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Corte d’Appello di Catania
Sezioni Penali
Atto d’appello
Procedimento
……….. R.G.N.R.; …….. R.G.Augusta
Sentenza Tribunale di Siracusa – Sezione Distaccata di Augusta del ……, n° ……… R.G.Sent., depositata il ……..
L’avvocato……….., difensore di …………, nata ad ……… in data …………., imputata
nel suindicato procedimento, condannata con sentenza n° ………..pronunziata
all’udienza del 28 maggio del 2013 dal Giudice del Tribunale di Siracusa –
Sezione Distaccata di Augusta, …………… propone atto d’appello, indicando,
contestualmente, i motivi posti a fondamento dell’impugnazione.1.
Assoluzione dall’imputazione ascrittale al capo a)1 della rubrica, ex
art. 530, comma1, c.p.p., per insussistenza del fatto e/o per non aver
commesso il fatto;2.
Dichiarazione di non doversi procedere, ex art. 531, comma 1, c.p.p.,
per intervenuta prescrizione del reato;3.
Applicazione della circostanza di cui all’art. 62 bis CP
4.
Compensazione totale delle spese processuali, per giusti motivi,
previa sospensione della condanna al pagamento delle stesse.
Premessa
La pars motiva della sentenza evidenzia come gli elementi probatori acquisti
siano di tale gravità, precisione e concordanza da determinare, oltre ogni
ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell’imputata.-
Rilievo, assumono , nel costrutto dimostrativo, le intercettazioni ambientali e
telefoniche; di talchè il Giudice di prime Cure rinviene “ulteriori, n.d.r.”
elementi dalle stesse dichiarazioni rese dall’imputata alla P.G. del
Commissariato di P.S. di Augusta in data 06.05.2004, e, segnatamente, nella
parte in cui “riferirebbe il falso, dato che a inchiodare l’imputata sono le sue
stesse parole intercettate nel punto in cui la stessa ha dichiarato che tutto
quello che aveva riferito alla polizia era falso; si vedano i paragrafi dedicati
alle intercettazioni”; pag.83 della sentenza. 1 ……………, per il delitto previsto e punito dall’art.378 c.p., perché, rendendo mendaci
dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria in ordine ai rapporti tra ………….. e ……………., e,
segnatamente prospettando l’esistenza di un mandato di consulenza professionale conferito dal
…………… al ………… aiutava quest’ultimo ad eludere le investigazioni dell’Autorità. In Augusta
il 06 maggio del 2005 (rectius: n.d.r. 06 maggio 2004, vds. verbale di sommarie
informazioni di riferimento, mero errore materiale)
Premesso che dal tenore delle intercettazioni emergerebbero, secondo il Giudice di
primo grado, elementi indizianti nei confronti dell’imputata ……………,
il Tribunale valorizza in sentenza, avallando l’impianto accusatorio, il
contenuto del verbale delle sommarie informazioni rese dall’imputata
……………. in data 06.05.2004 al Commissariato di P.S. ad Augusta.Tale assunto dimostra ogni suo limite allorquando si evidenzi un dato: si
assume, infatti, che la …………… “avesse consapevolmente riferito il falso alla
polizia giudiziaria allorchè venne sentita in merito ai rapporti tra l’imputato e
le Nuove costruzioni”.Ogni prospettiva muta, allorquando tale assioma venga meno.-1Assoluzione della …………….. dal reato ascrittole perché il fatto non
sussiste e/o per non averlo commesso
Ma prima, occorre determinare se realmente la ………….. avesse commesso il
delitto ascrittole.L’assunto sopra prospettato non appare condivisibile in quanto
presupporrebbe che la ………… avesse tenuto, nel corso dell’esame da parte
della P.G., un atteggiamento negativo, idoneo ad escludere o fuorviare le
investigazioni o ad intralciare le ricerche degli organi di polizia.È evidente che la difesa non possa condividere l’assunto motivazionale reso
dal giudicante, atteso che la ………….., nel corso del verbale di sommarie
informazioni del 06 maggio 2004 ha precisato di essere a conoscenza
dell’esistenza di un rapporto di consulenza professionale, richiesto dal
………… al …………, dalle fatture emesse per prestazioni per consulenza
professionale. Nulla vieta che sino alla mattina del 6 maggio 2004, la …………. avesse
discusso con il ………… della denuncia che era stata sporta dal ……………., ma
ciò non è in alcun modo riconducibile nell’alveo dell’art. 378 c.p., né sotto il
profilo oggettivo, né tantomeno sotto il profilo della ragionevole
consapevolezza da parte della ………….. dell’apprezzabilità del suo contributo
di aiuto a…………..-
Prova del dato discende dal carteggio processuale, dal quale si desume tra
l’altro, chiaramente, come il contratto di consulenza tra ……….. e……….o sia, al
di là della ricostruzione argomentativa del Giudice di prime cure, da far
risalire all’anno 1998 (si vedano le dichiarazioni della parte civile costituita,
sig. …………., rese all’udienza del 04.07.2008 , pagg.52/53 e ancora a pag.
56/57 ove si contesta alla parte civile …………, di aver redatto una nota sulla
fattura n°59/’98 , dal seguente tenore “ Nota bene, la presente è stata girata
testualmente alla ditta ………., senza decurtare le spettanze della ditta ………e
del sig………..).Orbene, la segretaria ……….. inizierà la sua attività lavorativa, alle dipendenze
di …………., solo qualche anno più tardi, fino a metà dell’anno 2002 la signora
……….. si occupava della contabilità dello studio ………… (vds. verbale di
udienza del 25 gennaio 2011, pagg 25 e ss., esame della teste). Sul punto, ci si
riserva sin d’ora, di meglio specificare con dei puntuali motivi aggiunti.Ebbene, tutto ciò premesso, in punto di fatto, occorre soffermarsi in ogni caso
sull’erronea valutazione e interpretazione delle norme del codice di rito che
il Tribunale ha ritenuto di poter realizzare attraverso una singolare e
soggettiva rivisitazione del problema, posto dalla difesa, sin dal momento in
cui ha preso abbrivio il procedimento/ processo a carico della signora
………….., ovvero: il problema della utilizzabilità del verbale di sit del
06.05.2004 - la questione circa il momento di emersione della veste di
indagata dell’imputata ………..; (pag 84 della sentenza di primo grado).Nella pars motiva della sentenza impugnanda, il Tribunale introduce un tema
giuridico privo di fondamento logico e giuridico: “ in ogni caso
l’intercettazione del 06.05.2004, alle ore 11,10 in cui l’imputata si mette
d’accordo con l’imputato ……….. in merito alle dichiarazioni da rendere alla
polizia giudiziaria nel corso del suo interrogatorio ( svoltosi poi lo stesso
06/05/2004, alle ore 16,40) non legittima una illazione di illegittimità
dell’attività espletata. Infatti, innanzitutto, come si è detto la convocazione
dell’imputata ……….. era precedente all’intercettazione. In altri termini,
l’esigenza di sentire l’imputata ………… era nata prima dell’intercettazione. In
secondo luogo, non avrebbe avuto senso giuridico –processuale invitare ………….
a presentarsi in Commissariato per essere sentita a sommarie informazioni,
munita di difensore alla luce della stessa intercettazione, in quanto in quel
momento l’imputata anche tenuto conto dell’intercettazione, aveva solo la
veste di persona informata sui fatti L’emersione di indizi di reità si verifica in
esito all’interrogatorio e non prima: sulla scorta dell’intercettazione infatti gli
inquirenti potevano solo inferire che vi era la possibilità ( da un punto di vista
psicologico) che l’imputata non riferisse il vero nel corso del suo interrogatorio.
In ogni caso, la questione temporale circa il momento in cui l’imputata è stata
chiamata dalla polizia per essere sentita ( e quindi circa il momento
dell’insorgenza dell’esigenza investigativa di sentire le sue dichiarazioni) e il
momento in cui l’imputata ha assunto la veste di indagata, è risolta
dall’intercettazione stessa del 06.05.2004, ore 11,09 che la difesa addita a
dimostrazione delle proprie illazioni. Infatti, nel corso dei dialoghi, l’imputata
dice di “ non voler passare i guai” e che “ deve presentarsi entro oggi” ( ovvero
lo stesso 06.05.2004), tanto che esclama “ io non ci voglio andare””. L’assunto motivazionale offerto dal Tribunale è affetto dai vizi denunziati in
premessa; come denota la scelta di:
1. non far assumere rilevanza all’eccezione che rende inutilizzabili, ex
art. 63 CPP,le sommarie informazioni - rectius: interrogatorio, in
sentenza - da cui si origina la rubrica elevata per il capo A) alla signora
………….;
2. dell’avere, sempre con riferimento al fatto di cui al capo A)
assolutamente malinteso la quaestio posta in ordine alla corretta
applicazione della Legge penale, in relazione agli artt. 378, 384 CPP,
specie alla luce della recente sentenza resa dalla Corte Costituzionale.
Appare opportuno affrontare, in primo luogo, le tematiche afferenti il fatto di
reato rubricato sub A), relativo alle mendaci dichiarazioni rese alla PG, prima
sotto il profilo dell’inosservanza dell’art. 63 CPP e successivamente
sull’inosservanza del combinato disposto degli artt. 378, 384 CPP.statuisce l’art. 63 CPP:
1. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non
imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende
dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità
procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali
dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la
invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono
essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
2. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di
imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non
possono essere utilizzate [191].
Ovvio che l’interrogatorio reso dalla signora ………….. è inutilizzabile sotto
due distinti profili.Attese le conoscenze acquisite dall’inquirente nel procedimento, la
signora …………., sin dall’inizio avrebbe dovuto esser sentita quale
persone indagate per il delitto poi rubricato sub a) e, comunque, atteso
che secondo l’assunto sostenuto, stava rendendo dichiarazioni da cui
emergevano indizi di reità, poi trasmutati nel capo d’imputazione sub
a), l’esame avrebbe dovuto essere interrotto, procedendo ai dovuti
avvisi.In qualsiasi caso, le dichiarazioni che sostanziano il capo d’imputazione sub
a) sono inutilizzabili.Statuisce sul punto la giurisprudenza di legittimità con riguardo al profilo di
cui al Co. 2° dell’art. 63 CPP che:
L'inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'art. 63, comma 2, c.p.p., delle
dichiarazioni rese da soggetti che fin dall'inizio avrebbero dovuto essere
sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte a indagini richiede che a
carico di tali persone risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non
gravi, indizi di reità. Tale condizione non può automaticamente farsi derivare
dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti
in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di
addebiti penali a loro carico. Occorre invece che tali vicende, per come
percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non
poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando
necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a carico di tutte le
persone coinvolte o di talune di esse. Cassazione penale, sez. V, 15
maggio 2009, n. 24953 C.F. e altro Diritto & Giustizia 2009.Che gli indizi fossero addirittura gravi, è dimostrato dalla circostanza
secondo cui il favoreggiamento personale, compiuto in data 6 maggio del
2004 è stato oggetto di autonomo capo d’imputazione. Ciò induce ad altra
riflessione: è noto che le dichiarazioni "indizianti" evocate dall'art. 63 comma
1 c.p.p., sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona
informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità
penale, e non quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto
tipico di una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale,
la calunnia o la falsa testimonianza.La suddetta norma di garanzia, infatti, è ispirata al principio nemo
tenetur se detegere che salvaguarda la persona che abbia commesso un
reato e non quella che il reato debba ancora commettere. Ebbene, la
signora…………., con le sue dichiarazioni ha compendiato la sua penale
responsabilità in ordine al fatto primigenio, e ciò basta per far rilevare come
l’interrogatorio, a quel punto, doveva essere sospeso.Volendo sintetizzare l’assunto qui sostenuto:
l’ interrogatorio/ sommarie informazioni è inutilizzabile, cioè insuscettibile
a produrre alcun effetto: esso certo non vizia gli atti successivi, ma in sé è
improduttivo ed inutilizzabile: ad un atto privo di efficacia si riconosce la
capacità di produrre l’effetto penalmente rilevante.Il Tribunale, riconoscendo l’inutilizzabilità doveva comprendere che dall’atto
viziato non poteva certo argomentarsi un profilo di responsabilità.Il Tribunale, con palese malinteso, presume di ricondurre la questio proposta
ad una mera faccenda di convocazioni precedenti all’intercettazione della
mattina del 06 maggio 2013 e ad una mera congettura secondo la quale al
momento della convocazione la Polizia “ non poteva certo sospettare che la
………….. le avrebbe mentito” ; ( vds. pag.85 sentenza impugnanda).Ovviamente, questa difesa non ha mai inteso percorrere tali vie, invero
risibili dal punto di vista della corretta applicazione del precetto penale
al caso di specie.Ben diverso era il profilo proposto per valutare l’applicabilità al caso di
specie, la contestazione di cui al capo a) della rubrica, già precedentemente
valutata sotto diversa prospettiva, dell’art. 384 CP.La Corte Costituzionale, con sentenza del 20 marzo 2009, n. 75 ha infatti
affermato il principio secondo cui:
È costituzionalmente illegittimo l'art. 384, comma 2, c.p., nella parte in cui non
prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni rese alla
polizia giudiziaria da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o
comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente
collegato - a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. - a quello, realizzato
da altri, cui le dichiarazioni si riferiscono. L'art. 384, comma 2, c.p., prevede una
causa di non punibilità a favore di chi abbia commesso, tra gli altri, i reati di
falsa testimonianza o false informazioni al p.m., qualora le informazioni o la
testimonianza siano state assunte in modo non legittimo o qualora si verta in
un caso in cui il soggetto non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o
avrebbe dovuto essere avvisato della facoltà di astenersi. La norma non si
applica alle false informazioni alla polizia giudiziaria che, pur non rientrando
in una specifica fattispecie criminosa, possono concorrere, con gli altri elementi
previsti dalla legge, ad integrare il favoreggiamento personale ex art. 378 c.p.
Questa diversità di disciplina appare palesemente irragionevole, poiché tra il
delitto di false informazioni al p.m. e quello di favoreggiamento dichiarativo,
commesso mediante false o reticenti informazioni alla polizia giudiziaria, vi è
identità di condotte materiali - mendacio o reticenza - e sostanziale
omogeneità del bene protetto, che consiste nella funzionalità di ciascuna fase
rispetto agli scopi propri, nei quali le esigenze investigative e quelle della
ricerca della verità si sommano. Tale diversità di trattamento si palesa ancor
più irrazionale considerando l'evoluzione normativa del sistema processuale,
che ha condotto ad una sostanziale convergenza di disciplina fra le due ipotesi.
Rileva la Corte come il mendacio e la reticenza davanti all'autorità giudiziaria
configurano le ipotesi di reato di cui all’art. 371-bis mentre le informazioni
false o reticenti rese alla polizia giudiziaria2 non rientrano in una specifica
fattispecie di reato. Esse, tuttavia, non sono penalmente irrilevanti, in quanto
possono concorrere, in presenza degli altri elementi previsti dalla legge, ad
integrare il reato di favoreggiamento personale, ai sensi dell'art. 378 cod.
pen.3.Peraltro, avuto riguardo all'espressa limitazione stabilita nel secondo comma
dell'art. 384 cod. pen. alle fattispecie di reato in esso contemplate (né
potendosi estendere al secondo comma il riferimento che all'art. 378 è fatto,
in altro e diverso contesto, dal primo comma dello stesso art. 384), la non
punibilità delle dichiarazioni mendaci formulate nelle circostanze previste
nel detto art. 384, secondo comma, non si estende al caso in cui esse siano
Incluse nella stesura originaria dell'art. 371-bis, secondo la formulazione contenuta nell'art.
11, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1992, n. 306, ma escluse al momento della
conversione del decreto nella legge 7 agosto 1992, n. 356
3 In tal senso: Corte Costituzionale n. 416 del 1996, che dichiarò l'illegittimità costituzionale
dell'art. 384, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevedeva l'esclusione della
punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi
avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell'art. 199
cod. proc. pen.
2
rese alla polizia giudiziaria. È evidente, ad avviso della Corte che tale
diversità di disciplina sia palesemente irragionevole.Invero, le attività d'indagine, previste dagli artt. 351 e 362 cod. proc. pen.,
presentano una sostanziale omogeneità, in quanto appartengono alla fase
procedimentale delle indagini preliminari. Pertanto tra il delitto di false
dichiarazioni rese al pubblico ministero e, quello di favoreggiamento
dichiarativo, commesso con la condotta di false o reticenti informazioni rese
alla polizia giudiziaria, si evidenzia una sostanziale omogeneità del bene
protetto dalle fattispecie che consiste nella funzionalità di ciascuna fase
rispetto agli scopi propri nei quali le esigenze investigative e quelle della
ricerca della prova si sommano, sicché gli artt. 378, 371-bis e 372 cod. pen.
finiscono per presidiare ciascuno una fase distinta del procedimento e del
processo, restando simmetricamente esclusa - per predominante
giurisprudenza - l'eventualità che la stessa condotta integri la violazione di
più d'una di tali norme secondo lo schema del concorso formale di reati (art.
81 cod. pen.). Inoltre va segnalata l'identità delle condotte materiali
(mendacio o reticenza) che nelle diverse ipotesi possono risultare rilevanti.Ma la riscontrata diversità di disciplina si palesa ancor più irrazionale
considerando l'evoluzione normativa del sistema processuale che, prima con
le modifiche introdotte col decreto legge n. 306 del 1992 (convertito con
modificazioni dalla legge n. 356 del 1992) e poi con quelle stabilite dalla
legge n. 63 del 2001, non soltanto ha statuito la sussistenza, in capo al
soggetto chiamato dalla polizia giudiziaria a rendere dichiarazioni, degli
stessi obblighi previsti per chi è chiamato a deporre innanzi al pubblico
ministero (e per il testimone), cioè dell'obbligo di rispondere e di dire il vero,
salvo il limite della possibilità di un suo coinvolgimento, ma ha portato ad
una sostanziale equiparazione, anche sotto il profilo della valenza
processuale, delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria a quelle rese al
pubblico ministero. Infatti, i verbali di entrambe possono essere utilizzati per
le contestazioni, valutati per la credibilità del teste, in determinate ipotesi
acquisiti al fascicolo del dibattimento ed utilizzati per la decisione (art. 500
cod. proc. pen.). Il giudice può disporre, a richiesta di parte, che sia data
lettura di entrambi i verbali quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne
sia divenuta impossibile la ripetizione (art. 512 cod. proc. pen.), oppure
quando si tratta di dichiarazioni di persona residente all'estero nelle
circostanze di cui all'art. 512-bis cod. proc. pen., nonché di dichiarazioni rese
in altri procedimenti, se le stesse sono divenute irripetibili o se le parti ne
consentono la lettura (art. 238, commi 3 e 4, cod. proc. pen.) e, infine, in caso
di acquisizione consensuale ai sensi degli artt. 431, comma 2, 493, comma 3,
500, comma 7, cod. proc. pen..Tale convergenza di disciplina processuale rende del tutto
irragionevole il diverso regime giuridico riscontrabile tra le
corrispondenti condotte di mendacio o reticenza, qualora esse siano
riconducibili alle ipotesi di reato previste, rispettivamente, dall'art.
371-bis e dall'art. 378 cod. pen. (limitatamente alla condotta di false o
reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria), non essendo
applicabile alla seconda ipotesi (per mancata previsione normativa) la citata
causa di non punibilità nel caso di assunzione d'informazioni ad opera della
polizia giudiziaria, ancorché non sia configurabile in capo al dichiarante un
obbligo di renderle o comunque di rispondere in quanto persona indagata
per reato probatoriamente collegato, a norma dell'art. 371, comma 2, lettera
b), cod. proc. pen., a quello (commesso da altri) cui le dichiarazioni stesse si
riferiscono.La Corte costituzionale ha pertanto rilevato l'illegittimità
costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della
ragionevolezza, dell'art. 384, secondo comma, cod. pen., nella parte in
cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti
informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non
avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere
per la ragione ora indicata.Da ciò discende che, anche sotto questo profilo, le dichiarazioni rese, in
data 06 maggio 2004, dalla signora …………..alla Polizia Giudiziaria, in
ordine ai rapporti tra ………….. e ………………, non divengono elemento
probante della di lei penale responsabilità.-
-2Dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione
del reato, ex art.531, comma1, c.p.p.Il Tribunale di Augusta ha ritenuto, con la sentenza che qui si impugna, di
dover disattendere la richiesta della difesa di declaratoria di non doversi
procedere per intervenuta prescrizione del reato, poiché “ tale rilievo ( al
momento in cui venne formulato, n.d.r. in data 08 febbraio 2013, nel corso
della discussione del difensore della signora …………), non risultava fondato, di
modo che veniva rigettato estinguendosi il reato successivamente.
Il delitto, infatti, commesso il 06/05/2004 (n.d.r. : si chiede la correzione del
capo di imputazione, che indica per mero errore materiale, - posto che
il verbale di sommarie informazioni è del 06.05.2004 - , la data del
06.05.2005) veniva a estinguersi con il decorso di sette anni e sei mesi il
06/12/2012? ( n.d.r. 06.11.2011!!) di modo che – successivamente a tale data
– occorre(va) fare riferimento al computo dei giorni di sospensione
intervenuti.Orbene, come già sottolineato il capo di imputazione indica, obbiettivamente,
per un mero errore materiale, il tempus commissi delicti il 06.05.2005; in
realtà il verbale di sommarie informazioni assunte da ………….., presso il
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Augusta è del 6 maggio 2004.-
Nella pars motiva della sentenza del Giudice di Prime cure, pagina 3, si legge
“all’udienza del 18/02/2011, venivano sentiti l’ingegnere …………. e il dott.
……………….…… omissis…. A questo punto, il procedimento veniva quindi rinviato
per la discussione. Le successive udienze del 12.07.2011, 16.03.2012, 02.10.2012
venivano rispettivamente rinviate per concomitanti impegni professionali dei
difensori, l’astensione dalle udienze degli avvocati e motivi di ufficio.
All’udienza dell’08/02/2013, chiusa l’istruttoria,rassegnavano le rispettive
conclusioni il pubblico ministero, il difensore delle parti civili e il difensore
dell’imputata ……………... Il procedimento veniva rinviato per l’arringa
dell’imputato ……………. …..omissis…. Il procedimento veniva quindi rinviato per
consentire le repliche. All’udienza del 28/05/2013 il P.M. non rassegnava
alcuna replica e il processo veniva tratto in decisione”.Ora tenendo presente che:
- in data 06 maggio 2011 maturava il temine di 7 anni;
il 12 luglio 2011, il Tribunale, correttamente interpretando l’art.159
c.p., sospendeva i termini di prescrizione fino alla data del 16 marzo
del 2012, a seguito di richiesta di rinvio per legittimo impedimento
del difensore;
- Il 16 marzo, per ragioni d’ufficio, - giudice assente - , l’udienza
veniva rinviata al 2 ottobre 2012 – l’art.159 c.p. indica, in modo
tassativo, i casi in cui è possibile sospendere la prescrizione del
reato!!- Il 02 ottobre 2012, la difesa aderiva all’astensione dalla udienze
penali e l’udienza veniva rinviata alla data dell’08.02.2013, con
legittima sospensione per l’intero periodo dei termini processuali;
è chiaro che la difesa della signora ……………., in data 08.02.2013
avanzasse richiesta di declaratoria di estinzione del reato per
intervenuta prescrizione, ex art. 531, comma1, c.p.p.: nel mese di
luglio 2012, facendo un calcolo corretto del periodo di
sospensione, era maturato il termine che avrebbe dovuto
indurre il giudice di primo grado a rilevare la causa estintiva. –
Vieppiù, considerando che, quand’anche il calcolo errato del giudice
avesse dovuto, illegittimamente indurlo, a ritenere che il periodo di
sospensione della prescrizione abbracciasse anche il periodo
ricompreso tra il 16 marzo 2012 e il 02 ottobre 2012, comunque, in
data 28 maggio 2013, il Tribunale di Augusta, in persona del
giudice …………… avrebbe dovuto dichiarare in sentenza il reato
estinto per intervenuta prescrizione dello stesso.
-3Concessione delle circostanze attenuanti generiche
Determinazione nel minimo della infliggendo pena
Il Tribunale al fine di determinare la pena da irrogare, così motivava:
… omissis…. ( n.d.r. Pag.89 della sentenza del giudice di prime cure) valutazioni analoghe
possono essere effettuate in punto di dosimetria della pena per l’imputata ………...
….omissis…. sia per l’imputato ……….sia per l’imputata ………….., in via special e general
preventiva,occorre individuare una sanzione tale da risultare adeguata alla gravità
delle condotte, gravità che impone di tendere al massimo edittale. Ritenuta la
colpevolezza… omissis…. Appare conforme a giustizia determinare la pena da irrogare
a ……………in anni tre di reclusione. Per legge alla condanna consegue l’obbligo del
pagamento delle spese processuali ( N.D.R. pena totalmente estinta per indulto).
… omissis…(.n.d.r.pag 92 della sentenza del Tribunale)……occorre pronunciare, ai sensi
dell’art. 539 c.p.p., condanna generica al risarcimento del danno dell’imputata e
rimettere le parti davanti al giudice civile per la sua determinazione.
Tale assunto non tiene in alcun conto lo stato di incensuratezza della signora
Seguenzia, che pur non costituendo per giurisprudenza costante, elemento
fondante la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. il cui
riconoscimento è rimesso alla sola determinazione del Giudicante, e non è un
diritto, pur tuttavia, viene neutralizzato dall’attribuzione alla signora
……………di una particolare capacità criminale, che avrebbe “suscitato una
rappresentazione dei fatti diversa dalla realtà – particolarmente rispetto alla
fondamentale circostanza relativa alla sussistenza di un qualche rapporto
professionale tra l’imputato ………….. e la …………….. onde giustificare il
passaggio di denaro”.Naturalmente, per le considerazioni in punto di fatto si rinvia al paragrafo 1),
pur non potendo sottacere che pur rientrando nella discrezionalità del
giudice la valutazione dei parametri di cui all’art.133 c.p.p., questi non
possono mai risultare privi di inveramento nel caso concreto.La signora ……….. nell’interrogatorio reso in data 06 maggio 2004, senza le
garanzie difensive, faceva riferimento ad un rapporto intercorrente tra il
…………. e …………….comprovato dall’emissione di fatture.Ergo, non si comprende in che modo e in che termini “avrebbe fornito una
versione favorevole all’imputato ………… che così avrebbe potuto giustificare la
ricezione delle somme”.
-il tutto, naturalmente, al fine di orientare la pena nei limiti del minimo
edittale assoluto ordinando la sospensione della stessa e riconoscendo
l’ultriore beneficio della non mensione. Sebbene, nel caso di specie, la pena
irrogata alla signora …………., veniva dichiarata estinta per intervenuto
condono/indulto.
-6-
Compensazione totale delle spese processuali per giusti motivi (art.
541c.p.p.), previa sospensione del pagamento delle stesse.
A parere di questa difesa, ricorrono senza dubbio giusti motivi atti a
supportare l’accoglimento da parte dell’Ecc.ma Corte di Appello di Catania
della richiesta di compensazione totale delle spese processuali, comminata
alla signora …………, nella misura pari ad euro 8.000 per onorari ed euro
1.000 per diritti e spese, oltre accessori di legge.L’indeterminatezza dei danni, di cui, nel caso di specie, non è data
comprendere la natura, atteso che, il giudicante ha rimesso le parti innanzi al
giudice civile per la “ migliore loro determinazione e quantificazione”, e ha
ritenuto di quantificare le spese processuali a carico del sig. ………..e della
signora ………… in egual misura, dimentico che diversi sono i profili di
responsabilità che emergono dalla stessa sentenza, non può esimere questa
difesa dal chiedere per giusti motivi, in accoglimento dell’impugnazione
dell’imputata ……….. previa sospensione del pagamento delle spese
processuali, la totale compensazione delle stesse.
Con Ossequi.Catania, ………….
avv. ………………
Pro“. Pen. n. ………. R.G. Trib. ……
n. ……….. R.G.N.R.
Di“hiarazione e Motivi ”i Appello
per ………… nato a ……….. il …………., avverso la sentenza
n. ……….. emessa ”al Tribunale Penale ”i Gela in ”ata 12 aprile
2012, notifi“ata all'imputato “ontuma“e il su““essivo 29 maggio, “on
la quale il Tribunale ha ”i“hiarato non ”oversi pro“e”ere nei
“onfronti ”i …………. per“hé il ”elitto allo stesso as“ritto
al
“apo D) ”ella rubri“a è estinto ai sensi ”ell'art. 157 “.p. .
*
*
*
Il Tribunale avrebbe ”ovuto assolvere l'imputato per non aver
“ommesso
il
fatto,
poi“hé
nonostante
la
maturata
pres“rizione
risulta evi”ente ”agli atti, l'assoluta man“anza ”i prove a “ari“o,
o forse per meglio ”ire, la prova positiva ”ell'inno“enza ”ello
stesso.
Preliminarmente, per mero tuziorismo ”ifensivo, si rileva “he è
appellabile la sentenza “he ha ”i“hiarato non ”oversi pro“e”ere
essen”o il reato pres“ritto. Tale assunto “ostituis“e pa“ifi“o
orientamento giurispru”enziale, re“entemente riba”ito an“he ”alla
Suprema Corte ”i Cassazione:
«L'appello “ontro la sentenza ”i pros“ioglimento per
”elitto è inibito all'imputato nel solo “aso in “ui sia
stato assolto per“hé il fatto non sussiste o per non aver
“ommesso il fatto, mentre nessuna norma preve”e “he la
sentenza ”i“hiarativa ”ella pres“rizione ”el reato possa
essere
impugnata
solo
”a
“hi
pres“rizione (Cfr. Cass. 87/200).
abbia
rinun“iato
alla
«Erroneamente
la
Corte
territoriale
ha,
inoltre,
ritenuto “he, ai sensi ”ell'art. 593 “.p.p., "l'imputato
può proporre impugnazione avverso le sentenze ”i “on”anna e
non avverso le sentenze ”i pros“ioglimento, quale quella
emessa nei suoi “onfronti".
«La Corte Costituzionale, “on sentenza n. 85 ”el 2008,
ha, infatti, ”i“hiarato la illegittimità “ostituzionale
”ella L. n. 46 ”el 2006, art. 1 nella parte in “ui l'art.
593 “.p.p. es“lu”e “he l'imputato possa appellare le
sentenze ”i pros“ioglimento relative a ”elitti» (“fr.
Cassazione penale, sez. II 22/03/2011 n. 17102).
La Suprema Corte si è “osì pronun“iata ”opo “he la Corte
territoriale
aveva
ritenuto
non
appellabile
”all'imputato,
la
sentenza ”i pros“ioglimento per pres“rizione, “onsi”erato an“he la
man“ata espressa rinunzia ”ell'imputato alla pres“rizione stessa.
Ora, a parte l'evi”ente erroneità ”i tale ”e“isione, “ome testimonia
la sua “assazione, si rappresenta all'a”ita Corte ”i Appello, “he
non il ”ifensore bensì l'imputato …………., sessanta“inquenne ”el
tutto in“ensurato e stimato e benvoluto professionista nella “ittà
in “ui vive e opera, è pronto in qualsiasi momento a rinunziare alla
non ri“hiesta pres“rizione; se ”el “aso, sollevan”o questione ”i
legittimità
“ostituzionale
”ell'art.
157
“.p.
ove
si
”ovesse
ritenere “he ”etta norma inibis“a la possibilità ”i “hie”ere la
rinunzia alla pres“rizione ”opo la sentenza ”i I gra”o.
*
*
*
La premessa, si riba”is“e, vale solo “ome mero e” estremo
tuziorismo ”ifensivo, “hé invero an“he una superfi“ialissima lettura
”egli atti mostra, all'evi”enza, l'assoluta estraneità ”ell'imputato
al fatto “ontestato. Prima ”i affrontare il merito, per “ompletezza
”i argomentazione, è appena il “aso ”i ri“or”are “he «in presenza ”i
una “ausa estintiva ”el reato, il pros“ioglimento nel merito va
privilegiato sia in presenza ”i prova ”ell'inno“enza ”ell'imputato,
“he nel “aso in “ui man“hi ”el tutto la prova ”ella “olpevolezza e,
quin”i, non soltanto quan”o ”agli atti risulti la prova positiva
”ell'inno“enza ”ell'imputato, ma an“he in ”ifetto ”ella prova ”ella
“olpevolezza a suo “ari“o» (Cass. Pen. Sez. V n. 25648, 24 giugno
2008; Cass. Pen. Sez. V n. 17382, 6 maggio 2005).
Tale “on“etto, “ostituente ius re“eptum, è an“or meglio e
autorevolmente espresso in una re“entissima sentenza ”elle Sezioni
Unite, “he in presenza ”i una ”e“laratoria ”i estinzione ”el reato
per intervenuta pres“rizione, si è “osì espressa1:
«La “onfigurabilità ”el reato è però questione “he
”eve essere “omunque risolta a mente ”ell'art. 129 “.p.,
“omma 2. L'evi”enza risultante ”agli atti, “ui si riferis“e
tale ”isposizione, “on“erne es“lusivamente gli aspetti
”ella fattispe“ie “on“reta.
Postulata la rispon”enza ”ella “ontestazione agli atti
”el
pro“e”imento,
la
sussumibilità
”el
fatto
nella
fattispe“ie astratta è questione ”i ”iritto “he, per quanto
“omplessa, si risolve nella in”ivi”uazione ”el “ontenuto
normativo ”el pre“etto penale. È per“iò premessa legale ”i
1
«Deve rilevarsi che il reato, contestato come commesso da luglio a novembre 2002 e per il quale la
sentenza di primo grado è intervenuta il giorno 11 febbraio 2009, sarebbe ad oggi prescritto.
Il termine di sette anni e sei mesi, sospeso dal 23 gennaio al 15 maggio 2008 a causa di rinvio del
dibattimento per l'adesione dei difensori all'astensione di categoria, cadeva difatti il 23 aprile 2011» (cfr. Cass.
Pen. SS.UU. 25 maggio 2011 n. 37954).
ogni altra ”e“isione sul pro“esso o sul fatto» (“fr. Cass.
Pen. SS.UU. 25 maggio 2011 n. 37954).
Al Tribunale in se”e ”i ”is“ussione, ”opo “he il P.M. aveva
“on“luso “hie”en”o la ”e“laratoria ”i pres“rizione, sulla s“orta ”i
questo “onos“iuto e “on”iviso prin“ipio ”i ”iritto, era stata
“hiesta motivatamente l'assoluzione nel merito ”ell'imputato.
Sennon“hé il Tribunale ha ritenuto ”i non ”over profferire
sillaba né sulle argomentazioni ”ifensive, né, “iò “he maggiormente
rileva in questa se”e, su una sia pur sinteti“a motivazione, protesa
quantomeno a ”imostrare la sussistenza ”el reato ”i truffa e,
“omunque, la sua “ommissione ”a parte ”ell'imputato.
Infatti il Tribunale così liquida la questione:
«an“he “on riferimento al ”elitto ”i “ui agli arti.
110 e 640 bis ”el “. p . oggetto ”el “apo D ) ”ella rubri“a
o““orre giungersi a” una ”e“isione ”i pros“ioglimento
”oven”o rilevarsi “ome lo stesso , “ertamente sussistente
per il “ompimento ”a parte ”i ………, …………, ………..,
………….. e ………… ”i atti “onfluiti nelle simulazioni
ingannatone “he avevano portato all'abusivo in“ameramento
”ella somma ”i euro ………. pagata il 22 marzo 2003 in
favore ”ella ……… “on “orrispon”ente ”anno ”el Ministero
”el tesoro per la ”istrazione ”el ”enaro ”agli impieghi
finanziati avvenuta me”iante ”ispersione verso la ……., la
…….., la ……. e la …………., si sia nel frattempo
estinto» (“fr. pag. 11 sentenza impugnata).
Ora, si ritiene “he la motivazione ”el Tribunale sia meramente
apparente, poi“hé non espli“ita in al“un mo”o quali siano le
“on”otte ingannatorie suppostamente poste in essere ”a …………..,
né
an“or
meno
quale
profitto
sarebbe
”erivato
al
Messina
”all'in“ameramento ”ella somma ”i € ……… pagata il 22 marzo 2003
in favore ”ella ………, sol “he si “onsi”eri, a ta“er ”'altro, “he
il ………non fa“eva più parte ”ella ……… a far ”ata ”al 6 agosto
1999.
Prima
”i
pro“e”ere
oltre,
o““orre
tuttavia
un'altra
breve
“onsi”erazione: si ritiene “he la motivazione ”el Tribunale sarebbe
ina”eguata an“he ove questa fosse intervenuta su a““or”o ”elle
parti, in se”e pre-”ibattimentale ex art. 469 “.p.p. e “ioè quan”o
il Giu”i“e non ha al suo fas“i“olo nessuno o po“hissimi elementi ”i
valutazione. Ben ”iversamente e “ome nel “aso “he “i o““upa, la””ove
la pres“rizione sia ”i“hiarata all'esito ”ella “on“lusione ”el
”ibattimento, se è vero “he è inibito al Giu”i“e “ompiere ulteriori
a““ertamenti e approfon”imenti istruttori, è an“he vero “he la sua
valutazione sulla sussistenza ”i elementi per una pronunzia sul
merito, ”ebba avvenire sulla base ”elle risultanze pro“essuali fino
al quel momento ra““olte, per valutare l'esistenza ”ella prova
positiva ”i inno“enza ovvero la man“anza assoluta ”i prova ”ella
responsabilità.
Ora il Tribunale ”i Gela, “ome già anti“ipato, ha emesso la sua
”e“laratoria a ”ibattimento “on“luso, ”opo un elevato numero ”i
u”ienze “on stringenti esami e “ontro-esami e ”opo “he aveva
soprattutto
a“quisito
la
pro”uzione
”o“umentale
presentata
nell'interesse ”ell'imputato (v”. in tal senso an“he perspi“ua
sentenza ”i merito2).
2
«In presenza di una causa estintiva del reato, quale è la prescrizione, sopravvenuta prima della fine dell'iter
istruttorio dibattimentale, essa va dichiarata immediatamente, in ogni stato e grado del processo, con la conseguenza che
rimane precluso al giudice e alle parti il compimento di ulteriori attività istruttorie, sicché è al momento in cui avviene la
In effetti, ove il Tribunale avesse fatto “orretta appli“azione
”i tali prin“ipi e valutate le prove allo stesso offerte e la
”is“ussione finale in ”ifesa ”ell'imputato, sarebbe ”ovuto pervenire
a” una pronun“ia assolutoria nei “onfronti ”ell'imputato per non
aver “ommesso il fatto.
L’a““usa nei “onfronti ”i ……………. era stata formulata
poi“hé lo stesso aveva fornito le polizze fi”eiussorie, “ostituenti
mezzo al fine ”i ottenere
in”ebitamente finanziamento, ovviamente
sulla base ”ell'illi“eità ”elle stesse, “hé ove non presentassero
elementi ”i illegittimità a qualsiasi livello, nessun a””ebito
poteva essere mosso al………...
E in effetti ove il …….. si fosse prestato nella sua qualità
”i
agente
”ella
…………
Assi“urazione
a
rilas“iare
polizze
fi”eiussorie illegittimamente, non rispettan”o pre“ise ”irettive
impartitegli ”alla so“ietà quali “on”izioni irrinun“iabili per poter
emettere la polizza ”e qua, o avesse “reato a””irittura ”elle
conoscenza della causa di estinzione del reato che occorre riportarsi ai fini dell'applicazione del comma 1 o 2 dell'art. 129
c.p.p. Diversi sono, pertanto, gli effetti che si verificano nell'ipotesi in cui la prescrizione intervenga dopo la conclusione del
dibattimento, ovvero nell'ipotesi in cui ciò avvenga prima dell'inizio, o nel corso, dell'istruttoria, allorché il giudicante ha a
disposizione un limitato materiale probatorio. Nel primo caso il giudice sarà certamente in grado, sulla base delle risultanze
dibattimentali acquisite, di valutare se sussistano gli elementi per un'assoluzione dell'imputato nel merito, ai sensi dell'art. 530
c.p.p., sia per l'esistenza della prova positiva d'innocenza, sia per la mancanza assoluta della prova della responsabilità, sia per
insufficienza o contraddittorietà della prova medesima. Nell'altro caso dovrà operare un giudizio sulla base degli elementi fino
a quel momento scaturiti dall'istruttoria, senza possibilità di andare oltre nell'indagine, neppure in senso favorevole
all'imputato, e dovrà adottare la formula di proscioglimento per motivi processuali laddove non emerga "ictu oculi", per
l'incompletezza dell'accertamento dibattimentale, l'innocenza dell'imputato» (Tribunale Bari, sez. I, 11/03/2010 in
Giurisprudenzabarese.it 2010).
polizze false, sarebbe veramente ”iffi“ile, se non impossibile,
“onsi”erarlo estraneo a “on”otte suppostamente ingannatorie.
Ma ove gli atti ”imostrino “he l’emissione ”elle polizze sia
avvenuta nella massima trasparenza e legittimità, senza al“un vizio
formale o sostanziale o “he, anzi, le stesse siano ri“on”u“ibili
alla volontà ”ella Direzione Generale ”ella so“ietà assi“urativa,
sarebbe ”iffi“ile “ontinuare a sostenere “he egli abbia posto in
essere “on”otte aventi rilevanza penale a qualsiasi titolo.
Invero, ben opportunamente la Guar”ia ”i Finanza, in ”ata
08.02.2006, “on ra““oman”ata riservata personale al rappresentante
legale ”ella so“ietà ……….. assi“urazione “hie”eva la tempestiva
“omuni“azione ”i tutte le notizie relative alle seguenti polizze
ramo
“auzione
l’Agenzia
(polizza
…..”i
n.
…..
Caltagirone
in
stipulata
”ata
”alla
……….
29.01.1999;
polizza
“on
n.
…….stipulata ”alla ……... “on l’Agenzia …… ”i Caltagirone, in
”ata 04.08.1999; polizza n. ……, stipulata ”alla ……….., “on
l’Agenzia ……… ”i Caltagirone, in ”ata 03.12.2002). Con la
“ennata missiva ”ell’08.02.2006, il Coman”o ”ella Compagnia ”i
Gela, “hie”eva in parti“olare ”i “onos“ere, fra l’altro,
la reale
sussistenza ”elle polizze su””ette, invian”o “opie “onformi agli
originali ”ei “ontratti stipulati, “apitale assi“urato e soggetto
benefi“iario
.
La so“ietà ………Assi“urazioni, rispon”eva tempestivamente “on
ra““oman”ata ”el 14 febbraio 2006, in “ui ”ava “onto ”ettagliato
”elle polizze senza muovere, “he è “iò “he maggiormente interessa,
al“un
rilievo
sulla
sussistenza
e
regolarità
”elle
stesse,
ri“onos“en”o, ove mai ve ne fosse bisogno, l’assoluta legittimità
”ell’operato ”ell’Agenzia ”i Caltagirone (tutti i ”o“umenti “ui si
fa riferimento fanno parte ”el fas“i“olo ”el ”ibattimento, an“he
per“hé pro”otti ”a questa ”ifesa in se”e ”i ri“hieste probatorie).
E” è appena il “aso ”i rilevare “he le polizze fi”eiussorie, a
“ausa
”el
loro
ingente
valore,
non
potevano
essere
emesse
”all'Agenzia ”el …….., ma es“lusivamente, “ome è a““a”uto, ”alla
Direzione Generale ”ella so“ietà assi“uratri“e, la quale ovviamente
si è ”eterminata solo ”opo una attenta analisi te“ni“o-ban“aria
sulla a““ettabilità ”el ris“hio e ”e“i”en”o sovente, spe“ie quan”o
l’alea appariva e““essiva, ”i “on”ivi”ere il ris“hio “on altre
so“ietà assi“urative, “ui veniva “e”uta in “o-assi“urazione una
parte ”ella stessa, “ome nel “aso in esame.
È evi”ente, quin”i, “he il me““anismo ”elle polizze fi”eiussorie
non può avere integrato al“un artifizio e/o raggiro al fine ”i
ottenere in”ebitamente la per“ezione ”i ”enaro pubbli“o: e se è vero
“he la stessa “ostituiva ope legis l’ultimo anello per ottenere
l’erogazione ”el finanziamento, “iò “ostituis“e un mero ante“e”ente
fattuale privo ”i qualsiasi rilievo ai fini “he qui interessano.
In “on“lusione, essen”o “omunque la polizza stata emessa nel
pieno rispetto ”elle pro“e”ure e ben al ”i là ”ella stessa volontà
”el ………., “he firman”ole era stato soltanto il mero ese“utore ”i
altrui volontà, veramente non si “ompren”e “ome possa a” essa
annettersi rilevanza quale elemento “ostitutivo ”el grave reato
“ontestato allo stesso.
*
*
*
Fugato ogni possibile ”ubbio sulla illi“eità ”elle polizze
fi”eiussorie
e
aven”o
a““ertato
la
loro
piena
li“eità
e
la
ri“on”u“ibilità ”elle stesse a” una fa“oltà giuri”i“a ”istinta ”a
quella nella ”isponibilità ”ell’agente ”i Caltagirone ”ella so“ietà
………,
nessuna
rilevanza
può
annettersi,
si““ome
integrante
artifizio e/o raggiro, alla parte“ipazione ”el …….. alla ………,
sia per“hé ”i brevissima ”urata, sia per“hé “essata già, “ome ”etto,
nell'agosto ”el '99, e “ioè ben quattro prima ”i quan”o sarà
“onsumato ”el reato (i” est, marzo 2003 - “fr. “apo ”'imputazione),
sia per“hé, “omunque, non essenziale ai fini ”ella “ostituzione
”ella
so“ietà
stessa,
avente
al
suo
interno
altre
plurime
soggettività.
Invero, nonostante l'in”agine ”ella Guar”ia ”i Finanza e gli
approfon”imenti
esplorare
an“he
”ibattimentali,
gli
aspetti
“he
più
non
hanno
se“on”ari
tralas“iato
”ella
vi“en”a
”i
(v”.
soprattutto verbale ”i u”ienza ”el 29.10.2009 e ”el 4.02.2010 “on
esame e “ontroesame ”el teste …………), non è possibile rinvenire
elementi fattuali “he ”imostrino, ”a una parte, la volontà ”i porre
in essere “onsapevolmente “on”otte ingannatorie volte a” in”urre in
errore, al fine ”i perseguire ingiusti profitti, e ”all’altra
“orrelativamente
la
prova,
o
almeno
in”izi
gravi,
“ir“a
il
“onseguimento ”i profitti ingiusti ”all’intera vi“en”a pro“essuale
“he si sta valutan”o.
Invero, allorquan”o nel marzo ”el 2003 vi sarà l'in”ebito
in“ameramento, “ome già ”etto, ……… non farà più parte ”ella
so“ietà ma quel “he più “onta è “he nessun profitto trae il ……….
”all'erogazione
stessa
“he
sarà
utilizzata
potestativamente
e”
es“lusivamente ”all'amministratore.
È appena il “aso ”i ri“or”are, per mera “ompletezza espositiva,
“he nel ”elitto ”i truffa l’agente ”eve porre in essere artifizi
e/o raggiri, i”onei a in”urre in errore taluno, perseguen”o ingiusti
profitti “on altrui ”anno; e l’elemento soggettivo ”el reato ”eve
investire
ogni
singolo
segmento
”ella
“atena
”es“ritta, “he integra il ”elitto ”i truffa.
fattuale,
appena
Forse sarà miopia ”el ”ifensore, ma realmente non si ries“e a
s“orgere in atti nemmeno in”izi vaghi ”i tutto “iò.
L’assunto sostenuto ri“eve il maggiore e ”efinitivo suggello
”alla “ir“ostanza, fon”amentale e ”irimente, “he egli non ha mai
per“epito
nemmeno
una
frazione
”el
profitto
“ostituito
”all’erogazione ”el finanziamento pubbli“o; né appare verosimile e
ragionevole
ipotizzare
“he
il
suo
profitto,
ingiusto,
fosse
“ostituito ”al “onseguimento ”el premio assi“urativo relativo alla
sottos“rizione ”ella polizza fi”eiussoria: innanzitutto trattasi ”i
somma ”i irrilevante signifi“atività e“onomi“a (stimabile in “a. €
500,00/600,00) spe“ie per “hi “ome ……….., oltre a” essere, ”a
“ir“a
un
trentennio
stimato
professionista
”el
settore,
aveva
rapporti “on lo stesso gruppo, e ”a anti“a ”ata, per tutte le
polizze
assi“urative
”i
“ui
lo
stesso
ne“essitava
e
“he
gli
“onsentivano, ”el tutto le“itamente, gua”agni nettamente superiori.
*
*
*
Alla lu“e ”i quanto sin qui esposto, Voglia pertanto la Corte
a““ogliere l'appello e per l'effetto assolvere l'imputato per non
aver “ommesso il fatto.
Con rispetto,
Catania, …………
(Avv. ……………………..)
Delego per la presentazione la “ollega ”i stu”io, Avv. …………
(Avv. ………………………..)
Proc. pen. n. ……… R.G.N.R.
n. ………. R.G.Trib.
Corte di Appello di Catania
Dichiarazione e Motivi di Appello
Per …………., nato a …………. il ………….e residente in ……….. n
via ……………, imputato nel procedimento indicato in epigrafe,
avverso la sentenza n. ………… emessa dal Tribunale di Caltagirone in
composizione collegiale in data 15 gennaio 2013, depositata il
successivo 3 aprile 2013, con la quale, è stato dichiarato colpevole
dei reati a lui ascritti (capo a e c)1, riuniti sotto il vincolo della
continuazione e, concesse le attenuanti generiche, è stato
condannato alla pena di anni quattro, mesi sei e giorni quindici di
reclusione.
I
1
Capi di imputazione:
a) reato p. e p. dagli arti. 56 e 575 c.p. perché compiva atti idonei
consistiti nell'aggredire selvaggiamente ……….. e nel colpirlo alla testa con una
falce che rimaneva conficcata nel cranio dello stesso ……………., procurandogli
delle lesioni personali che hanno determinato il ricovero con prognosi riservata,
diretti in modo non equivoco a cagionare la morte dello stesso e non riuscendo
nell'intento per cause esterne alla sua volontà.
In Palagonia in data 22 maggio 2007
…
c) reato p. e p. dall'art. 588 1 e 2 c.p. perché partecipavano, con volontà
di recarsi reciproca offesa alla rissa scoppiata in via Palermo, in cui riportavano
lesioni ………….. (ricoverato con prognosi riservata), ………….. (prognosi di giorni
30) e ………………(per il quale si è proceduto separatamente) - (prognosi di giorni
7) -.
Con l'aggravante della recidiva per ………….
In Palagonia in data 22 maggio 2007.
.
Il Tribunale avrebbe dovuto assolvere l’imputato dai reati allo
stesso ascritti, con la formula “fatti non costituenti reato” per
essere stati commessi per legittima difesa.
Ciò che connota peculiarmente e negativamente la sentenza di I
grado è l’avere risolto la quaestio facti, prescindendo totalmente dal
contributo ricostruttivo dato allo stesso, sin dalla immediatezza delle
indagini, da …………. Il non avere il Tribunale fatto minimamente
cenno alle articolate e sincere dichiarazioni rese da [....] nei vari
momenti processuali, rende opportuno se non necessario, riportarle
pressoché integralmente al fine di consentire all’adita Corte di
Appello l’adeguata e giusta valutazione.
Le dichiarazioni di [....] hanno una particolare attendibilità per
essere state rese nell’immediatezza dei fatti con accenni autentici e
sinceri, senza che possano minimamente ipotizzarsi o sospettarsi
imbeccate provenienti da chicchessia; in effetti egli ai Carabinieri in
data 22 maggio 2007 alle ore 17.45, a poche ore dai fatti, ha riferito:
«Oggi verso le ore 13,00-13,15, a bordo dell'autovettura
Volkswagen Passat, guidata da mio zio, [....] , ed insieme ad un
giovane a me sconosciuto, ma amico di mio zio, ci stavamo
recando presso un bar a prendere un caffè, esattamente presso il
bar del rifornimento ….. sito in questa via ….. Appena entrati
all'interno dell'area di servizio mio zio è sceso dall'autovettura ed
aveva un battibecco con due giovani palagonesi, credo per vecchi
rancori. Per qualche minuto ho assistito a un diverbio verbale fra
mio zio e i due, da me riconosciuti in [....] e [....], quando ad un
certo punto il [....] apriva il bagagliaio della propria macchina,
prelevando tre falci ed un tubo in metallo. Nel frattempo [....]
lanciava delle sedie stanti all'interno del vicino gazebo,
2
indirizzandole verso di noi. Per evitare problemi chiesi a mio zio
di andare via ma, nel salire sull'auto venivo raggiunto presumo
dal tubo di metallo alla fronte. Oltre ad un forte dolore mi
accorgevo che il sangue sgorgava a fiotti scendendomi sul volto.
Alzando lo sguardo vedevo [....], che di fatto mi aveva appena
lanciato il tubo contro, a breve distanza, circa due metri da me,
con una falce in mano. Io vistomi minacciato, ho reagito
cercando di disarmarlo, ma venivo colpito da un fendente, proprio
mentre cercavo di parare i colpi diretti al mio volto. La mia
reazione che è stata immediata e ne scaturiva un corpo a corpo
durante il quale toglievo dalle mani la falce al [....] e lo colpivo
d'istinto, senza rendermi conto della mia reazione. Quando vidi
[....] con la falce conficcata nel capo istintivamente ho cercato di
toglierla, ma mi sono impaurito per eventuali danni ulteriori nei
suoi confronti e anche perche c'era l'[....] che mi si avvicinava con
fare minaccioso, per cui sono scappato e poi mio zio mi ha
raggiunto con l'auto e accompagnato all'ospedale. Preciso che non
era assolutamente mia intenzione trovarmi in tale situazione e
che l'evolversi degli eventi è stato del tutto casuale e non dettata
da mia intenzione» (cfr. spontanee dichiarazioni rese alla
compagnia Carabinieri di …….. del 22 maggio 2007 ore
17.45)
Nel corso del successivo interrogatorio di garanzia davanti al
G.i.p., in data 25 maggio 207, rendeva dichiarazioni sostanzialmente
riproduttive e confermative di quelle rese nell’immediatezza ai
Carabinieri.
«A d. r. : Ho partecipato alla rissa ma nel senso che
mi sono trovato coinvolto.
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A d. r. : Io ero con mio zio, [....]. Lui, [....] e [....]
hanno iniziato ad avere la colluttazione ed io mi sono
trovato coinvolto.
A d. r. : Ero con mio zio al rifornimento …..per
consumare un caffè.
A d. r. : Mio zio ha cominciato ad avere, con [....] ed
[....], una discussione ma solo verbale. Al massimo si erano
dati degli spintoni ed avevano lanciato le sedie.
A d. r. : Sono intervenuti gli altri astanti e sembrava
che le acque si fossero calmate. Allora io e mio zio stavamo
andando via. Mentre stavo salendo in macchina sono stato
colpito in testa da un tubo di ferro, probabilmente per
acqua, lanciato da [....]. Tubo che poi ho visto per terra.
A d. r. : Mi sono girato e ho visto il [....] mi stava
ulteriormente aggredendo con una falce presa nel
portabagagli della sua macchina. Preciso che si trattava di
tre falci. Sono stato colpito dal …. con la falce e sono stato
gravemente ferito al braccio sinistro, con il quale ho
cercato di proteggermi.
A d. r. : Non conosco né i motivi né chi ha
cominciato la discussione nata tra [....], [....] e mio zio.
A d. r. : In macchina c'era anche un altro ragazzo del
quale non so indicare nulla perché lo avevo appena
conosciuto. Lo conosce mio zio.
A d. r. : Al [....] il colpo di falce in testa l'ho dato io.
Preciso che dopo aver ricevuto i colpi di falce dal [....] io
sono riuscito a togliergliela ed io, a mia volta, l'ho colpito
alla testa. Pur avendo disarmato il [....] lui continuava a
colpirmi con le mani.
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A d. r. : L'[....] è intervenuto successivamente e non
l'ho colpito io.
A d. r. : Ribadisco dì essermi trovato coinvolto nella
rissa in maniera casuale, solo perché accompagnavo mio
zio. Io, [....] ed [....], li conosco solo perché compaesani:
non ho mai avuto modo di conoscerli personalmente e
non ho ragioni di attrito con loro.
A d. r. : Io e mio zio non avevamo oggetti atti ad
offendere con noi.
A d. r. : Mio zio non mi aveva assolutamente detto di
avere ragioni di contrasto con [....] ed [....].
A d. r. : II rifornimento …… è nella periferia di
Palagonia.
A d. r. : Ricordo che la terza persona in macchina si
chiama …….., non so se di nome ……. Lui è rimasto in
macchina, non è intervenuto.
A d. r. : Non ho visto mio zio prendere un bastone
dal portatagli della macchina. Gliel'ho visto in mano ma
non so dove lo abbia preso.
A d. r. : Quando ho colpito con la falce il [....] non
avevo assolutamente l'intenzione di ucciderlo. Io ero già
gravemente ferito alla mano sinistra (il [....], con la falce,
mia aveva quasi tranciato il pollice della mano). Con la
mano destra, l'unica abile rimastami, sono riuscito a
disarmare il [....] dalla falce e, poiché lui continuava a
colpirmi con le mani, ho brandito la falce per difendermi e
l'ho colpito ma senza la volontà di farlo. Ribadisco che è
stato il mio estremo tentativo di difesa. Io, tra l'altro, avevo
un fiotto di sangue, a seguito del colpo che il [....] mi aveva
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dato con il tubo di ferro, che mi scorreva sulla fronte, dove
ora ho una ferita lunga e profonda, quindi non riuscivo a
vedere bene.
A d. r. : Io ho inferto un solo colpo al [....] e, ripeto,
la mia intenzione è stata quella di indurlo a porre fine alla
sua azione aggressiva nei miei confronti.
A d. r. : Non ho altro da aggiungere.
L.C.S.
II Giudice dà atto che l'indagato presenta una vistosa
fasciatura all'avambraccio ed alla mano sinistra nonché
una vistosa medicazione alla fronte. Sono, altresì, visibili
sull'avambraccio sinistro ferite da taglio.
II Giudice da atto che le fasciature delle ferite e le
ferite da taglio all'avambraccio sinistro sono state riprese
mediante telefonino cellulare» (cfr. verbale di udienza di
convalida davanti il G.i.p. del 25 maggio 2007).
Ora, già solo l’omissione della valutazione di queste
dichiarazioni, costituenti una effettiva e riscontrata (come vedremo)
discolpa, costituisce grave violazione dell’obbligo posto al Giudice
(vd. art. 1921 c.p.p.) di dare conto dei risultati acquisiti e dei criteri
adottati. L’elusione si connota ancor più negativamente in termini di
denegata giustizia, poiché le sue dichiarazioni, oltre ad essere
intrinsecamente attendibili sono confortate dai risultati provenienti
dalla cd. prova generica e addirittura anche dal G.i.p., che dà atto nel
corso dell’interrogatorio delle evidenti ferite subite dall’[....]; ma
come se non bastasse le dichiarazioni di [....] sono confermate non
solo e non tanto dalle dichiarazioni dello [....], ma anche da quelle
dei suoi aggressori, che depurate dalle evidenti menzogne di cui sono
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affetti, nella parte in cui, contro ogni evidenza (compresa quella
proveniente dalle riprese video), tentano di discolparsi attribuendo
ad altri la volontà aggressiva, tentando di far credere e in qualche
momento riuscendovi, che avevano impugnato ben tre falci solo per
intimorire, di guisa che quelle dell’[....] possono considerarsi delle
ferite autonomamente infertasi.
Ma il grave vizio motivazionale appare ancor più manifesto e
ancor meno condivisibile, ove si consideri che nel mentre si omette,
come abbiamo visto, qualsiasi valutazione sulle dichiarazioni di [....],
quasi fosse la più impura delle fonti, eppur questi si presenta ed è,
per storia personale e processuale, il più credibile degli attuali
narratori processuali. Infatti, in maniera paradossale e assurda, il
Tribunale valorizza le propalazioni di [....] e [....], pur presentandosi
costoro con pessime caratteristiche, tali che avrebbero dovuto
indurre il Giudice al più prudente apprezzamento delle loro
dichiarazioni, anche, a tacer d’altro, per essere, all’evidenza, omertose
e reticenti.
Il Tribunale non avrebbe potuto prescindere, nel valutare le
dichiarazioni dei due aggressori ([....] e [....]) di tener conto della loro
pessima personalità, quale emerge anche dagli atti di questo
processo, ancor prima dei fatti del 22 maggio 2007: si intende dire
che la valutazione delle dichiarazioni di costoro, non poteva
prescindere non solo e non tanto dalle risultanze del casellario
giudiziale, ma quanto e soprattutto dalla condotta tenuta nei
confronti dello [....]. Infatti, limitando l’analisi alle emergenze
probatorie di questo processo, [....] e [....] risultano avere
reiteratamente minacciato e molestato [....], anche attraverso
vessazioni compiute nel luogo dove lo stesso svolgeva la sua attività
economica, fino al punto, così come lasciano perfettamente
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intendere i Carabinieri di ……..(vd. relazione di servizio2 del 25
febbraio 2007) di aver danneggiato l’auto di proprietà dello [....],
mediante il taglio di tutti e quattro gli pneumatici. Realmente,
quindi non si comprende come il Tribunale possa aver attribuito a
costoro, che peraltro sono certamente i violenti aggressori, tanta fede
privilegiata nella ricostruzione dei fatti.
*
*
*
Per ancor meglio comprendere le doglianze difensive è
opportuno ripercorrere i fatti accaduti nella giornata del 22 maggio
2007, per come emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale e
della documentazione contenuta nel relativo fascicolo.
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Annotazione di servizio delle attività d'indagine esperite, d'iniziativa della
P.G., il 25 febbraio '07, in ………..del comune di Palagonia (CT).L'anno 2007, addì 25, mese di febbraio, alle ore 02:00, in Palagonia, negli
Uffici del Comando in intestazione, i sottoscritti Agenti di P.G. ….. e APS ……..,
entrambi effettivi al predetto Comando, riferiscono a chi di dovere quanto segue
:
In data odierna, alle ore 01:35, nel transitare da via …… del comune di
Palagonia (CT), giunti all'altezza del Pub denominato ………., notavamo in signor
[....] ………… ivi residente ……., conosciuto dagli scriventi, che guardava la propria
autovettura parcata in loco, V.W. Passat variant, di colore rossa, poiché la stessa
aveva subito la foratura mediante uno squarcio di tutti e quattro i pneumatici.
Lo [....], riferiva agli scriventi di aver avuto poco prima dei problemi per futili
motivi con un palagonese "di cui al momento non ha voluto dirci il nome", e di
non aver notato alcuno che danneggiasse la propria autovettura. ///.
Alle ore 01:45, vedevamo un equipaggio dell'aliquota radiomobile che
sostava con delle persone ferme in ………. dello stesso centro, apprendendo
subito dopo che una delle tre persone sottoposte a controllo da parte
dell'equipaggio radiomobile, precisamente il signor [....] ………….., "conosciuto
dagli scriventi", nel tentativo di sottrarsi al controllo provava a disfarsi in un
coltello da cucina di grosse dimensioni "come da atti dagli stessi redatti".Di quanto sopra esposto, tanto si comunica superiormente per le
incombenze di competenza. - (vd. annotazione di servizio del 25 febbraio 2007).
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Quel giorno [....], si trova in compagnia del nipote [....], e si reca
presso il bar del rifornimento……..di Palagonia, abituale luogo di
ritrovo, insieme al giovane ……….., abitante nel nord Italia, in paese
per qualche giorno di vacanza da trascorrere col padre che vive,
appunto, a Palagonia.
Giunti sul posto, e scesi dall’autovettura, i tre non fanno in
tempo ad entrare nel bar, che vengono aggrediti da [....] e [....], tant’è
che …….., impaurito della lite in atto corre a rifugiarsi all’interno
dell’autovettura dello [....], con cui era giunto sul luogo,
rannicchiandosi sul sedile posteriore, e per uscirne solo, come
vedremo, all’arrivo all’ospedale di Militello in Val di Catania.
Il Maresciallo ……….., sentito in relazione all’attività di indagine
svolta, con particolare riferimento alla visione delle immagini
registrate dalle telecamere di servizio del rifornimento, all’udienza del
3 giugno 2008, così riferisce:
«Teste
………… - … Successivamente attraverso la
telecamera 4 abbiamo identificato l’[....], che
sempre nei pressi del distributore benzina, delle
pompe di carburante, avanzava con degli oggetti
contundenti, nella fattispecie una falce e subito
dopo veniva seguito dall’altro imputato [....].
Questi
avanzavano
verso
…
presumibilmente
gli
altri due soggetti che non erano ripresi dalle
telecamere,
ma
dalla
gesticolazione,
dall’atteggiamento che avevano, che le immagini
hanno
ripreso
si
poteva
intuire
che
questi
cercavano di aggredire verbalmente le altre parti
per addivenire allo scontro. Infatti questi prima
avanza
…
gli
odierni
imputati,
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cioè
nella
fattispecie [....] e [....] prima avanzavano per
poi
Dopo
indietreggiare.
qualche
secondo
rientrava di nuovo nel campo della visuale della
telecamera
con
un
atteggiamento
di
aggressività, tant’è che andavano
maggiore
verso questi
soggetti e …
P.M. - Chi andava verso chi?
Teste ………… - [....] e [....] andavano verso
altri soggetti, nella fattispecie [....] e …
P.M. - [....]»
(cfr. pagg. 7-8 verbale udienza 3
giugno 2008).
Apparrebbe, pertanto, pacifico, tenuto conto che il teste
riferisce di immagini video che ritraggono i fatti in modo oggettivo, e
che questi fatti sono sostanzialmente confermarti dalle dichiarazioni
assolutamente convergenti dei coimputati [....] e [....], che questi
ultimi, mentre si recavano a consumare un caffè con un altro
conoscente, si sono visti assalire da [....] e [....]. E che [....] e [....] non
fossero nuovi a simili attacchi nei confronti del sig. [....] emerge
chiaramente dalla testimonianza del sig. …………, dipendente della
stazione di servizio ……… di Caltagirone, il quale riferisce di un
“incontro” tra [....] e [....] e [....] avvenuto qualche giorno prima della
lite, nel corso del quale, su contestazione del P.M. afferma:
«PUBBLICO MINISTERO - Allora, Presidente, se
mi
autorizza
a
formale
contestazione
in
aiuto
alla memoria, lei dice: "Ricordo che [....] e
[....],
della
avvicinatisi
vettura
al
finestrino
condotta
dallo
lato
[....],
gridato qualcosa". Se lo sta ricordando ora?
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guida
hanno
…
TESTE.
………..-
Ho
visto
che
litigavano
e
basta.
…
PRESIDENTE - A parole. A voce alta, gridando?
TESTE …………. - Gridando giusto.
PRESIDENTE - E poi cosa ha visto?
TESTE ………. - E basta, solo questo e basta.
PRESIDENTE
-
Ha
visto
solo
persone
che
litigavano a parole, così e non ha sentito i
contenuti...
TESTE ………… - No, non ho sentito.
PUBBLICO
MINISTERO
-
Lei
dice
che...
ha
utilizzato una parola "avevano un atteggiamento
particolarmente minaccioso". In cosa consisteva
questo atteggiamento particolarmente minaccioso?
TESTE …………. - Minaccioso nel senso che anche
gridavano, va' .
PUBBLICO
MINISTERO
-
Cioè
[....]
e
[....]
gridavano contro [....]? E poi?
TESTE …………… - E basta, solo questo.
...
PRESIDENTE
visto.
Quindi
ha
Lei
descriva
visto
due
i
fatti
persone
che
che
ha
erano
[....] e [....] che si avvicinavano a [....] che
era dentro la macchina, ecco, e loro erano a
piedi e si sono avvicinati gridando. L'ha sentito
il contenuto delle frasi che si sono scambiati?
TESTE ………….. - II contenuto no.
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PRESIDENTE - E poi questa lite verbale come
si è ultimata, come è finita?
TESTE ………… - Niente, se ne sono andati e
basta.
PRESIDENTE - [....] è sceso dalla macchina?
TESTE ………… - No.
PRESIDENTE - E' rimasto dentro la macchina?
TESTE …………….. – Sì.»
(cfr. verbale 3 giugno 2008,
pagg. 18-22).
Ricostruiti i fatti, in forza di quanto sin qui detto, con maggiore
aderenza alle risultanze e alla verità processuale, appare evidente che
la condotta posta in essere dall’[....] integra una più che legittima
difesa, e in ogni caso, non consente giammai di affermare che egli
abbia allo scopo di uccidere il suo aggressore.
In conclusione, il Tribunale avrebbe dovuto, quindi, assolvere
l’imputato perché il fatto da lui posto in essere, essendo
riconducibile ad una evidente ipotesi di legittima difesa, non
costituisce reato. Da quanto sin qui evidenziato ed esposto, risulta
evidente che [....] ha agito spintovi dalla necessità di salvarsi da un
attacco gravissimo alla sua integrità personale, financo alla sua vita, e
quindi per legittima difesa.
A tal fine sarebbe sufficiente evidenziare che lo stesso, prima di
sferrare il colpo che gli viene imputato contro il suo assalitore, e solo
dopo averlo disarmato, era già stato volontariamente e ripetutamente
ferito da questi, come è comprovato dalle ferite da taglio che gli sono
state riscontrate sulla mano, sul braccio e sul capo.
Sembra, invero, strano che al Tribunale siano sfuggite tali
evidenti ed incontestabili circostanze che, in uno alla personalità
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dell’imputato, giovane imprenditore assolutamente incensurato e
dedito all’onesto vivere, comprovano che il suo ricorso alla violenza è
stato imperiosamente dettato dalla comprensibile ed insopprimibile
necessità di salvaguardare la propria vita e integrità fisica, già
vulnerata dalla pericolosissima aggressione del [....]. Quest’ultimo
aveva già più volte colpito, prima con un tubo in metallo e poi con la
falce in suo possesso, il disarmato e malcapitato [....]. E se questi è
ancora fra noi, lo deve esclusivamente alla sua prontezza di riflessi, al
suo coraggio e ad una non comune prestanza fisica e forza d’animo
che gli hanno consentito di disarmare il violentissimo aggressore che
andava posto immediatamente nell’impossibilità di continuare a
nuocere; e a tal fine è evidente che non bastava disarmarlo,
occorrendo neutralizzare la sua capacità aggressiva, ed è stata questa
imperiosa necessità che istintivamente e d’impeto, hanno portato
[....] a sferrare un sol colpo contro chi non aveva esitato a colpirlo
reiteratamente con le mani, anche dopo essere stato disarmato.
Non
appartiene
all’ordinario,
condivisibile
e
prudente
apprezzamento, che in siffatto contesto un’eclatante ed evidente
azione essenzialmente difensiva, non venga giustificata ex art. 52 c.p.
e assurdamente venga invece qualificata volontà di ledere, anzi di
uccidere.
Non si può pretendere dal cittadino il restare inerme e indifeso,
quasi vittima sacrificale della altrui bestiale volontà omicida: [....], già
copiosamente
sanguinante
per
essere
stato,
del
tutto
inaspettatamente ed improvvisamente per lui, colpito alla testa con
un tubo di metallo, viene fatto oggetto di un’aggressione
violentissima da parte di un soggetto armato di una falce. Non
poteva far altro che disarmarlo e neutralizzarlo, così come ha fatto,
riuscendo miracolosamente in concreto a strappare la falce al suo
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bestiale aggressore nei cui confronti si limitava, e al solo fine di
difesa, a sferrare un solo colpo.
Non può negarsi quindi che l’azione difensiva, necessaria e
proporzionata, posta in essere dall’appellante, è stata costretta
dall’altrui criminosa condotta. Come è noto, in tema di legittima
difesa, si ha costrizione allorquando il soggetto reagente subisce
inevitabilmente l’alternativa tra il reagire o il tollerare l’attacco
esterno senza esserne l’artefice, come qui si è puntualmente
verificato: [....] non ha causato, né accettato tale alternativa e, di
certo, per quanto sin qui detto, egli non poteva sottrarsi al virulento
attacco senza patirne pregiudizi estremi.
[....] non ha agito per risentimento o ritorsione, né accettando
una sfida: egli non conosceva precedentemente i suoi aggressori e si
era recato con lo zio e un’altra persona, rimasta totalmente estranea
ai fatti, presso il bar del rifornimento al solo scopo di sorbire un
caffè. La sua condotta è, quindi, sideralmente distante da quella di
chi si pone volontariamente in una situazione di pericolo, idonea in
ipotesi a far scaturire prevedibilmente e ragionevolmente la necessità
di difendersi, così come sotto il profilo dell’azione difensiva
necessitata, è innegabile che la condotta difensiva prescelta dall’[....],
che si ribadisce, era disarmato e già ripetutamente attinto da colpi di
falce anche al capo, era l’unica idonea a respingere la pericolosissima,
poiché potenzialmente letale, azione posta in essere nei suoi
confronti.
Quindi, psicologicamente [....] non poteva agire diversamente e
l’unico mezzo per difendersi era l’arma con cui veniva offeso. Sotto
questo profilo, appare incontestabile anche la sussistenza della
proporzione dell’azione difensiva: [....] a fronte dei ripetuti colpi con
cui lo si voleva sopprimere, o quantomeno gravemente ferire, dopo
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avere miracolosamente disarmato il suo feritore, si limita ad
infliggergli un sol colpo, senza ulteriormente infierire, né con le
mani, né con altri mezzi atti ad offendere, allorquando alfine vede il
suo aggressore in condizione di non nuocere.
Il bene leso dall’[....] (integrità personale) è pienamente
comparabile e compatibile con quello che il suo aggressore aveva
concretamente messo in pericolo, id est, la sua integrità personale: i
colpi di falce da [....] contro [....] non hanno attinto quest’ultimo in
zone vitali, solo perché questi è riuscito a pararli facendosi scudo con
le proprie mani, come dimostrano inconfutabilmente le non lievi
ferite riportate (ferita da taglio 1° e 2° dito mano sinistra con
interessamento tendineo del 1° dito e ferita lacero contusa regione
frontale, vd. referto del Pronto soccorso del presidio ospedaliero di
Militello), come peraltro è agevole rilevare dal capo di imputazione.
Si intende dire, che lungi dall’essere animato dall’animus necandi
che pur poteva germinare da un’incontenibile ira, per essere stato
ingiustificatamente e brutalmente aggredito, [....] si mantiene
miracolosamente calmo e presente a sé stesso, evitando di infierire
ulteriormente contro il suo aggressore, come pure poteva fare e come
certamente avrebbe fatto se fosse vera l’ipotesi accusatoria, id est
l’essere egli addirittura animato da volontà omicida.
II
In via subordinata, per le ragioni esposte col primo motivo di
impugnazione, che qui devono intendersi integralmente richiamate,
il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che l’imputato ha agito con
eccesso colposo di legittima difesa
Come è noto, sussiste l'eccesso colposo quando il soggetto
agente travalica i limiti stabiliti dalla scriminante ora nel nostro caso,
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ciò che si può rimproverare all’[....], con un giudizio non condiviso, è
quello di essere andato un po’ al di là del comportamento allo stesso
permesso dalla scriminante codificata nell’art. 52 c.p., per avere
erroneamente ritenuto di potersi salvare sferrando un colpo di falce
contro il suo aggressore (arma, come ampiamente esposto e
dimostrato, appartenente al suo aggressore, e unico mezzo a sua
disposizione per neutralizzare il [....] che continuava ad infierire
anche essere stato disarmato).
Quello di [....], a tutto concedere, potrebbe costituire, nel
contesto dato (capo sanguinante e ferite alle mani a e al braccio), che
vedeva un altro soggetto ([....]) armato anch’egli di falce e con
atteggiamenti altrettanto minacciosi nei suoi confronti, un mero
errore di valutazione e non di certo una scelta volontaria.
III
In via ancor più gradata, il Tribunale avrebbe dovuto escludere
l’intenzione e procedere alla derubricazione del fatto nel reato di
lesioni personali.
Il Giudice di prime cure, sembra aver fondato il suo
convincimento su parametri meramente oggettivi, dimenticando che
ciò che maggiormente rileva, al fine della ricostruzione della volontà
di uccidere o meno, non è il risultato finale dell’azione (e cioè l’avere
inflitto lesioni più o meno gravi, o addirittura l’assenza di qualsiasi
lesione), ma l’obiettiva valutazione della condotta posta in essere col
criterio, comunemente definito, di prognosi postuma. E così,
risponde certamente di tentato omicidio chi, senza che la vittima
subisca nemmeno un graffio, le spari un colpo di pistola a distanza
ravvicinata, senza tuttavia colpirla. Allo stesso modo parrebbe
maggiormente integrare un ipotesi di animus necandi la condotta di
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chi sferra diversi colpi di falce, non riuscendo nell’intento sol per
l’abilità della vittima, che riesce, ferendosi gravemente, a parare i
colpi. Di contro, soprattutto nel contesto già evidenziato, l’essersi
limitato ad infliggere un sol colpo di falce ,senza porre in essere
nessun altro atto aggressivo, non solo non consente di dire che possa
esservi volontà omicida, ma si può legittimamente ritenere che non
volesse uccidere.
In effetti, viste le condizioni in cui versava il [....] (falce
conficcata nella zona occipitale) sarebbe stato sufficiente dare allo
stesso una piccola spinta per farlo cadere e completare una, qui
inesistente, azione omicidiaria.
È appena il caso di ricordare che nel delitto tentato l’evento non
si verifica per cause indipendenti dalla volontà dell’attentatore cui, in
qualche modo si può dire, la situazione sfugge di mano.
Qui al contrario [....], divenuto da aggressore violento a soggetto
disarmato, era, e non solo metaforicamente, nelle mani dell’[....], il
quale se avesse realmente nutrito la volontà di uccidere, avrebbe
potuto agevolmente realizzarla.
IV
In via del tutto subordinata e per mero tuziorismo difensivo, il
Tribunale avrebbe dovuto concedere all’appellante l’attenuante della
provocazione, da applicare nella massima estensione.
Innegabile che nella più benevolente delle ipotesi, la condotta di
aggressione armata, posta in essere dal [....], integri un fatto
gravemente ingiusto tale da determinare un incontenibile stato d’ira,
che avrebbe animato l’[....], totalmente disarmato, al momento del
fatto da lui posto in essere.
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«Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione
occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da una situazione psicologica
caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita
dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da
impulsi aggressivi; b) il "fatto ingiusto altrui", costituito non solo da un
comportamento antigiuridico in senso stretto ma anche dall'inosservanza di
norme sociali o di costume regolanti l'ordinaria, civile convivenza, per cui
possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o costituenti
manifestazione di iattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari
circostanze, inappropriati; c) un rapporto di causalità psicologica tra l'offesa
e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse» (Cassazione
penale, sez. I, 08/11/2011, n. 5056 in Cass. pen. 2012, 10, 3428).
§§§
Voglia pertanto la Corte accogliere l’appello per i motivi
nell’ordine dedotti.
Catania, …………………..
(Avv. ……………………)
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