Corte d’Appello di Catania Sezioni Penali Atto d’appello Procedimento ……….. R.G.N.R.; …….. R.G.Augusta Sentenza Tribunale di Siracusa – Sezione Distaccata di Augusta del ……, n° ……… R.G.Sent., depositata il …….. L’avvocato……….., difensore di …………, nata ad ……… in data …………., imputata nel suindicato procedimento, condannata con sentenza n° ………..pronunziata all’udienza del 28 maggio del 2013 dal Giudice del Tribunale di Siracusa – Sezione Distaccata di Augusta, …………… propone atto d’appello, indicando, contestualmente, i motivi posti a fondamento dell’impugnazione.1. Assoluzione dall’imputazione ascrittale al capo a)1 della rubrica, ex art. 530, comma1, c.p.p., per insussistenza del fatto e/o per non aver commesso il fatto;2. Dichiarazione di non doversi procedere, ex art. 531, comma 1, c.p.p., per intervenuta prescrizione del reato;3. Applicazione della circostanza di cui all’art. 62 bis CP 4. Compensazione totale delle spese processuali, per giusti motivi, previa sospensione della condanna al pagamento delle stesse. Premessa La pars motiva della sentenza evidenzia come gli elementi probatori acquisti siano di tale gravità, precisione e concordanza da determinare, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell’imputata.- Rilievo, assumono , nel costrutto dimostrativo, le intercettazioni ambientali e telefoniche; di talchè il Giudice di prime Cure rinviene “ulteriori, n.d.r.” elementi dalle stesse dichiarazioni rese dall’imputata alla P.G. del Commissariato di P.S. di Augusta in data 06.05.2004, e, segnatamente, nella parte in cui “riferirebbe il falso, dato che a inchiodare l’imputata sono le sue stesse parole intercettate nel punto in cui la stessa ha dichiarato che tutto quello che aveva riferito alla polizia era falso; si vedano i paragrafi dedicati alle intercettazioni”; pag.83 della sentenza. 1 ……………, per il delitto previsto e punito dall’art.378 c.p., perché, rendendo mendaci dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria in ordine ai rapporti tra ………….. e ……………., e, segnatamente prospettando l’esistenza di un mandato di consulenza professionale conferito dal …………… al ………… aiutava quest’ultimo ad eludere le investigazioni dell’Autorità. In Augusta il 06 maggio del 2005 (rectius: n.d.r. 06 maggio 2004, vds. verbale di sommarie informazioni di riferimento, mero errore materiale) Premesso che dal tenore delle intercettazioni emergerebbero, secondo il Giudice di primo grado, elementi indizianti nei confronti dell’imputata ……………, il Tribunale valorizza in sentenza, avallando l’impianto accusatorio, il contenuto del verbale delle sommarie informazioni rese dall’imputata ……………. in data 06.05.2004 al Commissariato di P.S. ad Augusta.Tale assunto dimostra ogni suo limite allorquando si evidenzi un dato: si assume, infatti, che la …………… “avesse consapevolmente riferito il falso alla polizia giudiziaria allorchè venne sentita in merito ai rapporti tra l’imputato e le Nuove costruzioni”.Ogni prospettiva muta, allorquando tale assioma venga meno.-1Assoluzione della …………….. dal reato ascrittole perché il fatto non sussiste e/o per non averlo commesso Ma prima, occorre determinare se realmente la ………….. avesse commesso il delitto ascrittole.L’assunto sopra prospettato non appare condivisibile in quanto presupporrebbe che la ………… avesse tenuto, nel corso dell’esame da parte della P.G., un atteggiamento negativo, idoneo ad escludere o fuorviare le investigazioni o ad intralciare le ricerche degli organi di polizia.È evidente che la difesa non possa condividere l’assunto motivazionale reso dal giudicante, atteso che la ………….., nel corso del verbale di sommarie informazioni del 06 maggio 2004 ha precisato di essere a conoscenza dell’esistenza di un rapporto di consulenza professionale, richiesto dal ………… al …………, dalle fatture emesse per prestazioni per consulenza professionale. Nulla vieta che sino alla mattina del 6 maggio 2004, la …………. avesse discusso con il ………… della denuncia che era stata sporta dal ……………., ma ciò non è in alcun modo riconducibile nell’alveo dell’art. 378 c.p., né sotto il profilo oggettivo, né tantomeno sotto il profilo della ragionevole consapevolezza da parte della ………….. dell’apprezzabilità del suo contributo di aiuto a…………..- Prova del dato discende dal carteggio processuale, dal quale si desume tra l’altro, chiaramente, come il contratto di consulenza tra ……….. e……….o sia, al di là della ricostruzione argomentativa del Giudice di prime cure, da far risalire all’anno 1998 (si vedano le dichiarazioni della parte civile costituita, sig. …………., rese all’udienza del 04.07.2008 , pagg.52/53 e ancora a pag. 56/57 ove si contesta alla parte civile …………, di aver redatto una nota sulla fattura n°59/’98 , dal seguente tenore “ Nota bene, la presente è stata girata testualmente alla ditta ………., senza decurtare le spettanze della ditta ………e del sig………..).Orbene, la segretaria ……….. inizierà la sua attività lavorativa, alle dipendenze di …………., solo qualche anno più tardi, fino a metà dell’anno 2002 la signora ……….. si occupava della contabilità dello studio ………… (vds. verbale di udienza del 25 gennaio 2011, pagg 25 e ss., esame della teste). Sul punto, ci si riserva sin d’ora, di meglio specificare con dei puntuali motivi aggiunti.Ebbene, tutto ciò premesso, in punto di fatto, occorre soffermarsi in ogni caso sull’erronea valutazione e interpretazione delle norme del codice di rito che il Tribunale ha ritenuto di poter realizzare attraverso una singolare e soggettiva rivisitazione del problema, posto dalla difesa, sin dal momento in cui ha preso abbrivio il procedimento/ processo a carico della signora ………….., ovvero: il problema della utilizzabilità del verbale di sit del 06.05.2004 - la questione circa il momento di emersione della veste di indagata dell’imputata ………..; (pag 84 della sentenza di primo grado).Nella pars motiva della sentenza impugnanda, il Tribunale introduce un tema giuridico privo di fondamento logico e giuridico: “ in ogni caso l’intercettazione del 06.05.2004, alle ore 11,10 in cui l’imputata si mette d’accordo con l’imputato ……….. in merito alle dichiarazioni da rendere alla polizia giudiziaria nel corso del suo interrogatorio ( svoltosi poi lo stesso 06/05/2004, alle ore 16,40) non legittima una illazione di illegittimità dell’attività espletata. Infatti, innanzitutto, come si è detto la convocazione dell’imputata ……….. era precedente all’intercettazione. In altri termini, l’esigenza di sentire l’imputata ………… era nata prima dell’intercettazione. In secondo luogo, non avrebbe avuto senso giuridico –processuale invitare …………. a presentarsi in Commissariato per essere sentita a sommarie informazioni, munita di difensore alla luce della stessa intercettazione, in quanto in quel momento l’imputata anche tenuto conto dell’intercettazione, aveva solo la veste di persona informata sui fatti L’emersione di indizi di reità si verifica in esito all’interrogatorio e non prima: sulla scorta dell’intercettazione infatti gli inquirenti potevano solo inferire che vi era la possibilità ( da un punto di vista psicologico) che l’imputata non riferisse il vero nel corso del suo interrogatorio. In ogni caso, la questione temporale circa il momento in cui l’imputata è stata chiamata dalla polizia per essere sentita ( e quindi circa il momento dell’insorgenza dell’esigenza investigativa di sentire le sue dichiarazioni) e il momento in cui l’imputata ha assunto la veste di indagata, è risolta dall’intercettazione stessa del 06.05.2004, ore 11,09 che la difesa addita a dimostrazione delle proprie illazioni. Infatti, nel corso dei dialoghi, l’imputata dice di “ non voler passare i guai” e che “ deve presentarsi entro oggi” ( ovvero lo stesso 06.05.2004), tanto che esclama “ io non ci voglio andare””. L’assunto motivazionale offerto dal Tribunale è affetto dai vizi denunziati in premessa; come denota la scelta di: 1. non far assumere rilevanza all’eccezione che rende inutilizzabili, ex art. 63 CPP,le sommarie informazioni - rectius: interrogatorio, in sentenza - da cui si origina la rubrica elevata per il capo A) alla signora ………….; 2. dell’avere, sempre con riferimento al fatto di cui al capo A) assolutamente malinteso la quaestio posta in ordine alla corretta applicazione della Legge penale, in relazione agli artt. 378, 384 CPP, specie alla luce della recente sentenza resa dalla Corte Costituzionale. Appare opportuno affrontare, in primo luogo, le tematiche afferenti il fatto di reato rubricato sub A), relativo alle mendaci dichiarazioni rese alla PG, prima sotto il profilo dell’inosservanza dell’art. 63 CPP e successivamente sull’inosservanza del combinato disposto degli artt. 378, 384 CPP.statuisce l’art. 63 CPP: 1. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese. 2. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate [191]. Ovvio che l’interrogatorio reso dalla signora ………….. è inutilizzabile sotto due distinti profili.Attese le conoscenze acquisite dall’inquirente nel procedimento, la signora …………., sin dall’inizio avrebbe dovuto esser sentita quale persone indagate per il delitto poi rubricato sub a) e, comunque, atteso che secondo l’assunto sostenuto, stava rendendo dichiarazioni da cui emergevano indizi di reità, poi trasmutati nel capo d’imputazione sub a), l’esame avrebbe dovuto essere interrotto, procedendo ai dovuti avvisi.In qualsiasi caso, le dichiarazioni che sostanziano il capo d’imputazione sub a) sono inutilizzabili.Statuisce sul punto la giurisprudenza di legittimità con riguardo al profilo di cui al Co. 2° dell’art. 63 CPP che: L'inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'art. 63, comma 2, c.p.p., delle dichiarazioni rese da soggetti che fin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte a indagini richiede che a carico di tali persone risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità. Tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico. Occorre invece che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a carico di tutte le persone coinvolte o di talune di esse. Cassazione penale, sez. V, 15 maggio 2009, n. 24953 C.F. e altro Diritto & Giustizia 2009.Che gli indizi fossero addirittura gravi, è dimostrato dalla circostanza secondo cui il favoreggiamento personale, compiuto in data 6 maggio del 2004 è stato oggetto di autonomo capo d’imputazione. Ciò induce ad altra riflessione: è noto che le dichiarazioni "indizianti" evocate dall'art. 63 comma 1 c.p.p., sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale, e non quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza.La suddetta norma di garanzia, infatti, è ispirata al principio nemo tenetur se detegere che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato e non quella che il reato debba ancora commettere. Ebbene, la signora…………., con le sue dichiarazioni ha compendiato la sua penale responsabilità in ordine al fatto primigenio, e ciò basta per far rilevare come l’interrogatorio, a quel punto, doveva essere sospeso.Volendo sintetizzare l’assunto qui sostenuto: l’ interrogatorio/ sommarie informazioni è inutilizzabile, cioè insuscettibile a produrre alcun effetto: esso certo non vizia gli atti successivi, ma in sé è improduttivo ed inutilizzabile: ad un atto privo di efficacia si riconosce la capacità di produrre l’effetto penalmente rilevante.Il Tribunale, riconoscendo l’inutilizzabilità doveva comprendere che dall’atto viziato non poteva certo argomentarsi un profilo di responsabilità.Il Tribunale, con palese malinteso, presume di ricondurre la questio proposta ad una mera faccenda di convocazioni precedenti all’intercettazione della mattina del 06 maggio 2013 e ad una mera congettura secondo la quale al momento della convocazione la Polizia “ non poteva certo sospettare che la ………….. le avrebbe mentito” ; ( vds. pag.85 sentenza impugnanda).Ovviamente, questa difesa non ha mai inteso percorrere tali vie, invero risibili dal punto di vista della corretta applicazione del precetto penale al caso di specie.Ben diverso era il profilo proposto per valutare l’applicabilità al caso di specie, la contestazione di cui al capo a) della rubrica, già precedentemente valutata sotto diversa prospettiva, dell’art. 384 CP.La Corte Costituzionale, con sentenza del 20 marzo 2009, n. 75 ha infatti affermato il principio secondo cui: È costituzionalmente illegittimo l'art. 384, comma 2, c.p., nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni rese alla polizia giudiziaria da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato - a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. - a quello, realizzato da altri, cui le dichiarazioni si riferiscono. L'art. 384, comma 2, c.p., prevede una causa di non punibilità a favore di chi abbia commesso, tra gli altri, i reati di falsa testimonianza o false informazioni al p.m., qualora le informazioni o la testimonianza siano state assunte in modo non legittimo o qualora si verta in un caso in cui il soggetto non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o avrebbe dovuto essere avvisato della facoltà di astenersi. La norma non si applica alle false informazioni alla polizia giudiziaria che, pur non rientrando in una specifica fattispecie criminosa, possono concorrere, con gli altri elementi previsti dalla legge, ad integrare il favoreggiamento personale ex art. 378 c.p. Questa diversità di disciplina appare palesemente irragionevole, poiché tra il delitto di false informazioni al p.m. e quello di favoreggiamento dichiarativo, commesso mediante false o reticenti informazioni alla polizia giudiziaria, vi è identità di condotte materiali - mendacio o reticenza - e sostanziale omogeneità del bene protetto, che consiste nella funzionalità di ciascuna fase rispetto agli scopi propri, nei quali le esigenze investigative e quelle della ricerca della verità si sommano. Tale diversità di trattamento si palesa ancor più irrazionale considerando l'evoluzione normativa del sistema processuale, che ha condotto ad una sostanziale convergenza di disciplina fra le due ipotesi. Rileva la Corte come il mendacio e la reticenza davanti all'autorità giudiziaria configurano le ipotesi di reato di cui all’art. 371-bis mentre le informazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria2 non rientrano in una specifica fattispecie di reato. Esse, tuttavia, non sono penalmente irrilevanti, in quanto possono concorrere, in presenza degli altri elementi previsti dalla legge, ad integrare il reato di favoreggiamento personale, ai sensi dell'art. 378 cod. pen.3.Peraltro, avuto riguardo all'espressa limitazione stabilita nel secondo comma dell'art. 384 cod. pen. alle fattispecie di reato in esso contemplate (né potendosi estendere al secondo comma il riferimento che all'art. 378 è fatto, in altro e diverso contesto, dal primo comma dello stesso art. 384), la non punibilità delle dichiarazioni mendaci formulate nelle circostanze previste nel detto art. 384, secondo comma, non si estende al caso in cui esse siano Incluse nella stesura originaria dell'art. 371-bis, secondo la formulazione contenuta nell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1992, n. 306, ma escluse al momento della conversione del decreto nella legge 7 agosto 1992, n. 356 3 In tal senso: Corte Costituzionale n. 416 del 1996, che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 384, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevedeva l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell'art. 199 cod. proc. pen. 2 rese alla polizia giudiziaria. È evidente, ad avviso della Corte che tale diversità di disciplina sia palesemente irragionevole.Invero, le attività d'indagine, previste dagli artt. 351 e 362 cod. proc. pen., presentano una sostanziale omogeneità, in quanto appartengono alla fase procedimentale delle indagini preliminari. Pertanto tra il delitto di false dichiarazioni rese al pubblico ministero e, quello di favoreggiamento dichiarativo, commesso con la condotta di false o reticenti informazioni rese alla polizia giudiziaria, si evidenzia una sostanziale omogeneità del bene protetto dalle fattispecie che consiste nella funzionalità di ciascuna fase rispetto agli scopi propri nei quali le esigenze investigative e quelle della ricerca della prova si sommano, sicché gli artt. 378, 371-bis e 372 cod. pen. finiscono per presidiare ciascuno una fase distinta del procedimento e del processo, restando simmetricamente esclusa - per predominante giurisprudenza - l'eventualità che la stessa condotta integri la violazione di più d'una di tali norme secondo lo schema del concorso formale di reati (art. 81 cod. pen.). Inoltre va segnalata l'identità delle condotte materiali (mendacio o reticenza) che nelle diverse ipotesi possono risultare rilevanti.Ma la riscontrata diversità di disciplina si palesa ancor più irrazionale considerando l'evoluzione normativa del sistema processuale che, prima con le modifiche introdotte col decreto legge n. 306 del 1992 (convertito con modificazioni dalla legge n. 356 del 1992) e poi con quelle stabilite dalla legge n. 63 del 2001, non soltanto ha statuito la sussistenza, in capo al soggetto chiamato dalla polizia giudiziaria a rendere dichiarazioni, degli stessi obblighi previsti per chi è chiamato a deporre innanzi al pubblico ministero (e per il testimone), cioè dell'obbligo di rispondere e di dire il vero, salvo il limite della possibilità di un suo coinvolgimento, ma ha portato ad una sostanziale equiparazione, anche sotto il profilo della valenza processuale, delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria a quelle rese al pubblico ministero. Infatti, i verbali di entrambe possono essere utilizzati per le contestazioni, valutati per la credibilità del teste, in determinate ipotesi acquisiti al fascicolo del dibattimento ed utilizzati per la decisione (art. 500 cod. proc. pen.). Il giudice può disporre, a richiesta di parte, che sia data lettura di entrambi i verbali quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la ripetizione (art. 512 cod. proc. pen.), oppure quando si tratta di dichiarazioni di persona residente all'estero nelle circostanze di cui all'art. 512-bis cod. proc. pen., nonché di dichiarazioni rese in altri procedimenti, se le stesse sono divenute irripetibili o se le parti ne consentono la lettura (art. 238, commi 3 e 4, cod. proc. pen.) e, infine, in caso di acquisizione consensuale ai sensi degli artt. 431, comma 2, 493, comma 3, 500, comma 7, cod. proc. pen..Tale convergenza di disciplina processuale rende del tutto irragionevole il diverso regime giuridico riscontrabile tra le corrispondenti condotte di mendacio o reticenza, qualora esse siano riconducibili alle ipotesi di reato previste, rispettivamente, dall'art. 371-bis e dall'art. 378 cod. pen. (limitatamente alla condotta di false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria), non essendo applicabile alla seconda ipotesi (per mancata previsione normativa) la citata causa di non punibilità nel caso di assunzione d'informazioni ad opera della polizia giudiziaria, ancorché non sia configurabile in capo al dichiarante un obbligo di renderle o comunque di rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato, a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., a quello (commesso da altri) cui le dichiarazioni stesse si riferiscono.La Corte costituzionale ha pertanto rilevato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, dell'art. 384, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere per la ragione ora indicata.Da ciò discende che, anche sotto questo profilo, le dichiarazioni rese, in data 06 maggio 2004, dalla signora …………..alla Polizia Giudiziaria, in ordine ai rapporti tra ………….. e ………………, non divengono elemento probante della di lei penale responsabilità.- -2Dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, ex art.531, comma1, c.p.p.Il Tribunale di Augusta ha ritenuto, con la sentenza che qui si impugna, di dover disattendere la richiesta della difesa di declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, poiché “ tale rilievo ( al momento in cui venne formulato, n.d.r. in data 08 febbraio 2013, nel corso della discussione del difensore della signora …………), non risultava fondato, di modo che veniva rigettato estinguendosi il reato successivamente. Il delitto, infatti, commesso il 06/05/2004 (n.d.r. : si chiede la correzione del capo di imputazione, che indica per mero errore materiale, - posto che il verbale di sommarie informazioni è del 06.05.2004 - , la data del 06.05.2005) veniva a estinguersi con il decorso di sette anni e sei mesi il 06/12/2012? ( n.d.r. 06.11.2011!!) di modo che – successivamente a tale data – occorre(va) fare riferimento al computo dei giorni di sospensione intervenuti.Orbene, come già sottolineato il capo di imputazione indica, obbiettivamente, per un mero errore materiale, il tempus commissi delicti il 06.05.2005; in realtà il verbale di sommarie informazioni assunte da ………….., presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Augusta è del 6 maggio 2004.- Nella pars motiva della sentenza del Giudice di Prime cure, pagina 3, si legge “all’udienza del 18/02/2011, venivano sentiti l’ingegnere …………. e il dott. ……………….…… omissis…. A questo punto, il procedimento veniva quindi rinviato per la discussione. Le successive udienze del 12.07.2011, 16.03.2012, 02.10.2012 venivano rispettivamente rinviate per concomitanti impegni professionali dei difensori, l’astensione dalle udienze degli avvocati e motivi di ufficio. All’udienza dell’08/02/2013, chiusa l’istruttoria,rassegnavano le rispettive conclusioni il pubblico ministero, il difensore delle parti civili e il difensore dell’imputata ……………... Il procedimento veniva rinviato per l’arringa dell’imputato ……………. …..omissis…. Il procedimento veniva quindi rinviato per consentire le repliche. All’udienza del 28/05/2013 il P.M. non rassegnava alcuna replica e il processo veniva tratto in decisione”.Ora tenendo presente che: - in data 06 maggio 2011 maturava il temine di 7 anni; il 12 luglio 2011, il Tribunale, correttamente interpretando l’art.159 c.p., sospendeva i termini di prescrizione fino alla data del 16 marzo del 2012, a seguito di richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore; - Il 16 marzo, per ragioni d’ufficio, - giudice assente - , l’udienza veniva rinviata al 2 ottobre 2012 – l’art.159 c.p. indica, in modo tassativo, i casi in cui è possibile sospendere la prescrizione del reato!!- Il 02 ottobre 2012, la difesa aderiva all’astensione dalla udienze penali e l’udienza veniva rinviata alla data dell’08.02.2013, con legittima sospensione per l’intero periodo dei termini processuali; è chiaro che la difesa della signora ……………., in data 08.02.2013 avanzasse richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ex art. 531, comma1, c.p.p.: nel mese di luglio 2012, facendo un calcolo corretto del periodo di sospensione, era maturato il termine che avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado a rilevare la causa estintiva. – Vieppiù, considerando che, quand’anche il calcolo errato del giudice avesse dovuto, illegittimamente indurlo, a ritenere che il periodo di sospensione della prescrizione abbracciasse anche il periodo ricompreso tra il 16 marzo 2012 e il 02 ottobre 2012, comunque, in data 28 maggio 2013, il Tribunale di Augusta, in persona del giudice …………… avrebbe dovuto dichiarare in sentenza il reato estinto per intervenuta prescrizione dello stesso. -3Concessione delle circostanze attenuanti generiche Determinazione nel minimo della infliggendo pena Il Tribunale al fine di determinare la pena da irrogare, così motivava: … omissis…. ( n.d.r. Pag.89 della sentenza del giudice di prime cure) valutazioni analoghe possono essere effettuate in punto di dosimetria della pena per l’imputata ………... ….omissis…. sia per l’imputato ……….sia per l’imputata ………….., in via special e general preventiva,occorre individuare una sanzione tale da risultare adeguata alla gravità delle condotte, gravità che impone di tendere al massimo edittale. Ritenuta la colpevolezza… omissis…. Appare conforme a giustizia determinare la pena da irrogare a ……………in anni tre di reclusione. Per legge alla condanna consegue l’obbligo del pagamento delle spese processuali ( N.D.R. pena totalmente estinta per indulto). … omissis…(.n.d.r.pag 92 della sentenza del Tribunale)……occorre pronunciare, ai sensi dell’art. 539 c.p.p., condanna generica al risarcimento del danno dell’imputata e rimettere le parti davanti al giudice civile per la sua determinazione. Tale assunto non tiene in alcun conto lo stato di incensuratezza della signora Seguenzia, che pur non costituendo per giurisprudenza costante, elemento fondante la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. il cui riconoscimento è rimesso alla sola determinazione del Giudicante, e non è un diritto, pur tuttavia, viene neutralizzato dall’attribuzione alla signora ……………di una particolare capacità criminale, che avrebbe “suscitato una rappresentazione dei fatti diversa dalla realtà – particolarmente rispetto alla fondamentale circostanza relativa alla sussistenza di un qualche rapporto professionale tra l’imputato ………….. e la …………….. onde giustificare il passaggio di denaro”.Naturalmente, per le considerazioni in punto di fatto si rinvia al paragrafo 1), pur non potendo sottacere che pur rientrando nella discrezionalità del giudice la valutazione dei parametri di cui all’art.133 c.p.p., questi non possono mai risultare privi di inveramento nel caso concreto.La signora ……….. nell’interrogatorio reso in data 06 maggio 2004, senza le garanzie difensive, faceva riferimento ad un rapporto intercorrente tra il …………. e …………….comprovato dall’emissione di fatture.Ergo, non si comprende in che modo e in che termini “avrebbe fornito una versione favorevole all’imputato ………… che così avrebbe potuto giustificare la ricezione delle somme”. -il tutto, naturalmente, al fine di orientare la pena nei limiti del minimo edittale assoluto ordinando la sospensione della stessa e riconoscendo l’ultriore beneficio della non mensione. Sebbene, nel caso di specie, la pena irrogata alla signora …………., veniva dichiarata estinta per intervenuto condono/indulto. -6- Compensazione totale delle spese processuali per giusti motivi (art. 541c.p.p.), previa sospensione del pagamento delle stesse. A parere di questa difesa, ricorrono senza dubbio giusti motivi atti a supportare l’accoglimento da parte dell’Ecc.ma Corte di Appello di Catania della richiesta di compensazione totale delle spese processuali, comminata alla signora …………, nella misura pari ad euro 8.000 per onorari ed euro 1.000 per diritti e spese, oltre accessori di legge.L’indeterminatezza dei danni, di cui, nel caso di specie, non è data comprendere la natura, atteso che, il giudicante ha rimesso le parti innanzi al giudice civile per la “ migliore loro determinazione e quantificazione”, e ha ritenuto di quantificare le spese processuali a carico del sig. ………..e della signora ………… in egual misura, dimentico che diversi sono i profili di responsabilità che emergono dalla stessa sentenza, non può esimere questa difesa dal chiedere per giusti motivi, in accoglimento dell’impugnazione dell’imputata ……….. previa sospensione del pagamento delle spese processuali, la totale compensazione delle stesse. Con Ossequi.Catania, …………. avv. ……………… Pro“. Pen. n. ………. R.G. Trib. …… n. ……….. R.G.N.R. Di“hiarazione e Motivi ”i Appello per ………… nato a ……….. il …………., avverso la sentenza n. ……….. emessa ”al Tribunale Penale ”i Gela in ”ata 12 aprile 2012, notifi“ata all'imputato “ontuma“e il su““essivo 29 maggio, “on la quale il Tribunale ha ”i“hiarato non ”oversi pro“e”ere nei “onfronti ”i …………. per“hé il ”elitto allo stesso as“ritto al “apo D) ”ella rubri“a è estinto ai sensi ”ell'art. 157 “.p. . * * * Il Tribunale avrebbe ”ovuto assolvere l'imputato per non aver “ommesso il fatto, poi“hé nonostante la maturata pres“rizione risulta evi”ente ”agli atti, l'assoluta man“anza ”i prove a “ari“o, o forse per meglio ”ire, la prova positiva ”ell'inno“enza ”ello stesso. Preliminarmente, per mero tuziorismo ”ifensivo, si rileva “he è appellabile la sentenza “he ha ”i“hiarato non ”oversi pro“e”ere essen”o il reato pres“ritto. Tale assunto “ostituis“e pa“ifi“o orientamento giurispru”enziale, re“entemente riba”ito an“he ”alla Suprema Corte ”i Cassazione: «L'appello “ontro la sentenza ”i pros“ioglimento per ”elitto è inibito all'imputato nel solo “aso in “ui sia stato assolto per“hé il fatto non sussiste o per non aver “ommesso il fatto, mentre nessuna norma preve”e “he la sentenza ”i“hiarativa ”ella pres“rizione ”el reato possa essere impugnata solo ”a “hi pres“rizione (Cfr. Cass. 87/200). abbia rinun“iato alla «Erroneamente la Corte territoriale ha, inoltre, ritenuto “he, ai sensi ”ell'art. 593 “.p.p., "l'imputato può proporre impugnazione avverso le sentenze ”i “on”anna e non avverso le sentenze ”i pros“ioglimento, quale quella emessa nei suoi “onfronti". «La Corte Costituzionale, “on sentenza n. 85 ”el 2008, ha, infatti, ”i“hiarato la illegittimità “ostituzionale ”ella L. n. 46 ”el 2006, art. 1 nella parte in “ui l'art. 593 “.p.p. es“lu”e “he l'imputato possa appellare le sentenze ”i pros“ioglimento relative a ”elitti» (“fr. Cassazione penale, sez. II 22/03/2011 n. 17102). La Suprema Corte si è “osì pronun“iata ”opo “he la Corte territoriale aveva ritenuto non appellabile ”all'imputato, la sentenza ”i pros“ioglimento per pres“rizione, “onsi”erato an“he la man“ata espressa rinunzia ”ell'imputato alla pres“rizione stessa. Ora, a parte l'evi”ente erroneità ”i tale ”e“isione, “ome testimonia la sua “assazione, si rappresenta all'a”ita Corte ”i Appello, “he non il ”ifensore bensì l'imputato …………., sessanta“inquenne ”el tutto in“ensurato e stimato e benvoluto professionista nella “ittà in “ui vive e opera, è pronto in qualsiasi momento a rinunziare alla non ri“hiesta pres“rizione; se ”el “aso, sollevan”o questione ”i legittimità “ostituzionale ”ell'art. 157 “.p. ove si ”ovesse ritenere “he ”etta norma inibis“a la possibilità ”i “hie”ere la rinunzia alla pres“rizione ”opo la sentenza ”i I gra”o. * * * La premessa, si riba”is“e, vale solo “ome mero e” estremo tuziorismo ”ifensivo, “hé invero an“he una superfi“ialissima lettura ”egli atti mostra, all'evi”enza, l'assoluta estraneità ”ell'imputato al fatto “ontestato. Prima ”i affrontare il merito, per “ompletezza ”i argomentazione, è appena il “aso ”i ri“or”are “he «in presenza ”i una “ausa estintiva ”el reato, il pros“ioglimento nel merito va privilegiato sia in presenza ”i prova ”ell'inno“enza ”ell'imputato, “he nel “aso in “ui man“hi ”el tutto la prova ”ella “olpevolezza e, quin”i, non soltanto quan”o ”agli atti risulti la prova positiva ”ell'inno“enza ”ell'imputato, ma an“he in ”ifetto ”ella prova ”ella “olpevolezza a suo “ari“o» (Cass. Pen. Sez. V n. 25648, 24 giugno 2008; Cass. Pen. Sez. V n. 17382, 6 maggio 2005). Tale “on“etto, “ostituente ius re“eptum, è an“or meglio e autorevolmente espresso in una re“entissima sentenza ”elle Sezioni Unite, “he in presenza ”i una ”e“laratoria ”i estinzione ”el reato per intervenuta pres“rizione, si è “osì espressa1: «La “onfigurabilità ”el reato è però questione “he ”eve essere “omunque risolta a mente ”ell'art. 129 “.p., “omma 2. L'evi”enza risultante ”agli atti, “ui si riferis“e tale ”isposizione, “on“erne es“lusivamente gli aspetti ”ella fattispe“ie “on“reta. Postulata la rispon”enza ”ella “ontestazione agli atti ”el pro“e”imento, la sussumibilità ”el fatto nella fattispe“ie astratta è questione ”i ”iritto “he, per quanto “omplessa, si risolve nella in”ivi”uazione ”el “ontenuto normativo ”el pre“etto penale. È per“iò premessa legale ”i 1 «Deve rilevarsi che il reato, contestato come commesso da luglio a novembre 2002 e per il quale la sentenza di primo grado è intervenuta il giorno 11 febbraio 2009, sarebbe ad oggi prescritto. Il termine di sette anni e sei mesi, sospeso dal 23 gennaio al 15 maggio 2008 a causa di rinvio del dibattimento per l'adesione dei difensori all'astensione di categoria, cadeva difatti il 23 aprile 2011» (cfr. Cass. Pen. SS.UU. 25 maggio 2011 n. 37954). ogni altra ”e“isione sul pro“esso o sul fatto» (“fr. Cass. Pen. SS.UU. 25 maggio 2011 n. 37954). Al Tribunale in se”e ”i ”is“ussione, ”opo “he il P.M. aveva “on“luso “hie”en”o la ”e“laratoria ”i pres“rizione, sulla s“orta ”i questo “onos“iuto e “on”iviso prin“ipio ”i ”iritto, era stata “hiesta motivatamente l'assoluzione nel merito ”ell'imputato. Sennon“hé il Tribunale ha ritenuto ”i non ”over profferire sillaba né sulle argomentazioni ”ifensive, né, “iò “he maggiormente rileva in questa se”e, su una sia pur sinteti“a motivazione, protesa quantomeno a ”imostrare la sussistenza ”el reato ”i truffa e, “omunque, la sua “ommissione ”a parte ”ell'imputato. Infatti il Tribunale così liquida la questione: «an“he “on riferimento al ”elitto ”i “ui agli arti. 110 e 640 bis ”el “. p . oggetto ”el “apo D ) ”ella rubri“a o““orre giungersi a” una ”e“isione ”i pros“ioglimento ”oven”o rilevarsi “ome lo stesso , “ertamente sussistente per il “ompimento ”a parte ”i ………, …………, ……….., ………….. e ………… ”i atti “onfluiti nelle simulazioni ingannatone “he avevano portato all'abusivo in“ameramento ”ella somma ”i euro ………. pagata il 22 marzo 2003 in favore ”ella ……… “on “orrispon”ente ”anno ”el Ministero ”el tesoro per la ”istrazione ”el ”enaro ”agli impieghi finanziati avvenuta me”iante ”ispersione verso la ……., la …….., la ……. e la …………., si sia nel frattempo estinto» (“fr. pag. 11 sentenza impugnata). Ora, si ritiene “he la motivazione ”el Tribunale sia meramente apparente, poi“hé non espli“ita in al“un mo”o quali siano le “on”otte ingannatorie suppostamente poste in essere ”a ………….., né an“or meno quale profitto sarebbe ”erivato al Messina ”all'in“ameramento ”ella somma ”i € ……… pagata il 22 marzo 2003 in favore ”ella ………, sol “he si “onsi”eri, a ta“er ”'altro, “he il ………non fa“eva più parte ”ella ……… a far ”ata ”al 6 agosto 1999. Prima ”i pro“e”ere oltre, o““orre tuttavia un'altra breve “onsi”erazione: si ritiene “he la motivazione ”el Tribunale sarebbe ina”eguata an“he ove questa fosse intervenuta su a““or”o ”elle parti, in se”e pre-”ibattimentale ex art. 469 “.p.p. e “ioè quan”o il Giu”i“e non ha al suo fas“i“olo nessuno o po“hissimi elementi ”i valutazione. Ben ”iversamente e “ome nel “aso “he “i o““upa, la””ove la pres“rizione sia ”i“hiarata all'esito ”ella “on“lusione ”el ”ibattimento, se è vero “he è inibito al Giu”i“e “ompiere ulteriori a““ertamenti e approfon”imenti istruttori, è an“he vero “he la sua valutazione sulla sussistenza ”i elementi per una pronunzia sul merito, ”ebba avvenire sulla base ”elle risultanze pro“essuali fino al quel momento ra““olte, per valutare l'esistenza ”ella prova positiva ”i inno“enza ovvero la man“anza assoluta ”i prova ”ella responsabilità. Ora il Tribunale ”i Gela, “ome già anti“ipato, ha emesso la sua ”e“laratoria a ”ibattimento “on“luso, ”opo un elevato numero ”i u”ienze “on stringenti esami e “ontro-esami e ”opo “he aveva soprattutto a“quisito la pro”uzione ”o“umentale presentata nell'interesse ”ell'imputato (v”. in tal senso an“he perspi“ua sentenza ”i merito2). 2 «In presenza di una causa estintiva del reato, quale è la prescrizione, sopravvenuta prima della fine dell'iter istruttorio dibattimentale, essa va dichiarata immediatamente, in ogni stato e grado del processo, con la conseguenza che rimane precluso al giudice e alle parti il compimento di ulteriori attività istruttorie, sicché è al momento in cui avviene la In effetti, ove il Tribunale avesse fatto “orretta appli“azione ”i tali prin“ipi e valutate le prove allo stesso offerte e la ”is“ussione finale in ”ifesa ”ell'imputato, sarebbe ”ovuto pervenire a” una pronun“ia assolutoria nei “onfronti ”ell'imputato per non aver “ommesso il fatto. L’a““usa nei “onfronti ”i ……………. era stata formulata poi“hé lo stesso aveva fornito le polizze fi”eiussorie, “ostituenti mezzo al fine ”i ottenere in”ebitamente finanziamento, ovviamente sulla base ”ell'illi“eità ”elle stesse, “hé ove non presentassero elementi ”i illegittimità a qualsiasi livello, nessun a””ebito poteva essere mosso al………... E in effetti ove il …….. si fosse prestato nella sua qualità ”i agente ”ella ………… Assi“urazione a rilas“iare polizze fi”eiussorie illegittimamente, non rispettan”o pre“ise ”irettive impartitegli ”alla so“ietà quali “on”izioni irrinun“iabili per poter emettere la polizza ”e qua, o avesse “reato a””irittura ”elle conoscenza della causa di estinzione del reato che occorre riportarsi ai fini dell'applicazione del comma 1 o 2 dell'art. 129 c.p.p. Diversi sono, pertanto, gli effetti che si verificano nell'ipotesi in cui la prescrizione intervenga dopo la conclusione del dibattimento, ovvero nell'ipotesi in cui ciò avvenga prima dell'inizio, o nel corso, dell'istruttoria, allorché il giudicante ha a disposizione un limitato materiale probatorio. Nel primo caso il giudice sarà certamente in grado, sulla base delle risultanze dibattimentali acquisite, di valutare se sussistano gli elementi per un'assoluzione dell'imputato nel merito, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., sia per l'esistenza della prova positiva d'innocenza, sia per la mancanza assoluta della prova della responsabilità, sia per insufficienza o contraddittorietà della prova medesima. Nell'altro caso dovrà operare un giudizio sulla base degli elementi fino a quel momento scaturiti dall'istruttoria, senza possibilità di andare oltre nell'indagine, neppure in senso favorevole all'imputato, e dovrà adottare la formula di proscioglimento per motivi processuali laddove non emerga "ictu oculi", per l'incompletezza dell'accertamento dibattimentale, l'innocenza dell'imputato» (Tribunale Bari, sez. I, 11/03/2010 in Giurisprudenzabarese.it 2010). polizze false, sarebbe veramente ”iffi“ile, se non impossibile, “onsi”erarlo estraneo a “on”otte suppostamente ingannatorie. Ma ove gli atti ”imostrino “he l’emissione ”elle polizze sia avvenuta nella massima trasparenza e legittimità, senza al“un vizio formale o sostanziale o “he, anzi, le stesse siano ri“on”u“ibili alla volontà ”ella Direzione Generale ”ella so“ietà assi“urativa, sarebbe ”iffi“ile “ontinuare a sostenere “he egli abbia posto in essere “on”otte aventi rilevanza penale a qualsiasi titolo. Invero, ben opportunamente la Guar”ia ”i Finanza, in ”ata 08.02.2006, “on ra““oman”ata riservata personale al rappresentante legale ”ella so“ietà ……….. assi“urazione “hie”eva la tempestiva “omuni“azione ”i tutte le notizie relative alle seguenti polizze ramo “auzione l’Agenzia (polizza …..”i n. ….. Caltagirone in stipulata ”ata ”alla ………. 29.01.1999; polizza “on n. …….stipulata ”alla ……... “on l’Agenzia …… ”i Caltagirone, in ”ata 04.08.1999; polizza n. ……, stipulata ”alla ……….., “on l’Agenzia ……… ”i Caltagirone, in ”ata 03.12.2002). Con la “ennata missiva ”ell’08.02.2006, il Coman”o ”ella Compagnia ”i Gela, “hie”eva in parti“olare ”i “onos“ere, fra l’altro, la reale sussistenza ”elle polizze su””ette, invian”o “opie “onformi agli originali ”ei “ontratti stipulati, “apitale assi“urato e soggetto benefi“iario . La so“ietà ………Assi“urazioni, rispon”eva tempestivamente “on ra““oman”ata ”el 14 febbraio 2006, in “ui ”ava “onto ”ettagliato ”elle polizze senza muovere, “he è “iò “he maggiormente interessa, al“un rilievo sulla sussistenza e regolarità ”elle stesse, ri“onos“en”o, ove mai ve ne fosse bisogno, l’assoluta legittimità ”ell’operato ”ell’Agenzia ”i Caltagirone (tutti i ”o“umenti “ui si fa riferimento fanno parte ”el fas“i“olo ”el ”ibattimento, an“he per“hé pro”otti ”a questa ”ifesa in se”e ”i ri“hieste probatorie). E” è appena il “aso ”i rilevare “he le polizze fi”eiussorie, a “ausa ”el loro ingente valore, non potevano essere emesse ”all'Agenzia ”el …….., ma es“lusivamente, “ome è a““a”uto, ”alla Direzione Generale ”ella so“ietà assi“uratri“e, la quale ovviamente si è ”eterminata solo ”opo una attenta analisi te“ni“o-ban“aria sulla a““ettabilità ”el ris“hio e ”e“i”en”o sovente, spe“ie quan”o l’alea appariva e““essiva, ”i “on”ivi”ere il ris“hio “on altre so“ietà assi“urative, “ui veniva “e”uta in “o-assi“urazione una parte ”ella stessa, “ome nel “aso in esame. È evi”ente, quin”i, “he il me““anismo ”elle polizze fi”eiussorie non può avere integrato al“un artifizio e/o raggiro al fine ”i ottenere in”ebitamente la per“ezione ”i ”enaro pubbli“o: e se è vero “he la stessa “ostituiva ope legis l’ultimo anello per ottenere l’erogazione ”el finanziamento, “iò “ostituis“e un mero ante“e”ente fattuale privo ”i qualsiasi rilievo ai fini “he qui interessano. In “on“lusione, essen”o “omunque la polizza stata emessa nel pieno rispetto ”elle pro“e”ure e ben al ”i là ”ella stessa volontà ”el ………., “he firman”ole era stato soltanto il mero ese“utore ”i altrui volontà, veramente non si “ompren”e “ome possa a” essa annettersi rilevanza quale elemento “ostitutivo ”el grave reato “ontestato allo stesso. * * * Fugato ogni possibile ”ubbio sulla illi“eità ”elle polizze fi”eiussorie e aven”o a““ertato la loro piena li“eità e la ri“on”u“ibilità ”elle stesse a” una fa“oltà giuri”i“a ”istinta ”a quella nella ”isponibilità ”ell’agente ”i Caltagirone ”ella so“ietà ………, nessuna rilevanza può annettersi, si““ome integrante artifizio e/o raggiro, alla parte“ipazione ”el …….. alla ………, sia per“hé ”i brevissima ”urata, sia per“hé “essata già, “ome ”etto, nell'agosto ”el '99, e “ioè ben quattro prima ”i quan”o sarà “onsumato ”el reato (i” est, marzo 2003 - “fr. “apo ”'imputazione), sia per“hé, “omunque, non essenziale ai fini ”ella “ostituzione ”ella so“ietà stessa, avente al suo interno altre plurime soggettività. Invero, nonostante l'in”agine ”ella Guar”ia ”i Finanza e gli approfon”imenti esplorare an“he ”ibattimentali, gli aspetti “he più non hanno se“on”ari tralas“iato ”ella vi“en”a ”i (v”. soprattutto verbale ”i u”ienza ”el 29.10.2009 e ”el 4.02.2010 “on esame e “ontroesame ”el teste …………), non è possibile rinvenire elementi fattuali “he ”imostrino, ”a una parte, la volontà ”i porre in essere “onsapevolmente “on”otte ingannatorie volte a” in”urre in errore, al fine ”i perseguire ingiusti profitti, e ”all’altra “orrelativamente la prova, o almeno in”izi gravi, “ir“a il “onseguimento ”i profitti ingiusti ”all’intera vi“en”a pro“essuale “he si sta valutan”o. Invero, allorquan”o nel marzo ”el 2003 vi sarà l'in”ebito in“ameramento, “ome già ”etto, ……… non farà più parte ”ella so“ietà ma quel “he più “onta è “he nessun profitto trae il ………. ”all'erogazione stessa “he sarà utilizzata potestativamente e” es“lusivamente ”all'amministratore. È appena il “aso ”i ri“or”are, per mera “ompletezza espositiva, “he nel ”elitto ”i truffa l’agente ”eve porre in essere artifizi e/o raggiri, i”onei a in”urre in errore taluno, perseguen”o ingiusti profitti “on altrui ”anno; e l’elemento soggettivo ”el reato ”eve investire ogni singolo segmento ”ella “atena ”es“ritta, “he integra il ”elitto ”i truffa. fattuale, appena Forse sarà miopia ”el ”ifensore, ma realmente non si ries“e a s“orgere in atti nemmeno in”izi vaghi ”i tutto “iò. L’assunto sostenuto ri“eve il maggiore e ”efinitivo suggello ”alla “ir“ostanza, fon”amentale e ”irimente, “he egli non ha mai per“epito nemmeno una frazione ”el profitto “ostituito ”all’erogazione ”el finanziamento pubbli“o; né appare verosimile e ragionevole ipotizzare “he il suo profitto, ingiusto, fosse “ostituito ”al “onseguimento ”el premio assi“urativo relativo alla sottos“rizione ”ella polizza fi”eiussoria: innanzitutto trattasi ”i somma ”i irrilevante signifi“atività e“onomi“a (stimabile in “a. € 500,00/600,00) spe“ie per “hi “ome ……….., oltre a” essere, ”a “ir“a un trentennio stimato professionista ”el settore, aveva rapporti “on lo stesso gruppo, e ”a anti“a ”ata, per tutte le polizze assi“urative ”i “ui lo stesso ne“essitava e “he gli “onsentivano, ”el tutto le“itamente, gua”agni nettamente superiori. * * * Alla lu“e ”i quanto sin qui esposto, Voglia pertanto la Corte a““ogliere l'appello e per l'effetto assolvere l'imputato per non aver “ommesso il fatto. Con rispetto, Catania, ………… (Avv. ……………………..) Delego per la presentazione la “ollega ”i stu”io, Avv. ………… (Avv. ………………………..) Proc. pen. n. ……… R.G.N.R. n. ………. R.G.Trib. Corte di Appello di Catania Dichiarazione e Motivi di Appello Per …………., nato a …………. il ………….e residente in ……….. n via ……………, imputato nel procedimento indicato in epigrafe, avverso la sentenza n. ………… emessa dal Tribunale di Caltagirone in composizione collegiale in data 15 gennaio 2013, depositata il successivo 3 aprile 2013, con la quale, è stato dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti (capo a e c)1, riuniti sotto il vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche, è stato condannato alla pena di anni quattro, mesi sei e giorni quindici di reclusione. I 1 Capi di imputazione: a) reato p. e p. dagli arti. 56 e 575 c.p. perché compiva atti idonei consistiti nell'aggredire selvaggiamente ……….. e nel colpirlo alla testa con una falce che rimaneva conficcata nel cranio dello stesso ……………., procurandogli delle lesioni personali che hanno determinato il ricovero con prognosi riservata, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte dello stesso e non riuscendo nell'intento per cause esterne alla sua volontà. In Palagonia in data 22 maggio 2007 … c) reato p. e p. dall'art. 588 1 e 2 c.p. perché partecipavano, con volontà di recarsi reciproca offesa alla rissa scoppiata in via Palermo, in cui riportavano lesioni ………….. (ricoverato con prognosi riservata), ………….. (prognosi di giorni 30) e ………………(per il quale si è proceduto separatamente) - (prognosi di giorni 7) -. Con l'aggravante della recidiva per …………. In Palagonia in data 22 maggio 2007. . Il Tribunale avrebbe dovuto assolvere l’imputato dai reati allo stesso ascritti, con la formula “fatti non costituenti reato” per essere stati commessi per legittima difesa. Ciò che connota peculiarmente e negativamente la sentenza di I grado è l’avere risolto la quaestio facti, prescindendo totalmente dal contributo ricostruttivo dato allo stesso, sin dalla immediatezza delle indagini, da …………. Il non avere il Tribunale fatto minimamente cenno alle articolate e sincere dichiarazioni rese da [....] nei vari momenti processuali, rende opportuno se non necessario, riportarle pressoché integralmente al fine di consentire all’adita Corte di Appello l’adeguata e giusta valutazione. Le dichiarazioni di [....] hanno una particolare attendibilità per essere state rese nell’immediatezza dei fatti con accenni autentici e sinceri, senza che possano minimamente ipotizzarsi o sospettarsi imbeccate provenienti da chicchessia; in effetti egli ai Carabinieri in data 22 maggio 2007 alle ore 17.45, a poche ore dai fatti, ha riferito: «Oggi verso le ore 13,00-13,15, a bordo dell'autovettura Volkswagen Passat, guidata da mio zio, [....] , ed insieme ad un giovane a me sconosciuto, ma amico di mio zio, ci stavamo recando presso un bar a prendere un caffè, esattamente presso il bar del rifornimento ….. sito in questa via ….. Appena entrati all'interno dell'area di servizio mio zio è sceso dall'autovettura ed aveva un battibecco con due giovani palagonesi, credo per vecchi rancori. Per qualche minuto ho assistito a un diverbio verbale fra mio zio e i due, da me riconosciuti in [....] e [....], quando ad un certo punto il [....] apriva il bagagliaio della propria macchina, prelevando tre falci ed un tubo in metallo. Nel frattempo [....] lanciava delle sedie stanti all'interno del vicino gazebo, 2 indirizzandole verso di noi. Per evitare problemi chiesi a mio zio di andare via ma, nel salire sull'auto venivo raggiunto presumo dal tubo di metallo alla fronte. Oltre ad un forte dolore mi accorgevo che il sangue sgorgava a fiotti scendendomi sul volto. Alzando lo sguardo vedevo [....], che di fatto mi aveva appena lanciato il tubo contro, a breve distanza, circa due metri da me, con una falce in mano. Io vistomi minacciato, ho reagito cercando di disarmarlo, ma venivo colpito da un fendente, proprio mentre cercavo di parare i colpi diretti al mio volto. La mia reazione che è stata immediata e ne scaturiva un corpo a corpo durante il quale toglievo dalle mani la falce al [....] e lo colpivo d'istinto, senza rendermi conto della mia reazione. Quando vidi [....] con la falce conficcata nel capo istintivamente ho cercato di toglierla, ma mi sono impaurito per eventuali danni ulteriori nei suoi confronti e anche perche c'era l'[....] che mi si avvicinava con fare minaccioso, per cui sono scappato e poi mio zio mi ha raggiunto con l'auto e accompagnato all'ospedale. Preciso che non era assolutamente mia intenzione trovarmi in tale situazione e che l'evolversi degli eventi è stato del tutto casuale e non dettata da mia intenzione» (cfr. spontanee dichiarazioni rese alla compagnia Carabinieri di …….. del 22 maggio 2007 ore 17.45) Nel corso del successivo interrogatorio di garanzia davanti al G.i.p., in data 25 maggio 207, rendeva dichiarazioni sostanzialmente riproduttive e confermative di quelle rese nell’immediatezza ai Carabinieri. «A d. r. : Ho partecipato alla rissa ma nel senso che mi sono trovato coinvolto. 3 A d. r. : Io ero con mio zio, [....]. Lui, [....] e [....] hanno iniziato ad avere la colluttazione ed io mi sono trovato coinvolto. A d. r. : Ero con mio zio al rifornimento …..per consumare un caffè. A d. r. : Mio zio ha cominciato ad avere, con [....] ed [....], una discussione ma solo verbale. Al massimo si erano dati degli spintoni ed avevano lanciato le sedie. A d. r. : Sono intervenuti gli altri astanti e sembrava che le acque si fossero calmate. Allora io e mio zio stavamo andando via. Mentre stavo salendo in macchina sono stato colpito in testa da un tubo di ferro, probabilmente per acqua, lanciato da [....]. Tubo che poi ho visto per terra. A d. r. : Mi sono girato e ho visto il [....] mi stava ulteriormente aggredendo con una falce presa nel portabagagli della sua macchina. Preciso che si trattava di tre falci. Sono stato colpito dal …. con la falce e sono stato gravemente ferito al braccio sinistro, con il quale ho cercato di proteggermi. A d. r. : Non conosco né i motivi né chi ha cominciato la discussione nata tra [....], [....] e mio zio. A d. r. : In macchina c'era anche un altro ragazzo del quale non so indicare nulla perché lo avevo appena conosciuto. Lo conosce mio zio. A d. r. : Al [....] il colpo di falce in testa l'ho dato io. Preciso che dopo aver ricevuto i colpi di falce dal [....] io sono riuscito a togliergliela ed io, a mia volta, l'ho colpito alla testa. Pur avendo disarmato il [....] lui continuava a colpirmi con le mani. 4 A d. r. : L'[....] è intervenuto successivamente e non l'ho colpito io. A d. r. : Ribadisco dì essermi trovato coinvolto nella rissa in maniera casuale, solo perché accompagnavo mio zio. Io, [....] ed [....], li conosco solo perché compaesani: non ho mai avuto modo di conoscerli personalmente e non ho ragioni di attrito con loro. A d. r. : Io e mio zio non avevamo oggetti atti ad offendere con noi. A d. r. : Mio zio non mi aveva assolutamente detto di avere ragioni di contrasto con [....] ed [....]. A d. r. : II rifornimento …… è nella periferia di Palagonia. A d. r. : Ricordo che la terza persona in macchina si chiama …….., non so se di nome ……. Lui è rimasto in macchina, non è intervenuto. A d. r. : Non ho visto mio zio prendere un bastone dal portatagli della macchina. Gliel'ho visto in mano ma non so dove lo abbia preso. A d. r. : Quando ho colpito con la falce il [....] non avevo assolutamente l'intenzione di ucciderlo. Io ero già gravemente ferito alla mano sinistra (il [....], con la falce, mia aveva quasi tranciato il pollice della mano). Con la mano destra, l'unica abile rimastami, sono riuscito a disarmare il [....] dalla falce e, poiché lui continuava a colpirmi con le mani, ho brandito la falce per difendermi e l'ho colpito ma senza la volontà di farlo. Ribadisco che è stato il mio estremo tentativo di difesa. Io, tra l'altro, avevo un fiotto di sangue, a seguito del colpo che il [....] mi aveva 5 dato con il tubo di ferro, che mi scorreva sulla fronte, dove ora ho una ferita lunga e profonda, quindi non riuscivo a vedere bene. A d. r. : Io ho inferto un solo colpo al [....] e, ripeto, la mia intenzione è stata quella di indurlo a porre fine alla sua azione aggressiva nei miei confronti. A d. r. : Non ho altro da aggiungere. L.C.S. II Giudice dà atto che l'indagato presenta una vistosa fasciatura all'avambraccio ed alla mano sinistra nonché una vistosa medicazione alla fronte. Sono, altresì, visibili sull'avambraccio sinistro ferite da taglio. II Giudice da atto che le fasciature delle ferite e le ferite da taglio all'avambraccio sinistro sono state riprese mediante telefonino cellulare» (cfr. verbale di udienza di convalida davanti il G.i.p. del 25 maggio 2007). Ora, già solo l’omissione della valutazione di queste dichiarazioni, costituenti una effettiva e riscontrata (come vedremo) discolpa, costituisce grave violazione dell’obbligo posto al Giudice (vd. art. 1921 c.p.p.) di dare conto dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. L’elusione si connota ancor più negativamente in termini di denegata giustizia, poiché le sue dichiarazioni, oltre ad essere intrinsecamente attendibili sono confortate dai risultati provenienti dalla cd. prova generica e addirittura anche dal G.i.p., che dà atto nel corso dell’interrogatorio delle evidenti ferite subite dall’[....]; ma come se non bastasse le dichiarazioni di [....] sono confermate non solo e non tanto dalle dichiarazioni dello [....], ma anche da quelle dei suoi aggressori, che depurate dalle evidenti menzogne di cui sono 6 affetti, nella parte in cui, contro ogni evidenza (compresa quella proveniente dalle riprese video), tentano di discolparsi attribuendo ad altri la volontà aggressiva, tentando di far credere e in qualche momento riuscendovi, che avevano impugnato ben tre falci solo per intimorire, di guisa che quelle dell’[....] possono considerarsi delle ferite autonomamente infertasi. Ma il grave vizio motivazionale appare ancor più manifesto e ancor meno condivisibile, ove si consideri che nel mentre si omette, come abbiamo visto, qualsiasi valutazione sulle dichiarazioni di [....], quasi fosse la più impura delle fonti, eppur questi si presenta ed è, per storia personale e processuale, il più credibile degli attuali narratori processuali. Infatti, in maniera paradossale e assurda, il Tribunale valorizza le propalazioni di [....] e [....], pur presentandosi costoro con pessime caratteristiche, tali che avrebbero dovuto indurre il Giudice al più prudente apprezzamento delle loro dichiarazioni, anche, a tacer d’altro, per essere, all’evidenza, omertose e reticenti. Il Tribunale non avrebbe potuto prescindere, nel valutare le dichiarazioni dei due aggressori ([....] e [....]) di tener conto della loro pessima personalità, quale emerge anche dagli atti di questo processo, ancor prima dei fatti del 22 maggio 2007: si intende dire che la valutazione delle dichiarazioni di costoro, non poteva prescindere non solo e non tanto dalle risultanze del casellario giudiziale, ma quanto e soprattutto dalla condotta tenuta nei confronti dello [....]. Infatti, limitando l’analisi alle emergenze probatorie di questo processo, [....] e [....] risultano avere reiteratamente minacciato e molestato [....], anche attraverso vessazioni compiute nel luogo dove lo stesso svolgeva la sua attività economica, fino al punto, così come lasciano perfettamente 7 intendere i Carabinieri di ……..(vd. relazione di servizio2 del 25 febbraio 2007) di aver danneggiato l’auto di proprietà dello [....], mediante il taglio di tutti e quattro gli pneumatici. Realmente, quindi non si comprende come il Tribunale possa aver attribuito a costoro, che peraltro sono certamente i violenti aggressori, tanta fede privilegiata nella ricostruzione dei fatti. * * * Per ancor meglio comprendere le doglianze difensive è opportuno ripercorrere i fatti accaduti nella giornata del 22 maggio 2007, per come emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale e della documentazione contenuta nel relativo fascicolo. 2 Annotazione di servizio delle attività d'indagine esperite, d'iniziativa della P.G., il 25 febbraio '07, in ………..del comune di Palagonia (CT).L'anno 2007, addì 25, mese di febbraio, alle ore 02:00, in Palagonia, negli Uffici del Comando in intestazione, i sottoscritti Agenti di P.G. ….. e APS …….., entrambi effettivi al predetto Comando, riferiscono a chi di dovere quanto segue : In data odierna, alle ore 01:35, nel transitare da via …… del comune di Palagonia (CT), giunti all'altezza del Pub denominato ………., notavamo in signor [....] ………… ivi residente ……., conosciuto dagli scriventi, che guardava la propria autovettura parcata in loco, V.W. Passat variant, di colore rossa, poiché la stessa aveva subito la foratura mediante uno squarcio di tutti e quattro i pneumatici. Lo [....], riferiva agli scriventi di aver avuto poco prima dei problemi per futili motivi con un palagonese "di cui al momento non ha voluto dirci il nome", e di non aver notato alcuno che danneggiasse la propria autovettura. ///. Alle ore 01:45, vedevamo un equipaggio dell'aliquota radiomobile che sostava con delle persone ferme in ………. dello stesso centro, apprendendo subito dopo che una delle tre persone sottoposte a controllo da parte dell'equipaggio radiomobile, precisamente il signor [....] ………….., "conosciuto dagli scriventi", nel tentativo di sottrarsi al controllo provava a disfarsi in un coltello da cucina di grosse dimensioni "come da atti dagli stessi redatti".Di quanto sopra esposto, tanto si comunica superiormente per le incombenze di competenza. - (vd. annotazione di servizio del 25 febbraio 2007). 8 Quel giorno [....], si trova in compagnia del nipote [....], e si reca presso il bar del rifornimento……..di Palagonia, abituale luogo di ritrovo, insieme al giovane ……….., abitante nel nord Italia, in paese per qualche giorno di vacanza da trascorrere col padre che vive, appunto, a Palagonia. Giunti sul posto, e scesi dall’autovettura, i tre non fanno in tempo ad entrare nel bar, che vengono aggrediti da [....] e [....], tant’è che …….., impaurito della lite in atto corre a rifugiarsi all’interno dell’autovettura dello [....], con cui era giunto sul luogo, rannicchiandosi sul sedile posteriore, e per uscirne solo, come vedremo, all’arrivo all’ospedale di Militello in Val di Catania. Il Maresciallo ……….., sentito in relazione all’attività di indagine svolta, con particolare riferimento alla visione delle immagini registrate dalle telecamere di servizio del rifornimento, all’udienza del 3 giugno 2008, così riferisce: «Teste ………… - … Successivamente attraverso la telecamera 4 abbiamo identificato l’[....], che sempre nei pressi del distributore benzina, delle pompe di carburante, avanzava con degli oggetti contundenti, nella fattispecie una falce e subito dopo veniva seguito dall’altro imputato [....]. Questi avanzavano verso … presumibilmente gli altri due soggetti che non erano ripresi dalle telecamere, ma dalla gesticolazione, dall’atteggiamento che avevano, che le immagini hanno ripreso si poteva intuire che questi cercavano di aggredire verbalmente le altre parti per addivenire allo scontro. Infatti questi prima avanza … gli odierni imputati, 9 cioè nella fattispecie [....] e [....] prima avanzavano per poi Dopo indietreggiare. qualche secondo rientrava di nuovo nel campo della visuale della telecamera con un atteggiamento di aggressività, tant’è che andavano maggiore verso questi soggetti e … P.M. - Chi andava verso chi? Teste ………… - [....] e [....] andavano verso altri soggetti, nella fattispecie [....] e … P.M. - [....]» (cfr. pagg. 7-8 verbale udienza 3 giugno 2008). Apparrebbe, pertanto, pacifico, tenuto conto che il teste riferisce di immagini video che ritraggono i fatti in modo oggettivo, e che questi fatti sono sostanzialmente confermarti dalle dichiarazioni assolutamente convergenti dei coimputati [....] e [....], che questi ultimi, mentre si recavano a consumare un caffè con un altro conoscente, si sono visti assalire da [....] e [....]. E che [....] e [....] non fossero nuovi a simili attacchi nei confronti del sig. [....] emerge chiaramente dalla testimonianza del sig. …………, dipendente della stazione di servizio ……… di Caltagirone, il quale riferisce di un “incontro” tra [....] e [....] e [....] avvenuto qualche giorno prima della lite, nel corso del quale, su contestazione del P.M. afferma: «PUBBLICO MINISTERO - Allora, Presidente, se mi autorizza a formale contestazione in aiuto alla memoria, lei dice: "Ricordo che [....] e [....], della avvicinatisi vettura al finestrino condotta dallo lato [....], gridato qualcosa". Se lo sta ricordando ora? 10 guida hanno … TESTE. ………..- Ho visto che litigavano e basta. … PRESIDENTE - A parole. A voce alta, gridando? TESTE …………. - Gridando giusto. PRESIDENTE - E poi cosa ha visto? TESTE ………. - E basta, solo questo e basta. PRESIDENTE - Ha visto solo persone che litigavano a parole, così e non ha sentito i contenuti... TESTE ………… - No, non ho sentito. PUBBLICO MINISTERO - Lei dice che... ha utilizzato una parola "avevano un atteggiamento particolarmente minaccioso". In cosa consisteva questo atteggiamento particolarmente minaccioso? TESTE …………. - Minaccioso nel senso che anche gridavano, va' . PUBBLICO MINISTERO - Cioè [....] e [....] gridavano contro [....]? E poi? TESTE …………… - E basta, solo questo. ... PRESIDENTE visto. Quindi ha Lei descriva visto due i fatti persone che che ha erano [....] e [....] che si avvicinavano a [....] che era dentro la macchina, ecco, e loro erano a piedi e si sono avvicinati gridando. L'ha sentito il contenuto delle frasi che si sono scambiati? TESTE ………….. - II contenuto no. 11 PRESIDENTE - E poi questa lite verbale come si è ultimata, come è finita? TESTE ………… - Niente, se ne sono andati e basta. PRESIDENTE - [....] è sceso dalla macchina? TESTE ………… - No. PRESIDENTE - E' rimasto dentro la macchina? TESTE …………….. – Sì.» (cfr. verbale 3 giugno 2008, pagg. 18-22). Ricostruiti i fatti, in forza di quanto sin qui detto, con maggiore aderenza alle risultanze e alla verità processuale, appare evidente che la condotta posta in essere dall’[....] integra una più che legittima difesa, e in ogni caso, non consente giammai di affermare che egli abbia allo scopo di uccidere il suo aggressore. In conclusione, il Tribunale avrebbe dovuto, quindi, assolvere l’imputato perché il fatto da lui posto in essere, essendo riconducibile ad una evidente ipotesi di legittima difesa, non costituisce reato. Da quanto sin qui evidenziato ed esposto, risulta evidente che [....] ha agito spintovi dalla necessità di salvarsi da un attacco gravissimo alla sua integrità personale, financo alla sua vita, e quindi per legittima difesa. A tal fine sarebbe sufficiente evidenziare che lo stesso, prima di sferrare il colpo che gli viene imputato contro il suo assalitore, e solo dopo averlo disarmato, era già stato volontariamente e ripetutamente ferito da questi, come è comprovato dalle ferite da taglio che gli sono state riscontrate sulla mano, sul braccio e sul capo. Sembra, invero, strano che al Tribunale siano sfuggite tali evidenti ed incontestabili circostanze che, in uno alla personalità 12 dell’imputato, giovane imprenditore assolutamente incensurato e dedito all’onesto vivere, comprovano che il suo ricorso alla violenza è stato imperiosamente dettato dalla comprensibile ed insopprimibile necessità di salvaguardare la propria vita e integrità fisica, già vulnerata dalla pericolosissima aggressione del [....]. Quest’ultimo aveva già più volte colpito, prima con un tubo in metallo e poi con la falce in suo possesso, il disarmato e malcapitato [....]. E se questi è ancora fra noi, lo deve esclusivamente alla sua prontezza di riflessi, al suo coraggio e ad una non comune prestanza fisica e forza d’animo che gli hanno consentito di disarmare il violentissimo aggressore che andava posto immediatamente nell’impossibilità di continuare a nuocere; e a tal fine è evidente che non bastava disarmarlo, occorrendo neutralizzare la sua capacità aggressiva, ed è stata questa imperiosa necessità che istintivamente e d’impeto, hanno portato [....] a sferrare un sol colpo contro chi non aveva esitato a colpirlo reiteratamente con le mani, anche dopo essere stato disarmato. Non appartiene all’ordinario, condivisibile e prudente apprezzamento, che in siffatto contesto un’eclatante ed evidente azione essenzialmente difensiva, non venga giustificata ex art. 52 c.p. e assurdamente venga invece qualificata volontà di ledere, anzi di uccidere. Non si può pretendere dal cittadino il restare inerme e indifeso, quasi vittima sacrificale della altrui bestiale volontà omicida: [....], già copiosamente sanguinante per essere stato, del tutto inaspettatamente ed improvvisamente per lui, colpito alla testa con un tubo di metallo, viene fatto oggetto di un’aggressione violentissima da parte di un soggetto armato di una falce. Non poteva far altro che disarmarlo e neutralizzarlo, così come ha fatto, riuscendo miracolosamente in concreto a strappare la falce al suo 13 bestiale aggressore nei cui confronti si limitava, e al solo fine di difesa, a sferrare un solo colpo. Non può negarsi quindi che l’azione difensiva, necessaria e proporzionata, posta in essere dall’appellante, è stata costretta dall’altrui criminosa condotta. Come è noto, in tema di legittima difesa, si ha costrizione allorquando il soggetto reagente subisce inevitabilmente l’alternativa tra il reagire o il tollerare l’attacco esterno senza esserne l’artefice, come qui si è puntualmente verificato: [....] non ha causato, né accettato tale alternativa e, di certo, per quanto sin qui detto, egli non poteva sottrarsi al virulento attacco senza patirne pregiudizi estremi. [....] non ha agito per risentimento o ritorsione, né accettando una sfida: egli non conosceva precedentemente i suoi aggressori e si era recato con lo zio e un’altra persona, rimasta totalmente estranea ai fatti, presso il bar del rifornimento al solo scopo di sorbire un caffè. La sua condotta è, quindi, sideralmente distante da quella di chi si pone volontariamente in una situazione di pericolo, idonea in ipotesi a far scaturire prevedibilmente e ragionevolmente la necessità di difendersi, così come sotto il profilo dell’azione difensiva necessitata, è innegabile che la condotta difensiva prescelta dall’[....], che si ribadisce, era disarmato e già ripetutamente attinto da colpi di falce anche al capo, era l’unica idonea a respingere la pericolosissima, poiché potenzialmente letale, azione posta in essere nei suoi confronti. Quindi, psicologicamente [....] non poteva agire diversamente e l’unico mezzo per difendersi era l’arma con cui veniva offeso. Sotto questo profilo, appare incontestabile anche la sussistenza della proporzione dell’azione difensiva: [....] a fronte dei ripetuti colpi con cui lo si voleva sopprimere, o quantomeno gravemente ferire, dopo 14 avere miracolosamente disarmato il suo feritore, si limita ad infliggergli un sol colpo, senza ulteriormente infierire, né con le mani, né con altri mezzi atti ad offendere, allorquando alfine vede il suo aggressore in condizione di non nuocere. Il bene leso dall’[....] (integrità personale) è pienamente comparabile e compatibile con quello che il suo aggressore aveva concretamente messo in pericolo, id est, la sua integrità personale: i colpi di falce da [....] contro [....] non hanno attinto quest’ultimo in zone vitali, solo perché questi è riuscito a pararli facendosi scudo con le proprie mani, come dimostrano inconfutabilmente le non lievi ferite riportate (ferita da taglio 1° e 2° dito mano sinistra con interessamento tendineo del 1° dito e ferita lacero contusa regione frontale, vd. referto del Pronto soccorso del presidio ospedaliero di Militello), come peraltro è agevole rilevare dal capo di imputazione. Si intende dire, che lungi dall’essere animato dall’animus necandi che pur poteva germinare da un’incontenibile ira, per essere stato ingiustificatamente e brutalmente aggredito, [....] si mantiene miracolosamente calmo e presente a sé stesso, evitando di infierire ulteriormente contro il suo aggressore, come pure poteva fare e come certamente avrebbe fatto se fosse vera l’ipotesi accusatoria, id est l’essere egli addirittura animato da volontà omicida. II In via subordinata, per le ragioni esposte col primo motivo di impugnazione, che qui devono intendersi integralmente richiamate, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che l’imputato ha agito con eccesso colposo di legittima difesa Come è noto, sussiste l'eccesso colposo quando il soggetto agente travalica i limiti stabiliti dalla scriminante ora nel nostro caso, 15 ciò che si può rimproverare all’[....], con un giudizio non condiviso, è quello di essere andato un po’ al di là del comportamento allo stesso permesso dalla scriminante codificata nell’art. 52 c.p., per avere erroneamente ritenuto di potersi salvare sferrando un colpo di falce contro il suo aggressore (arma, come ampiamente esposto e dimostrato, appartenente al suo aggressore, e unico mezzo a sua disposizione per neutralizzare il [....] che continuava ad infierire anche essere stato disarmato). Quello di [....], a tutto concedere, potrebbe costituire, nel contesto dato (capo sanguinante e ferite alle mani a e al braccio), che vedeva un altro soggetto ([....]) armato anch’egli di falce e con atteggiamenti altrettanto minacciosi nei suoi confronti, un mero errore di valutazione e non di certo una scelta volontaria. III In via ancor più gradata, il Tribunale avrebbe dovuto escludere l’intenzione e procedere alla derubricazione del fatto nel reato di lesioni personali. Il Giudice di prime cure, sembra aver fondato il suo convincimento su parametri meramente oggettivi, dimenticando che ciò che maggiormente rileva, al fine della ricostruzione della volontà di uccidere o meno, non è il risultato finale dell’azione (e cioè l’avere inflitto lesioni più o meno gravi, o addirittura l’assenza di qualsiasi lesione), ma l’obiettiva valutazione della condotta posta in essere col criterio, comunemente definito, di prognosi postuma. E così, risponde certamente di tentato omicidio chi, senza che la vittima subisca nemmeno un graffio, le spari un colpo di pistola a distanza ravvicinata, senza tuttavia colpirla. Allo stesso modo parrebbe maggiormente integrare un ipotesi di animus necandi la condotta di 16 chi sferra diversi colpi di falce, non riuscendo nell’intento sol per l’abilità della vittima, che riesce, ferendosi gravemente, a parare i colpi. Di contro, soprattutto nel contesto già evidenziato, l’essersi limitato ad infliggere un sol colpo di falce ,senza porre in essere nessun altro atto aggressivo, non solo non consente di dire che possa esservi volontà omicida, ma si può legittimamente ritenere che non volesse uccidere. In effetti, viste le condizioni in cui versava il [....] (falce conficcata nella zona occipitale) sarebbe stato sufficiente dare allo stesso una piccola spinta per farlo cadere e completare una, qui inesistente, azione omicidiaria. È appena il caso di ricordare che nel delitto tentato l’evento non si verifica per cause indipendenti dalla volontà dell’attentatore cui, in qualche modo si può dire, la situazione sfugge di mano. Qui al contrario [....], divenuto da aggressore violento a soggetto disarmato, era, e non solo metaforicamente, nelle mani dell’[....], il quale se avesse realmente nutrito la volontà di uccidere, avrebbe potuto agevolmente realizzarla. IV In via del tutto subordinata e per mero tuziorismo difensivo, il Tribunale avrebbe dovuto concedere all’appellante l’attenuante della provocazione, da applicare nella massima estensione. Innegabile che nella più benevolente delle ipotesi, la condotta di aggressione armata, posta in essere dal [....], integri un fatto gravemente ingiusto tale da determinare un incontenibile stato d’ira, che avrebbe animato l’[....], totalmente disarmato, al momento del fatto da lui posto in essere. 17 «Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi; b) il "fatto ingiusto altrui", costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto ma anche dall'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti l'ordinaria, civile convivenza, per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o costituenti manifestazione di iattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari circostanze, inappropriati; c) un rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse» (Cassazione penale, sez. I, 08/11/2011, n. 5056 in Cass. pen. 2012, 10, 3428). §§§ Voglia pertanto la Corte accogliere l’appello per i motivi nell’ordine dedotti. Catania, ………………….. (Avv. ……………………) 18
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