UBI PRAMERICA SGR S.p.A. appartenente al gruppo bancario UNIONE DI

UBI PRAMERICA SGR S.p.A.
appartenente al gruppo bancario
UNIONE DI BANCHE ITALIANE
___________________________________________________
Offerta al pubblico di quote del Fondo comune di
investimento mobiliare aperto di diritto italiano
armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE “UBI Pramerica
Global High Yield Euro Hedged”
Si raccomanda la lettura del Prospetto – costituito dalla
Parte I (Caratteristiche del Fondo e modalità di
partecipazione) e dalla Parte II (Illustrazione dei dati
periodici di rischio–rendimento e costi del Fondo) messo
gratuitamente a disposizione dell’investitore su richiesta del
medesimo per le informazioni di dettaglio.
Il Regolamento di Gestione del Fondo forma parte
integrante del Prospetto, al quale è allegato.
Il Prospetto è volto ad illustrare all’investitore le principali
caratteristiche dell’investimento proposto.
Data di deposito in Consob: 5 settembre 2014
Data di validità: dal 8 settembre 2014
La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio
della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto.
Avvertenza: La partecipazione al fondo comune di
investimento è disciplinata dal Regolamento di Gestione del
Fondo.
Avvertenza: Il Prospetto non costituisce un’offerta o un invito
in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito non
siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del
Prospetto non abbia i requisiti necessari per aderirvi. In
nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere
utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito
possano essere presentati e tale Modulo possa essere
legittimamente utilizzato.
PARTE I DEL PROSPETTO
PARTECIPAZIONE
–
CARATTERISTICHE
UBI Pramerica Global High Yield Euro Hedged
Data di deposito in Consob della Parte I: 5 settembre 2014
Data di validità della Parte I: dal 8 settembre 2014
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DEL
FONDO
E
MODALITÀ
DI
A) INFORMAZIONI GENERALI
1. LA SOCIETA’ DI GESTIONE
UBI Pramerica SGR S.p.A, (di seguito: la “SGR”) appartiene al Gruppo bancario UNIONE di BANCHE
ITALIANE, di nazionalità italiana, con sede legale in Bergamo, P.zza Vittorio Veneto, 8 e sede
amministrativa in Milano, Via Monte di Pietà, 5, recapito telefonico: 02.430241, sito web:
www.ubipramerica.it, e-mail: [email protected], è autorizzata all’esercizio del servizio di gestione
collettiva del risparmio e al servizio di gestione su base individuale di portafogli d’investimento con
provvedimento della Banca d’Italia del 16 febbraio 2001 e alla gestione dei fondi mobiliari di tipo
speculativo con provvedimento della Banca d’Italia del 19 febbraio 2010 e iscritta al n. 106 dell’Albo delle
Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia.
La SGR, oltre al servizio di gestione collettiva del risparmio, svolge il servizio di gestione individuale di
portafogli di investimento per conto terzi.
La durata della SGR è fissata al 31 dicembre 2050. L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il capitale sociale della SGR è di Euro 19.955.465, interamente sottoscritto e versato. Alla data di redazione
della presente Parte I del Prospetto, la SGR è partecipata al 65% da UNIONE DI BANCHE ITALIANE
S.c.p.a. e per il restante 35% da Prudential International Investments Corporation (*) con sede legale presso
1105 North Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19801 (USA).
Le attività effettivamente svolte dalla SGR sono le seguenti:
- la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione,
l’istituzione, l’organizzazione e la gestione di Fondi comuni di investimento nonché
l’amministrazione dei rapporti con i Partecipanti;
- la prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli d’investimento per conto
terzi;
- la gestione, in regime di delega, di Fondi pensione aperti e chiusi di altrui istituzione;
- lo svolgimento dell’attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.
Funzioni aziendali affidate a terzi in outsourcing
La Società ha affidato a terzi in outsourcing le seguenti funzioni aziendali:
Funzioni Aziendali
Outsourcer
UBI Banca S.c.p.a.
Funzione di revisione interna
Sede Legale in Bergamo, P.zza Vittorio Veneto, 8.
Albo delle banche n. 5678 - Iscrizione al registro
imprese di Bergamo n. 03053920165.
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di
Milano.
Sede legale e amministrativa in Milano, Via Vittor Attività di amministrazione dei fondi.
Pisani 26 – Iscrizione al registro imprese di Milano n.
05089320963
UBI Sistemi e Servizi S.c.p.A.
Società Consortile per Azioni
Sede Legale in Brescia, Via Cefalonia, 62
Gestione dei sistemi informatici.
Poligrafica San Faustino S.p.A.
Sede Legale in Castrezzato (BS), Via Valenza, 15.
Iscrizione al registro imprese di Brescia
01251520175.
Prestazione dei servizi di stampa, gestione
documentale,
archiviazione
su
supporto
n. informatico delle comunicazioni e informazioni
alla clientela.
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Organo Amministrativo
L’organo amministrativo della SGR è il Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri che durano in
carica 3 anni e sono rieleggibili; l’attuale Consiglio è in carica per il triennio 2014/2016 ed è così composto:
Prof. Sergio Paci, nato ad Arezzo il 16/07/1947 – Presidente del Consiglio di Amministrazione, svolge
anche l’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., di
Aviva Vita S.p.A. e di Centrobanca Sviluppo Impresa SGR S.p.A.
Dott. Andrea Pennacchia, nato a Napoli il 03/07/1968 – Amministratore Delegato e Direttore Generale
e , è anche Consigliere di Amministrazione di UBI SICAV e di UBI Management Company S.A..
Dott.ssa Suzanne Rohe, nata a New York (Stati Uniti d’America) il 05/06/1966 – Consigliere di
Amministrazione, è anche Consigliere di Amministrazione di UBI SICAV e di UBI Management Company
S.A..
Dott. Glenwyn Peter Baptist, nato a Mumbai (India) il 10/11/1960 – Consigliere di Amministrazione,
svolge anche l’incarico di Membro del Comitato di Gestione di Prudential International Investments LLC (*)
e Presidente di Prudential International Investments Advisers, LLC (*) è anche Consigliere di
Amministrazione di UBI Management Company S.A.
Dott. Diego Paolo Cavrioli, nato a Milano il 28/12/1957 – Consigliere di Amministrazione, è anche
Consigliere di Amministrazione di e-Mid Sim e Assiom Forex.
Dott. Alberto Maria Maturi, nato a Trento il 4 settembre 1961 – Consigliere di Amministrazione, è
anche Presidente di UBI Assicurazioni S.p.A.
Prof. Piero Mella, nato a Pavia il 02/10/1946 – Consigliere Indipendente, svolge l’attività di Docente
universitario di prima fascia presso l’Università degli Studi di Pavia; è anche Sindaco Effettivo di: SIRO
SpA; Presidente del Collegio Sindacale di: Fondazione SM.
Sig. Marco Pedussia, nato a Racconigi (CN), il 03/06/1971 – Consigliere Indipendente, svolge attività di
consigliere provinciale presso l’Amministrazione Provinciale di Cuneo
Dott. Christopher David Sciglitano, nato a Teaneck, New Jersey (USA) l’11/01/1969 - Consigliere di
Amministrazione svolge il ruolo di Vice Presidente di Prudential International Investments LLC (*).
* La Società non ha alcun legame con Prudential Plc, società con sede nel Regno Unito.
Organo di controllo
L’organo di controllo della SGR è il Collegio Sindacale composto da 5 membri che durano in carica 3 anni e
sono rieleggibili; l’attuale Collegio è in carica per il triennio 2014/2016 ed è così composto:
Dott. Fulvio Albini, nato a Napoli il 2/10/1940 – Presidente del Collegio Sindacale, è anche Presidente
del Collegio Sindacale di: Bioenergie S.p.A., GHEA Srl, San Marco Bioenergie S.p.A. e AIP Ass.ne
Politiche Industriali.
Dott.ssa Giulia Lechi, nata a Brescia il 5/8/1970 – Sindaco Effettivo, è inoltre Amministratore Unico di:
Italia 18 Srl, K2I – Key to Innovation Srl, Stork Srl; Consigliere di Amministrazione: Alva Srl; Sindaco
Effettivo di: Schmolz + Bickenbach Acciai Sp. Srl, Schmolz + Bickenbach Inox Srl.
Dott. Mario Tardini, nato a Sassari il 29/4/1961 – Sindaco Effettivo, è inoltre Presidente del Collegio
Sindacale di: Albatros Srl, Cofirm Srl, F.I.R.S.T. retailing SpA, Industria Cementi Giovanni Rossi SpA, JVC
Professional Products Italia SpA in liquidazione, Lamezia Speciality Film Srl in liquidazione, Milanodepur
SpA, Stanley Black & Decker Italia Srl, Treofan Italy SpA; Sindaco Effettivo di: Academia Barilla SpA,
Barilla G. e R. Fratelli SpA, CEAM Costruzioni Elettromeccaniche Ascensori e Montacarichi Srl,
CO.FI.BA. Srl, GELP SpA, Ingersoll Rand Italiana SpA,Ingersoll Rand Italia Srl,Italtractor ITM SpA,
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Laminazione Sottile SpA, Rolcim SpA, SKG Italia SpA,Titan ITM Holding SpA; Sindaco Unico di: Ciocca
Srl, Barilla Iniziative Srl, Basell Poliolefine Italia Srl,TGK Europe Srl; Presidente del Consiglio di
Amministrazione di: Compliant Srl.
Dott. Alberto Carrara, nato a Bergamo il 09/03/1961 – Sindaco Supplente, svolge l’attività di libero
professionale di dottore commercialista, è inoltre Sindaco Effettivo di: Banca Popolare di Bergamo S.p.A.,
Carbocalcio Cuneese S.p.A., Carma S.p.A., Comelit Group S.p.A., Diatto S.p.A., Edilmac dei F.lli
Maccabelli S.r.l., Lodauto S.p.A., N.GI.C. Medical Equipment S.p.A., Pallacanestro Cantù S.p.A., Pavoni
Italia S.p.A., Prex S.p.A., R.Polimeri S.p.A., Ruggeri S.p.A.Amministratore Unico di: RE.CON.S.r.l.,
Servicon S.r.l.; Revisore di Consorzio per la gestione della riserva naturale delle torbiere del Sebino;
Liquidatore di Grand Hotel San Pellegrino Terme Srl in liquidazione, V.B.C. Immobiliare Srl in
liquidazione.
Dott. Alessio Moretti, nato a Torino il 23/4/1979 – Sindaco Supplente, è inoltre Sindaco Effettivo di:
Checkpoint Systems Italia SpA e Gruppo Euro – Auto 2000 SpA; Presidente del Consiglio di
Amministrazione di: Romagnoli Moretti Investimenti; revisore Legale di: Valassis Srl.
Funzioni direttive
Amministratore Delegato e Direttore Generale: Dott. Andrea Pennacchia.
Vice Direttore Generale: Dott. Emilio Claudio Franco.
Altri Fondi gestiti dalla SGR
Oltre al Fondo di investimento armonizzato “UBI Pramerica Global High Yield Euro Hedged” la Società di
Gestione gestisce ulteriori fondi per i quali sono stati pubblicati distinti Prospetti:
- fondo comune di investimento armonizzato “UBI Pramerica Protezione Mercato Euro”;
- fondo comune di investimento armonizzato “UBI Pramerica Europe Multifund”;
- fondo comune di investimento armonizzato “UBI Pramerica Euro Equity Risk Control”;
- fondo comune di investimento armonizzato “UBI Pramerica Multiasset Italia”;
- fondo comune di investimento armonizzato “UBI Pramerica Multistrategy Volatility Target”;
- fondo comune di investimento armonizzato “UBI Pramerica Global Multiasset”
- fondi comuni di investimento armonizzati appartenenti al “Sistema UBI Pramerica”;
- fondi comuni di investimento armonizzati appartenenti al Sistema “UBI Pramerica Bridge Solution”.
2. LA BANCA DEPOSITARIA
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano, con sede legale e amministrativa in Milano, via
Vittor Pisani, 26, è la Banca Depositaria del Fondo.
Presso la medesima sede sono espletate le funzioni di Banca Depositaria e di emissione e rimborso dei
certificati di partecipazione al Fondo.
La Banca Depositaria provvede altresì al calcolo del valore della quota.
3. IL REVISORE LEGALE/LA SOCIETÀ DI REVISIONE
DELOITTE & TOUCHE S.p.A. con sede in Milano, Via Tortona, 25 è la società di revisione della Società di
Gestione e del Fondo.
4. GLI INTERMEDIARI DISTRIBUORI
Il collocamento delle quote del Fondo avviene per il tramite dei soggetti indicati nell’Allegato n. 1 alla
presente Parte I del Prospetto, “Elenco degli intermediari distributori”.
5. IL FONDO
Il fondo comune d’investimento è un patrimonio collettivo costituito dalle somme versate da una pluralità di
Partecipanti ed investite in strumenti finanziari.
Ciascun Partecipante detiene un numero di quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti, proporzionale
all’importo che ha versato a titolo di sottoscrizione. Il patrimonio del Fondo costituisce patrimonio autonomo
e separato da quello della Società di Gestione e dal patrimonio dei singoli Partecipanti, nonché da quello di
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Approvazione
generale
in
INIZIO
OPERATIVITÀ
DATA
ESTREMI
UBI Pramerica Global 19/06/2014
High Yield Euro Hedged
PROVVEDIMENTO
AUTORIZZAZIONE
BANCA D’ITALIA E
DATA
DATA ISTITUZIONE
FONDO
ogni altro patrimonio gestito dalla medesima Società di Gestione; delle obbligazioni contratte per suo conto,
il Fondo risponde esclusivamente con il proprio patrimonio.
Il Fondo è “mobiliare” poiché il suo patrimonio è investito esclusivamente in strumenti finanziari. E’
“aperto” in quanto il risparmiatore può ad ogni data di valorizzazione della quota sottoscrivere quote del
fondo oppure richiedere il rimborso parziale o totale delle quote già sottoscritte.
via 08/09/2014
Deleghe di gestione
L’attuazione delle decisioni strategiche assunte dal Consiglio di Amministrazione della SGR è stata delegata
ai sensi dell’art. 33, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ad un unico soggetto, Prudential
International Investments Advisers L.L.C. (“Delegato”*), con sede legale in 100 Mulberry Street, Newark,
New Jersey 07102 (USA).
Al fine di assicurare l’ottimizzazione delle attività di gestione delegata il Delegato ha a sua volta sub
delegato, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti dalla SGR di tempo in tempo, specifiche
scelte di investimento a Pramerica Investment Management (“Sub delegato”, denominazione sociale
utilizzata in determinati Paesi al di fuori degli Stati Uniti da Prudential Investment Management, Inc.
(USA)*, con Sede Legale in 751 Broad Street, Newark, New Jersey e uffici in 100 Mulberry Street, Newark,
New Jersey 07102 (USA). A sua volta il sub delegato ha conferito una delega parziale – limitatamente alla
porzione del patrimonio del fondo investita in titoli obbligazionari non denominati in dollari USA ovvero
anche in titoli denominati in dollari USA purchè emessi da società non statunitensi - a Pramerica Investment
Management Limited, soggetto di diritto inglese con sede legale in London, Grand Building 13 Strand
Trafalgar Square.
(*) Le società non hanno alcun legame con Prudential Plc, società con sede nel Regno Unito.
Soggetti preposti alle effettive scelte di investimento
Le strategie di investimento vengono definite dal Consiglio di Amministrazione della SGR che garantisce un
presidio decisionale e di monitoraggio dell’andamento complessivo con cadenza mensile, mentre le scelte
effettive di investimento, nel rispetto delle decisioni strategiche assunte dal Consiglio di Amministrazione,
sono in concreto esercitate dal Responsabile degli Investimenti, Dott. Emilio Franco.
Il Dott. Emilio Franco, ha conseguito il diploma di laurea in Economia Politica presso l’Università Bocconi
di Milano. Nel 1996 entra in Arca SGR occupandosi di analisi fondamentale, focalizzandosi in particolar
modo sulle dinamiche settoriali europee. Nel 2000 entra in Eurizon Capital SGR (già San Paolo Asset
Management SGR) come gestore del fondo San Paolo Finance, nel 2001 viene designato Chartered Financial
Analyst (CFA) e nel 2002 assume la responsabilità del team di analisti settoriali. Nel 2005 gli viene affidato
il ruolo di Responsabile Gestioni Azionarie. Da aprile 2007 ha ricoperto, sempre in Eurizon Capital SGR, la
carica di Global Head of Alpha Equity. Dal novembre 2007 svolge l’attività di Responsabile degli
investimenti di UBI Pramerica SGR S.p.A.
6. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO
La partecipazione ad un fondo comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote,
tali variazioni sono a loro volta determinate dalle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui
vengono investite le risorse del Fondo. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall’investimento
del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti elementi:
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a)
rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle
caratteristiche peculiari della società emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori
di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea
generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società
emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito,
mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle
valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al
rimborso del capitale di debito a scadenza;
b)
rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a
trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in
cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi,
meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza
di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l’apprezzamento del valore effettivo del titolo, la
cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
c)
rischio connesso alla valuta di denominazione: per l’investimento in strumenti finanziari denominati in
una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del
rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli
investimenti;
d)
rischio di credito: rappresenta il rischio che l’emittente di un titolo in cui investe il Fondo non
corrisponda al Fondo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del capitale e/o degli interessi
maturati;
e)
rischio di controparte: rappresenta il rischio che la controparte di un’operazione effettuata per conto
del Fondo non adempia all’impegno assunto;
f)
rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: l’utilizzo di strumenti derivati consente di assumere
posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali
posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccolo ha
un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui
non si faccia uso della leva;
g)
rischio di controparte connesso a strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati
regolamentati (OTC): trattasi del rischio che la controparte di un’operazione su strumenti finanziari
derivati OTC non adempia in tutto o in parte alle obbligazioni di consegna o pagamento generati da tali
strumenti oppure del rischio che il fondo debba sostituire la controparte di un’operazione su strumenti
finanziari derivati OTC non ancora scaduta in seguito all’insolvenza della controparte stessa..
L’esame della politica di investimento del Fondo consente l’individuazione specifica dei rischi connessi alla
partecipazione al Fondo stesso. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al
momento del rimborso, la restituzione dell’investimento finanziario. L’andamento del valore della quota del
Fondo può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori dell’investimento, nonché ai
relativi mercati di riferimento.
B) INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO
La politica di investimento del Fondo di seguito descritta è da intendersi come indicativa delle strategie
gestionali del Fondo stesso, posti i limiti definiti nel relativo Regolamento.
***
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UBI PRAMERICA GLOBAL HIGH YIELD EURO HEDGED
Data di istituzione del fondo: 19/06/2014
Codice ISIN portatore: IT0005040818
Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE.
7. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO
a)
Tipologia di gestione del fondo: Market Fund
b)
Valuta di denominazione: Euro
8. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
Il benchmark (che tiene conto dell’effetto del reinvestimento delle cedole) coerente con i rischi connessi con
la politica di investimento del Fondo è il seguente:
100% Barclays Global High Yield Ba/B 1-5 Year 1% Issuer Constrained Index (Euro Hedged)
-
-
La quotazione dell’indice, ove non disponibile sui principali organi di informazione economica, è
reperibile sul sito internet della società (live.barcap.com) e sull’agenzia di informazione finanziaria
Bloomberg (Ticker: BGB5TREH);
le caratteristiche dell’indice sono reperibili sul sito internet live.barcap.com, nonché sull’agenzia di
informazione finanziaria Bloomberg.
9. PERIODO MINIMO RACCOMANDATO
5 anni
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare
il proprio capitale entro 5 anni.
10. PROFILO DI RISCHIO – RENDIMENTO DEL FONDO
Il profilo di rischio -rendimento del Fondo è rappresentato da un indicatore sintetico che classifica il Fondo
su una scala da 1 a 7 sulla base dei risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti mensili conseguiti
negli ultimi 5 anni dal benchmark di riferimento.
La sequenza numerica, in ordine ascendente e da sinistra a destra, rappresenta i livelli di rischio e di
rendimento dal più basso al più elevato.
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più basso
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più elevato
--------------------------------------------->
1
2
3
4
55
6
7
Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio in quanto la variabilità dei rendimenti mensili
conseguiti negli ultimi 5 anni dal benchmark di riferimento è compresa tra 2% e 5%.
Avvertenze
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’O.I.C.R..
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione
dell’O.I.C.R. potrebbe cambiare nel tempo.
Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: rilevante
Questo grado di scostamento dal benchmark indica un rilevante contributo dell’attività gestoria alla
rischiosità complessiva dell’investimento rispetto al rischio derivante dal parametro di riferimento associato
al Fondo
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11. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO
a) Categoria del fondo: Obbligazionario Internazionale High Yield
1) Principali tipologie di strumenti finanziari1 e valuta di denominazione:
Fino al 20/10/2023 (Orizzonte Temporale di Investimento)
-
-
investimento principale in titoli di debito, quali ad esempio titoli di Stato o garantiti da uno Stato,
certificati di deposito, “Agencies” (titoli emessi da enti di emanazione governativa), strumenti del
mercato monetario o in obbligazioni societarie;
investimento residuale in altre parti di OICR, anche collegati.
Gli strumenti finanziari sono denominati in qualsiasi valuta, incluse le valute dei Paesi Emergenti.
Successivamente al termine dell’Orizzonte Temporale di Investimento
Il portafoglio del Fondo sarà costituito in via esclusiva da strumenti finanziari di natura monetaria, e/o
obbligazionaria, inclusi O.I.C.R. (anche “collegati”), emessi in Euro, depositi bancari e liquidità.
2) Aree geografiche/mercati di riferimento: senza limitazioni.
3) Categorie di emittenti:
Emittenti sovrani, società, agenzie regionali, sovranazionali o altri emittenti senza merito di credito o con
merito creditizio “sub-investment grade”.
4) Specifici fattori di rischio:
- Duration della componente obbligazionaria: tendenzialmente 2,5 anni.
Successivamente al termine dell’Orizzonte Temporale di Investimento, la duration del portafoglio non
sarà superiore a 6 mesi;
- Rating degli strumenti finanziari in via principale inferiore a investment grade.
5) Operazioni in strumenti finanziari derivati
L’utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato:
alla copertura dei rischi presenti nel portafoglio;
alla efficiente gestione;
all’investimento.
L’utilizzo degli strumenti finanziari derivati è coerente con il profilo di rischio rendimento del Fondo.
In relazione alla finalità di investimento, il Fondo si avvale di una leva finanziaria tendenzialmente pari a
1.1. L’effetto sul valore della quota derivante da variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il
Fondo è esposto attraverso strumenti derivati risulterebbe amplificato potenzialmente del 10%. Tale effetto
di amplificazione si verifica sia per i guadagni sia per le perdite.
Il metodo utilizzato per il calcolo dell’esposizione complessiva del Fondo è il metodo degli impegni.
b) Tecnica di gestione:
Il Fondo, di tipo bilanciato obbligazionario, adotta una politica di investimento fondata su una durata
predefinita di 9 anni (“Orizzonte Temporale di Investimento”) a decorrere dal termine del Periodo di
Sottoscrizione.
Lo stile di gestione del fondo, di tipo attivo, è basato sull’analisi delle condizioni economiche globali, avente
particolare riguardo al merito di credito e alla stabilità finanziaria degli emittenti degli strumenti finanziari.
Gestione delle garanzie per le operazioni con strumenti finanziari derivati OTC e per le tecniche di gestione
efficiente del portafoglio (c.d. Collateral): il rischio controparte connesso alle operazioni in strumenti
finanziari derivati OTC può essere ridotto, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa di vigilanza
vigente, dalle attività ricevute dal fondo a titolo di garanzia, a condizione che queste:
1
Il Termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del fondo; il termine
“prevalente” gli investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “ significativo” gli investimenti compresi tra il 30% e il 50%;
il termie “contenuto” gli investimenti compresi tra il 10% e il 30%; il termine “residuale” gli investimenti inferiori in controvalore
al 10% del totale dell’attivo del fondo.
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


siano rappresentate da liquidità in Euro o da titoli emessi da stati appartenenti all’OCSE, emessi nella
divisa nazionale con scadenza massima di dieci anni;
se diverse dalla liquidità sia applicato uno scarto di garanzia in funzione della rischiosità del singolo
strumento;
non siano vendute, reinvestite o date in garanzia.
In considerazione del fatto che i contratti in strumenti finanziari derivati OTC prevedono uno scambio di
flussi monetari settimanali, al momento non è previsto scambio di collateral con le controparti.
c) destinazione dei proventi: il Fondo è a distribuzione dei proventi.
Per la descrizione dei criteri e delle modalità di ripartizione dei proventi si rinvia al Regolamento di
Gestione del Fondo (Paragrafo 2, Parte B), Caratteristiche del prodotto).
Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli
amministratori all’interno del Rendiconto annuale.
C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)
12. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO
Occorre distinguere gli oneri a carico del Sottoscrittore da quelli che incidono indirettamente sul
Sottoscrittore in quanto addebitati automaticamente al Fondo.
12.1. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE
Commissioni
Commissione di sottoscrizione
Non prevista
Commissione di rimborso
Cfr. il successivo paragrafo 12.2.2
Diritti fissi
Diritti fissi a carico del Sottoscrittore
Importo in Euro
Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso 1,00: per importi fino a 500,00 Euro
(anche programmato) e passaggio tra fondi
3,00: per importi compresi tra 500,01 e 1.500,00 Euro
6,00: per importi superiori a 1.500,00 Euro
Rimborso spese per l’emissione, la conversione, il 50,00 (per ogni certificato emesso)
frazionamento, il raggruppamento e la spedizione
dei certificati singoli rappresentativi delle quote
sottoscritte
Imposte e tasse eventualmente dovute
Variabile
12.2. ONERI A CARICO DEL FONDO
12.2.1. ONERI DI GESTIONE
1) La commissione di gestione in favore della SGR, calcolata quotidianamente, per la quota di
competenza del giorno sulla base del valore complessivo netto del Fondo, quale risulta dal prospetto
di calcolo del valore della quota del giorno di Borsa aperta precedente e prelevata mensilmente dalle
disponibilità del Fondo stesso il primo giorno di calcolo della quota del mese solare successivo a
quello di riferimento, è applicata nella misura indicata nella tabella che segue:
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COMMISSIONE DI
GESTIONE ANNUALE
Durante il Periodo di Sottoscrizione
(dal 08/09/2014 al 20/10/2014)
Nei primi cinque anni successivi al termine del Periodo di
Sottoscrizione
(dal 21/10/2014 al 20/10/2019)
Successivamente e sino al termine dell’Orizzonte
Temporale di Investimento
(dal 21/10/2019 al 20/10/2023)
Al termine dell’Orizzonte Temporale di Investimento
(dal 21/10/2023)
n.a.
0,68%
1,30%
0,60%
2) Commissione di incentivo pari al 25% dell’extraperformance maturata nell’anno solare, calcolata sul
minore ammontare tra l’ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile nel giorno di calcolo e il
valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Si definisce
extraperformance la differenza tra la variazione percentuale del valore unitario della quota del Fondo
(tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) e la variazione percentuale del valore dell’indice
di riferimento relativi al medesimo periodo.
La commissione di incentivo è calcolata quotidianamente, accantonando un rateo che fa riferimento
all’extraperformance maturata rispetto al valore unitario della quota del Fondo e relativo all’ultimo
giorno dell’anno solare precedente. Nel caso di extraperformance negativa, non è accantonato nulla.
Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo netto del Fondo, la SGR accredita al Fondo
l’accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo.
La commissione viene prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo presso la Banca Depositaria il terzo
giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’anno solare.
La variazione percentuale dell’indice di riferimento, di seguito indicato, è confrontata con la variazione
percentuale del valore unitario della quota del Fondo.
Indice di riferimento:
100% Barclays Global High Yield Ba/B 1-5 Year 1% Issuer Constrained Index (Euro Hedged)
L’indice di riferimento sopra indicato viene calcolato senza ipotizzare il reinvestimento di dividendi
(indici price index) e, ove fosse originariamente espresso in valuta diversa, si intende convertito in Euro
(valuta di denominazione del Fondo) ai cambi rilevati dalla WM Company.
La commissione di incentivo è applicata anche in caso di decremento del valore unitario della quota del
Fondo qualora tale decremento sia inferiore al decremento fatto registrare dall’indice di riferimento
adottato ai fini del computo della commissione medesima.
Il limite percentuale massimo annuo (c.d. fee cap) sul valore complessivo netto medio del Fondo
nell’anno solare, sarà pari alla somma della commissione di gestione del Fondo e della eventuale
commissione di incentivo; quest’ultima non potrà essere comunque superiore al 3% annuo.
La misura massima delle commissioni di gestione applicabili dagli O.I.C.R. sottostanti, anche collegati, è
pari al 2%.
In caso di investimento in O.I.C.R. collegati, sul fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e
diritti di qualsiasi natura, relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di O.I.C.R. acquisiti. In tal
caso dal compenso riconosciuto alla SGR, fino a concorrenza della percentuale della commissione di
gestione a carico del fondo applicata alla quota-parte investita nell’O.I.C.R. collegato, è dedotta la
remunerazione percepita dal gestore degli O.I.C.R. collegati a valere sulla medesima quota-parte
investita dal fondo nell’O.I.C.R. collegato.
Inoltre la componente di commissione di incentivo percepita dall’O.I.C.R. collegato viene dedotta, fino a
concorrenza della quota-parte investita nell’O.I.C.R. collegato, dalla componente della commissione di
incentivo maturata sulla medesima quota-parte dal Fondo acquirente.
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In ogni caso, ciascuna componente della remunerazione del gestore dell’O.I.C.R. collegato viene dedotta
per un importo massimo pari all’ammontare della componente, avente la stessa natura, del compenso
maturato sulla quota-parte dell’O.I.C.R. acquirente investita nell’O.I.C.R. collegato.
12.2.2 COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO
COMMISSIONI
ENTITÀ E MODALITÀ DI CALCOLO
Commissione di collocamento E’ pari al 2,65% del capitale complessivamente raccolto durante il
Periodo di Sottoscrizione. È imputata al Fondo in un’unica
soluzione al termine del Periodo di Sottoscrizione e ammortizzata
linearmente per cinque anni mediante addebito giornaliero a valere
sul valore complessivo netto del Fondo.
Alla commissione di collocamento di cui sopra è associata, nei primi
Commissione di rimborso
(a carico del sottoscrittore)
cinque anni successivi al termine di sottoscrizione, una commissione
di rimborso da applicarsi alla somma disinvestita solo in caso di
rimborsi (anche programmati o switch) richiesti prima che la
commissione di collocamento sia stata interamente ammortizzata.
Tale commissione di rimborso, decrescente e integralmente
riconosciuta al patrimonio del Fondo, è prelevata dal controvalore
rimborsato e applicata al numero di quote rimborsate moltiplicate
per il valore quota iniziale (5 Euro).
L’aliquota della commissione di rimborso - applicata
esclusivamente sulle quote sottoscritte nel periodo compreso tra il
08/09/2014 e il 20/10/2014 – è determinata come segue:
Aliquota commissione di rimborso = (GG_TOTALI –
GG_TRASCORSI)*(2.65%/GG_TOTALI).
dove:
- GG_TRASCORSI è il numero di giorni trascorsi dal termine del
Periodo di Sottoscrizione fino alla data del valore della quota
utilizzato per l’avvaloramento del rimborso;
- GG_TOTALI è il numero di giorni compresi nei cinque anni
successivi al termine del Periodo di Sottoscrizione, ossia il tempo
previsto per ammortizzare la commissione di collocamento;
- 2.65% è la commissione di collocamento di cui sopra.
A partire dal 21/10/2019 non verrà applicata alcuna commissione di
rimborso.
Esempio di calcolo della commissione di rimborso:
Posto che:
Quote rimborso: 1.000
Data fine collocamento: 20/10/2014
Data fine validità (Data fine applicazione Commissione):
20/10/2019
Data del valore quota utilizzato per il rimborso: 22/09/2016
Aliquota % Commissione di Rimborso = [(20/10/2019-21/10/2014)
– (22/09/2016-21/10/2014)]* [(2,65% / (20/10/2019-21/10/2014)
→ (1826-703)*(2.65%/1826) →1,630%
Commissione Rimborso = 1,630% *5,00 * 1.000 = € 81,488
12.2.3 ALTRI ONERI
Fermi restando gli oneri di gestione al punto 12.2.1, sono a carico del Fondo anche i seguenti oneri:
- compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l’incarico svolto, calcolato quotidianamente e
prelevato con cadenza mensile, comprensivo anche del compito di provvedere al calcolo del valore della
quota; la misura massima di tale compenso è pari allo 0,16% annuo del valore complessivo netto del
fondo (oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti);
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-
-
-
oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari nonché alla
partecipazione agli O.I.C.R. oggetto di investimento, Le commissioni di negoziazione non sono
quantificabili a priori in quanto variabili;
spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e del prospetto periodico del Fondo;
spese degli avvisi inerenti alla liquidazione o alla fusione del Fondo o alle modifiche regolamentari
richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione
alla generalità dei Partecipanti purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque
al collocamento di quote del Fondo;
spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti del fondo, ivi compreso quello finale di
liquidazione;
oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e spese connesse;
spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo;
oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
contributo di vigilanza dovuto alla Consob, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento
dell’attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle
procedure di commercializzazione del fondo nei paesi diversi dall’Italia.
Le spese e i costi effettivi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno vengono indicati nella Parte II del Prospetto.
13. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
Non sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al Fondo.
14. REGIME FISCALE
Regime di tassazione del Fondo
I redditi del Fondo sono esenti dalle imposte sui redditi e dall’IRAP. Il Fondo percepisce i redditi di capitale
al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili, tranne talune eccezioni. In particolare, il Fondo
rimane soggetto alla ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e
cambiali finanziarie non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli
Stati membri dell’Unione europea (UE) e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo
(SEE) inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. white list)
emessi da società residenti non quotate nonché alla ritenuta sui proventi dei titoli atipici.
Regime di tassazione dei partecipanti.
Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La
ritenuta è applicata sull’ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e
sull’ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, liquidazione o cessione delle
quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92 per
cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle
obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei
suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I
proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media
dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed
esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella
white list), nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla
base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di
distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il
predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SGR fornirà le
indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.
Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o
liquidazione delle quote e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura
del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è
determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.
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Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un
comparto ad altro comparto del medesimo Fondo.
La ritenuta è altresì applicata nell’ipotesi di trasferimento delle quote a rapporti di custodia, amministrazione
o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia
avvenuto per successione o donazione.
La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa
commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi
dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di
assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita
nonché sui proventi percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un
adeguato scambio di informazioni e da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche
complementari istituite in Italia.
Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa
commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti
dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 461
del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell’intermediario. E’ fatta salva la facoltà del
Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai
titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi
diversi per un importo ridotto del 51,92 cento del loro ammontare.
Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle quote
concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui
le quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini
dell’imposta di successione, la parte di valore delle quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei
frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di
apertura della successione. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la composizione del
patrimonio del Fondo.
D) INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO
15. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE
La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente durante il Periodo di
Sottoscrizione compreso tra il 08/09/2014 e il 20/10/2014, mediante l’apposito modulo di sottoscrizione
e il versamento del relativo importo, per il tramite degli intermediari distributori (anche mediante
conferimento a questi di mandato con o senza rappresentanza ai sensi di quanto previsto all’art. I.2, della
Parte C) del Regolamento di Gestione). La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire esclusivamente
mediante versamento in un’unica soluzione. L’importo minimo della sottoscrizione è pari a Euro 1.000,00.
La sottoscrizione viene valorizzata in base al valore della quota, calcolato giornalmente, nel giorno di
riferimento. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto entro le ore 13.00 notizia certa della
sottoscrizione.
La SGR non è stata registrata ai sensi dello United States Investment Company Act del 1940 e successive
modifiche, o di qualsiasi altra disposizione di vigilanza simile o analoga emanata da qualsiasi altra
giurisdizione ad eccezione di quanto scritto nel presente Prospetto. Le quote del fondo non sono state
registrate ai sensi dell’ United States Securities Act del 1933 e successive modifiche, o ai sensi di qualsiasi
altra disposizione di legge simile o analoga emanata da un’altra giurisdizione, ad eccezione di quanto
descritto nel presente Prospetto, e come tali, non potranno e non saranno offerte in vendita, vendute,
trasferite o consegnate negli Stati Uniti d’America, in uno qualunque dei suoi territori o possedimenti o a
qualsiasi “Soggetto Statunitense” (come definito nella Regulation S ai sensi dell’Act del 1933, definizione
che può cambiare di volta in volta per effetto di leggi, regolamenti, normative o interpretazioni da parte di
enti amministrativi o giudiziari), eccetto nell’ambito di operazioni che non violino le leggi sugli strumenti
finanziari degli Stati Uniti d’America.
Ai sottoscrittori sarà richiesto di dichiarare che non sono Soggetti Statunitensi e che non effettuano
sottoscrizioni per conto di un Soggetto Statunitense.
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Per la descrizione dettagliata della modalità di partecipazione al Fondo si rinvia all’art. I “Partecipazione
al Fondo”, della Parte C) Modalità di funzionamento, del Regolamento di Gestione.
16. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE
E’ possibile richiedere il rimborso totale o parziale delle quote detenute in qualsiasi momento.
Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della
domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore
13.00.
Il rimborso può avvenire a mezzo bonifico a favore del richiedente ovvero a mezzo di assegno circolare o
bancario non trasferibile all’ordine dello stesso.
Per la descrizione delle modalità di richiesta del rimborso (anche programmato) delle quote nonché dei
termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso si rinvia al Regolamento di gestione del Fondo. Per
gli oneri applicabili alle operazioni di rimborso si rinvia al paragrafo 12.
17. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE
Contestualmente al rimborso di quote del Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi
della SGR.
L’operazione di passaggio fra Fondi può essere effettuata per il tramite degli intermediari distributori che
provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione. Al fine di individuare il
“giorno di ricezione” presso la SGR si considera convenzionalmente ricevuta la domanda pervenuta entro le
ore 13.00 del “giorno di rimborso” ovvero (nei casi di chiusura della Borsa italiana o nei giorni di festività
nazionali italiane) del successivo giorno lavorativo.
Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l’utilizzo di
tecniche di comunicazione a distanza.
Il partecipante può altresì effettuare investimenti successivi in fondi istituiti successivamente alla prima
sottoscrizione previa consegna del KIID.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D. lgs. n. 58/98, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa
per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro tale
termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai
soggetti incaricati del collocamento. Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate
presso la sede legale o le dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto
incaricato della promozione e del collocamento, nonché ai versamenti successivi e alle operazioni di
passaggio tra fondi (cd. switch).
La sospensiva di sette giorni non si applica alle successive sottoscrizioni dei fondi commercializzati in
Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia
stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa
al fondo oggetto della sottoscrizione.
A fronte di ogni operazione vengono applicati gli oneri previsti al punto 12.1.
18. PROCEDURE DI RIMBORSO E CONVERSIONE (C.D. SWITCH)
Il rimborso e la conversione delle quote del fondo può avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a
distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine la SGR e/o gli
intermediari distributori possono attivare servizi “on line” che, previa identificazione dell’investitore e
rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste via Internet in
condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti
operativi. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima
della conclusione del contratto.
I soggetti che hanno attivato servizi “on line” per effettuare le operazioni mediante tecniche di
comunicazione a distanza sono indicati nell’allegato n. 1 alla presente Parte I del Prospetto, “Elenco dei
soggetti collocatori”. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti incaricati del collocamento previsti
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dal regolamento Consob n. 16190/2007 e successive modifiche e integrazioni. L’utilizzo di Internet non
grava sui tempi di esecuzione delle operazioni ai fini della valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le
richieste inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo
successivo.
L’utilizzo di Internet non comporta variazioni degli oneri indicati al punto 12 della Parte I, del Prospetto.
Le operazioni di passaggio tra fondi e le richieste di rimborso possono essere effettuati anche tramite
l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet e/o banca telefonica). Le domande di rimborso
inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.
La lettera di conferma dell’avvenuta operazione può essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella
scritta. In ogni caso, tali modalità operative non gravano sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai
fini della valorizzazione delle quote emesse e non comportano alcun onere aggiuntivo.
La SGR si è dotata di procedure di controllo delle modalità di rimborso e di conversione delle quote al fine
di assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo e scoraggiare pratiche abusive.
Per maggiori dettagli sul contenuto della lettera di conferma dell’investimento/disinvestimento si rinvia al
Regolamento di gestione.
E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
19. VALORIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO
Il valore unitario della quota, calcolato giornalmente – tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Italiana e
nei giorni di festività nazionali italiane, anche se la Borsa è aperta, è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24
Ore”, con indicazione della relativa data di riferimento. E’ altresì disponibile, con la medesima frequenza, sul
sito Internet della SGR.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte A) Scheda Identificativa e all’art. V – Parte C) Modalità di
Funzionamento, del Regolamento di gestione del Fondo.
20. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI.
La SGR o i soggetti collocatori inviano annualmente ai Partecipanti le informazioni relative ai dati periodici
di rischio/rendimento del Fondo nonché ai costi sostenuti dal Fondo riportati nella Parte II del Prospetto e nel
KIID. In alternativa tali informazioni possono essere inviate tramite mezzi elettronici laddove l’investitore
abbia acconsentito preventivamente a tale forma di comunicazione.
21. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE SU RICHIESTA DELL’INVESTITORE
Il Prospetto, l’ultima versione del KIID, l’ultimo Rendiconto annuale e l’ultima Relazione semestrale (se
successiva) pubblicati sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta.
Tali documenti, unitamente al KIID, sono altresì reperibili tramite il sito internet della Società di Gestione
www.ubipramerica.it.
I documenti contabili del fondo sono inoltre disponibili presso la Banca Depositaria.
Nei casi previsti dalla normativa vigente, il Partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle
quote detenute.
La sopra indicata documentazione dovrà essere richiesta per iscritto a UBI Pramerica SGR S.p.A., Via
Monte di Pietà, 5 - 20121 Milano, che ne curerà l’inoltro a stretto giro di posta all’indirizzo indicato dal
richiedente. Sono a carico del richiedente le spese postali per la spedizione della documentazione richiesta.
***
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La Società di Gestione UBI Pramerica SGR S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della
completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto, nonché della loro coerenza e
comprensibilità.
UBI Pramerica S.G.R. S.p.A.
L’Amministratore Delegato
(Andrea Pennacchia)
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Allegato n. 1 alla Parte I del Prospetto
“ ELENCO DEGLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI”
Banche che operano tramite i propri sportelli
Sede Legale ed Amministrativa
Unione di Banche Italiane S.c.p.a.
P.zza Vittorio Veneto, 8 – Bergamo
Sede operativa: Brescia e Bergamo
Banca Popolare di Bergamo S.p.A.
P.zza Vittorio Veneto, 8 - Bergamo
Banca Popolare di Ancona S.p.A.
Direz. Generale e Sede Legale: Via Don Battistoni, 4
- Jesi (AN)
Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.
Sede Legale: Via della Moscova, 33 – Milano
Direzione Generale: Via Monte di Pietà, 7 - Milano
Banca Carime S.p.A.
V.le Crati - Cosenza
Banco di Brescia S.p.A.
Corso Martiri della Libertà, 13 – 25171 Brescia
Banca Regionale Europea S.p.A.
Via Roma, 13 – 12100 Cuneo
Direzione Generale: Via S. Teresa, 11 – 10121
Torino
UBI Banca Private Investment S.p.A.
Via Cefalonia, 74 – 25124 Brescia (BS)
Banca di Valle Camonica S.p.A.
Piazza della Repubblica, 2 – 25043 Breno (BS)
Sim e Banche che operano tramite la propria rete di Sede Legale ed Amministrativa
collocamento costituita da Promotori Finanziari:
UBI Banca Private Investment S.p.A.
Via Cefalonia, 74 – 25124 Brescia (BS)
Banche che operano mediante utilizzo di tecniche Sede Legale ed Amministrativa
di comunicazione a distanza
Unione di Banche Italiane S.c.p.a.
P.zza Vittorio Veneto, 8 – Bergamo
Sede operativa: Brescia e Bergamo
Banca Popolare di Bergamo S.p.A.
P.zza Vittorio Veneto, 8 - Bergamo
Banca Popolare di Ancona S.p.A.
Direz. Generale e Sede Legale: Via Don Battistoni, 4
- Jesi (AN)
Banca Carime S.p.A.
V.le Crati - Cosenza
Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.
Sede Legale: Via della Moscova, 33 – Milano
Direzione Generale: Via Monte di Pietà, 7 - Milano
Banco di Brescia S.p.A.
Corso Martiri della Libertà, 13 – 25171 Brescia
Banca Regionale Europea S.p.A.
Via Roma, 13 – 12100 Cuneo
Direzione Generale: Via S. Teresa, 11 – 10121
Torino
Banca di Valle Camonica S.p.A.
Piazza della Repubblica, 2 – 25043 Breno (BS)
UBI Banca Private Investment S.p.A.
Via Cefalonia, 74 – 25124 Brescia (BS)
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UBI PRAMERICA SGR S.p.A.
appartenente al gruppo bancario
UNIONE DI BANCHE ITALIANE
______________________________________________________________________________
PARTE II DEL PROSPETTO – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIORENDIMENTO E COSTI DEL FONDO
UBI Pramerica Global High Yield Euro Hedged
Data di deposito in Consob della Parte II: 5 settembre 2014
Data di validità della Parte II: dal 8 settembre 2014
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DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL FONDO
Fondo
Categoria Assogestioni
Benchmark
UBI Pramerica Global High Yield Euro Hedged
Obbligazionario Internazionale High Yield
100% Barclays Global High Yield Ba/B 1 – 5 Year 1% Issuer Constrained Index
(Euro Hedged)
Il Fondo è di nuova istituzione; pertanto, i dati sui risultati passati non sono disponibili.
I dati di rendimento del fondo non includeranno i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di
rimborso) a carico dell’investitore.
Dal 1° luglio 2011 la tassazione non viene applicata direttamente al Fondo ma è in capo
all’investitore al momento del realizzo.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Inizio collocamento
Valuta di denominazione delle quote
08/09/2014
Euro
Quota parte delle commissioni retrocesse ai distributori(*)
Commissione di
collocamento
100%
Commissione di gestione
0% nel periodo di sottoscrizione (dal 08/09/2014 al 20/10/2014)
44,118 % nei primi 5 anni successivi al termine del periodo di sottoscrizione
(dal 21/10/2014 al 20/10/2019)
70% successivamente
(*) La quota parte degli oneri percepita in media dai collocatori è stata stimata sulla base di quanto
stabilito dalle convenzioni di distribuzione.
COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO
FONDO
UBI Pramerica Global High Yield
Euro Hedged
SPESE CORRENTI
COMMISSIONI
SOSTENUTE DAL FONDO
INCENTIVO
1,315%
DI
-
Il Fondo è di nuova istituzione; pertanto, l’importo delle spese correnti indicato è stato
stimato sulla base del totale delle spese previste, mentre l’importo delle commissioni di
incentivo non è disponibile.
La misura delle spese correnti può variare da un anno all’altro.
La quantificazione degli oneri fornita non terrà conto dei costi di negoziazione che possono aver
gravato sul patrimonio del Fondo.
La quantificazione degli oneri fornita non terrà conto di quelli gravanti direttamente sul
Sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (si rinvia agli oneri
illustrati nella Parte I, Sez. C) par. 12).
Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno saranno reperibili nella Nota
Integrativa del rendiconto del Fondo.
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GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO
Banca depositaria: Soggetto preposto alla custodia del patrimonio di un fondo/comparto e al controllo della
gestione al fine di garantire i criteri di separatezza contabile e i principi di correttezza e di trasparenza
amministrativa.
Benchmark: Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a
valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della
politica di investimento di alcune tipologie di fondi/comparti.
Capitale investito: Parte dell’importo versato che viene effettivamente investita dalla Società di Gestione in
quote di fondi/comparti. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e le commissioni di
sottoscrizione, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.
Capitale nominale: Importo versato per la sottoscrizione di quote di fondi/comparti.
Categoria: La categoria del fondo/comparto è un attributo dello stesso volto a fornire un’indicazione
sintetica della sua politica di investimento.
Classe: Articolazione di un fondo/comparto in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori
caratteristiche distintive.
Commissioni di gestione: Compensi pagati alla Società di Gestione mediante addebito diretto sul patrimonio
del fondo/comparto per remunerare l’attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul
patrimonio netto del fondo/comparto e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere,
sono espressi su base annua.
Commissioni di incentivo (o di performance): Commissioni riconosciute al gestore del fondo/comparto per
aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere
calcolate sull’incremento di valore della quota del fondo/comparto in un determinato intervallo temporale.
Nei fondi/comparti con gestione “a benchmark” sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla
differenza tra il rendimento del fondo/comparto e quello del benchmark.
Commissioni di sottoscrizione: Commissioni pagate dall’investitore a fronte dell’acquisto di quote di un
fondo/comparto.
Comparto: Strutturazione di un fondo in una pluralità di patrimoni autonomi caratterizzati da una diversa
politica di investimento e da un differente profilo di rischio.
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Conversione (c.d. Switch): Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote dei
fondi/comparti sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote di altri
fondi/comparti.
Destinazione dei proventi: Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli
investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
Duration: Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e
corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del
titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti
(le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del
prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.
Exchange Traded Funds (ETF): Un OICR di cui almeno una categoria di quote o di azioni viene negoziata
per tutto il giorno su almeno un mercato regolamentato oppure un sistema multilaterale di negoziazione con
almeno un market maker che si adoperi per garantire che il valore di borsa delle sue quote o azioni non vari
significativamente rispetto al suo valore complessivo netto (NAV) e, eventualmente, rispetto al suo NAV
indicativo.
Fondo comune di investimento: Patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di
sottoscrittori e gestito in monte.
Fondo aperto: Fondo comune di investimento caratterizzato dalla variabilità del patrimonio gestito connessa
al flusso delle domande di nuove sottoscrizioni e di rimborsi rispetto al numero di quote in circolazione.
Fondo indicizzato: Fondo la cui strategia è replicare o riprodurre l’andamento di un indice o di indici, per
esempio attraverso la replica fisica o sintetica.
Gestore delegato: Intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche
parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società di gestione
del risparmio in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa.
Replica sintetica di un indice: la modalità di replica realizzata attraverso l’utilizzo di uno strumento derivato
(tipicamente un total return swap).
Replica fisica di un indice: la modalità di replica realizzata attraverso l’acquisto di tutti i titoli inclusi
nell’indice in proporzione pari ai pesi che essi hanno nell’indice o attraverso l’acquisto di un campione di
titoli scelto in modo da creare un portafoglio sufficientemente simile a quello dell’indice ma con un numero
di componenti inferiore che ottimizza perciò i costi di transazione.
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Modulo di sottoscrizione: Modulo sottoscritto dall’investitore con il quale egli aderisce al fondo/comparto –
acquistando un certo numero delle sue quote – in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate nel
Modulo stesso.
Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): I fondi comuni di investimento e le Sicav.
Periodo minimo raccomandato per la detenzione dell’investimento: orizzonte temporale minimo
raccomandato .
Piano di accumulo (PAC): Modalità di sottoscrizione delle quote di un fondo/comparto mediante adesione
ai piani di risparmio che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l’investimento nel
fondo/comparto effettuando più versamenti successivi.
Piano di Investimento di Capitale (PIC): Modalità di investimento in fondi/comparti realizzata mediante un
unico versamento.
Quota: Unità di misura di un fondo/comparto comune di investimento. Rappresenta la “quota parte” in cui è
suddiviso il patrimonio del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte
aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
Regolamento di gestione del fondo (o Regolamento del fondo): Documento che completa le informazioni
contenute nel Prospetto di un fondo/comparto. Il Regolamento di un fondo/comparto deve essere approvato
dalla Banca d'Italia e contiene l’insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento di un fondo
ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.
Società di gestione: Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività
disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia ovvero la società
di gestione armonizzata abilitata a prestare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio e iscritta in
un apposito elenco allegato all’albo tenuto dalla Banca d’Italia.
Società di investimento a capitale variabile (in breve Sicav): Società per azioni la cui costituzione è
subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia e il cui statuto prevede quale oggetto sociale
esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni.
Può svolgere altre attività in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Le azioni rappresentano
pertanto la quota-parte in cui è suddiviso il patrimonio.
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Società di revisione: Società, iscritta ad apposito albo tenuto dalla Consob, che svolge l'attività di controllo
sulla regolarità nella tenuta della contabilità del fondo e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle
scritture contabili del medesimo. A seguito dell'analisi, la società rilascia un'apposita relazione di
certificazione, tipicamente allegata al rendiconto annuale/semestrale del fondo.
Statuto della Sicav: Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto. Lo Statuto della Sicav
deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene tra l’altro l’insieme di norme che definiscono le
modalità di funzionamento della Sicav ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i
sottoscrittori.
Swap a rendimento totale (total return swap): il Total Return Swap è uno strumento finanziario derivato
OTC in base al quale un soggetto cede ad un altro soggetto il rischio e rendimento di un sottostante
(reference assets), a fronte di un flusso che viene pagato a determinate scadenze. Il flusso monetario
periodico è in genere collegato ad un indicatore di mercato sommato ad uno spread.
Tipologia di gestione del fondo/comparto: La tipologia di gestione del fondo/comparto dipende dalla
politica di investimento che lo caratterizza. Si distingue tra cinque tipologie di gestione tra loro alternative: la
tipologia di gestione “market fund” deve essere utilizzata per i fondi/comparti la cui politica di investimento
è legata al profilo di rischio-rendimento di un predefinito segmento del mercato dei capitali; le tipologie di
gestione “absolute return”, “total return” e “life cycle” devono essere utilizzate per i fondi/comparti la cui
politica di investimento presenta un’ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati,
subordinatamente ad un obiettivo in termini di profilo di rischio (“absolute return”) o di rendimento (“total
return” e “life cycle”); la tipologia di gestione “structured fund” (“fondi strutturati”) deve essere utilizzata
per i fondi che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti basati su un algoritmo e legati
al rendimento, all’evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di
riferimento.
Tracking Error: La volatilità della differenza tra il rendimento del fondo indicizzato e il rendimento
dell’indice o degli indici replicati.
UCITS ETF: Un ETF armonizzato alla direttiva 2009/65/CE.
Valore del patrimonio netto: Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value),
rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del
fondo/comparto, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
Valore della quota/azione: Il valore unitario della quota/azione di un fondo/comparto, anche definito unit
Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo/comparto (NAV)
per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
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NAV indicativo: Una misura del valore infragiornaliero del NAV di un UCITS ETF in base alle
informazioni più aggiornate. Il NAV indicativo non è il valore al quale gli investitori sul mercato secondario
acquistano o vendono le loro quote o azioni.
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UBI PRAMERICA SGR S.p.A.
appartenente al gruppo bancario
UNIONE DI BANCHE ITALIANE
________________________________________________
Regolamento di Gestione del Fondo Comune di
Investimento Armonizzato denominato “UBI Pramerica
Global High Yield Euro Hedged”
Il presente Regolamento di gestione è efficace a far data
dall’8 settembre 2014
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Il presente regolamento è stato approvato dall’organo amministrativo della SGR che, dopo averne
verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui
all’art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all’approvazione in via
generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto
all’approvazione specifica della Banca d’Italia in quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende
rilasciata in via generale.
A) SCHEDA IDENTIFICATIVA
Il presente Regolamento si compone di tre parti:
A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.
Denominazione, Tipologia e Durata del Fondo
Fondo comune aperto armonizzato denominato:
UBI PRAMERICA GLOBAL HIGH YIELD EURO HEDGED
Tutte le quote del Fondo hanno uguale valore e uguali diritti.
La durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050 salvo proroga da assumersi, con delibera dell’organo
amministrativo della SGR, almeno due anni prima della scadenza.
Società di Gestione del risparmio (SGR)
UBI Pramerica SGR S.p.A. (di seguito la “SGR”) – componente del gruppo bancario “UNIONE DI BANCHE
ITALIANE”, iscritta al n. 106 dell’albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 58/98, con sede legale in Bergamo, P.zza Vittorio Veneto, 8 e sede
amministrativa in Milano, Via Monte di Pietà, 5.
Indirizzo Internet www.ubipramerica.it
Banca Depositaria
RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano (in seguito “Banca Depositaria”), con sede legale e
amministrativa in Milano, via Vittor Pisani, 26; iscritta al n. 5628 dell’albo delle Banche tenuto dalla Banca
d’Italia. Presso tale sede verranno espletate le funzioni di emissione e rimborso dei certificati di partecipazione
ai Fondi.
Indirizzo Internet www.rbcits.com
I rapporti tra la SGR e la Banca Depositaria sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l’altro, le
funzioni svolte dalla Banca Depositaria e dalla SGR nonché le responsabilità connesse con il calcolo del valore
unitario della quota e la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del
patrimonio di ciascun Fondo.
L'incarico di Banca Depositaria è conferito a tempo indeterminato e può essere revocato dalla SGR in qualsiasi
momento. La rinunzia da parte della Banca Depositaria deve essere invece comunicata con un termine di
preavviso non inferiore a sei mesi. L'efficacia della revoca o della rinunzia è sospesa fino a che:
- un’altra banca in possesso dei requisiti accetti l'incarico di Banca Depositaria in sostituzione della precedente;
- la conseguente modifica del regolamento sia approvata dalla Società;
- i titoli inclusi nel Fondo e le disponibilità liquide di questo siano trasferiti ed accreditati presso la nuova
Banca Depositaria.
La Banca Depositaria per la custodia dei valori del Fondo può avvalersi, sotto la propria responsabilità e previo
assenso scritto della SGR, di sub-depositari in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti.
Il rendiconto di gestione e la relazione semestrale dei Fondi sono messi a disposizione del pubblico, entro 30
giorni dalla loro redazione, presso la sede legale e amministrativa della Banca Depositaria.
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Periodicità del calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore
nonché delle eventuali modifiche regolamentari
Il valore unitario della quota espresso in Euro, è calcolato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di
chiusura della Borsa Italiana e nei giorni di festività nazionali italiane, anche se la Borsa è aperta, ed è
pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 ore”. Sul medesimo quotidiano è pubblicato mediante avviso il contenuto
di ogni modifica regolamentare.
Il compito di provvedere al calcolo del valore della quota è attribuito alla Banca Depositaria.
B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Il presente Regolamento si compone di tre parti:
A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.
1. OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE DEL FONDO
1.1
Il Fondo UBI PRAMERICA Global High Yield Euro Hedged è un fondo di tipo Obbligazionario
Internazionale High Yield che adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita di 9
anni (“Orizzonte Temporale di Investimento”) a decorrere dal termine del Periodo di Sottoscrizione nel
corso della quale la SGR adotterà una strategia di gestione volta ad ottenere la crescita del capitale.
L’Orizzonte Temporale di Investimento è tale da consentire ragionevolmente alla strategia di
investimento di esprimere le sue potenzialità in considerazione della volatilità della strategia stessa.
Al termine dell’Orizzonte Temporale di Investimento il portafoglio del Fondo sarà costituito in via
esclusiva da strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria, inclusi O.I.C.R. (anche
collegati), emessi in Euro, da depositi bancari o da liquidità, con durata finanziaria media (“duration”)
del portafoglio non superiore a 6 mesi.
Si precisa che la sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire esclusivamente durante il “Periodo
di Sottoscrizione” per tale intendendosi l’intervallo temporale entro il quale Fondo può essere
sottoscritto e che viene fissato dall’8 settembre 2014 al 20 ottobre 2014.
Il Fondo può investire fino al 100% del totale dell’attività in ciascuna delle seguenti categorie
a) titoli di debito quali, a titolo esemplificativo, titoli di Stato o garantiti da uno Stato, certificati di
deposito, “Agencies” (titoli emessi da enti di emanazione governativa) e strumenti di mercato
monetario in genere;
b) obbligazioni societarie di ogni tipo con interesse prevalente per i titoli emessi da Paesi o soggetti il
cui rendimento risulta elevato rispetto a quello relativo a titoli governativi tradizionalmente
utilizzati come riferimento.
Nella gestione del Fondo la SGR porrà particolare attenzione alla copertura del rischio di cambio al
fine di attenuare, per quanto possibile, la volatilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento
del Fondo (Euro) e la divisa estera nella quale sono denominati gli strumenti finanziari oggetto
dell’investimento.
Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari, denominati in qualsiasi valuta, incluse le valute
dei paesi Emergenti, senza restrizioni per area geografica e/o settore industriale degli emittenti stessi. Il
fondo investe principalmente in strumenti finanziari di emittenti senza merito di credito oppure con
merito di credito inferiore all'investment grade.
La duration massima della componente obbligazionaria è di 5 anni.
Lo stile di gestione del Fondo è attivo. Nel processo decisionale rivestono particolare rilevanza l’analisi
delle condizioni economiche globali, con particolare riguardo al merito di credito e alla stabilità
finanziaria degli emittenti.
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1.2
La SGR, compatibilmente con la politica di investimento del Fondo di cui al precedente art. 1.1 e nei
limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, può inoltre:
1.2.1 utilizzare strumenti finanziari derivati (negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC) nei
limiti e alle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia con finalità di:
•
copertura dei rischi presenti nel portafoglio di ciascun Fondo (fino al 100% del valore netto
complessivo);
•
efficiente gestione di ciascun Fondo (fino al 100% del valore netto complessivo) per tale
intendendosi: (i) arbitraggio, al fine di sfruttare i disallineamenti dei prezzi di strumenti
finanziari quotati in differenti mercati; (ii) efficienza del processo di investimento al fine di
ottenere minori costi di intermediazione e rapidità di esecuzione;
•
investimento (fino al 100% del valore netto complessivo) al fine di cogliere specifiche
opportunità di mercato.
L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non
può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. In ogni caso l’investimento in strumenti
finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo.
L’utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità non di copertura potrebbe generare un impatto
amplificato sulle variazioni della quota del Fondo derivanti da variazioni dei prezzi degli strumenti
finanziari sottostanti i derivati.
L’esposizione derivante da strumenti finanziari derivati OTC verso una medesima controparte non può
superare il 10% del totale delle attività del Fondo (se la controparte è una banca) o il 5% del totale delle
attività del Fondo (negli altri casi). In caso di supero dei predetti limiti, l’eccedenza sarà coperta con
una garanzia (“collaterale”), il cui importo sarà calcolato giornalmente per garantire che sia stato
fornito un collaterale sufficiente a contenere l’esposizione entro i predetti limiti.
Ai fini dell’operatività in derivati, la SGR si riserva di costituire i margini in strumenti finanziari del
mercato monetario e/o in titoli di debito emessi da Stati aderenti all’OCSE e/o organismi internazionali
di carattere pubblico. La SGR si propone di coprire il rischio di cambio degli asset in portafoglio.
1.2.2 investire in:
strumenti finanziari quotati e/o non quotati;
strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% e fino al 100% delle sue
attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell’UE, dai suoi enti locali,
da uno Stato aderente all’OCSE, o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte
uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno 6
emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo;
parti di altri organismi di investimento collettivo (O.I.C.R.) aperti, armonizzati e/o non
armonizzati, quotati e/o non quotati - inclusi gli Exchange Traded Funds (ETF) - (fino al 100% del
totale delle attività in caso di investimento in OICR armonizzati e fino al 30% del totale delle attività in
caso investimento di OICR non armonizzati); in tale ambito la SGR può investire anche in parti di
O.I.C.R. promossi e/o gestiti dalla stessa SGR o da altre Società di Gestione del Risparmio del gruppo
(di seguito O.I.C.R. collegati).
1.2.3 acquistare strumenti finanziari emessi o garantiti da società finanziate da società del gruppo di
appartenenza della SGR;
1.2.4
1.3
effettuare investimenti in depositi bancari e detenere liquidità per esigenze di tesoreria.
La partecipazione ad un fondo comune di investimento comporta l’assunzione di rischi connessi alla
natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, soggetto a
variazioni più o meno accentuate a seconda della variabilità dei prezzi e/o dei rapporti di cambio,
determina la variabilità del valore della quota.
L’investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria può esporre al rischio di
cambio (in via residuale), al rischio di tasso, al rischio di credito. L’investimento in parti di organismi
di investimento collettivo (O.I.C.R.) comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle stesse, che
a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui sono investite le
relative attività. Con riferimento all’investimento in strumenti derivati non trattati su mercati
regolamentati, i Fondi sono esposti al rischio di insolvenza della controparte.
Pagina 4 di 15
1.4
Nella selezione degli strumenti finanziari la SGR privilegia quelli negoziati in mercati regolamentati.
Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti
nell’elenco previsto dall’articolo 63, comma 2, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 o nell’apposita
sezione prevista dall’articolo 67, comma 1, del detto D.lgs., quelli indicati nella lista approvata dal
Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell’Associazione stessa dei Paesi
verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel presente Regolamento,
nonché i mercati regolamentati di Stati appartenenti all’OCSE. Sono comunque equiparati ai titoli non
quotati gli strumenti finanziari, negoziati sui mercati in questione, per i quali i volumi di negoziazione
poco rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi.
1.5
La valuta di denominazione del Fondo è l’Euro. L’unità di misura minimale è il centesimo di Euro,
fatta eccezione per il valore unitario delle quote che viene determinato in millesimi di Euro.
1.6
Resta comunque ferma la facoltà per la SGR di detenere una parte del patrimonio del Fondo in
disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di definire la politica di gestione, assumendo scelte
anche diverse da quelle previste nel Regolamento di gestione; l’esercizio di tale facoltà dovrà avvenire
nell’interesse dei Partecipanti tenuto conto dell’andamento dei mercati finanziari o di altre specifiche
situazioni congiunturali.
1.7
Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in
quest’ultima sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, rilevati
giornalmente dalla WM Company sulla base delle quotazioni disponibili sui mercati di Londra e New
York alle 4 p.m. (ora di Londra). Nel caso in cui i dati provenienti dalla fonte citata fossero mancanti o
incompleti, il tasso di cambio verrà rilevato prendendo a riferimento altre attendibili e diffuse fonti di
informazioni finanziarie in tale ambito (per esempio Bloomberg sulle principali piazze di Londra, New
York, Tokyo).
1.8
Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli
stessi in funzione dell’elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di
cambio.
2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE
2.1 Il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi.
2.1 CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE
La ripartizione dei risultati di gestione del Fondo avviene nei termini e secondo le seguenti modalità:
a) trascorsi 18 mesi dalla fine del Periodo di Sottoscrizione del Fondo la SGR riconosce ai partecipanti un
ammontare unitario pro quota predeterminato pari al 3,00% del valore iniziale della quota (5 euro), equivalente
a 0,15 euro per ogni quota.
Considerate le modalità di distribuzione sopra descritte l’importo da distribuire potrà anche essere superiore al
risultato di gestione del Fondo (variazione del valore della quota); in tal caso la distribuzione rappresenterà un
rimborso parziale del valore delle quote anche se non comporterà comunque un rimborso automatico di un
numero determinato di quote o frazioni di esse bensì una diminuzione del loro valore unitario;
b) dopo tale periodo e con riferimento ai 12 mesi di volta in volta successivi la SGR riconosce ai
partecipanti la distribuzione di un ammontare unitario pro quota pari alla variazione percentuale (se positiva)
tra il valore iniziale della quota (5 euro) e il valore della quota nell’ultimo giorno di valorizzazione del periodo
di riferimento, con un minimo dell’1% (al di sotto del quale non sarà distribuito alcun provento) e un massimo
del 5%. L’ammontare pro quota sarà pari dunque alla percentuale determinata con i criteri di cui sopra applicati
al valore iniziale della quota (5 euro). Resta inteso che l’eventuale eccedenza rispetto al 5% resterà di
pertinenza del patrimonio del Fondo.
L’ammontare posto in distribuzione sarà pari all’ammontare pro quota come sopra determinato moltiplicato per
il numero delle quote in circolazione il giorno precedente il primo giorno di quotazione ex cedola.
Pagina 5 di 15
2.2 AVENTI DIRITTO
I Partecipanti aventi diritto alla distribuzione dei proventi sono quelli esistenti il giorno precedente il primo
giorno di quotazione ex-cedola.
2.3 DATA DEL PAGAMENTO E INFORMATIVA AI PARTECIPANTI
Il giorno di quotazione ex cedola corrisponde al decimo giorno lavorativo successivo al termine di ogni periodo
di riferimento ovvero, qualora in tale data, non sia prevista la valorizzazione delle quote, il giorno di
valorizzazione immediatamente successivo.
L’ammontare posto in distribuzione spettante a ogni quota, nonché la data di inizio della distribuzione vengono
pubblicati sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa.
2.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO
La distribuzione avviene a mezzo della Banca Depositaria in proporzione al numero di quote possedute da
ciascun Partecipante. La relativa richiesta dovrà essere corredata dai certificati di partecipazione e/o dalle
relative cedole da presentare alla Banca Depositaria, a meno che si tratti di quote immesse nel certificato
cumulativo.
La distribuzione avviene in numerario. Qualora i Partecipanti chiedano la corresponsione secondo modalità
diverse dal contante e/o con invio a domicilio del mezzo di pagamento, ciò avviene a rischio e spese degli
stessi.
2.5 PRESCRIZIONE
I crediti relativi gli importi non riscossi si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il
credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, tali
importo sono acquistati dal patrimonio della SGR.
3. SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEI FONDI
3.1 ONERI A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI
3.1.1 Nei primi cinque anni successivi al termine del Periodo di Sottoscrizione, in caso di rimborso, rimborso
programmato o rimborso con successiva operazione di sottoscrizione di altri fondi gestiti dalla SGR (“switch”),
verrà applicata una commissione di rimborso decrescente a favore del Fondo, prelevata dal controvalore
rimborsato e applicata al numero di quote rimborsate moltiplicate per il valore quota iniziale (5 Euro).
L‘aliquota della commissione di rimborso - applicata esclusivamente sulle quote sottoscritte nel periodo
d’offerta – è determinata come segue:
Aliquota commissione di rimborso = (GG_TOTALI – GG_TRASCORSI)*(2,65%/GG_TOTALI)
dove:
- GG_TRASCORSI è il numero di giorni trascorsi dal termine del Periodo di Sottoscrizione fino alla data del
valore della quota utilizzato per l’avvaloramento del rimborso;
- GG_TOTALI è il numero di giorni compresi nei cinque anni successivi al termine del periodo di
sottoscrizione, ossia il tempo previsto per ammortizzare la commissione di collocamento;
- 2,65% è la commissione di collocamento cui al successivo comma 3.2.1.
Trascorsi i cinque anni successivi al termine del Periodo di Sottoscrizione non verrà applicata alcuna una
commissione di rimborso.
3.1.2.
Inoltre, la SGR ha diritto di prelevare dall’importo di pertinenza del Partecipante:
Pagina 6 di 15
3.1.3.
a) un diritto fisso per ogni sottoscrizione e rimborso (anche programmato o switch), pari a Euro 1 per
importi fino a Euro 500,00; Euro 3 per importi compresi tra Euro 500,01 e Euro 1.500,00 e Euro 6
per importi superiori a Euro 1.500,00;
b) un rimborso spese per l’emissione, la conversione, il frazionamento, il raggruppamento e la
spedizione dei certificati singoli rappresentativi delle quote sottoscritte, pari a Euro 50,00 per ogni
certificato emesso. Detti oneri devono essere corrisposti alla SGR, direttamente o per il tramite del
Collocatore, al momento della relativa richiesta. L’invio dei relativi certificati è a rischio del
Partecipante che ne abbia fatto richiesta;
c) le imposte e le tasse eventualmente dovute ai sensi di legge.
Gli importi sub a) e b) possono essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta
rispetto all’ultimo aggiornamento dell’indice generale accertato dall’ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR
con avviso sul quotidiano indicato nella Scheda Identificativa. La SGR ha inoltre la facoltà di chiedere
il rimborso di spese postali e amministrative nella misura di volta in volta specificata all’interessato, al
fine di coprire gli oneri sostenuti per l’invio delle conferme di investimento e dei mezzi di pagamento
del rimborso al domicilio indicato dal Partecipante. Detto rimborso è limitato all’effettivo esborso
sostenuto dalla società.
I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri diversi o aggiuntivi
rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.
3.2 SPESE A CARICO DEL FONDO
3.2.1
Le spese a carico di ciascun Fondo sono le seguenti:
- commissione di collocamento pari al 2,65% del capitale complessivamente raccolto durante il
Periodo di Sottoscrizione. Tale commissione è imputata al Fondo in un’unica soluzione al termine
del Periodo di Sottoscrizione e ammortizzata linearmente nei primi cinque anni successivi al
termine del Periodo di Sottoscrizione mediante addebito giornaliero a valere sul valore
complessivo netto del Fondo.
- commissione di gestione a favore della SGR, indicata nella tabella che segue:
COMMISSIONE DI
GESTIONE ANNUALE
FONDO
durante il Periodo di Sottoscrizione
nei primi cinque anni successivi al termine
del Periodo di Sottoscrizione
successivamente e sino al termine
dell’Orizzonte Temporale di Investimento
al termine dell’Orizzonte Temporale di
Investimento
0%
0,68%
1,30%
0,60%
La commissione di gestione viene calcolata quotidianamente, per la quota di competenza del
giorno sulla base del valore complessivo netto del Fondo, quale risulta dal prospetto di calcolo
del valore della quota del giorno di Borsa aperta precedente e prelevata mensilmente dalle
disponibilità del Fondo stesso il primo giorno di calcolo della quota del mese solare successivo
a quello di riferimento.
-
commissione di incentivo pari al 25% dell’extraperformance maturata nell’anno solare,
calcolata sul minore ammontare tra l’ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile
nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce
la performance. Si definisce extraperformance la differenza tra la variazione percentuale del
valore unitario della quota del Fondo (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti)
e la variazione percentuale del valore dell’indice di riferimento relativi al medesimo periodo.
La commissione di incentivo è calcolata quotidianamente, accantonando un rateo che fa
riferimento all’extraperformance maturata rispetto al valore unitario della quota del Fondo e
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relativo all’ultimo giorno dell’anno solare precedente. Nel caso di extraperformance negativa,
non è accantonato nulla.
Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo netto del Fondo, la SGR accredita al
Fondo l’accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il
calcolo.
La commissione viene prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo presso la Banca
Depositaria il terzo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’anno solare.
La variazione percentuale dell’indice di riferimento, indicato nella tabella di seguito riportata, è
confrontata con la variazione percentuale del valore unitario della quota del Fondo.
INDICI DI RIFERIMENTO:
FONDO
100% Barclays Global High Yeld Ba/B 1-5 Year 1% Issuer Constrained
Index (Euro Hedged)
Gli indici di riferimento sopra indicati vengono calcolati senza ipotizzare il reinvestimento di
dividendi (indici price index) e, ove fossero originariamente espressi in valuta diversa, si
intendono convertiti in Euro (valuta di denominazione del Fondo) ai cambi rilevati dalla WM
Company.
La commissione di incentivo è applicata anche in caso di decremento del valore unitario della
quota del Fondo qualora tale decremento sia inferiore al decremento fatto registrare dall’indice
di riferimento adottato ai fini del computo della commissione medesima.
Il limite percentuale massimo annuo (c.d. fee cap) sul valore complessivo netto medio del
Fondo nell’anno solare, sarà pari alla somma della commissione di gestione del Fondo e della
eventuale commissione di incentivo; quest’ultima non potrà essere comunque superiore al 3%
annuo.
In caso di investimento in O.I.C.R. collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare
spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli
O.I.C.R. acquisiti. In tal caso dal compenso riconosciuto alla SGR, fino a concorrenza della
percentuale della commissione di gestione a carico del Fondo applicata alla quota-parte
investita nell’OICR collegato, è dedotta la remunerazione percepita dal gestore degli O.I.C.R
collegati a valere sulla medesima quota-parte investita dal Fondo nell’OICR collegato.
Inoltre la componente di commissione di incentivo percepita dall’OICR collegato viene
dedotta, fino a concorrenza della quota-parte investita dal Fondo/Comparto nell’OICR
collegato stesso, dalla componente della commissione di incentivo maturata sulla medesima
quota-parte dal Fondo/Comparto acquirente.
In ogni caso ciascuna componente della remunerazione del gestore dell’OICR collegato viene
dedotta per un importo massimo pari all’ammontare della componente, avente la stessa natura,
del compenso maturato sulla quota parte dell’OICR acquirente investita nell’O.I.C.R.
collegato.
-
-
compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l’incarico svolto, calcolato quotidianamente e
prelevato con cadenza mensile, comprensivo anche del compito di provvedere al calcolo del valore
della quota; la misura massima di tale compenso è pari allo 0,16% annuo del valore complessivo
netto del Fondo (oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti).
oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari nonché alla
partecipazione agli O.I.C.R. oggetto di investimento.
spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo.
spese degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo o alla fusione dei Fondo o alle modifiche
regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza.
costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di
comunicazione alla generalità dei Partecipanti purché tali oneri non attengano a propaganda e a
pubblicità o comunque al collocamento di quote dei Fondo.
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-
3.2.2
spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di
liquidazione.
- oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e spese connesse.
- spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo.
- oneri fiscali di pertinenza del Fondo.
- contributo di vigilanza dovuto alla Consob, nonché alle Autorità estere competenti, per lo
svolgimento dell’attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese
quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei paesi diversi dall’Italia.
Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità di ciascun
Fondo, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
4. DISPOSIZIONI EVENTUALI
4.1
In occasione del calcolo del valore della quota la SGR fa riferimento - per gli OICR oggetto di
investimento per i quali risulti non essere disponibile il valore complessivo netto - ad un valore di stima del
valore complessivo netto dell’OICR che tenga conto di tutte le informazioni conosciute o conoscibili con la
dovuta diligenza professionale (c.d. “valore complessivo netto previsionale”). Una volta disponibile il
valore complessivo netto definitivo, la SGR provvede a ricalcolare il valore della quota. Qualora la
differenza tra il valore della quota calcolato utilizzando il valore complessivo netto previsionale e quello
definitivo sia superiore alla soglia di irrilevanza dell’errore (come definita al successivo art. V, comma 5
della Parte C) – Modalità di funzionamento.), la SGR tratta tale differenza come un errore di
valorizzazione.
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C) MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
Il presente Regolamento si compone di tre parti:
A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.
I. Partecipazione al Fondo
I.1 Previsioni generali
1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a
qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore
delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare
le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno
lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse
arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli
oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando
in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore
relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13, notizia certa della sottoscrizione
ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati
nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca
ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a
quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta
dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo
importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla
Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività
internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote
assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma
dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di
sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta
al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state
sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni
con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizione si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura,
diversi da quelli indicati nel regolamento.
I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote
1. La sottoscrizione delle quote del fondo avviene esclusivamente durante il Periodo di Sottoscrizione mediante
versamento in un’unica soluzione. L’importo minimo della sottoscrizione è pari a 1.000 euro.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
- per il tramite dei soggetti collocatori;
- mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo,
predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l’indicazione delle generalità del
sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni di
sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata
per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza
rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto
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all’interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini,
custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.
I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente:
l’indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative
all’emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l’immissione delle quote nel certificato cumulativo
detenuto dalla banca depositaria.
Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.
Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del
sottoscrittore in luogo dell’indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza
indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest’ultimo ovvero
in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario
per l’assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o della banca
depositaria.
5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
- assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all’ordine della
SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento.
- bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel
rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per
la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell’operatività a distanza sono
immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con
la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente
Regolamento.
8. La SGR si impegna a trasmettere alla banca depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo
successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.
I.3 Operazioni di passaggio tra fondi
1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri
Fondi della SGR.
2. L’operazione di passaggio fra Fondi può essere effettuata per il tramite dei soggetti collocatori, che
provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l’utilizzo di
tecniche di comunicazione a distanza.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all’operazione di passaggio tra i
Fondi/Comparti con la seguente modalità:
- il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono
convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13,00;
- il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del
rimborso.
II. Quote e certificati di partecipazione
1. I certificati – di tipo nominativo - possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
2. La banca depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi
indicati nella Scheda identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento
delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia
all’atto della sottoscrizione, sia successivamente – l’emissione del certificato nominativo rappresentativo di
tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore,
tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà
della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato
cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.
Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in
un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei
costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri
fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi.
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5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato nominativo all’avente diritto può essere
prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30
giorni dal giorno di riferimento.
III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti
1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei
poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo
da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività
ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere
effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d’Italia e avviene con modalità tali da
evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo.
IV. Spese a carico della SGR
1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei
partecipanti.
V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione
1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, con la periodicità
indicata nella Scheda identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in
circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali
criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Durante il Periodo di Sottoscrizione e fino al primo giorno
lavorativo successivo il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 euro.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza
maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore
unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore
unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del
valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola
pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la
SGR:
a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo
partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l’importo da
ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all’emissione e spedizione del mezzo di
pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai
partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato
stampa contenente un’idonea informativa dell’accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma
sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere
informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l’entità dell’errata valorizzazione sia di importo
marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la
SGR – ferma restando la descrizione dell’evento nel rendiconto di gestione del fondo – può astenersi dalla
pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore
allo 0,1 per cento del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”), la SGR non procederà alle operazioni
di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l’informativa prevista dal presente regolamento per le
ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.
VI. Rimborso delle quote
VI.1 Previsioni generali
1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle
quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel
corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
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2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve
avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente
ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli
standard – contiene:
- la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell’importo da rimborsare;
- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non
oggetto di rimborso;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – ad inviarle
le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse
sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della
domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore
13,00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del
rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il
controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare dell’importo eventualmente definito dal partecipante, la
relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell’importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso è considerata di
importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite
modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
In particolare:
- in caso di richieste di rimborso che, singolarmente o sommate ad altre richieste pervenute nello stesso giorno
lavorativo, siano di importo superiore al 10% del valore complessivo del Fondo, la SGR si riserva di
determinare il valore di rimborso in base al valore unitario delle quote relativo al giorno nel quale sono portati a
termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso ed a ricostruire la necessaria liquidità
dei fondi; tale giorno non può essere comunque successivo al quinto giorno lavorativo da quello di ricezione
della richiesta di rimborso da parte della SGR.
- in caso di richieste di rimborso- dirette o per operazioni di passaggio tra Fondi -, pervenute nello stesso giorno
e provenienti dal/dai medesimo/i sottoscrittore/sottoscrittori, il cui controvalore complessivo superi l’importo di
250.000,00 euro o lo 0,20% del valore complessivo netto del Fondo, la SGR si riserva la facoltà di determinare
il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, tenendo conto dell’esigenza di tutelare gli
interessi degli altri Partecipanti al fondo. In particolare, il valore di rimborso della richiesta è regolato in base al
valore unitario delle quote relativo al giorno nel quale sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far
fronte alla richiesta di rimborso ed a ricostruire la necessaria liquidità dei fondi. Tale giorno non può essere
comunque successivo al quinto giorno lavorativo da quello di ricezione della richiesta di rimborso da parte
della SGR. La facoltà prevista dal presente comma è esercitata dalla SGR laddove, nei cinque giorni lavorativi
antecedenti alle richieste di rimborso di cui al presente comma, siano state attribuite al/ai
sottoscrittore/sottoscrittori quote del fondo il cui controvalore complessivo superi i limiti su indicati e sia
rilevata una elevata frequenza delle operazioni della specie riconducibili al/ai medesimo/medesimi
sottoscrittore/sottoscrittori, tale da pregiudicare l’ordinato funzionamento del fondo. Le disposizioni del
presente comma non si applicano agli investitori qualificati ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 14 maggio 1999, n. 228 e successive modifiche e integrazioni che dichiarino di impegnarsi ad
operare per conto della loro clientela in modo tale da non superare i limiti di cui al presente comma.
Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal
presente comma verranno eseguiti rispettando l’ordine di ricezione delle stesse.
8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell’importo nel più breve tempo possibile e
non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del
diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote
nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all’andamento dei mercati –
richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel
periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
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10. L’estinzione dell’obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di
pagamento da parte dell’avente diritto.
VI.2 Modalità di rimborso delle quote
1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
- bonifico;
- assegno circolare o bancario non trasferibile all’ordine dell’avente diritto.
Il mezzo di pagamento del rimborso può essere inviato con plico assicurato, a spese del Partecipante,
all’indirizzo indicato nella richiesta di rimborso. Per i Collocatori con i quali la SGR abbia stipulato apposite
convenzioni, le somme rivenienti dal rimborso e destinate dal Partecipante alla contestuale sottoscrizione di
prodotti offerti da società controllate o partecipate da “Unione di Banche Italiane”, potranno essere depositate
sul conto delle società stesse su espressa richiesta del sottoscrittore.
2. Il partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:
- la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
- le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi non potranno avere una frequenza superiore a
quella mensile;
- l’ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote.
Tali importi non potranno essere comunque inferiori a 250 euro (con multipli di 50 euro);
- l’istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.
3. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all’atto della sottoscrizione sia
successivamente: in quest’ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite
dei soggetti collocatori, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e
dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o
immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal partecipante e l’importo viene
messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.
Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga
l’ammontare dell’importo programmato la relativa disposizione verrà eseguita sino a concorrenza delle quote
disponibili. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il partecipante.
5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da
parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il trentesimo giorno antecedente la data prestabilita per il
rimborso.
Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in
scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale
facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al
rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l’ammontare dell’importo
programmato, la SGR si riserva la facoltà di revocare la disposizione di rimborso programmato. In ogni caso, la
revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al fondo.
6. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli
programmati.
VII. Modifiche del regolamento
1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità
previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L’efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del
Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla
pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a
ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei
partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli
importi già sottoscritti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da
versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quanto determinino condizioni economiche più
favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle
medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto
dell’interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.
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VIII. Liquidazione del Fondo
1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda identificativa o di quello
eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
- in caso di scioglimento della SGR;
- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di gestione
del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un’efficiente
prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall’organo amministrativo della SGR. La SGR informa
preventivamente l’Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti
modalità:
a) l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti
previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l’emissione e il
rimborso delle quote;
b) la SGR provvede a liquidare l’attivo del Fondo nell’interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell’organo
di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo e portato a conoscenza
dell’Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una
relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da
determinarsi in base al rapporto fra l’ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in
circolazione;
d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle
operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi
presso la SGR, la Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del
valore della quota, con l’indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i
singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia
a sue spese;
f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal
rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti
proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio
del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con
l’indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità
dell’avente diritto ovvero il numero di serie;
h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla
precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal
giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché
dell'ammontare delle somme non riscosse.
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