Vacanze pasquali

UNAE
Ottobre 2014
NOTIZIE TECNICHE
NT 05
Pag. 1 di 6
Segreteria Tecnica
Novità normative
1) Delibera AEEG 07-08-2014 421/2014/R/eel - Ulteriori interventi relativi agli impianti di
generazione distribuita finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.
2) Decreto Interministeriale 9 settembre - Modelli semplificati per la redazione del piano operativo
di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera
(FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS). (G.U. serie Generale, n. 212 del 12
settembre 2014).
3) Conferenza regioni e province autonome. Accordo 12 giugno 2014. Standard formativo per
l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti
rinnovabili (FER) - ai sensi d.lgs. 28/2011.
1) Delibera AEEG 07-08-2014 421/2014/R/eel
Con questa deliberazione si va completando il
quadro dei provvedimenti previsti per la messa in
opera delle prescrizioni tecniche1 di Terna2
adottate a salvaguardia della sicurezza del SEN3
in conseguenza dell’impetuosa crescita della
GDFER4, segnatamente fotovoltaico e eolico, per
loro natura non programmabili. Nell’anno 2012 la
produzione fotovoltaica è arrivata a coprire il 16%
(≅ 8600 MW) della potenza richiesta (fig. 1) e il
6÷7% dell’energia prodotta. Si prevede che
l’installato alla fine del 2015 raggiunga 23000 Fig. 1. Fonti della potenza richiesta.
MW di FV e 9600 MW di eolico. È diventato
quindi necessario mettere sotto controllo queste fonti di produzione che si presentano diffuse sul
territorio obbligandole in pratica a diventare sinergiche con le reti di distribuzione, così come
previsto dall’art. 8.8.6.5 - Partecipazione ai piani di difesa, della norma CEI 0-16, ed. III^,
applicabile in tutti i suoi aspetti dal 30-9-2013.
Con la Delibera AEEG 344/2012 è stata approvato l’Allegato A. 72 (ed. I^) riguardante la
procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita (RIGEDI) in condizioni di emergenza del
SEN che prevede, in via transitoria e in attesa dell’operatività delle Smart Grid, la possibilità di
ridurre la produzione, totalmente o parzialmente5, ovvero di effettuare la disconnessione6 degli
utenti con P ≥100 kW, che immettono in rete tutta la produzione a netto di quella per i servizi
ausiliari. Ciò allo scopo di risolvere situazioni di criticità insorgenti a livello di rete MT, AT e
1
Allegati A.70 (recepito con Delibera AEEG 84/2012/R/eel del 08-03-12) e Allegato A. 72 (recepito con Delibera
AEEG 344/2012/R/eel del 02-08-12) al Codice di rete (Documento che fissa criteri per garantire la sicurezza del
sistema elettrico nazionale.) di Terna. Al riguardo vedasi la NT 08-08-12.
2
Società a cui è demandato il compito di gestire la sicurezza la Rete di Trasmissione Nazionale.
3
Sistema Elettrico Nazionale.
4
Generazione Distribuita da Fonti di Energia Rinnovali.
5
Per mezzo di tele segnali per gli impianti connessi in MT su linee dedicate.
6
A cura degli stessi utenti attivi per gli altri impianti.
UNAE
Ottobre 2014
NOTIZIE TECNICHE
Segreteria Tecnica
NT 05
Pag. 2 di 6
AAT7. Per la sanatoria dell’esistente è stato modificato l’Allegato A. 72; modifica approvata con la
Delibera 421/2014/R/eel. Essa porta le modalità di adeguamento della riduzione della potenza degli
impianti in tempo reale (Teledistacco – GDRM), che viene estesa a tutti i produttori di GDR con
P≥100 kW. Questi sono tenuti ad adeguare gli impianti, connessi o da connettere alle reti di MT per
i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all’1-01-2013, alle
prescrizioni di cui all’appena citato articolo e all’Allegato M della norma CEI 0-16, ed. III^, entro
il 31-01-2016, oppure entro la data di
entrata
in
esercizio
qualora
successiva.
Il GSE8 interromperà gli incentivi ai
soggetti
produttori
che
su
segnalazione dei Distributori non Fig. 2 Tecnologia sistemi GSM/GPRS (Allegato M - norma CEI 0ottempereranno all’obbligo di cui 16, ed. III^).
sopra. Da parte dei Distributori sono previste verifiche tramite prove da remoto in relazione
all’effettivo invio, ricevimento e implementazione del segnale; gli stessi devono implementare,
entro il 31 agosto 2015, un sistema centralizzato in grado di inviare i segnali necessari per
l’attivazione del teledistacco agli impianti di produzione in argomento.
Gli utenti produttori che inviano, entro il 30-06-2015, la comunicazione di avvenuto adeguamento
degli impianti e che, se l’impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima
dell’intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di
adeguatezza - DA9 (qualora non già inviata) hanno diritto a un premio pari a:
a) 800 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti tre
o più sistemi di protezione d’interfaccia;
b) 650 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti due
sistemi di protezione d’interfaccia.
c) 500 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui sia presente un
solo sistema di protezione d’interfaccia.
I produttori, che si trovano nelle condizioni precedenti, che inviano all’impresa distributrice, nel
periodo compreso tra l’1-07-2015 e il 31-08-2015, la comunicazione di avvenuto adeguamento
degli impianti hanno diritto, alla metà dei premi stabiliti.
Alla comunicazione di avvenuto retrofit deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, attestante che il sistema è in grado di consentire il teledistacco ed è conforme a quanto
previsto dalla Norma CEI 0-16 – Edi. III^, redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da:
un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o,
un professionista iscritto all’albo professionale secondo le rispettive competenze.
2) Decreto Interministeriale 9 settembre 2014.
In attuazione del nuovo articolo 104-bis10 al Titolo IV- Cantieri temporanei o mobili, del TU della
sicurezza (D.Lgs. n. 81/08), introdotto dal così detto decreto del fare (decreto-legge 21 giugno
7
Anche attraverso i servizi di bilanciamento e riserva, laddove si verifichino situazioni di riduzione di capacità regolante
del SEN e come tali potenzialmente critiche.
8
Gestore Servizi Energetici.
9
Dichiarazione di Adeguatezza di cui all’art. 40 del TIQE Allegato A - Delibera AEEG ARG/elt 198/11 (vedasi NT 0201-12)..
10
Art. 104-bis. – Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili. 1. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da
adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di
UNAE
Ottobre 2014
NOTIZIE TECNICHE
Segreteria Tecnica
NT 05
Pag. 3 di 6
2013, n. 69) convertito con la legge 9 agosto
2013, n. 98, sono individuati i modelli
semplificati per la redazione del Piano Operativo
di Sicurezza (POS)11, del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC)12, del piano di sicurezza
sostitutivo (PSS)13 e del fascicolo dell'opera.
Sull’argomento le imprese del comparto
elettrico sono interessate alla redazione del POS
quando l’attività è condotta su “… le linee
elettriche e le parti strutturali degli impianti
elettrici …) o comunque in presenza dei rischi di
cui alle attività elencate nell’Allegato X relativo
al Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili del Fig. 3. Adempimenti impresa per lavori elettrici e TU
TU della sicurezza (Fig. 3) e in tale contesto sono pure interessate alla conoscenza del PSC nel caso
della presenza di più imprese. Si applica la disciplina dei cantieri, quindi con la necessità di
redazione del POS, anche se il lavoro è esclusivamente di tipo elettrico, ma si svolge nell’ambito di
altre attività di cantiere. La redazione del POS è obbligatoria anche nel caso in cui nel cantiere operi
un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti. Una vasta area di esenzione si è però
determinata, per lavori solamente elettrici, sempre che non espongano i lavoratori ai rischi di cui
all’Allegato XI14, con la modifica dell’art. 88, c.2, lettera g bis)15 del TU operata dalla riferita L. 09Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli
semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1,
lettera b), fermi restando i relativi obblighi. Per maggiori ragguagli sulle ultime modifiche apportate al TU della
sicurezza si veda il verbale delle riunione con gli Albi del 20 settembre 2013 a Roma e del 25 settembre 2013 e relativi
allegati..
11
POS: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato,
ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’Allegato XV.
12
PSC. 1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare
ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’Allegato XI,… .
13
Il PSS è una sostituzione del POS nel caso in cui si tratti di appalti pubblici. La redazione del PSS è consentita solo
nel caso in cui il lavoro venga svolta da una sola impresa.
14
Allegato XI. Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o
di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti
attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico
inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.109
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza
e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla
vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
UNAE
Ottobre 2014
NOTIZIE TECNICHE
Segreteria Tecnica
NT 05
Pag. 4 di 6
08-13, n. 98. Qualche dubbio in tal senso permane nelle situazioni previste dall’art. 100, c. 6, per
l’esecuzione degli interventi: “ … la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti
imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni
di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua,
gas, reti di comunicazione”, che esentano dalla redazione del PSC. Se non altro perché il POS è pur
sempre una valutazione dei rischi per lo specifico lavoro da eseguire. In difetto appare comunque
necessario che gli interventi da effettuare rientrino in una casistica routinaria di cui, all’interno del
DVR (Documento di valutazione dei rischi) aziendale, sono tipizzate la tipologia, la pesatura dei
rischi, l’informazione e la formazione dei lavoratori.
Sull’uso della modulistica in argomento, come per le altre previste dal Ministero del Lavoro, si deve
ribadire che:
• lo scopo è quello di uniformare e di guidare (vedasi i riferimenti numerici che corrispondono ai
paragrafi dell’allegato XV del TU) l’impresa esecutrice dei lavori in modo da rendere il
documento più comprensibile per il Coordinatore per l’esecuzione e per gli Organismi di
vigilanza;
• il modello POS semplificato deve comunque rappresentare una valutazione di tutti i rischi
lavorativi, nessuno escluso, includendo le necessarie misure di prevenzione e protezione; come
ben richiamato dal citato art. 104 bis (“… fermi restando i relativi obblighi …”);
• la redazione deve quindi essere improntata a criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in
modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento di pianificazione degli interventi
di prevenzione in cantiere, l’indicazione di misure di prevenzione e protezione e dei DPI, le
procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e i ruoli che vi devono provvedere.
3. Conferenza Regioni e Province autonome. Accordo 12 giugno 2014.
La L. 03-08-2013 n. 90, che aveva convertito il D.L. 63 del 04-06-2013 modificativa dei c. 1 e 2, e
abrogativa dei c. 3 e 4 dell’art. 15 del DLgs. 03-03-2011, n. 2816, nel riconoscere d’ufficio la
“Qualificazione FER17” a tutti gli installatori già abilitati ai sensi del D.M. 37/08, anche quelli con
lett. d)18, non indicava una data di entrata in vigore di tale riconoscimento. Contestualmente era
inequivocabilmente sancito l’esclusione dalla possibilità di qualificazione per i Responsabili
Tecnici in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, c. 219 del DM 37/08. Con la Circolare 22/01/14
prot. n. 00001465 - Formazione obbligatoria per l’installazione e manutenzione straordinaria per
impianti a fonti rinnovabili – il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato che:
• il Responsabile Tecnico che alla data del 4 agosto 2013 (entrata in vigore della Legge 90/13)
risultava in possesso dei requisiti professionali ai sensi delle lettere a), b), c) o d) art. 4, c. 1,
D.M. 37/08, è qualificato e può continuare ad esercitare regolarmente;
15
“ … Le disposizioni del presente capo non si applicano: … ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas,
acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uominigiorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai
rischi di cui all'allegato XI.
16
Emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo.
17
Fonti Energetiche Rinnovabili.
18
Lettera a) - Laurea in materia tecnica. Lettera b) - Diploma di scuola secondaria con 2 anni consecutivi di inserimento
alle dipendenze di un’impresa del settore. Lettera c) Titolo di formazione professionale previo un periodo di
inserimento di almeno 4 anni consecutivi alle dipendenze di un’impresa del settore. Lettera d) – Operaio installatore
specializzato, per un periodo di almeno 3 anni alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo di attività cui si
riferisce la prestazione dell’operaio installatore.
19
“… il titolare dell’impresa installatrice, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione
tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a 6 anni. …”.
UNAE
Ottobre 2014
NOTIZIE TECNICHE
Segreteria Tecnica
NT 05
Pag. 5 di 6
dopo tale data, chi intende diventare Responsabile Tecnico, se in possesso dei requisiti di cui alla
lett. c) del D.M. 37/08, è soggetto all’obbligo di frequentare un corso di formazione e superare
l’esame finale.
Come si può notare, anche dalla premessa dell’Accordo - Conferenza Regioni e Province autonome,
12 giugno 2014 n. 14/078/CR08bis/C9 in argomento, non si fa menzione alcuna dei soggetti in
possesso dei requisiti di cui alla lettera d). Secondo talune interpretazioni si tratterebbe di una
omissione voluta che confermerebbe la riformata riscrittura dei c. 1 e 2 del DLgs. 28/11 da parte
della L. 90/1320. In altri termini i Responsabili Tecnici di cui alla lettera d) sono qualificati
automaticamente sia prima che dopo il 4-8-2013 al pari di quelli di cui alle lettere a) e b). Secondo
altre letture invece, la “riammissione” della lettera d), operata dalla L. n. 90/2013, riguarderebbe la
possibilità a mantenersi qualificati, anche dopo il 4-8-2013, riconosciuta ai Responsabili Tecnici
abilitati con il predetto requisito prima di tale data, ma escludendo dalla possibilità di qualificarsi,
anche con la frequenza del corso di formazione standardizzato, a quei Responsabili Tecnici abilitati,
ai sensi della lettera d), dopo il 4-8-2013. Questo non torna però laddove l’Accordo in parola limita
la formazione continua a: “ … tutti i soggetti di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22
gennaio 2008 n.37 devono frequentare percorsi di aggiornamento, come meglio declinato al
successivo punto 5”. Infatti, secondo logica, anche il Responsabile Tecnico che alla data del 4
agosto 2013 risultava in possesso del requisito professionale di cui alla lettera d) dovrebbe
sottoporsi all’aggiornamento formativo, atteso che si tratta di un soggetto automaticamente
qualificato.
Rebus sic stantibus … si dovrà attendere ancora qualche chiarimento.
L’Accordo 12 giugno 2014 è così articolato:
1. Requisiti di ammissione al corso (per gli stranieri è necessaria una buona conoscenza
dell’italiano).
2. Articolazione del corso di formazione
(fig. 4 - Modulo unico propedeutico più
4 Standard formativi specifici per le
diverse
tipologie
impiantistiche
considerate: biomasse, sistemi solari
fotovoltaici, sistemi solari termici,
sistemi geotermici e pompe di calore).
Fig. 4. Articolazione del corso di formazione.
3. Durata del corso (Modulo unico
propedeutico da 20 ore più Standard formativi specifici da 60 ore, di cui almeno 20 di pratica).
4. Esame finale e attestato di qualificazione (frequenza obbligatoria per almeno l’80% delle 80 ore,
prova finale costituita da prova teorica e prova pratica, rilascio di un attestato di qualificazione)
•
20
Art. 17. Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti: «1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e
di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli
edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico
professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. …
Mentre il c.1, art. 15, del DLgs. 28/11, recitava: “…1. La qualifica professionale per l’attività di installazione e di
manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici,
di sistemigeotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico
professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. “. omissis
UNAE
Ottobre 2014
NOTIZIE TECNICHE
Segreteria Tecnica
NT 05
Pag. 6 di 6
5. Aggiornamento obbligatorio (partecipazione a attività formative di aggiornamento, anche in
modalità FAD21, per un totale di 16 ore ogni 3 anni. La frequenza del corso è obbligatoria al
100% e al termine viene rilasciato un attestato di frequenza).
6. Requisiti di strutture e attrezzature (la struttura formativa deve disporre di strutture e attrezzature
adeguate per lo svolgimento dei contenuti teorici e pratici).
7. Requisiti dei formatori (esperienza documentata, almeno quinquennale, sugli impianti FER e
adeguata conoscenza di leggi e norme).
I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano
direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi
dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008 (vedasi NT 04-06-13 diffusa agli
Albi), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati, in base alle disposizioni adottate da
ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
agu 10/14
21
Formazione A Distanza.