lucia starola - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Antiriciclaggio Gli obblighi antiriciclaggio per i revisori legali di Lucia Starola L’Associazione Italiana Revisori Contabili, Assirevi, ha pubblicato a fine maggio 2014 sul proprio sito il Documento di ricerca n. 181, rubricato “Normativa antiriciclaggio: applicazione alle società di revisione”, circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, organizzazione, registrazione, procedure e controlli interni. I contenuti di tale Documento, degno di rilievo, sono per molti aspetti validi anche per i revisori persone fisiche e per i sindaci revisori, nonché per i professionisti in genere. La normativa di prevenzione del riciclaggio contiene una articolata previsione di normative secondarie di attuazione, la cui emanazione è affidata alle Autorità di Vigilanza di settore (art. 7 D.Lgs. n. 231/2001). In particolare è previsto che la Consob, autorità di vigilanza dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, emani diposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica (1), di organizzazione, registrazione, procedure e controlli interni (2). L’Associazione Italiana Revisori Contabili, Assirevi, ha pubblicato a fine maggio sul proprio sito il Documento di ricerca n. 181, rubricato “Normativa antiriciclaggio: applicazione alle società di revisione”. Il Documento analizza diverse problematiche sottese agli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 231/2007 alla luce delle disposizioni di Consob e di Banca d’Italia (3) ed appare utile analizzare alcune interpretazioni fatte proprie da Assirevi. I contenuti di tale Documento, degno di rilievo, sono per molti aspetti validi anche per i revisori persone fisiche e per i sindaci revisori, nonché per i professionisti in genere. Principi generali In premessa, il Documento richiama i principi generali enunciati nell’art. 3 del Decreto “all’interno dei quali deve essere ricondotto e deve essere interpretato il contenuto precettivo di ogni singola norma”. Tali principi sono essenzialmente due: — i destinatari adempiono agli obblighi avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito della propria attività istituzionale o professionale; — l’applicazione delle misure deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni. Rapportando tali principi alle società di revisione, Assirevi richiama la necessità che siano poLucia Starola - Starola - Cantino Battaglia - Sandri - Dottori Commercialisti Associati Note: (1) Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, adottato con Delibera 18802 del 18 febbraio 2014. (2) Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle società di revisione iscritte nell’Albo speciale previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e contemporaneamente iscritte nel Registro dei revisori contabili, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007, adottato con Delibera n. 17836 del 28 giugno 2011. (3) Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, emanato con Delibera della Banca d’Italia n. 61 del 31 gennaio 2013. Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’art. 37, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 231/2007, emanato con Delibera della Banca d’Italia del 3 aprile 2013. 32/2014 2495 lucia starola - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Antiriciclaggio IL PARERE DI ASSIREVI espressamente prevista dal ste in essere le misure e le Individuazione del soggetto cliente D.Lgs. n. 231/2007, tuttaattività coerenti con la natuNelle attività di adeguata verifica della via, per i professionisti, è ra e l’oggetto dell’incarico, clientela, correttamente Assirevi stata suggerita dal Ministequindi le metodologie di laevidenzia come si renda necessario, in ro della Giustizia nel Provvoro, gli strumenti ed i proprimo luogo, individuare quale sia il vedimento (D.M. 16 aprile cessi organizzativi tipici soggetto cliente, ovvero il soggetto cui 2010) che ha indicato gli dell’attività di revisione, la società di revisione rende una indici di anomalia per i prosenza che debbano essere prestazione professionale, in seguito al fessionisti ed i revisori, al utilizzati strumenti differenconferimento di un incarico. In tale fine di garantire omogeneiti da quelli adottati nel proambito, Assirevi afferma che, qualora tà di comportamenti ed ascesso di lavoro per lo svolnon vi sia coincidenza tra soggetto sicurare la pronta ricostruigimento dell’attività ordinaconferente l’incarico e società bilità a posteriori delle deria (principi di revisione). oggetto delle verifiche, cliente è il cisioni assunte. In effetti l’art. 3 contiene i soggetto nel cui interesse è resa la precetti relativi al tipo di prestazione professionale. In condotta e la diligenza riIndividuazione proposito vengono esemplificate talune chiesta al professionista, del soggetto cliente tipologie di incarico: che deve operare consapeConsiderando che la prima — revisione bilancio consolidato. Se volmente per preservare la delle attività di adeguata l’incarico viene conferito dalla sola sua attività dal rischio di verifica è costituita dalcapogruppo deve essere identificato coinvolgimento in attività l’identificazione del cliente come cliente la sola capogruppo; criminose. La diligenza ate del titolare effettivo, cor— “acquisition due tiene alla capacità di adottarettamente Assirevi evidendiligence”/“vendor due diligence”. È re misure (4) idonee ad un zia come si renda necessacliente il soggetto conferente funzionale adempimento derio, in primo luogo, indivil’incarico; gli obblighi, ed occorre sotduare quale sia il soggetto — incarichi conferiti dal Collegio tolineare che il richiamo alcliente, ovvero il soggetto sindacale, da altri organi/strutture le informazioni possedute o cui la società di revisione sociali e dall’attestatore: cliente è la acquisite nell’ambito della rende una prestazione prosocietà presso la quale viene svolta propria attività professionafessionale, in seguito al l’attività di ispezione e controllo. le esclude attività legate a conferimento di un incaricompiti “parainvestigativi”. co. In tale ambito, Assirevi Al professionista non potrà essere imputata afferma che qualora “non vi sia coincidenza tra l’eventuale carenza nella ricerca di prove o indi- soggetto conferente l’incarico e società oggetto zi, se non con esclusivo riferimento alle infor- delle verifiche, cliente è il soggetto nel cui intemazioni “oggettivamente e direttamente” con- resse è resa la prestazione professionale”. nesse allo svolgimento dell’operazione ed, inol- In proposito vengono esemplificate talune tipotre, l’applicazione delle misure previste deve es- logie di incarico: sere proporzionata alla peculiarità delle profes- — revisione bilancio consolidato. Se l’incarico sioni ed alle dimensioni dei destinatari. viene conferito dalla sola capogruppo deve esseAssirevi ricorda che la valutazione del rischio re identificato come cliente la sola capogruppo; costituisce il parametro di riferimento per la — acquisition due diligence/vendor due diligencommisurazione degli obblighi di adeguata veri- ce. È cliente il soggetto conferente l’incarico; fica della clientela e, pertanto, è necessario avvalersi di una procedura di valutazione dell’entità del rischio da assegnare ad ogni incarico pro- Nota: (4) G. Caputi, “Gli adempimenti per i professionisti”, in AA.VV., fessionale al momento del conferimento del me- Antiriciclaggio Gli adempimenti dei professionisti dopo il D.Lgs. desimo. 231/2007 di recepimento della III direttiva 2005/60/CE, Milano, La codifica delle procedure interne non è 2008, pag. 2. 2496 32/2014 lucia starola - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Antiriciclaggio IL PARERE DI ASSIREVI eccessivamente scarne le — incarichi conferiti dal Identificazione del cliente conoscenze del soggetto e Collegio sindacale, da altri persona giuridica quindi non rilevabile l’anoorgani/strutture sociali e Assirevi afferma che il Provvedimento malia, qualora non sia stata dall’attestatore: cliente è la Consob in tema di adeguata verifica effettuata l’adeguata verifisocietà presso la quale viene della clientela “chiarisce» che non è ca sull’entità italiana. svolta l’attività di ispezione richiesta l’identificazione della e controllo. persona fisica conferente l’incarico L’interpretazione appare Identificazione del in nome e per conto dell’entità cliente corretta, stante la precisacliente persona giuridica o del suo legale rappresentante. Alla zione che, a prescindere dalRichiamata la peculiarità base dell’assunto Assirevi riporta l’individuazione del soggetdell’attività professionale alcune considerazioni: to cliente ai fini dell’adedella società di revisione, — che nell’attività di revisione non guata verifica, permangono, che si sostanzia in un rapesiste un soggetto esecutore di comunque, gli autonomi obporto di durata con l’entità operazioni per conto del cliente, blighi di segnalazione delle cliente, avente ad oggetto compiute mediante/presso il soggetto operazioni sospette in relaverifiche contabili ex post, destinatario; zione a fatti di cui la società con assenza di interazione — che l’identificazione di revisione dovesse venire con il legale rappresentante dell’esecutore/legale rappresentante a conoscenza nello svolgidel cliente, Assirevi afferma è richiesta solo quando ricorra mento delle proprie attività che il Provvedimento Conun’operazione. L’interpretazione di presso la società target. sob in tema di adeguata veAssirevi dovrebbe estendersi a tutte le L’interpretazione richiamata rifica della clientela “chiariprestazioni professionali che non si induce ad un pensiero critisce” che non è richiesta concretizzano in una operazione. co nei confronti di talune ril’identificazione della persposte a quesiti, risalenti nel sona fisica conferente l’intempo, da parte dell’allora Ufficio Italiano dei carico in nome e per conto dell’entità cliente o Cambi (5) che forse dovrebbero essere ripensa- del suo legale rappresentante. te, risultando inutile e ridondante l’identificazio- L’affermazione non è priva di interesse e merita ne di due diversi soggetti quali clienti, pur es- un approfondimento. sendo dovuto l’obbligo di eventuale segnalazio- Alla base dell’assunto Assirevi riporta alcune ne di operazione sospetta su entrambi. considerazioni: Allo stesso modo, Assirevi ritiene che, qualora — che nell’attività di revisione non esiste un una società estera o italiana conferisca un incarico per verifiche da svolgere nei confronti di una Nota: entità italiana, quest’ultima sia da considerare (5) - Incarichi ricevuti da altro professionista (del 21 giugno cliente, ad eccezione dei casi di incarichi cosid- 2006). Nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad detti di “assistenza contabile staff” nel qual caso altro professionista B in relazione a clientela propria di A (il cliente dovrà essere considerata solo l’entità cliente di A non conferisce un incarico congiunto ai due professionisti) il professionista B dovrà considerare, ai fini dell’espletaconferente l’incarico. In una visione che guardi mento degli obblighi di identificazione e registrazione, quale all’aspetto sostanziale della normativa, l’inter- cliente sia il professionista A sia il cliente di A. Nell’ipotesi in cui pretazione può essere condivisibile, sempre nel la prestazione professionale resa dal professionista B si sostanzi presupposto che in ogni caso permangano gli unicamente in una collaborazione puramente intellettuale senza che ciò importi un esame della posizione giuridica del cliente di obblighi di segnalazione di operazione sospetta, A, il professionista B sarà tenuto unicamente agli obblighi di idenattività che costituisce il fine ultimo della disci- tificazione e registrazione nei confronti del professionista A. plina di prevenzione. Tuttavia, se si considera — Ced a servizio di più professionisti (del marzo 2007). che l’emergere di un sospetto deriva molte volte Analoga considerazione vale per l’UIC nel caso di incarico confead un professionista che si avvale di un Ced in forma socieda una incongruenza tra un fatto e la conoscenza rito taria, a cui partecipa lo stesso professionista. Il cliente deve essedel cliente, acquisita anche per mezzo dell’ade- re identificato sia dal professionista che dal Ced ed il Ced deve guata verifica dello stesso, potrebbero risultare identificare sia il professionista che il cliente. 32/2014 2497 lucia starola - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Antiriciclaggio IL PARERE DI ASSIREVI decreto antiriciclaggio si soggetto esecutore di operaIndividuazione del titolare effettivo evince il principio che: zioni per conto del cliente, Assirevi concorda con l’interpretazione — deve essere verificata compiute mediante/presso il della nozione di titolare effettivo che l’effettiva esistenza del posoggetto destinatario (6); assume il parametro quantitativo del tere di rappresentanza di chi — che l’art. 19, comma 1, 25% più uno quale criterio residuale, conferisce l’incarico in nolettera a), del Decreto, riapplicabile solo nell’ipotesi in cui non me e per conto di una sociechiede l’identificazione delsi giunga alla identificazione di un tà/ente; l’esecutore/legale rappresoggetto controllante ai sensi dell’art. — nel caso in cui il ’firmasentante solo quando ricorra 2359 c.c. Assirevi sottolinea anche che tario dell’incarico’sia persoun’operazione. In effetti, la sovrapposizione fra il concetto di na diversa (es. procuratore) l’art. 19, lettera a), primo controllo ed un parametro dal ’legale rappresentanperiodo, si riferisce sia alle quantitativo fisso che prescinde dal te’vanno verificati sia a) il operazioni che all’instauracontrollo può generare incertezza. Sul (particolare) potere di firma zione del rapporto continuatema dell’individuazione del titolare del primo; sia b) i (generali) tivo o della prestazione proeffettivo, la Proposta di IV direttiva non poteri di rappresentanza del fessionale, mentre il seconfornisce chiarimenti univoci, in quanto secondo”. do periodo recita: “qualora da un lato prevede che una Nel silenzio di Consob sulla il cliente sia una società o percentuale del 25% più uno necessità o meno di acquisiun ente è verificata l’effettiposseduto da una persona fisica re il documento ed i dati va esistenza del potere di costituisce prova di proprietà diretta, identificativi del legale raprappresentanza e sono acdall’altro, prevede che la nozione di presentante, Assirevi legge quisite le informazioni necontrollo sia determinata con un assenso alle proprie oscessarie per individuare e riferimento ai criteri previsti per i servazioni. verificare l’identità dei relabilanci consolidati. Se così è, l’interpretazione tivi rappresentanti delegati è valida per qualsiasi fattialla firma per l’operazione da svolgere”. L’interpretazione di Assirevi, se specie di cliente persona giuridica, per il quale valida a livello sostanziale, dovrebbe estendersi viene svolta una prestazione professionale che a tutte le prestazioni professionali che non si non si concretizza in una “operazione” finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria o patriconcretizzano in una operazione. — che la posizione è stata chiarita da Consob moniale modificativo della situazione giuridica nelle risposte alle osservazioni formulate da As- preesistente (art. 1, lettera l) (7). sirevi in sede di consultazione del Provvedimen- Pur considerando corretta l’interpretazione di Assirevi, che non risulta essere stata percorsa in to. In effetti, nelle osservazioni di Assirevi al docu- precedenza, si pongono alcune domande: se non mento Consob in consultazione si chiedeva di viene identificata la persona fisica, come può confermare “che, con riferimento ai legali rap- esservi certezza della coincidenza con il legale presentanti, le informazioni richieste siano unicamente quelle desumibili dai certificati came- Note: rali ed albi, e che pertanto non si deve procedere (6) L’affermazione è indubbiamente vera e sarebbe altrettanto all’acquisizione né di un documento in corso di vera, ad es., per la tenuta della contabilità da parte di un profesvalidità né dei dati identificativi relativi allo sionista. (7) Per analogia di argomento, si ricorda l’opinione da sempre stesso. Inoltre, sempre in presenza di cliente non espressa dalla Commissione antiriciclaggio del CNDCEC: a sensi persona fisica, si richiede di confermare che non dell’art. 16, comma 1, le prestazioni professionali che non hanno è necessario procedere all’identificazione del per oggetto mezzi di pagamento, né la trasmissione o movimenfirmatario dell’incarico, atteso che è sufficiente tazione di mezzi di pagamento, non possono ritenersi “operazioni” a sensi del Decreto, in quanto non finalizzate ad obiettivi di accertarne i soli poteri di rappresentanza”. natura finanziaria o patrimoniale e quindi, di per sé, gli obblighi di Nelle sue Valutazioni Consob ha risposto: “si adeguata verifica e registrazione non sussistono, salvo il caso di sottolinea che dall’art. 19, comma 1, lett. a), del sospetto di riciclaggio. 2498 32/2014 lucia starola - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Antiriciclaggio rappresentante? Conservano valore le dichiarazioni (identità del titolare effettivo, scopo e natura della prestazione …) rese da una persona non identificata? Individuazione del titolare effettivo Assirevi concorda con l’interpretazione della “nozione di titolare effettivo che assume il parametro quantitativo del 25% più uno quale criterio residuale, applicabile solo nell’ipotesi in cui non si giunga alla identificazione di un soggetto controllante ai sensi dell’art. 2359” (8). Ancora il Documento recita: “la sovrapposizione fra il concetto di controllo ed un parametro quantitativo fisso che prescinde dal controllo possono generare incertezza” ed in proposito viene riportato il caso in cui figurino più soci che detengano una percentuale superiore al 25%+1, ma dove il controllo sia esercitato, per effetto di un patto parasociale, soltanto da alcuni di essi; oppure l’ipotesi che nessuno detenga il 25%+1, ma uno o più soci, attraverso patti di sindacato, possano esercitare, magari in relazione solo ad alcune deliberazioni, il controllo dell’entità cliente. Sul tema dell’individuazione del titolare effettivo, allo stato attuale degli emendamenti approvati dal Parlamento europeo, la Proposta di IV direttiva non fornisce chiarimenti univoci, in quanto da un lato prevede che una percentuale del 25% più uno posseduto da una persona fisica costituisce prova di proprietà diretta, mentre, per contro, prevede che la nozione di controllo sia determinata con riferimento ai criteri di cui all’art. 22, par. da 1 a 5, della direttiva 2013/34 relativa ai bilanci consolidati. Il tema non è sicuramente ancora definito in modo univoco. Persone politicamente esposte Il Decreto non prende in considerazione la fattispecie in cui il titolare effettivo sia Persona politicamente esposta. Tuttavia si sta ormai diffondendo la convinzione sull’opportunità di applicare, in tal caso, gli obblighi di adeguata verifica rafforzata (9). Inoltre, in base alla definizione normativa, non sono qualificabili Persone politicamente esposte i residenti in Italia. Tuttavia Banca d’Italia (10) nelle disposizioni attuative in materia di adeguata verifica, anticipando il contenuto della Proposta di IV direttiva, prevede l’applicazione degli obblighi rafforzati anche nei confronti delle persone residenti sul territorio nazionale che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche. Nella stessa direzione, sia per il titolare effettivo PEP che per la PEP nazionale, vanno le indicazioni di Consob, con la precisazione, ripresa nel Documento Assirevi, che qualora ci si trovi in presenza di una PEP estera l’obbligo di adeguata verifica in forma rafforzata scatta automaticamente, mentre in presenza di una PEP italiana, l’adeguata verifica sarà svolta in forma rafforzata solo in presenza di un elevato rischio di riciclaggio. Obbligo di conservazione e di registrazione Assirevi precisa nel Documento che il termine decennale di conservazione dei documenti e delle informazioni, previsto dall’art. 36, comma 2, decorre dalla conclusione dell’attività di revisione relativa a ciascun esercizio, avendo tali incarichi ad oggetto prestazioni scindibili e nettamente individuabili. Mutuando da tale condivisibile interpretazione, i professionisti, con riferimento alle singole prestazioni professionali rientranti in un incarico continuativo, possono delineare il periodo decennale con riferimento alla singola prestazione (es. adempimenti in merito al bilancio d’esercizio, assistenza per operazioni straordinarie, ecc.). Modalità di registrazione L’assolvimento degli obblighi di registrazione per le società di revisione può essere attuato mediante un Archivio Unico Informatico (AUI), strutturato secondo gli standard tecnici di cui al Provvedimento Banca d’Italia d’intesa con Consob e Ivass del 3 aprile 2013, in vigore dal 1° gennaio 2014. Note: (8) In tal senso le Linee guida per l’adeguata verifica della clientela CNDCEC luglio 2011. Difforme è invece l’interpretazione di Banca d’Italia. (9) In tal senso le Linee guida per l’adeguata verifica della clientela CNDCEC luglio 2011 e il Provvedimento Banca d’Italia del 3 aprile 2013. (10) Provvedimento 3 aprile 2013. 32/2014 2499 lucia starola - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Antiriciclaggio IL PARERE DI ASSIREVI sia prevista da una norma di In alternativa, i dati identifiDivieto di comunicazione legge. In particolare, per le cativi e le altre informazioAssirevi afferma che il divieto, che la società di revisione rilevani, qualora i soggetti siano legge impone, di rivelazione della no, a tale fine, lo scambio tenuti a registrare unicasegnalazione di operazione sospetta, al di informazioni con il Colmente rapporti continuativi soggetto interessato o a terzi, non legio Sindacale ai sensi delovvero prestazioni profesimpedisce l’adempimento di una l’art. 2409-septies c.c., nonsionali, possono essere concomunicazione obbligatoria, ove ché le comunicazioni sui tenute in archivi informatici questa sia prevista da una norma di ’fatti censurabili’rese al diversi dall’archivio unico, legge. In particolare, per le società di medesimo Collegio Sindaa condizione che: revisione rilevano, a tale fine, lo cale e alla Consob ai sensi — siano previste modalità scambio di informazioni con il dell’art. 155, comma 2, del tecniche che garantiscano Collegio Sindacale, nonché le D.Lgs. n. 58/1998. In tali l’ordine cronologico, l’inalcomunicazioni sui fatti censurabili casi, fermo restando che terabilità e la conservazione rese al medesimo Collegio Sindacale e non si dovrà fare menzione dei dati registrati; alla Consob. In tali casi, fermo con il cliente dell’avvenuta — l’interrogazione di tali restando che non si dovrà fare segnalazione di operazione archivi garantisca la possimenzione con il cliente dell’avvenuta sospetta, sarà possibile tutbilità di ottenere informasegnalazione di operazione sospetta, tavia portare a conoscenza zioni ed evidenze integrate; sarà possibile portare a conoscenza dei destinatari previsti dalla — eventuali rettifiche siano dei destinatari previsti dalla legge i legge (Collegio Sindacale e, registrate in modo da confatti e gli elementi posti alla base della ove previsto, la Consob), sentire la tracciabilità delle stessa. nel contesto dei menzionati registrazioni anteriori alla obblighi di comunicazione, modifica. Per le società di revisione è quindi configurabile i fatti e gli elementi posti alla base della stessa”. l’adozione di un registro informatico (Registro L’affermazione appare condivisibile ed induce a elettronico Antiriciclaggio) che può essere strut- ripensare alla convinzione, da più parti espressa, turato secondo modalità differenti rispetto al- dell’obbligo di segretezza nell’ambito dei componenti del Collegio Sindacale. Tale problema è l’AUI, nel rispetto delle suddette condizioni. Purtroppo, per i professionisti, la possibilità di recentemente emerso a seguito delle risposte istituire un archivio formato e gestito a mezzo di fornite dall’UIF nel novembre 2013, con le quali strumenti informatici non è ancora stata regola- è stato precisato che alla segnalazione di operamentata dal Ministero della giustizia, sentiti gli zione sospetta è tenuto il singolo sindaco revisoordini professionali, come previsto dall’art. 38, re legale. È stato giustamente osservato (12) comma 7, e pertanto sinora le uniche alternative che, l’eventuale impossibilità di condividere il sono l’utilizzo dell’Archivio Unico Informatico sospetto nell’ambito del Collegio Sindacale, potrebbe rendere sanzionabile il sindaco-revisore ovvero di un registro cartaceo (11). non segnalante: si creerebbe in tal modo una situazione davvero paradossale alla luce della preDivieto di comunicazione L’art. 46 del Decreto fa divieto di dare comuni- visione dell’art. 2409-septies c.c. cazione dell’avvenuta segnalazione al soggetto interessato o a terzi, con espresso esonero per gli intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo e per i professionisti che svolgono Note: l’attività in forma associata. A tal proposito, Assirevi afferma che “il divieto (11) Così è previsto dal D.M. n. 141/2006 e dal provvedimento del 24 febbraio 2006, emanati in attuazione del D.Lgs. n. di rivelazione della segnalazione di operazione UIC 56/2004 e tuttora in vigore. sospetta non impedisce, tuttavia, l’adempimento (12) L. De Angelis, “Sindaci revisori alla prova antiriciclaggio”, in di una comunicazione obbligatoria, ove questa Eutekneinfo, 26 marzo 2014. 2500 32/2014
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