ITE “C. BATTISTI” BOLZANO - Istituto Tecnico Economico "Cesare

ITE “C. BATTISTI” BOLZANO
ITE “C. BATTISTI” BOLZANO
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
La scuola e una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai
valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa
ogni componente, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la
formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle
potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i
principi generali dell'ordinamento italiano. La comunità scolastica, interagendo con la
più ampia comunità civile e sociale di cui e parte, fonda il suo progetto e la sua azione
educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente, contribuisce allo sviluppo
della personalità dei giovani e delle giovani, anche attraverso l'educazione alla
consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di
responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di
obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e
all'inserimento nella vita attiva. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di
espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le
persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni
barriera ideologica, sociale e culturale.
Delibera Collegio Docenti 10.09.2010 (all. verbale Collegio Docenti 10.09.2010)
CRITERI di VALUTAZIONE FINALE
La valutazione finale in sede di scrutinio viene fatta a partire dalla proposta di voto dei singoli docenti e
tenendo conto dei parametri sotto indicati :
•
raggiungimento degli obiettivi, verificati con un congruo numero di prove, relativamente a
conoscenze, competenze e capacità raggiunte;
•
analisi dei comportamenti scolastici osservati in merito a:
•
o
progressione dei risultati dell’allievo/a nell’intero anno scolastico:
o
capacità di organizzare il lavoro;
o
impegno e continuità nello studio;
o
partecipazione alle attività scolastiche (corsi di recupero, attività extra-curricolari,
stage, ecc.);
o
frequenza delle lezioni;
o
rispetto delle regole e delle consegne;
analisi delle situazioni di origine extra scolastica che possono aver influito sul processo di
apprendimento (condizioni di salute, socio-familiari o altro).
Alla luce di queste valutazioni il consiglio di classe delibera:
-
promossi a pieno merito: La promozione alla classe successiva è assicurata dal possesso della
sufficienza in tutte le discipline. La sufficienza corrisponde al raggiungimento degli obiettivi minimi,
cognitivi e di comportamento, fissati dal Consiglio di classe nella programmazione didattica d' inizio
d' anno e comunicati agli studenti e alle famiglie.
-
non promossi: studenti che presentino gravi e diffuse insufficienze, che non hanno mostrato
apprezzabili progressi ed in particolare se si presenta uno dei seguenti casi:
-
sul totale delle materie hanno più insufficienze che sufficienze;
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-
-
presentino insufficienze gravi e, nel corso dell'anno, non abbiano mostrato la disponibilità o
volontà di recupero, frequentando anche, ma con scarso impegno, le occasioni e i corsi a ciò
finalizzati. Costituisce elemento aggravante, che conferma una delibera di non promozione,
l'esistenza di debiti scolastici non saldati nell'anno precedente;
-
nel Triennio hanno tutte le materie di indirizzo gravemente insufficienti;
-
si ritiene che le lacune siano talmente diffuse e gravi da pregiudicare il corso degli studi nella
classe successiva.
-
sono presentati allo SCRUTINIO FINALE CON UN NUMERO DI INSUFFICIENZE TALI DA NON
CONSENTIRE LA POSSIBILITA’ DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO.
-
tre insufficienze gravi (voto inferiore a 5)
-
oppure anche due insufficienze gravi (voto inferiore a 5) e un’ insufficienza lieve (voto 5),
qualora non sia verificata una situazioni personale che possa aver influito sul processo di
apprendimento (condizioni di salute, socio-familiari o altro)
sospensione del giudizio e recupero debiti
il Consiglio di classe valuta la possibilità della sospensione del giudizio per gli studenti che:
-
sono presentati allo scrutinio di giugno con 3 insufficienze lievi (voto 5) oppure con 2
insufficienze lievi (voto 5) ed 1 insufficienza grave (voto inferiore a 5);
-
sono presentati allo scrutinio di giugno con 1 insufficienza lieve (voto 5) e 2 insufficienze
gravi (voto inferiore a 5), solo nel caso che sia verificata una situazioni personale che possa
aver influito sul processo di apprendimento (condizioni di salute, socio-familiari o altro);
-
hanno manifestato volontà e capacità di progressione e recupero;
-
il consiglio di classe terrà in considerazione particolari situazioni che possono aver influito sul
processo di apprendimento (condizioni di salute, socio-familiari o altro).
Per gli studenti che, anche allo scrutinio di giugno, riportano insufficienze, il Consiglio di classe
valuta la possibilità di un ultimo appello e nell’albo dell’istituto verrà riportata l’indicazione
“sospensione del giudizio”. Si predisporranno altri corsi e attività da realizzare nel corso
dell’estate. Le verifiche finali, che si dovranno svolgere entro l’inizio delle lezioni dell’anno
scolastico successivo, dovranno tener conto dei risultati conseguiti anche nelle altre fasi del
percorso di recupero. Il consiglio di classe, quindi, delibera l’integrazione dello Scrutinio finale,
sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che si risolverà in ammissione o non
ammissione alla classe successiva.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE AI FINI
DELL’AMMISSIONE O DELLA NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
In sede di scrutinio finale si procederà a una valutazione dello studente che tenga conto
- Delle conoscenze e delle competenze da lui acquisite nell’ultimo nell’ultimo anno del corso di studi
- Delle sue capacità critiche ed espressive
- Degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione complessiva tale
da consentirgli di affrontare l’esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole
discipline;
-La non ammissione dovrà essere motivata.
O.M. nr. 44 del 05.05.2010 - ART. 2 - CANDIDATI INTERNI
1. Sono ammessi all'esame di Stato:
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultima classe e che, nello scrutinio finale
conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate
con l’attribuzione di un unico voto secondo l‘ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore
a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122).
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b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo
comma 2;
c) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente
riconosciute, nelle quali continuano a funzionare corsi di studio fino al loro completamento, ai sensi
dell’articolo1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito,con modificazioni, dalla
legge 3 febbraio 2006,n. 27;
d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di
un corso di studi avente le caratteristiche di cui al presente comma 1, lettera c), siano stati ammessi alla
abbreviazione di cui al successivo comma 2.
Premesso che la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella
sua dimensione sia individuale che collegiale (art.1, comma 2 del D.P.R. n.122/2009), la valutazione degli
alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal consiglio di classe, ai sensi dell’ art. 4, comma 1, del D.P.R.
22 giugno 2009, n.122. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, ai sensi dell’art.79, comma 4 del R.D.
4-5-1925,n.653 e dell’art.37, comma 3 D.L.vo 16 aprile 1994, n.297.
Il collegio docenti, al fine di assumere un orientamento comune in merito all’ammissione o non
ammissione all’Esame di stato degli alunni del quinto anno di corso, definisce i seguenti criteri
generali. Sarà compito dei Consigli di classe farli propri, pur rispettando la peculiarità di ciascuna
classe e di ciascun alunno.
Ammissione all’Esame di stato
E’ ammesso/a all’Esame di stato: L’alunno/a che nell’ultimo anno di corso abbia riportato una
valutazione positiva in tutte le discipline di studio;
Per l’assegnazione dei singoli voti si dovrà tener conto se l’alunno/a ha dimostrato di:
1. Aver acquisito le conoscenze e le competenze relative agli obbiettivi generali e specifici propri
dell’indirizzo di studi frequentato,
2. Possedere capacità critiche ed espressive,
3. Essersi impegnato a colmare le eventuali lacune e di aver ottenuto un progressivo miglioramento.
Per l’assegnazione del voto di condotta verrà utilizzata l’apposita scheda – griglia.
Costituiscono inoltre elementi rilevanti di motivazione della non ammissione:
- Aver riportato insufficienze diffuse e/o gravi (per insufficienze gravi sono da intendere i voti inferiori
o uguali a l “quattro”).
- Non aver acquisito le conoscenze e le competenze relative agli obiettivi generali e specifici propri
dell’indirizzo di studi frequentato.
- Non aver acquisito sufficienti capacità critiche ed espressive;
- Non aver dimostrato la volontà e l’impegno a recuperare le carenze accertate in corso d’anno,
nonostante i suggerimenti e gli stimoli dagli insegnanti (ovvero non ha frequentato, se non con scarsi
esiti, i corsi per il recupero delle lacune) (oppure: si è dimostrato refrattario a recepire sollecitazioni e
richiami degli insegnanti);
- Tra le motivazioni di non ammissione potranno essere considerate: la partecipazioni al dialogo
educativo modesta, dispersiva, episodica; alto numero di assenze.
- Saranno valutati specificamente gli alunni con particolari problemi di apprendimento (ad es. prove
e/o valutazione differenziate) e gli alunni che hanno dovuto affrontare durante l’anno scolastico gravi
problemi relativi alla salute od alla sfera personale, debitamente documentati.
1.1 NORME RELATIVE AGLI STUDENTI
1) ORARIO delle LEZIONI ed INTERVALLO.
• Le lezioni si svolgeranno dalle ore 7,55 alle ore 13,10 con un intervallo di 15 minuti fra la 3^ e
la 4^ ora; i rientri pomeridiani dalle ore 14.30 alle ore 17,50.
2) INGRESSO nella SCUOLA ed in AULA
Al primo squillo di campanello, alle ore 7,50, tutti gli alunni si recheranno nelle varie aule. Anche
gli insegnanti devono essere presenti in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
Dopo le ore 7,55 orario di inizio delle lezioni, saranno ammessi in aula entro i primi 10 minuti:
- coloro che, avendo valide motivazioni documentate opportunamente, abbiano ottenuto
l'autorizzazione dall'insegnante della prima ora;
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- i pendolari, in caso di ritardo comprovato dei mezzi di trasporto pubblici.
Coloro che non vengono ammessi in aula, possono sostare nell'edificio scolastico ed
entreranno in aula all'inizio della seconda ora. Sono tenuti a giustificare il ritardo IL
GIORNO SUCCESSIVO sull'apposito libretto della scuola.
Le assenze e/o i ritardi non giustificati tempestivamente costituiscono una mancata
osservanza dei doveri scolastici e possono comportare sanzioni disciplinari. La mancata
giustificazione ripetuta senza motivo valido può essere evidenziata sul registro scolastico
quale nota disciplinare significativa.
• La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività (ricerche
culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori
scolastici.
• Gli alunni che utilizzano motorini e biciclette potranno parcheggiarli nel cortile interno.
• E’ vietato l’utilizzo del cortile per parcheggiare l’automobile da parte degli alunni.
• Le persone estranee all’Istituto devono, per potervi accedere, rivolgersi al personale non
docente in servizio di portineria, che provvederà ad indirizzarle o ad accompagnarle ai locali
aperti al pubblico.
3) ASSENZE - RITARDI - USCITE ANTICIPATE
Assenze
• Si ricorda che, in base al Dpr n. 122/2009 e alla circolare ministeriale n. 20/2011, nella scuola
secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di
almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Deroghe sono ammesse in particolari
situazioni documentate opportunamente ed approvate dal consiglio di classe.
• Ogni assenza dovrà essere giustificata, con esplicita e convincente motivazione, per iscritto
sull’apposito libretto. Se i motivi addotti sono irrilevanti o inattendibili, il Dirigente può ritenere
non giustificata l’assenza; in tal caso il genitore ha diritto di essere udito per fornire ulteriori
elementi di giudizio. Il libretto viene ritirato da un genitore in segreteria all’inizio di ogni anno
scolastico con il deposito della firma oppure a mezzo delega scritta. Se il libretto non sarà
ritirato entro 30 giorni, le assenze non potranno essere giustificate.
• Le assenze ingiustificate costituiscono mancanza ai doveri scolastici e per esse possono anche
essere inflitte sanzioni disciplinari.
• Per le assenze causate da malattia è necessario esibire il certificato medico quando esse si
protraggano per oltre cinque giorni (abrogato da sentenza del Consiglio di Stato depositata il 17
marzo 2014).
• La quinta assenza, come la decima, la quindicesima e la ventesima devono essere giustificate
personalmente (o telefonicamente) dal genitore.
• Il Dirigente scolastico o il coordinatore di classe possono sempre contattare i genitori per
informarli delle assenze del figlio da scuola e chiederne eventualmente conferma.
• Gli alunni maggiorenni firmeranno personalmente le richieste di giustificazione.
• Particolare cura si avrà nella verifica delle giustificazioni relative alle assenze durante le lezioni
di Scienze motorie e sportive (ex Ed. Fisica) (Circ.7.7.87 n.216). Pertanto gli alunni che, per le
proprie condizioni fisiche o psicofisiche, non siano in grado di sottoporsi totalmente o
parzialmente a determinate prestazioni motorie, possono presentare al Dirigente scolastico una
domanda di esonero; tale istanza , però, non esime l’alunno dal partecipare alle lezioni e dal
partecipare in generale alla organizzazione delle attività (giuria , arbitraggio ecc.).
Ritardi e permessi
Non saranno concessi più di 10 permessi nell’anno scolastico e solo per gravi e comprovati motivi:
5 per entrate in ritardo e 5 uscite anticipate. Quando si supera tale limite verranno convocati
immediatamente i genitori da parte della segreteria. Permessi per motivi di salute e trasporto,
debitamente specificati, non vengono conteggiati.
• Chi arriva in ritardo la prima ora può sostare nell’edificio scolastico ma sarà ammesso alla
seconda ora ed il giorno successivo dovrà portare la giustificazione dei genitori. Questo perché
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ciò crea disagio, interruzione dell’attività didattica ed interruzione di pubblico servizio. Si vuole
anche in tal modo affermare il principio del rispetto dell’orario di lavoro in vista di una futura
attività lavorativa.
• Soltanto per i pendolari e nel caso di disservizio dei mezzi pubblici, nonché eventi particolari il
numero dei ritardi non sarà considerato mancanza ai doveri scolastici.
• Per gli ingressi in ritardo e per le uscite anticipate gli alunni dovranno avere la giustificazione di
uno dei genitori.
• Per analisi cliniche o visite mediche nonché terapie particolari, sarà permesso assentarsi dalle
lezioni anche nel corso della mattinata per qualche ora. Al rientro a scuola le visite o le analisi
dovranno essere comprovate dal timbro del medico o da quello del laboratorio. Questo tipo di
uscite non sarà contabilizzato nel monte ore permessi.
***
Servizio di comunicazione immediata delle assenze tramite SMS.
E’ attivato un servizio di comunicazione immediata dell’assenza dell’alunno/a mediante invio
informatizzato di SMS alla famiglia secondo la seguente procedura.
1. Al termine della prima ora di lezione i bidelli ritirano l’apposito foglio debitamente compilato
dal docente della singola classe, sul quale risultano gli alunni assenti.
2. I fogli vengono consegnati in vicepresidenza, dove si procede all’ inserimento dei dati relativi
agli alunni assenti con immediata trasmissione di SMS alla famiglia.
***
ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI
TUTTI GLI ALUNNI/E SONO TENUTI A GIUSTIFICARE OGNI ASSENZA, RITARDO, ENTRATA O
USCITA FUORI ORARIO DALLA SCUOLA.
È OBBLIGATORIO PRESENTARSI CON LA GIUSTIFICAZIONE SCRITTA, SULL’APPOSITO LIBRETTO, IL
PRIMO GIORNO DI RIENTRO.
L’ASSENZA NON GIUSTIFICATA COSTITUISCE UNA MANCANZA DISCIPLINARE.
L’INSEGNANTE È TENUTO AD ANNOTARE SUL REGISTRO DI CLASSE LA MANCATA PRESENTAZIONE
DELLA GIUSTIFICAZIONE.
LA GIUSTIFICAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA IL GIORNO SUCCESSIVO.
LA MANCATA GIUSTIFICAZIONE IMPLICA UNA SECONDA ANNOTAZIONE SCRITTA SUL
REGISTRO DI CLASSE.
LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA GIUSTIFICAZIONE ENTRO TRE GIORNI DAL RIENTRO,
SARÀ SANZIONATA CON UNA NOTA* SUL REGISTRO DI CLASSE E COSTITUISCE GRAVE
MANCANCANZA DISCIPLINARE
* l’alunno/a…………è richiamato per grave negligenza poiché, nonostante i precedenti richiami, persiste a
presentarsi a scuola senza la dovuta giustificazione per l’assenza- ritardo- uscita- entrata del/ dei
giorni…………………………
TALE NOTA COMPORTA L’APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO
D’ISTITUTO RELATIVAMENTE ALLE SANZIONI DISCIPLINARI
RICHIAMI E NOTE SCRITTE SUL REGISTRO DI CLASSE NON SI AZZERANO CON LA TARDIVA
PRESENTAZIONE DELLA GIUSTIFICAZIONE RICHIESTA.
4) PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI A MANIFESTAZIONI EXTRASCOLASTICHE
Le assenze collettive degli studenti dovute alla partecipazione di manifestazioni di carattere
culturale, civile E politico, possono essere giustificate alle seguenti condizioni, tutte necessarie:
• Dichiarazione preventiva di adesione del Comitato degli studenti interno di Istituto ad eventuali
manifestazioni che dovranno essere di particolare rilevanza locale o nazionale.
• Parere preventivo motivato e comunicato tempestivamente al Dirigente che concede
l’ammissibilità della giustificazione in considerazione della serietà dell’impegno espresso dagli
studenti nell’iniziativa;
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• Richiesta successiva all’assenza di giustificazione da parte della famiglia con relativa
dichiarazione di conoscenza della stessa.
• Il comportamento degli studenti di fronte ai fatti realmente gravi e assolutamente imprevedibili
tali da non consentire oggettivamente il ricorso alla procedura sopra indicata sarà valutato
successivamente dall’ufficio di presidenza e il Dirigente scolastico procederà alla giustificazione
o meno sulla base del parere dell’ufficio di presidenza e della dichiarazione dei genitori.
• La scuola non può autorizzare “autogestioni” degli studenti, perché l’utilizzo o l’occupazione di
strutture pubbliche in queste forme non è previsto dall’ordinamento vigente ed è quindi illegale.
• Viene raccomandato il regolare utilizzo delle forme di rappresentanza previste (comitato
studenti, genitori, assemblee di istituto e di classe ecc.)
• La scuola non può svolgere i suoi compiti formativi e anche di sorveglianza se, all’interno di
essa, si attuano proteste al di fuori delle forme consentite.
• Le famiglie verranno avvertite delle assenze dei loro figli in caso di partecipazione a
manifestazioni non autorizzate, a cura del coordinatore di classe.
• Gli insegnanti, in caso di manifestazioni, assicureranno nei limiti delle loro competenze la
sorveglianza, firmeranno i registri e comunicheranno in presidenza gli assenti ingiustificati.
5) USCITA DALLE AULE E DALLA SCUOLA
• Fra una lezione e la successiva gli alunni usciranno dalla loro aula solo per trasferirsi in un’altra.
Ciò sarà fatto rapidamente, senza disturbare le altre classi.
• I rientri in ritardo tra un’ ora e l’altra, se significativi, vanno segnati sul registro di classe; il
permesso per recarsi alla toilette o a fare fotocopie etc, va chiesto all’insegnante che deve
entrare in classe.
• I docenti, nell’autorizzare discrezionalmente le uscite dall’aula dei propri alunni durante la
lezione, nella consapevolezza delle norme vigenti sulla responsabilità dell’insegnante, dovranno
vigilare sul loro immediato rientro.
• Anche ai docenti non è consentito allontanarsi dall’aula interrompendo la lezione poiché
l’obbligo di sorveglianza ha rilievo primario rispetto ad altri obblighi di servizio.
• Durante l’intervallo gli alunni usciranno dalle aule e sosteranno nei corridoi oppure sotto il
porticato dell’ingresso principale e, per ragioni di sicurezza, non potranno sostare nel cortile
interno adibito a parcheggio.
• Durante il normale orario di lezione e alla pausa è vietato lasciare per qualsiasi motivo l’istituto.
La trasgressione di tale disposizione comporta sanzioni disciplinari: avviso alle famiglie ed
eventuale sospensione per un giorno dalle lezioni ; in caso di recidiva il provvedimento potrà
estendersi fino a cinque giorni con delibera del Consiglio di classe.
• Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avviene ordinatamente sotto la vigilanza del
personale docente.
6) CONSERVAZIONE dei LOCALI e del MATERIALE SCOLASTICO
• Gli alunni sono tenuti a collaborare con gli insegnanti e col personale affinché i locali,
l’arredamento ed il materiale scientifico e didattico della scuola restino immuni da
danneggiamenti e vengono usati con le dovute precauzioni. Quando tale principio non sia
osservato ed ove chiare responsabilità siano da attribuire agli alunni, questi risponderanno in
solido individualmente o collettivamente del danneggiamento causato e ciò a prescindere dagli
eventuali aspetti disciplinari.
7) CONSERVAZIONE del LIBRETTO delle GIUSTIFICAZIONI
• Esso serve come tramite ufficiale fra la scuola e la famiglia. Dovrà, pertanto, essere conservato
in modo da essere presentabile.
8) COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
• Ogni alunno, è tenuto ad un comportamento civile, leale ed educato nei confronti dei propri
colleghi, del personale non insegnante e degli insegnanti sia nella scuola che fuori di essa.
Analogo rispetto poi è dovuto al personale non docente che si occupa delle pulizie dei locali. E’
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questa la condizione minima di ogni convivenza di tipo democratico basata sul rispetto e
sull’attenzione reciproca.
• Applicazione delibera Collegio docenti del 08/03/2005
Ai sensi della Legge Provinciale 25 novembre 2004, n. 8 nella scuola è vietato fumare, il
divieto comprende anche le aree esterne di competenza dell’Istituto (scale d’ingresso,
parcheggio auto, cortile interno….). In caso di inosservanza del divieto lo studente, per
ragioni educative, sarà dapprima ammonito per iscritto e successivamente sanzionato
pecuniariamente.
Le ammonizioni saranno annotate su apposito registro e non potranno superare il numero di
due per studente per anno scolastico; nel caso di studenti minorenni una copia del verbale
viene trasmessa ai genitori.
Dopo i due richiami il dirigente scolastico o la persona da lui delegata contesterà la violazione
al divieto di fumo ed applicherà le sanzioni amministrative previste dalla legge
• Si rammenta che gli studenti possono lasciare la scuola solo con esplicita autorizzazione del
dirigente scolastico o di un suo rappresentante.
• E’ compito e dovere di tutti promuovere, anche con il proprio esempio, comportamenti rispettosi
e responsabili tra i giovani che frequentano l’Istituto e intervenire allorché questi criteri non
venissero messi in pratica.
• Le infrazioni alle norme del buon comportamento civile, come gettare cartacce sul pavimento,
urlare e correre sconsideratamente, eccedere nelle effusioni sentimentali, bestemmiare ed
abbandonarsi al turpiloquio sono considerate mancanze gravi, che gli insegnanti hanno il dovere
di reprimere e che, se ripetute, potranno dare origine a misure disciplinari di varia entità.
9) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI e SOSPENSIONI
• Le eventuali sanzioni disciplinari si baseranno sulla normativa vigente e sullo statuto dello
studente e delle studentesse (Boll. Uff. Prov di Bz 42/I-II del 14-9-99 e successive
modificazioni). Per quanto riguarda le impugnazioni si fa riferimento al sopraccitato statuto.
L’organo di garanzia all’interno dell’Istituto è il Consiglio di Istituto. Per le sanzioni più lievi
l’organo disciplinare potrà applicare sanzioni alternative.
• Sospensioni:
1. Sospensione immediata per offesa a docenti e compagni o per atti di violenza a persone o
beni della scuola.
2. Sospensione “d’ufficio” di un giorno senza obbligo di frequenza dopo 3 note significative e
preventivamente comunicate alla famiglia (nel momento in cui vengono assegnate). Alla
terza nota, il coordinatore di classe ne dà tempestivamente comunicazione dettagliata al
Dirigente scolastico. Verificata dal Dirigente con i docenti interessati la rilevanza delle note,
viene stabilita d'ufficio la sospensione per un giorno senza obbligo di frequenza. La
sospensione viene comunicata alla famiglia, che entro 7 giorni può presentare ricorso
all’organo di garanzia (Dirigente), che può richiedere la convocazione del Consiglio di Classe
per la “riapertura" eventuale del caso. La sanzione viene applicata scaduti i 7 giorni previsti
per il “ricorso”.
In caso di provvedimenti di sospensione il voto di condotta a fine periodo
(trimestre/pentamestre o quadrimestre) non potrà essere superiore a “7”, salvo diversa e
motivata valutazione scritta del Consiglio di Classe.
• Viene negata la partecipazione a gite scolastiche, visite guidate e ad ogni altra attività
extrascolastica in caso di grave comportamento della classe o di singoli alunni.
- Sanzioni disciplinari. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della
comunità scolastica ed al recupero attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale
a vantaggio della comunità scolastica.
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La responsabilità disciplinare e' personale. Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una
precisa strategia educativo-didattica, il Consiglio di classe può ricorrere a sanzioni per tutto un
gruppo classe. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima
invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto. In nessun caso può essere
sanzionata, ne' direttamente ne'indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente
manifestata e non lesiva della personalità altrui. Le sanzioni sono sempre temporanee,
proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità oltre che, per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione
personale dello studente o della studentessa, della gravità del comportamento e delle
conseguenze che da esso derivano.
Per quanto concerne le sanzioni disciplinari e la loro concreta applicazione si fa riferimento alla
seguente tabella ed alla relativa procedura di applicazione.
- Procedimento disciplinare
1. Ammonizione verbale : nessuna procedura particolare.
2. Nota scritta: registrata sul giornale di classe e controfirmata dal/la docente e comunicazione
alla famiglia tramite telefono e/o annotazione scritta su libretto o diario da fare controfirmare.
- Sospensione sino a 15 giorni: in relazione alla natura delle mancanze, sentito l'insegnante
che ha segnalato la mancanza, viene contestato l'addebito allo/a studente/ssa.
Successivamente viene convocato il Consiglio di Classe nel corso del quale l'alunno/a, alla
presenza dei genitori se minorenne, giustifica il suo comportamento. Il Consiglio di Classe può
prendere una decisione nel corso della stessa seduta o, se lo ritiene più opportuno, in una
successiva. Il provvedimento adottato deve essere motivato e comunicato per iscritto alla
famiglia.
E’ compito del coordinatore o della coordinatrice di classe mantenere rapporti con l’alunno/a
destinatario/a del provvedimento disciplinare e con i suoi genitori, al fine di facilitare il suo
rientro nella comunità scolastica. Contro il provvedimento e ammesso ricorso all'Organo di
Garanzia entro 7 giorni.
- Allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai 15 giorni; esclusione dallo scrutinio
finale; non ammissione all'esame di Stato. Ai sensi del DPR 21 Novembre 2007, n. 235
“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria”, le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento superiore a 15
giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di
Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto. Nei periodi di
allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario,
anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero
educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella
comunità scolastica. La durata dell'allontanamento e' commisurata alla gravità del reato ovvero
al permanere della situazione di pericolo. Con riferimento a tali fattispecie, nei casi di recidiva,
di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare
un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione
e'costituita dall'allontanamento dalla comunità' scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale
o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal
solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Tali sanzioni disciplinari possono
essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali
si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello
studente incolpato.
- Comportamenti sanzionabili
A titolo semplicemente indicativo e non secondo un ordine di progressiva gravità, si propone
un elenco di mancanze a fronte delle quali può essere promosso un procedimento disciplinare.
Per comportamenti non espressamente indicati, si procede secondo criteri di analogia. Le
principali mancanze disciplinari contemplate dal presente regolamento sono le seguenti:
mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale; frequenza irregolare e mancata
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giustificazione delle assenze; ingiustificati ritardi, frequenti ed abituali; frequenti uscite
anticipate; alterazioni di documenti e/o firme; mancanza di rispetto nei confronti del personale
docente e non docente o dei/delle compagni/e; violazione delle disposizioni organizzative
dell’Istituto e delle norme di sicurezza; utilizzo non corretto delle strutture e del materiale
scolastico; danneggiamento di locali e strutture; atteggiamenti che ostacolano, impediscono o
turbano la convivenza all’interno della comunità scolastica; violenza fisica e/o verbale; furti ed
atti di vandalismo; detenzione di oggetti pericolosi; non rispetto del divieto di fumare nei locali
della scuola nelle pertinenze della stessa, utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici
durante l’attività didattica .
- Sanzioni alternative alla sospensione
In caso di delibera di sospensione da parte del consiglio di classe, è prevista la possibilità di
optare per una sanzione alternativa alla sospensione senza obbligo di frequenza, nei limiti delle
possibilità organizzative e di vigilanza della scuola.
Consenso dell’interessato. L’alunno/a maggiorenne o i genitori/rappresentanti legali, in caso di
alunni/e minorenni, devono esprimere il loro consenso alla sanzione alternativa. In tale caso
l’attività sostitutiva diviene obbligatoria; le assenze devono essere pertanto comunicate al/la
tutor interno/a o esterno/a e debitamente giustificate.
- Divieto di uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici.
Sulla base della Circolare Ministeriale n.362 del 1998, recepita dal Consiglio Provinciale con
mozione nr 323/01, e delle Linee di indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione del
15/03/07, è vietato l’uso dei cellulari nelle aule dell’istituto durante le ore di lezione. La
violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare (vedi art. 18 del Regolamento di
Istituto). Resta fermo che, durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali urgenti
esigenze di comunicazione tra alunni/e e famiglie potranno essere sempre soddisfatte, previa
autorizzazione del/la docente.
La scuola continuerà in ogni caso a garantire, come e sempre avvenuto, la possibilità di
comunicazione tra famiglie e alunni/e mediante gli uffici di segreteria e di presidenza. Il divieto
di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento, vale anche per il
personale docente, come gia previsto con precedente circolare ministeriale (n. 362/1998) .
- Procedimento per la comminazione delle sanzioni amministrative relative al divieto di fumo
nelle scuole.
Prima di comminare l’ammenda prevista, ai sensi dell’articolo 5/bis della legge provinciale 7
gennaio 1977, n. 9, è necessario provvedere al richiamo nei confronti degli studenti e delle
studentesse che contravvengono al divieto di fumo. Ciò significa, che il Dirigente Scolastico o
persona delegata provvede a rilevare la non osservanza del divieto registrandola in appositi
registri. Nel caso di studenti minorenni una copia del verbale viene trasmessa ai genitori. La
sanzione pecuniaria prevista è, pertanto, applicata solo dopo la non osservanza del divieto per
due volte nell’arco dell’anno scolastico.
La possibilità del richiamo nei confronti degli studenti e delle studentesse va intesa in termini
educativi e non solo punitivi.
Dopo i due richiami verbalizzati e notificati alle famiglie degli alunni minorenni, il Dirigente
Scolastico o persona da lui delegata contesta la violazione al divieto di fumo ed applica le
sanzioni amministrative previste dalla legge che nella fattispecie in esame, prevedono il
pagamento di un importo di € 55,00 o del doppio qualora l’infrazione sia avvenuta in presenza
di una donna incinta, lattanti o bambini sotto i 12 anni.
Il verbale d’accertamento delle sanzioni deve essere compilato in tre copie riportando il nome
dell’interessato e, qualora minorenne, anche quello dei genitori.
Una copia del verbale con allegato il bollettino di versamento (sul conto corrente postale n.
138396 intestato alla Prov. Autonoma di Bolzano, Ripartizione 23- Sanità, Ufficio Igiene e
salute pubblica) della sanzione pecuniaria, viene trasmesso a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno all’interessato o rispettivamente ai genitori; la seconda copia è trasmessa
all’Ufficio igiene e salute pubblica mentre la terza rimane alla scuola.
L’ammenda prevista (55 o 110 € secondo i casi riscontrati) deve essere pagata entro 60 giorni
dalla notificazione del verbale.
Le stesse regole valgono anche per le persone estranee e per i responsabili delle varie società
che utilizzano gli ambienti scolastici per attività extrascolastiche sorprese a fumare.
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Il Dirigente Scolastico o persona da lui delegata, dopo aver accertato l’identità della persona
commina la sanzione prevista. Nel caso in cui l’estraneo si rifiuta di fornire le proprie
generalità, il Dirigente Scolastico chiamerà le forze dell’ordine.
Dopo aver ricevuto la sanzione pecuniaria, è possibile inviare le proprie controdeduzioni
rispetto all’infrazione commessa ad un funzionario preposto dell’Ufficio igiene e salute pubblica
entro 90 giorni dall’emissione del verbale.
Nel caso in cui siano confermati i motivi della sanzione comminata, l’Ufficio igiene provvede a
richiedere all’interessato il pagamento della contravvenzione.
Nel caso in cui il pagamento dovuto non sia effettuato entro i termini stabiliti ed in mancanza
di comunicazioni all’Ufficio Igiene, lo stesso ufficio intimerà all’interessato di pagare una
somma maggiore a quella contestata..
Entro 30 giorni dall’intimazione di pagamento può essere presentato allo stesso Ufficio un
ricorso scritto sulle sorti del quale deciderà la Giunta provinciale.. La decisione può prevedere
la conferma, la riduzione o l’eliminazione della sanzione. Nel caso di rigetto del ricorso, e
ancora possibile, come ultima istanza, il ricorso al T.A.R.
10) VISITE GUIDATE, ESCURSIONI, GIORNATE SPORTIVE, GITE DIDATTICHE, VIAGGI di
ISTRUZIONE
• Per quanto attiene a queste iniziative si rimanda a quanto stabilito dalla normativa provinciale
(DGP n. 2867 del 29.06.98 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni) e a tutto ciò
che è inserito nel POF dell’ istituto.
• La responsabile applicazione delle disposizioni farà riferimento a criteri essenziali che
corrispondono a due finalità prioritarie:
a) fini culturali:
le iniziative hanno lo scopo di integrare e ampliare il lavoro scolastico devono essere pertanto
attinenti al corso delle lezioni, perciò presuppongono sempre un progetto culturale proposto in
classe;
b) fini relazionali :
queste iniziative sono un’occasione particolare di incontro tra gli studenti e gli insegnanti
devono, pertanto, vedere il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli alunni. Ciò esige anche
il necessario contenimento delle spese da affrontare.
• Dette iniziative rientrano nell’attività di programmazione del Consiglio di Classe che, con la
presenza di tutte le sue componenti (insegnanti, studenti e genitori) dovrà approvarle.
• Il piano annuale relativo alle attività viene predisposto all’inizio di ogni anno scolastico.
11) INFORMAZIONI SUL RENDIMENTO SCOLASTICO
Lo studente/la studentessa nonchè i genitori o i rappresentanti legali hanno diritto a
una chiara informazione sul rendimento scolastico. I genitori o i rappresentanti legali
vengono informati sul rendimento scolastico dello/a studente/ssa attraverso due
udienze pomeridiane e orari individuali di ricevimento settimanali.
Oltre alle valutazioni quadrimestrali, l’Istituto provvede a consegnare alle famiglie una
scheda informativa sul rendimento infraquadrimestrale. In caso di successo formativo
dubbio o, comunque, di evidente scarso rendimento, alle famiglie e inviata, entro la
fine del mese di aprile, una specifica lettera informativa. Le comunicazioni di cui sopra
e tutte le altre informazioni relative all’andamento didattico, sulla base dell’art.3
comma 7 dello Statuto dello Studente e della Studentessa, non verranno effettuate se
i genitori presenteranno espressa rinuncia o se lo studente maggiorenne si opporrà
per iscritto.
1.2 NORME RELATIVE ALLA VIGILANZA SUGLI
ALUNNI E ALLE ASSEMBLEE
STUDENTESCHE
• Al fine di assicurare la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola
nonché durante l’uscita dalla medesima, il Dirigente fisserà ogni anno scolastico un turno
settimanale di sorveglianza da parte degli insegnanti nei vari piani e luoghi di ritrovo degli
alunni. Ogni insegnante di turno nei limiti di tempo e spazio assegnatogli, dovrà controllare, nei
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limiti del possibile, che il comportamento degli alunni sia conforme a quanto stabilito dal
presente regolamento ed alle norme di civile convivenza.
In caso di ritardo o di impossibilità ad effettuare al prescritta sorveglianza, l’insegnante dovrà
darne comunicazione tempestiva al Dirigente scolastico e, in caso di urgenza, farsi sostituire da
un collega.
Le attività o riunioni in orario extra-scolastico potranno essere svolte o tenute dagli alunni senza
la sorveglianza di un insegnante o di un assistente, con l’approvazione del Dirigente scolastico.
In caso di rientro pomeridiano gli alunni possono fermarsi nei locali della scuola, rispondendo
del proprio comportamento. In ogni caso la scuola non è responsabile di quanto si verifica fuori
dell’orario di lezione.
L’obbligo della sorveglianza da parte degli insegnanti e la conseguente responsabilità sussistono
anche quando le rispettive classi, da loro accompagnate, assistono a spettacoli o effettuano
visite e gite di carattere culturale come attività ufficialmente organizzata dalla scuola.
I trasferimenti, per qualsiasi motivo, ad altri locali (palestre, laboratori di altri grandi istituti
ecc.) e viceversa, devono avvenire in gruppo, sotto la personale diretta responsabilità
dell’insegnante interessato. Eventuali mezzi di trasporto degli alunni (biciclette o motorini)
devono tassativamente essere condotti a mano. Anche l’attraversamento della strada attigua
alla scuola da parte di squadre di educazione fisica che si recano sui prati più vicini deve
avvenire in gruppo, sotto la personale sorveglianza dell’insegnante.
Le assemblee studentesche sia di classe, che di classi parallele e di istituto, in quanto spazi di
autonoma partecipazione e formazione riservati agli alunni, si svolgono secondo un regolamento
steso dal comitato degli studenti e inviato in visione al Consiglio di Istituto.
La data di convocazione dell’assemblea di Istituto e l’ordine del giorno dovranno essere
presentati preventivamente al Dirigente scolastico con l’anticipo di 3 giorni per l’assemblea di
istituto e 2 giorni per le assemblee di classe.
L’esercizio dei diritti di tutti i partecipanti è garantito dal comitato degli studenti o dal Dirigente
scolastico.
All’assemblea di Istituto presenzia il Dirigente scolastico o un suo delegato con potere di
intervento e di scioglimento dell’assemblea nel caso di constatata impossibilità di ordinato
svolgimento della stessa.
Durante le assemblee d’Istituto non é consentito agli alunni di lasciare l’assemblea se non per
validi motivi, giustificati dall’insegnante di sorveglianza.
Durante lo svolgimento delle assemblee di classe gli insegnanti possono restare nell’aula per la
normale sorveglianza limitando il loro intervento, in campo disciplinare, al caso di constatata
impossibilità di ordinato svolgimento della assemblea e, in sede di discussione, a fornire
contributi tecnici qualora ne siano richiesti dagli alunni . Ciò in armonia con le finalità delle
assemblee stesse che tendono a favorire l’acquisizione, da parte degli alunni, di un’autonomia di
comportamento.
Le assemblee di classe dovranno essere richieste per iscritto dagli alunni al Dirigente scolastico
con almeno due giorni di anticipo dopo aver ottenuto il consenso scritto dagli insegnanti
interessati, i quali le potranno fare effettuare solo dopo l’autorizzazione del Dirigente scolastico.
E’ anche necessario, ricorrendo ad una opportuna rotazione, evitare che le assemblee cadano
sempre, o più frequentemente, nelle ore di lezione di una determinata materia.
Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni e negli ultimi quindici
giorni del quadrimestre o trimestre. Qualora gli alunni intendano invitare esperti alle assemblee
d’istituto, dovranno farne richiesta tre settimane prima al Consiglio d’Istituto indicando i
nominativi unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno.
Durante le assemblee d’istituto gli insegnanti saranno preposti alla sorveglianza dei loro alunni
nei limiti del loro orario di servizio.
A tale scopo è necessario che ad ogni inizio delle ore di lezione essi si accertino, se
materialmente possibile, della presenza o meno dei loro alunni.
Qualora, in occasione di astensione dal lavoro da parte degli insegnanti dichiarate dalle
associazioni sindacali, la scuola comunichi che non è in grado di assicurare la normale attività
didattica e la dovuta sorveglianza degli alunni in un determinato giorno o in certe ore, tale
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comunicazione, fatta agli alunni e per loro mezzo ai genitori, libera la scuola da ogni
responsabilità nei confronti degli alunni e delle famiglie nel periodo di tempo indicato.
1.3 AGIBILITÀ DELL’ISTITUTO E DELLE STRUTTURE
• L’edificio scolastico, i suoi locali, le sue attrezzature scientifiche e culturali sono un bene a
disposizione innanzi tutto di coloro che frequentano la scuola e delle altre componenti della
comunità scolastica, ed in secondo luogo delle associazioni culturali o sportive democratiche che
ne facciano domanda . L’agibilità, concessa in linea di principio a chiunque sia in possesso dei
requisiti sopraindicati, trova un suo limite:
- nella necessità di tenere ferma l’obiettiva responsabilità del Capo d’Istituto circa la
manutenzione della struttura stessa;
- nella necessità di una regolamentazione precisa per l’uso delle singole strutture;
- nell’accoglimento, da parte del Dirigente, delle richieste concernenti l’uso delle stesse in base ai
criteri sopraindicati.
1.3.1 BIBLIOTECA
• E’ istituito presso la biblioteca un servizio prestiti. La regolamentazione di detto servizio è
affidata al Collegio dei docenti che deve indicare anno per anno:
a) il direttore del servizio nella persona di un insegnante;
b) gli orari in cui la biblioteca è agibile;
c) i turni di servizio, svolti da insegnanti, nell’ambito del proprio orario extra- curricolare.
• Possono usufruire del prestito dei libri studenti, insegnanti, personale non-insegnante
dell’istituto ed altre persone, o gruppi di persone, che offrano garanzie di affidabilità e la cui
richiesta sia stata accolta dal Dirigente.
1.3.2 PALESTRA
• La palestra, negli orari in cui non sia impegnata dalla scuola, può essere utilizzata dal Gruppo
Sportivo scolastico previa autorizzazione da parte del Dirigente scolastico o sostituto.
• Relativamente all’uso delle attrezzature e alle norme di accesso alla palestra è fissato un distinto
e specifico regolamento d’uso allegato al presente regolamento generale.
1.3.3 LABORATORI SCIENTIFICI E INFORMATICI
• Possono utilizzare i gabinetti scientifici e informatici, gli studenti, insegnanti e personale
d’istituto ed altre persone, che offrano garanzie di affidabilità e la cui richiesta sia stata accolta
dal Dirigente scolastico.
• La regolamentazione del servizio è affidata dal Collegio dei docenti che deve indicare, anno per
anno:
a) i responsabili dei vari laboratori
b) gli orari in cui i laboratori sono agibili;
c) i turni di servizio, svolti da insegnanti, nell’ambito del proprio orario.
• Relativamente all’uso delle attrezzature di tutti i laboratori sono fissati distinti e specifici
regolamenti d’uso che vengono allegati al presente regolamento generale.
1.3.4 DANNI
• La struttura scolastica e tutti i materiali di cui è dotata costituiscono patrimonio comune.
Per favorire da parte di tutti un uso corretto dei locali, delle strutture e delle attrezzature
scolastiche viene stabilito che in caso di danni dovuti a negligenza o incuria, le persone
responsabili sono tenute a sostenere le spese di riparazione o di rimborso del danno prodotto.
1.3.5 FOTOCOPIE
• La macchina fotocopiatrice che si trova nell’aula insegnanti è a disposizione unicamente per
riprodurre il materiale che i docenti intendono utilizzare per il lavoro didattico. Ogni docente è
tenuto ad effettuare le fotocopie servendosi del proprio numero di codice.
La scuola offre un servizio per un numero max. di 50 fotocopie per alunno.
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1.3.6 ASCENSORE
• L’ascensore interno della scuola è a disposizione degli insegnanti e dei bidelli. Non è pertanto
utilizzabile dagli alunni, fatta eccezioni per chi è impossibilitato a salire le scale. In tal caso il
Dirigente scolastico metterà a disposizione dello studente interessato la chiave d’accesso.
1.4 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
• Alle sedute del Consiglio d’Istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione
argomenti concernenti persone.
• Allo scopo di rendere edotti, gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio d’istituto
della data e degli argomenti in discussione nelle varie sedute del Consiglio d’Istituto, l’ordine del
giorno. delle singole riunioni sarà affisso all’albo della scuola contemporaneamente al suo invio
ai componenti il consiglio.
• Nel caso che il Consiglio d’Istituto. ritenga opportuno invitare a partecipare alle proprie sedute i
rappresentanti degli Enti Locali, del Consiglio del Distretto Scolastico, delle Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio al fine di affrontare l’esame
di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola che interessino anche le predette
comunità o organizzazioni, tale invito dovrà essere discusso e deliberato nella seduta
precedente quella alla quale i predetti rappresentanti sono invitati a partecipare.
1.5 PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO
All’inizio dell’anno scolastico il Regolamento verrà affisso in ogni aula e, a richiesta, consegnato
ai rappresentanti di classe.
In sede di perfezionamento delle domande di iscrizione alla classe prima verrà consegnata ai
genitori, su richiesta, copia integrale del presente Regolamento, con firma di ricevuta.
PUAM (Politica d’Uso Accettabile e Sicuro della Scuola esemplare, di Internet e delle LAN)
La scuola in base alle linee guida delle politiche nazionali, ha elaborato questo documento sulla
Politica d'Uso Accettabile e Sicuro della scuola esemplare, di Internet e le LAN (reti locali).
Gli organi collegiali della scuola lo hanno approvato. Il documento inoltre e revisionato su base
annuale. Prima di firmarlo tutte le parti in causa devono leggere attentamente la PUAM e gli
allegati per accertarsi di averla compresa in tutte le sue parti e di accettarne i contenuti.
Vantaggi di Internet a scuola.
Il curricolo scolastico prevede che gli studenti imparino a trovare materiale, recuperare
documenti e scambiare informazioni utilizzando le Nuove Tecnologie. Internet offre sia agli
studenti che agli insegnanti una vasta scelta di risorse diverse e opportunità di scambi culturali
con gli studenti di altri paesi. Inoltre, su Internet si possono recuperare risorse per le attività
scolastiche e sociali. Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività
online, di stabilire obiettivi chiari nell'uso di Internet e di insegnare un uso di Internet
accettabile e responsabile. L'obiettivo principale resta quello di arricchire ed ampliare le attività
didattiche, secondo quanto prevede il curricolo scolastico in base all'età e alla maturità degli
studenti. Strategie della scuola per garantire la sicurezza delle tecnologie di comunicazione
informatica:
• regolamento accesso aule informatiche
• regole per l'accesso ad Internet .
• controllo periodico dei file utilizzati, dei file temporanei e dei siti visitati.
La scuola si fa carico di tutte le precauzioni necessarie per garantire agli studenti l'accesso a
materiale appropriato, anche se non e possibile evitare in assoluto che gli studenti trovino
materiale indesiderato navigando su un computer della scuola.
Agli studenti deve essere insegnato l´utilizzo dei metodi di ricerca su Internet, che includono i
cataloghi per soggetto e l'uso dei motori di ricerca.
Gli studenti devono essere pienamente coscienti dei rischi a cui si espongono quando sono in
rete. Devono essere educati a riconoscere ed a evitare gli aspetti negativi di Internet come la
pornografia, la violenza, il razzismo, lo sfruttamento dei minori ecc. Agli studenti non deve
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essere sottoposto materiale di questo tipo e se ne vengono a contatto devono sempre riferire
la fonte (URL) all'insegnante.
Garanzie a tutela della privacy
Tutte le operazioni relative all'uso della " rete " sono improntate alla tutela della " privacy ".
Relativamente alla "tutela della persona ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali " verra data la prevista informativa.
Il titolare del trattamento dei dati personali e l'Istituzione scolastica. La titolarita e' esercitata
dal Dirigente scolastico.
Le Istituzioni scolastiche devono dotarsi di " misure minime ", di " strumenti" e "
amministratori di sistema", secondo quanto previsto dal D.P.R. 318/1999
Precisamente:
- "misure minime", adozione di password; individuazione dei soggetti preposti alla gestione
delle password; adozione di un codice identificativo personale per ogni utente; adozione di
programmi antivirus; protezione e regolamentazione degli accessi ai locali che ospitano i dati
riservati o in cui si trovano le postazioni di lavoro che ne consentono l'accesso; criteri per
garantire l'integrita dei dati ; criteri per garantire la trasmissione sicura dei dati.
- "strumenti", adozione di mezzi elettronici adeguati per impedire l'accesso dall'esterno alla
rete, quali firewall od altri strumenti.
Si precisa che tutti i servizi offerti non trattano dati sensibili, ovvero dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche´ i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale. Le regole di base per il personale e gli studenti, relative all'utilizzo dei
laboratorio d'informatica e all'accesso ad Internet, vengono fornite ad ogni classe ed esposte
nei laboratori di informatica. Gli utenti sono informati sulle regole di base e che l'utilizzo di
Internet e monitorato. I genitori vengono informati della PUAM della scuola, ne ricevono una
copia e devono dare il loro consenso per l’accesso ad Internet dei propri figli. Eventuali
commenti o suggerimenti connessi alla Politica d'Uso Accettabile possono essere inviati dai
genitori al Dirigente Scolastico. La scuola non pubblicherà materiale prodotto dagli studenti
senza il permesso dei loro genitori o tutori; inoltre, le fotografie degli studenti non verranno
pubblicate, senza il consenso scritto dei loro genitori o tutori.
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