MARCHE Newsletter informa on line documentazione delle autonomie locali n ° 221 del 17 aprile 2014 – anno III SPESE GIUDIZIARIE - IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO SULLE SEDI DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE NEI COMUNI Egregio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014 il decreto 7 marzo 2014 inerente “Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156”. Il decreto individua i 285 uffici del giudice di pace che, a seguito delle istanze formulate dai Comuni, verranno mantenuti con un’assunzione integrale delle spese di erogazione del servizio giustizia, incluso il fabbisogno del personale amministrativo. Il decreto entrerà in vigore il prossimo 29 aprile. È a partire da questa data va calcolata la tempistica contenuta dal decreto. I Comuni hanno 15 giorni di tempo per revocare la domanda di mantenimento; qualora non intendano revocare tale domanda, 60 giorni per comunicare al ministero della Giustizia che possono materialmente assicurare gli impegni dichiarati nell’istanza di mantenimento. È a carico dell’amministrazione giudiziaria la formazione del personale amministrativo, che avrà la durata di almeno due mesi, a partire dal 7 luglio 2014, come individuato nella circolare di istruzioni per l’attuazione del D.M. 7 marzo 2014 pubblicata oggi sul sito del Ministero della Giustizia. Di seguito : ● Decreto 7 marzo 2014 - Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 ● Allegati . All.1 Uffici mantenuti – All. 2 Uffici soppressi – All. 3 Uffici soppressi 3 – All.4 Competenze uffici ● Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del d. lgs. 156/2012 - Circolare di istruzioni per l’attuazione del D.M. 7 marzo 2014 ● Circolare 8 aprile 2014 - Passaggio uffici del giudice di pace ai comuni. Articolo 3 del d. lgs. 156/2014 Cordiali saluti. Roberto Piccini Ministero della Giustizia Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi Revisione delle circoscrizioni giudiziarie Uffici del Giudice di Pace Decreto 7 marzo 2014 - Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 7 marzo 2014 (pubblicato nella G.U. n. 87 del 14 aprile 2014 serie generale - supplemento ordinario n. 36) IL MINISTRO Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”; Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, concernente “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata; Visto l’articolo 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell’articolo 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l’altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all’allegato 1 del medesimo provvedimento; Visto l’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, concernente “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B; Visto l’articolo 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l’articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all’allegato 1, in coerenza con l’assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; Visto l’articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che “entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi”; 2 Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, concernente “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari”; Visto l’articolo 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo; Viste le richieste formulate dagli enti locali interessati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sopra richiamato; Considerato che la fattispecie delineata dalla norma citata, configurando il mantenimento dell’ufficio soppresso, individua necessariamente il relativo assetto territoriale nella pregressa circoscrizione giudiziaria, laddove questa non risulti in contrasto con l’assetto generale fissato dalla riforma della geografia giudiziaria; Valutato, infatti, che interventi ablativi o deflattivi sul territorio compreso nella giurisdizione dell’ufficio da mantenere, non imputabili ad esigenze di coordinamento con i principi cui è improntata la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, realizzerebbe la fattispecie, non prevista dalla norma citata, di istituzione di un nuovo ufficio giudiziario; Ritenuto che analoghe considerazioni, entro i medesimi limiti di compatibilità con l’ordinamento generale, possono essere svolte con riferimento all’ipotesi di accorpamento tra uffici limitrofi soppressi e che, pertanto, l’aggregazione richiesta deve realizzarsi mediante attribuzione alla sede mantenuta dell’intero territorio in precedenza compreso nelle circoscrizioni di rispettiva competenza; Rilevato che l’esercizio della facoltà di cui all’articolo 3 comporta l’assunzione, da parte dell’ente richiedente, degli oneri relativi alle spese di funzionamento ed erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo, che deve essere messo a disposizione dall’ente medesimo; Considerato che l’istruttoria condotta ha consentito di valutare positivamente le istanze dirette al mantenimento degli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell’allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante; Ritenuto che, in considerazione degli oneri derivanti a regime dall’accoglimento della richiesta di mantenimento dell’ufficio del giudice di pace, si rende opportuno prevedere in favore degli enti richiedenti la facoltà di revocare l’istanza presentata entro termini compatibili con i successivi adempimenti idonei a dare attuazione alla previsione normativa; Considerato che, per consentire la definizione in tempo utile delle attività propedeutiche all’esercizio dell’attività giudiziaria secondo il nuovo modello organizzativo e gestionale, si rende necessario prevedere a carico dell’ente richiedente l’obbligo di procedere, dandone tempestiva comunicazione all’Amministrazione, alla puntuale individuazione dei locali destinati ad ospitare l’ufficio nonché del personale dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni di supporto all’attività giurisdizionale da avviare alla fase formativa; Valutato che, per gli uffici del giudice di pace soppressi per i quali non sia previsto il mantenimento ai sensi dell’articolo 3, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5, l’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto 3 legislativo 7 settembre 2012, n. 156, può essere fissata, in conformità del dettato normativo, alla data di entrata in vigore del presente decreto; DECRETA Art. 1 Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono mantenuti, con gli oneri individuati dalla medesima norma a carico degli enti richiedenti, gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Art. 2 1. La tabella A vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, recante gli uffici del giudice di pace soppressi a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 2 del presente decreto. 2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici indicati nell’allegato 3 al presente decreto, che sostituisce integralmente la tabella B vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 Art. 3 La tabella A vigente allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, inserita a norma dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 4 del presente decreto. Art. 4 1. Gli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi della tabella A di cui all’articolo 1, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessano di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui all’allegato 3 del presente decreto. Art. 5 Gli enti locali che hanno richiesto il mantenimento degli uffici indicati nell’allegato 1, possono procedere, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento e con le medesime modalità previste per la presentazione, alla revoca dell’istanza formulata ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156. Art. 6 1. Gli enti locali che non abbiano esercitato la facoltà di recesso di cui all’articolo 5, sono tenuti a individuare, dandone comunicazione all’Amministrazione entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente 4 decreto, con le medesime modalità indicate all’articolo che precede, i locali destinati ad ospitare l’ufficio nonché il personale dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni di supporto all’attività giurisdizionale da avviare alla fase formativa. 2. La mancata comunicazione, entro il termine perentorio di cui al comma precedente, determina la decadenza dell’istanza di mantenimento presentata ai sensi dell’articolo 3, comma2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156. 3. All’esito della decorrenza del termine di cui al comma 1, verrà dato avvio, secondo i termini e le modalità indicati dall’Amministrazione mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, alla fase formativa del personale dei ruoli degli enti locali da destinare agli uffici mantenuti, che dovrà necessariamente essere completata entro 180 giorni dalla di entrata in vigore del presente decreto. Alla medesima data è fissata l’entrata in vigore del nuovo assetto gestionale degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156. Art. 7 Con successivo decreto ministeriale, da emanarsi all’esito della decorrenza dei termini indicati agli articoli 5 e 6, commi 1 e 2, si procederà alla ricognizione dell’assetto delle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace, apportando le necessarie variazioni agli allegati di cui agli articoli 1, 2 e 3 che precedono. Art. 8 Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 marzo 2014 IL MINISTRO Andrea Orlando Di seguito gli allegati • • • • All. All. All. All. 1 2 3 4 - Uffici mantenuti (formato pdf, 348 Kb) Uffici soppressi (formato pdf, 281 Kb) Uffici soppressi (formato pdf, 544 Kb) Competenze uffici (formato pdf 5 Allegato 1 Uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156 Distretto ANCONA ANCONA ANCONA ANCONA ANCONA ANCONA ANCONA Circondario ANCONA ANCONA ANCONA MACERATA PESARO URBINO URBINO Giudici di pace FABRIANO JESI SENIGALLIA SAN SEVERINO MARCHE FANO CAGLI MACERATA FELTRIA Allegato 2 Tabella A del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 DISTRETTO ANCONA ANCONA ANCONA ANCONA ANCONA ANCONA ANCONA ANCONA ANCONA ANCONA ANCONA ANCONA CIRCONDARIO ASCOLI PICENO MACERATA MACERATA FERMO ASCOLI PICENO ANCONA PESARO MACERATA FERMO ASCOLI PICENO FERMO MACERATA SEDE AMANDOLA CINGOLI CIVITANOVA MARCHE MONTEGIORGIO OFFIDA OSIMO PERGOLA RECANATI RIPATRANSONE SAN BENEDETTO DEL TRONTO SANT ’ ELPIDIO A MARE TOLENTINO Allegato 3 Tabella B del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO ANCONA ANCONA ANCONA ANCONA ANCONA ANCONA ANCONA ANCONA ANCONA ANCONA ANCONA ANCONA CIRCONDARIO DI TRIBUNALE ANCONA ASCOLI PICENO ASCOLI PICENO ASCOLI PICENO FERMO FERMO FERMO MACERATA MACERATA MACERATA MACERATA PESARO GIUDICI DI PACE SOPPRESSO NUOVO GIUDICE DI PACE OSIMO AMANDOLA OFFIDA SAN BENEDETTO DEL TRONTO MONTEGIORGIO RIPATRANSONE SANT'ELPIDIO A MARE CINGOLI CIVITANOVA MARCHE RECANATI TOLENTINO PERGOLA ANCONA ASCOLI PICENO ASCOLI PICENO ASCOLI PICENO FERMO FERMO FERMO MACERATA MACERATA MACERATA MACERATA PESARO 6 Allegato 4 Tabella A della Legge 21 novembre 1991, n. 374 CORTE DI APPELLO DI ANCONA CIRCONDARIO DI ANCONA GIUDICE DI PACE DI ANCONA Agugliano, Ancona, Camerano, Camerata Picena, Castelfidardo, Chiaravalle, Falconara Marittima, Filottrano, Loreto, Montemarciano, Numana, Offagna, Osimo, Polverigi, Sirolo GIUDICE DI PACE DI FABRIANO Arcevia, Cerreto d'Esi, Fabriano, Genga, Sassoferrato, Serra San Quirico GIUDICE DI PACE DI JESI Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito, Montecarotto, Morro d'Alba, Poggio San Marcello, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Serra de' Conti, Staffolo GIUDICE DI PACE DI SENIGALLIA Barbara, Castel Colonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Senigallia CIRCONDARIO DI ASCOLI PICENO GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, 7 Monteprandone, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Valle Castellana, Venarotta CIRCONDARIO DI FERMO GIUDICE DI PACE DI FERMO Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Cossignano, Cupra Marittima, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Massignano, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefiore dell'Aso, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Ripatransone, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio CIRCONDARIO DI MACERATA GIUDICE DI PACE DI CAMERINO Acquacanina, Bolognola, Camerino, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Sefro, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso GIUDICE DI PACE DI MACERATA Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Mogliano, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Penna San Giovanni, Petriolo, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Tolentino, Treia, Urbisaglia 8 GIUDICE DI PACE DI SAN SEVERINO MARCHE San Severino Marche, Serrapetrona CIRCONDARIO DI PESARO GIUDICE DI PACE DI FANO Cartoceto, Fano, Mondolfo, Montemaggiore al Metauro, Piagge, Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, Serrungarina GIUDICE DI PACE DI PESARO Barchi, Fratte Rosa, Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Mondavio, Monte Porzio, Monteciccardo, Montelabbate, Orciano di Pesaro, Pergola, Pesaro, San Lorenzo in Campo, Sant'Angelo in Lizzola, Serra Sant'Abbondio, Tavullia CIRCONDARIO DI URBINO GIUDICE DI PACE DI CAGLI Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico GIUDICE DI PACE DI MACERATA FELTRIA Belforte all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Montecopiolo, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro, Sassofeltrio GIUDICE DI PACE DI URBINO Auditore, Borgo Pace, Colbordolo, Fermignano, Fossombrone, Isola del Piano, Mercatello sul Metauro, Montecalvo in Foglia, Montefelcino, Peglio, Petriano, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Tavoleto, Urbania, Urbino 9 Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del d. lgs. 156/2012 aggiornamento: 15 aprile 2014 Ministero della Giustizia Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi Revisione delle circoscrizioni giudiziarie Uffici del Giudice di Pace Circolare di istruzioni per l’attuazione del D.M. 7 marzo 2014 In data 7 marzo 2014 è stato firmato dall’On. Ministro il decreto previsto dal comma 3 dell’art. 3, d.lgs. 156\2012 che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014 ed entrerà in vigore il 29 aprile 2014, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Quanto al contenuto, il D.M. 7 marzo 2014: 1. individua gli uffici definitivamente soppressi e quelli che, in accoglimento delle istanze formulate dagli enti locali, dovranno essere mantenuti a totale carico di questi ultimi con riferimento alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio, incluso il fabbisogno di personale amministrativo; 2. attraverso successive cadenze temporali, determina la tempistica dell’intero intervento di attuazione fino al suo totale esaurimento. Tale tempistica, che va calcolata a partire dal 29 aprile 2014, è così riassumibile: 1. fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 156\2012, il 29 aprile 2014 è il termine della definitiva chiusura degli uffici del giudice di pace soppressi per i quali non è stata fatta istanza di mantenimento da parte degli enti locali; 2. entro i successivi 15 giorni gli enti locali hanno la facoltà di revocare la domanda di mantenimento accolta. Gli enti locali che intendano revocare la richiesta di mantenimento dell’Ufficio del Giudice di pace, dovranno presentare formale dichiarazione che attesti univocamente la volontà di recedere dall’istanza, utilizzando per la trasmissione le medesime modalità adottate per la relativa presentazione: posta certificata all’indirizzo [email protected] oppure plico cartaceo spedito a mezzo raccomandata A\R da inviare a Ministero della Giustizia, Ufficio III del Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi - Piante Organiche - Via Arenula 70 - 00186 Roma. 1. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di perfezionamento del D.M. 7 marzo, gli enti locali che non hanno revocato la domanda, devono assicurare materialmente gli impegni dichiarati in sede di istanza di mantenimento. 10 In particolare, a pena di decadenza, devono comunicare a questa amministrazione: 1. i nominativi e i requisiti del personale dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni di supporto all’attività giurisdizionale da avviare a formazione, 2. l’esatta ubicazione della sede comunale prescelta, specificando se sia diversa o meno dalla precedente; 3. il nominativo di un referente che dovrà essere designato da ciascun ente locale interessato, al quale questa Amministrazione possa rivolgersi per le opportune interlocuzioni, anche con riferimento alle attività di supporto informatico demandate alla D.G.S.I.A. Il termine in oggetto è volutamente ampio (60 giorni) per consentire ai Comuni, i cui territori rientrano nella competenza degli uffici dei G.d.P. mantenuti ex art. 3 d.lgs. 156\2012, di pervenire tra loro ad accordi sulla ripartizione degli oneri economici ed organizzativi, nonché di individuare le risorse. Quanto al punto a), appare opportuno ribadire che il personale comunale individuato dall’ente locale secondo le modalità indicate nella nota di istruzioni pubblicata il 29 aprile 2013 deve appartenere a profili professionali equipollenti a quelli previsti per l’Amministrazione giudiziaria e, in ogni caso, deve risultare idoneo a consentire l’erogazione del servizio giustizia, essendo abilitato allo svolgimento di mansioni corrispondenti a quelle rimesse alla competenza del funzionario giudiziario, del cancelliere, dell’assistente giudiziario e dell’operatore giudiziario, oltre che dell’ausiliario, come meglio specificate nella nota a firma del Direttore Generale del Personale in data 8 aprile 2014 e nell’allegato relativo ai criteri di equipollenza. Il predetto personale deve altresì essere in possesso dei requisiti propri dei dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria (qualità morali e di condotta irreprensibile previste dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/01) e non deve risultare in una posizione di incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165\2001, fatta salva ogni valutazione in concreto da operarsi tenendo conto delle limitazioni e dei divieti che riguardano il personale in servizio nelle cancellerie giudiziarie. Gli enti locali dovranno comunicare i dati sul personale, esclusivamente per posta certificata da inviarsi all’indirizzo [email protected] oppure per plico cartaceo spedito a mezzo raccomandata A\R da inviarsi all’indirizzo: Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, Ufficio II - Formazione della Direzione Generale del Personale via Arenula n. 70 - 00186 Roma. Quanto alle comunicazioni relative alla dislocazione della sede comunale prescelta per l’ufficio del G.d.P, sarà cura dell’ente locale interessato farle pervenire, sempre esclusivamente per posta certificata, all’indirizzo [email protected] oppure per plico cartaceo spedito a mezzo raccomandata A\R da inviarsi all’indirizzo: Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, Via Crescenzio, 17/C - 00193 Roma. 11 Solo a partire dal terzo termine - individuati personale e struttura tecnica – prenderanno avvio le ulteriori attività da effettuarsi a cura di questa Amministrazione e segnatamente: 1. la già programmata formazione iniziale del personale comunale addetto che sarà realizzata attraverso Tirocini formativi della durata di almeno due mesi, a partire dal 7 luglio 2014. A tal fine gli enti locali interessati dovranno assicurare che il personale da loro individuato si presenti per iniziare il tirocinio nel periodo compreso tra il 7 ed il 15 luglio 2014 presso l’ufficio del giudice di pace avente sede nel capoluogo di provincia di riferimento. I sigg. Coordinatori degli Uffici del Giudice di Pace Circondariali dovranno, secondo le successive indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Generale del personale, avviare il personale comunale al tirocinio previsto ed al termine del periodo attestare il completamento delle attività. 2. le attività di supporto informatico iniziale a cura della D.G.S.I.A. Quanto sopra dovrà poi coordinarsi con le previsioni di disciplina transitoria previste dal d.lgs. 156\2012. Come disposto dal comma 2 dell’art. 5, gli uffici del G.d.P. definitivamente soppressi continueranno a funzionare solo per la le udienze già in precedenza fissate, il cui rinvio andrà effettuato presso il nuovo ufficio accorpante. Ciò solo per il tempo strettamente necessario, (la cui determinazione è rimessa all’attività organizzativa del presidente del Tribunale di riferimento dell’ufficio del G.d.P. accorpante, come di seguito specificato), e comunque non superiore a sei mesi. Tutte le ulteriori e diverse attività, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno svolte presso la sede accorpante. Spetta al Presidente del tribunale territorialmente competente, nell’ambito del suo potere di vigilanza, con il coinvolgimento del Giudice coordinatore dell’ufficio del G.d.P. accorpante, adottare le soluzioni organizzative idonee ad agevolare la concentrazione degli uffici del G.d.P. soppressi presso l’ufficio accorpante ed a consentire l’eventuale, temporaneo, svolgimento delle udienze presso la sede soppressa. Ciò anche con riferimento all’individuazione del personale della magistratura onoraria ed amministrativo che, ancorchè dal 29 aprile 2014 incardinato presso l’ufficio accorpante, debba, eventualmente, provvedere all’attività di udienza nei locali del soppresso ufficio del G.d.P. Permane l’operatività della direttiva del 28 marzo a firma del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria secondo la quale, sulla base delle indicazioni fornite dai Presidenti dei Tribunali di riferimento degli uffici del Giudice di Pace, i Capi di Corte, saranno tenuti ad assicurare il funzionamento degli uffici dei G.d.P. nel periodo di transizione. Per gli uffici del G.d.P. il cui mantenimento sarà a carico dei comuni ed inclusi nell’elenco dell’allegato 1 al D.M. 7 marzo 2014, il periodo transitorio dovrà tener conto anche del tempo necessario alla formazione del personale comunale e delle attività demandate alla D.G.S.I.A. per cui fino al completamento delle stesse l’attività presso gli uffici interessati prosegue con il medesimo assetto gestionale ed organizzativo. In ogni caso l’entrata in vigore del nuovo assetto degli uffici del giudice di pace 12 mantenuti dovrà avvenire entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, decorso il quale i suddetti uffici dovranno, quindi, avvalersi esclusivamente del personale dei propri ruoli. Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi ai riferimenti telefonici di seguito indicati, attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00: • • • • Ufficio III del Capo DOG - Piante Organiche, telefono 0668853195 Ufficio II - Formazione- Direzione Generale del Personale, telefono 066883367 Ufficio IV - Edilizia - Direzione Generale delle Risorse, telefono 0668853040 Ufficio Sistemi di Rete - D.G.S.I.A. (Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati), telefono 0668620541 Il Capo Dipartimento Luigi Birritteri 13 CIRCOLARE 8 APRILE 2014 - PASSAGGIO UFFICI DEL GIUDICE DI PACE AI COMUNI. ARTICOLO 3 DEL D. LGS. 156/2014 8 aprile 2014 Ministero della Giustizia Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi Direzione Generale del personale e della formazione. Ufficio IV – Gestione del Personale Reparto comandi /trasferimenti/SP All.n.1 - prot. 1875 All’ Ufficio primo del Sig. Capo Dipartimento SEDE Oggetto:Passaggio uffici del giudice di pace ai comuni. Articolo 3 del decreto legislativo n. 156/2012. Il decreto legislativo n. 156/2012, art. 3, comma 2, ha previsto la possibilità che il Comune, ove ha sede l’ufficio del giudice di pace soppresso in attuazione della revisione della geografia giudiziaria, possa chiedere a quest’Amministrazione di mantenere l’ufficio sopprimendo, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia con personale amministrativo proprio. Al riguardo, considerata la specificità del servizio svolto negli uffici giudiziari è opportuno che il personale comunale che sarà assegnato all’ufficio del giudice di pace, per continuare ad assicurare l’attività giudiziaria di competenza, dovrà rivestire un profilo corrispondente a quello previsto nell’attuale pianta organica dell’ufficio, ma dovrà anche essere in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, a garanzia di una preparazione culturale e giuridica adeguata allo svolgimento delle proprie mansioni, nonché essere persona di provate qualità morali, senza carichi pendenti, attesa la delicatezza del servizio di cui si andrà ad occupare. Onde fornire ai Comuni interessati indicazioni per una corretta assegnazione di personale che sia idoneo sia da un punto di vista morale che culturale si allega una tabella di equiparazione dei profili professionali, da cui si evincono quali siano i profili professionali, che attualmente sono previsti nella pianta organica degli uffici del giudice di pace, le mansioni svolte dai vari profili professionali, i titoli di studio di cui il personale deve essere in possesso. IL DIRETTORE GENERALE Emilia Fargnoli 14 Allegato 1 TABELLA EQUIPARAZIONI Area Profilo giudiziario Profilo ente locale Contenuti professionali Requisiti per l'accesso dall'esterno Attività ausiliarie e di supporto ai processi organizzativi e gestionali del proprio settore di competenza PRIMA AREA con l'ausilio degli FUNZIONALE strumenti in dotazione, APPARTENGONO A anche informatici. QUESTA AREA Lavoratori che svolgono Assolvimento AUSILIARIO A1 categoria FUNZIONALE I le seguenti attività: dell'obbligo e A1S A/A1/A2 LAVORATORI CHE movimentazione scolastico SVOLGONO fascicoli, oggetti, ATTIVITÀ documenti, e materiale AUSILIARIE E DI librario; fotocopiatura e SUPPORTO fascicolazione copie; ritiro e consegna corrispondenza; provvedono al ricevimento al pubblico 15 SECONDA AREA FUNZIONALE APPARTENGONO A QUESTA AREA FUNZIONALE I LAVORATORI CHE, CON CONOSCENZE TEORICHE E PRATICHE DI MEDIO LIVELLO, SVOLGONO ATTIVITÀ LAVORATIVE ANCHE SPECIALISTICHE CONNESSE AL PROPRIO SETTORE DI COMPETENZA OPERATORE GIUDIZIARIO B1 Attività lavorative di collaborazione, amministrativa e/o tecnica, ai processi organizzativi e gestionali connessi al proprio settore di competenza. Personale che svolge attività di sorveglianza degli accessi, di regolazione del flusso del pubblico cui forniscono eventualmente le opportune indicazioni, di reperimento, riordino ed elementare classificazione dei fascicoli, atti e documenti, dei quali curano ai fini interni la tenuta e custodia, nonché attività categoria d'ufficio di tipo semplice che richieda anche l'uso di B/B1 sistemi informatici, di ricerca ed ordinata presentazione, anche a mezzo dei necessari supporti informatici, dei diversi dati necessari per la formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori; lavoratori incaricati della custodia e della vigilanza dei beni e degli impianti dell'amministrazione; lavoratori adibiti ad una postazione telefonica con compiti di inoltrare le relative comunicazioni e di fornire eventualmente le opportune indicazioni al pubblico. all'udienza Diploma di istruzione secondaria di primo grado. 16 Lavoratori che svolgono, sulla base di istruzioni, anche a mezzo dei necessari supporti informatici, attività di collaborazione in compiti di natura giudiziaria, contabile, tecnica o amministrativa attribuiti agli specifici profili previsti nella medesima area e attività preparatoria o di formazione degli atti attributi alla categoria competenza delle B/B3 professionalità superiori, curando l'aggiornamento e la conservazione corretta di atti e fascicoli. In relazione all'esperienza maturata in almeno un anno di servizio gli stessi possono essere adibiti anche all'assistenza al magistrato nell 'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali Diploma di istruzione secondaria di secondo grado; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni infoiniatiche di office automation più diffuse Lavoratori che, secondo le direttive ricevute ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, esplicano compiti di collaborazione CANCELLIERE categoria qualificata al magistrato B3 B3S C/C1/C2 nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio, anche assistendolo nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali Diploma di istruzione secondaria di secondo grado; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse ASSISTENTE GIUDIZIARIO B2 17 Diploma di Istituto Tecnico Lavoratori che, Commerciale o coadiuvando le diplomi professionalità equipollenti ed superiori, svolgono eventuali titoli professionali o attività di predisposizione di abilitazioni computi, rendiconti e previsti dalla legge per lo situazioni contabili di categoria CONTABILE B3 media complessità, svolgimento dei C/C1/C2 attività esecutiva e di compiti assegnati; applicazione delle conoscenza di una norme di contabilità lingua straniera; nonché di rilevazione di conoscenza dati contabili e di flussi dell'uso delle finanziari, con l'ausilio apparecchiature e di apparecchiature delle applicazioni informatiche informatiche di office automation più diffuse 18 Attività di contenuto specialistico, con TERZA AREA assunzione di compiti di FUNZIONALE gestione per la APPARTENGONO A realizzazione delle linee QUESTA AREA di indirizzo e degli FUNZIONALE I obiettivi dell'ufficio LAVORATORI CHE, definiti dal dirigente. NEL QUADRO DI Lavoratori che, INDIRIZZI GENERALI E CON CONOSCENZE nell'ambito di direttive TEORICHE E di massima ed PRATICHE DI ALTO avvalendosi anche degli LIVELLO, SVOLGONO strumenti informatici in FUNZIONI DI dotazione all'ufficio, DIREZIONE, forniscono una COORDINAMENTO E FUNZIONARIO categoria collaborazione CONTROLLO DI GIUDIZIARIO D/D1/D2 qualificata alla ATTIVITÀ DI C1 C1S giurisdizione IMPORTANZA compiendo tutti gli atti RILEVANTE, OVVERO attribuiti dalla legge alla LAVORATORI CHE SVOLGONO competenza del FUNZIONI CHE SI cancelliere. Lavoratori CARATTERIZZANO che svolgono attività di PER IL LORO direzione di una sezione ELEVATO o reparto nell'ambito CONTENUTO degli uffici di SPECIALISTICO, IL cancelleria. Lavoratori TUTTO FINALIZZATO che partecipano AL CONSEGUIMENTO all'attività didattica DEGLI OBIETTIVI dell'Amministrazione ASSEGNATIGLI per le materie di competenza Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse 19 Attività ad elevato contenuto specialistico nell'ambito delle procedure amministrative o giudiziarie al «fine della realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'ufficio definiti dal dirigente. Lavoratori cui è affidata la direzione e/o il coordinamento degli uffici di cancelleria o, nel loro ambito, di più reparti, quando la direzione dell'ufficio nel suo complesso sia riservata a professionalità appartenenti al ruolo dirigenziale; lavoratori cui sono affidate funzioni vicarie del dirigente, lavoratori preposti alle attività connesse alla formazione del personale. Nell'ambito delle proprie DIRETTORE attribuzioni rappresentano categoria AMMINISTRATIVO l'Amministrazione e ne D3/D4 C3 C3S curano gli interessi. Nell 'attività di collaborazione specializzata svolgono compiti di studio e ricerca e partecipano all'elaborazione dei programmi dell'Amministrazione, la realizzazione dei quali curano nell'ambito della propria competenza. Partecipano all'attività didattica dell'Amministrazione. Svolgono, dietro incarico, attività ispettiva in settori specifìci attinenti alle proprie funzioni. Fanno parte di organi collegiali, commissioni e comitati operanti in seno all'Amministrazione ovvero ne curano la segreteria con piena autonomia organizzativa Laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse Strumenti • • Decreto 7 marzo 2014 - Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 Circolare 15 aprile 2014 - Istruzioni per l'attuazione del d.m. 7 marzo 2014 • Accessibilità | Privacy | Note legali | Elenco Siti tematici | Contatti | Posta elettronica certificata 20
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