Clarification N°1 - EFSA

Corporate Services Unit
Parma, 04/12/2014
CHIARIMENTO N°1
OC/EFSA/CORSER/2014/08 - Manutenzione di fabbricati di tipo civile e di infrastrutture
dell’EFSA
Domanda 1:
“Con riferimento al Capitolato d’oneri a pag.23 cap.2.3 Criteri di selezione punto A. CAPACITA’
ECONOMICA E FINANZIARIA in cui si richiede all’offerente di aver generato un fatturato annuo
di almeno €.830.000,00 in ognuno degli ultimi tre esercizi finanziari conclusi (2011, 2012 e
2013), il quesito in merito è il seguente:
Considerando la recente costituzione della scrivente (Gennaio 2013) che ha chiuso l’anno 2013
con un fatturato di €.644.000,00 e chiuderà l’anno 2014 con un fatturato di circa €.2.000.000,00
è possibile appellarsi all’art.41 comma 3 del DLGS 163/2006 (Codice Appalti Italiano) e provare
la propria capacità economica finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato
idoneo dalla stazione appaltante?”
Risposta 1:
L’EFSA non fa riferimento alla normativa italiana ma, per quanto riguarda le proprie gare
d’appalto, fa esclusivamente riferimento al Regolamento Finanziario e alle Regole di
Applicazione dell’Unione.
In particolare, nel caso in cui l’offerente non sia in grado di soddisfare quanto richiesto, l’offerta
può essere presentata da un consorzio e/o da un’entità che subappalta alcuni compiti; in tal
caso i requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale devono essere
soddisfatti a livello consolidato. A tal proposito si ricorda che se la capacità di tali
partner/subappaltatori è necessaria a soddisfare i requisiti minimi di capacità, le prove richieste
devono essere inserite nell’offerta anche per i partner del consorzio/subappaltatori.
Inoltre, un operatore economico può, dove necessario e per particolari contratti, fare
affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami
con questi ultimi. Deve in tal caso provare all’EFSA che avrà a sua disposizione le risorse
necessarie per l’esecuzione del contratto, ad esempio presentando l’impegno da parte di questi
soggetti a mettere a sua disposizione tutte le risorse necessarie.
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Domanda 2:
“Con riferimento al Capitolato d’oneri a pag.23 cap.2.3 Criteri di selezione punto B CAPACITA’
TECNICA PROFESSIONALE per gli operatori Economici Italiani si richiede l’attestazione SOA per le
categorie:
o OG 11 Livello IV
o OS 3 Livello II
o OS 19 Livello II
o OS 28 Livello II
o OS 30 Livello II
Il quesito in merito è il seguente:
La scrivente società data la recente costituzione è sprovvista di attestazione SOA quindi richiede
se in base all’art.49 del DLGS 163/2006 (Codice Appalti Italiano) si possa avvalere dei requisiti di
società ausiliaria in possesso di attestazione SOA per le categorie OG11 Class IV e se trova
applicazione il principio dell’assorbenza fra categorie generali e categorie specializzate
confermata anche dall’art.79 comma 16 del D.P.R. 5/10/2010 n.207, che sulla questione
stabilisce che l’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire lavori in ciascuna delle
categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.”
Risposta 2:
Si veda la Risposta 1.
Domanda 3:
“La possibilità di subappaltare la categoria OS 19 Livello II ad azienda in possesso di attestazione
SOA per la categoria richiesta.”
Risposta 3:
Si veda la Risposta 1.
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Giovanni Fuga
Capo Unità Corporate Services a.i.
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