N. 00807/2012 REG.RIC. 03/04/14 21:42 N. 00533/2014 REG.PROV.COLL. N. 00807/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso R.G. n. 807 del 2012, proposto da: Giovanni Fazio, Carolina Fazio, Luigi Fazio, Maria Caterina Fazio, Francesco Maria Fazio, Flavia Martinelli, Massimo Martinelli, Carla D'Ajello e Nicoletta Salerno, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alfonso Guaragna, Ettore Notti, Arturo Valente, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Spadafora, in Catanzaro, via XX Settembre, n. 63; contro Comune di Scalea, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Rocco Cetraro, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Diamante, Galleria San Biagio, n. 101; per ottenere -la declaratoria di illegittimità ed illiceità dell’occupazione del terreno di cui in narrativa da parte del Comune di Scalea; -la condanna del Comune di Scalea, in persona del Sindaco pro-tempore, http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione%202/2012/201200807/Provvedimenti/201400533_01.XML Pagina 1 di 12 N. 00807/2012 REG.RIC. 03/04/14 21:42 al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli attori per l’illegittima occupazione del terreno in questione, derivanti dalla perdita del diritto di proprietà. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Scalea; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del giorno 7 marzo 2014, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato in fatto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO Con atto notificato in data 17.7.2012 e depositato in data 27.7.2012, i ricorrenti premettevano di agire nelle qualità di proprietari del terreno, sito in località “La Bruca” del Comune di Scalea, dell’estensione di mq. 426.652, interessato dalla procedura ablativa, avviata con Deliberazione di G.C. n. 253 del 11.10.2001, recante l’approvazione del progetto esecutivo relativo all’intervento “infrastrutturale Avio superficie di Scalea – Sistema integrato delle infrastrutture di supporto alle attività produttive”, per un importo complessivo di lire 24.735.361.724. Esponevano che detto provvedimento, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, prevedeva, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 2359/1865, i seguenti termini: a) inizio dei lavori entro 3 (tre) anni dalla data di esecutività della deliberazione medesima; b) termine dei lavori entro 5 (cinque) anni; c) inizio delle http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione%202/2012/201200807/Provvedimenti/201400533_01.XML Pagina 2 di 12 N. 00807/2012 REG.RIC. 03/04/14 21:42 espropriazioni entro 1 (uno) anno dalla data di esecutività della deliberazione; d) termine delle espropriazioni entro 5 (cinque) anni dalla data di esecutività della deliberazione. Precisavano che, successivamente, il Comune di Scalea emanava il Decreto di Occupazione e di Urgenza del 23.10.2001 e procedeva all’immissione in possesso degli immobili, come attestato dai verbali del 29 e 30.11.2001 e 1.12.2001. Evidenziavano che, nonostante i lavori fossero stati ultimati entro il termine prestabilito, il conclusivo Decreto di Esproprio veniva emanato tardivamente, con nota prot. n. 01/ESP/10 del 10.3.2010, notificata il 19.3.2010. Precisavano che, avverso detto Decreto di Esproprio, avevano proposto, presso questo Tribunale, il ricorso R.G. n. 480 del 2010. Concludevano per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese. Con memoria depositata in data 16/04/13, si costituiva il Comune di Scalea per resistere al presente ricorso ed evidenziava che, in relazione alla presente vicenda contenziosa, era intervenuta anche la sentenza di questo Tribunale n. 600 del 03/05/2011, resa sul ricorso R.G. n. 823 del 2008. Evidenziava che, non essendo stato raggiunto un accordo a seguito della sentenza di questo TAR n. 600 del 2011, era intervenuta la perizia di stima da parte dell’ing. Francesca Salvo del Dipartimento di Pianificazione Territoriale della Facoltà di Ingegneria dell’Unviersità degli Studi della Calabria, incaricata con Decreto n. 3793613,4 Gab. del 29.9.2011 del Prefetto di Cosenza, su richiesta del Comune di Scalea. Con nota depositata in data 15/10/13, il Comune di Scalea produceva la sentenza di questa Sezione n. 670 del 14.6.2013, resa sul ricorso R.G. n. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione%202/2012/201200807/Provvedimenti/201400533_01.XML Pagina 3 di 12 N. 00807/2012 REG.RIC. 03/04/14 21:42 480 del 2010. Con memoria depositata in data 31/10/13, i ricorrenti insistevano nelle già prese conclusioni. Questa Sezione, con OCI n. 1214 del 22/11/13, per ragioni di concentrazione del giudizio e di economia processuale, disponeva il deposito della precitata relazione, che veniva effettuato dal Comune di Scalea in data 16/01/14. Nessuna delle parti sollevava contestazione al riguardo. Alla pubblica udienza del giorno 7 marzo 2014, il ricorso passava in decisione. DIRITTO 1. I ricorrenti chiedono il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per l’illegittima occupazione del terreno, esteso per mq. 426.652, sito in località “La Bruca” del Comune di Scalea, interessato dalla procedura ablativa, avviata con Deliberazione di G.C. n. 253 del 11.10.2001, recante l’approvazione del progetto esecutivo, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, in relazione all’intervento “infrastrutturale Avio superficie di Scalea – Sistema integrato delle infrastrutture di supporto alle attività produttive”, per un importo complessivo di lire 24.735.361.724. Come risulta dalla parte in fatto, nelle more del giudizio, è intervenuta la sentenza di questa Sezione n. 670 del 14.6.2013, resa sul ricorso R.G. n. 480 del 2010, che ha disposto l’annullamento del decreto di esproprio prot. n. 01/ESP/10 del 10.3.2010, notificato il 19.3.2010, in quanto “assunto ben oltre la scadenza del termine finale della procedura espropriativa (che non risulta essere stato prorogato) indicato nella http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione%202/2012/201200807/Provvedimenti/201400533_01.XML Pagina 4 di 12 N. 00807/2012 REG.RIC. 03/04/14 21:42 deliberazione n. 352/2001”. Risulta altresì che, in relazione alla medesima vicenda contenziosa, è intervenuta la sentenza di questa Sezione n. 600 del 03/05/2011, resa sul ricorso R.G. n. 823 del 2008., che ha: a) dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del G. A., la domanda per il riconoscimento dell'indennità da occupazione legittima del bene; b) rigettato la domanda risarcitoria per la perdita del diritto di proprietà, previo accertamento dell’irreversibile trasformazione del bene e conseguente ablazione; c) rigettato la domanda risarcitoria per rimozione di strutture, precedente progettazione e danno morale; d) rigettato la domanda risarcitoria per deprezzamento di aree limitrofe; e) accolto la domanda risarcitoria per privazione del godimento del bene nel periodo di illecita occupazione e, per l'effetto, condannato il Comune di Scalea al risarcimento del danno, assegnando il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, per a corresponsione di una somma determinata secondo i criteri ivi indicati. Non risulta che avverso dette sentenze sia stato interposto gravame da alcuna delle parti, per cui il comando giurisdizionale in esse contenuto ha oramai assunto l’autorità della res iudicata. 2. L’art. 13, comma 6, del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 contempla la sanzione dell'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, nel caso di omessa emanazione del decreto di esproprio entro il termine di cinque anni dalla data in cui è diventato efficace l'atto che aveva dichiarato la pubblica utilità dell'opera, con ciò confermando, sostanzialmente, il quadro normativo risalente all’art.13, 3° comma, della Legge 25 giugno 1865 n. 2359, in relazione all'inutile spirare del termine entro cui deve compiersi l'espropriazione ed al venir meno del potere dell'Amministrazione nel http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione%202/2012/201200807/Provvedimenti/201400533_01.XML Pagina 5 di 12 N. 00807/2012 REG.RIC. 03/04/14 21:42 caso di inosservanza di tale necessario presupposto. Il comportamento tenuto dalla Amministrazione, la quale abbia emanato una valida dichiarazione di pubblica utilità ed un legittimo decreto di occupazione d'urgenza, senza tuttavia emanare il provvedimento definitivo di esproprio nei termini previsti dalla legge, va qualificato alla stregua di un "illecito permanente", nella cui vigenza non decorre la prescrizione, mancando l’effetto traslativo della proprietà. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cpa (“Allegato 1” del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) in relazione alle controversie inerenti un comportamento dell'Amministrazione riconducibile all'esercizio del pubblico potere che si sia manifestato per il tramite della dichiarazione di pubblica utilità, della quale non risulta dimostrata la perdita d'efficacia, nonché nelle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti della P.A. in materia di espropriazioni per pubblica utilità di cui alla successiva lett.g) del citato art. 133, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per la domanda relativa all'indennità di occupazione legittima, ai sensi dell’art. 53 ai sensi dell'art. 53 comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001, senza che l'eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno possa giustificare l'attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice (conf.: Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2011 n.804). Secondo la Convenzione Europea e, in particolare, secondo l'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1, la realizzazione dell'opera pubblica non può determinare un effetto preclusivo rispetto alla restituzione dell'area illegittimamente espropriata, indipendentemente dalle modalità occupazione acquisitiva od usurpativa - di acquisizione del terreno, in http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione%202/2012/201200807/Provvedimenti/201400533_01.XML Pagina 6 di 12 N. 00807/2012 REG.RIC. 03/04/14 21:42 quanto un comportamento illecito o illegittimo non può essere posto a base dell'acquisto di un diritto, per cui la cosiddetta “accessione invertita” - intesa come preminenza del diritto sul fatto- va ritenuta in contrasto con il principio di legalità e la realizzazione dell'opera pubblica non costituisce di per se impedimento alla restituzione dell'area illegittimamente espropriata (conf.: Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sent. 30 maggio 2000, n. 24638/94, Carbonara e Ventura, e sent. 30 maggio 2000, n. 31524/96, Società Belvedere Alberghiera). Ne deriva che l'illecita occupazione, e, quindi, il fatto lesivo, permangono fino al momento della realizzazione di una delle fattispecie legalmente idonee all'acquisto della proprietà, a prescindere dal fatto che ciò possa aver luogo in via consensuale oppure in via autoritativa. Conseguentemente, il proprietario del fondo occupato dalla P.A., ottenuta la declaratoria d'illegittimità dell'occupazione e l'annullamento dei relativi provvedimenti, può legittimamente domandare nel giudizio di ottemperanza sia il risarcimento, sia la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino (ex plurimis: Cons. Stato, n. 4650 del 2012 e n. 5844 del 2011). Pertanto, sussiste l’obbligo primario di procedere alla restituzione della proprietà illegittimamente detenuta in capo alla P.A, la quale può anche optare per la (legittima) apprensione del bene, avvalendosi di uno dei due strumenti tipici, ossia il contratto, tramite l'acquisizione del consenso della controparte. In particolare, la P.A. può ricorrere al procedimento espropriativo semplificato, già previsto dall'art. 43 del D.P.R. 8.6.2001, n. 327 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità") ed attualmente disciplinato dall'art. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione%202/2012/201200807/Provvedimenti/201400533_01.XML Pagina 7 di 12 N. 00807/2012 REG.RIC. 03/04/14 21:42 42-bis dello stesso testo, come introdotto dall'articolo 34, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ("Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"), convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, intervenuto a seguito della sentenza Corte Cost. 8.10.2010 n.293, il quale prevede che " Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene" (1° comma), e che "Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma" (3 comma). 3. Nel caso di specie, i ricorrenti chiedono il risarcimento del danno, con ciò significando di voler rinunciare alla tutela restitutoria (conf.: Cass.Civ. Sez. I, 19 ottobre 2011, n. 21639). Pertanto, l'Amministrazione ha l'obbligo di attivarsi al fine di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, mediante il ricorso ad un formale atto di acquisizione, anche perché la rimozione dell’opera realizzata http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione%202/2012/201200807/Provvedimenti/201400533_01.XML Pagina 8 di 12 N. 00807/2012 REG.RIC. 03/04/14 21:42 risulterebbe molto gravosa e, certamente, in contrasto con gli interessi pubblici perseguiti con la Delibera di C.C.n. 253 del 11.10.2001, inerente la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori (conf.: Cons. Stato, Sez. VI, 31 ottobre 2011 n. 5813). Orbene, risulta che il terreno di proprietà dei ricorrenti è stato occupato in via di urgenza con il Decreto prot. n. 01/ESP/10 del 10.3.2010, notificato il 19.3.2010, seguito dall’immissione in possesso degli immobili, come attestato dai verbali del 29 e 30.11.2001 e 1.12.2001. Risulta che il decreto di esproprio prot. n. 01/ESP/10 del 10.3.2010 è stato rimosso ex tunc dal mondo giuridico con la sentenza di questa Sezione n. 670 del 14.6.2013, resa sul ricorso R.G. n. 480 del 2010, in quanto “assunto ben oltre la scadenza del termine finale della procedura espropriativa (che non risulta essere stato prorogato) indicato nella deliberazione n. 352/2001”. Non risulta che, nella specie, sia intervenuto, alcun accordo fra le parti per la cessione volontaria della proprietà del fondo, né risulta che vi sia stato un atto di acquisizione del fondo stesso, a seguito della sentenza di questa Sezione n. 600 del 03/05/2011, resa sul ricorso R.G. n. 823 del 2008. Pertanto, la domanda risarcitoria appare suscettibile di favorevole delibazione. Il danno risarcibile è conseguente ad un illecito permanente, che perdura fino e per tutto il tempo in cui si protrae l'occupazione illegittima, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione non si attiverà con gli strumenti previsti dall'ordinamento, al fine di rendere la situazione stessa conforme a diritto con l'acquisizione del consenso di controparte, mediante contratto, ovvero con l'adozione del provvedimento http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione%202/2012/201200807/Provvedimenti/201400533_01.XML Pagina 9 di 12 N. 00807/2012 REG.RIC. 03/04/14 21:42 autoritativo, ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 8.6.2001 n. 327. Per le quantificazioni, le parti faranno riferimento agli elementi accertati dalla relazione peritale, depositata dal Comune di Scalea in data 16/01/14 - non contestata tra le parti – inerente la stima effettuata dall’ing. Francesca Salvo del Dipartimento di Pianificazione Territoriale della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi della Calabria, incaricata con Decreto n. 3793613,4 Gab. del 29.9.2011 del Prefetto di Cosenza, su richiesta del Comune di Scalea, a seguito del mancato accordo tra le parti, al fine di ottenere la “determinazione del valore venale del terreno sulla cui base applicare gli interessi per la liquidazione del danno da mancata fruizione”, secondo i criteri posti dalla Sezione con sentenza n. 600 del 2011. Sotto il profilo soggettivo, l'occupazione del bene, in assenza di titolo idoneo, integra gli estremi di un comportamento colposo, per consapevolezza della violazione della norma comportamentale di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2012 n. 5189). 4. Ritiene il Collegio di poter fare applicazione, anche ai fini dell’adozione di un formale atto di acquisizione, della disposizione di cui all'art. 34 cpa ( conf.: Cons. Stato Sez. IV 16.3.2012 n. 1514) e, pertanto, ordina al Comune di Scalea, in persona del Sindaco pro-tempore, di provvedere, entro il termine di sei mesi - stante le notorie condizioni di difficoltà in cui versa detto ente- decorrente dalla data di comunicazione o di notificazione, se antecedente, della presente sentenza, a procedere negozialmente all'acquisizione dell’area di proprietà dei ricorrenti, interessata dalla costruzione dell’opera pubblica de qua, oppure ad emanare un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis del D.P.R. n. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione%202/2012/201200807/Provvedimenti/201400533_01.XML Pagina 10 di 12 N. 00807/2012 REG.RIC. 03/04/14 21:42 327/2001, con effetto ex nunc, effettuando anche il doveroso risarcimento del danno per l'occupazione illegittima, ai sensi dell’art. 42 bis, 3° comma, del D.P.R. 8.6.2001, n. 327, detratte le somme che parte ricorrente potrebbe già eventualmente ricevuto. Va, infine, precisato che, nel caso in cui dovesse permanere, oltre il termine indicato, un contegno puramente inerte del Comune di Scalea cioè senza l'adozione di alcun atto autoritativo o negoziale- i ricorrenti potranno chiedere l'esecuzione della presente sentenza, con l'adozione delle misure consequenziali, rientrando nei poteri di questo Tribunale la nomina di un eventuale commissario ad acta. Alla regolazione delle spese processuali si provvede nel rispetto del principio della soccombenza con rinvio per la loro liquidazione al dispositivo. Le spese per il perito sono poste a carico del Comune di Scalea, che provvederà a liquidare la parcella, nel caso in cui non abbia già provveduto. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione. Condanna il Comune di Scalea al pagamento delle spese di giudizio, che liquida, complessivamente e forfettariamente, nella somma di €. 1500 (euro millecinquecento) Pone interamente a carico del Comune di Scalea le spese per la relazione peritale, nel caso in cui non abbia già provveduto. Manda alla Segreteria per il seguito di competenza. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione%202/2012/201200807/Provvedimenti/201400533_01.XML Pagina 11 di 12 N. 00807/2012 REG.RIC. 03/04/14 21:42 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati: Salvatore Schillaci, Presidente Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/04/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione%202/2012/201200807/Provvedimenti/201400533_01.XML Pagina 12 di 12
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