Principi contabili nazionali rivisti

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI – RIVISTI
PRINCIPIO CONTABILE OIC N 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DI BILANCIO D’ESERCIZIO
Tra i principali interventi di modifica si menziona quanto segue:

Il principio è raccomandato per le società di persone e per le imprese individuali che svolgono
attività commerciali

Il nuovo testo non include più il rendiconto finanziario che costituisce oggetto di OIC N 10

Sono state eliminate le appendici relative ad analisi delle poste del patrimonio netto e
informativa per area geografica. Le altre appendici saranno incorporate nei documenti relativi
( leasing , parti correlate , accordi fuori bilancio ecc)

L’interpretativo N 1- Classificazione dei costi e dei ricavi nel conto economico è incorporato nel
nuovo testo

E’ stata mantenuta la definizione di attività ordinaria ( attività caratteristica , accessoria e
finanziaria)

Migliorate alcuni aspetti sui principi di classificazione e rappresentazione delle voci negli
schemi obbligatori di Conto Economico e Stato Patrimoniale

Coordinati i contenuti con gli altri documenti in corso di revisione

Per la nota integrativa è precisato che le informazioni sono presentate nell’ordine in cui le
relative voci sono indicate negli schemi obbligatori e sono fornite ulteriori precisazioni sui
criteri di valutazione previsti da art 2427 n 1
PRINCIPIO CONTABILE OIC N 13 – LE RIMANENZE DI MAGAZZINO
Tra i principali interventi di modifica si menziona :
. revisione disciplina oneri finanziari riconoscendo la possibilità di capitalizzare sia gli oneri finanziari
specifici che generici in proporzione della durata del periodo di fabbricazione , se la sua durata è
significativa
. breve descrizione ed esempio del metodo del prezzo al dettaglio
. previsioni specifiche in tema di contributi in conto esercizio per acquisto di rimanenze . I contributi
relativi vanno dedotti dal costo di acquisto dei materiali
. indicazioni sulla classificazione dei costi relativi in conto economico
PRINCIPIO CONTABILE OIC N 14– DISPONIBILITA LIQUIDE
Tra i principali interventi di modifica si menziona l’introduzione del cash pooling
PRINCIPIO CONTABILE OIC N 15 – I CREDITI
Tra i principali interventi di modifica si menziona :
. stralciata la parte sulla cessione dei crediti che costituirà oggetto di uno specifico
approfondimento
. chiarimenti su scorporo e attualizzazione dei crediti
. chiarimenti nei casi di vendite rateali con riserva di proprietà ove si iscrive il ricavo della vendita
dei beni alla consegna del bene dato che il mantenimento della proprietà assolve solo ad una
funzione di garanzia mentre i rischi e benefici connessi alla proprietà sono immediatamente
trasferiti
. esplicitati alcuni aspetti del procedimento di valutazione collettiva dei crediti ( concetto di classi
omogenee) e dei crediti assistiti da garanzie o assicurati
Sintesi di aggiornamento per la cancellazione dei crediti che integra il PC 15.
Il credito può essere cancellato dal bilancio solo se il trasferimento della titolarità del diritto a riscuotere
corrisponde al trasferimento dei rischi , altrimenti il credito resta iscritto in bilancio.
Con ciò si supera la precedente impostazione che permetteva – a fronte di cessioni che non trasferivano
sostanzialmente tutti i rischi – sia di cancellare il credito, sia di mantenerlo in bilancio.
L’eliminazione dell’opzione di poter cancellare il credito contenuta nel precedente principio, inoltre,
consente un’applicazione uniforme delle regole fiscali in materia di deducibilità delle perdite che emergono
in caso di cessione del credito, con i vantaggi che ne derivano in termini di coerenza con l’ordinamento
contabile - fiscale e di semplicità nell’applicazione delle stesse regole di determinazione dell’imponibile.
In termini sostanziali, l’obbligo di pagare penali, commissioni, franchigie (nel caso di crediti assicurati dal
rischio di mancato incasso) al verificarsi del mancato pagamento da parte del debitore ceduto è
equiparabile alla garanzia offerta sul valore nominale del credito ceduto in una normale operazione di
cessione pro-solvendo. Questo approccio è volto a prevenire comportamenti elusivi, volti ad aggirare
l’obbligo di mantenimento in bilancio di crediti per i quali non si sono trasferiti, in sostanza, tutti i rischi.
In occasione della cancellazione definitiva dal bilancio di un credito a seguito di operazioni di cessione che
trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi l’unica componente rilevabile in conto economico è una perdita.
Non è consentita l’emersione di altre componenti economiche di natura finanziaria.
Coerentemente con quanto disposto dai principi contabili internazionali, le operazioni di smobilizzo dei
crediti che non comportano il trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito vengono
rappresentate come operazioni di finanziamento. La differente qualificazione dell’operazione rispetto alle
altre operazioni di cessione comporta che la differenza tra la differenza tra importo ricevuto a fronte della
cessione e valore di iscrizione in bilancio sia rilevata in bilancio, anziché come perdita da realizzazione del
credito, come interesse passivo sul finanziamento (o, se del caso, in componenti di costo per servizi).
Quando il credito è cancellato dal bilancio in virtù del trasferimento dei rischi, l’esposizione all’azione di
regresso per la eventuale parte minimale di rischio non trasferita è trattata alla stregua di una qualsiasi
garanzia rilasciata su debiti altrui, con conseguente obbligo di iscrizione di un fondo per l’importo che, ai
sensi dell’OIC 19, si ritiene probabile si dovrà rifondere.
PRINCIPIO CONTABILE OIC N 16 – LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Tra i principali interventi di modifica si menziona :

Riformulate le disposizioni in materia di perdita durevole di valore che sono incluse in OIC
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
Forniti chiarimenti in tema di “ component approach”

La revisione della disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari

L’eliminazione della possibilità di non scorporare il valore del terreno dai fabbricati se il
valore del terreno coincide con il valore del fondo di ripristino/bonifica del sito
PRINCIPIO CONTABILE OIC N 17 – IL BILANCIO CONSOLIDATO
E IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO
Tra i principali interventi di modifica si menziona la suddivisione del documento in due sezioni : la prima
relativa al bilancio consolidato e la seconda relativa al metodo del patrimonio netto ( applicabile sia in caso
di redazione del bilancio d’esercizio che del bilancio consolidato)
Modifiche nella sezione sul bilancio consolidato
Differenza iniziale di consolidamento. Si precisa che la differenza iniziale da annullamento si determina con
il confronto tra valore contabile della partecipazione e corrispondente frazione di patrimonio netto
contabile della partecipata allineando il tutto all’art 31 D. Lgs 127/91
Data del consolidamento delle partecipazioni acquisite nell’esercizio . Si ritiene miglior prassi eliminare le
partecipazioni alla data di acquisizione del controllo , ma si ammette anche l’utilizzo della data in cui
l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento , come richiesto da art 33 D. Lgs 127/91
Data del consolidamento del primo bilancio consolidato. In caso di redazione per la prima volta di un
bilancio consolidato da parte di chi precedentemente ne era stato esonerato, il consolidamento delle
partecipazioni va effettuato in base ai valori contabili alla data del primo consolidamento. Se invece si tratta
di una sub holding il consolidato va redatto alla data originaria di acquisto delle partecipazioni.
Mancanza di requisiti per iscrivere una differenza di consolidamento. In tal caso si è in presenza di un
cattivo affare e la differenza va spesata in conto economico negli Oneri straordinari.
Utilizzo del Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri. Si specificano le modalità di utilizzo di questo
fondo negli esercizi futuri che va effettuato in base alle ipotesi assunte in sede di sua stima all’atto
dell’acquisto e va utilizzato indipendentemente dall’effettiva manifestazione delle perdite attese. L’utilizzo
del fondo è rilevato separatamente nei proventi straordinari del conto economico.
Si ricorda che Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri deriva dal fatto che il valore del patrimonio
netto contabile della partecipata è maggiore del costo della partecipazione.
Acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella controllata In questo caso la differenza da
annullamento è determinata dalla differenza tra il prezzo di acquisto della quota aggiuntiva e la quota
proporzionale del patrimonio netto contabile della controllata alla data del nuovo acquisto. La differenza va
trattata come previsto per la differenza iniziale da annullamento
Cessione parziale di partecipazione senza perdita di controllo. In tal caso la plusvalenza o minusvalenza va
sempre imputata al conto economico consolidato e non a patrimonio netto.
Cessione parziale di partecipazione con perdita di controllo. La partecipazione è de consolidata alla data di
cessazione per evidenziare l’effetto in bilancio consolidato fino a tale data. In caso di difficoltà pratica a
reperire i dati è consentito utilizzare il valore alla data di chiusura del precedente esercizio.
Leasing Si raccomanda l’adozione del metodo finanziario per la contabilizzazione del leasing , anche se è
ammesso contabilizzare il leasing con il metodo patrimoniale anche nel bilancio consolidato, fornendo le
informazioni richieste dall’art 2427 n. 22
Altro : stralciate le parti relative ai movimenti del patrimonio netto e del rendiconto finanziario e del
raccordo tra patrimonio netto e risultato d’esercizio della controllante e patrimonio netto e risultato netto
consolidato
Modifiche nella sezione sul metodo del patrimonio netto
Data di calcolo della differenza iniziale. Si ritiene miglior prassi eliminare il patrimonio netto contabile della
partecipata sia quello calcolato alla “ data di acquisizione” , ma si ammette anche l’utilizzo della data
dell’ultimo bilancio della partecipata per esplicito riferimento all’art 2426 c.4 C.c.
Eliminazione del metodo patrimoniale
Eliminazione utili e pardite tra partecipante e partecipata Si è precisato che lo storno degli utili e delle
perdite realizzati con la partecipata avviene solo in misura corrispondente alla frazione di capitale
posseduto dalla partecipante . Gli altri soci della partecipata , a differenza del consolidato, non sono inclusi
nel patrimonio della partecipante e quindi le relative operazioni sono a tutti gli effetti utili/perdite con terzi.
Svalutazione della partecipazione in sede di iscrizione iniziale In coerenza con quanto illustrato nella sezione
sul consolidato in tal caso si è in presenza di un cattivo affare e la differenza va spesata in conto economico
negli Oneri straordinari e non in D 19 a Svalutazioni da partecipazioni.
Operazioni sul capitale della partecipata In caso di operazioni sul capitale della partecipata che non hanno
concorso alla formazione del risultato economico della stessa partecipata , tale operazione va trattata come
una operazione realizzata con terzi che incrementa o riduce il valore della partecipazione
Acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella controllata In questo caso come previsto per il
bilancio consolidato la differenza da annullamento è determinata dalla differenza tra il prezzo di acquisto
della quota aggiuntiva e la quota proporzionale del patrimonio netto contabile della controllata alla data
del nuovo acquisto. La differenza va trattata come previsto per la differenza iniziale da annullamento.
Cambiamento del criterio di valutazione (dal costo al patrimonio netto) in caso di un consolidato. Esplicitata
la contabilizzazione preferita
PRINCIPIO CONTABILE OIC N 18 – RATEI E RISCONTI
Definito che il riscatto anticipato di un bene in leasing è un risconto relativo al maxicanone
capitalizzato ed è imputato al valore del cespite
Non sono Ratei e risconti gli anticipi ricevuti o pagati in corso d’anno a fronte di canoni di locazione
che maturano solo nell’esercizio successivo, i quali sono “ anticipi” a tutti gli effetti
PRINCIPIO CONTABILE OIC N 19 – I DEBITI
Il principio 19 è la spaccatura dell’ex principio in due sezioni : la prima relativa ai debiti e la seconda relativa
ai fondi per rischi e oneri e TFR
Per i debiti
Principali modifiche riguardano :

prestito obbligazionario con unico rimborso alla scadenza o obbligazioni senza cedola ( zero
coupon),

disciplina per scorporo di interessi passivi impliciti,

divieto di attualizzazione dei debiti finanziari con tassi fuori mercato,

trattamento contabile delle obbligazioni indicizzate ,

debiti soggetti a condizione sospensiva ,

prestiti obbligazionari subordinati,

debiti per associazione in partecipazione ,

al contenuto delle voci - D 3 Debiti verso soci per finanziamenti e - D 11 Debiti verso controllanti
PRINCIPIO CONTABILE OIC N 20 – TITOLI DI DEBITO
Tra i principali interventi di modifica vi è

la riformulazione dei cambiamenti di destinazione dei titoli

la precisazione che gli utili/perdite che derivano dalla negoziazione di titoli immobilizzati prima
della scadenza sono considerati componenti straordinarie di reddito

di non considerare le spese di cessione nel computo della plus/minusvalenza da realizzo

una disciplina sui titoli strutturati
PRINCIPIO CONTABILE OIC N 21 – PARTECIPAZIONI E AZIONI PROPRIE
Tra i principali interventi di modifica vi sono:

la riformulazione dei cambiamenti di destinazione dei titoli

la precisazione che gli utili/perdite che derivano dalla negoziazione di partecipazioni sono
considerati componenti straordinarie di reddito

di non considerare le spese di cessione nel computo della plus/minusvalenza da realizzo

una disciplina sui titoli strutturati

criteri per la determinazione del costo degli strumenti finanziari immobilizzati

modifica del trattamento contabile dei diritti di opzione senza l’obbligo di doverli svalutare se non
esercitati nel presupposto che il mancato esercizio del diritto costituisca solo un indicatore di
potenziale perdita durevole di valore

una disciplina nuova per contabilizzazione dei dividendi attribuiti sotto forma di azioni proprie,
considerando che tali azioni non portare a rilevare un provento
PRINCIPIO CONTABILE OIC N 22 – CONTI D’ORDINE
Tra i principali interventi di modifica vi sono:

Esclusione dal principio OIC 21 dei patrimoni e finanziamenti destinati a specifico affare e ai derivati
che saranno trattati in specifici documenti

Razionalizzate le definizioni di garanzie prestate e ricevute , impegni, beni di terzi presso la società,
beni della società presso terzi oltre a garanzia personale e garanzia reale

esclusione dai conti d’ordine dei beni della società presso terzi

esclusi gli impegni di imposto modesto o non rilevanti o per contratti di lavoro subordinato con
durata pluriennale

una riorganizzazione delle informazioni da fornire e illustrate le informazioni da omettere per le
piccole società ai sensi dell’art. 2435 bis
PRINCIPIO CONTABILE OIC N 23 – LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Tra i principali interventi di modifica vi sono:

stralcio dei paragrafi su commesse in valuta estera trasferite a OIC 26

precisazioni sui requisiti necessari per applicare il criterio della percentuale di completamento e
delle altre tipologie di costi di commessa

in caso di commesse ultra annuali è preferito il criterio della percentuale di completamento

in caso di commesse a breve termine è possibile applicare sia criterio della percentuale di
completamento che il criterio della commessa completata

miglioramenti nella classificazione degli anticipi e acconti dai committenti, integrazioni al
trattamento contabile di incentivi, claims e penali

l’eliminazione che consentiva l’iscrizione tra i fondi rischi delle perdite probabili per il
completamento dei lavori iscritti a riduzione del valore delle rimanenze
PRINCIPIO CONTABILE OIC N 25 – IMPOSTE SUL REDDITO
Tra i principali interventi di modifica vi sono:

Stralcio dei riferimenti al disinquinamento fiscale

Disciplinata in modo organico la fiscalità differita

Introdotta una parte sulla fiscalità differita in caso di valore contabile di una partecipazione
in società controllate, società collegate o i n joint venture

Aggiornata la disciplina sulle perdite fiscali in base alle norme attualmente in vigore

La precisazione che ai fini del calcolo delle imposte differite e anticipate l’aliquota fiscale
applicabile è quella in vigore nell’esercizio in cui esse si riverseranno previste dalla
normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio

Precisazioni che non si procede a calcoli per imposte differite o anticipate in caso di
rilevazione iniziale dell’avviamento, rilevazione iniziale di una attività o di una passività che
non influenza il risultato civilistico , né il reddito imponibile , ne è una operazione
straordinaria

Precisazioni in caso di affrancamento di maggiori valori contabili delle attività e
dell’avviamento per operazioni straordinarie

Precisazioni in tema di rivalutazioni di attività

Precisazioni in tema di consolidato fiscale e trasparenza fiscale
PRINCIPIO CONTABILE OIC N 26 – OPERAZIONI, ATTIVITA’ E PASSIVITA’ IN VALUTA ESTERA
Tra i principali interventi di modifica vi è l’intera ristrutturazione del documento in base all’approccio
basato su poste monetarie e non monetarie ed si incorporano le considerazioni sui fondi rischi ed oneri e
conti d’ordine in valuta e commesse in valuta. Il nuovo principio non è comparabile con il documento
precedente date le ristrutturazioni significative
PRINCIPIO CONTABILE OIC N 28 - IL PATRIMONIO NETTO
Tra i principali interventi di modifica vi sono

Non si tratta nel nuovo principio di aspetti valutativi peraltro poco importanti nel contesto

La parte sui conferimenti è stralciata che costituirà un principio a sé

La modifica di alcuni casi della Voce - Altre Riserve

La precisazione che i versamenti in futuro aumento di capitale sono iscritti nel patrimonio netto
solo se sono non restituibili

La precisazione che la rinuncia al credito da parte del socio è considerata come un apporto di
patrimonio, per cui la rinuncia dei soci al rimborso del credito va trattata come una posta di
patrimonio avente natura di riserva di capitale
PRINCIPIO CONTABILE OIC N 29 – CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI, CAMBIAMENTI DI
STIME CONTABILI, CORREZIONE DI ERRORI, EVENTI ED OPERAZIONI STRAORDINARIE , FATTI
INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Tra i principali interventi di modifica vi sono

applicazione del metodo prospettico a specifici casi

l’eliminazione della distinzione tra errori determinanti ed errori non determinanti

l’ampliamento della parte sugli eventi successivi in caso di problemi di continuità aziendale
PRINCIPIO CONTABILE OIC N. 31 – FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR
Principali modifiche derivanti da :

spostamento della disciplina sulle attività potenziali in OIC 12, dei fondi per perdite o oneri su
partecipazioni in OIC 21 , dei fondi relativi a operazioni fuori bilancio su strumenti derivati in OIC 3

incorporate le disposizioni previste dal documento interpretativo 1 dell’OIC 12

eliminata l’ attualizzazione dei fondi per fenomeni inflattivi e introdotte disposizioni su fondi per
resi su prodotti, fondi per recupero ambientale , utilizzo di fondi e di fondi eccedenti

aggiornamenti in tema di disciplina del TFR