LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO NUMERO 20 DEL 23 MAGGIO 2014 LA SETTIMANA IN BREVE LA NORMATIVA DEL LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE PAGINA 3 GLI APPROFONDIMENTI DELLA SETTIMANA (L. 78/2014, CONVERSIONE DEL D.L. 34/2014, C.D. JOBS ACT – I PARTE) L. 78/2014, CONVERSIONE DEL D.L. 34/2014, C.D. JOBS ACT DI R. STAIANO E’ stata pubblicata in G.U. n. 119 del 2014, la L. 16 maggio 2014, n. 78, conversione, con modifiche, al D.L. 34/2014, C.D. JOBS ACT PAGINA 5 L. 78/2014: APPRENDISTATO E PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE DI R. STAIANO La Legge n. 78/2014 ha ripristinato l’obbligo del piano formativo scritto (originariamente soppresso) da parte del datore di lavoro PAGINA 16 L. 78/2014: APPRENDISTATO ED OBBLIGO DI STABILIZZAZIONE DI R. STAIANO Il D.L. 34/2014 prevede che l'obbligo di stabilizzare il 20% degli apprendisti presenti in azienda prima di assumerne di nuovi sia limitato alle realtà con più di 50 addetti PAGINA 21 LE RISPOSTE DELL’ESPERTO L'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA’ PAGINA 25 DOCUMENTAZIONE NAZIONALE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Circolare 16.5.2014 sulle modalità attuative dell’articolo 4 del D.L. 6.3.2014, n. 16. MINISTERO DEL LAVORO Risoluzione 8.5.2014, n. 77217 su lavoratori agricoli e vendita prodotti dei propri fondi PAGINA 27 REGIONI : LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO Comunicato Regione Veneto sul progetto Welfare to Work Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, 24.3.2014, n. 47 Legge Regionale Piemonte, 18.4.2014, n. 5 Legge Regionale Liguria, 13.3.2014, n. 5 Legge Provinciale Bolzano, 7.4.2014, n. 1 PAGINA 28 NORMATIVA CONTRATTUALE CCNL: Accordo per il rinnovo del CCNL Area Comunicazione del 13.4.2014 PAGINA 30 ACCORDI PAGINA 45 GIURISPRUDENZA E PRASSI DELLA SETTIMANA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO PAGINA 46 COMUNICATI, CIRCOLARI E MESSAGGI DELL’INPS PAGINA 48 SCADENZARIO PREVIDENZIALE LO SCADENZARIO DAL 26 MAGGIO AL 9 GIUGNO 2014 PAGINA 49 Pag. 2 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO LA SETTIMANA IN BREVE Amici e Colleghi, ben ritrovati! Vediamo insieme le novità sul lavoro apparse in Gazzetta Ufficiale della scorsa settimana. Nella G.U. n. 109 del 13 maggio 2014, è stato pubblicato il D.M. 7 marzo 2014, il quale modifica il decreto 29 luglio 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009. Nella G.U. n. 109 del 13 maggio 2014, è stato pubblicato il Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 13 maggio 2014, il quale comunica l’approvazione della delibera n. 40/14/DI adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 5 marzo 2014. Nella G.U. n. 110 del 14 maggio 2014, è stato pubblicata il D.M. 30 aprile 2014, il quale prevede la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di investimento innovativi da realizzare nelle unità produttive localizzate nei «Siti di bonifica di interesse Nazionale (SIN)» ricadenti nelle regioni dell'obiettivo «Convergenza». Nella G.U. n. 111 del 15 maggio 2014, è stato pubblicato il D.M. 8 maggio 2014, il quale prevede la certificazione relativa al concorso delle Provincie e dei Comuni alla riduzione della spesa pubblica. Nella G.U. n. 111 del 15 maggio 2014, è stata pubblicata l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 7 maggio 2014, n. 166, in materia di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato. Nella G.U. n. 112 del 16 maggio 2014, è stato pubblicata il Comunicato dell’ARAN, 16 maggio 2014, riguardante il Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza per il triennio 2013 – 2015. Nella G.U. n. 113 del 17 maggio 2014, è stato pubblicata la Delibera dell’Autorità Vigilanza Lavori Pubblici, 5 marzo 2014, che riguarda l’attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2014. Pag. 3 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO Nella G.U. n. 119 del 19 maggio 2014, è stata pubblicata la L. 16 maggio 2014, n. 78, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 34/2014, c.d. Jobs act. Pag. 4 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO APPROFONDIMENTO L. 78/2014, conversione del D.L. 34/2014, c.d. Jobs Act di R. Staiano1 Sommario 1. PREMESSA 2. LE NOVITA' DELLA L. 78/2014 1. Premessa Il D.L. 20 marzo 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014 ed entrato in vigore il 21 marzo 2014, c.d. Jobs act, contiene disposizioni finalizzate a rivedere la disciplina del contratto a tempo determinato, dell’apprendistato, dell’iscrizione dei lavoratori nelle liste di disponibilità, del Documento unico di regolarità contributiva e dei contratti di solidarietà previsti dall’art. 1 della legge n. 863/1984. Tale decreto è stato convertito con modificazioni, in L. 16 maggio 2014, n. 78, pubblicato in G.U. n. 119 del 19 maggio 2014, ed è entrato in vigore il 19 maggio 2014. La L. 78/2014 si compone di sette articoli: 1 - Art. 1 = contratto a termine e contratto di somministrazione a tempo determinato; - Art. 2 apprendistato - Art. 2bis = disposizioni transitorie degli artt. 1 e 2 - Art. 3 = elenco anagrafico dei lavoratori - Art. 4 = smaterializzazione del Durc - Art. 5 = contratti di solidarietà - Art. 6 = entrata in vigore. Rocchina Staiano, Avvocato e docente a Teramo. Pag. 5 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO 2. Le novità della L. 78/2014 ART. 1 DELLA L. 78/2014 ( 1. Considerata la perdurante crisi occupazionale e l'incertezza dell'attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare, nelle more dell'adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro, vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: )) a) all'articolo 1: 1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di (( contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo )) non puo' eccedere il limite del 20 per cento (( del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro )) che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»; 2) il comma 1-bis e' abrogato; 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.»; b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo (( di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi,)) a condizione che si riferiscano»; (( b-bis) all'articolo 4, il comma 2 e' abrogato; b-ter) all'articolo 5, comma 2, le parole: «, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,» sono soppresse; b-quater) all'articolo 5, comma 4-bis, le parole da: «ai fini del computo» fino a: «somministrazione di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato»; b-quinquies) all'articolo 5, comma 4-quater, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando quanto gia' previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternita' di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo Pag. 6 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attivita' lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici e' altresi' riconosciuto, con le stesse modalita' di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine»; b-sexies) all'articolo 5, comma 4-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2»; b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies sono aggiunti i seguenti: «4-septies. In caso di violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa: a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno; b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno. 4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni di cui al comma 4-septies sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»; b-octies) all'articolo 10, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attivita' di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono»; b-novies) all'articolo 10, comma 7, alinea, primo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1,». 2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 20: 1) al comma 4, i primi due periodi sono soppressi e, al terzo periodo, dopo le parole: «della somministrazione» sono inserite le seguenti: «di lavoro»; Pag. 7 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO 2) il comma 5-quater e' abrogato; b) all'articolo 21, comma 1, lettera c), le parole: «ai commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3». 2-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni del presente capo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta una relazione alle Camere, evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali e l'entita' del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di apprendistato, ripartito per fasce d'eta', sesso, qualifiche professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo anche conto delle risultanze delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro ricavate dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie gia' previsto dalla legislazione vigente. 2-ter. La sanzione di cui all'articolo 5, comma 4-septies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dalla lettera b-septies) del comma 1 del presente articolo, non si applica per i rapporti di lavoro instaurati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo. 2-quater. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, le parole: «fino al 31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2015».)). COMMENTO L’art. 1 della L. 78/2014 contiene disposizioni in materia di contratto a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato, con l’obiettivo di facilitare il ricorso a tali tipologie contrattuali. A tal fine la disposizione modifica in più parti il D. Lgs. 368/2001 e il D. Lgs. 276/2003, prevedendo, in primo luogo, l’innalzamento da 1 a 3 anni, comprensivi di un massimo di 5 proroghe (8 proroghe nel testo originario del decreto-legge), della durata del rapporto a tempo determinato (anche in somministrazione) che non necessita dell’indicazione della causale per la sua stipulazione (c.d. acausalità). A tal fine la disposizione modifica in più parti il D. Lgs. 368/2001 e il D. Lgs. 276/2003, prevedendo, in primo luogo, l’innalzamento da 1 a 3 anni, comprensivi di un massimo di 5 proroghe (8 proroghe nel testo originario del decreto-legge), della durata del rapporto a tempo determinato (anche in somministrazione) che non necessita dell’indicazione della causale per la sua stipulazione (c.d. acausalità). A fronte dell’eliminazione della causale, viene introdotto un “tetto” all’utilizzo del contratto a tempo determinato, stabilendo che il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato alle sue dipendenze(criterio più restrittivo rispetto al “20% del’organico Pag. 8 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO complessivo” previsto nel testo originario del decreto-legge); per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è comunque sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato. In Commissione è stata introdotta una norma volta a sancire che il superamento del limite implica che i contratti in eccesso si considerano a tempo indeterminato sin dalla loro costituzione (il testo originario del decreto-legge non prevedeva alcuna conseguenza per il superamento del tetto). Infine, varie disposizioni sono volte ad ampliare e rafforzare il diritto di precedenza delle donne in congedo di maternità per le assunzioni da parte del datore di lavoro, nei 12 mesi successivi, in relazione alle medesime mansioni oggetto del contratto a termine. A tale riguardo si prevede che ai fini dell’integrazione del limite minimo di 6 mesi di durata del rapporto a termine (durata minima che la normativa vigente richiede per il riconoscimento del diritto di precedenza) devono computarsi anche i periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici in congedo di maternità. Si prevede, altresì, che il diritto di precedenza valga non solo per le assunzioni con contratti a tempo indeterminato (come già previsto dalla normativa vigente), ma anche per le assunzioni a tempo determinato effettuate dal medesimo datore di lavoro. Infine, si stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore del diritto di precedenza, mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell’assunzione. ART. 2 DELLA L. 78/2014 Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: (( «a) forma scritta del contratto e del patto di prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali »; 2) al comma 3-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ferma restando la possibilita' per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti e' subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro»; 3) il comma 3-ter e' abrogato; b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore e' riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonche' delle ore di formazione almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo.»; Pag. 9 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO (( b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente: «2-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalita' di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attivita' stagionali»; c) all'articolo 4, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalita' di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attivita' previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014. La comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni». )) 2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 e' abrogato. (( 2-bis. All'articolo 8-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato» sono inserite le seguenti: «che, ai fini del programma sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di eta' stabiliti dall'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con particolare riguardo agli studenti degli istituti professionali, ai fini della loro formazione e valorizzazione professionale, nonche' del loro inserimento nel mondo del lavoro». )) COMMENTO L’articolo 2 della L. 78/2014 contiene disposizioni in materia di apprendistato, con l’obiettivo di semplificarne la disciplina. A tal fine, si modificano in più parti il D. Lgs. 176/2001, modificato dalla L. 92/2012, prevedendo, in primo luogo, modalità semplificate di redazione del piano formativo individuale (per il quale il testo-originario del decreto-legge faceva venir meno l’obbligo previgente di redazione in forma scritta), sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Per quanto concerne la stabilizzazione degli apprendisti (ossia la loro assunzione con contratto a tempo indeterminato a conclusione del periodo di apprendistato), il decreto-legge riduce gli obblighi previsti dalla legislazione previgente ai fini di nuove assunzioni in apprendistato (obbligo di stabilizzazione del 30% degli apprendisti nelle aziende con più di 10 dipendenti), da un lato circoscrivendo l’applicazione della norma alle sole imprese con più di 30 dipendenti, dall’altro Pag. 10 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO riducendo al 20% la percentuale di stabilizzazione (nel testo originario del decreto-legge gli obblighi di stabilizzazione previgenti erano stati del tutto soppressi). Per quanto concerne la semplificazione dei profili formativi, si prevede che l’obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione aziendale con l’offerta formativa pubblica venga meno nel caso in cui la Regione non comunichi le modalità per usufruirne entro 45 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro con l’apprendista (nella normativa previgente la formazione pubblica regionale era obbligatoria, mentre nel testo originario del decreto-legge era lasciata al datore di lavoro la facoltà di non avvalersene). Per quanto attiene, infine, alla retribuzione dell’apprendista, fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, si prevede che, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si debba tener conto delle ore di formazione almeno in misura del 35% del relativo monte ore complessivo. ART. 2bis DELLA L. 78/2014 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto. 2. In sede di prima applicazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali gia' stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. Il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, e' tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un termine piu' favorevole. In caso contrario, il datore di lavoro, successivamente a tale data, non puo' stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale di cui al citato articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 368 del 2001.) COMMENTO L’art. 2bis della L. 78/2014 ha disciplinato la normativa transitoria per gli artt. 1 e 2 della legge in esame. In particolare, prevede che per ciò che concerne gli artt. 1 e 2 della L. 78/2014 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore (19 maggio 2014); inoltre, sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal D.L. 34/2014. Pag. 11 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO Inoltre, è stato precisato che restano comunque fermi i diversi limiti quantitativi (eventualmente più alti) previsti dalla contrattazione collettiva; nei settori privi di una disciplina contrattuale, per i datori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge occupino lavoratori a termine oltre tale soglia, l’obbligo di adeguamento al tetto legale del 20% scatta a decorrere dal 2015. ART. 3 DELLA L. 78/2014 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: «Le persone» sono sostituite dalle seguenti: «I cittadini italiani ( nonche' i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e gli stranieri ) regolarmente soggiornanti in Italia», (( la parola: «ammesse» e' sostituita dalla seguente: «ammessi», le parole: «inoccupate, disoccupate, nonche' occupate» sono sostituite dalle seguenti: «inoccupati, disoccupati ovvero occupati» e la parola: «inserite» e' sostituita dalla seguente: «inseriti». ) 2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo», sono sostituite con le seguenti: ( «in ogni ambito territoriale dello Stato, o anche tramite posta elettronica certificata (PEC) ».). COMMENTO L’art. 3 della L. 78/2014 è diretto a garantire la parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione in uno degli Stati membri dell’UE indipendentemente dal luogo di residenza, nonché, attraverso l’eliminazione del requisito del domicilio, ad ampliare la possibilità di usufruire delle azioni di politica attiva poste in essere dai servizi competenti. In particolare, la norma è volta a rendere immediatamente operativa la Garanzia per i giovani (Youth guarantee) che, per usufruire dei relativi percorsi, stabilisce che vengano individuati i requisiti della “residenza” e della “contendibilità” del soggetto, al fine di consentire che i giovani alla ricerca di occupazione possano rivolgersi ad un servizio per l’impiego indipendentemente dall’ambito territoriale di residenza. ART. 4 DELLA L. 78/2014 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, ( compresa la medesima impresa, ) verifica con modalita' esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarita' contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. (La risultanza ) dell'interrogazione ha validita' di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, (( sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Pag. 12 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO Casse edili,) da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore (( del presente decreto, ) sono definiti i requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della verifica nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma e' ispirato ai seguenti criteri: a) la verifica della regolarita' in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e' effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa; b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione presso ( gli archivi ) dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ( ed e' eseguita ) indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare; c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita' di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarita', ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,(( servizi e forniture )) dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo. 4. Il decreto di cui al comma 2 puo' essere aggiornato sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarita' contributiva. 5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: (( «, in quanto compatibile, » ))sono soppresse. (( 5-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere. )) 6. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. COMMENTO Pag. 13 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO L’art. 4 della L. 78/2014 introduce sul DURC disposizioni volte alla “smaterializzazione” del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), attraverso una semplificazione dell’attuale sistema di adempimenti richiesti alle imprese per la sua acquisizione. In particolare, si prevede che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL (e, per le imprese operanti nel settore dell'edilizia, delle Casse edili), avvenga, da parte di chiunque vi abbia interesse, in tempo reale e con modalità esclusivamente telematiche, attraverso un’interrogazione negli archivi dei citati enti che ha una validità di 120 giorni a decorrere dalla data di acquisizione. La puntuale definizione della nuova disciplina della materia è rimessa a un decreto interministeriale, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge. ART. 5 DELLA L. 78/2014 1. All'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per ((la concessione del beneficio )) della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, (( n. 448, come rideterminato dall'articolo 1, )) comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, e' pari ad euro 15 milioni annui.». (( 1-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole da: «e' del 25 per cento» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e' del 35 per cento.»; b) il terzo periodo e' soppresso. 1-ter. Al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e il monitoraggio costante delle risorse impiegate, i contratti di solidarieta' sottoscritti ai sensi della normativa vigente sono depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. )). COMMENTO L’art. 5 della L. 78/2014 stabilisce che saranno emanati da uno specifico decreto interministeriale i criteri per l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni, già previste dalla legislazione vigente, per i contratti di solidarietà, innalzando da poco più di 5 a 15 milioni di euro, a decorrere dal 2014, il relativo limite di spesa nell’ambito del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. Inoltre, viene fissata al 35 % la riduzione della contribuzione previdenziale per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20% (eliminando le precedenti differenziazioni su base territoriale e le maggiori riduzione previste in relazione a percentuali di riduzione dell’orario di lavoro superiori al 30%). Pag. 14 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO ART. 6 DELLA L. 78/2014 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. COMMENTO L’art. 6 della L. 78/2014 dispone, come di consueto, in ordine alla pubblicazione e all’entrata in vigore della legge. Pag. 15 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO APPROFONDIMENTO L. 78/2014: apprendistato e piano formativo individuale di R. Staiano2 Sommario 1. PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE: NOZIONE 2. PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE E SANZIONE PER LE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO 3. PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE E SANZIONE AMMINISTRATIVA 1. Piano formativo individuale: nozione Il piano formativo individuale, c.d. PFI, è un documento allegato al contratto di apprendistato, il cui contenuto specifico della formazione è definito sulla base di formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva, dagli accordi o dagli enti bilaterali. L’art. 2 della L. 78/2014 modifica l’art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 167/2011, il quale prevede modalità semplificate di redazione del piano formativo individuale (per il quale il testo-originario del decreto-legge faceva venir meno l’obbligo previgente di redazione in forma scritta), sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. In tal modo, è eliminata la possibilità di redigere il PFI entro 30 giorni dall’assunzione. Il D. Lgs. 167/2011 prevede per l’apprendista, come si è già detto, l’obbligo formativo, che si può così distinguere: a) Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è - art. 3 del D. Lgs. 167/2011 - rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: 1) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 2) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e 2 Rocchina Staiano, Avvocato e docente a Teramo. Pag. 16 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 3) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni3. Infatti, in attuazione di ciò è stato emanato l’accordo 15 marzo 2012, n. 58; b) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta - art. 4 del D. Lgs. 167/2011 - sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. In ordine alla durata della formazione in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, vi è da chiedersi se siano legittime quelle clausole della contrattazione collettiva – ad esempio art. 14, punto 3, dell’accordo per la disciplina contrattuale dell’apprendistato nel settore turismo del 17 aprile 2012 – che prevedono una riduzione dell’impegno formativo in caso di verifica del Piano Formativo Individuale (PFI) ad opera dell’ente bilaterale e del rispetto integrale delle condizioni di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo accordo che richiede “l’integrale applicazione delle disposizioni del presente contratto ed in particolare di quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazioni continua. La risposta è stata data dall’interpello 19 ottobre 2012, n. 34, il quale, rifacendosi all’art. 4 del D. Lgs. 167/2011, ritiene che è evidente che alle parti sociali è affidata l’individuazione della “durata della formazione”, ma ciò esclusivamente in funzione della “età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire”. In altri termini è possibile prevedere che la durata standard del monte ore formativo sia ridotta, ad esempio, se il lavoratore abbia 29 anziché 18 anni o qualora abbia avuto esperienze professionali analoghe a quella oggetto del contratto di apprendistato. Non appare invece in linea, né con le disposizioni del D. Lgs. 167/2011, né con i principi costituzionali di parità di trattamento, né con quelli comunitari sulla libera concorrenza prevedere una riduzione del monte ore di formazione esclusivamente basandosi su elementi del tutto estranei alla età dell’apprendista o al fabbisogno formativo utile al raggiungimento della qualifica contrattuale. Le riduzioni previste dalla contrattazione collettiva in funzione della semplice “validazione” del PFI da parte dell’ente bilaterale o alla adesione allo stesso ente non possono pertanto ritenersi efficaci sotto il profilo pubblicistico. Ne consegue che, in tali ipotesi, il personale ispettivo potrà correttamente impartire il provvedimento di disposizione previsto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 167/2011, 3 R. Staiano, Manuale pratico dei nuovi contratti di lavoro, Maggioli, 2014, II ed., p. 98. Pag. 17 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO qualora ne ricorrano tutte le condizioni, ordinando una integrazione del PFI e della formazione non effettuata; c) Apprendistato di alta formazione e di ricerca: la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica4. 2. Piano formativo individuale e sanziono distinte per tipologie di apprendistato Nonostante la modifica sul piano formativo dalla L. 78/2014, non è stata “toccata” la parte relativa alle sanzioni disciplinari. Sul punto, l’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 167/2011 sanziona l’inadempimento nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità previste per le single tipologie di apprendistato. Di conseguenza, rimane valida anche la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5 del 2013, la quale individua l’ambito della responsabilità datoriale, distinguendo in base alla tipologia di apprendistato: a) Apprendistato per la qualifica ed il diploma In caso di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale la responsabilità del datore di lavoro si configura nell’ipotesi in cui lo stesso non consenta al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all’azienda previsti dalla regolamentazione regionale e/o non effettui quella parte di formazione interna eventualmente prevista dalla stessa regolamentazione regionale. Ciò presuppone tuttavia che i percorsi formativi esterni all’azienda, oltre ad essere stati disciplinati, siano stati anche di fatto “attivati”. In assenza della loro attivazione il datore di lavoro non potrà infatti essere ritenuto “esclusivamente” responsabile dell’obbligo formativo in questione, con la conseguente inapplicabilità della disposizione sanzionatoria di cui al citato art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011. In tali casi resterebbero in capo al datore di lavoro gli eventuali adempimenti di 4 R. Staiano, Manuale pratico dei nuovi contratti di lavoro, Maggioli, 2014, II ed., p. 98. Pag. 18 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO carattere amministrativo previsti dalla Regione ai fini del coinvolgimento dell’apprendista nei percorsi formativi. Qualora, viceversa, i percorsi formativi siano stati attivati e il datore di lavoro non abbia posto in essere i citati adempimenti di carattere amministrativo, il personale ispettivo sarà tenuto ad applicare la procedura sanzionatoria di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011 provvedendo, laddove possibile, alla emanazione di una disposizione. Occorre ancora precisare che l’eventuale attivazione dei percorsi formativi regionali solo dopo l’avvio del rapporto di apprendistato (ad esempio dopo un anno dall’inizio del rapporto) non comporterà automaticamente un obbligo di “recupero”, in capo al datore di lavoro, di tutta la formazione non effettuata nel periodo antecedente, ferma restando la possibilità, da parte delle 3 Regioni, di disciplinare specificatamente gli obblighi formativi concernenti i rapporti di apprendistato già avviati. b) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere In relazione al contratto di apprendistato professionalizzante le responsabilità legate al corretto adempimento degli obblighi formativi vanno inquadrate diversamente a seconda che si tratti di formazione trasversale o di formazione di tipo professionalizzante o di mestiere. Per quanto concerne la formazione trasversale, poiché quest’ultima è disciplinata e gestita dalle Regioni, è possibile rinviare a quanto già chiarito in relazione al contratto di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale. Al riguardo è solo possibile precisare che: - laddove la Regione decida di rendere facoltativa tale formazione, in assenza della configurabilità di un vero e proprio obbligo, in caso di mancata formazione non è possibile l’adozione di un provvedimento di carattere sanzionatorio e quindi della disposizione; - laddove il contratto collettivo di riferimento scelga di rimettere al datore di lavoro l’obbligo di erogare anche la formazione trasversale, nelle more dell’intervento della Regione, non potrà non ravvisarsi un corrispondente “ampliamento” delle responsabilità datoriali e pertanto dei connessi poteri sanzionatori in capo al personale ispettivo. Quanto alla formazione di tipo professionalizzante o di mestiere è sufficiente ribadire quanto già chiarito con circ. n. 29/2011, secondo cui la responsabilità del datore di lavoro si potrà configurare nell’ipotesi in cui lo stesso non effettui la formazione interna in termini di “quantità”, contenuti e modalità previsti dal contratto collettivo e declinati nel piano formativo individuale. C) Apprendistato di alta formazione e ricerca Quanto all’apprendistato di alta formazione e ricerca, l’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 167/2011 stabilisce anzitutto che “la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato (…) è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico”. In tale ipotesi è possibile dunque rinviare alle medesime considerazioni svolte in relazione al contratto di apprendistato per la Pag. 19 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO qualifica o per il diploma professionale. È cioè possibile adottare provvedimenti di carattere sanzionatorio – previa disposizione, ove possibile – solo laddove, una volta disciplinati ed attivati i percorsi formativi, il datore di lavoro non ponga in essere tutti quegli adempimenti di carattere amministrativo volti a consentire il corretto svolgimento del percorso formativo. Il comma 3 del citato art. 5 stabilisce tuttavia che “in assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede” (trattasi di “istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico”). In tali ipotesi il personale ispettivo avrà come unico parametro di riferimento, ai fini della individuazione responsabilità datoriali, le citate convenzioni, rispetto alle quali occorrerà distinguere: - da un lato la formazione esterna, rispetto alla quale il datore di lavoro rimane responsabile nei limiti di cui si è già detto in relazione alle precedenti tipologie di apprendistato; - dall’altro la “quantità”, i contenuti e le modalità della formazione interna, rispetto alla quale il personale ispettivo deve operare analogamente a quanto avviene in relazione agli accertamenti sullo svolgimento della formazione in apprendistato professionalizzante o di mestiere. 3. Piano formativo individuale e sanzione amministrativa In caso di applicazione della sanzione di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011 il personale ispettivo, oltre ad effettuare le relative comunicazioni all’Istituto, adotterà le consuete sanzioni amministrative legate al “disconoscimento” del rapporto di apprendistato ed alla sua riconduzione a quella che costituisce “la forma comune di rapporto di lavoro”. Va infatti precisato che, sebbene l’apprendistato rappresenti già un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il suo “disconoscimento” determina importanti conseguenze quantomeno sotto il profilo del computo del lavoratore nell’ambito dell’organico aziendale. Pertanto, la violazione degli adempimenti amministrativi (quantomeno di quello relativo alla comunicazione al Centro per l’impiego e della consegna di una sua copia al lavoratore) non può non rilevare sotto il profilo sanzionatorio. Pag. 20 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO APPROFONDIMENTO L. 78/2014: apprendistato e stabilizzazione di R. Staiano5 Sommario 1. TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO 2. ONERE DI STABILIZZAZIONE ED EVOLUZIONE NORMATIVA 1. Tipologie di apprendistato L’art. 1 del D. Lgs. 167/2011 articola l’apprendistato in tre diverse tipologie contrattuali: a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale6; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque 5 6 Rocchina Staiano, Avvocato e docente a Teramo. Così l’art. 3 del D. Lgs. 167/2011. Pag. 21 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano7 individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento8; c) apprendistato di alta formazione e ricerca: Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della L. 144/1999, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 7 del D.P.R. 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età9. Infine, l’art. 7, comma 4, del D. Lgs. 167/2011 stabilisce che “ai fini della loro qualificazione o della riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità”. 2. Onere di stabilizzazione ed evoluzione normativa Secondo la L. n. 92/2012, che ha introdotto il nuovo art. 2, comma 3 bis, del D. Lgs. 167/2011, con esclusivo riferimento ai datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro10. Per i primi 36 mesi dall’entrata in vigore della L. n. 92/2012 11 tale percentuale è fissata al 30%; ciò, dunque, comporta che a far data dal 18 luglio 2012 e in relazione alle nuove assunzioni di apprendisti occorre verificare se il numero dei rapporti “trasformati” nel corso dei 36 mesi precedenti tale assunzione sia almeno pari al 30% dei rapporti avviati nello stesso periodo. Da notare, inoltre, che quella del 30% è una percentuale minima che tuttavia, a partire dal 2015, non sarà più sufficiente per rispettare gli oneri di stabilizzazione. Come già chiarito con circ. n. 18/2012, infatti, a decorrere dal 18 luglio 2015 la percentuale di stabilizzazioni da rispettare sarà del 50% e andrà, anche in tal caso, verificata in relazione ai periodi formativi venuti a scadenza nei 36 mesi 7 Il riferimento della norma alla "figura dell'artigianato" vuole indicare - interpello, 26 ottobre 2011, n. 40 - tutti quei soggetti che operano nel campo artigiano e che, evidentemente, non possono limitarsi alle figure individuate esclusivamente dalla contrattazione degli artigiani. A titolo esemplificativo è possibile infatti pensare a tutte quelle piccole attività commerciali che, soprattutto in luoghi turistici, creano gli stessi prodotti che immettono sul mercato e che pertanto impiegano personale che necessita di una particolare professionalità ed esperienza. Per tutte queste figure - previste nell’ambito dei diversi contratti collettivi del Terziario, del Turismo/Pubblici Esercizi e delle aziende di Panificazione - i cui contenuti competenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, si ritiene pertanto possibile l’attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi massimi di 5 anni. 8 V. art. 4 del D. Lgs. 167/2011. 9 Art. 5 del D. Lgs. 167/2011. 10 V. R. Staiano, Commento alla L. 92/2012 e successive modifiche, Maggioli, 2012. 11 La L. 92/2012 è entrata in vigore il 18 luglio 2012. Pag. 22 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO precedenti. Stabilisce ancora il Legislatore che dal computo della predetta percentuale sono esclusi irapporti cessati per: recesso durante il periodo di prova; dimissioni; licenziamento per giusta causa. Inoltre, qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Va ricordato che prima dell’intervento della L. n. 92/2012 esisteva già un diverso onere di stabilizzazione; infatti, l’art. 2, comma 1 lett. i), del D. Lgs. 167/2011 affida alla contrattazione collettiva interconfederale o nazionale il compito di prevedere la “possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato". In tal senso uno dei primi contratti che ha declinato la nuova disciplina dell’apprendistato - il contratto Confprofessioni del 29 novembre 2011 - ha ad esempio previsto che per l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. Il contratto Confcommercio del 24 marzo 2012 ha invece stabilito, con specifico riferimento ai contratti di apprendistato professionalizzante, che le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno l’80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti, “ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l’intero periodo di apprendistato presso le medesime”. Analoga disposizione è inoltre contenuta nel contratto Confesercenti del 28 marzo 2012 e nel contratto Federturismo del 14 maggio 2012. In relazione a tali discipline è stato già chiarito che: per i datori con meno di 10 dipendenti andrà rispettata esclusivamente la clausola di stabilizzazione prevista dal CCNL; per i datori di lavoro con almeno 10 dipendenti andrà invece rispettata esclusivamente la clausola di stabilizzazione legale. In tutti i casi, per espresso dettato dell’art. 2, comma 3 bis, ultimo periodo, il superamento dei limiti comporterà la “trasformazione” del rapporto in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione (senza tuttavia applicazione della sanzione di cui all’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 167/2011 ricollegabile esclusivamente ad un inadempimento sul piano formativo). A tal fine il personale ispettivo non potrà non seguire un criterio “cronologico” per l’individuazione delle unità da considerare quali “normali” lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Va poi evidenziato che il datore di lavoro che non abbia stabilizzato alcun lavoratore o perché privo di personale apprendista o perché, nel periodo considerato, non sia venuto a “scadenza” Pag. 23 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO nessun apprendistato, non è evidentemente soggetto a particolari limitazioni in ordine a nuove assunzioni, ferme restando quelle di carattere numerico. Sul punto è sufficiente ricordare che la formulazione normativa introduce detti oneri di stabilizzazione al fine di procedere alla “assunzione di nuovi apprendisti”, presupponendo pertanto che il datore di lavoro abbia attivato, in passato, contratti di apprendistato. Infine, l’art. 2 della L. 78/2014 ha modificato la disposizione relativa alla stabilizzazione degli apprendisti (ossia la loro assunzione con contratto a tempo indeterminato a conclusione del periodo di apprendistato). In particolare, la L. 78/2014 riduce gli obblighi previsti dalla legislazione previgente ai fini di nuove assunzioni in apprendistato (obbligo di stabilizzazione del 30% degli apprendisti nelle aziende con più di 10 dipendenti), da un lato circoscrivendo l’applicazione della norma alle sole imprese con più di 50 dipendenti, dall’altro riducendo al 20% la percentuale di stabilizzazione (nel testo originario del decreto-legge gli obblighi di stabilizzazione previgenti erano stati del tutto soppressi; nel testo approvato dalla camera l’obbligo di stabilizzazione si applicava solo alle imprese con più di 30 dipendenti). Pag. 24 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO LE RISPOSTE DELL’ESPERTO L'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA’ INTRODUZIONE L'INAIL provvede all’accertamento della disabilità, al rilascio della certificazione nella quale si specifica che l’interessato non può fruire del collocamento obbligatorio per la perdita di ogni capacità lavorativa e all’attivazione immediata delle procedure per l’erogazione dell’assegno di incollocabilità. La prestazione economica, integrativa/assistenziale dell’assegno di incollocabilità spetta: - in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale denunciati fino al 31.12.2006, ai titolari di rendita con un grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) e di età non superiore ai limiti pensionabili stabiliti per legge; - in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale denunciati dal 1° gennaio 2007, ai titolari di rendita con un grado di menomazione dell'integrità psicofisica, danno biologico, superire al 20% riconosciuto secondo le tabelle allegate all'art. 13 del D. Lgs. 38/2000e di età non superiore ai limiti pensionabili stabiliti per legge "legge 27 decembre 2006, n. 296 art. 1 (finanziaria 2007)". INDICE DELLE DOMANDE 1. Cosa è l’assegno di incollocabilità? 2. Qual è l’importo dell’assegno di incollocabilità? 3. Quali sono decorrenza e durata di tale assegno? 4. Cosa si deve fare per ottenere l’assegno di incollocabilità? 5. Quali sono le modalità di pagamento dell'assegno? DOMANDE E RISPOSTE D.1. COSA E’ L’ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA’? R.1. È una prestazione economica assegno versato erogata mensilmente dall’Inail agli invalidi del lavoro che si trovino nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria, adeguatamente certificata dal centro medico legale della sede competente. Per averne diritto, è Pag. 25 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO necessario che il lavoratore abbia un grado di inabilità, provocato da infortuni sul lavoro o malattia professionale, non inferiore al 34% (secondo la tabella allegata al all’articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124), per eventi accaduti fino al 31 dicembre 2006. Nel caso di eventi verificatisi a partire dal primo gennaio 2007, è indispensabile grado di menomazione dell’integrità psicofisica superiore al 20%, sulla base delle tabelle allegate all’articolo13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38. D.2. QUAL E’ L’IMPORTO DELL’ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA’? R.2. L’importo dell’assegno è rivalutato di anno in anno attraverso un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali D.3. QUALI SONO LA DECORRENZA E LA DURATA DELL'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA'? R.3. L’assegno è erogato dal mese successivo alla presentazione della richiesta e dura fino al compimento dei 65 anni, a meno che, nel frattempo, non si siano verificate variazioni nella condizione di incollocabilità. D.4. COSA SI DEVE FARE PER OTTENERE L’ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA’? R.4. Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d’appartenenza. La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità. In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione. Una volta accertati i requisiti, il centro medico della sede Inail competente ne verificherà l’esistenza con una visita medica. In caso di esito positivo, sarà comunicata all’assicurato l’accettazione della richiesta. Nel caso in cui la richiesta non venga accolta, la sede specificherà all’interessato le motivazioni tramite posta. D.5. QUALI SONO LE MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL'ASSEGNO? R.5. Il pagamento può avvenire: con accredito su conto corrente bancario o postale; con accredito su libretto di deposito nominativo bancario o postale (escluso per il settore navigazione); con carta prepagata dotata di codice Iban; per il tramite degli Istituti di credito convenzionati con l'Inps, per i titolari di rendita che riscuotono all'estero (escluso per il settore navigazione); con assegno (escluso per il settore navigazione) o in contanti allo sportello postale o bancario (solo per importi inferiori a 1.000,00 euro). Pag. 26 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO DOCUMENTAZIONE NAZIONALE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare 12 maggio 2014, ha dato informazioni sulle modalità attuative dell’articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16. Il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", convertito, con modificazioni, nella legge 2 maggio 2014, n. 68, all’articolo 4 definisce "Misure conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi", individuando un percorso guidato per recuperare in via graduale le somme attribuite al di fuori dei vincoli economici e normativi prescritti per la contrattazione integrativa. La disposizione interviene a fronte di alcune criticità connesse all’applicazione delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali, in sede di contrattazione integrativa, nelle regioni e negli enti locali. Residuano, tuttavia, numerose altre criticità, segnalate al Governo anche dall’Associazione nazionale dei comuni italiani, che derivano principalmente dalla particolare complessità e stratificazione della disciplina legislativa di riferimento e di quella contrattuale - in questo come in altri comparti di contrattazione collettiva - caratterizzata peraltro dall’assenza di rinnovi. Vi sono state anche recenti verifiche amministrativo-contabili condotte dai servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 60, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno riguardato anche la corretta costituzione (corretta quantificazione) e l’utilizzo (erogazione delle indennità accessorie) del fondo per la contrattazione decentrata. Per consentire il riordino e la semplificazione della complessiva disciplina in materia di costituzione e utilizzo dei fondi di amministrazione e fornire criteri per la corretta e uniforme attuazione di quanto previsto dal citato articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2014, il Governo intende proporre l’immediata costituzione, presso la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un comitato temporaneo composto dai rappresentanti delle competenti amministrazioni centrali, regionali e locali, con il compito di fornire indicazioni applicative, nei tempi più rapidi possibili, anche attraverso proposte di disposizioni normative o finalizzate alla redazione di direttive all’Aran, in materia di trattamento retributivo accessorio del personale delle regioni e degli enti locali. Nelle more della definizione delle suddette indicazioni da parte del comitato, è rimessa agli organi di governo degli enti una prima valutazione delle modalità attuati ve dell’articolo 4 del citato decreto-legge, finalizzata ad assicurare la continuità nello svolgimento dei servizi necessari e indispensabili, anche attraverso l’applicazione, in via temporanea e salvo recupero, delle clausole dei contratti integrativi vigenti, ritenuti indispensabili a tal fine. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione 8 maggio 2014, n. 77217, porta a conoscenza il contenuto della nota del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 6-3-2014, n. 16304, con la quale la medesima Amministrazione ha risposto alla nota n. 8698 del 20-2-2014 della Direzione relativa all’obbligatorietà dell’iscrizione al Registro delle Imprese per gli imprenditori agricoli esercenti l’attività di vendita dei prodotti agricoli provenienti dai propri fondi. Al riguardo era stato sollevato un dubbio da parte di un’amministrazione locale che aveva evidenziato il caso di un soggetto che aveva dichiarato di non essere obbligato all’iscrizione presso la sezione speciale del Registro in discorso in quanto presentava un fatturato annuo inferiore ai 7.000 euro ai sensi dell’articolo 2 della legge 25 marzo 1997, n. 77. La scrivente, con la predetta nota, ha richiamato l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il quale Pag. 27 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO nel disciplinare l’esercizio dell’attività di vendita degli imprenditori agricoli, dispone l’obbligatorietà per gli stessi dell’iscrizione nel Registro delle Imprese. Ha richiamato, altresì, quanto chiarito dall’Ufficio Legislativo del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con nota del 27 settembre 2006, n. 8425, ovvero l’obbligo dell’iscrizione "... alla camera di commercio a coloro che intendono esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione" e che "... l'iscrizione alla camera di commercio non è necessaria qualora la vendita avvenga all’interno del fondo dell’azienda di produzione o nelle zone limitrofe". In via generale ha inoltre evidenziato che sebbene l’articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77, nel fare riferimento all’articolo 34, comma 4 (oggi comma 6) del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, preveda l’esenzione dall’iscrizione nel medesimo Registro da parte dei produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o che in caso di inizio di attività prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, tale esenzione non possa comunque applicarsi nel caso di vendita su aree pubbliche prevalendo in tal caso quanto espressamente disposto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Con la nota citata in premessa il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, concordando sull’interpretazione fornita dalla scrivente Direzione, ha ulteriormente precisato quanto si riporta. "Il sistema della vendita diretta dei prodotti agricoli trova la propria fonte normativa primaria nell’art. 4 del d.lgs. n. 228/2001 e s.m.i., e nell’art. 1, comma 1065, della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), prodromica del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22.11.2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29.12.2007. L'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n.. 228/2001 stabilisce espressamente che la vendita può essere esercitata dall’imprenditore agricolo singolo od associato. In entrambi i casi è necessario che l'esercente sia dotata di partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 8 della legge n. 580/93). Difatti l’art. 4, comma 3, prevede che nella comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione, devono essere indicate "oltre alle generalità del richiedente, dell’iscrizione al Registro delle Imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, anche la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla. Parimenti, l’art. 2, comma 1, del DM Mipaf del 20.11.2007 dispone che: "Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all’art. 1 gli imprenditori agricoli iscritti nel Registro delle Imprese di cui all’art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580". Pertanto, l’agricoltore che opera in regime di esonero (volume di affari inferiore a 7.000 euro all’anno e costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli) deve obbligatoriamente essere iscritto al Registro delle Imprese qualora intenda esercitare la vendita diretta dei propri prodotti su aree pubbliche. Si rappresenta, inoltre, che non si applicano le norme generali sul commercio agli imprenditori agricoli che intendano vendere i propri prodotti direttamente ai privati (non è richiesta la licenza commerciale), fermo restando il rispetto delle norme in materia di igiene e sanità degli alimenti". REGIONI La Regione del Veneto sostiene l'occupazione giovanile e incentiva nuove assunzioni: il progetto "Welfare to Work" per le politiche di reimpiego ha l'obiettivo di offrire ai giovani l'opportunità di un tirocinio e favorirne così l'inserimento o il reinserimento lavorativo. L'iniziativa prevede l'avvio di percorsi di tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo in azienda organizzati dai Centri per l'impiego del Veneto e destinati ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, inoccupati e disoccupati, che non percepiscano indennità o sussidi di disoccupazione, e che siano domiciliati in Veneto. I percorsi, della durata massima di sei mesi, prevedono una borsa lavoro complessiva di 2.400 euro (400 euro al mese) che sarà erogata mensilmente al tirocinante da parte dell'INPS. Sono a disposizione 200 tirocini per ciascuna provincia a esclusione di Belluno e Rovigo (120) per un totale di 1.240 attivazioni sul territorio regionale. I tirocini saranno avviati fino a esaurimento dei fondi disponibili. I giovani interessati a fare un'esperienza di tirocinio devono recarsi presso il Centro per l'impiego (CPI) del proprio domicilio per effettuare un primo colloquio. Anche le imprese venete che intendono ospitare uno o più percorsi di tirocinio devono rivolgersi Pag. 28 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO ai CPI. L'iniziativa prevede un incentivo per le aziende che assumono i tirocinanti prima della fine del percorso: le risorse residue della borsa lavoro non riconosciute al destinatario verranno attribuite all'impresa se l'assunzione avviene con un contratto di lavoro della durata di almeno 6 mesi (sono esclusi i contratti in somministrazione o a chiamata). Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai Centri per l'Impiego presenti sul territorio. L'iniziativa è promossa dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Italia Lavoro S.p.A. e la Regione del Veneto, in collaborazione con le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza, Verona e Venezia. E’ stata pubblicata in G.U., serie Speciale - Regioni, n. 20 del 17 maggio 2014, il Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 24 marzo 2014, n. 47, che contiene il Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 14 maggio 2012, n. 101 (Regolamento di disciplina dell'offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247)). E’ stata pubblicata in G.U., serie Speciale - Regioni, n. 20 del 17 maggio 2014, la Legge Regionale Piemonte, 18 aprile 2014, n. 5, che contiene interventi urgenti di adeguamento normativo. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte I.R.E.S. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12) ed alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario). E’ stata pubblicata in G.U., serie Speciale - Regioni, n. 20 del 17 maggio 2014, la Legge Regionale Liguria, 13 marzo 2014, n. 5, che contiene modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia. E’ stata pubblicata in G.U., serie Speciale - Regioni, n. 20 del 17 maggio 2014, la Legge Provinciale Bolzano, 7 aprile 2014, n. 1, che contiene le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. (Legge finanziaria 2014). Pag. 29 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO NORMATIVA CONTRATTUALE CCNL Il 13 maggio 2014, Tra le associazioni datoriali: CNA Comunicazione e Terziario-Avanzato, CONFARTIGIANATO Comunicazione, CASARTIGIANI, CLAAI e le organizzazioni sindacali dei lavoratori: SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL si è convenuto sul seguente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL Area Comunicazione del 25 ottobre 2010 per i dipendenti delle imprese del settore della Comunicazione. Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2013 ed ha scadenza il 31 dicembre 2015. L’accordo di rinnovo prevede le seguenti principali novità normative contrattuali: A) Sfera di applicazione: Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica: alle imprese artigiane così come definite dalle normative vigenti ed ai consorzi imprese artigiane; alle micro-imprese non artigiane così come definite dalle normative vigenti ed ai consorzi di queste; alle piccole e medie imprese ed ai consorzi di imprese; operanti nei seguenti settori: arti grafiche; prestampa; stampa (tradizionale e digitale); legatoria; serigrafia; editoria; cartotecnica; grafica pubblicitaria; grafinformatica; studi di progettazione tecnico-grafica; fotografia, videofotografia ed affini; eliografie; copisterie; servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e sviluppo di software, implementazione e manutenzione di hardware (rientrano in tale attività quelle nelle quali l'implementazione e manutenzione di hardware risulta strumentale all'erogazione di servizi informatici); la progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione ed assistenza di software di qualunque tipo e natura (gestionale, multimediale, di comunicazione, web ed affini); l'assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, la manutenzione di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, ICT (rientrano in tale attività quelle nelle quali la commercializzazione dei prodotti risulta strumentale all'erogazione di servizi informatici); i servizi, anche innovativi, rientranti nell'ambito di attività di consulenza (informatica, organizzativa, alle imprese, direzionale, qualità ed affini); le ricerche di mercato economiche, i sondaggi di opinione e telemarketing, call center, agenzie certificati e disbrigo pratiche, organizzazione eventi, interpretariato; la produzione e gestione di servizi multimediali e di rete e della relativa apparecchiatura, commercio elettronico. Resta inteso che il presente CCNL si applica altresì ai dipendenti dalle confederazioni datoriali dell'artigianato a tutti i livelli, nonché dai loro enti e/o società costituiti, partecipati o promossi. B) Classificazione professionale: I lavoratori addetti ai settori previsti dalla sfera di applicazione sono inquadrati in una classificazione unica articolata in otto livelli retributivi. La presente classificazione è basata su declaratorie generali con le quali vengono definiti i criteri per l'inquadramento dei lavoratori nei singoli livelli e su profili professionali con i quali vengono esemplificati i contenuti delle prestazioni lavorative in essi considerate. L'inquadramento dei quadri, impiegati, operai che, secondo il sistema di classificazione unica prevista dal presente contratto trova attuazione in sede aziendale, è teso a garantire ai lavoratori il conseguimento della professionalità ed una ulteriore valorizzazione delle capacità professionali, anche attraverso percorsi formativi che conducano a forme di polifunzionalità/competenze coerenti con l'organizzazione del lavoro delle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, dell'organizzazione del lavoro e della produttività. Per specifiche figure professionali, i cui profili siano previsti in più livelli ai fini dell'inquadramento aziendale, all'atto della assunzione, si farà riferimento all'anzianità professionale già acquisita nel settore e alle mansioni corrispondenti alle competenze specificate nelle diverse declaratorie. Le esemplificazioni previste dai profili sono indicative e non esaustive, nel senso che esse costituiscono un riferimento analogico anche per figure professionali eventualmente Pag. 30 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO non indicate e/o non previste e prevedibili attualmente; in tal caso saranno le declaratorie ad indicare il riferimento al livello professionale di appartenenza. Livello 1° A Lavoratori con responsabilità direttive aventi discrezionalità di poteri nella gestione aziendale e/o nelle trattative con i committenti esterni, e con responsabilità nel conseguire gli obiettivi prefissati. Lavoratori con elevata capacità gestionale che operano nel limiti delle strategie generali dell'impresa, ne coordinano, organizzano e sviluppano gli obiettivi attraverso attività di elevata specializzazione, di rilevante importanza e responsabilità operando anche nella ricerca e progettazione ai fini dello sviluppo dell'impresa. Profili: quadri Livello 1° B Lavoratori muniti di approfondite conoscenze tecnico-pratiche che nell'ambito tecnico o amministrativo siano chiamati ad esplicare in modo prevalente mansioni di coordinamento, di lavoratori/trici o risorse aziendali, nelle diverse fasi di lavorazione, nel quadro delle direttive loro impartite con autonomia gestionale e decisionale e con responsabilità di direzione esecutiva sull'intera struttura aziendale o sul settore di appartenenza. Profili : Responsabile amministrativo ;Responsabile e coordinatore di segreteria ;Responsabile di settore/comparto ;Impiegato con mansioni di coordinamento degli addetti al settore ;Impiegati tecnici ;Capotecnico, responsabile letterario di casa editrice; responsabili: del servizio clienti (account manager), del servizio creativo (art director), di produzione (anche multimediali di casa editrice), dei mezzi (media planner), di ricerca e sviluppo, della formazione, del marketing, della sicurezza informatica, del sistema qualità, delle vendite, analista programmatore; il grafico che è responsabile della progettazione delle opere editoriali (librarie, periodiche, ecc. comprese quelle A multimediali "on-line" e "offline") o pubblicitarie, comprese quelle multimediali "on-line" e "off-line", e ne controlla la realizzazione anche potendosi avvalere del lavoro di altri grafici Livello 2° Lavoratori che nell'ambito tecnico o amministrativo siano chiamati ad esplicare, con autonomia gestionale, particolari mansioni di responsabilità e di eventuale coordinamento e controllo di altri lavoratori nell'ambito di direttive loro impartite dal responsabile di settore intervenendo direttamente, con alto livello di specializzazione, nelle diverse fasi di lavorazione. Profili : Impiegati amministrativi ;Impiegato assistente addetto alla organizzazione e programmazione delle attività ;Impiegato di concetto, contabile, addetto paghe e contributi ; Impiegato che svolge il lavoro in autonomia (contabilità, clienti, fornitori) Impiegati tecnici ;Grafico (creativo, editoriale, pubblicitario, multimediale); disegnatore litografo (ideazione, progettazione e riproduzione immagini); responsabili: del coordinamento di più reparti e/o servizi esterni (video-fotografici), di call center, di telemarketing, di rete, di hardware e software; di sistemi e sistemi di rete, di operatori su sistemi elettronici per il trattamento di testi e immagini; capi progetto di: commessa, sicurezza, reti, eventi (C.P.O.); channel manager; consulenti: E.r.p., e-learning, database, gestione applicazioni, programmatore-analista; specialista di prodotto; tecnico assistenza clienti; web-master. Operai :Capo macchina stampa offset piana quadricolore ed oltre e capo macchina rotativa; operatore di sistemi elettronici per i processi di prestampa anche con funzioni di coordinamento; in cartotecnica: responsabile produzione; cromista finito. Livello 3° Pag. 31 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO Lavoratori che, nell'ambito delle istruzioni ricevute, con piena e completa responsabilità svolgono attività che richiedono un livello professionale superiore alla specializzazione, anche in ragione del contenuto tecnologico delle attrezzature e degli impianti utilizzati o in ragione della complessità delle procedure relative al sistema amministrativo adottato ovvero lavoratori che hanno accresciuto la loro professionalità essendo pertanto in grado di svolgere in piena autonomia e con responsabilità dei risultati e con compiti di coordinamento e di controllo esecutivo su altri lavoratori qualsiasi operazione che rientri nell'attività considerata. Impiegato amministrativo che nell'ambito della propria attività abbia requisiti per svolgere, con adeguata autonomia, la gestione contabile dell'azienda con completa conoscenza delle procedure e notevole pratica d'ufficio. Profili Impiegati amministrativi ;Impiegato di concetto con funzioni di assistenza ;Impiegato addetto alla gestione del personale ,Impiegato di concetto, contabile, addetto paghe e contributi ,Impiegati tecnici , Grafico esecutore (editoriale, pubblicitario, multimediale, illustratore, disegnatore); redattore testi pubblicitari; operatore di computergrafica; coordinatore di servizi di ripresa e sala di posa; correttore di bozze; in cartotecnica: addetto alla organizzazione di più reparti; addetto sicurezza informatica; assistenti ai responsabili: commerciale, marketing, sicurezza informatica, sistemista e sistemista di rete, di vendita, al capo progetto (anche di eventi), sistemista, E.r.p., channel manager, e-learning, data-base, applicazioni; integratore voce/dati; progettista di rete; analista; responsabile di call-center. Operai ;Addetto a sistemi complessi di fotoriproduzione ed incisione lastre ctp; operatore di sistemi elettronici per il trattamento di testo ed immagini; capo macchina stampa offset piana e/o rotativa quadricolore ed oltre; legatore con responsabilità di conduzione e controllo della catena completa di allestimento; lavoratore che opera su macchine da stampa il cui campo macchina sia classificato a livello superiore; in cartotecnica: lavoratore altamente specializzato che conduce e controlla macchine ed impianti muniti di calcolatore di processo con responsabilità del ciclo produttivo; lavoratore altamente specializzato addetto alla installazione, manutenzione e riparazione di gruppi o di parti meccaniche ed elettriche; operatore con compiti di coordinamento organizzativo di riprese fotografiche, video e/o registrazioni audio anche in esterni; stampatore che esegue autonomamente tutte le operazioni di sviluppo e stampa (anche manuale); ritoccatore; operatore di impianto complesso di sviluppo e stampa; addetto con responsabilità alla conduzione di impianti di riproduzione complessi con compiti di coordinamento degli addetti; tecnico riparatore di hardware. Livello 4° Lavoratori che, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute svolgono mansioni per le quali sono richiesti specifici gradi di specializzazione e di responsabilità operativa, ovvero che siano in grado di predisporre il lavoro impostando e utilizzando le attrezzature o gli impianti preposti e che, all'interno delle fasi lavorative loro assegnate, operino con autonomia e responsabilità di risultato degli obiettivi prefissati. Profili : Impiegati amministrativi Impiegato di concetto, responsabile di magazzino; Impiegato addetto ai rapporti con clienti o fornitori; Impiegato addetto alla gestione del personale, Impiegato addetto alla tenuta delle scritture contabili, paghe e contributi, Impiegati tecnici Addetto alla organizzazione di uno o più reparti; disegnatore (visualizer), illustratore, impaginatore creativo, grafico tecnico pubblicitario, ideatore di testi, operatore di computer grafica, web master, software engineering, addetti: audio-video, coordinamento servizio di riprese, coordinamento e predisposizione sale di posa, operatore di copisteria completo (sbobinature, correzione bozze, battitura testi); specialista di: prodotto, formazione clienti, marketing, vendite, web developer; operatore data-base; addetto con responsabilità di segreteria di eventi; responsabile Pag. 32 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO agenzie certificati e disbrigo pratiche; operatore di call center che, con piena professionalità, tramite canali telefonici e/o telematici svolge, con capacità di relazione interpersonale ed autonomia esecutiva, attività di informazione generale e/o supporto commerciale alla clientela. Operai Litografo, tipografo, serigrafo, stampatore su macchine digitali di complessa tecnologia, linotipista, monotipista, fotocompositore, fotoincisore, compositore a mano, lavoratore in grado di operare con elevata professionalità nei campi specifici di attività, foto litografo, restauratore di libri, conduttore di macchine automatiche di legatoria, responsabile conduttore di macchine bobst, addetto ad una catena completa di allestimento; addetto manutenzione e riparazione macchine ed impianti; operatore data-base, operatore con responsabilità delle attività di spedizione e ricevimento merci e materie prime che svolge la sua attività anche con l'ausilio di strumenti informatici; tecnico installatore hardware e sistemi operativi; web designer che in condizione di autonomia provvede alla creazione della grafica aziendale, all'aggiornamento dei siti web aziendali; addetto alle videoconferenza. Settore Fotografia: - operatore che realizza riprese video-fotografiche e registrazioni audio su indicazione; lavoratore che opera su macchine di sviluppo e stampa, addetto al montaggio, alla sincronizzazione, alle luci, responsabile allestimento per le riprese, foto-ceramista; - Addetto alla manutenzione che, con autonomia operativa e funzionale, interpretando schemi costruttivi e funzionali di particolare complessità, effettua sugli impianti, sulle apparecchiature e sui relativi strumenti, ogni tipo di intervento risolutivo, di natura elettrica, elettronica e meccanica, tale da richiedere elevate conoscenze teoriche e pratiche rispetto a tutte le specializzazioni indicate. - Lavoratore addetto ad attrezzature di stampa che in condizioni di totale autonomia funzionale attende a tutte le fasi del processo produttivo riferito alla stampa analogica e digitale (taratura iniziale, inquadratura, stampa del soggetto in misura predeterminata, controllo cromatico rispetto al campione, rifinitura e controllo di qualità) nonché a tutte le attività di manutenzione, revisione e messa a punto che consentono di assicurare l'efficienza dell'attrezzatura medesima. - lavoratore addetto a sistemi integrati complessi di sviluppo negativo e stampa su carta, che in condizioni di totale autonomia e responsabilità dei risultati è in grado di intervenire su tutte le fasi del sistema stesso comprese le attività di manutenzione, revisione e messa a punto, che consentano di assicurare l'efficienza dell'impianto stesso. - addetto al desktop publishing, in possesso di adeguata preparazione certificata da specifica formazione ed esperienza grafica e di impaginazione. In condizioni di totale autonomia e responsabilità, assembla e impagina immagini e testi, tramite l'utilizzo di software specifici intervenendo direttamente su tutti i livelli di ogni singolo file. - addetto alle sviluppatrici continue e a telai, negativo e diapositivo che, oltre a sviluppare in totale autonomia sia negativi che diapositive, intervenga nelle necessarie attività di controllo densitometrico e chimico, manutenzione, revisione e messa a punto che consentano di assicurare l'efficienza delle attrezzature medesime. - addetto alle stampatrici digitali ad inchiostro o toner che in totale autonomia provvede a tutte le fasi di lavorazione: acquisizione e gestione degli ordini; prestampa, tramite utilizzo di software specifici; manutenzione giornaliera e periodica dei sistemi di stampa con conoscenza specifica dell'hardware e del software dell'impianto di stampa; taratura dell'impianto di stampa. Livello 5° bis Lavoratori provenienti dai livelli professionali inferiori, secondo quanto previsto dalle relative declaratorie, che svolgano mansioni per le quali è richiesto un adeguato grado Pag. 33 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO di qualificazione e corrispondente esperienza e il cui svolgimento richieda particolari esperienze tecniche comunque acquisite. Tutti i lavoratori provenienti dal 2° gruppo dell'apprendistato e quelli provenienti dal 3° gruppo dopo la permanenza nel 5° livello per il periodo previsto (due anni) Profili Impiegati amministrativi ,Impiegato addetto alla compilazione e predisposizione della modulistica ,Impiegato addetto alla tenuta delle scritture contabili Impiegato d'ordine, commesso ,Impiegati tecnici Disegnatore, illustratore, bozzettista e grafico esecutivisti, impaginatore ed ideatore di testi, operatore di computer grafica; web master, software engineering, addetti: audiovideo, coordinamento servizio di riprese, coordinamento e predisposizione sale di posa, addetto a sbobinatura, correzione bozze, battitura testi; specialista di: prodotto, formazione clienti, marketing, vendite, web developer; operatore di data-base; addetto di segreteria e ricevimento di eventi; addetto agenzie certificati e disbrigo pratiche; operatore di call center che tramite canali telefonici e/o telematici svolge, secondo procedure standardizzate e predefinite, attività di informazione generale e/o supporto commerciale alla clientela (dopo 2 anni di permanenza al 5° livello). Operai ,Litografo, tipografo, serigrafo, operatore su macchine digitali, linotipista, monotipista, fotocompositore, fotoincisore, compositore a mano, lavoratore che esegue semplici lavori su macchina, fotolitografo, restauratore di libri, legatore e/o allestitore, fattorino/autista; conduttore di macchine o impianti cartotecnici, addetto alla lavorazione di allestimento cartotecnico, aiutante alla conduzione delle macchine, lavoratore addetto ad alimentazione, raccolta e confezione del materiale prodotto, lavoratore addetto alla manutenzione, legatore qualificato di cartotecnica, conduttore di carrelli o mezzi simili, fattorino/autista; addetto alla produzione di cartelloni pubblicitari, tecnico installatore; addetto alla ripresa video-fotografica e registrazione audio; addetto al montaggio video e/o fotomontaggio, alla sincronizzazione, alle luci, artbuyer (trovarobe), allo sviluppo e stampa, autista raccoglitore, fotoceramista; conduttore di macchina eliografica e/o fotocopiatrice anche a colori con specifiche conoscenze tecniche e mansioni di manutenzione; addetto alla posa in opera di cavi, finitura e cablaggio delle reti, bozzettista e grafico esecutivisti, impaginatore che svolgono la loro attività; compositore di testi anche con l'utilizzo di strumenti informatici. Settore Fotografia - addetto alla ripresa video-fotografica e registrazione audio; addetto al montaggio video e/o fotomontaggio, alla sincronizzazione, alle luci, artbuyer (trovarobe), allo sviluppo e stampa, autista raccoglitore, fotoceramista; - stampa fotografica digitale; Taglio - preparazione - rifilo - copertinatura e brossura montaggio calendari, canvas e gadget in genere. - rilegatura libri matrimoniali e costruzione copertine. ,- addetto all'assistenza clienti che in condizione di autonomia provvede a risolvere le richieste dei clienti di carattere tecnico e della gestione degli ordini, si occupa dell'assistenza software sia via mail che telefonica, si occupa della gestione dei chioschi, delle promozioni, della gestione del database web dei siti aziendali. Livello 5° Appartengono a questo livello, i lavoratori con formazione professionale che presuppone l'acquisizione, in ogni modo, dei richiesti gradi di qualificazione. Impiegati addetti ai servizi amministrativi che svolgono mansioni per le quali è richiesta una adeguata preparazione o corrispondente esperienza comunque acquisita. La permanenza a questo livello dei lavoratori, viene fissata in 24 mesi e ridotta a 12 per quelli provenienti dall'apprendistato - ad eccezione degli addetti al magazzino e/o dei lavoratori che svolgono semplici e generiche operazioni complementari - trascorso tale periodo, lavoratori saranno inquadrati automaticamente al livello 5° bis. Profili: Pag. 34 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO Impiegati amministrativi,Impiegato addetto al centralino,Impiegato addetto al disbrigo di commissioni presso enti o uffici ,Impiegato addetto alla tenuta delle scrittura contabili semplificate ,Impiegato d'ordine di prima assunzione, commesso ,Impiegati tecnici Disegnatore, illustratore, bozzettista e grafico esecutivisti, impaginatore ed ideatore di testi, operatore di computer grafica; web master, software engineering, addetti: audiovideo, coordinamento servizio di riprese, coordinamento e predisposizione sale di posa, addetto a sbobinatura, correzione bozze, battitura testi; specialista di: prodotto, formazione clienti, marketing, vendite, web developer; operatore data-base; addetto di segreteria e ricevimento di eventi; addetto agenzie certificati e disbrigo pratiche; operatore di call center che tramite canali telefonici e/o telematici svolge, secondo procedure standardizzate e predefinite, attività di informazione generale e/o supporto commerciale alla clientela. Operai ,Litografo, tipografo, serigrafo, stampatore su macchine digitali, linotipista, monotipista, fotocompositore, fotoincisore, compositore a mano, lavoratore che esegue semplici lavori su macchina, fotolitografo, tiraprove, legatore e/o allestitore, addetto al magazzino; conduttore di macchine o impianti cartotecnici senza preparazione, addetto alla lavorazione di allestimento cartotecnico, aiutante alla conduzione delle macchine, lavoratore addetto ad alimentazione, raccolta e confezione del materiale prodotto, lavoratore addetto a semplici e generiche operazioni di manutenzione, lavoratore addetto a lavorazioni di allestimento, lavoratore addetto al magazzino (imballatore, etichettatore, spedizioniere), conduttore di carrelli o mezzi simili, fattorino/autista su automezzi inferiori a 35 quintali di portata; addetto alla produzione di cartelloni pubblicitari, tecnico installatore, addetto alle riprese videofotografiche e registrazioni audio su indicazione; lavoratore che opera su macchine di sviluppo e stampa, addetto al montaggio, alla sincronizzazione, alle luci, a sviluppo e stampa, foto-ceramista. Livello 6° Appartengono a questo livello i lavoratori che non sono in possesso di alcuna qualificazione, nonché i lavoratori addetti ad attività che non richiedono particolare preparazione, esperienza o pratica. La permanenza a questo livello dei lavoratori viene fissata in 12 mesi, trascorso tale periodo - ad eccezione degli addetti alle pulizie, ed ai lavoratori di manovalanza comune, - i lavoratori passano automaticamente al 5° livello di inquadramento. Profili Addetto alle pulizie ,Custode,Fattorino Dichiarazione delle parti Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una apposita Commissione paritetica istituita dalle parti provvedere alla stesura del testo contrattuale e alla definizione delle figure professionali dei settori dell'ICT (Information and Communication Technology) C) Apprendistato: Le Parti considerano il contratto di apprendistato lo strumento privilegiato per il rilancio dell'occupazione giovanile. Il contratto di apprendistato, finalizzato alla formazione di figure professionali con competenze coerenti e utilizzabili nel contesto organizzativo, costituisce per le imprese dei settori della Comunicazione un istituto di qualità per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, nonché uno strumento indispensabile di trasmissione delle competenze e dei mestieri essenzialmente finalizzato alla sua positiva conclusione e consolidamento della posizione a tempo indeterminato. Ai sensi del D.Lgs. n. 167/2011 l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali. La disciplina dell'apprendistato professionalizzante è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente CCNL e da eventuali disposizioni stabilite da accordi e contratti regionali. Il contratto di apprendistato Pag. 35 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni. Ai sensi dell'art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 167/2011 per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo di formazione; la durata del periodo di apprendistato che coincide con il periodo di formazione; la retribuzione; il periodo di prova; il rinvio al Piano Formativo Individuale (PFI) ai fini della definizione del percorso formativo ed ogni altra indicazione contrattuale utile. Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il piano formativo individuale (PFI). Il contratto di apprendistato può essere instaurato per i profili dei lavoratori operai, intermedi ed impiegati dei livelli dal 1° al 5° livello e per le relative mansioni. Tra le parti può essere convenuto un periodo di prova da indicare nella lettera di assunzione, non superiore ai 4 mesi. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal rapporto di lavoro senza l'obbligo del preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o le giornate di lavoro effettivamente prestate. In caso di malattia insorta durante il periodo di prova l'apprendista ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 1 mese decorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto con le modalità del comma precedente. Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi. Analogamente sarà computato per intero il periodo di apprendistato eventualmente svolto per la qualifica e per il diploma professionale, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende dello stesso settore, l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti e la frequenza di quei corsi che siano obbligatori per legge. Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di apprendistato presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto. La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi. La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere: - 1° Gruppo (livelli 3°, 2°, 1°b, 1°a) durata: 5 anni - 2° Gruppo (livelli 4°, 5°bis) durata: 5 anni Per le seguenti figure professionali del Livello 5° bis la durata massima è di 3 anni: addetto alla sbobinatura di registrazioni audiovisive con l'interpretazione dei contenuti, correzione bozze, battitura testi. - 3° Gruppo (livello 5) durata: 4 anni Per le seguenti figure professionali del Livello 5° la durata massima è di 2 anni: addetto alla sbobinatura tecnica di registrazioni audiovisive, correzione bozze, battitura testi. Impiegati ,Per gli impiegati amministrativi di tutti i livelli di inquadramento la durata massima dell'apprendistato è di 3 anni. ,Per gli impiegati tecnici la durata massima è quella prevista dai rispettivi gruppi. Per gli impiegati addetti al centralino la durata massima è di 2 anni. Per le piccole e medie imprese la durata massima dell'apprendistato è ridotta a 3 anni a tutti gli effetti contrattuali, ivi compresi quelli retributivi. Pag. 36 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO Qualora a seguito del conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, le parti trasformino il contratto in "apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere" la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella prevista dal presente articolo. Resta inteso che qualora la durata dell'apprendistato per la qualifica o il diploma professionale sia pari alla durata del contratto di apprendistato professionalizzante, l'apprendista dovrà comunque svolgere un ulteriore periodo di apprendistato professionalizzante. In questo caso la durata massima è di 1 anno. Il periodo di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale è ritenuto utile ai fini della determinazione della progressione retributiva dell'apprendista. Le parti si danno reciprocamente atto che per gli apprendisti il cui sbocco professionale corrisponda alle qualifiche di cui ai livelli 2°, 1° b ed 1° a, la durata dell'apprendistato viene ridotta di 1 anno a condizione che i suddetti apprendisti siano in possesso di un titolo di studio (diploma di scuola superiore oppure laurea) attinente alle professionalità da conseguire. In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della vigente normativa (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 30 giorni di calendario. Ai fini del calcolo di tale periodo devono essere presi in considerazione anche più periodi sospensivi di breve durata. Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga. Resta inteso che la sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali deve essere stabilita da un apposito accordo sindacale o, in alternativa, da specifica procedura concordata tra le associazioni artigiane e le organizzazioni sindacali. I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione retributiva dell'apprendista. Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato dall'applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla retribuzione tabellare relativa al livello salariale nel quale egli sarà inquadrato al termine del periodo di apprendistato al lordo delle ritenute previdenziali. La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione. Gruppi I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem. VIII sem. IX sem X sem. 1° 60% 60% 75% 75% 85% 85% 90% 90% 100% 100% 2° 60% 60% 75% 75% 85% 85% 90% 90% 100% 100% 2° (Figure a 3 anni) 60% 60% 80% 80% 90% 90% Pag. 37 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO 3° 60% 60% 75% 75% 3° (Figure a 2 anni) 60% 80% 85% 95% Impiegati amministrativi 60% 60% 80% 80% 90% 90% 90% 90% 100% 100% Il piano formativo individuale, redatto in forma sintetica, definisce il percorso formativo dell'apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso. Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché il nome del tutor o referente aziendale. Il tutor o referente aziendale può essere il datore di lavoro o un lavoratore che, inserito nell'organizzazione dell'impresa, sia in possesso di adeguata professionalità. Il piano formativo individuale può essere redatto anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva regionale o dagli enti bilaterali. Le parti allegano al presente accordo uno "schema tipo" di piano formativo individuale. Il piano formativo individuale dovrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipulazione del contratto di lavoro. I contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale in esso previsti potranno essere indicati nel dettaglio anche una volta decorsi i suddetti 30 giorni, comunque non oltre i 60 giorni. Il PFI potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutor o referente aziendale. Lo stesso potrà essere integrato anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva regionale o dagli enti bilaterali. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente previste negli accordi interconfederali regionali in materia di richiesta di parere di conformità all'Ente Bilaterale territoriale sul piano formativo individuale predisposto dall'impresa avente sede nel territorio interessato ovvero soluzioni equivalenti pattuite allo stesso livello. Il datore di lavoro deve impartire all'apprendista la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere necessaria perché possa conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, tenuto conto dei profili formativi stabiliti dal presente contratto collettivo (allegati) o/e, in assenza di questi, delle declaratorie o dei profili professionali stabiliti nel sistema di classificazione e inquadramento del presente CCNL ovvero dei profili formativi previsti dalle corrispondenti classificazioni dell'Isfol i quali dovranno, in ogni caso, essere adattati alle specificità dell'impresa. In assenza di specifici profili formativi le parti potranno prendere a riferimento quelli relativi alla professionalità più affine. Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali. L'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l'assistenza e/o l'erogazione e/o l'attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere; la contrattazione collettiva regionale potrà prevedere altre forme di accreditamento di tali strutture formative esterne - quali ad esempio produttori di macchinari, di software, ecc.-, tali forme di accreditamento dovranno essere finalizzate ad includere nel monte ore formativo le ore di formazione da queste erogate. Per garantire un'idonea formazione tecnicoprofessionale all'apprendista, le parti concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione, ivi Pag. 38 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO compresa la formazione in sicurezza prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'impresa, è integrata, laddove prevista, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative interne e/o esterne all'azienda. Le parti si danno reciprocamente atto che le ore relative alla formazione in sicurezza di cui all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 fanno parte del monte ore di formazione medio annuo (80 ore) e che, pertanto, non sono da considerarsi aggiuntive rispetto a questo. Conseguentemente, il datore di lavoro che assuma un apprendista che abbia già ricevuto tale formazione durante un precedente periodo di apprendistato svolto presso un altro datore di lavoro è tenuto ad erogare la formazione in sicurezza solo a condizione che la nuova attività lavorativa si collochi in una diversa classe di rischio e il monte ore andrà ridotto. Per l'attivazione del contrattoci apprendistato è necessaria la presenza di un tutor o referente aziendale. Il tutor o referente aziendale potrà essere il titolare dell'impresa, un socio od un familiare coadiuvante nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti e nelle imprese artigiane, oppure un lavoratore che, inserito nell'organizzazione dell'Impresa, sia in possesso di adeguata professionalità. Il ruolo di tutor o referente aziendale può essere svolto anche dai lavoratori con contratto di collaborazione che abbiano maturato adeguata esperienza nel settore, nonché dai soggetti che abbiano ricevuto la qualifica di "Maestro artigiano" ai sensi dell'art. 4, c. 4, del D.Lgs. n. 167/2011. La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita saranno registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. In assenza del Libretto formativo del cittadino la registrazione della formazione potrà essere effettuata attraverso apposita dichiarazione dal datore di lavoro, sulla base del modello posto in allegato. Il trattamento per malattia e infortunio extraprofessionale e infortunio sul lavoro e malattia professionale degli apprendisti è regolamentato in base a quanto previsto per i rispettivi livelli e qualifiche (impiegato, operaio, quadro) di destinazione, per i quali è svolto l'apprendistato stesso. Agli apprendisti trova applicazione quanto previsto in materia dal presente CCNL, rispettivamente per gli operai e per gli impiegati Durante il periodo di apprendistato nessuna delle parti può recedere dal rapporto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere dal contratto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal termine del suddetto periodo. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato; l'insorgenza dello stato di malattia durante il periodo di preavviso non interrompe lo stesso e, pertanto, il rapporto prosegue fino al termine del preavviso. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il rapporto di apprendistato di cui alla presente regolamentazione può essere sottoscritto anche a tempo parziale, in questo caso le ore di formazione di tipo professionalizzante e di mestiere non dovranno essere riproporzionate sulla base dell'orario di lavoro ridotto. Pag. 39 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO Per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti di flessibilità nell'ambito del rapporto di lavoro part-time si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCNL e dal D.Lgs. n. 61/2000 e s.m.i. La regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di professionalizzante o di mestiere sottoscritti a partire dal 1° giugno 2014. apprendistato Ai contratti di apprendistato stipulati prima della data di sottoscrizione del presente accordo continua ad applicarsi la previgente normativa fino alla naturale scadenza. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui agli artt. 64 e 71 del presente contratto. Nelle province di Trento e Bolzano, in considerazione della loro particolare legislazione, la materia dell'apprendistato sarà disciplinata da specifici accordi di categoria da definirsi a livello territoriale. Resta inteso che in via transitoria si applicano le norme previste dal presente accordo. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente intesa, si fa riferimento alle disposizioni di legge. Qualora intervengano modifiche legislative le parti si impegnano sin da ora ad incontrarsi tempestivamente per verificare gli opportuni adeguamenti delle disposizioni contrattuali. D) Contratto a termine: Le parti stipulanti, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. Ai sensi della legislazione vigente, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa. Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione,, è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne. Qualora l'assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stati" programmata per più congedi ai sensi del T.U. n. 151/2001, il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all'affiancamento di cui al comma precedente, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento. Nelle imprese che hanno 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi i soli lavoratori a tempo 0 indeterminato, è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine. Per le imprese che occupano più di 5 dipendenti così come sopra calcolati l'assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato è consentita nella misura del 30% del personale in forza, con arrotondamento all'unità superiore. Per le imprese artigiane che occupano più di 5 dipendenti così come sopra calcolati l'assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato è consentita nella misura del 40% del personale in forza, con arrotondamento all'unità superiore. Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti percentuali si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Ai sensi del comma 7 lett. a) dell'art. 10 D.Lgs. 368/2001, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 12 mesi della fase di avvio di nuove attività d'impresa, ovvero dall'entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di Pag. 40 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO una nuova unità produttiva aziendale. Ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, primo periodo, del D.Lgs. n. 368 del 2001 il contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro. Superato tale periodo, ai sensi del comma 2 dell'art. 5, del D.Lgs. n. 368 del 2001, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato una volta decorsi i termini previsti dal comma 2 dell'art. 5, del D.Lgs. n. 368 del 2001. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, in attuazione del rinvio legislativo previsto dall'art. 5, comma 4-bis, terzo periodo del D.Lgs. n. 368/2001, come modificato dalla Legge n. 247/2007, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 8 mesi, prorogabile a 12 mesi dalla contrattazione collettiva regionale, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Il lavoratore che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporto a termine, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Tale diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Ai sensi del comma 3 dell'art. 5, D.Lgs. n. 368/2001, così come novellato dal D.L. n. 76 convertito in Legge n. 99/2013, il periodo di intervallo tra due contratti è fissato in 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi. Ai sensi dell'art. 5, c. 3, del D.Lgs. n. 368/2001, così come novellato dal D.L. n. 76 convertito in Legge n. 99/2013, si conviene sull'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuato per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Qualora intervengano modifiche legislative le parti si impegnano fin da ora ad incontrarsi tempestivamente per verificare gli opportuni adeguamenti delle disposizioni contrattuali. E) Ferie: I lavoratori che hanno un'anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, hanno diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con la retribuzione commisurata all'orario contrattuale pari a 180 ore a far data dal 1° luglio 1990. Comunque agli operai e agli apprendisti, che non abbiano maturato il diritto alle ferie intere, spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. Ai fini della maturazione di cui sopra, la frazione di un mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. Si computano, nell'anzianità, agli effetti della maturazione del diritto alle ferie, i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti previsti dal presente contratto e per assenze giustificate per un periodo non superiore a tre mesi complessivi nell'anno. L'epoca delle ferie, salvo obiettive esigenze tecniche, sarà stabilita di norma nel periodo maggio-ottobre per le prime 3 settimane mentre il godimento dei giorni eccedenti la terza settimana potrà essere effettuato al di fuori di tale periodo; le ferie saranno concesse in via continuativa, salvo diverso accordo fra le parti interessate. La programmazione del periodo delle ferie collettive dovrà avvenire di norma entro il mese di aprile. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo feriale. Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di ferie non si presenti al lavoro sarà considerato dimissionario salvo che la giustificazione dell'assenza non sia potuta pervenire in tempo utile a causa di comprovati motivi di forza maggiore. F) Diritto allo studio: Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, le imprese concederanno, nei casi ed alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio, compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici legalmente riconosciuti, ivi compresi i corsi di lingua italiana. Tale norma si applica Pag. 41 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO nelle imprese che occupano più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti. A tale scopo deve essere messo a disposizione un ammontare di ore retribuite conteggiate nel triennio e corrispondenti a 10 ore annue per ogni dipendente. Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio a quelle richieste come permesso retribuito. Potranno contemporaneamente usufruire dei permessi retribuiti di cui sopra escludendo la contemporaneità di più lavoratori nelle aziende fino a 10 dipendenti, due lavoratori nelle aziende da 11 a 22 dipendenti. In ogni caso il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'impresa almeno un mese prima dell'inizio del corso specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore e, successivamente, i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopraindicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo. G) Periodo di prova: L'assunzione del lavoratore può essere fatta nell'ambito della qualificazione per la quale è stato richiesto, per un periodo di prova - che dovrà risultare da comunicazione scritta - la cui durata non può essere superiore a: Livelli Qualifiche Mesi 1° A e 1° B 6 2° 6 3° Impiegati 3 3° Operai 1 4° Impiegati 3 4° Operai 1 5° e 5° bis 1 6° 1 Apprendisti 4 Nei casi di infortuni sul lavoro e malattie professionali intervenuti durante il periodo di prova è dovuta a carico del datore di lavoro, l'integrazione economica. Durante il periodo di prova è ammessa, da entrambe le parti la rescissione del rapporto senza alcun preavviso. In questo caso, al lavoratore, oltre alla retribuzione pattuita, spetteranno i diversi ratei (gratifica, ferie, t.f.r., ecc.) previsti. I periodi di prova sono computati in caso di conferma come validi per l'anzianità dei lavoratori e per la durata dell'apprendistato. H) Malattia ed infortunio: In caso di malattia all'apprendista non in prova ed al lavoratore sarà conservato il posto, con decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali, per un periodo di dodici mesi. L'obbligo di conservazione del posto cesserà per l'azienda ove nell'arco di 21 mesi si raggiungerà il limite predetto anche con più malattie. Le due indicazioni periodiche (12 e 21 mesi) contenute nei due capoversi precedenti, si intendono a partire dal momento in cui si dovesse verificare l'evento per il quale sono indicate. Al superamento dei limiti di conservazione del posto di cui ai precedenti commi, il lavoratore che sia affetto da patologie per le quali venga riconosciuto lo stato di "grave infermità" da parte delle strutture ospedaliere e/o delle AA.SS.LL. potrà Pag. 42 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO usufruire, a condizione che sia richiesto in forma scritta prima della scadenza del periodo di comporto, dell'aspettativa per malattia, per un periodo continuativo e non frazionabile, prolungabile fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, periodicamente documentata da medici specialisti, fino alla guarigione clinica debitamente comprovata. Il periodo di aspettativa dà diritto alla sola conservazione del posto e non dà diritto alla retribuzione, né sarà ritenuto utile ai fini della maturazione per tutti gli istituti. In caso di prolungamento dell'assenza al di là del limite massimo stabilito nei precedenti capoversi, il datore di lavoro potrà effettuare ed il lavoratore chiedere, la risoluzione del rapporto conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto di anzianità maturata ed alla indennità sostitutiva del preavviso. Al lavoratore assente per malattia professionale o infortunio saranno conservati il posto di lavoro e l'anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro, ovvero quando cessa da parte dell'Istituto assicuratore l'erogazione dell'indennità temporanea economica secondo la legge in vigore. L'assenza per malattia e le prosecuzioni devono essere comunicate all'impresa nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, ed il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro 3 giorni dall'inizio dell'assenza stessa. Il lavoratore ammalato o infortunato non può essere considerato in ferie, né in preavviso, né in periodo di congedo matrimoniale, durante i previsti periodi di conservazione del posto. Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario. Per quanto concerne i controlli, valgono le leggi in vigore. I) Preavviso: Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 47, o le sue dimissioni, dovranno aver luogo con il seguente preavviso: Livelli Durata preavviso 2° 50 giorni lavorativi 3° 40 giorni lavorativi 4° 30 giorni lavorativi 5° bis 25 giorni lavorativi 5° 20 giorni lavorativi 6° 20 giorni lavorativi Il preavviso di regola deve essere dato per iscritto l'ultimo giorno della settimana lavorativa ed avere decorrenza dal primo giorno della successiva. In caso di dimissioni senza preavviso l'azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del preavviso da questi non dato. L'azienda può anche esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro corrispondendo la retribuzione delle ore lavorative mancanti al compimento del preavviso. L'operaio che ha ricevuto il preavviso può interrompere il rapporto di lavoro prima della scadenza del preavviso stesso, con la sola retribuzione relativa al periodo lavorato. La retribuzione corrisposta in caso di preavviso lavorato o a titolo di indennità sostitutiva del preavviso viene computata nella retribuzione annua ai fini del trattamento di fine rapporto. J) Minimi contrattuali e una tantum: Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi a partire dal 1° giugno 2014, dal 1° febbraio 2015, dal 1° ottobre 2015 così come da tabelle allegate. Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 160,00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo "una Pag. 43 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 80.00 con la retribuzione del mese di luglio 2014 la seconda pari ad euro 80.00 con la retribuzione del mese di gennaio 2015. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell’"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'"una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese maggio 2014. L'importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento. Tabelle retributive – comunicazione Livello Retribuzione Tabellare al 31/5/2014 Incremento a regime Retribuzione tabellare a regime 1A 2.027,35 112,43 2.139,78 1B 1.766,97 97,99 1.864,96 2 1.657,63 91,93 1.749,56 3 1.554,66 86,22 1.640,88 4 1.442,56 80,00 1.522,56 5 bis 1.319,56 73,18 1.392,74 5 1.261,63 69,97 1.331,60 6 1.188,05 65,89 1.253,94 Livello Retribuzione tabellare al 31 maggio 2014 Prima tranche di incremento dal 1° giugno 2014 Retribuzione tabellare dal 1° giugno 2014 1A 2.027,35 35,13 2.062,48 1B 1.766,97 30,62 1.797,59 2 1.657,63 28,73 1.686,36 3 1.554,66 26,94 1.581,60 4 1.442,56 25,00 1.467,56 5 Bis 1.319,56 22,87 1.342,43 5 1.261,63 21,86 1.283,49 6 1.188,05 20,59 1.208,64 Livello Retribuzione tabellare Seconda tranche di incremento Retribuzione tabellare al 31 gennaio 2015 dal 1° febbraio 2015 dal 1° febbraio 2015 1A 2.062,48 35,13 2.097,61 1B 1.797,59 30,62 1.828,21 Pag. 44 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO 2 1.686,36 28,73 1.715,09 3 1.581,60 26,94 1.608,54 4 1.467,56 25,00 1.492,56 5 Bis 1.342,43 22,87 1.365,30 5 1.283,49 21,86 1.305,35 6 1.208,64 20,59 1.229,23 Livello Retribuzione tabellare Seconda tranche di incremento Retribuzione tabellare al 31 gennaio 2015 dal 1° febbraio 2015 dal 1° febbraio 2015 1A 2.097,61 42,17 2.139,78 1B 1.828,21 36,75 1.864,96 2 1.715,09 34,47 1.749,56 3 1.608,55 32,33 1.640,88 4 1.492,56 30,00 1.522,56 5 Bis 1.365,30 27,44 1.392,74 5 1.305,35 26,25 1.331,60 6 1.229,23 24,71 1.253,94 Livello Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) 1A 25 1B 25 2 25 3 25 4 25 5 Bis 25 5 25 6 25 ACCORDI La Confindustria ed i sindacati CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto, in data 15 maggio 2014, l’accordo interconfederale in materia di detassazione per l’attuazione del D.P.C.M. 19 febbraio 2014, con la finalità di agevolare i lavoratori. Le parti firmatarie dell’accordo concordano che le prestazioni lavorative effettuate nel 2014 che hanno già comportato l’applicazione dell’agevolazione fiscale per l’anno 2013, sono ancora utili e, pertanto, possono fruire della relativa agevolazione anche per l’anno 2014. Pag. 45 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO GIURISPRUDENZA E PRASSI LE SENTENZE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO Cass. civ., sez. lavoro, 5 maggio 2014, n. Nell'ipotesi di controversia relativa al rapporto di 9573 pubblico impiego non soggetto alla privatizzazione, la questione della giurisdizione (in caso di domanda al risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione) è subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità. Infatti, se viene fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, in caso di responsabilità extra-contrattuale, la competenza spetta al giudice ordinario. Cass. civ., sez. lavoro, 5 maggio 2014, n. In tema di reiterazione dei contratti a termine, 9601 un'eventuale modifica della disciplina della proroga è necessario che venga espressamente e specificatamente prevista dalla norma in quanto, differentemente, non possono che valere le regole generali in base alle quali il nuovo contratto a termine presuppone la comune volontà di entrambe le parti così come previsto per la prima proroga che la norma subordina alla stipula tra le parti di un contratto a termine. Un'automatica proroga del contratto a termine, o comunque l'esistenza di un obbligo del datore di lavoro alla conclusione di tanti contratti a termine in corrispondenza delle rinunce all'accredito dei contributi da parte del lavoratore, dev'essere dunque oggetto di previsione esplicita, non essendo altrimenti ipotizzabile che si rimetta integralmente al lavoratore la conclusione e la stessa durata dei contratti a termine successivi al primo a prescindere dalla volontà del datore di lavoro o addirittura contro la sua volontà. Cass. civ., sez. lavoro, 6 maggio 2014, n. Qualora un datore di lavoro abbia una pluralità di 9648 debiti verso un ente previdenziale, il pagamento parziale va imputato alla estinzione del debito relativo alle sanzioni civili, in quanto credito meno garantito, piuttosto che al capitale rappresentato dalle contribuzioni omesse: essendo il primo assistito da un privilegio, per ordine di soddisfazione e per entità dell'importo coperto, pari a metà (artt. 2754 e 2778 n. Pag. 46 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO 8 c.c.), suvvalente rispetto al secondo, assistito da privilegio di grado poziore e per l'intero importo (artt. 2753 e 2778 n. 1 c.c.). Cass. civ., sez. lavoro, 9 maggio 2014, n. Avverso 10133 dell'impugnazione l'ordinanza di del accoglimento o licenziamento, introdotta rigetto dall'art. 1, comma 49, l. 28 giugno 2012 n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita - c.d. 'Riforma Fornero'), è previsto non l'appello, bensì l'opposizione davanti allo stesso giudice, come previsto dall'art. 1, comma 51, della stessa legge. Soltanto contro la sentenza resa a seguito di questa opposizione è ammessa l'impugnazione, a mezzo di reclamo. Cass. civ., sez. VI lavoro ord., 9 maggio Anche in presenza di un rapporto di lavoro 2014, n. 10173 dipendente è necessario, ai fini dell'assoggettabilità del professionista all'IRAP, che dagli atti risultino (ed il giudice di merito ponga a fondamento della propria decisione) evidenze da cui sia possibile dedurre che il dipendente determina un qualche potenziamento della capacità produttiva del professionista. Cass. civ., sez. lavoro 14 maggio 2014, n. Nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita del 10413 dipendente che da ultimo abbia svolto le superiori mansioni di dirigente in situazione di reggenza, non possono comprendersi emolumenti diversi da quelli previsti dal combinato disposto dei più volte citati artt. 3 e 38 d.P.R. n. 1032 del 1973 non potendo in particolare interpretarsi le locuzioni "stipendio", "paga" o "retribuzione", nel senso generico di retribuzione omnicomprensiva riferibile a tutto quanto ricevuto dal dipendente in modo fisso o continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione, ma dovendo esse essere riferite al trattamento retributivo relativo alla qualifica di appartenenza. Cass. civ., sez. lavoro 15 maggio 2014, n. La 10662 dell’addebito non richiede necessariamente - ove regola della specificità della contestazione questo sia riferito a molteplici fatti - l’indicazione anche del giorno e dell’ora in cui gli stessi fatti sono stati commessi, essendo invece sufficiente che il tenore della contestazione sia tale da consentire al lavoratore di individuare, nella loro materialità, i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari (o comunque comportamenti contrari ai doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.), di comprendere l’accusa rivoltagli e di esercitare il diritto Pag. 47 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO di difesa. Cass. civ., sez. lavoro, 15 maggio 2014, n. Il biennio oltre il quale le sanzioni disciplinari perdono 10668 di efficacia ex art. 7, ottavo comma della legge 300 del 1970, non può ritenersi scaduto se il lavoratore ha impugnato entro tale biennio la sanzione con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio inteso ad ottenere la declaratoria dell’illegittimità della sanzione oltre il termine entro il quale il lavoratore ha la disponibilità dell’impugnazione del provvedimento stesso, non entrando nella disponibilità del lavoratore l’eventuale fissazione dell’udienza di discussione oltre tale termine biennale. I MESSAGGI DELL’INPS Messaggio n. 4739 del 19 maggio 2014 L'INPS da chiarimenti sulle funzioni web per gli enti – i preavvisi di riscossione. LE CIRCOLARI DELL’INPS Circolare n. 61 del 14 maggio 2014 L'INPS fornisce informazioni sul supporto all’utenza debole nella presentazione delle domande telematiche di prestazione/servizio. Circolare n. 62 del 16 maggio 2014 L'INPS fornisce Regolamento informazioni recante la sulle modifiche “Disciplina al delle incompatibilità e delle autorizzazioni a svolgere attività esterne all’ufficio per i dipendenti dell’INPS, ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ” – Determinazione commissariale n. 19 del 6 marzo 2014. Circolare n. 63 del 19 maggio 2014 L'INPS fornisce informazioni sulla Legge 28 giugno 2012, n. 92 rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e s.m.i.: prestazione in favore di lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo (articolo 4, commi da 1 a 7-ter). Pag. 48 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO SCADENZARIO DAL 26 MAGGIO AL 9 GIUGNO 2014 Lunedì 26 Maggio 2014 CONTRIBUTI ENPALS Le Aziende del settore dello spettacolo, di esercizio cinematografico e sportivo (professionisti) devono effettuare la Denuncia mensile unificata delle retribuzioni, soggette a contribuzione, percepite dai lavoratori occupati, attraverso modalità telematiche, direttamente on-line oppure precompilando file in formato xlm. Lunedì 26 Maggio 2014 CONTRIBUTI ENPAIA I datori di lavoro agricoli devono procedere alla presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente e al versamento della rata mensile dei contributi Enpaia dovuti, tramite Mav bancario pagabile presso qualsiasi banca. Lunedì 26 Maggio 2014 AUTORIZZAZIONE CIG E CIGS Le Aziende industriali devono presentare la richiesta di autorizzazione sospensione al o trattamento riduzione Cig/Cigs dell’attività per lavorativa intervenute nel mese precedente. Martedì 3 Giugno 2014 CONTRIBUTI FASI Le aziende industriali sono tenute al versamento al FASI dei contributi a carico azienda e dirigente relativi al 2° trimestre 2014. Il versamento trimestrale dovrà essere effettuato tramite: - la domiciliazione bancaria (RID); - il bollettino bancario. Martedì 3 Giugno 2014 INPS - INVIO UNIEMENS I datori di lavoro già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS, devono provvedere all’invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens, nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente. Pag. 49 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO Martedì 3 Giugno 2014 LIBRO UNICO LAVORO I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari hanno l’obbligo di stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegnare la copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente. La modalità richiesta è quella mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. Pag. 50
© Copyright 2024 Paperzz