MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS 8 GIUGNO 2001 N. 231 Approvato il 18/04/2014 ARTIGIANFIDI LOMBARDIA S.C.R.L. - Iscr. U.I.C. 29131 Varese - Viale Milano, 5 - Italy Artigianfidi Lombardia – Modello 231 Versione Versione Data Descrizione 1° 03/2009 Revisione generale del documento 2° 06/2012 Aggiornamento e allineamento del documento alle modifiche normative e organizzative intervenute in Azienda 3° 04/2014 Aggiornamento e allineamento del documento alle modifiche normative e organizzative intervenute in Azienda 2 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 INDICE Glossario ................................................................................................................. 7 Struttura del documento “Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01”........................ 9 PARTE GENERALE ................................................................................................ 10 CAPITOLO 1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO ...................................... 11 1.1 Introduzione .................................................................................................... 11 1.2 Natura della responsabilità ............................................................................... 11 1.3 Autori del reato: Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti ....................................... 12 1.4 Fattispecie di Reato ......................................................................................... 12 1.5 Apparato sanzionatorio .................................................................................... 13 1.6 Delitti tentati .................................................................................................... 14 1.7 Vicende modificative dell’Ente .......................................................................... 15 1.8 Reati commessi all’estero ................................................................................ 16 1.9 Procedimento di accertamento dell’illecito ......................................................... 17 1.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo ............................................... 17 1.11 Sindacato di idoneità ..................................................................................... 19 CAPITOLO 2 ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETA’ ...................................................................... 21 2.1 Governance .................................................................................................... 21 2.1.1 Consiglio di Amministrazione (Art. 32, 33, 34 e 35 dello Statuto) ...................... 21 2.1.2 Comitato Esecutivo (Art. 37 dello Statuto)....................................................... 23 2.1.3 Direzione Generale ....................................................................................... 23 2.1.4 Collegio Sindacale (Art. 38 dello Statuto)........................................................ 25 2.1.5 Periodicità delle riunioni................................................................................ 27 2.2 Struttura Organizzativa .................................................................................... 27 2.2.1 Organigramma aziendale .............................................................................. 27 2.2.2 Descrizione delle funzioni aziendali ................................................................ 28 3 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 2.3 Modalità di gestione delle risorse finanziarie .............. Errore. Il segnalibro non è definito. CAPITOLO 3 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ARTIGIANFIDI LOMBARDIA ................................................................................... 31 3.1 Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo di Artigianfidi Lombardia e la metodologia scelta per la definizione e l’aggiornamento dello stesso ........................... 31 3.2 Il sistema organizzativo .................................................................................... 32 3.3 Le attività sensibili (ex art. 6 comma 2 lettera a)................................................. 34 3.4 La formazione e l’attuazione del processo decisionale (ex art. 6 comma 2 lettera b) 35 CAPITOLO 4 L’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 ........ 36 4.1 ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE ...................... 36 4.2 Nomina sostituzione e revoca dell’Organismo di Vigilanza .............................. 36 4.3 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza .................................................. 37 4.4 Flussi informativi nei confronti degli organi di AFL ........................................... 39 4.5 Flussi informativi nei confronti dell’O.d.V. ....................................................... 39 4.6 Segnalazioni da parte di soggetti di AFL o da parte di terzi ................................. 40 4.7 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali ...................................................... 40 CAPITOLO 5 SISTEMA DISCIPLINARE ................................................................... 42 5.1 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO ............................................. 42 5.2 Violazioni del Modello ................................................................................... 42 5.3 Soggetti ....................................................................................................... 43 5.4 Sanzioni nei confronti dei dipendenti .............................................................. 43 5.5 Sanzioni nei confronti di collaboratori esterni .................................................. 44 5.6 Sanzioni nei confronti degli amministratori ......................................................... 45 5.7 Sanzioni nei confronti dei Sindaci................................................................... 45 CAPITOLO 6 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE ................................................... 46 6.1 Premessa ....................................................................................................... 46 6.2 Dipendenti e componenti degli Organi sociali .................................................... 46 4 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 6.3 Altri destinatari ................................................................................................ 47 CAPITOLO 7 CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ................................ 48 7.1 Aggiornamento del Modello .............................................................................. 48 PARTE SPECIALE .................................................................................................. 50 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: ............................................................... 51 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE............................. 51 PARTE SPECIALE “A” ............................................................................................. 52 REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (articoli 24 e 25 del Decreto) .................................................................................................................. 52 A.1 TIPOLOGIA DEI REATI ...................................................................................... 52 A.2 AREE DI RISCHIO ............................................................................................. 54 A.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ................................................................. 54 PARTE SPECIALE “B” ............................................................................................. 58 I REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)............................................................. 58 B. 1 TIPOLOGIA DEI REATI ..................................................................................... 58 B. 2 AREE DI RISCHIO ............................................................................................ 62 B. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ..................................................................... 62 PARTE SPECIALE “C” ............................................................................................. 70 REATI IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (art. 25-septies del Decreto)....................................................................... 70 C. 1 TIPOLOGIA DEI REATI..................................................................................... 70 C. 2 AREE DI RISCHIO............................................................................................ 70 C. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ..................................................................... 70 PARTE SPECIALE “D” ............................................................................................. 73 REATI DI RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25-octies del Decreto e art. 55 del D.Lgs. 231/2007) ... 73 D. 1 TIPOLOGIA DEI REATI..................................................................................... 73 D. 2 AREE DI RISCHIO............................................................................................ 74 5 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 D. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ..................................................................... 74 PARTE SPECIALE “E” ............................................................................................. 76 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies del Decreto) ........................................................................................ 76 E. 1 TIPOLOGIA DEI REATI ..................................................................................... 76 E. 2 AREE DI RISCHIO ............................................................................................ 77 E. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ..................................................................... 77 6 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 Glossario Nel presente documento si intendono per: • Autorità: Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni locali, nazionali ed estere, Antitrust, “Garante della privacy” e altre Autorità di vigilanza italiane ed estere. • Attività a rischio reato: operazione o atto che espone la Società al rischio di commissione di uno dei Reati contemplati dal Decreto. • C.d.A.: Consiglio di Amministrazione. • CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. • D.Lgs. 231: il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni. • Modello 231: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001 . • AFL o Società: Artigianfidi Lombardia Società Cooperativa • Soggetti apicali: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo aziendale (art. 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 231/2001). Tali soggetti sono stati identificati nei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale nel Direttore Generale e nel Vice Direttore Generale. • Sottoposti: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001). • Destinatari: Soggetti apicali e Sottoposti. • Ente: soggetto fornito di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica. • Organo Dirigente: Vedi soggetti apicali. • Organismo di Vigilanza: l’organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 e di curarne l'aggiornamento. • P.A.: la Pubblica Amministrazione locale, nazionale e comunitaria, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio. • Processo o attività sensibile: processo/attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei 7 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 reati; trattasi dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati anche in concorso con altri Enti. • Protocollo: insieme delle procedure aziendali atte a disciplinare uno specifico processo. • Reati: i reati ai quali si applica la disciplina prevista del D.Lgs. 231/2001. • Sistema Disciplinare: insieme delle misure sanzionatorie applicabili, anche, in caso di violazione del Modello 231. 8 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 Struttura del documento “Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01” Il presente Modello è suddiviso in: • “Parte Generale”, che contiene i principi generali del Modello e tratta in particolare del funzionamento dell’Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio; • “Parte Speciale” suddivisa in: - Parte Speciale A: dedicata ai reati riferibili ai rapporti con la Pubblica Amministrazione; - Parte Speciale B: dedicata ai cd. reati societari; - Parte Speciale C: dedicata ai reati in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro; - Parte Speciale D: dedicata all’antiriciclaggio; - Parte Speciale E: dedicata all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Finalità del presente Modello è quella di: • responsabilizzare tutti coloro che operano, in nome e per conto di Artigianfidi, nelle aree a rischio e nell’ambito dei processi strumentali alla commissione dei reati, affinché non incorrano in condotte che possano comportare per l’azienda una delle sanzioni previste dal Decreto; • monitorare le aree a rischio e le aree strumentali al fine di poter intervenire prontamente per contrastare il rischio di commissione dei reati; • affermare con chiarezza che ogni forma di comportamento illecito di Artgianfidi è assolutamente condannata, anche se posta in essere con l’intenzione di portare un vantaggio alla Società. 9 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 PARTE GENERALE 10 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 CAPITOLO 1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO 1.1 Introduzione Con il Decreto Legislativo n.° 231 del 8 giugno 2001 (di seguito, il “D.Lgs. 231/2001”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge n.° 300 del 29 settembre 2000, è stata dettata la disciplina della “responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”. In particolare, tale disciplina si applica agli Enti forniti di personalità giuridica, alle società ed alle associazioni anche prive di personalità giuridica. Il D.Lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli Enti collettivi per talune fattispecie di reato. Secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001). La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, pur affiancandosi a quest’ultima. Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci che, fino all’entrata in vigore del Decreto in esame, non subivano alcuna conseguenza diretta dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti. Il D.Lgs. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione ai reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società stessa, ai sensi dell’art. 5 del Decreto. La responsabilità amministrativa dell’Ente è, tuttavia, esclusa se la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento o Linee Guida elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra cui Confindustria e ABI. La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i Soggetti Apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 1.2 Natura della responsabilità Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al Decreto sottolinea la “nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più 11 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 ineludibili, della massima garanzia”. Il D.Lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell’art. 27 della nostra Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”. In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del D.Lgs. 231/2001: il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l’autonomia della responsabilità dell’Ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell’ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società. 1.3 Autori del reato: Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti Come anticipato, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2001 la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: • da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’Ente stesso” (Soggetti “Apicali” o in posizione apicale”; art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001); • da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (Soggetti Sottoposti all’altrui direzione o vigilanza; art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001). È opportuno evidenziare che, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2001), la società non risponde qualora i Soggetti sopraindicati abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 1.4 Fattispecie di Reato I reati per i quali l’Ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001, qualora commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio dai Soggetti qualificati (ex art. 5, commi 1 e 2 ossia apicali, dipendenti e collaboratori), possono essere ricondotti alle seguenti categorie: • delitti contro la pubblica amministrazione (articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001); • delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001); • delitti contro l’industria e il commercio (articolo 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001); • reati societari (articolo 25-ter d.lgs. 231/2001); • delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (articolo 25-quater d.lgs. 231/2001); 12 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 • delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies d.lgs. 231/2001); • reati in materia di abusi di mercato (articolo 25-sexies d.lgs. 231/2001); • reati transnazionali (articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001”); • delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies d.lgs. 231/2001); • delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 25-octies d.lgs. 231/2001); • delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis d.lgs.231/2001); • delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter d.lgs. 231/2001); • delitti in materia di violazione del diritto d’autore (articolo 25-novies d.lgs. 231/2001); • reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” (articolo 25-decies d.lgs. 231/2001); • delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell’ambiente (articolo 25-undecies del d.lgs. 231/2001); • reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25duodecies del d.lgs. 231/2001). 1.5 Apparato sanzionatorio Il D.Lgs. 231/2001 prevede specifiche sanzioni a carico dell’Ente in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati menzionati. Nella fattispecie: • sanzione pecuniaria (oltre al sequestro conservativo in sede cautelare); • sanzioni interdittive (applicabili anche in sede cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Esse possono consistere in: o interdizione dall’esercizio dell’attività; o sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; o divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; o esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; o • divieto di pubblicizzare beni o servizi; confisca (oltre a sequestro preventivo in sede cautelare); 13 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 • pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva). La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina: • il numero delle quote, tenendo in considerazione la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell’Ente, l’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; • l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (reati contro la Pubblica Amministrazione, reati informatici, reati di criminalità organizzata, reati contro l’industria e il commercio, reati in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, reati contro la personalità individuale, reati transnazionali, reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati in materia di violazione del diritto d’autore, reati ambientali) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) l’Ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da Soggetti Apicali ovvero da Soggetti Sottoposti all’altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti. Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D.Lgs. 231/2001). Le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi in via definitiva. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell’attività dell’Ente (in luogo dell’irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. 231/2001. 1.6 Delitti tentati Nelle ipotesi di tentativo di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell’Ente, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono modificate da un terzo alla metà, mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’Ente impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (art. 26 del D.Lgs. 231/2001). L’esclusione di sanzioni si giustifica in forza dell’interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e Soggetti che agiscono in suo nome e per suo conto. Si tratta di un’ipotesi particolare del c.d. “recesso attivo”, previsto dall’art. 56, comma 4, c.p. 14 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 1.7 Vicende modificative dell’Ente Il D.Lgs. 231/2001 disciplina il regime di responsabilità dell’Ente anche in relazione alle proprie vicende modificative, quali la fusione, la scissione, la trasformazione e la cessione d’azienda. Secondo quanto stabilito dall’art. 27, comma 1 del Decreto l’Ente risponde con il proprio patrimonio (per gli Enti con personalità giuridica) o con il fondo comune (per le associazioni non riconosciute) per l’obbligazione relativa al pagamento della sanzione pecuniaria. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all’Ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l’intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell’Ente autonoma rispetto non solo a quella dell’autore del reato (si veda, a tale proposito, l’art. 8 del D.Lgs. 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale. Gli artt. 28 e 33 del D.Lgs. 231/2001 regolano l’incidenza sulla responsabilità dell’Ente delle vicende modificative connesse ad operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha considerato, al riguardo, una duplicità di esigenze contrapposte: • evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell’Ente; • non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 afferma “Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal Codice Civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell’Ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”. In caso di trasformazione, l’art. 28 del D.Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l’estinzione del soggetto giuridico originario) immutata la responsabilità dell’Ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. In caso di fusione, l’Ente risultante risponde dei reati di cui erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione stessa (art. 29 del D.Lgs. 231/2001). L’Ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all’operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere. L’art. 30 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli Enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente. Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di 15 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 attività nel cui ambito è stato commesso il reato. Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli Enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell’ambito del quale il reato è stato commesso. L’art. 31 del D.Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione ed alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell’eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice debba commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente originariamente responsabile, anziché a quelle dell’Ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione. In caso di sanzione interdittiva, l’Ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata; (ii) l’Ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L’art. 32 del D.Lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli Enti partecipanti alla fusione o dell’Ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell’art. 20 del D.Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell’Ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.Lgs. 231/2001), modellata sulla generale previsione dell’art. 2560 c.c.50; il cessionario, nel caso di cessione dell’azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni: I. è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente; II. la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell’azienda ceduta ed alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era a conoscenza. Al contrario, resta esclusa l’estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente. 1.8 Reati commessi all’estero Secondo l’art. 4 del d.lgs. 231/2001, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti - commessi all’estero. I presupposti (previsti dalla norma in commento ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell’ente per reati commessi all’estero sono: • il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001; • l’ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; • l’ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in 16 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell’ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-novies del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all’art. 2 del d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc; • sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell’ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 1.9 Procedimento di accertamento dell’illecito La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell’ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l’art. 36 del D.Lgs. 231/2001 prevede “La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’Ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo dell’Ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l’illecito amministrativo dipende”. Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell’obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell’Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell’Ente (art. 38 del D.Lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l’illecito amministrativo. L’Ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l’Ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D.Lgs. 231/2001). 1.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo Aspetto fondamentale del D.Lgs. 231/2001 è l’attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della Società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001): a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; 17 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza. La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”. Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta. In ogni caso, la responsabilità dell’Ente è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. L’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 231/2001 definisce i requisiti dell’efficace attuazione dei modelli organizzativi: • la verifica periodica e l’eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione e nell’attività; • un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Sarà l’Autorità Giudiziaria che dovrà, nell’ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Il D.Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli organizzativi prevedendo che gli stessi, in relazione all’estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, debbano: • individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati; • prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire; • individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; • prevedere obblighi di formazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello; • introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 18 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 Si rileva, inoltre, che ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 (normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) il modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a costituire l’esimente dalla responsabilità amministrativa in capo alla società rinvia al modello di gestione della sicurezza che deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a: • rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; • attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; • attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; • attività di sorveglianza sanitaria; • attività di informazione e formazione dei lavoratori; • attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; • acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; • periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. Il modello deve, altresì, prevedere: • idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate; • funzioni che assicurino le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio; • sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; • sistema di controllo adeguato all'attuazione del medesimo modello ed al mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate; • riesame ed eventuale modifica del modello quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 1.11 Sindacato di idoneità L’accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante: • la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società; • il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati. 19 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 Il sindacato del giudice circa l’astratta idoneità del Modello Organizzativo a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”. Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l’illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, è sottoposto a giudizio di idoneità “a prevenire i reati” il Modello Organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi. 20 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 CAPITOLO 2 ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETA’ 2.1 Governance La Governace di Artigianfidi si caratterizza dalla presenza dei seguenti organi sociali: • Consiglio di Amministrazione; • Comitato Esecutivo; • Direzione Generale; • Collegio Sindacale; cui sono demandati i compiti specifici che di seguito si espongono. 2.1.1 Consiglio di Amministrazione (Art. 32, 33, 34 e 35 dello Statuto) L’amministrazione di “Artigianfidi Lombardia” è affidata al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici membri, secondo decisione dell’Assemblea. I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti sia fra i soci persone fisiche o i rappresentanti delle imprese associate sia tra i terzi non soci, nel rispetto, per questi ultimi, dei limiti massimi previsti dall’art. 2542 2° comma cod. civ. Non possono essere invece nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versino nelle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2382 del Codice Civile, ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge e dallo Statuto. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per il periodo stabilito all’atto della loro nomina e comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data della riunione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. La sostituzione dei Consiglieri è regolamentata dalle disposizioni dell’articolo 2386 del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione di “Artigianfidi Lombardia” che non sono riservati per legge o per Statuto all’Assemblea dei soci. Spetta tra l’altro al Consiglio il compito di: • Accettare donazioni, lasciti elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato e di altri Enti pubblici, concordando eventualmente con gli stessi la finalizzazione, per la costituzione del patrimonio, o per fronteggiare spese di amministrazione e funzionamento; • Stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Aziende di Credito, Istituti finanziari e con altri Enti; • Predispone il bilancio d’esercizio corredandolo con una relazione sull’andamento della gestione e curarne la presentazione all’assemblea ordinaria per averne l’approvazione, proponendo un programma di massima per l’esercizio in corso; • Autorizzare il Presidente alle spese necessarie per il normale funzionamento di “Artigianfidi Lombardia”; • Autorizzare il Presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti di “Artigianfidi Lombardia”; 21 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 • Provvedere alla compilazione dell’eventuale regolamento interno che sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea ordinaria in occasione della sua prima convocazione; • Proporre all’assemblea la eventuale partecipazione di “Artigianfidi Lombardia” ad un Consorzio provinciale, regionale e nazionale che sia costituito con il fine di coordinare e potenziare le attività delle “Cooperative” associate; • Provvedere all’assunzione, al licenziamento e alla gestione del personale stabilendone il trattamento economico e normativo; • Costituire Comitati Ristretti (o Territoriali), i cui membri siano scelti tra i componenti il Consiglio di Amministrazione e deliberare sul loro funzionamento; • Determinare gli eventuali compensi o gettoni e rimborsi spese ai componenti dei Comitati Ristretti (o Territoriali); • Conferire nei limiti di legge, procure speciali con esclusione di quelle rimesse alla competenza del Presidente. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la competenza di effettuare, con deliberazione assunta nelle forme di cui all’articolo 2365, 2° Comma Codice Civile, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. Il Consiglio di Amministrazione per il compimento della gestione ordinaria nomina nel proprio seno un Comitato Esecutivo di cui all’art.37 determinandone i compiti. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, nell’ambito della funzione di controllo effettua le seguenti attività: • Assume la responsabilità delle scelte strategiche aziendali; • Approva le politiche di gestione del rischio, nonché le relative procedure e le modalità di rilevazione; • Definisce la struttura organizzativa, assicurandosi che i compiti e le responsabilità, formalizzati in un apposito regolamento interno, siano allocati in modo chiaro e appropriato e siano separate le funzioni operative da quelle di controllo; • Definisce e approva le linee strategiche del processo ICAAP e approva il rendiconto ICAAP da inviare a Banca d’Italia; • Articola le deleghe, i poteri decisionali e di rappresentanza in modo coerente con le linee strategiche e l’orientamento al rischio; • Si assicura che venga definito un sistema informativo completo e in grado di rilevare tempestivamente l’effettiva situazione aziendale; • Approva il Piano di Audit e si assicura che venga verificata periodicamente l’efficienza, l’efficacia e la funzionalità del sistema dei controlli interni ed adotta tempestivamente le misure necessarie nel caso in cui emergano carenze o anomalie dall’ insieme delle verifiche svolte sul sistema dei controlli; • Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente la reportistica fornita dalla Direzione Generale e i risultati delle verifiche dell’ Internal Audit e adotta al bisogno i provvedimenti necessari. • Svolge i seguenti controlli: o Analisi periodica della situazione economica infrannuale; o Analisi periodica del rapporto tra patrimonio netto e garanzie in essere; 22 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 o Analisi periodica del livello di esposizione garantita; o Analisi periodica del grado di concentrazione del rischio; o Analisi periodica dell’incidenza delle posizioni anomale (insoluti, incagli, sofferenze) sul totale dell’esposizione. o Analisi periodica dell’andamento del numero di soci. 2.1.2 Comitato Esecutivo (Art. 37 dello Statuto) Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da 4 Consiglieri di Amministrazione (cinque membri) nominati dal Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è membro di diritto del Comitato. Il Consiglio di Amministrazione, all’atto di nomina, determina la durata e le modalità di funzionamento del Comitato di cui dovranno essere previste, in linea di principio, riunioni con cadenza bisettimanale (la durata in carica dei membri segue la scadenza del Consiglio di Amministrazione). Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale. Il verbale è trascritto su apposito libro tenuto dal Comitato stesso. Al Comitato esecutivo si applicano, ove compatibili, i principi di funzionamento ed organizzazione previsti nello Statuto per il Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti senza tener conto degli astenuti. Il Comitato svolge i controlli inerenti i propri compiti di delibera di concessione di garanzia. 2.1.3 Direzione Generale La Direzione Generale è affidata al Direttore Generale e al Vice Direttore Generale. Il Direttore Generale è a capo dell’esecutivo ed é responsabile dell’attuazione dei programmi e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; ne cura l’esecuzione con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio stesso, garantendo un’efficace gestione, il buon funzionamento ed il coordinamento di tutte le Unità organizzative. Il Direttore Generale è capo del personale e coordina la funzione di “Comunicazione”. Al Direttore Generale competono compiti di indirizzo e coordinamento delle attività di Sviluppo Commerciale. La nomina del Direttore Generale come pure la revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Alla Direzione Generale sono assegnate le responsabilità di: • Dirigere e coordinare le diverse componenti aziendali, al fine di conseguire gli obiettivi di periodo definiti con il Consiglio di Amministrazione, a cui risponde direttamente sul livello di raggiungimento degli stessi e pianificando azioni correttive in caso di risultato insoddisfacente; • Dare esecuzione alle deliberazioni assunte dagli Organi sociali; • Mantenere informati gli Organi statutari circa i fatti e le problematiche interni ed esterni rilevanti per la vita dell’azienda; • Sottoporre al Consiglio di Amministrazione le domande di ammissione, recesso ed esclusione dei soci con il proprio parere; 23 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 • Sviluppare la pianificazione strategica di medio-lungo periodo, coerentemente con quanto previsto dal Consiglio di Amministrazione; • Sviluppare il mercato e coordinare le politiche commerciali attraverso la proposta e la programmazione dei servizi, indirizzando l’attività aziendale verso le categorie economiche di riferimento; • Mantenere i rapporti con gli Organi statutari e con le principali istituzioni esterne all’azienda, nonché intrattenere rapporti qualificanti con il mercato di riferimento e con l’ambiente in cui l’azienda opera; • Proporre al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio annuale d’esercizio; • Curare gli adempimenti di Statuto e di Legge connessi al funzionamento degli Organi sociali, con particolare riferimento alle Assemblee dei Soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; • Promuovere una cultura aziendale che valorizzi la funzione di controllo a tutti i livelli, rendendo noti alla struttura organizzativa – attraverso gli opportuni canali di comunicazione – gli obiettivi e le politiche che Artigianfidi Lombardia intende perseguire su tali temi, in coerenza con la propensione al rischio prescelta, accertando che detti obiettivi e politiche trovino applicazione a livello aziendale; • Coordinare lo svolgimento di tutte le attività aziendali, garantendo il buon funzionamento delle Unità organizzative e controllandone, attraverso l’Internal Audit, la regolarità di funzionamento anche alla luce dei cambiamenti delle condizioni interne ed esterne in cui l’azienda opera; • Impartire – secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione – le opportune disposizioni alla struttura deputata, al fine di gestire al meglio la posizione di liquidità e il portafoglio titoli di proprietà; • Assicurare l’esistenza di efficaci controlli interni e di un costante e dettagliato processo di segnalazione (da parte delle strutture operative) che ponga la Direzione Generale in grado di valutare il posizionamento dell’azienda in termini di rischio; • Portare all’attenzione del Consiglio di Amministrazione i possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione e alle procedure; • Presentare al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo le proposte in materia di concessione della garanzia a fronte del credito erogato dalle banche; • Formulare al Consiglio di Amministrazione proposte di modifica della struttura organizzativa coerenti con il perseguimento delle strategie e degli obiettivi deliberati, con lo scopo di creare un assetto aziendale in grado di reagire con flessibilità alle sollecitazioni del mercato e dell’ambiente, capace di sostenere con coerenza le diverse strategie adottate; • Definire le linee politiche in tema di pianificazione, formazione e gestione delle risorse umane presenti; • Individuare e valutare con la collaborazione della funzione di Risk Management e Compliance, anche sulla base degli andamenti gestionali e degli scostamenti dalle previsioni, i fattori da cui possono derivare rischi; • Definire le risorse e l’organigramma nominativo, comprese le eventuali modifiche funzionali nel rispetto delle esigenze aziendali (in funzione degli obiettivi stabiliti o per la nascita di nuovi servizi ecc.); • Definire i compiti e le responsabilità in capo a ciascuna funzione, assicurando che le varie attività siano dirette da personale qualificato, in possesso di esperienza e conoscenze tecniche (formazione, registrazione del cammino professionale compresa la valutazione delle prestazioni finalizzate a 24 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 riconoscimenti ed incentivazioni o altre azioni in favore del personale ed analisi delle aspettative). In tale ambito, vanno individuate e ridotte al minimo le aree di potenziale conflitto d’interesse; • Attivare canali di comunicazione efficaci al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza delle politiche e delle procedure relative ai propri compiti e responsabilità; • Definire flussi informativi volti ad assicurare al Consiglio di Amministrazione, o agli organi da esso delegati, piena conoscenza e governabilità dei fatti aziendali; • Valutare, la qualità, l’efficienza e l’efficacia, delle prestazioni delle funzioni di controllo esternalizzate (2° e 3° livello), in rapporto agli standard professionali, con il supporto di Link Audit e sulla base del contratto di servizio stipulato. Nell’ambito dei controlli interni, la Direzione Generale predispone le misure necessarie ad assicurare l’istituzione ed il mantenimento di un Sistema dei Controlli Interni efficiente ed efficace. In particolare: • Garantisce un’efficace gestione dell’operatività aziendale e dei rischi cui l’intermediario si espone, definendo procedure di controllo adeguate; • Verifica la funzionalità, l’efficacia e l’efficienza del sistema dei controlli interni, provvedendo al suo adeguamento alla luce dell’ evoluzione dell’operatività; • Definisce i compiti delle strutture dedicate alle funzioni di controllo, assicurandosi che le medesime siano dirette da personale qualificato in relazione alle attività da svolgere; • Definisce i canali per la comunicazione a tutto il personale delle procedure relative ai propri compiti e responsabilità; • Definisce i flussi informativi necessari a garantire al Consiglio di Amministrazione piena conoscenza dei fatti aziendali; • Attua le direttive del Consiglio di Amministrazione per realizzare e verificare la funzionalità dei sistemi informativi aziendali. Il Vicedirettore Generale, quando il Direttore Generale è assente, assume i compiti, i poteri e le responsabilità attribuite al Direttore Generale. Al Vice Direttore Generale compete ad interim la responsabilità di coordinare l’attività svolta nell’Area Amministrazione. 2.1.4 Collegio Sindacale (Art. 38 dello Statuto) Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti, eletti dall’Assemblea, che ne nomina il Presidente, e scelti fra gli iscritti nell’apposito registro. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti decadono dall’ufficio: • gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; • il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado; 25 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 • coloro che sono legati a “Artigianfidi Lombardia” da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza. Il Collegio Sindacale: • Contribuisce, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi e collaborando con essi, ad assicurare la regolarità e la legittimità della gestione nonché a preservare l’autonomia dell’impresa; • Valuta il grado d’adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative, nonché l’ efficienza del sistema dei controlli interni ed in particolare del controllo dei rischi, del funzionamento della revisione interna e del sistema informativo contabile; • Mantiene un coordinamento con le strutture preposte allo svolgimento di funzioni di controllo interno e con la società di revisione; • Formula osservazioni e proposte di modifica volte a rimuovere eventuali anomalie riscontrate, conservandone adeguata evidenza; • Informa tempestivamente Banca d’Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire un’irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che disciplinano l’attività dell’intermediario. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra non soci. Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato di “Artigianfidi Lombardia” e sul suo concreto funzionamento e, qualora ad esso espressamente attribuito dall’Assemblea ordinaria, il controllo legale dei conti. I Sindaci devono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione alle quali devono essere invitati e possono assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo. Essi possono operare anche individualmente e deliberano a maggioranza dei voti. I loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti nell’apposito Libro. Nella relazione al bilancio il Collegio Sindacale deve indicare quanto richiesto dall’art. 2545 del Codice Civile in ordine al carattere mutualistico di “Artigianfidi Lombardia Lombardia”. Il compenso dei Sindaci è deliberato dall’Assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio. 26 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 2.1.5 Periodicità delle riunioni Consiglio di Amministrazione: è convocato dal Presidente di norma una volta al mese e tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. Comitato Esecutivo: si riunisce, di norma, due volte al mese. Collegio Sindacale: si riunisce ogni tre mesi. Il Collegio Sindacale si incontra periodicamente (almeno due volte l’anno) con le strutture organizzative che assolvono funzioni di controllo. 2.2 Struttura Organizzativa 2.2.1 Organigramma aziendale 27 2.2.2 Descrizione delle funzioni aziendali • Comunicazione Il Servizio Comunicazione, in staff alla Direzione Generale, ha il compito di elaborare e proporre le strategie di comunicazione e immagine di Artigianfidi Lombardia e contribuire alla loro definizione e implementazione verso l’interno e verso l’esterno, agendo quale riferimento per tutte le attività sotto il profilo della comunicazione. • Risorse Umane Il Servizio Risorse Umane, in staff alla Direzione Generale, ha il compito di sviluppare e coordinare le politiche di gestione delle risorse umane in modo da garantire il raggiungimento dei risultati aziendali attraverso un ottimale utilizzo organizzativo delle risorse stesse implementando sistemi per la crescita professionale del personale ed il miglioramento della produttività e dell'efficienza operativa. • Controlli e Statistiche Il Servizio Controlli e Statistiche provvedere alla predisposizione della reportistica indirizzata alla Direzione Generale, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all’Organismo di Vigilanza. Garantisce il ruolo di interfaccia tra le Strutture interne e il servizio Risk Management e Compliance gestito in outsourcing, Sovraintendere alla pianificazione e all’attuazione delle attività di controllo. • Area Monitoraggio Garanzie Si occupa di verificare il regolare ammortamento dei finanziamenti garantiti nel corso della propria esistenza e gestire le posizioni che presentano anomalie o irregolarità (incagli, sofferenze, revoche, etc.); Comprende l’ufficio Monitoraggio Garanzie. Nel mese di Marzo 2013 è stato costituito il Comitato Back Testing composto da: o Direttore Generale o Vice Direttore Generale o Responsabile Area Monitoraggio Garanzie o Responsabile Area Credito o Responsabile Area Commerciale o Referente Ufficio Controlli e Statistiche Il comitato, mediante l’analisi delle pratiche in stato problematico, rivisita le diverse fasi del processo istruttorio e delle valutazioni effettuate per ogni singola pratica, al fine di individuare ambiti di miglioramento futuro. In particolare gli elementi analizzati per ogni pratica sono i seguenti: o adeguatezza dell’impianto istruttorio; o adeguatezza \ coerenza del sistema di determinazione del Rating con la rischiosità rilevata; o criticità rilevanti; o coerenza con la rettifica disposta; o fattibilità ex post. 28 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 Il Comitato si riunisce almeno due volte al mese. Per ulteriori dettagli si rimanda al Regolamento Area Monitoraggio Garanzie (in allegato). Il documento descrive, inoltre, la nuova metodologia per la determinazione dei dubbi esiti adottato da Artigianfidi Lombardia nel corso del 2012. • Area Amministrazione La funzione Amministrazione con il compito di fornire alla Direzione Generale l’insieme delle informazioni necessarie per valutare puntualmente e a consuntivo l’andamento economico-finanziario e il funzionamento del sistema aziendale, ai fini di consentire la formulazione di opportuni piani di intervento e adeguate scelte in materia finanziaria e fiscale. Comprende i seguenti Uffici: o Contabilità: Si occupa di tutti gli aspetti relativi alla rilevazione degli accadimenti contabili. Definisce i bilanci annuali e periodici e tutta la documentazione integrativa necessaria. Presiede alle prescrizioni tributarie in termini di dichiarazioni e segnalazioni in genere. All’area sono assegnati anche i compiti di controllo di gestione al fine di produrre una puntuale reportistica; o Tesoreria e Finanza: Cura la collocazione efficiente delle risorse finanziarie disponibili (portafoglio di proprietà) e il reperimento dei mezzi finanziarie quando necessario; o Segnalazioni di Vigilanza: Si occupa della gestione delle segnalazioni periodiche verso Banca d’Italia; o Sistemi Informativi: Ha il compito di intrattenere i rapporti con l’Outsourcer informatico in merito a problematiche tecniche e funzionali. • Area Credito E’ l’Area che svolge compiti inerenti l’erogazione e la gestione della garanzia e di tutti i prodotti di Artigianfidi Lombardia, assicurando un adeguato livello di efficienza e di affidabilità nella gestione della valutazione del credito. Comprende i seguenti Uffici: o Back Office: ha il compito presidiare il processo di assunzione dei rischi connesso al rilascio delle garanzie, predisponendo l’analisi del merito creditizio delle imprese e approfondendo ogni situazione od episodio anomalo al fine di promuovere tempestivamente le misure più opportune in un'ottica di salvaguardia degli interessi e del rapporto con la clientela affidata. Sono affidati inoltre i compiti di verifica dell’iter procedurale svolto dal personale del front office, assicurando la corretta e completa raccolta dei dati e dei documenti a supporto, fornisce inoltre le valutazioni necessarie a supportare il processo decisionale e valutare la coerenza tra importi e forme tecniche; o Segreteria Fidi: Ha il compito di supportare i processi inerenti al rilascio di garanzia e alla predisposizione delle pratiche per gli Organi deliberanti. Dopo la fase di delibera si occupa della trasmissione delle pratiche agli istituti di credito. L’Area Credito è presidiata da un responsabile (Responsabile Area Credito) che coordina l’attività dell’Area. Pagina 29 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 • Area Commerciale L’Area Commerciale ha il compito di promuovere lo sviluppo delle attività dell’azienda, favorendo la crescita e l’ampliamento dei mercati di riferimento. In particolare si occupa dello sviluppo di nuovi contatti con istituti di credito ed imprese e del consolidamento dei rapporti esistenti. Comprende i seguenti uffici: o Front office: ha il compito di gestire le fasi di istruttoria delle richieste di concessione della garanzia a diretto contatto con il cliente. Raccoglie la documentazione necessaria alla valutazione della pratica ed effettua una analisi qualitativa dell’impresa da affidare. L’Area Commerciale è presidiata da un Responsabile Commerciale a cui fanno riferimento 4 Responsabili di area territoriale così suddivise: o Varese Legnano; o Como Sondrio; o Vigevano Lodi; o Mantova Crema Cremona. Pagina 30 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 CAPITOLO 3 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ARTIGIANFIDI LOMBARDIA 3.1 Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo di Artigianfidi Lombardia e la metodologia scelta per la definizione e l’aggiornamento dello stesso L’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato e di illecito amministrativo, è un atto di responsabilità sociale di AFL da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti: stakeholder, manager, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita dell’impresa. Preso atto di questi riferimenti e considerata la particolare attenzione che AFL pone alla conformità con quanto previsto a livello normativo, il CdA ha deliberato l’attuazione di un progetto finalizzato all’adozione di una specifico Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche il “Modello”) atto ad esentare la Società da eventuali responsabilità amministrative e coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento e con i principi già radicati nella propria cultura di governance. Il progetto è stato sviluppato nel 2012 sotto il coordinamento della Direzione Generale. Periodicamente il modello viene aggiornato in coerenza con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, con le modifiche di natura organizzativa relative all’assetto e alle funzioni aziendali con la supervisione dell’OdV e il contributo delle funzioni aziendali competenti per materia. AFL ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche il “Modello”) e coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento e con i principi già radicati nella propria cultura di Governance. Con l'introduzione del Modello 231 AFL si pone l'obiettivo di strutturare un sistema di elementi organizzativi e relative regole di funzionamento, attraverso l'individuazione delle "attività sensibili ex D. Lgs. 231" e la definizione di protocolli "idonei a prevenire i reati", volto a: rendere consapevoli tutte le persone facenti parte della struttura aziendale, sia di governo sia esecutiva, che eventuali comportamenti illeciti possono comportare sanzioni penali ed amministrative sia per il singolo che per l'azienda; garantire la correttezza dei comportamenti di AFL stessa e delle persone che la rappresentano, nel completo rispetto della normativa esterna ed interna; rafforzare meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la commissione di reati. Elementi fondamentali del Modello 231 di AFL sono: il sistema organizzativo – costituito dall’insieme organico di principi, regole, disposizioni, schemi Pagina 31 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 organizzativi relativi alla gestione ed al controllo dell’attività sociale e strumentali, tra l’altro, alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili – finalizzato alla prevenzione della commissione, o della tentata commissione, dei reati previsti dal D. Lgs. 231. Tali disposizioni possono essere scritte od orali, di applicazione generale o limitate a categorie di soggetti od individui, permanenti o temporanee. I Destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, si attengono pertanto: o alle disposizioni legislative e regolamentari, applicabili alla fattispecie; o alle previsioni dello Statuto sociale; o al Codice etico; o alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; o alla normativa interna. l’Organismo di Vigilanza, inteso come organo dell'ente a cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello avente i requisiti di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) D. Lgs. 231 e di curarne l'aggiornamento. 3.2 Il sistema organizzativo AFL ha da tempo definito e documentato il proprio sistema organizzativo ed i relativi meccanismi di funzionamento che vengono costantemente aggiornati per rispondere alle esigenze strategiche ed organizzative aziendali e per adeguarsi ai requisiti in materia di assetti organizzativi, procedure amministrative richiesti dalla normativa di vigilanza e di settore. I principali riferimenti documentali che regolano l'organizzazione interna sono: • lo Statuto: costituisce il documento fondamentale su cui è basato il sistema di governo societario e definisce lo scopo dell’azienda, la sede, l'oggetto sociale, il capitale sociale, nonché i compiti e le responsabilità dei Soggetti apicali; • la documentazione organizzativa aziendale: descrive la struttura organizzativa e i processi di lavoro aziendali; i principali documenti organizzativi aziendali sono rappresentati da: o Organigramma aziendale; o Il Codice Etico; o Regolamenti aziendali; o Processi aziendali; o il Sistema delle deleghe attribuite ai diversi Organi societari; o le Delibere del C.d.A.; o il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni, composto dalle policy, dalle Pagina 32 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 istruzione operative e dai documenti correlati (regolamento di gruppo); o il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro ex D. Lgs. 81/08 (regolamento di gruppo); o il Sistema di Gestione per la qualità composto dal Manuale della qualità, dalle procedure, dalle istruzioni operative e dai documenti correlati; Il corpo normativo e regolamentare aziendale risulta coerente e funzionale oltre che per le finalità per cui è stato sviluppato, anche alla prevenzione dei reati contemplati dal decreto. Tale normativa è disponibile sulla intranet aziendale e viene periodicamente aggiornata dalle funzioni indicate. In particolare, con riferimento ai requisiti dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/2001, si è proceduto a verificare la rispondenza del sistema organizzativo ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di detta norma. Inoltre il sistema dei controlli coinvolge, con ruoli e a livelli diversi, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, le funzioni di controllo interno, il management e tutto il personale e rappresenta un attributo imprescindibile dell’attività quotidiana della Società. E’ espressa volontà della Società che i protocolli previsti dal Decreto, ferma restando la loro finalità peculiare, vengano integrati nel più ampio sistema di controllo interno in essere presso la Società e che pertanto il sistema dei controlli interni esistente sia in grado, con gli eventuali adattamenti che si rendessero necessari, di essere utilizzato anche allo scopo di prevenire i reati contemplati dal Decreto. L’adozione del presente Modello 231 avviene nella convinzione che l’adozione e l’efficace attuazione del Modello non solo consentano alla Società di beneficiare dell’esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la sua corporate governance, limitando, anche, il rischio di comportamenti non a norma o che possano avere risvolti in termini di immagine ed economici. Scopo del Modello 231 è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventive e/o ex post) per la prevenzione e consapevole gestione del rischio di commissione dei reati, mediante l’individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione. Tali attività consentono di: • determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un comportamento, sanzionabile sul piano disciplinare e, qualora si configurasse come illecito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, passibile di sanzioni sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società; • ribadire che qualunque comportamento illecito è fortemente condannato dalla Società in quanto (anche nel caso in cui AFL fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società si attiene nell’espletamento della propria missione aziendale; • consentire a AFL, grazie a un’azione di monitoraggio sui processi/attività sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi. Pagina 33 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 3.3 Le attività sensibili (ex art. 6 comma 2 lettera a) La mappatura delle attività aziendali “a rischio reato” ex D.Lgs. 231/2001 consente, tra l’altro, di definire i comportamenti che devono essere rispettati nello svolgimento di tali attività, al fine di garantire un sistema di controlli interni idoneo a prevenire la commissione dei reati. Tali comportamenti devono essere adottati nell’ambito dei processi aziendali, particolarmente in quelli “sensibili”. Le regole comportamentali sono parte integrante del Codice Etico; le regole operative sono presenti nella regolamentazione interna di processo nonché rilevabili nelle prassi consolidate. Per ogni attività a potenziale rischio di commissione di reati sono state approfondite, da parte dei Responsabili delle strutture organizzative coinvolte, le possibili fattispecie di commissione dei reati individuati nello svolgimento delle attività sensibili, l’eventuale coinvolgimento di enti pubblici, la normativa di riferimento, esterna e interna, e le modalità operative in vigore, la presenza ed il livello di efficacia delle attività di controllo e delle altre contromisure organizzative, identificando altresì le eventuali opportunità di miglioramento. Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono presi come riferimento i seguenti principi di controllo: • segregazione dei compiti e delle attività: ovvero si è proceduto a verificare che l’esercizio delle attività sensibili viene realizzato in osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza; • esistenza di procedure formalizzate: ovvero si è proceduto a verificare che la Società adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell’attività sensibile in conformità alle prescrizioni del Modello; • esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate: ovvero si è proceduto a verificare che l’esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte; • tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi: ovvero si è proceduto a verificare che i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurino l’individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie. Le risultanze dell’analisi sono riepilogate in un database di supporto che costituisce il repository della attività sensibili di cui al decreto e riassunte nel documento “Analisi delle attività sensibili ex D.Lgs. 231/01 art. 6 comma 2 – Relazione di sintesi”. Tali evidenze, dopo l’analisi e l’approvazione da parte dell’Organismo di Vigilanza, sono validate dalla Direzione Generale, sottoposte periodicamente al Consiglio di Amministrazione e costituiscono punto di riferimento per le attività di integrazione/miglioramento dell’attuale assetto organizzativo e di controllo interno relativamente alle materie di cui al D.Lgs. 231/2001. Pagina 34 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 Con riferimento ai Soggetti apicali, particolarmente esposti ad alcune tipologie di reato per le specifiche responsabilità assegnate, il profilo di rischio del C.d.A., del Collegio Sindacale e della Direzione Generale è stato oggetto di una valutazione ai fini della identificazione delle aree di rischio e della sensibilizzazione di ciascun Soggetto Apicale circa la possibile commissione di reati nello svolgimento dei compiti affidati. 3.4 La formazione e l’attuazione del processo decisionale (ex art. 6 comma 2 lettera b) Le varie fasi del processo decisionale sono documentate e verificabili, i poteri e le deleghe sono stabiliti dal C.d.A. e resi noti alle strutture organizzative coinvolte. Nel corso dell’analisi effettuata ai fini del D.Lgs. 231/2001 è stato espressamente individuato per ogni attività sensibile il riferimento al corpo normativo aziendale, o le prassi in vigore, valutandone il grado di idoneità rispetto alla capacità di prevenzione dei comportamenti illeciti. In particolare le attività e le decisioni aziendali sono sottoposte a una serie di controlli, da parte del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, della Funzione di Internal Auditing e dai diversi controlli espletati da AFL. Pagina 35 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 CAPITOLO 4 L’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 4.1 ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE In attuazione di quanto previsto dall’art. 6 comma I lettera b) del Decreto, l’organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza e sull’aggiornamento del Modello, (di seguito denominato anche O.d.V.), deve essere interno all’ente e diverso dall’organo dirigente. In punto, Artigianfidi ha istituito con delibera del 25 marzo 2009 un Organismo di Vigilanza a composizione collegiale composto da 3 membri. Tale scelta è motivata dal fatto che le figure in esame sono state riconosciute come le più adeguate ad assumere il ruolo di membri dell’Organismo di Vigilanza, dati i requisiti di professionalità e continuità d’azione che si richiedono per tale Funzione, oltre al possesso di capacità specifiche in tema di attività ispettiva e di conoscenza della realtà aziendale e della normativa applicabile. Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l’OdV riporta direttamente ai vertici della Società (Consiglio d’Amministrazione) e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nell’espletamento delle proprie funzioni. Le attività poste in essere dall’OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o funzione aziendale, fermo restando che il Consiglio d’Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell’efficacia del Modello. Con apposita delibera, l’O.d.V. è stato dotato di mezzi finanziari (budget) e logistici adeguati per lo svolgimento in autonomia dell’attività e dell’esercizio delle funzioni. 4.2 Nomina sostituzione e revoca dell’Organismo di Vigilanza Nomina, sostituzione e revoca dell’Organismo di Vigilanza vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione. La nomina quale componente dell’Organismo di Vigilanza è condizionata dalla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché dall’assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andrebbero a svolgere. Con l’accettazione della carica si riconosce implicitamente l’insussistenza dei motivi di ineleggibilità di seguito indicati: • conflitti di interesse, anche potenziali, con Artigianfidi tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’Organismo di Vigilanza; • funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza ovvero all’instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali; • rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla Pagina 36 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza ovvero all’instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo, ovvero rapporto di pubblico impiego o di consulenza, nei tre anni precedenti alla nomina, presso enti pubblici; • sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. “patteggiamento”), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale; • condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. La revoca dei poteri propri dell’Organismo di Vigilanza e l’attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un’apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. A tale proposito, per “giusta causa” di revoca potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo: • la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina; • il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità; • una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico o il mancato esercizio delle funzioni; • l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), ovvero una violazione del Modello che abbia causato una sanzione a carico della Società o l’apertura di un procedimento per uno dei reati previsti dal Decreto; • l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno di AFL incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri dell’Organismo di Vigilanza. In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell’Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo ad interim. L’O.d.V., nello svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi ove necessario di personale sia interno che esterno sotto la sua diretta sorveglianza. 4.3 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza All’O.d.V. è affidato il compito di: • vigilare sull’osservanza delle prescrizioni contenute del Modello da parte dei Destinatari; • vigilare sull’efficacia del Modello in relazione alla organizzazione della Società ed all’effettiva Pagina 37 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 capacità di prevenire la commissione dei reati; • proporre all’organo dirigente modifiche e/o aggiornamenti del Modello, ove si riscontrassero esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni organizzative e/o normative e comunque nei casi di: - significative violazioni delle prescrizioni del Modello; - significative modificazioni dell’assetto interno di Artigianfidi e/o delle modalità di svolgimento delle attività; - rilevanti modifiche normative. L’OdV, in particolare, deve operare: • ex-ante (adoperandosi ad esempio per la formazione e l’informazione del personale); • continuativamente (attraverso l’attività di monitoraggio, di vigilanza, di revisione e di aggiornamento); • ex-post (analizzando cause, circostanze che abbiano portato alla violazione delle prescrizioni del Modello o alla commissione del reato). Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all’OdV sono affidati i seguenti compiti e poteri: • verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio, al fine di garantire l’adeguamento ai mutamenti dell’attività e/o della struttura aziendale; • raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al Modello; • verificare periodicamente l’effettiva applicazione della normativa interna (procedure aziendali di controllo) nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia; • verificare l’adozione degli interventi a soluzione delle criticità in termini di sistemi di controllo interno; • effettuare periodicamente verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell’ambito dei Processi Sensibili; • condurre indagini interne e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello; • monitorare l’adeguatezza del sistema disciplinare previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello; • coordinarsi con le altre funzioni aziendali, nonché con gli altri organi di controllo (in primis il Collegio Sindacale), anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l’individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all’attuazione del Modello; • coordinarsi e cooperare con i soggetti responsabili della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori al fine di garantire che il sistema di controllo, ai sensi del Decreto, sia integrato con il sistema di controllo predisposto, in conformità delle normative speciali per la sicurezza sui luoghi di lavoro; • coordinarsi con i responsabili delle funzioni aziendali al fine di promuovere iniziative per la diffusione Pagina 38 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 della conoscenza (anche in riferimento nello specifico all’organizzazione di corsi di formazione) e della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti; • effettuare verifiche periodiche sul contenuto e sulla qualità dei programmi di formazione; • proporre al Consiglio di Amministrazione i criteri di valutazione per l’identificazione delle Operazioni Sensibili. 4.4 Flussi informativi nei confronti degli organi di AFL L’O.d.V. riferisce della propria attività: • su base continuativa, direttamente al Direttore Generale; • su base semestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Inoltre, annualmente, l’O.d.V. prepara un rapporto scritto sulla sua attività per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale. Il rapporto avrà ad oggetto: • l’attività svolta dall’O.d.V.; • le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni ad Artigianfidi, sia in termini di efficacia del Modello. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l’O.d.V., il quale a sua volta può chiedere in qualsiasi momento di essere sentito dai suddetti organi. Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall’O.d.V. 4.5 Flussi informativi nei confronti dell’O.d.V. L’OdV deve avere la possibilità di accedere ad ogni tipo di informazione utile, al fine dello svolgimento della sua attività. Ne deriva di converso l’obbligo per l’OdV di mantenere segrete tutte le informazioni acquisite. Nello specifico, tutti i Destinatari dovranno tempestivamente segnalare all’OdV casi di violazione, anche presunte, del Modello. L’O.d.V. deve essere informato dai Destinatari del Modello, pena le sanzioni del Capitolo 7, di elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni (Informazioni) e di segnalazioni sulle violazioni (anche solo presunte) delle prescrizioni contenute nel Modello (Segnalazioni). Le Informazioni e le Segnalazioni vanno inviate all’O.d.V. in forma scritta alla mail [email protected]. Pagina 39 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 4.6 Segnalazioni da parte di soggetti di AFL o da parte di terzi Le Segnalazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all’attività della Società o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa. Tali Segnalazioni dovranno essere sufficientemente precise e circostanziate e riconducibili ad un definito evento o area; si precisa che tali Segnalazioni potranno riguardare qualsiasi ambito aziendale rilevante ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 231/2001 e del Modello vigente, ivi incluse le violazioni del Modello rilevanti ai fini della sicurezza e salute sul lavoro. Le Informazioni riguardano notizie utili per l’attività dell’O.d.V. (quali a titolo esemplificativo criticità o anomalie riscontrare nell’attuazione del Modello, notizie relative a mutamenti nell’organizzazione aziendale). Al fine di agevolare l’accesso da parte dell’OdV al maggior numero possibile di informazioni, la Società garantisce la tutela di qualunque segnalante contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. L’OdV valuterà le Segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità, provvedendo ad indagare anche ascoltando l’autore della Segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell’eventuale autonoma decisione di non procedere e dandone comunque comunicazione al Consiglio di Amministrazione nell’ambito del processo di reporting. Ogni informazione e segnalazione ricevuta è conservata a cura dell’O.d.V. in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni. L’O.d.V. cura la conservazione dei verbali delle proprie riunioni e di ogni altra documentazione relativa a controlli e rilevante per la propria attività. 4.7 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali Oltre alle Segnalazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all’O.d.V. le Informazioni concernenti: • i provvedimenti e/o notizie provenienti dalla Magistratura, da organi di polizia giudiziaria o a qualsiasi altra autorità, relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la Società per i reati previsti dal Decreto; • le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto; • le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; • le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti); • le commissioni di inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto; Pagina 40 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 • aggiornamenti del sistema dei poteri (deleghe e procure) (ivi incluso il sistema di poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul lavoro); • report semestrale delle gare pubbliche, bandi e convenzioni con Enti Pubblici cui Artigianfidi ha partecipato; • le informazioni dalle quali possano emergere eventi con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto e del Modello. • le notizie relative a cambiamenti dell’assetto organizzativo; • le notizie relative a cambiamenti organizzativi dei ruoli chiave in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (es.: cambiamenti in merito a ruoli, compiti e soggetti delegati alla tutela dei lavoratori); • modifiche al sistema normativo in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; • le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società; • qualsiasi incarico conferito o che si intende conferire alla società di revisione o a società ad esse collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio o il controllo contabile; • copia dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Pagina 41 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 CAPITOLO 5 SISTEMA DISCIPLINARE 5.1 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO Un aspetto essenziale per l’efficace attuazione del Modello è quello di predisporre un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio contro la violazione delle regole di condotta delineate dal Modello stesso per prevenire i reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b) ed il Codice Etico. L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’effettiva commissione di un reato e, quindi, dal sorgere e dall’esito di un eventuale procedimento penale. Esse, infatti, nascono dall’esigenza della Società di dotarsi e dare applicazione ad una corretta modalità di comportamento. Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza rendono non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile, ritardare l’irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell’esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all’Autorità Giudiziaria. 5.2 Violazioni del Modello Costituiscono violazioni del Modello: • comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto; • comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione; • comportamenti non conformi alle procedure richiamate nel Modello, e al Codice Etico della Società; • comportamenti non conformi alle disposizioni previste nel Modello o richiamate dal Modello e, in particolare: - in relazione al rischio di commissione di un reato nei confronti della Pubblica Amministrazione, i comportamenti in violazione, dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi della Parte Speciale A; - in relazione al rischio di commissione di un reato societario, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi della Parte Speciale B; - in relazione al rischio di commissione di un reato di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro beni utilità di provenienza illecita, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi della Parte Speciale C; - in relazione al rischio di violazione delle norme stabilite in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro da cui possa derivare l’evento di infortunio o della malattia professionale comportanti il reato di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei paragrafi delle Parti Speciale D; Pagina 42 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 - in relazione al rischio di commissione di un reato di criminalità informatica i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei della Parti Speciale E; - comportamento non collaborativo nei confronti dell’OdV, consistente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta, nel mancato rispetto delle direttive generali e specifiche rivolte dall’OdV, al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l’assolvimento dei propri compiti, nella mancata partecipazione senza giustificato motivo alle visite ispettive programmate dall’OdV, nella mancata partecipazione agli incontri di formazione. La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze: • la presenza e l’intensità dell’elemento intenzionale; • la presenza e intensità della condotta negligente, imprudente, imperita; • la presenza e intensità della condotta recidiva; • l’entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società; 5.3 • la prevedibilità delle conseguenze; • i tempi e i modi della violazione; • le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo. Soggetti Sono soggetti al sistema sanzionatorio di cui al presente Modello, tutti i lavoratori dipendenti, gli amministratori, i collaboratori di AFL nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con essa. Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, di cui al presente Capitolo, tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede. L’Organismo di Vigilanza cura che venga data informazione a tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con AFL, circa l’esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio. 5.4 Sanzioni nei confronti dei dipendenti La possibilità per il datore di lavoro di esercitare il potere disciplinare è regolata nelle disposizioni di cui all’art. 2103, 2106 e 2118 del Codice Civile, - nell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori - L. 300/70 -, nella L. n. 604/66 in materia di licenziamenti individuali, nonché nei Contratti collettivi di lavoro e nell’art. 2119 del Codice che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa. Le disposizioni del Modello organizzativo 231 e del Codice Etico sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Dipendenti (impiegati e quadri) di Artigianfidi. Pagina 43 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 Il mancato rispetto del Codice Etico e delle misure indicate nel modello organizzativo costituisce di per sé inadempimento da parte del lavoratore (illecito disciplinare) che, come tale, è passibile di sanzione disciplinare. La previsione e l’applicazione delle sanzioni deve essere graduata in ragione della violazione connessa. La gradualità della sanzione può estendersi nell’ambito della tipologia di sanzioni previste dai contratti collettivi, che attualmente sono: 1) Biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi; 2) Biasimo inflitto per iscritto, nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente; 3) Multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione; 4) Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni; 5) Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di impiegati e quadri, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili. Il sistema disciplinare di Artigianfidi è quindi costituito dalle norme del codice civile e dalle norme pattizie di cui al predetto CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati secondo il rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità. L’irrogazione di una sanzione disciplinare per violazione del Modello deve essere preventivamente comunicata all’Organismo di Vigilanza. All’Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo. 5.5 Sanzioni nei confronti di collaboratori esterni Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni ad AFL, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto a carico di AFL. L’Organismo di Vigilanza verifica che nella modulistica contrattuale siano inserite le clausole di cui al presente punto. Pagina 44 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 5.6 Sanzioni nei confronti degli amministratori In caso di violazioni da parte di uno degli Amministratori, ivi compresa la violazione dell’obbligo di vigilare sull’attività dei sottoposti, l’Organismo di Vigilanza informa per iscritto l’intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione valuterà la situazione e adotterà i provvedimenti opportuni, nel rispetto della normativa vigente. Nei casi più gravi, potrà proporre la revoca dalla carica. 5.7 Sanzioni nei confronti dei Sindaci In caso di violazioni da parte di un membro (effettivo e/o supplente) del Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione valuterà la situazione e adotterà i provvedimenti opportuni, nel rispetto della normativa vigente. Nei casi più gravi, potrà proporre la revoca dalla carica. Pagina 45 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 CAPITOLO 6 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 6.1 Premessa AFL, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all’interno e all’esterno della propria organizzazione. In particolare, obiettivo di AFL è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi di AFL in forza di rapporti contrattuali. L’attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti. L’attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall’Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di “promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei contenuti del Modello” e di “promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull’attività dell’azienda e sulle norme comportamentali”. 6.2 Dipendenti e componenti degli Organi sociali Ogni dipendente è tenuto a: • acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello; • conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; • contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all’efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso. Al fine di garantire un’efficace e razionale attività di comunicazione, AFL promuove e agevola la conoscenza dei contenuti del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello (Documento descrittivo del Modello, Codice Etico, informazioni sulle strutture organizzative della Società, sulle attività e sulle procedure aziendali) anche direttamente sull’Intranet aziendale. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare ad una specifica attività formativa. Ai nuovi dipendenti verrà consegnata, all’atto dell’assunzione, copia del Documento descrittivo del Modello e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello ivi descritti. Pagina 46 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 Ai componenti degli Organi sociali di AFL saranno applicate le medesime modalità di diffusione del Modello previste per i dipendenti. Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo. 6.3 Altri destinatari L’attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con AFL rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: partner commerciali, consulenti, procacciatori d’affari e altri collaboratori autonomi). A tal fine, ai soggetti terzi più significativi AFL fornirà il Modello o un estratto dello stesso ed una copia del Codice Etico (o alternativamente sono rilasciate istruzioni su come trovare il Modello pubblicato sul sito ufficiale della Società). AFL, tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l’opportunità di comunicare i contenuti del Modello stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo, e più in generale al mercato. Pagina 47 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 CAPITOLO 7 CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 7.1 Aggiornamento del Modello In conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, all’Organismo di Vigilanza è affidato il compito di curare l’aggiornamento del Modello. A tal fine l’Organismo di Vigilanza, anche avvalendosi del supporto delle funzioni aziendali preposte al monitoraggio delle innovazioni normative e delle modifiche organizzative, identifica e segnala al Consiglio di Amministrazione l’esigenza di procedere all’aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi. Il Consiglio di Amministrazione valuta l’esigenza di aggiornamento del Modello segnalata dall’Organismo di Vigilanza e delibera in merito all’aggiornamento dello stesso in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: • modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli Enti e significative innovazioni nell’interpretazione delle disposizioni in materia; • identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all’avvio di nuove attività d’impresa, modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa; • emanazione e modifica di linee guida da parte di ABI e Confindustria comunicate al Ministero di Grazia e Giustizia, ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201; • commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell’Ente da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni dello stesso; • riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull’efficacia del medesimo. Contestualmente all’assunzione delle proprie delibere attinenti allo svolgimento di attività di aggiornamento del Modello, il Consiglio di Amministrazione identifica le funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi della realizzazione e attuazione dei predetti interventi di aggiornamento e le correlate modalità degli stessi, autorizzando l’avvio di un apposito progetto. Le funzioni incaricate realizzano gli interventi deliberati secondo le istruzioni ricevute e, previa informativa all’Organismo di Vigilanza, sottopongono all’approvazione del Consiglio di Amministrazione le proposte di aggiornamento del Modello scaturenti dagli esiti del relativo progetto. Il Consiglio di Amministrazione approva gli esiti del progetto, dispone l’aggiornamento del Modello ed identifica le funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi dell’attuazione delle modifiche/integrazioni derivanti dagli esiti del progetto medesimo e della diffusione dei relativi contenuti all’interno e all’esterno Pagina 48 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 della Società. L’approvazione dell’aggiornamento del Modello viene immediatamente comunicata all’Organismo di Vigilanza che, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati. L’Organismo di Vigilanza provvede, mediante apposita relazione, ad informare il CdA sull’esito dell’attività di vigilanza intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l’aggiornamento del Modello. Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza annuale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione. Pagina 49 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 PARTE SPECIALE Pagina 50 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti nella Parte Generale. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Artigianfidi – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di: a) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Artigianfidi, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello; b) fornire al O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate. Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e nelle procedure operative interne. Pagina 51 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 PARTE SPECIALE “A” REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (articoli 24 e 25 del Decreto) A.1 TIPOLOGIA DEI REATI Per quanto concerne la presente Parte Speciale “A”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, ed indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto (di seguito i Reati nei rapporti con la P.A.). Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità (la condotta, infatti, consiste nell’avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.) Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all’art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest’ultima disposizione. Concussione (art. 317 cod. pen.) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di un pubblico ufficiale, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Questo reato è suscettibile di un’applicazione meramente residuale nell’ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell’ipotesi in cui un Pagina 52 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 Esponente Aziendale di una Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società o possa ravvisarsi un interesse della stessa). Corruzione per l’esercizio della funzione o contrario ai doveri d’ufficio (artt.318-319 cod. pen.) L’ipotesi di reato, di cui all’art. 318 cod. pen., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa. L’ipotesi di reato, di cui all’art. 319 cod. pen., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta le promessa. La condotta del pubblico ufficiale potrà quindi estrinsecarsi nel compimento sia di un atto dovuto (ad esempio: velocizzazione di una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di denaro al fine di garantire l’aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario). Tale fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per una Società che non necessariamente deve essere parte del procedimento. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Questa ipotesi di reato prevede la punibilità anche per chi dà o promette denaro o altra utilità. Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata. Truffa (art. 640 cod. pen.) Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno. La pena è aggravata nell'ipotesi in cui il reato sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico. Pagina 53 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-bis cod. pen.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici. Frode informatica (art. 640-ter cod. pen.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente. A.2 AREE DI RISCHIO In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di attività di Artigianfidi nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01 (di seguito le “Aree a Rischio”), sono riportati dettagliatamente nel database di supporto e nel documento di analisi dei rischi che sono parte integrante della documentazione 231. A.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO La presente Parte Speciale prevede per i Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Artigianfidi nell’ambito dell’espletamento delle attività considerate a rischio, l’espresso divieto di: • porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto, con particolare riferimento, senza limitazione, ai reati di corruzione (per l’esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d’ufficio) e di istigazione alla corruzione, che si realizzano attraverso l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità agli interlocutori dell’ente che indìce il bando per ottenere, indebitamente, l’aggiudicazione di fondi o l’accelerazione indebita di un atto dovuto, Pagina 54 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 ovvero nel caso di presentazione di documentazione, l’allegazione di fatti volutamente falsi e/o lacunosi per ottenere l’aggiudicazione di bandi. • porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo. In particolare è fatto divieto di: • effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; • distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi di Artigianfidi; • accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, promesse di assunzioni o consulenze dirette o di prossimi congiunti) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, finalizzate comunque ad ottenere illeciti vantaggi; • riconoscere compensi in favore di consulenti e collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o che, addirittura, non corrispondano ad alcuna prestazione; • ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura da pubblici funzionari ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle c.d. “regalie d’uso” è tenuto a darne immediata comunicazione all’O.d.V.; • assumere personale e/o attribuire incarichi (ad es. di consulenza) nei casi in cui l’assunzione o l’incarico siano (o possano apparire) finalizzati allo scambio di favori con soggetti pubblici; • presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali e/o esteri al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura; • destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati; • effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito; Ai fini dell’attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate: • la gestione dei Processi Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti; i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione devono essere dunque gestiti esclusivamente da persone opportunamente identificate e, se necessario, dotate di idonei poteri e deleghe; • tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società devono godere di un’autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa (consistente in un’apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in appositi contratti); • tutti i dipendenti di Artigianfidi dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società; Pagina 55 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 • i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono avvenire nell’assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, nonché dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico, in qualunque fase di gestione del rapporto; • coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i soggetti che operano con la Pubblica Amministrazione, devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l’attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità; • tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti (ad esempio in occasione di partecipazione a gare pubbliche) devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza; • in particolare le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o esteri per: o conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura, o rilascio di autorizzazioni, licenze, etc., o verifiche, ispezioni o sopralluoghi di varia natura, devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri; • nessun tipo di pagamento non adeguatamente documentato ed autorizzato può esser effettuato; • nessuna riduzione del credito o passaggio a perdita (con particolare riferimento a partite aperte nei confronti della Pubblica Amministrazione) possono essere effettuati se non adeguatamente documentati ed autorizzati dal Direttore Generale; • al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell’archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta, anche in via telematica o elettronica, nonché degli accordi/convenzioni/contratti definitivi, nell’ambito delle attività proprie di ciascun Processo Sensibile; • le modalità di documentazione delle attività e dei controlli relativi ai Processi Sensibili e le modalità di archiviazione dei documenti prodotti sono definiti sulla base di regole formalizzate finalizzate a garantirne l’evidenza e la tracciabilità; • in particolare è fatto obbligo di registrare e documentare i rapporti tra le singole funzioni aziendali e i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio. Detta documentazione può essere oggetto di verifica da parte dei responsabili delle funzioni aziendali cui il soggetto appartiene e in ogni caso deve essere comunicata da questi ultimi all’OdV. L’OdV dovrà essere inoltre informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell’ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione; • tutti i Dipendenti di Artigianfidi sono tenuti a rispettare le policy e procedure applicabili alle attività svolte nell’ambito dei Processi Sensibili e richiamate nello specifico, con riferimento ai singoli Processi Sensibili nel successivo paragrafo A.4; • i responsabili delle funzioni organizzative della Società coinvolti nei processi in esame devono garantire il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei terzi incaricati sui Pagina 56 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 contenuti del Modello e sulla normativa esterna di riferimento per lo svolgimento delle gare con la Pubblica Amministrazione; • eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell’eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all’interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all’attenzione del superiore gerarchico e/o dell’OdV. Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo Fornitori, Appaltatori, Consulenti esterni e/o Collaboratori, nell’ambito dei Processi Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le seguenti regole: • la scelta dei Fornitori, Appaltatori, Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista/collaboratore e l’assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità; • gli incarichi conferiti ai Fornitori, ai Consulenti esterni, alle unità/strutture della Società coinvolte nell'erogazione di servizi infragruppo, agli Appaltatori, ai collaboratori a diverso titolo coinvolti nei processi sensibili devono essere redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali deliverable attestanti l’attività svolta (nel caso in cui la prestazione lo preveda); • i contratti con soggetti terzi devono prevedere l’inserimento sistematico di una clausola che preveda la risoluzione del contratto stipulato con la Società, in relazione alla quale il soggetto terzo dichiara di conoscere il Modello e di impegnarsi secondo le previsioni stabilite nella clausola stessa; • i Fornitori, Appaltatori, Consulenti esterni e/o Collaboratori e le unità/strutture delle Società coinvolte nell'erogazione di servizi infragruppo, dovranno prendere visione del Modello, del Codice Etico ed impegnarsi a rispettarne le previsioni, secondo quanto stabilito in specifiche clausole, inserite nel/aggiunte al contratto stipulato tra gli stessi e la Società, che prevedono, in ipotesi di violazione di tali previsioni, la risoluzione del suddetto contratto; • tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti (ad esempio in occasione di partecipazione a gare pubbliche) devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza; • l’attività prestata dai Fornitori, dagli Appaltatori, dai Consulenti esterni e/o Collaboratori e dalle unità/strutture delle Società coinvolte nell'erogazione di servizi, nell’ambito dei processi sensibili, deve essere debitamente documentata e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi corrispettivi, attestare per iscritto l’effettività della prestazione; • la corresponsione dei corrispettivi ai Fornitori, agli Appaltatori, ai Consulenti esterni e/o Collaboratori e alle unità/strutture dell’Associazione coinvolte nell'erogazione di servizi infragruppo deve avvenire sulla base di una elencazione analitica delle attività svolte, che permetta di valutare la conformità dei corrispettivi al valore della prestazione resa e deve essere realizzata secondo le procedure di pagamento vigenti. Pagina 57 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 PARTE SPECIALE “B” I REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto) B. 1 TIPOLOGIA DEI REATI Per quanto concerne la presente Parte Speciale “B”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all’art. 25-ter del Decreto (di seguito i “Reati societari”), raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in 5 tipologie differenti. Obiettivo della Parte Speciale B è quello di indicare i comportamenti che Artigianfidi intende porre in essere onde evitare di incorrere nei reati societari previsti dal Decreto. 1. FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.) False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.) L’ipotesi di reato di cui all’art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nell’intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. L’ipotesi di reato di cui all’art. 2622 cod. civ. si configura nel caso in cui, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nell’intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. In entrambi i casi la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Pagina 58 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 Si precisa che: • le informazioni false od omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; • la responsabilità sussiste anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. In entrambi i casi i soggetti attivi dei reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. 2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.) Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all’art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un’attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.) Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all’art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un’attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.) Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell’ipotesi in cui le Pagina 59 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.) Tale ipotesi di reato consiste nell’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.) Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.) Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori. 3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.) Tale ipotesi di reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. Le sanzioni sono maggiorate qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. L’illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori. Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 cod. civ.) Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso a “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa. Pagina 60 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 4. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.) Si tratta di un’ipotesi di reato che può essere realizzato con due condotte distinte: - la prima si realizza (i) attraverso l’esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l’occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; - la seconda si realizza con il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, il direttore generale, il direttore amministrativo, i sindaci ed i liquidatori. 5. CORRUZIONE TRA PRIVATI Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.) “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3.Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. 4.Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.” La punibilità, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è riconosciuta esclusivamente per la società “corruttrice”, ovvero la società ove operi il soggetto apicale o sottoposto a direzione e vigilanza dello stesso, che abbia dato o promesso denaro o altra utilità ad un amministratore, direttore generale, dirigente preposto, liquidatore o persona sottoposta a direzione e vigilanza di uno degli stessi di una società terza, al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione del proprio business. L’art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis) del D.Lgs. 231/2001, così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012 n. Pagina 61 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 190, limita infatti le ipotesi di responsabilità amministrativa dell’ente ai casi di corruzione tra privati previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile. Nessuna forma di responsabilità è, dunque, prevista ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per la società corrotta ove operi l’amministratore, il direttore generale o il liquidatore o la persona sottoposta a direzione e vigilanza di uno degli stessi, che, venendo meno agli obblighi inerenti il proprio ufficio o ai doveri di fedeltà, accetti un qualsiasi vantaggio personale, in termini di denaro o altra utilità. Tale esclusione si giustifica sulla base del fatto che, secondo l’art. 2635 c.c., la fattispecie di reato si perfeziona a condizione che, con l’accettazione di denaro o altra utilità, i soggetti “corrotti” cagionino un nocumento alla società presso la quale operano. B. 2 AREE DI RISCHIO In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di attività di Artigianfidi nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01 (di seguito le “Aree a Rischio”), sono riportati dettagliatamente nel database di supporto e nel documento di analisi dei rischi che sono parte integrante della documentazione 231. B. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Artigianfidi nell’ambito dell’espletamento delle attività relative alle Aree a Rischio, l’espresso divieto di: • porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto); • porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; • porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di qualsiasi forma di corruzione, anche nei confronti di personale di imprese private. • porre in essere attività non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico o comunque con le policy e le procedure aziendali. All’uopo, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di tenere i seguenti comportamenti/effettuare le seguenti operazioni: • impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo, proprie del Collegio Sindacale; • determinare o influenzare illecitamente le delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare; Pagina 62 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 • restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; • ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; • effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori; • formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione; • offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità a un privato (Corruzione Attiva); • accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da chiunque (Corruzione Passiva); • promettere beni e altre utilità alterando il regolare svolgimento di trattative relative a contratti. In particolare, la presente parte Speciale prevede l’espresso obbligo a carico dei Destinatari: • di tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio (bilancio civilistico, bilancio gestionale, bilanci mensili) e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi (per quanto in loro diritto) un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica di Artigianfidi, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi; • di osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Artigianfidi, e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è vietato: a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale; b) determinare o influenzare illecitamente le delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare; • di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del patrimonio sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne, che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; • ad attenersi, nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell’informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli; Pagina 63 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 • di comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse del pubblico degli investitori e del mercato; • attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società; • a rispettare le procedure e le policy aziendali applicabili alle attività svolte nell’ambito dei processi sensibili; • rispettare gli impegni cui la Società si è volontariamente vincolata anche attraverso la formalizzazione del proprio Codice Etico. Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di: a) rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione del bilancio o delle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Artigianfidi; b) omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; c) porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare “fondi neri” o “contabilità parallele”, anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dagli artt. 2621 e 2622 c.c. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell’informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge. Analoga correttezza è richiesta agli amministratori, ai sindaci, agli eventuali direttori generali, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete; d) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all’attività di controllo da parte del Collegio Sindacale e dei revisori. Per quanto riguarda invece la gestione societaria, è fatto divieto di: • ripartire utili o acconti su utili destinati per legge a riserva; • effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni in violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori; • procedere a aumenti o riduzioni fittizie di capitale; • influenzare illecitamente l’assemblea per procurarsi indebiti vantaggi; dare o promettere utilità a amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati, per ottenere il compimento o l’omissione di atti. Pagina 64 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo B.2), i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del O.d.V. 1. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio e delle altre relazioni e comunicazioni sociali in genere, gestione delle incombenze societarie L’attività realizzata per lo svolgimento dell’attività sensibile sopra elencata al punto 1, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti regole di condotta: 1) prevedere l’obbligo, per ciascun soggetto coinvolto nell’elaborazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali, di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza dei dati e delle informazioni che vanno inserite a bilancio; 2) ai Destinatari è vietato porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare “fondi neri” o “contabilità parallele”, anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dagli artt. 2621 e 2622 c.c.; 3) i Destinatari coinvolti nel processi di stima delle poste valutative contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio (e comunque in generale la documentazione economico-finanziaria) deve inoltre essere completo sotto il profilo dell’informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle Istruzioni di Vigilanza; 4) i Destinatari devono osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Artigianfidi, e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare; 5) mettere tempestivamente a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione la bozza del bilancio per le opportune osservazioni; 6) esporre con chiarezza e completezza i parametri di valutazioni seguiti; 7) prevedere almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra il Collegio Sindacale e l’O.d.V., da tenersi prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l’approvazione del bilancio; 8) trasmettere al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, tutti i documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge; 9) mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei revisori tutta la documentazione sulla gestione della Società di cui i due organismi necessitano per le verifiche di competenza; 10) è garantito il principio di segregazione dei compiti dal coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dal processo (alimentazione del sistema contabile, definizione delle poste soggette a valutazioni estimative, elaborazione della bozza di bilancio, Pagina 65 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 disamina e approvazione della bozza di bilancio, trasmissione del bilancio approvato, ecc..) ed, in particolare: • il soggetto che effettua le registrazioni contabili periodiche e predispone le stime e valutazioni deve essere diverso dal soggetto che imposta e coordina le attività e che controlla la correttezza e completezza dei documenti contabili e delle poste di bilancio; • i soggetti che effettuano le operazioni relative alle chiusure contabili e il soggetto che coordina e controlla suddette attività sono diversi dai soggetti che approva il bilancio; 11) il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società è garantito dalla completa tracciabilità di ogni operazione contabile sia tramite sistema informatico sia tramite supporto cartaceo; 12) le scritture di rettifica effettuate dalle singole funzioni secondo l’area di propria competenza sono supportate da adeguata documentazione dalla quale sia possibile desumere i criteri adottati ed, analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli; 13) la documentazione di supporto alla stesura del bilancio è archiviata presso la funzione Amministrazione; 14) è prevista l’esistenza di controlli preventivi/verifiche ex post in grado di assicurare che il processo in esame sia svolto in coerenza con il presente Modello, con le procedure e le leggi vigenti e con gli altri obiettivi della Società. In particolare si segnalano i seguenti controlli: • verifiche, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantirne la quadratura con i rispettivi partitari; • verifica, con periodicità prestabilita, di tutti i saldi dei conti lavorazione, transitori e similari, per assicurare che le funzioni interessate che hanno alimentato la contabilità eseguano le necessarie scritture nei conti appropriati; • analisi degli scostamenti, attraverso il confronto tra i dati contabili esposti nel periodo corrente e quelli relativi a periodi precedenti; • controllo di merito in sede di accensione di nuovi conti ed aggiornamento del piano dei conti; • quadratura della versione definitiva del bilancio (e documentazione correlata, anche con riferimento alle situazioni infrannuali) con i dati contabili; 15) protezione adeguata dei sistemi IT utilizzati nel processo in esame, in particolare l’accesso al sistema contabile e al sistema bancario è limitato ai soggetti autorizzati. 2. Gestione dei rapporti con la società di revisione e il collegio sindacale Nella gestione dei rapporti con la società di revisione, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni: 1) identificazione del personale all’interno della Direzione Amministrativa di Artigianfidi, preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione; 2) possibilità per il responsabile della società di revisione di prendere contatto con l’O.d.V. per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate; Pagina 66 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 3) la tracciabilità dei rapporti intervenuti con il collegio sindacale e della società di revisione, è garantita dalla preparazione e conservazione di apposita documentazione (cartacea) scritta a supporto e/o da verbali predisposti da detti soggetti in occasione delle verifiche di loro competenza. 3. Predisposizione e divulgazione verso l’esterno di dati o notizie (ulteriori rispetto a quelli sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di cui al punto 1) relativi comunque a Artigianfidi Nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l’esterno di notizie o dati riguardanti Artigianfidi, è fatto divieto agli esponenti aziendali di effettuare operazioni, anche per interposta persona, nell'interesse proprio o di terzi: I. che costituiscono abuso di informazioni privilegiate o manipolazioni di mercato; II. che implicano l'abuso di informazioni o la divulgazione scorretta di informazioni confidenziali. 4. Predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Banca d’Italia, ecc.) Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse, occorrerà porre particolare attenzione al rispetto: • delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità; • degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti alle predette Autorità (es.: bilanci ecc..); • degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi. Inoltre Artigianfidi adotta procedure per la gestione e il controllo delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza. Le procedure da osservare per garantire il rispetto di quanto sopra dovranno essere conformi ai seguenti criteri: 1) dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore; 2) dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto 1, con particolare riferimento all’individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all’elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste; 3) dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell’acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti; Pagina 67 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 4) il responsabile incaricato di cui al precedente punto 3. provvederà a stendere un’apposita informativa sull’indagine avviata dall’autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell’indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata al O.d.V. nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata. 5. Corruzione tra privati Artigianfidi proibisce la corruzione senza alcuna eccezione, nei confronti di qualsiasi soggetto pubblico o privato. Nel presente dettaglio Artigiafidi vieta di: • offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità a un privato (Corruzione Attiva); • accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da chiunque (Corruzione Passiva); • quando l’intenzione sia: - indurre un privato, a svolgere qualsiasi attività associata a un business o ricompensarlo per averla svolta; - influenzare o compensare un privato per un atto del suo ufficio; - ottenere, assicurarsi o mantenere un business o un ingiusto vantaggio in relazione alle attività d’impresa; - in ogni caso, violare le leggi applicabili. La condotta proibita include l’offerta a, o la ricezione da parte del personale di Artigiafidi (corruzione diretta) o da parte di chiunque agisca per conto della stessa (corruzione indiretta) di un vantaggio economico o altra utilità in relazione alle attività d’impresa. Il presente divieto non è limitato ai soli pagamenti in contanti, e include, a fini corruttivi: • omaggi; • spese di attenzione verso terzi, pasti e trasporti; • contributi in natura, come ad esempio le sponsorizzazioni; • attività commerciali, posti di lavoro o opportunità di investimento; • informazioni riservate che potrebbero essere usate per commerciare in titoli e prodotti regolati; • sconti o crediti personali; • assistenza o supporto ai familiari; • altri vantaggi o altre utilità. Inoltre, in conformità allo standard generale di trasparenza “Segregazione delle attività”, il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con controparti esterne pubbliche o private, non può da solo e liberamente: I. stipulare contratti con le predette controparti; II. accedere a risorse finanziarie; Pagina 68 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 III. stipulare contratti di consulenza, prestazioni professionali, intermediazione; IV. concedere utilità (regali, benefici, ecc.); V. assumere personale. Pagina 69 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 PARTE SPECIALE “C” REATI IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (art. 25-septies del Decreto) C. 1 TIPOLOGIA DEI REATI I reati previsti dall’art. 25-septies del Decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sono: Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. C. 2 AREE DI RISCHIO In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di attività di Artigianfidi nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01 Pagina 70 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 (di seguito le “Aree a Rischio”), sono riportati dettagliatamente nel database di supporto e nel documento di analisi dei rischi che sono parte integrante della documentazione 231. C. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO Artigianfidi pone particolare attenzione all’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal riguardo ha stipulato un contratto di outsourcing con Caf Artser S.r.l. per la gestione dei rischi in materia di “salute e sicurezza sul luogo di lavoro”. Tutti dipendenti e Collaboratori della Società, inclusi gli Appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza – sono tenuti a: • rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida in materia di salute e sicurezza; • rispettare i principi generali di condotta e comportamento, i principi di controllo e i principi specifici formulate nel presente Modello; • promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi ed assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; • adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nella Parte Speciale A nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive; • promuovere l’informazione e la formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza, procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell’informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione; • utilizzare correttamente, le apparecchiature, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza. Ai fini dell’attuazione di quanto sopra riportato, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate: • esistenza e diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento a salute e sicurezza sul lavoro, in particolare riferimento a: o nomina del Direttore Generale quale Datore di Lavoro; o individuazione dei Dirigenti e Preposti della sicurezza per ogni “unità locale” in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo; o designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina. Attualmente si tratta di un consulente esterno; o nomina del Medico competente per ogni “unità locale”, in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina; Pagina 71 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 o elezione o designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per ogni “unità locale” in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, formalizzazione della individuazione in un documento e comunicazione del nominativo ai lavoratori; o formale costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale; o verifica periodica della legittimità, dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; • esistenza di un organigramma in materia di sicurezza che illustra graficamente i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori, i ruoli e compiti di ognuno, indicando in specifico: • o il Datore di lavoro; o il Delegato del Datore di lavoro; o i Dirigenti e Preposti; o il Responsabile del Servizio di Prevenzione; o il Medico competente; o il Rappresentante dei lavoratori; o gli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso. esistenza di policy, procedure e disposizioni operative formalizzate che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare: o esistenza del documento “Politica della Sicurezza” che stabilisce chiaramente gli obiettivi generali la salute e la sicurezza sul lavoro e un impegno al miglioramento delle prestazioni relative alla salute e alla sicurezza nel suo complesso e che è l’elemento di riferimento di tutto il processo; o nell’ipotesi di svolgimento di attività di lavoro in esecuzione di un contratto di appalto [e subappalto], d’opera o somministrazione, la politica della sicurezza è comunicata dal committente all’appaltatore, tramite l’inserimento nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; o esistenza del Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità a quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs 81/08; o esistenza del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze di cui all’articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08; o esistenza e adeguata diffusione di un Piano di Emergenza Interno, per ogni “unità locale”, in conformità con i requisiti specificati nel D.Lgs. 81/08 e dalle altre norme vigenti a disciplina dello specifico argomento. Pagina 72 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 PARTE SPECIALE “D” REATI DI RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25-octies del Decreto e art. 55 del D.Lgs. 231/2007) D. 1 TIPOLOGIA DEI REATI Per quanto concerne la presente sezione della Parte Speciale, si riporta anzitutto una breve descrizione dei reati contemplati nell’art. 25-octies del Decreto e dell’art. 55 del D.Lgs. 231/2007 in materia di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: Ricettazione (art. 648 c.p.) Commette reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Riciclaggio (art. 648 bis del c.p.) Viene punito chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter del c.p.) Il reato si realizza quando, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, vengono impiegati in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Sanzioni penali di cui all’art. 55 D.Lgs. 231/2007 Il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 recante norme per la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, intende evitare che i sistemi bancario e finanziario possano essere utilizzati come “canali” attraverso i quali far transitare capitali di provenienza illecita o diretti al finanziamento del terrorismo e richiede agli intermediari di collaborare con gli organi investigativi, mettendo a disposizione dati ed informazioni acquisiti in virtù della natura stessa della loro attività e segnalando eventuali operazioni sospette. L’art. 55 del citato decreto prevede alcune sanzioni penali nel caso di violazione alle disposizioni contenute nel decreto concernenti l’obbligo di identificazione della clientela, obblighi di registrazione e conservazione della documentazione e obblighi di segnalazioni di operazioni sospette. Pagina 73 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 D. 2 AREE DI RISCHIO In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di attività di Artigianfidi nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01 (di seguito le “Aree a Rischio”), sono riportati dettagliatamente nel database di supporto e nel documento di analisi dei rischi che sono parte integrante della documentazione 231. D. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO La presente Parte Speciale prevede per i Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Artigianfidi nell’ambito dell’espletamento delle attività considerate a rischio, l’espresso divieto di porre in essere comportamenti: • tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate; • che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; • non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico di Gruppo o comunque con le procedure aziendali. Ai fini dell’attuazione dei divieti suddetti, I Destinatari dovranno rispettare le regole di seguito indicate: • ispirarsi a criteri di trasparenza nell’esercizio dell’attività aziendale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali Artigianfidi ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale; • tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori/Clienti/Consulenti anche stranieri; • conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate da Artigianfidi; • mantenere un comportamento collaborativo con gli Organismi di Vigilanza e le autorità giudiziarie; • sottoporre all’attenzione del superiore gerarchico e/o dell’OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all’interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne; • segnalare ai Responsabili di funzione e/o all’OdV eventuali violazioni delle norme ed eventuali operazioni insolite che potrebbero essere un’indicazione per fenomeni di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita; • tutti i dipendenti Caf Artser sono tenuti a rispettare le procedure e le policy aziendali applicabili alle attività svolte nell’ambito dei Processi Sensibili; • i responsabili delle unità organizzative della Società coinvolti nei processi in esame devono garantire il costante aggiornamento e la sensibilizzazione del personale e dei terzi incaricati, sui contenuti del Pagina 74 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 Modello e sulla normativa esterna di riferimento, per lo svolgimento delle gare con la Pubblica Amministrazione; • eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all’interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all’attenzione del superiore gerarchico e/o dell’OdV. Artigianfidi adotta procedure aziendali che garantiscono l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa ed in particolare in materia di: a) adeguata verifica della clientela; b) segnalazione di operazioni sospette; c) conservazione dei documenti; d) controllo interno. La portata e le misure che devono essere adottate da Artigianfidi devono essere adeguate al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, al prodotto o alla transazione. La documentazione relativa all’attività di cui sopra deve essere trasmessa all’O.d.V. affinché possa conservarla nel proprio archivio, quale registrazione dell’attività di attuazione del Modello. Artigianfidi istituisce una specifica funzione antiriciclaggio e nomina un responsabile, in conformità al provvedimento Banca d’Italia del 10 marzo 2011 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni. Pagina 75 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 PARTE SPECIALE “E” IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies del Decreto) E. 1 TIPOLOGIA DEI REATI L’art. 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) del Decreto prevede “In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro”. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche introdotte, in particolare, dal D. lgs. 16 luglio 2012, n. 109) L’art. 22 comma 12 del D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 prevede che “il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”. Il nuovo provvedimento introdotto dal D. lgs. 16 luglio 2012, n. 109, (art 22 comma 12-bis) prevede delle ipotesi aggravanti, che comportano anche una responsabilità amministrativa dell’ente, in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare (reato già previsto all’articolo 22, comma 12 del D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e, nello specifico, nel caso in cui esso sia caratterizzato da “particolare sfruttamento” ovvero: - se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; - se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; - se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”. In tali casistiche “le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà”. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) L’art. 603-bis del codice penale introduce il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, prevedendo, al comma 1: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Inoltre, il comma 3 dell’art. 603-bis (richiamato dall’articolo 22, comma 12-bis del D. lgs. 16 luglio 2012 n. 109, tra le ipotesi aggravanti che comportano anche una responsabilità amministrativa dell’ente in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare) prevede che: “Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà: - il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; - il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; Pagina 76 di 77 Artigianfidi Lombardia – Modello 231 - l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”. E. 2 AREE DI RISCHIO In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di attività di Artigianfidi nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01 (di seguito le “Aree a Rischio”), sono riportati dettagliatamente nel database di supporto e nel documento di analisi dei rischi che sono parte integrante della documentazione 231. E. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO La presente Parte Speciale prevede per i Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Artigianfidi nell’ambito dell’espletamento delle attività considerate a rischio, l’espresso divieto di porre in essere comportamenti: • tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate; • che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; • non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico di Gruppo o comunque con le procedure aziendali. Ai fini dell’attuazione dei divieti suddetti, I Destinatari dovranno rispettare le regole di seguito indicate: • assicurarsi che la gestione e assunzione del personale venga svolta nel rispetto delle procedure di selezione e assunzione del personale nelle quali è prevista che venga effettuata sia in fase di selezione, che di assunzione una verifica, nel caso di impiego di cittadini provenienti da paesi terzi di regolari permessi di soggiorno e lavoro e che gli stessi vengano costantemente monitorati per validità ed efficacia; • assicurarsi che le attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es. affidamento di appalti) siano svolti nel rispetto dei principi contenuti nel presente Modello. Pagina 77 di 77
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