ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO Dipartimento di Roma CORSO di FORMAZIONE per RSPP e ASPP Modulo A D.LGS. 81/08 I dispositivi di protezione individuale (Ing. Ugo Romano) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (riferimenti legislativi) DIRETTIVA 89/686/CEE (direttiva prodotto) RECEPITA DAL D. LGS. 475/92 DESTINATARI: TUTTI I CITTADINI D. LGS. 81/09-titolo III DESTINATARI: I LAVORATORI D.Lgs. 81/08 DEFINIZIONI Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro D.Lgs. 81/08 - NON SONO DPI: gli indumenti di lavoro ordinari le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio I DPI delle forze armate Le attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto I materiali sportivi I materiali per l’autodifesa Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi D.Lgs. 81/08 I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro D.Lgs. 81/08 - I DPI devono essere conformi al D.Lgs. n. 475/92 I DPI devono inoltre: essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità - - D.Lgs. 81/08 L’uso dei DPI comporta obblighi per il datore di lavoro e per il lavoratore Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; Individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dall’uso degli stessi DPI; Valuta le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle necessarie; Aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione - - - - D.Lgs. 81/08 Obblighi del lavoratore: i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro; i lavoratori utilizzano i DPI conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato i lavoratori hanno cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi apportano modifiche di propria iniziativa; i lavoratori segnalano immediatamente qualsiasi difetto rilevato nell’uso dei DPI Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna DPI D.Lgs. n. 475/92 La Direttiva 89/686/CEE è la direttiva europea di prodotto relativa ai DPI. Definisce i requisiti essenziali di sicurezza che specificano le caratteristiche a cui obbligatoriamente devono rispondere i DPI immessi sul mercato comunitario Il DPI deve essere progettato, fabbricato e provato in accordo: - alle direttive comunitarie oppure - a specifiche tecniche, purché queste ultime dimostrino di soddisfare i requisiti delle direttive comunitarie. D.Lgs. n. 475/92 I DPI non sono limitati agli equipaggiamenti usati dai lavoratori ma si estendono anche ad aree non connesse ai luoghi di lavoro, come lo sport e le attività ludiche I DPI sono usati per la protezione individuale e generalmente formano uno scudo tra le parti del corpo e i rischi da cui devono proteggere - - D.Lgs. n. 475/92 Sono considerati DPI: l’insieme costituito da prodotti diversi; es. elmetto abbinato ad uno schermo facciale Un DPI collegato ad un prodotto non specificatamente destinato alla protezione della persona; es. ginocchiere integrate nei pantaloni I componenti intercambiabili di un DPI; es. filtri per un dispositivo per la respirazione I sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno; es. tubo di adduzione aria D.Lgs. n. 475/92 I DPI sono suddivisi in tre categorie Appartengono alla prima categoria i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di recepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi D.Lgs. n. 475/92 Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie (es.: progettazione né semplice né complessa) D.Lgs. n. 475/92 Dichiarazione di conformità CE - Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, prima di iniziare la commercializzazione, prepara una dichiarazione di conformità CE, da allegare alla documentazione tecnica del modello, con la quale attesta che gli esemplari di DPI prodotti sono conformi al presente decreto e appone sul DPI la marcatura CE - In caso di intervento di un organismo notificato nella fase di controllo della produzione, viene aggiunto il suo numero identificativo
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