PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI – RIVISTI PRINCIPIO CONTABILE OIC N 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DI BILANCIO D’ESERCIZIO Tra i principali interventi di modifica si menziona quanto segue: Il principio è raccomandato per le società di persone e per le imprese individuali che svolgono attività commerciali Il nuovo testo non include più il rendiconto finanziario che costituisce oggetto di OIC N 10 Sono state eliminate le appendici relative ad analisi delle poste del patrimonio netto e informativa per area geografica. Le altre appendici saranno incorporate nei documenti relativi ( leasing , parti correlate , accordi fuori bilancio ecc) L’interpretativo N 1- Classificazione dei costi e dei ricavi nel conto economico è incorporato nel nuovo testo E’ stata mantenuta la definizione di attività ordinaria ( attività caratteristica , accessoria e finanziaria) Migliorate alcuni aspetti sui principi di classificazione e rappresentazione delle voci negli schemi obbligatori di Conto Economico e Stato Patrimoniale Coordinati i contenuti con gli altri documenti in corso di revisione Per la nota integrativa è precisato che le informazioni sono presentate nell’ordine in cui le relative voci sono indicate negli schemi obbligatori e sono fornite ulteriori precisazioni sui criteri di valutazione previsti da art 2427 n 1 PRINCIPIO CONTABILE OIC N 13 – LE RIMANENZE DI MAGAZZINO Tra i principali interventi di modifica si menziona : . revisione disciplina oneri finanziari riconoscendo la possibilità di capitalizzare sia gli oneri finanziari specifici che generici in proporzione della durata del periodo di fabbricazione , se la sua durata è significativa . breve descrizione ed esempio del metodo del prezzo al dettaglio . previsioni specifiche in tema di contributi in conto esercizio per acquisto di rimanenze . I contributi relativi vanno dedotti dal costo di acquisto dei materiali . indicazioni sulla classificazione dei costi relativi in conto economico PRINCIPIO CONTABILE OIC N 14– DISPONIBILITA LIQUIDE Tra i principali interventi di modifica si menziona l’introduzione del cash pooling PRINCIPIO CONTABILE OIC N 15 – I CREDITI Tra i principali interventi di modifica si menziona : . stralciata la parte sulla cessione dei crediti che costituirà oggetto di uno specifico approfondimento . chiarimenti su scorporo e attualizzazione dei crediti . chiarimenti nei casi di vendite rateali con riserva di proprietà ove si iscrive il ricavo della vendita dei beni alla consegna del bene dato che il mantenimento della proprietà assolve solo ad una funzione di garanzia mentre i rischi e benefici connessi alla proprietà sono immediatamente trasferiti . esplicitati alcuni aspetti del procedimento di valutazione collettiva dei crediti ( concetto di classi omogenee) e dei crediti assistiti da garanzie o assicurati Sintesi di aggiornamento per la cancellazione dei crediti che integra il PC 15. Il credito può essere cancellato dal bilancio solo se il trasferimento della titolarità del diritto a riscuotere corrisponde al trasferimento dei rischi , altrimenti il credito resta iscritto in bilancio. Con ciò si supera la precedente impostazione che permetteva – a fronte di cessioni che non trasferivano sostanzialmente tutti i rischi – sia di cancellare il credito, sia di mantenerlo in bilancio. L’eliminazione dell’opzione di poter cancellare il credito contenuta nel precedente principio, inoltre, consente un’applicazione uniforme delle regole fiscali in materia di deducibilità delle perdite che emergono in caso di cessione del credito, con i vantaggi che ne derivano in termini di coerenza con l’ordinamento contabile - fiscale e di semplicità nell’applicazione delle stesse regole di determinazione dell’imponibile. In termini sostanziali, l’obbligo di pagare penali, commissioni, franchigie (nel caso di crediti assicurati dal rischio di mancato incasso) al verificarsi del mancato pagamento da parte del debitore ceduto è equiparabile alla garanzia offerta sul valore nominale del credito ceduto in una normale operazione di cessione pro-solvendo. Questo approccio è volto a prevenire comportamenti elusivi, volti ad aggirare l’obbligo di mantenimento in bilancio di crediti per i quali non si sono trasferiti, in sostanza, tutti i rischi. In occasione della cancellazione definitiva dal bilancio di un credito a seguito di operazioni di cessione che trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi l’unica componente rilevabile in conto economico è una perdita. Non è consentita l’emersione di altre componenti economiche di natura finanziaria. Coerentemente con quanto disposto dai principi contabili internazionali, le operazioni di smobilizzo dei crediti che non comportano il trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito vengono rappresentate come operazioni di finanziamento. La differente qualificazione dell’operazione rispetto alle altre operazioni di cessione comporta che la differenza tra la differenza tra importo ricevuto a fronte della cessione e valore di iscrizione in bilancio sia rilevata in bilancio, anziché come perdita da realizzazione del credito, come interesse passivo sul finanziamento (o, se del caso, in componenti di costo per servizi). Quando il credito è cancellato dal bilancio in virtù del trasferimento dei rischi, l’esposizione all’azione di regresso per la eventuale parte minimale di rischio non trasferita è trattata alla stregua di una qualsiasi garanzia rilasciata su debiti altrui, con conseguente obbligo di iscrizione di un fondo per l’importo che, ai sensi dell’OIC 19, si ritiene probabile si dovrà rifondere. PRINCIPIO CONTABILE OIC N 16 – LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Tra i principali interventi di modifica si menziona : Riformulate le disposizioni in materia di perdita durevole di valore che sono incluse in OIC 9 Forniti chiarimenti in tema di “ component approach” La revisione della disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari L’eliminazione della possibilità di non scorporare il valore del terreno dai fabbricati se il valore del terreno coincide con il valore del fondo di ripristino/bonifica del sito PRINCIPIO CONTABILE OIC N 17 – IL BILANCIO CONSOLIDATO E IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO Tra i principali interventi di modifica si menziona la suddivisione del documento in due sezioni : la prima relativa al bilancio consolidato e la seconda relativa al metodo del patrimonio netto ( applicabile sia in caso di redazione del bilancio d’esercizio che del bilancio consolidato) Modifiche nella sezione sul bilancio consolidato Differenza iniziale di consolidamento. Si precisa che la differenza iniziale da annullamento si determina con il confronto tra valore contabile della partecipazione e corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata allineando il tutto all’art 31 D. Lgs 127/91 Data del consolidamento delle partecipazioni acquisite nell’esercizio . Si ritiene miglior prassi eliminare le partecipazioni alla data di acquisizione del controllo , ma si ammette anche l’utilizzo della data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento , come richiesto da art 33 D. Lgs 127/91 Data del consolidamento del primo bilancio consolidato. In caso di redazione per la prima volta di un bilancio consolidato da parte di chi precedentemente ne era stato esonerato, il consolidamento delle partecipazioni va effettuato in base ai valori contabili alla data del primo consolidamento. Se invece si tratta di una sub holding il consolidato va redatto alla data originaria di acquisto delle partecipazioni. Mancanza di requisiti per iscrivere una differenza di consolidamento. In tal caso si è in presenza di un cattivo affare e la differenza va spesata in conto economico negli Oneri straordinari. Utilizzo del Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri. Si specificano le modalità di utilizzo di questo fondo negli esercizi futuri che va effettuato in base alle ipotesi assunte in sede di sua stima all’atto dell’acquisto e va utilizzato indipendentemente dall’effettiva manifestazione delle perdite attese. L’utilizzo del fondo è rilevato separatamente nei proventi straordinari del conto economico. Si ricorda che Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri deriva dal fatto che il valore del patrimonio netto contabile della partecipata è maggiore del costo della partecipazione. Acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella controllata In questo caso la differenza da annullamento è determinata dalla differenza tra il prezzo di acquisto della quota aggiuntiva e la quota proporzionale del patrimonio netto contabile della controllata alla data del nuovo acquisto. La differenza va trattata come previsto per la differenza iniziale da annullamento Cessione parziale di partecipazione senza perdita di controllo. In tal caso la plusvalenza o minusvalenza va sempre imputata al conto economico consolidato e non a patrimonio netto. Cessione parziale di partecipazione con perdita di controllo. La partecipazione è de consolidata alla data di cessazione per evidenziare l’effetto in bilancio consolidato fino a tale data. In caso di difficoltà pratica a reperire i dati è consentito utilizzare il valore alla data di chiusura del precedente esercizio. Leasing Si raccomanda l’adozione del metodo finanziario per la contabilizzazione del leasing , anche se è ammesso contabilizzare il leasing con il metodo patrimoniale anche nel bilancio consolidato, fornendo le informazioni richieste dall’art 2427 n. 22 Altro : stralciate le parti relative ai movimenti del patrimonio netto e del rendiconto finanziario e del raccordo tra patrimonio netto e risultato d’esercizio della controllante e patrimonio netto e risultato netto consolidato Modifiche nella sezione sul metodo del patrimonio netto Data di calcolo della differenza iniziale. Si ritiene miglior prassi eliminare il patrimonio netto contabile della partecipata sia quello calcolato alla “ data di acquisizione” , ma si ammette anche l’utilizzo della data dell’ultimo bilancio della partecipata per esplicito riferimento all’art 2426 c.4 C.c. Eliminazione del metodo patrimoniale Eliminazione utili e pardite tra partecipante e partecipata Si è precisato che lo storno degli utili e delle perdite realizzati con la partecipata avviene solo in misura corrispondente alla frazione di capitale posseduto dalla partecipante . Gli altri soci della partecipata , a differenza del consolidato, non sono inclusi nel patrimonio della partecipante e quindi le relative operazioni sono a tutti gli effetti utili/perdite con terzi. Svalutazione della partecipazione in sede di iscrizione iniziale In coerenza con quanto illustrato nella sezione sul consolidato in tal caso si è in presenza di un cattivo affare e la differenza va spesata in conto economico negli Oneri straordinari e non in D 19 a Svalutazioni da partecipazioni. Operazioni sul capitale della partecipata In caso di operazioni sul capitale della partecipata che non hanno concorso alla formazione del risultato economico della stessa partecipata , tale operazione va trattata come una operazione realizzata con terzi che incrementa o riduce il valore della partecipazione Acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella controllata In questo caso come previsto per il bilancio consolidato la differenza da annullamento è determinata dalla differenza tra il prezzo di acquisto della quota aggiuntiva e la quota proporzionale del patrimonio netto contabile della controllata alla data del nuovo acquisto. La differenza va trattata come previsto per la differenza iniziale da annullamento. Cambiamento del criterio di valutazione (dal costo al patrimonio netto) in caso di un consolidato. Esplicitata la contabilizzazione preferita PRINCIPIO CONTABILE OIC N 18 – RATEI E RISCONTI Definito che il riscatto anticipato di un bene in leasing è un risconto relativo al maxicanone capitalizzato ed è imputato al valore del cespite Non sono Ratei e risconti gli anticipi ricevuti o pagati in corso d’anno a fronte di canoni di locazione che maturano solo nell’esercizio successivo, i quali sono “ anticipi” a tutti gli effetti PRINCIPIO CONTABILE OIC N 19 – I DEBITI Il principio 19 è la spaccatura dell’ex principio in due sezioni : la prima relativa ai debiti e la seconda relativa ai fondi per rischi e oneri e TFR Per i debiti Principali modifiche riguardano : prestito obbligazionario con unico rimborso alla scadenza o obbligazioni senza cedola ( zero coupon), disciplina per scorporo di interessi passivi impliciti, divieto di attualizzazione dei debiti finanziari con tassi fuori mercato, trattamento contabile delle obbligazioni indicizzate , debiti soggetti a condizione sospensiva , prestiti obbligazionari subordinati, debiti per associazione in partecipazione , al contenuto delle voci - D 3 Debiti verso soci per finanziamenti e - D 11 Debiti verso controllanti PRINCIPIO CONTABILE OIC N 20 – TITOLI DI DEBITO Tra i principali interventi di modifica vi è la riformulazione dei cambiamenti di destinazione dei titoli la precisazione che gli utili/perdite che derivano dalla negoziazione di titoli immobilizzati prima della scadenza sono considerati componenti straordinarie di reddito di non considerare le spese di cessione nel computo della plus/minusvalenza da realizzo una disciplina sui titoli strutturati PRINCIPIO CONTABILE OIC N 21 – PARTECIPAZIONI E AZIONI PROPRIE Tra i principali interventi di modifica vi sono: la riformulazione dei cambiamenti di destinazione dei titoli la precisazione che gli utili/perdite che derivano dalla negoziazione di partecipazioni sono considerati componenti straordinarie di reddito di non considerare le spese di cessione nel computo della plus/minusvalenza da realizzo una disciplina sui titoli strutturati criteri per la determinazione del costo degli strumenti finanziari immobilizzati modifica del trattamento contabile dei diritti di opzione senza l’obbligo di doverli svalutare se non esercitati nel presupposto che il mancato esercizio del diritto costituisca solo un indicatore di potenziale perdita durevole di valore una disciplina nuova per contabilizzazione dei dividendi attribuiti sotto forma di azioni proprie, considerando che tali azioni non portare a rilevare un provento PRINCIPIO CONTABILE OIC N 22 – CONTI D’ORDINE Tra i principali interventi di modifica vi sono: Esclusione dal principio OIC 21 dei patrimoni e finanziamenti destinati a specifico affare e ai derivati che saranno trattati in specifici documenti Razionalizzate le definizioni di garanzie prestate e ricevute , impegni, beni di terzi presso la società, beni della società presso terzi oltre a garanzia personale e garanzia reale esclusione dai conti d’ordine dei beni della società presso terzi esclusi gli impegni di imposto modesto o non rilevanti o per contratti di lavoro subordinato con durata pluriennale una riorganizzazione delle informazioni da fornire e illustrate le informazioni da omettere per le piccole società ai sensi dell’art. 2435 bis PRINCIPIO CONTABILE OIC N 23 – LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE Tra i principali interventi di modifica vi sono: stralcio dei paragrafi su commesse in valuta estera trasferite a OIC 26 precisazioni sui requisiti necessari per applicare il criterio della percentuale di completamento e delle altre tipologie di costi di commessa in caso di commesse ultra annuali è preferito il criterio della percentuale di completamento in caso di commesse a breve termine è possibile applicare sia criterio della percentuale di completamento che il criterio della commessa completata miglioramenti nella classificazione degli anticipi e acconti dai committenti, integrazioni al trattamento contabile di incentivi, claims e penali l’eliminazione che consentiva l’iscrizione tra i fondi rischi delle perdite probabili per il completamento dei lavori iscritti a riduzione del valore delle rimanenze PRINCIPIO CONTABILE OIC N 25 – IMPOSTE SUL REDDITO Tra i principali interventi di modifica vi sono: Stralcio dei riferimenti al disinquinamento fiscale Disciplinata in modo organico la fiscalità differita Introdotta una parte sulla fiscalità differita in caso di valore contabile di una partecipazione in società controllate, società collegate o i n joint venture Aggiornata la disciplina sulle perdite fiscali in base alle norme attualmente in vigore La precisazione che ai fini del calcolo delle imposte differite e anticipate l’aliquota fiscale applicabile è quella in vigore nell’esercizio in cui esse si riverseranno previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio Precisazioni che non si procede a calcoli per imposte differite o anticipate in caso di rilevazione iniziale dell’avviamento, rilevazione iniziale di una attività o di una passività che non influenza il risultato civilistico , né il reddito imponibile , ne è una operazione straordinaria Precisazioni in caso di affrancamento di maggiori valori contabili delle attività e dell’avviamento per operazioni straordinarie Precisazioni in tema di rivalutazioni di attività Precisazioni in tema di consolidato fiscale e trasparenza fiscale PRINCIPIO CONTABILE OIC N 26 – OPERAZIONI, ATTIVITA’ E PASSIVITA’ IN VALUTA ESTERA Tra i principali interventi di modifica vi è l’intera ristrutturazione del documento in base all’approccio basato su poste monetarie e non monetarie ed si incorporano le considerazioni sui fondi rischi ed oneri e conti d’ordine in valuta e commesse in valuta. Il nuovo principio non è comparabile con il documento precedente date le ristrutturazioni significative PRINCIPIO CONTABILE OIC N 28 - IL PATRIMONIO NETTO Tra i principali interventi di modifica vi sono Non si tratta nel nuovo principio di aspetti valutativi peraltro poco importanti nel contesto La parte sui conferimenti è stralciata che costituirà un principio a sé La modifica di alcuni casi della Voce - Altre Riserve La precisazione che i versamenti in futuro aumento di capitale sono iscritti nel patrimonio netto solo se sono non restituibili La precisazione che la rinuncia al credito da parte del socio è considerata come un apporto di patrimonio, per cui la rinuncia dei soci al rimborso del credito va trattata come una posta di patrimonio avente natura di riserva di capitale PRINCIPIO CONTABILE OIC N 29 – CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI, CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI, CORREZIONE DI ERRORI, EVENTI ED OPERAZIONI STRAORDINARIE , FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO Tra i principali interventi di modifica vi sono applicazione del metodo prospettico a specifici casi l’eliminazione della distinzione tra errori determinanti ed errori non determinanti l’ampliamento della parte sugli eventi successivi in caso di problemi di continuità aziendale PRINCIPIO CONTABILE OIC N. 31 – FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR Principali modifiche derivanti da : spostamento della disciplina sulle attività potenziali in OIC 12, dei fondi per perdite o oneri su partecipazioni in OIC 21 , dei fondi relativi a operazioni fuori bilancio su strumenti derivati in OIC 3 incorporate le disposizioni previste dal documento interpretativo 1 dell’OIC 12 eliminata l’ attualizzazione dei fondi per fenomeni inflattivi e introdotte disposizioni su fondi per resi su prodotti, fondi per recupero ambientale , utilizzo di fondi e di fondi eccedenti aggiornamenti in tema di disciplina del TFR
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