ALLEGATO “A” Provincia di Ravenna SETTORE : AMBIENTE E TERRITORIO SERVIZIO : TERRITORIO RELAZIONE ISTRUTTORIA OGGETTO : COMUNE DI RAVENNA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN STRUTTURA METALLICA PREFABBRICATA MODULARE AD UN PIANO IN AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA, UBICATA A RAVENNA, VIA GUIDARELLI. PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DI VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT.36 TER E 36 OCTIES DELLA L.R. 20/2000 E SMI. IL SERVIZIO TERRITORIO VISTA la L.R. n°20 del 24.03.2000 e s.m.i.; VISTA la L.R. n°47 del 7.12.1978 e s.m.i.; VISTA la deliberazione n°3065 in data 28.02.1990 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale; VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28.01.1993 e n° 1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale; VISTA la deliberazione n°94 in data 01.02.2000 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ravenna e sua successiva variante approvata dallo stesso organo regionale con deliberazione n°2663 del 3.12.2001; VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.51 del 6 giugno 2005, con la quale è stato adottato l’adeguamento del vigente PTCP della Provincia di Ravenna ai contenuti della L.R. 20/2000, controdedotto e definitivamente approvato dallo stesso organo con deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006; VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale” pubblicato sul Supplemento Speciale della G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008, entrato in vigore quindi il 13 febbraio 2008; VISTA la L.R. 13 giugno 2008, n.9, “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.10 del 13 giugno 2008; VISTA la L.R. 31 del 25.11.2002, così come modificata dalla L.R. n.10 del 03.06.2003; VISTA la L.R. 30 ottobre 2008, n.19 “Norme per la riduzione del rischio sismico”. VISTO l'art.36 sexies c.15 della L.R. 20/2000 e smi che dispone che "Qualora il progetto dell'opera comporti variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, l'assenso dei rappresentanti degli enti titolari degli strumenti predetti è subordinato alla preventiva pronuncia dei rispettivi organi consiliari, ovvero è soggetto, a pena di decadenza, a ratifica da parte dei medesimi organi entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi." VISTO l'art.36 octies c.3 della L.R. 20/2000 e smi che dispone che ".... Le eventuali varianti agli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica sono subordinate all'assenso dell'organo consigliare degli enti titolari degli strumenti predetti, ai sensi dell'articolo 36-sexies, comma 15. Il dissenso di uno degli enti territoriali sui profili appena richiamati comporta la conclusione del procedimento unico, con la mancata approvazione del progetto dell'opera, fatta salva la possibilità per l'amministrazione procedente, per le opere di propria competenza, o per il soggetto proponente di richiedere la determinazione dell'Assemblea legislativa prevista dall'articolo 36-sexies, comma 17" VISTA la nota del Comune di Ravenna di cui al nostro Prot 2014/0059552 del 03.07.2014 con la quale si indice la prima Conferenza di servizi e per gli effetti di cui agli artt.36ter, 36 septies e 36 octies della L.R. 20/2000 per l'approvazione del progetto definitivo in oggetto costituente variante agli strumenti urbanistici; VISTA la nota prot. Prov.le n.2014/0065024, con la quale questa Provincia ha richiesto documentazione integrativa a quanto già presentato; VISTA la nota del Comune di Ravenna di cui al nostro Prot 2014/0067462 del 06.08.2014 con la quale si indice la seduta conclusiva della Conferenza di servizi fissata per il giorno 4.09.2014; VISTA la nota del Comune di Ravenna di cui al nostro Prot 2014/0070977 del 29.08.2014 con la quale con la quale sono state trasmesse le integrazioni richieste; VISTA la nota del Comune di Ravenna di cui al nostro Prot 2014/0071582 del 02.09.2014 con la quale si rimanda la seduta della conferenza di servizio al giorno 11.09.2014; VISTA la nota del Comune di Ravenna di cui al nostro Prot 2014/0071915 con la quale vengono trasmesse ulteriori integrazioni PREMESSO: CHE il Comune di Ravenna è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2007 del 25 febbraio 2007; CHE il Comune di Ravenna ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77035/133 del 28.07.2009; CHE il Comune di Ravenna è dotato di POC 2010-2015 approvato dal C.C. con delibera N.23970/37 del 10/03/2011. CHE l'Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta Comunale con delibera n. 321/2014 del 01.07.2014 ha valutato l'ampliamento del parcheggio di uso pubblico in oggetto che costituisce variante la POC vigente, come opera di interesse pubblico e con la medesima delibera ha approvato un aggiornamento del piano particolareggiato del traffico inserendo la previsione del parcheggio di interesse pubblico nell'area di cui trattasi; CHE la Giunta provinciale è chiamata ad esprimersi sulla variante al POC in oggetto ai sensi dell'art.34 della L.R. 20/2000 e smi "Procedimento di approvazione del POC", ai sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000 "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani" nonchè ai sensi dell'art.5 della L.R. 19/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico" CHE l'approvazione del progetto definitivo, costituente variante agli strumenti urbanistici (POC) ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 ter e 36 octies della L.R. 20/2000 e smi sarà effettuata dalla Conferenza di Servizi e ratificata dal Consiglio comunale che approverà contestualmente la variante urbanistica; CONSTATATO CHE il progetto oggetto della proposta di variante al POC è relativo all'ampliamento di un parcheggio di uso pubblico esistente, sito in Ravenna, in via Guidarelli, tramite installazione di una struttura modulare metallica di mq 1193, di 2,50 m di altezza, che permetterà di portare la capienza del parcheggio esistente dagli attuali 75 posti auto a 131, di cui 73 posti auto al piano terra, di cui tre riservati a portatori di handicap, e 58 posti auto al piano superiore. Il progetto prevede anche il rifacimento del muro di recinzione attraverso una soluzione architettonica che riqualifichi l'impatto visivo dell'area e nasconda/filtri il parcheggio dai principali coni di visuale circostanti. Nelle tavole di PSC (PSC3.1) l'area di intervento è inclusa all'interno del perimetro "Ambito ad attuazione indiretta ordinaria e/o a programmazione unitaria (POC)", ma il c.8 dell'art. 13 delle NTA del PSC prevede che spetti al POC e/o all'accordo relativo al POC precisare, in via prioritaria, la definitiva perimetrazione degli ambiti di riqualificazione urbana o per nuovi insediamenti previsti dal PSC. Al c.2 dell'art. 93 le NTA del PSC individuano l'ambito "Ex cinema Roma" come ambito ad attuazione indiretta, in cui il POC, alla luce delle previsioni del PRG93, definisce gli ambiti stessi, le potenzialità edificatorie, gli usi pubblici e privati, gli standard pubblici, le tipologie di intervento, gli oneri aggiuntivi anche in applicazione dell'art.18 della L.R. 20/2000, le prescrizioni e prestazioni da raggiungere in sede di PUA ai fini della sostenibilità ambientale e valorizzazione urbana. Il PRG93, cui fa riferimento il PSC nel comma suddetto, prevedeva, per l'area in oggetto, la destinazione a parcheggio pubblico. Il POC 2010-2015 ha confermato il perimetro di ambito soggetto ad attuazione indiretta individuato dal PSC e lo ha disciplinato nella scheda CS07 dell'elaborato POC 4.a “Città Storica”, continuando a prevedere tra gli usi ammessi quello di parcheggio pubblico (Spu11). Il c.4 dell'art.93 delle NTA del PSC prevede inoltre che il POC e il RUE possono prevedere aumenti delle volumetrie esistenti nella città storica finalizzati alla realizzazione e/o adeguamento di strutture pubbliche e/o di interesse pubblico quali per esempio cinema, teatri, alberghi, autosilo, attrezzature sanitarie/culturali e assimilabili, purché ciò sia migliorativo e morfologicamente compatibile con il contesto e la scheda CS07 del POC 4.a alla voce "Superfici/quantità/indici" conferma per l'ambito di intervento l'applicabilità di tale disposizione normativa. La variante proposta non comporta modifiche a livello urbanistico, bensì modifica per l'area oggetto di intervento esclusivamente la modalità di attuazione prevista dal POC 2010-2015 vigente, prevedendo la possibilità di realizzazione del parcheggio di interesse pubblico previsto nelle more dell'attuazione del PUA riferito all'intero comparto. La proposta di variante si concretizza nella modifica della Scheda normativa prescrittiva CS07 dell'elaborato POC 4.a “Città Storica” nella quale al punto "Superfici/quantità/indici" si propone di inserire le seguenti: nelle more dell'approvazione del PUA riferito all'intero ambito è ammessa la realizzazione del PK di interesse pubblico previsto nel sub.1, e nella suddivisione dell'ambito in due subcomparti, di cui il sub 1 relativo all'area di intervento del progetto in oggetto, come riportato nella modifica alla allegata scheda grafica di indirizzo. La scheda CS07 del POC indica infatti come obiettivi dell'ambito "Ex Cinema Roma" la riqualificazione del comparto (aree ed edifici), finalizzata alla creazione di un fulcro di relazione tra via Santa Teresa e via Port'Aurea, attraverso la realizzazione di un percorso pedonale di uso pubblico di collegamento tra le due vie. Come criticità è indicata l'alta potenzialità archeologica dell'area dovuta alla presenza di stratificazioni complesse che dall'età romana si protraggono fino alla moderna, ma considerato che l'intervento non prevede la realizzazione di piani interrati e la struttura da installare non necessita nemmeno di scavi di fondazione, si ritiene che non sussistano criticità in merito ai lavori da effettuarsi. Per quanto riguarda le prescrizioni ambientali la scheda di POC chiede la previsione di un'attenta sistemazione d'arredo e di verde, atta a mascherare eventuali elementi di disturbo (retri degradati), ad esaltare la fruibilità pubblica del comparto e del percorso pedonale e ad ombreggiare e mascherare il parcheggio interno al comparto stesso. Il progetto prevede la realizzazione del percorso pedonale di collegamento tra via Port'Aurea e via Santa Teresa sia attraverso la riqualificazione del percorso pubblico pedonale esterno al comparto e costeggiante il muro riqualificato che attraverso la realizzazione di un collegamento pedonale di uso pubblico, con via Port’Aurea, interno all’ambito di intervento. La riqualificazione dell'area adibita a parcheggio avverrà anche tramite la ricostruzione, ristilizzandolo, del muro di cinta e le previste sistemazioni a verde per ombreggiare e mascherare il parcheggio interno al comparto. Il progetto pertanto rispetta le prescrizioni e risolve le criticità evidenziate dal POC per l'area interessata e non incide per quanto relativo alla parte restante dell'ambito. Stante la conformità con la destinazione urbanistica conforme col PSC e localizzata dal POC 2010-2015, come previsto dalla scheda CS07 dell'elaborato POC 4.a “Città Storica”, tale variante, riguardando le sole modalità attuative d'intervento, si rende necessaria esclusivamente per consentire l'attuazione diretta dell'ampliamento del parcheggio pubblico esistente, considerata la sua natura di interesse pubblico manifestata con delibera di G.C. n. 321/2014. CHE il Comune di Ravenna con apposita relazione trasmessa con nota ns PG 2014/70977 a seguito della richiesta di integrazioni formulata in sede di conferenza di servizi del 04.08.2014, precisa che "Il comma 5 dell'articolo 5 della L.R. 20/2000 prevede che sono esclusi dalla procedura di valutazione le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dai piani vigenti e che (lettera b)) si limitino a introdurre modifiche alla perimetrazione degli ambiti di intervento che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi presenti." Pertanto, considerato che la variante si colloca tra i piani e i programmi di cui all'art. 6 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e di cui all'art. 5 c.5 della L.R. 20/2000 e s.m.i., trattandosi di modifica minore del POC 2010-2015, limitandosi ad introdurre una modifica alle modalità di attuazione dell'ambito di intervento che non incide sul dimensionamento, la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi presenti, considerato che la variante non comporta significativi impatti sull’ambiente e non incide sulle criticità individuate dal POC vigente, il Comune di Ravenna ritiene che la variante in oggetto rientri nei casi di l’esclusione dalla procedura di ValSat ai sensi della L.R. 20/2000. CHE in merito a quanto introdotto dal D.L. 91 del 24/06/2014 art.15 in materia di valutazione di impatto ambientale, successivamente convertito in L. 116/2014 pubblicata sulla G.U. del 20.08.2014, ed alla nostra richiesta di presentare una relazione in cui venga motivatamente proposta la necessità o meno di sottoporre il progetto a screening, il Comune di Ravenna con nota ns PG 2014/70977 ha precisato che: "Analizzati i criteri di verifica di assoggettabilità alla verifica di cui all'Allegato V del DLgs 152/2006 e s.m.i e considerate le dimensioni del progetto, l'assenza di vincoli paesaggistici, naturalistici, ambientali e culturali, nonché la scarsa portata e complessità dell'impianto; considerando che l'intervento consiste nell'ampliamento di un parcheggio di uso pubblico per il raggiungimento di una capacità complessiva di 131 posti auto, e che quindi non viene superata la soglia dimensionale di cui alla lettera B.3.6 dell'allegato B.3 della L.R. 9/1999 (500 posti auto); considerato che il progetto non ricade all'interno delle aree indicate dell'art. 53, comma 1 lett.b della L.R. 15/2013 e che quindi non si applica, ai sensi dall'art. 54 della L.R. 15/2013, il dimezzamento della soglia (250 posti auto) che comunque il progetto non avrebbe superato vista la capacità complessiva pari a 131 posti auto; si ritiene che l'intervento non ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 4 della L.R. 9/1999 e s.m.i. come modificato dall'art. 53 della L.R. 15/2013, dell’art. 4 bis e dell'art 4 ter come modificato dall'art 54 della L.R. 15/2013, quindi si propone di non assoggettarlo nè a Screening nè a V.I.A." CHE l’ARPA – Servizio territoriale - distretto di Ravenna, con nota PG 87744 del 16.07.2014 acquisita in sede di conferenza di Servizi del 04.08.2014 ha espresso il seguente parere: "....Reti fognarie Parere/indicazione da parte della Provincia di Ravenna circa la necessità di istallare, per l’intero parcheggio, “sistemi di gestione delle acque di prima pioggia” in riferimento “alle esigenze di tutela/salvaguardia degli usi specifici delle acque dei corpi idrici ricettori”. Nel caso in cui la Provincia si esprima circa la necessità di tali sistemi, dovrà essere presentata, a corredo della presente progettazione, tavola della rete fognaria riportante tali manufatti e loro dimensionamento. In caso contrario dovrà essere presentata relazione tecnica circa progettazione e dimensionamento del previsto pozzetto disoleatore in funzione della portata idraulica prevista. A tale proposito, il comune di Ravenna, con nota PG 70977 del 29.08.2014 ha precisato che: "vista la richiesta di integrazione pervenuta da ARPA in data 16/07/2014 P.G. 87744/2014, nella quale, al fine dell'espressione del parere ambientale di competenza, viene richiesto parere/indicazione da parte della Provincia di Ravenna circa la necessità di istallare, per l’intero parcheggio, “sistemi di gestione delle acque di prima pioggia” in riferimento “alle esigenze di tutela/salvaguardia degli usi specifici delle acque dei corpi idrici ricettori”, considerato il D.Lgs 152/2006 e le DGR 286/2005 e 1860/2006, si ritiene che l'area in oggetto non sia assimilabile alle "aree destinate a parcheggio di notevole estensione" per le quali la DGR 1860/2006 prevede la facoltà delle Provincie di prescrivere sistemi di gestione delle acque di prima pioggia. Dall'ampliamento in progetto risulterà infatti un parcheggio di soli 131 posti auto, di dimensioni tali da risultare escluso anche dalle verifiche di screening di cui alla L.R. 9/1999 e s.m.i., come argomentato sopra. Si ritiene pertanto che non occorra istallare per l'intero parcheggio sistemi di gestione delle acque di prima pioggia e si propone di richiedere ai soggetti proponenti la sola presentazione di una relazione tecnica circa la progettazione e il dimensionamento del previsto pozzetto disoleatore in funzione della portata idraulica prevista", che si condivide CHE il Comune di Ravenna con nota nostro Prot. 71915 del 03.09.2014 ha comunicato che "la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Paesaggistici di Ravenna non è stata invitata a partecipare alla Conferenza dei Servizi relativa alla procedura in oggetto in quanto non risulta avere competenze di legge in merito alla predetta procedura stante che: - con provvedimento prot. n. 5169 Class. 34.07.01/10.96 del 09.04, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna ha dichiarato che l'immobile in oggetto, ricompreso nell'area c.d. "ex Robur", oggetto di verifica, non riveste interesse culturale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e non risulta, quindi, assoggettato alla disciplina contenuta nelle norme del capo IV, artt. 53 e ss., del ripetuto D.Lgs. n. 42/2004" CHE l’AUSL di Ravenna, così come riportato nel verbale della seduta della Conferenza dei servizi del 04.08.2014 e successivo parere ns pg 2014/71915 , ha precisato che sulla base delle competenze attribuite dalla legislazione regionale il contributo di AUSL riguarda la sola variante e non il progetto, sulla quale non ha rilievi di segnalare. CHE il Consorzio di Bonifica della Romagna, con propria nota Prot.18413/RA/8707 del 24.07.2014 ha precisato che "l'area in esame ricade all'interno del Bacino scolante "Nord Città", recapitante all'omonimo impianto di sollevamento, non di competenza di questo Consorzio". CHE HERA con nota 99870 del 12.08.2014, ha formalizzato il parere precedentemente espresso in sede di conferenza dei servizi, esprimendo "parere favorevole all'allacciamento alla fognatura bianca di progetto alla rete mista esistente su via Port'Aurea, evidenziando che dovrà essere eliminato l'allacciamento esistente alla fognatura di via Guidarello , che non sarà più utilizzato". CHE il Settore Ambiente e Suolo di questa Provincia esprime parere favorevole per quanto di competenza, sulla compatibilità della Variante in oggetto con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo, pur non entrando nel merito della tipologia e delle previsioni urbanistiche e di quant’altro non specificatamente previsto dall’Art. 5 della L. R. n° 19/2008. Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni: - 1: dovrà essere verificata la esistenza di paleomorfologie sepolte (paleoalvei), di depositi di palude e/o disomogeneità litostratigrafiche tali da creare rischi sismici, geotecnici e/o idrogeologici mediante interazione con le strutture di fondazione e le strutture in elevazione, e di conseguenza dovranno essere scelte soluzioni tecniche fondazionali in grado di annullare tali rischi; ciò in quanto l'area insiste nelle vicinanze di paleoalvei e la prova penetrometrica eseguita potrebbe non aver individuato eventuali morfologie sepolte; inoltre vi sono depositi pelitici possibilmente riconducibili ad ambienti di palude; in tal caso potranno esserci variazioni litostratigrafiche lateroverticali anche complesse, e si potranno porre problemi progettuali anche gravi per contatto di litologie con caratteristiche molto diverse tra loro, tali, appunto, da creare rischi geotecnici, sismici e/o idrogeologici; le scarpate morfologiche esistenti, di origine naturale od antropica, dovranno essere separate dalle fondazioni da fasce di rispetto sufficienti ad escludere totalmente interazioni sismiche tra le scarpate e le fondazioni stesse; la presenza di depositi a caratteristiche molto diverse e pertanto a rischio sia sotto il profilo geotecnico che sotto quello sismico ed idrogeologico dovrà quindi essere presa in attentissima considerazione; - 2: non si ritengono realizzabili piani interrati o seminterrati; - 3: per ogni edificio in progetto andrà presentata una specifica relazione geologica e geotecnica (comprensiva delle problematiche sismiche); - - - 4: va completata una indagine geognostica preliminare dell’area e di un suo adeguato intorno, in sede di progettazione esecutiva, e preliminarmente alla progettazione esecutiva degli edifici in progetto e delle opere di urbanizzazione; la profondità delle prove (es. prove penetrometriche) dal piano di campagna deve essere la massima possibile secondo legge ed in base alle strutture di fondazione ed in elevazione che si prevedono preliminarmente (anche ai fini della caratterizzazione sismica) oppure a profondità maggiori qualora richiesto dalle situazioni stratigrafiche o dalle esigenze progettuali; in particolare si richiede l’esecuzione di altre prove in situ spinte almeno a 20 m di profondità dal piano di campagna; l'indagine deve coprire tutta l’area interessata da urbanizzazione ed edificazione in modo sufficientemente fitto ed omogeneo; il completamento dell'indagine deve permettere anche una valutazione della litostratigrafia e dei parametri geotecnici e geomeccanici dei vari strati (o lenti) nella loro variazione orizzontale-verticale, cioè tridimensionale, in tutta l’area (a tale scopo sono richieste le rappresentazioni planimetriche e di sezioni verticali litostratigrafiche, lungo varie direzioni spaziali ossia azimut); delle nuove prove geognostiche da eseguire si richiedono tutti i diagrammi e le tabelle dei parametri geotecnici e delle interpretazioni litostratigrafiche; in caso di forti variazioni litostratigrafiche e/o di presenza di paleoalvei o altre morfologie sepolte andrà realizzata una carta di zonizzazione geotecnica ed andranno prese le misure adeguate per evitare problemi geotecnici; sulla base dei parametri litostratigrafici, geotecnici e geomeccanici vanno fatti calcoli dei carichi ammissibili; da questi si ipotizzeranno almeno alcune tipologie di fondazioni adeguate alla situazione, tenendo conto di tutti i carichi possibili e con le condizioni più sfavorevoli (presenza di carichi dinamici, accidentali, da sisma, da neve, da vento, ecc.); tali problematiche vanno valutate attentissimamente, tenendo conto anche degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni, nonché delle azioni sismiche inerenti carichi e cedimenti; andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; in ogni caso si dovranno limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e differenziali; andranno indicati i provvedimenti tecnici adeguati a far fronte a tutte le problematiche che verranno eventualmente in evidenza; si richiedono i calcoli dei cedimenti assoluti e differenziali nelle varie ipotesi fondazionali prese in considerazione: si dovrà porre grande attenzione nella risoluzione tecnica dei problemi fondazionali, che dovrà indicare i provvedimenti tecnici adeguati a farvi fronte (per esempio scelta di altra tipologia di fondazione); si dovrà altresì tener conto dei cicli di rigonfiamento-essiccamento dei terreni coesivi eventualmente situati in vicinanza del piano di campagna in occasione delle oscillazioni stagionali della falda e delle piogge; va da sé che tutta la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche; 5: gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell’area; 6: andrà eseguito un approfondimento sismico di II livello in accordo con quanto previsto dalla DAL n° 112/2007 della Regione Emilia-Romagna e con la cartografia di POC del Comune di Ravenna; il valore di Vs30 e la categoria dei terreni di fondazione (indicata come C) vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, una volta individuato questo mediante tutte le integrazioni alla indagine geognostica; si dovranno individuare e tenere in adeguato conto le frequenze proprie del/dei terreno/terreni di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati andranno riferiti alla quota presumibile di fondazione, e dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tale quota; 7: in specifico andranno eseguite indagini e valutazioni approfondite e di dettaglio sulle problematiche sismiche relative alle opere in progetto e alle opere fondazionali ed in elevato già esistenti in un adeguato intorno degli edifici previsti; - - - - 8: le indagini geologiche e geognostiche di dettaglio di cui sopra dovranno servire anche ad individuare le caratteristiche degli strati o livelli granulari saturi presenti, per i quali dovrà essere valutato il potenziale di liquefazione sismica con l’applicazione di una accelerazione amax adeguata e con la scelta di Magnitudo (M) adeguate a quanto noto dalla storia sismica dell’area in esame e di suoli di fondazione adeguati; andranno valutati tutti gli strati granulari saturi (anche delle prove geognostiche da eseguire), indipendentemente da potenza e da profondità dal piano di campagna, perchè ciò richiede il principio di precauzione; la situazione va valutata con il massimo della cautela, e andranno eseguite opportune considerazioni sul rischio di liquefazione; l'intervento potrà essere effettuato solamente in assenza del rischio di liquefazione sismica; 9: le opere fondazionali vanno comunque attestate su substrato intatto, in posto, inalterato, integro, omogeneo e stabile sismicamente; in particolare si dovrà evitare di realizzare fondazioni su o entro terreni rimaneggiati o di riporto; 10: si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di strade, piazzali e parcheggi: le Norme CNR-UNI e le Raccomandazioni dell’AGI (Associazione Geotecnica Italiana) danno metodi validi per valutare l’idoneità tecnica di varie terre come sottofondi di tali strutture e per la progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle loro varie parti; 11: si richiede la verifica delle necessità di regimazione idraulica dell’area e di un suo adeguato intorno alla luce di una verifica del rischio idraulico, e di conseguenza andranno realizzate adeguate opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte anche sull’area di intervento. Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi: - rispetto della normativa prevista dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico; - verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo; - verificare la conformità dei contenuti delle “Norme Tecniche di Attuazione” allegate con quanto previsto dalla normativa sismica; - rispettare ogni altra normativa vigente in materia. CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art.34 della L.R. 20/2000 la Giunta Provinciale “può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore”. Tutto ciò PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO PROPONE CHE ai sensi dall'art.34 della L.R. 20/2000 e s. m. e i., in ordine alla "Realizzazione di un parcheggio in struttura metallica prefabbricata modulare ad un piano in area di proprietà privata, ubicata a Ravenna, via Guidarelli - procedura di approvazione del progetto definitivo e di variante agli strumenti urbanistici" non venga formulata alcuna osservazione. CHE, relativamente alle disposizioni dettate dall‘art.5 della L.R. 20/2000 e s.m.i., sulla base della dichiarazione del Comune di Ravenna trasmessa con nota ns PG 2014/70977 la presente variante rientra nelle condizioni di esclusione della procedura di VAS/Valsat di cui all’art.5 c.5 della L.R. 20/2000. CHE relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche della variante in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all’art.5 della L.R.19/2008, si esprima parere favorevole sulla base delle dichiarazioni riportate nel “Constatato” della presente relazione istruttoria. L’ISTRUTTORE DEL SERVIZIO TERRITORIO (Ing. Valeria Biggio)
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