REGOLAMENTO PER LE PRIMARIE PER LA SCELTA DEL CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA PREMESSA Le primarie per la scelta del candidato presidente della coalizione di centrosinistra alle elezioni della Calabria si terranno domenica 5 ottobre 2014 dalle ore 8 alle ore 21. I candidati alle primarie si impegnano a riconoscere i risultati delle medesime ed a sostenere lealmente il vincitore nella campagna elettorale delle elezioni regionali. La coalizione è composta dai partiti, dai movimenti e dalle liste che sottoscrivono il Manifesto "LA CALABRIA: IL DIRITO DI RICOMINCIARE". Le forze della coalizione, attraverso loro rappresentanti, costituiscono il Comitato Promotore delle Primarie. Il Comitato Promotore nomina il Coordinamento Regionale delle primarie nel rispetto del pluralismo politico e culturale degli aderenti alle primarie stesse (Ipotesi di composizione: 7 membri di cui 3 indicati dal PD e 4 dalle altre forze della coalizione) Il Comitato Promotore nomina, inoltre, sentiti i candidati, il Collegio dei Garanti composto da 3 rappresentanti della società calabrese, individuati tra personalità di riconosciuto prestigio ed indipendenza e dotati di esperienza e competenza nel campo del diritto pubblico e delle scienze politiche. Il Coordinamento Regionale nomina i Coordinamenti Provinciali. Ai lavori del Coordinamento Regionale e dei Coordinamenti Provinciali partecipa, senza diritto di voto, un delegato per ciascun candidato ammesso alle primarie. Viene proclamato Candidato a Presidente colui che ottiene la maggioranza relativa dei voti validamente espressi. Al Candidato Presidente compete la stesura definitiva del programma di governo concordato con le forze della coalizione. La sede del Coordinamento Regionale e del Collegio dei Garanti per le primarie è individuata nei locali della sede regionale del PD sita a Lamezia Terme in via delle Nazioni senza numero civico. Le sedi dei Coordinamenti Provinciali saranno individuati dal Coordinamento Regionale. 1 Art. 1 Diritto di voto La partecipazione alle primarie è consentita alle elettrici ed agli elettori residenti in Calabria, in possesso dei requisiti previsti dalla legge alla data delle elezioni regionali e che sottoscrivano il Manifesto "LA CALABRIA: IL DIRITO DI RICOMINCIARE ". Art. 2 Seggi 1) In ogni comune della Calabria deve essere garantita l’istituzione di almeno un seggio elettorale; a) per tutti i seggi aggiuntivi a quelli indicati al punto 1, le proposte, motivate, devono pervenire, accompagnate dall’ubicazione della sede istituzionale e/o pubblica, a cura dei coordinamenti provinciali, entro e non oltre il 28 settembre 2014; b) Il Coordinamento regionale entro il 30.settembre.2014 comunicherà l’avvenuta autorizzazione all’istituzione dei seggi richiesti e/o motivato diniego; c) I seggi elettorali devono essere istituiti in locali esclusivamente pubblici e preferibilmente istituzionali e a tale scopo il coordinamento, entro e non oltre il 22 settembre 2014, provvederà a fare richiesta, a tutti i Sindaci della Calabria, di utilizzo di sedi idonee per le operazioni di voto. Solo in presenza di rifiuto da parte dell’amministrazione comunale si autorizzeranno i coordinamenti provinciali ad utilizzare spazi comunque pubblici; d) i nominativi dei Presidenti che verranno individuati con sorteggio tra i componenti dell'albo dei presidenti di seggio dei singoli comuni e di due scrutatori per ogni seggio ai quali e' possibile aggiungere i nominativi di due supplenti tutti individuati con sorteggio dalle liste fornite dalle forze politiche entro le 24 ore precedenti la data del sorteggio al coordinamento provinciale. Il sorteggio avverrà in data concordata con il Coordinamento Regionale alla presenza di un suo delegato. Nel caso di rinuncia dei Presidenti e degli scrutatori sorteggiati, al fine di garantire lo svolgimento delle elezioni, il Coordinamento Regionale provvederà a nominarli garantendo la pluralità delle componenti politiche; e) I candidati devono delegare per ogni singola provincia un proprio rappresentante da segnalare al coordinamento regionale entro e non oltre il 30.settembre.2014 quale unico preposto a nominare i rappresentanti del candidato in seno al seggio. 2) L'insediamento dei seggi e le operazioni di voto si svolgeranno domenica 5 OTTOBRE 2014 dalle ore 8.00 alle ore 21.00 in modo continuativo. Non può essere consentita quindi alcuna interruzione nelle operazioni di voto. 3) Il Presidente del seggio designa tra gli scrutatori un Vicepresidente ed ammette i rappresentanti dei candidati, accreditati dagli stessi, a partecipare alle operazioni elettorali. 2 4) Il Presidente ha facoltà di nominare una persona di sua fiducia quale segretario per provvedere alla stesura del processo verbale. 5) Il seggio provvede a tutti gli adempimenti previsti ed in particolare alla vidimazione delle schede da parte di tutti i componenti e alla trascrizione del numero delle schede vidimate e non vidimate nel verbale. Art. 3 Il Collegio dei Garanti Il Collegio dei Garanti vigila sul rispetto del presente regolamento ed eventuali delibere attuative; controlla il corretto svolgimento della campagna elettorale secondo le norme di reciproco rispetto e di sobrietà; In caso di violazione di tali principi ed in particolare di quanto previsto all'art. 9) del presente regolamento richiama pubblicamente i candidati. Al secondo richiamo il Collegio dei Garanti, per gravi violazioni, può decidere l'esclusione del candidato interessato; è sede di seconda istanza di conceper l'esame e la soluzione di controversie relative allo svolgimento delle primarie, ed è sede di unica istanza per eventuali contestazioni relative al risultato delle votazioni; in entrambi i casi in seduta unitaria con il Coordinamento Regionale; adotta delibere riguardanti lo svolgimento delle primarie nei limiti delle sue competenze; proclama i risultati. Art.4 Coordinamento Regionale Valuta la correttezza e congruità delle firme per le candidature; nomina i Coordinamenti Provinciali nel rispetto del pluralismo politico culturale dei promotori rendendo edotto di ciò il Collegio dei Garanti; individua entro il 30 settembre 2014 il numero dei seggi e la loro ubicazione per ogni singolo comune della regione, sentiti i coordinamenti provinciali, sulla base dei criteri di omogeneità territoriali e demografici e stabilisce la data dei sorteggi dei Presidenti e degli scrutatori di cui al precedente art.2); coordina le attività di informazione e di comunicazione in ambito regionale; predispone e provvede a far stampare tutto il materiale necessario al corretto svolgimento delle primarie ed in particolare le schede di voto elettorale in formato cartaceo, contenenti il solo cognome e nome dei candidati posti nell'ordine di estrazione a sorte; cura la fornitura del materiale da esso predisposto ai comitati provinciali e vigila che sia fatto pervenire a livello periferico nei tempi e nei modi più idonei a garantire l'assoluta regolarità e trasparenza delle primarie; riceve dai coordinamenti provinciali i verbali dei seggi e le ricevute dei versamenti effettuati dalle/dagli elettrici/ori. 3 Art.5 Coordinamento Provinciale Il Coordinamento Provinciale svolge un'attività di supporto al Coordinamento Regionale per un corretto ed imparziale svolgimento della consultazione; verifica la correttezza nell'apertura e nell' insediamento dei seggi; individua e fornisce i referenti dei comuni di tutto il materiale necessario alla consultazione compreso i manifesti per l'indicazione dei seggi e delle rispettive sezioni elettorali; decide in prima istanza ed all'unanimità dei suoi componenti entro 24 ore dalla ricezione di eventuali ricorsi sull'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento. Nel caso in cui non si pervenga ad una decisione unanime il ricorso viene trasmesso immediatamente alla valutazione e decisione del Collegio dei Garanti che si pronuncerà entro 24 ore dal ricevimento. Art.6 Candidature I candidati che intendono partecipare alle primarie devono presentare entro le ore 20,00 del 28.07.2014 presso la sede del Coordinamento Regionale: a) la dichiarazione di accettazione della candidatura, con sottoscrizione anche non autenticata, purché corredata da copia del documento di identità b) dichiarazione sottoscritta d'impegno al rispetto di quanto previsto dal presente regolamento ed in particolare dall'art. 9) sulla "trasparenza e sobrietà" e dall'art. 11) sulla " clausola compromissoria" c) dichiarazione di sottoscrizione del Manifesto per "LA CALABRIA: IL DIRITO DI RICOMINCIARE " e del codice etico d) un numero di firme di elettori calabresi non inferiore a 3000 e non superiore a 4000 da raccogliere in almeno 3 province (almeno 300 firme per provincia ) e autenticate ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e s.m.i.. Le firme vanno raccolte, a pena di inammissibilità , su modelli forniti dal Coordinamento Regionale ovvero scaricati dal sito www.pdcalabria.iti. Ogni elettore può sottoscrivere per un solo candidato . L'addetto alla ricezione della documentazione richiesta annota in calce alla stessa la data e l'ora di presentazione e ne rilascia ricevuta mediante restituzione di copia della sola dichiarazione di accettazione con le medesime annotazioni. Entro le 24 ore successive il Coordinamento Regionale verifica la regolarità e la validità della documentazione ricevuta e proclama i candidati ammessi alle primarie. Art.7 Esercizio del diritto di voto Ogni elettrice ed elettore per poter esercitare il proprio diritto di voto deve: - esibire un valido documento di riconoscimento 4 - esibire la propria tessera elettorale per accertare la sezione elettorale cui è iscritto e ciò al fine della precisa individuazione del seggio nel quale gli è consentito votare - contribuire con una oblazione volontaria alle spese organizzative il cui valore minimo è di 1 euro - sottoscrivere, su apposito modulo fornito dal Presidente del seggio, una dichiarazione di condivisione del Manifesto del centrosinistra; sullo stesso modulo si dovrà indicare: nome, cognome, indirizzo, eventuale mail, città dell'elettore. L'albo delle primarie rimarrà nella disponibilità del Candidato Presidente e del Coordinamento Regionale. Le spese organizzative delle primarie saranno documentate e rese pubbliche dal Coordinamento Regionale. Art. 8 Operazioni di Scrutinio Immediatamente dopo le operazioni di voto il Presidente di seggio da' inizio alle operazioni di scrutinio che si svolgeranno senza interruzione sino alla loro conclusione. Al Coordinamento Provinciale devono essere consegnati da ogni Presidente di seggio, o suo delegato, due plichi sigillati, uno contenente il verbale con i risultati degli scrutini, le schede elettorali e tutto il materiale, usato nelle operazioni di voto e di scrutinio e l’altro contenente solo il verbale delle operazioni di scrutinio; entrambi i plichi ed i rispettivi verbali di scrutinio devono essere firmati dal Presidente, dagli scrutatori e dai rappresentanti dei candidati; contestualmente il Presidente di ogni seggio trasmette mediante sms, fax o mail, ai numeri precedentemente comunicati dal Coordinamento Regionale, il numero dei votanti, i voti conseguiti dai singoli candidati, nonché il numero delle schede bianche nulle e contestate. Un delegato del Coordinamento Regionale presso il Comitato Provinciale provvede alla raccolta e alla consegna dei plichi sigillati, compreso i versamenti effettuati dalle/dagli elettrici/ori, pervenuti dai seggi, contenente tutto il materiale usato nelle operazioni di voto e le consegna al Coordinamento Regionale. Il Coordinamento Provinciale, immediatamente dopo aver ricevuto tutti i plichi, assembla i risultati dei seggi per come riportati nei verbali in suo possesso e li trasmette al Coordinamento Regionale. Il Coordinamento Regionale riscontrata la corrispondenza tra i risultati trasmessi dai singoli Presidenti dei seggi con quelli trasmessi dai Coordinamenti Provinciali comunica al Collegio dei Garanti i risultati per la proclamazione ufficiale del Candidato Presidente. In caso di discordanza, tra i risultati trasmessi dai Presidenti di Seggio e quelli trasmessi dai Coordinamenti Provinciali, il Coordinamento Regionale, utilizzando i plichi in suo possesso, accerta la veridicità dei risultati trasmettendoli al Collegio dei Garanti. Il totale o parziale mancato versamento, al momento della consegna del plico, dei contributi versati dagli elettori comporta l'automatico annullamento del voto dell’intero seggio inadempiente. 5 Eventuali contestazioni o ricorsi devono pervenire entro 24 ore dal verificarsi dell'evento contestato al Collegio dei Garanti che delibera entro le successive 24 ore. Il Collegio dei Garanti proclama i risultati, ufficializzando il Candidato Presidente vincente delle primarie. Art. 9 Trasparenza e sobrietà Ai fini della trasparenza è fatto obbligo a ciascun candidato di comunicare al Collegio dei Garanti ogni contributo, diretto o indiretto superiore a 500 euro con un tetto massimo complessivo di 30.000 euro, nonché di rendere disponibile al Collegio dei Garanti tutta la documentazione relativa alle entrate ed alle spese. Ai fini della sobrietà della campagna elettorale e della riduzione dei costi della politica, è fatto assoluto divieto ai candidati ed ai loro sostenitori di ricorrere a qualunque forma di pubblicità a pagamento come, ad esempio, radio, televisioni, giornali, internet o affitto di spazi pubblicitari. E' consentito affiggere manifesti 70x100 per pubblicizzare incontri e riunioni dei candidati. Art. 10 Contestazioni e ricorsi Le eventuali contestazioni sono demandate al Collegio dei Garanti. Eventuali ricorsi devono essere presentati allo stesso Collegio entro 24 ore dalla decisione impugnata e devono ottenere risposta entro le successive 24 ore. Art. 11 Clausola compromissoria I candidati alle elezioni primarie, all'atto di accettazione della candidatura, si impegnano: a) a riconoscere i risultati delle medesime come certificati e proclamati dal Collegio dei Garanti; b) a deferire qualunque questione, quesito o controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto o di scrutinio, esclusivamente agli organi previsti dal presente regolamento. c) a riconoscere che le decisioni del Collegio dei Garanti sono insindacabili e non appellabili in alcuna sede ivi comprese le sedi giudiziarie Art.12 Norma di rinvio Per quanto non espresso e previsto dal presente Regolamento, hanno valore normativo le delibere assunte dal Coordinamento Regionale; le norme contenute nel presente regolamento sono soggette a deroghe o a motivate eventuali modifiche in via straordinaria ed eccezionale, solo previa delibera del Coordinamento Regionale. Lamezia Terme, 14 luglio 2014 6
© Copyright 2024 Paperzz