Assessorato politiche per la salute Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Servizio Sanità Pubblica CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO in materia di Gestione del Rischio derivante da Materiali Contenenti Amianto Hotel Royal Carlton , via Montebello 8 - Bologna 1°Edizione: 25 /03 /2014 e 1-8 /04 /2014 2°Edizione: 6-15-20 /05 /2014 Assessorato politiche per la salute Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Servizio Sanità Pubblica CORSO DI FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO in materia di Gestione del Rischio derivante da Materiali Contenenti Amianto CLASSIFICAZIONE, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO MICHELE FRASCARI ARPA sez. Reggio Emilia 8 aprile 2014 Michele Frascari ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA AMIANTO: LA SOSTANZA “AL BANDO” PER ECCELLENZA Nozione di rifiuto Art. 183 comma 1 lettera a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; Legge 257/92. Art.2 lettera c: “rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.” 8 aprile 2014 Michele Frascari ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA Nozione di rifiuto Legge 257/92. Art.1: 2. A decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto, o di prodotti contenenti amianto ….. In pratica qualsiasi prodotto contenente amianto, dal momento in cui perde la propria destinazione d’uso, sia intenzionalmente (dismissione, rimozione) che in via accidentale (collasso, rottura), non può più recuperarla, non è possibile il reimpiego come tale, il farlo incorrerebbe nel divieto di cui all’art.1, co.2, citato, quindi è una dei pochi casi in cui vige l’obbligo del disfarsene, in cui si può applicare la nozione di rifiuto con una ragionevole certezza. 8 aprile 2014 Michele Frascari ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA 8 aprile 2014 Michele Frascari ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA Che cosa significa classificare un rifiuto La classificazione è obbligo e responsabilità del produttore o del detentore. Come si classificano i rifiuti I rifiuti sono classificati (art. 184, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006): • secondo l’origine in: - rifiuti urbani - rifiuti speciali • secondo le caratteristiche di pericolosità in: - rifiuti non pericolosi - rifiuti pericolosi Codice CER Le varie tipologie di rifiuti sono codificate in base all'elenco europeo dei rifiuti - cosiddetto CER - di cui alla decisione 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni riprodotto nell'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006e ss.m. 8 aprile 2014 Michele Frascari ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA Il CER (catalogo europeo dei rifiuti) costituisce una nomenclatura di riferimento comune per la Comunità europea che ha lo scopo di coordinare e migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti. Dato che la classificazione dei rifiuti come pericolosi o meno dipende in primo luogo da come sono contemplati nell'elenco di cui all'Allegato D, l'attribuzione del codice CER è presupposto e condizione per la classificazione. I rifiuti nel catalogo europeo sono identificati da codici a 6 cifre, suddivisi in tre coppie di cifre. A ciascun rifiuto viene assegnato un codice numerico di 6 cifre. Ciascuna coppia di numeri identifica: a) Classe: settore di attività da cui deriva il rifiuto a) Sottoclasse: processo produttivo di provenienza che genera il rifiuto b) Categoria: nome del rifiuto Le famiglie del catalogo europeo dei rifiuti sono 20. 8 aprile 2014 Michele Frascari ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA Catalogo CER – rifiuti contenenti amianto 06 00 00 Rifiuti da processi chimici inorganici 06.07.01* 06.13.04* Rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto. Rifiuti dalla lavorazione dell’amianto. 10 00 00 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici 10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali 10.13. 09* Rifiuti della fabbricazione di amianto-cemento, contenenti amianto 15 00 00 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 15.01.11* Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad es. amianto). 16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nel Catalogo 16.01.11* 16.02.12* Pastiglie per freni, contenenti amianto. Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) 17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto 17.06.01* 17.06.05* Materiali isolanti contenenti amianto. Materiali da costruzione contenenti amianto. 8 aprile 2014 Michele Frascari ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA Secondo la UE per attribuire il corretto codice ad un rifiuto si deve procedere come segue: 1. Identificare la fonte, o meglio l’attività produttiva che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, (ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99); 2. se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13 (Oli esauriti e residui di combustibili liquidi), 14 (Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto) e 15 (Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi) per identificare il codice corretto; 3. se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16 (Rifiuti non specificati altrimenti); 4. se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata al precedente punto 1. 8 aprile 2014 Michele Frascari ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA 8 aprile 2014 Michele Frascari ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA I rifiuti che nel catalogo europeo dell’allegato D non sono contrassegnati e non fanno riferimento a sostanze pericolose sono non pericolosi. Capitolo 08 03: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa - 08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro I rifiuti che nel catalogo sono contrassegnati da un asterisco senza voce speculare sono univocamente pericolosi (absolute entries). - 08 03 16 * residui di soluzioni chimiche per incisione I rifiuti che nel catalogo europeo portano nella loro definizione un riferimento al loro contenuto in sostanze pericolose, con una voce speculare (mirror entries), possono essere alternativamente classificati come pericolosi o non pericolosi, a seconda dell’esito che si ottiene determinandone i contenuti. Solo per le voci a specchio (circa un centinaio) è previsto il ricorso alle determinazioni analitiche indispensabili per l’attribuzione di una o più caratteristiche di pericolosità al rifiuto. - 08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose - 08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 8 aprile 2014 Michele Frascari ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA 8 aprile 2014 Michele Frascari ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA Pur nella chiarezza dell’iter logico-deduttivo descritto nelle istruzioni UE emerge come il produttore del rifiuto disponga di un certo margine di discrezionalità nella scelta del codice da attribuirsi, sia per l’ambivalenza delle definizioni di rifiuto, sia per la loro genericità. Inoltre, tenuto conto che il catalogo CER non può esaurire tutte le tipologie di rifiuto prodotte, l’aver reso ammissibile il ricorso ai codici 99 (non altrimenti specificati) finisce per comportarne di fatto una perdita in termini di tracciabilità. E’ probabilmente per questo motivo che il Ministero dell’Ambiente con il DECRETO 29 luglio 2004, n. 248 “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto” ha voluto preventivamente individuare i codici corretti da attribuirsi ai diversi R.C.A. all’interno dei quali esaurire tutte le tipologie. 8 aprile 2014 Michele Frascari D.M. 248/2004 ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA 8 aprile 2014 Michele Frascari ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA I codici CER individuati dal Minambiente sono tutti pericolosi, ma non c’è evidenza nel decreto se l’indicazione per il loro utilizzo sia da considerarsi cogente. Così il margine di discrezionalità lasciato al produttore del rifiuto nell’identificazione del CER più affine al proprio residuo, finisce per favorire la scelta di codici nei quali non c’è alcun riferimento all’amianto ma a sostanze pericolose genericamente intese. INAIL propone un esempio di codici CER che potrebbero essere utilizzati per identificare RCA in modo aspecifico, come confermati anche da osservazioni dirette sugli smaltimenti. 8 aprile 2014 Michele Frascari ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA C.E.R. (mirror entries) 10.01.16* Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sost.pericolose 10.01.17 Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.16 17.01.06* Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose 17.01.07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17.01.06 17.05.03* Terre e rocce contenenti sostanze pericolose 17.05.04 Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03 17.05.07* Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose 17.05.07* Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello alla cui voce 17.05.07 17.09.03* Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose 17.09.04 Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) diversi da quelli di cui alla voce 17.09.03 ecc. 8 aprile 2014 Michele Frascari ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA Se si approfondisce la natura dei rifiuti nella maggiorparte dei casi si può osservare come l’attribuzione della codifica di cui alla tebella 1 allegata al D.M. 248_2004 sia sempre da privilegiarsi. descrizione del rifiuto codice CER codice 248_2004 Lastre di copertura in C.A. dopo incendio del fabbricato 10.01.16* Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sost.pericolose 17.06.05* materiali da costruzione contenenti amianto Materiali di demolizione di massicciata ferroviaria (Ballast) 17.05.07* Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose 17.06.05* materiali da costruzione contenenti amianto Impianti dismessi con guarnizioni a base di amianto 17.06.03* Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 16.02.12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere Riporto di rifiuti di costruzione e/o demolizione incluso lastre in C.A. 17.09.03* Altri rifiuti dell’ attività di costruzione o demolizione contenenti sostanze pericolose 17.06.05* materiali da costruzione contenenti amianto 8 aprile 2014 Michele Frascari ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA Il problema principale che genera la scelta di codici speculari (mirror entries) in luogo di codici univocamente pericolosi (absolute entries) è la possibilità per il produttore di usufruire di un accertamento di natura analitica in grado di qualificare la pericolosità del composto, rendendo quindi fattibile la sua declassificazione a non pericoloso. L’attribuzione di un codice speculare aspecifico per amianto accresce le alternative di destinazione finale del rifiuto, non solo lo smaltimento ma anche il recupero, operazione quest’ultima che non farebbe altro che rimettere in circolazione gli RCA in violazione del divieto di cui all’art.1, co.2, della L.257 (vedasi il caso dei rifiuti di demolizione e costruzione). La classificazione di pericolosità di un rifiuto si basa inoltre sulle determinazione della percentuale in peso di una o più sostanze pericolose in esso contenute. Una presenza di amianto in concentrazione inferiori allo 0,1% rende il rifiuto non pericoloso. Ma i prodotti industriali contenenti amianto sono nella maggiorparte dei casi articoli ai quali non si può applicare questo meccanismo. 8 aprile 2014 Michele Frascari ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA La Comunità Europea ha mutuato la metodologia di classificazione di pericolosità dei rifiuti dalla Direttiva 67/548 e s.m.i in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, importandone regole e contenuti, comprese le esenzioni. Articoli e polimeri, secondo la vecchia disciplina, erano esentati. articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica; polimero: una sostanza le cui molecole sono caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche. Per i prodotti contenenti fibre di amianto vi era un’unica disposizione speciale nelle direttive di restrizione in materia di immissione sul mercato, introdotta nel nostro ordinamento con D.M. 215/88, per cui, questi prodotti o i loro imballaggi, dovevano essere etichettati così. 8 aprile 2014 Michele Frascari ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA Nel REACH, Regolamento 18 dicembre 2006, n. 1907/2006/Ce, la disposizione speciale è stata poi precisamente richiamata, nell’appendice 7, per gli articoli contenenti amianto, a prescindere in ogni caso dalla percentuale contenuta, e quindi della necessità di definirne l’entità. 8 aprile 2014 Michele Frascari ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA E’ indubbio che molti manufatti a base di amianto oppure oggetti, utensili, apparecchiature, che lo contengono come componente, rispondono alla definizione di articolo. Materiale di amianto % in peso Ondulati, pannelli, coperture, pareti in C.A. 15 Tubi in C.A. 30 Pavimenti in vinile amianto 30 Materiali plastici 30 Materiali in asfalto/amianto 25 Materiali d’attrito con amianto 35 Stucchi con amianto 30 Adesivi con amianto 25 Mastici con amianto 25 Pannelli con amianto 40 Tessuti con amianto 100 Carta e cartoni in amianto 90 Cartoni in mica e amianto 90 Rondelle e guarnizioni isolanti in amianto 85 Coppelle e materiali compositi 75 Materiali spruzzati e compositi 90 Feltri in amianto 100 8 aprile 2014 Michele Frascari ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA 8 aprile 2014 Michele Frascari ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA 8 aprile 2014 Michele Frascari ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA Imballaggio per amianto sia compatto che friabile Big Bag omologato UN13H3/Y con liner interno in LDPE 8 aprile 2014 Michele Frascari ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA Trasporto Disposizione 168 L'amianto immerso o fissato in un materiale legante naturale o artificiale ....... non è sottoposto alle disposizioni dell' ADR. Gli oggetti o manufatti che contengono amianto e che non soddisfano questa disposizione, non sono comunque sottoposti all'ADR, se sono imballati in modo tale che, durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre di amianto respirabili. 8 aprile 2014 Michele Frascari ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA Smaltimento in discarica (D.M. 27 settembre 2010) I rifiuti non possono essere ammessi in una discarica per inerti se risultano contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metalli, amianto, plastica, sostanze chimiche in quantità tale da aumentare il rischio per l'ambiente o da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa. Possono essere smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti: c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del presente decreto. 8 aprile 2014 Michele Frascari ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA 160111 - Pastiglie per freni, contenenti amianto 160212 - Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere 170601 - Materiali isolanti contenenti amianto 170605 - Materiali da costruzione contenenti amianto 8 aprile 2014 Michele Frascari ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA Smaltimento in discarica Allegato 2 I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti nelle seguenti tipologie di discarica: a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata; b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 17 06 05 (materiali da costruzione contenenti amianto); per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purchè sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella 1, verificati con periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di trattamento 8 aprile 2014 Michele Frascari ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA Smaltimento in discarica Criteri di ammissibilità a discariche per rifiuti non pericolosi dei rifiuti contenenti amianto trattati Contenuto di amianto (% in peso)≤ 30 Densità apparente (g/cm3)> 2 Densità relativa (%)> 50 Indice di rilascio< 0,6 Il contenuto di amianto in peso deve essere determinato utilizzando una delle metodiche analitiche quantitative previste dal Dm 6 settembre 1994 del Ministro della sanità, la percentuale in peso di amianto presente, calcolata sul rifiuto dopo il trattamento, sarà ridotta dall'effetto diluizione della matrice inglobante rispetto al valore del rifiuto iniziale.
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