LA TRASMISSIONE “TRADIZIONALE” Sistema Itinerario DEI DOCUMENTI Le modalità usuali di comunicazione del documento analogico 1 EuClIdea Sigla – pag. 1 4-1 Le modalità usuali di trasmssione del documento analogico • Consegna a mani dell’interessato (inclusi gli utilizzi “procedural-giudiziari”: scambi fra avvocati) con o senza attestazione di ricevimento • L’invio postale semplice • L’invio a mezzo corriere, pony express, ed altre forme di posta privata • L’invio postale raccomandato (senza avviso di ricevimento) • L’invio postale raccomandato (con avviso di ricevimento) • L’invio per telex/telefax (con utilizzi processuali ex artt. 151 c.p.c. e 148 c.p.p.; L. 183/93) • Il deposito presso un ufficio (cancelleria, segreteria, casa comunale, ecc.) • Notificazione (artt. 136-151 c.p.c.; artt. 148-171 c.p.p.; L. 20/11/1982 n° 890) • Le notifiche in proprio dell’avvocato (L. 21 gennaio 1994 n° 53) • Le notifiche all’estero (convenzioni internazionali bi/pluri-laterali; Reg. CE n° 1348/2000; attività diplomatica consolare – D.Lgs. 3/2/2011 n° 71) EuClIdea 4-2 LA TRASMISSIONE INFORMATICA Sistema Itinerario DEI DOCUMENTI La trasmissione del documento informatico dalla riforma Bassanini ai nostri giorni 3 EuClIdea Sigla – pag. 3 4-3 L’anticipazione nella prassi degli affari Le prime norme sulla trasmissione documentale telematica • Modalità telematiche di scambio delle volontà contrattuali sono da tempo state adottate su base volontaristica, nell’ambito di accordi quadro e contratti normativi • L’avvio della riforma: il D.P.R. 513/97 (regolamento di esecuzione della L. 59/97) art. 12 (primo co.) “Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato” (terzo co.) “La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge” (secondo co.) “La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle regole tecniche di cui all'articolo 3, sono opponibili ai terzi” (rinvio alla successiva decretazione della Presidenza Cons. Min.) • L’ “adempimento unico informatico”: per il D.Lgs. 18 gennaio 2000, n° 9 (art. 31) le richieste di registrazione, le note di trascrizione ed iscrizione, nonché le domande di annotazione e voltura catastale, relative agli atti per i quali è attivata la procedura telematica, sono presentate all’Agenzia del Territorio su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. EuClIdea 4-4 L’evoluzione incessante della normativa sulla trasmissione documentale telematica • Nasce la piattaforma informatica dell’Agenzia del Territorio chiamata “S.i.s.ter” (Sistema InterScambio TERritorio), oggi giunta alla seconda versione • Nei confronti del Registro delle Imprese, l’art. 31 della L. 24 novembre 2000, n° 340 dispone che “le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all’ufficio del Registro delle imprese […] sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n° 59”, e ciò tramite la piattaforma informatica camerale denominata “Telemaco”, oggi sostituita anch’essa da una nuova piattaforma di comunicazione unica • Il T.U.D.A. (D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) provvede a nuova collocazione della stessa disciplina, dedicandole la sezione III del capo II, intitolata alla “Trasmissione dei documenti” • Il C.A.D. (D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82) abroga le norme del T.U.D.A. e dedica alla “Trasmissione informatica dei documenti” il proprio capo IV (artt. 45-49), confermando con maggior (e miglior) dettaglio i principi previgenti I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico/informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale EuClIdea 4-5 L’emanazione del D.P.R. 68/2005 e la successiva decretazione ministeriale per la regolamentazione degli aspetti tecnici il documento informatico trasmesso per via telematica si intende “spedito dal mittente” se inviato da questi al proprio gestore, e si intende “consegnato al destinatario” se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, a prescindere dall’effettiva presa di conoscenza le pubbliche amministrazioni utilizzano ordinariamente la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti • Nel D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, recante “Disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica”, l’art. 48 indica la p.e.c. come principale mezzo di trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, ed aggiunge che la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante P.E.C. equivale (salvo diversa volontà di legge) alla notificazione per mezzo della posta • Suddetto D.P.R. – quale regolamento emanato in attuazione del disposto dell’art. 27 (sull’innovazione tecnologica nella Pubblica Amministrazione), comma 8, lett. e), della L. 16 gennaio 2003 n° 3 – è la principale sede normativa delle disposizioni sulla P.E.C. • Il successivo D.M. 2 novembre 2005 è stato foriero delle prime regole tecniche per la formazione, la tramissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata EuClIdea 4-6 (segue) la restante normativa sulla P.E.C. • Circolare C.N.I.P.A. 7 dicembre 2006 n. 51 ("Espletamento della vigilanza e del controllo sulle attività esercitate dagli iscritti nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata” • D.L. 29 novembre 2008, n. 185, artt. 16 e 16-bis (l’utilizzo di un indirizzo P.E.C. presso imprese, professionisti, amministrazioni; il cittadino e l’utilizzo della P.E.C.) • D.P.C.M. 6 maggio 2009 (“Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini”) • Circolare C.N.I.P.A. 21 maggio 2009 n. 56 (“Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di P.E.C.”) • D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 5, co. 1 e 2 (conv. in L. 221/2012 - estende l’obbligo anche alle imprese individuali – artigiani inclusi - nuove o già esistenti, dando tempo fino al 30 giugno 2013 per comunicare al Registro Imprese il proprio indirizzo P.E.C.) Istituito l'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) con gli indirizzi già registrati presso il Registro delle Imprese e gli Ordini o Collegi professionali. Con il D.M. 19 marzo 2013 si regolamentano tempi e modalità di raccolta e aggiornamento degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti in possesso rispettivamente del Registro Imprese e degli Ordini e Collegi di appartenenza, garantendo la libera possibilità di consultazione del medesimo EuClIdea 4-7 Le prerogative giuridiche della P.E.C. • Risponde all’esigenza di dimostrare in modo specifico e temporalmente distinto sia l’avvenuta spedizione, che l’avvenuto recapito della comunicazione • Identifica anche sul piano della telematica il divario temporale tra l’affidamento di una comunicazione ad un dato mittente e la sua messa a disposizione del destinatario, quali momenti distinti e giuridicamente rilevanti per sancire l’adempimento degli oneri incombenti al mittente, nonché la presunzione di conoscenza in capo al destinatario (onde rendere giuridicamente equipollente la comunicazione conoscibile a quella di fatto conosciuta), che si ha col mero recapito del messaggio nella sua casella di PEC • Validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di p.e.c. sono attestate rispettivamente dalla ricevuta di accettazione (un documento informatico firmato dal gestore PEC del mittente, con firma avanzata automatica, contenente i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione del messaggio – art. 6, co. 1, D.P.R. 68/2005) e dalla ricevuta di avvenuta consegna (un documento informatico firmato anche qui in automatico dal gestore PEC del destinatario, contenente i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuto recapito del messaggio nella casella PEC del destinatario – art. 6, co. 2 e ss., D.P.R. 68/2005) • Condizione necessaria è che sia il mittente che il destinatario fruiscano del servizio di posta elettronica certificata per mezzo di un gestore iscritto presso un apposito elenco pubblico, previo riscontro di determinati requisiti giuridici, tecnici ed economici EuClIdea 4-8 (segue) Le prerogative giuridiche della P.E.C. • Il sistema di funzionamento della P.E.C. consente (in funzione delle impostazioni presenti nel programma del mittente, che sono da conoscere e praticare agevolmente) l’emissione di tre diversi tipi di ricevute di avvenuta consegna: Sintetica - si tratta di un messaggio di e-mail, dotato di un proprio identificativo, che reca in allegato (daticert.xml) i dati di firma digitale del server, e che attesta semplicemente l’avvenuto recapito della comunicazione e-mail trasmessa dal server del mittente al server del destinatario, indicando data e ora di avvenuta consegna Completa - si tratta di un messaggio di e-mail, dotato di un proprio identificativo, che reca in allegato, oltre ai dati di firma (daticert.xml), la stessa comunicazione e-mail trasmessa dal server del mittente al server del destinatario, inclusi gli eventuali allegati, indicando data e ora di avvenuta consegna (unica controindicazione: il raddoppio dell’ingombro) Breve - si tratta di un messaggio di e-mail, dotato di un proprio identificativo, che reca in allegato (daticert.xml) i dati di firma digitale del server, nonché la comunicazione e-mail trasmessa dal server del mittente al server del destinatario, nonché l’impronta digitale (hash) degli eventuali allegati, indicando data e ora di avvenuta consegna • Solo nel secondo caso, che è quello indicato dalla normativa sulle notifiche eseguibili via P.E.C., si ha piena e perfetta conoscenza e riprova di quanto è stato recapitato al destinatario, in modo equivalente alla consegna di copia conforme, a mano o per posta, vigente nel sistema di notifica a mezzo U.G. EuClIdea 4-9 (segue) ancora su buste e ricevute • Nella ricevuta breve, per consentire la verifica integrale dei contenuti trasmessi, è necessario conservare (intatti) gli allegati inseriti nel messaggio originale, per consentire la reiterazione della funzione di hash a scopo di verifica • Tutti e tre i diversi tipi di ricevute di avvenuta consegna sono firmati digitalmente dal server che li emette; i dati di firma sono contenuti nell’allegato file di nome “daticert.xml” • Nei casi in cui il messaggio di P.E.C. non sia consegnabile, il gestore del destinatario comunica al mittente, entro le ventiquattr’ore successive all’invio, una ricevuta di mancata consegna (art. 8, co. 4, D.P.R. 68/2005) • Nel caso in cui un messaggio in ingresso non provenga da un server di P.E.C., il sistema provvede a segnalarlo mediante il recapito in una busta che segnala nell’oggetto l’anomalia del messaggio • L’invio di un documento digitale a mezzo P.E.C. ottiene a tale documento la validazione temporale (la “data certa” digitale) che lo rende opponibile erga omnes (art. 48, co. 3 del C.A.D. - art. 41, co. 4, lett. d) del D.P.C.M. 22 febbraio 2013); il riferimento temporale è generato infatti da un sistema che garantisce uno scarto non superiore ad un minuto secondo rispetto alla scala del tempo universale coordinato (UTC), come determinato ai sensi dell’art. 3, co. 1, della L. 11 agosto 1991 n° 273 EuClIdea 4 - 10 (segue) log dei messaggi - domicilio digitale • Oltre alle ricevute generate dal sistema, sussiste una possibilità “di riserva” di dare prova dell’avvenuto invio del messaggio di P.E.C.: il c.d. log dei messaggi, cioè un registro informatico delle operazioni di trasmissione di P.E.C. tenuto dal gestore (a cui il gestore stesso per legge deve apporre quotidianamente una marca temporale), che riporta (tra l’altro) il “message Id” di ciascun messaggio di P.E.C.. Di tale registro è prescritta la conservazione per un minimo di trenta mesi • L’ordinamento, a parte le prescrizioni cogenti verso le imprese, i professionisti e gli enti pubblici, favorisce l’accesso dei cittadini al sistema della P.EC. introducendo il concetto di domicilio digitale del cittadino: ex art. 3-bis, C.A.D. si prevede la facoltà (per facilitare le comunicazioni fra pubblica amministrazione e cittadini) del cittadino di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, a valere come domicilio digitale da utilizzare in via esclusiva per tutte le comunicazioni fra la P.A. ed il cittadino che ne sia dotato. • In assenza, si prevede che le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3, co. 2, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 EuClIdea 4 - 11 Attenzione agli equivoci (invio PEC e firma elettronica) Guardando al futuro: PEC vs. REM ? • E’ necessario mantenere sufficiente spazio libero PEC nella casella di PEC, pena l’inopponibilità del mancato recapito di un messaggio agli effetti di legge per inescusabilità del mancato recapito • La confusione che spesso viene fatta tra firma elettronica (genus) e firma digitale (species) non deve condurre all’equivoco di pensare che l’invio di un documento informatico non firmato allegato ad un messaggio di P.E.C. equivalga all’apposizione di una firma qualificata (digitale o qualificata tout court), ossia una tipologia di firma dotata di efficacia erga omnes • L’invio di un messaggio di PEC, cui non acceda alcuna firma qualificata, realizzato tramite un account presidiato da User Id e Password, può indicare la presenza di una firma elettronica semplice, non diversamente da una normale e-mail; ovvero di una firma elettronica avanzata, qualora il sistema di autenticazione usato sia fondato su un dispositivo sicuro e sulle altre caratteristiche legali di questa tipologia: ciò accade nei confronti della P.A. per espressa volontà di legge (cfr. art. 65, co. 1, lett. c-bis C.A.D.) • In ambito europeo è in corso – a cura dell’E.T.S.I. (European Telecommunications Standard Institute) – l’elaborazione di una serie di principi in tema di posta elettronica “raccomandata”, con forti analogie a quanto sviluppato e già disciplinato in Italia come posta elettronica certificata, principi ad oggi etichettati come “R.E.M.” (registered e-mail); per ora non v’è alcun riconoscimento legislativo a livello di fonti comunitarie tale da imporre l’efficacia legale di queste soluzioni EuClIdea 4 - 12 TRASMISSIONE INFORMATICA Sistema Itinerario DOCUMENTALE E PROCESSO La trasmissione documentale nel nuovo contesto del processo (civile) telematico 13 EuClIdea Sigla – pag. 13 4 - 13 Una tappa “preistorica”: la L. 7 giugno 1993 n° 183 • Introduce la possibilità di trasmissione a distanza di un atto processuale di parte (o anche di un provvedimento del processo), solitamente inviato dall’avvocato estensore al proprio collega domiciliatario • La copia fotoriprodotta di un atto del processo, redatto e sottoscritto da un avvocato e trasmesso a distanza, attraverso i mezzi di telecomunicazione (telex o telefax), a un altro avvocato, si considera conforme all’atto trasmesso in presenza dei seguenti requisiti: che entrambi i professionisti siano intestatari della procura ad litem, che può anche essere rilasciata nel contesto dell’atto de quo che l’atto sia sottoscritto leggibilmente dall’estensore, indicato nell’atto che questi apponga in calce all’atto, sottoscrivendola, una dichiarazione di conformità che la copia fotoriprodotta sia sottoscritta dall’avvocato ricevente • Con l’attestazione di conformità e la doppia sottoscrizione del trasmittente e del ricevente si provvede anche alla trasmissione di un provvedimento del processo EuClIdea 4 - 14 L’inizio dell’avventura telematica: il D.P.R. 123/2001 • • Il D.Lgs. 12 febbraio 1993 n° 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati [S.I.A.] delle amministrazioni pubbliche), insieme alla prima legge della riforma Bassanini (L. 59/97) ed al suo decreto attuativo (D.P.R. 513/97) fanno da sfondo e premessa per l’emanazione del D.P.R. 13 febbraio 2001, n° 123 “Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti”, che per primo postula (art. 2, co. 1) la formazione, comunicazione e notifica di atti del processo civile mediante documenti informatici, stabilendo che “Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale come espressamente previsto dal presente regolamento.” Canale naturale di trasmissione, comunicazione o notificazione dei documenti informatici è la via telematica offerta dal sistema informatico civile (S.I.CI.), un sottoinsieme delle complessive risorse di cui dispone il c.d. dominio giustizia (“l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura”) per gestire il processo civile EuClIdea 4 - 15 La struttura del S.I.CI. (sistema informatico civile) Il S.I.C.I. è nato come struttura tecnico-organizzativa operante – quale gestore centrale - in seno al dominio giustizia, col compito di fornire a) l’accesso a scopo di consultazione, anche per gli utenti privati b) i servizi di trasmissione documentale telematica fra il S.I.CI. stesso ed i soggetti abilitati ad operare nel contesto del processo telematico, vale a dire: difensori delle parti private, avvocati iscritti negli elenchi speciali, esperti ed ausiliari del giudice, quali soggetti abilitati esterni privati; avvocati e procuratori dello Stato ed altri dipendenti di amministrazioni statali quali soggetti abilitati esterni pubblici; magistrati, personale degli uffici giudiziari e degli U.N.E.P. quali soggetti abilitati interni Sono gestori locali i gangli operativi periferici, ubicati presso le sale server dove sono gestiti i sistemi informativi degli uffici giudiziari (cioè le infrastrutture hardware e software per gestire i registri ed i fascicoli) e degli U.N.E.P. (cioè le infrastrutture hardware e software per gestire le notifiche) Ex art. 4 tutti gli atti ed i provvedimenti del processo, sorti come documenti informatici, sono sottoscritti con firma digitale (v. però la deroga di cui all’art. 16-bis co. 9-bis D.L. 179/2012); in difetto, si provvede in cartaceo e poi si converte il formato onde consentire l’inserimento della copia informatica (artt. 12-13) nel fascicolo informatico. La firma del procedente, salvo espressa disposizione, è sostituibile ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/93. EuClIdea 4 - 16 (segue) il D.P.R. 123/2001 • • Il processo verbale (art. 5) è redatto anch’esso come documento informatico e sottoscritto con firma digitale da chi presiede l’udienza e dal cancelliere. Modificato (D.l. 90/2014) l’art. 126, 2° co. c.p.c., onde non rendere più necessaria la firma di terzi Più specificamente, in tema di trasmissione documentale rilevano le seguenti previsioni: l’art. 6 contempla come possibilità di comunicazione per via telematica dei biglietti di cancelleria nonché di notifica per via telematica degli atti, tanto a) il canale diretto del sistema informatico civile quanto b) quello della comunicazione via posta ad un indirizzo elettronico (art. 7) l’art. 9 ammette che l’iscrizione a ruolo e la costituzione in giudizio avvengano per via telematica, con trasmissione inclusiva dei documenti probatori (già nati “informatici” o costituenti “copia informatica” di documenti formati su supporto cartaceo L’entrata in vigore di questa norma a livello generalizzato è stata differita sia nel 2012 (D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012) che nel 2014 (D.L. 90/2014 conv in L. 114/2014), restando valido e vigente il principio della previa necessità di emissione di apposito decreto ex art. 35 D.M. 44/2011 l’art. 14 prevede che la produzione di atti e documenti si faccia per via telematica, ovvero mediante deposito in cancelleria del supporto informatico che li contiene l’art. 15 contempla il deposito telematico della C.T.U. (anch’essa documento informatico sottoscritto con firma digitale) e delle osservazioni dei periti di parte EuClIdea 4 - 17 (segue) il D.P.R. 123/2001 l’art. 16 dispone in ordine alla trasmissione telematica del fascicolo d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, ogni qualvolta non sia necessaria l’acquisizione del fascicolo cartaceo l’art. 17 dispone quanto alla trasmissione telematica della sentenza (che con il D.L. 90/2014, recante una modifica all’art. 133, secondo co., c.p.c. verrà estesa al testo integrale e non più al solo dispositivo, benché la comunicazione non valga a far decorrere i termini di impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c.) EuClIdea 4 - 18 (segue) i vari decreti ministeriali attuativi • • Anche il D.P.R. 123/2001 ha fatto largo rinvio all’emanazione di normative tecniche, indicandone la fonte in uno (o più) successivi D.M., che sono identificabili: nel D.M. 14 ottobre 2004 recante “Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile” integralmente aggiornato e sostituito dal successivo D.M. 17 luglio 2008 cui ha fatto seguito il D.M. 21 febbraio 2011 n° 44, concernente le “regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”, il cui art. 37 ha – in materia di processo civile - non solo abrogato il D.M. 17 luglio 2008, ma anche l’intero D.P.R. 123/2001 aggiornato dal D.M. 15 ottobre 2012 n° 209 ulteriormente modificato (solo per sostituire l’art. 18 in tema di notificazioni eseguite dagli avvocati) dal D.M. 3 aprile 2013 n° 48 Esternamente a questa cascata di norme si colloca il D.M. 10 luglio 2009, che ha recato le caratteristiche di strutturazione dei modelli informatici nel processo civile e nelle procedure esecutive individuali e concorsuali; anch’esso destinato a sostituzione, avvenuta (per volere dell’art. 35, co. 4, del DM 44/2001) il 18 luglio 2011 con provvedimento del responsabile per i S.I.A. del Ministero della Giustizia, e pubblicazione delle medesime caratteristiche nell’area pubblica del portale dei servizi telematici, aggiornato dal provvedimento 16 aprile 2014, entrato in vigore il 15 maggio 2014 EuClIdea 4 - 19 Le specifiche principali indicate ad oggi dall’evoluzione normativa a) l’atto processuale è un file in formato PDF/A, che deve essere ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale e non deve presentare restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini (non deve trattarsi della copia per immagine di un atto cartaceo) b) la firma digitale deve essere eseguita utilizzando in alternativa il formato CAdESBES (ove il nome del file firmato è <nome file>.pdf.p7m) oppure il formato PAdESBES (con immutata estensione .pdf e firme collocate all’interno del documento) c) in sede di trasmissione telematica, l’atto PDF deve essere accompagnato da un file XML che riporti i “dati di servizio” (cc.dd. metadati) relativi all’atto e ritenuti essenziali per i sistemi di cancelleria, secondo gli XSD illustrati nell’allegato normativo; esso è denominato “DatiAtto.xml”, va firmato digitalmente dal difensore e va imbustato insieme all’atto inviato alla cancelleria d) per la definizione di “DatiAtto.xml” sono utilizzati gli “XML-Schema”, che consentono di fornire una specifica univoca e chiara, ben definita e leggibile, nonché di operare un maggior numero di controlli, sia in fase di predisposizione dell’atto che in fase di accettazione da parte dei sistemi di cancelleria e) Gli XSD che ne derivano sono stati predisposti e strutturati allo scopo di fornire un insieme di specifiche estendibile ed espandibile, sfruttando in particolare i meccanismi dei “tipi xml” disponibili negli XML-Schema per tutta una serie di atti e provvedimenti del processo EuClIdea 4 - 20 L’affermazione progressiva della P.E.C. come mezzo di notificazione e comunicazione degli atti processuali • a) b) c) d) EuClIdea L’art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009 n° 193 (conv. con modd. nella L. 22 febbraio 2010 n° 24) reca una serie di “Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia”, con cui: si introduce l’art. 149-bis c.p.c. sulla notificazione a mezzo posta elettronica certificata, indicandone il momento perfezionativo si affidano tutte le notificazioni e comunicazioni nel processo sia civile che penale eseguibili in via telematica (ricorrendone i presupposti) all’invio mediante posta elettronica certificata si prescrive specificamente l’utilizzo della posta elettronica certificata per le notificazioni e comunicazioni da effettuarsi nei casi previsti: a. dall’art. 170, primo comma, c.p.c. al procuratore costituito, durante il corso del procedimento b. dall’art. 192, primo comma, c.p.c. (e ogni altra successiva comunicazione) al nominato c.t.u. c. dalla legge fallimentare, in generale d. dagli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, co. 2, del codice di procedura penale per le notificazioni a persona diversa dall'imputato si consente al G.E. di eleggere modalità telematiche di presentazione delle offerte e di svolgimento della gara, secondo norme ministeriali a seguire 4 - 21 Il provvedimento 18 luglio 2011 • • • In data 18 luglio 2011 viene adottato dalla Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati (DGSIA) presso il Ministero della Giustizia il provvedimento indicato dall’art. 34 del D.M. 44/2011, recante le nuove specifiche tecniche in sostituzione del pacchetto varato col D.M. 10 luglio 2009 (in ossequio al principio per cui l’adeguamento costante degli aspetti tecnici è affidato ad un aggiornamento a cadenza normalmente biennale) Si estende il novero delle definizioni legali di alcuni termini tecnici (formulandone ventisette); richiamando nella rubrica dei propri articoli le norme del regolamento (ossia del D.M. 44/2011) si viene a trattare: di sistemi informatici del dominio giustizia, di portale dei servizi informatici, di identificazione informatica, di registro generale degli indirizzi elettronici (c.d. Reginde), di fascicolo informatico Alla trasmissione di atti e documenti informatici è intitolato il capo III del provvedimento, composto dagli artt. da 12 a 23. Vi si approfondiscono le norme contenute nel regolamento di cui al D.M. 44/2011 in materia di: art.12: Formato dell’atto del processo in forma di documento informatico (art. 11 del regolamento) art.13: Formato dei documenti informatici allegati (art. 12 del regolamento) art.14: Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati (art. 13 del regolamento) EuClIdea 4 - 22 (segue) Il provvedimento del luglio 2011 art.15: Documenti probatori e allegati non informatici regolamento) (art. 14 del art.16: Deposito dell’atto del processo da parte dei soggetti abilitati interni (art. 15 del regolamento), non mediante PEC bensì attraverso collegamenti sicuri di rete (SSL v3) al gestore dei servizi telematici della giustizia art.17: Comunicazioni per via telematica (art. 16 del regolamento) art.18: Comunicazioni contenenti dati sensibili (art. 16 del regolamento) art.19: Notificazioni per via telematica (art. 17 del regolamento) art.20: Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari (art. 19 del regolamento) art.21: Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno (art. 20 del regolamento) art.22: Richiesta delle copie di atti e documenti (art. 21 del regolamento) art.23: Rilascio delle copie di atti e documenti (art. 21 del regolamento) EuClIdea 4 - 23 L’ulteriore affermazione della P.E.C. nella trasmissione degli atti processuali Con la legge di stabilità 2012 (L. 12 novembre 2011 n. 183) il rito civile subisce una serie di modifiche, volte ad estendere ulteriormente l’operatività della P.E.C.: all’art. 125 c.p.c. (contenuto e sottoscrizione degli atti di parte), è aggiunto l’obbligo del difensore di indicare l’indirizzo di p.e.c. comunicato al proprio ordine all’art. 136, 2° co., c.p.c. è indicata la P.E.C. quale modalità normale di esecuzione delle comunicazioni di cancelleria, in alternativa alla consegna a mano; solo in subordine si procede a mezzo fax ovvero tramite U.G. (vengono meno le specifiche previsioni: art. 133, 2° co., c.p.c., sull’avviso di deposito della sentenza; art. 134, 3° co., c.p.c., sulla comunicazione dell’ordinanza in generale; art. 170, 4° co., c.p.c. sulla necessità di singole autorizzazioni del giudice; art. 183, 8° co., c.p.c., sulla comunicazione dell’ordinanza che dispone le prove) all’art. 250, 3° co., c.p.c. si consente all’avvocato di procedere all’intimazione a teste a mezzo posta elettronica certificata all’art. 366 c.p.c. si dispone per le notificazioni presso la Cancelleria della corte al ricorrente per cassazione che non abbia né eletto domicilio in Roma né abbia indicato il proprio indirizzo di PEC all’art. 518 c.p.c. si dispone per la trasmissione del verbale di pignoramento mobiliare mediante P.E.C. al creditore ed al debitore che ne abbiano fatta richiesta all’art. 173-bis disp.att. c.p.c. si prevede che lo stimatore dell’esecuzione immobiliare provveda ad inviare la propria relazione a mezzo P.E.C. ai creditori ed al debitore EuClIdea 4 - 24 Le norme sulla competitività e le ulteriori spinte alla digitalizzazione • Dopo che il D.M. (Economia e Finanze) del 26 aprile 2012 ha definito le “Regole tecniche per l’utilizzo, nell’ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata”, altra forte spinta si ha col D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” - conv. con modd. nella L. 17 dicembre 2012, n° 221); nel contesto della sezione VI, dedicata alla “Giustizia digitale”, si dispone: nei procedimenti civili, le comunicazioni e notificazioni da eseguirsi a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica (in presenza del necessario presupposto, rappresentato dalla disponibilità dell’indirizzo P.E.C. del destinatario); idem per le notificazioni a persona diversa dall'imputato previste dagli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, co. 2, c.p.p. in caso di mancata consegna della P.E.C. per causa imputabile al destinatario (sprovvisto di indirizzo P.E.C. o causa problemi tecnici di ricezione) si procede mediante deposito di copia dell’atto in cancelleria, mentre per causa non imputabile al destinatario (disservizi del server, ecc.) si procede con le modalità analogiche dal 30 giugno 2014 scatta l’obbligatorietà del deposito in via esclusivamente telematica degli atti processuali e dei documenti di parte (già costituita) nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale. Idem per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria, mentre sono le parti a depositare atti e documenti provenienti dai soggetti da esse nominati (ad es. le relazioni dei c.t.p.) EuClIdea 4 - 25 (segue) le ulteriori spinte alla digitalizzazione • • il deposito in via esclusivamente telematica è prescritto altresì per gli atti successivi a quello che dà inizio dell’esecuzione nelle procedure concorsuali l’obbligo di deposito telematico attiene esclusivamente agli atti e documenti provenienti dal curatore, dal commissario giudiziale, dal liquidatore, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario Sempre dal 30 giugno 2014, il deposito degli atti di parte e dei documenti nell’ambito del procedimento di ingiunzione davanti al Tribunale (esclusa la fase di opposizione) avrà luogo esclusivamente per via telematica Sul piano tecnico, il deposito telematico di atti e documenti si ha per avvenuto a fronte dell’emissione della ricevuta di avvenuta consegna (RDAC) da parte del server P.E.C. del gestore ministeriale Viene poi ampliato l’impianto della L. 21 gennaio 1994, n° 53 (notifiche in proprio dell’avvocato) onde inserire le previsioni finalizzate a consentire l’esecuzione di notifiche a mezzo P.E.C. da parte dell’avvocato (persistendo la necessità di previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine ma sopprimendosi la necessità di tenuta del registro cronologico, grazie alla validazione temporale della P.E.C.) EuClIdea 4 - 26 Le notifiche dell’avvocato a mezzo P.E.C. • • • • • • Penultimo intervento allo stato normativo è l’emanazione del D.M. 3 aprile 2013, n° 48, che ha sostituito l’intero art. 18 del D.M. 44/2011 (notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati) E’ norma da leggere in combinato disposto con le norme della L. 21 gennaio 1994, n. 53 (come modificata dalla L. 221/2012), nonché in coordinamento con l’art. 149-bis del c.p.c. (richiamato dall’art. 3, co. 3-bis della L. 53/94); priva di appendice tecnica in seno al provvedimento del luglio 2011, ha ora ricevuto pendant col nuovo art. 19-bis del provvedimento dirigenziale dell’aprile 2014 La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi Il notificante procede con le modalità previste dall’art. 149-bis c.p.c. (dettate per le notifiche dell’U.G.), in quanto compatibili, indicando nell’oggetto del messaggio la dizione “notificazione ai sensi della L. n° 53 del 1994” Quando l’atto da notificare non è un documento informatico, l’avvocato ne estrae copia informatica (anche per immagine), attestandone la conformità ex art. 22 co. 2 del C.A.D. in sede di relata di notifica, che è recata da un documento informatico a se stante, allegato allo stesso messaggio di P.E.C. usato per notificare l’atto, recante i requisiti contenutistici indicati dall’art. 3-bis, co. 5 e 6, L. 53/94 Per il notificante, la notifica si perfeziona quando è generata la ricevuta di accettazione; per il destinatario, quando è generata la ricevuta di avvenuta consegna EuClIdea 4 - 27 (segue) Le notifiche dell’avvocato a mezzo P.E.C. • • • • L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata: documenti informatici copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 (cioè di cui al provv.dirigenziale) Con tali modalità si può procedere alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'art. 170, co. 4, del c.p.c. la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e' quella completa, di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 EuClIdea 4 - 28 Il nuovo provvedimento dell’aprile 2014 Rispetto al provvedimento previgente (18 luglio 2011, che è stato conseguentemente abrogato) il nuovo provvedimento 16 aprile 2014, in vigore dal 15 maggio 2014, reca le seguenti innovazioni/modifiche: (art. 1) definisce formalmente “Autenticazione a due fattori” ogni metodo di autenticazione basato su due tecniche di autenticazione individuale, combinando un’informazione nota (es. nome utente e password) con un oggetto a disposizione (carta di credito, token o telefono cellulare) (art. 4 co. 6) riduce da 10 a 5 anni la durata del periodo di conservazione obbligatoria dei log dei messaggi transitati attraverso il gestore di P.E.C. del Ministero di Grazia e Giustizia (art. 6 co. 5 e art. 10) identifica nuovi metodi di identificazione informatica dei soggetti abilitati interni (magistrati, cancellieri, uff.giud.) (art. 7 co. 5) identifica nuovi registri pubblici di PEC da cui attingere il domicilio digitale del destinatario di una notifica (art. 9 bis) prescrive più ampie modalità di pubblicazione degli indirizzi di PEC della P.A. EuClIdea 4 - 29 (segue) il nuovo provvedimento dell’aprile 2014 (art. 12 co. 2) ammette atti processuali firmati digitalmente non solo con le specifiche CAdES (che identificano il file tramite l’estensione .p7m) ma anche con le specifiche PAdES (che “internizzano” i dati di firma nel file .pdf, in modo tanto “visibile” quanto “invisibile” nel testo del documento) (art. 12 co. 3) specifica quale funzione di hash deve essere utilizzata dalle applicazioni di generazione della firma digitale o qualificata, cioè lo SHA-256 (rinviando all’art. 4 co. 2 D.P.C.M. 22 febbraio 2013) (art. 12 co. 1) amplia la gamma dei tipi di documenti informatici producibili in giudizio, includendo anche i files di tipo .eml e .msg (lasciando ancora evidenti lacune: come produrre ritualmente files di immagini, filmati, e tracce audio, che non sono né “analogici”, né produzioni informatiche ammesse ?) (artt. 17 e 18) applica anche alle notificazioni le disposizioni già dettate in tema di comunicazioni eseguite per via telematica (art. 17 co. 3) prescrive diverse tipologie di ricevute di avvenuta consegna per le comunicazioni (breve) e le notificazioni (completa) (artt. 19 e 19-bis) provvede di disciplina apposita le notifiche telematiche eseguite dagli uffici NEP e dagli avvocati EuClIdea 4 - 30 (segue) il nuovo provvedimento dell’aprile 2014 (art. 25 co. 3) riduce a cinque anni (anziché dieci) il termine di conservazione delle registrazioni ai punti di accesso ed al PST (art. 26, co. 3-4-5-6) introduce nuovi particolari in materia di pagamenti telematici, in parte rinviando alle Linee Guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (con cui si è provveduto alla definizione di una serie di entità informatiche, quali l’identificativo univoco di pagamento – IUV, o CRS) EuClIdea 4 - 31 La “tappa estiva” 2014: D.L. 24 giugno 2014 n° 90, conv. in L. 11 agosto 2014 n° 114 • Persegue (v. capo II) lo scopo di “garantire l’effettività del processo telematico” (v. anche le indicazioni ministeriali conseguentemente diramate alle cancellerie con la circ. Direz. Gen. Giust. Civ. del 27 giugno 2014) • L’art. 44 conferma l’obbligatorietà - dal 30 giugno 2014 - del deposito telematico di atti e documenti delle parti costituite (con esclusione degli atti introduttivi, salvo che sia intervenuto apposito decreto ministeriale, ex art. 35 D.M. 44/2011) e degli ausiliari del giudice per i procedimenti (contenziosi o di v.g.) iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014, così come per i procedimenti di ingiunzione (esclusa la fase oppositiva) • Esenta da tale obbligo (non considerandoli “difensori” a questi effetti) i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente • Deroga specifica all’obbligo di deposito telematico (previa autorizzazione del giudice) nel caso in cui i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti • Il giudice può inoltre disporre per ragioni specifiche il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti (non è norma che fonda la questione delle copie di cortesia) • Elimina (modificando l’art. 111 disp. att. c.p.c.) il deposito delle copie per i membri del collegio EuClIdea 4 - 32 (segue) D.L. 24 giugno 2014 n° 90, conv. in L. 11 agosto 2014 n° 114 • Rinvia al 31 dicembre 2014 l’obbligatorietà del deposito telematico per i procedimenti iniziati anteriormente al 30 giugno 2014, salvo che un’eventuale anticipazione di detto termine intervenga tramite apposito decreto ministeriale • Fissa al 31 marzo 2015 il termine da cui decorre l’obbligo di deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo nei procedimenti di esecuzione forzata • Fissa al 31 giugno 2015 il termine da cui decorre l’obbligo di deposito telematico nei procedimenti civili contenziosi o di v.g. avanti le corti d’appello degli atti processuali e dei documenti dei difensori delle parti e dei soggetti nominati dalle parti, nonché dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Tale scadenza può essere anticipata nel caso in cui intervenga apposito decreto ministeriale • Risolve i dubbi sorti relativamente al momento ultimo di ricevibilità degli atti depositati telematicamente, specificando che “Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”, così recuperando altre dieci “ore buone” dalle 14 alle 24 ... • Estende al deposito telematico le disposizioni di cui all'art. 155, quarto e quinto comma, del c.p.c., relative al differimento dei termini di deposito scadenti in giornate festive o di sabato. Nel caso di termini a ritroso continua a seguirsi l’orientamento di Cass. 182/2011 e Cass. 11163/2008, depositando il giorno prima di quello festivo. EuClIdea 4 - 33 (segue) D.L. 24 giugno 2014 n° 90, conv. in L. 11 agosto 2014 n° 114 • Consente – in attesa che intervenga un (già annunciato) potenziamento dei sistemi informativi del dominio giustizia – il deposito di atti e documenti complessivamente eccedenti il limite di 30 megabytes, facoltizzando il difensore all’esecuzione di più invii telematici successivi, purché avvengano entro il limite temporale di cui s’è detto (v. in proposito le specifiche indicazioni della circolare DGSIA del 7 luglio 2014) • Modifica l’art. 133 c.p.c. onde prescrivere una comunicazione integrale della sentenza, in luogo del semplice dispositivo, non avente tuttavia l’effetto previsto dall’art. 325 c.p.c. in materia di termini di impugnazione • Allo stato, resta demandata all’emissione di un apposito DM la possibilità che anche il deposito degli atti introduttivi del giudizio avvenga con modalità telematiche • Il D.L. in questione conferma la necessità di indicazione del numero di fax del difensore – non solo per il processo civile (art. 125 c.p.c.) – ma anche nell’implementazione del processo amministrativo telematico (intervenendo sull’art. 136 del codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010 n° 104), e ciò affinché si possa procedere alla comunicazione a mezzo fax (esclusivamente) qualora sia impossibile procedere alla comunicazione via PEC a causa del mancato funzionamento del sistema telematico della giustizia civile (o amministrativa). • Il deposito di copia in cancelleria rimane – come sempre - l’extrema ratio EuClIdea 4 - 34 (segue) D.L. 24 giugno 2014 n° 90, conv. in L. 11 agosto 2014 n° 114 • Viene inoltre rimessa alla valutazione del GE l’opportunità di disporre (rif. art. 530 c.p.c.) che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara, il pagamento del prezzo, siano effettuati con l’ausilio di modalità telematiche • Vengono emanate disposizioni in materia di informatizzazione anche del processo tributario, relativamente alle comunicazioni da eseguirsi alla parte che stia in giudizio personalmente (nei procedimenti ove è possibile) e di cui non sia noto l’indirizzo di posta elettronica certificata, anche qui, col presidio finale del deposito in segreteria di copia dell’atto • Viene così ad rafforzarsi ulteriormente il concetto di domicilio digitale (cui è dedicato il nuovo art. 16 sexies del D.L. 179/2012, introdotto dal D.L. in esame), poiché la notificazione di atti presso il difensore in materia civile eseguita per volontà di legge presso una cancelleria rimane eseguibile solamente quando non sia possibile procedere – per causa imputabile al destinatario – alla notifica mediante posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi tenuti dal ministero della giustizia • L’istituto della notifica diretta (ad opera del difensore) a mezzo PEC viene ulteriormente incentivato, abrogando la necessità di autorizzazione da parte del Consiglio dell’Ordine EuClIdea 4 - 35 (segue) D.L. 24 giugno 2014 n° 90, conv. in L. 11 agosto 2014 n° 114 • Viene precisato – mediante inserimento nel D.L. 179/2012 (la cui sez. IV è intitolata alla “giustizia digitale”) dell’art. 16 septies - che l’applicazione alle notifiche telematiche della norma sul tempo delle notificazioni di cui all’art. 147 c.p.c comporta che – qualora risulti eseguita dopo le ore 21 di un dato giorno – la notifica si considera perfezionata alle 7 del giorno successivo • Inoltre si dispone che quando l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non gli sia possibile fornirla con modalità telematiche, egli procede ai sensi del comma 1bis dell’art. 9 L. 53/94, estraendo copia su supporto analogico del messaggio PEC, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’art. 23 comma 1 del CAD EuClIdea 4 - 36 “La rivoluzione analogico/digitale nella pratica forense: le fasi vitali del documento fra informatica e diritto” Per eventuali contatti, scrivere a: • [email protected] • [email protected]; [email protected] EuClIdea (C) 2014 - Eugenio Remus & Clizio Merli
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