tarsu garage e autorimesse anni 2008

DELIBERAZIONE
N.73
COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
PROVINCIA DI CATANIA
REGISTRO PROPOSTE N. 73 DEL 10/09/2014
ASSESSORATO O UFFICIO PROPONENTE: SINDACO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: TARSU GARAGE E AUTORIMESSE ANNI 2008 - 2009. ATTO DI
INDIRIZZO
L'anno, 2014 addì, 11 del mese di SETTEMBRE alle ore 13,30 e seguenti, nella Casa
Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE con l'intervento dei Sigg.ri:
PUGLISI IGNAZIO
SINDACO
Pres.te
MALAPONTI FRANCESCO ASSESSORE Pres.te
ROMEO GIOVANNI
POLLICINA ENRICHETTA
ASSESSORE Pres.te
VALASTRO ANGELO
ASSESSORE Pres.te
ASSESSORE Ass.te
Presiede il Sindaco, Aw.Ignazio Faglisi;
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Bongiorno
IL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto
LA GIUNTA MUNICIPALE
- ES AMINATA l'allegata Proposta di Deliberazione inerente all'oggetto;
- PRESO e DATO ATTO che la stessa è conforme a quanto previsto daU'art. 12 L.R. n.
30/2000;
- RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
- VISTO L'O.A.EE.LL. Vigente;
- CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. APPROVARE,
l'allegata
proposta
di
deliberazione,
2. Il presente atto viene trasmesso:
Ai Capi Settori;
All'Ufficio Tributi
Al Capo gruppo di maggioranza, Aw. Carmela Vasta;
Al Capo gruppo di minoranza, Sig.ra Alfia Catanzaro;
All'Ufficio Pubblicazioni;
3. Il presente atto è immediatamente esecutivo, ai sensi di Legge;
La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta
inerente
all'oggetto.
COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
(Provincia di Catania)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO:TARSU GARAGE E AUTORIMESSE ANNI 2008 - 2009. ATTO DI
INDIRIZZO
PREMESSO CHE la questione della applicabilità della Tarsu ai locali garage ed alle
autorimesse
private
è connotata da un'obbiettiva incertezza
sulla portata e
sull'ambito di operatività delle norme che la disciplinano;
CHE, al riguardo, con deliberazione n. 4/2008 il Consiglio comunale con riferimento e
ad interpretazione dell'art. 11 e. 1 punto 2 del Regolamento Comunale TARSU, ha
disposto "... l'esenzione dal tributo per tutti i locali destinati a ricovero automezzi
esistenti nell 'ambito del territorio comunale, purché catastati in categoria "C/6... ";
CEDE la Tributi Italia S.p.a., allora titolare del servizio di riscossione dei tributi locali,
ha dato comunque corso all'attività di accertamento e riscossione della TARSU anche
per i locali garage;
CHE,
pertanto, con delibera n. 16/2009 il Consiglio Comunale ha disposto la
riapertura dei termini di cui all'art. 2 del Regolamento sul Condono delle Imposte
Comunali, approvato con delibera di C.C. n. 10 del 17/2/2003, statuendo, altresì, che
"... poiché il Comune avrà un vantaggio del superiore condono in quanto per gli anni
successivi verranno iscritti a ruolo superfici di quanti chiederanno di beneficiare del
superiore condono, applicare a tutti coloro che presenteranno istanza, oltre ali 'abbuono
degli interessi, delle sanzioni e di tutte le maggiorazioni applicate, un abbuono del 20%
(venti percento) sulla tassa dovuta.,.";
CHE con
deliberazione n. 20 del 29 giugno 2010 il Consiglio
Comunale ha
modificato il regolamento comunale TARSU, fissando per i locali garage un'aliquota
non superiore al 15% di quella stabilita per le abitazioni;
CHE la Giunta Municipale, con deliberazione n. 28 del 26.2.2013, ha deliberato "... di
dare direttive all'Ufficio
tributi perché non ricomprenda nell'attività di recupero
evidenziala in premessa, le sanzioni e gli interessi connessi alle ingiunzioni TARSU garage
recapitate a partire dal 2013...":,
DATO ATTO CHE la Giunta Municipale, con deliberazione n. 14 del 27.02.2014, ha già
deliberato per Tanno 2007 di procedere allo sgravio delle somme richieste a titolo di
sanzione e interessi sugli atti emessi e regolarmente notificati relativamente alla TARSU
per i locali catastalmente classificati come c/6, tenuto conto delle motivazioni giuridiche
espresse nel parere dell'Aw Andrea Libranti prò! n 2295 del 20.02.2014;
CHE
dal predetto parere emerge che "l'ordinamento tributario non prevede
un'intassabilità incondizionata di garage ed autorimesse private, ma consente tuttavia al
conti-ibuente di denunziare nelle prescritte forme e di dimostrare la eventuale inidoneità
del bene a produrre rifiuti o la sua aggettiva inutilizzabilità nel corso dell'anno" (cfr.
Corte Suprema di Cassazione, sentenzan. 11351/2012);
CHE la TARSU è astrattamente dovuta anche per il possesso di garage ed autorimesse
private, ferma restando la facoltà del contribuente di dimostrare in sede di denuncia e/o
ricorso la inidoneità alla produzione di rifiuti o aggettiva inutilizzabilità dell'immobile;
CHE, in materia di applicazione di sanzioni ed interessi moratori per omessa denuncia ed
omesso pagamento, il professionista incaricato ha evidenziato che, stante l'obbiettiva
incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme che disciplinano la Tarsu
ai garage ed alle autorimesse private "... consegue, in base ai principi codificati dall'art. 6
del D. Igs. 472/1997 (che detta i principi generali applicabili alle sanzioni tributarie) e
dall'art
10 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 27.7.2000 n, 212), la
inapplicabilità delle sanzioni alla fattispecie che ne occupa.."',
CHE. in particolare, l'ari 6 del D.lgs. 472/1997, infatti, prevede al comma 2 che "Non è
punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di
incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si
riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la
dichiarazione e per il pagamento";
CHE l'art. 8 del D.lgs. n. 546/1992 abilita il Giudice Tributario a non applicare la sanzione
tributaria "quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla
portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce";
CHE l'art. 10 della L. n. 212/2000 prevede al comma 2 che "Non sono irrogate sanzioni né
richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni
contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate
dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a
seguito di fatti conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione medesima";
CHE, conscguentemente, la irrogazione di sanzioni e la richiesta di interessi, per effetto
della omessa denuncia ai fini Tarsu del possesso di garage o autorimesse privare, sarebbe
certamente contraria al disposto della norma sopra richiamata, posta a presidio e tutela del
principio di collaborazione e buona fede al quale devono essere improntati i rapporti tra
contribuente ed amministrazione;
RITENUTO CHE, anche per gli anni 2008 e 2009, non può revocarsi in dubbio la
assoluta buona fede dei contribuenti di Piedimonte Etneo, i quali sono stati indotti a
confidare nell'intassabilità dei locali di cui trattasi anche dalla condotta mantenuta al
riguardo dalla Amministrazione Comunale, con gli atti sopra indicati;
CHE il predetto professionista ha inoltre escluso l'applicabilità retroattiva del regime
tariffario introdotto per i garage con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2010;
VISTO il Regolamento comunale in materia Tassa Smaltimento Rifiuti solidi Urbani
VISTO il DXgs. 507/1993
VISTO l'ari. 8 del D.lgs. n. 546/1992
VISTO l'art 6 del D.lgs. 472/1997;
VISTI i pareri formulati sulla proposta;
VISTO il d.Ls. 267/2000;
VISTO PO.R.A.EE.LL. vigente in Sicilia
PROPONE
Tutto ciò emesso da formare parte integrante del presente atto
1. Di dare atto di indirizzo all'Ufficio Tributi al fine di procedere all'emissione degli atti
per richiedere tutte le somme dovute per gli anni 2008 e 2009 a titolo di pagamento
Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani per i locali garage (Categ. C/6) costituenti
dipendenze di locali adibiti ad uso abitativo e facenti parte del corpo di fabbrica
principale senza prevedere somme a titolo di sanzioni ed interessi per omessa denuncia
e pagamento;
2. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
COMUNE
DI PIEDIMONTE ETNEO
PROVINCIA DI CATANIA
PARERI SU PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
Ai sensi dell'ari. 53 della legge 8.6.1990, n° 142, come recepita con l'arti, co.l°, lett. i),
della L.R. 11.12.1991, n° 48, come sostituito dall'art.12, co.l°, punto 0.1, della L.R.
23.12.2000, n° 30, che testualmente recita:
"su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di
spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragionerìa in ordine alla regolarità contabile".
Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscrìtti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
OGGETTO:
TARSU GARAGE E AUTORIMESSE ANNO 2008 -2009. ATTO DI
INDIRIZZO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Area: Finanziaria
Servizio: Ragioneria
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole, considerato che le diverse
delibere, se pur adottate senza il parere di regolarità contabile, hanno prodotto incertezza nei contribuenti.
Dalla Sede Municipale, J O
O f . Qo / L
II Respon ìbile dell'area finanziaria
RAG. KOSARIA
1SSORE ANZIANO
ulti Francesco
SEGRETARKVeOMUNALE
Dott.ssa /Vnn
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DEL MESSO COMUNALE
La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line è iniziata, ai sensi degli arti. 11 così come
modificato dall'ari. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art, 12, co. 1°, della L.R. 44/91, nonché ai sensi
dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'ari. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 il
come dal Registro delle pubblicazioni al n. A, P X 3>
IL MESSO
ADDETTO ALL^-PUBBLICAZIONE
II presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line
dal 4 > . P.V 7o^ al ol-JL9 • lot^
IL MESSO
ADDETTO ALLAPKBBLICAZIONE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on
line dal
al
__a norma dell'art. 11 della L.R. 3.12.1991, n. 44/91 così come modificato
dall'alt. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1° della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'alt. 32, della
legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'ari. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 e che contro la stessa non sono stati
presentati reclami.
IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ1
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal
2.
ai sensi dell'art. 12, comma 2, o dell'ari. 16 della L.R. n. 44/91 (immediata esecutività)
ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 (11° giorno di pubblicazione)
NALE