NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 Dott. Mauro Nicola Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara NOVITÀ FISCALI PER LE IMPRESE L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) Art. 1 DL 201/2011 L’ACE (aiuto alla crescita economica) è beneficio fiscale a favore delle imprese che utilizzano capitale di rischio piuttosto che capitale di terzi. L’agevolazione consiste in una deduzione dall’imponibile IRES pari al “rendimento nozionale del nuovo capitale proprio”, inteso come immissione di nuovo capitale di rischio da parte dei soci sotto forma di apporti in denaro o accantonamento utili a riserva. L’agevolazione viene determinata applicando, all’incremento di capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso alla data del 31.12.2010, una determinata percentuale rappresentativa del rischio d’impresa che, per i primi tre anni di applicazione della norma è fissata nella misura del 3%. Il beneficio trova applicazione dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2011. 4 L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) DECORRENZA Soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare Dal 2011 Soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare Dall’esercizio in corso al 31.12.2011 5 L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) AMBITO SOGGETTIVO Società ed enti residenti di cui all’art. 73 co. 1 lett. a) e b) del TUIR Spa, Srl, Sapa, Società cooperative e di mutua assicurazione e altro residenti nel territorio dello Stato; enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali residenti nel territorio dello Stato. Società ed enti commerciali di cui all’art. 73 co. 1 lett. d) del TUIR con riferimento alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato Società e enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato Imprese individuali e società in accomandita semplice e in nome collettivo in regime di contabilità ordinaria 6 L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) SOGGETTI ESCLUSI L’agevolazione, ai sensi dell’art. 9 del decreto attuativo, non si applica: ▪ ▪ ▪ ▪ agli enti non commerciali; alle società assoggettate alle procedure di fallimento, dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento; alle società assoggettate alle procedure di liquidazione coatta, alle società che svolgono come attività prevalente quelle attività per le quali hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 155 del TUIR («Tonnage Tax») 7 L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) DETERMINAZIONE DEL «BONUS» L’agevolazione si ottiene deducendo dal reddito complessivo netto dichiarato, l’importo corrispondente al “rendimento nozionale del nuovo capitale proprio”. L’incentivo è deducibile dal reddito complessivo, cioè interviene dopo aver determinato il reddito complessivo netto già ridotto di eventuali perdite pregresse. Questo significa che esso non può determinare una perdita fiscale o una maggior perdita fiscale per l’impresa ma, qualora il rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto dichiarato, la quota non fruita può essere riportata a nuovo e computata in aumento dell’importo dell’agevolazione rilevante nei futuri esercizi. 8 L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) DETERMINAZIONE DEL «BONUS» “Rendimento nozionale” Percentuale che esprime il rischio d’impresa da applicarsi sul “nuovo capitale proprio”. Questo rendimento, per i primi tre periodi di applicazione della norma è fissato al 3%. Il “nuovo capitale proprio” Variazione positiva del capitale proprio rispetto al patrimonio esistente alla data di chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010, senza tener conto dell’utile di esercizio. 9 L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) REGOLE «SPECIALI» ▪Per le imprese di nuova costituzione è stato stabilito che rileva ai fini dell’incremento tutto il patrimonio conferito. (art. 1 co. 6, DL 201/2011) ▪Per le imprese e le stabili organizzazioni di imprese non residenti costituite successivamente al 31.12.2010 si assume come incremento anche il patrimonio di costituzione o il fondo di dotazione per l’ammontare derivante da conferimenti in denaro. (art. 5 co. 6 decreto attuativo). 10 L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) POSTE UTILI PER LA DETERMINAZIONE DEL «BONUS» VARIAZIONI IN AUMENTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (+) Conferimenti in denaro (rilevano gli aumenti di capitale sociale ma anche i conferimenti destinati alla copertura di perdite o contabilizzati a riserva) (-) riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci, a qualsiasi titolo effettuate (+) Utili accantonati a riserva, ad (-) acquisti di partecipazioni in società esclusione di quelli destinati a controllate (acquisti di aziende riserve non disponibili o rami di aziende) 11 L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) POSTE UTILI PER LA DETERMINAZIONE DEL «BONUS» Versamenti eseguiti a fronte di ricostituzione o aumento del capitale sociale o del fondo di dotazione Versamenti a fondo perduto o in conto capitale (senza obbligo di restituzione), compresi quelli in conto futuro aumento di capitale Versamenti dei soci per sopraprezzo azioni o quote Versamenti per gli interessi di conguaglio effettuati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote Conversione di obbligazioni in azioni Rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione di crediti verso la società purché aventi natura finanziaria Compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale 12 L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) POSTE UTILI PER LA DETERMINAZIONE DEL «BONUS» Dividendi Capitale sociale Riserve di capitale Riserva da sovrapprezzo azioni Riserva per versamenti di denaro a fondo perduto o in conto capitale Riserva per interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni 13 L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) NORME ANTIELUSIVE ▪ Acquisto di aziende e partecipazioni Tra le variazioni in diminuzione del nuovo capitale proprio rilevano gli acquisti di aziende o di rami d’azienda. Il Decreto attuativo limita l’applicazione della disposizione antielusiva, ai soli casi di acquisizione di aziende facenti parti di uno stesso gruppo. Si vuole, infatti evitare che, i trasferimenti a titolo oneroso di società all’interno di un gruppo, possano essere finalizzati alla rigenerazione di capitale preesistente in capitale “nuovo”, senza una reale immissione di denaro all’interno di uno stesso gruppo. ▪ Conferimenti in denaro I conferimenti effettuati successivamente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010, a favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, o divenuti tali a seguito del conferimento, rappresentano, ai sensi dell’art. 10, comma 2, variazioni in diminuzione del nuovo capitale proprio. La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell’esercizio. 14 L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) NORME ANTIELUSIVE ▪ Conferimenti in denaro provenienti dall’estero I conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti, e quelli provenienti da soggetti domiciliati in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni ai fini tributari rappresentano, in capo ai soggetti che li ricevono, variazioni in aumento irrilevanti ai fini ACE. ▪ Crediti di finanziamento Altra sterilizzazione in presenza di un incremento dei crediti di finanziamento, nei confronti di soggetti appartenenti al gruppo, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2010. 15 L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) LIMITE DEL PATRIMONIO NETTO Il decreto attuativo ha imposto un limite ai fini della determinazione del beneficio che riguarda il patrimonio netto. In particolare stabilisce che, in ciascun esercizio, la variazione in aumento rilevante ai fini dell’ACE, risultante dalla somma algebrica delle variazioni positive e negative, non possa comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, con esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie (computando anche l'utile o la perdita, come evidenziato dalla circ. Agenzia delle Entrate 20.9.2012 n. 35, § 1.2). 16 L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) SOGGETTI IRPEF Per quanto riguarda le imprese individuali e le società in accomandita semplice o in nome collettivo in regime di contabilità ordinaria per natura o per opzione, il decreto attuativo ha stabilito una modalità di calcolo del beneficio ACE estremamente semplificata. Per questi soggetti, il totale agevolabile ai fini ACE corrisponde al patrimonio netto, così come risultante dalla contabilità al temine di ciascun esercizio. 17 L’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) NOVITÀ DELLA DI LEGGE STABILITÀ 2014 Viene incrementato il rendimento nozionale dall’attuale 3% al: ▪ 4% per il periodo d’imposta 2014 ▪ 4,50% per il periodo d’imposta 2015 ▪ 4,75% per il periodo d’imposta 2016 e successivi Viene inoltre previsto che, per il calcolo degli acconti 2014 e 2015, si utilizzi il rendimento nozionale relativo al periodo d’imposta precedente 18 PERDITE SU CREDITI PERDITE SU CREDITI NOVITÀ DELLA DI LEGGE STABILITÀ 2014 La perdita su crediti può considerarsi definitiva, senza onere di dimostrazione degli elementi certi e precisi (di cui all’art. 101, co. 5, del TUIR), in tutti i casi di “cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili” Assumono rilievo gli eventi realizzativi, con effetti estintivi dei crediti, di carattere “giuridico”, che determinano la cancellazione degli stessi dal bilancio 20 PERDITE SU CREDITI NOVITÀ DELLA DI LEGGE STABILITÀ 2014 Rientrano in tale ambito le seguenti ipotesi (a titolo esemplificativo): ▪ Cessione del credito ▪ Transazione con riduzione definitiva del debito ▪ Rinuncia al credito ▪ Prescrizione (ipotesi già prevista a seguito delle modifiche apportate dal DL 83/2012) 21 PERDITE SU CREDITI NOVITÀ DELLA DI LEGGE STABILITÀ 2014 Decorrenza: a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 Resta fermo il potere dell’A.F. di sindacare l’elusività dell’operazione, ai sensi dell’art. 37-bis del DPR 600/73, nonché l’inerenza in presenza di un’operazione antieconomica che dissimuli un atto di liberalità (principio già affermato nella C.M. n. 26/E/2013) 22 LEASING LEASING LEASING: TRATTAMENTO FISCALE Contratti in corso al 29.4.2012 beni mobili solo a condizione che la durata del contratto non fosse non superiore ai due terzi del periodo di ammortamento determinato sulla base dell’applicazione dei coefficienti di ammortamento stabiliti dal decreto del 31.12.1988 beni immobili solo se la durata del contratto non fosse inferiore ai due terzi del periodo ordinario di ammortamento considerando, però, che se l'applicazione di tale regola determinava un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto, la deduzione era ammessa se la durata del contratto non era, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Regola 11-18 anni (art.164, co.1, lett. b) TUIR) la durata del contratto doveva essere autovetture pari alla durata per periodo d’ammortamento del bene (in linea di massima 4 anni visto che tali beni hanno un’aliquota di ammortamento del 25%). Regola ammortamento intero 24 LEASING LEASING: TRATTAMENTO FISCALE Contratti stipulati dal 29.4.2012 “Per l'impresa utilizzatrice che imputa a Conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a … Esempio Se il bene avesse un piano di ammortamento di 6 anni, la durata minima sulla quale computare la deduzione dei canoni sarebbe di 4 anni (2/3 del periodo di ammortamento). L’impresa potrà anche decidere di stipulare un contratto di durata più breve, ad esempio 2 anni: la deduzione sarà comunque assicurata, salvo effettuare variazioni in aumento per limitare la deduzione del canone ad un arco temporale quadriennale. 25 LEASING DETERMINAZIONE DEL CANONE DEDUCIBILE C.M. 17/2013 Occorre suddividere l’intero importo del canone, e non solo la quota capitale, per la durata fiscale del contratto Bene € 100.000, interessi € 30.000, contratto di 3 anni, durata fiscale 5 anni, riscatto € 10.000. Costo contrattuale € 120.000/ 3 anni = 40.000 canone. Quota capitale 30.000, quota interessi 10.000. Il costo contrattuale va diviso per 5 anni > 120.000/5= 24.000 Calcolo quota interessi con D.M. 24.4.1998 > 90.000/5= 18.000 che va confrontato non con 40.000 (canone civilistico) ma con 24.000 (canone deducibile) >>>> interessi passivi = 6.000 26 LEASING DETERMINAZIONE QUOTA TERRENO PER LEASING IMMOBILIARI C.M. 17/2013 La quota capitale determinata considerando la durata fiscale del contratto è anche il montante per determinare la quota terreno indeducibile Esempio valore immobile 2.000.000 interessi 900.000 riscatto 200.000 durata contrattuale 15 anni quota imputata a c.e. 180.000 di cui 120.000 capitale e 60.000 interessi quota fiscale deducibile 2.700.000/18 = 150 di cui 100.000 capitale e 50.000 interessi ▪ Il 20% (o 30%) si calcola su 100.000 e non su 120.000 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 27 LEASING IRAP C.M. 17/2013 Soggetti art. 5 > canone imputato a conto economico è deducibile salvo quota interessi che però, ai fini IRAP, sono desunti dalla durata civilistica del contratto Esempio Una società acquista macchine elettroniche di ufficio. ▪ coefficiente di ammortamento pari al 20%, periodo di ammortamento 60 mesi. ▪ Il periodo di durata minima fiscale è pari a 40 mesi ( 2/3 di 60). ▪ La durata effettiva del contratto di leasing é di 24 mesi. ▪ Quota canone civilistico di competenza € 12.000 all’anno. ▪ Costo concedente € 20.000, costo complex € 24.000, interessi passivi € 4.000. 12.000 – (20.000/24 x 12) 10.000 = 2.000 ai fini IRES la quota interessi é diversa da quella calcolata ai fini IRAP quota interessi IRES 1.200, quota interessi IRAP 2000 28 LEASING POSSIBILI CASISTICHE A FINE CONTRATTO C.M. 17/2013 1. Riscatto Valore riscatto viene ammortizzato La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta tramite variazioni diminutive nel limite della quota annua del canone 29 LEASING POSSIBILI CASISTICHE A FINE CONTRATTO C.M. 17/2013 2. Cessazione senza riscatto ▪ La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta tramite variazioni diminutive nel limite della quota annua del canone 3. Cessione contratto ▪ La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta in unica soluzione nel periodo d’imposta di cessione del contratto 30 LEASING NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 Viene modificata la disciplina fiscale sulla deduzione dei canoni di leasing, prevedendo che: ▪ professionisti: deduzione canoni leasing immobiliare per un periodo non inferiore a 12 anni (e non più con un minimo di otto ed un massimo di 15 anni) ▪ Imprese: deduzione per i canoni di leasing mobiliari per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (e non più 2/3), mentre per i beni immobili viene previsto un periodo non inferiore a 12 anni (e non più tra un minimo di 11 ed un massimo di 18 anni) 31 LEASING NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 ▪ Resta immutato il periodo di quattro anni per la deduzione dei canoni di leasing per i veicoli a deducibilità limitata ▪ Le nuove regole si applicano ai contratti di locazione finanziari stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (1.1.2014) ▪ Viene anche eliminata la doppia applicazione IPT per i veicoli detenuti in leasing 32 LEASING NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 Vengono previste novità (dal 1.1.2014) anche per l’applicazione delle imposte indirette in caso di cessione dei contratti di leasing immobiliari, ed in particolare: • sono soggette all’imposta di registro fissa di euro 200 (così innalzata dal DL 104/2013) le cessioni di contratti di leasing di immobili strumentali di cui all’art. 10, n. 8-ter), del DPR 633/72 • sono soggette alle imposte ipotecarie e catastali del 4% le cessioni di contratti di leasing di immobili strumentali di cui all’art. 10, n. 8-ter), del DPR 633/72, sul prezzo convenuto aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare e del prezzo di riscatto 33 ALTRE NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 DEDUZIONE IMU ▪ A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, è deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo il 20% dell’IMU relativa agli immobili strumentali ▪ Per l’anno 2013, tale misura è elevata al 30% ▪ Resta ferma l’indeducibilità ai fini IRAP 35 NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 DEDUZIONE IMU La disposizione si applica con riferimento ai soli immobili strumentali (per natura o per destinazione) Resta pertanto indeducibile l’IMU pagata in relazione agli immobili patrimoniali (art. 90 del TUIR) 36 NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA ▪ Differenze con l’art. 15, co. 16 ss., del DL 185/2008: non è ammessa la rivalutazione solo civilistica (L. 342/2000); ▪ Accessibile da parte di tutti gli esercenti attività d’impresa, compresi quelli in contabilità semplificata; riguarda beni materiali (esclusi gli immobili merce) ed immateriali, ad eccezione dei costi pluriennali, nonché le partecipazioni di controllo e collegamento, iscritti nel bilancio 2012 37 NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA ▪ Deve essere effettuata per categorie omogenee, e può riguardare anche i beni completamente ammortizzati (DM 162/2001); ▪ La contropartita contabile rappresenta una riserva in sospensione d’imposta; ▪ Imposta sostitutiva del 16% (per i beni non ammortizzabili, 12%); 38 NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA ▪ L’imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro la data di versamento delle imposte dovute in base a UNICO 2014 ▪ Le successive due rate sono da versare entro il termine di versamento delle imposte in base a UNICO 2015 e 2016 ▪ Non sono previsti interessi 39 NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA ▪ ▪ ▪ ▪ Categorie omogenee i beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili e dai beni mobili registrati, sono raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento; gli immobili si distinguono in fabbricati non strumentali (cd. immobili “patrimonio”), fabbricati strumentali per natura, fabbricati strumentali per destinazione, aree non fabbricabili e aree fabbricabili; i beni iscritti in pubblici registri sono a loro volta raggruppati in categorie omogenee a seconda che si tratti di aeromobili, veicoli, navi e imbarcazioni; i singoli beni immateriali costituiscono categoria omogenea a se stante. 40 NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA Modalità di rivalutazione dei beni d’impresa ▪ Incremento del valore iscritto nell’attivo patrimoniale ▪ Riduzione del fondo di ammortamento ▪ Metodo misto 41 NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA Affrancamento riserva ▪ È possibile affrancare il saldo attivo di rivalutazione, mediante pagamento di un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%, da versarsi in tre rate annuali senza interessi (stesse scadenze imposta sostitutiva ordinaria) 42 NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 DEDUZIONE IRAP CUNEO FISCALE Viene introdotta una deduzione IRAP a regime, a favore dei soggetti che incrementano, a partire dal periodo d’imposta 2014, il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati con il medesimo contratto, nel periodo d’imposta precedente La deduzione spetta per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, e per i due successivi, per un importo annuo non superiore a euro 15.000, per ciascun nuovo dipendente 43 NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 DEDUZIONE IRAP CUNEO FISCALE Pre-condizione: sussistenza di un incremento occupazionale Calcolo: si sottrae al numero dei dipendenti a tempo indeterminato risultanti al termine dell’esercizio la media occupazionale relativa al periodo d’imposta precedente. Se tale “delta” è positivo è possibile procedere al calcolo dell’agevolazione, per i nuovi assunti nel periodo d’imposta (il 2014 è il primo anno agevolabile) 44 NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 DEDUZIONE IRAP CUNEO FISCALE Calcolo deduzione: spetta in relazione ai nuovi assunti nel periodo d’imposta con contratto a tempo indeterminato La deduzione spetta in misura pari al minor valore tra i seguenti: ▪ Costo effettivo personale neo-assunto nel periodo d’imposta per il quale si intende fruire della deduzione ▪ Valore massimo di 15.000 (ragguagliato ad anno) ▪ Incremento del costo del personale risultante dal bilancio di esercizio 45 NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 DEDUZIONE IRAP CUNEO FISCALE La deduzione spetta anche per i due periodo d’imposta successivi rispetto a quello in cui è avvenuta l’assunzione: • senza alcun ragguaglio (opera solo per il primo anno) • anche in assenza di incremento occupazionale (che si riflette unicamente sulla possibilità di fruire della deduzione per i neoassunti nel periodo d’imposta) • purché permanga il rapporto di lavoro 46 NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 COMPENSAZIONE CREDITI FISCALI Per le imposte sui redditi (IRPEF e IRES), per le relative addizionali ed imposte sostitutive delle imposte sui redditi, e per l’IRAP, viene introdotto un meccanismo di “certificazione” dei crediti simile a quello vigente in ambito IVA. L’utilizzo in compensazione “verticale” per importi superiori a euro 15.000, è subordinato alternativamente: ▪ al visto di conformità nella dichiarazione ▪ alla sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo incaricato della revisione legale (se esistente). 47 NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 COMPENSAZIONE CREDITI FISCALI ▪ La norma non contiene l’ulteriore restrizione, prevista per i crediti IVA, riguardante l’obbligo di differimento della compensazione al giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge, per i crediti di importo superiore a euro 5.000. ▪ Le nuove limitazioni descritte decorrono dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 per cui essi trovano applicazione, per i soggetti solari, a partire dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP relative al 2013, con impatto sulle compensazioni operate dal 1.1.2014 per i crediti maturati al 31.12.2013. 48 ALTRE NOVITÀ FISCALI ALTRE NOVITÀ FISCALI DETRAZIONE 55% - 65% La detrazione per le spese per riqualificazione energetica edifici viene stabilita nelle seguenti misure: ▪ 65% anche alle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 ▪ 50% alle spese sostenute dal 1.1.2015 al 31.12.2015. Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, la detrazione del 50% è prolungata fino al 31.12.2016. Restano invariate le misure massime di detrazione. 50 ALTRE NOVITÀ FISCALI DETRAZIONE 55% - 65% Per le spese relative alla ristrutturazione edilizia, relative all’adozione di misure antisismiche, fino ad un importo massimo di euro 96.00, la detrazione è fissata: ▪ al 65%, per le spese sostenute fino al 31.12.2014 ▪ al 50%, per le spese sostenute dal 1.1.2015 fino al 31.12.2015. 51 ALTRE NOVITÀ FISCALI DETRAZIONE 36% - 50% ▪ Per coloro che fruiscono della detrazione 36% - 50%, viene inoltre prorogata per l’anno 2014 la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un ammontare massimo di euro 10.000 ▪ Resta ferma per tutte le detrazioni la ripartizione in 10 quote annuali. 52 ALTRE NOVITÀ FISCALI DETRAZIONE 36% - 50% Relativamente al “bonus” mobili, viene stabilito che le spese per l’acquisto di mobili non possono essere superiori alle spese per i lavori di ristrutturazione a cui devono essere necessariamente collegate. Tale limite si applica per le spese sostenute dal 1.1.al 31.12.2014, relativamente alle spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2015 per lavori di ristrutturazione. Dubbi per spese per acquisto mobili a “cavallo” 2013 e 2014. [Disposizione soppressa dall’art. 1 co. 2 lett. a) del DL 151/2013] 53 ALTRE NOVITÀ FISCALI RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI Terreni e quote di partecipazione in società non quotate ▪ Terreni lottizzati o terreni sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili ▪ Terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria ▪ Terreni agricoli ▪ Partecipazioni in società non quotate Terreni e quote possedute alla data dell'1.1.2014 e non rientranti nell’esercizio di imprese commerciali dai seguenti contribuenti: ▪ persone fisiche; ▪ enti non commerciali; ▪ società semplici. 54 ALTRE NOVITÀ FISCALI RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI La rivalutazione richiede la redazione, entro il 30.6.2014, di una perizia di stima asseverata, con riferimento per la valutazione all’1.1.2014 I soggetti abilitati alla redazione ed asseverazione della perizia sono i medesimi già previsti per le precedenti edizioni della rivalutazione 55 ALTRE NOVITÀ FISCALI RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI L’imposta sostitutiva è determinata applicando al valore del terreno o della partecipazione, così come risulta dalla perizia di stima redatta dai professionisti abilitati, ed in misura pari: al 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate al 2% per le partecipazioni non qualificate L’imposta sostitutiva dovuta dovrà essere versata alternativamente: ▪ in un’unica soluzione entro il 30.6.2014; ▪ in tre rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze: 1°rata, entro il 30.6.2014; 2°rata, entro il 30.6.2015 + interessi 3% annuo calcolati dal 30.6.2014; 3°rata, entro il 30.6.2016 + interessi 3% annuo calcolati dal 30.6.2014. 56 ALTRE NOVITÀ FISCALI RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ▪ Non è possibile rivalutare i terreni già ceduti al momento del giuramento della perizia di stima in quanto nell’atto di cessione del terreno deve essere indicato il valore risultante dalla perizia (in senso contrario Cass. 30.12.2011 n. 30729) ▪ In presenza di terreni acquisiti per successione o donazione il costo d’acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza è sempre quello risultante dalla denuncia di successione o nell’atto di donazione. ▪ Le quote di partecipazione possono essere cedute anche prima della redazione della perizia di stima ▪ È prevista la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta già versata in occasione della precedente rivalutazione dei medesimi beni (conferma C.M. 1/E/2013). 57 ALTRE NOVITÀ FISCALI RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI C.M. 1/2013 ▪ Valore di rivalutazione indicato nell’atto di cessione: applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sul valore di perizia, e riconoscimento di detto valore quale costo per la determinazione della plusvalenza, anche se il corrispettivo è inferiore. ▪ Valore indicato nell’atto inferiore al valore rivalutato: si rendono applicabili le regole ordinarie per la determinazione della plusvalenza, senza tener conto del valore rideterminato. ▪ Cessione dei diritti edificatori: essendo trascrivibili, godono dello stesso regime pubblicitario dei diritti reali, e come tali possono quindi essere oggetto di rivalutazione. 58 ALTRE NOVITÀ FISCALI REVISIONE ONERI DETRAIBILI IRPEF ▪ È prevista l’emanazione, entro il 31.1.2014, di provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni d’imposta di cui all’art. 15 del TUIR, al fine di assicurare maggior gettito per l’anno 2014, e a decorrere dall’anno 2015 ▪ Qualora entro la predetta data non siano adottati i suddetti provvedimenti, la norma stabilisce la riduzione in un punto percentuale per l’anno 2013 (si passa quindi dall’attuale 19% al 18%), e di due punti percentuali (e quindi dal 19% al 17%) a partire dal 2014, dell’aliquota di detrazione 59 ALTRE NOVITÀ FISCALI ABROGAZIONE AGEVOLAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA A partire dall’anno 2014, sono abrogate le seguenti agevolazioni fiscali e crediti d’imposta: ▪ Regime fiscale di attrazione europea (art. 41 del DL 78/2010) ▪ Distretti produttivi (art. 3, co. da 1 a 4, del DL 5/2009) ▪ Incentivi per la ricerca scientifica (art. 5 L. 449/97) ▪ Esenzione plusvalenze sulla cessioni di partecipazioni sociali (art. 68, co. 6-bis e 6-ter, del TUIR) 60 ALTRE NOVITÀ FISCALI RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA Viene rivista la disciplina del reclamo di cui all’art. 17-bis del DLgs. 546/92, con le seguenti modifiche (applicabili dagli atti notificati a decorrere dal 60esimo giorno successivo all’entrata in vigore della norma): ▪ la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso ▪ L’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali ed assistenziali ▪ Per il computo del termine di 90 giorni, si applicano le disposizioni processuali ▪ La riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto del reclamo fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all’art. 22 del DLgs. 546/92 61 ALTRE NOVITÀ FISCALI IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Viene istituita la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti: il possesso di immobili e l’erogazione e fruizione di servizi comunali La IUC si compone: ▪ dell’imposta municipale (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario dell’immobile, escluse le abitazioni principali ▪ della TASI, riferita ai servizi indivisibili, dovuta sia dal proprietario che dall’utilizzatore ▪ della TARI, riferita ai rifiuti, destinata a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore 62 ALTRE NOVITÀ FISCALI MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IMU Le modifiche all’IMU riguardano i seguenti aspetti: ▪ conferma che l’IMU non si applica all’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ▪ I Comuni possono considerare assimilata all’abitazione principale: - l’immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o cura, a condizione che lo stesso non sia locato - l’immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non sia locato - l’immobile concesso in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale 63 ALTRE NOVITÀ FISCALI MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IMU Viene confermato che l’IMU non si applica altresì: ▪ alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ▪ ai fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali ▪ alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento, ecc., del matrimonio ▪ all’immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e di polizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e delle residenza anagrafica 64 ALTRE NOVITÀ FISCALI MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IMU • • • Viene previsto che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché delle relative pertinenze, si detraggono euro 200, fino a concorrenza dell’imposta, rapportati al periodo dell’anno in cui permane tale destinazione. In presenza di più soggetti, la detrazione è attribuita in misura proporzionale I Comuni possono elevare la misura della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio 65 ALTRE NOVITÀ FISCALI MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IMU Infine viene previsto che: Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione IMU esclusivamente in via telematica gli altri soggetti passivi possono presentare la dichiarazione anche in modalità telematica Il versamento dell’IMU da parte degli enti non commerciali è effettuato in tre rate di cui: le prime due, di importo pari al 50% dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno precedente, entro il 16 giugno e 16 dicembre la terza, a conguaglio, entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento 66 ALTRE NOVITÀ FISCALI TASI È una componente della IUC e riguarda i servizi indivisibili Di fatto ha le stesse regole dell’IMU sulla prima casa Il range di aliquota va dallo 0,1% allo 0,25%, e la somma delle due componenti IMU-TASI non può superare in totale: 1,06% per gli immobili che non costituiscono abitazioni principali (0,25% Tasi + 0,86% Imu) 0,6% per gli immobili che costituiscono abitazione principale 67 ALTRE NOVITÀ FISCALI TASI In alcuni casi la TASI potrà essere a carico sia del proprietario sia dell’utilizzatore, poiché il Comune otrà stabilire in capo al locatario un’imposizione in misura compresa tra il 10% ed il 30% Base imponibile: è quella prevista per l’applicazione dell’IMU Immobili in leasing: tributo dovuto dal locatario (utilizzatore) 68 ALTRE NOVITÀ FISCALI TARI Si tratta della “vecchia” Tares, dovuta in base ai metri quadrati di superficie calpestabile, anche se il Comune può commisurarla alla quantità di rifiuti prodotti in relazione agli usi ed alle tipologie delle attività svolte ed al costo dello smaltimento dei rifiuti 69 ALTRE NOVITÀ FISCALI ALTERNATIVITÀ IMU-IRPEF Viene introdotto, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, l’imponibilità ai fini Irpef del 50% del reddito degli immobili abitativi non locati, ubicato nello stesso Comune in cui il contribuente risiede Con tale disposizione, si attenua il principio di alternatività IMUIRPEF per gli immobili non locati 70 ALTRE NOVITÀ FISCALI PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ▪ I pagamenti relativi a canoni di locazione di unità abitative sono corrisposti obbligatoriamente, a prescindere dall’importo (anche inferiore a 1.000 euro), in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini dell’asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore ▪ Questione: applicabilità sanzioni “antiriciclaggio” di cui all’art. 49 del DLgs. 231/2007, non richiamato dalla novità in questione, che ha inserito un nuovo co. all’art. 12 del DL 201/2011 71 ALTRE NOVITÀ FISCALI WEB TAX Viene introdotto il nuovo art. 17-bis del DPR 633/72, secondo cui: • Co. 1: i soggetti passivi IVA che acquistano servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line (anche tramite centri media e operatori terzi), sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall’A.F. • Co. 2: gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei motori di ricerca visualizzabili in Italia devono essere acquistati tramite soggetti titolari di partita IVA rilasciata dall’A.F. [Applicazione della disposizione rinviata al 1.7.2014, ai sensi dell’art. 1 co. 1 del DL 151/2013] 72 ALTRE NOVITÀ FISCALI WEB TAX ▪ Ai fini delle imposte sui redditi, le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line, nella determinazione del reddito d'impresa relativo alle operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente le controllano o ne sono controllate, dovranno far riferimento alle regole sul transfer pricing con la possibilità di interpellare le Entrate ricorrendo al ruling internazionale ▪ Infine, si stabilisce oltre all'obbligo di acquisto di inserzioni pubblicitarie online da soggetti con partita Iva in Italia, anche che il pagamento della pubblicità on-line e dei servizi ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario o con altri strumenti di pagamento in grado di consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario 73 ALTRE NOVITÀ FISCALI TRANSFER PRICING IRAP È previsto che: ▪ ▪ ▪ la disciplina dell’art. 110, co. 7, del TUIR, deve intendersi applicabile anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap Alle rettifiche di valore non si applica la sanzione per infedele dichiarazione per i periodo d’imposta per i quali è già stata presentata la dichiarazione Le nuove disposizioni non si applicano se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione 74 IMPOSTA DI REGISTRO TRASFERIMENTI IMMOBILIARI (art. 26 DL 104/2013) IMPOSTA DI REGISTRO TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NOVITÀ DL N.104/2013 ▪ ▪ ▪ L’art. 26 del DL 104/2013 prevede che, a partire dagli atti immobiliari perfezionati dal 1.1.2014, soggetti ad imposta di registro, la stessa si applichi: nella misura ordinaria del 9% nella misura ridotta del 2%, se il trasferimento ha per oggetto immobili abitativi con acquirente con requisiti “prima casa” In ogni caso, l’imposta non può essere inferiore a euro 1.000, e vengono soppresse tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali Nota bene: la legge di stabilità 2014 innalza al 12% l’aliquota dovuta per i trasferimenti di terreni ai soggetti non imprenditori agricoli 76 IMPOSTA DI REGISTRO TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NOVITÀ DL 104/2013 ▪ Per gli atti soggetti alle “nuove” aliquote del 9% e del 2% di imposta di registro, si rendono applicabili le imposte ipotecarie e catastali nella misura di euro 50 ciascuna (ed esenzione da imposta di bollo e tributi speciali) ▪ Il presupposto di applicazione delle nuove regole è che l’atto di trasferimento immobiliare sia soggetto ad imposta di registro 77 IMPOSTA DI REGISTRO TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NOVITÀ DL 104/2013 • Le cessioni di fabbricati strumentali, poste in essere da soggetti IVA, di cui all’art. 10, n. 8-ter, del DPR 633/72, restano assoggettate alle imposte ipotecarie e catastali nella misura del 4% (oltre ad imposta fissa di registro, che dal 1.1.2014 è aumentata a euro 200) 78 IMPOSTA DI REGISTRO TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NOVITÀ DL 104/2013 • • Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, dal 1.1.2014, ai fini della verifica del requisito di immobile non di lusso per la fruizione dei benefici “prima casa” (imposta del 2%), si deve aver riguardo alla categoria catastale dell’immobile, e non più ai criteri indicati nel DM 2.8.1969 Sono considerate di lusso le abitazioni aventi categoria catastale A1, A8 e A9 79
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