Bollettino Ufficiale – 23 – Serie Ordinaria n. 30 - Martedì 22 luglio 2014 D.g.r. 18 luglio 2014 - n. X/2156 Modifica della d.g.r. n. IX/3852 del 25 luglio 2012 riguardante «Schema di accordo con Federfidi Lombardia s.r.l. per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti sul territorio lombardo nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli finalizzato alla ristrutturazione del debito, in attuazione della d.g.r. n. VIII/11288 del 10 febbraio 2010» LA GIUNTA REGIONALE Vista la deliberazione della giunta regionale n. IX/3852 del 25 luglio 2012 avente ad oggetto «Schema di accordo con Federfidi Lombardia s.r.l. per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti sul territorio lombardo nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli finalizzato alla ristrutturazione del debito, in attuazione della d.g.r. n. VIII/11288 del 10 febbraio 2010» che, tra l’altro, approva l’allegato 1 riguardante il progetto «Garanzie agevolate per il credito all’agroindustria»; Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis») e in particolare: tl’art. 6 che stabilisce che esso si applichi dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013; tl’art. 5 par. 3 che stabilisce che si possa comunque dare esecuzione a tutti i de minimis per un ulteriore periodo di sei mesi dopo la scadenza del predetto regolamento; Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» in vigore dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020; Considerato che è necessario: tadeguare alle disposizioni del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, a far data dall’approvazione del presente provvedimento e per il restante periodo di operatività, il progetto «Garanzie agevolate per il credito all’agroindustria», approvato con la succitata d.g.r. n. 3852/2012, attuato in de minimis e in scadenza alla data del 31 dicembre 2014; tapportare gli adeguati aggiornamenti normativi anche all’allegato 1, «Garanzie agevolate per il credito all’agroindustria» - Scheda Tecnica, approvato sempre con d.g.r. n. 3852/2012; Ritenuto pertanto di modificare la deliberazione della giunta regionale n. IX/3852 del 25 luglio 2012: tstabilendo che il progetto «Garanzie agevolate per il credito all’agroindustria» approvato con deliberazione della giunta regionale n. IX/3852 del 25 luglio 2012 sia attuato, a far data dall’approvazione del presente provvedimento, in conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; tapprovando il progetto «GARANZIE AGEVOLATE PER IL CREDITO ALL’AGROINDUSTRIA – Scheda Tecnica» il cui obiettivo è favorire l’accesso al credito delle imprese operanti sul territorio lombardo nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce l’allegato 1 approvato con precedente d.g.r. n. IX/3852/2012; Fermo restando quant’altro stabilito dalla deliberazione stessa; Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. di stabilire che il progetto «Garanzie agevolate per il credito all’agroindustria» approvato con deliberazione della giunta regionale n. IX/3852 del 25 luglio 2012 sia attuato, a far data dall’approvazione del presente provvedimento, in conformità al Reg (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; 2. di approvare il progetto «GARANZIE AGEVOLATE PER IL CREDITO ALL’AGROINDUSTRIA – Scheda Tecnica» il cui obiettivo è favorire l’accesso al credito delle imprese operanti sul territorio lombardo nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce l’allegato 1 approvato con precedente d.g.r. n. IX/3852/2012, fermo restando quant’altro stabilito dalla deliberazione stessa; 3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il segretario: Marco Pilloni ——— t ——— ALLEGATO 1 PROGETTO “GARANZIE AGEVOLATE PER IL CREDITO ALL’AGROINDUSTRIA” – Scheda Tecnica Finalità INTERVENTI PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE OPERANTI SUL TERRITORIO LOMBARDO NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI. Risorse finanziarie destinate € 5.023.145,89 da Regione Lombardia come finanziamento a Federfidi di cui: € 4.253.145,89 per costituzione di un Fondo monetario di garanzia specifico; Effetto moltiplicatore Plafond finanziamenti attivabili Tipologia dell’intervento € 770.000,00 per abbattimento dei costi delle garanzie a favore di Federfidi Lombarda Pari a n. 20 volte l’ammontare del Fondo monetario di garanzia inizialmente costituito, al netto dei costi sostenuti per l’abbattimento del costo delle garanzie Finanziamenti nominali variabili da € 110.000.000 a € 128.000.000 (secondo trattasi di garanzie dirette di Federfidi o co-garanzie) Garanzie Federfidi € 77.000.000 Intervento di garanzia a copertura complessiva del 70% dei finanziamenti concessi dalle banche convenzionate come segue: Misura A) - 10% rilasciata dai Confidi di 1° grado soci di Federfidi Lombarda per un ammontare massimo di 12,8 M€, con risorse proprie; - 60% rilasciata da Federfidi Lombarda per un ammontare massimo di 77M€ a valere sul Fondo di garanzia monetario costituito tramite il finanziamento di RL. Misura B) Su richiesta del Confidi di I grado, Federfidi può intervenire direttamente in favore della azienda rilasciando una garanzia del 70%, sempre con risorse a valere sul Fondo di garanzia monetario costituito tramite il finanziamento di RL. – 24 – Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 30 - Martedì 22 luglio 2014 Importi e durata dei finanziamenti Minimo 200.000 Euro Massimo 1.500.000 Euro Durata della garanzia Da 3 a 10 anni compreso un preammortamento massimo di 12 mesi Minimo 3 anni e massimo 7 anni Durata dell’intervento Fino al 31 dicembre 2014 salvo anticipato esaurimento plafond Tipologia finanziamenti Reintegro della liquidità e/o ristrutturazione del debito a seguito di spese sostenute riguardanti: - l’acquisto, la costruzione o il miglioramento di immobili; - l’acquisto di impianti e macchinari (comprese apparecchiature e strumentazioni informatiche); - costi relativi all’introduzione di sistemi di gestione per la qualità, sistemi di gestione ambientale e sistemi di rintracciabilità; - spese di progettazione delle voci di cui ai punti precedenti. - l’acquisizione di impianti, di know how, di brevetti, imprese e reti commerciali; - la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo, relativa ai prodotti di cui all’allegato 1 del Trattato, per il miglioramento qualitativo delle produzioni nazionali; - la capitalizzazione di società cooperative (di cui all’art. 1 del d. lgs. 29/03/2004 n 99) e di Organizzazioni di Prodotto (riconosciute ai sensi del Reg. UE n 1308/13 e del d.lgs. n 102/05) finalizzata alla realizzazione degli investimenti sopra descritti; - Beneficiari la realizzazione, da parte di società cooperative (di cui all’art. 1 del d. lgs. 29/03/2004 n 99) e di Organizzazioni di Prodotto (riconosciute ai sensi del Reg. UE n 1308/13 e del d.lgs. n 102/05) di progetti specifici che prevedano l’avviamento o l’estensione dell’attività di assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale anche in vista dell’adozione di marchi e di processi di certificazione della qualità (sono riconosciute le spese di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, limitatamente al periodo di avvio non superiore, comunque ai 5 anni) Possono presentare domanda imprese: - che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli definiti nell’allegato 1 del Trattato (esclusi i prodotti della pesca); i prodotti lavorati e commercializzati devono essere quelli dell’allegato 1 del Trattato sia “in entrata” che “in uscita”; - Priorità Obblighi per le Imprese che trasformano e commercializzano materia prima che, per almeno il 60%, sia di provenienza extra-aziendale; tale condizione non si applica alle cooperative agricole (di cui all’art. 1 del d. lgs. 29/03/2004 n 99) e alle Organizzazioni di Prodotto (riconosciute ai sensi del Reg. UE n 1308/13 e del d.lgs. n 102/05). Priorità di accesso all’aiuto è riservato alle imprese operanti nei territori dei Comuni danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio che abbiano presentato regolare segnalazione di danni alle strutture produttive con le modalità previste dalla normativa vigente. Le imprese non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. Le imprese devono dimostrare di avere sostenuto investimenti nel territorio della Regione Lombardia nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2003 e la data di presentazione della domanda riconducibili al finanziamento richiesto: - in caso di ripristino della liquidità attraverso una relazione accompagnata da una dichiarazione relativa agli investimenti sostenuti; - in caso di ristrutturazione dei debiti attraverso la presentazione dei contratti di finanziamento accesi per sostenere gli investimenti. Sono esenti da questo obbligo le imprese che abbiano ricevuto, per i medesimi investimenti, finanziamenti dalla D.G. Agricoltura della Regione Lombardia. L’impresa deve presentare una relazione esauriente e dettagliata che dimostri che gli investimenti realizzati hanno generato effetti positivi per il settore primario, assicurando alle aziende agricole, fornitrici della materia prima, vantaggi economici adeguati e duraturi, anche attraverso contratti di filiera e accordi interprofessionali. Sono esenti da questo obbligo le società cooperative (di cui all’art. 1 del d. lgs. 29/03/2004 n 99) e le Organizzazioni di Prodotto (riconosciute ai sensi del Reg. UE n 1308/13 e del d.lgs. n 102/05), per le quali gli investimenti hanno ricadute certe e durature sulle aziende agricole in quanto socie che condividono il rischio d’impresa, e le altre imprese che abbiano ricevuto, per i medesimi investimenti, finanziamenti dalla D.G. Agricoltura della Regione Lombardia. Tassi di interesse e oneri accessori Tasso di riferimento + spread massimo concordato con ciascuna Banca parametrato alla classe di rischio dell’impresa beneficiaria. Costo della garanzia applicato sul- Il costo della garanzia è pari al 2% flat dell’importo garantito di cui 1% a carico delle imprese la quota a carico di Federfidi beneficiarie e 1% a carico delle risorse assegnate a Federfidi per l’abbattimento dei costi delle garanzie. In ogni caso i compensi dei costi di gestione delle operazioni di garanzia concesse non devono eccedere la quota fissata dall’aiuto di Stato N 182/2010. Bollettino Ufficiale – 25 – Serie Ordinaria n. 30 - Martedì 22 luglio 2014 Regime degli Aiuti di Stato L’aiuto è concesso nel rispetto di quanto stabilito Reg. (UE) n 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 352 del 24/12/2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, che stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti in “de minimis” concesso a un’impresa unica non può superare Euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari. La definizione di impresa unica è riportata al paragrafo 2 dell’art. 2 del Regolamento. Per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI si utilizza il metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea del 6 luglio 2010 C(2010)4505 (Aiuto di Stato N182/2010). Per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle grandi imprese (definite dal Reg. CE n 800/2008), come previsto dal Reg. (UE) n 1407/2013 della Commissione, un prestito sotteso di 1.500.000 euro con garanzia di durata di 5 anni o un prestito sotteso di 750.000 euro con garanzia di durata di 10 anni corrisponde a un equivalente sovvenzione lordo identico alla soglia generale «de minimis» di 200.000 euro; per garanzie di importo e durata inferiori, l’equivalente sovvenzione lordo della garanzia corrisponde proporzionalmente alla soglia di 200.000 euro. Federfidi si impegna a comunicare ad ogni beneficiario l’importo dell’aiuto in E.S.L. L’aiuto non è concesso nei casi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del paragrafo 1 dell’art. 1 del Regolamento. L’aiuto “de minimis” è considerato concesso nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di riceverlo, indipendentemente dalla data di erogazione dell’aiuto “de minimis” all’impresa. L’aiuto è calcolato in termini di “equivalente sovvenzione lordo” ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi (“aiuti trasparenti”); tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o di altri oneri. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l’agevolazione del presente provvedimento con quelle ricevute in regime “de minimis” dal beneficiario nell’esercizio finanziario in cui viene concessa la presente e nei due esercizi fiscali precedenti indipendentemente dalla forma dell’aiuto (se conto capitale, conto interessi, garanzie etc) o dall’obiettivo perseguito; qualora la concessione del nuovo aiuto “de minimis” comporti il superamento del massimale di 200.000,00 euro, la nuova agevolazione non può essere concessa né in tutto né in parte. Se un’impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti “de minimis”, a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente. In ogni caso l’importo totale degli aiuti “de minimis” ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.In caso di fusioni, acquisizioni e scissioni devono essere rispettate le condizioni previste ai paragrafi 8 e 9 dell’art. 3 del Regolamento. Prima della concessione dell’aiuto l’impresa presenta una dichiarazione, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi aiuto “de minimis” ricevuto a norma del Reg. (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti “de minimis” durante gli ultimi tre esercizi finanziari. Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità d’aiuto stabilito dalla normativa comunitaria. L’aiuto è concesso ad imprese beneficiarie che non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999. Prima della concessione dell’aiuto viene acquisita una dichiarazione scritta dall’impresa che informi sul fatto che l’impresa non si trovi nella suddetta condizione. I dati dettagliati relativi agli aiuti concessi e tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle prescrizioni del Reg. (UE) n. 1407/2013 (con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti de minimis erogati a una determinata impresa nonché all’intero settore agricolo nazionale) saranno conservati per dieci anni dalla concessione dell’ultimo aiuto individuale in forza del regime, e forniti alla Commissione europea se richiesti. Inoltre i dati dei contributi percepiti da ciascun beneficiario dovranno essere conferiti nel Sistema Informativo della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia. Trasparenza Come previsto dalla comunicazione della Commissione 2008/C14/02, al fine di garantire la massima trasparenza dei tassi di riferimento, delle commissioni di garanzia e degli altri oneri applicati sui finanziamenti oggetti della presente Scheda tecnica, gli stessi saranno oggetto di pubblicizzazione anche sui siti internet. Criteri e parametri per la validità Il Confidi e Federfidi non risponderanno delle insolvenze che dovessero verificarsi in conseguendella garanzia za di quanto previsto dall’art. 137 comma 2 del Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria e creditizia – Dlgs 1 settembre 1993 n° 385. La garanzia non sarà operativa e rimarrà priva di ogni effetto ove la revoca degli affidamenti o l’esigibilità dei crediti o l’ammissione ad una procedura concorsuale liquidatoria o la liquidazione volontaria e/o la cessazione di attività dell’impresa affidata intervenissero nei primi 4 mesi dall’erogazione del fido. Controllo del Plafond Per quanto non disciplinato nella presente scheda valgono gli accordi convenzionali base di Federfidi con gli Istituti di Credito. I dati globali relativi all’utilizzo del plafond saranno inviati trimestralmente a Regione Lombardia a cura di Federfidi Lombarda.
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