DELIBERAZIONE N.73 COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO PROVINCIA DI CATANIA REGISTRO PROPOSTE N. 73 DEL 10/09/2014 ASSESSORATO O UFFICIO PROPONENTE: SINDACO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE OGGETTO: TARSU GARAGE E AUTORIMESSE ANNI 2008 - 2009. ATTO DI INDIRIZZO L'anno, 2014 addì, 11 del mese di SETTEMBRE alle ore 13,30 e seguenti, nella Casa Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE con l'intervento dei Sigg.ri: PUGLISI IGNAZIO SINDACO Pres.te MALAPONTI FRANCESCO ASSESSORE Pres.te ROMEO GIOVANNI POLLICINA ENRICHETTA ASSESSORE Pres.te VALASTRO ANGELO ASSESSORE Pres.te ASSESSORE Ass.te Presiede il Sindaco, Aw.Ignazio Faglisi; Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Bongiorno IL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto LA GIUNTA MUNICIPALE - ES AMINATA l'allegata Proposta di Deliberazione inerente all'oggetto; - PRESO e DATO ATTO che la stessa è conforme a quanto previsto daU'art. 12 L.R. n. 30/2000; - RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; - VISTO L'O.A.EE.LL. Vigente; - CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. APPROVARE, l'allegata proposta di deliberazione, 2. Il presente atto viene trasmesso: Ai Capi Settori; All'Ufficio Tributi Al Capo gruppo di maggioranza, Aw. Carmela Vasta; Al Capo gruppo di minoranza, Sig.ra Alfia Catanzaro; All'Ufficio Pubblicazioni; 3. Il presente atto è immediatamente esecutivo, ai sensi di Legge; La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta inerente all'oggetto. COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO (Provincia di Catania) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE OGGETTO:TARSU GARAGE E AUTORIMESSE ANNI 2008 - 2009. ATTO DI INDIRIZZO PREMESSO CHE la questione della applicabilità della Tarsu ai locali garage ed alle autorimesse private è connotata da un'obbiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di operatività delle norme che la disciplinano; CHE, al riguardo, con deliberazione n. 4/2008 il Consiglio comunale con riferimento e ad interpretazione dell'art. 11 e. 1 punto 2 del Regolamento Comunale TARSU, ha disposto "... l'esenzione dal tributo per tutti i locali destinati a ricovero automezzi esistenti nell 'ambito del territorio comunale, purché catastati in categoria "C/6... "; CEDE la Tributi Italia S.p.a., allora titolare del servizio di riscossione dei tributi locali, ha dato comunque corso all'attività di accertamento e riscossione della TARSU anche per i locali garage; CHE, pertanto, con delibera n. 16/2009 il Consiglio Comunale ha disposto la riapertura dei termini di cui all'art. 2 del Regolamento sul Condono delle Imposte Comunali, approvato con delibera di C.C. n. 10 del 17/2/2003, statuendo, altresì, che "... poiché il Comune avrà un vantaggio del superiore condono in quanto per gli anni successivi verranno iscritti a ruolo superfici di quanti chiederanno di beneficiare del superiore condono, applicare a tutti coloro che presenteranno istanza, oltre ali 'abbuono degli interessi, delle sanzioni e di tutte le maggiorazioni applicate, un abbuono del 20% (venti percento) sulla tassa dovuta.,."; CHE con deliberazione n. 20 del 29 giugno 2010 il Consiglio Comunale ha modificato il regolamento comunale TARSU, fissando per i locali garage un'aliquota non superiore al 15% di quella stabilita per le abitazioni; CHE la Giunta Municipale, con deliberazione n. 28 del 26.2.2013, ha deliberato "... di dare direttive all'Ufficio tributi perché non ricomprenda nell'attività di recupero evidenziala in premessa, le sanzioni e gli interessi connessi alle ingiunzioni TARSU garage recapitate a partire dal 2013...":, DATO ATTO CHE la Giunta Municipale, con deliberazione n. 14 del 27.02.2014, ha già deliberato per Tanno 2007 di procedere allo sgravio delle somme richieste a titolo di sanzione e interessi sugli atti emessi e regolarmente notificati relativamente alla TARSU per i locali catastalmente classificati come c/6, tenuto conto delle motivazioni giuridiche espresse nel parere dell'Aw Andrea Libranti prò! n 2295 del 20.02.2014; CHE dal predetto parere emerge che "l'ordinamento tributario non prevede un'intassabilità incondizionata di garage ed autorimesse private, ma consente tuttavia al conti-ibuente di denunziare nelle prescritte forme e di dimostrare la eventuale inidoneità del bene a produrre rifiuti o la sua aggettiva inutilizzabilità nel corso dell'anno" (cfr. Corte Suprema di Cassazione, sentenzan. 11351/2012); CHE la TARSU è astrattamente dovuta anche per il possesso di garage ed autorimesse private, ferma restando la facoltà del contribuente di dimostrare in sede di denuncia e/o ricorso la inidoneità alla produzione di rifiuti o aggettiva inutilizzabilità dell'immobile; CHE, in materia di applicazione di sanzioni ed interessi moratori per omessa denuncia ed omesso pagamento, il professionista incaricato ha evidenziato che, stante l'obbiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme che disciplinano la Tarsu ai garage ed alle autorimesse private "... consegue, in base ai principi codificati dall'art. 6 del D. Igs. 472/1997 (che detta i principi generali applicabili alle sanzioni tributarie) e dall'art 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 27.7.2000 n, 212), la inapplicabilità delle sanzioni alla fattispecie che ne occupa.."', CHE. in particolare, l'ari 6 del D.lgs. 472/1997, infatti, prevede al comma 2 che "Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento"; CHE l'art. 8 del D.lgs. n. 546/1992 abilita il Giudice Tributario a non applicare la sanzione tributaria "quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce"; CHE l'art. 10 della L. n. 212/2000 prevede al comma 2 che "Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione medesima"; CHE, conscguentemente, la irrogazione di sanzioni e la richiesta di interessi, per effetto della omessa denuncia ai fini Tarsu del possesso di garage o autorimesse privare, sarebbe certamente contraria al disposto della norma sopra richiamata, posta a presidio e tutela del principio di collaborazione e buona fede al quale devono essere improntati i rapporti tra contribuente ed amministrazione; RITENUTO CHE, anche per gli anni 2008 e 2009, non può revocarsi in dubbio la assoluta buona fede dei contribuenti di Piedimonte Etneo, i quali sono stati indotti a confidare nell'intassabilità dei locali di cui trattasi anche dalla condotta mantenuta al riguardo dalla Amministrazione Comunale, con gli atti sopra indicati; CHE il predetto professionista ha inoltre escluso l'applicabilità retroattiva del regime tariffario introdotto per i garage con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2010; VISTO il Regolamento comunale in materia Tassa Smaltimento Rifiuti solidi Urbani VISTO il DXgs. 507/1993 VISTO l'ari. 8 del D.lgs. n. 546/1992 VISTO l'art 6 del D.lgs. 472/1997; VISTI i pareri formulati sulla proposta; VISTO il d.Ls. 267/2000; VISTO PO.R.A.EE.LL. vigente in Sicilia PROPONE Tutto ciò emesso da formare parte integrante del presente atto 1. Di dare atto di indirizzo all'Ufficio Tributi al fine di procedere all'emissione degli atti per richiedere tutte le somme dovute per gli anni 2008 e 2009 a titolo di pagamento Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani per i locali garage (Categ. C/6) costituenti dipendenze di locali adibiti ad uso abitativo e facenti parte del corpo di fabbrica principale senza prevedere somme a titolo di sanzioni ed interessi per omessa denuncia e pagamento; 2. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO PROVINCIA DI CATANIA PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Ai sensi dell'ari. 53 della legge 8.6.1990, n° 142, come recepita con l'arti, co.l°, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n° 48, come sostituito dall'art.12, co.l°, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n° 30, che testualmente recita: "su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragionerìa in ordine alla regolarità contabile". Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscrìtti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: OGGETTO: TARSU GARAGE E AUTORIMESSE ANNO 2008 -2009. ATTO DI INDIRIZZO PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE Area: Finanziaria Servizio: Ragioneria Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole, considerato che le diverse delibere, se pur adottate senza il parere di regolarità contabile, hanno prodotto incertezza nei contribuenti. Dalla Sede Municipale, J O O f . Qo / L II Respon ìbile dell'area finanziaria RAG. KOSARIA 1SSORE ANZIANO ulti Francesco SEGRETARKVeOMUNALE Dott.ssa /Vnn ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DEL MESSO COMUNALE La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line è iniziata, ai sensi degli arti. 11 così come modificato dall'ari. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art, 12, co. 1°, della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'ari. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 il come dal Registro delle pubblicazioni al n. A, P X 3> IL MESSO ADDETTO ALL^-PUBBLICAZIONE II presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal 4 > . P.V 7o^ al ol-JL9 • lot^ IL MESSO ADDETTO ALLAPKBBLICAZIONE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE II sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal al __a norma dell'art. 11 della L.R. 3.12.1991, n. 44/91 così come modificato dall'alt. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1° della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'alt. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'ari. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami. IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ1 Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 2. ai sensi dell'art. 12, comma 2, o dell'ari. 16 della L.R. n. 44/91 (immediata esecutività) ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 (11° giorno di pubblicazione) NALE
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