capitolato speciale di gara

Comune di Gessate
Provincia di Milano
CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
PROCEDURA APERTA CON AGGIUDICAZIONE AL FAVORE DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
LOTTO CIG. 5097788BBA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE
“LE IMPRONTE”
DAL 01.09.2013 AL 31.08.2019
Articolo 1 - Finalità e oggetto della Concessione
La finalità del presente servizio è offrire ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e 3 anni e alle loro
famiglie, prioritariamente residenti nel territorio di Gessate, un servizio di Asilo Nido. Il servizio è
denominato “Asilo Nido Le Impronte”.
Oggetto del presente servizio è la gestione del servizio di asilo nido nel rispetto della normativa
nazionale e regionale in materia, nonché del regolamento comunale relativo all’asilo nido, del
progetto educativo, della carta dei servizi e delle norme sanitarie in vigore.
Si tratta di tutto quanto connesso alla regolare gestione di un asilo nido; in particolare si indicano, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti interventi:
a) Interventi finalizzati alla promozione del servizio mediante informazioni alla
cittadinanza, compreso l’invio/distribuzione a tutti gli aventi diritto individuati
dall’Amministrazione, della modulistica relativa al Bando annuale di iscrizione al
Nido e la raccolta delle iscrizioni da trasmettere all’ufficio socio culturale del
comune.
b) Impiego di personale educativo ed ausiliario necessario, garantendo le sostituzioni in
caso di assenza.
c) Aiuto nella porzionatura e somministrazione dei pasti per i bambini, preparazione
bevande calde, merende e aiuto nel riordino, pulizia e sanificazione delle stoviglie e
dei locali dove vengono preparati e somministrati i pasti.
d) Comunicazione al Centro Cottura del numero dei pasti, delle eventuali diete in
bianco e delle allergie alimentari segnalate con certificato medico.
e) Rapporti con il Comitato di Partecipazione dell’asilo nido.
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f) Igiene degli ambienti, degli arredi e delle attrezzature, sanificazione, fornitura del
relativo materiale di pulizia, per il mantenimento delle condizioni igienico sanitarie
in ogni momento della giornata.
g) Servizio di lavanderia e guardaroba e relativa fornitura della biancheria necessaria.
h) Prima fornitura e sostituzione dello stovigliame che dovesse deteriorarsi.
i) Manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, del verde, delle attrezzature e
degli arredi.
j) La gestione delle tariffe e la riscossione delle rette relative all’utenza del servizio di
asilo nido.
L’asilo nido comunale Le Impronte è situato in locali comunali di proprietà comunale a Gessate in
via G. Di Vittorio.
La gestione del servizio di cui al presente capitolato dovrà rispettare livelli qualitativi e funzionali
in ogni caso non inferiore a quelli attualmente presenti.
L’Amministrazione mantiene il potere di approvare gli indirizzi pedagogici, di dettare gli indirizzi
organizzativi e di effettuare rigorosi controlli sul mantenimento degli standard di qualità, efficacia
ed efficienza del servizio.
Articolo 2 - Descrizione della struttura e capacità ricettiva
L’asilo nido comunale “Le Impronte” si trova in un ampio edificio comunale, situato al piano terra
e dotato di giardino attrezzato per i giochi dei bambini.
L’asilo nido comunale è costituito dai seguenti ambienti: ingresso accoglienza, open space destinato
alle attività educative e ludiche, due locali con servizi igienici per i bambini, due locali per il riposo
dei bambini, due locali per attività psicomotorie, ufficio, cucina attrezzata per la distribuzione dei
pasti, locali di servizio.
La struttura è autorizzata al funzionamento per una capacità ricettiva di 60 posti suddivisi in:
– piccoli (da 6 a 12 mesi)
– medi (da 13 a 24 mesi)
– grandi (da 25 a 36 mesi)
Tale suddivisione può essere modificata su indicazione dell’Amministrazione Comunale, anche a
seguito di proposta del Comitato di Partecipazione dell’ asilo nido, secondo le varie necessità che si
verificheranno.
Tale capacità ricettiva potrà essere aumentata fino ad un massimo del 20%, secondo la normativa
regionale vigente, e pertanto il quantitativo massimo è definito in 72 bambini che possono accedere
al servizio.
I posti part time sono attualmente 6.
I locali, le attrezzature e gli arredi del Nido di proprietà comunale saranno utilizzati dalla Ditta che
ne garantirà il buon uso e l’efficienza.
L’Impresa si considererà, all’atto dell’assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza dell’ubicazione
e situazione dei locali, attrezzature e arredi attinenti il servizio di cui al presente Capitolato, che
potranno essere soggetti a modificazioni nel corso della durata della Concessione.
Articolo 3 – Orario di funzionamento e Modalità di ammissione e frequenza dei bambini
L’orario di funzionamento è dalle 7.30 alle 18.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
Le modalità di fruizione offerte prevedono la seguente articolazione oraria:
- 7.30 – 13.00 : frequenza part time con pasto
- 7.30 – 18.00 : frequenza full time
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E’ data la possibilità ai genitori di chiedere anche durante l’anno educativo la modifica del tempo di
frequenza, in caso di disponibilità di posti.
Come da normativa regionale, il funzionamento dell’asilo nido deve essere garantito per almeno 47
settimane all’anno.
L’Asilo Nido rimane chiuso di norma nel mese di agosto. E’ inoltre prevista una chiusura nel
periodo natalizio e per le festività di Pasqua secondo un calendario concordato con
l’Amministrazione e conforme alla normativa regionale vigente in materia.
Per i bambini che proseguono il servizio dall’anno educativo precedente, la ripresa delle attività nel
mese di settembre avviene in modo da consentire un graduale ambientamento.
I nuovi iscritti vengono inseriti secondo un calendario che viene concordato tra i genitori e
l’educatrice di riferimento.
Al Nido si accede presentando una domanda di ammissione, completa della documentazione
richiesta che viene raccolta nel periodo del Bando dal personale dell’Impresa e consegnata
all’ufficio servizi sociali comunale.
Gli inserimenti vengono effettuati secondo i criteri e le priorità fissate dal Regolamento comunale
per l’asilo nido.
Il personale dell’Amministrazione, dopo l’analisi delle domande pervenute provvederà alla
formazione di un’apposita graduatoria. Il personale dell’Impresa in collaborazione con il personale
dell’Amministrazione provvederà alla formazione dei gruppi di bambini, a quantificare le quote a
carico delle famiglie in base alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale e a fissare le date di
inserimento.
Qualora il numero delle domande superi il contingente dei posti disponibile in base ai criteri
organizzativi e psicopedagogici in atto, viene formata una lista d’attesa, tenuto conto delle priorità
stabilite dal Regolamento comunale e della necessità di occupare i posti disponibili nel più breve
tempo possibile.
Articolo 4 – Funzionamento del servizio
Il funzionamento dei servizi dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel presente capitolato,
nel progetto gestionale presentato dall’Impresa e, in ogni caso, nel rispetto del regolamento
comunale e della carta dei servizi. Il progetto presentato dall’Impresa in sede di gara deve contenere
le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di
funzionamento del servizio e dovrà essere redatto secondo la griglia progettuale indicata nel
disciplinare di gara.
L’Asilo Nido “Le Impronte” è aperto ai bambini dai 6 mesi fino al momento in cui maturano il
diritto di ammissione alla Scuola dell’Infanzia.
L’Asilo Nido, inserito nella rete dei servizi per la prima infanzia, favorisce l’inserimento di utenti
portatori di disabilità fisico psico sensoriali, garantendo le condizioni per la frequenza, se
necessario, anche mediante l’impiego di personale educativo e/o ausiliario, in concorso con i
competenti servizi specialistici cui competono riabilitazione e terapie sanitarie.
Le famiglie partecipano attivamente alla vita del Nido attraverso il Comitato di Partecipazione
Sociale e l’Assemblea delle famiglie, previste dal Regolamento comunale.
Sono previsti momenti di incontro che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo si possono così
elencare:
- Incontri prima dell’inizio della frequenza al fine di favorire una prima conoscenza del
personale, soprattutto per i genitori dei bambini al primo anno di inserimento;
- Colloqui individuali prima dell’inserimento, al termine dell’inserimento e ogniqualvolta se
ne presenti l’esigenza, sia da parte dei genitori che degli educatori;
- Incontri periodici per la presentazione della programmazione;
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- Incontri a tema;
- Laboratori creativi;
- Feste
- Open day contestualmente alla raccolta delle iscrizioni al servizio
Ai genitori viene chiesto di fornire un recapito telefonico che consenta un’immediata reperibilità al
verificarsi di eventuali emergenze e di indicare per iscritto prescrizioni/allergie (con presentazione
di certificato specialistico) da utilizzare in caso di interventi di primo soccorso.
Viene garantita la fornitura di diete speciali su specifica certificazione medica specialistica e/o per
motivi etico – religiosi.
La Coordinatrice è a disposizione dei genitori per tutte le informazioni che si rendessero utili e per i
collegamenti con il Comune e gli altri servizi interessati.
Potranno essere organizzati per i genitori, incontri a tema con esperti o altri percorsi di
approfondimento, in base anche alle richieste emergenti dagli stessi.
Dovranno essere assicurati i seguenti servizi:
– programmazione e svolgimento delle attività educative,
– cura e igiene personale del bambino,
– distribuzione e assistenza ai pasti,
– igiene e pulizia dei locali,
– servizio lavanderia,
– manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, delle sue pertinenze, del verde, delle
attrezzature e dei mobili inventariati oggetto di consegna anche secondo le indicazioni
fornite dal competente ufficio comunale,
– la custodia negli orari di apertura,
– l’apertura e la chiusura dell’asilo nido
– pagamento delle utenze (energia elettrica, riscaldamento, telefono, ecc.)
– gestione e incasso rette.
Coordinamento pedagogico:
Il coordinamento pedagogico del servizio deve essere affidato a personale dipendente dell’Impresa.
Il coordinatore proposto deve essere laureato in scienze dell’educazione/formazione, psicologiche,
sociologiche o di servizio sociale e deve avere un’esperienza in servizio come operatore socio
educativo di almeno cinque anni o come coordinatore pedagogico di asilo nido di almeno tre anni.
Il coordinatore ha il ruolo di responsabile del funzionamento del servizio nei confronti
dell’Amministrazione.
Al coordinatore sono attribuiti compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori,
anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio, di promozione e valutazione
della qualità del servizio.
Sulla base delle linee fissate nel progetto educativo, il coordinatore pedagogico, all’inizio di ogni
anno educativo, elabora la programmazione educativa indicativamente entro il 15 novembre e
comunque al termine della fase d’inserimento dei bambini.
Il coordinatore deve essere presente all’asilo nido per un minimo di 10 ore settimanali, in orari da
concordare con l’Amministrazione e che siano funzionali al suo ruolo. Deve inoltre essere reperibile
telefonicamente negli orari di ufficio.
Oltre al coordinamento pedagogico, l’Impresa deve individuare un incaricato responsabile per
l’aspetto gestionale/amministrativo del servizio (incarico che può anche essere attribuito al
coordinatore medesimo). Tale incaricato deve essere in possesso di diploma di maturità ed aver
maturato un’esperienza di almeno tre anni in un ruolo e in un servizio analogo.
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Tale incaricato tiene i rapporti con il referente comunale del servizio, a cui deve relazionare
sull’andamento del servizio e a cui deve tempestivamente segnalare ogni disfunzione, guasto o
necessità di intervento tecnico straordinario.
Per tale funzione è prevista la presenza all’asilo nido per un minimo di 10 ore settimanali.
Tra le sue responsabilità rientrano:
- rilevazione e trasmissione all’Amministrazione delle presenze (degli utenti e degli operatori)
- conservazione e, su richiesta, trasmissione all’Amministrazione di copia delle ricevute di
pagamento per le rette a carico delle famiglie.
Il coordinatore o l’incaricato di cui sopra sono tenuti a partecipare, su richiesta
dell’Amministrazione, al Comitato di Partecipazione dell’Asilo nido.
Articolo 5 – Servizi esclusi dalla Concessione
Sono esclusi dalla presente concessione i seguenti servizi:
- preparazione dei pasti
- manutenzione degli impianti.
Articolo 6 – Arredi attrezzature e materiali di consumo
La fornitura di tutto il materiale di consumo necessario allo svolgimento dei servizi di cui alla
presente concessione, sia quello ad uso degli addetti che quello ad uso degli utenti, è a carico
dell’Impresa. Anche i pannolini specifici richiesti con certificato medico per particolari allergie
sono a carico dell’Impresa. Il materiale didattico non soggetto a consumo rimane di proprietà
dell’Amministrazione alla scadenza della Concessione.
Nella gestione del Nido deve essere previsto un servizio di lavanderia da attuare con modalità
operative e tempi tali da garantire il ricambio periodico di lenzuola, tovaglie, tovaglioli, etc.
L’Amministrazione mette a disposizione i locali dotati dei necessari arredi, giochi e attrezzature
durevoli e si impegna alla loro manutenzione straordinaria, esclusi i casi di negligenza o incuria da
parte del concessionario.
Articolo 7 – Oneri a carico dell’Amministrazione
Oltre a quanto stabilito in altri articoli l’Amministrazione si impegna a:
a) Mettere gratuitamente a disposizione dell’Impresa i locali dell’asilo nido “Le Impronte”
situati in via G. di Vittorio, come da planimetria allegata.
b) Indicare all’Impresa il Responsabile referente per il servizio.
c) Gestire la formazione delle graduatorie e tutti gli adempimenti inerenti le nuove iscrizioni
all'asilo nido comunale.
d) La manutenzione degli impianti.
e) La determinazione delle rette a carico delle famiglie utenti del servizio, secondo i criteri
definiti dal Regolamento comunale;
f) Il pagamento del costo unitario a bambino rapportato al numero effettivo di presenze,
qualora all’Impresa venga imposto di praticare nei confronti dell’utenza prezzi inferiori (es.
esoneri, sconti, riduzioni, ecc.) a quelli corrispondenti al costo del servizio, pari alla
differenza tra il costo unitario a bambino offerto dalla ditta e il costo a carico dell’utenza
stabilito dall’Amministrazione comunale.
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Articolo 8 – Oneri a carico dell’Impresa concessionario
Oltre a quanto stabilito nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, l’Impresa dovrà:
- Gestire il servizio con proprio personale
- Assicurare, con spesa a suo completo carico, la fornitura di materiale di consumo per le
attività didattiche e i giochi, per l’igiene e la cura del bambino (compresi i presidi igienici, i
pannolini, materiale farmaceutico, ecc…), per la pulizia dei locali e per le attrezzature
affidate in uso;
- Assicurare, con spesa a suo completo carico, la fornitura del vestiario (grembiuli ecc.) e di
quant’altro necessario ad uso degli addetti al servizio (incluse le due unità di personale
ausiliario comunale);
- Provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione del proprio personale, che sia assente
dal servizio per qualsiasi motivo;
- Garantire il reintegro della biancheria necessaria (lenzuolini, bavaglini, copriletti ecc.);
- Garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle
disposizioni delle competenti autorità;
- Corrispondere all’Amministrazione il rimborso delle spese per le utenze (riscaldamento,
luce, acqua,) qualora l’intestazione dei contatori non fosse possibile;
- Trasmettere all’Amministrazione, entro il giorno 3 di ogni mese, i prospetti riepilogativi
delle presenze dei bambini nel mese precedente.
- Provvedere alla manutenzione ordinaria degli arredi e degli spazi affidati, sia interni che
esterni;
- Provvedere alla manutenzione del verde.
- Provvedere alla manutenzione straordinaria delle strutture e delle attrezzature.
- Provvedere alla gestione e alla riscossione delle rette a carico delle famiglie utenti del
servizio, secondo i criteri definiti dal Regolamento comunale;
- Provvedere alla disinfestazione, derattizzazione, deblatizzazione e zooprofilassi.
- Oltre all’osservanza di tutte le norme specifiche del presente capitolato e del disciplinare di
gara, avrà l’obbligo di far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a
leggi, regolamenti e decreti, siano essi nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il
periodo della Concessione, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali.
- Presentare, alla fine di ogni anno scolastico, una relazione scritta dettagliata sull’attività
complessiva svolta, e una relazione trimestrale, ove vengano specificati gli interventi
effettuati, l’andamento complessivo del progetto educativo programmato, le proposte di
modifica in base ai bisogni dell’utenza e le osservazioni ritenute importanti per il buon
andamento del servizio;
- Presentare ogni anno le indagini di soddisfazione degli utenti.
Precisazioni in merito alle manutenzioni straordinarie a carico della Concessionaria: sono esclusi i
lavori imputabili a difetti strutturali o vizi d’opera. Ogni altro intervento di natura straordinaria sarà
concordato tra le parti.
Articolo 9 – Materiale didattico
L’Impresa si impegna ad acquistare ogni anno il materiale didattico per le varie attività (cancelleria,
materiale fotografico, audiografico e audiovisivo, giochi, ecc…) a norma e sufficiente per qualità e
quantità in relazione alle varie aree di sviluppo del bambino e all’ordinario funzionamento del
servizio. Annualmente dovrà essere presentato all’Amministrazione l’elenco del materiale
acquistato con l’indicazione delle spese, da documentare con relative fatture di acquisto. Il
materiale didattico non soggetto a consumo rimane in proprietà dell’Amministrazione alla scadenza
della Concessione.
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Articolo 10 – Figure professionali richieste
Per l’espletamento dei servizi di cui alla presente concessione è richiesto, oltre alla figura del
coordinatore, l’impiego di operatori socio-educativi per lo svolgimento delle attività educative, di
cura, igiene e somministrazione pasti e di personale ausiliario per l’assistenza alle sale e per le
attività ausiliarie (pulizia, lavanderia, ecc.).
Nella gestione del servizio, l’Impresa deve garantire il rapporto educatori-bambini previsto dalle
leggi e regolamenti della Regione Lombardia in materia di servizi educativi per i bambini da 0 a 3
anni, e in particolare alla D.G.R. n. VII/20588 del 11 febbraio 2005 e successive circolari attuative
– D.G. Famiglia e solidarietà sociale n. 35 del 24/8/2005; D.G. Famiglia e solidarietà sociale n. 45
del 18/10/05.
L’Impresa si impegna ad adeguare lo standard di personale in presenza di nuove normative
regionali e/o statali.
Per quanto riguarda i titoli di studio e di servizio l’educatore, anche supplente, dovrà essere in
possesso dei seguenti requisiti:
avere compiuto il diciottesimo anno di età;
essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di dirigente di comunità
infantile, diploma di maturità magistrale rilasciato dall’istituto magistrale, diploma di
maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico, diploma di assistente di comunità
infantile, diploma di maestra di asilo, diploma di operatore dei servizi sociali, diploma di
tecnico dei servizi sociali, diploma di vigilatrice d’infanzia, titolo di studio universitario
conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche.
L’Impresa è tenuta a limitare il più possibile le sostituzioni di personale al fine di evitare un elevato
turn-over sull'utenza.
Gli ausiliari addetti ai servizi sono operatori dotati di specifica preparazione professionale che
garantiscono le operazioni di pulizia e sanificazione generale degli ambienti e dei materiali,
collaborano con il personale educativo, svolgono attività di manutenzione, preparano i materiali
didattici e contribuiscono al buon funzionamento delle attività del servizio.
Oltre ai compiti di pulizia, gli ausiliari svolgono altresì i compiti relativi alla predisposizione e alla
distribuzione di pasti. In particolare l’Impresa deve provvedere alla porzionatura, apparecchiatura
dei tavoli, distribuzione di pranzo in collaborazione con la Ditta incaricata della refezione scolastica
e provvedere alla preparazione di bevande calde, merende e pappe per i lattanti, sparecchiatura,
lavaggio e riordino di stoviglie e arredi.
Art. 11 – Orario di lavoro del personale
L’orario di lavoro del personale dovrà essere articolato secondo le esigenze organizzative del
servizio, secondo quanto descritto nel progetto gestionale presentato dall’Impresa, nel rispetto degli
standard regionali.
Per gli educatori, all’interno dell’orario di lavoro, deve essere previsto un monte ore annuale
minimo di 100 ore (gestione) destinato agli impegni di aggiornamento, programmazione e
partecipazione delle famiglie così come indicato nel progetto pedagogico e in particolare ai seguenti
impegni, anche fuori del normale orario di funzionamento del servizio.
~ Formazione e aggiornamento per minimo 20 ore individuali annuali (nel rispetto delle
circolari regionali) - da ridurre in proporzione per gli educatori con contratto di lavoro parttime;
~ Compresenza negli inserimenti e nei progetti di raccordo;
~ Riunioni di équipe;
~ Preparazione materiale didattico;
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~ Assemblee, colloqui e feste con i genitori
~ Raccolta iscrizioni e organizzazione open day
L’Impresa deve provvedere a documentare all’Amministrazione e, attraverso appositi moduli
presenza, gli orari di servizio prestati dai propri operatori.
Articolo 12 – Assenze e sostituzioni
L’Impresa si impegna ad assicurare la continuità del servizio con proprio personale idoneo nei casi
di assenza o dimissione del personale in servizio, senza alcun costo aggiuntivo per
l’Amministrazione.
Nel caso di sostituzioni definitive, l’Impresa deve assicurare, a sue spese, una compresenza tra la
persona uscente e quella entrante di almeno sei giorni lavorativi.
Articolo 13 – Mensa personale dell’Impresa
Il personale dell’Impresa può usufruire del servizio mensa funzionante presso l’asilo nido
comunale, previa autorizzazione del responsabile comunale del servizio.
Il costo del pasto degli operatori è a carico dell’Impresa, la quale potrà concordare con i propri
operatori le forme di rimborso, sulla base di quanto previsto dalle norme contrattuali di riferimento.
Articolo 14 – Clausola di gradimento
Spettano all’Amministrazione, tramite i funzionari e gli operatori dei servizi a ciò delegati, ampie
facoltà di controllo e di accertamento sulla sussistenza e sul mantenimento dei requisiti richiesti per
i servizi in concessione.
Il processo di selezione del personale ed ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle
procedure relative al reperimento dello stesso resta in capo all’Impresa, fermo restando i requisiti
richiesti nel presente capitolato.
L’Amministrazione si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale operante in
rapporto alle funzioni indicate. Nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze
l’Amministrazione si riserva di richiedere alla controparte la sostituzione dell’unità di personale in
discorso con altra unità rispondente alle caratteristiche programmate. L’Impresa si impegna a
provvedere alla sostituzione entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. L’inosservanza del termine
di 10 giorni costituisce grave inadempienza contrattuale.
Articolo 15 – Pulizia e igiene degli ambienti
Le pulizie devono riguardare tutti i locali della struttura, nonché le aree esterne, adibite ad Asilo
nido, come indicato nell’apposita planimetria allegata al presente capitolato.
La pulizia deve essere eseguita garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo,
pulizie a fondo periodiche da effettuarsi a cadenza settimanale, mensile o trimestrale, in occasione
delle chiusure del servizio per vacanze o festività, e pulizie straordinarie, da concordare con
l’Amministrazione all’inizio di ogni anno scolastico, in occasione di eventi imprevedibili quali
traslochi, lavori di imbiancatura o muratura, raccolta acqua per allagamenti, ecc., da effettuarsi
secondo le modalità riportate di seguito.
Le pulizie giornaliere e periodiche devono comprendere le seguenti strutture: pareti, soffitti,
finestre, porte, vetrate, divisori, atri, pavimenti in opera di qualsiasi materiale siano costituiti,
maniglie ed infissi interni ed esterni; tapparelle di finestre o porta-finestra, relativi cassonetti, tutti i
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caloriferi e le grondaie. Devono inoltre essere compresi nella pulizia tutti i mobili ed arredi vari,
insegne, targhe, ecc. e ogni arredo presente nell’ambiente. Quanto indicato è a carattere
esemplificativo e non esaustivo.
Deve essere inoltre garantita la pulizia e la manutenzione del giardino attrezzato e degli altri spazi
esterni di pertinenza dell’asilo nido.
L’Impresa deve inoltre rendersi facilmente disponibile ad effettuare pronti interventi aggiuntivi di
pulizia nelle zone oggetto dell’affidamento del servizio, a seguito di opere murarie, impiantistiche,
ecc.
Gli interventi di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica, nonché gli interventi di
manutenzione vengono organizzati dall’Impresa che, pertanto, è responsabile dell’efficienza e
pulizia della struttura. Al tal fine l’Impresa dovrà predisporre e consegnare al concedente, entro 15
giorni dall’aggiudicazione, un piano dettagliato relativo alla pulizia ed alla manutenzione. Tale
piano dovrà essere sottoposto alla valutazione del concedente.
In caso di sciopero del personale di pulizia e/o manutenzione dell’Impresa o di altre cause di forza
maggiore (non saranno da considerarsi tali ferie, aspettative, malattie) deve essere assicurato un
servizio di emergenza.
Tutto il personale impiegato deve essere ben addestrato in relazione alle mansioni di pulizia e
manutenzione affidate.
Per il servizio di pulizia, l’Impresa deve utilizzare solo macchine, prodotti ed attrezzature di
comprovata validità ed affidabilità.
Tutte le macchine per la pulizia impiegate devono essere conformi alle prescrizioni
antiinfortunistiche vigenti in Italia o nell’Unione Europea. Prima dell’inizio dei lavori è obbligo
fornire all’Amministrazione la scheda tecnica dettagliata dei macchinari che si intende impiegare.
Le macchine e gli attrezzi di proprietà dell’Impresa, usati all’interno della struttura dell’ente,
devono essere contraddistinti da targhette indicanti il nome o il contrassegno dell’Impresa.
Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia
(biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità). Ciascun prodotto deve essere accompagnato
dalla relativa “Scheda di sicurezza” prevista in ambito UE.
L’Impresa deve garantire il buon funzionamento e la manutenzione dei macchinari e delle
attrezzature utilizzati.
L’Impresa è responsabile degli eventuali danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del
lavoro, nonché per eventuali danni causati da carente o assente manutenzione delle attrezzature e
dei macchinari utilizzati.
Le pulizie dovranno essere assicurate per 11 mesi annui tutti giorni, prevedendo per il mese di
agosto l’effettuazione delle pulizie generali della struttura (spazi interni ed esterni).
Le pulizie devono essere eseguite a regola d’arte in modo che non si danneggino i pavimenti, i
rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti esistenti nei locali.
L’Impresa si obbliga ad eseguire con proprio personale, materiali e attrezzature, le pulizie, il
riordino dei locali e dei materiali, nel rispetto delle indicazioni delle autorità competenti in materia
igienico-sanitaria.
Relativamente agli interventi di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica, le operazioni da
svolgere sono le seguenti:
Pulizia-sanificazione giornaliera:
~ Spazzatura ad umido e lavaggio dei pavimenti delle sale e degli spazi comuni della struttura da
eseguire in momenti fissi della giornata (es. dopo il pranzo) e ogni qualvolta ve ne sia la
necessità;
~ Disinfezione dei locali con idonei prodotti a norma;
~ Spolveratura ad umido degli arredi;
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~ Lavaggio ed igienizzazione completa dei servizi igienici, impianti sanitari, rivestimenti, porte,
rubinetteria ed arredi, al bisogno disincrostatura dei W.C.;
~ Pulizia dei tavolini dopo la merenda al mattino, il pranzo e la merenda pomeridiana;
~ Riordino lettini;
~ Lavaggio del materiale ludico ogni qualvolta ve ne sia la necessità;
Pulizia sanificazione periodica:
con cadenza settimanale:
~ pulizia di vetri di porte e porte-finestre posizionate ad altezza bambini;
~ detersione con acqua e detersivo ed asciugatura di stipiti e maniglie di porte e portefinestre;
~ pulizia a fondo dei pavimenti di ciascuna stanza: sale, stanze del riposo, parti comuni
(ufficio, bagni adulti, ingresso, etc.) con acqua e detersivo e, se necessario, con appositi
macchinari;
~ pulizia con acqua e detersivo degli specchi presenti nelle sale, con la cura di asciugare le
superfici senza lasciare aloni;
~ pulizia con acqua e detersivo delle piastrelle presenti nei bagni;
~ pulizia con acqua e detersivo dei tappeti lavabili in similpelle con la cura di risciacquare e
asciugare le superfici senza lasciare aloni di detersivo; utilizzo di detergenti appositi per
eliminare eventuali macchie presenti;
~ pulizia con acqua e detersivo di materiale ludico per esterno e comunque ogni volta che si
rende necessario.
con cadenza mensile:
~ pulizia con acqua-detersivo e asciugatura dei vetri (alti e bassi) e dei relativi stipiti di tutte le
finestre e porte finestre delle stanze e dei locali comuni;
~ in caso di tende, lavaggio delle stesse almeno due volte nell’arco dell’anno educativo;
~ pulizia degli estintori nei corridoi, degli armadi (superfici superiori, ante) e degli schedari
degli uffici.
Articolo 16 – Rifiuti
L’Impresa deve rispettare le prescrizioni in materia di raccolta differenziata dei rifiuti previste nel
regolamento comunale dell’Amministrazione per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
I rifiuti dovranno essere raccolti in appositi sacchetti posti in contenitori chiusi, di cui almeno uno
con apertura a pedale. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuata con modalità
atte a garantire la salvaguardia dalle contaminazioni e il rispetto delle norme igieniche.
È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuti negli scarichi fognari, lavandini, canaline,
ecc.
I sacchetti necessari per la raccolta differenziata sono forniti a cura e spese del concessionario.
Articolo 17 – Manutenzione
E’ a carico dell’Impresa la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio, degli arredi e delle
attrezzature e degli spazi esterni e del verde.
Ai sensi del D.P.R. 380/01, per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti inclusi inoltre, ai
sensi del presente Capitolato di gara, tutte le attrezzature, macchinari e arredi, presenti nei locali
interessati dal servizio in concessione.
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Per manutenzione straordinaria si intendono l’insieme delle azioni migliorative e/o correttive con
carattere di straordinarietà quali la manutenzione radicale (appunto straordinaria) oppure, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, gli interventi aventi lo scopo di ridurre i problemi di deriva / avaria
fra un periodo e l’altro di intervento ordinario, oppure di migliorare la gestione economica,
aggiornare o ridurre il grado di obsolescenza delle macchine, delle attrezzature e degli arredi.
In modo particolare, per le macchine, attrezzature ed arredi gli obblighi manutentivi si estendono
alla sostituzione integrale degli stessi laddove necessaria al corretto svolgimento del servizio.
L’Impresa dovrà assicurare la sostituzione immediata delle strutture, degli arredi e delle attrezzature
non più funzionanti con altre di equivalente o superiore valore e tecnologia. Tutti i materiali e le
apparecchiature fornite dovranno essere nuovi e mai utilizzati. Di tutti i materiali dovrà essere
fornita all’Amministrazione la documentazione relativa alla certificazione, ove richiesta, secondo le
norme specificate e la documentazione relativa alle prestazioni tecniche.
La finalità di tali operazioni è quella di garantire la completa efficienza ed il perfetto stato d’uso
dell’esistente, così come verificato all’atto di presa in consegna dei locali, al fine di assicurare il
perfetto espletamento del servizio.
Le disposizione contenute di seguito in termini di operazioni, verifiche ed interventi da effettuare
hanno carattere di individuazione del novero minimo di azioni richieste, senza pretesa di esaustività,
fermo restando che il Concessionario è tenuto a porre in essere ogni eventuale, ulteriore, azione
ritenuta necessaria o opportuna per il regolare espletamento del servizio.
Sono compresi tra gli obblighi del Concessionario gli interventi murari e affini (es. tinteggiatura,
pulizia canne fumarie, ecc), interventi da fabbro serramentista e falegname (es. infissi, telai,
serrature, ecc.), interventi da vetraio (es. sostituzione vetri), interventi da elettricista, interventi da
idraulico, sgombero neve.
Tutti gli interventi per la cui esecuzione sono necessarie delle demolizioni di qualsiasi tipo e in
materiali, rivestimenti e pavimentazioni di qualsiasi natura, debbono essere completati con il
perfetto ripristino delle murature, pavimentazioni, rivestimenti, riempimenti in terra o sabbia, ecc.,
comprese le tinteggiature fino ai limiti precisati.
Sono compresi inoltre i ripristini degli impianti qualora interessati dalle lavorazioni, e la redazione
dei nuovi certificati di conformità, che saranno consegnati all’Amministrazione Comunale. Anche
l’onere relativo alla ricerca del guasto è a carico del concessionario
In generale rientrano nell’oggetto di manutenzione, quando presenti, i seguenti impianti, macchinari
e strutture:
Impianti meccanici: impianti idrico sanitari; impianti di scarico.
Impianti elettrici: impianto di illuminazione; impianti e prese di forza motrice; impianti di
rilevazione fumo ed antincendio; quadri elettrici.
Strutture: sistemi verticali - pareti, tinteggiature, intonaci; sistemi orizzontali – soffitti, intonaci
tinteggiature, controsoffitti; pavimenti e rivestimenti; infissi e serramenti.
Attrezzature e arredi
Sono compresi altresì tutti gli interventi stabili da Leggi, Decreti e Circolari emanate in materia di
manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio, nonché dalle norme UNI ed UNI-EN.
Gli impianti, salvo diversi accordi tra le parti, non potranno in alcun modo essere alterati, modificati
o ampliati, fatta eccezione per le sole opere di manutenzione. In ogni caso ogni intervento dovrà
essere autorizzato e concordato con l’Ufficio Tecnico Comunale.
Precisazioni in merito alle manutenzioni straordinarie a carico del Concessionario: sono esclusi i
lavori imputabili a difetti strutturali o vizi d’opera.
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La data di effettiva esecuzione e le modalità degli interventi devono essere annotati su appositi
registri di cui dovrà dotarsi il Concessionario (es. Registro manutentivo arredi e macchinari e
Registro verifiche strutturali e varie”). Tali registri dovranno essere depositati presso l’Asilo Nido e
disponibili per la consultazione da parte del personale dell’Amministrazione preposto alle verifiche
e ai controlli.
Dovranno essere riportati la data, i dati identificativi dell’attrezzature, una sommaria descrizione di
ogni intervento manutentivo sia ordinario che straordinario, il timbro e la firma del manutentore.
L’Impresa dovrà trasmettere al Settore Socio Culturale e al Settore Tecnico comunali l’elenco (o la
copia dei Registri) degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati e la
documentazione delle eventuali relative certificazioni ogni volta che si è stato effettuato un
intervento e, in ogni caso, al termine di ogni anno scolastico.
Il Concessionario deve inoltre attivare un servizio di Pronto Intervento di Manutenzione, in grado di
intervenire tempestivamente in caso di guasti alle attrezzature e a quanto contemplato nel presente
articolo.
Al verificarsi di guasti il Concessionario sarà tenuto a provvedere, senza indugio, a propria cura e
spese, tramite il personale specializzato delle Imprese incaricate della manutenzione, agli interventi
posti a suo carico ai sensi del presente articolo. Anche in questo caso gli interventi eseguiti
dovranno essere annotati sugli appositi registri. In caso di mancato intervento l’Amministrazione
Comunale provvederà, previa diffida, all’esecuzione in danno e all’applicazione delle penali
previste dal presente Capitolato di Gara.
L’Amministrazione si riserva di richiedere il risarcimento del danno conseguente alla non
tempestiva esecuzione di interventi che possano determinare il decadimento, anche temporaneo,
dell’efficienza delle attrezzature e delle macchine anche relativamente alla sicurezza.
L’Amministrazione, tramite proprio personale incaricato, si riserva di controllare, in qualunque
momento, il rispetto delle conformità, delle procedure e della tempistica di intervento - non devono
intercorrere più di due giorni tra il riscontro dell'avaria e l'intervento - nonché l’effettivo stato delle
strutture, delle attrezzature, dei macchinari, degli impianti e degli arredi.
Alla fine di ogni anno, compreso l’anno finale della concessione, dovranno essere svolte verifiche
relativamente al funzionamento di tutte le strutture e degli impianti delle sede del servizio di asilo
nido (infissi interni ed esterni, pavimentazioni, rivestimenti, rubinetterie, scarichi, impianto elettrico
e corpi illuminanti, ecc.). Gli impianti dovranno essere spenti (posti in OFF), con lo scopo di
lasciare le sedi in condizioni di sicurezza, evitare danni nei locali nel periodo di chiusura estiva e
per avere le stesse condizioni di perfetta efficienza per l’inizio del nuovo anno di esercizio. Di tali
verifiche dovrà prodursi autocertificazione da inviare all’Amministrazione, prima della chiusura
estiva.
In qualunque momento, su richiesta dell’Amministrazione ed in ogni caso ogni anno, le Parti
provvederanno alla verifica dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato al
Concessionario, con l'intesa che, qualora emerga la necessità di interventi di ripristino dello stato
iniziale e/o della funzionalità il Concessionario dovrà provvedere entro i successivi 20 giorni dal
riscontro.
Sono a carico dell’Impresa tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi a causa di negligenza
ovvero di uso improprio da parte del personale dipendente dell’Impresa stessa.
In questi casi l’Amministrazione Comunale provvederà agli opportuni interventi di manutenzione
necessarie e addebiterà le spese all’Impresa.
L’Impresa dovrà garantire in ogni momento l’accesso agli incaricati dell’Amministrazione per
esercitare il controllo dell’efficienza e della regolarità dei servizi.
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Articolo 18 – Condizioni e modalità di esecuzione della Concessione
Le condizioni e le modalità di esecuzione della Concessione sono quelle indicate nel presente
Capitolato, nel Disciplinare di gara e nell’offerta presentata in sede di gara.
Per quanto riguarda il contratto, si precisa che l’importo complessivo massimo di cui al successivo
articolo 19 ha valore meramente indicativo.
In caso di un numero inferiore di bambini iscritti e/o frequentanti sulla base del quale è stato
calcolato l’importo a base d’asta, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna
indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario a bambino per
il servizio prestato.
Articolo 19 – Corrispettivo a base d’asta
Il corrispettivo a base d’asta è fissato in € 700,00 mensile per ogni utente oltre IVA. L’importo
complessivo stimato della Concessione è pari a € 3.327.600,00 comprensivo dei costi per la
sicurezza quantificati in € 1.200,00 complessivi e non sono soggetti a ribasso. L’importo è calcolato
rapportando il numero massimo di 72 bambini per 11 mesi all’anno per 6 anni. I costi per la
sicurezza sono. Per i bambini inseriti a part - time il comune corrisponderà metà dell’importo
mensile offerto in sede di gara.
Nel caso di inserimenti a mese già iniziato, il corrispettivo verrà suddiviso per 21 giorni teorici e
moltiplicato per il numero effettivo di giorni di frequenza del servizio nel mese di riferimento con
decorrenza dal giorno in cui inizia l’inserimento.
Il corrispettivo non sarà dovuto nel mese di luglio nel caso di assenza per tutto il mese per l’utente
che abbia frequentato il servizio nell’anno scolastico in corso e che abbia il diritto a frequentare il
servizio per l’anno scolastico successivo.
Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le
prestazioni, e quanto altro necessario per la perfetta esecuzione della Concessione, nonché qualsiasi
onere, espresso e non, del presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.
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6.
7.
Articolo 20 - Revisione Prezzi
I prezzi indicati nell’offerta rimarranno invariati per tutta la durata del contratto.
I prezzi oggetto del presente contratto sono assoggettati a revisione periodica su base
annuale, con decorrenza dal 1° settembre di ogni anno.
La revisione dei prezzi è effettuata assumendo a riferimento generale l’indice dei prezzi al
consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall’ISTAT.
Il valore assunto a riferimento in base all'indicatore di cui al precedente comma 3 è
modulato per l'effettiva definizione della revisione di prezzo considerando l'incidenza sullo
stesso degli importi non collegati al costo del lavoro disposti dalla normativa vigente o a
valere sul periodo contrattuale per cui viene a essere effettuata la revisione medesima. Per il
costo del lavoro si fa riferimento a quanto esplicitato in sede di offerta economica.
In relazione alla revisione per l’adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza
imprevedibile di cui all’art. 1664 del Codice civile la sottoscrizione di nuovi contratti
collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli
scaduti.
L’istruttoria per la revisione a fini di adeguamento dei prezzi del contratto relativo al
presente servizio può essere definita anche in caso di proroga contrattuale, qualora la stessa
sia pari o superiore alla metà della durata ordinaria del contratto.
Si esclude, comunque, la revisione dei prezzi fino al 31.08.2014
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8. Si rammenta che l' art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999, n. 488 e l'articolo 1 del D.L. 6
luglio 2012, n. 95 recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini" hanno, tra l'altro, disposto la nullità dei contratti stipulati
dalle pubbliche amministrazioni in violazione degli obblighi di approvvigionamento di beni
e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA e dalle
centrali di committenza regionali di riferimento.
9. In base a quanto dispongono le norme citate, in relazione alla procedura di affidamento in
oggetto, si fa presente che è stata verificata l'inesistenza di convenzioni attive di Consip con
cui fare riferimento in termini parametrici di qualità/prezzo per la tipologia di servizi
richiesti. Si segnala altresì che in vigenza di contratto stipulato, la stazione appaltante avrà
diritto di recedere in qualsiasi tempo dallo stesso al verificarsi della fattispecie indicata nel
comma 13, art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95.
Articolo 21 – Durata della Concessione
Il contratto relativo alla presente Concessione ha durata sei (6) anni a decorrere dal 01.09.2013
fino al 31.08.2019 o comunque dall’eventuale data successivamente indicata dall’Amministrazione
e per i successivi 6 anni e per il tempo necessario in ragione della necessità di svolgere le procedure
per il nuovo affidamento.
Resta inteso che, in caso di anticipata risoluzione del contratto o alla scadenza naturale del
medesimo, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni decadono automaticamente senza che la
Concessionaria possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica.
Articolo 22 – Emissione in ordine di pendenza di stipulazione del contratto
L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto all’articolo 11 del D.Lgs. 163/2006, così come
modificato e integrato dal D.Lgs 53/2010 si riserva, nei casi di urgenza e/o di necessità, di
richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione
di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del
deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.
Articolo 23 - Cauzioni
L’impresa partecipante si impegna a versare al momento della presentazione dell’offerta, a garanzia
della sottoscrizione del contratto, una cauzione provvisoria nella misura percentuale di 2%
sull’importo contrattuale, che verrà restituita con il versamento della cauzione definitiva.
L’Impresa al momento della sottoscrizione del contratto presterà cauzione definitiva in una delle
forme ammesse dalla legge per un ammontare pari al 10% dell’importo di aggiudicazione a
garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dall’eventuale
risarcimento di danni, nonché dal rimborso delle somme che l’Amministrazione Comunale dovesse
eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell’Impresa a causa di
inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.
Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la
cauzione risultasse insufficiente.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche
dopo la scadenza del contratto e verrà svincolata solo dopo verifica del pagamento del TFR e di
ogni ulteriore compenso spettante al personale. Per il medesimo motivo alla scadenza del contratto
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si provvederà al pagamento delle fatture del servizio solo dopo la positiva verifica dell’esecuzione
di tale adempimento.
Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la gestione del contratto.
Articolo 24 – Condizioni generali di contratto
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Impresa equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti
di servizi.
L’Impresa con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli
1341, comma 2, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato nonché le clausole
contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.
In caso di rifiuto o di mancata stipulazione entro 15 giorni dall'invito da parte dell’Amministrazione
comunale, la Concessionaria decade dall'aggiudicazione della Concessione, fatti salvi, comunque,
ogni diritto e azione dell’Amministrazione, ivi compreso il risarcimento dei danni causati.
Articolo 25 - Divieto di subappalto, cessione di contratto e di credito
E’ fatto divieto alla Concessionaria di cedere il contratto relativo al presente servizio e di cedere il
credito maturato nei confronti dell’Amministrazione Comunale, senza espresso consenso
dell’Amministrazione Comunale stessa.
Articolo 26 – Personale
In caso di cambio di gestione, si stabilisce per la Concessionaria l’obbligo di assorbire ed utilizzare
prioritariamente nell’espletamento del servizi, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano
adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, compresi gli eventuali
stagionali.
L’Impresa deve impiegare il personale in modo continuativo e secondo le esigenze del servizio
oggetto del presente capitolato e deve comunicare tempestivamente (entro due giorni), motivandola
con documentazione probante, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione dei
servizi del presente capitolato.
L’Impresa dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e nei confronti dei soci, tutte le leggi,
i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale,
assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria. A tal fine l’Impresa si impegna a
corrispondere al personale adibito ai servizi oggetto della presente concessione, le retribuzioni in
ottemperanza ai contratti collettivi nazionali di settore - secondo il profilo professionale di
riferimento - e agli accordi sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali) ed a
soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni per
quanto riguarda i propri dipendenti, soci e non soci.
Per il personale già in servizio presso l’asilo nido che venisse impiegato dall’Impresa in
ottemperanza al vincolo di precedenza di cui al presente articolo, le condizioni normative e
retributive applicate dall’Impresa dovranno essere non inferiori alle condizioni attualmente
applicate.
I suddetti obblighi vincoleranno l’Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti i
CCNL e indipendentemente dalla sua struttura e dimensione e da ogni sua altra qualificazione
giuridica, economica e sindacale.
L’Impresa ha l'obbligo di far pervenire all’Amministrazione, con cadenza semestrale, la
documentazione idonea dell'avvenuto pagamento dei salari e dei relativi oneri contributivi. Tale
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documentazione e la relativa verifica è condizione pregiudiziale alla liquidazione dei pagamenti
senza che l’Impresa possa pretendere nulla in termini risarcitori.
L’Impresa adibisce ai diversi servizi della Concessione, persone che, oltre a possedere le qualifiche
professionali richieste, siano anche capaci ed idonee fisicamente, perfettamente in regola con le
posizioni previdenziali INPS e INAIL, con ogni assicurazione di legge, nonché buona condotta ed
assenza di incompatibilità penali.
L’Impresa deve programmare e realizzare adeguati interventi di formazione professionale e di
aggiornamento per il proprio personale, come risulta dal progetto gestionale presentato in sede di
gara.
Tutto il personale dovrà adottare, durante l’espletamento dei servizi oggetto della presente
concessione, un comportamento atto a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli
utenti. Gli educatori dovranno essere dotati di specifica attitudine alla relazione e all’attività
educativa per la prima infanzia.
In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, l’Impresa si impegna a:
~ informare l’Amministrazione con un preavviso di almeno 5 giorni;
~ assicurare con i propri operatori le prestazioni previste dalla normativa e dai contratti di
categoria vigenti per la copertura dei servizi minimi essenziali.
Le vertenze sindacali del personale dipendente devono avvenire nel rispetto della L. 146/90 e
successive modificazioni ed integrazioni, e comunque nulla è dovuto al concessionario per le
mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo. In caso di mancata erogazione del servizio, sui
corrispettivi mensili deve essere decurtata la quota parte relativa alla mancata prestazione in ragione
di 1/21 al mese per ogni giorno di chiusura.
Deve inoltre essere garantita, salvi i casi di forza maggiore, la stabilità del coordinatore pedagogico
e del personale educativo e l’immediata sostituzione degli operatori in caso di assenza degli stessi
per malattia, maternità, ferie e simili. A tal fine l’Amministrazione effettua le opportune verifiche.
Ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell’anno educativo deve essere comunicata
tempestivamente (entro due giorni) all’Amministrazione.
Costituisce motivo di risoluzione immediata del contratto non fornire fin dal primo giorno di avvio
del servizio di asilo nido, un numero sufficiente di educatori e di ausiliari, in base agli standard
definiti dalla Regione Lombardia.
Per tutto il personale educativo impegnato continuativamente nel servizio deve essere garantito un
monteore annuo individuale minimo di 20 ore destinate alla formazione e/o aggiornamento, come
previsto dalla legislazione vigente. Gli oneri della formazione saranno totalmente a carico
dell’Impresa.
L’Impresa si impegna inoltre a fornire al Responsabile del Settore Socio Culturale, prima dell'inizio
del servizio e ogni anno entro il mese di settembre:
- gli elenchi dei nominativi del personale impegnato nelle attività con relativa qualifica e
mansioni indicando i dati anagrafici, il numero, la qualifica, le ore e i giorni di impegno e i
codici di riconoscimento della posizione previdenziale (INPS). Provvede altresì al
tempestivo aggiornamento di detti elenchi in caso di sostituzioni provvisorie e/o definitive.
In caso d’eventuali assenze improvvise del singolo operatore incaricato del servizio, la
Concessionaria assicurerà il completo e corretto espletamento del servizio programmato,
ricorrendo alla sostituzione immediata del personale assente;
- indicazione della retribuzione corrisposta sia al netto che al lordo dei vari oneri al personale
impiegato;
- copia del contratto di lavoro del settore applicato ai propri operatori o dei contratti di
collaborazione autonoma e professionale, o altre forme previste nel presente capitolato.
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Allegato a tale elenco, la Concessionaria dovrà predisporre un apposito fascicolo nominativo,
acceso per ciascun operatore, da accreditare presso il Comune, contenente le seguenti
documentazioni:
- copia del documento di identità;
- copia del titolo di studio richiesto;
- certificazione medica, comprensiva del certificato di idoneità alla mansione rilasciato dal
medico competente, ai sensi delle previsioni del D. Lgs. 81/2008;
- curriculum professionale;
- documentazione relativa all’inquadramento previdenziale ed assicurativo
Articolo 27 – Sicurezza
È fatto obbligo alla Concessionaria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi
strettamente a quanto previsto dalla norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs 81 del 9 Aprile 2008 e successive modificazioni,
Legge 123 del 3 Agosto 2007).
L’Impresa è tenuta a fornire all’Amministrazione Comunale, entro trenta giorni dall’inizio delle
attività, copia del Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute durante il
lavoro, redatto ai sensi dell’Art.17 secondo i contenuti dell’Art.28 del D.Lgs 81 del 9 Aprile 2008 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La Concessionaria deve comunicare all’Amministrazione Comunale il nominativo del proprio
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Medico Competente (se previsto), del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (se nominato) e degli Addetti alla Gestione delle
Emergenze, nonché il nominativo della persona referente “in loco” dell’Impresa per lo specifico
appalto, delegato (secondo le modalità indicate all’Art. 16 del D.Lgs. 81/08) dal Datore di lavoro a
rappresentarlo, quando necessario, per tutte le attività di gestione della sicurezza e le misure di
coordinamento
La Concessionaria dà atto, senza riserva di sorta:
-
di aver eseguito, unitamente al rappresentante in loco dell’Amministrazione Comunale, un
attento e approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio;
-
di aver sottoscritto il relativo verbale congiunto di coordinamento e sopralluogo e di avere
conseguentemente verificato e valutato, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi ai
profili di sicurezza nell’area interessata al servizio, al fine di preordinare ogni necessario o utile
presidio di protezione;
-
di avere sottoscritto in forma di autocertificazione la dichiarazione attestante quanto indicato nel
modello stesso, fatta salva a produzione delle certificazioni richieste in sede di aggiudicazione;
-
di avere informato e formato i propri lavoratori nei modi e nei contenuti stabiliti dagli Artt. 36 e
37 del D.Lgs. 81/2008.
L’impiego di energia elettrica, gas, vapore, da parte del personale della Concessionaria deve essere
assicurato da personale che conosca la manovra dei quadri di comando e delle saracinesche di
intercettazione; in particolare per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità
connessa è a carico della Concessionaria.
E’ fatto divieto al personale della Concessionaria di eseguire qualsiasi operazione non autorizzata e
al di fuori dell’area di esecuzione del servizio, e di quanto previsto specificatamente dal relativo
Capitolato speciale di gara, con particolare riferimento all’utilizzo di macchine, attrezzature, energia
elettrica, ecc.
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La Concessionaria, a partire dall’inizio del servizio, deve mettere a disposizione
dell’Amministrazione Comunale, oltre che del personale operativo, l’ultima versione aggiornata
disponibile delle Schede Dati di Sicurezza di tutti i prodotti chimici utilizzati per la pulizia e
sanificazione, che dovranno essere adeguate alle normative vigenti nella forma e nei contenuti.
I relativi documenti devono essere tenuti presso i locali di distribuzione e, se richiesti, devono
essere messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale o del personale da questa incaricato.
Il personale addetto alle operazioni di sanificazione deve obbligatoriamente fare uso dei necessari
idonei Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine e guanti) qualora il loro utilizzo sia
previsto dalle Schede Dati di Sicurezza dei prodotti chimici utilizzati e di conseguenza dalla
Valutazione dei Rischi prodotta dal Datore di lavoro.
Durante le operazioni di sanificazione è fatto divieto di impiegare getti d’acqua diretti sui quadri
elettrici.
Prima di procedere alle operazioni di sanificazione di impianti e attrezzature, gli interruttori del
quadro generale devono essere disinseriti.
La Concessionaria deve predisporre e far affiggere a proprie spese dei cartelli che illustrino le
norme principali di prevenzione e antinfortunistica connesse all’attività lavorativa del proprio
personale dipendente, all’interno dei locali preposti al servizio, secondo quanto previsto dalle
normative vigenti.
La Concessionaria dovrà predisporre, in collaborazione con la Ditta che gestisce il servizio di
Refezione scolastica, per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze un DUVRI
“Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti” specifico per le attività di
ristorazione da effettuare presso la struttura adibita ad asilo nido.
La Concessionaria deve predisporre un piano di allontanamento repentino dai centri di pericolo
nell’eventualità di incidenti casuali, da presentare in fase di offerta.
A tal fine la Concessionaria deve effettuare una mappatura dei locali con un piano di fuga
prestabilito e verificato nel massimo della sicurezza dal luogo dell’incidente.
Articolo 28 – Responsabilità e Copertura Assicurativa
L’Impresa è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto adempimento delle
prestazioni oggetto del contratto, l’Impresa si assume ogni responsabilità sia civile che penale ad
essa afferente ai sensi di legge, in seguito all’espletamento di quanto richiesto dal presente
capitolato.
L’Impresa è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel
corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori (inclusi soci,
volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la Impresa si avvalga) o
derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.
Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della
Concessionaria, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero
l’obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico dell’Amministrazione o in solido con
l’Amministrazione, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione
medesimo.
La Concessionaria riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti all’assicurazione del personale
occupato nell’esecuzione del servizio, assumendo in proprio responsabilità civile e penale in caso di
infortuni e di danni arrecati eventualmente nell’esercizio delle prestazioni, e sollevando totalmente
il Comune dalle relative conseguenze. La stessa dovrà consegnare copia delle polizze assicurative
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all’inizio del servizio e ad ogni scadenza annuale successiva dovrà presentare copia della quietanza
di pagamento del premio relativo alle polizze medesime.
La Concessionaria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a
terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa
nell’assolvimento dei medesimi. Le spese che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente
sostenere a tale titolo, verranno addebitate alla Concessionaria. La Concessionaria è sempre
responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi dell’esecuzione dei servizi assunti.
La Concessionaria è tenuta a stipulare il contratto di assicurazione per responsabilità civile operatori
e responsabilità civile verso terzi (massimale non inferiore a € 4.000.000,00), in dipendenza
dell’espletamento dei servizi in concessione. Detta polizza dovrà tenere indenne la Concessionaria
anche per:
- morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone – compresi i propri
dipendenti autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per l’espletamento del servizio – e
cose per fatto imputabile alla responsabilità della Concessionaria o dei suoi collaboratori,
dipendenti, consulenti e terzi;
- i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto.
Eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico della
Concessionaria.
In ogni caso la Concessionaria riterrà l’Amministrazione Comunale indenne da ogni responsabilità
nei confronti di terzi per i suddetti danni. Qualora le polizze sopra indicate, a seguito di verifiche
d’ufficio, non dovessero risultare adeguate all’attività oggetto della Concessione ed a quanto
disposto dal presente articolo, la Concessionaria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto
dall’Amministrazione Comunale.
La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti
comporta la decadenza dell’aggiudicazione o la risoluzione contrattuale.
La documentazione probatoria relativa a tali assicurazioni dovrà essere esibita all’atto della
sottoscrizione del contratto e, della stessa, l’Amministrazione provvederà a trattenere copia.
Inoltre la polizza, con massimali e condizioni, e la relativa quietanza, saranno inviate al
Responsabile del settore socio culturale del Comune di Gessate prima dell’inizio di ogni anno
educativo.
Articolo 29 – Fatture e Pagamenti
A compenso delle prestazioni effettuate, per la parte a carico dell’Amministrazione Comunale così
come indicato nei precedenti articoli, la Concessionaria emetterà con cadenza mensile posticipata
fattura fiscale per il servizio, allegando la relativa rendicontazione, per l’importo rapportato al
numero effettivo di bambini presenti, qualora all’Impresa venga imposto di praticare nei confronti
dell’utenza prezzi inferiori (es. rette personalizzate, esoneri, sconti, riduzioni, ecc.) a quelli
corrispondenti al costo del servizio, pari alla differenza tra il costo unitario a pasto offerto dalla ditta
e il costo a carico dell’utenza stabilito dall’Amministrazione comunale.L’Impresa ha l'obbligo di far
pervenire all’Amministrazione, con cadenza semestrale, la documentazione idonea dell'avvenuto
pagamento dei salari e dei relativi oneri contributivi. Tale documentazione e la relativa verifica è
condizione pregiudiziale alla liquidazione dei pagamenti senza che l’Impresa possa pretendere nulla
in termini risarcitori. L’Amministrazione Comunale liquiderà le fatture mensili emesse dalla ditta
entro 30 giorni dalla data di presentazione, previo procedimento amministrativo di riscontro della
regolarità contributiva (DURC). La liquidazione verrà effettuata mediante mandati di pagamenti
emessi sul Tesoriere Comunale il quale provvederà ad effettuare bonifico bancario o postale sul
conto corrente dedicato di cui al comma 1, articolo 3, della legge 136/2010, come comunicato
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dall’Impresa. Nella fatturazione la Concessionaria dovrà indicare il codice CIG della Concessione
di riferimento e il conto corrente dedicato.
I ritardi del pagamento oltre tale termine comporteranno l’applicazione degli interessi di legge, se
richiesti, eccezion fatta per le ipotesi in cui la fatturazione non sia corretta e/o completa. In tal caso
il termine di pagamento decorre dal completamento e/o regolarizzazione delle relative fatture.
L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione
del contratto da parte della Impresa la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza
prevista dal contratto.
L’avvenuto pagamento in ogni caso non equivale al riconoscimento di regolarità delle prestazioni,
restando l’Amministrazione Comunale libera, in ogni tempo ed entro la scadenza del contratto, di
accertare eventuali inadempienze.
Articolo 30 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari
Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l’Impresa è tenuta a comunicare
all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di
cui al comma 1 dell’articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione, nonché,
nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’Impresa Concessionaria assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136.
Ai sensi del disposto dell’articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, le parti convengono, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, che, in caso di cui le transazioni relative al
presente servizio siano eseguite dall’Impresa Concessionaria senza avvalersi di banche o della
società Poste Italiane Spa, il contratto si intende automaticamente risolto di diritto a seguito di
accertamento di tale circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte dell’Amministrazione.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge 136/2010
procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente
l’Amministrazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.
L’Impresa è obbligata ad inserire, a pena di nullità assoluta, nel contratto sottoscritto con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell’impresa a qualsiasi titolo interessata al servizio,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
Articolo 31 - Vigilanza e controlli
L’Amministrazione comunale può:
a) effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni sul corretto svolgimento del servizio e sul
rispetto dei suoi orari di svolgimento;
b) effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni sul corretto svolgimento dei piani di pulizia,
sanificazione e manutenzione ordinaria e straordinaria;
c) effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni sul corretto adempimento degli obblighi
relativi al rapporto di lavoro con i dipendenti e soci;
d) segnalare comportamenti inadeguati del personale;
e) richiedere la sostituzione del personale che, pur essendo già stato richiamato non abbia
provveduto a modificare il proprio comportamento.
I controlli sulla natura e sul buono svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente dal
personale dell’Amministrazione Comunale, dalla ASL nonché dai responsabili indicati dalla
Concessionaria.
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Articolo 32 - Penalità
Nel caso in cui la Concessionaria contravvenga ad uno degli obblighi contrattuali sarà soggetta ad
una penale per ogni infrazione da € 50,00 a € 1.000,00 in base alla gravità dell’infrazione.
In caso di recidiva nell'arco di validità del contratto sarà applicata una sanzione del valore doppio
rispetto a quelli indicati in precedenza.
Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi a giudizio insindacabile dell’Amministrazione
comunale l’inadempienza che risolve il contratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, il Comune
si riserva di adottare misure più severe con formale atto del responsabile del settore socio culturale.
Gli addebiti devono essere contestati alla concessionaria entro i 10 giorni successivi dall’avvenuta
conoscenza del fatto. La concessionaria stessa può far pervenire nei 7 giorni lavorativi successivi le
controdeduzioni all’addebito.
Qualora l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio:
- valuti positivamente gli elementi giustificativi presentati dalla ditta, ne darà comunicazione
alla stessa entro il termine di trenta giorni;
- ritenga insufficienti gli elementi presentati dalla ditta a giustificazione della mancanza
contestata o non riceva alcunché dalla ditta stessa, comunicherà, entro il termine di trenta
giorni, l’ammontare della penale che la concessionaria dovrà versare nel termine di 30gg,
fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di rivalersi sul deposito
cauzionale o mediante ritenuta diretta sui pagamenti che l’Amministrazione deve effettuare
alla Concessionaria medesima.
Anche a seguito dell’applicazione di penalità l’Amministrazione Comunale mantiene inalterato il
diritto all’azione risarcitoria quando ne ricorrano le condizioni.
Articolo 33 - Risoluzione del contratto
Il Comune ha diritto di promuovere, ai sensi dell’art. 1456 del C.C. (clausola risolutiva espressa), la
risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di
danni:
1. per rilevanti motivi di pubblico interesse;
2. interruzione del servizio senza giusta causa;
3. inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal
presente capitolato;
4. qualora l’Impresa non fosse in grado di produrre la documentazione prevista dagli atti di
gara tutti, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento dell’offerta;
5. abbandono della Concessione, salvo che per causa oggettiva di forza maggiore;
6. concessione in subappalto, totale o parziale, dei servizi o cessione del contratto e del credito
non autorizzati;
7. applicazione di 3 penalità nel corso della Concessione;
8. mancata consegna della copia del contratto di assicurazione per responsabilità civile verso
terzi entro i termini previsti;
9. impiego di personale non dipendente della Concessionaria o inosservanza delle norme di
legge e dei contratti collettivi del personale dipendente;
10. ogni altra inadempienza non contemplata nel presente Capitolato o fatto che renda
impossibile la prosecuzione della Concessione, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
11. contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte della Concessionaria del personale
della Concessionaria adibito al servizio o alle disposizioni di legge o regolamento relative al
servizio.
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Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito
di comunicazione del Comune in forma di lettera raccomandata o tramite fax; in tal caso, la
Concessionaria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il
risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Amministrazione in conseguenza dell’anticipata
risoluzione del contratto, in relazione all’esigenza di proseguire comunque l’erogazione del
servizio, per eventuale riaffidamento del servizio e per tutte le altre circostanze che possano
verificarsi.
Articolo 34 - Sciopero
Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi, a tutti gli effetti, servizio pubblico e per
nessuna ragione esso potrà essere sospeso o interrotto, salvo per scioperi.
In caso di sciopero la Concessionaria è tenuta a darne tempestiva comunicazione, con preavviso di
non meno di cinque giorni, precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro, le
modalità di attuazione e le motivazione dell’astensione del lavoro, all’Amministrazione Comunale.
Articolo 35 – Elezione di domicilio e controversie
La Concessionaria elegge, per l’intera durata contrattuale, il proprio domicilio presso il Comune di
Gessate.
Qualsiasi controversia tra l’Amministrazione Comunale e la Concessionaria in ordine alla validità,
efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di cui al presente capitolato, verrà
deferita esclusivamente al competente Foro di Milano.
Articolo 36 - Rinvio ad altre norme
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato di Gara si richiamano le norme di
legge vigenti in materia e quelle che verranno in seguito emanate. Si applicano inoltre le leggi ed i
regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio
oggetto della Concessione.
Articolo 37 – Stipulazione contratto, spese, imposte e tasse
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica.
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi
comprese.
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipula,
scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative
variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a
carico della Concessionaria.
Alla luce del comma 35 dell’articolo 34 del Decreto Legge 179/2012 (legge 221/2012) “A partire
dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la
pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del
comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla
stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione” le
spese di pubblicità sui quotidiani di bandi e avvisi di gara sostenute dall’Amministrazione saranno
rimborsate dalla Ditta Concessionaria entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione della gara.
La somma di rimborso sarà determinata successivamente a conguaglio sulla base dei giustificativi
sostenuti per la pubblicazione.
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Art. 38 – Trattamento dei dati personali
Per quanto concerne i trattamenti di dati personali e sensibili effettuati dalla Concessionaria nello
svolgimento del servizio di asilo nido, la Concessionaria assume la qualifica di responsabile esterno
del trattamento dei dati.
Nella sua qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati, la Concessionaria si impegna ad
osservare e mettere in atto quanto di seguito riportato.
I dati potranno essere trattati dalla Concessionaria esclusivamente per lo svolgimento delle attività
previste dal presente capitolato speciale di gara.
Trattandosi di dati personali e/o sensibili, la Concessionaria nonché tutti i suoi dipendenti e
collaboratori sono tenuti ad una condotta equipollente al segreto professionale e al segreto d’ufficio,
e comunque a trattare i dati in maniera confidenziale e riservata, adottando tutte le ragionevoli
cautele affinché non vi sia conoscibilità superflua da parte di soggetti non autorizzati o non titolati.
Il processo, le modalità e i formati di dei dati personali e/o sensibili da acquisire – anche tramite
web o altri mezzi - dovranno essere concordati con l’Amministrazione Comunale; in particolare la
modulistica da adottare e i dati da acquisire dovranno soddisfare i principi di non eccedenza e
proporzionalità rispetto alle finalità perseguite, e dovranno essere concordati per iscritto con
l’Amministrazione Comunale.
Laddove richiesto dall’Amministrazione Comunale, la Concessionaria (anche tramite propri
dipendenti o collaboratori) si impegna a fornire agli interessati l’informativa prevista dall’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003, nei modi e nei formati specificati dall’Amministrazione Comunale.
Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dalla Concessionaria, i dati
rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva dell’Amministrazione Comunale, e pertanto
non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti
dalla Concessionaria alla conclusione o revoca del contratto o in qualsiasi momento
l’Amministrazione Comunale ne faccia richiesta.
Viene fatto esplicito divieto alla Concessionaria di inviare messaggi pubblicitari, commerciali e
promozionali, e comunque di contattare gli interessati per finalità diverse da quelle esplicitate nel
presente atto; l’eventuale invio di messaggi pubblicitari, commerciali o promozionali dovrà essere
concordato e autorizzato per iscritto da parte dell’Amministrazione Comunale.
All’atto della conclusione o alla revoca della concessione, dopo aver restituito i dati, i dati detenuti
dalla Concessionaria dovranno essere bloccati, vale a dire congelati e conservati e utilizzati solo per
esigenze di archiviazione e verifica; se richiesto dall’Amministrazione Comunale, dopo averli
restituiti al Comune i dati dovranno essere fisicamente cancellati dagli archivi cartacei ed
elettronici, e la cancellazione dei dati in formato elettronico dovrà avvenire con modalità tecniche
che non consentano in nessun caso il recupero successivo dei dati cancellati.
In qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati, la Concessionaria provvederà alla nomina
– con atto scritto – di dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati del trattamento dei dati,
specificando analiticamente per iscritto l’ambito del trattamento consentito e le istruzioni da seguire
nelle operazioni di trattamento dei dati e assicurando agli incaricati una adeguata formazione in
materia di privacy e sicurezza; l’elenco degli incaricati e la verifica della sussistenza delle
condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione dovrà essere aggiornato e verificato
con frequenza almeno annuale.
In qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati, la Concessionaria è tenuta a mettere in
atto tutto quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003, dovrà osservare e far osservare a dipendenti e
collaboratori le suddette prescrizioni, e vigilerà diligentemente e periodicamente sull’ottemperanza
da parte di tutti i soggetti tenuti.
In caso di inadempienze o criticità, la situazione dovrà dalla Concessionaria essere prontamente
segnalata all’Amministrazione Comunale; parimenti dovrà da parte della Concessionaria essere
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messo in atto e rispettato quanto prescritto dall’Allegato B al D.Lgs. 196/2003, denominato
“Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza”.
Nel caso la Concessionaria riceva da parte dei cittadini o comunque degli interessati, delle richieste
di accesso ai dati ai sensi della L. 241/90 e dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, le richieste non
dovranno essere soddisfatte, ma dovranno essere comunicate all’Amministrazione Comunale
tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di
accesso.
In qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati, la Concessionaria si impegna a redigere il
Documento Programmatico sulla Sicurezza, e ad aggiornarlo con frequenza almeno annuale.
In qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati, la Concessionaria è tenuto ad assicurare
una adeguata formazione in materia di privacy e sicurezza ai propri incaricati del trattamento dei
dati, in particolare in occasione di assunzioni, variazioni significative di incarico o di responsabilità,
evoluzioni tecnologiche o normative. Tale formazione è obbligatoria per legge e deve essere erogata
con frequenza almeno annuale.
In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, la Concessionaria si impegna a verificare
periodicamente la corretta adozione delle misure minime e idonee di sicurezza, a segnalare
tempestivamente all’Amministrazione Comunale eventuali situazioni di rischio o criticità, a
relazionare almeno annualmente sulle misure di sicurezza adottate, e riconosce all’Amministrazione
Comunale il diritto a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza messe in
atto, anche mediante personale o soggetti esterni opportunamente incaricati dal Comune stesso.
Di tutto quanto previsto al presente titolo dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione
Comunale, nonché dovrà essere disponibile per la stessa la consultazione della documentazione.
Art. 39 – Disposizioni finali
L’Impresa, all’atto dell’assunzione dei servizi, si considererà a perfetta conoscenza dell’ubicazione
dei locali e delle attrezzature con cui dovranno essere effettuati i servizi specificati nel presente
Capitolato di gara e che potranno essere soggetti a modificazioni nel corso della durata del
contratto. L’Amministrazione comunale comunicherà all’Impresa tutte le deliberazioni, ordinanze e
altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato di gara, valgono le disposizioni regolamentari
e legislative vigenti in materia.
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