informaonline 221/2014

MARCHE
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documentazione delle autonomie locali
n ° 221 del 17 aprile 2014 – anno III
SPESE GIUDIZIARIE - IN GAZZETTA UFFICIALE IL
DECRETO SULLE SEDI DEGLI UFFICI DEL
GIUDICE DI PACE NEI COMUNI
Egregio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014 il decreto 7
marzo 2014 inerente “Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai
sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156”. Il decreto
individua i 285 uffici del giudice di pace che, a seguito delle istanze formulate dai
Comuni, verranno mantenuti con un’assunzione integrale delle spese di
erogazione del servizio giustizia, incluso il fabbisogno del personale
amministrativo.
Il decreto entrerà in vigore il prossimo 29 aprile. È a partire da questa data va
calcolata la tempistica contenuta dal decreto. I Comuni hanno 15 giorni di tempo
per revocare la domanda di mantenimento; qualora non intendano revocare tale
domanda, 60 giorni per comunicare al ministero della Giustizia che possono
materialmente assicurare gli impegni dichiarati nell’istanza di mantenimento.
È a carico dell’amministrazione giudiziaria la formazione del personale
amministrativo, che avrà la durata di almeno due mesi, a partire dal 7 luglio
2014, come individuato nella circolare di istruzioni per l’attuazione del D.M. 7
marzo 2014 pubblicata oggi sul sito del Ministero della Giustizia.
Di seguito :
● Decreto 7 marzo 2014 - Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di
pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156
● Allegati . All.1 Uffici mantenuti – All. 2 Uffici soppressi – All. 3 Uffici
soppressi 3 – All.4 Competenze uffici
● Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi
dell'articolo 3 del d. lgs. 156/2012 - Circolare di istruzioni per l’attuazione
del D.M. 7 marzo 2014
● Circolare 8 aprile 2014 - Passaggio uffici del giudice di pace ai comuni.
Articolo 3 del d. lgs. 156/2014
Cordiali saluti.
Roberto Piccini
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Revisione delle circoscrizioni giudiziarie
Uffici del Giudice di Pace
Decreto 7 marzo 2014 - Individuazione delle sedi
degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156
7 marzo 2014
(pubblicato nella G.U. n. 87 del 14 aprile 2014 serie generale - supplemento
ordinario n. 36)
IL MINISTRO
Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per
la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”;
Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155,
concernente “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del
pubblico ministero a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre
2011, n. 148”, con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni
distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A
ad esso allegata;
Visto l’articolo 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle
previsioni dell’articolo 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al Regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l’altro, la sostituzione della
tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all’allegato 1 del medesimo
provvedimento;
Visto l’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, concernente
“Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma
dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con il quale sono
stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo
stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come
specificato nella successiva tabella B;
Visto l’articolo 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito
l’articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di
cui all’allegato 1, in coerenza con l’assetto territoriale fissato per i tribunali
ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;
Visto l’articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene
stabilito che “entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti
locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento
degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è
proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio
giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo
che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi”;
2
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, concernente “Disposizioni
integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti
legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad
assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari”;
Visto l’articolo 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7
settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo
provvedimento;
Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7
settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n.
374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso
decreto legislativo;
Viste le richieste formulate dagli enti locali interessati ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sopra richiamato;
Considerato che la fattispecie delineata dalla norma citata, configurando il
mantenimento dell’ufficio soppresso, individua necessariamente il relativo assetto
territoriale nella pregressa circoscrizione giudiziaria, laddove questa non risulti in
contrasto con l’assetto generale fissato dalla riforma della geografia giudiziaria;
Valutato, infatti, che interventi ablativi o deflattivi sul territorio compreso nella
giurisdizione dell’ufficio da mantenere, non imputabili ad esigenze di
coordinamento con i principi cui è improntata la revisione delle circoscrizioni
giudiziarie, realizzerebbe la fattispecie, non prevista dalla norma citata, di
istituzione di un nuovo ufficio giudiziario;
Ritenuto che analoghe considerazioni, entro i medesimi limiti di compatibilità
con l’ordinamento generale, possono essere svolte con riferimento all’ipotesi di
accorpamento tra uffici limitrofi soppressi e che, pertanto, l’aggregazione richiesta
deve realizzarsi mediante attribuzione alla sede mantenuta dell’intero territorio in
precedenza compreso nelle circoscrizioni di rispettiva competenza;
Rilevato che l’esercizio della facoltà di cui all’articolo 3 comporta l’assunzione, da
parte dell’ente richiedente, degli oneri relativi alle spese di funzionamento ed
erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale
amministrativo, che deve essere messo a disposizione dall’ente medesimo;
Considerato che l’istruttoria condotta ha consentito di valutare positivamente le
istanze dirette al mantenimento degli uffici del giudice di pace specificamente
indicati nell’allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;
Ritenuto che, in considerazione degli oneri derivanti a regime dall’accoglimento
della richiesta di mantenimento dell’ufficio del giudice di pace, si rende opportuno
prevedere in favore degli enti richiedenti la facoltà di revocare l’istanza presentata
entro termini compatibili con i successivi adempimenti idonei a dare attuazione
alla previsione normativa;
Considerato che, per consentire la definizione in tempo utile delle attività
propedeutiche all’esercizio dell’attività giudiziaria secondo il nuovo modello
organizzativo e gestionale, si rende necessario prevedere a carico dell’ente
richiedente l’obbligo di procedere, dandone tempestiva comunicazione
all’Amministrazione, alla puntuale individuazione dei locali destinati ad ospitare
l’ufficio nonché del personale dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni di
supporto all’attività giurisdizionale da avviare alla fase formativa;
Valutato che, per gli uffici del giudice di pace soppressi per i quali non sia
previsto il mantenimento ai sensi dell’articolo 3, fatte salve le disposizioni di cui
all’articolo 5, l’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto
3
legislativo 7 settembre 2012, n. 156, può essere fissata, in conformità del dettato
normativo, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
DECRETA
Art. 1
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono
mantenuti, con gli oneri individuati dalla medesima norma a carico degli enti
richiedenti, gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell’allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2
1. La tabella A vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156,
recante gli uffici del giudice di pace soppressi a norma dell'articolo 1,
comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituita dalla tabella di
cui all’allegato 2 del presente decreto.
2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono
attribuite ai corrispondenti uffici indicati nell’allegato 3 al presente decreto,
che sostituisce integralmente la tabella B vigente allegata al decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156
Art. 3
La tabella A vigente allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, inserita a
norma dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è
sostituita dalla tabella di cui all’allegato 4 del presente decreto.
Art. 4
1. Gli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi della tabella A di cui
all’articolo 1, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5 del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessano di funzionare alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite ai corrispondenti
uffici di cui all’allegato 3 del presente decreto.
Art. 5
Gli enti locali che hanno richiesto il mantenimento degli uffici indicati
nell’allegato 1, possono procedere, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla
entrata in vigore del presente provvedimento e con le medesime modalità previste
per la presentazione, alla revoca dell’istanza formulata ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.
Art. 6
1. Gli enti locali che non abbiano esercitato la facoltà di recesso di cui
all’articolo 5, sono tenuti a individuare, dandone comunicazione
all’Amministrazione entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente
4
decreto, con le medesime modalità indicate all’articolo che precede, i locali
destinati ad ospitare l’ufficio nonché il personale dei propri ruoli destinato a
svolgere mansioni di supporto all’attività giurisdizionale da avviare alla fase
formativa.
2. La mancata comunicazione, entro il termine perentorio di cui al comma
precedente, determina la decadenza dell’istanza di mantenimento
presentata ai sensi dell’articolo 3, comma2, del decreto legislativo 7
settembre 2012, n. 156.
3. All’esito della decorrenza del termine di cui al comma 1, verrà dato avvio,
secondo i termini e le modalità indicati dall’Amministrazione mediante
pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, alla fase
formativa del personale dei ruoli degli enti locali da destinare agli uffici
mantenuti, che dovrà necessariamente essere completata entro 180 giorni
dalla di entrata in vigore del presente decreto. Alla medesima data è fissata
l’entrata in vigore del nuovo assetto gestionale degli uffici del giudice di
pace mantenuti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7
settembre 2012, n. 156.
Art. 7
Con successivo decreto ministeriale, da emanarsi all’esito della decorrenza dei
termini indicati agli articoli 5 e 6, commi 1 e 2, si procederà alla ricognizione
dell’assetto delle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace, apportando le
necessarie variazioni agli allegati di cui agli articoli 1, 2 e 3 che precedono.
Art. 8
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2014
IL MINISTRO
Andrea Orlando
Di seguito gli allegati
•
•
•
•
All.
All.
All.
All.
1
2
3
4
-
Uffici mantenuti (formato pdf, 348 Kb)
Uffici soppressi (formato pdf, 281 Kb)
Uffici soppressi (formato pdf, 544 Kb)
Competenze uffici (formato pdf
5
Allegato 1 Uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del
d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156
Distretto
ANCONA
ANCONA
ANCONA
ANCONA
ANCONA
ANCONA
ANCONA
Circondario
ANCONA
ANCONA
ANCONA
MACERATA
PESARO
URBINO
URBINO
Giudici di pace
FABRIANO
JESI
SENIGALLIA
SAN SEVERINO MARCHE
FANO
CAGLI
MACERATA FELTRIA
Allegato 2 Tabella A del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156
DISTRETTO
ANCONA
ANCONA
ANCONA
ANCONA
ANCONA
ANCONA
ANCONA
ANCONA
ANCONA
ANCONA
ANCONA
ANCONA
CIRCONDARIO
ASCOLI PICENO
MACERATA
MACERATA
FERMO
ASCOLI PICENO
ANCONA
PESARO
MACERATA
FERMO
ASCOLI PICENO
FERMO
MACERATA
SEDE
AMANDOLA
CINGOLI
CIVITANOVA MARCHE
MONTEGIORGIO
OFFIDA
OSIMO
PERGOLA
RECANATI
RIPATRANSONE
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
SANT ’ ELPIDIO A MARE
TOLENTINO
Allegato 3 Tabella B del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156
DISTRETTO DI
CORTE DI APPELLO
ANCONA
ANCONA
ANCONA
ANCONA
ANCONA
ANCONA
ANCONA
ANCONA
ANCONA
ANCONA
ANCONA
ANCONA
CIRCONDARIO DI
TRIBUNALE
ANCONA
ASCOLI PICENO
ASCOLI PICENO
ASCOLI PICENO
FERMO
FERMO
FERMO
MACERATA
MACERATA
MACERATA
MACERATA
PESARO
GIUDICI DI PACE SOPPRESSO
NUOVO GIUDICE DI PACE
OSIMO
AMANDOLA
OFFIDA
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
MONTEGIORGIO
RIPATRANSONE
SANT'ELPIDIO A MARE
CINGOLI
CIVITANOVA MARCHE
RECANATI
TOLENTINO
PERGOLA
ANCONA
ASCOLI PICENO
ASCOLI PICENO
ASCOLI PICENO
FERMO
FERMO
FERMO
MACERATA
MACERATA
MACERATA
MACERATA
PESARO
6
Allegato 4
Tabella A della Legge 21 novembre 1991, n. 374
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
CIRCONDARIO DI ANCONA
GIUDICE DI PACE DI ANCONA Agugliano, Ancona, Camerano,
Camerata Picena, Castelfidardo, Chiaravalle, Falconara Marittima,
Filottrano, Loreto, Montemarciano, Numana, Offagna, Osimo,
Polverigi, Sirolo
GIUDICE DI PACE DI FABRIANO
Arcevia, Cerreto d'Esi, Fabriano, Genga, Sassoferrato, Serra San
Quirico
GIUDICE DI PACE DI JESI
Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Jesi,
Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito,
Montecarotto, Morro d'Alba, Poggio San Marcello, Rosora, San
Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Serra de' Conti,
Staffolo
GIUDICE DI PACE DI SENIGALLIA
Barbara, Castel Colonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo,
Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Senigallia
CIRCONDARIO DI ASCOLI PICENO
GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO
Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Amandola, Appignano del
Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama,
Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano,
Force, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche,
Montedinove, Montefortino, Montegallo, Montemonaco,
7
Monteprandone, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, San
Benedetto del Tronto, Spinetoli, Valle Castellana, Venarotta
CIRCONDARIO DI FERMO
GIUDICE DI PACE DI FERMO
Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Cossignano, Cupra
Marittima, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottammare,
Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana,
Massignano, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto,
Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon
Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefiore
dell'Aso, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo,
Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano,
Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto
Sant'Elpidio, Rapagnano, Ripatransone, Santa Vittoria in Matenano,
Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio
CIRCONDARIO DI MACERATA
GIUDICE DI PACE DI CAMERINO
Acquacanina,
Bolognola,
Camerino,
Castelraimondo,
Castelsantangelo sul Nera, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte,
Fiuminata, Gagliole, Matelica, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina,
Pievebovigliana, Pioraco, Sefro, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso
GIUDICE DI PACE DI MACERATA
Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di
Fiastrone, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano,
Corridonia, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Mogliano, Monte San
Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano,
Montelupone, Morrovalle, Penna San Giovanni, Petriolo, Poggio San
Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Ripe San
Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Tolentino,
Treia, Urbisaglia
8
GIUDICE DI PACE DI SAN SEVERINO MARCHE
San Severino Marche, Serrapetrona
CIRCONDARIO DI PESARO
GIUDICE DI PACE DI FANO
Cartoceto, Fano, Mondolfo, Montemaggiore al Metauro, Piagge,
Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, Serrungarina
GIUDICE DI PACE DI PESARO
Barchi, Fratte Rosa, Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Mondavio,
Monte Porzio, Monteciccardo, Montelabbate, Orciano di Pesaro,
Pergola, Pesaro, San Lorenzo in Campo, Sant'Angelo in Lizzola, Serra
Sant'Abbondio, Tavullia
CIRCONDARIO DI URBINO
GIUDICE DI PACE DI CAGLI
Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico
GIUDICE DI PACE DI MACERATA FELTRIA
Belforte all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria,
Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme,
Montecopiolo, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro, Sassofeltrio
GIUDICE DI PACE DI URBINO
Auditore, Borgo Pace, Colbordolo, Fermignano, Fossombrone, Isola
del Piano, Mercatello sul Metauro, Montecalvo in Foglia, Montefelcino,
Peglio, Petriano, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Tavoleto, Urbania,
Urbino
9
Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di
pace ai sensi dell'articolo 3 del d. lgs. 156/2012
aggiornamento: 15 aprile 2014
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Revisione delle circoscrizioni giudiziarie
Uffici del Giudice di Pace
Circolare di istruzioni per l’attuazione del D.M. 7 marzo 2014
In data 7 marzo 2014 è stato firmato dall’On. Ministro il decreto previsto dal
comma 3 dell’art. 3, d.lgs. 156\2012 che è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 14 aprile 2014 ed entrerà in vigore il 29 aprile 2014, il
quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Quanto al contenuto, il D.M. 7 marzo 2014:
1. individua gli uffici definitivamente soppressi e quelli che, in accoglimento
delle istanze formulate dagli enti locali, dovranno essere mantenuti a totale
carico di questi ultimi con riferimento alle spese di funzionamento e di
erogazione del servizio, incluso il fabbisogno di personale amministrativo;
2. attraverso successive cadenze temporali, determina la tempistica dell’intero
intervento di attuazione fino al suo totale esaurimento.
Tale tempistica, che va calcolata a partire dal 29 aprile 2014, è così riassumibile:
1. fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 156\2012, il 29
aprile 2014 è il termine della definitiva chiusura degli uffici del giudice
di pace soppressi per i quali non è stata fatta istanza di mantenimento da
parte degli enti locali;
2. entro i successivi 15 giorni gli enti locali hanno la facoltà di revocare la
domanda di mantenimento accolta.
Gli enti locali che intendano revocare la richiesta di mantenimento
dell’Ufficio del Giudice di pace, dovranno presentare formale dichiarazione
che attesti univocamente la volontà di recedere dall’istanza, utilizzando per
la trasmissione le medesime modalità adottate per la relativa presentazione:
posta certificata all’indirizzo [email protected]
oppure plico cartaceo spedito a mezzo raccomandata A\R da inviare a
Ministero della Giustizia, Ufficio III del Capo Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi - Piante
Organiche - Via Arenula 70 - 00186 Roma.
1. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di perfezionamento del
D.M. 7 marzo, gli enti locali che non hanno revocato la domanda, devono
assicurare materialmente gli impegni dichiarati in sede di istanza di
mantenimento.
10
In particolare, a pena di decadenza, devono comunicare a questa
amministrazione:
1. i nominativi e i requisiti del personale dei propri ruoli destinato a
svolgere mansioni di supporto all’attività giurisdizionale da avviare a
formazione,
2. l’esatta ubicazione della sede comunale prescelta, specificando se
sia diversa o meno dalla precedente;
3. il nominativo di un referente che dovrà essere designato da
ciascun ente locale interessato, al quale questa Amministrazione
possa rivolgersi per le opportune interlocuzioni, anche con
riferimento alle attività di supporto informatico demandate alla
D.G.S.I.A.
Il termine in oggetto è volutamente ampio (60 giorni) per consentire ai
Comuni, i cui territori rientrano nella competenza degli uffici dei G.d.P.
mantenuti ex art. 3 d.lgs. 156\2012, di pervenire tra loro ad accordi sulla
ripartizione degli oneri economici ed organizzativi, nonché di individuare le
risorse.
Quanto al punto a), appare opportuno ribadire che il personale comunale
individuato dall’ente locale secondo le modalità indicate nella nota di istruzioni
pubblicata il 29 aprile 2013 deve appartenere a profili professionali equipollenti a
quelli previsti per l’Amministrazione giudiziaria e, in ogni caso, deve risultare
idoneo a consentire l’erogazione del servizio giustizia, essendo abilitato allo
svolgimento di mansioni corrispondenti a quelle rimesse alla competenza del
funzionario giudiziario, del cancelliere, dell’assistente giudiziario e dell’operatore
giudiziario, oltre che dell’ausiliario, come meglio specificate nella nota a firma del
Direttore Generale del Personale in data 8 aprile 2014 e nell’allegato relativo ai
criteri di equipollenza.
Il predetto personale deve altresì essere in possesso dei requisiti propri dei
dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria (qualità morali e di condotta
irreprensibile previste dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/01) e non deve
risultare in una posizione di incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni ai
sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165\2001, fatta salva ogni valutazione in concreto
da operarsi tenendo conto delle limitazioni e dei divieti che riguardano il
personale in servizio nelle cancellerie giudiziarie.
Gli enti locali dovranno comunicare i dati sul personale, esclusivamente
per posta certificata da inviarsi all’indirizzo
[email protected]
oppure per plico cartaceo spedito a mezzo raccomandata A\R da inviarsi
all’indirizzo: Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
giudiziaria, Ufficio II - Formazione della Direzione Generale del Personale via Arenula n. 70 - 00186 Roma.
Quanto alle comunicazioni relative alla dislocazione della sede comunale
prescelta per l’ufficio del G.d.P, sarà cura dell’ente locale interessato farle
pervenire,
sempre esclusivamente per posta certificata, all’indirizzo
[email protected]
oppure per plico cartaceo spedito a mezzo raccomandata A\R da inviarsi
all’indirizzo: Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Sistemi
Informativi Automatizzati, Via Crescenzio, 17/C - 00193 Roma.
11
Solo a partire dal terzo termine - individuati personale e struttura tecnica –
prenderanno avvio le ulteriori attività da effettuarsi a cura di questa
Amministrazione e segnatamente:
1. la già programmata formazione iniziale del personale comunale addetto che
sarà realizzata attraverso Tirocini formativi della durata di almeno due
mesi, a partire dal 7 luglio 2014.
A tal fine gli enti locali interessati dovranno assicurare che il personale
da loro individuato si presenti per iniziare il tirocinio nel periodo
compreso tra il 7 ed il 15 luglio 2014 presso l’ufficio del giudice di
pace avente sede nel capoluogo di provincia di riferimento.
I sigg. Coordinatori degli Uffici del Giudice di Pace Circondariali dovranno,
secondo le successive indicazioni che saranno fornite dalla Direzione
Generale del personale, avviare il personale comunale al tirocinio previsto
ed al termine del periodo attestare il completamento delle attività.
2. le attività di supporto informatico iniziale a cura della D.G.S.I.A.
Quanto sopra dovrà poi coordinarsi con le previsioni di disciplina transitoria
previste dal d.lgs. 156\2012.
Come disposto dal comma 2 dell’art. 5, gli uffici del G.d.P. definitivamente
soppressi continueranno a funzionare solo per la le udienze già in precedenza
fissate, il cui rinvio andrà effettuato presso il nuovo ufficio accorpante.
Ciò solo per il tempo strettamente necessario, (la cui determinazione è
rimessa all’attività organizzativa del presidente del Tribunale di riferimento
dell’ufficio del G.d.P. accorpante, come di seguito specificato), e comunque non
superiore a sei mesi. Tutte le ulteriori e diverse attività, a partire dalla data
di entrata in vigore del decreto, saranno svolte presso la sede accorpante.
Spetta al Presidente del tribunale territorialmente competente, nell’ambito
del suo potere di vigilanza, con il coinvolgimento del Giudice coordinatore
dell’ufficio del G.d.P. accorpante, adottare le soluzioni organizzative idonee
ad agevolare la concentrazione degli uffici del G.d.P. soppressi presso
l’ufficio accorpante ed a consentire l’eventuale, temporaneo, svolgimento
delle udienze presso la sede soppressa. Ciò anche con riferimento
all’individuazione del personale della magistratura onoraria ed
amministrativo che, ancorchè dal 29 aprile 2014 incardinato presso l’ufficio
accorpante, debba, eventualmente, provvedere all’attività di udienza nei
locali del soppresso ufficio del G.d.P.
Permane l’operatività della direttiva del 28 marzo a firma del Capo Dipartimento
dell’Organizzazione giudiziaria secondo la quale, sulla base delle indicazioni
fornite dai Presidenti dei Tribunali di riferimento degli uffici del Giudice di Pace, i
Capi di Corte, saranno tenuti ad assicurare il funzionamento degli uffici dei
G.d.P. nel periodo di transizione.
Per gli uffici del G.d.P. il cui mantenimento sarà a carico dei comuni ed
inclusi nell’elenco dell’allegato 1 al D.M. 7 marzo 2014, il periodo transitorio
dovrà tener conto anche del tempo necessario alla formazione del personale
comunale e delle attività demandate alla D.G.S.I.A. per cui fino al completamento
delle stesse l’attività presso gli uffici interessati prosegue con il medesimo assetto
gestionale ed organizzativo.
In ogni caso l’entrata in vigore del nuovo assetto degli uffici del giudice di pace
12
mantenuti dovrà avvenire entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del
decreto, decorso il quale i suddetti uffici dovranno, quindi, avvalersi
esclusivamente del personale dei propri ruoli.
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi ai riferimenti telefonici di seguito
indicati, attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00:
•
•
•
•
Ufficio III del Capo DOG - Piante Organiche, telefono 0668853195
Ufficio II - Formazione- Direzione Generale del Personale, telefono
066883367
Ufficio IV - Edilizia - Direzione Generale delle Risorse, telefono
0668853040
Ufficio Sistemi di Rete - D.G.S.I.A. (Direzione Generale dei Sistemi
Informativi Automatizzati), telefono 0668620541
Il Capo Dipartimento
Luigi Birritteri
13
CIRCOLARE 8 APRILE 2014 - PASSAGGIO UFFICI
DEL GIUDICE DI PACE AI COMUNI.
ARTICOLO 3 DEL D. LGS. 156/2014
8 aprile 2014
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione Generale del personale e della formazione.
Ufficio IV – Gestione del Personale
Reparto comandi /trasferimenti/SP
All.n.1 - prot. 1875
All’ Ufficio primo del
Sig. Capo Dipartimento
SEDE
Oggetto:Passaggio uffici del giudice di pace ai comuni. Articolo 3 del decreto
legislativo n. 156/2012.
Il decreto legislativo n. 156/2012, art. 3, comma 2, ha previsto la possibilità che il
Comune, ove ha sede l’ufficio del giudice di pace soppresso in attuazione della
revisione della geografia giudiziaria, possa chiedere a quest’Amministrazione di
mantenere l’ufficio sopprimendo, facendosi integralmente carico delle spese di
funzionamento e di erogazione del servizio giustizia con personale amministrativo
proprio.
Al riguardo, considerata la specificità del servizio svolto negli uffici giudiziari è
opportuno che il personale comunale che sarà assegnato all’ufficio del giudice di
pace, per continuare ad assicurare l’attività giudiziaria di competenza, dovrà
rivestire un profilo corrispondente a quello previsto nell’attuale pianta organica
dell’ufficio, ma dovrà anche essere in possesso del titolo di studio previsto per
l’accesso dall’esterno, a garanzia di una preparazione culturale e giuridica
adeguata allo svolgimento delle proprie mansioni, nonché essere persona di
provate qualità morali, senza carichi pendenti, attesa la delicatezza del servizio di
cui si andrà ad occupare.
Onde fornire ai Comuni interessati indicazioni per una corretta assegnazione di
personale che sia idoneo sia da un punto di vista morale che culturale si allega
una tabella di equiparazione dei profili professionali, da cui si evincono quali
siano i profili professionali, che attualmente sono previsti nella pianta organica
degli uffici del giudice di pace, le mansioni svolte dai vari profili professionali, i
titoli di studio di cui il personale deve essere in possesso.
IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli
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Allegato 1
TABELLA EQUIPARAZIONI
Area
Profilo
giudiziario
Profilo
ente
locale
Contenuti
professionali
Requisiti per
l'accesso
dall'esterno
Attività ausiliarie e di
supporto ai processi
organizzativi e
gestionali del proprio
settore di competenza
PRIMA AREA
con l'ausilio degli
FUNZIONALE
strumenti in dotazione,
APPARTENGONO A
anche informatici.
QUESTA AREA
Lavoratori che svolgono Assolvimento
AUSILIARIO A1 categoria
FUNZIONALE I
le seguenti attività:
dell'obbligo
e A1S
A/A1/A2
LAVORATORI CHE
movimentazione
scolastico
SVOLGONO
fascicoli, oggetti,
ATTIVITÀ
documenti, e materiale
AUSILIARIE E DI
librario; fotocopiatura e
SUPPORTO
fascicolazione copie;
ritiro e consegna
corrispondenza;
provvedono al
ricevimento al pubblico
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SECONDA AREA
FUNZIONALE
APPARTENGONO A
QUESTA AREA
FUNZIONALE I
LAVORATORI CHE,
CON CONOSCENZE
TEORICHE E
PRATICHE DI
MEDIO LIVELLO,
SVOLGONO
ATTIVITÀ
LAVORATIVE
ANCHE
SPECIALISTICHE
CONNESSE AL
PROPRIO SETTORE
DI COMPETENZA
OPERATORE
GIUDIZIARIO
B1
Attività lavorative di
collaborazione,
amministrativa e/o
tecnica, ai processi
organizzativi e gestionali
connessi al proprio settore
di competenza. Personale
che svolge attività di
sorveglianza degli accessi,
di regolazione del flusso
del pubblico cui
forniscono eventualmente
le opportune indicazioni,
di reperimento, riordino
ed elementare
classificazione dei
fascicoli, atti e documenti,
dei quali curano ai fini
interni la tenuta e
custodia, nonché attività
categoria d'ufficio di tipo semplice
che richieda anche l'uso di
B/B1 sistemi informatici, di
ricerca ed ordinata
presentazione, anche a
mezzo dei necessari
supporti informatici, dei
diversi dati necessari per
la formazione degli atti
attribuiti alla competenza
delle professionalità
superiori; lavoratori
incaricati della custodia e
della vigilanza dei beni e
degli impianti
dell'amministrazione;
lavoratori adibiti ad una
postazione telefonica con
compiti di inoltrare le
relative comunicazioni e
di fornire eventualmente
le opportune indicazioni al
pubblico. all'udienza
Diploma di
istruzione
secondaria di
primo grado.
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Lavoratori che
svolgono, sulla base di
istruzioni, anche a
mezzo dei necessari
supporti informatici,
attività di
collaborazione in
compiti di natura
giudiziaria, contabile,
tecnica o amministrativa
attribuiti agli specifici
profili previsti nella
medesima area e attività
preparatoria o di
formazione degli atti
attributi alla
categoria competenza delle
B/B3 professionalità
superiori, curando
l'aggiornamento e la
conservazione corretta
di atti e fascicoli. In
relazione all'esperienza
maturata in almeno un
anno di servizio gli
stessi possono essere
adibiti anche
all'assistenza al
magistrato nell 'attività
istruttoria o nel
dibattimento, con
compiti di redazione e
sottoscrizione dei
relativi verbali
Diploma di
istruzione
secondaria di
secondo grado;
conoscenza di una
lingua straniera;
conoscenza
dell'uso delle
apparecchiature e
delle applicazioni
infoiniatiche di
office automation
più diffuse
Lavoratori che, secondo
le direttive ricevute ed
avvalendosi anche degli
strumenti informatici in
dotazione all'ufficio,
esplicano compiti di
collaborazione
CANCELLIERE categoria qualificata al magistrato
B3 B3S
C/C1/C2 nei vari aspetti connessi
all'attività dell'ufficio,
anche assistendolo
nell'attività istruttoria o
nel dibattimento, con
compiti di redazione e
sottoscrizione dei
relativi verbali
Diploma di
istruzione
secondaria di
secondo grado;
conoscenza di una
lingua straniera;
conoscenza
dell'uso delle
apparecchiature e
delle applicazioni
informatiche di
office automation
più diffuse
ASSISTENTE
GIUDIZIARIO
B2
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Diploma di
Istituto Tecnico
Lavoratori che,
Commerciale o
coadiuvando le
diplomi
professionalità
equipollenti ed
superiori, svolgono
eventuali titoli
professionali o
attività di
predisposizione di
abilitazioni
computi, rendiconti e
previsti dalla
legge per lo
situazioni contabili di
categoria
CONTABILE B3
media complessità,
svolgimento dei
C/C1/C2
attività esecutiva e di
compiti assegnati;
applicazione delle
conoscenza di una
norme di contabilità
lingua straniera;
nonché di rilevazione di conoscenza
dati contabili e di flussi dell'uso delle
finanziari, con l'ausilio apparecchiature e
di apparecchiature
delle applicazioni
informatiche
informatiche di
office automation
più diffuse
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Attività di contenuto
specialistico, con
TERZA AREA
assunzione di compiti di
FUNZIONALE
gestione per la
APPARTENGONO A
realizzazione delle linee
QUESTA AREA
di indirizzo e degli
FUNZIONALE I
obiettivi dell'ufficio
LAVORATORI CHE,
definiti dal dirigente.
NEL QUADRO DI
Lavoratori che,
INDIRIZZI GENERALI
E CON CONOSCENZE
nell'ambito di direttive
TEORICHE E
di massima ed
PRATICHE DI ALTO
avvalendosi anche degli
LIVELLO, SVOLGONO
strumenti informatici in
FUNZIONI DI
dotazione all'ufficio,
DIREZIONE,
forniscono una
COORDINAMENTO E FUNZIONARIO
categoria
collaborazione
CONTROLLO DI
GIUDIZIARIO
D/D1/D2 qualificata alla
ATTIVITÀ DI
C1 C1S
giurisdizione
IMPORTANZA
compiendo tutti gli atti
RILEVANTE, OVVERO
attribuiti dalla legge alla
LAVORATORI CHE
SVOLGONO
competenza del
FUNZIONI CHE SI
cancelliere. Lavoratori
CARATTERIZZANO
che svolgono attività di
PER IL LORO
direzione di una sezione
ELEVATO
o reparto nell'ambito
CONTENUTO
degli uffici di
SPECIALISTICO, IL
cancelleria. Lavoratori
TUTTO FINALIZZATO
che partecipano
AL CONSEGUIMENTO
all'attività didattica
DEGLI OBIETTIVI
dell'Amministrazione
ASSEGNATIGLI
per le materie di
competenza
Laurea triennale,
laurea magistrale
o diploma di
laurea (vecchio
ordinamento) in
giurisprudenza,
economia e
commercio,
scienze politiche o
equipollenti per
legge; conoscenza
di una lingua
straniera;
conoscenza
dell'uso delle
apparecchiature e
delle applicazioni
informatiche di
office automation
più diffuse
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Attività ad elevato contenuto
specialistico nell'ambito delle
procedure amministrative o
giudiziarie al «fine della
realizzazione delle linee di
indirizzo e degli obiettivi
dell'ufficio definiti dal
dirigente. Lavoratori cui è
affidata la direzione e/o il
coordinamento degli uffici di
cancelleria o, nel loro
ambito, di più reparti,
quando la direzione
dell'ufficio nel suo
complesso sia riservata a
professionalità appartenenti
al ruolo dirigenziale;
lavoratori cui sono affidate
funzioni vicarie del dirigente,
lavoratori preposti alle
attività connesse alla
formazione del personale.
Nell'ambito delle proprie
DIRETTORE
attribuzioni rappresentano
categoria
AMMINISTRATIVO
l'Amministrazione e ne
D3/D4
C3 C3S
curano gli interessi. Nell
'attività di collaborazione
specializzata svolgono
compiti di studio e ricerca e
partecipano all'elaborazione
dei programmi
dell'Amministrazione, la
realizzazione dei quali
curano nell'ambito della
propria competenza.
Partecipano all'attività
didattica
dell'Amministrazione.
Svolgono, dietro incarico,
attività ispettiva in settori
specifìci attinenti alle proprie
funzioni. Fanno parte di
organi collegiali,
commissioni e comitati
operanti in seno
all'Amministrazione ovvero
ne curano la segreteria con
piena autonomia
organizzativa
Laurea magistrale o
diploma di laurea
(vecchio
ordinamento) in
giurisprudenza,
scienze politiche,
economia e
commercio o
equipollenti;
conoscenza di una
lingua straniera;
conoscenza dell'uso
delle apparecchiature
e delle applicazioni
informatiche di office
automation più diffuse
Strumenti
•
•
Decreto 7 marzo 2014 - Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156
Circolare 15 aprile 2014 - Istruzioni per l'attuazione del d.m. 7 marzo 2014
•
Accessibilità
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