UNAE Ottobre 2014 NOTIZIE TECNICHE NT 05 Pag. 1 di 6 Segreteria Tecnica Novità normative 1) Delibera AEEG 07-08-2014 421/2014/R/eel - Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. 2) Decreto Interministeriale 9 settembre - Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS). (G.U. serie Generale, n. 212 del 12 settembre 2014). 3) Conferenza regioni e province autonome. Accordo 12 giugno 2014. Standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) - ai sensi d.lgs. 28/2011. 1) Delibera AEEG 07-08-2014 421/2014/R/eel Con questa deliberazione si va completando il quadro dei provvedimenti previsti per la messa in opera delle prescrizioni tecniche1 di Terna2 adottate a salvaguardia della sicurezza del SEN3 in conseguenza dell’impetuosa crescita della GDFER4, segnatamente fotovoltaico e eolico, per loro natura non programmabili. Nell’anno 2012 la produzione fotovoltaica è arrivata a coprire il 16% (≅ 8600 MW) della potenza richiesta (fig. 1) e il 6÷7% dell’energia prodotta. Si prevede che l’installato alla fine del 2015 raggiunga 23000 Fig. 1. Fonti della potenza richiesta. MW di FV e 9600 MW di eolico. È diventato quindi necessario mettere sotto controllo queste fonti di produzione che si presentano diffuse sul territorio obbligandole in pratica a diventare sinergiche con le reti di distribuzione, così come previsto dall’art. 8.8.6.5 - Partecipazione ai piani di difesa, della norma CEI 0-16, ed. III^, applicabile in tutti i suoi aspetti dal 30-9-2013. Con la Delibera AEEG 344/2012 è stata approvato l’Allegato A. 72 (ed. I^) riguardante la procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita (RIGEDI) in condizioni di emergenza del SEN che prevede, in via transitoria e in attesa dell’operatività delle Smart Grid, la possibilità di ridurre la produzione, totalmente o parzialmente5, ovvero di effettuare la disconnessione6 degli utenti con P ≥100 kW, che immettono in rete tutta la produzione a netto di quella per i servizi ausiliari. Ciò allo scopo di risolvere situazioni di criticità insorgenti a livello di rete MT, AT e 1 Allegati A.70 (recepito con Delibera AEEG 84/2012/R/eel del 08-03-12) e Allegato A. 72 (recepito con Delibera AEEG 344/2012/R/eel del 02-08-12) al Codice di rete (Documento che fissa criteri per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.) di Terna. Al riguardo vedasi la NT 08-08-12. 2 Società a cui è demandato il compito di gestire la sicurezza la Rete di Trasmissione Nazionale. 3 Sistema Elettrico Nazionale. 4 Generazione Distribuita da Fonti di Energia Rinnovali. 5 Per mezzo di tele segnali per gli impianti connessi in MT su linee dedicate. 6 A cura degli stessi utenti attivi per gli altri impianti. UNAE Ottobre 2014 NOTIZIE TECNICHE Segreteria Tecnica NT 05 Pag. 2 di 6 AAT7. Per la sanatoria dell’esistente è stato modificato l’Allegato A. 72; modifica approvata con la Delibera 421/2014/R/eel. Essa porta le modalità di adeguamento della riduzione della potenza degli impianti in tempo reale (Teledistacco – GDRM), che viene estesa a tutti i produttori di GDR con P≥100 kW. Questi sono tenuti ad adeguare gli impianti, connessi o da connettere alle reti di MT per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all’1-01-2013, alle prescrizioni di cui all’appena citato articolo e all’Allegato M della norma CEI 0-16, ed. III^, entro il 31-01-2016, oppure entro la data di entrata in esercizio qualora successiva. Il GSE8 interromperà gli incentivi ai soggetti produttori che su segnalazione dei Distributori non Fig. 2 Tecnologia sistemi GSM/GPRS (Allegato M - norma CEI 0ottempereranno all’obbligo di cui 16, ed. III^). sopra. Da parte dei Distributori sono previste verifiche tramite prove da remoto in relazione all’effettivo invio, ricevimento e implementazione del segnale; gli stessi devono implementare, entro il 31 agosto 2015, un sistema centralizzato in grado di inviare i segnali necessari per l’attivazione del teledistacco agli impianti di produzione in argomento. Gli utenti produttori che inviano, entro il 30-06-2015, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti e che, se l’impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell’intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza - DA9 (qualora non già inviata) hanno diritto a un premio pari a: a) 800 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti tre o più sistemi di protezione d’interfaccia; b) 650 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti due sistemi di protezione d’interfaccia. c) 500 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui sia presente un solo sistema di protezione d’interfaccia. I produttori, che si trovano nelle condizioni precedenti, che inviano all’impresa distributrice, nel periodo compreso tra l’1-07-2015 e il 31-08-2015, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti hanno diritto, alla metà dei premi stabiliti. Alla comunicazione di avvenuto retrofit deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante che il sistema è in grado di consentire il teledistacco ed è conforme a quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 – Edi. III^, redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da: un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o, un professionista iscritto all’albo professionale secondo le rispettive competenze. 2) Decreto Interministeriale 9 settembre 2014. In attuazione del nuovo articolo 104-bis10 al Titolo IV- Cantieri temporanei o mobili, del TU della sicurezza (D.Lgs. n. 81/08), introdotto dal così detto decreto del fare (decreto-legge 21 giugno 7 Anche attraverso i servizi di bilanciamento e riserva, laddove si verifichino situazioni di riduzione di capacità regolante del SEN e come tali potenzialmente critiche. 8 Gestore Servizi Energetici. 9 Dichiarazione di Adeguatezza di cui all’art. 40 del TIQE Allegato A - Delibera AEEG ARG/elt 198/11 (vedasi NT 0201-12).. 10 Art. 104-bis. – Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili. 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di UNAE Ottobre 2014 NOTIZIE TECNICHE Segreteria Tecnica NT 05 Pag. 3 di 6 2013, n. 69) convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98, sono individuati i modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)11, del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)12, del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)13 e del fascicolo dell'opera. Sull’argomento le imprese del comparto elettrico sono interessate alla redazione del POS quando l’attività è condotta su “… le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici …) o comunque in presenza dei rischi di cui alle attività elencate nell’Allegato X relativo al Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili del Fig. 3. Adempimenti impresa per lavori elettrici e TU TU della sicurezza (Fig. 3) e in tale contesto sono pure interessate alla conoscenza del PSC nel caso della presenza di più imprese. Si applica la disciplina dei cantieri, quindi con la necessità di redazione del POS, anche se il lavoro è esclusivamente di tipo elettrico, ma si svolge nell’ambito di altre attività di cantiere. La redazione del POS è obbligatoria anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti. Una vasta area di esenzione si è però determinata, per lavori solamente elettrici, sempre che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’Allegato XI14, con la modifica dell’art. 88, c.2, lettera g bis)15 del TU operata dalla riferita L. 09Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi. Per maggiori ragguagli sulle ultime modifiche apportate al TU della sicurezza si veda il verbale delle riunione con gli Albi del 20 settembre 2013 a Roma e del 25 settembre 2013 e relativi allegati.. 11 POS: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’Allegato XV. 12 PSC. 1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’Allegato XI,… . 13 Il PSS è una sostituzione del POS nel caso in cui si tratti di appalti pubblici. La redazione del PSS è consentita solo nel caso in cui il lavoro venga svolta da una sola impresa. 14 Allegato XI. Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera. 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.109 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. UNAE Ottobre 2014 NOTIZIE TECNICHE Segreteria Tecnica NT 05 Pag. 4 di 6 08-13, n. 98. Qualche dubbio in tal senso permane nelle situazioni previste dall’art. 100, c. 6, per l’esecuzione degli interventi: “ … la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione”, che esentano dalla redazione del PSC. Se non altro perché il POS è pur sempre una valutazione dei rischi per lo specifico lavoro da eseguire. In difetto appare comunque necessario che gli interventi da effettuare rientrino in una casistica routinaria di cui, all’interno del DVR (Documento di valutazione dei rischi) aziendale, sono tipizzate la tipologia, la pesatura dei rischi, l’informazione e la formazione dei lavoratori. Sull’uso della modulistica in argomento, come per le altre previste dal Ministero del Lavoro, si deve ribadire che: • lo scopo è quello di uniformare e di guidare (vedasi i riferimenti numerici che corrispondono ai paragrafi dell’allegato XV del TU) l’impresa esecutrice dei lavori in modo da rendere il documento più comprensibile per il Coordinatore per l’esecuzione e per gli Organismi di vigilanza; • il modello POS semplificato deve comunque rappresentare una valutazione di tutti i rischi lavorativi, nessuno escluso, includendo le necessarie misure di prevenzione e protezione; come ben richiamato dal citato art. 104 bis (“… fermi restando i relativi obblighi …”); • la redazione deve quindi essere improntata a criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento di pianificazione degli interventi di prevenzione in cantiere, l’indicazione di misure di prevenzione e protezione e dei DPI, le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e i ruoli che vi devono provvedere. 3. Conferenza Regioni e Province autonome. Accordo 12 giugno 2014. La L. 03-08-2013 n. 90, che aveva convertito il D.L. 63 del 04-06-2013 modificativa dei c. 1 e 2, e abrogativa dei c. 3 e 4 dell’art. 15 del DLgs. 03-03-2011, n. 2816, nel riconoscere d’ufficio la “Qualificazione FER17” a tutti gli installatori già abilitati ai sensi del D.M. 37/08, anche quelli con lett. d)18, non indicava una data di entrata in vigore di tale riconoscimento. Contestualmente era inequivocabilmente sancito l’esclusione dalla possibilità di qualificazione per i Responsabili Tecnici in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, c. 219 del DM 37/08. Con la Circolare 22/01/14 prot. n. 00001465 - Formazione obbligatoria per l’installazione e manutenzione straordinaria per impianti a fonti rinnovabili – il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato che: • il Responsabile Tecnico che alla data del 4 agosto 2013 (entrata in vigore della Legge 90/13) risultava in possesso dei requisiti professionali ai sensi delle lettere a), b), c) o d) art. 4, c. 1, D.M. 37/08, è qualificato e può continuare ad esercitare regolarmente; 15 “ … Le disposizioni del presente capo non si applicano: … ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uominigiorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI. 16 Emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo. 17 Fonti Energetiche Rinnovabili. 18 Lettera a) - Laurea in materia tecnica. Lettera b) - Diploma di scuola secondaria con 2 anni consecutivi di inserimento alle dipendenze di un’impresa del settore. Lettera c) Titolo di formazione professionale previo un periodo di inserimento di almeno 4 anni consecutivi alle dipendenze di un’impresa del settore. Lettera d) – Operaio installatore specializzato, per un periodo di almeno 3 anni alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore. 19 “… il titolare dell’impresa installatrice, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a 6 anni. …”. UNAE Ottobre 2014 NOTIZIE TECNICHE Segreteria Tecnica NT 05 Pag. 5 di 6 dopo tale data, chi intende diventare Responsabile Tecnico, se in possesso dei requisiti di cui alla lett. c) del D.M. 37/08, è soggetto all’obbligo di frequentare un corso di formazione e superare l’esame finale. Come si può notare, anche dalla premessa dell’Accordo - Conferenza Regioni e Province autonome, 12 giugno 2014 n. 14/078/CR08bis/C9 in argomento, non si fa menzione alcuna dei soggetti in possesso dei requisiti di cui alla lettera d). Secondo talune interpretazioni si tratterebbe di una omissione voluta che confermerebbe la riformata riscrittura dei c. 1 e 2 del DLgs. 28/11 da parte della L. 90/1320. In altri termini i Responsabili Tecnici di cui alla lettera d) sono qualificati automaticamente sia prima che dopo il 4-8-2013 al pari di quelli di cui alle lettere a) e b). Secondo altre letture invece, la “riammissione” della lettera d), operata dalla L. n. 90/2013, riguarderebbe la possibilità a mantenersi qualificati, anche dopo il 4-8-2013, riconosciuta ai Responsabili Tecnici abilitati con il predetto requisito prima di tale data, ma escludendo dalla possibilità di qualificarsi, anche con la frequenza del corso di formazione standardizzato, a quei Responsabili Tecnici abilitati, ai sensi della lettera d), dopo il 4-8-2013. Questo non torna però laddove l’Accordo in parola limita la formazione continua a: “ … tutti i soggetti di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n.37 devono frequentare percorsi di aggiornamento, come meglio declinato al successivo punto 5”. Infatti, secondo logica, anche il Responsabile Tecnico che alla data del 4 agosto 2013 risultava in possesso del requisito professionale di cui alla lettera d) dovrebbe sottoporsi all’aggiornamento formativo, atteso che si tratta di un soggetto automaticamente qualificato. Rebus sic stantibus … si dovrà attendere ancora qualche chiarimento. L’Accordo 12 giugno 2014 è così articolato: 1. Requisiti di ammissione al corso (per gli stranieri è necessaria una buona conoscenza dell’italiano). 2. Articolazione del corso di formazione (fig. 4 - Modulo unico propedeutico più 4 Standard formativi specifici per le diverse tipologie impiantistiche considerate: biomasse, sistemi solari fotovoltaici, sistemi solari termici, sistemi geotermici e pompe di calore). Fig. 4. Articolazione del corso di formazione. 3. Durata del corso (Modulo unico propedeutico da 20 ore più Standard formativi specifici da 60 ore, di cui almeno 20 di pratica). 4. Esame finale e attestato di qualificazione (frequenza obbligatoria per almeno l’80% delle 80 ore, prova finale costituita da prova teorica e prova pratica, rilascio di un attestato di qualificazione) • 20 Art. 17. Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti: «1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. … Mentre il c.1, art. 15, del DLgs. 28/11, recitava: “…1. La qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemigeotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. “. omissis UNAE Ottobre 2014 NOTIZIE TECNICHE Segreteria Tecnica NT 05 Pag. 6 di 6 5. Aggiornamento obbligatorio (partecipazione a attività formative di aggiornamento, anche in modalità FAD21, per un totale di 16 ore ogni 3 anni. La frequenza del corso è obbligatoria al 100% e al termine viene rilasciato un attestato di frequenza). 6. Requisiti di strutture e attrezzature (la struttura formativa deve disporre di strutture e attrezzature adeguate per lo svolgimento dei contenuti teorici e pratici). 7. Requisiti dei formatori (esperienza documentata, almeno quinquennale, sugli impianti FER e adeguata conoscenza di leggi e norme). I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008 (vedasi NT 04-06-13 diffusa agli Albi), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati, in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma. agu 10/14 21 Formazione A Distanza.
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