Classificazione esmaltimento dei rifiuti contenenti amianto

Assessorato politiche per la salute
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali
Servizio Sanità Pubblica
CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
in materia di Gestione del Rischio derivante da
Materiali Contenenti Amianto
Hotel Royal Carlton , via Montebello 8 - Bologna
1°Edizione: 25 /03 /2014 e 1-8 /04 /2014
2°Edizione: 6-15-20 /05 /2014
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CORSO DI FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO
in materia di Gestione del Rischio derivante da
Materiali Contenenti Amianto
CLASSIFICAZIONE, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO
MICHELE FRASCARI
ARPA sez. Reggio Emilia
8 aprile 2014
Michele Frascari
ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE
DIREZIONE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI
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AMIANTO: LA SOSTANZA “AL BANDO” PER ECCELLENZA
Nozione di rifiuto
Art. 183 comma 1 lettera a)
“rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia
l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
Legge 257/92. Art.2 lettera c:
“rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i
detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti
dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o
qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua
destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente
in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.”
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Michele Frascari
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Nozione di rifiuto
Legge 257/92. Art.1:
2. A decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono vietate l'estrazione, l'importazione,
l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di
prodotti di amianto, o di prodotti contenenti amianto …..
In pratica qualsiasi prodotto contenente amianto, dal momento in cui perde
la propria destinazione d’uso, sia intenzionalmente (dismissione,
rimozione) che in via accidentale (collasso, rottura), non può più
recuperarla, non è possibile il reimpiego come tale, il farlo incorrerebbe nel
divieto di cui all’art.1, co.2, citato, quindi è una dei pochi casi in cui vige
l’obbligo del disfarsene, in cui si può applicare la nozione di rifiuto con una
ragionevole certezza.
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Che cosa significa classificare un rifiuto
La classificazione è obbligo e responsabilità del produttore o del
detentore.
Come si classificano i rifiuti
I rifiuti sono classificati (art. 184, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006):
• secondo l’origine in:
- rifiuti urbani
- rifiuti speciali
• secondo le caratteristiche di pericolosità in:
- rifiuti non pericolosi
- rifiuti pericolosi
Codice CER
Le varie tipologie di rifiuti sono codificate in base all'elenco europeo
dei rifiuti - cosiddetto CER - di cui alla decisione 2000/532/CE e
successive modifiche ed integrazioni riprodotto nell'Allegato D alla
Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006e ss.m.
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Il CER (catalogo europeo dei rifiuti) costituisce una nomenclatura di
riferimento comune per la Comunità europea che ha lo scopo di coordinare
e migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti.
Dato che la classificazione dei rifiuti come pericolosi o meno dipende
in primo luogo da come sono contemplati nell'elenco di cui
all'Allegato D, l'attribuzione del codice CER è presupposto e
condizione per la classificazione.
I rifiuti nel catalogo europeo sono identificati da codici a 6 cifre, suddivisi in
tre coppie di cifre. A ciascun rifiuto viene assegnato un codice numerico di
6 cifre. Ciascuna coppia di numeri identifica:
a) Classe: settore di attività da cui deriva il rifiuto
a) Sottoclasse: processo produttivo di provenienza che genera il rifiuto
b) Categoria: nome del rifiuto
Le famiglie del catalogo europeo dei rifiuti sono 20.
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Catalogo CER – rifiuti contenenti amianto
06 00 00 Rifiuti da processi chimici inorganici
06.07.01*
06.13.04*
Rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto.
Rifiuti dalla lavorazione dell’amianto.
10 00 00 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici
10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
10.13. 09*
Rifiuti della fabbricazione di amianto-cemento, contenenti amianto
15 00 00 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti
protettivi (non specificati altrimenti)
15.01.11*
Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad es. amianto).
16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nel Catalogo
16.01.11*
16.02.12*
Pastiglie per freni, contenenti amianto.
Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il
terreno proveniente da siti contaminati)
17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
17.06.01*
17.06.05*
Materiali isolanti contenenti amianto.
Materiali da costruzione contenenti amianto.
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Secondo la UE per attribuire il corretto codice ad un rifiuto si deve
procedere come segue:
1. Identificare la fonte, o meglio l’attività produttiva che genera il rifiuto
consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice
a sei cifre riferito al rifiuto in questione, (ad eccezione dei codici dei
suddetti capitoli che terminano con le cifre 99);
2. se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per
la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13
(Oli esauriti e residui di combustibili liquidi), 14 (Solventi organici,
refrigeranti e propellenti di scarto) e 15 (Rifiuti di imballaggio,
assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi) per
identificare il codice corretto;
3. se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto
utilizzando i codici di cui al capitolo 16 (Rifiuti non specificati altrimenti);
4. se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici
del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti
specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività
identificata al precedente punto 1.
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I rifiuti che nel catalogo europeo dell’allegato D non sono contrassegnati e non
fanno riferimento a sostanze pericolose sono non pericolosi.
Capitolo 08 03: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
inchiostri per stampa
- 08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
I rifiuti che nel catalogo sono contrassegnati da un asterisco senza voce speculare
sono univocamente pericolosi (absolute entries).
- 08 03 16 * residui di soluzioni chimiche per incisione
I rifiuti che nel catalogo europeo portano nella loro definizione un riferimento al loro
contenuto in sostanze pericolose, con una voce speculare (mirror entries),
possono essere alternativamente classificati come pericolosi o non
pericolosi, a seconda dell’esito che si ottiene determinandone i contenuti. Solo per
le voci a specchio (circa un centinaio) è previsto il ricorso alle determinazioni
analitiche indispensabili per l’attribuzione di una o più caratteristiche di pericolosità
al rifiuto.
- 08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
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Pur nella chiarezza dell’iter logico-deduttivo descritto nelle
istruzioni UE emerge come il produttore del rifiuto disponga di un
certo margine di discrezionalità nella scelta del codice da attribuirsi,
sia per l’ambivalenza delle definizioni di rifiuto, sia per la loro
genericità. Inoltre, tenuto conto che il catalogo CER non può
esaurire tutte le tipologie di rifiuto prodotte, l’aver reso ammissibile
il ricorso ai codici 99 (non altrimenti specificati) finisce per
comportarne di fatto una perdita in termini di tracciabilità.
E’ probabilmente per questo motivo che il Ministero dell’Ambiente
con il DECRETO 29 luglio 2004, n. 248 “Regolamento relativo alla
determinazione e disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti e
beni di amianto e contenenti amianto” ha voluto preventivamente
individuare i codici corretti da attribuirsi ai diversi R.C.A. all’interno
dei quali esaurire tutte le tipologie.
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D.M. 248/2004
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I codici CER individuati dal Minambiente sono tutti pericolosi, ma
non c’è evidenza nel decreto se l’indicazione per il loro utilizzo sia
da considerarsi cogente.
Così il margine di discrezionalità lasciato al produttore del rifiuto
nell’identificazione del CER più affine al proprio residuo, finisce per
favorire la scelta di codici nei quali non c’è alcun riferimento
all’amianto ma a sostanze pericolose genericamente intese.
INAIL propone un esempio di codici CER che potrebbero essere
utilizzati per identificare RCA in modo aspecifico, come confermati
anche da osservazioni dirette sugli smaltimenti.
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C.E.R. (mirror entries)
10.01.16* Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sost.pericolose
10.01.17 Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.16
17.01.06* Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
contenenti sostanze pericolose
17.01.07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17.01.06
17.05.03* Terre e rocce contenenti sostanze pericolose
17.05.04 Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03
17.05.07* Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17.05.07* Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello alla cui voce 17.05.07
17.09.03* Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti)
contenenti sostanze pericolose
17.09.04 Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) diversi da quelli di cui alla voce
17.09.03
ecc.
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Se si approfondisce la natura dei rifiuti nella maggiorparte dei casi si può osservare
come l’attribuzione della codifica di cui alla tebella 1 allegata al D.M. 248_2004 sia
sempre da privilegiarsi.
descrizione del rifiuto
codice CER
codice 248_2004
Lastre di copertura in C.A.
dopo incendio del fabbricato
10.01.16* Ceneri leggere
prodotte dal
coincenerimento, contenenti
sost.pericolose
17.06.05* materiali da
costruzione contenenti
amianto
Materiali di demolizione di
massicciata ferroviaria
(Ballast)
17.05.07* Pietrisco per
massicciate ferroviarie,
contenente sostanze
pericolose
17.06.05* materiali da
costruzione contenenti
amianto
Impianti dismessi con
guarnizioni a base di
amianto
17.06.03* Altri materiali
isolanti contenenti o costituiti
da sostanze pericolose
16.02.12* apparecchiature
fuori uso, contenenti
amianto in fibre libere
Riporto di rifiuti di
costruzione e/o demolizione
incluso lastre in C.A.
17.09.03* Altri rifiuti dell’
attività di costruzione o
demolizione contenenti
sostanze pericolose
17.06.05* materiali da
costruzione contenenti
amianto
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Michele Frascari
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Il problema principale che genera la scelta di codici speculari (mirror
entries) in luogo di codici univocamente pericolosi (absolute entries)
è la possibilità per il produttore di usufruire di un accertamento di
natura analitica in grado di qualificare la pericolosità del composto,
rendendo quindi fattibile la sua declassificazione a non pericoloso.
L’attribuzione di un codice speculare aspecifico per amianto accresce
le alternative di destinazione finale del rifiuto, non solo lo smaltimento
ma anche il recupero, operazione quest’ultima che non farebbe altro
che rimettere in circolazione gli RCA in violazione del divieto di cui
all’art.1, co.2, della L.257 (vedasi il caso dei rifiuti di demolizione e
costruzione).
La classificazione di pericolosità di un rifiuto si basa inoltre sulle
determinazione della percentuale in peso di una o più sostanze
pericolose in esso contenute. Una presenza di amianto in
concentrazione inferiori allo 0,1% rende il rifiuto non pericoloso. Ma i
prodotti industriali contenenti amianto sono nella maggiorparte dei casi
articoli ai quali non si può applicare questo meccanismo.
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Michele Frascari
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La Comunità Europea ha mutuato la metodologia di classificazione di
pericolosità dei rifiuti dalla Direttiva 67/548 e s.m.i in materia di classificazione,
imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, importandone
regole e contenuti, comprese le esenzioni.
Articoli e polimeri, secondo la vecchia disciplina, erano esentati.
articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o
un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua
composizione chimica;
polimero: una sostanza le cui molecole sono caratterizzate dalla sequenza di uno o
più tipi di unità monomeriche.
Per i prodotti contenenti fibre di amianto vi era un’unica disposizione speciale
nelle direttive di restrizione in materia di immissione sul mercato, introdotta
nel nostro ordinamento con D.M. 215/88, per cui, questi prodotti o i loro
imballaggi, dovevano essere etichettati così.
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Nel REACH, Regolamento 18 dicembre 2006, n. 1907/2006/Ce, la
disposizione speciale è stata poi precisamente richiamata, nell’appendice 7, per
gli articoli contenenti amianto, a prescindere in ogni caso dalla percentuale
contenuta, e quindi della necessità di definirne l’entità.
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E’ indubbio che molti manufatti a base di amianto oppure oggetti, utensili,
apparecchiature, che lo contengono come componente, rispondono alla definizione
di articolo.
Materiale di amianto
% in peso
Ondulati, pannelli, coperture, pareti in C.A.
15
Tubi in C.A.
30
Pavimenti in vinile amianto
30
Materiali plastici
30
Materiali in asfalto/amianto
25
Materiali d’attrito con amianto
35
Stucchi con amianto
30
Adesivi con amianto
25
Mastici con amianto
25
Pannelli con amianto
40
Tessuti con amianto
100
Carta e cartoni in amianto
90
Cartoni in mica e amianto
90
Rondelle e guarnizioni isolanti in amianto
85
Coppelle e materiali compositi
75
Materiali spruzzati e compositi
90
Feltri in amianto
100
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Imballaggio
per amianto sia compatto che friabile
Big Bag omologato UN13H3/Y con liner interno in LDPE
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Trasporto
Disposizione 168
L'amianto immerso o fissato in un materiale legante naturale o
artificiale ....... non è sottoposto alle disposizioni dell' ADR.
Gli oggetti o manufatti che contengono amianto e che non soddisfano
questa disposizione, non sono comunque sottoposti all'ADR, se sono
imballati in modo tale che, durante il trasporto non possano essere
liberate quantità pericolose di fibre di amianto respirabili.
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Smaltimento in discarica (D.M. 27 settembre 2010)
I rifiuti non possono essere ammessi in una discarica per inerti se
risultano contaminati o contengono altri materiali o sostanze come
metalli, amianto, plastica, sostanze chimiche in quantità tale da
aumentare il rischio per l'ambiente o da determinare il loro smaltimento
in una discarica appartenente ad una categoria diversa.
Possono essere smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi i
seguenti rifiuti: c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici
cementizie o resinoidi, senza essere sottoposti a prove. Le discariche
che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati
all'allegato 2 del presente decreto.
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160111 - Pastiglie per freni, contenenti amianto
160212 - Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
170601 - Materiali isolanti contenenti amianto
170605 - Materiali da costruzione contenenti amianto
8 aprile 2014
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Smaltimento in discarica
Allegato 2
I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti nelle
seguenti tipologie di discarica:
a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;
b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella
monodedicata per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco europeo dei
rifiuti 17 06 05 (materiali da costruzione contenenti amianto); per le
altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purchè sottoposti a processi
di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 248
del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella 1, verificati con
periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di
trattamento
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Smaltimento in discarica
Criteri di ammissibilità a discariche per rifiuti non pericolosi dei
rifiuti contenenti amianto trattati
Contenuto di amianto (% in peso)≤ 30
Densità apparente (g/cm3)> 2
Densità relativa (%)> 50
Indice di rilascio< 0,6
Il contenuto di amianto in peso deve essere determinato utilizzando
una delle metodiche analitiche quantitative previste dal Dm 6 settembre
1994 del Ministro della sanità, la percentuale in peso di amianto
presente, calcolata sul rifiuto dopo il trattamento, sarà ridotta dall'effetto
diluizione della matrice inglobante rispetto al valore del rifiuto iniziale.