Gli obblighi antiriciclaggio per i revisori legali

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Antiriciclaggio
Gli obblighi antiriciclaggio
per i revisori legali
di Lucia Starola
L’Associazione Italiana Revisori Contabili, Assirevi, ha pubblicato a fine maggio 2014 sul proprio
sito il Documento di ricerca n. 181, rubricato “Normativa antiriciclaggio: applicazione alle società di revisione”, circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, organizzazione, registrazione, procedure e controlli interni. I contenuti di tale Documento,
degno di rilievo, sono per molti aspetti validi anche per i revisori persone fisiche e per i sindaci revisori, nonché per i professionisti in genere.
La normativa di prevenzione del riciclaggio
contiene una articolata previsione di normative
secondarie di attuazione, la cui emanazione è affidata alle Autorità di Vigilanza di settore (art. 7
D.Lgs. n. 231/2001). In particolare è previsto
che la Consob, autorità di vigilanza dei revisori
legali e delle società di revisione con incarichi
di revisione su enti di interesse pubblico, emani
diposizioni circa le modalità di adempimento
degli obblighi di adeguata verifica (1), di organizzazione, registrazione, procedure e controlli
interni (2).
L’Associazione Italiana Revisori Contabili, Assirevi, ha pubblicato a fine maggio sul proprio
sito il Documento di ricerca n. 181, rubricato
“Normativa antiriciclaggio: applicazione alle società di revisione”.
Il Documento analizza diverse problematiche
sottese agli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n.
231/2007 alla luce delle disposizioni di Consob
e di Banca d’Italia (3) ed appare utile analizzare
alcune interpretazioni fatte proprie da Assirevi.
I contenuti di tale Documento, degno di rilievo,
sono per molti aspetti validi anche per i revisori
persone fisiche e per i sindaci revisori, nonché
per i professionisti in genere.
Principi generali
In premessa, il Documento richiama i principi
generali enunciati nell’art. 3 del Decreto “all’interno dei quali deve essere ricondotto e deve essere interpretato il contenuto precettivo di ogni
singola norma”. Tali principi sono essenzialmente due:
— i destinatari adempiono agli obblighi avendo
riguardo alle informazioni possedute o acquisite
nell’ambito della propria attività istituzionale o
professionale;
— l’applicazione delle misure deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni.
Rapportando tali principi alle società di revisione, Assirevi richiama la necessità che siano poLucia Starola - Starola - Cantino Battaglia - Sandri - Dottori Commercialisti Associati
Note:
(1) Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di
adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle
società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse
pubblico, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre
2007, n. 231, adottato con Delibera 18802 del 18 febbraio 2014.
(2) Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle
società di revisione iscritte nell’Albo speciale previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e contemporaneamente
iscritte nel Registro dei revisori contabili, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007, adottato con Delibera n. 17836 del
28 giugno 2011.
(3) Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di
interesse pubblico, emanato con Delibera della Banca d’Italia n.
61 del 31 gennaio 2013.
Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’art. 37, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 231/2007,
emanato con Delibera della Banca d’Italia del 3 aprile 2013.
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Antiriciclaggio
IL PARERE DI ASSIREVI
espressamente prevista dal
ste in essere le misure e le
Individuazione del soggetto cliente
D.Lgs. n. 231/2007, tuttaattività coerenti con la natuNelle attività di adeguata verifica della
via, per i professionisti, è
ra e l’oggetto dell’incarico,
clientela, correttamente Assirevi
stata suggerita dal Ministequindi le metodologie di laevidenzia come si renda necessario, in
ro della Giustizia nel Provvoro, gli strumenti ed i proprimo luogo, individuare quale sia il
vedimento (D.M. 16 aprile
cessi organizzativi tipici
soggetto cliente, ovvero il soggetto cui
2010) che ha indicato gli
dell’attività di revisione,
la società di revisione rende una
indici di anomalia per i prosenza che debbano essere
prestazione professionale, in seguito al
fessionisti ed i revisori, al
utilizzati strumenti differenconferimento di un incarico. In tale
fine di garantire omogeneiti da quelli adottati nel proambito, Assirevi afferma che, qualora
tà di comportamenti ed ascesso di lavoro per lo svolnon vi sia coincidenza tra soggetto
sicurare la pronta ricostruigimento dell’attività ordinaconferente l’incarico e società
bilità a posteriori delle deria (principi di revisione).
oggetto delle verifiche, cliente è il
cisioni assunte.
In effetti l’art. 3 contiene i
soggetto nel cui interesse è resa la
precetti relativi al tipo di
prestazione professionale. In
condotta e la diligenza riIndividuazione
proposito vengono esemplificate talune
chiesta al professionista,
del soggetto cliente
tipologie di incarico:
che deve operare consapeConsiderando che la prima
— revisione bilancio consolidato. Se
volmente per preservare la
delle attività di adeguata
l’incarico viene conferito dalla sola
sua attività dal rischio di
verifica è costituita dalcapogruppo deve essere identificato
coinvolgimento in attività
l’identificazione del cliente
come cliente la sola capogruppo;
criminose. La diligenza ate del titolare effettivo, cor— “acquisition due
tiene alla capacità di adottarettamente Assirevi evidendiligence”/“vendor due diligence”. È
re misure (4) idonee ad un
zia come si renda necessacliente il soggetto conferente
funzionale adempimento derio, in primo luogo, indivil’incarico;
gli obblighi, ed occorre sotduare quale sia il soggetto
— incarichi conferiti dal Collegio
tolineare che il richiamo alcliente, ovvero il soggetto
sindacale, da altri organi/strutture
le informazioni possedute o
cui la società di revisione
sociali e dall’attestatore: cliente è la
acquisite nell’ambito della
rende una prestazione prosocietà presso la quale viene svolta
propria attività professionafessionale, in seguito al
l’attività di ispezione e controllo.
le esclude attività legate a
conferimento di un incaricompiti “parainvestigativi”.
co. In tale ambito, Assirevi
Al professionista non potrà essere imputata afferma che qualora “non vi sia coincidenza tra
l’eventuale carenza nella ricerca di prove o indi- soggetto conferente l’incarico e società oggetto
zi, se non con esclusivo riferimento alle infor- delle verifiche, cliente è il soggetto nel cui intemazioni “oggettivamente e direttamente” con- resse è resa la prestazione professionale”.
nesse allo svolgimento dell’operazione ed, inol- In proposito vengono esemplificate talune tipotre, l’applicazione delle misure previste deve es- logie di incarico:
sere proporzionata alla peculiarità delle profes- — revisione bilancio consolidato. Se l’incarico
sioni ed alle dimensioni dei destinatari.
viene conferito dalla sola capogruppo deve esseAssirevi ricorda che la valutazione del rischio re identificato come cliente la sola capogruppo;
costituisce il parametro di riferimento per la — acquisition due diligence/vendor due diligencommisurazione degli obblighi di adeguata veri- ce. È cliente il soggetto conferente l’incarico;
fica della clientela e, pertanto, è necessario avvalersi di una procedura di valutazione dell’entità del rischio da assegnare ad ogni incarico pro- Nota:
(4) G. Caputi, “Gli adempimenti per i professionisti”, in AA.VV.,
fessionale al momento del conferimento del me- Antiriciclaggio Gli adempimenti dei professionisti dopo il D.Lgs.
desimo.
231/2007 di recepimento della III direttiva 2005/60/CE, Milano,
La codifica delle procedure interne non è 2008, pag. 2.
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Antiriciclaggio
IL PARERE DI ASSIREVI
eccessivamente scarne le
— incarichi conferiti dal
Identificazione del cliente
conoscenze del soggetto e
Collegio sindacale, da altri
persona giuridica
quindi non rilevabile l’anoorgani/strutture sociali e
Assirevi afferma che il Provvedimento
malia, qualora non sia stata
dall’attestatore: cliente è la
Consob in tema di adeguata verifica
effettuata l’adeguata verifisocietà presso la quale viene
della clientela “chiarisce» che non è
ca sull’entità italiana.
svolta l’attività di ispezione
richiesta l’identificazione della
e controllo.
persona fisica conferente l’incarico
L’interpretazione appare
Identificazione del
in nome e per conto dell’entità cliente
corretta, stante la precisacliente persona giuridica
o del suo legale rappresentante. Alla
zione che, a prescindere dalRichiamata la peculiarità
base dell’assunto Assirevi riporta
l’individuazione del soggetdell’attività professionale
alcune considerazioni:
to cliente ai fini dell’adedella società di revisione,
— che nell’attività di revisione non
guata verifica, permangono,
che si sostanzia in un rapesiste un soggetto esecutore di
comunque, gli autonomi obporto di durata con l’entità
operazioni per conto del cliente,
blighi di segnalazione delle
cliente, avente ad oggetto
compiute mediante/presso il soggetto
operazioni sospette in relaverifiche contabili ex post,
destinatario;
zione a fatti di cui la società
con assenza di interazione
— che l’identificazione
di revisione dovesse venire
con il legale rappresentante
dell’esecutore/legale rappresentante
a conoscenza nello svolgidel cliente, Assirevi afferma
è richiesta solo quando ricorra
mento delle proprie attività
che il Provvedimento Conun’operazione. L’interpretazione di
presso la società target.
sob in tema di adeguata veAssirevi dovrebbe estendersi a tutte le
L’interpretazione richiamata
rifica della clientela “chiariprestazioni professionali che non si
induce ad un pensiero critisce” che non è richiesta
concretizzano in una operazione.
co nei confronti di talune ril’identificazione della persposte a quesiti, risalenti nel
sona fisica conferente l’intempo, da parte dell’allora Ufficio Italiano dei carico in nome e per conto dell’entità cliente o
Cambi (5) che forse dovrebbero essere ripensa- del suo legale rappresentante.
te, risultando inutile e ridondante l’identificazio- L’affermazione non è priva di interesse e merita
ne di due diversi soggetti quali clienti, pur es- un approfondimento.
sendo dovuto l’obbligo di eventuale segnalazio- Alla base dell’assunto Assirevi riporta alcune
ne di operazione sospetta su entrambi.
considerazioni:
Allo stesso modo, Assirevi ritiene che, qualora — che nell’attività di revisione non esiste un
una società estera o italiana conferisca un incarico per verifiche da svolgere nei confronti di una
Nota:
entità italiana, quest’ultima sia da considerare (5) - Incarichi ricevuti da altro professionista (del 21 giugno
cliente, ad eccezione dei casi di incarichi cosid- 2006). Nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad
detti di “assistenza contabile staff” nel qual caso altro professionista B in relazione a clientela propria di A (il
cliente dovrà essere considerata solo l’entità cliente di A non conferisce un incarico congiunto ai due professionisti) il professionista B dovrà considerare, ai fini dell’espletaconferente l’incarico. In una visione che guardi mento degli obblighi di identificazione e registrazione, quale
all’aspetto sostanziale della normativa, l’inter- cliente sia il professionista A sia il cliente di A. Nell’ipotesi in cui
pretazione può essere condivisibile, sempre nel la prestazione professionale resa dal professionista B si sostanzi
presupposto che in ogni caso permangano gli unicamente in una collaborazione puramente intellettuale senza
che ciò importi un esame della posizione giuridica del cliente di
obblighi di segnalazione di operazione sospetta, A, il professionista B sarà tenuto unicamente agli obblighi di idenattività che costituisce il fine ultimo della disci- tificazione e registrazione nei confronti del professionista A.
plina di prevenzione. Tuttavia, se si considera — Ced a servizio di più professionisti (del marzo 2007).
che l’emergere di un sospetto deriva molte volte Analoga considerazione vale per l’UIC nel caso di incarico confead un professionista che si avvale di un Ced in forma socieda una incongruenza tra un fatto e la conoscenza rito
taria, a cui partecipa lo stesso professionista. Il cliente deve essedel cliente, acquisita anche per mezzo dell’ade- re identificato sia dal professionista che dal Ced ed il Ced deve
guata verifica dello stesso, potrebbero risultare identificare sia il professionista che il cliente.
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Antiriciclaggio
IL PARERE DI ASSIREVI
decreto antiriciclaggio si
soggetto esecutore di operaIndividuazione del titolare effettivo
evince il principio che:
zioni per conto del cliente,
Assirevi concorda con l’interpretazione
— deve essere verificata
compiute mediante/presso il
della nozione di titolare effettivo che
l’effettiva esistenza del posoggetto destinatario (6);
assume il parametro quantitativo del
tere di rappresentanza di chi
— che l’art. 19, comma 1,
25% più uno quale criterio residuale,
conferisce l’incarico in nolettera a), del Decreto, riapplicabile solo nell’ipotesi in cui non
me e per conto di una sociechiede l’identificazione delsi giunga alla identificazione di un
tà/ente;
l’esecutore/legale rappresoggetto controllante ai sensi dell’art.
— nel caso in cui il ’firmasentante solo quando ricorra
2359 c.c. Assirevi sottolinea anche che
tario dell’incarico’sia persoun’operazione. In effetti,
la sovrapposizione fra il concetto di
na diversa (es. procuratore)
l’art. 19, lettera a), primo
controllo ed un parametro
dal ’legale rappresentanperiodo, si riferisce sia alle
quantitativo fisso che prescinde dal
te’vanno verificati sia a) il
operazioni che all’instauracontrollo può generare incertezza. Sul
(particolare) potere di firma
zione del rapporto continuatema dell’individuazione del titolare
del primo; sia b) i (generali)
tivo o della prestazione proeffettivo, la Proposta di IV direttiva non
poteri di rappresentanza del
fessionale, mentre il seconfornisce chiarimenti univoci, in quanto
secondo”.
do periodo recita: “qualora
da un lato prevede che una
Nel silenzio di Consob sulla
il cliente sia una società o
percentuale del 25% più uno
necessità o meno di acquisiun ente è verificata l’effettiposseduto da una persona fisica
re il documento ed i dati
va esistenza del potere di
costituisce prova di proprietà diretta,
identificativi del legale raprappresentanza e sono acdall’altro, prevede che la nozione di
presentante, Assirevi legge
quisite le informazioni necontrollo sia determinata con
un assenso alle proprie oscessarie per individuare e
riferimento ai criteri previsti per i
servazioni.
verificare l’identità dei relabilanci consolidati.
Se così è, l’interpretazione
tivi rappresentanti delegati
è valida per qualsiasi fattialla firma per l’operazione
da svolgere”. L’interpretazione di Assirevi, se specie di cliente persona giuridica, per il quale
valida a livello sostanziale, dovrebbe estendersi viene svolta una prestazione professionale che
a tutte le prestazioni professionali che non si non si concretizza in una “operazione” finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria o patriconcretizzano in una operazione.
— che la posizione è stata chiarita da Consob moniale modificativo della situazione giuridica
nelle risposte alle osservazioni formulate da As- preesistente (art. 1, lettera l) (7).
sirevi in sede di consultazione del Provvedimen- Pur considerando corretta l’interpretazione di
Assirevi, che non risulta essere stata percorsa in
to.
In effetti, nelle osservazioni di Assirevi al docu- precedenza, si pongono alcune domande: se non
mento Consob in consultazione si chiedeva di viene identificata la persona fisica, come può
confermare “che, con riferimento ai legali rap- esservi certezza della coincidenza con il legale
presentanti, le informazioni richieste siano unicamente quelle desumibili dai certificati came- Note:
rali ed albi, e che pertanto non si deve procedere (6) L’affermazione è indubbiamente vera e sarebbe altrettanto
all’acquisizione né di un documento in corso di vera, ad es., per la tenuta della contabilità da parte di un profesvalidità né dei dati identificativi relativi allo sionista.
(7) Per analogia di argomento, si ricorda l’opinione da sempre
stesso. Inoltre, sempre in presenza di cliente non espressa dalla Commissione antiriciclaggio del CNDCEC: a sensi
persona fisica, si richiede di confermare che non dell’art. 16, comma 1, le prestazioni professionali che non hanno
è necessario procedere all’identificazione del per oggetto mezzi di pagamento, né la trasmissione o movimenfirmatario dell’incarico, atteso che è sufficiente tazione di mezzi di pagamento, non possono ritenersi “operazioni” a sensi del Decreto, in quanto non finalizzate ad obiettivi di
accertarne i soli poteri di rappresentanza”.
natura finanziaria o patrimoniale e quindi, di per sé, gli obblighi di
Nelle sue Valutazioni Consob ha risposto: “si adeguata verifica e registrazione non sussistono, salvo il caso di
sottolinea che dall’art. 19, comma 1, lett. a), del sospetto di riciclaggio.
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rappresentante? Conservano valore le dichiarazioni (identità del titolare effettivo, scopo e natura della prestazione …) rese da una persona
non identificata?
Individuazione del titolare effettivo
Assirevi concorda con l’interpretazione della
“nozione di titolare effettivo che assume il parametro quantitativo del 25% più uno quale criterio residuale, applicabile solo nell’ipotesi in cui
non si giunga alla identificazione di un soggetto
controllante ai sensi dell’art. 2359” (8). Ancora
il Documento recita: “la sovrapposizione fra il
concetto di controllo ed un parametro quantitativo fisso che prescinde dal controllo possono generare incertezza” ed in proposito viene riportato il caso in cui figurino più soci che detengano
una percentuale superiore al 25%+1, ma dove il
controllo sia esercitato, per effetto di un patto
parasociale, soltanto da alcuni di essi; oppure
l’ipotesi che nessuno detenga il 25%+1, ma uno
o più soci, attraverso patti di sindacato, possano
esercitare, magari in relazione solo ad alcune
deliberazioni, il controllo dell’entità cliente.
Sul tema dell’individuazione del titolare effettivo, allo stato attuale degli emendamenti approvati dal Parlamento europeo, la Proposta di IV
direttiva non fornisce chiarimenti univoci, in
quanto da un lato prevede che una percentuale
del 25% più uno posseduto da una persona fisica
costituisce prova di proprietà diretta, mentre,
per contro, prevede che la nozione di controllo
sia determinata con riferimento ai criteri di cui
all’art. 22, par. da 1 a 5, della direttiva 2013/34
relativa ai bilanci consolidati.
Il tema non è sicuramente ancora definito in modo univoco.
Persone politicamente esposte
Il Decreto non prende in considerazione la fattispecie in cui il titolare effettivo sia Persona politicamente esposta. Tuttavia si sta ormai diffondendo la convinzione sull’opportunità di applicare, in tal caso, gli obblighi di adeguata verifica rafforzata (9).
Inoltre, in base alla definizione normativa, non
sono qualificabili Persone politicamente esposte i
residenti in Italia. Tuttavia Banca d’Italia (10)
nelle disposizioni attuative in materia di adeguata
verifica, anticipando il contenuto della Proposta
di IV direttiva, prevede l’applicazione degli obblighi rafforzati anche nei confronti delle persone
residenti sul territorio nazionale che occupano o
hanno occupato importanti cariche pubbliche.
Nella stessa direzione, sia per il titolare effettivo
PEP che per la PEP nazionale, vanno le indicazioni di Consob, con la precisazione, ripresa nel
Documento Assirevi, che qualora ci si trovi in
presenza di una PEP estera l’obbligo di adeguata
verifica in forma rafforzata scatta automaticamente, mentre in presenza di una PEP italiana,
l’adeguata verifica sarà svolta in forma rafforzata solo in presenza di un elevato rischio di riciclaggio.
Obbligo di conservazione e di registrazione
Assirevi precisa nel Documento che il termine
decennale di conservazione dei documenti e delle informazioni, previsto dall’art. 36, comma 2,
decorre dalla conclusione dell’attività di revisione relativa a ciascun esercizio, avendo tali incarichi ad oggetto prestazioni scindibili e nettamente individuabili.
Mutuando da tale condivisibile interpretazione, i
professionisti, con riferimento alle singole prestazioni professionali rientranti in un incarico
continuativo, possono delineare il periodo decennale con riferimento alla singola prestazione
(es. adempimenti in merito al bilancio d’esercizio, assistenza per operazioni straordinarie,
ecc.).
Modalità di registrazione
L’assolvimento degli obblighi di registrazione
per le società di revisione può essere attuato mediante un Archivio Unico Informatico (AUI),
strutturato secondo gli standard tecnici di cui al
Provvedimento Banca d’Italia d’intesa con Consob e Ivass del 3 aprile 2013, in vigore dal 1°
gennaio 2014.
Note:
(8) In tal senso le Linee guida per l’adeguata verifica della clientela CNDCEC luglio 2011. Difforme è invece l’interpretazione di
Banca d’Italia.
(9) In tal senso le Linee guida per l’adeguata verifica della clientela CNDCEC luglio 2011 e il Provvedimento Banca d’Italia del 3
aprile 2013.
(10) Provvedimento 3 aprile 2013.
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Antiriciclaggio
IL PARERE DI ASSIREVI
sia prevista da una norma di
In alternativa, i dati identifiDivieto di comunicazione
legge. In particolare, per le
cativi e le altre informazioAssirevi afferma che il divieto, che la
società di revisione rilevani, qualora i soggetti siano
legge impone, di rivelazione della
no, a tale fine, lo scambio
tenuti a registrare unicasegnalazione di operazione sospetta, al
di informazioni con il Colmente rapporti continuativi
soggetto interessato o a terzi, non
legio Sindacale ai sensi delovvero prestazioni profesimpedisce l’adempimento di una
l’art. 2409-septies c.c., nonsionali, possono essere concomunicazione obbligatoria, ove
ché
le comunicazioni sui
tenute in archivi informatici
questa sia prevista da una norma di
’fatti censurabili’rese al
diversi dall’archivio unico,
legge. In particolare, per le società di
medesimo Collegio Sindaa condizione che:
revisione rilevano, a tale fine, lo
cale e alla Consob ai sensi
— siano previste modalità
scambio di informazioni con il
dell’art. 155, comma 2, del
tecniche che garantiscano
Collegio Sindacale, nonché le
D.Lgs. n. 58/1998. In tali
l’ordine cronologico, l’inalcomunicazioni sui fatti censurabili
casi, fermo restando che
terabilità e la conservazione
rese al medesimo Collegio Sindacale e
non si dovrà fare menzione
dei dati registrati;
alla Consob. In tali casi, fermo
con il cliente dell’avvenuta
— l’interrogazione di tali
restando che non si dovrà fare
segnalazione di operazione
archivi garantisca la possimenzione con il cliente dell’avvenuta
sospetta, sarà possibile tutbilità di ottenere informasegnalazione di operazione sospetta,
tavia portare a conoscenza
zioni ed evidenze integrate;
sarà possibile portare a conoscenza
dei destinatari previsti dalla
— eventuali rettifiche siano
dei destinatari previsti dalla legge i
legge (Collegio Sindacale e,
registrate in modo da confatti e gli elementi posti alla base della
ove previsto, la Consob),
sentire la tracciabilità delle
stessa.
nel contesto dei menzionati
registrazioni anteriori alla
obblighi di comunicazione,
modifica.
Per le società di revisione è quindi configurabile i fatti e gli elementi posti alla base della stessa”.
l’adozione di un registro informatico (Registro L’affermazione appare condivisibile ed induce a
elettronico Antiriciclaggio) che può essere strut- ripensare alla convinzione, da più parti espressa,
turato secondo modalità differenti rispetto al- dell’obbligo di segretezza nell’ambito dei componenti del Collegio Sindacale. Tale problema è
l’AUI, nel rispetto delle suddette condizioni.
Purtroppo, per i professionisti, la possibilità di recentemente emerso a seguito delle risposte
istituire un archivio formato e gestito a mezzo di fornite dall’UIF nel novembre 2013, con le quali
strumenti informatici non è ancora stata regola- è stato precisato che alla segnalazione di operamentata dal Ministero della giustizia, sentiti gli zione sospetta è tenuto il singolo sindaco revisoordini professionali, come previsto dall’art. 38, re legale. È stato giustamente osservato (12)
comma 7, e pertanto sinora le uniche alternative che, l’eventuale impossibilità di condividere il
sono l’utilizzo dell’Archivio Unico Informatico sospetto nell’ambito del Collegio Sindacale, potrebbe rendere sanzionabile il sindaco-revisore
ovvero di un registro cartaceo (11).
non segnalante: si creerebbe in tal modo una situazione davvero paradossale alla luce della preDivieto di comunicazione
L’art. 46 del Decreto fa divieto di dare comuni- visione dell’art. 2409-septies c.c.
cazione dell’avvenuta segnalazione al soggetto
interessato o a terzi, con espresso esonero per
gli intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo e per i professionisti che svolgono
Note:
l’attività in forma associata.
A tal proposito, Assirevi afferma che “il divieto (11) Così è previsto dal D.M. n. 141/2006 e dal provvedimento
del 24 febbraio 2006, emanati in attuazione del D.Lgs. n.
di rivelazione della segnalazione di operazione UIC
56/2004 e tuttora in vigore.
sospetta non impedisce, tuttavia, l’adempimento (12) L. De Angelis, “Sindaci revisori alla prova antiriciclaggio”, in
di una comunicazione obbligatoria, ove questa Eutekneinfo, 26 marzo 2014.
2500
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