriale in cui è avvenuta l’importazione. Si tratta di una competenza territoriale inderogabile. Pertanto sono nulli gli avvisi di rettifica
emessi da uffici dell’agenzia delle Dogane diversi da quello del luogo dell’importazione. È quanto emerge dalla
sentenza 173/07/2013 della CTR Lombardia.
Irpef
Plusvalenza a rettifica vincolata
Rosanna Acierno pag. 28
Il valore di un immobile definito in adesione dall’acquirente per un accertamento sull’imposta di registro non
ha valore probatorio nella rettifica della plusvalenza al venditore. La plusvalenza conseguita dal cedente è costituita, infatti, dalla differenza tra i corrispettivi percepiti per la vendita dell’immobile e il prezzo di acquisto,
aumentato di ogni altro costo inerente all’immobile venduto. L’imposta di registro, invece, colpisce, quali trasferimenti di ricchezza, i valori venali ossia i valori di mercato dei beni, oggetto di compravendita e, dunque, di
registrazione. Questa è la principale conclusione a cui è giunta la sentenza 140/28/2013 della CTR Lombardia.
Iva
L’invio in depositi extra Ue diventa “non imponibile”
Matteo Balzanelli, Massimo Sirri e Riccardo Zavatta pag. 26
Sono non imponibili Iva le cessioni di beni in un Paese extra Ue effettuate successivamente all’invio in regime di
franco valuta in virtù di un impegno contrattualmente vincolante assunto fin dal principio con il cliente. È quanto
emerge dalla risoluzione 94/E/13, che non le considera più fuori campo Iva: una precisazione molto importante
per l’indicazione in fattura e per la formazione del plafond. L’esportazione franco valuta è utilizzata per inviare
beni presso propri depositi all’estero e il corrispettivo verrà incassato al momento della vendita in base alle
condizioni previste. Così il documento di prassi ha esteso a tali cessioni il trattamento per l’imposta sul valore aggiunto applicabile nel caso del consignment stock. Quest’ultima è la modalità in base alla quale il fornitore invia
la merce presso il deposito del cliente o presso un magazzino di un altro soggetto (ma con piena disponibilità da
parte del cliente): la merce rimane comunque di proprietà del fornitore finché non viene prelevata dal cliente.
Estensione preclusa alla cessione in fiera
Matteo Balzanelli, Massimo Sirri e Riccardo Zavatta pag. 26
L’apertura della risoluzione 94/E/13 non pare applicabile nella tentata vendita o in cessioni durante una fiera
all’estero in un Paese extra Ue. In particolare, secondo la nota 839/2000 delle Dogane, rappresentano operazioni fuori campo Iva, con conseguente disapplicazione del regime di non imponibilità (art.8 DPR n.633/72), le
cessioni di beni precedentemente trasferiti in Stati extra Ue in regime di temporanea esportazione (art.214 DPR
43/73) e con utilizzo di carnet Ata (art.91 del Codice doganale comunitario) nell’ambito di una tentata vendita.
Stesso trattamento per le vendite in fiere fuori del territorio dell’Unione europea, in quanto anche le esportazioni di beni da esporre in una manifestazione fieristica sono espressamente annoverate nel traffico internazionale in regime di temporanea esportazione. Anche a tali fattispecie, però, paiono applicabili le indicazioni della
risoluzione 94/E/13 sugli adempimenti documentali.
Lavoro e previdenza
Sospensione dell’attività: istanze di revoca più care
Stefano Rossi pag. 34
Il decreto «destinazione Italia» (D.L. n.145/13), in vigore dal 24 dicembre scorso, ha fortemente inasprito le
sanzioni per il lavoro sommerso e irregolare e per le violazioni sui riposi e sull’orario di lavoro. Il ministero del
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Rassegna stampa del 20/01/14
Lavoro, nella circolare diffusa il 27 dicembre, ha fatto il punto sui nuovi importi e sulla tempistica della loro applicazione. In particolare, poi, ha invitato gli ispettori a notificare i verbali contenenti le violazioni sull’impiego di
lavoratori «in nero», sulla durata media dell’orario di lavoro e sui riposi giornalieri e settimanali avvenute a partire dal 24 dicembre, soltanto dopo la conversione in legge del decreto. Questo per commisurare con certezza i
relativi importi sanzionatori.
L’autore prosegue con l’analisi della portata e degli effetti dell’art.14.
Niente bonus per il periodo in cui il Durc è scaduto
Alessandro Rota Porta pag. 34
Una volta trascorso l’arco temporale in cui il Durc non era rilasciabile (per una delle cause ostative indicate nella
Tabella A del Dm 24 ottobre 2007), il datore di lavoro può nuovamente godere dei benefici normativi e contributivi ancora usufruibili, purché questi non siano legati a particolari vincoli temporali. Superata la criticità che
bloccava il via libera al Durc, quindi, se i bonus in questione sono “scaduti” – come avviene nella maggior parte
dei benefici contributivi Inps, legati all’abbattimento delle aliquote «normali» – non potranno essere recuperati,
anche se sono state ripristinate le condizioni di regolarità. È uno dei principali chiarimenti forniti dal ministero
del Lavoro con l’interpello 33/2013. Ma il cantiere del Durc si è arricchito di altri due recenti interventi: il messaggio 21027/2013 dell’Inps e il comunicato Inail del 2 gennaio 2014.
Reddito di impresa
Le perdite su crediti sono deducibili dopo la cancellazione
Luca Miele pag. 27
Le perdite derivanti dalla cancellazione di crediti dal bilancio sono automaticamente deducibili, anche per i soggetti che adottano gli standard contabili nazionali, senza l’obbligo di dover dimostrare, caso per caso, l’esistenza
degli elementi certi e precisi che provano la definitività della perdita. La legge di stabilità (L. n.147/13, art.1,
co.160) modifica l’art.101, co.5, ultimo periodo del Tuir. In tal modo, il legislatore ha proseguito l’opera di semplificazione iniziata con il D.L. n.83/12. Si era, tuttavia, generata una diversità di regole fiscali non giustificabile:
per i soggetti che adottano i principi Ias tutte le perdite derivanti dalla cancellazione dei crediti connessa a eventi
estintivi tanto di tipo giuridico quanto di tipo economico si considerano ex lege assistite dagli elementi di certezza e precisione valevoli per la deduzione; per tutti gli altri soggetti, invece, questa presunzione non operava e,
dunque, per essi, rimaneva fermo l’obbligo di dimostrare, caso per caso, l’esistenza degli elementi certi e precisi
anche in presenza di perdite da realizzo dei crediti. La legge di stabilità supera questa incoerenza: a partire dal
periodo di imposta 2013 anche per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, in ipotesi di cessione
pro soluto del credito (senza azione di regresso), di transazione con riduzione definitiva del debito e di rinuncia
al credito, la perdita realizzata è deducibile dal reddito d’impresa senza dover preventivamente dimostrare, con
adeguati mezzi di prova, la sussistenza dei requisiti di certezza e precisione. La nuova previsione normativa va,
quindi, oltre i vincoli e i limiti contenuti nella circolare 26/E/13.
La natura del “rosso” determina l’imputazione
Luca Miele pag. 27
Il raccordo tra disciplina fiscale della deduzione delle perdite su crediti e le impostazioni di bilancio non può prescindere dalla previa imputazione al conto economico del componente negativo. Dal punto di vista del bilancio,
la distinzione classica è tra perdite da valutazione e perdite da realizzo: le prime derivano dall’insolvenza del
debitore e dall’inefficacia delle azioni esecutive; le seconde sono riconducibili al trasferimento a titolo definitivo a terzi, alla prescrizione del diritto, alla remissione del credito e alla stipula di atti transattivi con il debitore.
Questa distinzione, in via ordinaria, trova una corrispondenza nelle imputazioni a conto economico. In alcuni
casi la perdita civilistica del credito è coerente con la sua deducibilità fiscale. Nelle due fattispecie l’impostazione
contabile prevede la rilevazione di una perdita, per la parte eccedente l’eventuale fondo svalutazione crediti, e il
regime fiscale consente la deducibilità della perdita stessa. In altre circostanze, il raccordo tra contabilità e fisco
esige maggiore attenzione.
L’autore prosegue analizzando la corretta imputazione contabile.
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Sgravio in Unico con la prova dell’insolvenza
Luca Miele pag. 27
Gli elementi certi e precisi che consentono la deduzione delle perdite su crediti costituiscono gli elementi, di
fatto o di diritto, attestanti le ragioni e l’entità della perdita per definitiva inesigibilità del credito. La circolare
26/E/13 ha chiarito che, al di fuori dei casi in cui questi elementi sussistono ex lege ai sensi dell’art.101, co.5,
del Tuir, il generico riferimento alla ricorrenza di questi elementi implica la necessità di ricorrere ad una valutazione caso per caso della idoneità degli stessi a dimostrare la definitività della perdita, tenendo conto dello
specifico contesto in cui la stessa è maturata. In particolare, le perdite si considerano verificate in presenza di
una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore, riscontrabile qualora l’illiquidità finanziaria
e l’incapienza patrimoniale del soggetto sia tale da portare a escludere la possibilità di un soddisfacimento del
credito. La prova di questa situazione può consistere nella documentazione attestante l’esito negativo delle azioni esecutive attivate dal creditore (ad esempio, il verbale di pignoramento negativo), sempre che l’infruttuosità
delle stesse risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale
del debitore, assoluta e definitiva. Può, inoltre, risultare idonea la documentazione atta a dimostrare che il debitore si trova nell’impossibilità di adempiere «per un’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e incapienza
patrimoniale e che, pertanto, è sconsigliata l’instaurazione di procedure esecutive». Dalla giurisprudenza di
merito e di legittimità si rinvengono ulteriori pronunce utili alla dimostrazione dell’insolvenza del debitore.
Riscossione
Cartelle, mini-sanatoria in volata
Rosanna Acierno pag. 25
Estratto di ruolo, data di affidamento delle somme dovute all’agente della riscossione e tipologie di atti ricevuti: sono queste le principali verifiche che il contribuente è chiamato a effettuare se intende aderire alla minisanatoria delle cartelle prevista dalla legge di stabilità (L. n.147/13, art.1, commi da 618 a 624). Un percorso in
salita se si pensa che bisognerà versare l’intero importo al netto di interessi di mora e da ritardata iscrizione a
ruolo in un’unica soluzione e che ormai è rimasto poco più di un mese alla scadenza del 28 febbraio. Deve essere
direttamente il contribuente ad attivarsi presso l’agente della riscossione per la rottamazione dei ruoli.
L’articolo prosegue seguendo l’iter procedimentale.
Ancora incognite su contributi e impugnazioni
Rosanna Acierno pag. 25
Nonostante manchi poco tempo per la data prevista per il pagamento delle some dovute, continuano a persistere alcuni dubbi operativi che potrebbero limitare l’adesione alla sanatoria. Non è, infatti, ancora chiaro se sono
“rottamabili” anche gli avvisi di addebito dell’Inps e le cartelle di pagamento relative a contributi assistenziali e
previdenziali di competenza di altri istituti di assistenza e previdenza, come, per esempio, l’Inail che hanno affidato a Equitalia la riscossione. La norma che ha introdotto la mini-sanatoria fa, infatti, riferimento ai ruoli emessi
da parte di uffici statali, agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, agenzia del Demanio e agenzia delle Dogane e dei
Monopoli), Regioni, Province e Comuni e affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013. Nessun
esplicito riferimento, dunque, viene fatto in merito all’Inps o all’Inail. Occorre chiarire se tra gli «uffici statali»
siano da considerare anche tali enti. Una prima lettura (e soprattutto il buon senso) porterebbero a includere
anche i debiti dei contribuenti con tali enti, tuttavia è verosimile che si giunga a conclusioni differenti. In passato, infatti, l’agenzia delle Entrate (per quanto nelle sue competenze) con riferimento alla rottamazione dei ruoli
prevista dalla L. 289/02 aveva specificato che per uffici statali dovessero intendersi solo i Ministeri e non anche
gli enti di previdenza, in quanto, anche nel D.Lgs. n.46/99 sulla riforma della riscossione tramite ruolo, gli istituti
previdenziali e assistenziali erano considerati a sé. Un altro aspetto da precisare, per nulla marginale, riguarda
poi la possibilità di definire anche le cartelle relative alle somme dovute in pendenza di giudizio.
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Rassegna stampa del 20/01/14
RASSEGNA STAMPA
del 20 gennaio 2014
Italia Oggi 7
Accertamento
Indici insufficienti
Benito Fuoco pag. 12
L’accertamento redditometrico, che associa alla disponibilità di taluni beni una certa capacità di spesa, non
può basarsi unicamente sul risultato degli indici e dei coefficienti presuntivi, i quali integrano una presunzione
semplice e dovrebbero essere assunti come principio indiziario, corroborato da ulteriori circostanze ed elementi
concreti, volti a confermarne le risultanze. Sono i concetti espressi a chiare lettere dalla CTP di Sondrio nella
sentenza n. 42/02/13, depositata in segreteria il 21 ottobre dello scorso anno.
Indagini bancarie solo se autorizzate
Nicola Fuoco pag. 12
La mancata allegazione agli atti procedimentali del provvedimento di autorizzazione alle indagini bancarie, rilasciato dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, rende nullo l’avviso di accertamento. Facendo proprio
questo principio, la CTP di Varese ha emesso la sentenza n. 163/05/13 (depositata in segreteria il 22 ottobre) e
annullato degli atti impositivi fondati sulle risultanze di indagini finanziarie.
Nuove prove, divieto condizionato
Nicola Fuoco pag. 12
Nel processo tributario, il divieto di nuove prove in appello, contemplato dal primo comma dell’art.58 del D.Lgs
546/92, deve ritenersi applicabile alle sole prove costituende e non anche a quelle precostituite, quali debbono considerarsi i documenti, la cui produzione novizia in secondo grado è fatta salva dal co.2 della medesima
norma. Questo è il principio affermato e applicato dalla CTR di Roma nella sentenza n. 370/04/13 dello scorso
4 ottobre.
Immobili
Fotovoltaico, la qualificazione incide sulle imposte indirette
Norberto Villa e Franco Cornaggia pag. 21
Non sono indifferenti le imposte indirette nella progettazione, utilizzo e cessione dell’impianto fotovoltaico.
Anche a tali fini è preliminare un’analisi della qualificazione dell’impianto che di volta in volta può essere considerato un bene immobile o mobile.
Gli autori proseguono con l’analisi delle conseguenze della natura mobiliare o immobiliare che si ha nell’ambito
delle imposte indirette.
Lavoro e previdenza
Rapporti di lavoro blindati se c’è il visto dei consulenti
Daniele Cirioli pag. 6
Ai consulenti del lavoro il ruolo di «notai» dei rapporti di lavoro. Infatti, mediante la nuova Asse.co, ossia l’asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro, il consulente può ora attestare la regolarità dei rapporti di lavoro
instaurati dall’impresa assistita, erigendo a sua difesa uno scudo da ispezioni del ministero del lavoro. Non solo,
perché l’asseverazione costituisce pure elemento di cui gli ispettori devono comunque tener conto nella defini-
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zione di eventuali accertamenti e può essere utilizzata per la verifica delle regolarità delle imprese negli appalti
privati. La novità arriva dal Protocollo d’intesa firmato mercoledì 15 gennaio dal ministro del lavoro, Enrico Giovannini, e dal presidente del consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro (Cno), Marina Calderone.
Prospetto disabili entro il 15/2
Carla De Lellis pag. 14
Conto alla rovescia per la trasmissione telematica del prospetto informativo 2013 sul collocamento obbligatorio.
L’invio infatti, esclusivamente in modalità telematica, è possibile fino al 15 febbraio, termine prorogato rispetto
alla scadenza annuale fissata al 31 gennaio, per consentire alle imprese di adeguarsi alle novità sulle sospensioni degli obblighi (cig, mobilità, ecc.) apportate alla modulistica e che hanno richiesto l’aggiornamento della
procedura telematica, operativa dalle ore 19,00 del 10 gennaio (ministero del lavoro, nota prot. 16522/2013).
L’adempimento interessa tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati, che hanno almeno 15 dipendenti e
consiste nella trasmissione di un prospetto informativo sulle assunzioni di disabili alla data 31 dicembre 2013.
Riscossione
Rottamazione dei ruoli in salita
Andrea Bongi pag. 9
La rottamazione degli importi a ruolo e degli atti impo-esattivi affidati agli agenti della riscossione entro il 31
ottobre scorso è un percorso a ostacoli denso di incognite. Oltre a essere poco conveniente, essendo lo sconto
concesso dal legislatore della legge di stabilità 2014 limitato ai soli interessi moratori e di ritardata iscrizione a
ruolo, il percorso da intraprendere per estinguere gli importi affidati ai concessionari della riscossione presenta
tutta una serie di incognite che il debitore, da solo, difficilmente potrà risolvere. Non ci sono solo incognite interpretative a rendere complicato il cammino verso l’estinzione delle somme affidate alla riscossione, c’è anche
il poco tempo a disposizione concesso dalla legge a rendere veramente più difficile il tutto.
Allegata all’articolo una tabella riassuntiva di tutti i passaggi necessari.
Strumenti finanziari
Benefici fiscali vs trasparenza
Giuseppe Di Vittorio pag. 5
Deducibilità fiscale degli interessi, criterio della cassa per le commissioni di strutturazione del bond, allineamento del trattamento fiscale degli interessi per gli investitori analogo a quello delle obbligazioni delle grandi
imprese sono state le efficaci misure di carattere tributario in grado di solleticare l’interesse di imprese e addetti ai lavori. Accanto a questi incentivi fiscali se n’è aggiunto uno di natura civilistica: non esiste più un limite
all’ammontare finanziato. La disciplina di favore è stata poi completata con un’imposta sostitutiva dello 0,25%
sull’ammontare delle garanzie di rimborso del debito.
L’autore prosegue analizzando la disciplina fiscale dei mini-bond.
Tributi locali
Mini – Imu, si ai micro importi
Matteo Barbero pag. 11
In molti casi, la mini-Imu va pagata anche per somme inferiori al minimo fissato dalla legge. È l’effetto, oltre che
delle scelte dei sindaci, che spesso hanno abbassato o addirittura azzerato la soglia minima di 12 euro che fa
scattare l’obbligo di versamento, anche dei chiarimenti forniti dal Mef. Secondo Via XX Settembre, infatti, tale
importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati
nello stesso comune dal medesimo contribuente. Quindi, tutti coloro che hanno già pagato qualcosa nel 2013
dovranno necessariamente ripresentarsi alla cassa. Ma in alcuni casi, la stessa sorte toccherà a chi finora era
riuscito a scamparla.
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Tasi dovuta su immobili vuoti
Sergio Trovato pag. 10
La Tari è dovuta se l’immobile è suscettibile di produrre rifiuti. Quindi, sono soggetti gli immobili non utilizzati,
anche se non allacciati alle reti idriche, elettriche o se privi di mobili. La tassa è invece dovuta in misura ridotta in
caso di mancato o irregolare svolgimento del servizio e di mancata raccolta dei rifiuti. Sono le regole contenute
nell’art.1, co.641 e seguenti della legge di Stabilità (147/13). Come per la Tarsu, alla luce dei principi affermati da
tempo dalla Cassazione, anche per la Tari la norma di legge impone la tassazione di tutti gli immobili «suscettibili
di produrre rifiuti urbani».
Versamenti
Cciaa, ravvedersi conviene
Cinzia De Stefanis pag. 15
Effetti anche fiscali per dalla riduzione degli interessi legali. Infatti, questi ultimi, dal 1° gennaio 2014 sono passati dal 2,5% all’1%, con ripercussioni anche di carattere fiscale in quanto cambiano gli importi dovuti per i
versamenti eseguiti con ravvedimento operoso relativi al diritto annuale non versato dalla imprese nell’anno
2013. Per regolarizzare gli omessi o incompleti versamenti del diritto annuale occorrerà corrispondere, oltre
alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo
a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Il
nuovo saggio dell’1% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e il
giorno del versamento tardivo. Pertanto per il pagamento del diritto annuale scaduto nel 2013 occorrerà fare
più calcoli per pervenire alla cifra da pagare, applicando il tasso del 2,5% fino al 31 dicembre 2013 e dell’1% dal
1° gennaio 2014 in poi fino alla data dell’effettivo versamento. Questo è quanto prevede il D.M. del 12 dicembre
2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13/12/13 n. 292).
Editoria
e
Disponibile anch
in e-book
L’IVA NEL SETTORE
DELL’EDILIZIA
AUTORI: V. Pozzi, E. Vial
Il testo esamina le diverse fattispecie previste dalle tabelle allegate al DPR Iva in materia edilizia.
Si analizzano puntualmente - capitolo per capitolo - le varie ipotesi normative dall’aliquota Iva
al 4%, all’aliquota del 10% ed infine i casi in cui non sono previste agevolazioni ed opera quindi
l’aliquota Iva ordinaria.
L’analisi è sviluppata alla luce dei numerosi interventi di prassi e giurisprudenza sul tema.
Il capitolo finale è dedicato alla responsabilità del cedente e del cessionario in merito alla corretta applicazione dell’Iva.
Il volume è stato sviluppato in maniera sintetica per consentire una facile risoluzione dei diversi
quesiti sorti sull’argomento.
PREZZO LANCIO
€25,20 IVA Comp (anziché € 28,00 IVA Comp)
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