Novità della legge di stabilità (SLIDE).

NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
Dott. Mauro Nicola
Presidente dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Novara
NOVITÀ FISCALI PER LE IMPRESE
L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA
(ACE)
L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
Art. 1 DL 201/2011
L’ACE (aiuto alla crescita economica) è beneficio fiscale a favore delle
imprese che utilizzano capitale di rischio piuttosto che capitale di terzi.
L’agevolazione consiste in una deduzione dall’imponibile IRES pari al
“rendimento nozionale del nuovo capitale proprio”, inteso come immissione di
nuovo capitale di rischio da parte dei soci sotto forma di apporti in denaro o
accantonamento utili a riserva.
L’agevolazione viene determinata applicando, all’incremento di capitale
proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso alla data
del 31.12.2010, una determinata percentuale rappresentativa del rischio
d’impresa che, per i primi tre anni di applicazione della norma è fissata nella
misura del 3%.
Il beneficio trova applicazione dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2011.
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L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
DECORRENZA
Soggetti con esercizio
coincidente
con l’anno solare
Dal 2011
Soggetti con esercizio
non coincidente
con l’anno solare
Dall’esercizio in corso
al 31.12.2011
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L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
AMBITO SOGGETTIVO
Società ed enti residenti di cui all’art. 73 co. 1 lett. a) e b) del TUIR
Spa, Srl, Sapa, Società cooperative e di mutua assicurazione e altro residenti
nel territorio dello Stato;
enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, che hanno per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali residenti nel territorio
dello Stato.
Società ed enti commerciali di cui all’art. 73 co. 1 lett. d) del TUIR con
riferimento alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
Società e enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica,
non residenti nel territorio dello Stato
Imprese individuali e società in accomandita semplice e in nome collettivo
in regime di contabilità ordinaria
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L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
SOGGETTI ESCLUSI
L’agevolazione, ai sensi dell’art. 9 del decreto attuativo, non si
applica:
▪
▪
▪
▪
agli enti non commerciali;
alle società assoggettate alle procedure di fallimento, dall’inizio
dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento;
alle società assoggettate alle procedure di liquidazione coatta,
alle società che svolgono come attività prevalente quelle
attività per le quali hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 155
del TUIR («Tonnage Tax»)
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L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
DETERMINAZIONE DEL «BONUS»
L’agevolazione si ottiene deducendo dal reddito complessivo netto
dichiarato, l’importo corrispondente al “rendimento nozionale del
nuovo capitale proprio”.
L’incentivo è deducibile dal reddito complessivo, cioè interviene dopo
aver determinato il reddito complessivo netto già ridotto di eventuali
perdite pregresse. Questo significa che esso non può determinare
una perdita fiscale o una maggior perdita fiscale per l’impresa ma,
qualora il rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto
dichiarato, la quota non fruita può essere riportata a nuovo e
computata in aumento dell’importo dell’agevolazione rilevante nei
futuri esercizi.
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L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
DETERMINAZIONE DEL «BONUS»
“Rendimento nozionale”
Percentuale che esprime il rischio d’impresa da applicarsi sul
“nuovo capitale proprio”. Questo rendimento, per i primi tre periodi
di applicazione della norma è fissato al 3%.
Il “nuovo capitale proprio”
Variazione positiva del capitale proprio rispetto al patrimonio
esistente alla data di chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010,
senza tener conto dell’utile di esercizio.
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L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
REGOLE «SPECIALI»
▪Per le imprese di nuova costituzione è stato stabilito che rileva ai
fini dell’incremento tutto il patrimonio conferito.
(art. 1 co. 6, DL 201/2011)
▪Per le imprese e le stabili organizzazioni di imprese non
residenti costituite successivamente al 31.12.2010 si assume
come incremento anche il patrimonio di costituzione o il
fondo di dotazione per l’ammontare derivante da conferimenti in
denaro.
(art. 5 co. 6 decreto attuativo).
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L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
POSTE UTILI PER LA DETERMINAZIONE
DEL «BONUS»
VARIAZIONI IN AUMENTO
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
(+) Conferimenti in denaro
(rilevano gli aumenti di capitale
sociale ma anche i conferimenti
destinati alla copertura di perdite
o contabilizzati a riserva)
(-) riduzioni di patrimonio netto con
attribuzione ai soci, a qualsiasi titolo
effettuate
(+) Utili accantonati a riserva, ad (-) acquisti di partecipazioni in società
esclusione di quelli destinati a
controllate (acquisti di aziende
riserve non disponibili
o rami di aziende)
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L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
POSTE UTILI PER LA DETERMINAZIONE
DEL «BONUS»
Versamenti eseguiti a fronte di ricostituzione o aumento del capitale
sociale o del fondo di dotazione
Versamenti a fondo perduto o in conto capitale (senza obbligo di
restituzione), compresi quelli in conto futuro aumento di capitale
Versamenti dei soci per sopraprezzo azioni o quote
Versamenti per gli interessi di conguaglio effettuati
dai sottoscrittori di nuove azioni o quote
Conversione di obbligazioni in azioni
Rinunce incondizionate dei soci al diritto alla
restituzione di crediti verso la società purché aventi natura finanziaria
Compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale
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L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
POSTE UTILI PER LA DETERMINAZIONE
DEL «BONUS»
Dividendi
Capitale sociale
Riserve di capitale
Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserva per versamenti di denaro a fondo perduto o in conto capitale
Riserva per interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove
azioni
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L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
NORME ANTIELUSIVE
▪
Acquisto di aziende e partecipazioni
Tra le variazioni in diminuzione del nuovo capitale proprio rilevano gli acquisti
di aziende o di rami d’azienda. Il Decreto attuativo limita l’applicazione della
disposizione antielusiva, ai soli casi di acquisizione di aziende facenti parti di
uno stesso gruppo. Si vuole, infatti evitare che, i trasferimenti a titolo oneroso
di società all’interno di un gruppo, possano essere finalizzati alla
rigenerazione di capitale preesistente in capitale “nuovo”, senza una reale
immissione di denaro all’interno di uno stesso gruppo.
▪
Conferimenti in denaro
I conferimenti effettuati successivamente alla
chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010, a favore di soggetti
controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, o divenuti tali
a seguito del conferimento, rappresentano, ai sensi dell’art. 10, comma 2,
variazioni in diminuzione del nuovo capitale proprio. La riduzione prescinde
dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell’esercizio.
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L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
NORME ANTIELUSIVE
▪
Conferimenti in denaro provenienti dall’estero
I conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da
soggetti residenti, e quelli provenienti da soggetti domiciliati in Paesi che
non consentono lo scambio di informazioni ai fini tributari rappresentano, in
capo ai soggetti che li ricevono, variazioni in aumento irrilevanti ai fini ACE.
▪
Crediti di finanziamento
Altra sterilizzazione in presenza di un incremento dei crediti di
finanziamento, nei confronti di soggetti appartenenti al gruppo, rispetto a
quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2010.
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L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
LIMITE DEL PATRIMONIO NETTO
Il decreto attuativo ha imposto un limite ai fini della determinazione del
beneficio che riguarda il patrimonio netto.
In particolare stabilisce che, in ciascun esercizio, la variazione in
aumento rilevante ai fini dell’ACE, risultante dalla somma algebrica
delle variazioni positive e negative, non possa comunque eccedere
il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, con esclusione
delle riserve per acquisto di azioni proprie (computando anche l'utile o
la perdita, come evidenziato dalla circ. Agenzia delle Entrate 20.9.2012 n.
35, § 1.2).
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L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
SOGGETTI IRPEF
Per quanto riguarda le imprese individuali e le società in
accomandita semplice o in nome collettivo in regime di contabilità
ordinaria per natura o per opzione, il decreto attuativo ha stabilito una
modalità di calcolo del beneficio ACE estremamente semplificata.
Per questi soggetti, il totale agevolabile ai fini ACE corrisponde al
patrimonio netto, così come risultante dalla contabilità al temine di
ciascun esercizio.
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L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
NOVITÀ DELLA DI LEGGE STABILITÀ 2014
Viene incrementato il rendimento nozionale dall’attuale 3% al:
▪ 4% per il periodo d’imposta 2014
▪ 4,50% per il periodo d’imposta 2015
▪ 4,75% per il periodo d’imposta 2016 e successivi
Viene inoltre previsto che, per il calcolo degli acconti 2014 e 2015,
si utilizzi il rendimento nozionale relativo al periodo d’imposta
precedente
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PERDITE SU CREDITI
PERDITE SU CREDITI
NOVITÀ DELLA DI LEGGE STABILITÀ 2014
La perdita su crediti può considerarsi definitiva, senza onere di
dimostrazione degli elementi certi e precisi (di cui all’art. 101, co.
5, del TUIR), in tutti i casi di “cancellazione dei crediti dal bilancio
operata in applicazione dei principi contabili”
Assumono rilievo gli eventi realizzativi, con effetti estintivi dei
crediti, di carattere “giuridico”, che determinano la cancellazione
degli stessi dal bilancio
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PERDITE SU CREDITI
NOVITÀ DELLA DI LEGGE STABILITÀ 2014
Rientrano in tale ambito le seguenti ipotesi (a titolo esemplificativo):
▪ Cessione del credito
▪ Transazione con riduzione definitiva del debito
▪ Rinuncia al credito
▪ Prescrizione (ipotesi già prevista a seguito delle modifiche
apportate dal DL 83/2012)
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PERDITE SU CREDITI
NOVITÀ DELLA DI LEGGE STABILITÀ 2014
Decorrenza: a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013
Resta fermo il potere dell’A.F. di sindacare l’elusività
dell’operazione, ai sensi dell’art. 37-bis del DPR 600/73, nonché
l’inerenza in presenza di un’operazione antieconomica che
dissimuli un atto di liberalità (principio già affermato nella C.M. n.
26/E/2013)
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LEASING
LEASING
LEASING: TRATTAMENTO FISCALE
Contratti in corso al 29.4.2012
beni mobili
solo a condizione che la durata del contratto non fosse non
superiore ai due terzi del periodo di ammortamento determinato
sulla base dell’applicazione dei coefficienti di ammortamento
stabiliti dal decreto del 31.12.1988
beni
immobili
solo se la durata del contratto non fosse inferiore ai due terzi del
periodo ordinario di ammortamento considerando, però, che se
l'applicazione di tale regola determinava un risultato inferiore a
undici anni ovvero superiore a diciotto, la deduzione era
ammessa se la durata del contratto non era, rispettivamente,
inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni.
Regola 11-18 anni
(art.164, co.1, lett. b) TUIR) la durata del contratto doveva essere
autovetture
pari alla durata per periodo d’ammortamento del bene (in linea di
massima 4 anni visto che tali beni hanno un’aliquota di
ammortamento del 25%). Regola ammortamento intero
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LEASING
LEASING: TRATTAMENTO FISCALE
Contratti stipulati dal 29.4.2012
“Per l'impresa utilizzatrice che imputa a Conto economico i canoni di
locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale
prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a …
Esempio
Se il bene avesse un piano di ammortamento di 6 anni, la durata minima
sulla quale computare la deduzione dei canoni sarebbe di 4 anni (2/3 del
periodo di ammortamento). L’impresa potrà anche decidere di stipulare un
contratto di durata più breve, ad esempio 2 anni: la deduzione sarà
comunque assicurata, salvo effettuare variazioni in aumento per limitare la
deduzione del canone ad un arco temporale quadriennale.
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LEASING
DETERMINAZIONE DEL CANONE DEDUCIBILE
C.M. 17/2013
Occorre suddividere l’intero importo del canone, e non solo la
quota capitale, per la durata fiscale del contratto
Bene € 100.000, interessi € 30.000, contratto di 3 anni, durata fiscale
5 anni, riscatto € 10.000.
Costo contrattuale € 120.000/ 3 anni = 40.000 canone.
Quota capitale 30.000, quota interessi 10.000.
Il costo contrattuale va diviso per 5 anni > 120.000/5= 24.000
Calcolo quota interessi con D.M. 24.4.1998 > 90.000/5= 18.000
che va confrontato non con 40.000 (canone civilistico) ma con
24.000 (canone deducibile) >>>> interessi passivi = 6.000
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LEASING
DETERMINAZIONE QUOTA TERRENO
PER LEASING IMMOBILIARI
C.M. 17/2013
La quota capitale determinata considerando la durata fiscale del contratto
è anche il montante per determinare la quota terreno indeducibile
Esempio
valore immobile 2.000.000
interessi 900.000
riscatto 200.000
durata contrattuale 15 anni
quota imputata a c.e. 180.000 di cui 120.000 capitale e 60.000 interessi
quota fiscale deducibile 2.700.000/18 = 150 di cui 100.000 capitale e
50.000 interessi
▪ Il 20% (o 30%) si calcola su 100.000 e non su 120.000
▪
▪
▪
▪
▪
▪
27
LEASING
IRAP
C.M. 17/2013
Soggetti art. 5 > canone imputato a conto economico è deducibile salvo
quota interessi che però, ai fini IRAP, sono desunti dalla durata civilistica
del contratto
Esempio
Una società acquista macchine elettroniche di ufficio.
▪ coefficiente di ammortamento pari al 20%, periodo di ammortamento 60 mesi.
▪ Il periodo di durata minima fiscale è pari a 40 mesi ( 2/3 di 60).
▪ La durata effettiva del contratto di leasing é di 24 mesi.
▪ Quota canone civilistico di competenza € 12.000 all’anno.
▪ Costo concedente € 20.000, costo complex € 24.000, interessi passivi € 4.000.
12.000 – (20.000/24 x 12) 10.000 = 2.000
ai fini IRES la quota interessi é diversa da quella calcolata ai fini IRAP
quota interessi IRES 1.200,
quota interessi IRAP 2000
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LEASING
POSSIBILI CASISTICHE A FINE CONTRATTO
C.M. 17/2013
1. Riscatto
Valore riscatto viene ammortizzato
La quota non dedotta vigendo il contratto viene
dedotta tramite variazioni diminutive nel limite
della quota annua del canone
29
LEASING
POSSIBILI CASISTICHE A FINE CONTRATTO
C.M. 17/2013
2. Cessazione senza riscatto
▪ La quota non dedotta vigendo il contratto viene
dedotta tramite variazioni diminutive nel limite
della quota annua del canone
3. Cessione contratto
▪ La quota non dedotta vigendo il contratto viene
dedotta in unica soluzione nel periodo d’imposta
di cessione del contratto
30
LEASING
NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
Viene modificata la disciplina fiscale sulla deduzione dei canoni di
leasing, prevedendo che:
▪ professionisti: deduzione canoni leasing immobiliare per un
periodo non inferiore a 12 anni (e non più con un minimo di otto
ed un massimo di 15 anni)
▪ Imprese: deduzione per i canoni di leasing mobiliari per un
periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (e
non più 2/3), mentre per i beni immobili viene previsto un periodo
non inferiore a 12 anni (e non più tra un minimo di 11 ed un
massimo di 18 anni)
31
LEASING
NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
▪
Resta immutato il periodo di quattro anni per la deduzione dei
canoni di leasing per i veicoli a deducibilità limitata
▪
Le nuove regole si applicano ai contratti di locazione finanziari
stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di
stabilità (1.1.2014)
▪
Viene anche eliminata la doppia applicazione IPT per i veicoli
detenuti in leasing
32
LEASING
NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
Vengono previste novità (dal 1.1.2014) anche per l’applicazione
delle imposte indirette in caso di cessione dei contratti di leasing
immobiliari, ed in particolare:
• sono soggette all’imposta di registro fissa di euro 200 (così
innalzata dal DL 104/2013) le cessioni di contratti di leasing di
immobili strumentali di cui all’art. 10, n. 8-ter), del DPR 633/72
• sono soggette alle imposte ipotecarie e catastali del 4% le
cessioni di contratti di leasing di immobili strumentali di cui all’art.
10, n. 8-ter), del DPR 633/72, sul prezzo convenuto aumentato
della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare e del
prezzo di riscatto
33
ALTRE NOVITÀ
DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
DEDUZIONE IMU
▪
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, è
deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo il 20%
dell’IMU relativa agli immobili strumentali
▪
Per l’anno 2013, tale misura è elevata al 30%
▪
Resta ferma l’indeducibilità ai fini IRAP
35
NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
DEDUZIONE IMU
La disposizione si applica con riferimento ai soli immobili
strumentali (per natura o per destinazione)
Resta pertanto indeducibile l’IMU pagata in relazione agli immobili
patrimoniali (art. 90 del TUIR)
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NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
▪
Differenze con l’art. 15, co. 16 ss., del DL 185/2008: non è
ammessa la rivalutazione solo civilistica (L. 342/2000);
▪
Accessibile da parte di tutti gli esercenti attività d’impresa,
compresi quelli in contabilità semplificata; riguarda beni
materiali (esclusi gli immobili merce) ed immateriali, ad
eccezione dei costi pluriennali, nonché le partecipazioni di
controllo e collegamento, iscritti nel bilancio 2012
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NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
▪
Deve essere effettuata per categorie omogenee, e può
riguardare anche i beni completamente ammortizzati
(DM 162/2001);
▪
La contropartita contabile rappresenta una riserva in
sospensione d’imposta;
▪
Imposta sostitutiva del 16% (per i beni non ammortizzabili,
12%);
38
NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
▪
L’imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali di pari
importo, la prima delle quali entro la data di versamento delle
imposte dovute in base a UNICO 2014
▪
Le successive due rate sono da versare entro il termine di
versamento delle imposte in base a UNICO 2015 e 2016
▪
Non sono previsti interessi
39
NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
▪
▪
▪
▪
Categorie omogenee
i beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili e dai
beni mobili registrati, sono raggruppati in categorie omogenee
per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento;
gli immobili si distinguono in fabbricati non strumentali (cd.
immobili “patrimonio”), fabbricati strumentali per natura,
fabbricati strumentali per destinazione, aree non fabbricabili e
aree fabbricabili;
i beni iscritti in pubblici registri sono a loro volta raggruppati
in categorie omogenee a seconda che si tratti di aeromobili,
veicoli, navi e imbarcazioni;
i singoli beni immateriali costituiscono categoria omogenea a
se stante.
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NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
Modalità di rivalutazione dei beni d’impresa
▪
Incremento del valore iscritto nell’attivo patrimoniale
▪
Riduzione del fondo di ammortamento
▪
Metodo misto
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NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
Affrancamento riserva
▪
È possibile affrancare il saldo attivo di rivalutazione, mediante
pagamento di un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%, da
versarsi in tre rate annuali senza interessi (stesse scadenze
imposta sostitutiva ordinaria)
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NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
DEDUZIONE IRAP CUNEO FISCALE
Viene introdotta una deduzione IRAP a regime, a favore dei soggetti
che incrementano, a partire dal periodo d’imposta 2014, il numero
dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato,
rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati con il
medesimo contratto, nel periodo d’imposta precedente
La deduzione spetta per il periodo d’imposta in cui è avvenuta
l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, e per i due
successivi, per un importo annuo non superiore a euro 15.000, per
ciascun nuovo dipendente
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NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
DEDUZIONE IRAP CUNEO FISCALE
Pre-condizione: sussistenza di un incremento occupazionale
Calcolo: si sottrae al numero dei dipendenti a tempo indeterminato
risultanti al termine dell’esercizio la media occupazionale relativa al
periodo d’imposta precedente. Se tale “delta” è positivo è possibile
procedere al calcolo dell’agevolazione, per i nuovi assunti nel
periodo d’imposta (il 2014 è il primo anno agevolabile)
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NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
DEDUZIONE IRAP CUNEO FISCALE
Calcolo deduzione: spetta in relazione ai nuovi assunti nel periodo
d’imposta con contratto a tempo indeterminato
La deduzione spetta in misura pari al minor valore tra i seguenti:
▪ Costo effettivo personale neo-assunto nel periodo d’imposta per
il quale si intende fruire della deduzione
▪ Valore massimo di 15.000 (ragguagliato ad anno)
▪ Incremento del costo del personale risultante dal bilancio di
esercizio
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NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
DEDUZIONE IRAP CUNEO FISCALE
La deduzione spetta anche per i due periodo d’imposta successivi
rispetto a quello in cui è avvenuta l’assunzione:
• senza alcun ragguaglio (opera solo per il primo anno)
• anche in assenza di incremento occupazionale (che si riflette
unicamente sulla possibilità di fruire della deduzione per i neoassunti nel periodo d’imposta)
• purché permanga il rapporto di lavoro
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NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
COMPENSAZIONE CREDITI FISCALI
Per le imposte sui redditi (IRPEF e IRES), per le relative addizionali
ed imposte sostitutive delle imposte sui redditi, e per l’IRAP, viene
introdotto un meccanismo di “certificazione” dei crediti simile a quello
vigente in ambito IVA. L’utilizzo in compensazione “verticale” per
importi superiori a euro 15.000, è subordinato alternativamente:
▪ al visto di conformità nella dichiarazione
▪ alla sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo
incaricato della revisione legale (se esistente).
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NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014
COMPENSAZIONE CREDITI FISCALI
▪
La norma non contiene l’ulteriore restrizione, prevista per i crediti
IVA, riguardante l’obbligo di differimento della compensazione al
giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della
dichiarazione da cui emerge, per i crediti di importo superiore a
euro 5.000.
▪
Le nuove limitazioni descritte decorrono dal periodo d’imposta in
corso al 31.12.2013 per cui essi trovano applicazione, per i
soggetti solari, a partire dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP
relative al 2013, con impatto sulle compensazioni operate dal
1.1.2014 per i crediti maturati al 31.12.2013.
48
ALTRE NOVITÀ FISCALI
ALTRE NOVITÀ FISCALI
DETRAZIONE 55% - 65%
La detrazione per le spese per riqualificazione energetica edifici
viene stabilita nelle seguenti misure:
▪ 65% anche alle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014
▪ 50% alle spese sostenute dal 1.1.2015 al 31.12.2015.
Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, la detrazione
del 50% è prolungata fino al 31.12.2016.
Restano invariate le misure massime di detrazione.
50
ALTRE NOVITÀ FISCALI
DETRAZIONE 55% - 65%
Per le spese relative alla ristrutturazione edilizia, relative
all’adozione di misure antisismiche, fino ad un importo
massimo di euro 96.00, la detrazione è fissata:
▪ al 65%, per le spese sostenute fino al 31.12.2014
▪ al 50%, per le spese sostenute dal 1.1.2015 fino al
31.12.2015.
51
ALTRE NOVITÀ FISCALI
DETRAZIONE 36% - 50%
▪
Per coloro che fruiscono della detrazione 36% - 50%, viene inoltre
prorogata per l’anno 2014 la detrazione del 50% per le spese
sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per
un ammontare massimo di euro 10.000
▪
Resta ferma per tutte le detrazioni la ripartizione in 10 quote
annuali.
52
ALTRE NOVITÀ FISCALI
DETRAZIONE 36% - 50%
Relativamente al “bonus” mobili, viene stabilito che le spese per
l’acquisto di mobili non possono essere superiori alle spese per i
lavori di ristrutturazione a cui devono essere necessariamente
collegate.
Tale limite si applica per le spese sostenute dal 1.1.al 31.12.2014,
relativamente alle spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2015 per
lavori di ristrutturazione.
Dubbi per spese per acquisto mobili a “cavallo” 2013 e 2014.
[Disposizione soppressa dall’art. 1 co. 2 lett. a) del DL 151/2013]
53
ALTRE NOVITÀ FISCALI
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
Terreni e quote di partecipazione in società non quotate
▪ Terreni lottizzati o terreni sui quali sono state costruite
opere per renderli edificabili
▪ Terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria
▪ Terreni agricoli
▪ Partecipazioni in società non quotate
Terreni e quote possedute alla data dell'1.1.2014 e non
rientranti nell’esercizio di imprese commerciali dai seguenti
contribuenti:
▪ persone fisiche;
▪ enti non commerciali;
▪ società semplici.
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ALTRE NOVITÀ FISCALI
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
La rivalutazione richiede la redazione, entro il 30.6.2014, di una
perizia di stima asseverata, con riferimento per la valutazione
all’1.1.2014
I soggetti abilitati alla redazione ed asseverazione della perizia
sono i medesimi già previsti per le precedenti edizioni della
rivalutazione
55
ALTRE NOVITÀ FISCALI
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
L’imposta sostitutiva è determinata applicando al valore del terreno o
della partecipazione, così come risulta dalla perizia di stima redatta dai
professionisti abilitati, ed in misura pari:
al 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate
al 2% per le partecipazioni non qualificate
L’imposta sostitutiva dovuta dovrà essere versata alternativamente:
▪
in un’unica soluzione entro il 30.6.2014;
▪
in tre rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze:
1°rata, entro il 30.6.2014;
2°rata, entro il 30.6.2015 + interessi 3% annuo calcolati dal
30.6.2014;
3°rata, entro il 30.6.2016 + interessi 3% annuo calcolati dal
30.6.2014.
56
ALTRE NOVITÀ FISCALI
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
▪
Non è possibile rivalutare i terreni già ceduti al momento del giuramento
della perizia di stima in quanto nell’atto di cessione del terreno deve
essere indicato il valore risultante dalla perizia (in senso contrario Cass.
30.12.2011 n. 30729)
▪
In presenza di terreni acquisiti per successione o donazione il costo
d’acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza è sempre
quello risultante dalla denuncia di successione o nell’atto di donazione.
▪
Le quote di partecipazione possono essere cedute anche prima della
redazione della perizia di stima
▪
È prevista la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta
l’imposta già versata in occasione della precedente rivalutazione dei
medesimi beni (conferma C.M. 1/E/2013).
57
ALTRE NOVITÀ FISCALI
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
C.M. 1/2013
▪
Valore di rivalutazione indicato nell’atto di cessione:
applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sul
valore di perizia, e riconoscimento di detto valore quale costo per la
determinazione della plusvalenza, anche se il corrispettivo è
inferiore.
▪
Valore indicato nell’atto inferiore al valore rivalutato: si rendono
applicabili le regole ordinarie per la determinazione della
plusvalenza, senza tener conto del valore rideterminato.
▪
Cessione dei diritti edificatori: essendo trascrivibili, godono dello
stesso regime pubblicitario dei diritti reali, e come tali possono
quindi essere oggetto di rivalutazione.
58
ALTRE NOVITÀ FISCALI
REVISIONE ONERI DETRAIBILI IRPEF
▪
È prevista l’emanazione, entro il 31.1.2014, di provvedimenti
normativi di razionalizzazione delle detrazioni d’imposta di cui
all’art. 15 del TUIR, al fine di assicurare maggior gettito per l’anno
2014, e a decorrere dall’anno 2015
▪
Qualora entro la predetta data non siano adottati i suddetti
provvedimenti, la norma stabilisce la riduzione in un punto
percentuale per l’anno 2013 (si passa quindi dall’attuale 19% al
18%), e di due punti percentuali (e quindi dal 19% al 17%) a partire
dal 2014, dell’aliquota di detrazione
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ALTRE NOVITÀ FISCALI
ABROGAZIONE AGEVOLAZIONI E CREDITI
D’IMPOSTA
A partire dall’anno 2014, sono abrogate le seguenti agevolazioni fiscali
e crediti d’imposta:
▪ Regime fiscale di attrazione europea (art. 41 del DL 78/2010)
▪ Distretti produttivi (art. 3, co. da 1 a 4, del DL 5/2009)
▪ Incentivi per la ricerca scientifica (art. 5 L. 449/97)
▪ Esenzione plusvalenze sulla cessioni di partecipazioni sociali (art.
68, co. 6-bis e 6-ter, del TUIR)
60
ALTRE NOVITÀ FISCALI
RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA
Viene rivista la disciplina del reclamo di cui all’art. 17-bis del DLgs.
546/92, con le seguenti modifiche (applicabili dagli atti notificati a
decorrere dal 60esimo giorno successivo all’entrata in vigore della
norma):
▪ la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del
ricorso
▪ L’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali
ed assistenziali
▪ Per il computo del termine di 90 giorni, si applicano le disposizioni
processuali
▪ La riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all’atto
oggetto del reclamo fino alla data dalla quale decorre il termine di
cui all’art. 22 del DLgs. 546/92
61
ALTRE NOVITÀ FISCALI
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
Viene istituita la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su
due presupposti: il possesso di immobili e l’erogazione e fruizione di
servizi comunali
La IUC si compone:
▪ dell’imposta municipale (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
proprietario dell’immobile, escluse le abitazioni principali
▪ della TASI, riferita ai servizi indivisibili, dovuta sia dal proprietario
che dall’utilizzatore
▪ della TARI, riferita ai rifiuti, destinata a finanziare il servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore
62
ALTRE NOVITÀ FISCALI
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IMU
Le modifiche all’IMU riguardano i seguenti aspetti:
▪ conferma che l’IMU non si applica all’abitazione principale e relative
pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9
▪ I Comuni possono considerare assimilata all’abitazione principale:
- l’immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o cura, a condizione che lo
stesso non sia locato
- l’immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato, a condizione che non sia locato
- l’immobile concesso in comodato gratuito ai parenti in linea retta
entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale
63
ALTRE NOVITÀ FISCALI
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IMU
Viene confermato che l’IMU non si applica altresì:
▪ alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari
▪ ai fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali
▪ alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di
provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento, ecc.,
del matrimonio
▪ all’immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale
in servizio permanente appartenente alle Forze armate e di polizia,
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e
delle residenza anagrafica
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ALTRE NOVITÀ FISCALI
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IMU
•
•
•
Viene previsto che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale,
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché delle
relative pertinenze, si detraggono euro 200, fino a concorrenza
dell’imposta, rapportati al periodo dell’anno in cui permane tale
destinazione.
In presenza di più soggetti, la detrazione è attribuita in misura
proporzionale
I Comuni possono elevare la misura della detrazione, fino a
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di
bilancio
65
ALTRE NOVITÀ FISCALI
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IMU
Infine viene previsto che:
Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione IMU
esclusivamente in via telematica
gli altri soggetti passivi possono presentare la dichiarazione anche
in modalità telematica
Il versamento dell’IMU da parte degli enti non commerciali è
effettuato in tre rate di cui:
le prime due, di importo pari al 50% dell’imposta
complessivamente dovuta per l’anno precedente, entro il 16
giugno e 16 dicembre
la terza, a conguaglio, entro il 16 giugno dell’anno successivo a
quello cui si riferisce il versamento
66
ALTRE NOVITÀ FISCALI
TASI
È una componente della IUC e riguarda i servizi indivisibili
Di fatto ha le stesse regole dell’IMU sulla prima casa
Il range di aliquota va dallo 0,1% allo 0,25%, e la somma delle due
componenti IMU-TASI non può superare in totale:
1,06% per gli immobili che non costituiscono abitazioni principali
(0,25% Tasi + 0,86% Imu)
0,6% per gli immobili che costituiscono abitazione principale
67
ALTRE NOVITÀ FISCALI
TASI
In alcuni casi la TASI potrà essere a carico sia del proprietario sia
dell’utilizzatore, poiché il Comune otrà stabilire in capo al locatario
un’imposizione in misura compresa tra il 10% ed il 30%
Base imponibile: è quella prevista per l’applicazione dell’IMU
Immobili in leasing: tributo dovuto dal locatario (utilizzatore)
68
ALTRE NOVITÀ FISCALI
TARI
Si tratta della “vecchia” Tares, dovuta in base ai metri quadrati di
superficie calpestabile, anche se il Comune può commisurarla alla
quantità di rifiuti prodotti in relazione agli usi ed alle tipologie delle
attività svolte ed al costo dello smaltimento dei rifiuti
69
ALTRE NOVITÀ FISCALI
ALTERNATIVITÀ IMU-IRPEF
Viene introdotto, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, l’imponibilità
ai fini Irpef del 50% del reddito degli immobili abitativi non locati,
ubicato nello stesso Comune in cui il contribuente risiede
Con tale disposizione, si attenua il principio di alternatività IMUIRPEF per gli immobili non locati
70
ALTRE NOVITÀ FISCALI
PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE
▪
I pagamenti relativi a canoni di locazione di unità abitative sono
corrisposti obbligatoriamente, a prescindere dall’importo (anche
inferiore a 1.000 euro), in forme e modalità che escludano l’uso del
contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini
dell’asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle
agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del
conduttore
▪
Questione: applicabilità sanzioni “antiriciclaggio” di cui all’art. 49 del
DLgs. 231/2007, non richiamato dalla novità in questione, che ha
inserito un nuovo co. all’art. 12 del DL 201/2011
71
ALTRE NOVITÀ FISCALI
WEB TAX
Viene introdotto il nuovo art. 17-bis del DPR 633/72, secondo cui:
• Co. 1: i soggetti passivi IVA che acquistano servizi di pubblicità e
link sponsorizzati on line (anche tramite centri media e operatori
terzi), sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita
IVA rilasciata dall’A.F.
• Co. 2: gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che
appaiono nelle pagine dei motori di ricerca visualizzabili in Italia
devono essere acquistati tramite soggetti titolari di partita IVA
rilasciata dall’A.F.
[Applicazione della disposizione rinviata al 1.7.2014, ai sensi dell’art. 1
co. 1 del DL 151/2013]
72
ALTRE NOVITÀ FISCALI
WEB TAX
▪
Ai fini delle imposte sui redditi, le società che operano nel settore
della raccolta di pubblicità on-line, nella determinazione del reddito
d'impresa relativo alle operazioni con società non residenti nel
territorio dello Stato che direttamente o indirettamente le controllano
o ne sono controllate, dovranno far riferimento alle regole sul
transfer pricing con la possibilità di interpellare le Entrate ricorrendo
al ruling internazionale
▪
Infine, si stabilisce oltre all'obbligo di acquisto di inserzioni
pubblicitarie online da soggetti con partita Iva in Italia, anche che il
pagamento della pubblicità on-line e dei servizi ausiliari deve essere
effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal
quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario o
con altri strumenti di pagamento in grado di consentire la piena
tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del
beneficiario
73
ALTRE NOVITÀ FISCALI
TRANSFER PRICING IRAP
È previsto che:
▪
▪
▪
la disciplina dell’art. 110, co. 7, del TUIR, deve intendersi applicabile
anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap
Alle rettifiche di valore non si applica la sanzione per infedele
dichiarazione per i periodo d’imposta per i quali è già stata
presentata la dichiarazione
Le nuove disposizioni non si applicano se la sanzione è già stata
irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla
data di entrata in vigore della disposizione
74
IMPOSTA DI REGISTRO TRASFERIMENTI
IMMOBILIARI
(art. 26 DL 104/2013)
IMPOSTA DI REGISTRO TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
NOVITÀ DL N.104/2013
▪
▪
▪
L’art. 26 del DL 104/2013 prevede che, a partire dagli atti immobiliari
perfezionati dal 1.1.2014, soggetti ad imposta di registro, la stessa si
applichi:
nella misura ordinaria del 9%
nella misura ridotta del 2%, se il trasferimento ha per oggetto
immobili abitativi con acquirente con requisiti “prima casa”
In ogni caso, l’imposta non può essere inferiore a euro 1.000, e vengono
soppresse tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie, anche se
previste da leggi speciali
Nota bene: la legge di stabilità 2014 innalza al 12% l’aliquota dovuta per
i trasferimenti di terreni ai soggetti non imprenditori agricoli
76
IMPOSTA DI REGISTRO TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
NOVITÀ DL 104/2013
▪
Per gli atti soggetti alle “nuove” aliquote del 9% e del 2% di imposta di
registro, si rendono applicabili le imposte ipotecarie e catastali nella
misura di euro 50 ciascuna (ed esenzione da imposta di bollo e tributi
speciali)
▪
Il presupposto di applicazione delle nuove regole è che l’atto di
trasferimento immobiliare sia soggetto ad imposta di registro
77
IMPOSTA DI REGISTRO TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
NOVITÀ DL 104/2013
•
Le cessioni di fabbricati strumentali, poste in essere da soggetti IVA, di
cui all’art. 10, n. 8-ter, del DPR 633/72, restano assoggettate alle
imposte ipotecarie e catastali nella misura del 4% (oltre ad imposta fissa
di registro, che dal 1.1.2014 è aumentata a euro 200)
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IMPOSTA DI REGISTRO TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
NOVITÀ DL 104/2013
•
•
Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, dal 1.1.2014, ai fini della
verifica del requisito di immobile non di lusso per la fruizione dei benefici
“prima casa” (imposta del 2%), si deve aver riguardo alla categoria
catastale dell’immobile, e non più ai criteri indicati nel DM 2.8.1969
Sono considerate di lusso le abitazioni aventi categoria catastale A1, A8
e A9
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