DPI-MOD A - Giustizia in lazio.it

ISTITUTO SUPERIORE PER LA
PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL
LAVORO
Dipartimento di Roma
CORSO di FORMAZIONE
per RSPP e ASPP
Modulo A
D.LGS. 81/08
I dispositivi di protezione individuale
(Ing. Ugo Romano)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
(riferimenti legislativi)
DIRETTIVA
89/686/CEE
(direttiva
prodotto) RECEPITA DAL D. LGS. 475/92
DESTINATARI: TUTTI I CITTADINI
D. LGS. 81/09-titolo III
DESTINATARI: I LAVORATORI
D.Lgs. 81/08
DEFINIZIONI
Si intende per dispositivo di protezione
individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi suscettibili di minacciarne
la sicurezza o la salute durante il lavoro
D.Lgs. 81/08
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NON SONO DPI:
gli indumenti di lavoro ordinari
le attrezzature dei servizi di soccorso e di
salvataggio
I DPI delle forze armate
Le attrezzature di protezione individuale dei
mezzi di trasporto
I materiali sportivi
I materiali per l’autodifesa
Gli apparecchi portatili per individuare e
segnalare rischi e fattori nocivi
D.Lgs. 81/08
I DPI devono essere impiegati quando i rischi
non possono essere evitati o sufficientemente
ridotti da misure tecniche di prevenzione, da
mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi
o procedimenti di riorganizzazione del lavoro
D.Lgs. 81/08
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I DPI devono essere conformi al D.Lgs. n. 475/92
I DPI devono inoltre:
essere adeguati ai rischi da prevenire, senza
comportare di per sé un rischio maggiore;
essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo
di lavoro;
tenere conto delle esigenze ergonomiche o di
salute del lavoratore
poter essere adattati all’utilizzatore secondo le
sue necessità
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D.Lgs. 81/08
L’uso dei DPI comporta obblighi per il datore di
lavoro e per il lavoratore
Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non
possono essere evitati con altri mezzi;
Individua le caratteristiche dei DPI necessarie
affinché questi siano adeguati ai rischi, tenendo
conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio
rappresentate dall’uso degli stessi DPI;
Valuta le caratteristiche dei DPI disponibili sul
mercato e le raffronta con quelle necessarie;
Aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una
variazione significativa negli elementi di
valutazione
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D.Lgs. 81/08
Obblighi del lavoratore:
i lavoratori si sottopongono al programma di
formazione e addestramento organizzato dal
datore di lavoro;
i lavoratori utilizzano i DPI conformemente
all’informazione e alla formazione ricevute e
all’addestramento eventualmente organizzato
i lavoratori hanno cura dei DPI messi a loro
disposizione e non vi apportano modifiche di
propria iniziativa;
i lavoratori segnalano immediatamente qualsiasi
difetto rilevato nell’uso dei DPI
Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le
procedure aziendali in materia di riconsegna DPI
D.Lgs. n. 475/92
La Direttiva 89/686/CEE è la direttiva europea di
prodotto relativa ai DPI. Definisce i requisiti
essenziali di sicurezza che specificano le
caratteristiche a cui obbligatoriamente devono
rispondere i DPI immessi sul mercato comunitario
Il DPI deve essere progettato, fabbricato e
provato in accordo:
- alle direttive comunitarie
oppure
- a specifiche tecniche, purché queste ultime
dimostrino di soddisfare i requisiti delle direttive
comunitarie.
D.Lgs. n. 475/92
I DPI non sono limitati agli equipaggiamenti usati
dai lavoratori ma si estendono anche ad aree non
connesse ai luoghi di lavoro, come lo sport e le
attività ludiche
I DPI sono usati per la protezione individuale e
generalmente formano uno scudo tra le parti del
corpo e i rischi da cui devono proteggere
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D.Lgs. n. 475/92
Sono considerati DPI:
l’insieme costituito da prodotti diversi; es. elmetto
abbinato ad uno schermo facciale
Un DPI collegato
ad un prodotto non
specificatamente destinato alla protezione della
persona; es. ginocchiere integrate nei pantaloni
I componenti intercambiabili di un DPI; es. filtri per
un dispositivo per la respirazione
I sistemi di collegamento di un DPI ad un
dispositivo esterno; es. tubo di adduzione aria
D.Lgs. n. 475/92
I DPI sono suddivisi in tre categorie
Appartengono alla prima categoria i DPI di
progettazione semplice destinati a salvaguardare
la persona da rischi di danni fisici di lieve entità
Appartengono alla terza categoria i DPI di
progettazione
complessa
destinati
a
salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e
di carattere permanente. Nel progetto deve
presupporsi che la persona che usa il DPI non
abbia la possibilità di recepire tempestivamente la
verificazione istantanea di effetti lesivi
D.Lgs. n. 475/92
Appartengono alla seconda categoria i DPI che
non rientrano nelle altre due categorie (es.:
progettazione né semplice né complessa)
D.Lgs. n. 475/92
Dichiarazione di conformità CE
- Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel
territorio comunitario, prima di iniziare la
commercializzazione, prepara una dichiarazione
di
conformità
CE,
da
allegare
alla
documentazione tecnica del modello, con la quale
attesta che gli esemplari di DPI prodotti sono
conformi al presente decreto e appone sul DPI la
marcatura CE
- In caso di intervento di un organismo notificato
nella fase di controllo della produzione, viene
aggiunto il suo numero identificativo