Corte dei conti Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la regione Campania Napoli Intervento del Procuratore regionale Tommaso Cottone Inaugurazione anno giudiziario 2014 adunanza del 1 marzo 2014 1 INDICE Premessa 1) La normativa e le nuove frontiere della giurisdizione contabile assegnate al Pubblico Ministero contabile. 1.1.) Nuovi spazi del P.M. presso il giudice contabile 1.2.) Ruolo del PM contabile nel giudizio di parificazione dei rendiconti regionali 1.3.) Rapporti fra Uffici di Procura e Sezioni del controllo. 1.4) I cc.dd. condoni erariali 1.5) Questioni processuali 2) Gli orientamenti giurisprudenziali 2.1) La giurisprudenza costituzionale 2.2) Giurisprudenza della Corte di Cassazione 2.3) La giurisprudenza delle Sezioni della Corte dei conti 2.4) La giurisprudenza della Sezione Campania. 3) L’attività 3.1) Le Statistiche 3.2) I giudizi 3.3) Gli effetti conformativi all’azione della P.R. 3.4) L’attività di archiviazione 3.5) L’attività cautelare. Esecutività delle sentenze e disciplina dell’appello 4) Settori di intervento che presentano criticità 4.1) Finanziamenti pubblici ovvero l’economia assistita 4.2) Le società Partecipate 4.3) Gli Enti Locali ( vertenze, dissesti e profili sanzionatori 4.4) Le gestioni commissariate 4.5) La Sanità 4.6) I cc.dd. costi della politica 4.7) I nuovi controlli sui Finanziamenti pubblici ovvero sull’economia assistita 4.8)L’equa riparazione 4.9) L’abusivismo edilizio e le nuove occasioni di intervento sul territorio che nascono con l’accordo di collaborazione con la Polizia Provinciale. Rifiuti solidi urbani e bonifiche. Espropriazioni. 5) Il contesto istituzionale che ha accompagnato l’attività Conclusioni 2 Premessa In occasione delle precedenti analoghe occasioni si è fatto cenno al fatto di come il legislatore abbia individuato, nel sistema dei controlli, lo strumento essenziale per combattere i fenomeni di mala gestione dei patrimoni affidati ai soggetti pubblici e di come abbia collocato la Corte dei conti al centro di questo sistema. Significativa manifestazione di tale volontà è la grande riforma varata con il D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 228 del 24.12. 2012. Il 2013 è stato l’anno della prima applicazione della riforma; è stato l’anno in cui gli Enti locali si sono dovuti misurare concretamente con le regole dettate per fare emergere le ipotesi di dissesto; per prevenirle e per sanzionarle. E’ stato l’anno in cui la Corte dei conti si è trovata a dovere giudicare sulla congruità dei piani di rientro predisposti dai Comuni per riallineare le finanze dissestate; è stato l’anno in cui la Corte si è dovuta assumere la responsabilità di consentire la prosecuzione delle gestioni attraverso il “normale” sistema delle rappresentanze elettive, ovvero mediante il temporaneo affido delle stesse alle gestioni commissariali. Abbiamo iniziato questo nuovo anno di attività - difficilissimo a causa della gravissima crisi economica interna ed internazionale – interrogandoci, sia sulla congruità degli strumenti posti a nostra disposizione per potere assolvere ad un così gravoso compito, sia sulle nostre concrete possibilità di poter bene giudicare su situazioni di dissesti gravissimi che avevano radici in passati assai lontani e che richiedevano, ai fini di una loro completa comprensione, letture più articolate; letture “storiche”, possibili in questa occasione ma, certamente, a noi non consentite, nel momento dell’esercizio dell’azione di nostra competenza, perché estranee ai nostri poteri di magistrati cui è demandato giudicare, solo e soltanto, sulla correttezza dell’operare passato e presente nonchè sulla congruità delle azioni programmate future. Un compito assai delicato, dunque, che talvolta ha generato nei mass media improponibili dubbi sull’esistenza, nel processo valutativo di questa Magistratura, di parametri di giudizio che lascerebbero spazi di discrezionalità assolutamente non previsti né consentiti; quasi che il giudice contabile, sia nella fase del controllo che in quella propria della giurisdizione, possa scegliere l’una o l’altra strada, secondo propri convincimenti personali. Nel 2013, all’inizio di quel nuovo percorso ci ponemmo tre domande: 1) La scarsità delle risorse degli Enti territoriali e locali può creare dissonanze tra affermazione della legalità e necessità operative? 2) Il sistema dei controlli è supportato da adeguati poteri, strumenti e risorse? 3 3) Il mancato potenziamento della giurisdizione riuscirà a potenziare l’azione di controllo? Oggi, a distanza di appena un anno dall’entrata in vigore del D.L. 174/2012, non siamo ancora in grado di dare definitive risposte. Possiamo, però, tentare qualche riflessione prendendo a riferimento il percorso di attività relativo al periodo sul quale ora si riferisce. Sulla prima domanda, trova ulteriore conferma la considerazione che, le pur necessitate scelte sul contenimento della spesa pubblica hanno generato, soprattutto negli enti locali, un drammatico un conflitto tra ragioni della finanza e ragioni dei diritti. La riduzione delle risorse non ha colpito soltanto il voluttuario ma anche servizi essenziali, talvolta espressione di diritti fondamentali, quali quello della sanità, dei trasporti e dell’istruzione. Ulteriori riduzioni rischiano di fare saltare lo stesso sistema di rappresentanze democratiche: potrebbe diventare difficile trovare cittadini probi che, in tale situazione, si accollino l’alea dell’amministrare. La risposta alla seconda domanda la si trova nel corpo del racconto che segue: la richiesta di legalità a difesa delle pubbliche risorse diventa sempre maggiore e sempre più pressante è l’aspettativa dei cittadini sul nostro intervento. Noi, come la magistratura ordinaria e come gli organi di Polizia giudiziaria cui affidiamo le nostre indagini, non disponiamo né di risorse di personale, né di strumenti adeguati. Riteniamo che la nostra azione può essere decisiva per il risanamento dell’economia del Paese. Occorre che il legislatore prenda atto di tale situazione e ponga in essere interventi risolutivi, avendo coscienza che rinforzare la Magistratura contabile non rappresenta una maggiore spesa, ma un investimento. Sulla terza domanda, una risposta ancora interlocutoria: dopo la rivoluzione della funzione di controllo, i nuovi compiti affidati alla Corte dei conti richiedono ulteriori aggiustamenti. Un’azione di controllo non supportata da una forte giurisdizione rischia di perdere di efficacia: anzi, può finire con il diventare legittimante di deviazioni alla legalità che non trovano un adeguato momento sanzionatorio. Per di più, noi magistrati addetti alla funzione giurisdizionale siamo ancora in attesa di una profonda revisione del nostro processo e di una rivisitazione dei poteri del Pubblico Ministero contabile. 4 1) La normativa e le nuove frontiere della giurisdizione contabile. La ricognizione delle norme intervenute nell’anno, torna utile per verificare come l’opera del legislatore abbia supportato la missione istituzionale di questa magistratura1. 1.1. Nuovi spazi del P.M. presso il giudice contabile. Con l’ampliamento degli spazi di giurisdizione affidati, recentemente, dal legislatore al giudice contabile ( art. 243-quater, comma 5, del d.lgs n. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, del d.l. n. 174/2012, conv. in legge n. 213/2012; art. 1, comma 169, l. n. 228/2012; art. 11, comma 19, d.l. n. 91/2013; art. 1, comma 5, d.l. n. 174/2012, conv. in legge n. 213/2012), il Pubblico Ministero si è visto affidare nuovi compiti, attraverso la rivitalizzazione di istituti già previsti nel sistema. In tal modo, ha acquisito nuovi spazi la funzione del Requirente contabile quale interveniente necessario sia innanzi ad un giudice a costituzione “mista”( è il caso dei giudizi di appello o in unico grado proposti presso le sezioni riunite della Corte in speciale composizione) sia, direttamente, innanzi alle sezioni del controllo territoriali (si tratta dei giudizi di parifica dei rendiconti regionali). Conseguentemente, il P.M., è chiamato, oggi, ad occuparsi anche della legittimità di atti di gestioni pubbliche, ovvero a partecipare alla funzione referente nei confronti di organi rappresentativi, operando, conseguentemente, verifiche diverse rispetto al modus operandi proprio dell’accertamento di una responsabilità amministrativa ed incentrate sull’azione dell’amministrazione considerata, oggettivamente, quale apparato. Riguardo, alla funzione di interveniente necessario esercitata dal requirente contabile, è noto che, ai sensi dell’articolo 72 del c.p.c., il Pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti. La norma, che trova applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai giudizi contabili, torna utile al fine di risolvere alcune problematiche circa gli spazi di azione che devono ritenersi concessi, anche sub specie dei poteri istruttori, al PM contabile. Resta fermo che, anche nell’esercizio di tali funzioni, l’azione del PM contabile è diretta alla tutela dell’ordinamento generale, oltre che degli interessi generali ed indifferenziati della collettività. Parimenti, i giudizi ad istanza di parte risultano, oggi, ampliati dal legislatore sia dal punto di vista dei soggetti coinvolti che dei contenuti dell’attività. Questi, riguardano, in primo luogo, la sussistenza o meno dei presupposti di legge per la emanazione di atti amministrativi e la loro congruenza rispetto ai fini voluti dal legislatore. Si tratta dei giudizi conseguenti ai ricorsi proposti dai Comuni, ai sensi art. 243-quater, comma 5, del t.u. di cui al d.lgs n. 267/2000, avverso le delibere delle sezioni regionali di controllo della Corte di diniego di approvazione dei 1 Per la ricognizione della normativa ci siamo avvalsi, in larga parte, del contributo del V.P.G. A. Ciaramella alla requisitoria scritta del Procuratore Generale presentata per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014. 5 piani di riequilibrio finanziario pluriennale ovvero riguardanti i provvedimenti di ammissione al fondo di rotazione, di cui al precedente articolo 243-ter. Le Sezioni Riunite della Corte si sono pronunciate, in materia, per la prima volta, con la sentenza n. 2 del 2013, che, accogliendo il ricorso di un Comune, hanno ritenuto necessario che la Sezione regionale, prima di pronunciarsi sui piani in questione, debba attendere l’avviso dell’apposita commissione ministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno. Successivamente, con le sentenze nn. 5 e 6 del 2013 le stesse Sezioni Riunite, hanno colto ulteriori potenzialità espansive della giurisdizione contabile, ipotizzabili anche al di fuori delle tipizzazioni operate dal legislatore. Ciò è avvenuto, in materia di impugnazione dell’ordine del prefetto di deliberare lo stato di dissesto, in conseguenza dell’accertamento, da parte della sezione del controllo, delle condizioni di cui all’articolo 243-quater comma 7 del TUEL. Ciò sulla base della considerazione della natura vincolata dell’atto e dell’insindacabilità, da parte di altro giudice, degli atti attraverso cui si esprime la funzione di controllo della Corte dei conti; la giurisdizione della Corte è stata riconosciuta anche nel caso di impugnazione delle delibere delle sezioni regionali del controllo che accertano l’elusione dei vincoli di finanza pubblica ed il mancato rispetto del patto di stabilità interno da parte di enti locali. Secondo tale indirizzo espansivo, le norme di cui al d.l. n. 174 del 2012, lette in modo costituzionalmente orientato, alla luce degli art.li 24 e 119 della Cost., avrebbero attribuito alla Corte una competenza giurisdizionale per ambiti di materie contenziose e non su specifiche fattispecie. Comunque, i dubbi circa la sussistenza di una interpositio legislatoris nei casi non tipizzati, renderebbero necessario un intervento del legislatore per rendere certo e coerente tutto il sistema della giustiziabilità degli atti amministrativi conseguenti o comunque connessi con decisioni della Corte in sede di controllo, compresa la proponibilità, quale regola generale, di gravami avverso queste ultime. La Corte è anche chiamata a giudicare sulla legittimità di specifici atti di amministrazioni pubbliche. E’ il caso dei giudizi, previsti dall’art. 1, comma 169, l. n. 228/2012, in unico grado, sempre innanzi alle sezioni riunite in speciale composizione, in conseguenza di atti di inclusione negli elenchi ISTAT delle amministrazioni pubbliche. In materia, si sono pronunciate le sezioni riunite della Corte con le sentenze nn. 3 e 7 del 2013 che, dal punto di vista processuale, hanno ricondotto anche i giudizi in esame al genus dei giudizi ad istanza di parte, con applicazione, se non diversamente previsto, delle disposizioni generali di cui al regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti( di cui al r.d. n. 1038/1933) e di quelle del rito ordinario, visto il rinvio dinamico di cui all’art. 26 del suddetto regolamento. In tale ottica, hanno ritenuto, in virtù dell’applicazione dei principi di cui all’art. 100 cpc, che il termine per proporre il ricorso sia quello annuale di validità dell’elenco in questione. Dal punto di vista sostanziale, poi, premesso che la ratio della norma in questione è legata alla circostanza che tale elenco è stato assunto dal legislatore quale àmbito di riferimento delle misure economico-finanziarie previste dalla legge al fine del raggiungimento degli obiettivi dell’armonizzazione e del coordinamento della finanza pubblica( anche al fine del contenimento 6 della spesa pubblica), le sezioni riunite hanno puntualizzato come il legislatore non ha voluto, semplicemente, operare un trasferimento di competenze dal giudice amministrativo a quello contabile, ma ha conferito a quest’ultimo una cognizione piena, circa la sussistenza dei requisiti richiesti dall’ordinamento per la inclusione, ai fini in discorso, di un ente nel novero delle amministrazioni pubbliche, non limitata all’accertamento dei vizi denunciati con il ricorso. Infine, in base alle citate norme, la Corte giudica, oggi, anche in merito all’attendibilità dei costi contrattuali e la loro compatibilità con gli equilibri di bilancio delle fondazioni liricosinfoniche, nei casi di impugnativa delle delibere delle sezioni territoriali del controllo che hanno negato la certificazioni ad ipotesi di accordi collettivi di lavoro, ex art. 11 dl n. 91/2013. La funzione precipua del Requirente di interveniente necessario, innanzi alle Sezioni riunite della Corte in speciale composizione, non dovrebbe, però, escludere la possibilità che, in alcune ipotesi, abbia un diretto interesse a ricorrere. Infatti, l’articolo 243-quater del TUEL consente l’impugnativa non solo della delibera di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, emessa dalla sezione regionale del controllo della Corte, ma anche di quella di approvazione dello stesso. Perciò, il P.M. dovrebbe considerarsi legittimato a tale impugnativa. Allo stesso modo, non potrebbe essere esclusa la possibilità di un ricorso alle sezioni riunite in speciale composizione del PM contabile, nel caso in cui accerti l’insussistenza delle condizioni per l’ammissione dell’ente locale al fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter del TUEL o l’insussistenza delle condizioni per la certificazione dei costi del contratti collettivi, nei casi di cui all’art. 11, comma 19, del dl n. 91/2013. 1.2.) Ruolo del PM contabile nel giudizio di parificazione dei rendiconti regionali Il D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare gli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica adeguando, così come previsto dalla Costituzione (artt. 28,81,97,100 e 119), le forme di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni. In tale prospettiva, il ruolo assegnato alla Corte si colloca all’interno di una visione unitaria della finanza pubblica, tesa al superamento della frammentazione espressa dal previgente sistema dei controlli. Infatti, con la previsione dell’estensione, anche alle Regioni a statuto ordinario, del giudizio di parificazione del rendiconto generale regionale, si realizza il momento di sintesi di tutte le tipologie di controllo realizzate dalla Corte medesima per garantire la correttezza delle gestioni, la tutela degli equilibri economici finanziari, l’osservanza degli obbiettivi posti dal patto di stabilità, la sostenibilità dell’indebitamento e la congruità dei c.d. piani di rientro. Per altri profili, il giudizio sul “conto generale” della Regione è anche occasione per disegnare una linea di sintesi sull’azione svolta dalle Procure regionali sull’attività complessiva della Regione, laddove l’azione gestoria si sia risolta in fatti costituenti profili di danno con le connesse eventuali responsabilità. 7 Sulle concrete modalità di svolgimento del giudizio di parificazione sono più volte intervenute sia la Sezione delle Autonomie, sia le SS.RR. della Corte dei conti. Per quanto interessa più direttamente il ruolo delle Procure regionali in tale giudizio, con la delib. n. 9/2013, del 20 marzo 2013, la Sezione Autonomie ha sottolineato che le modalità di svolgimento del giudizio di parificazione della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 40 r.d. n. 1214, si realizzano con “le formalità della sua giurisdizione contenziosa”. A loro volta, le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte, con la deliberazione n. 7/SSRRCO/QMIG/13 del 14 giugno 2013 hanno dato indicazioni sulle formalità di assolvimento del contraddittorio nonché sulle modalità di svolgimento delle attività istruttorie di competenza delle Procure regionali. Più nello specifico, le SS.RR, premesso che “l’organo titolare della funzione di parifica è individuato nella Sezione regionale di controllo” e che “la funzione si colloca, sostanzialmente, nell’ambito del procedimento di controllo che si esplica nel rapporto controllore/controllato”, affermano che nella peculiare natura del giudizio di parificazione, la cui “funzione certativa appartiene alla struttura della Corte dedicata al controllo, solo il segmento finale di tale attività si svolge in un contesto di natura giurisdizionale, tanto che da esso scaturiscono gli effetti del giudicato”. Da tale assioma discende la specialissima situazione processuale di un giudizio in cui le “strutture di controllo sono al tempo stesso titolari dell’istruttoria e della funzione decisoria” e di un contraddittorio assicurato durante l’iter procedurale a partire dall’istruttoria ….. prima dell’udienza pubblica, l’oggetto della quale va circoscritto ai soli temi e alle questioni contenuti nelle conclusioni dell’istruttoria”. Nulla viene detto in ordine all’eventuale partecipazione al contraddittorio del Procuratore regionale, la cui necessaria partecipazione, peraltro, è prevista dall’art. 72 del R.D. 12.7.1934, n.1214 (nei giudizi davanti alla Corte dei conti “ è sempre sentito il Pubblico Ministero”). Quanto alle modalità di svolgimento delle attività istruttorie di competenza del Procuratore regionale nel suo ruolo di Pubblico Ministero presente nel giudizio di parificazione “con funzione di garanzia dell’ordinamento”, questi non avrebbe poteri istruttori autonomi da esercitare direttamente presso l’Ente Regione. Può acquisire gli elementi necessari per la sua requisitoria conclusiva direttamente dalle Sezioni regionali di controllo cui spetta la funzione decisoria. Non è previsto alcun termine processuale per l’invio della documentazione, né per l’inoltro della relazione con la quale la Sezione formula le sue osservazioni ex art. 1, comma 5 del D.L. 174/2012 e neppure per il deposito della requisitoria scritta del P.M. (anzi non è neppure prevista una requisitoria scritta!). Il quadro, come sopra delineato, ancorchè per i soli profili processuali, è tale che fa sorgere, come riconosciuto dalle stesse SS.RR, non poche perplessità coinvolgendo “rilevanti profili problematici di ordine giuridico e istituzionale, che la Corte auspica possano trovare soluzione nell’ambito di un’organica e profonda rivisitazione del r.d. n. 1214/1934”, nonché dello stesso D.L. 174/2012. 8 In sede di prima applicazione della normativa sulla parifica, numerose sono state le criticità evidenziate, anche sul lato della spesa pubblica, nelle relazioni e nelle requisitorie dei procuratori regionali. Ciò è avvenuto in particolare nel settore della sanità, nella gestione dei fondi comunitari, riguardo alle collaborazioni esterne, alle spese per il personale, all’incidenza dei costi degli organismi partecipati sui bilanci regionali, alle spese dei gruppi consiliari. Non a caso, trattasi di settori nell’ambito dei quali più frequentemente si ravvisano ipotesi di responsabilità amministrativa. Si confida che quanto rappresentato e proposto dal Requirente in occasione del Giudizio di parifica avrà una funzione di stimolo alla autocorrezione da parte dell’Amministrazione regionale e, nel contempo, di prevenzione di illeciti erariali. Per tale fine, ritiene quest’Ufficio, che da parte delle SS.RR. si debba procedere ad una rivisitazione radicale delle precedenti pronunce per dare maggiore valorizzazione ai poteri istruttori del P.M., sia durante tutto l’iter del procedimento istruttorio, sia in sede di contraddittorio con l’amministrazione interessata, sia, infine, di conclusioni nell’udienza finale di parifica. Pur cosciente dei limiti assegnati al proprio intervento, la Procura Regionale non ha rinunciato a dare il proprio specifico contributo all’esame del rendiconto per il giudizio di parificazione celebratosi in Campania. Un ruolo che si è interpretato quale irrinunciabile perché occorreva che l’organo preposto al presidio dei patrimoni pubblici amministrati dai soggetti operanti nella Regione potesse fornire anche al di là del semplice esame delle scritture contabili, specifici rilievi e spunti di riflessione derivanti dalla propria attività In proposito, torna utile ricordare che le Procure regionali dispongono di un osservatorio privilegiato che consente letture che vanno ben oltre la registrazione del singolo fatto portato all’attenzione del giudice. Ora, tali più ampie letture risultano potenziate e maggiormente legittimate perché consentono di superare gli argini degli accadimenti strettamente connessi al processo è scendere ad analisi più ampie. Infatti gli avvenimenti attinenti alle male gestioni (e alle connesse responsabilità) rimangono, necessariamente, isolati dal contesto operativo generale dell’Ente e non possono trovare valutazioni e giudizi al di fuori dei profili processuali fatti valere nel singolo caso. Mancano i momenti di sintesi che consentono di potere individuare verso quali direzioni (il permanere o il superamento dello stato di crisi) sia indirizzata l’azione gestoria degli Enti. A titolo esemplificativo, si pensi ai fatti gestori connessi al settore della sanità, a quello dei trasporti, alle partecipazioni societarie, ai finanziamenti pubblici, alle modalità di assunzione e utilizzazione del personale. Dalle singole devianze intercettate derivano responsabilità singole che non denunciano fenomeni. Per contro, dalla sommatoria dei singoli accadimenti possono derivare letture fatte per linee continue, non più per singoli punti. Attraverso questa più larga visuale è possibile lanciare allarmi, cercare rimedi; individuare e valutare gli obiettivi perseguiti e gli strumenti di cambiamento adottati per superare crisi e resistenze. E’ possibile superare lo iato (reale o apparente) tra l’azione dell’amministrare che forza la norma (si pensi ai limiti posti dal patto di stabilità che talvolta sembrano, perfino, 9 impedire la resa di servizi pubblici essenziali ed il riconoscimento di diritti fondamentali) e il risultato di un amministrare sostanzialmente corretto. Di qui il significativo valore aggiunto di questo giudizio: assolutamente nuovo e, certamente, anomalo al processo contabile, e che trova il suo giudice anche in altre istanze. Di qui il significato più profondo dell’intervento del Pubblico Ministero contabile che, forte di questa nuova legittimazione, in quest’occasione è chiamato a rendere anche un servizio di conoscenza verso le scelte dei legislatori nazionale e regionale a supporto delle rispettive azione di indirizzo e di coordinamento delle politiche locali, nonché verso la comunità degli amministrati chiamata anch’essa a compiere scelte più consapevoli. Si realizza così, nel giudizio di parificazione, non solo il necessario momento di raccordo e di sintesi delle due funzioni (controllo e giurisdizione) che la costituzione intesta alla Corte dei conti, ma anche si dà effettività e rilievo alla funzione di referto alla stessa Corte affidata a supporto dell’azione del Parlamento nazionale e delle Assemblee regionali. Peraltro, è da ricordare che è lo stesso legislatore a chiedere elementi di giudizio perché la fondamentale funzione di coordinamento della finanza pubblica demandata al giudizio di parificazione non è solamente diretta alle Assemblee Regionali. “Le relazioni redatte dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte vengono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Economia e delle Finanze per le valutazioni di competenza” recita, quale norma di chiusura, il D.L. 174, confermando, così, la funzione ausiliaria e di ponte conoscitivo che viene ad assumere la Corte dei conti per gli indirizzi e le politiche regionali. 1.3.) Rapporti fra Uffici di Procura e Sezioni del controllo. I nuovi compiti affidati al Requirente contabile sembrano auspicare più incisive forme di raccordo fra Procure regionali ed Uffici della Corte addetti al controllo. Ciò nel doveroso e necessario rispetto delle diversità delle funzioni e dei principi che regolano il loro esercizio. A tale raccordo non sembra sussistano ostacoli di natura giuridica. La stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 29/1995, a proposito dell’esercizio dell’azione di responsabilità, ha ritenuto “incontestabile che il titolare dell’azione di responsabilità possa promuovere quest’ultima sulla base di una notizia o di un dato acquisito attraverso l’esercizio dei ricordati poteri istruttori inerenti al controllo sulla gestione…”. Il fatto, poi, che una responsabilità amministrativa non possa essere basata, dal giudice, in modo automatico su tali notizie e dati, come pure ha precisato la Consulta, costituisce naturale conseguenza del fatto che la stessa presuppone l’accertamento di elementi ulteriori rispetto alla mera violazione dei parametri utilizzati per il controllo di legittimità e sulla gestione di amministrazioni pubbliche. Proprio tale diversità di parametri non consente di ritenere l’azione di responsabilità quale automatica conseguenza degli eventuali esiti negativi dell’esercizio del controllo. L’esperienza campana è andata esattamente in questa direzione in quanto, in alcune occasioni, il P.M. 10 contabile, di fronte a rilievi della Sezione del controllo, comportanti violazioni di norme, ha riconosciuto non ricorrere gli estremi per l’esercizio dell’azione di responsabilità. Comunque, sempre l’Ufficio di Procura valuta, ai propri fini, sulle pronunce delle Sezioni di controllo della Corte che accertano, a carico degli enti territoriali, squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, l’inadempimento dei gruppi consiliari agli obblighi di rendicontazione dei finanziamenti regionali; ovvero accertano, in assenza di idonee misure correttive, profili di danno erariale, sotto l’aspetto di maggiori oneri evitabili o di spese inutili sostenute dai suddetti enti, tali da giustificare anche un’azione diretta all’accertamento di un’ordinaria responsabilità amministrativa. La stessa violazione dell’obbligo di assicurare, da parte degli enti pubblici, l’equilibrio dei bilanci, può essere causa di eventi lesivi del patrimonio di questi ultimi, sanzionabili a titolo di responsabilità amministrativa, quando tale violazione ha comportato maggiori oneri per anticipazioni di cassa, per ritardi nei pagamenti o per interventi finanziari statali. Analoghi effetti dannosi, sotto l’aspetto di maggiori o inutili spese a carico degli enti locali, possono evidenziarsi dal dissesto finanziario di questi ultimi. Tale esigenza è ancor più giustificata dal fatto che l’azione del P.M. è subordinata, com’è noto, alla previa acquisizione di notizie specifiche e concrete di possibili danni erariali. In proposito, la Procura generale ha, recentemente, emanato un indirizzo di coordinamento (n. 2701 del 19/12/2013) riguardante l’esercizio delle attività istruttorie delle procure regionali nei rapporti con le sezioni territoriali del controllo, in cui si è fatto riferimento, quali criteri guida, al principio di proporzionalità nell’uso dei poteri pubblici ed a quello di leale collaborazione fra istituzioni. E’ bene, infine, evidenziare come una forma di complementarietà fra le funzioni di controllo e quelle giurisdizionali intestate alla Corte ha anche trovato, attuale riconoscimento da parte della giurisprudenza contabile, attraverso l’affermazione di una legittima coesistenza fra il giudizio di conto attivabile nei confronti dei Presidenti dei gruppi consiliari, tenuti alla presentazione del conto giudiziale relativo alla gestione dei fondi pubblici regionali ed il controllo sui relativi rendiconti amministrativi, affidato alle sezioni del controllo, ai sensi dell’art.1, comma 9, del d.l. n. 174/2012, conv. in legge n. 213/2012( si vedano sez. III n. 13/2013, sezione Lazio n. 1/2012; in materia pendono ricorsi per conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale proposti da alcune Regioni). 1.4) I cc.dd. condoni erariali L’art. 14 del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modifiche in legge n. 124/2013, ha prorogato, per i danni erariali, verificatisi fino all’entrata in vigore del decreto stesso, la possibilità di una definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa, già prevista dall’art. 1, commi 231-233 della legge n. 266 del 2005. Ciò con modalità di maggior favore per l’appellante (con un limite del 25% o del 20% del danno quantificato dal primo giudice, a 11 seconda che il pagamento avvenga dopo o antecedentemente all’eventuale decisione di accoglimento) e con tempi ridotti per la richiesta e la pronuncia del giudice. E’ la reiterazione di una modalità di definizione dei processi denunciata dalla Corte dei conti quale una grave svalutazione delle condanne. La giurisprudenza contabile, in materia, si è, generalmente, uniformata ai precedenti indirizzi, assunti in sede di applicazione delle previsioni di cui alla citata legge n. 266/2005, continuando ad esercitare i poteri valutativi concessi al giudice in materia della legge (come interpretata anche dalla Corte Costituzionale, si vedano le sentenze nn. 183 e 392 del 2007 e 123 del 2008), negando, ad es., il beneficio in questione in caso di comportamenti dolosi o di illecito arricchimento (si vedano, ad es., i decreti nn. 57 58 e 59 del 2013 della I sez. giurisd.). In proposito, deve rilevarsi come provvedimenti legislativi di tale natura, contenenti anche proroghe dei termini per la proposizione delle richieste, rischiano di ledere la funzione non solo di repressione, ma, altresì, di prevenzione di danni erariali che, come detto, oggi la prospettiva di una responsabilità amministrativa è destinata a soddisfare. Infatti, tali norme prescindono da un disegno unitario (che tenga conto, eventualmente, come accennato, anche della possibilità di forme di patteggiamento, precedentemente all’instaurazione dei giudizi di primo grado), ed hanno la sola finalità di soddisfare contingenti esigenze di bilancio. In tale prospettiva, che appare irragionevolmente derogatoria, rientra anche la recente previsione di cui all’art. 1, comma 573, della legge di stabilità per il 2014, che, attraverso una non chiara formulazione, sembra consentire, per l’anno 2014, agli enti locali che si sono visti rifiutare l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’art. 243-quater, comma 7, del t.u. n. 267/2000, di riproporre la procedura di riequilibrio finanziario innanzi alla competente sezione regionale di controllo della Corte. 1.5) Questioni processuali I nuovi istituti, appaiono carenti sul piano della regolamentazione processuale, rendono ancora più urgente un’organica riforma del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, risalente com’è noto, al r.d. n. 1038 del 1933. Non sembra più sufficiente il rinvio dinamico al codice di rito, stabilito dall’art. 26 del citato regolamento. Si rende necessario l’innesto nel corpus processuale, in funzione di garanzia del diritto di difesa e di tutela della pienezza del contraddittorio, di istituti, coerenti con i principi del c.d. giusto processo, che completino il percorso già intrapreso dal legislatore con la previsione dell’invito a dedurre, prima della citazione in giudizio, e con la necessità che l’attività istruttoria del Requirente trovi il suo presupposto in una specifica notizia di danno. Per contro, deve essere rafforzato l’impianto posto a tutela dell’Amministrazione danneggiata rendendo più forte il sistema cautelare e garantendo maggiore effettività e la tempestività nell’esecuzione delle sentenze di condanna. Occorre, poi, sottolineare come, anche per il rito contabile, si pone il problema della individuazione di strumenti deflattivi dei giudizi d’appello, instaurati con gravami 12 palesemente infondati; ciò, in analogia a quanto previsto dagli art.li 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile( che non sono, allo stato, applicabili ai giudizi in cui è previsto l’intervento obbligatorio del P.M.). 13 2) Gli orientamenti giurisprudenziali Si ritiene utile proporre un sintetico quadro sugli interventi più significativi della Corte costituzionale, della Corte di Cassazione e delle Sezioni di merito, intervenuti nel corso dell’anno 2013. 2 2.1)La giurisprudenza costituzionale Il giudice delle leggi, nel corso del 2013, dell’assoggettamento delle società in house ha avuto modo di ritornare affidatarie di servizi pubblici locali, sul tema al Patto di stabilità interno, in passato ripetutamente scandagliato. In due diverse decisioni, (Corte Cost. n. 46 e n. 219 del 2013), nelle quali ha ribadito che l’in house providing rimane rappresenta e un’eccezione rispetto alla regola generale dell’affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica. Deroga, peraltro, giustificata dal diritto comunitario in quanto la sussistenza delle condizioni (prevalenza di attività a fini pubblici e controllo analogo) esclude che l’in house contract configuri, nella sostanza, un rapporto giuridico contrattuale intersoggettivo tra l’aggiudicante e l’affidatario, perché quest’ultimo, nella realtà dei fatti, è soltanto una longa manus del primo. Nei confronti delle società strumentali, dunque, esiste e deve efficientemente valere, a carico delle Amministrazioni pubbliche che se ne servono per i loro fini istituzionali, un particolare obbligo di realizzare un diligente e penetrante “controllo” delle attività gestionali compiute dalla compagine societaria in mancanza del quale la scelta del modulo societario non può che essere considerata un modo per l’Ente pubblico di aggirare i vincoli legislativi dettati per la corretta e sana gestione pubblicistica. D’altronde, proprio tale “controllo”, da svolgersi a cura delle Amministrazioni pubbliche conferenti, dovrebbe rappresentare il più saldo argine avverso la dissipazione di risorse finanziarie e le numerose altre illegittimità gestionali che, troppo spesso, sono accertate a carico delle società strumentali aventi veste privatistica (specie di quelle costituite dalle Autonomie locali). Ciò, ovviamente, non esclude che si possa e si debba continuare a contare, quale presidio ordinamentale di deterrenza e di contrasto disponibile come ultima ratio, sul pieno assoggettamento di siffatte società alla giurisdizione di responsabilità patrimoniale della Corte dei conti ogniqualvolta dette società, trincerandosi dietro lo schermo societario privatistico, di fatto sperperino denaro e beni pubblici. Passando ad altro tema, con la sentenza n. 219/2013 la Corte costituzionale ha poi trattato nell’ambito della nuova disciplina dello scioglimento sanzionatorio del Consiglio regionale, quale risultante dal combinato 149/2011., dell’art. 126 Cost. novellato e del d lgs. n. la specifica misura della “rimozione sanzionatoria” per responsabilità politica concernente fattispecie di grave dissesto finanziario con riferimento al disavanzo sanitario 2 Per la ricognizione della giurisprudenza ci siamo avvalsi, in larga parte, del contributo del V.P.G. S. Auriemma alla requisitoria scritta del Procuratore Generale presentata per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014. 14 (art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011 cit.) ; la sentenza ha osservato che l’avvenuto conferimento alla Corte dei conti della funzione di accertare la diretta responsabilità, con dolo o colpa grave, del Presidente della Giunta regionale “spezza indebitamente il delicato equilibrio con cui la Costituzione ha conciliato la sfera di stretta legalità con la concomitante dimensione della discrezionalità politica” concludendo nel senso che l’intervento di legge, costruito e realizzato senza specificare presupposti, natura e tempi di svolgimento del provvedimento giurisdizionale, viola per tale profilo l’art. 126 Cost. e il principio di ragionevolezza, ridondando sulle attribuzioni costituzionali della Regione. La decisione, in sintesi, sottolinea e censura una carenza normativa di tipo processuale richiamando l’attenzione sulla necessità - invero evocabile anche in ordine al tema, più ampio e oramai indifferibile, dell’adeguamento del regolamento di procedura dei giudizi della Corte di conti, reso pressante anche dalle ultime attribuzioni di competenza recate dal D.L. n. 174/2012 - che un migliore dettaglio definitorio delle regole procedurali e di giudizio assista i provvedimenti giurisdizionali che, riferendosi a responsabilità soggettive a contenuto patrimoniale, sono destinati ad incidere negativamente (ed intensamente) nella sfera giuridica dei soggetti destinatari. Un altro, recente chiarimento ermeneutico della Corte costituzionale è contenuto nella sentenza n. 252/2013, che ha giudicato su conflitti di attribuzione tra Enti sorti a seguito di decreti di sequestro emessi dal Pubblico Ministero contabile, ritenuti avere illegittimamente superati i limiti posti alle attribuzioni della Corte dei conti dagli articoli Costituzione integrando un’attività istruttoria 100 e 103 della «non suffragata da elementi concreti e specifici» in ordine al compimento di illeciti amministrativi produttivi di danno erariale, «ma fondata su mere supposizioni», «meramente esplorativa» e comportante acquisizione di documentazione vastissima e relativa a lunghissimo periodo di tempo ; attività che, secondo la Provincia autonoma ricorrente, si sarebbero tradotti in uno «strumento di controllo generalizzato», «indiscriminato e globale» del settore di attività istituzionale interessato, con illegittima invasione della sfera di autonomia dell’Ente autonomo. La Corte costituzionale ha emesso declaratoria di inammissibilità dei due ricorsi, in quanto risoltisi in un improprio mezzo di censura del modo di esercizio della funzione giudiziaria. Sul punto, il Giudice delle Leggi, ha chiarito che, per far valere eventuali (e supposti) errores commessi nell’esercizio del potere cautelare da parte del Procuratore regionale, non vale il conflitto di attribuzione, ma valgono i rimedi previsti dall’ordinamento processuale contabile in cui gli impugnati atti di giurisdizione si iscrivono. 2.2) Giurisprudenza della Corte di Cassazione Passando all’esame delle novità offerte dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione nel corso del 2013, è tornata in grande evidenza la problematica dei limiti di esercizio della giurisdizione contabile nei confronti di amministratori e dipendenti di società di 15 capitali partecipate da socio pubblico. 3 L’intervento di nuove e numerose pronunce, dopo il proliferare di decisioni registrato tra il finire del 2009 ed il 2010, testimonia, da un lato, la vivissima attualità del tema, che riguarda varie società partecipate da socio pubblico rimaste coinvolte in vicende causative di illeciti ed ingenti nocumenti economico-patrimoniali e, dall’altro lato, l’esistenza di orientamenti nomofilattici della Suprema Corte tuttora alle prese con innegabili oscillazioni e difficoltà interpretative. Ciò, allo stato, sembra rappresentare un vulnus al consolidarsi di un solido corpus di “precedenti conformi” che sappia indirizzare (e scoraggiare) la proposizione di impugnative per regolamento di giurisdizione. E’ stato, poi, sostanzialmente ribadito il pregresso orientamento secondo cui la giurisdizione in ordine all'azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti, avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica della società di diritto privato, spetta al giudice ordinario, non essendo configurabile né un rapporto di servizio tra l'agente danneggiatore e l'ente pubblico titolare della partecipazione, quand’anche totalitaria, né (salvo il caso incontrovertibile e sui generis del nocumento all’immagine) un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, che sono i soli presupposti idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti. Il danno inferto dagli organi della società al patrimonio sociale, ad avviso della Cassazione, non è idoneo a configurare anche un'ipotesi di azione ricadente nella giurisdizione della Corte dei conti, perché esso non implica alcun danno erariale, bensì unicamente un danno sofferto da un soggetto privato (appunto la società) e riferibile al patrimonio appartenente soltanto a quel soggetto e non certo ai singoli soci pubblici o privati, i quali sono unicamente titolari delle rispettive quote di partecipazione e i cui originari conferimenti restano confusi ed assorbiti nell'unico patrimonio sociale. La correttezza di tale conclusione troverebbe conferma nell'impossibilità di realizzare, altrimenti, un soddisfacente coordinamento sistematico tra l'ipotizzata azione di responsabilità dinanzi giudice contabile e l'esercizio delle azioni di responsabilità (sociale e dei creditori sociali) contemplate dal codice civile. Peraltro, secondo la Cassazione, l'azione del procuratore contabile ha presupposti e caratteristiche completamente diversi dalle azioni di responsabilità sociale e dei creditori sociali contemplate dal codice civile: l'una è obbligatoria, le altre discrezionali; l'una ha finalità essenzialmente sanzionatoria (onde non implica necessariamente il ristoro completo del pregiudizio subito dal patrimonio danneggiato dalla mala gestio dell'amministratore o dall'omesso controllo del vigilante), le altre hanno scopo ripristinatorio; l'una richiede il dolo o la colpa grave, e solo in determinati casi è esercitabile anche contro gli eredi del soggetto responsabile del danno; per le altre è sufficiente anche la colpa lieve ed il debito risarcitorio è pienamente trasmissibile agli eredi. Tuttavia, pur tenendo fermi gli approdi logico-interpretativi sin qui rammentati, la Cassazione, è approdata ad una ulteriore riflessione: quando ci si trova in presenza del particolare 3 Decisioni n. 3038, n. 7374, n.. 8352, n. 10299, n. 20075, n. 20696, n. 26283, n. 26936, n. 27489 e n. 27993 del 2013. 16 fenomeno giuridico dell’ in house providing (società di diritto privato costituite per finalità di gestione di pubblici servizi e dotate dei tre requisiti della natura esclusivamente pubblica dei soci, dell'esercizio di attività in prevalenza a favore dei soci stessi e della sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici), non è possibile ignorare che dette società costituiscono articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano; non sono soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi. Gli organi di tali società, assoggettati come sono a vincoli facenti capo alla pubblica amministrazione, neppure possono essere considerati, a differenza di quanto accade per gli amministratori delle altre società a partecipazione pubblica, come investiti di un mero munus privato, inerente ad un rapporto di natura negoziale instaurato con la medesima società. Essendo essi preposti ad una struttura corrispondente ad un'articolazione interna alla stessa pubblica amministrazione, sono personalmente a questa legati da un vero e proprio rapporto di servizio, con logiche e lineari conseguenze in punto di responsabilità e di relativa giurisdizione. Tuttavia, resta ancora da considerare che al Corte di Cassazione da queste nuove riflessioni, (che comunque segnano un’apertura di orizzonte ermeneutici), non ha ritenuto di poter trarre Procura Generale in sede di controricorsi, per futuri sviluppi la conseguenza, negli indirizzi più volte sostenuta dalla dell’esistenza di un evidente regime giuridico speciale che necessariamente deve discostarsi dalle costruzioni rigidamente civilistiche. Passando ad altra tematica, si nota che nel corso del 2013 la Cassazione ha in diverse occasioni riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti anche in tema di contributi di derivazione nazionale, europea o mista, percepiti da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, ove gli stessi siano vincolati alla realizzazione di programmi pubblicistici e siano stati indebitamente conseguiti oppure distolti da detta finalità. 4 La giurisdizione è stata confermata nei confronti del privato beneficiario di fondi pubblici che, con una deviazione dell’obiettivo non dà seguito al progetto che di finanziamento, così generando un evidente danno misurabile nel mancato potenziamento del moltiplicatore economico e dell’occupazione. Significative, sul tema di utilizzi illeciti di contribuzioni pubbliche demandate alla giurisdizione Corte dei conti della potestà cognitiva esclusiva sugli stessi, sono due decisioni ( Decisioni n. 20701 e n. 26935 del 2013) che hanno riguardato i contributi comunitari "diretti", destinati ad incentivare la ricerca tecnologica in ambito internazionale. In questi casi i contributi neppure temporaneamente entrano nel bilancio delle amministrazioni nazionali, ma sono gestiti in toto direttamente dalla stessa Commissione europea. La Cassazione - al cospetto di fenomeni spesso truffaldini, nonché a fronte di prospettazioni difensive volte ad affermare un pregiudizio causato esclusivamente all'erario o patrimonio dell'Unione europea e, perciò, ad invocare l’applicazione dei soli rimedi previsti dalla legislazione comunitaria, ha rigettato le costruzioni teorica difensiva ritenendole fondate su di un duplice erroneo presupposto: 4 Decisioni n. 295, n. 296, n. 1774, n. 1775, n. 7377 e n. 17660 del 2013. 17 - che sussista un rapporto di conflittualità e di esclusività fra l'ambito della giurisdizione italiana e quella comunitaria, in presenza della quale la prima sarebbe comunque tenuta a cedere, in materia di indebita percezione, distrazione o illecita utilizzazione di finanziamenti o contributi comunitari; - che la giurisdizione della Corte dei Conti sarebbe sostitutiva - precludendone l'esercizio - dei normali rimedi derivanti dai singoli rapporti intercorrenti tra l'amministrazione ed i soggetti danneggianti. 2.3) La giurisprudenza delle Sezioni della Corte dei conti Passando alla giurisprudenza delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, un rilievo certamente assorbente in ordine a principi e tendenze manifestatisi nel 2013 e che potranno avere sviluppi elaborativi nel nuovo anno che si va ad inaugurare hanno le decisioni assunte dalle Sezioni Riunite. Nell’esercizio delle funzioni loro già spettanti ai sensi dell’art. 1, comma 7, del D.L. n. 453/1993 e succ. modificazioni (regolamenti di competenza e questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali ovvero a richiesta del procuratore generale o del presidente della Corte), nel corso del 2013 le Sezioni Riunite hanno pronunciato: - l’ord. n. 1 del 12 giugno 2013 che, decidendo un regolamento di competenza, ha annullato un provvedimento di sospensione necessaria del processo contabile adottato in assenza della pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio sospeso ed un giudizio di legittimità costituzionale riguardante norma di legge non suscettibile di applicazione nel processo pregiudicato. - la sentenza n.. 4/2013/Q del 30 luglio 2013 che, in ambito di giudizio pensionistico, ha affermato il principio di diritto secondo cui per la regolare instaurazione del contraddittorio, a seguito della riassunzione di processo dell’art. 5, comma 3, della legge n. 205/2000, riassunzione alla che sia stato interrotto ai sensi non è necessaria la notifica dell’atto di controparte, ma è sufficiente che l'atto medesimo sia depositato entro il termine semestrale previsto dall'art. 305 c.p.c. nella segreteria dell'ufficio giudiziario presso il quale pende il processo, mentre la notifica dell'istanza e del decreto di fissazione d'udienza può avvenire anche successivamente, purché entro il termine eventualmente fissato dal giudice ovvero, in mancanza, rispettando i termini per la comparizione. (indirizzo confermato con la decisione n.. 8/2013/QM del 4.12.2013). Ulteriore attività sulla quale si sono di recente misurate le Sezioni Riunite, è quella caratterizzata dalla prima applicazione attuativa di norme che hanno disegnato due nuovi ed importanti ambiti di potestà cognitiva, che il legislatore ha affidato alla Corte dei conti : Uno riguarda i giudizi proponibili ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, avverso gli elenchi delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche annualmente compilati dall’Istat. Qui, le SSRR hanno ritenuto che a detta tipologia di giudizi, aventi carattere impugnatorio in unico grado, sono applicabili le 18 norme contenute nel R.D n. 1038/1933, con specifico riguardo all’art. 58 sui giudizi ad istanza di parte ed alle disposizioni generali recate dal Titolo I dello stesso Regolamento di procedura. Pertanto, l’interesse a ricorrere avverso l’elenco ISTAT per le inclusioni che nello stesso vengono disposte in base a norme primarie ed anche regolamentari di derivazione europea sussiste e può sorreggere le impugnative fintanto che l’elenco – avente efficacia annuale - dispieghi i suoi effetti nell’ordinamento. L’altra tipologia di giudizi si riferisce alle tipologie di ricorso avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo (ved. sentenze 4.11.2013). n. 2/2013/EL del 12.6.2013 e n. 6/2013/EL del Pronunciando in giudizi promossi ai sensi dall’art. 243-quater, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, Le SS.RR. hanno evidenziato che per tutti i “giudizi ad istanza di parte in tema di giurisdizione contabile esclusiva” è necessaria l’applicazione, sul piano processuale, delle norme e dei principi posti dall’art. 58 del r.d. n. 1038/1933. Con successiva sentenza n. 5/2013/EL dell’11.10.2013 è stata nuovamente affrontata e respinta la questione pregiudiziale concernente la legittima composizione dell’organo giudicante, già proposta dal PM in occasione del primo giudizio instaurato ai sensi del comma 5 dell'art. 243-quater del TUEL e con riferimento all’osservanza dei parametri costituzionali di cui agli artt. 25 e 111 della Costituzione, che era stata rigettata con la citata decisione n. 2/2013/EL. In tale caso, inoltre, dovendo giudicare su di una vicenda per la quale era già intervenuta sentenza del TAR-Catania affermativa della giurisdizione della Corte dei conti (con conseguente translatio), poi appellata innanzi al CGA, le Sezioni Riunite hanno respinto la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. avanzata dal Pubblico Ministero, ritenendo insussistenti i presupposti giuridici della pregiudizialità logico-giuridica, che sono i soli a giustificare la sospensione necessaria del processo. Con la citata sentenza n.2/2013/EL, è stato finalmente enunciato in maniera chiara ed inequivoca che “ le materie di contabilità pubblica possono ora correttamente e positivamente individuarsi in un organico corpo normativo, inteso alla tutela dell’integrità dei bilanci pubblici, dotato di copertura costituzionale e presidiato da un giudice naturale, che è la Corte dei conti nelle sue varie attribuzioni costituzionali, similmente a quanto, del resto, avviene per i cosiddetti “blocchi di materie” riservati alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Corte Cost. n. 204/2004). Che, poi, le materie della contabilità pubblica abbiano un impatto trasversale su tutte le altre giurisdizioni è un dato non revocabile in dubbio, il quale esige estrema cura nella delimitazione delle rispettive sfere di giurisdizione”. Da citare è anche la sentenza n. 6/EL/2013 del 4.11.2013 che ha respinto la tesi secondo cui i ricorsi avverso l’approvazione oppure il diniego del piano di riequilibrio finanziario deliberati dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché quelli avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione, costituiscano ipotesi speciali di impugnazione. Se così fosse, l’impugnabilità delle deliberazioni di controllo rese in tema di approvazione o diniego di piani di rientro e di ammissione al fondo di rotazione sarebbe insuscettibile di 19 ricevere estensione analogica a casi similari, mancando la necessaria interpositio legislatoris per estendere il previsto meccanismo giurisdizionale ad una diversa casistica. La decisione, invece, ha sposato l’opposta tesi, secondo la quale tutti gli atti deliberati dalle Sezioni regionali della Corte dei conti in sede di controllo non si configurano come provvedimenti promananti da organi del potere amministrativo, ma come atti provenienti da organo esterno alla pubblica amministrazione, nell’esercizio di un potere naturale di controllo, attribuito in via esclusiva alla magistratura contabile. In conseguenza di ciò, al di là delle ipotesi tipizzate all’art. 243-quater del TUEL, le delibere adottate dalle Sezioni regionali della Corte sono del tutto sottratte al sindacato giurisdizionale di altri giudici diversi dalle Sezioni riunite della stessa Corte in speciale composizione. Un cenno merita il fatto che tra le aree di cognizione giudiziale per le quali maturano nuove prospettive ermeneutiche è quello della giurisdizione sui conti giudiziali , settore che ha registrato un rilevante impatto con l’introduzione della normativa introdotta dall’art. 1, comma 10, e ss. del DL n. 174/2012. Tra l’altro, è’ stato affidato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti il compito di effettuare un riscontro annuale di regolarità dei rendiconti amministrativi resi dai gruppi consiliari. Si tratta di una previsione che ha suscitato talune perplessità interpretative, in ordine alla conciliabilità tra lo speciale meccanismo di controllo della rendicontazione amministrativa e l’ordinaria applicazione della regola generale dettata dall’art. 44 del R.D. n. 1214/1934 in base alla quale la Corte, con giurisdizione contenziosa, giudica sui “conti degli agenti contabili” che abbiano avuto gestione o maneggio anche solo di fatto di denaro pubblico, compresi i conti di tesorieri ed agenti degli enti locali; ne sono derivate, in fase di prima applicazione e per il momento, soluzioni giurisprudenziali non univoche, posto che alcune Sezioni giurisdizionali territoriali hanno respinto istanze per resa di conto giudiziale proposte dal Pubblico Ministero (Sez. Piemonte, con ordinanza n. 17 poi riformata in appello), mentre altre le hanno accolte (Sez. Lazio con dec. n. 1/2012 e Sez. Toscana con i decreti nn. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 219 del 2013). Nel contempo, le Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e Toscana hanno proposto 4 conflitti di attribuzione innanzi la Corte costituzionale ritenendo tale norma lesiva di competenze costituzionalmente protette (la discussione di tali conflitti è prevista nell’adunanza della Corte Costituzionale del 15 aprile 2014) Da ultimo, merita un cenno anche l’ordinanza n. 20597/2013 in tema di azione revocatoria. La pronuncia, nel confermare che il Procuratore regionale della Corte di conti, ai sensi dell’art. 1, comma 174, della legge n. 266/2005, è legittimato a promuovere l’azione revocatoria che sia in rapporto strumentale ad azione di responsabilità per danno erariale, ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui, invece, l’azione revocatoria sia promossa direttamente e in sede civile dall’Amministrazione creditrice divenuta già titolare del credito risarcitorio, peraltro senza esaminare, in quanto esulante dall’ambito cognitivo proprio dell’innescato regolamento, la questione della persistente proponibilità di tale domanda dopo la menzionata novella del 2005. 20 2.4) La giurisprudenza della Sezione Campania Sullo specifico punto si rimanda alla dettagliata e completa relazione redatta dal Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Campania. 3)L’attività 3.1.) Le statistiche Questo il dato quantitativo e statistico dell’attività dell’anno 2013. Sono pervenute nell’anno n. 7.937 denunce5. Sono state aperte n° 4.836 vertenze e archiviate in via preliminare, per mancanza delle condizioni dell’azione, n. 1.350 denunce. Il 5,42 % riguardano fattispecie riconducibili a danni provocati ad Enti Statali; il 27,40 % ad Enti Locali e Regionali il 2,37 % alle AA.SS.LL e l’1,31% ad altri enti. Spicca, quantitativamente su tutti, il dato relativo ai debiti fuori bilancio: 853 denunce (12 % del totale), quasi tutte relative a situazioni debitorie pregresse degli Enti Locali (in particolare dei Comuni il 84,19 %). L’ammontare complessivo dei debiti fuori bilancio deliberati e segnalati dagli enti locali è di circa 320 milioni di Euro (dato estrapolato per difetto). Tenuto conto del critico livello finanziario degli enti locali campani, si tratta di un dato che desta particolare allarme in quanto, in non pochi casi, il debito c.d. fuori bilancio genera crisi finanziaria all’ente. Dopo attività istruttorie condotte, o direttamente presso gli enti interessati ovvero mediante deleghe conferite agli organi di polizia giudiziaria, sono state archiviate n. 8.292 vertenze.6 Per n. 8.440 vertenze sono in corso istruttorie e altre iniziative processuali. Per la tipologia evento “danni ambientali - abusi edilizi - inquinamento” si registra solo la ricezione di 15 denunce; tale dato è in palese contrasto con le rilevazioni fatte dalle Corti d’appello di Napoli e Salerno nonché con i dati forniti dall’Arma dei Carabinieri e con la notorietà del fenomeno degli abusi edilizi per i quali, una volta accertati si dovrebbe procedere alla acquisizione gratuita, ovvero alla demolizioni (nella stragrande maggioranza dei casi nessuna delle due opzioni viene esercitata con i conseguenti danni e responsabilità derivanti dall’inerzia delle Amministrazioni locali). N° 25 denunce di danno riguardano deviazioni nell’erogazione e/o utilizzazione di contributi pubblici; è un settore, questo dei finanziamenti pubblici, tenuto sotto costante controllo da 5 In tale numero non si tiene conto delle 3.951 denunce relative alle questioni connesse alla legge Pinto (equa riparazione) pervenute all’Ufficio di Procura dall’ aprile 2012 al 31/12/2013 direttamente dalle Corti d’appello via posta certificata. E’ in corso una procedura per l’acquisizione di tali denunce che sono in numero considerevole. Dal numero delle vertenze aperte sono state escluse anche quelle relative agli incidenti automobilistici ed ad altre non rilevanti fattispecie di danno, provenienti dal Comando Legione Carabinieri della Campania. 6 Il rilevante numero di archiviazioni (8.292) registrate nell’anno si riferisce anche ad attività svolte negli anni passati le quali, però, non erano state seguite dalle ordinarie procedure di discarico al sistema informativo della Corte per carenza di risorse da dedicare a tale adempimento. Nel corso di quest’anno si è provveduto con risorse straordinarie provenienti da un Ufficio dello Stato esterno alla Corte (la Direzione Marittima di Napoli), che nello spirito della collaborazione tra Organi concorrenti alla missione istituzionale dello stesso Soggetto unitario, ha reso possibile sanare il gap organizzativo. Più che un grazie, un sincero apprezzamento per la illuminata visione e interpretazione dei propri compiti. 21 parte della Guardia di finanza per le grandi ripercussioni sul sistema economico nazionale e statale. Quali soggetti danneggiati vengono individuati, oltre che lo Stato (agevolazioni statali), la Regione (contributi regionali) e la Comunità Europea (Frodi Comunitarie). Le istruttorie sono assai complesse e, normalmente, non si esauriscono nel corso di un solo anno sicché la rilevazione sull’attività deve essere proiettata in spazi più lunghi; la tipologia evento ha prodotto, nell’ultimo anno, citazioni in giudizio per un ammontare complessivo di 5.996.907,12 di euro. Anomalo, per difetto, appare il dato quantitativo riguardante le Aziende Sanitarie Locali. A fronte di bilanci che statisticamente rappresentano la gestione d’ingentissime somme di denaro e tenuto conto della varietà e complessità dei settori d’intervento, le denunce riguardanti il mondo della sanità, sono assai poche, solamente 121; tra l’altro, la maggior parte, relative solo a vicende connesse a controversie e gestione del Personale o all’erogazione di spese farmaceutiche. Peraltro quasi tutte le denunce scaturiscono da segnalazioni della GdF o da esposti di privati; poche dalle dirigenze delle Agenzie Sanitarie e dagli organi preposti ai controlli. N° 58 vertenze si riferiscono a danni arrecati al Patrimonio, immobiliare e mobiliare, appartenente ad Enti Locali. Le restanti vertenze aperte riguardano altre fattispecie di danno. Per completezza, si forniscono questi ulteriori dati: n° 88 vertenze riguardano questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del Personale degli enti locali; n° 171 sono connesse a reati commessi da pubblici dipendenti; n°37 istruttorie sono concernenti materia riferita all’attività contrattuale della pubblica amministrazione; n° 48 riguardano verifiche amm.vo contabili; n° 64 le rendicontazioni irregolari; n° 111 incarichi e consulenze; n° 97 per attività inerenti a contenziosi di Amministrazioni Pubbliche; n. 34 riguardanti questioni connesse all’attività dell’INPS Le vertenze pendenti hanno dato luogo, nel 2013, a n 1.915 attività istruttorie; n. 178 tra inviti a dedurre e atti integrativi (con n.695 soggetti invitati); n.156 atti di citazione di responsabilità con un totale di 482 chiamati in giudizio. Sono state archiviate n. 8.292 vertenze. All’inizio dell’anno 2013 le giacenze erano 12.002 vertenze; all’inizio del 2013 le vertenze in corso sono 8.440. Nel corso dell’anno sono state pronunciate condanne per complessivi euro € 40.965.800,12. Sempre nell’anno sono state recuperate effettivamente somme per complessivi € 7.308.6651,07; altri recuperi sono in corso7. Le somme richieste con gli atti di citazione ammontavano a importi superiori diminuiti, in parte, in applicazione del potere riduttivo. La modesta differenza tra le domande e l’accolto significa che il lavoro istruttorio sul quale l’Ufficio di procura ha costruito i vari giudizi è stato accurato. In non pochi casi, all’invito a dedurre non 7 La Sezione giurisdizionale per la Campania ha pubblicato in data 7.2.2014, sentenza (n. 106/2014) con la quale si attesta l’avvenuto pagamento in corso di causa della somma di € 858.742,00 in favore della ASL di Benevento, conseguente la citazione con la quale la Procura regionale aveva chiamato in giudizio vari medici che non avevano provveduto ad aggiornare le liste degli aventi diritto alle prescrizioni del medico di base. A seguito dell’avvenuto integrale recupero il giudizio è stato dichiarato concluso per insussistenza del danno. 22 ha fatto seguito l’atto di citazione. I Procuratori regionali esaminano con scrupolosa attenzione le controdeduzioni degli invitati e non esitano ad archiviare le istruttorie là dove riconoscano accoglibili le ragioni esposte dagli interessati. Le somme contestate con gli atti di citazione notificati nell’anno ammontano a complessivi € 125.636.188,00; la discussione di questi giudizi è prevista per tutto l’anno 2014 e 2015. Per quanto riguarda l’attività cautelare posta in opera nell’anno 2013, sono state promosse n. 30 istanze di sequestro cautelare, per complessivi € 68.754.845,00 Quasi tutte le istanze di sequestro sono state accolte (alcune con una riduzione degli importi) sia in sede di convalida sia dopo la proposizione del reclamo. Sono state promosse anche n. 5 azioni revocatorie. Circa l’incidenza della nostra azione sul tessuto economico-sociale regionale, occorre, necessariamente, proiettare l’intera attività in un arco di tempo non limitato al solo anno di osservazione. L’utilità dell’impatto, infatti, va misurata avendo riguardo alle modificazioni sul modo di amministrare che riusciamo a provocare nei soggetti che gestiscono pubbliche risorse. Un esempio più che significativo proviene dalle modalità di utilizzo dei finanziamenti pubblici a sostegno delle attività produttive. L’avere puntato l’attenzione sulle responsabilità derivanti dalle carenze e/o debolezza dei controlli, da parte delle banche concessionarie e degli enti erogatori, ha portato, da parte degli enti erogatori, a una intensificazione dei controlli e delle attività ispettive che, hanno generato molte revoche di finanziamenti, ma, anche, dissuaso i beneficiari a non fare troppo affidamento sulla debolezza del sistema controlli. Può oggi affermarsi che appare meno forte la quasi certezza d’impunità che, in quel settore, sembra avere regnato fino a qualche anno fa e che, assieme al regime di diffusa illegalità, ha prodotto danni incalcolabili al territorio regionale, sia in termini di occupazione, sia in termini di beni prodotti, di mancato indotto e mancati moltiplicatori economici. In questo quadro deve anche essere misurata e valutata l’attività di archiviazione delle vertenze per le quali i singoli magistrati riconoscono che non sussistono le condizioni per il proseguimento dell’azione. In molti casi, in esito agli accertamenti istruttori, le pubbliche amministrazioni procedono esse stesse a porre in essere i necessari correttivi per il recupero del danno ovvero per farne cessare le cause. L’attività istruttoria, quindi, si rivela assai utile perché non solo genera procedure di recupero in autotutela, ma anche perché provoca comportamenti più corretti. In tale modo si consegue il risultato reintegratorio e/o risarcitorio senza dispendio di risorse processuali e senza il trauma delle chiamate in giudizio. Ne deriva che, anche attraverso una giusta lettura dell’attività delle archiviazioni, è possibile valutare correttamente l’incidenza dell’attività inquirente nel tessuto economico sociale del territorio. 3.2) I giudizi Sono stati emessi n. 156 atti di citazione con richieste risarcitorie per complessivi € 125.636.188,00. In nota si indicano alcune delle citazioni più significative, notificate nell’anno 23 20138. Di tali atti: n. 82 sono diretti contro gestioni degli Enti locali e territoriali; n. 5 verso Società partecipate; n. 19 verso Amministrazioni centrali; n. 9 verso gestioni di Aziende Sanitarie Locali; n. 15 verso altri enti. 8 1. Danno di € 815.471,73 nei confronti dell’E.A.V., società partecipata interamente dalla Regione Campania, imputabile al management (direttori generali e amministratori unici delle società controllate dall’EAV) per aver consentito la erogazione di un esodo incentivante in misura maggiore rispetto al CCNL di categoria. 2. Citazione nei confronti di dipendenti dell’Ufficio scolastico regionale e dell’istituto scolastico, per immotivata risoluzione di rapporto di lavoro con Dirigente scolastico (al raggiungimento dei 40 anni di contributi) con conseguente pagamento degli emolumenti sia al reintegrato sia al trasferito, con presunto danno di € 28,066.67 3. Citazione nei confronti dei dirigenti dell’Ufficio finanziario e di Polizia Municipale del Comune di Caserta per non aver rispettato il vincolo di destinazione alle somme incassate per violazioni al codice della strada, anomalie nella gestione dei pignoramenti presso terzi e utilizzo di somme a specifica destinazione, danno presunto di € 17.160.382,23. 4. Giudizio per stabilizzazione da parte della GM Salerno di 11 persone assunte con contratti di collaborazione autonoma e senza titolo per la stabilizzazione. Danno di € 755.898,56. 5. Citazione nei confronti dei direttori del 10° Centro Rifornimenti e Mantenimento di Napoli, per plurime irregolarità, tra le quali la corresponsione del FUS (Fondo Unico di Sede) in assenza dei presupposti normativi, danno di € 1.318.540,19 . 6. Riconoscimento numerosi debiti fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale di Napoli, tra cui quello del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale per spese di rappresentanza in giudizio di primo grado in causa intentata da dipendente della Amministrazione, per cui era stato conferito incarico a legale esterno. Chiamati amministratori e dipendenti che conferirono l’incarico all’esterno. Danno € 20.216,80 7.Comune di Salerno – consulenze illegittime conferite al Sig. Felice Marotta, giá dipendente del comune di Salerno, in assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il conferimento delle stesse. Importo del danno: Euro 753.761,13. Soggetti convenuti: componenti giunta comunale Salerno ed i segretari comunali pp.tt.; 8.Comune di Salerno – incarico di direttore generale conferito al sig. Felice Marotta, giá dipendente del Comune di Salerno in assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi. Importo del danno: €. 34.029,51. Soggetti convenuti: Sindaco e segretario generale 9.Commissariato bonifiche – illegittimo affidamento incarico consulenza in via breve a due avvocati dello Stato. Importo del danno: €.40.000,00. Soggetti convenuti: commissari straordinari, avvocati dello Stato che hanno ricevuto l’incarico e avvocati dello Stato che hanno autorizzato l’incarico; 10. Regione Campania: illecito uso dei fondi comunicazione destinati ai gruppi consiliari. Importo del danno: €.191.423,55 (di cui €.63.807,85 a titolo di danno patrimoniale ed €.127.615,70 a titolo di danno all’immagine) – concesso sequestro conservativo per l’intera cifra. Soggetti convenuti: Consigliere regionale Massimi Ianniciello; 11.Provincia Salerno: affidamento consulenze illecite. Soggetti convenuti: dirigenti provincia 12.Comune Pagani: illegittima monetizzazione centro commerciale Pegaso. Danno: €.1.060.600,00. Soggetti convenuti: amministratori e funzionari comune Pagani; 13.Comune Pagani: illecita erogazione compensi per funzioni di componenti commissioni per il contributo integrativo canoni di locazione persone disagiate Danno: €.54.100,00. Soggetti convenuti: amministratori e funzionari comune Pagani; 14.Comune Gragnano: spese di rappresentanza illecite Presidente Consiglio comunale. Danno: €.25.000,00 circa. Soggetti convenuti: Presidente Consiglio comunale e responsabili settore finanziario ed economato (sequestro conservativo in atto) 15.Ministero dei Beni e delle Attività culturali. Spoliazioni di beni librari in danno della Biblioteca Statale Oratoriana annessa al Monumento Nazionale dei Girolamini di Napoli . Convenuti: il Direttore ed il Conservatore della Biblioteca dei Girolamini. Danno: 19.460.000 euro, discendente dalla devastazione portata alla Biblioteca che ha smembrato l’unità delle collezioni librarie e quello riportato dai libri. In corso sequestri conservativo ante causam. 16.Varie citazioni aventi ad oggetto attività libero – professionale medica (ALPI) praticata in nero. Le prestazioni mediche sono state effettuate in violazione delle norme stabilite per l’attività autorizzata intramoenia nella forma cd. allargata e quindi, dell’obbligo di esclusiva. I medici pur avendo aderito al regime intramurario, svolgevano attività libero professionale percependo e incamerando corrispettivi dai pazienti senza versare le quote di competenza della ASL. Illegittima percezione dell’indennità di esclusiva. - Convenuti: n. 13 dirigenti medici specialisti. Amministrazioni danneggiate: ASL Caserta e l’Azienda Ospedaliera San Sebastiano e Sant’Anna di Caserta. Danno: 824.013,78 euro, corrispondente all’indennità di esclusività indebitamente percepita nei periodi considerati. –in altra citazione: Convenuti 19 dirigenti medici specialisti della ASL di Caserta (ex ASL CE 1 e 2) ed in parte dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Amministrazioni danneggiate: ASL Caserta e l’Azienda Ospedaliera San Sebastiano e Sant’Anna di Caserta. Danno: euro 1.331.461,90 euro, corrispondente all’indennità di esclusività indebitamente percepita nei periodi considerati. 17.Citazione per danni causati all’Amministrazione regionale. Responsabilità amministrativa indiretta discendente da sentenza di condanna del G.O. passata in giudicato. La Regione Campania ha subito un pignoramento di somme per effetto della sentenza di condanna passata in giudicato del Tribunale di Napoli nel giudizio promosso dalla Società Imprepar Impregilo Partecipazioni S.p.a. in liquidazione, avente ad oggetto una controversia sull’esecuzione di lavori di bonifica. Addebito di colpa grave dei funzionari e degli organi regionali per avere disposto le sospensioni dei lavori al fine di ovviare a precedenti loro mancanze ed inattività progettuali. Tale danno è stato ulteriormente aggravato dal mancato tempestivo adempimento spontaneo da parte della Regione, quando ormai era già stata definita la procedura esecutiva attivata dalla società. Convenuti: il Coordinatore del Servizio Lavori Pubblici della Giunta Regionale della Campania nel periodo considerato, l’Ingegnere Capo dei lavori, il Direttore dei lavori ed il Dirigente del Settore 24 Geotecnica, geotermia, Difesa del Suolo, nell’A.G.C. Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazioni della Giunta Regionale della Campania (quest’ultimo risponde solo per la quota di 28.708,27 euro). Danno: 1.515. 227,52 di euro corrispondente alle somme riconosciute alla società a titolo di risarcimento danni. 18.Amministrazione danneggiata: Prefettura di Salerno – Ufficio Territoriale del Governo. Oggetto: Attribuzione al personale civile non dirigenziale in servizio presso la Prefettura di Salerno – U.T.G. - del fondo unico di amministrazione (F.U.A.) nell’anno 2007, in violazione dei presupposti giuridici previsti dal CCNL – Comparto Ministeri e dall’ulteriore normativa di settore. Convenuti: il delegato alla rappresentanza della parte pubblica nelle trattative decentrate locali nonché materiale liquidatore della relativa spesa ed il dirigente responsabile del Servizio del Personale ratione temporis, nonché componente di parte pubblica nelle medesime contrattazioni decentrate locali. Cinque citazioni una per un danno di 137. 220,11 euro; altra per un danno di 146.567,22 euro; altra per un danno di 179.482,26 euro; altra per un danno di 66.953,9 euro; altra per un danno di 18.528,8 euro. 19.Amministrazione danneggiata: CUB - Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta. Oggetto: indebiti pagamenti effettuati dal CUB - Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta a favore di società operanti nel settore ecologico – ambientale. Convenuti: Vicepresidente con funzioni di Presidente e di C.d.A. ed il Direttore Generale. Danno: 691. 698,00 euro. Sequestri in corso 20.Amministrazione danneggiata: Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (ASI) della provincia di Napoli. Oggetto: Improvvisata, non ponderata e maldestra “liquidazione” dei beni in disponibilità del Consorzio ASI ed in un caso addirittura di beni non appartenenti allo stesso, in carenza di condizioni per una futura acquisibilità al solo scopo di “fare cassa” per nascondere l’enorme buco nel bilancio consortile da parte del Commissario Straordinario del Consorzio ASI pro tempore. Convenuti: il Commissario Straordinario del Consorzio ASI pro tempore. Danno: 42.783,42 euro. 21.Amministrazione danneggiata: ASL Salerno - P.O. Umberto I di Nocera Inferiore Oggetto: omesso versamento delle somme derivanti dalla riscossione dei ticket sanitari nei confronti dell’utenza, presso l’ASL Salerno - P.O. Umberto I di Nocera Inferiore (SA) da parte di un dipendente. Convenuto: dipendente dell’ASL Salerno addetto al versamento delle somme derivanti dalla riscossione dei ticket sanitari nei confronti dell’utenza. Danno: 21.700 euro. Stato a seguito della notifica della citazione , l’ASL SA ha provveduto alla trasmissione della documentazione attestante i versamenti effettuati dal convenuto citato in giudizio, a ristoro dei danni subiti dall’amministrazione e quella comprovante l’avvenuto incasso delle somme per un totale di 21.700,00 euro. 22.Amministrazione danneggiata: ASL SALERNO. Oggetto: Nucleo di valutazione presso l’ASL SALERNO ex SA 2; attribuzione illegittima di doppia indennità di riunione giornaliera. Convenuti: i 5 componenti del Nucleo di valutazione. Danno: 16.000 euro. Stato: uno dei convenuti ha provveduto a restituire la propria quota rispetto all’importo complessivo, in seguito alla notificazione dell’invito a dedurre. 23.Amministrazione danneggiata: Ministero dell’Interno - Questura di Napoli. Oggetto: danno all’immagine subito dal Ministero dell’Interno - Questura di Napoli, in seguito alla condanna inflitta all’ex Vice Ispettore della Polizia di Stato Pasquale De Santis nell’ambito del proc.to pen. per corruzione ed associazione a delinquere di stampo mafioso (per lui, concorso esterno), pena confermata dalla Corte di Appello di Napoli e dalla Corte di Cassazione Convenuto: ex Vice Ispettore della Polizia di Stato. Contestato danno all’immagine patrimoniale e non patrimoniale per complessivi 1.186.390 euro. 24.Amministrazione danneggiata: Ministero dello Sviluppo Economico. Oggetto: indebita percezione di contributi pubblici previsti dall’art. 45 della L. 448/1998, a favore di emittenti televisive .p.p., oggetto di indagini n. 401/09/21 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno (art. 316 - ter c.p.) Convenuto: l’amministratore unico e legale rappresentante della “FINMEDIA S.r.l.” Danno: 97.010,49 euro. Richiesto sequestro 25. ACSM società partecipata dall’ente Provincia di Caserta e da numerosi comuni della medesima provincia. Finanziamento illecito DANNO: circa 12 MEURO. - CITATI: n. 28 tra consiglieri e dirigenti della provincia di Caserta Sequestro patrimoniale ante causam. 26. Regione Campania. Sanzioni per violazione leggi in materia ambientale– Mal funzionamento depuratori. Danno: oltre 12 MEURO. Citati: n. 3 tra dirigenti e funzionari regione Campana Condotta antigiuridica: mancata riscossione delle numerose sanzioni irrogate per violazione del codice dell’ambiente.- Sequestro patrimoniale ante causam, accolto); accoglimento 27 . Appalto per la sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile della strada provinciale nr. 108 CasalvelinoCelso . DANNO: €. 615.182,18. - CITATI: n. 6 dipendenti dell’ente provincia di Salerno.- CONDOTTA ANTIGIURIDICA: mancata realizzazione delle opere finanziate con risorse pubbliche. Sequestro patrimoniale ante causam Contestuale pendenza di procedimento penale; 28. Atto di citazione a giudizio vs dirigenti ed amministratori della società Napoli Servizi spa, società di servizi strumentale integralmente partecipata dal comune di Napoli. Danno: euro 1.553.368,21. CITATI: ex sindaco del Comune di Napoli e n. 9 tra dirigenti e amministratori; CONDOTTA ANTIGIURIDICA: plurime condotte concretizzatesi in una gestione antieconomica della società integramente partecipata dal comune di Napoli. Sequestro patrimoniale ante causam. Pende regolamento preventivo di giurisdizione innanzi alle SS.UU. della Cassazione, cui si è resistito con controricorso 29. Atto di citazione a giudizio emesso nei confronti di n. 6 tra dirigenti e amministratori della ANM società interamente partecipata da comune di Napoli, avente ad oggetto il servizio di trasporto pubblico. DANNO: € 3.926.225,00. CITATI: 6 tra dirigenti e amministratori CONDOTTA ANTIGIURIDICA: plurime condotte concretizzatesi in una gestione antieconomica della società integramente partecipata dal comune di Napoli - Sequestro patrimoniale ante causam, 30. Atto di citazione a giudizio emesso nei confronti di n.5 tra dirigenti ed amministratori della ABC azienda speciale del comune di Napoli ( ex ARIN SPA) e della NET SERVICE srl, società controllata dalla predetta ABC. DANNO: euro 3.052.341,15. CITATI: n.5 tra dirigenti ed amministratori. CONDOTTA ANTIGIURIDICA: plurime condotte concretizzatesi in una gestione antieconomica della società integramente partecipata dal comune di Napoli Sequestro patrimoniale ante causam, 31. Atto di citazione a giudizio emesso nei confronti di n. 2 tra dirigenti ed amministratori di NET SERVICE srl, società controllata dalla ABC, azienda speciale del comune di Napoli. CITATI: n. 2 tra dirigenti ed amministratori per fatti di mala gestio. DANNO: € 312.894/56 CONDOTTA ANTIGIURIDICA: acquisto inutile e dannoso di una società da parte della NET SERVICE srl; Sequestro patrimoniale ante causam. 25 Procedimenti monitori: n. 7 definiti con ordinanze di condanna; procedimento cautelari di sequestro n.30, per importi pari a € 68.754.845,00. Reclami avverso ordinanze di convalida: n. 13. Azioni revocatorie: n. 5 per importi complessivi pari ad € 7.976.736,00. Quanto ai contenuti principali degli atti processuali anzidetti le chiamate in giudizio hanno avuto a oggetto le tipologie più varie: gestione del personale; società dalle consulenze; al patrimonio; a mancate entrate; partecipate; sanità; raccolta rifiuti; bonifiche; spese ingiustificate; distribuzione a pioggia del salario accessorio; internalizzazioni non consentite; mancata esazione di tributi; appalti; tangenti; espropriazioni; mancate rivalse; finanziamenti pubblici; mancata o incompleta realizzazione di opere pubbliche; sprechi ….. . 32 Atto di citazione a giudizio di n. 1 dipendente della agenzia delle entrate. DANNO: euro 819.160,92 CONDOTTA ANTIGIURIDICA: sgravio indebito di cartelle esattoriali. Sequestro patrimoniale ante causam, Contestualmente era pendente un procedimento penale 33. Atto di citazione a giudizio nei confronti di 4 dipendenti della provincia di Caserta. DANNO: euro 300.000/00 per consulenze conferite illecitamente a professionisti esterni 34. Citazione a giudizio nei confronti di 11 dipendenti regionali assegnati al CORECOM Campania. DANNO al Ministero dello Sviluppo Economico: euro 1.435.142/79 per presunta erogazione illecita di finanziamenti da parte del predetto CORECOM Campania, a talune emittenti televisive campane. 35. Atto di invito a dedurre nei confronti di dirigenti e dipendenti della ASL NA 1 e della Regione Campania. DANNO: euro 32.220.852/59 per pagamenti indebitamente eseguiti dalla ASL. Doppie fatturazioni. Sequestro patrimoniale ante causam. Non è stato ancora emesso atto di citazione. Recuperi in corso. 36. Danno causato a: Consorzio BN 1. Tipologia del danno: assunzioni illegittime. Quantificazione del danno: euro 1.669.161,30. Soggetti chiamati: Sub Commissario per l’emergenza rifiuti. 37. Danno causato a: Comune di Salerno. Tipologia del danno: illeciti nella gestione del cimitero comunale. Quantificazione del danno: euro 718.028,00. Soggetti chiamati: funzionario (vi sono altri soggetti invitati per quali sono in corso accertamenti integrativi;). procedimento penale in corso. Sequestro conservativo. Vi è stata contestazione anche del danno all’immagine 38. Danno causato a: ASL CE1 – Distretto sanitario n. 25. Tipologia del danno: ammanco di cassa; Quantificazione del danno: euro 290.126,61; Soggetti chiamati: Dirigente. 39. Danno causato a: Comune di Alife (CE) Tipologia del danno: pagamenti indebiti; Quantificazione del danno: euro 287.379,60. Soggetti chiamati: il responsabile del servizio finanziario. Vi è coesistenza di procedimento penale. Vi è stato sequestro conservativo 40. Danno causato a: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Tipologia del danno: finanziamenti comunitari illecitamente conseguiti. Quantificazione del danno: euro 270.711,11;Soggetti chiamati: soggetti privati percettori. Vi è coesistenza di procedimento penale. Sequestro conservativo. 41. Danno causato al Ministero della Giustizia; Tipologia del danno: mancata notifica di migliaia di atti giudiziari con sottrazione anche dei soldi ricevuti dagli avvocati per effettuare le notifiche a mezzo posta. Quantificazione del danno: € 145.000,00. Soggetti chiamati: addetto UNEP presso il tribunale di Nocera Inferiore (SA). Pende procedimento penale per il reato di peculato. Sequestro conservativo .È stato contestato anche il danno all'immagine e da disservizio. 42. Danno causato al Ministero della Difesa. Tipologia del danno: fraudolenta assenza di un sottufficiale dei Carabinieri per un biennio, mediante esibizione di falsa documentazione medica. Danno: € oltre 150.000,00. Soggetti chiamati: sottufficiale dei Carabinieri; Vi è stata condanna del tribunale penale militare con sentenza passata in giudicato; Cointestato anche il danno all'immagine, in base alla legge anticorruzione. 43. Danno causato al Ministero dell'Istruzione. Tipologia del danno: illegittima assunzione di professoressa di scuola superiore mediante la precostituzione di falsi titoli abilitativi. Quantificazione del danno: € 250.000,00. Soggetti chiamati: insegnante e direttore dei servizi amministrativi generali di un istituto scolastico. Vi è stato un procedimento penale per il reato di falso ideologico e truffa conclusosi con sentenza di patteggiamento. È stato contestato anche il danno all'immagine secondo i dettami della novella anticorruzione. 44. Danno causato alla Regione Campania. Tipologia del danno: indebita percezione di borse di studio da parte di vari medici di base per la partecipazione ai corsi di formazione per siffatta branca specialistica, in quanto contestualmente esercenti attività lavorativa extra formativa in violazione dell'obbligo di esclusività. Quantificazione del danno: € 100.000,00. Soggetti chiamati: medici di base. 45. Più citazioni per danni causati al Ministero dello Sviluppo Economico. Tipologia del danno: indebita percezione di finanziamenti pubblici nazionali e/o comunitari, finalizzati all'incremento imprenditoriale e di sviluppo dell'occupazione. Quantificazione del danno: svariati milioni di euro. Soggetti chiamati: società private percipienti pubblici contributi e i loro amministratori e soci; Sono aperti svariati procedimenti penali tuttora in corso; È stato adottato in numerosi casi il sequestro conservativo dei beni dei presunti responsabili. 26 3.3) Gli effetti conformativi all’azione della P.R. A corredo dell’excursus sull’attività svolta merita fare cenno a un profilo, spesso ignorato, ma non per questo irrilevante in termini di effettività delle funzioni svolte, che si ritiene centrale come concreto contributo al corretto esplicarsi dell’attività amministrativa. Si tratta del c.d. effetto conformativo alle indicazioni che provengono dall’attività, istruttoria, d’indagine e processuale svolta dalla Procura contabile nei confronti dei soggetti a vario titolo sottoposti alla sua giurisdizione. Infatti, come sopra accennato, nell’ambito dei giudizi in tema di responsabilità amministrativo/contabile innanzi alla Corte dei conti, viene esercitata una giurisdizione di cognizione che si concretizza non solo in azioni aventi contenuti risarcitori ma anche in censure di comportamenti che generano un ripensamento dell’attività amministrativa con interventi in autotutela, ove ancora possibili, ovvero con l’adozione di prassi più virtuose nelle condotte future degli operatori pubblici. In ogni caso, quando l’azione contabile riesce a essere tempestiva, determina la cessazione dei comportamenti illegittimi ancora in atto, impedendo il verificarsi di ulteriori danni. L’avere puntato anche su tale aspetto (soprattutto con l’adozione in taluni casi di misure interdittive e cautelari) ha consentito di registrare comportamenti più meditati e virtuosi. A fronte del mero dato numerico riferito a tutta la nostra attività occorre considerare che la funzione requirente, sfocia in giudizi di responsabilità solo nei casi in cui dall’attività di indagine e dalla successiva attività preprocessuale dell’invito a dedurre e della valutazione delle controdeduzioni degli invitati, risultano configurabili tutti gli elementi oggettivi e soggettivi per l’esercizio dell’azione. In molti casi, infatti, come risulta dal numero delle vertenze archiviate, l’attività istruttoria della Procura non sfocia in giudizi; contribuisce, tuttavia, a tracciare i limiti del consentito e non consentito ed ad indirizzare (o riportare) l’amministrazione attiva verso i parametri di legalità. Si tratta di un’attività di notevole impegno, quantitativo e qualitativo, i cui esiti tuttavia rimangono all’interno della dialettica tra le amministrazioni attenzionate e gli Uffici di Procura. Tale funzione si sostanzia sovente in processi di autocorrezione a seguito delle osservazioni dell’Organo inquirente che segnala profili di illegittimità nella fase istruttoria, contribuendo sovente ad indirizzare, in modo tempestivo, l’attività amministrativa al principio di legalità. L’indotta correzione degli atti che presentano profili di illegittimità, che non di rado si verifica, favorisce comportamenti virtuosi, a dimostrazione dell’efficace interazione tra amministrazioni e Procura erariale. In tale contesto, dunque, anche le richieste istruttorie rappresentano per le amministrazioni uno strumento importante ai fini del compiuto rispetto dei parametri di legalità e dei principi contabili posti a base dei provvedimenti, indicando un percorso coerente e corretto specie nelle fattispecie a formazione progressiva, che richiedono l’emanazione di ulteriori atti da parte dell’amministrazione. In tal modo l’attività della Procura viene quasi ad 27 accompagnare, in una proficua interazione a fini correttivi, il concreto svolgimento dell’attività amministrativa. Anche se riesce difficile misurare i risultati di tale azione, si possono di indicare, a mero titolo di esempio, alcuni riscontri. Si pensi agli interventi della Procura contabile che hanno direttamente coinvolto la spesa e il bilancio regionale con riferimento, in particolare, al ricorso all’indebitamento per spese correnti. In tali vertenze, dalla valutazione degli atti acquisiti nel corso dell’istruttoria è emerso un residuo attivo di euro 245.000.000,00 per il quale non sembravano sussistere i requisiti richiesti dalla normativa regionale (art. 30, comma 2°, l.r. n. 7/2002) per l’accertamento dell’entrata nell’anno di provenienza, non evidenziandosi la stipulazione del relativo contratto di prestito. A seguito di un articolato contraddittorio sono stati recepiti dagli Uffici regionali i rilievi prospettati dalla Procura contabile e con il decr. dir. n. 155 del 31 12.2012 è stato rideterminato l’accertamento sul cap. d’entrata 5002 “ Mutui con oneri a carico della Regione per il finanziamento di spese d’investimento e politiche di sostegno per gli investimenti” dell’esercizio finanziario 2008, riducendolo dell’importo da € 495.000.000,00 a € 250.000.000,00, alla quota di mutuo effettivamente attivata. La conoscenza di tale rilevante discrasia, come detto, è venuta all’attenzione della Procura contabile solo in occasione di un’indagine che, certamente, non aveva ad oggetto i controlli sulla correttezza dell’iscrizione dei residui ed ha indotto l’amministrazione regionale ad una puntuale e completa riverifica della correttezza delle scritture concernenti tali partite anche nel 2013. Si pensi ancora alla vicenda che ha riguardato il Comune di Napoli per l’indebita erogazione ad alcuni dipendenti, a titolo di acconto e con riserva di procedere ad eventuali recuperi, di somme poi riconosciute non dovute in quanto non previste in sede di contrattazione di comparto. In tal caso la notifica dell’invito a dedurre ha indotto a un sollecito recupero nei confronti dei dipendenti in servizio. Sempre in tema di effetti conformativi occorre ricordare, infine, la pressante opera di controllo dell’INPS avviata già da qualche tempo con il supporto della Procura regionale. Nel solo 2013, l’INPS ha compiuto ben 14.498 verifiche straordinarie per accertare la sussistenza dei requisiti per l’attribuzione dei trattamenti previdenziali. In esito a tale attività sono emerse ben 4.366 posizioni irregolari che hanno portato alla non conferma dell’erogazione dei trattamenti (un risultato che pone la Campania al vertice del contrasto delle truffe assicurative-previdenziali). La Procura, opera in stretto raccordo con l’Istituto sostenendo e, se del caso, intervenendo, la sua azione tesa, non solo a recuperare le somme erogate e non dovute ma, soprattutto, ad evitare che il deprecabile fenomeno del passato non debba a ripetersi. Da ultimo, merita essere ricordato l’esito dell’azione avviata dalla Procura per il recupero di somme che l’istituto tesoriere dell’INPS (la B.N.L.s.p.a.) tratteneva senza titolo. A seguito di questo intervento il tesoriere ha prontamente dato seguito alla richiesta ed ha svincolato, per ora importi per circa 7 milioni di euro. Altri recuperi sono in corso. 28 3.4) L’attività di archiviazione E’ noto che i presupposti dell’azione del Pubblico Ministero Contabile risiedono: - nella sussistenza di un danno; - nella presenza della componente soggettiva consistente nel dolo o nella colpa grave dell’autore; - nel nesso di causalità tra comportamenti e danno. Senza la concomitante presenza di questi tre elementi l’azione di responsabilità non può essere promossa; se promossa non può essere accolta. In carenza di tali presupposti, il P.M. deve archiviare l’istruttoria. Non è certamente questa la sede per fare cenno alle complesse problematiche connesse al potere di archiviazione ed alla natura di quest’atto provvedimentale non assistito da una vera e propria fase giurisdizionale e, quindi, non coperto dall’autorità del giudicato (una discrasia cui, prima o poi, dovrà farsi carico il legislatore). La fase dell’archiviazione, tuttavia, assume, nell’ambito dell’attività della Procura, importanza fondamentale perché rappresenta una occasione di conoscenza assai ampia su tutti i fenomeni gestori che si verificano nel territorio regionale. Nel contempo, l’archiviazione di una notitia damni o di una risultanza istruttoria spesso diventa il “metro” sul quale le Amministrazioni pubbliche (anzi, tutti i soggetti sui quali la Corte ha giurisdizione) misurano il proprio agire conformando la loro attività alle indicazioni dell’Ufficio di Procura. I confini tra il fare e il non fare, dunque, sono spesso condizionati anche dall’esercizio del potere di archiviazione. Per tale motivo, l’Ufficio di Procura campano pone grande attenzione a tale attività ed esercita questo potere con la massima prudenza badando bene a motivare con cura questi atti. Nel corso del 2013 l’attività di archiviazione è stata particolarmente significativa in quanto l’Ufficio, in considerazione anche della grandissima quantità delle vertenze istruttorie pendenti (11.987 all’inizio dell’anno), ha fatto un grande sforzo ricognitivo finalizzato anche a fare emergere le vertenze per le quali, non ricorrevano le condizioni per l’utile promovibilità in giudizio delle questioni esaminate. Ciò, in ossequio al principio che il terreno sul quale occorre far valere la propria azione è unicamente quello del processo e che in quella fase occorre procedere non con temerarietà e, comunque, avendo cura di economizzare le scarse risorse disponibili. L’attività di archiviazione così pensata e condotta ha prodotto effetti conformativi insperati ed ha accompagnato le Amministrazioni pubbliche verso quel più virtuoso amministrare di cui in altre parti di questo lavoro abbiamo dato contezza. In taluni non rari casi i provvedimenti di archiviazione sono intervenuti dopo la notifica degli inviti a dedurre e la formale contestazione degli addebiti che si intendevano conseguire. E’ questo il più manifesto segnale che l’agire dell’Inquirente campano non è mai ispirato da tesi precostituite. Esaminate le controdeduzioni ed auditi gli invitati, il P.M. agente valuta con equilibrio e con molta attenzione le ragioni difensive e laddove ravvisa che non ricorrono i 29 motivi per chiamare in giudizio, procede con l’archiviazione, ampiamente motivando ed in linea con la natura dell’atto d’invito (il c.d. “invito a dedurre”) che, occorre ricordare, appartiene ancora alla fase istruttoria prevista a garanzia delle ragioni degli invitati. In altri (frequenti) casi l’archiviazione segue l’accertamento che l’autore del danno provvede spontaneamente a dare corso alle ragioni risarcitorie fatte valere con l’atto d’invito ovvero, ancor prima, nella semplice fase di acquisizione di elementi istruttori. Si ritiene utile fare cenno, in questa sede, a due provvedimenti di archiviazione che hanno suscitato molto interesse e che hanno dato luogo a commenti e prese di posizione. Il primo riguarda il c.d. caso delle “maestre napoletane” la cui assunzione sembrava non consentita a causa di una previsione del patto di stabilità che poneva limiti all’acquisizione di nuovo personale in presenza del superamento delle percentuali ivi stabilite. Tra le motivazioni offerte a supporto di tale operazione, il Comune poneva anche ragioni di necessità dettate dal fatto che occorreva assicurare, con somma urgenza, un servizio essenziale. Dopo una accurata istruttoria ed avere sentito tutti i protagonisti della complessa vicenda, l’Ufficio di Procura è venuto nella determinazione di procedere all’archiviazione della vertenza argomentando - sulla base di autorevoli decisioni della giurisprudenza costituzionale, comunitaria e delle stesse Sezioni di controllo della Corte dei conti - che i denunciati profili di illegittimità, non sussistevano in quanto, le pur forti ragioni poste a presidio della integrità della finanza pubblica, non possono invadere campi che interferiscono con l’esercizio di diritti fondamentali quali quelli connessi al settore dell’istruzione. Peraltro, avendo riconosciuto quella giurisprudenza carattere di obbligatorietà alla tipologia di scuola in argomento (compresa nel novero dei “servizi obbligatori della persona”) sarebbe stato anche di difficile configurazione ipotizzare una fattispecie di danno per il costo di un servizio che il Comune doveva, comunque, rendere. In definitiva, in quell’occasione, il P.M. non ha riconosciuta alcuna violazione di legge. Il provvedimento di archiviazione ha suscitato un acceso dibattito tra gli operatori del settore ed anche a livello dottrinario italiano ed europeo. Forma tuttora oggetto di articolate analisi il tema che le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli Enti Locali, pur se riconosciute nell’ambito di principi generali di contenimento della finanza pubblica, non possono comprimere diritti infungibili e funzioni fondamentali. Altro provvedimento di archiviazione che torna utile richiamare è quello concernente le cc.dd. internalizzazioni di personale da parte dell’ASIA, società partecipata al 100% dal Comune di Napoli. La Procura, dopo una molto complessa istruttoria, in parte condotta di concerto con la Procura della Repubblica di Napoli, si è trovata a dovere valutare una situazione che affondava le radici in avvenimenti assai remoti, quando per fare fronte alle esigenze derivanti dall’allora emergenza rifiuti, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, era stato subappaltato a due società private che provvedevano al servizio attraverso proprie maestranze. Dopo anni di fallimentari gestioni, il Comune (attraverso la partecipata ASIA) ha deciso di riappropriarsi del servizio revocando l’appalto alle due società private. L’operazione è apparsa molto problematica in quanto la fase del passaggio ha presentato forti elementi di rigidità 30 dovuti, in particolare, alla ricollocazione del personale finora addetto a quel servizio. Si è acceso un fitto contenzioso sindacale esitato in accordi sindacali e sono state profilate azioni giudiziarie davanti al giudice del lavoro dirette a fare valere le ragioni delle maestranze. Gli amministratori della ASIA e quelli del Comune attinti dall’invito a dedurre, hanno affermato di avere proceduto anche sulla base di autorevoli pareri di giuslavoristi che avevano ritenuto legittimo l’operare della Società argomentando, tra l’altro, che non si trattava di nuove assunzioni ma di semplici forme di “passaggio di cantiere” (tesi non condivisa dall’Ufficio di Procura). Peraltro è risultato in atti che gli autori dell’evento avevano preso a riferimento dati errati, ma ritenuti affidabili, sul rapporto fra spese del personale e spese di parte corrente. Sulla base di tali circostanze, considerato anche che sul mero piano economico, occorreva valutare che l’ASIA, e per essa il Comune, con tale operazione aveva conseguito l’indubbio vantaggio di eliminare il profitto d’impresa delle due società dei precedenti appalti, i Pubblici Ministeri titolari dell’indagine, pur esprimendo forti riserve sulla complessiva conduzione della vicenda, sono giunti nella determinazione di procedere alla sua archiviazione, “riconoscendo nel caso in esame la carenza di colpa grave” da parte dei soggetti invitati a dedurre. Le due fattispecie sopra esposte rappresentano, a parere dello scrivente, la più evidente testimonianza che l’Ufficio di Procura non è pregiudizialmente “colpevolista” né “innocentista”. I Procuratori sono Magistrati che hanno soltanto cura all’emersione delle verità che scaturiscono dai fatti. Nell’esercizio dei poteri che sono propri alla loro funzione non subiscono interferenze né condizionamenti. Non sono interessati alle dinamiche politiche sulle quali si misurano maggioranze ed opposizioni. Non temono le critiche, né sono sensibili alle manifestazioni di plauso. Sono sempre pronti a nuove verifiche ed a valutare nuovi elementi. L’autonomia e l’indipendenza che caratterizza il loro status non sono privilegi di casta ma condizioni dell’agire a garanzia delle ragioni della giustizia. 3.5) L’attività cautelare. Esecutività delle sentenze e disciplina dell’appello Nel corso del 2013, l’Ufficio di Procura ha provveduto a fare una completa ricognizione dello stato delle esecuzione delle sentenze definite con sentenze di condanna a tutto il 2013. Sono emersi i seguenti dati: - dal 1991 a tutto il 2013 sono state emesse n. 1295 sentenze di condanna: di queste n. 293 sono state appellate e risultano già definite n. 434 sono state appellate e risultano ancora pendenti n. 548 sono in corso di esecuzione n. 14 sono state chiuse per decessi dei condannati n. 6 sono state dichiarate inesigibili - dal 1.1.2000 al 31.12.2013 sono state emesse n. 893 sentenze di condanna: di queste........ n. 276 sono state appellate e definite 31 inoltre, n. 34 sentenze di assoluzione sono state impugnate dal P.R. (di queste definite in appello n. 22 con 19 condanne, 1 rinvio al primo grado e 2 conferma di assoluzione). A tutt’oggi, la percentuale delle esecuzioni sul totale delle 1295 condanne, è di circa il 35% . Tale percentuale risulta in ulteriore aumento se la rilevazione viene effettuata per gli ultimi 10 anni, ed il trend è in ulteriore aumento per gli ultimi anni (più esatte rilevazioni non sono consentite perché in molti casi i giudizi non sono ancora definiti con sentenze passate in giudicato). Dal 1.1.2000 al 31.12.2013, gli importi delle sentenze di condanna complessivamente emesse ammontano ad € 119.494.595,44 (tale somma corrisponde a circa il 60% delle somme richieste con gli atti di citazione) di queste.......... - € 90.430.624,22 corrispondono alle condanne di primo grado ivi comprese quelle appellate e non ancora definitive; - € 27.465.133,19 corrispondono alle condanne definite in esito all’appello - non sono stati rilevati gli importi tuttora non definiti in appello; - € 1.598.858,03 importo corrispondente alle sentenze di assoluzione appellate dal P.R. concluse con sentenza di condanna . Nel 2013 la Sezione giurisdizionale per la Campania ha emesso n. 114 sentenze di condanna per complessivi € 40.965.800,12. A tutt’oggi risultano appellate n. 29 decisioni. Gli importi effettivamente riscossi ammontano a complessivi € 4.084.188,46. Dalla rilevazione come sopra riportata deriva: - le richieste risarcitorie promosse dalla Procura regionale, in considerazione anche dell’applicazione del potere riduttivo, vengono in gran parte accolte; - le condanne emesse dalla Sezione Giurisdizionale per la Campania hanno un elevato grado di resistenza in appello; - lo stato delle esecuzioni delle sentenze definitive viene seguito con un monitoraggio costante e le attività esecutive delle Amministrazioni danneggiate è in costante aumento; - lo stato delle riscossioni degli importi della condanna è percentualmente assai scarso (tenuto conto che, negli anni passati non sempre le Amministrazioni hanno comunicato le effettive riscossioni non è stato possibile rilevare la percentuale effettiva delle riscossioni). Si è, comunque, assicurato, nel corso degli ultimi anni, (con il supporto di un magistrato e di un funzionario che si sono caricati di tale ulteriore onere) un raccordo informativo tra gli enti danneggiati - che hanno, a mente del d.p.r. n. 260/98, in carico la riscossione del crediti risarcitori erariali - e la Procura contabile (titolare di funzioni di vigilanza sulle esecuzioni delle sentenze di condanna) soprattutto sul versante delle decisioni disponenti la c.d. conversione del sequestro conservativo, sui beni del presunto responsabile, in pignoramento, il cui effetto, com'è noto, è subordinato dal codice di rito a complessi adempimenti processuali e amministrativi scanditi con termini anche perentori. Si è, in tal modo, efficacemente arginato il deprecabile fenomeno, talvolta registrato, della perdita del vincolo cautelare a suo tempo ottenuto dalla Procura contabile, proprio in occasione della successiva condanna degli indagati, a causa di comportamenti inerti delle Amministrazioni, in ciò, per vero, non agevolate da norme processuali sufficientemente chiare che tengano conto della peculiarità del giudizio contabile di responsabilità, caratterizzato dalla non coincidenza tra il titolare del credito (la p.a.) e l'organo legittimato processualmente alla relativa tutela giudiziaria (la Procura Regionale della Corte dei conti). Da quanto sopra si evince che lo stato delle riscossioni realmente conseguite è assai scarso e che è di tutta evidenza che occorre assicurare, ricorrendo ai consentiti strumenti processuali, una più forte effettività alle condanne e, quindi, alla giustizia contabile. Per tale fine è stata intensificata l’attività cautelare ante causam e gli atti di contestazione di addebiti notificati con 32 gli inviti a dedurre sono stati accompagnati da richieste di sequestro cautelare sui beni e le utilità di cui dispongono i soggetti chiamati in giudizio. Nel corso dell’anno la Procura regionale ha attivato ben n. 30 sequestri cautelari che hanno portato costituire garanzie per le lesioni prodotte ai patrimoni pubblici per un importo pari a € 68.754.845,00. Si tratta di un’attività che è seguita con molta attenzione dalla Sezione giurisdizionale nel pieno rispetto delle garanzie, oltre che del creditore danneggiato, di quelle dei soggetti sottoposti alle misure cautelari. I Giudici, infatti, hanno grandissima cura nell’assicurare, oltre che la sussistenza del periculum e del fumus, la proporzionalità tra gli importi contestati e i valori sequestrati. Riteniamo di dovere proseguire per tale strada anche se le procedure connesse alle singole misure (accertamenti patrimoniali, richiesta, convalida, trascrizioni catastali, reclami), come già evidenziato lo scorso anno, appaiono assai onerose sia per la Procura che per la Sezione. Nel corso dell'anno si sono, peraltro, potute registrare talune problematiche afferenti alla concessione delle misure cautelari invocate da questa Procura contabile. V’è una costruttiva dialettica tra il Giudicante e l’Ufficio di Procura su alcuni punti che sinteticamente si riassumono: a) mancata concessione, da parte del Sig. Presidente della Sezione, del termine massimo previsto dall'art. 5, l. n. 19/94 (30 gg.), per procedere al radicamento del contraddittorio col sequestrando, prassi, questa, che non sembra tenere in debito conto le numerose e quotidiane difficoltà incontrate dall'Ufficio inquirente nel procedere alla notifica degli atti giudiziari ai prevenuti; b) orientamenti non sempre condivisi, circa la sussistenza in concreto dei presupposti cautelari (con particolare riguardo al periculum in mora); c) incerta applicazione dell'istituto del sequestro dei beni di terzi, estranei al procedimento di responsabilità amministrativo-contabile, che ne abbiano avuto la proprietà per effetto di atti dispositivi effettuati dai presunti responsabili in possibile pregiudizio delle ragioni creditorie erariali; d) necessaria preventiva indicazione dei beni da sottoporsi a vincolo cautelare, procedura questa normalmente adottata nel processo contabile in difformità a quanto previsto dal codice di rito. In ordine al primo punto, va sottolineato come alle difficoltà riscontrate dalla Procura nel procedere alle notifiche di rito nei ristretti termini imposti, fa da contraltare l'usuale concessione da parte dello stesso Sig. Presidente, su richiesta del p.m. procedente, della notifica con modalità che non contemplano l'utilizzo dell'ufficiale giudiziario ma altri strumenti (fax, PEC) o gli organi di polizia giudiziaria. Secondo quanto anche previsto all'art. 151 c.p.c.. Circa la problematica di cui sub lett. b), va segnalata l'ordinanza n. 480/2013 emessa dalla Sezione in composizione collegiale, con la quale è stato integralmente riformato il provvedimento di convalida, reso dal giudice monocratico designato, del decreto presidenziale di sequestro dello sparuto compendio immobiliare e mobiliare di titolarità di due indagate richiesto dalla Procura in relazione ad una vicenda di contraffazione di titoli abilitativi di insegnamento finalizzata all'assunzione di una professoressa di scuola superiore con pretermissione di soggetti maggiormente titolati. Nell'occasione, invero, si è sostenuta sia l'insussistenza (non condivisa dal P.M.) del periculum, con riguardo alla sproporzione del credito risarcitorio per il danno patrimoniale (di oltre 83 mila euro) rispetto alle modeste finanze di un soggetto pensionato e di un altro attualmente inoccupato, sia la non configurabilità del fumus, concernente il danno all'immagine, stante la non chiara efficacia retroattiva della novella anticorruzione (l n. 190/2012) che tale nocumento disciplina in maniera più incisiva. Per quanto riguarda la terza prospettata questione, con il recentissimo decreto n. 1/2014, pronunciato su un illecito acclarato dalla Procura lo scorso anno, il Presidente della Sezione ha 33 dichiarato inammissibile in rito la richiesta di sequestro di beni di terzi, originariamente di proprietà dell'indagato, oggetto di azione revocatoria esercitata da questo Ufficio requirente, ai sensi dell'art. 2905 c.c., ad un tempo mostrando, in un passaggio della motivazione, perplessità in ordine all'esperibilità di detto rimedio cautelare, stante la divisata esaustività della disciplina del sequestro conservativo contabile stabilita dall'art. 5, l. n. 19/94. A parere dei magistrati requirenti, la procedura adottata dovrebbe considerarsi corretta. Sul punto, comunque, considerata la ricorrenza della questione, sono in corso ulteriori approfondimenti. Passando alle tematiche concernenti i gravami proposti avverso le sentenze della Sezione Campania, occorre tornare a ribadire, come già fatto lo scorso anno, che il sistema delle impugnative in vigore presso la nostra giurisdizione prevede che “il ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l’esecuzione della sentenza impugnata”. Tale previsione è causa di un devastante effetto moltiplicatore dei giudizi in quanto si risolve in un pressocchè generale ricorso all’impugnazione nei confronti di tutte le sentenze di condanna, con il conseguente prolungamento nella durata dei processi e la dilatazione dei costi di giustizia. Fermo restando che non è certo intenzione di questa Procura, comprimere l’irrinunciabile diritto d’impugnativa, si ritiene che (a parte un auspicabile ripensamento del legislatore) occorra attivare in modo più deciso gli strumenti già disponibili per la valutazione della temerarietà della lite e delle spese processuali. Quanto all’esito dei gravami proposti contro le decisioni di condanna della Sezione Campania, è da notare che gran parte di questi non vengono accolti, ovvero si concludono con applicazione dell’istituto del c.d. concordato erariale, strumento quest’ultimo, previsto con la finanziaria del 2006 (L.266/2005, art.1, commi 231-234) e che consiste in una sorta di sconto (dal 90 al 70% della condanna) da riconoscere in cambio della rinuncia all’appello. La misura premiale, a suo tempo decisamente criticata dalla Corte dei conti ha, di fatto, annullato i contenuti precettivi di ben motivate e meditate decisioni di condanna e non è neppure valsa ad una significativa deflazione del contenzioso nè ad una maggiore celerità nella definizione dei giudizi. Nondimeno, il Governo ha dimostrato, recentemente, nell'ambito del c.d. decreto IMU (d.l. n. 102/2013), di voler proseguire lungo questo viatico - anche per assecondare urgenti esigenze di reperimento di nuove entrate, derivanti dalle difficili condizioni economiche ultimamente attraversate dal nostro Paese - estendendo l'operatività dell'istituto del condono erariale anche agli illeciti solo in parte verificatisi antecedentemente all'entrata in vigore della norma che l'ha originariamente preveduta (1.1.2006), nonché a quelli integralmente verificatisi successivamente, fino alla data in cui ha preso efficacia il decreto medesimo (poi convertito in l. n. 124/2013). Il nuovo rito del c.d. "patteggiamento in appello" prevede che: a) l'istanza di definizione agevolata venga presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione - e comunque entro il 15 ottobre 2013 (termine poi prorogato, dall'art. 2, l. n. 137/2013, al successivo 4 novembre) - ivi indicando una somma non inferiore al 25% del danno quantificato nella sentenza di primo grado; b) la sezione d'appello deliberi in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni (poi ridotti a 7) successivi al deposito della richiesta; c) in caso di accoglimento, la sezione, con decreto, determini la somma dovuta in misura comunque non inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non fosse avvenuto nel predetto termine. Quale sia stato l'effettivo incasso operato dall'Erario per effetto di questo ampliamento, non è dato tuttora sapere: è certo, peraltro, che lo stesso ha consentito alle varie società concessionarie del gioco del lotto, condannate in primo grado dalla Sezione laziale della Corte a risarcire lo Stato per oltre due miliardi di euro, di approfittare di tale opportunità per "cavarsela" con una ben più esigua somma. 34 Del tutto inesplorata è, invece, dal legislatore, la ben più interessante possibilità di addivenire, al pari che nel processo penale, ad un patteggiamento contabile già nella fase antecedente la citazione in giudizio dei presunti responsabili, posto che in tal modo si coniugherebbero proficuamente esigenze di deflazione del contenzioso e celerità delle definizione dei processi, con quella di addivenire ad una pronto incasso di almeno parte dei risarcimenti, valorizzando anche il comportamento eventualmente collaborativo degli indagati. Spesso, invero, accade che questi ultimi si offrano spontaneamente di pagare il debito risarcitorio, purché esso venga ridotto nella sua entità, in tal modo vedendosi risparmiata anche la sofferenza riconnessa all'attesa del giudizio (che già di per sè rappresenta una pena). In assenza di un chiaro quadro normativo che facultizzi il p.m. contabile a tanto, risulta, infatti, difficile poter aderire a siffatte richieste, con perdita di preziose occasioni di immediato ripristino del patrimonio pubblico leso. 4) Settori di intervento che presentano criticità 4.1) Finanziamenti pubblici ovvero l’economia assistita E’ un settore di grande interesse che ha un impatto assai rilevante sull’economia regionale che, a causa delle ricorrenti deviazioni nell’attività di erogazione e di esecuzione dei progetti finanziati, non riesce a proporre nuove occasioni di produzione e di crescita. Anzi, aggrava la crisi. In proposito, già in precedenti referti, questo Ufficio inquirente ebbe a denunciare il fatto che, dalle massiccia ed onerosa azione di finanziamento all’imprenditoria privata proveniente dagli interventi dallo Stato, dalla Regione e dall’Unione Europea, non derivavano significativi vantaggi all’economia nazionale, né in termini della messa in moto di moltiplicatori economici, né in termini di occupazione. Le indagini avviate dalla Procura della Corte dei conti, avevano portato all’emersione di diffuse illegalità concretatesi, in moltissimi casi, in totale o parziale appropriazione dei contributi, senza alcuna realizzazione che potesse giustificare la pubblica erogazione. In alcuni settori l’imprenditoria privata veniva attivata solo per l’ottenimento della provvidenza pubblica. Quale causa principale del gravissimo fenomeno, secondo le analisi a suo tempo fatte (ved. le requisitorie tenute per l’inaugurazione degli anni giudiziari 2012 e 2013) veniva indicata la mancanza e la cattiva organizzazione dei controlli effettuate dall’Amministrazione regionale. La Procura contabile, prendendo lo spunto dalle numerose fattispecie di sperperi e di profittamenti intercettate negli ultimi anni, ha sollecitato la Presidenza della Giunta Regionale a porre in essere misure più efficaci di controllo atte non solo a reprimere le ipotesi criminose, ma anche ad indirizzare la propria azione di finanziamento con strumenti più incisivi che mettessero in grado lo stesso legislatore regionale di meglio mirare e calibrare la propria attività. La Regione ha riconosciuto l’esigenza come sopra rappresentata quale suo vitale interesse ed ha creato un tavolo di lavoro per la individuazione delle problematiche, dei soggetti da coinvolgere nell’attività di controllo e per la definizione delle modalità di controllo. Il terreno di indagine ha, ovviamente, interessato l’attività conclusa con la deludente gestione dei fondi Europei di cui al POR 2000-2006 e quella, ancora in atto che interessa l’attuazione del POR – FERS 2007/2013. L’analisi del passato ha fatto emergere con maggiore lucidità le criticità denunciate dalla Procura contabile. Oggi, la Regione Campania, come anche emerge dall’osservatorio dell’Unione Europea, non ha ancora pienamente assorbito i ritardi e le cattive gestioni del passato. Tuttavia è fortemente impegnata in una serie di azioni volte, per un verso, all’accelerazione della spesa ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi, e, dall’altro, ad accertare la corrispondenza dell’intervento al progetto e la sua economicità in termini di produzione e occupazione. 35 Quali soggetti protagonisti dei controlli sono stati individuati vari attori che costituiscono ora un’organica ed autonoma struttura organizzativa. Tali sono l’Autorità di Gestione; l’Autorità di Certificazione; l’Autorità di AUDIT. Ferma restando la novità della nuova “impresa controlli” occorre riconoscere che il nuovo approccio sistematico all’osservazione di questo importante centro di spesa, ha già portato a significativi risultati. Nel corso delle proprie indagini, la Procura contabile e la Guardia di finanza, cui le indagini stesse vengono affidate, riescono ad acquisire in temi brevi i dati e gli elementi necessari per l’avvio, in caso di accertamento di danni erariali, dell’azione di responsabilità di competenza. Peraltro, l’osservazione sul ciclo continuo dei controlli, consente oggi, più agevolmente che nel passato, di aggredire le situazioni di danno non solo quando tutte le fasi del finanziamento si siano concluse (e quindi, il più delle volte, in tempi non più utili per i recuperi) ma anche nelle fasi intermedie e nella stessa fase iniziale con controlli non meramente formali sull’effettività dei progetti. In nota, alcune delle fattispecie per le quali si è già disposta la citazione in giudizio. Altri rilevanti casi hanno dato luogo a precise contestazioni mediante inviti a dedurre ed altre, ancora, sono in corso d’istruttoria.9 9 - si è proceduto alla citazione a giudizio di svariati soggetti, tra i quali taluni dipendenti regionali assegnati al CORECOM Campania, per un danno al Ministero dello Sviluppo Economico di euro 1.435.142,79. Su informativa resa, di iniziativa, dal nucleo PT della Guardia di Finanza di Napoli, si è contestata la presunta erogazione illecita di finanziamenti, da parte del predetto soggetto, a talune emittenti televisive campane. - Il Comando Carabinieri, Politiche Agricole e Alimentari, Nucleo Antifrodi Carabinieri Salerno ha trasmesso a questa Procura gli esiti di un'indagine penale, nei confronti di taluni imprenditori agricoli operanti nel Napoletano che, in concorso fra loro, mediante artifici e raggiri, consistiti nel dichiarare falsamente la conduzione in fitto e/o in proprietà di terreni che in realtà non erano stati mai concessi loro dai legittimi proprietari, utilizzando all’uopo falsi contratti di fitto (al solo scopo, quindi, di rappresentare falsamente la titolarità di una superficie aziendale potenzialmente ammissibile al regime di pagamento unico), beneficiavano indebitamente di sovvenzioni comunitarie pari complessivamente a € 270.885,49, con pari danno per l’Unione Europea che stanzia il capitale e per lo Stato Italiano che eroga il contributo per il tramite di AGEA. La Procura contabile ha proceduto dapprima al sequestro dei beni dei presunti responsabili e, poi, alla citazione a giudizio dei medesimi prevenuti; - con apposita annotazione di polizia erariale, il Nucleo di Polizia Tributaria di Salerno notiziava questo ufficio inquirente degli esiti di accertamenti fiscali esperiti presso una società avente sede nell'Agro Nocerino-Sarnese, operante nel campo della produzione di oggettistica di plastica, in occasione dei quali si appurava l'indebita percezione, da parte dell'azienda, per il tramite della s.p.a. INVITALIA, di finanziamenti pubblici agevolati (e a fondo perduto) erogati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ex art. 12 bis, d.lgs. n. 185/2000, nella complessiva misura di oltre due milioni di euro, stante il fittizio aumento del capitale sociale della summenzionata ditta collettiva, attestato dal legale rappresentate della società medesima, mediante autocertificazioni fidefacienti e documentazione societaria. Il danno erariale è stato ravvisato in oltre un milione e duecentomila euro di cui è stato chiesto il ristoro, alla società e ai suoi amministratori e soci, a mezzo di atto di citazione; - il Nucleo di polizia tributaria di Benevento ha trasmesso, varie informative di reato, nelle quali erano compendiati gli esiti di talune articolate e complesse indagini riguardanti l’indebita percezione e/o distrazione di agevolazioni economiche, cofinanziate anche a livello comunitario, per complessivi oltre due milioni di euro, da parte di una società esercente attività turistico-alberghiera nell'Avellinese in occasione della realizzazione di un nuovo complesso turistico. In esito alle indagini disposte dal P.M. contabile è stato acclarato, tra l'altro che, in sede di contabilizzazione dei lavori eseguiti dall'appaltatore venivano computate, con fatturazioni ritenute non veritiere, somme di molto superiori a quelle realmente spese; inoltre, si rappresentavano contabilmente stati di avanzamento lavori in realtà giammai realizzati. Sulla vicenda la Procura regionale, al fine di garantire le ragioni risarcitorie pubbliche, ha ottenuto, all'inizio dello scorso anno, la convalida del sequestro conservativo sui beni dei presunti responsabili (amministratori di diritto e di fatto della società, nonché sui beni della società medesima), per l’importo complessivo di 2.058.000,00 euro. Successivamente, si è proceduto anche ad instaurare il giudizio di responsabilità innanzi alla locale Sezione giurisdizionale; - a seguito di segnalazione pervenuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sala Consilina (SA), ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.p., si procedeva contabilmente nei riguardi di due individui, in rapporto di affinità, avendo costoro concorso a frodare l'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, esibendo talune fatture afferenti ad operazioni acclarate come inesistenti, allo scopo di dimostrare spese per acquisti di beni e servizi, onde ottenere un finanziamento pubblico a fondo perduto, a valersi sui fondi comunitari F.E.S.R. di cui al P.O.R. Campania 2000-2006, Asse 1-Risorse Naturali-Misura 1.10 (Misure di sostegno alla microimprenditorialitá nei Parchi nazionali e regionali), amministrato ed erogato dal suddetto ente istituzionale, apparentemente utilizzato per il potenziamento produttivo di un'azienda agrituristica, sita in territorio cilentano, ma, in realtà, almeno in gran parte adoperato per finalità egoistiche 36 4.2) Le società Partecipate Il ricorso allo strumento delle società partecipate da parte degli enti pubblici ha confermato i deleteri effetti, denunciati negli anni passati, sia per i vertiginosi aumenti della spesa pubblica ( cui non hanno fatto da riscontro gli attesi miglioramenti della efficacia ed efficienza del servizio pubblico reso) sia per gli impedimenti di dare più consoni assetti organizzativi alle Amministrazioni degli Enti locali. Da tempo, il giudice contabile, nell’esercizio di entrambe le sue funzioni, controllo e giurisdizione richiama l’attenzione sulle conseguenze nefaste per le finanze pubbliche del ricorso allo strumento societario da parte delle pubbliche amministrazioni quale modalità per la erogazione dei servizi pubblici. La realtà dei fatti, trova ulteriori conferme che a tale formule del tutto avulse dal programma di investimento presentato. Si otteneva il sequestro dei beni degli indagati, poi convenuti in giudizio per il risarcimento del danno erariale quantificato nell'intera misura del finanziamento, pari a poco meno di centomila euro; - con apposita annotazione di polizia erariale, la Tenenza della Guardia di Finanza di Massa Lubrense notiziava questo ufficio inquirente degli esiti degli accertamenti compiuti nei riguardi di una s.a.s., operante nella penisola sorrentina, ai fini della verifica circa la regolare percezione e/o utilizzo dei finanziamenti comunitari alla medesima concessi nell'ambito del progetto A.I.F.A.-P.O.R. Campania 2000-2006-Misura 3.9, volti alla formazione professionale e al duraturo inserimento di giovani inoccupati in realtà aziendali del territorio regionale, previa partecipazione degli stessi ad appositi corsi tenuti da agenzie accreditate presso la Regione Campania. Da tali accertamenti emergeva che la società suddetta non aveva giammai provveduto a impiegare i cinque corsisti pure segnalati quali soggetti fruitori dell'attività formativa finanziata coi fondi regionali di provenienza comunitaria, inducendo in errore la Regione sul punto, mediante la falsa predisposizione e invio a quest'ultima di copia del libro matricola difforme dall'originale custodito in azienda e trasmesso anche al locale Centro per l'impiego. Si procedeva, dunque, a contestare, mediante invito e citazione, alla società e al suo amministratore, il danno erariale, determinato in quasi sessanta mila euro; - a seguito di accertamenti svolti in sede penale, la Compagnia di Marcianise della Guardia di Finanza notiziava questo ufficio inquirente del danno erariale arrecato da due soggetti in rapporto di parentela, per aver costoro indebitamente ottenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito della propria attività di commercio di personal computers, svariati rimborsi previsti dall'art. 1, comma 298, l. n. 296/06, per la vendita di strumenti informatici in favore di collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto. Successive investigazioni effettuate dalla polizia tributaria, focalizzate sull'operato dei suddetti indagati in merito alla gestione complessiva delle procedure di rimborso delle agevolazioni in parola, permettevano di acclarare, attraverso l'escussione a s.i.t. di un significativo campione di presunti beneficiari del contributo, come la più parte di essi non avessero giammai acquistato alcun PC dai suddetti rivenditori, nè sottoscritto alcuna dichiarazione sostitutiva di notorietà, come viceversa risultante dagli archivi del MEF. La Procura ha, dunque, proceduto ad agire in giudizio, contestando ai suddetti rivenditori un danno di circa 45 mila euro, coincidente con gli indebiti rimborsi percepiti; - a seguito di una apposita informativa per danno erariale, inviata dalla Tenenza di Ariano Irpino (AV) della Guardia di Finanza e riguardante le indebite percezioni di finanziamenti pubblici di origine nazionale e comunitaria (ex legge 662/96 - c.d. “Patto della Baronia della Provincia di Avellino, ex legge 488/92, e ex legge 95/95 c.d. imprenditoria giovanile), si è proceduto, dapprima con sequestro e poi con citazione a giudizio, nei riguardi di un imprenditore commerciale irpino (operante nel settore dell'assemblaggio di personal computer) stante l'acclarata mancata realizzazione del progetto imprenditoriale ammesso a finanziamento, tale da comportare la frustrazione delle finalità di incremento occupazionale cui il finanziamento stesso era preordinato, peraltro percepito in misura non dovuta per effetto della documentazione di costi in tutto o in parte inesistenti. Il danno erariale, determinato sia dall'indebita percezione del finanziamento che dalla lesione del patrimonio pubblico derivante dalla veduta mancata assunzione del personale, è stato determinato in complessivi 450 mila euro circa. Si è anche proceduto separatamente, tramite notificazione di un invito a dedurre, ad un contestazione, in via sussidiaria per grave negligenza nel condurre l'istruttoria preordinata alla erogazione del contributo, nei riguardi della banca concessionaria. L'istruttoria è stata, peraltro, successivamente archiviata a seguito delle convincenti difese preprocessuali dell'incolpata. 37 organizzative dell’attività istituzionale degli Enti, si è fatto per lo più ricorso, con espedienti diretti a perseguire assunzioni di fuori dalle regole del pubblico impiego e per allontanare i controlli. Questa è la storia di questo presente che allo stato degli atti appare non offrire soluzioni di legalità e di risanamento del settore. Deve prendersi atto, a tale proposito, che di recente il legislatore sembra avere tenuto conto dei severi ammonimenti della Corte introducendo, nel sistema un corpo di norme, che seppur molto settoriali e disorganiche, tentano di riportare l’intero settore delle società partecipate in un ambito più vicino al sistema pubblico. Ciò ancorchè, non sia stata ancora abbandonata la visione civilista e codicistica, con le sue preoccupanti ripercussioni sulle questioni di giurisdizioni di cui si dirà appresso. Su questa linea di ripensamento legislativo si registra, da ultimo, la recentissima novella introdotta con la legge di stabilità 2014, L. 27 dicembre 2013, n. 147 il cui articolo 1 comma 551, nel derogare all’ordinario regime della autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali, impone alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, l’obbligo di accantonare nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Viene in tal modo data evidenza normativa, quanto meno per le suddette società partecipate dalle pubbliche amministrazione locali, alla incidenza diretta della gestione degli organismi societari partecipati sul patrimonio del socio pubblico. Sembra, così, indebolirsi l’argomento esegetico interpretativo adottato di recente dalle sezioni unite della Cassazione per tracciare i criteri di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e contabile proprio con riferimento alla responsabilità di amministratori e dipendenti delle predette società partecipate. Non può, infatti, più sostenersi la incidenza diretta degli effetti di una gestione inefficace della società stessa sul solo patrimonio della società interessata, da ritenersi di diritto privato e per questo da ascriversi alla giurisdizione del giudice ordinario. Il recentissimo mutamento di orientamento maturato, in proposito, dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza 26283/13 ed il riconoscimento della giurisdizione contabile nel solo caso delle società in house, non solo non si pone in linea con l’ora più definito quadro normativo. Peraltro, nella sostanza, è da osservare che al di fuori delle costruzioni teoretiche su ciò che deve ricadere nel pubblico o nel privato, il vero problema non consiste nel riparto della giurisdizione, ma nell’effettività della tutela del patrimonio pubblico. Senza l’azione obbligatoria e pubblica del P.M: contabile, che attiverà l’azione di danno a tutela dei patrimoni pubblici? Con queste premesse può ora entrarsi nel vivo delle questioni che hanno interessato l’Ufficio di Procura che, in questo arco di tempo fortemente caratterizzato dalle oscillazioni della giurisprudenza della Cassazione sulla giurisdizione, si è trovata a dovere gestire le situazioni più disparate sorte in sede di regimi cc.dd. “in house” ovvero in regimi differenti. Numerose, infatti, le azioni di responsabilità attivate, anche nel corso dell’anno 2013, nei confronti di amministratori e dipendenti di società partecipate dagli enti locali. Altre indagini 38 sono in corso e per qualche caso si è già pervenuti alla notificazione di inviti a dedurre. Volgendo lo sguardo alle sole procedure ormai definite, si ricordano: -Azione di responsabilità promossa nei confronti sia di dipendenti ed amministratori della società Napoli Servizi spa, totalmente partecipata dal Comune di Napoli ed in house, sia nei confronti di amministratori del predetto Comune, per un danno erariale di euro 1.553.368,21. L’azione in parola è stata promossa con contestuale richiesta di misure di sequestro patrimoniale ante causam, parzialmente confermato in sede di udienza di convalida. -Atto di citazione a giudizio emesso nei confronti di n. 6 tra dirigenti e amministratori della ANM società interamente partecipata da comune di Napoli. Si è contestato un danno di euro € 3.926.225,00 causato da svariate di condotte illecite, espressione di mala gestio. Attesa la rilevanza dell’ammontare del danno, si è richiesto un sequestro patrimoniale ante causam, parzialmente confermato in sede di udienza di convalida e successivo reclamo. - Atto di citazione a giudizio emesso nei confronti di n.5 tra dirigenti ed amministratori della ABC azienda speciale del comune di Napoli ( ex ARIN SPA) e della NET SERVICE srl, società controllata dalla predetta ABC. Si è contestato un danno erariale pari ad euro 3.052.341,15 causato da molteplici condotte illecite nell’ambito della gestione dei fondi di cui alla L. 219/1981. Contestualmente all’originario atto di invito a dedurre si è richiesto un sequestro patrimoniale ante causam, parzialmente confermato in sede di udienza di convalida e successivo reclamo. - Atto di invito a dedurre nei confronti di dipendenti della s.p.a. Mostra D' Oltremare (totalmente partecipata da Provincia di Napoli, comune di Napoli e Regione Campania), nel periodo 2003-2009, con il quale si è contestato un danno erariale di euro € 174.000 a valle di scelte gestione di carattere palesemente antieconomico. La vicenda ha tratto spunto da analogo procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Napoli. Anche in tale ipotesi è chiesta e concessa la misura del sequestro conservativo. Relativamente all’osservazione della Procura sulle gestioni delle Società direttamente partecipate (sia in misura totalitaria, sia superiore al 50%, sia inferiore al 50% e di quelle partecipate in via solo indiretta) dalla Regione Campania occorre premettere che il fenomeno, ha ormai acquisito proporzioni tali da rappresentare una voce di costo di grande rilievo nella complessiva gestione delle finanze regionali, in grado di influenzarne l’andamento e gli equilibri. Basti considerare che il capitale sociale investito nel settore dalla Regione è pari (dati al 31.12.12) a 113,03 Meuro. I trasferimenti di fondi dalla Regione a tali enti, al netto di quelli in favore della SORESA, sono stati pari, nell’ultimo triennio, a 1.320 Meuro e, solo nel 2012, a 393/87 Meuro. Rilevano, infine, perdite che per l’anno 2011 ammontano a 40,75 Meuro, dato questo riportato anche nella relazione annuale della sezione regionale di controllo per la Campania inerente “i risultati della gestione finanziaria della regione Campania - esercizio finanziario 2011”, al netto però dei dati relativi alla società EAV, a quella data non ancora disponibili. 39 Una disamina oggettiva degli atti di indirizzo da ultimo posti in essere dal Governo regionale, fa emergere la volontà - in linea con le indicazioni del legislatore nazionale di cui all’art. 14 comma 22 dl 78/10- diretta a porre in essere ogni sforzo al fine di addivenire ad una razionalizzazione delle partecipazioni e ad una riduzione delle sacche di inefficienza e spreco di risorse pubbliche. Sinteticamente, onde evitare non utili ripetizioni di quanto già esposto in sede di relazione della Sezione regionale di controllo, si fa riferimento, alla nomina di un commissario ad acta, in data 9.11.12, in ossequio al suddetto disposto normativo, alla adozione della delibera di giunta regionale 752/12, con cui si è individuato in capo al Presidente della Giunta regionale la titolarità di poteri propulsivi di atti di programmazione ed indirizzo ed in capo ai dipartimenti la titolarità di poteri di controllo delle strategie delle singole partecipate. Con l’articolo 7 del regolamento approvato con delibera di giunta regionale n 12/2011, sono state distribuite in capo ai singoli dipartimenti della giunta regionale della Campania, le funzioni di vigilanza e controllo delle società partecipate dalla regione stessa. Ancora con delibera di GRC n. 21/13 sono state dettate le direttive per l’esercizio del controllo analogo nei confronti delle società in regime di in house providing, affidato ai capi dipartimento competenti per materia. Con legge regionale n. 15 del 30.10.13, infine, si è individuata la società Sviluppo Campania spa, quale società regionale istituzionalmente deputata a supportare il processo di attuazione del piano di stabilizzazione delle società partecipate, oltre che soggetto di riferimento per l’attuazione delle politiche inerenti lo sviluppo economico e quello del territorio regionale. A fronte dell’articolato quadro normativo e provvedimentale appena esposto, deve, però, evidenziarsi che ancora la politica sulla partecipazioni regionale appare soffrire di mancanza di una regia comune. V’è la necessità che venga concretamente posto in essere, un osservatorio unico, dotato di poteri reali, di effettivi controlli e soggetto a precise responsabilità, che sia effettivamente in grado di evitare lo scarto tra legge formale e realtà concreta. Sussiste uno iato realtà, tra buone intenzioni e volontà di intervenire sui punti più delicati. A tutt’oggi, emerge, a parere dell’Ufficio di Procura, una perdurante e preoccupante incapacità della Regione Campania a garantire un controllo dell’intero mondo delle proprie società partecipate. I dati sui quali fonda la relazione predisposta sul tema dalla Sezione di controllo in occasione del recente giudizio di parifica, discusso in data 13 febbraio 2014, sono infatti ancora parziali, non essendo stato possibile disporre di quelli delle società ARCSS, ASTIR, ART SANNIO, BAGNOLI FUTURA, PST e TESS. Società peraltro che, come nel caso della TESS, sono state segnalate, dalla stessa Sezione nell’analogo referto del 2011, come connotate da reiterate ingenti perdite. La mancanza di adeguate e professionali competenze e conoscenze, in disparte gli eventuali profili di responsabilità patrimoniale per danno all’erario, indubbiamente ritardano l’avvio di quel processo di razionalizzazione e riorganizzazione voluto dal legislatore regionale. Accanto alle volontà come sopra manifestate occorre, quindi, che la Regione intervenga sul piano organizzativo e delle competenze; che organizzi, soprattutto ora che ha scelto il c.d. “controllo 40 analogo” l’ effettivo e concreto controllo della governance delle società, sostenendo non solo il proprio ruolo di socio ma riaffermando la filosofia dell’in house providing che non in altro consiste che nella consapevolezza di non dovere gestire corpi estranei ma rami di attività strettamente istituzionale dell’Ente. Nel concreto le denunce pervenute in quest’anno segnalano ancora fatti e comportamenti incontrati negli anni passati (atti di gestione diseconomici improntati a canoni di gestione inefficaci, inefficienti e privi di un reale interesse per la tutela delle risorse pubbliche; occupazioni di spazi dirigenziali non supportati da adeguate e comprovate competenze; squilibrata utilizzazione del personale; incapacità di attuare politiche di mobilità; non piena utilizzazione del personale. Ne emerge un quadro che denuncia come il sistema delle partecipate rappresenti, assieme a quello della sanità il nodo centrale del risanamento economico-finanziario dell’Ente Regione. Un risanamento, tuttavia, che allo stato attuale appare di assai difficile attuazione atteso gli elementi di rigidità ormai facenti parte del sistema e che rappresentano veri e propri ostacoli ad un razionale ed economico processo di riordino. Ci si riferisce, in particolare, al problema della ricollocazione del personale, a suo tempo assunto facendo ricorso a vicinanze, pressioni e clientele e, comunque, a metodi diversi e contrastanti con le procedure previste per il pubblico impiego. Ora gli sforzi per la ricomposizione del settore e per riportare sotto il pieno controllo della Regione il variegato mondo delle partecipate, si devono confrontare con questo elemento di rigidità e con le pressioni sociali che vorrebbero in ogni caso mantenere gli attuali livelli occupazionali e trasferire, mediante azioni di mera internalizzazione, e senza altre verifiche e concorsi, tutto il personale negli organici degli Enti locali (non solo della Regione ma anche dei Comuni). Una operazione che allo stato degli atti, non appare possa essere consentita perché in contrasto con la normativa generale che regge il pubblico impiego. Allo stato attuale, occorre prendere atto che l’Ente Regione sta cercando soluzioni “a regime” con una politica di riordino del mondo delle partecipate per il governo dei settori della comunicazione, ricerca, innovazione tecnologica, sistema informativi ed informatici. A tale operazione si vuole provvedere, come sopra accennato, mediante la legge regionale n. 15 del 30 ottobre 2013, che individua nella società regionale Sviluppo Campania, la finanziaria che provvederà alle varie fusioni, incorporazioni e trasferimenti previsti dalla norma. Sul punto lo scrivente non ha motivi per manifestare dissensi o scetticismi; conviene, tuttavia, con le prudenze espresse dalla Sezione del controllo circa la reale fattibilità del progetto che potrebbe semplicemente trasformarsi in uno mero passaggio, da una società all’altra, di passività e di inefficienze. 4.3) Gli Enti Locali ( vertenze, dissesti e profili sanzionatori) I centri di spesa rappresentati dagli Enti locali, hanno impegnato, anche quest’anno una rilevante quota di attività dell’Ufficio di Procura. Sono pervenute, nel 2013 n. 853 denunce, 41 sono state aperte n.522 istruttorie, sono state archiviate n. 879 vertenze, sono stati predisposti n. 77 inviti a dedurre, e n. 71 citazioni, n. 285 soggetti sono stati invitati a dedurre. Tuttora in fase di completamento delle indagini n. 2609 vertenze. Delle denunce pervenute ancora non esaminate in sede preliminare (circa 1.000) circa il 50% attengono alla materia relativa alle gestioni degli enti locali. Le fattispecie più ricorrenti attengono ai settori del personale (assunzioni e inquadramenti illegittimi; appalti; soc. partecipate; derivati; gestioni delle unità immobiliari; debiti fuori bilancio) L’attività che ha caratterizzato maggiormente l’anno 2013, è stata quella che si è svolta attorno alle ipotesi di dissesto e predissesto degli enti locali. In proposito è bene ricordare che la disciplina del dissesto finanziario degli enti locali, nata nel lontano 1989 (d.l. 2 marzo 1989 n. 66), trova ora la sua vigente formulazione nel titolo VIII del T.U.E.L. La modifica di maggior rilievo dell’istituto, è quella che ha spostato l’onere del risanamento, prima ricadente sullo Stato, sullo stesso ente in dissesto, a seguito della novella dell’art. 119 della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3)10. E’ una innovazione che ha avuto rilevanti conseguenze, poiché se prima della riforma il dissesto comportava dei vantaggi per l’ente, la cessazione quasi completa del concorso finanziario statale11 ha notevolmente aggravato la situazione degli amministrati, chiamati ora, con maggiori imposizioni, tariffe e minori servizi a sostenere l’onere del debito accumulato, senza la possibilità di avvalersi del ricorso all’indebitamento, riservato alle spese di investimento. Con questa osservazione si comprende, perché dopo la riforma sia dato registrare una rilevante riduzione del numero degli enti locali che hanno fatto ricorso a tale procedura, passando da un dato nazionale di 415 dissesti acclarati nel periodo 1989-2002 a soli n. 64 nel periodo 2003-13 maggio 201312. Peraltro, di questi complessivi 479 dissesti, ben 123 sono riferibili a Enti campani, tra cui sono annoverare anche il Comune di Napoli e la Provincia di Napoli (dissesti anno 1993), nonché la peculiare situazione dei Comuni di Arpaia (BN), Lauro (AV), Casal di Principe (CE), Casapesenna (CE) e Roccamonfina (CE), protagonisti di un secondo dissesto. La resistenza da parte degli amministratori locali a far emergere le situazioni d’insolvenza, con intuibili negativi riflessi sul consenso elettorale, ha contribuito a limitare il ricorso a tale impopolare procedura. Il più delle volte si perviene a formalizzare il dissesto solo quando il disastro economico è così grave che non si riescono più a pagare gli stipendi; in non pochi casi l’avvio della procedura di dissesto coincide con il mutamento delle maggioranze ed è strumentalmente seguito da un rimbalzo di accuse di responsabilità politiche e d’incapacità tra vecchi e nuovi governanti. 10 V. art. 31, comma 15, della l. n .289/02, n. 289 (finanziaria 2003) e art. 5 della l. 28 n. 140/04, che ha limitato il mutuo con oneri statali ai soli enti che hanno dichiarato il dissesto prima dell’entrata in vigore della legge costituzionale (8 novembre 2001). 11 Anche di recente, però. come nel passato, si registra un transitorio e straordinario intervento finanziario statale di sostegno, v. l’art. 3-bis del d.l. 174/12 come introdotto in sede di conv. dalla legge n. 213/12 sull’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario. 12 Dati desunti da Corte dei conti, Deliberazione n. 21/SEZAUT/2013/FRG. 42 E’ da osservare, in via generale, che il mancato percorso di risanamento penalizza fortemente non solo l’ente che si dibatte in una grave difficoltà gestionale, generando ulteriori oneri e contenziosi, ma anche i suoi creditori, e con essi l’economia locale. In tale quadro, se si considerano le ragioni della ritrosia delle amministrazioni a piegarsi al dissesto, si comprendono le motivazioni che hanno indotto il legislatore a introdurre nel nostro ordinamento la figura del c.d. “dissesto guidato”; ciò, oltre a prevedere altre innovazioni, quali elementi di trasparenza (la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011) o maggiori controlli interni (quale quello sugli equilibri finanziari ex art. 147-quinquies TUEL). Il dissesto guidato, disciplinato dall’art. 6, comma 2°, del d.lgs. n. 149/2011, è un meccanismo che impone dall’esterno l’obbligatoria dichiarazione d’insolvenza e non la lascia all’iniziativa dell’ente, e che si avvale dell’intervento delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. La Sezioni, nell’esercizio della loro rafforzata e, soprattutto, autonoma attività di controllo, segnalano al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica l’impossibilità e/o la mancata adozione delle necessarie misure correttive per il raggiungimento e mantenimento di una sana gestione finanziaria e il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica allargata. In base a tale comunicazione, il Prefetto assegna al Consiglio dell’ente un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto, e, nel perdurare dell’inadempimento, provvede alla nomina di un Commissario che si sostituirà all’organo consiliare per la dichiarazione di dissesto e darà corso alla procedura per il suo scioglimento. L’incisività e la natura stringente del nuovo istituto, che ha visto diversi enti esposti alla vigilanza delle Sezioni regionali sull’adozione delle misure correttive alle acclarate situazioni di squilibrio strutturale e al conseguente procedimento guidato, ha portato il legislatore a una nuova modifica con il d.l. 174/2012. Agli enti in difficoltà è, ora, riconosciuta l’opportunità di aderire alla nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, assistita anche da un apposito fondo di rotazione, con la presentazione, entro termini perentori, di un piano di riequilibrio da sottoporre all’istruttoria della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali e alla successiva approvazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Nella sostanza, è data facoltà agli enti di poter evitare il dissesto con la proposizione di un programma di rientro su base anche decennale, ma, a tutela dell’interesse generale e anche dei creditori; ne consegue la previsione d’un’attenta verifica sull’attendibilità e congruenza del piano e sulla sua attuazione. Nessuna elusione dagli obblighi di risanamento può essere ammessa, e l’attività giudicante della Corte dei conti in sede di controllo rappresenta la neutrale e indipendente salvaguardia di tali esigenze. Nel percorrere i dati nazionali sul dissesto può notarsi come in temi recenti vi sia stato un aumento delle dichiarazioni (delle 64 del periodo 2003/ maggio 2013 ben 20 sono dell’anno 2012), e ciò può ragionevolmente attribuirsi, senza sottovalutare l’incidenza della situazione economica generale e le restrizioni degli interventi anticrisi, anche alla costante attività delle Sezioni del controllo che ha contribuito a far emergere le criticità di tali Enti. 43 L’osservatorio della Procura contabile campana, al quale pervengono le deliberazioni di dissesto degli enti locali (art. 246 TUEL)13, può dirsi privilegiato nel conoscere le ragioni che hanno condotto all’insolvenza, che spesso trovano radice in plurime condotte gestorie e scarsa attendibilità dei bilanci che si sono dipanate e accumulate nel corso di molti anni. La notazione sulla complessità anche temporale delle vicende che portano alla situazione di deficitarietà permette la comprensione delle notevoli difficoltà che si incontrano nel poter individuare le responsabilità personali degli amministratori e funzionari che si sono succeduti nelle funzioni amministrative e di governo dell’ente. Ciò anche perché normalmente il dissesto riposa su una massa debitoria che costituisce, non essendo ancora intervenuti i pagamenti, un danno meramente potenziale, mentre l’esercizio dell’azione di responsabilità è ammessa solo per i danni attuali e concreti. In virtù dell’art. 252, comma V, del TUEL l’organo straordinario di liquidazione sarebbe, invero, tenuto a denunciare alla Procura regionale presso la Corte dei conti i fatti cagionanti danni all’ente locale o all’erario, ma l’esperienza maturata porta a negare la vitalità della disposizione in esame. Le considerazioni che precedono non escludono, comunque, che vi siano pregiudizi già verificatesi e per i quali è possibile un intervento risarcitorio, quali i debiti fuori bilancio con i maggiori oneri discendenti dai numerosi contenziosi e relativi procedimenti esecutivi che accompagnano e precedono la dichiarazione d’insolvenza. Uno dei fenomeni costanti rilevabili negli enti caduti in dissesto è la conservazione in bilancio di elevati residui attivi, anche di lontana provenienza, di fatto non esigibili, che, di fatto, falsano i risultati dei documenti contabili e pongono in crisi le effettive disponibilità di cassa. Si nota che, a tali situazioni che chiaramente denunciano debolezze strutturali della gestione, si reagisce, invece, cercando soluzioni effimere quali il reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria e con impropri utilizzi di risorse vincolate ad altri fini. In tale modo l’anticipazione si trasforma da istituto per superare transitorie e fisiologiche deficienze di cassa a surrettizio strumento di indebitamento, con pagamento di elevati interessi, attesi gli importi anticipati, in favore del tesoriere. L’attenzione della Procura campana verso quest’ultima descritta patologia e per i conseguenti danno (interessi corrisposti) si è già tramutata in azioni dirette a fare valere responsabilità di amministratori, responsabili dei servizi finanziari e di componenti dell’organo di revisione; al completamento di complesse istruttorie hanno fatto seguito inviti a dedurre ed atti di citazione e si è in attesa dell’esito dei giudizi. Analogamente, si attende che vengano accolte le richieste di sanzioni interdittive di ricoprire incarichi pubblici e di rappresentanza politica nei confronti degli amministratori che hanno concorso al dissesto, sanzioni che con la modifica dell’art. 248 TUEL sono anche di natura pecuniaria, e non più condizionate dal limite temporale dei fatti commessi nei cinque anni precedenti il dissesto. Le sanzioni, inoltre, si estendono ai revisori, per rimarcare la rilevanza 13 Tra le ultime pervenute si ricordano quelle del Comune di Casapesenna (CE), Comune di Maddaloni (CE), Comune di San Cipriano D’Aversa (CE), Comune di Capua (CE), Comune di Castellammare di Stabia (NA), Comune di Recale (CE) e Comune di San Leucio del Sannio (BN). 44 delle loro funzioni, in un accertamento che s’incentra sulla violazione dei compiti loro assegnati e che appare prescindere dalla contestazione di responsabilità per uno specifico danno. Nell’anno 2013 la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Campania, ha adottato le sentenze n. 547/2013, depositata il 17 aprile 2013, relativa al dissesto del Comune di Apice (BN), nonché la n. 548/2013, depositata il 17 aprile 2013, relativa ad altro ente dissestato, il Comune di Roccamonfina (CE), che, accogliendo solo in parte le richieste attoree, sono state appellate da questa Procura. Tra le iniziative del decorso anno della Procura si segnalano, oltre azioni risarcitoria per vicende dannose riguardanti Comuni dissestati (in particolare, il Comune di Apice), anche una citazione relativa ad attività di un organo straordinario di liquidazione che ha arrecato un danno di oltre euro 410.000,00 al Comune di Santa Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) per aver indebitamente consentito un’ingiustificata duplicazione di pagamento in favore di un soggetto privato. 4.4) Le gestioni commissariate In occasione del giudizio per la parificazione del rendiconto regionale anno 2012 l’Ufficio di Procura ha proceduto ad una ricognizione di tutte le realtà commissariate riferibili alla gestione della Regione. In nota il risultato della ricognizione.14 14 Dati tratti da un documento fornito dalla Regione. Commissario delegato ex OPCM 4022/2012 nella gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma. Con l’art. 3 del DL 43 del 26.4.2013 (“Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione Campania”), (commissariamento è stato di fatto prorogato fino al 31 marzo 2014) Commissario delegato ex OPCM 3858/2010 per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della “Galleria Pavoncelli” di cui al DPCM del 6.11.2009. Con l’art. 4 del DL 43 del 26.4.2013 (Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione Campania) (fino al 31 marzo 2014) Commissario delegato ex OPCM 3849/2010 e ss. per la liquidazione della struttura commissariale ex OPCM 3654/2008 (in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali) e per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (Napoli) e dei Laghetti di Castelvolturno (Caserta)”. [ gestione commissariale cessata il 31.12.2012 (DPCM del 20.9.2012) ma di fatto prorogata fino al 31 dicembre 2013] Commissario delegato ex OPCM 3868/2010 e ss. per il superamento della situazione di criticità legata la movimento franoso in atto nel territorio del comune di Montaguto (AV) e in quelli di Ischia (NA)-frazione Pilastri, Casamicciola Terme (NA) e Nocera Inferiore (SA). [ gestione commissariale cessata il 31.12.2012]. Commissario delegato ex OPCM 3908/2010 e ss. per il superamento della situazione di emergenza di cui al DPCM 18.11.2010 a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10.11.2010. [gestione commissariale cessata il 30.11.2012] Commissario delegato ex OPCM 4016/2012. per il completamento di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento del contesto di criticità socio-economico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno. [gestione commissariale cessata il 31.12.2012. 45 La ricognizione non è, ovviamente, completa perché riguarda solo le realtà commissariate riferibili all’Ente Regione. La parziale fotografia di questo fenomeno consente, tuttavia di procedere ad alcune considerazioni. Il semplice nudo e crudo elenco delle realtà Commissariali sopra “censite” è la manifestazione più palese che il “rimedio” del commissariamento è talmente diffuso nella Regione Campania da non potere più essere considerato un “rimedio” straordinario, per la gestione di opere e servizi di competenza dell’Ente territoriale rientrando, invece, paradossalmente, nelle modalità amministrative “normali” dell’Ente. Questi, peraltro, in virtù dei provvedimenti commissariali governativi, di fatto viene spogliato di competenze e responsabilità pur se rimane, sostanzialmente, referente di complessi rapporti credito/debito non sempre facilmente gestibili. Gli ingenti capitali che sostengono le varie gestioni, il più delle volte vengono accollate al bilancio nazionale ma, poi, anch’esse, inevitabilmente, finiscono con l’essere riconducibili alle risorse complessive dell’Ente e con l’influire sul bilancio regionale. Ciò, sia quando ai finanziamenti delle varie attività commissariate si provveda con contabilità speciali, sia quando l’attuazione dei vari Programmi risulti assistita da risorse ordinarie nazionali e da risorse comunitarie che, quantunque riconducibili al bilancio della Regione, si muovono con logiche diverse e presiedono a scelte fatte in altre sedi. Peraltro, stante la peculiarità di tali gestioni, risulta di difficile lettura l’onere complessivo che deriva alla Regione dalle suddette realtà. Inoltre, la realtà commissariata, pur se investe rilevanti profili di attività istituzionale dell’Ente regione, viene di fatto ad assumere una sorta di alterità rispetto agli altri campi di attività, come se la responsabilità delle gestioni non appartenesse più al sistema delle scelte politicoamministrative degli amministratori e degli apparati burocratici. Le esperienze maturate da Commissario per l’attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali nel settore del trasporto pubblico, nominato con decreto del 9 novembre 2012, a seguito di quanto disposto dall’art. 16 comma 5 del d. l. n. 83 del 22.06.2012, che ha disposto il commissariamento delle aziende che eserciscono, in regione Campania, il trasporto pubblico locale su ferro. Questo commissariamento merita una più approfondita analisi in quanto, a parte la delicatezza del settore [nell’anno 2012 ha servito un’utenza di 43,5 milioni di cittadini (a testimonianza della gravissima crisi del servizio, si consideri che nel corso del 2011 l’utenza servita aveva raggiunto quota 66,7 milioni di passeggeri e che la straordinaria contrazione non è stata certamente determinata da una caduta della domanda)] questa gestione, di fatto, rappresenta il punto dove maggiormente si è manifestata l’esigenza di un generale riordino delle società partecipate regionali. Il Commissario ha già proceduto ad una prima operazione di razionalizzazione del settore invitando la Regione a deliberare la fusione per incorporazione nella holding EAV (Ente Autonomo Volturno s.r.l.) delle società controllate Circumvesusiana s.r.l., S.E.P.S.A. s.p.a, e Metrocampania NordOvest s.r.l.. Commissario straordinario ex art. 11 co.18 L. 887/84 per l’adeguamento del sistema intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico dell’area flegrea Commissario preposto attuazione art. 4 L. 18/4/84 n. 80/84, che ha demandato al Presidente della Giunta Regionale l’approvazione del Piano triennale di sviluppo, conferendo allo stesso i poteri straordinari ex art. 9 DL 57/82 conv. dalla L. 187/1982. Il Piano è stato approvato dal Cons. Regionale il 18.12.84 e con successiva delib. CIPE il 2.5.85 per la realizzazione delle seguenti opere: - Settore edilizia e terziario: - Progetto risanamento Rione Terra di Pozzuoli; Settore reti ferroviarie: Ferrovia Cicumvesuviana, raddoppio Castellammare Torre Annunziata: - Settore reti viarie: progetto “asse di collegamento al porto di Torre Annunziata . strada Torre Annunziata A30 e bretella TrecaseBoscoreale e interventi di connessione tra i centri urbani e la grande viabilità delle zone vesuviane area S. GiuseppeOttaviano (I lotto); - Settore attrezzature commerciali, portuali e aeroportuali: -Progetto “Interporto di Nola e connessioni infrastrutturali con il CIS. 46 alcune indagini fatte dalla Procura in tema di gestioni commissariali testimoniano, invece, che, ai fini della produzione del danno erariale e delle connesse responsabilità, tale “alterità” rappresenta un mero, fragile schermo che non protegge dalle censure contro scelte sbagliate e modalità gestionali non corrette. 4.5) La Sanità La Procura regionale ha attivato numerose istruttorie aventi ad oggetto il settore Sanità. Nel corso degli ultimi tre anni sono state aperte n. 251 vertenze; sono stati promossi n. 32 giudizi; sono stati richiesti n 10 provvedimenti cautelari; archiviate n. 281 istruttorie. Sono in corso n. 471 indagini. I processi sono stati celebrati nei confronti di amministratori, dirigenti amministrativi e sanitari; singoli medici; amministratori regionali; organi di controllo. Le materie intercettate dalle quali sono derivate ipotesi di danno al sistema sanitario raccontano di devianze nel settore dell’intramoenia; nelle forniture e appalti; nella gestione del personale; nella attività di riconoscimento delle partite di debito e di credito e nei ritardi che hanno generato maggiori oneri per interessi e spese legali; nella commistione di interessi pubblici e privati nel campo della sanità convenzionata; nel riconoscimento di indennità non dovute ……. . I giudizi conclusi nell’arco del triennio hanno portato a condanne per complessivi € 4.676.636,00. Le azioni di recupero per l’esecuzione delle sentenze e per la conversione dei sequestri sono in corso. Il quadro che emerge fotografa una realtà assai complessa sulla quale occorre procedere ad accurate analisi finalizzate non tanto alla conoscenza dei disastri di un passato che ha fatto del settore sanità la voce di spesa esponenzialmente più consistente del bilancio regionale e, nel contempo, il teatro di modalità gestionali caratterizzate da clientele, ruberie, profittamenti, mancanza di controlli, interessi privati, disfunzioni, sciatterie, disattenzioni, assenteismi. In questa sede, tuttavia, più che ricordare l’azione svolta dalla Procura per il contenimento e la repressione di quei fenomeni, merita tentare una lettura del fenomeno finalizzata ad individuare verso quali direzioni stia attualmente camminando il settore per cogliere i trends di eventuali progressi, di arretramenti ovvero di sostanziale stagnazione delle criticità del passato. E ciò, non solo per cogliere gli elementi positivi o negativi attinenti ai meri bilanci economici, ma anche per comprendere se al grande sforzo finanziario che interessa questo centro di spesa corrisponda, o no, una sufficiente o no resa di servizi. Come già fatto presente in sede del giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l’anno 2012, tenutosi il 13 febbraio 2014, la Procura regionale ritiene che le semplici analisi dei conti non siano idonee a fotografare un così complesso settore se non si tentano analisi storiche più ampie in grado di fare comprendere se l’azione dell’Amministrazione regionale sia diretta verso soluzioni a regime, verso rimedi effimeri, ovvero verso l’accettazione del presente. Si ritiene, perciò, utile, ancor prima di riferire sui singoli interventi che sono stati effettuati dall’Ufficio di Procura richiamare l’attenzione che negli ultimi anni, grazie anche ad una 47 maggiore politica di rigore portata avanti dall’Ente Regione, lo stato di disavanzo che appena sei anni fa (2017) era arrivato a 917 milioni di Euro ammonta a 31.12. 2013 ad appena 65 milioni di Euro (il dato è in ulteriore discesa). A proposito di tale disavanzo è da ricordare che la Regione Campania è sottoposta al “Piano di Rientro dal deficit sanitario” i cui obiettivi sono finalizzati a ristabilire l’equilibrio economico‐finanziario del SSR attraverso misure che affrontano selettivamente le diverse problematiche e propongono soluzioni mirate e ben definite. Nella vigenza del regime di Piano di Rientro, la Regione, nel luglio 2009, è stata sottoposta a commissariamento per non aver raggiunto parte degli obiettivi e in particolare l’equilibrio economico. Dopo il 2009 il Piano è proseguito mediante l’adozione di Programmi Operativi. Nonostante i buoni risultati, la Regione Campania, non ha ritenuto proporre un nuovo piano di rientro, mantenendosi, così, fermo l’assetto della gestione commissariale. Commissario, è il Presidente della regione affiancato da uno o più subcommissari. Nel marzo 2011, sono stati nominati due sub commissari. Dal 2012 il disavanzo è sceso sotto la soglia del 7% prevista della legge 311/04 e oggi non raggiunge l’1% per cui, per tale aspetto non sussisterebbero più le condizioni per il primo ingresso nel piano di rientro. In effetti, la gestione commissariale, sostenuta anche dalla pressante azione della Procura regionale che non ha mancato di lanciare i dovuti allarmi sugli atti di mala gestione intercettati, ha portato a positivi risultati. Tra i risultati più significativi si ricordano: la riduzione, nel 2012 e nel 2013, del debito del SSR con i conseguenti effetti positivi nella riduzione di interessi e spese; la riduzione del livello di disavanzo sanitario, con previsione nei programmi operativi del raggiungimento dell’equilibrio economico per l’esercizio 2015 (di fatto ormai raggiunto); adozione nel 2011 del piano sanitario Regionale validato dal Ministero della Salute; il piano di riordino ospedaliero e riassetto della rete territoriale. Ciò nonostante, per quanto riguarda le singole gestioni delle varie strutture, la Procura regionale ha ancora intercettato casi assai gravi di criticità derivanti da una pressocchè totale gap di conoscenze sulle situazioni debitorie-creditorie delle singole aziende. Sono stati registrati numerosissimi casi di doppi pagamenti generati, anche, da reiterate iniziative giudiziarie di creditori che facevano valere le proprie ragioni proponendo, più volte e per lo stesso credito, decreti ingiuntivi. A fronte del moltiplicarsi di queste iniziative che, tra l’altro producevano una ulteriore crescita del debito a titolo di spese legali, le Aziende pagavano senza effettuare le dovute verifiche. Di qui il fenomeno dei doppi pagamenti. intervento della Procura contabile Dopo il deciso e l’avvio di iniziative giudiziarie (sono stati chiamati in giudizio molti responsabili di AA.SS.LL.) le Aziende e la struttura Commissariale sono intervenuti per la risoluzione di tali criticità. In nota si riportano le citazioni di maggiore rilievo notificate nell’anno15. 15 Particolare impegno investigativo è stato condotto sulle diffuse pratiche di commistione tra l’attività pubblica e quella di natura privata da parte dei medici ospedalieri. Numerose le violazioni concernenti le prestazioni mediche effettuate in violazione delle prescrizioni stabilite per l’attività autorizzata intramoenia nella forma cd. allargata e quindi, dell’obbligo di esclusiva, nonché quelle relative al conferimento incarichi inutili ed allo spreco di risorse acquisite e lasciate inutilizzate fino alla conduzione ad uno stato di degrado. Gran parte delle istruttorie sono ancora in 48 Particolarmente significativo risulta essere il contenimento della spesa relativa al personale e alla farmaceutica convenzionata che al 31 dicembre 2012 rispetto al 2009 rilevano un decremento rispettivamente di ca. il 14% e il 19%. Tale andamento risulta confermato anche nel 2013 facendo registrare ancora un trend positivo pari. Per le sole spese del personale le riduzioni degli addetti e la razionalizzazione del servizio hanno portato a minori costi pari a 381 milioni di Euro. Sul punto non si dispone di sufficienti elementi per valutare se la riduzione del numero degli addetti non si sia risolta in un ridimensionamento del servizio. Fatto è che risulta che le restrizioni derivanti dal divieto del turn over hanno pesato soprattutto sul personale sanitario. Considerando il consuntivo 2012, il costo della farmaceutica (anche questo settore ha formato oggetto di indagini da parte della Procura contabile) è pari a ca. 912 €/mln e rispetto al 2009 ha registrato una riduzione di ca. €/mln 210, pari al 19%. La proiezione di tale voce di costo stimata per l’esercizio 2013 è pari a ca. €/mln 902 con un ulteriore decremento previsto, rispetto al 2012 di ca. 10 €/mln. Le politiche commissariali e gli interventi in tema di appropriatezza nel consumo di farmaci hanno portato la Regione Campania che, negli anni passati si collocava tra le maggiori consumatrici, con conseguenziali livelli di spesa, ad un sostanziale allineamento con le altre regioni. Quanto ai costi per il personale ed alla sua incidenza sul bilancio generale del Servizio Sanitario Regionale, occorre riconoscere che le economie realizzate superano percentualmente quelle di altre Regioni (in Campania, alla fine del 2012, si registra una incidenza del costo del personale pari al 30% che rappresenta un risultato sorprendentemente positivo rispetto alla media nazionale attestata attorno al 36% (fonte dati NSIS). Sul punto non si può non rilevare, però, che alla riduzione del costo del personale fanno riscontro le più volte evidenziate criticità dovute alla carenza di personale in tutti i settori (circa 8.000 unità in meno negli ultimi cinque anni) che rendono non praticabili processi di mobilità e difficilmente attivabili nuove attività (le corso, per altre sono stati già promossi giudizi di responsabilità. Si ricordano in particolare i processi promossi in esito alle indagini che hanno portato all’accertamento di comportamenti illeciti di 32 (13+ 19) dirigenti medici esclusivisti. Questi, nell’illecita conduzione di attività intramuraria hanno cagionato all’Azienda Sanitaria di Caserta nonché all’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, un danno patrimoniale quantificato in un ammontare corrispondente all’indennità di esclusiva illegittimamente percepita e quantificabile in complessivi 2.155.475,68 euro. Nella stessa struttura sanitaria sono stati rilevati, inoltre, conferimento illegittimi di incarichi professionali ex art. 15 septies D.L.vo 502. Sono stati contestati danni per complessivi € 284.996,70 , corrispondente alle competenze erogate a favore dei soggetti cui sono stati affidati gli incarichi , in violazione del divieto di assunzioni ed in carenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore e di effettiva utilità per l’Ente erogatore. In tema di sprechi in materia sanitaria sono in corso di ultimazione le indagini condotte su una ASL di Avellino per la mancata utilizzazione di costosi macchinari acquistati (fin dal luglio 2004) per la terapia contro i tumori da collocare in una struttura sanitaria acquisita con un corposo finanziamento pubblico (1.700.000 Euro) La Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Avellino, ha accertato il mancato utilizzo e la fatiscenza dell’immobile. Il danno erariale corrispondente al mancato utilizzo, ai costi dell’attuale sede dell’ASL ea a quelli di ripristino della funzionalità del manufatto. In attesa della formalizzazione della contestazione il danno è stato prudenzialmente in oltre un 1.000.000 di euro. 49 ipotesi di sblocco del turnover mediante riconversione di costi di lavoro straordinari e di prestazioni aggiuntive non sono state condivise dai tavoli ministeriali). Da ultimo, al fine di potere valutare complessivamente la qualità del rimedio commissariamento, merita un accenno l’ attuazione del Piano dei pagamenti. del Si è finalmente dato corso al processo per la ricognizione e il pagamento dei debiti verso i fornitori di beni e servizi del SSR campano al 31 dicembre 2012 al preciso scopo di garantire, l’ordinato e regolare pagamento dei “Crediti Pregressi” e per evitare il già denunciato fenomeno dei doppi pagamenti nonché per scongiurare il reiterare di azioni giudiziarie (spesso promosse al solo fine di “arricchire” il credito con le spese legali). La Struttura Commissariale, ha quantificato l’ammontare delle disponibilità finanziarie disponibili da utilizzare ed ha promosso tra creditori singoli ed associati, associazioni di categoria, accordi, transazioni ed accordi quadro (a tutt’oggi in numero di 38) dirette a scadenzare i pagamenti nel tempo ed ad abbattere gli altri oneri derivanti dagli interessi e dalle spese legali. Secondo quanto è stato dato evincere dalle istruttorie in corso presso l’Ufficio di Procura per l’accertamento dei maggiori danni derivanti dal pagamento di questi oneri accessori, la politica del Piano dei pagamenti sembra stia dando risultati positivi perché ha già fatto registrare la rinuncia da parte dei creditori degli interessi di mora maturati o maturandi nonché l’assicurazione del rispetto della moratoria di 12 mesi di sospensione delle azioni legali intraprese per il recupero dei crediti. Occorre ora favorire le procedure di svincolo delle somme sottoposte a pignoramento, rimettendo nella disponibilità delle AA.SS. le somme medesime e destinarle all’estinzione essere. Parallelamente nel delle ulteriori posizioni debitorie pregresse ancora in maggio 2011 è stato stipulato un accordo tra la struttura commissariale e le categorie di erogatori di servizi sanitari per definire una tempistica concordata per il pagamento delle spese correnti. Restano ferme le responsabilità derivanti dai maggiori oneri dovuti sostenere dalle varie strutture a causa della disastrosa gestione delle partite contabili. Riguardo ai tempi medi di pagamento, fermo restando che la “normalizzazione” non può ancora dichiararsi conclusa, occorre registrare significativi miglioramenti perché si è passati dai tempi medi di 438 giorni vigenti nel 2010, agli attuali giorni 168 del 2013. Nel 2012, giorni 336. Conclusivamente, in tema di politica sanitaria, i dati e le proiezioni come sopra riportate, illustrano un andamento della spesa certamente indirizzato verso la normalizzazione. Occorre dare atto che le misure prese con il Piano di rientro e la gestione commissariale hanno dato una scossa al sistema che soltanto qualche anno fa sembrava correre solo nella direzione di progressive accelerazioni di spesa e di un incontrollabile aumento dell’indebitamento. La lettura “storica” della sanità, come sopra proposta è testimonianza di questo trend di risanamento anche se, è fuori di dubbio che le criticità storiche della sanità campana non sono ancora risolte. 50 Rimane ancora molto da fare sul piano delle procedure contabili, degli adempimenti di riorganizzazione amministrativa e di eliminazione delle sacche di inefficienza dove alligna la mala sanità accompagnata dal permanere delle posizioni di potere che si esprimono ancor oggi con le baronie, le protezioni, le procedure di gara guidate, gli appalti troppo onerosi, l’intreccio degli interessi privati con quello pubblico, la debolezza dei controlli. Il sistema Sanità Campania, un sistema che, peraltro, è assai oneroso per i cittadini della Regione, sembrava non potersi sollevare; oggi i risultati ottenuti sembra tracciare strade di speranza. Ma ancora, una volta, occorre fare affidamento sul sistema dei controlli. 4.6) I cc.dd. costi della politica Si tratta di una tematica comune a tutti gli Uffici Regionali di Procura, nei confronti della quale sono in corso numerose azioni coordinate anche a livello di Procura Generale. Risultano in corso anche interventi legislativi a livello nazionale e regionale. 16 “A causa del permanere delle descritte situazioni di squilibrio, la Regione Campania si trova, necessariamente, ad affrontare, senza ulteriori ritardi, una non facile fase di profondo cambiamento e di rigore finanziario; una fase che si prospetta assai complessa a causa anche del concomitante stato di crisi a livello nazionale e della difficolta-incapacità di reperire risorse diverse da quelle delle imposizioni fiscali e della tassazione delle unità immobiliari. Sul punto, un serbatoio significativo (anche se certamente non risolutivo) potrebbe essere reperito attraverso il contenimento dei cc.dd. costi della politica. Su questo fronte, tuttavia, la Regione Campania non sembra volere attuare decisi interventi e tutti i tentativi, da parte della Procura Contabile e della stessa Procura Ordinaria, messi in opera per fare luce su fenomeno del funzionamento, ad esempio, dei Gruppi consiliari, non hanno, sino ad oggi, prodotto soddisfacenti risultati: è stato infatti opposto alla conoscenza del fenomeno il facile schermo della impossibilità di indagare sulle spese dei Gruppi e dei singoli consiglieri regionali che, secondo quanto prospettato dall’ Amministrazione, non sarebbero tenuti a rendicontare sulle somme loro assegnate. Questo, in nome dell’autonomia e della democrazia rappresentativa che, alzando la bandiera dell’insindacabilità dell’azione politica, è insofferente a qualunque tipo di controllo !! Particolarmente significativa, in tal senso, appare l’evoluzione della legislazione regionale sul punto. Emblematico il caso dell’art. 40 della L.R. n. 18 del 6.12.2000, istitutivo del Fondo dell’assistenza alle attività istituzionali dei titolari del diritto di iniziativa legislativa. Le somme relative a detto fondo, inizialmente assoggettate ad un preciso vincolo di destinazione dal comma 3 della norma (“il fondo potrà essere utilizzato per la stipula di contratti privatistici a 16 Si riporta, quasi del tutto integralmente, uno stralcio della memoria depositata dal Procuratore regionale in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Campania per l’anno 2012. Il giudizio si è celebrato il giorno 13 febbraio 2014. 51 termine, per la collaborazione, per la fornitura di beni e servizi specifici occorrenti e per l’assistenza ai Consiglieri non previsti tra quelli di cui alla L.R. 5 agosto 1972, n. 6 e s.m.”) risultano, oggi, del tutto svincolate da ogni finalità specifica, essendo intervenuta, con L.R. 27 gennaio 2012, n. 1 (art. 52, comma 16, lett. b), l’abrogazione di questo comma. Se, quindi, per un verso, è dato registrare un progressivo sforzo per il contenimento di tale spesa (con art. 5, comma 1, L.R. 9 ottobre 2012, n. 29 lo stanziamento relativo al fondo in esame è stato ridotto del 50%), dall’altra, lo svincolo dell’utilizzo di dette somme da qualunque specifica finalizzazione, congiuntamente al sistema della loro liquidazione (rimborso forfettario, su semplice richiesta del singolo Consigliere, previa autocertificazione) vulnera fortemente, per non dire vanifica, le insopprimibili esigenze di trasparenza, rendicontazione, responsabilità immanenti all’attività di gestione di tutte le risorse pubbliche. Originariamente, preme rilevare, era prevista una qualche (sia pur timida) procedimentalizzazione per il conferimento di questi contributi; il testo della norma era così formulato: « L'accesso a detto fondo perviene, su richiesta del Presidente del Gruppo o forza politica all'Ufficio di Presidenza che provvede entro il termine di quindici giorni dalla richiesta. Entro un periodo massimo di trenta giorni, l'Ufficio di Presidenza, su proposta dei Presidenti di Gruppo e delle Forze Politiche fissa la modalità attuative». La tendenza manifestata dal legislatore regionale, dunque, lungi dal porsi in linea con l’esigenza di tutela della legalità fortemente espressa, specialmente in tempi recenti, oltre che dalle Magistrature ordinaria e contabile anche da parte dello Stato-comunità, sembra muoversi nell’opposta direzione della crescente ed anacronistica ricerca di allontanamento dai controlli sulla spesa delle risorse pubbliche. Attualmente sono in fase di ultimazione alcune istruttorie della Procura contabile dirette ad accertare le spese effettuate sul così detto “fondo di assistenza per le attività istituzionali” caratterizzato da specifiche destinazioni di spesa. Alle richieste di chiarimenti formulate dalla Guardia di finanza, delegata alle indagini, è stato opposto il non obbligo di rendicontare tali spese e, quindi, non è stato fornito alcun elemento idoneo a fare chiarezza su come le cospicue somme (solamente per questa voce oltre € 2.500 mensili per ciascuno dei 61 consiglieri regionali) corrisposte a tale titolo, siano state effettivamente impegnate. Di non particolare rilievo, ma significativo di come da parte degli Amministratori regionali vengono (si confida “venivano”) interpretate le guarentigie connesse alla funzione di parlamentare regionale, si ricordano anche i casi (giudizi di recente celebrati) degli indebiti rimborsi per spese chilometriche mai sostenute da tre consiglieri regionali (condanna risarcitoria di 40.000,00 euro di due consiglieri e restituzione della stessa somma da parte del terzo). Altre indagini riguardano le spese erogate ai Gruppi consigliari (altra voce per compensare gli oneri derivanti dalla politica locale). 52 Altre fattispecie di danno riguardano illegittimi, inutili e clientelari comandi di personale proveniente da altre amministrazioni nonché il riconoscimento di elevate ed ingiustificate somme a titolo di retribuzione accessoria a personale comandato. Per altri profili, sono continuate le indagine concernenti le cc.dd. esternalizzazioni e gli incarichi e le consulenze conferite a personale estraneo all’Amministrazione regionale. Sull’argomento, dopo i decisi interventi della Procura, deve registrarsi un significativo rallentamento del fenomeno. In sede di esame delle singole fattispecie, l’Ufficio inquirente accerta sempre che l’attività per l’espletamento della quale viene conferito l’incarico e/o la consulenza, non possa essere più economicamente esperita da personale in servizio e che (ferme restando le rigidità che derivano dalla non ancora attuata politica di mobilità interna) non vi siano nell’ambito dell’intera Amministrazione regionale, soggetti idonei ai quali affidare le attività che si intendono “esternalizzare”. Gli eccessivi costi non riguardano, tuttavia, soltanto la “politica” in senso stretto perché il tema degli ingiustificate posizioni di vantaggio che si risolvono in veri e propri sprechi riguarda anche il mondo del personale dirigenziale. Vale la pena ricordare, in proposito, la specifica indagine comparativa effettuata, nell’ambito di una verifica amministrativocontabile alla Regione Campania, dal Servizio Ispettivo di Finanza Pubblica dell’I.G.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ministero dell’Economia e delle Finanze dalla cui relazione conclusiva emerge che, relativamente all’anno 2007, la retribuzione media nazionale annuale del personale dirigente del comparto Regioni-Enti locali era pari a € 59.402 e quella del non dirigente di € 20.196, mentre l’importo medio riferito alla Regione Campania per i dirigenti è di € 129.061 (Giunta) e € 160.226 (Consiglio) e per i non dirigenti è di € 35.981 (Giunta) e € 52.223 (Consiglio). Un dato sconcertante ed una anomalia che non trova precedenti nell’intero comparto degli enti locali. Non risulta che nel corso di questi ultimi anni la Giunta regionale abbia operato per riallineare i compensi al dato nazionale; un ulteriore vulnus al bilancio regionale ed un ulteriore strappo al sistema (tengasi presente che la stessa Corte costituzionale ha, in più occasioni, precisato che la disciplina del trattamento economico dei dirigenti e del personale del comparto deve essere ritenuta compresa nella materia dell’ordinamento civile, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera I), Cost., con conseguente dichiarazione d’illegittimità delle norme regionali approvate in tale materia in contrasto con le previsioni di cui all’art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.). Ne deriva che sarebbero da considerarsi affette da illegittimità costituzionale le norme che incidono sul trattamento economico e producono livelli di spesa che si pongono in contrasto con i principi di equilibrio del bilancio e di sostenibilità del debito di cui all’art. 81 Cost.. Forte della sua legittimazione a muoversi a tutto campo sul terreno del sindacato generale sull’intera attività legislativa e gestoria, si 53 lascia alla Sezione del controllo di valutare la opportunità di investire, nella stessa sede di questo giudizio di parifica, la Corte costituzionale sulle richiamate leggi di spesa (art. 23 della L.R. n. 1/2012 e il Regolamento contenente il nuovo Ordinamento del Consiglio regionale (U.P. 19.2.2013, n. 211) e le altre norme connesse”. In occasione del dibattimento nel giudizio di parifica del 13 febbraio 2014, il Presidente della Regione ha riconosciuto che tuttora, sul c.d. tema di costi della politica, sussistono problemi di trasparenza e tracciabilità e si è impegnato a proseguire nello sforzo di ridurre ulteriormente tali voci di costo. L’Ufficio di Procura, assicura, nei limiti della sua competenza, ogni collaborazione per pervenire al risultato. Vuole però precisare che non intende minimamente interferire in scelte discrezionali che sono proprie della Regione. L’azione, operativa e critica, dell’inquirente sarà, come sempre, diretta unicamente a garantire (attraverso il sindacato della giurisdizione) la piena corrispondenza delle spese sostenute ai fini istituzionali per i quali le erogazioni vengono effettuate 4.7) I nuovi controlli sui Finanziamenti pubblici ovvero sull’economia assistita Si ritiene opportuno riferire sullo stato attuale dei controlli che la Regione pone in essere per verificare, in termini di fedeltà ai progetti e di efficacia della propria azione, i risultati che derivano dai finanziamenti erogati a sostegno delle attività produttive. In precedenti referti, questo Ufficio inquirente ebbe a denunciare il fatto che, dalle massiccia ed onerosa azione di finanziamento all’imprenditoria privata proveniente dagli interventi dallo Stato, dalla Regione e dall’Unione Europea, non derivavano significativi vantaggi all’economia nazionale, né in termini della messa in moto di moltiplicatori economici, né in termini di occupazione. Le indagini avviate dalla Procura della Corte dei conti, avevano portato all’emersione di diffuse illegalità concretatesi, in moltissimi casi, in totale o parziale appropriazione dei contributi, senza alcuna realizzazione che potesse giustificare la pubblica erogazione. In alcuni settori l’imprenditoria privata veniva attivata solo per l’ottenimento della provvidenza pubblica. Quale causa principale del gravissimo fenomeno, secondo le analisi a suo tempo fatte (ved. le requisitorie del Procuratore regionale della Corte dei conti Campania tenute per l’inaugurazione degli anni giudiziari 2012 e 2013) veniva indicata la mancanza e la cattiva organizzazione dei controlli effettuate dall’Amministrazione regionale. La Procura contabile, pertanto, prendendo lo spunto dalle numerose fattispecie di sperperi e di profittamenti intercettate negli ultimi anni, ha sollecitato la Presidenza della Giunta Regionale a porre in essere misure più efficaci di controllo atte non solo a reprimere le ipotesi criminose, ma anche ad indirizzare la propria azione di finanziamento con strumenti più incisivi che 54 mettessero in grado lo stesso legislatore regionale di meglio mirare e calibrare la propria attività. La Regione ha prontamente riconosciuto l’esigenza come sopra rappresentata quale suo vitale interesse ed ha creato un tavolo di lavoro per la individuazione delle problematiche, dei soggetti da coinvolgere nell’attività di controllo e per la definizione delle modalità di controllo. Il terreno di indagine ha, ovviamente, interessato l’attività conclusa con la deludente gestione dei fondi Europei di cui al POR 2000-2006 e quella, ancora in atto che interessa l’attuazione del POR – FERS 2007/2013. L’analisi del passato ha fatto emergere con maggiore lucidità le criticità denunciate dalla Procura contabile. Oggi, la Regione Campania, come anche emerge dall’osservatorio dell’Unione Europea, non ha ancora pienamente assorbito i ritardi e le cattive gestioni del passato. Tuttavia è fortemente impegnata in una serie di azioni volte, per un verso, all’accelerazione della spesa ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi, e, dall’altro, ad accertare la corrispondenza dell’intervento al progetto e la sua economicità in termini di produzione e occupazione. Quali soggetti protagonisti dei controlli sono stati individuati vari attori che costituiscono ora un’organica ed autonoma struttura organizzativa. Tali sono l’Autorità di Gestione; l’Autorità di Certificazione; l’Autorità di AUDIT. Ferma restando la novità della nuova “impresa controlli” occorre riconoscere che il nuovo approccio sistematico all’osservazione di questo importante centro di spesa, ha già portato a significativi risultati. Nel corso delle proprie indagini, la Procura contabile e la Guardia di finanza, cui le indagini stesse vengono affidate, riescono ad acquisire in temi brevi i dati e gli elementi necessari per l’avvio, in caso di accertamento di danni erariali, dell’azione di responsabilità di competenza. Peraltro, l’osservazione sul ciclo continuo dei controlli, consente oggi, più agevolmente che nel passato, di aggredire le situazioni di danno non solo quando tutte le fasi del finanziamento si siano concluse (e quindi, il più delle volte, in tempi non più utili per i recuperi) ma anche nelle fasi intermedie e nella stessa fase iniziale con controlli non meramente formali sull’effettività dei progetti. 4.8) L’equa riparazione Anche quest’anno il Ministro della Giustizia e il Presidente della Corte di Cassazione sono tornati a denunciare i gravissimi effetti distorsivi che provengono dall’applicazione della c.d. “legge Pinto” (L.n. 89/2001) che prevede un indennizzo per una durata non ragionevole dei processi. Alla vertiginosa crescita avvenuta fino a tutto il 2012 , in corrispondenza di un intervento del legislatore che ha ridotto i termini per l’accesso al risarcimento, si registra oggi (sul piano nazionale) una riduzione del 20%. In Campania, la Procura regionale, cui è demandato il compito di individuare eventuali responsabilità nei ritardi, la rilevazione effettuata per gli anni 2009 e 2010, aveva portato a registrare ben 9.271 denunce di equi indennizzi portanti un onere complessivo di € 72.811.702, oltre le spese di giustizia. Nel periodo aprile 2012/dicembre 2013 l’Ufficio di Procura ha ricevuto n. 3951 denunce di equa riparazione. Nel biennio 2010-2011, la sola Corte di Appello di Napoli aveva definito 11.125 55 giudizi per equa riparazione e ne aveva ancora da esaminare 5.301. Il Presidente della Corte d’Appello di Salerno ebbe ad affermare che “la situazione è diventata insostenibile con aumento vorticoso, tenuto conto degli interessi in gioco”. Per di più, lo Stato Italiano non riesce per tempo a pagare tutti gli indennizzi e già la Corte di Strasburgo ha pronunciato centinaia sentenze di condanna per ritardi nei pagamenti degli indennizzi. Ad avviso dello scrivente, si tratta di una criticità assai grave perché, l’impegno costituzionale (art. 11 cost.) ed internazionale dell’Italia (art. 6 della CEDU e art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) non appare attualmente sorretto da un adeguato sistema di norme che consenta di concludere i processi in tempi brevi. La legge Pinto, infatti, prevede solo misure risarcitorie ma non misure acceleratorie, sicché, a fronte di un sistema processuale inefficiente e dominato da formalismi inutili, è anche impossibile individuare la sussistenza di eventuali responsabilità. Peraltro, la legge Pinto trova applicazione in tutti i casi, anche quando l’eccessiva durata del processo è provocata dall’inerzia delle parti ovvero da lungaggini processuali dovute a cause meramente dilatorie. Trova applicazione sempre, anche quando, il ricorso viene riconosciuto del tutto infondato ovvero quando non viene più coltivato. Il riconoscimento dell’indennizzo è automatico (normalmente 1000 euro per ogni anno di ritardo), oltre la condanna alle spese legali. Si torna a considerare che l’impianto della legge debba essere radicalmente modificato con rimedi di carattere sostanziale (completa revisione del meccanismo risarcitorio) e di carattere processuale che, per un verso, sollevino le Corti dall’Appello dal gravoso onere delle pronunce, dall’altro trasferiscano l’applicazione degli automatismi ad Organi amministrativi (ad es. le Prefetture) che possano provvedere, dietro semplice richiesta degli interessati, senza l’obbligatorio patrocinio di un difensore. Si conseguirebbe, così un risparmio di risorse processuali, di spese legali ed un decongestionamento del lavoro delle Corti d’appello. Il preoccupante fenomeno appare ancora più devastante se si considera che lo Stato Italiano non riesce a finanziare interamente le condanne risarcitorie (i finanziamenti annuali ammontano a circa il 10% delle condanne) sicchè gli interessati, avvalendosi di studi legali specializzati, promuovono procedure di ottemperanza che con la nomina dei commissari ad acta, costituiscono ulteriori aggravi e moltiplicatori di spesa. Seguono le tabelle riportanti i dati forniti dal Ministero di Grazia e Giustizia e dal MEF. 56 Ex legge Pinto: decreti di condanna - cap. 1264 Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Somme richieste al Ministero dell'Economia € 3.873.427,00 € 5.000.000,00 € 10.627.410,00 € 11.530.194,00 € 22.000.000,00 Somme assegnate dal Ministero dell'Economia € 1.807.600,00 € 5.000.000,00 € 10.627.411,00 € 10.730.194,00 € 17.947.167,00 € 25.000.000,00 € 15.000.000,00 € 40.000.000,00 € 25.000.000,00 € 27.000.000,00 € 13.618.237,00 € 95.000.000,00 € 16.561.585,00 € 205.000.000,00 € 20.000.000,00 € 280.000.000,00 € 30.000.000,00 € 348.000.000,00 € 50.000.000,00 € 216.292.194,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 * somma stanziata nella legge di bilancio 57 Corte di app. anno 2005 anno 2006 anno 2007 anno 2008 ANCONA anno 2009 anno 2010 anno 2011 € 15.769 € 702.493 € 1.993.141 € 5.107.873 € 309.012 € 607.595 € 90.847 € 1.007.455 € 22.449 € 505.175 € 100.597 € 637.823 € 110.000 € 84.500 € 194.500 BARI BOLOGNA € 9.600 BRESCIA anno 2012 anno 2013 totale € 9.108.307 € 16.927.586 CALTANISETTA € 450.408 € 4.950.685 € 4.560.793 € 5.318.385 CAMPOBASSO € 30.500 € 1.556.500 € 1.219.500 € 875.000 € 1.200.000 € 4.881.500 € 923.619 € 1.281.877 € 125.901 € 2.391.547 CATANIA CATANZARO € 2.571 € 4.765 € 7.190 € 45.622 € 106.300 € 1.123.174 € 3.617.541 € 4.417.314 € 4.544.326 € 75.600 € 928.680 FIRENZE GENOVA € 79.900 € 279.700 € 131.122 € 1.707.430 L'AQUILA € 6.826 € 8.101 € 12.101 LECCE MESSINA € 11.172 € 6.765 € 34.769 € 113.232 € 1.500 € 1.576.541 € 39.468.873 € 401.65 € 6.890.566 € 5.205.765 € 2.334.093 € 3.525.783 € 18.384.892 € 1.722.212 € 4.255.431 € 3.752.237 € 5.462.289 € 8.091.759 € 23.283.931 € 321.259 € 885.316 € 2.662.031 € 6.372.019 € 2.628.600 € 13.035.168 € 347.025 € 495.520 € 1.085.140 € 4.071.173 € 7.978.369 € 7.594.490 € 8.494.984 € 5.558.051 € 35.174.710 € 1.202.312 € 2.215.714 € 2.127.687 € 4.070.850 € 8.695.509 € 18.312.073 € 659.433 € 1.270.841 € 1.166.191 € 2.375.685 € 2.463.051 € 1.560.000 € 900.000 € 980.000 € 7.890.000 € 3.718.000 € 1.975.000 € 20.454.000 € 582.914 € 3.684.441 € 2.469.612 € 6.728.617 € 10.075.877 € 3.458.072 € 27.346.409 € 165.000 € 3.185.000 € 7.295.000 € 6.500.000 € 2.400.000 € 750.000 € 20.295.000 € 71.499 € 3.384.067 € 5.380.365 € 4.851.499 € 5.215.279 € 3.343.986 € 22.249.189 € 10.514 € 134.056 € 36.237 € 180.808 € 439.219 € 468.074 € 33.250 € 3.138.810 € 1.100.000 € 1.931.000 € 49.415 € 295.958 € 658.377 € 412.672 € 1.100.805 € 392.506 TRIESTE TOTALE € 258.259 € 1.836.741 € 45.784.600 € 2.490 VENEZIA € 4.924.549 € 8.111.967 € 13.035.911 € 11.258.505 TORINO TRENTO € 1.272.600 € 918.835 € 4.324.656 R.CALABRIA SALERNO € 1.728.834 € 4.327.195 POTENZA € 400.000 € 7.207.084 € 41.309.741 € 920.976 € 1.968.646 PERUGIA ROMA € 8.329.593 € 11.964.406 € 3.666.608 € 12.097.921 € 19.929.649 MILANO NAPOLI € 4.008.755 € 19.289.028 € 2.270.183 € 6.038.918 € 12.328.889 € 773.910 € 765.980 € 7.935.203 € 31.343.936 € 64.894.083 € 93.496.055 € 109.494.033 € 67.429.440 € 387.708.212 58 4.9) L’abusivismo edilizio e le nuove occasioni di intervento sul territorio che nascono con l’accordo di collaborazione con la Polizia Provinciale. Rifiuti solidi urbani e bonifiche. Espropriazioni La repressione del fenomeno degli abusi edilizi, di competenza della Procura della repubblica ordinaria, è stato già oggetto di ripetuti allarmi da parte del Procuratore Generale Presso la Corte di Appello, specie nella ultima relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario. E’ stato rappresentato come si ci trovi in presenza di un fenomeno conclamato, nel quale a fronte di un numero elevatissimo di sentenze penali passate in giudicato, irrisorio è il numero delle demolizioni e/o abbattimenti. Dal punto di vista del danno amministrativo giova rilevare che ai sensi dell’art. 31 del dlgs nr. 380 del 2001 (testo unico edilizia), il mancato abbattimento dell’immobile a seguito di ordinanza sindacale costituisce titolo per la acquisizione al patrimonio comunale. La mancata acquisizione concreta dell’immobile, di conseguenza, si traduce in danno erariale per il mancato uso di un bene appartenente di diritto all’ente pubblico. La Corte dei conti fin dal 2001 (sentenza nr. 578 Sezione Giurisdizionale Puglia) ha affermato che la mancata acquisizione al patrimonio comunale a seguito di confisca costituisce chiara ipotesi di danno erariale. In questo contesto l’azione della Procura Campania si è snodata in tre direzioni. Innanzitutto un constante e continuo scambio di informazioni con la Procura Generale delle Repubblica, anche in adesione al protocollo di indagine stipulato in tal senso con le Procura della Repubblica operanti presso i vari Tribunali; In secondo luogo verificando la sussistenza di ipotesi di danno erariale connesse al mancato adempimento, da parte degli enti locali, alle sentenze che prescrivono l’abbattimento e/o la confisca del bene abusivamente edificato. Infine attraverso la stipula di intese con forze di Polizia specializzate nel campo della repressione degli abusi edilizia e/o ambientali, posto che ai sensi del vigente ordinamento degli enti locali e della Legge Regionale n.12 del 13/06/2003, la Provincia ha compiti di controllo del territorio relativamente alla materia ambientale, urbanistica, stradale, difesa del suolo e di repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio. Per quanto concerne il territorio del napoletano con deliberazione di Giunta Provinciale n. 15 del 15/02/1999 è. stato approvato il regolamento per 1' istituzione del Corpo di Polizia Provinciale e che l'art. 3, del predetto regolamento, dispone che, gli appartenenti al corpo di Polizia Provinciale nell'ambito territoriale dell'Ente, nello svolgimento del proprio servizio, nei limiti dei propri compiti e del proprio stato giuridico e nelle forme di legge, svolgono funzione di Polizia giudiziaria ex art. 57, 2° comma, lettera b) del codice di procedura penale. Preso atto di quanto sopra già nell’anno 2013 abbiamo affidato alla Polizia Provinciale di Napoli varie deleghe per verificare la sussistenza di danni erariali concernenti questa materia. 59 Nell’anno 2014, in virtù anche di un apposito protocollo d’intesa sul quale è già intervenuto un sostanziale accordo, Procura regionale e Polizia Provinciale di Napoli, potranno implementare l’ attività di contrasto al fenomeno dell’abusivismo edilizio, per così dire “a valle”, ovvero indirizzando azioni di responsabilità nei confronti di coloro (dipendenti ed amministratori) che non solo non hanno acquisito i beni al patrimonio comunale, ma hanno anche consentito l’occupazione dei predetti da parte degli originari ed abusivi occupanti. Si tratta, a parere dell’Ufficio di un’iniziativa di grande rilievo in quanto, l’intensificarsi delle iniziative porterà, indubbiamente (già si colgono i primi segnali) ad un potenziamento dei controlli da effettuarsi da parte dei competenti responsabili degli Enti locali che si dovranno rispondere a titolo personale, dell’azioni risarcitorie conseguenti gli abusi ed i mancati interventi. Accanto alla attività di repressione del danno ambientale in relazione alla violazione delle norme che presiedono alla acquisizione demolizione di manufatti abusivi, l’Ufficio della Procura Campania ha in corso, sempre con il sussidio della Polizia provinciale di Napoli, un’opera di individuazione di danno ambientale connesso all’illecito sversamento di rifiuti pericolosi in terreni della provincia di Caserta. Come noto si tratta di un fenomeno assurto di recente agli onori della cronaca nera e per il quale la fattiva e competente attività di collaborazione con le forze di Polizia Provinciale si sta rivelando il prezioso strumento di raccordo per rendere più efficace l’azione della Magistratura ordinaria e di quella contabile. Parallelamente all’attenzione sul problema dei rifiuti, vengono coltivate dalla Procura indagini sull’attività di bonifica; alcune di queste indagini hanno già avuto esiti interessanti che si sono manifestati con l’invio di inviti a dedurre nei confronti di soggetti ritenuti responsabili. Per connessione di materia si segnala, in coda al presente capitolo, anche la ripetizione di condotte omissive di amministratori e funzionari di enti locali, causativa di danni erariali a seguito di decisioni di condanna del giudice ordinario e del giudice amministrativo per omessa o tardiva definizione di procedure espropriative di terreni colpiti da provvedimenti ablatori per la realizzazione di opere pubbliche. Nell’anno 2013 sono stati depositati su questa tematica atti di citazione per un danno complessivo di € 521.560,66. 5 Il contesto istituzionale che ha accompagnato l’attività E’ stato un anno di attività assai intenso che, ancora una volta, ha coinvolto nella nostra ricerca della legalità dell’agire tutti i soggetti pubblici che operano nel territorio regionale. In altre occasioni abbiamo sottolineato l’indispensabile concorso dell’attività di tali soggetti per l’esatto assolvimento della nostra missione istituzionale. Quest’anno abbiamo rinnovato la richiesta di collaborazione per la conduzione delle nostre indagini; il percorso maturato in 60 questo periodo ci ha portato a considerare che il vero valore aggiunto che deriva da questo comune operare non tanto consiste nel disporre di maggiori risorse (il problema delle risorse è ancora più drammatico di un anno fa) quanto nell’occasione di poterci avvalere di competenze e conoscenze diverse che ci consentano di meglio capire i fenomeni che esaminiamo per mettere a fuoco la nostra delicatissima missione diretta, più che a colpire le deviazioni dell’agire, a promuovere azioni virtuose nell’amministrare le pubbliche risorse. Ci muoviamo a tutto campo e su terreni che offrono infinite variabili e complesse chiavi di lettura. Dobbiamo capire e, soprattutto, non dobbiamo sbagliare perché la nostra azione si ripercuote su situazioni e diritti che interessano, non solo i chiamati in giudizio, ma la stessa comunità degli amministrati e il sistema delle rappresentanze democratiche. Peraltro, è da sottolineare che la pratica di lavoro comune e la condivisione degli obiettivi di legalità sono anche fonte di altra non meno importante testimonianza: l’identificazione dell’interesse pubblico generale in un solo soggetto. Pur nelle sue articolate ramificazioni e competenze, il mondo del pubblico e la custodia del suo immenso e variegato patrimonio è tutelato da un soggetto unitario che trova nel bene amministrare e governare le diverse realtà il suo vero motivo unificante, il suo centrale principio ispiratore. L’operare insieme rende tale soggetto riconoscibile e fa più saldo il rapporto tra gli operatori pubblici e gli amministrati il cui solo interesse è il buon governo e la garanzia dei loro diritti, materiali ed immateriali. Le infinite articolazioni delle competenze sono strumentali a questo solo interesse. Con il concorso di tutte le forze verso l’obiettivo comune si vincono le architetture della burocrazia, si liberano nuove energie, si creano alleanze, si modificano i comportamenti deviati e si cammina verso il risanamento. Questa è l’esperienza che, pur nella consapevolezza dei nostri limiti, stiamo sperimentando noi in Campania; e, senza volere fare professione di eccessivi ottimismi, cercherò brevemente di renderne conto badando, però, di rimanere fedele alla premessa da cui siamo partiti: il progetto di legalità è condiviso e comune. I risultati appartengono a tutti i soggetti coinvolti. Tutti dobbiamo compiacerci dei buoni risultati (quanto meno abbiamo creato aspettative sul nostro compito e appaiono superate le diffidenze e le resistenze registrate nel passato). Nessuno di noi deve essere ringraziato per quello che fa perché quello che facciamo è solo e soltanto il nostro dovere. L’excursus non può non partire dagli organi di rappresentanza politica e dalla considerazione che l’Ente Regione e i Comuni campani, tutti, a partire dal Comune di Napoli, hanno operato in condizioni difficilissime, con scarsità di risorse tali che in taluni casi non hanno neppure consentito di assicurare servizi essenziali. Ci siamo trovati a dovere giudicare atti di gestione diretti a fornire servizi quali la scuola dell’infanzia, i trasporti, l’illuminazione e la manutenzione delle strade, per il cui finanziamento sono stati utilizzati strumenti al limite delle possibilità consentite dalle norme del patto di stabilità. Talvolta abbiamo riscontrato dissonanze e conflitti tra il pieno rispetto delle leggi e il concreto operare e non abbiamo 61 mancato di intervenire quando abbiamo ritenuto superato tale limite. Ciononostante, in ogni realtà territoriale, ci sembra di avere colto la volontà di portare a regime la legittimità dell’azione di governo e di volere avviare una fase di riorganizzazione amministrativa assolutamente nuova per un contesto che ha fatto registrare, nel passato, oltre che episodi di malaffare, rigidità eccessive a cambiamenti. Eredità pesantissime di un passato che non solo ha creato i disastri economici e sociali denunciati negli anni scorsi, ma anche che condiziona le scelte presenti impedendo soluzioni di risanamento. Si pensi, in proposito, ai mali che derivano dall’avere adottato in modo irragionevole e clientelare il modello delle società partecipate che, oggi, costituisce, con i suoi riflessi sull’occupazione e sulla qualità dei servizi, un vero e proprio buco nero per il bilancio dell’Ente Regione e degli Enti Locali. Dopo lo “tsunami” del passato, registriamo ora non solo la volontà di rompere con le vecchie logiche e le clientele, ma anche interventi concreti per riportare nell’alveo di una economia sana questi centri di spesa impazziti (per tutte è da ricordare la recente L.R. n. 15 dell’ottobre 2013 sul riordino delle partecipate). Ci aspettiamo grandi risultati da questi nuovi indirizzi anche se, purtroppo, non ci facciamo illusioni su risultati a breve termine. Le segnalazioni che pervengono all’Ufficio di Procura, denunciano ancora situazioni assai critiche, sprechi e modelli gestionali da censurare e perseguire. Tuttavia, il processo di riemersione dall’illegalità diffusa del passato è certamente stato avviato. E’ continuata anche quest’anno la politica di Procura per dare nuova forza e centralità ai più accreditati presidi di legalità che operano negli Enti Locali. Le iniziative d’incontro, costruite negli anni scorsi con il patrocinio dei Prefetti di ciascuna Provincia, hanno prodotto non solo correnti informative utilissime per l’espletamento della nostra attività d’indagine ma offrono anche chiavi di lettura non più caratterizzate dalla subordinazione al potere politico locale ma da maggiore neutralità e indipendenza. Un grande passo in avanti rispetto al recente passato che aveva offuscato il ruolo di tali funzionari. I nuovi ruoli e le responsabilità assegnati ai segretari comunali e provinciali, ai dirigenti ed ai collegi dei revisori degli enti locali dal processo di riforma di cui al D.L. 174/2012, produce all’interno degli Enti dialettiche che garantiscono non solo percorsi di legalità ma anche le responsabilità degli stessi Sindaci ed Amministratori pubblici. Pur nelle riconosciute difficoltà e nella coscienza che i nuovi compiti sono accompagnati da un più intenso regime di responsabilità, ci sembra di avere colto negli operatori degli Enti locali nuove tensioni e maggiore coscienza della centralità del loro ruolo. Il cammino che rimane da fare, a nostro avviso, è ancora quello della maggiore indipendenza dalla politica locale. Abbiamo coscienza che l’operare oggi nell’Ente locale è compito assai complesso perché occorre in ogni caso salvaguardare la discrezionalità delle scelte operate dall’Organo politico. Ma le pur libere scelte, è bene ricordare, debbono, sempre e comunque, essere misurate e sindacate, con i parametri della economicità, dell’efficienza e della convenienza. 62 Per quanto riguarda il contesto istituzionale delle Amministrazioni centrali operanti nel territorio della Regione, si è rafforzato il collaudato regime di collaborazione tra le varie realtà che hanno ancora dimostrato di sapere superare nel concreto le divisioni formali legate ai rispettivi ruoli. e le pesantezze La missione comune della ricerca della legalità ha creato rapporti biunivoci che hanno trovato concreta attuazione in atti operativi diretti a perseguire con rapidità l’utilità dell’azione e l’economia delle risorse impegnate; senza schemi precostituiti e, pur con le necessarie prudenze, senza temere invasioni di campo. Così, prosegue, con le Prefetture, il cammino per ridare centralità all’azione di legalità dell’Ente locale. Spesso la mediazione dei Prefetti nella conduzione d’indagini che rappresentano ipotesi di danno vale a sanare situazioni delicate che trovano soluzioni senza traumi processuali. Così, con l’Agenzia delle Entrate, è proseguita la strada già tracciata finalizzata a valorizzare l’attività dei suoi Uffici non solo per i profili fiscali; l’istituzionale attività di accertamento di tale organismo fa spesso emergere, accanto ai fenomeni di evasione, profili di grande rilievo che riguardano interessi rilevantissimi per la finanza pubblica. Nel passato, la separatezza delle funzioni aveva reso meno tempestivi gli interventi diretti alle azioni risarcitorie derivanti da devianze nell’erogazione e utilizzazione di finanziamenti pubblici. Grazie alla tenacia dei funzionari dell’Ufficio delle Entrate di Napoli è stato possibile recuperare l’ingente somma di € 1.500.000,00 a suo tempo erogata a seguito di alcuni indebiti rimborsi IVA (nonostante il tempo trascorso si è riusciti ad escutere polizze fideiussorie con recupero totale del danno). L’organigramma e i compiti dell’Agenzia risultano oggi arricchiti dalla sua fusione con l’Agenzia del territorio con la quale nell’anno passato abbiamo costruito una interessante esperienza diretta a fare emergere le responsabilità derivanti dal fenomeno dell’abusivismo edilizio. Il censimento allora effettuato aveva portato a fare emergere oltre 170.000 unità immobiliari urbane non ancora accatastate, ovvero, censite irregolarmente. La comunicazione agli enti locali degli esiti del censimento e dei nuovi valori catastali da far valere anche per i profili fiscali, ha fatto sì che ora la Procura contabile dispone di elementi certi per fare valere nei confronti di amministratori e dirigenti locali, responsabilità di natura amministrativo-contabile, nel caso di inerzie per adottare i dovuti provvedimenti. Infatti, oltre i profili di equità fiscale e alla ritrovata legalità in un settore da sempre fonte di fortissime sperequazioni e tensioni sociali, i Comuni possono, ora, in questo periodo di grande scarsità di risorse, contare su nuove entrate. Continuiamo a seguire il lavoro affidato all’Agenzia del Demanio per il recupero alle effettive finalità pubbliche dei beni di proprietà dello Stato. Un’azione delicatissima sulla quale lo stesso Governo centrale fa affidamento non solo per eliminare gli oneri derivanti dai cc.dd. affitti passivi ma anche per dare corpo alle politiche di spending review. A tale proposito, posso finalmente annunciare che l’Ufficio di Procura è definitivamente entrato in possesso di alcuni locali dell’adiacente Circolo sottufficiali dell’Esercito ceduto per esigenze vitali di spazio più volte rappresentate alle varie istanze. L’intervento dell’Agenzia è stato prezioso per vincere 63 alcune resistenza alla cessione e consentire il rilascio. Alla fine (dopo un iter istruttorio durato tre anni) ha prevalso la comparazione tra i fini istituzionali in conflitto (quello della giustizia e quello dell’attività ricreativa); ciò ad ulteriore testimonianza della unicità del soggetto portatore degli interessi pubblici. I lavori sono ora seguiti dal Provveditorato alle Opere Pubbliche che sta seguendo il progetto con la massima accelerazione delle procedure. Ancora intenso è il rapporto con la Sopraintendenza per i Beni Culturali. Dopo le indagini in corso sugli Scavi di Pompei e della delicatissima questione connessa ai gravi fatti che hanno investito la Biblioteca Statale Oratoriana annessa al Monumento nazionale dei Girolamini di Napoli, abbiamo ulteriori testimonianze di come purtroppo sia troppo debole la tutela del patrimonio artistico italiano e di quale scarsità di risorse soffra, in particolare, il ricchissimo patrimonio storico, artistico ed archeologico della Campania. Sul piano della nostra strettissima competenza l’insufficienza delle risorse crea non pochi problemi nell’esercizio delle azioni di responsabilità nascenti dall’incuria e dall’abbandono cui sono lasciate molte opere. Abbiamo sperimentato, in varie occasioni, la grande solerzia e la professionalità degli operatori del settore ed abbiamo dovuto misurare l’impegno al volere bene operare con i risultati ancora deludenti di pieno assolvimento al difficile compito. Si tratta di un problema, certamente, non della sola Campania che probabilmente potrà trovare soluzioni solo in sede nazionale. Per quanto riguarda il nostro limitato osservatorio, considerate anche alcune tipologie di danno che abbiamo intercettato, l’Ufficio di Procura ritiene che il “sistema organizzatorio tutela beni artistici” soffra di eccessive pesantezze. Tra i beni gestiti dal quel Dicastero ci sono compendi che sembrano non avere stretta attinenza con quelle esigenze di tutela (tali ad esempio i compendi destinati ad alloggi, spesso locati verso il pagamento di canoni irrisori). Liberarsi di questi beni (oltre che occasione d’entrata da destinare al settore) significherebbe anche acquisire nuove risorse di personale da restituire a finalità istituzionali più proprie. Per l’attività d’indagine svolta in questo settore, abbiamo da tempo costruito con i carabinieri dei NOE, procedure di collaborazione pienamente affidabili che hanno portato a ottimo risultati non solo per l’accertamento delle responsabilità ma anche, e soprattutto, sul piano della prevenzione delle deviazioni e degli abusi. Continua il proficuo rapporto con l’INPS che, in ragione anche della ferma presa di posizione della Procura regionale, ha intensificato la propria azione per contrastare le posizioni assicurative fraudolente o non regolari. Dal lavoro comune con quest’Istituto, grazie soprattutto alla costante opera di controllo svolta dalla Dirigenza Regionale, con il supporto dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, possiamo affermare che, allo stato attuale, il fenomeno delle truffe previdenziali in Campania ha subito un radicale ridimensionamento. L’avere aggredito, unitamente ai percettori abusivi delle provvidenze, che hanno rilasciato false certificazioni ed hanno omesso i controlli, ha scoraggiato il perpetuarsi del fenomeno, sicchè, occorre riconoscere che queste azioni hanno prodotto un rilevante effetto conformativo. 64 La politica di indirizzare l’approfondimento delle indagini verso gli organi preposti alla cura degli specifici settori operativi, ha portato l’Ufficio a sviluppare processi di collaborazione con realtà quali il Provveditorato alle OO.PP.; i Dipartimenti Marittimi; le Capitanerie di Porto; la Guardia Forestale. Riconosciamo in capo a tali organi competenze e professionalità di grande interesse anche per l’approfondimento di tematiche di specifico interesse per la Procura. Abbiamo di recente avuto un proficuo incontro con il Dipartimento Marittimo di Napoli. Ufficiali del Corpo e Magistrati della Procura si sono confrontati su tematiche di comune interesse; abbiamo scoperto settori di intervento relativi a settori dell’economia regionale di enorme rilievo; occorre sviluppare nuove culture di attenzione che portino a considerare la consapevolezza che accanto ai profili di carattere penale, le deviazioni alla legalità dell’agire spesso sono accompagnate da fattispecie di danno di competenza del giudice contabile. Per gli approfondimenti sul contesto economico-sociale sul quale operiamo seguitiamo ad avvalerci dei dati e degli studi elaborati dalla Banca d’Italia e dalle Camera di Commercio. Si tratta di interscambi di analisi e conoscenze finalizzate a meglio valutare l’azione degli amministratori pubblici in termini di economicità e di efficacia della loro azione. Ordini professionali, quale l’Albo dei dottori commercialisti di Napoli, ci hanno fornito occasione per incontrare, in varie occasioni, i professionisti incaricati della revisione dei conti degli Enti Locali. Una esperienza utilissima che, è valsa sia, a fornire a tali soggetti ulteriori elementi e riferimenti per l’esercizio della loro delicata funzione, sia a mettere a fuoco le responsabilità derivanti dal loro operare. Per contro, l’Ufficio di Procura utilizza le conoscenze provenienti dai revisori per alcune attività che richiedono specifiche competenze in campo strettamente contabile. In breve, l’azione ricognitiva sulle risorse disponibili da mettere in campo per la migliore tutela degli interessi pubblici, ha confermato il potenziale di competenze, esistente nel territorio che offre preziosissimi riferimenti, affidabili e neutrali anche per la conduzione concreta delle nostre indagini. Tali presenze, peraltro, ci consentono di superare alcuni problemi derivanti dalle ristrettezze economiche gravanti anche sulla nostra Magistratura, sempre molto attenta, per il profilo riguardante la spesa, nell’ affidare incarichi di consulenza a professionisti esterni. Esistono, nell’ambito delle Amministrazioni pubbliche competenze e professionalità in grado di offrire, in ragione delle loro funzioni istituzionali, pareri e consulenze su delicatissimi settori, quali quelli della previdenza, della sanità e dei lavori pubblici, dove operano tecnici di grande esperienza e competenza. Al di là delle collaborazioni, estremamente fattive, instaurate con numerose PP.AA., di rilievo nazionale e locale, è evidente che il più naturale sbocco delle esigenze operative, per la Procura Regionale, sono gli Organi di polizia giudiziaria, cui vengono normalmente affidate le deleghe per le indagini istruttorie. 65 Anzitutto la Guardia di Finanza perché, per la riconosciuta vocazione storica e la specifica missione all’attività di contrasto agli illeciti economici, per la professionalità nel tempo maturata e per la sensibilità dimostrata nel modificare la propria organizzazione interna a vantaggio delle attività di polizia erariale, rappresenta, istituzionalmente, l’ interlocutore privilegiato per i Procuratori contabili. Sul punto v’è però da dire che, nonostante la sempre più forte azione di contrasto diretta nel settore della spesa pubblica, quest’Organo ancora è lontano dall’avere adeguato la sua organizzazione alle vitali esigenze che provengono dalla necessità di seguire con maggiore efficacia i fatti connessi all’economia deviata ed alle responsabilità derivanti dai mancati controlli. Soprattutto in Campania non v’è rispondenza tra la domanda d’indagini che promuove (e che potrebbe promuovere) la Procura contabile e le risorse messe a disposizione per la conduzione delle indagini stesse; ciò anche se, occorre riconoscere da parte del comando regionale e di quelli provinciali, si è operato al massimo per sostenere e condurre a buon fine le deleghe d’indagine. Abbiamo avuto cura di utilizzare al meglio le risorse disponibili ed abbiamo posto in essere varie iniziative dirette ad indirizzare le attività delegate verso obiettivi specifici senza dispendi inutili di energie, mirando soprattutto al potenziamento delle capacità operativa dei Reparti del Corpo sul territorio, indirizzata verso obiettivi ambiziosi e non effimeri. A tale fine abbiamo curato anche numerosi incontri di carattere formativo ed informativo con i vari comandi operativi concentrati soprattutto sulle modalità di esecuzione delle deleghe. Preliminari a tali incontri è stata però la forse più importante fase che ha riguardato le modalità di rilascio delle deleghe medesime; i magistrati inquirenti hanno criticamente rivisitato le modalità dei conferimenti avendo cura di non indirizzare i militari verso attività inutili, ovvero verso obiettivi processualmente improbabili. Per la messa a punto di tali strategie operative ci siamo avvalsi della nuova organizzazione del Comando regionale che ha creato un referente (o meglio un osservatorio) unico per l’espletamento di tutta l’attività da espletarsi nel territorio regionale. Avvalendoci di tale “referente privilegiato” (individuato nel Nucleo di Napoli) l’attività d’indagine è apparsa più omogenea e, soprattutto, più continua perché il coordinamento ha consentito, talora, di coprire momentanee necessità derivanti dalla eccessiva complessità di talune indagini, ovvero da scarsità di risorse. In ogni caso, l’interlocutore regionale è sempre intervenuto in posizione trasversale e non ha mai interferito sul rapporto diretto tra magistrato e singola unità operativa delegata. E’ stata scoraggiata ogni ipotesi gerarchica e verticistica. Nonostante la nota scarsità di personale della Guardia di Finanza ( oltre 400 unità in meno) è stato possibile fruire in via permanente di due militari direttamente a disposizione dei Magistrati presso la sede stessa della Procura Regionale. Si tratta di un esperimento assolutamente nuovo in Campania che ha evidenziato lo straordinario plus valore che deriva all’attività investigativa da tale collaborazione. Si è chiarito che i militari, con la loro presenza nella sede della Procura, non solo hanno supportato l’attività d’indagine dei procuratori, ma 66 anche e soprattutto, sono stati in grado di consentire una migliore individuazione degli obiettivi delle deleghe. Ciò a tutto vantaggio dell’attività operativa dei vari Comandi. Sulla base di tale esperienza, sulla quale si è specificatamente riferito al Comandante regionale, si confida che nel prossimo futuro, questo piccolo manipolo possa essere potenziato. I risultati conseguiti ci danno ragione!! Nel corso del solo 2013 contabile sono stati portati a termine 120 interventi delegati dalla Procura in materia di spesa pubblica che hanno portato alla segnalazione di circa 990 soggetti, tra persone fisiche e giuridiche, per danni erariali complessivamente ammontati ad euro 430 milioni. Particolarmente significativi sono gli interventi conclusi nel settore: ambientale (oltre 270 milioni di euro); spesa sanitaria (€ 50.458.014,07); pubblico impiego (€ 12.621.543,44); delle frodi a danno 12.377.447,00); delle frodi in materia di del sistema previdenziale ed assistenziale (€ finanziamenti comunitari (€ 9.388.042,34); della contrattualistica pubblica (€ 3.094.219,55); della gestione del patrimonio pubblico (€ 8.812.549,70). Si tratta di risultati incredibilmente positivi ma, nel contempo, di risultati incredibilmente critici!! La Procura regionale della Campania dispone di una fortissima capacità di fuoco (dall’inizio dell’anno disponiamo di altri due sostituti procuratori) che però non può essere pienamente espressa a causa delle troppo scarse risorse operative del nostro referente privilegiato. Potremmo fare di più e questo “di più” deriva da una pressante richiesta che proviene da una realtà amministrativa che domanda maggiori controlli e maggiori verifiche. Peraltro, come anche abbiamo dimostrato nell’esperienza campana, più forti azioni di contrasto contro la criminalità economica, generano effetti conformativi che si traducono in un amministrare più virtuoso; trasformano la stessa società civile. Confidiamo che la Guardia di Finanza, ai massimi livelli, torni a scoprire la sua vera vocazione istituzionale e dedichi maggiori risorse a questo settore decisivo al risanamento del Paese. Lo scorso anno abbiamo riferito sulla nuova straordinaria esperienza che stiamo portando avanti con l’Arma dei Carabinieri che da tempo ha avviato un processo culturale che abbiamo chiamato “legalità a tutto campo”. Il punto di attenzione che abbiamo sviluppato con l’Arma regionale ci ha portato a considerare che i più gravi fenomeni che riguardano di criminalità che producono le vere resistenze alle possibilità di crescita della Regione, attengono al mondo della così detta economia pubblica. Lo svilupparsi di variegate forme di presenza delle pubbliche amministrazioni nei vari settori produttivi, con il loro indotto di finanziamenti, di appalti e subappalti, di concessioni, di operazioni societarie, di provviste bancarie, ha portato la parallela espansione di una criminalità particolarmente attrezzata ad agire nell’ambito di strutture organizzative vicine alle Amministrazioni pubbliche. La diffusa presenza territoriale dei Carabinieri e la loro capacità di lettura di settori dove si muovono interessi economici rilevantissimi (si pensi al mondo della sanità, a quello della tutela dei beni artistici 67 ed a quello dei beni ambientali ) rappresenta una grande risorsa per la Procura contabile per conferire deleghe e sviluppare indagini. Solo a titolo di esempio si ricordano gli eccellenti risultati investigativi che abbiamo conseguito per la tutela del patrimonio librario (la c.d. biblioteca dei Gerolamini) e gli interventi condotti all’interno delle strutture sanitarie con particolare riguardo, nel settore degli appalti pubblici e per la repressione del fenomeno dell’illecita commistione condotta dal personale sanitario tra attività pubblica e attività privata, a tutto danno, è evidente, del servizio pubblico. Sono proseguite con i vari Comandi, gli incontri, tra i magistrati della Procura e i militari dell’Arma: grande occasione di chiarimento sui rispettivi compiti, sugli obblighi di referto per i fatti prefiguranti danni erariali, sui contenuti delle deleghe alle indagini e sui rapporti con la Magistratura ordinaria. Oggi possiamo affermare che, anche grazie ai carabinieri, disponiamo di conoscenze più tempestive e, soprattutto, più qualificate perché l’Arma è dotata di strumenti e di patrimoni di esperienze in settori specialissimi che sono in grado di leggere realtà assai complesse. Confidiamo che il rapporto di collaborazione con l’Arma assuma, per il futuro, più stabili contenuti. A tale proposito, chiediamo che il Comando Generale faccia ulteriori riflessioni su questo nuovo affaccio operativo sperimentato in Campania e che si attrezzi per dedicare maggiori risorse alle missioni operative collegate alla criminalità economica pubblica. Nell’anno 2013, può ormai dirsi essere entrata a regime la procedura per la definizione accelerata di alcune tipologie di denunce comportanti fatti dannosi di minore rilievo (in gran parte non ascrivibili a colpa grave degli autori) ma che richiedevano, tuttavia, onerosi istruttorie ed impegno di risorse operative. Anche quest’anno, con lo snellire le procedure, abbiamo restituito all’Arma alcune unità operative da investire più utilmente nel territorio. Contiamo, di trasferire, se possibile, questa esperienza anche verso gli analoghi casi della G.d.F., della Polizia di Stato e dell’Esercito Italiano. Prosegue anche l’interessante collaborazione con la Polizia di Stato, che dispone di particolari competenze ed di elevate professionalità anche per i settori di intervento della Procura contabile. Con l’avvento del nuovo Questore abbiamo posto in calendario una serie di incontri con il personale operativo, per meglio definire e dare contenuti alla collaborazione. Per quanto riguarda i rapporti con la Magistratura ordinaria occorre ribadire che il lavoro comune con le Procure della Repubblica operanti nella Regione rappresenta oggi una collaudata ed indiscussa pratica operativa tale che non necessita ulteriori sottolineature e riprove. Vantiamo il primato, noi Magistrati ordinari e contabili campani, di avere avviato per primi la c.d. “stagione dei protocolli d’intesa” che, ancora in tempi recenti, ci sembrarono uno strumento indispensabile per costruire rapporti di collaborazione tra Inquirenti diversi. Qui in Campania la realtà operativa ha ora superato ogni intesa ed accordo. La collaborazione si è istituzionalizzata ed ha rotto gli argini delle competenze. Forse, con una lettura un po’ troppo proiettato nel futuro del dettato costituzionale, il ruolo del Pubblico Ministero viene letto in 68 maniera unitaria perché unica è la missione istituzionale. Rotti gli argini della giurisdizione seguitiamo ora unicamente sul terreno dei contenuti concreti da dare alle nostre azioni. Il reciproco riconoscimento ci ha portato a risultati insperabili. Ciò anche perché il lavoro comune è valso anche a vincere gli imbarazzi degli organi di Polizia Giudiziaria nell’interloquire con questo o altro Procuratore nell’espletamento della delega. Peraltro, lo scambio d’informazioni, in tempi reali, con le Procure della Repubblica consente la conclusione, in tempi più brevi, d’indagini anche molto complesse con notevoli economie di risorse per entrambi gli Uffici del Pubblico Ministero e il potersi avvalere congiuntamente delle stesse forze di polizia giudiziaria e delle stesse acquisizioni, ci consente di superare, ove possibile, il gap esistente tra le necessità istruttorie dei rispettivi campi di intervento e la imprescindibile volontà di dare effettività (tramite anche l’infittirsi dell’attività cautelare ed inibitoria) alle azioni risarcitorie e di ripristino dei patrimoni lesi. Ne scaturisce una tutela più piena e, soprattutto un’azione dissuasiva più efficace che consente alle stesse Amministrazioni pubbliche danneggiate di porre in essere iniziative per fare cessare gli abusi e non aggravare il danno. Parallelo processo di reciproco riconoscimento per dare completezza alle rispettive azioni, è in atto con i Tribunali civili e il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. Dalle decisioni di tali Tribunali, emergono, spesso, fattispecie di danno pubblico, che richiedono approfondimenti dirette a evidenziare eventuali responsabilità, a titolo risarcitorio. Tali, ad esempio, i contenziosi in materia di appalti di lavori e di servizi pubblici, sulle procedure di esproprio, in materia di lavoro dipendente (assunzioni o licenziamenti illegittimi), riconoscimento di competenze economiche, inerzie nell’esecuzioni che portano alla nomina di commissari ad acta……. Questioni a volte assai rilevanti e che spesso comportano condanne così pesanti da mettere in crisi le fragili finanze degli Enti territoriali e degli altri enti pubblici. A prescindere dagli obblighi derivanti dall’art. 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. (ovviamente rivolti solo all’ufficio del p.m. penale), i Tribunali civili ed il TAR Campania, prestano sempre più attenzione ai possibili sviluppi delle loro decisioni, sul piano del risarcimento del danno e del ristoro alle pubbliche amministrazioni danneggiate. Peraltro, tali ulteriori profili, allertano in modo più cosciente gli autori del danno in quanto, nell’azione di responsabilità contabile cade lo schermo della responsabilità “diffusa” della Pubblica amministrazione, per fare posto alla responsabilità personale dell’agente. Attraverso questa via, si torna al tema (caro al Presidente della Corte di Cassazione ed a quello della Corte dei conti) dell’effettività e della necessità di una tutela più piena (a 360 gradi) dei patrimoni pubblici. Ancora quest’anno abbiamo dovuto prendere atto quale grande occasione di legalità rappresenti per tutte le Amministrazioni pubbliche l’assistenza delle Avvocature dello Stato operanti in Regione. Una presenza preziosa che accompagna tutto il settore pubblico, non solo quando agisce negli ambiti di “normalità” istituzionale, ma anche quando accompagna gli 69 organi straordinari che curano gli settori in crisi in regime di commissariamento. Per quanto riguarda i rapporti con questo specialissimo Organo, lo scrivente ritiene che debbano essere ancora più profondamente esplorate le possibilità di collaborazione ai fini della conoscenza delle fattispecie di danno incontrate nella sua attività di patrocinio e di consulenza. Un discorso delicatissimo che ha complesse implicazioni istituzionali ma che, nel quadro della comune missione di legalità, occorre serenamente affrontare. Ci si chiede se il vastissimo osservatorio delle Avvocature erariali, la loro elevatissima professionalità e il loro doveroso coinvolgimento in tutte le vicende trattate dai soggetti che godono di quel patrocinio, possono costituire un’utile fonte di conoscenza per la tutela risarcitoria che può seguire l’esistenza di danni subiti dalle varie Amministrazioni e se tale fonte di conoscenza sia compatibile con i compiti istituzionali dell’Organo. Le recenti nuove modalità di nomina dei giudici tributari caratterizzata dall’ingresso massiccio di magistrati provenienti da tutte le giurisdizioni, nelle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, ha portato nuova attenzione alle implicazioni di danno che emergono dal contenzioso tributario. Le Commissioni iniziano a trasmettere le sentenze dalle quali emergono fattispecie di danno (mancate entrate o rimborsi non dovuti) derivanti da comportamenti caratterizzati da comportamenti gravemente colposi da parte di agenti dell’Agenzia delle Entrate e/o dei concessionari alla riscossione. Una conferma che anche la strada del contenzioso tributario costituisce fonte di informazioni per colpire eventuali omissioni, resistenze ed abusi da parte degli Uffici accertatori. Conclusivamente, rimanendo nel campo dei rapporti con le altre magistrature può affermarsi che in Campania si continua ad operare, con piena convinzione, nella direzione indicata dalla Cassazione dell’effettività della giurisdizione. Il processo per la ricomposizione della giurisdizione e per il superamento delle attuali “diversità” certamente non è ancora maturo; l’esperienza maturata in Campania ci porta, però, a considerare che il sogno ambizioso di qualche costituente (Calamandrei) potrà prendere corpo solo se passerà - lentamente, assai lentamente - anche attraverso la nostra piccola esperienza, moltiplicata con le analoghe esperienze in corso presso molte altre Regioni. Nell’anno passato abbiamo fornito dati assai allarmanti sulle fattispecie di danno derivanti dalle aggressioni al territorio; in specie dagli abusi edilizi, dalle attività connesse al ciclo dei rifiuti e dalle bonifiche. Sul tema non occorre fornire ulteriori dati e notizie perché la stampa e i mass media continuamente riferiscono di situazioni di grandissima gravità (si pensi alle cc.dd. “terre dei fuochi”). Certamente, la Procura contabile non pretende di avere la forza e la capacità per perseguire queste fattispecie danno che nascono con il connubio dei grandi interessi curati dalla criminalità organizzata con la complicità di un’imprenditoria senza scrupoli preoccupata soltanto di abbattere i costi violando la legge. Tuttavia, abbiamo maturato assieme alla Magistratura penale ed alle Prefetture, la coscienza che gran parte dei reati connessi a tali 70 fenomeni nasce solo a causa di mancati o troppo deboli controlli. Quindi, ferma restando l’azione di contrasto di competenza delle Procure della Repubblica e degli Organi di Polizia giudiziaria, occorre agire per far sì che i soggetti preposti a controlli esercitino correttamente, e fino in fondo, i loro poteri. Recentemente abbiamo stipulato con la Polizia Provinciale di Napoli un protocollo d’intesa che consentirà alla Procura contabile campana di disporre in maniera stabile di un pool di agenti in grado di costruire percorsi investigativi professionalmente specifici per curare tale settore di deleghe. Ovviamente, sulla delicata tematica continueremo ad avvalerci anche delle preziose competenze del NOE dei Carabinieri. A conclusione del quadro occorre sottolineare che la nostra azione non è stata diretta soltanto a costruire collaborazioni con gli Organi dello Stato e degli Enti Territoriali. Nella convinzione che la missione del Procuratore contabile è soprattutto quella di promuovere comportamenti più virtuosi che portino ad una più oculata amministrazione delle risorse pubbliche, non sono mancate, nel corso dell’anno occasioni di incontro con la così detta Società civile. Abbiamo finalmente iniziato a sviluppare rapporti con le l’Università Statale Federico II, con la Seconda Università di Napoli, e con l’Università Suor Orsola Benincasa, dirette a condurre stages, corsi ed esperienze lavorative per trasferire all’interno dei futuri operatori del diritto, la cultura della legalità che caratterizza la nostra giurisdizione. Recenti contatti avuti con i vari Rettori confermano l’interesse e la convinta disponibilità degli Atenei a estendere anche alla Corte dei conti la positiva esperienza fatta con le altre Magistrature. Si tratta di un investimento sul quale facciamo molto affidamento perché contiamo che con l’educazione e la sensibilizzazione dei giovani possiamo contribuire a generare comportamenti più virtuosi, non solo degli operatori pubblici, ma anche dei cittadini. Aderendo ad un progetto più ampio promosso dall’Associazione magistrati ci siamo incontrati con studenti nelle sedi di istituti scolastici di Salerno e di Napoli. I giovani scoprono che il cammino della legalità ed il contrasto al malgoverno si può combattere anche con il non cedere alla tentazione dell’indifferenza e del silenzio. Abbiamo partecipato assieme a loro a significativi momento in cui abbiamo rassicurato che significativi successi della giustizia (ad esempio la consegna a cooperative di giovani di beni confiscati alla camorra) con una attenta azione di controllo da parte degli amministratori locali, non andranno perduti. Un ultimo riconoscimento, a completamento del quadro di collaborazione istituzionale, occorre dare all’attività svolta dagli avvocati del libero Foro che operano presso di noi con spirito collaborativo, con competenza e in una corretta dimensione di servizio verso le varie tematiche della giustizia. Siamo pronti a concordare con i difensori ogni possibile soluzione diretta a evitare inutili contenziosi e inutili lungaggini processuali. A conclusione del quadro, possiamo tornare ad affermare che, grazie alle menzionate collaborazioni istituzionali anche quest’anno siamo riusciti a superare il gap iniziale tra il da 71 fare e le risorse disponibili per il fare. Anzi, impropriamente, e me ne scuso, ho parlato di collaborazioni istituzionali; perché, per meglio considerare il fenomeno del nostro lavorare insieme, questo non nasce da un rapporto di collaborazione, né da una richiesta di aiuto. C’è stata, qui in Campania, la condivisione di una comune missione di servizio nell’interesse dello Stato-Comunità. La Procura regionale è stato uno dei luoghi di incontro tra i vari protagonisti della missione; uno dei luoghi dove il progetto della legalità si è realizzato. Dobbiamo prendere, tutti assieme coscienza di tale realtà per tornare a gridare che qui in Campania non esiste “un caso Campania”. Questa è una Regione, certamente afflitta da tante criticità (prima fra tutte la carenza di lavoro), ma dove si guarda in avanti; non si piange sul passato. Quindi, nessun ringraziamento per avere portato avanti la nostra missione istituzionale. L’incontro di oggi torna utile per tornare a fare il punto della situazione, per riprendere fiato e per ricominciare. Un ultimo pensiero per i magistrati e i funzionari amministrativi dell’Ufficio. Anche nei loro confronti non per ringraziare, perché, questo è il nostro lavoro e i lavoratori non vogliono ringraziamenti, ma riconoscimenti e rispetto. Credo di potere dire che, pur nella difficilissima situazione di questo Ufficio, abbiamo lavorato bene e con spirito di servizio. Non siamo autoreferenti! I risultati del nostro lavoro sono riportati nelle statistiche ufficiali che il Procuratore Generale ha fornito in occasione della cerimonia d’inaugurazione romana. Siamo l’Ufficio di Procura – per quantità e qualità di lavoro - la più produttiva del Paese nonostante le nostre risorse di personale, di Magistratura ed amministrativo, siano più scarse che in altre realtà. Non voglio certamente arrivare ad ingiusti ed odiosi paragoni ma tale è la realtà ed io debbo un doveroso riconoscimento a questo mio Ufficio che ha accettato, con spirito di servizio e sacrificio, di partecipare alla grande avventura di fare rinascere questa virtuosa Regione. Noi tutti giudichiamo i nostri risultati eccellenti, ma abbiamo coscienza che non stiamo partecipando ad una gara: la richiesta di giustizia contabile è fortissima qui in Campania e c’è grande attesa per quello che possiamo fare; anzi, per quello che dobbiamo fare. Il giudizio di eccellenza quindi non può essere pieno perché abbiamo coscienza che la scarsità delle nostre risorse rischia di non garantire completamente la domanda di giustizia e di controllo che proviene dal complesso mondo della finanza e dell’amministrare pubblico. Con il 2014 il Consiglio di Presidenza ci ha inviato due nuovi magistrati (uno, purtroppo, è stato trasferito ad altra sede – una perdita che ci ha colpito anche sul piano personale, non solo perché dovremo fare a meno delle sue elevate professionalità e tensione morale). Abbiamo salutato questi nuovi ingressi come un segnale di attenzione per la Procura napoletana; sono stati già immersi nella nostra realtà e mostrano di non avere paura del compito che li attende. Del resto sono dei “volontari”; sapevano dove venivano ed hanno accettato la sfida. Tuttavia, paradossalmente, il vero problema del nostro Ufficio, più che nella carenza di personale di magistratura risiede nella estrema mancanza di personale amministrativo. I 72 Magistrati, oberati ciascuno da carichi di lavoro dell’ordine di circa 1.500 vertenze, non dispongono di personale di supporto (nemmeno di un assistente a testa). Con questi organici, è un dato oggettivo, non possiamo farcela. Per questo, quale responsabile di questo Ufficio, aderisco con convinzione alle denunce che provengono da tutte le Magistrature sulla improrogabile necessità di porre rimedio a questo stato di cose che rischia di vanificare ogni sforzo per assicurare il servizio giustizia. Il nostro personale, insufficiente, privo di carriera e di incentivi, afflitto dal divieto del turn over, spesso deprivato delle proprie mansioni (qui, a dispetto delle qualifiche, tutti debbono fare tutto senza nascondersi dietro professionalità e compiti descritti solo sulla carta), non si lamenta ed è ancora pronto al sacrificio. Ma occorrono, almeno, segnali di speranza, segnali che allo stato attuale, non è dato cogliere. Ciononostante – in questo sono portatore del pensiero di tutti, magistrati e personale amministrativo- assicuro che le difficoltà e i problemi organizzativi di cui soffriamo non ci porteranno mai ad entrare nella aberrante logica del “fare giustizia fin dove si può”; quasi che il servizio per la legalità possa misurarsi in percentuali ovvero rendersi fino ad un certo punto. Continueremo ad operare e, con il grande aiuto delle istituzioni campane, arriveremo a cancellare l’attuale gap esistente perché, con la condivisione del nostro progetto, l’operare virtuoso degli amministratori e dei dirigenti pubblici, certamente renderà non più attuale l’attuale emergenza di magistrati, di addetti amministrativi, di forze dell’ordine. Debbo riconoscere che ci sentiamo legittimati a proseguire in quest’ambiziosa avventura anche dal mondo dell’opinione pubblica che, guidata da una stampa attenta ai fatti dell’amministrare, sembra fare affidamento sul nostro lavoro. La comunità dei cittadini si è accorta di noi e ci chiede di intervenire. Non possiamo deludere queste attese. Faremo tutto e tutto faremo bene! Oltre che un dovere istituzionale è un debito d’onore. 73 Conclusioni Anche quest’anno, oltre il racconto dei fatti manifestazione del persistente attacco alla legalità che abbiamo intercettato in pressoché tutti i settori che amministrano le pubbliche risorse, abbiamo voluto offrire altra chiave di lettura del quadro complessivo, per tentare di capire, al di là degli interventi fatti su questa o altra ipotesi di devianza, come noi abbiamo percepito la realtà sulla quale abbiamo lavorato. Ci sentiamo legittimati a svolgere questo servizio di conoscenza, sia perché disponiamo di un osservatorio assai ampio che ci consente di cogliere fenomeni più complessivi, sia anche perché, di recente, il legislatore ha assegnato al Pubblico Ministero contabile compiti che sembrano volere superare il tradizionale ruolo di pubblica accusa normalmente assegnato alle Procure della Corte dei conti, per collocare questa figura in una dimensione di garanzia dell’intero sistema. Abbiamo celebrato quest’anno il primo giudizio di parificazione del rendiconto regionale e l’occasione è valsa per mettere meglio a fuoco questo nuovo ruolo; per mettere in crisi i nostri stessi compiti. Come già ricordato nella parte di questo lavoro dedicato alle novità normative, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, sulla base di una attenta lettura del D.L. n.174/2012, hanno assegnato al Procuratore regionale la responsabilità di garante dell’ordinamento; un garante che, superando i tecnicismi dei conti sulla base dei quali si può procedere, o no, alla parifica del rendiconto generale della Regione, abbia il compito di rendere un servizio di conoscenza al Parlamento e al Governo nazionale ed alla Assemblea regionale, al fine di consentire a questi di adottare i dovuti interventi disponendo degli elementi certi e neutrali, provenienti dalla Magistratura contabile. Un nuovo compito (meglio un compito già sussistente, ma riempito di nuovi contenuti) che rappresenta, il segnale della fiducia che il legislatore pone in questa Magistratura; nel contempo, un compito che è anche assegnazione di grandissima responsabilità. Ci si chiede, nella sostanza, non solo di verificare se sussistono, o no, le condizioni per l’esercizio dell’azione di responsabilità che appartiene alla nostra missione istituzionale, ma anche di fare valutazioni più complessive …… …. di esprimere giudizi. Interpretiamo questa ricorrenza, quella dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, quale una delle occasioni (l’altra è nel giudizio di parificazione) dove siamo chiamati ad assolvere a tale compito. Usciamo, quindi, dalla dimensione celebrativa ed entriamo in quella del referto e, pur con la preoccupata tensione che deriva dal non sentirsi ancora all’altezza di rendere così impegnative valutazioni, non intendiamo sottrarci da quest’onere. Quindi, a conclusione del racconto del nostro lavoro, dopo avere ricordato, l’articolato intreccio di rapporti istituzionali con il quale abbiamo costruito il nostro operare, da questo nostro affaccio sulle realtà pubbliche campane, indossiamo gli scomodi panni di “garante dell’ordinamento” e tentiamo la risposta alla semplice, elementare, centrale e legittima domanda che proviene dalla comunità degli amministrati, sul come questa sia stata amministrata in questo anno. 74 Una domanda semplice che richiede, però, letture complesse, in grado di fotografare, in modo chiaro e sintetico, punti di partenza e d’arrivo e tracciare il percorso fatto. Per la risposta, ritengo, occorre uscire dalla dimensione di ciò che si è fatto, per passare ad una visione dinamica sul dove si stia andando. Ma per rendere la risposta medesima credibile occorre non perdere il linguaggio e la misura del magistrato e non lasciarsi trascinare in visioni ottimistiche o pessimistiche. Dobbiamo mantenere il dovuto distacco e rimanere fedeli, nella dimensione di neutralità e di indipendenza che contraddistingue il nostro agire, al tradizionale approccio con il quale, da magistrati requirenti, affrontiamo la nostra realtà operativa. Con queste premesse, trovo innanzitutto utile ricordare quanto abbiamo considerato sulla straordinaria dimensione unitaria con la quale tutti i soggetti pubblici con i quali siamo entrati in relazione hanno interpretato la loro missione istituzionale. Trovo utile quanto abbiamo riferito sugli effetti conformativi della nostra azione che genera processi di autocorrezione e comportamenti più virtuosi. Ed, ancora, torna utile ricordare le gravissime difficoltà nelle quali sono stati costretti ad operare le varie realtà territoriali, soprattutto gli enti locali, che, impoveriti di risorse hanno dovuto comunque assicurare i servizi essenziali e, nel contempo, non abbassare la guardia sulla qualità della vita dei cittadini. In molti casi, la emergenza risorse e lo iato tra il dover fare ed il poter fare, hanno fatto camminare le pubbliche amministrazioni sul pericoloso crinale che segna i limiti del legittimo e dell’illegittimo. Quando, detto crinale è stato superato non abbiamo mancato di intervenire. Ma sempre, sottolineo sempre, nell’esercizio della nostra azione ci siamo messi in crisi e, pur senza abbandonarci a non consentite valutazioni di carattere discrezionale, abbiamo pesato con cura, e con rispetto, tutti i necessari parametri di valutazione e giudizio. Ecco ora, il giudizio complessivo della Procura regionale campana nella sua duplice funzione di “Pubblico Ministero” e di “Garante dell’Ordinamento”!! Per tale giudizio, esco dall’emozione del cronista e, doverosamente, prendo a riferimento solo dati oggettivi; i dati che riguardano i più critici centri di spesa delle gestioni pubbliche campane, quelli che hanno generano il quasi generalizzato default delle amministrazioni pubbliche: in Campania, ferme restando le gravi criticità ancora in atto, nel solo campo della sanità si è passati, dall’indebitamento di 917 milioni di euro del 2007 all’attuale indebitamento di 55 milioni; nel campo delle società partecipate pubbliche, pur persistendo gli elementi di rigidità creati da un passato rovinoso, sono in atto nella Regione e negli Enti locali processi per la riorganizzazione dei servizi e per riportare tutto questo disordinato mondo nell’alveo dei controlli pubblici, mediante la trasformazioni di tali organismi in società in house in società, cioè, rigidamente soggette al controllo analogo; nel campo dei finanziamenti pubblici all’imprenditoria privata, fonte di enormi sprechi di risorse, causa della mancata espansione economica e della mancata elevazione dei livelli occupazionali, sono stati posti in essere meccanismi di controllo e di verifica sui finanziamenti tali dall’avere fatto registrare, già oggi, interessanti interventi sanzionatori e di revoca delle provvidenze; è quasi del tutto scomparso il fenomeno dei derivati finanziari 75 Questi, i dati oggettivi dei quali eravamo debitori nei confronti del legislatore e della comunità degli amministrati. Conclusivamente, a parere della Procura Regionale, sulla base anche di quanto considerato nelle mie due precedenti occasioni di apertura, si ritiene che qui in Campania si stia progressivamente camminando verso l’auspicato processo di risanamento dell’amministrare pubblico. Dietro l’etica delle convenienze, si affaccia, l’etica della legalità. 76 altri enti 4% VERTENZE ANNO 2013 ASL 10% enti locali 24% enti statali 62% CITAZIONI ANNO 2013 enti locali enti statali 8% ASL altri enti 4% 23% 65% 77 ANNO 2013 ‐ SENTENZE DI CONDANNA REGIONE ED AZIENDE SANITARIE 18,42% ALTRI ENTI 4,39% STATO 15,79% ENTI LOCALI 61,40% ANNI 2010/2012 SENTENZE DI CONDANNA APPELLATE / PASSATE IN GIUDICATO SENTENZE NON APPELLATE ‐ 36,21% SENTENZE APPELLATE ‐ 63,79% 78 ANNO 2013 ‐ATTIVITA' DI PROCURA SOMME RECUPERATE ATTIVITA' ISTRUTTORIA € 1.203.776,14 (16,47%) SENTENZE DI CONDANNA € 4.084.188,46 (55,88%) IN CORSO DI GIUDIZIO € 2.002.787,10 (27,40%) PROCEDIMENTI MONITORI € 17.900,00 (0,25%) 79
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