Circ prot N1-2014

STUDIO VIANO
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
“QUALITÀ E SOLUZIONI”
Dott. PAOLO VIANO
Rag. DANIELA CAVALCA
Dott. ROMINA BELLELLI
Dott. DANIELA GUALTIERI
Dott. ALESSANDRO BELTRAMI
Dott. CARLOTTA CORRADINI
Dott. UMBERTO BARBOLINI
Circolare aggiornamento legislativo
Prot. N° 1 / 23.01.2014
1.
Legge n.147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) .......................................................... 2
Aumento ACE (Aiuto alla Crescita Economica) .......................................................................................2
Visto di conformità per utilizzo di crediti d'imposta superiori a Euro 15.000 ...........................................2
Leasing – Durata minima ...........................................................................................................................3
Irap - Deduzione per incremento della base occupazionale.......................................................................3
Acquisto di pubblicità on line (web tax) ....................................................................................................3
Emissione fatture degli autotrasportatori ...................................................................................................3
Perdite su crediti ........................................................................................................................................3
Rottamazione dei ruoli ...............................................................................................................................4
Rivalutazione di beni d'impresa e affrancamento ......................................................................................4
Rivalutazione di terreni e partecipazioni persone fisiche ..........................................................................4
Riqualificazione energetica........................................................................................................................5
Interventi di recupero edilizio (ristrutturazioni) ........................................................................................5
Bonus mobili..............................................................................................................................................6
Ivafe - Attività finanziarie all'estero ..........................................................................................................6
Imposta unica comunale (Iuc)....................................................................................................................6
Imu .............................................................................................................................................................7
Locazioni abitative - Pagamento dei canoni ..............................................................................................7
Inps - Gestione separata .............................................................................................................................7
2.
Ricerca & sviluppo (50% dell’incremento 2014 rispetto al 2013) ..................................... 7
3.
Imposta di registro ................................................................................................................. 8
4.
Interessi Legali ....................................................................................................................... 9
5.
Obbligo pos per professionisti ............................................................................................... 9
Sede e ufficio: 42124 REGGIO EMILIA – Via P.C. Cadoppi, 10 – Tel. (39) 0522 921074 - 921082 – Fax (39) 0522 277056
Ufficio: 42022 BORETTO (RE) – Viale Montanari, 6 – Tel. (39) 0522 964729 – Fax (39) 0522 965521
Codice fiscale e Partita IVA: 01987360359 - Web site: www.vianoeassociati.it – e.mail: [email protected]
e.mail certificata: [email protected]
*****
Si invitano tutti i clienti a leggere attentamente questa comunicazione e a contattare il nostro
Studio per i chiarimenti necessari e gli adempimenti previsti che ci vorrete delegare. E’
operativamente impossibile per lo Studio rivolgere ulteriori inviti scritti o telefonici per
attivare i clienti a quanto di loro competenza o per sollecitare l’adempimento di prossime
scadenze, per cui si rimarca nuovamente la necessità di porre la massima attenzione alla
presente.
1. Legge n.147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014)
E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27/12/2013 la Legge di stabilità per il 2014,
entrata in vigore il 1° gennaio 2014.
Di seguito vengono illustrate le principali norme aventi rilevanza fiscale
Aumento ACE (Aiuto alla Crescita Economica)
Previsto l'aumento dell'aliquota percentuale per il calcolo della detassazione dell’incremento per
il capitale investito (ACE) (si veda Nostra circolare Prot N. 01/2012). L'aliquota, applicabile
nella misura del 3% fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/2013, è incrementata:
- al 4% per il 2014
- al 4,5% per il 2015
- al 4,75% per il 2016.
Per il calcolo degli acconti Ires e Irpef 2014 e 2015 dovrà essere utilizzata l'aliquota relativa al
periodo d'imposta precedente (quindi 3% per il 2014, e il 4% per il 2015).
Visto di conformità per utilizzo di crediti d'imposta superiori a Euro 15.000
Dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2013 i contribuenti che utilizzano in compensazione, nel
Mod. F24, crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte,
alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a Euro 15.000
annui, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità con riferimento alle singole
dichiarazioni da cui risultano i crediti.
Le società di capitali soggette al controllo contabile ex art. 2409-bis c.c. possono sostituire il
visto di conformità con la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi (modello Unico) da parte
del soggetto che effettua il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli previsti.
2
Circ. Prot. N° 1 – 2014
Leasing – Durata minima
Con riferimento ai contratti di leasing stipulati dall'01/01/2014, viene modificato il periodo
minimo di deducibilità dei canoni ed equiparato il trattamento per lavoratori autonomi ed
imprese. Il periodo minimo è fissato:
- nella metà del periodo di ammortamento per la generalità dei beni mobili (sino al
31/12/2013 era 2/3 del periodo)
- in 12 anni per i beni immobili (sino al 31/12/2013 18 anni)
Irap - Deduzione per incremento della base occupazionale
Dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2014, è prevista una nuova deduzione Irap del costo del
personale a tempo indeterminato che rappresenti un incremento della base occupazionale rispetto
al personale mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente. Tale deduzione spetta per
un importo annuale massimo di Euro 15.000 per ogni nuovo dipendente assunto e, comunque,
nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale per il periodo d'imposta in cui è
avvenuta l'assunzione e per i 2 successivi. Viene, invece, eliminata la maggiorazione della
deduzione per i soggetti situati in particolari aree e per l'assunzione di lavoratrici donne.
Acquisto di pubblicità on line (web tax)
A partire dall'01/07/2014 i soggetti Iva che intendano acquistare servizi di pubblicità e link
sponsorizzati on line, dovranno farlo da soggetti titolari di partita Iva italiana rilasciata
dall'Amministrazione finanziaria italiana. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che
appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), dovranno
essere acquistati esclusivamente da editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altri
operatori pubblicitari titolari di partita Iva italiana rilasciata dall'Amministrazione finanziaria
italiana
Emissione fatture degli autotrasportatori
Viene soppresso l’obbligo per i vettori di emettere fattura entro il giorno 30 del mese di
svolgimento della prestazione.
Dunque, per le prestazioni di servizi rese dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, è
ripristinato il termine trimestrale di cui all’art. 74 co. 4 del DPR 633/72 per annotare le fatture
emesse nel trimestre solare precedente. Ne consegue la possibilità di liquidare l’IVA con
riferimento al trimestre di registrazione delle fatture senza alcun limite di fatturato.
Perdite su crediti
Viene previsto che gli “elementi certi e precisi” atti a consentire la deducibilità delle perdite su
crediti sussistono non solo nei casi di modesta entità del credito (vedi Nostra Circolare Prot N.
06/2012) e di prescrizione del diritto alla riscossione, ma anche in caso di cancellazione dei
3
Circ. Prot. N° 1 – 2014
crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi (esempio: cessione del credito,
transazione con il debitore, rinuncia al credito).
Resta comunque fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria di applicare l’art. 37-bis del
DPR 600/73 e quindi di sindacare l’inerenza di tali perdite laddove derivanti da un’operazione
antieconomica che dissimuli un atto di liberalità.
La disposizione in esame si applica dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2013.
La disposizione in realtà non modifica la prassi già in essere, per cui si attendono chiarimenti da
parte dell’Agenzia Entrate.
Rottamazione dei ruoli
I contribuenti possono estinguere i carichi inclusi in ruoli emessi entro il 31/10/2013 dagli agenti
della riscossione, versando l’importo iscritto a ruolo e l’aggio dovuto agli agenti della
riscossione senza gli interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo. Per usufruire della
definizione agevolata, i contribuenti devono effettuare il versamento in un’unica soluzione entro
il 28/02/2014.
Rivalutazione di beni d'impresa e affrancamento
Le società di capitali e gli enti commerciali, che non adottano i Principi contabili internazionali,
possono rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in
corso al 31/12/2012.
In particolare possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla
cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa, nonché le partecipazioni in società
controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla
stessa categoria omogenea e comporta il versamento di un'imposta sostitutiva del 16% per i beni
ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili.
I maggiori valori iscritti in bilancio avranno effetto fiscale:
- ai fini dell’ammortamento dal periodo d’imposta 2016;
- ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, a decorrere
dall’01/01/2017.
È prevista anche la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione (ovvero la riserva che
si origina contabilmente a seguito della rivalutazione) mediante il versamento di un’ulteriore
imposta sostitutiva del 10%. In questo modo, il saldo attivo può essere distribuito ai soci senza
ulteriori oneri per la società, ferma restando l’imposizione della riserva sui soci in qualità di
utile.
Rivalutazione di terreni e partecipazioni persone fisiche
E’ prorogato al 30/06/2014 il termine per rideterminare il costo delle partecipazioni non
4
Circ. Prot. N° 1 – 2014
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da persone
fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali.
A tal fine, entro il termine del 30/06/2014, occorrerà che:
- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e
asseveri la perizia di stima delle partecipazioni o del terreno;
- il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva pari al 2% per partecipazioni non
qualificate o al 4% per partecipazioni qualificate e terreni, in rata unica ovvero (in caso di
rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
La facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni è riconosciuta anche
nell’ipotesi di precedente fruizione di analoghe disposizioni agevolative; tale possibilità è
consentita anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a
quello risultante dalla perizia precedente.
A tale riguardo, occorre considerare che l’art. 7 del DL 70/2011 ha stabilito che i soggetti che
hanno già effettuato una precedente rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni
possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo
all’imposta sostitutiva già versata; alternativamente, a scelta del contribuente, anziché la suddetta
detrazione si potrà chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell’art. 38
del DPR 602/7357.
Riqualificazione energetica
In relazione alla detrazione Irpef/Ires per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, è
disposta una proroga nella misura del:
- 65% per le spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2014;
- 50% per le spese sostenute dall'01/01/2015 al 31/12/2015.
Per gli interventi su parti comuni condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui
si compone il singolo condominio, le detrazioni sono così fissate:
- 65% per le spese sostenute dal 06/06/2013 al 30/06/2015;
- 50% per le spese sostenute dall'01/07/2015 al 30/06/2016.
Si rimanda per il resto alla nostra circolare Prot. N. 08/2013.
Interventi di recupero edilizio (ristrutturazioni)
Per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazioni) la detrazione Irpef
viene prorogata nelle seguenti misure:
- 50% per le spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2014;
- 40% per le spese sostenute dall'01/01/2015 al 31/12/2015;
A partire dal 01/01/2016 la detrazione passerà a regime nella misura del 36%.
5
Circ. Prot. N° 1 – 2014
Si rimanda per il resto alla nostra circolare Prot. N. 08/2013.
Bonus mobili
Per i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero edilizio è prorogata
anche la detrazione Irpef per le ulteriori spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile
oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di
pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2014 ed
è calcolata su di un ammontare complessivo non superiore a Euro 10.000.
Ivafe - Attività finanziarie all'estero
A decorrere dal 2014 la misura dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero
(cosiddetta Ivafe) passa dall'1,5 per mille (prevista per il 2013) al 2 per mille.
Imposta unica comunale (Iuc)
E’ istituita l'imposta unica comunale (Iuc), che dal 2014 sostituisce IMU, Tares e ingloba anche
la TASI (tassa sui servizi indivisibili). La nuova imposta quindi, ingloba tasse e tributi dovuti in
relazione al possesso a titolo di proprietà di immobili (IMU), alla produzione di rifiuti (Tarsu poi
diventata TARES e infine TARI) e alla tassa per i servizi forniti dal Comune.
Pertanto la IUC andrà pagata con modalità diverse di conteggio, tanto dai proprietari quanto
dagli inquilini.
In particolare:
SOGGETTI
PROPRIETARI
BASE DI CALCOLO
IMU
OGGETTO DI TASSAZIONE
-
Seconde case
-
Prima casa di lusso
Immobili non abitativi
- Terreni
Note: esenti le
prime
fabbricati
e
rurali
i
case,
i
fabbricati
inagibili.
TASI
UTILIZZATORI
(proprietari o inquilini)
TARI
-
Prima casa
-
Seconde case
Immobili non abitativi
-
Terreni
Immobili sia abitativi che non, aree
scoperte a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani
6
Circ. Prot. N° 1 – 2014
Imu
E’ prorogato dal 16/01/2014 al 24/01/2014 il versamento della cosiddetta "mini" Imu (ovvero
l’Imu dovuta per quegli immobili, come la prima casa, per i quali è stata prevista l'abolizione
limitata della seconda rata Imu 2013 nel caso in cui il Comune abbia deliberato un aumento
dell'aliquota Imu 2013 rispetto a quella base del 4 per mille).
Tra le diverse novità Imu, ci sono anche:
- l’esenzione Imu per la prima casa (escluse le abitazioni afferenti alla categoria del
"lusso")
- l'esenzione Imu dal 2014 per i fabbricati rurali strumentali;
- la parziale deducibilità Imu ai fini Ires/Iperf (30% per il periodo d'imposta in corso al
31/12/2013, 20% dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2014) relativa agli immobili
strumentali dai redditi d'impresa e di lavoro autonomo;
- la tassazione, dal 2013, ai fini Irpef e relative addizionali nella misura del 50%, del
reddito degli immobili abitativi non locati situati nello stesso Comune in cui si trova
l'abitazione principale (già soggetti ad Imu).
Locazioni abitative - Pagamento dei canoni
A partire dal 01/01/2014 i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta
eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti
obbligatoriamente, per qualunque importo (e, quindi, anche per somme inferiori a 1.000,00
euro), in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità
(ovvero bonifici o assegni non trasferibili).
Inps - Gestione separata
Per l'anno 2014, l'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata
Inps, che non siano né iscritti ad altre Gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, è
confermata al 27%. Per coloro che sono iscritti anche ad altre gestioni previdenziali o che sono
pensionati, l'aliquota contributiva è fissata al 22% per l'anno 2014 e al 23,5% per l'anno 2015.
*****
2. Ricerca & sviluppo (50% dell’incremento 2014 rispetto
al 2013)
Con Decreto Legge n. 145 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 dicembre, il Governo ha
approvato nuovo credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo sugli investimenti
effettuati nel triennio 2014-2016.
7
Circ. Prot. N° 1 – 2014
Il beneficio sarà pari al 50% del valore incrementale delle spese di R&S rispetto all'anno
precedente, con un limite minimo di spese iscritte a Bilancio di Euro 50.000 e con un limite di
credito d'imposta massimo di Euro 2.500.000.
Il credito deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla
formazione del reddito né della base imponibile Irap ed è utilizzabile in compensazione per il
periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in
compensazione con F24 dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione
dei redditi.
Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca da utilizzare per mettere a punto
nuovi prodotti, processi o servizi.
Ai fini della determinazione del credito si sommano le spese relative a:
- Personale impiegato nell'attività di R&S
-
Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura
e al periodo di utilizzo per l'attività di R&S e con costo unitario non inferiore a Euro
2.000
- Ricerca svolta in collaborazione con Università e organismi di ricerca, ricerca
contrattuale, competenze tecniche e brevetti, sia acquisiti che ottenuti in licenza da fonti
esterne
Per accedere ai fondi le aziende dovranno presentare un'istanza telematica secondo modalità che
verranno esplicitate con decreto da emanarsi.
Le imprese richiedenti, non ammesse per esaurimento dei fondi disponibili, si vedranno
attribuito un ordine di precedenza in base alla percentuale di incremento assegnata; sulla base di
tale ordine verranno riallocate le successive risorse.
I controlli avverranno sulla base di apposita documentazione contabile, che dovrà essere
certificata dal revisore legale o, in sua assenza, da un professionista indipendente (i costi per
l'attestazione saranno ammissibili ai fini del bonus fino a un massimo di Euro 5.000).
*****
3. Imposta di registro
La legge di Stabilità è intervenuta a modificare alcune delle norme previste in tema di imposta di
registro che dovevano entrare in vigore già a partire dall’01/01/2014 (si veda nostra circolare
prot. n. 10/2013), ed in particolare:
- reintroduce un’aliquota specifica per i trasferimenti di terreni agricoli in assenza di
agevolazioni nella misura del 12%. Si tratta dei trasferimenti di terreni agricoli e relative
8
Circ. Prot. N° 1 – 2014
-
-
pertinenze a favore di soggetti NON dai coltivatori diretti e NON imprenditori agricoli
professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
ripristina le agevolazioni per la piccola proprietà contadina. Pertanto viene prevista
l'applicazione dell'imposta di registro e ipotecaria nella misura fissa di Euro 200 e
dell’imposta catastale del 1% al trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze a
favore di soggetti coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti
nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
assoggetta all'imposta proporzionale di registro del 4% le cessioni di contratti di leasing
da parte degli utilizzatori aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire e
anche se assoggettati ad Iva;
*****
4. Interessi Legali
Il saggio di interesse legale scende dal 2,5% all'1% a partire dal 01/01/2014.
E' quanto stabilito dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2013,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2013, n. 292, che modifica la misura del saggio
degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile.
La novità ha naturalmente ripercussioni sugli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a
seguito di ravvedimento operoso.
A tale proposito, si ricorda che gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello entro il
quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Ad
esempio su un versamento del saldo Ici effettuato il 15 gennaio 2014 (scadenza ordinaria il 16
dicembre 2013) bisognerà calcolare gli interessi dell’2,5% dell'imposta dovuta dal 17 al 31
dicembre e del 1% dal 1° al 15 gennaio.
*****
5. Obbligo pos per professionisti
Dal 01/01/2014 scatta l'obbligo, previsto dal secondo decreto Sviluppo del Governo Monti (Dl
179/2012), per i professionisti di dotarsi del Pos, ovvero del terminale che consente ai clienti di
pagare con bancomat o carta di credito. Un obbligo, però, senza sanzioni e che ad oggi attende
ancora un regolamento attuativo. La bozza del provvedimento stabilisce che l'obbligo valga solo
per i professionisti con fatturato sopra Euro 200.000 e per i pagamenti oltre Euro 30, almeno per
una prima fase fino al 30/06/2014
9
Circ. Prot. N° 1 – 2014
*****
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto e per gli adempimenti che
ci vorrete delegare.
Studio Viano
10
Circ. Prot. N° 1 – 2014