processo di nomina - Fondazione Monte dei Paschi di Siena

 Lo Statuto della Fondazione attribuisce le funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo ad organismi distinti: Presidente, Deputazione Amministratrice, Deputazione Generale, Collegio dei Sindaci. Il processo di nomina degli organi La Deputazione Generale, organo di indirizzo della Fondazione, è formata da 14 membri (art. 7). La composizione dell’organismo prevede la designazione di quattro componenti da parte del Comune di Siena, due dalla Provincia di Siena, uno rispettivamente da Regione Toscana, Università degli Studi di Siena, Arcidiocesi di Siena‐Colle Val d’Elsa‐Montalcino, Camera di Commercio di Siena, Università per Stranieri di Siena. Membri che verranno poi nominati, previa verifica dell’osservanza da parte deli Enti Designanti dello Statuto e delle norme di legge ivi richiamate, dalla Deputazione Generale uscente. La stessa Deputazione provvederà alla nomina dei rimanenti tre membri con le seguenti modalità: uno da scegliersi fra una terna di nominativi proposta dalla Consulta Provinciale del Volontariato; due nell’ambito di altrettante terne di nominativi proposte rispettivamente da organismi regionali, nazionali o internazionali, individuati dalla stessa Deputazione Generale, operanti nei campi dell’Arte e della Cultura, della Ricerca Scientifica, dello Sviluppo Economico, della Tutela dell’Ambiente e del Paesaggio, della Cooperazione Internazionale, che abbiano rilevanza strategica per lo sviluppo del territorio di riferimento della Fondazione. Per il mandato in essere (2013‐2017) tali Organismi sono stati individuati nel CNR e nel Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici. La Deputazione Generale provvede alla nomina del Presidente della Fondazione e della Deputazione Amministratrice composta da quattro membri (art. 9), scelti tra persone che abbiano maturato una comprovata e pluriennale esperienza in almeno uno dei seguenti ambiti: amministrazione, gestione e controllo del settore pubblico o privato; insegnamento universitario in materie giuridiche ed economico‐
finanziarie, libera professione (forense, di consulenza aziendale, di dottore commercialista). Il nuovo statuto contempla per tutte le nomine requisiti più elevati e stringenti in fatto di onorabilità, compatibilità, competenza, professionalità, autorevolezza. Non possono far parte delle Deputazioni, tra gli altri, gli amministratori, i componenti del collegio dei sindaci e i dipendenti degli Enti che hanno potere di designazione dei suoi componenti o il potere di indicare le terne, i componenti di organi di altre Fondazioni bancarie, amministratori di soggetti destinatari degli interventi della FMps con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti. Inoltre, è stata prevista una “finestra” di almeno un anno dalla cessazione della carica prima di poter essere nominati in Fondazione per i membri del Parlamento italiano ed europeo, del Consiglio dei Ministri, della Corte Costituzionale, i presidenti e i membri di consigli regionali e provinciali, i presidenti di giunte provinciali e regionali, i membri dei consigli comunali e gli assessori comunali di Comuni con popolazione superiore a 50mila abitanti, i segretari e i direttori generali di Regioni, Province e Comuni situati nei territori di attività della Fondazione. Non sono compatibili con la carica di deputato i sindaci dei Comuni con popolazione inferiore a 50mila abitanti e coloro che ricoprono, un ruolo esecutivo all’interno di un partito o di un raggruppamento politico che abbia partecipato ad elezioni politiche o amministrative. Il Collegio dei Sindaci (art. 18) è nominato dalla Deputazione Generale; si compone di due membri supplenti e tre effettivi dei quali uno è proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Deputati, Sindaci e Presidente non possono essere nominati per più di due volte consecutivamente. Infine, il nuovo statuto introduce per la prima volta una sfasatura temporale nella durata in carica, quattro anni, dei diversi organi (nei quali è prevista la presenza di entrambi i generi). Così, una volta che il nuovo meccanismo sarà pienamente a regime la Deputazione Generale nominerà, al momento dell’approvazione del bilancio successivo al proprio insediamento, e quindi dopo circa 8 mesi dall’inizio del proprio mandato, Deputazione Amministratrice, Presidente e Collegio dei Sindaci. La nomina deve infatti avvenire , entro 30 giorni dalla scadenza degli Organi in carica, scadenza che coincide, appunto, con l’approvazione del bilancio. Come norma transitoria, introdotta per determinare tale sfasamento, il Presidente e la Deputazione Amministratrice e il Collegio dei Sindaci attualmente in carica sono stati nominati dalla Deputazione Generale nella sua seduta di insediamento, ma resteranno in carica per un solo esercizio e decadranno con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2013. Tale mandato non sarà conteggiato ai fini del limite di due mandati consecutivi.