17-7-2013 transazione comune – Top

--------------Provincia di Torino
VERBALE DI DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 195 / 2013
DIREZIONE GENERALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA
COMUNE DI COLLEGNO E TORINO OVEST PRODUCE S.R.L. - D.I.E.
L’anno Duemilatredici addì diciassette del mese di Luglio alle ore 16:30 nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, della quale sono membri i Signori:
ACCOSSATO SILVANA
Sindaco
ZURLO FRANCESCO
Vice Sindaco
SCOLARO MARCO
Assessore
MANZI TIZIANA
Assessore
MACAGNO PAOLO
Assessore
MARTINA BARBARA
Assessore
PIRRELLO GIANFRANCO
Assessore
TENIVELLA FRANCO
Assessore
NOVARA ORESTE
Assessore
Dei suddetti Assessori sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori:
MACAGNO PAOLO, PIRRELLO GIANFRANCO, SCOLARO MARCO, TENIVELLA FRANCO,
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. TOMARCHIO ANGELO.
Assume la presidenza ACCOSSATO SILVANA
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
DIREZIONE GENERALE – APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA
COMUNE DI COLLEGNO E TORINO OVEST PRODUCE S.r.l. - D.I.E.
LA GIUNTA COMUNALE
Sulla relazione del proponente;
Premesso che:
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 60 del 22 aprile 1998, n. 99 del 23 settembre
1998 e n. 37 del 30 marzo 1999, esecutive ai sensi di legge, il Comune di Collegno adottava il
progetto definitivo del Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.), approvato dalla Regione
Piemonte con deliberazione della Giunta n. 11-27660 del 28 giugno 1999 (BUR n. 27 in data
07.07.1999);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 1 marzo 1999, esecutiva ai sensi di
legge, veniva disposta la costituzione di una società di capitali a prevalente partecipazione pubblica
per la gestione del predetto insediamento produttivo, formalmente costituita con Atto Rogito Notaio
dott. Astore Placido, Rep. 371500, Raccolta n. 46719 del 29 maggio 2002, registrato all’Ufficio
delle Entrate di Torino 3, il 5 giugno 2002, n. 6120 e denominata Torino Ovest Produce S.p.a. (di
seguito denominata anche Top);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 380 dell’11 dicembre 2002, dichiarata
immediatamente eseguibile, veniva approvato lo schema di convenzione composto da n. 17 articoli
ed allegato alla deliberazione stessa come parte integrante e sostanziale, disciplinante i rapporti tra
il Comune di Collegno e la Società predetta inerenti la gestione dell’intero patrimonio immobiliare
del P.I.P;
- in esecuzione della suddetta deliberazione, con scrittura privata n. 7548/U del 15.01.2003,
intitolata “Convenzione per la gestione del P.I.P. della città di Collegno per anni cinque, dal 15
gennaio 2003 al 14 gennaio 2008” (d’ora in poi Convenzione), il Comune di Collegno affidava alla
Top mandato per le seguenti finalità (cfr. art. 1 Convenzione):
- acquisizione, realizzazione e gestione delle aree attrezzate e dei complessi immobiliari siti
nel P.I.P., per l’insediamento di attività economiche, produttive e di servizio nell’ambito
della programmazione regionale piemontese e secondo le linee di pianificazione territoriale
ed economica dell’Amministrazione Comunale;
- promozione e gestione dei servizi comuni dell’area, compreso lo sviluppo della logistica,
anche attraverso interconnessioni con i sistemi ferroviario-metropolitano, la produzione di
energia, i servizi di telecomunicazione, distribuzione di acqua e gas, teleriscaldamento,
sicurezza, manutenzione delle aree comuni, al fine di favorire lo sviluppo integrato del
P.I.P.;
- realizzazione di tutti quei servizi, commercializzati anche al di fuori dell’area P.I.P., che
permettono vantaggi di sinergie ed efficienza, ivi compresi: formazione, ristorazione,
laboratori, acquisti per determinate merceologie, amministrazioni varie, manutenzione
impianti, certificazioni, assistenza nelle istanze di politica industriale;
- promozione di iniziative di marketing nazionale ed internazionale delle aree attrezzate, degli
immobili interessati, dei prodotti e dei servizi offerti dalle imprese operanti nell’area del
P.I.P.;
- richieste e gestione di finanziamenti e contributi comunitari, nazionali, regionali e locali
relativamente alle aree, agli immobili ed ai servizi connessi al P.I.P.;
il Comune di Collegno, in qualità di mandante, assumeva i seguenti obblighi (cfr. art. 3
Convenzione):
- consegnare alla Top tutto il complesso immobiliare, fabbricati e terreni, ricompreso nel
P.I.P, a far data dalla stipula della Convenzione. I fabbricati sono consegnati, corredati di
tutte le autorizzazioni per il loro utilizzo secondo le destinazioni d’uso, nuovi, funzionanti ed
in ottimo stato, dotati di impianti e collegamenti per l’energia elettrica, il gas, la telefonia e
trasmissione dati, l’acqua e gli scarichi nonché di tutti gli impianti per il riscaldamento,
condizionamento e ascensore, fatto salvo per il completamento del condizionamento e per il
ponte mobile per la manutenzione esterna ed il lavaggio vetri della torre uffici per i quali,
comunque, il Comune di Collegno si impegna a provvedere entro l’anno 2003. Tutte le aree
sulle quali non insistono i fabbricati sono consegnate dotate di tutte le opere di
urbanizzazione primaria ad eccezione del teleriscaldamento;
- assicurare la disponibilità dei locali ad uso ufficio siti all’interno dell’area del P.I.P;
- garantire la manutenzione straordinaria e le opere di miglioria o di ampliamento concordate
con la Top;
- fornire per gli immobili di cui ai precedenti punti del presente articolo tutta la
documentazione disponibile e necessaria per lo svolgimento del mandato o secondo le
disposizioni di legge;
dall’altra parte la Top assumeva i seguenti impegni (cfr. art. 4 Convenzione):
- prendere in consegna e vigilare il patrimonio immobiliare sito nell’area del P.I.P.;
- gestire il medesimo, ivi compresi i servizi comuni, le aree attrezzate e tutte le strutture
sorgenti sull’area stessa a vantaggio delle ditte assegnatarie del P.I.P., realizzando sui beni
oggetto del presente mandato tutti gli interventi di manutenzione ordinaria con oneri a
proprio carico. Non sono ricomprese nelle strutture oggetto di gestione la manutenzione
ordinaria del manto stradale, dei marciapiedi e la relativa illuminazione, dell’impianto
fognario nonché degli altri eventuali impianti per i quali la T.O.P. S.p.A. non percepisce
remunerazione per il servizio di gestione, con eccezione per l’area a piazza e le zone
limitrofe pavimentate in autobloccante e l’attigua area parcheggio, con la relativa
illuminazione;
- garantire, direttamente o indirettamente, la realizzazione di tutti i servizi necessari per
l’utilizzo delle aree e delle strutture quali: interconnesione con i sistemi ferroviariometropolitano, produzione di energia elettrica, servizi di telecomunciazioni, distribuzione di
acqua e gas, teleriscaldamento, e quant’altro previsto nell’oggetto del presente mandato di
cui all’art. 1;
- realizzare, con oneri a proprio carico, salvo rimborso da parte della proprietà, eventuali
interventi urgenti, per motivi di pericolo per l’incolumità pubblica, igienico-sanitari, o per
adeguamento degli impianti a norme di legge, disposti con provvedimento autoritativo del
Comune di Collegno;
- riconsegnare, alla scadenza del mandato, l’intero patrimonio immobiliare, compreso delle
migliorie apportate, in buone condizioni;
le parti stabilivano che il mandato, pur intendendosi a carattere oneroso, non prevedeva la
formale corresponsione di alcun corrispettivo a favore del mandatario, ad esclusione di quanto
espressamente richiesto dal Comune per l’espletamento dei servizi di propria competenza; pertanto,
alla società spettava la totalità dei proventi derivanti dalla gestione e dalle attività di cui all’art 4
citato, al netto delle spese di amministrazione, fiscali ed assicurative (cfr. art. 6- 7 Convenzione);
per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione le parti richiamavano le leggi
vigenti in materia di insediamenti produttivi, le norma tecniche di attuazione del P.I.P. della Città di
Collegno e le disposizioni del codice civile (cfr. art. 12 Convenzione);
con successivi atti deliberativi le competenze di Top venivano ulteriormente estese, in
particolare:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 23.02.2006 veniva approvato
l’affidamento diretto a Top dei seguenti servizi: “LEO- pronto intervento” per manutenzione
sui parchi e giardini del territorio comunale per anni 2006-2007-2008; gestione delle aree
verdi c.d. di “rappresentanza”, tra le quali la piazza del Municipio e le principali rotatorie
stradali per gli anni 2006-2007-2008; gestione della manutenzione dei fabbricati comunali
per l’anno 2006;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 02.08.2006 venivano approvati gli
indirizzi per l’affidamento diretto a Top dell’attività di promozione dell’attivazione dei
servizi aggiuntivi e migliorativi nelle aree industriali della città;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 08.02.2007, esecutiva ai sensi di legge,
veniva disposto l’affidamento diretto a Top dei seguenti servizi: manutenzione delle aree
verdi “periferiche”; gestione delle fioriture nelle rotonde di “rappresentanza”; gestione della
manutenzione dei fabbricati comunali per l’anno 2007;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 10.04.2008, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato l’affidamento diretto a Top della gestione della manutenzione dei
fabbricati comunali per l’anno 2008 e l’integrazione del servizio “LEO- pronto intervento”;
con scrittura privata n. 8147/U del 4 giugno 2008, in esecuzione della deliberazione di
Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2008, le parti convenivano la proroga dal 15 gennaio 2008 al 14
luglio 2008 della scrittura privata n. 7848/U del 15 gennaio 2003;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 21 gennaio 2009, esecutiva ai sensi di
legge, veniva approvato il rinnovo per anni 3, dal 15 luglio 2008 al 14 luglio 2011 ed alle medesime
condizioni, della “Convenzione per la gestione del P.I.P. della Città di Collegno per anni cinque
dal 15 gennaio 2003 al 14 gennaio 2008, fra il Comune di Collegno e la TOP S.p.A. per la gestione
dell’intero patrimonio immobiliare relativo al P.I.P. della Città di Collegno e alle medesime
condizioni degli atti n. 7548 del 15 gennaio 2003 e n. 8147/U del 4 giugno 2008” e la predetta
deliberazione veniva attuata con la scrittura privata n. 8304/U del 12.03.2009;
nel corso degli anni i proventi attivi a favore della Top derivanti dalla gestione dell’area del
PIP e del patrimonio edilizio si sono ridotti e quasi annullati a causa dei differenti tempi di
insediamento nell’area delle Ditte assegnatarie dei lotti con conseguente impossibilità di avviare il
centro di formazione e le strutture laboratorio e con il progressivo abbandono degli affittuari delle
altre strutture ritenute di alto costo di gestione e inutilizzabili;
questi motivi sono stati la causa di ritardati pagamenti da parte delle Ditte affittuarie con la
conseguenza che la Top ha dovuto intraprendere azioni legali per il recupero dei crediti, non sempre
con esito positivo;
il Comune ha constatato che, per far fronte agli omessi pagamenti e garantire la
manutenzione dell’area industriale, la Top ha utilizzato gli utili di gestione;
la Top ritiene, pertanto, di essere creditrice nei confronti del Comune per le somme
impiegate per lo svolgimento di tali attività, delle quali richiede il rimborso ai sensi della
convenzione n. 7548/U del 15.01.2003;
in particolare, con nota dello studio legale Giardini-Mazza-Pipitone del 7 febbraio 2012,
sono state sottoposte all’attenzione del Comune di Collegno le seguenti questioni riguardanti le
attività svolte dalla Top per conto dell’Ente al fine di ottenere il riconoscimento e il pagamento del
proprio credito:
a) € 605,00 per servizio giornaliero di apertura, chiusura e pulizia dei servizi igienici del
Parco della Chiesa come da fattura n. 162 del 16.11.2011;
b) € 150.399,65 di cui alle fatture n. 169 pari ad € 53.475,46 per lavori di manutenzione del
verde, fattura n. 170 pari ad € 25.953,92 per lavori di manutenzione straordinaria degli
edifici comunali, fattura n. 171 pari ad € 70.970,27 per lavori di manutenzione
straordinaria degli impianti del P.I.P. emesse in data 09.12.2011;
c) € 68.200,00 come risarcimento danni per inadempimento contrattuale da parte del Comune
di Collegno con riferimento alle obbligazioni assunte con i contratti di servizio nn. 8532/U
e 8533/U stipulati in data 04.05.2011;
d) € 88.172,96 derivante da atti di cottimo sottoscritti dalle parti nel corso dell’anno 2009 per
interventi di manutenzione varia così suddiviso: € 7.940,62 per manutenzione orti urbani e
centri anziani, € 11.618,51 per servizio “LEO” pronto intervento; € 21.000,00 per
manutenzione uffici e presidi socio culturali, € 31.096,83 per interventi di manutenzione
idraulica, € 16.517,00 per interventi di manutenzione elettrica;
il Comune ritiene di non dover accogliere le richieste della Top -di cui ai punti a, c, d - in
quanto la somma richiesta al punto a) era già stata contabilizzata e liquidata con la fattura n. 169 del
23.11.2011; l’importo richiesto al punto c) non è dovuto poichè i contratti di servizio nn. 8532/U e
8533/U stipulati in data 04.05.2011 sono contratti di appalto a misura, cosicché il Comune era
tenuto a liquidare –come effettivamente ha fatto- solo le somme corrispondenti ai lavori ordinati; la
somma richiesta al punto d) non è dovuta in quanto non sussistono crediti a favore della Top poichè
la contabilità 2009/2010 è stata definitivamente chiusa dall’Ente in data 21.07.2011 in conformità a
tutte le voci indicate dall’estratto conto della Top;
diversamente, con riferimento alle pretese della Top, di cui al punto b, il Comune riconosce
che esse risultano parzialmente fondate e adempiute nei limiti delle somme messe a bilancio, per cui
l’Ente riconosce alla TOP € 25.953,92 per la fattura n. 170 e € 70.970,27 per la fattura n. 171(cfr.
art. 3 Convenzione);
con specifico riferimento alla fattura n. 169 pari ad € 53.475,46 si precisa che i lavori di
manutenzione del verde, quali il diserbo e la pulizia dei marciapiedi senza frontista, la potatura
degli alberi a bordo strada e lungo la pista ciclabile che costeggia le vie pubbliche, sono lavori resisi
necessari e urgenti per motivi di pericolo per l’incolumità pubblica e igienico-sanitari (cfr. art. 4
Convenzione), sicché viene riconosciuta alla TOP la somma di € 25.076,41 nei limiti di quanto
accantonato nei fondi a bilancio;
a partire dal 19.03.2012 la Top è stata posta in liquidazione;
il Comune di Collegno riconosce la somma onnicomprensiva di € 122.000,00 a saldo e
stralcio di tutti i crediti vantati dalla Top, la quale è disposta ad accettare tale quantificazione;
la Top riconosce di essere debitrice nei confronti del Comune di Collegno della somma di €
300,00, a titolo di contributo per le spese legali per la causa civile RGL 4271/12 definita dal
Tribunale di Torino sez. lavoro all’udienza del 16.10.2012 e si obbliga a corrispondere tale importo
all’Ente;
Dato atto che il Comune di Collegno e TOP srl in liquidazione hanno manifestato
l’intenzione di voler addivenire ad un accordo transattivo alle condizioni riportate nello schema di
transazione allegato alla presente delibera;
Ritenuto opportuno e conveniente, nell’interesse dell’Ente, in un’ottica di efficacia,
efficienza ed economicità dell’azione, aderire alla transazione che prevede:
-
che il Comune di Collegno si impegna ed obbliga a pagare la somma di € 122.000,00
alla TOP a titolo transattivo al fine di definire tutti i rapporti pendenti dal 2003 ad oggi e
la Top accetta tale pagamento a saldo e stralcio di ogni sua spettanza;
-
che la Top rinuncia espressamente a ogni pretesa relativamente alle fatture nn. 162/2011,
169/2011, 170/2011, 171/2011, nonché ad ogni ulteriore pretesa indennitaria,
risarcitoria, corrispettiva o di qualunque altra natura, nei confronti del Comune di
Collegno e relativa alla Convenzione indicata in premessa, nonché ai rapporti sottostanti
alla medesima, antecedenti, contestuali o successivi ed ai connessi comportamenti, atti o
provvedimenti del Comune di Collegno;
-
che la Top si impegna a corrispondere, entro 30 gg. dalla sottoscrizione della presente,
l’importo di € 300,00 riconosciuto a titolo di contributo per le spese legali per la causa
civile RGL 4271/12 definita dal Tribunale di Torino sez. lavoro all’udienza del
16.10.2012;
Valutato che la transazione in questione consente di porre fine alle pretese avanzate nel
corso degli anni dalla Top in relazione alla Convenzione n. 7548/U del 15.01.2003, evitando che la
medesima instauri un giudizio per inadempimento contrattuale dall’esito incerto per il Comune, con
eventuali spese processuali, magari per diversi gradi di giudizio;
Considerato che, per converso, la transazione predetta eliminerebbe definitivamente i rischi
di causa nella quale il Comune potrebbe essere condannato a risarcire i danni per inadempimento
contrattuale;
Rilevato che alle condizioni sopra citate risulta conveniente sottoscrivere la transazione
predetta, riprodotta nello schema di transazione che si allega alla presente – sotto la lettera A) - per
farne parte integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole del Dirigente del LL.PP. del Comune di Collegno, Ing. Silvano
Tempo;
Preso altresì atto che la presente deliberazione rispetta il disposto di cui all’art. 6 comma 19,
del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2012, n. 122, in quanto
con il presente accordo transattivo si riconoscono alla società TOP trasferimenti per la realizzazione
di interventi sul patrimonio pubblico;
Dato atto inoltre che la transazione approvata con il presente atto non costituisce forma
elusiva del patto di stabilità in quanto i trasferimenti previsti verranno conteggiati quali pagamenti
in conto capitale;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 03/07/2013;
Visto l’art 24 e 25 dello Statuto comunale:
Richiamato l’art 48 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile di ragioneria;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. Approvare lo schema di transazione allegato alla presente, sotto la lettera A), per farne parte
integrante e sostanziale;
2. Dare atto che la spesa complessiva -comprensiva dell’imposta di bollo pari ad un importo
presunto di € 43,86 -prevista per la transazione pari ad €. 122.000,00 trova copertura al cap.
41028/0006 – Intervento 2010501 “Edifici comunali- Manutenzione straordinaria edifici del
P.I.P.”, R.P. 2009, az. P.G.S. 1.06.05 (Impegno 1209/1/2009);
3. Autorizzare il Direttore Generale del Comune di Collegno alla firma della predetta transazione
ed agli adempimenti conseguenti.
4. Dichiarare, urgente e ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile la presente ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
TOMARCHIO
IL PRESIDENTE
ACCOSSATO