NOTIZIARIO TECNICO TECNICO PERIODICO PERIODICO DEL DEL COLLEGIO COLLEGIOPERITI PERITIINDUSTRIALI INDUSTRIALIE EDEIDEIPERITI PERITIINDUSTRIALI INDUSTRIALILAUREATI LAUREATIDELLE DELLEPROVINCE PROVINCEDI DI ALESSANDRIA, TORINO - Poste Italiane - Spedizione in abbonamento postale - 70% - D.C.I. NOTIZIARIO ALESSANDRIA, ASTI,ASTI, TORINO - Poste Italiane - Spedizione in abbonamento postale - 70% - D.C.- D.C. - D.C.I. ANNO 18 nr. 3-4 2013 LUGLIO - DICEMBRE 2013 Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Alessandria - Asti - Torino sommario EDITORIALE La nuova sede Sandro Gallo pag 3 RISORSE Capitale sociale: requisito imprescindibile per la nostra qualità della vita Aldo Novellini pag 4-6 DAL NOSTRO CONSULENTE LEGALE Il decreto del fare e la sicurezza sul lavoro Stefano Comellini pag 7-14 EURETA A Venezia la 27a Assemblea Generale Salvo Croce pag 15-18 ARTICOLO DEL PRODUTTORE Test della Fibra ottica G.F.O. Europe pag 19-22 NORME E LEGGI Termotecnica e altro Elettrotecnica Enrico Fanciotto Antonello Greco pag pag 23-26 27-28 NEWS Sicurezza Stefano Comellini pag 29-31 APIT Informativa Soci Paolo Revelli pag 32 Direttore Responsabile: Sandro Gallo C omitato di Redazione: Marco Basso, Annino De Venezia, Amos Giardino, Antonello Greco, Aldo Novellini, Aldo Parisi Autorizz. Trib. Torino n. 4921 dell’11.06.1996 Hanno collaborato: Salvo C roce, Stefano Comellini, Enrico Fanciotto, Paolo Revelli, G.F.O. Europe Redazione e A mministrazione: Corso Unione Sovietica, 455 - 10135 Torino Tel. 011.5625500 - 011.5625448 Fax 011.3716908 E-mail redazione: [email protected] E-mail collegio: [email protected] sito web: http://www.colpito.it O rari A pertura C ollegio: ore 9.30 - 13.00 / 14.00 - 18.00 da lunedì a giovedì ore 9.30 - 13.00 venerdì Stampa: Tipografia Artale Via Reiss Romoli 261 - Torino Tel. 011 226.99.80 - Fax: 011 226.99.90 e-mail: [email protected] Organo del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Provincie di Alessandria,Asti,Torino In copertina: Nuova sede Gli articoli e le note, firmati, e le foto pubblicate esprimono soltanto l’opinione dell’autore e non impegnano il Collegio, né la redazione del periodico. CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL QUADRIENNIO 2010 - 2014 Consiglieri Presidente Sandro Gallo Segretario Amos Giardino Tesoriere Aldo Parisi Oscar F. Barbieri Marco Basso Stefano Bistagnino Giancarlo Boesso Luciano Ceste Massimiliano Conte Annino De Venezia Paolo Giacone Alfredo Gibin Mauro Le Noci Pasquale Mihalich Marco Palandella COMMISSIONI SPECIALISTICHE COORDINATORE COMMISSIONE Collegio dei Probiviri: Vittorio Buffo Alberto Castellazzo Vito Montanaro Marcello Rabino Adriano Pugno ORARIO Elettrotecnica Marco Palandella 3º martedì ore 18.00 Termotecnica Marco Basso 1º martedì ore 18.30 Igiene sicurezza prevenzione incendi Giancarlo Boesso Su convocazione Chimica Mauro Le Noci Su convocazione Scuola Mauro Le Noci Su convocazione Elettronica e automazione Amos Giardino Su convocazione Giovani Marco Palandella Su convocazione Paolo Giacone Su convocazione Amministratori stabili Giancarlo Boesso Su convocazione Formazione Continua Giancarlo Boesso Su convocazione Dipendenti pubblici ISPESL/INAIL ASTI ALESSANDRIA TORINO VIGILI DEL FUOCO ASTI ALESSANDRIA TORINO MASSIMILIANO CONTE STEFANO BISTAGNINO PAOLO GIACONE LUCIANO CESTE MARCO PALANDELLA PASQUALE MIHALICH ISPETTORATO REGIONALE PIEMONTE VVF PASQUALE MIHALICH A.S.S.L. ALESSANDRIA MARCO PALANDELLA ASTI LUCIANO CESTE TORINO OSCAR F. BARBIERI ANNINO DE VENEZIA C.C.I.A.A. (CAMERA DI COMMERCIO) TORINO MARCO BASSO ITALO BERTANA GIANCARLO BOESSO ASTI LUCIANO CESTE MASSIMILIANO CONTE ALESSANDRIA STEFANO BISTAGNINO C.U.P. (COMITATO UNITARIO PER LE LIBERE PROFESSIONI) CONSULTA TORINO AMOS GIARDINO ALESSANDRIA MARCO PALANDELLA ASTI LUCIANO CESTE COMMISSIONE REVISIONE PARCELLE MASSIMILIANO CONTE PASQUALE MIHALICH ALDO PARISI A.P.I.T. (ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI TORINO) GIANCARLO BOESSO CTI (COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO) MARCO BASSO CEI (COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO) ITALO BERTANA IRPAIES (ALBO DELLE IMPRESE INSTALLATRICI QUALIFICATE NELL’ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI) ALESSANDRIA ANTONIETTA MAIOLINO TORINO SANDRO GALLO ASTI GIANFRANCO BORGA IVREA PAOLO GIACONE PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE CORSI SEMINARI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI GIANCARLO BOESSO PAOLO GIACONE MARCO BASSO C.T.U. (CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO DEL TRIBUNALE) TORINO OSCAR F. BARBIERI MAURO LE NOCI ALESSANDRIA STEFANO BISTAGNINO ASTI MASSIMILIANO CONTE LA NUOVA SEDE Editoriale di Sandro Gallo La sede del Collegio, dopo diversi decenni in C.so Vinzaglio, all’inizio al secondo piano in coabitazione con alcuni studi professionali (tra cui quello dell’allora presidente Sergio Ariagno), poi il trasloco al quarto piano, successivamente l’acquisizione dell’unità adiacente (trasformata in ingresso-reception e sala consiglio) e, infine, l’occupazione del terzo piano adibito a sala riunioni-corsi e spazi per APIT e Apitforma, è stata ora trasferita in c.so Unione Sovietica 455. I motivi che già da qualche tempo avevano indotto a valutare la ricerca di una nuova sede erano parecchi. In particolare: le condizioni dell’edificio che regolarmente “imbarcava” acqua piovana da tutti i lati, sala consiglio, uffici, archivio, segreteria Apitforma che, al di là dei risarcimenti dell’assicurazione, non si aveva il tempo di ritinteggiare i locali che al temporale successivo se ne allagavano altri; l’impianto di riscaldamento ad aria, di cui eravamo rimasti tra i pochi utilizzatori (le altre proprietà avevano provveduto a rendere autonome le singole unità, purtroppo non le ns che erano ben tre), che ci riempiva di fuliggine e non ci consentiva la benché minima regolazione della temperatura; le difficoltà organizzative dovute all’unione di tre unità disposte su due piani; l’infelice posizione dell’accesso alla sala corsi dalla scala condominale; le difficoltà di parcheggio e, non ultimi, i costi di locazione e delle spese. A Torino, negli ultimi due anni, abbiamo assistito a un calo considerevole dell’attività immobiliare sia in compra-vendita sia in locazione, i costi sono diminuiti in modo significativo e, dopo una prima panoramica delle offerte di mercato, nella primavera dello scorso anno, il Consiglio deliberò di dare luogo alla ricerca di una nuova sede. La ricerca si è protratta per tre mesi sui siti delle agenzie immobiliari, in continuo aggiornamento. In questo lasso di tempo, scartate a priori le offerte che non rispondevano alle ns necessità, abbiamo visitato più di venti unità immobiliari, soffermandoci sulle quattro ritenute tra le più adatte alle nostre esigenze, esperiti ulteriori sopralluoghi di approfonIl Perito Informa dimento, verificati i lay out operativi e iniziate le trattative. La scelta finale è il risultato della valutazione di più fattori che, complessivamente, ci hanno convinti che questa sede rappresentava il miglior equilibrio-rapporto tra la soddisfazione delle necessità-esigenze e lo stato dell’immobile, la fruibilità dei servizi, l’operatività, i costi di locazione, le spese ripetibili e quelle straordinarie di start up. Nota positiva: i costi. Decisamente più contenuti rispetto a quelli sostenuti in c.so Vinzaglio, tant’è che le previsioni indicano che il risparmio che si otterrà tra il fine 2013 e il 2014 dovrebbe consentire di fare fronte alle spese straordinarie sostenute. La nuova sede è costituita da una palazzina anni ’60 nata a uso uffici, disposta su due piani f.t., il Collegio con Apit e Apitforma occupa il piano rialzato, dotata di climatizzazione invernale ed estiva indipendente per ogni piano, ambienti estremamente luminosi con pavimento sopraelevato e controsoffittatura ispezionabile, due gruppi di servizi ognuno dotato di tripli WC. Anche l’accesso da via Imperia rappresenta flessibilità e indipendenza per i corsi serali quando l’ingresso lato c.so Unione Sovietica viene chiuso; all’interno esiste una suddivisione che, se chiusa nelle ore preserali e serali, non consente il passaggio dalla zona corsi agli uffici del collegio. Facile l’accessibilità da chi proviene da fuori Torino, soprattutto per i colleghi di Asti e di Alessandria, essendo la sede a poche centinaia di metri dallo svincolo di Stupinigi sulla tangenziale Sud, che corrisponde a c.so Unione Sovietica. Alcuni iscritti hanno espresso rimpianto per la mancanza della “centralità cittadina” e per il palazzo d’epoca. Abbiamo preferito evitare le copiose infiltrazioni d’acqua, la fuliggine, il posteggio a pagamento e, soprattutto, badare al risparmio che, almeno per i prossimi due anni, consentirà il non aumento delle quote per gli iscritti. I veri palazzi d’epoca con servizi adeguati hanno ancora costi inaccessibili. Ovviamente, vi aspettiamo per mostrarvi la vostra nuova sede. 3 CAPITALE SOCIALE: REQUISITO IMPRESCINDIBILE PER LA NOSTRA QUALITÀ DELLA VITA Risorse di Aldo Novellini Per un buon funzionamento dell’economia, o meglio, perchè un sistema economico riesca a cogliere il più possibile qualsiasi opportunità di crescita, si richiedono, come ben sappiamo, molti ingredienti. A volerli indicare, senza un particolare ordine di priorità , possiamo segnalare: moderne infrastrutture, basso costo dell’energia, dotazione di materie prime, efficiente pubblica amministrazione, certezza del diritto. Requisiti in presenza dei quali si ottiene un certo grado di sviluppo e la cui mancanza è causa invece di arretratezza. Agire dunque su questi fattori significa, in linea di massima, favorire la crescita, e non soltanto economica. C’è poi un fattore, forse più difficilmente valutabile, ma altrettanto decisivo: il capitale sociale, grandezza immateriale che congloba molti aspetti ma che è , innanzi tutto, il prodotto della maturazione culturale di una data società . Esso infatti riguarda: il livello di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, la presenza di un’informazione libera e critica, le rilevanti risorse dell’associazionismo e del volontariato, il rispetto della legalità, la certezza del diritto, il buon funzionamento della giustizia. Questioni che non investono le infrastrutture fisiche (industrie, autostrade, ferrovie, ecc…) ma quelle morali. Qualcosa che, per molti versi, ricorda il famoso assunto kennedyano, “Non chiedete cosa può fare il vostro Paese per voi, ma cosa voi potete fare per il vostro Paese”. L’idea cioè di una cittadinanza attiva e responsabile, capace di donare più che di ricevere; focalizzata sui doveri più che sui diritti. Cose, va detto, che oggi non vanno certo per la maggiore. Eppure proprio questi sono gli ingredienti grazie ai quali si può persino supplire alla mancanza di altri requisiti materiali della crescita. E’ infatti un eleAldo Novellini vato capitale sociale a rendere estremamente vivibili le realtà Nordeuropee, così come è il suo basso li- • • • • • • 4 vello ad impedire uno sviluppo equilibrato in molti Paesi produttori di petrolio. Un dato emerge con estrema nettezza: uno sviluppo sostenibile è connesso ad un adeguato capitale sociale. Per comprendere meglio la questione ne abbiamo parlato con Marco Bevilacqua, tra i fondatori del social network, “Benessere sociale”. <<Il livello di capitale sociale – sostiene Bevilacqua – è certamente uno snodo decisivo. Naturalmente si tratta di processi di lungo periodo che chiamano in causa le vicende storiche e culturali di una data società ma certo dai quali non è immune la politica. E’ chiaro che tocca proprio alla sfera politica contribuire alle condizioni che fanno crescere il capitale sociale di un Paese. Il tutto in una logica di lungo periodo: si semina oggi per racco- Il Perito Informa Risorse gliere domani o dopodomani. Una delle prime azioni volta a rafforzare questo patrimonio sociale è la scolarizzazione: investire nell’istruzione, puntare sulla formazione delle persone è un elemento imprescindibile>>. E’ infatti dimostrato che livelli più alti di istruzione generalizzata sono correlati a più robusti indici di ricerca ed innovazione, a quella vasta progettualità , anche culturale e non soltanto tecnica, che caratterizza uno sviluppo sociale ed economico robusto ed equilibrato. <<Non va peraltro dimenticato – prosegue Bevilacqua – che il capitale sociale è anche connesso al senso civico e di cittadinanza. In gioco entrano allora variabili di lungo termine che comprendono fattori storici e vicende nazionali di ogni Paese. Sotto questo profilo, le nazioni relativamente giovani come l’Italia possono avere dunque maggiori difficoltà rispetto a quelle di più antica unificazione come Francia o Gran Bretagna>>. Marco Bevilacqua Un’ampia e documentata analisi della situazione italiana è quella di Roberto Cartocci “Mappe del tesoro. Atlante del capitale sociale in Italia” (Il Mulino). Va infatti considerato che uno Stato non è solo un’entità politica sovraordinata ad un popolo che vive su un certo territorio ma ad esso sono connessi anche un sentimento di appartenenza e di comunanza nazionale. Ed è proprio questo senso di comunanza ad alimentare l’impegno civico che, in pratica, si traduce, nella volontà e nella capacità di risolvere insieme i problemi collettivi che si hanno di fronte. Tipico caso di questa realtà è il mondo anglosassone caratterizzato da un forte senso civico che si traduce anche in una ricchezza di tessuto sociale, come aveva ben mostrato, sin dall’Ottocento, Alexis de Tocqueville in “La democrazia in America”. Da noi invece questo senso di comunanza nazionale è più affievolito e semmai trova qualche riscontro di rilievo in ambiti più ristretti come quelIl Perito Informa lo localista o, addirittura, semplicemente familiare. E in quest’ultimo caso si assiste a quella degenerazione che è il cosiddetto “familismo amorale” che arriva a giustificare comportamenti persino illeciti nel segno della comunanza familiare. Fenomeni come l’evasione fiscale, il disprezzo dei beni pubblici o il saccheggio generalizzato dell’ambiente e del territorio, trovano in questo humus un terreno loro propizio. L’economista americano Robert Putnam, uno dei massimi studiosi di queste tematiche, ritiene che una cittadinanza attiva e consapevole sia sinonimo di un elevato Robert Putnam grado di capitale sociale. Qualsiasi percorso di crescita equilibrata e di complessiva vivibilità generale ruota attorno alla possibilità di accrescere il capitale sociale. Per farlo Putnam immagina di agire in quattro direzioni: responsabilizzazione personale; diffusione del valore della correttezza e della fiducia reciproca comportamento generale; regole nell’interesse di tutti; custodia e tutela dei beni pubblici. Viceversa tra i rischi che possono concorrere a depauperare il capitale sociale l’economista individua quello di un esasperato individualismo che conduce a mettere in secondo piano qualsiasi dimensione comunitaria. Non si può evitare di riconoscere che proprio un individualismo deresponsabilizzante sia uno dei tratti del vivere odierno. Spesso la causa di molti malesseri esistenziali. Il fatto è che occorre tornare a valorizzare l’etica del dovere e della responsabilità solidale verso gli altri. Proprio la chiave solidaristica, quella del “better together” (meglio insieme) può essere la via per combattere la sempre più accentuata fran5 Risorse tumazione sociale. Putnam sottolinea peraltro come le relazioni sociali possano avere natura: esclusiva: rinserrando in se stessi dei gruppi omogenei, nel segno di un piatto conformismo che pone una barriera verso chi non appartiene alla cerchia degli iniziati. inclusiva: aperta verso l’altro, verso il prossimo, nel senso di una proficua e reciproca solidarietà . Evidente la necessità di superare il primo modello e di puntare verso logiche inclusive che consentano a tutti di sentirsi parte di un insieme, indipendentemente dalle proprie condizioni sociali o personali. All’attuale frammentazione molto contribuisce la precarietà lavorativa che attanaglia la nostra società e colpisce soprattutto le generazioni più giovani. Una condizione di drammatica precarietà che impedisce loro di progettare la propria esistenza, anche in termini di legami familiari e di stabilità di coppia, con tutto quello che ciò comporta sul versante della natalità . Viviamo insomma in un’epoca in cui è più che mai impellente ricostruire un certo livello di capitale sociale, altrimenti a giudizio di Putnam si può giungere a mettere a repentaglio la convivenza civile. • • Già oggi alcuni aspetti dell’attuale modello socio-economico mostrano ampiamente l’emergere di una simile deriva. Basti riflettere su quanto una certa mentalità che pone al primo posto il facile arricchimento abbia pervaso la nostra esistenza, sostituendosi a valori quali il lavoro, il merito e la competenza. Del resto lo stesso strapotere della speculazione finanziaria sull’economia reale e sulla produzione di beni testimonia questa situazione cui è necessario porre un argine. Purtroppo la saldatura tra la logica materialista di un esasperato capitalismo e un certo relativismo culturale rende tutto più complesso. Stupisce come questa deriva che giunge a mettere in discussione persino la dignità della vita umana non venga colta in tutta la sua dimensione. Eppure proprio partendo dalla dignità della persona può realizzarsi un più elevato livello di convivenza civile ed umana. Il nostro 6 tessuto sociale ne uscirebbe sicuramente rinvigorito anche dal punto di vista dell’impegno civico e della nostra capacità di vivere tutti insieme. Accrescere il nostro capitale sociale è un punto decisivo. Un suo elevato livello permette infatti di risolvere più facilmente i problemi collettivi che la società si trova a dover affrontare (accesso all’acqua, lotta alle malattie, tutela ambientale, ecc..) assicurando una maggior vivibilità . Finisce, insomma, per incidere positivamente sulla qualità della vita delle persone. Di certo, come evidenzia l’enciclica Caritas in Veritate (cap. 32) “... L’aumento delle ineguaglianze tra gruppi sociali all’interno di un medesimo Paese e tra le popolazioni dei vari Paesi, ossia l’aumento massiccio della povertà in senso relativo, non solamente tende a erodere la coesione sociale, e per questa via mette a rischio la democrazia, ma ha anche un impatto negativo sul piano economico, attraverso la progressiva erosione del « capitale sociale », ossia di quell’insieme di relazioni di fiducia, di affidabilità, di rispetto delle regole, indispensabili ad ogni convivenza civile”. Il Perito Informa IL DECRETO DEL FARE E LA SICUREZZA SUL LAVORO Dal nostro consulente legale Avv. Stefano Comellini (www.avvocatocomellini.it) - Dott.ssa Annalisa Settimo (Studio Legale Comellini) Il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 691 porta in rubrica “misure per la crescita economica” ed è dedicato, in parte rilevante, a misure di semplificazione degli obblighi a carico dei datori di lavoro in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli articoli del D.Lgs. n. 81/2008, cd. Testo Unico della Sicurezza, interessati dalle modifiche ed integrazioni introdotte dal D. L. n. 69/2013 sono: - art. 3, “campo di applicazione” (del D.Lgs. n. 81/2008); - art. 6, “Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”; - art. 26, “obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”; - art. 27, “sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi”; - art. 29, “modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”; - art. 31, “servizio di prevenzione e protezione”; - art. 32, “capacità e requisiti professionali degli ASPP e RSPP interni ed esterni”; - art. 37, “formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”; - art. 67, “notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio”; - art. 71, “obblighi del datore di lavoro” con riferimento alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro; - art. 73, “informazione, formazione e addestramento” nell’uso delle attrezzature di lavoro; - art. 88, “campo di applicazione” del Ti- tolo IV (“cantieri temporanei o mobili”) del TULS; - art 104-bis, “misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili” per la redazione del POS, del Stefano Comellini PSC e del fascicolo dell’opera; - art 225, “misure specifiche di protezione e di prevenzione”, con riferimento all’informazione nel caso di superamento dei valori limite di esposizione professionale; - art 240, “esposizione non prevedibile”, con riferimento alla comunicazione di eventi che espongano ad agenti cancerogeni; - art 250, “notifica” per lavori che espongono al rischio amianto; - art 277, “misure di emergenza” in caso di eventi che espongano ad agenti biologici. Si cercherà qui di dare conto delle modifiche più rilevanti apportate dal provvedimento in esame. Campo di applicazione del TUS (art. 3 TUS - art 32, comma 1 lett. 0a2, D.L. n. 69/2013) Il decreto ha sostituito il comma 12-bis dell’art. 3 TUS, estendendo - con alcune specificazioni – a determinati soggetti la 1 Convertito, in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 98. 2 L’elencazione deriva dal fatto che in sede di conversione alla originaria lett. a sono state premesse le lett. 0a e 0b. Il Perito Informa 7 Dal nostro consulente legale disciplina in materia di sicurezza sul lavoro già vigente per i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti. In particolare, si tratta dei “volontari”, compresi quelli che effettuano servizio civile, (che già erano previsti dal testo previgente); i soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni sportive dilettantistiche; i direttori artistici ed i collaboratori tecnici, con riferimento alle prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche; i soggetti che svolgono attività (gratuitamente o con rimborsi o premi o compensi) nell’ambito di attività sportive dilettantistiche riferibili al CONI, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, altri organismi che perseguano finalità sportive dilettantistiche e che siano riconosciuti dai suddetti enti. Ulteriori misure di semplificazione (art. 3 TUS – art. 35 D.L. n. 69/2013). All’art. 3 TUS sono stati introdotti i commi 13-bis e ter con cui si affida a emanandi decreti interministeriali la definizione di misure di semplificazione, concernenti: - la documentazione (anche ai fini dell’inserimento nel libretto formativo del cittadino) attestante l’adempimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di informazione e formazione previsti dalla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione a prestazioni lavorative (diverse da quelle derivanti dalle ordinarie figure del contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato) che implichino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento; - gli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni. Sotto quest’ultimo profilo può lasciare perplessi il riferimento alle sole attività lavorative di breve durata in ambito agricolo e non in altri settori. Semplificazioni in materia di DUVRI (art. 26 TUS - art 32, comma 1 lett. a, D.L. n. 69/2013). Il Decreto ha modificato i commi 3 e 3bis dell’art. 26 TUS, prevedendo che, in alcuni specifici settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali3, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente che dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, non è più obbligatoria l’elaborazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) per la coo- 3 I settori a basso rischio di infortuni e di malattie professionali sopra riportati saranno stabiliti, ex art. 29, comma 6-ter (introdotto dallo stesso D.L. n. 69/2013), TUS, con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. 8 Il Perito Informa Dal nostro consulente legale perazione e il coordinamento tra il committente e gli appaltatori e subappaltatori. In tali settori è ora sufficiente l’individuazione di un “incaricato”, soggetto in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito4, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, sia del committente che della ditta appaltatrice o del lavoratore autonomo. Tuttavia, non può non rilevarsi, in assenza del DUVRI, la probabile difficoltà, per il soggetto “incaricato”, di monitorare i rischi interferenziali in assenza di una loro previa individuazione. In ogni caso, questa opzione non si applica, così come già indicato nel testo originale, ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Dell’individuazione dell’incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Sempre il comma 3 dell’art. 26 conferma che, qualora sia redatto il DUVRI, esso debba essere allegato al contratto di appalto o di opera, adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture; a tali dati – va rilevato, non chiaramente individuati - possono accedere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Si è inoltre confermato che, nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 12.04.2006 n. 1635, il DUVRI, ai fini del- l’affidamento del contratto, è redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa, relativo alla gestione dello specifico appalto. Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (art. 27 TUS – art. 32 comma 1 lett. 0b e a-bis D.L. n. 69/2013). La modifica assegna al Ministero del lavoro e non più alla Commissione consultiva permanente la definizione del “sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi” previsto dagli artt. 26 e 27 TUS. Si è rilevato che l’intervento non risolve la questione relativa al coordinamento tra le previsioni delle due disposizioni citate, rimanendo incerto se i requisiti per la qualificazione, definiti dal Ministero, siano relativi solo ai settori che lo stesso organo deve individuare ex art. 27, ovvero se siano riferiti a tutte le imprese, ex art. 26. Esclusione dalla predisposizione del DUVRI (e/o nomina dell’incaricato) (art. 26, comma 3-bis, TUS – art. 32, comma 1 lett. a, D.L. n. 69/2013). Con il nuovo testo del comma 3-bis dell’art. 26 sono state modificate le condizioni in presenza delle quali si può essere esonerati dalla redazione del DUVRI. L’obbligo della redazione del DUVRI, o in alternativa della nomina dell’incaricato per le aziende a basso rischio di infortuni e di malattia professionale, non si applica 4 Con la legge di conversione è stato abrogato il riferimento alla figura del preposto che compariva nel testo originale del D. L. n. 69/2013. 5 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. Il Perito Informa 9 Dal nostro consulente legale ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno6, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato7, o derivanti dallo svolgimento di attività in ambienti confinati8, o derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del TULS. Si è anche individuata, ai fini dell’applicazione di tali prescrizioni, che per “uomini-giorno” si debba intendere l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie alla effettuazione degli stessi considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori. Modifiche agli artt. 32 e 37 sulla formazione degli operatori di sicurezza. (art. 32, comma 5-bis - art 32, comma 1, lett. c) All’art. 32 TUS è stato inserito il comma 5-bis che intende eliminare le duplicazioni della formazione attraverso il riconoscimento dei crediti formativi per la durata e i contenuti già erogati. Si prevede, quindi, che possano essere riconosciuti agli ASPP e RSPP, formati secondo i percorsi a loro riservati, crediti formativi da far valere, per i contenuti che si sovrappongono, con la formazione di altri operatori di sicurezza. Parimenti, all’art. 37 TUS, è stato inserito il comma 14-bis ove si è prevista la possibilità di riconoscere dei crediti formativi per i contenuti che si sovrappongono nella formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e RLS. In entrambi i casi, le modalità ed i modelli per mezzo dei quali deve essere documentata l’avvenuta formazione dovranno essere individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente (art. 6 TUS). Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (art. 71, comma 11, TUS - art 32 comma 1 lett. f, D.L. n. 69/2013) Il decreto ha modificato il comma 11 dell’art. 71 TUS, concernente le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, da parte dei soggetti pubblici e privati, di cui all’Allegato VII, riducendo da 60 a 45 i giorni entro i quali l’Inail deve effettuare la prima verifica, decorsi inutilmente i quali il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati. Il termine decorre dalla “messa in servizio” delle attrezzature e non, come per il testo previgente, dal momento della richiesta del datore di lavoro. È stato da taluno rilevato che l’obbligo di verifica subito dopo la messa in servizio e non alla scadenza del periodo previsto dall’All. 7 del TUS (come previsto dal 6 Nel testo originale si faceva riferimento a 10 uomini-giorno. 7 Ai sensi del Decreto Ministro dell’Interno 10.03.1998. 8 Di cui al D.P.R. 14/9/2011 n. 177 (Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’ art. 6, comma 8, lett. g, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). 10 Il Perito Informa Dal nostro consulente legale DM 11.4.20119), si tratta di un gravoso onere a carico dell’azienda, tra l’altro in contrasto con lo spirito della norma secondo cui le verifiche periodiche devono essere volte a valutare nel tempo lo stato di “conservazione e di efficienza” delle attrezzature. La prima verifica resta di competenza dell’Inail mentre per le verifiche successive il datore di lavoro ha la facoltà di affidare la verifica delle attrezzature ad un soggetto pubblico ovvero ad uno privato abilitato, venendo meno, in tal modo, l’obbligo di rivolgersi alle ASL e di attendere l’esito della richiesta. La legge di conversione del Decreto ha abrogato la norma, prevista nel testo originale del decreto legge, con cui era stato introdotto l’obbligo da parte dell’Inail, delle ASL o dell’Arpa di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità di effettuare le verifiche di propria competenza fornendo adeguata motivazione. Modifiche all’art. 29 sulle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29 TUS – art. 32 D.L. n. 69/2013). L’art. 29 TUS riguarda le “modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”, con la facoltà della procedure standardizzate (commi 5 e 6) negli enti che occupano fino a dieci lavoratori10, sempre che non si tratti di aziende che svolgano attività a particolare rischio (comma 7). Il decreto legge n. 69/2013 ha aggiunto all’art. 29 il comma 6-ter, ove si prevede che le aziende che operano nei settori di attività a basso rischio di infortuni e di malattie professionali individuate nell’apposito decreto che dovrà emanare il Ministero del lavoro possono “dimostrare”11 di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28, fermo restando la facoltà di tali aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell’articolo stesso; inoltre, si è previsto che la “dimostrazione” dovrà essere fornita a mezzo di modelli che saranno allegati allo stesso decreto ministeriale. Più che di una autocertificazione sembra trattarsi di una valutazione semplificata dei rischi. Il sistema prevede, quindi, diversi obblighi – di cui è necessario un chiaro coordinamento - a seconda, da un lato, che le aziende abbiano fino a 10 lavoratori, da 11 a 50 lavoratori e con oltre 50 lavoratori (commi 5 e 6); dall’altro, in relazione alla specifica rischiosità di infortuni e malattie professionali (commi 6-ter e 7). Il decreto ha introdotto, comunque, una mera facoltà, che non impedisce al datore di lavoro considerato di elaborare un documento di valutazione dei rischi secondo le modalità “tradizionali” previste dagli articoli 28 e 29 del TULS ovvero a mezzo delle procedure standardizzate (art. 29, commi 5 e 6). Modifiche alle norme del Titolo IV ri- 9 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”. 10 Cfr. risposta della Commissione per gli Interpelli all’interpello n. 7/2012. 11 Nella versione originale del decreto legge si utilizzava la diversa locuzione “possono attestare”. Il Perito Informa 11 Dal nostro consulente legale guardante i cantieri temporanei o mobili (Titolo IV TUS – art. 32 comma 5 lett. h, D.L. n. 69/2013). Il decreto è intervenuto anche con riferimento ai cantieri temporanei o mobili (Titolo IV del TUS) e alle modalità di redazione dei PSC, POS e del fascicolo dell’opera. L’art. 104-bis, introdotto nell’occasione, prevede che “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi”. Al comma 2 dell’art. 88 è stata sostituita la lett. g-bis per la quale le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV non si applicano “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI”. Inoltre, l’esclusione per i lavori relativi ad impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento 12 - già prevista nella disciplina fino ad ora vigente - viene subordinata alla medesima condizione (assenza di rischi) anziché alla condizione che essi non comportino lavori edili o di ingegneria civile. Il nuovo comma 2-bis dell’art. 88 del TU prevede poi che le disposizioni specifiche in materia di sicurezza sul lavoro, relative ai cantieri temporanei o mobili, si applichino agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato secondo la procedura ivi definita. Modifiche che riguardano gli obblighi di notifica e di comunicazione agli organi di vigilanza (artt. 225, 240, 250, 277 TUS - art. 32 D.L. n. 69/2013). Il decreto legge ha introdotto, nell’ambito della finalità di semplificazione, la possibilità di provvedere a comunicazioni e notifiche per via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Si tratta, ad esempio, della comunicazione all’organo di vigilanza relativa al superamento dei valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici; ovvero del verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni; ovvero ancora, dell’inizio di lavori che possono comportare per i lavoratori l’esposizione all’amianto o il verificarsi di incidenti che possono provocare la dispersione nelIl Perito Informa Dal nostro consulente legale l’ambiente di un agente biologico pericoloso. Sul punto si rilevi, ancora che il provvedimento in esame ha riformulato l’art. 67 TUS, semplificando la comunicazione che il datore di lavoro deve effettuare all’organo di vigilanza in ipotesi di esecuzione di lavori per la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali o nel caso di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli già esistenti. Modifiche al codice dei contratti pubblici (art. 32, commi 4, 5, 7-bis, D.L. 69/2013) I commi 4 e 5 dell’art. 32 D.L. n. 69/2013 modificano il codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) demandando ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato secondo la procedura ivi definita l’individuazione di modelli semplificati per la redazione - nell’ambito dell’aggiudicazione di appalti pubblici - del piano di sicurezza del cantiere temporaneo o mobile, sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (qualora quest’ultimo non sia richiesto dalla disciplina generale). Il comma 7-bis della norma riguarda, invece, la disciplina del criterio del prezzo più basso nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. La modifica prevede che il prezzo più basso venga altresì determinato al netto delle spese relative al costo del personale - valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavora- tori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pertanto, il costo del personale non costituisce più elemento di prezzo e, quindi, non deve essere più sottoposto a verifica di congruità. Si rilevi che l’art. 4, comma 2, lettera i-bis, del D.L. n. 70/2011, aveva introdotto all’art. 81 D.Lgs. n. 163/2006 il comma 3bis (poi abrogato dall’art. 44, comma 2, D.L. 201/2011) che, con lo stabilire che nei contratti pubblici la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aveva previsto un’analoga procedura tesa a escludere il costo del personale dai criteri per la scelta dell’offerta migliore negli appalti pubblici. Modifiche al DPR n. 1124/1965 (art. 32, commi 6 e 7, D.L. n. 69/2013). Nel DPR 1124/1965, è stato abrogato l’art. 54, così eliminandosi – a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore del SINP12 - l’obbligo a carico del datore di lavoro di denuncia degli infortuni sul lavoro che abbiano per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni. Inoltre, a decorrere dal 1 gennaio 2014 (peraltro, in contrasto con quanto previsto al successivo comma 7), si introduce la comunicazione telematica da parte dell’Inail ad altre pubbliche amministrazioni 12 “Sistema informativo nazionale per la prevenzione”, art. 8 TUS. Il Perito Informa 13 Dal nostro consulente legale relativamente ai dati degli infortuni mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni. La modifica, da un lato, elimina un onere per il datore di lavoro, dall’altro impone alle pubbliche amministrazioni di dialogare attraverso strumenti informatici (il SINP). Da ultimo, sempre con riferimento agli infortuni mortali e a quelli con prognosi superiore a trenta giorni, si limita l’obbligo, per la Direzione territoriale del lavoro, di procedere all’inchiesta ai casi in cui vi sia una istanza da parte del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL. Prevenzione incendi (art. 38 D.L. 69/2013). Il Decreto ha introdotto modifiche al DPR n. 151/2011 in tema di prevenzione incendi. Innanzi tutto si prevede l’esonero dalla presentazione delle istanze preliminari per la valutazione dei progetti (art. 3 DPR n. 151/2011), limitatamente agli enti e privati di nuove attività introdotte dall’allegato I dello stesso DPR, qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. Inoltre, si è introdotta una proroga per i responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I del detto D.P.R. che potranno presentare le istanze di cui agli artt. 3 e 4, entro tre anni, invece che entro i due precedentemente previsti, dalla data di entrata in vigore del DPR n. 151/2011 e, quindi, entro il 7 ottobre 2014. Soppressione certificazioni sanitarie (art. 42 D.L. 69/2013). Il Decreto n. 69/2013 prevede che per i lavoratori rientranti nell’ambito del TUS, non è necessaria la certificazione attestante l’idoneità psico-fisica relativa all’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici (art. 27, primo comma, numero 4°, Regio Decreto n. 147/1927). ****** 14 Il Perito Informa A VENEZIA LA 27A ASSEMBLEA GENERALE. RINNOVATI I VERTICI DELL’EXECUTIVE BOARD E DEL REGISTRATION COMMITTEE INTERNAZIONALI DI EURETA EurEta Mariano Magnabosco è il nuovo Presidente del Board, Urs Gassman il vice e Goran Orup il tesoriere. Roger Koelliker è il nuovo Presidente del Registration Committee composto da Raffaele Gulizia, Salvo Croce, Daniel Seitz. Grande soddisfazione al termine dell’annuale General Assembly che si è svolta quest’anno presso la sede del Collegio dei Periti Industriali di Venezia. Alla presenza dei massimi vertici dell’associazione, Mariano Magnabosco è stato eletto all’unanimità Presidente internazionale di EurEta (Associazione europea delle professioni tecniche dell’ingegneria): a completare l’Executive Board il Vice presidente Urs Gassman Il Perito Informa e il tesoriere Göran Orup. Roger Köelliker è invece il nuovo Chairman del Registration Committee, che si potrà avvalere della provata esperienza di Raffaele Gulizia e dell’entusiasmo delle new entry Salvo Croce e Daniel Seitz. La Germania entra a far parte del nuovo Board. Il Presidente Magnabosco, nel ringraziare tutti i presenti per l’alta carica attribuitegli in maniera trasparente e condivisa, ha auspicato di pote15 EurEta re dare un nuovo impulso all’azione di EurEta per una nuova politica comunitaria a favore delle professioni liberali: ha ringraziato il Board uscente per il prezioso lavoro svolto e si è complimentato con il segretario generale del Ceplis Theodoros Koutroubas per il contributo dato al rapporto sulla formazione professionale continua, redatto dal Working group del Ceplis, e sulle proposte di modifica della direttiva qualifiche professionali alle quali EurEta ha collaborato fattivamente e sinergicamente. Nel suo intervento, Raffaele Gulizia, componente del RC e Presidente di Eureta Italia ha sottolineato che, con il documento dell’Action Plan 2020, l’Europa ha equiparato per la prima volta i professionisti alle PMI (piccole medie imprese) non sotto il profilo giuridico, ma in virtù del loro contributo allo sviluppo economico. Gulizia ha poi portato l’attenzione sulla situazione del nostro Paese, con milioni di professionisti che registrano una depressione dei redditi del 20%, giovani che non riescono neppure ad affacciarsi nel mercato del lavoro o percepire per 16 oltre 10 anni redditi che è offensivo chiamare tali. Durante i lavori, un importante contributo di idee è arrivato dall’intervento del funzionario della Commissione Europea Gaegorz Ambroziewioz che ha relazionato sul nuovo programma quadro che la Commissione Europea si è data per il finanziamento all’innovazione e alla ricerca. Uno specifico programma quindi per una nuova strategia di sviluppo improntata sulla globalizzazione della conoscenza e le misure chiave per l’innovazione. All’intervento è seguito un dibattito che ha messo in luce opportunità e problematiche. (http://cordis.europa.eu/eu-fundingguide/homeeu.html)(http://ec.europa.eu/research/horizon 2020). Koutroubas ha comunicato inoltre che Massimo Baldinato, del Gabinetto del Vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani, ha approvato i suggerimenti e le proposte che Eureta e ha pro- Il Perito Informa EurEta posto in occasione degli incontri promossi dalla Commissione Europea. Baldinato ha salutato con vivo interesse l’iniziativa di Eureta perché arriva in un momento delicato per le politiche destinate alle attività intellettuali in Europa. Nel mese di luglio, il Parlamento dovrà votare in seduta plenaria la direttiva qualifiche che, con l’introduzione della carta professionale europea, mira ad agevolare la mobilità dei professionisti all’interno dei “Single Market”. “In questo ambito, gli studi professionali rappresentano un importante volano per rilanciare l’occupazione e la competitività. Bisogna, però, garantire loro migliori condizioni di accesso al credito, abbattere le barriere burocratiche e far sì che anche le strutture di piccole e medie dimensioni possano accedere ai fondi comunitari”. Il piano, oltre a prevedere una serie di misure concrete, ha il merito di riconoscere la specificità dei liberi professionisti ed il loro contributo al PIL dell’UE. Si vuole intervenire su ambiti chiave quali l’accesso ai finanziamenti (attraverso la creazione di un mercato europeo della micro finanza e la semplificazione della fiscalità per gli investimenti diretti privati), il sostegno allo start-up, la semplificazione amministrativa (attraverso la riduzione dell’onere normativo) e l’internazionalizzazione delle imprese. Sono previsti degli interventi anche in materia di accesso alla libera professione, con la rimozione degli ostacoli considerati ingiustificati e non necessari. La Commissione Ue ha nominato un Il Perito Informa gruppo di lavoro che dovrà individuare le linee di intervento per promuovere l’attività e la mobilità delle professioni in Europa. Sulla stessa linea, il gabinetto del vicepresidente della Commissione Ue, Antonio Tajani, che ha lanciato poco più di un mese fa l’Action Plan per l’imprenditoria 2020. “Abbiamo deciso di cambiare marcia in favore dei professionisti” ha detto Tajani “Fino a oggi abbiamo visto politiche rivolte quasi esclusivamente alle imprese, ma nel tessuto economico e sociale europeo le libere professioni ricoprono un ruolo fondamentale per lo sviluppo e l’occupazione”. La Confederazione europea dei sindacati (CES), il Comitato sindacale europeo dell’Istruzione (ETUCE), il Servizio Pubblico Unione europea (FSESP), il Consiglio d’Europa del personale professionale e manageriale (EUROCADRES), il Consiglio europeo delle professioni liberali (CEPLIS) e l’associazione europea delle professioni tecniche (Eureta) notano con soddisfazione che il processo di adozione della direttiva che modifica la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e la Regolamentazione relativa alla cooperazione amministrativa 17 EurEta attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI), sta raggiungendo l’iter di completamento. “A questo punto - ha aggiunto Koautroubas va riconosciuto il buon lavoro delle commissioni parlamentari incaricate di modifiche al testo, e in particolare il buon lavoro della commissione IMCO e della signora Bernadette Vergnaud, europarlamentare, responsabile per la relazione finale del Parlamento europeo. Le opinioni del soggetti interessati e le parti sociali sono state significativamente prese in considerazione dai rappresentanti dei cittadini europei, in particolare in materia di formazione comune, sviluppo professionale continuo, accesso parziale e meccanismo di allerta. Il Presidente Mariano Magnabosco ha quindi evidenziato che la possibilità data alle parti sociali e alle organizzazioni professionali di partecipare allo sviluppo di strutture di formazione comune è un importante passo in avanti: “un passo avanti verso un sempre crescente coinvolgimento delle parti interessate nella redazione della normativa che disciplina la loro formazione. L’inserimento nel testo da parte del Parlamento europeo dello Sviluppo Professionale Continuo è un motivo in più di soddisfazione per l’importante miglioramento conseguito anche grazie all’impegno di EURETA.” Ed il neo eletto presidente Magnabosco ha ulteriormente aggiunto “desiderano riaffermare il nostro impegno a lavorare in collaborazione con le istitu- 18 zioni dell’Unione europea e dei governi nazionali, non appena la nuova direttiva sarà adottata nei confronti di una attuazione efficace e realistica del testo in questione. Il nostro obiettivo comune è il completamento di un mercato interno in cui tutti i liberi professionisti possano beneficiare pienamente della libertà di circolazione nell’esercizio della loro professione. In conclusione del suo intervento e dell’Assemblea, Magnabosco ha ringraziato tutti i componenti del Board e del Registration Committee uscenti per il loro impegno profuso. “Un particolare ringraziamento – ha concluso – va fatto, a nome mio personale, del Board e di tutti gli iscritti, a Raffaele Gulizia un pilastro della nostra organizzazione che, dopo anni di grande impegno appassionato e costruttivo, lascia il Board per sua volontà, ma continua il suo impegno in EurEta all’interno del Registration Committee dove sicuramente saprà portare la sua consueta passione, la sua grande esperienza nel settore, la sua capacità, la sua volontà di fare progredire i professionisti a livello europeo”. Salvo Croce - Additional Member of the Registration Committee of Eureta International Il Perito Informa TEST DELLA FIBRA OTTICA Articolo del produttore Avv. Stefano Comellini (www.avvocatocomellini.it) - Dott.ssa Annalisa Settimo (Studio Legale Comellini) Nella realizzazione di un link in fibra ottica, la fase di test è fondamentale per assicurarsi che la qualità delle tratte e delle terminazioni sia sufficiente a trasmettere segnali video, vocali o dati senza una eccessiva degradazione. Con l’aumento delle velocità trasmissive, l’assenza di elementi di attenuazione sulla tratta ottica e, dunque, la verifica della corretta installazione della tratta, acquisiscono via via sempre maggiore importanza in quanto il “budget” di attenuazione massima ammesso all’aumentare della velocità di trasmissione decresce in maniera molto elevata. Da un punto di vista “normativo” questi sono i riferimenti utilizzati: • ISO/IEC 11801 AMD2 • ISO/IEC TR 14763-3 (Giugno 2006) - Information technology – Implementation and operation of customer premises cabling – Part 3: Testing of optical fiber cabling. • ISO/IEC 61280-4-1 - Fiber optic communication subsystem basic test procedures Part 4-2: Fiber optic cable plant- Singlemode fiber optic cable plant attenuation • ISO/IEC 61280-4-2 - Fiber optic communication subsystem test procedures Part 4-1: cable plant and links – multimode fiber optic plant attenuation measurement. • EN 50346 (Dec 2002) - Information technology - Cabling installation – Testing of installed cabling. • EN 50173-1 • ANSI/TIA/EIA-526-7 • ANSI/TIA/EIA-526-14A • TSB 140 Tali normative fissano i parametri (sempre più stringenti) che devono caratterizzare un link in fibra ottica. Per verificare che tali parametri siano rispettati esistono diversi passi di verifica e test: si parte da una verifica fisica delle terminazioni (tramite microscopio) si passa per una verifica di attenuazione in funzione della lunghezza e delle caratteristiche del link ottico (numero connettori ed eventuali giunti) tramite Sorgente e Power Meter (metodo molto lento e manuale che può essere fonte di errori) o strumenti OLTS automatici (più precisi e più immuni all’errore). Questa è la certifica basilare per i link ottici o Tier1. Gli standard prevedono anche una eventuale certifica Tier2 o Estesa tramite OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) che pemette di migliorare ulteriormente le performence del link ottico Il Perito Informa 19 Articolo del produttore e, nel caso la certifica di base dia esito negativo, di individuare velocemente il problema del link. Verifica fisica I Microscopi presentano varie tipologie di ingrandimento a seconda degli impieghi (in campo o in laboratorio). Per la verifica in campo si consiglia un microscopio di precisione a 200x o, ancora meglio, la versione 320x che offre un’alta qualità di ingrandimento. Per consentire una verifica agevole su tutte le connessioni tali microscopi devono includere un adattatore universale per ferrule a 2.5mm. Molto utili sono i microscopi elettronici che consentono una visualizzazione immediata del connettore ed anche uno scaricamento delle immagini su supporto informatico. La verifica fisica consente anche di affrontare al meglio uno degli elementi apparentemente più banali, ma in realtà più deterioranti in assoluto delle performance di un link ottico: la presenza di sporcizia. • Le connessioni sporche sono la principale causa dei problemi sulle fibre ottiche (85%) • Lo sporco che crea problemi è in ogni parte: - sospeso in aria - sulla pelle - all’interno dei connettori • All’aumentare della velocità di trasmissione sulle Fibre corrisponde una diminuzione del budget di attenuazione ammesso - Quindi anche meno tolleranza sulla sporcizia dei connettori contaminati 20 Il Perito Informa Articolo del produttore • CHIUNQUE lavori con le fibre necessita di ispezionare e pulire le terminazioni prima di ogni connessione Certifica di attenuazione Il Power Meter misura l’attenuazione in dB della tratta e richiede una taratura, sia del livello di potenza che della sensibilità della lunghezza d’onda, per garantire la precisione nelle misure. Per la generazione del segnale ottico analizzato dal Power Meter è necessaria una Sorgente Ottica di appropriata lunghezza d’onda. La sorgente produce energia luminosa a lunghezza d’onda e livello di potenza prestabiliti. Questa sorgente ottica deve essere a LED per le fibre Multimodali e Laser per le fibre Monomodali (non è ammessa dagli standard l’uso di sorgenti VCSEL La procedura della certifica prevede dapprima la creazione di un riferimento collegando direttamente Sorgente e Power Meter. Poi viene inserita la fibra sotto test e, per differenza, si ottiene l’attenuazione in modo preciso. Per le verifiche di attenuazione in campo è obbligatorio almeno un Power Meter portatile unitamente ad un Light Source, normalmente inclusi in un’unica valigetta completa di bretella di lancio e adattatore. E’ poi consigliabile l’uso di apparecchi provvisti di un involucro protettivo in gomma che li preservi dai danneggiamenti. Esistono Power Meter per tratte multimodali e altri per tratte monomodali. L’accoppiamento di due power meter su TX e RX della stessa tratta consente l’implementazione di un sistema di test OLTS, che simula nel migliore di modi il funzionamento della tratta ottica e dunque consente la certificazione della tratta in pochissimi secondi ed in maniera molto accurata. La certifica di Base (tier 1) ha il pregio di eseguire una misura molto accurata della attenuazione totale del link ottico richiesto dagli Standard, ma non riesce a valutare le perdite o le riflessioni causate da ogni singolo componente del link (giunti a fusione e connettori), inoltre in caso di interruzione della fibra non è in grado di individuare il punto di rottura. Il Perito Informa 21 Articolo del produttore Di fatto viene fatta una “fotografia” delle performance della tratta nel suo complesso ma non è possibile vedere il dettaglio “all’interno” della tratta o, addirittura individuare i punti di interruzione della stessa. Tali funzionalità sono possibili solo con strumenti di tipo OTDR. Certifica Estesa con OTDR. L’ODTR visualizza le prestazioni di una rete in fibra ottica (e ne localizza eventuali interruzioni) fornendone una rappresentazione grafica delle caratteristiche ottiche. Lo strumento lancia nella fibra degli impulsi ottici e, analizzando la frazione di luce riflessa, restituisce il profilo di attenuazione del link. Questo profilo indica le varie sorgenti di attenuazione/riflessione presenti (fusioni, connettori, ecc.) indicandone la posizione esatta. L’OTDR è in grado di misurare una tratta completa in fibra ottica con le tre misurazioni fondamentali: misura di distanza , di attenuazione e di riflessione e di certificarne le caratteristiche anche se la misura della lunghezza e dell’attenuazione non è precisa e dipende da diversi fattori che vanno dalla precisione intrinseca dell’OTDR, dalla lunghezza dell’impulso generato e dal setup impostato. Tale strumento è comunque di fondamentale importanza per gli installatori di reti ottiche. I più diffusi OTDR sono provvisti di svariati moduli ottici intercambiabili, a singola e doppia lunghezza d’onda, multimodale e monomodale, per lunghezze d’onda da 850 a 1550 nm. Come si è evidenziato i sistemi OLTS basati su Power Meter simulano in modo adeguato il funzionamento del link ottico ma non consentono di individuare i punti di malfunzionamento della tratta, né di individuare elementi di possibile miglioramento delle performance, dunque, da un punto di vista normativo, la CORRETTA CERTIFICA di un impianto in fibra ottica avviene solo con l’utilizzo contemporaneo di questi due sistemi: OLTS e OTDR. Per maggiori informazioni rivolgetevi a: G.F.O. Europe FIBRE OTTICHE COMPONENTI & ACCESSORI Corso Unione Sovietica, 529/bis int. 4 - 10135 TORINO Tel.: +39 011 3489550 Fax: +39 011 3489511 E-mail: [email protected] - Internet: www.gfoeurope.it 22 Il Perito Informa TERMOTECNICA E ALTRO Norme e Leggi di Enrico Fanciotto ACE o APE Il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013 oltre alla proroga degli incentivi fiscali ha introdotto la definizione di un nuovo documento in sostituzione dell’Attestato di Certificazione Energetica : l’ Attestato di Prestazione Energetica. Questa nuova definizione ha creato inizialmente un certo fervore e stupore specialmente tra i notai fino alla pubblicazione della loro circolare n. 64 sotto pubblicata: Il Perito Informa Enrico Fanciotto 23 Norme e Leggi 24 Il Perito Informa Norme e Leggi In data successiva anche il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto ad emanare una circolare in merito: Il Perito Informa 25 Norme e Leggi In attesa dei decreti attuativi la situazione rimane quella pregressa. 26 Il Perito Informa ELETTROTECNICA Norme e Leggi di Antonello Greco Regole tecniche per la connessione di Utenti attivi e passivi Terminata l’inchiesta pubblica di due varianti alle regole tecniche di connessione di Utenti attivi e passivi, norme Cei 0-16 e Cei 0-21. Nel frattempo segnalo che è già disponibile l’aggiornamento della “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”. Si tratta dell’errata corrige alla terza edizione della Norma 0-16, elaborata dal Comitato Elettrotecnico Italiano, e disponibile gratuitamente all’indirizzo www.ceiweb.it Nell’aggiornamento troviamo indicazioni circa le smartgrid e, in particolare, sul tema dei segnali di comando trasmessi dai distributori mirati a compensare situazioni locali o generalizzate correlate ai parametri riguardanti alla qualità del servizio elettrico reso all’utenza (intesi come utenti attivi e/o passivi). Un’altra importante modifica della norma, rispetto all’edizione precedente, è la riduzione della parte dedicata agli impianti a tensione superiore a 35 kV, essendo la gran parte delle linee in AT divenuta di proprietà del Gestore della rete di trasmissione nazionale e regolate, perciò, dal relativo codice di rete. Ricordo, infatti, che la Norma Cei 0-16 ha lo scopo di definire i criteri tecnici per la connessione degli Utenti alle reti elettriche di distribuzione con tensione nominale in corrente alternata superiore a 1 kV fino a 150 kV. Per quanto attiene la connessione alle reti con tensione nominale superiore a 35 kV (reti AT – AAT), le prescrizioni della presente Norma si applicano esclusivamente alle connessioni di Utenti in antenna da Cabina Primaria. Il Perito Informa Norma Cei 64-8 Ai più attenti non sarà sfuggita la pubblicazione della variante V1 alla Norma CEI 64-8:2012:06. Il documento contiene due nuove Sezioni, l’inseriAntonello Greco mento di una prescrizione relativa alle modalità di connessione di componenti elettrici, nonché una modifica nella Parte 6 relativa alle verifiche. Le nuove sezioni sono la 442 “Protezione degli impianti contro i guasti tra sistemi di II e III categoria e la terra e la 722 – “Alimentazione dei veicoli elettrici”. In particolare, nella sezione 442 sono indicati i provvedimenti da adottare al fine di evitare tensioni pericolose sugli impianti elettrici di I categoria (BT) a causa di un guasto a terra nei sistema di II categoria (MT) o di III categoria (AT). Nella sezione 722 sono, invece, indicate le prescrizioni particolari che si applicano ai circuiti previsti per alimentare i veicoli elettrici ai fini della loro carica ed alla protezione in caso di corrente che fluisce dai veicoli elettrici verso la rete di alimentazione privata e pubblica. Qualificazione degli installatori e certificazione energetica Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 3 agosto 2013, n. 90 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione 27 Norme e Leggi avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”. Una prima modifica riguarda il sistema di qualificazione degli installatori e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, previsto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (articolo 17). Fra le altre modifiche segnalo quelle riguardanti il miglioramento della prestazione energetica degli edifici. In particolare, relativamente agli “edifici a energia quasi zero”, a partire dal 31 dicembre 2018, “gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione” (decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192). Articolo 32 - capacità e requisiti professionali degli ASPP e RSPP; Articolo 37 - formazione e aggiornamento dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e dei RLS; Articolo 67 - notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio; Articolo 71 - verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro; Articolo 73 - informazione, formazione e addestramento all’uso delle attrezzature di lavoro; Articolo 88 - campo di applicazione del Titolo IV; Art 104 - elaborazione di POS, PSC e fascicolo dell’opera; Art 225 - comunicazione nel caso di esposizione ad agenti chimici oltre i valori limite. Cantieri temporanei o mobili Protezione contro i fulmini Con la Legge 9 agosto 2013, legge di conversione del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, invece, sono state introdotte alcune importanti modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In attesa della pubblicazione della guida relativa alle misure di protezione contro le sovratensioni nei casi in cui è necessario coinvolgere il Distributore ai fini della realizzazione di tale protezione (Guida Cei 81-27), segnalo la pubblicazione della prima edizione della Guida Cei 8128:2013-07 “Guida alla protezione contro i fulmini degli impianti fotovoltaici”. Importante documento di riferimento per gli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica del distributore, scopo della Guida è definire quando e quali misure di protezione sono necessarie, dove e come devono essere installate. Completa il documento l’Allegato A con tre esempi di applicazione della Guida. Fra queste troviamo: Articolo 3 - campo di applicazione; Articolo 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro; Articolo 26 - obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione; Articolo 27 - sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi; Articolo 29 - modalità di effettuazione della valutazione dei rischi; Articolo 31 - servizio di prevenzione e protezione; 28 Il Perito Informa IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA News Avv. Stefano Comellini (www.avvocatocomellini.it) La diversità delle due figure con riferimento alle responsabilità in tema di sicurezza. Ne tratta la Corte di Cassazione, Sez. IV penale, con la sentenza n. 40890/12 depositata il 18 ottobre 2012. Al fine di recuperare i residui di scarto della lavorazione dei giorni precedenti, un lavoratore saliva su un carrello elevatore (appartenente alla società dell’imputato ricorrente) la cui pedana in legno, tuttavia, non era perfettamente ancorata al telaio, così che l’uomo precipitava, riportando lesioni dalle quali era, infine, derivata la morte. Il processo a carico del legale rappresentante della società, alle cui dipendenze lavorava il dipendente deceduto, si concludeva con la sua condanna, poi parzialmente riformata in appello per intervenuta prescrizione di due capi di imputazione, ma con conferma delle statuizioni civili a favore della parte civile costituita. Con un primo motivo di ricorso, l’imputato contestava avanti la Corte di Cassazione l’affermazione della sua responsabilità penale posto che, a suo dire, i giudici di merito non avevano considerato l’effettiva struttura della società. Il legale rappresentante della stessa aveva, infatti, nominato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione e un direttore di stabilimento. Sul punto, la Suprema Corte, richiamando la sua consolidata giurisprudenza, ha affermato che la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non corrisponde a quella di delegato per la sicurezza. Infatti, quest’ultima figura – “meramente eventuale” - si caratterizza per il fatto che egli è “destinatario di poteri e responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro” e, quindi, “deve essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con rigorose modalità”. D’altro canto, il responsabile del servizio di prevenIl Perito Informa zione e protezione rappresenta un mero ausiliario, un consulente del datore di lavoro, sul quale ultimo continuano a gravare tutti gli obblighi in materia, tesi a neutralizzare le situazioni di rischio. Pertanto, solo in presenza di un responsabile della sicurezza è possibile avere una delega di funzioni (con tutte le delicate questioni, ovviamente, che la delega di funzioni porta con sé in punto di accertamento dei poteri del delegato). Il che non significa, ha precisato la Corte, che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non possa essere chiamato a rispondere penalmente per un infortunio sul lavoro. Egli può, infatti, concorrere nel reato del datore di lavoro tutte le volte in cui l’infortunio “sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare”. Da ultimo, la Corte rileva quale sia il ruolo del comportamento colposo del lavoratore sulla fattispecie di reato ascritta al datore: il comportamento negligente del lavoratore non può portare all’esclusione della responsabilità del datore di lavoro quando la condotta colposa sia stata posta in essere in un quadro di “cautele insufficienti”, come accertato nel caso di specie dai giudici di merito con una motivazione immune da vizi logici. Infatti, la legislazione speciale impone l’adozione delle specifiche cautele anche per neutralizzare la “disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni”, solo un comportamento abnorme e imprevedibile potendo escludere la responsabilità del datore di lavoro. 29 News L’INGERENZA DEL RSPP DETERMINA LA SUA RESPONSABILITÀ PENALE. Avv. Stefano Comellini (www.avvocatocomellini.it) In tema di sicurezza sul lavoro, chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter impartire loro ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, di per ciò solo, tenuto ad attuare le prescritte misure di cautela e a disporre ed esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che altri soggetti siano formalmente o di fatto gravati dello stesso obbligo per un diverso o medesimo titolo. Con la sentenza n. 4958 del 31 gennaio 2013, la Corte di Cassazione, Sez. IV, ha confermato la responsabilità dell’incaricato del servizio di prevenzione e protezione in azienda per l’infortunio occorso a un dipendente, affermando la penale rilevanza della sua condotta perché direttamente causativa dell’evento. Il fatto contestato, oggetto del procedimento penale, riguardava un infortunio causato dal ribaltamento di una gru per il carico eccessivo, così determinandosi lo schiacciamento della cabina di manovra e il conseguente ferimento del lavoratore. Dalle indagini era emerso come fosse stato proprio l’imputato, il quale oltre alla qualifica di responsabile del servizio di prevenzione e protezione si occupava di gestire personalmente i lavori nel cantiere, a ordinare di eseguire con la gru quel sollevamento, pur a fronte delle perplessità espresse dal dipendente riguardo alla tenuta del carico. Il RSPP non aveva, quindi, limitato la sua attività ad una mera fase preventiva e consultiva, ma aveva assunto un ruolo operativo, così da rivestire nei confronti dei dipendenti una posizione di garanzia. È bene ricordare che il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) è definito dall’art. 2, comma 2 lett. l), D.Lgs. 81/2008 come l’ “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di preven30 zione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori” al cui vertice opera il responsabile del servizio medesimo (RSPP). Ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. 81/2008, compete al responsabile del servizio individuare e valutare i fattori di rischio; determinare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; elaborare le misure preventive e protettive di cui all’art. 28, comma 2, del medesimo decreto, i sistemi di controllo di tali misure e le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori fornendo loro le informazioni di cui all’art. 36; partecipare alle consultazioni e alle riunioni periodiche in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta di un ruolo prettamente consultivo, di promozione e supporto alle decisioni del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, al fine di agevolare quest’ultimo nell’apprestare ogni misura necessaria a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti nel rispetto degli obblighi fissati, in primis, dall’art. 2087 c.c. In questo contesto, se da un lato il datore di lavoro non è esentato dagli obblighi derivanti, in tema di sicurezza, dalla sua posizione di garanzia nei confronti dei propri subordinati, la mancanza di poteri d’intervento idonei ad influire sulla corretta implementazione della normativa prevenzionistica, manda esente il responsabile del servizio di prevenzione e protezione da colpa per eventuali omissioni, così che la responsaIl Perito Informa News bilità sarà ascrivibile al solo soggetto effettivamente in grado di adempiere agli obblighi di legge, vale a dire, in primis, il datore di lavoro. Tuttavia, la Cassazione afferma come (anche) il RSPP possa essere responsabile degli eventi dannosi quando essi siano riconducibili, anche, all’omessa segnalazione di carenze di sicurezza delle quali era a conoscenza o che avrebbe dovuto conoscere. In tali evenienze, egli risponderà, a seconda dei casi, dei reati di lesioni colpose o di omicidio colposo (Cass., Sez. IV, 27/01/2011 n. 2814). In questi termini si è espressa la Suprema Corte (Cass. n. 2814/2011): vi è una (cor)responsabilità del RSPP, in caso di verificazione dell’infortunio, quando questo sia oggettivamente e direttamente riconducibile ad una situazione pericolosa che proprio il RSPP avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione. Infatti, in tal caso, l’omissione colposa al poteredovere di segnalazione da parte del RSPP, impedendo l’attivazione dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, costituisce una concausa dell’evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio. Con la conseguenza, quindi, che, qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, egli sarà chiamato a rispondere, insieme a questi, dell’evento dannoso derivatone. Inoltre, sotto altro profilo, ed è questo il punto Il Perito Informa toccato dalla sentenza in esame, si consideri che l’art. 299 D.Lgs. 81/2008 ha affermato espressamente il “principio di effettività”, estendendo i doveri del datore di lavoro, del dirigente e del preposto anche a chi ne eserciti di fatto i poteri giuridici, con ciò ponendo in luce lo stretto collegamento esistente tra l’esercizio del potere organizzativo/direttivo e le corrispettive responsabilità in materia prevenzionistica. Ne consegue che, per identificare correttamente le posizioni di garanzia in materia di infortuni e malattie professionali, in particolare in organizzazioni complesse, quanto rileva non è tanto la formale investitura all’interno dell’impresa quanto piuttosto la concreta attività posta in essere. Ne consegue, a tali fini, che la natura della violazione e la dinamica dell’evento lesivo saranno determinanti per distinguere a quale, tra le funzioni esercitate in concreto in azienda, sia imputabile la carenza di protezione, a prescindere dalla qualifica attribuita e dal ruolo assegnato al soggetto agente. Infatti, in tema di sicurezza sul lavoro, chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter impartire loro ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, di per ciò solo, tenuto ad attuare le prescritte misure di cautela e a disporre ed esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che altri soggetti siano formalmente o di fatto gravati dello stesso obbligo anche a diverso titolo. In conclusione, la sentenza qui in esame, in linea con la pregressa giurisprudenza, anche precedente la vigenza del T.U. per la sicurezza e la salute dei lavoratori, valorizza e responsabilizza l’attività gestoria quale fonte di responsabilità penale, al di là ed a prescindere da ogni formale qualifica lavorativa. 31 Associazione Periti Industriali Torino il Segretario Paolo Revelli Corso Unione Sovietica 455 – 10135 TORINO - Tel. 0115625448 – Fax 0113716908 - [email protected] - www.apit-to.net Il Perito Informa 32
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