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HR Magazine
Le novità del mese in materia di Lavoro,
Previdenza, Amministrazione e Gestione del Personale.
n. 4 - Ottobre 2014
In questo numero:
Fondo di solidarietà residuale
Credito di imposta per l’assunzione con
contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato di lavoratori altamente
qualificati
Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro - Verifica dell’idoneità
tecnico-professionale dell’appaltatore da
parte del committente
Limiti quantitativi di ricorso al contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato Precisazioni
Apprendistato professionalizzante o
contratto di mestiere con riguardo alla
Regione Lombardia - Precisazioni
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n. 4 - Ottobre 2014
Fondo di solidarietà residuale
Con D.I. 7 febbraio 2014, n. 73141, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha istituito il Fondo di solidarietà residuale al fine di
garantire una tutela economica ai lavoratori subordinati di imprese
operanti in settori esclusi dall’applicazione della normativa in materia
d’integrazione salariale ordinaria e straordinaria nelle ipotesi di riduzione
o sospensione dell’attività lavorativa in costanza di rapporto di lavoro e
nel cui ambito non sia stato raggiunto un accordo volto a regolamentare
la materia.
Il contributo al Fondo di solidarietà residuale è dovuto, a decorrere dal
1° gennaio 2014, dall’impresa che occupi mediamente più di quindici
lavoratori subordinati nella misura dello 0,50 per cento [di cui la terza
parte è posta a carico del lavoratore].
Al contributo in parola si applicano le disposizioni vigenti in materia di
contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione della disciplina
afferente gli sgravi contributivi.
Dal mese di ottobre decorre l’obbligo di versamento del contributo
ordinario.
Con circolare 2 settembre 2014, n. 100, l’I.N.P.S. ha reso note le
modalità di versamento del contributo a detto Fondo residuale,
stabilendo altresì che il versamento di detto contributo riferito al periodo
compreso tra il mese di gennaio 2014 e il mese di settembre 2014 dovrà
essere effettuato entro il 16 dicembre 2014, senza che trovi
applicazione, come inizialmente stabilito dalla citata circolare, la
maggiorazione di un punto percentuale a titolo di interessi legali.
Con riguardo al contributo addizionale, posto a carico del solo datore di
lavoro nella misura del 3 o 4,5 per cento nell’ipotesi in cui questi ricorra
alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, l’Istituto fornirà
ulteriori istruzioni circa le operazioni di versamento.
prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale
dirigente se non espressamente previsto’2.
Con riferimento all’ipotesi in cui non sia stato raggiunto alcun accordo o
non sia stato stipulato un contratto collettivo di lavoro che regoli il
funzionamento del fondo di solidarietà, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha istituito, mediante D.I. 7 febbraio, n. 73141, un fondo
di solidarietà residuale3, al quale sono tenuti a contribuire, anche in
ragione della classe dimensionale, i datori di lavoro che occupino
almeno sedici lavoratori subordinati e risultino appunto appartenere ad
un settore non coperto dalla normativa in materia di integrazione
salariale e in relazione al quale non sia stato istituito un fondo di
solidarietà mediante un accordo sindacale o un contratto collettivo di
lavoro4.
In attuazione del citato D.I. 7 febbraio, n. 73141, è stato istituito presso
l’I.N.P.S. il fondo residuale5.
Con circolare 2 settembre 2014, n. 100, l’I.N.P.S. ha fornito le prime
indicazioni operative in merito agli adempimenti procedurali utili alla
compilazione del flusso Uniemens relativo al versamento del contributo
ordinario dovuto6.
Confermando le indicazioni operative già fornite con la predetta
circolare, l’Istituto ha altresì reso noto, con proprio successivo
messaggio 8 settembre 2014, n. 6897, che ‘le aziende potranno versare
il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre
2014, entro il giorno 16 dicembre, senza applicazione di sanzioni e
interessi’.
Le disposizioni di legge in esame non sono applicabili nei confronti dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni7.
1. Introduzione
2. Ambito di applicazione
L’articolo 3, comma 4, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 stabilisce che,
al fine di assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori di
imprese appartenenti a settori esclusi dall’ambito d’applicazione della
normativa in materia di integrazione salariale, le organizzazioni sindacali
e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale stipulano accordi collettivi o contratti collettivi [anche
intersettoriali] aventi ad oggetto la costituzione di appositi fondi di
solidarietà bilaterali1.
Il fondo di solidarietà garantisce forme di tutela dei lavoratori che, in
costanza di rapporto di lavoro, siano coinvolti da provvedimenti di
riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla
normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
La richiamata norma prevede che, decorso inutilmente l’anno 2013, sia
attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un fondo di solidarietà
residuale.
L'istituzione di un fondo di solidarietà è ‘obbligatoria per tutti i settori non
coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione
alle imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Le
1
2.1 Requisiti soggettivi
Sono soggette alla disciplina del Fondo residuale, le imprese individuate per esclusione dall’articolo 3, comma 19 della Legge
28 giugno 2012, n. 92 - ‘non rientranti nel campo di applicazione della
normativa in materia di integrazione salariale’.
Qualora si sia proceduto alla stipula di un accordo o di un contratto
collettivo di lavoro volti alla costituzione di un apposito Fondo di
solidarietà, le imprese destinatarie di tale disciplina contrattuale devono
intendersi escluse dall’obbligo di contribuzione al Fondo residuale a
decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del
decreto istitutivo del nuovo fondo settoriale8.
Sono escluse dall’ambito d’applicazione del Fondo residuale in esame le
imprese per le quali sussiste l’obbligo di contribuzione ad un Fondo di
solidarietà istituito ai sensi del comma 4 e del comma 14, dell’articolo 3
della Legge 28 giugno 2012, n. 92 ovvero le imprese rientranti nel
campo di applicazione dei Fondi di settore preesistenti9.
Nel caso in cui il sistema di bilateralità sia già sperimentato, è possibile che le Parti adeguino l’esistente fondo bilaterale o il fondo interprofessionale per la formazione
continua alla finalità promosse dall’articolo 3, comma 4 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
Articolo 3, comma 10 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
3
Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’I.N.P.S.; è autonomo sul piano della gestione finanziaria e patrimoniale e non può erogare prestazioni in
carenza di disponibilità.
4
Articolo 3, comma 3 della Legge 28 giugno, n. 92.
5
‘E' istituito presso l'INPS il Fondo di solidarietà residuale allo scopo di assicurare tutela, in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività
lavorativa, ai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale, purché con
più di quindici dipendenti, per i quali non sia stato costituito un fondo di cui al comma 4 ovvero al comma 14, dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 ovvero che siano
esclusi dal campo di applicazione del fondo di settore. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'INPS provvede ad individuare i soggetti tenuti al
versamento del contributo al Fondo’ [articolo 1, comma 1 del D.I. 7 febbraio 2014, n. 79141].
6
I.N.P.S., circolare 2 settembre 2014, n. 100.
7
Articolo 1, commi 7 e 8 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
8
Il Comitato amministratore del può proporre il mantenimento in capo alle imprese del relativo settore dell’obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al
finanziamento delle prestazioni già deliberate. [I.N.P.S., circolare del 2 settembre 2014, n. 100].
9
Fondi istituiti ai sensi della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed adeguati alle disposizioni dell’articolo 3 della Legge 28 giugno 2012,
n. 92.
2
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2.2 Requisiti dimensionali
Con riguardo al requisito dimensionale per l’individuazione dei datori di
lavoro tenuti all’obbligo contributivo, l’I.N.P.S. ha precisato che detto
obbligo insorge solo nei confronti delle imprese che impiegano
mediamente più di quindici dipendenti.
Tale requisito dimensionale deve essere verificato mensilmente con
riferimento alla media occupazionale del semestre precedente10.
Rientrano nella determinazione del numero dei dipendenti occupati i
lavoratori, di qualunque qualifica, conteggiati sulla base dei seguenti
criteri11:
− i lavoratori part-time in proporzione all’orario svolto, rapportato al
tempo pieno12;
− i lavoratori intermittenti in proporzione all’orario effettivamente svolto
nel semestre;
− i lavoratori ripartiti computati come parti di un’unica unità lavorativa;
− i lavoratori assenti ancorché non retribuiti [ad esempio in servizio
militare, gravidanza e puerperio] sono esclusi dal computo nel caso
in cui siano stati sostituiti da un altro lavoratore, in tal caso sarà
conteggiato il sostituto.
Il requisito occupazionale è parametrato su un arco temporale di sei
mesi e può comportare una fluttuazione dell’obbligo contributivo nel caso
di oscillazione del numero delle unità occupate.
Come anticipato, la contribuzione è dovuta nel periodo paga successivo
al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di quindici
dipendenti e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre
nel quale sono stati occupati, in media, fino a quindici dipendenti.
3. Disciplina di finanziamento delle prestazioni del fondo di
solidarietà residuale
Le imprese per le quali ricorrano i requisiti di cui ai precedenti paragrafi
2.1 e 2.2 sono tenute a versare i contributi di finanziamento al fondo
residuale a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate mediante gli
elementi contributivi di seguito elencati13:
− ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini
previdenziali dei lavoratori dipendenti [esclusi i lavoratori con
qualifica di ‘dirigente’], di cui due terzi a carico del datore di lavoro e
un terzo a carico del lavoratore;
− addizionale, totalmente a carico del datore di lavoro quando questi
ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Il
contributo è calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura
del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,5%
per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
10
Alla contribuzione di cui al presente paragrafo si applicano le
disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria,
con l’esclusione delle norme in materia di sgravi contributivi.
4. La prestazione
Il Fondo riconosce un assegno ordinario ai lavoratori subordinati esclusi i lavoratori con qualifica di ‘dirigente’ - di imprese rientranti nel
campo di applicazione della disciplina in esame e che risultino coinvolti
in una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
L’assegno non è riconosciuto nel caso di cessazione, anche parziale,
dell’attività.
La misura dell’assegno ordinario è pari all’integrazione salariale ridotta
della contribuzione prevista per gli apprendisti14, con applicazione dei
massimali previsti dalla cassa integrazione guadagni ordinaria.
Ciascun intervento è corrisposto fino ad un periodo massimo di tre mesi
continuativi, prorogabili trimestralmente, in via eccezionale, fino ad un
massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio
mobile15.
Il fondo residuale verserà alla gestione di iscrizione del lavoratore
interessato la contribuzione correlata alla prestazione utile per il
conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e
per la determinazione della sua misura.
Le domande di finanziamento possono essere accolte entro i limiti delle
risorse esistenti del Fondo.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, ciascuna domanda potrà essere
accolta nei limiti della contribuzione dovuta [cioè nel rispetto del ‘tetto
aziendale’]16 negli otto anni precedenti dall’impresa richiedente, detratte
le prestazioni eventualmente già autorizzate e le relative contribuzioni
correlate.
Sarà cura dell’Istituto fornire ulteriori precisazioni circa le modalità di
presentazione delle domande per la prestazione.
5. Adempimenti procedurali
5.1 Codifica
Si riportano di seguito le prime istruzioni operative fornite dall’I.N.P.S.17.
L’Istituto ha attivato i seguenti codici autorizzativi per distinguere le
imprese rientranti nell’ambito di applicazione del decreto in parola:
− ‘0J’ indicante, a partire dal 1° gennaio 2014, ‘Azienda tenuta al
versamento dei contributi ex. D.I. n. 79141/2014 (Fondo di
solidarietà residuale)’. Tale codice individua le imprese
potenzialmente interessate dall’obbligo contributivo, a prescindere
dal requisito dimensionale18;
Nel semestre utile per la determinazione della media di lavoratori subordinati occupati sono ricompresi i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali. Nel caso di
trasferimento d’azienda e di nuova costituzione dell’impresa, il requisito è accertato sulla base dei mesi di attività; per il primo mese il riferimento è volto alla forza
occupazionale del mese stesso [I.N.P.S., circolare 2 settembre 2014, n. 100].
11
Sono esclusi dal computo gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo.
12
L’arrotondamento deve essere effettuato secondo le modalità disciplinate dall’articolo 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61. [I.N.P.S., circolare 2 settembre 2014, n. 100].
13
Il Fondo di solidarietà residuale costituisce una gestione dell’I.N.P.S. e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale [D] non può erogare prestazioni in carenza di
disponibilità. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro i limiti delle risorse già acquisite.[I.N.P.S, circolare 2 settembre 2014, n. 100].
14
Ai sensi dell’articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41.
15
Come già precisato dall’Istituto con circolare 29 aprile 1988, n. 84 [in seguito ripresa anche dalla circolare 14 marzo 2013, n. 36] ‘ai fini del computo del biennio [D] devono
essere considerate le 104 settimane immediatamente precedenti la settimana di integrazione richiesta’. Trattasi di ‘un arco temporale di durata all’interno del quale vanno
collocate le settimane richieste. Pertanto, fermo restando che il biennio è costituito da 104 settimane consecutive, la settimana rispetto alla quale deve effettuarsi il calcolo al
fine di verificare l’eventuale superamento del limite massimo è da ricomprendere nel biennio stesso come centoquattresima settimana’.
16
La determinazione del tetto aziendale avviene con riguardo alla contribuzione dovuta e alle prestazioni erogate dall’impresa richiedente.
17
I.N.P.S., circolare 2 settembre 2014, n. 100.
18
Le imprese potranno visualizzare l’avvenuta attribuzione del codice autorizzativo ‘0J’ sul Cassetto Previdenziale Aziende. In presenza del suddetto codice, la procedura
automatizzata effettua il controllo del requisito occupazionale al fine di determinare l’insorgere dell’eventuale obbligo contributivo.
In allegato al messaggio 8 settembre 2014, n. 6897, è riportato l’elenco dei codici [C.S.C. e C.A.] utili per la determinazione del requisito soggettivo ai fini dell’obbligo di
contribuzione al Fondo di solidarietà residuale.
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− ‘2C’ che assume il significato di ‘Azienda che opera su più posizioni
tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo solidarietà
residuale’; tale codice indica le imprese che operano su più posizioni
contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito
occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole19.
Le aziende dovranno effettuare mensilmente il versamento del
contributo mediante Uniemens.
5.2 Contribuzione ordinaria decorrente dal mese di ottobre 2014 Termini di versamento e modalità di compilazione del flusso
Uniemens
Il versamento del contributo ordinario relativo alle mensilità per le quali i
termini di pagamento non risultano ancora scaduti sarà effettuato
secondo le scadenze di legge.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, pertanto, la contribuzione
ordinaria dovuta sarà calcolata applicando l’aliquota complessiva alle
retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori, con
esclusione dei dirigenti.
o riduzione di orario che diano luogo alla corresponsione dell’assegno
ordinario.
Credito di imposta per l’assunzione con
contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato
di
lavoratori
altamente
qualificati
Il vigente ordinamento concede a ciascun soggetto [persona fisica o
giuridica] titolare di reddito di impresa, il diritto a beneficiare di un credito
di imposta pari al 35 per cento del costo aziendale sostenuto per
l’assunzione di un lavoratore altamente qualificato sino ad un importo
massimo di 200 mila euro e per un periodo massimo di dodici mesi.
Il beneficio è riconosciuto anche nell’ipotesi di trasformazione di un
contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato
occorsa:
− nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012;
− a far tempo dal 1° gennaio di ciascun anno successivo.
5.3 Contribuzione ordinaria dovuta con riferimento al periodo
compreso tra il mese di gennaio 2014 e di settembre 2014 - Termini
di versamento e modalità di compilazione del flusso Uniemens
Come precisato dall’Istituto con messaggio dell’8 settembre 2014,
n. 6897, ‘le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per
le mensilità da gennaio a settembre 2014 entro il giorno 16 dicembre
2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi’.
− accesso in <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteADebito>,
<AltreADebito>;
− inserimento in <CausaleADebito> del codice ‘M131’. Tale codice
indica il ‘Contributo ordinario Fondo Residuale gennaio-settembre
2014’;
− inserimento in <Retribuzione> dell’importo della retribuzione
imponibile20;
− inserimento in <SommaADebito> dell’importo del contributo, pari allo
0,50% dell’imponibile.
Come anticipato, in un primo tempo l’Istituto stabilì che ‘con riferimento a
tali mensilità, l’importo del contributo dovrà essere maggiorato degli
interessi al tasso legale dell’1 per cento, calcolati dal 7 giugno 2014 [>]
sino alla data di versamento della contribuzione’21. Inoltre, ai fini del
versamento, l’importo degli interessi legali avrebbe dovuto essere
valorizzato
nell’elemento
<AltreADebito>
[all’interno
di
<DenunciaAziendale>, <AltrePartiteADebito>], indicando i seguenti dati:
− in <CausaleADebito>, è esposto il codice ‘Q900’, con significato di
‘Oneri accessori al tasso legale’;
− in <SommaADebito>, l’importo degli interessi legali.
Alla luce sia di quanto precisato dall’Istituto stesso con successivo
messaggio 8 settembre 2014, n. 6897 che dell’interpretazione offerta da
più parti [ivi compresi funzionari dell’Istituto], gli interessi in parola non
sono dovuti. Pertanto, anche le istruzioni testé esposte circa gli interessi
legali e i connessi criteri di compilazione dell’Uniemens dovranno essere
disattesi.
5.4 Contribuzione addizionale - Termini di versamento e modalità di
compilazione del flusso Uniemens
L’Istituto fornirà le dovute precisazioni inerenti le modalità di versamento
del contributo addizionale dovuto in relazione ad eventi di sospensione
19
Nell’ipotesi di assunzione di un lavoratore che abbia conseguito una
laurea magistrale, il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che il
lavoratore assunto sia destinato allo svolgimento di specifiche attività
sperimentali e di ricerca, espressamente elencate dalla norma.
Detto beneficio, quando sia destinato ad un’impresa start up innovativa o
ad un incubatore certificato o ad imprese aventi sede o unità locali nei
territori dei comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, è soggetto ai limiti previsti dalla normativa comunitaria
relativamente agli aiuti di Stato [‘de minimis’] ed è riconosciuto per un
massimo di 12 mesi e nel limite annuo di 200 mila euro, anche
nell’ipotesi di assunzione di un lavoratore altamente qualificato mediante
contratto di apprendistato.
Per ‘costo aziendale’ deve intendersi il costo salariale che corrisponde
all’importo totale effettivamente sostenuto dall’impresa e comprende: la
retribuzione lorda [imponibile fiscale] e i contributi obbligatori [oneri
previdenziali e assistenziali].
Solo con riferimento all’anno 2012, è agevolabile anche il costo
aziendale sostenuto per le assunzioni o trasformazioni di contratti a
tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a far
tempo dal 26 giugno 2012.
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ha disciplinato, pur con grave ritardo, i
criteri e le condizioni per la fruizione del beneficio dapprima mediante il
D.M. 23 ottobre 2013, a cui è seguito il D.M. 28 luglio 2014, recante
appunto termini per la presentazione delle domande per l’accesso al
credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati
ed entrato in vigore in data 9 agosto 2014.
L’accesso al beneficio in argomento è subordinato alla presentazione di
un’apposita istanza telematica, i cui schemi sono riportati in allegato al
citato D.M. 28 luglio 2014.
L’avvio della procedura per la trasmissione dell’istanza è reso noto
annualmente dal Ministero per lo Sviluppo Economico mediante avviso
pubblicato sul sito istituzionale.
Le istanze potranno essere trasmesse:
− tra il 15 settembre e il 31 dicembre 2014 con riferimento alle
assunzioni effettuate tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012;
− a decorrere dal 10 gennaio 2015 in relazione alle assunzioni
effettuate nel corso dell’anno 2013;
− a decorrere dal 10 gennaio 2016 in relazione alle assunzioni
effettuate nel corso dell’anno 2014.
Le istanze inviate al di fuori dei termini prescritti ovvero risultate
incomplete o difformi non saranno prese in esame.
Le imprese che rientrano in questa casistica dovranno dare comunicazione alle strutture territorialmente competenti dell’Istituto per consentire l’attribuzione del codice
autorizzativo ‘2C’.
20
L’imponibile utile per il calcolo del contributo ordinario coincide con la ‘retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti’. [I.N.P.S.,
circolare 2 settembre 2014, n. 100].
21
I.N.P.S., circolare 2 settembre 2014, n. 100.
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Il credito di imposta, che dovrà essere indicato nella dichiarazione dei
redditi, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile
esclusivamente in compensazione mediante il modello ‘F24’.
Accertata l’eventuale indebita fruizione del beneficio, Il Ministero per lo
Sviluppo Economico procede al recupero dell’importo, maggiorato di
interessi e sanzioni.
1. Ambito di applicazione
L’articolo 24, comma 1 del D.L. 22 giugno 2012, n. 8322, in vigore dal
26 giugno 2012, concede a beneficio delle imprese [indipendentemente
dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico
di appartenenza e dal regime contabile adottato]23 un credito d’imposta
pari al 35% del costo aziendale sostenuto per l’assunzione con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un lavoratore che abbia
conseguito:
a) un dottorato di ricerca universitario presso una università italiana o
estera [sempre che, in tale ultima ipotesi, il titolo sia riconosciuto
equipollente in base alla legislazione vigente in materia];
b) una laurea magistrale in specifiche discipline d’ambito tecnico o
scientifico elencate nell’Allegato 2 del citato decreto legge per
essere impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo indicate:
1) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità
l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e
di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o
utilizzazioni pratiche dirette;
2) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti,
processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di
sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad
esclusione dei prototipi di cui al seguente punto 3;
3) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle
conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica
e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per
prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può
trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione
concettuale, alla pianificazione e alla documentazione
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono
comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purché non siano destinati ad uso
commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi
commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti
tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente
il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è
troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e
di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di
dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta
la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.
22
Ferme restando le condizioni previste testé indicate e portate in
evidenza anche nel prosieguo del presente intervento, il credito di
imposta è riconosciuto:
− con riferimento alle assunzioni effettuate a decorrere dal 26 giugno
2012, data di entrata in vigore del citato decreto legge;
− nell’ipotesi di trasformazione di un contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato in un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato24 occorsa tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012
e a far tempo dal 1° gennaio di ciascun anno successivo25;
− a beneficio di imprese start up innovative e di incubatori certificati di
imprese26 anche con riferimento all’assunzione effettuata mediante
contratto di apprendistato27.
Tali soggetti accedono provvisoriamente all’agevolazione in regime di
‘de minimis’; alternativamente, possono decidere di concorrere alla
misura generale senza far valere le proprie prerogative28.
2. Misura del credito di imposta
Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del
costo aziendale sostenuto per l’assunzione [o trasformazione] a tempo
indeterminato per un periodo non superiore a dodici mesi nella misura
complessiva massima annua di 200 mila euro29.
Nei confronti delle imprese non soggette a revisione legale dei conti e
prive di collegio sindacale è concesso un ulteriore contributo sotto forma
di credito di imposta, di ammontare pari alle spese sostenute e
documentate per l’attività di certificazione contabile, in osservanza del
limite massimo di 5 mila euro e, comunque, entro il predetto limite
massimo annuo di 200 mila euro30.
Ai fini della determinazione della misura del beneficio spettante, per
‘costo aziendale’ si intende il costo salariale che corrisponde all’importo
totale effettivamente sostenuto dall’impresa in relazione ai contratti di
lavoro a tempo indeterminato stipulati con i lavoratori di cui alle
precedenti lettere a) e b), includendo l’imponibile fiscale e i contributi
obbligatori [oneri previdenziali e contributi assistenziali]31.
Il credito di imposta è concesso nei limiti previsti dai regolamenti
dell’unione europea relativi agli aiuti di Stato di importanza minore [‘de
minimis’] se destinato a:
− start up innovative;
− incubatori certificati;
− imprese aventi sede o unità locali nei territori dei comuni interessati
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 201232.
In caso di mancato utilizzo dell'intera quota dei fondi stanziati, rilevabile
alla fine di ciascun anno, le risorse non utilizzate saranno rese disponibili
nell’anno successivo per l’accoglimento delle domande presentate33.
Il decreto è stato convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della Legge 7 agosto 2012, n. 134.
L’articolo 1 del D.M. 23 ottobre 2013 ha ulteriormente precisato che ‘sono ammissibili alla fruizione dell’agevolazione del credito di imposta tutti i soggetti, sia persona fisica
sia persona giuridica, titolari di reddito di impresa’.
24
Articolo 2, comma 1 del D.M. 23 ottobre 2013.
25
Articolo 2, comma 4 del D.M. 23 ottobre 2013.
26
Articolo 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
27
Articolo 2, comma 3 del D.M. 23 ottobre 2013.
28
Articolo 6 del D.M. 23 ottobre 2013.
29
Articolo 24, comma 1 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e articolo 2, comma 1 del D.M. 23 ottobre 2013.
30
Articolo 24, comma 9 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e articolo 2, comma 6 del D.M. 23 ottobre 2013.
31
Articolo 2, comma 3 del D.M. 23 ottobre 2013.
I.N.P.S., circolare 6 agosto 2008, n. 82. Dunque, nell’ipotesi d’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato in relazione al quale è previsto l’obbligo di versamento della
contribuzione posta a carico del datore di lavoro in misura inferiore rispetto alla misura ordinaria [trattasi, a titolo d’esempio, di un lavoratore assunto con contratto di
apprendistato], lo sgravio di cui il datore di lavoro può beneficiare non potrà comunque eccedere la quota di contribuzione posta a proprio carico ed effettivamente versata
[I.N.P.S., messaggio 3 settembre 2008, n. 19503].
30
I.N.P.S., circolare 18 marzo 2010, n. 39
31
I.N.P.S., circolare 6 agosto 2008, n. 82.
32
Articolo 1, comma 1 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74.
33
Articolo 3, comma 7 del D.M. 23 ottobre 2013.
23
HR Magazine
n. 4 - Ottobre 2014
3. Presentazione dell’istanza telematica per il riconoscimento del
titolo a fruire del credito di imposta
In forza dell’articolo 24, comma 6 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, il
Ministero dello Sviluppo economico [MiSE] ha emanato il Decreto
Direttoriale 28 luglio 2014, mediante il quale ha definito le modalità di
presentazione delle istanze per il riconoscimento del credito di imposta
in argomento.
Fino all’esaurimento delle risorse disponibili, le istanze, firmate
digitalmente, sono presentate in via esclusivamente telematica, tramite
la procedura informatica accessibile dal sito [email protected], a
far tempo dal 15 settembre 2014 e fino al 31 dicembre 2014 qualora
l’agevolazione afferisca un’assunzione [o trasformazione] effettuata tra il
26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012.
Contestualmente alla trasmissione della domanda, il soggetto istante è
tenuto a trasmettere il documento di certificazione contabile35 in formato
‘.p7m’36.
Le istanze, che saranno processate in ordine cronologico e il cui
eventuale accoglimento sarà comunicato mediante messaggio di posta
elettronica certificata37, potranno essere trasmesse a decorrere dal:
− 10 gennaio 2015 con riferimento alle assunzioni effettuate nel corso
del 2013;
− 10 gennaio 2016 in relazione alle assunzioni effettuate nel corso
dell’anno 2014.
Le istanze inviate al di fuori dei termini anzidetti ovvero che siano
risultate incomplete o difformi non saranno prese in esame38.
Laddove risulteranno esaurite le risorse finanziarie stanziate per la
misura agevolativa in argomento, la piattaforma informatica darà
evidenza della predetta condizione e non consentirà la trasmissione
telematica dell’istanza39.
4. Modalità di fruizione del credito di imposta
L’ammontare del credito d’imposta di cui l’impresa potrà beneficiare solo
a conclusione della procedura di controllo d’ammissibilità, sarà indicato
dall’impresa stessa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è maturato40.
Detto credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito né
della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive,
potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24.
5. Ipotesi di decadenza dal beneficio
Il soggetto avente titolo a beneficiare del credito di imposta decade dal
diritto:
1) se, nei tre anni successivi all’assunzione per la quale si fruisce del
contributo [ovvero di due anni nel caso di piccole e medie imprese] il
numero totale dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al
netto dei pensionamenti, è inferiore o pari a quello indicato nel
bilancio presentato nel periodo d’imposta precedente a quello in cui
è stata effettuata ciascuna assunzione cui si riferisce
l’agevolazione41;
2) se i posti di lavoro di cui al paragrafo 1. della presente circolare
34
creati non siano conservati per un periodo minimo di tre anni ovvero
di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
3) se l’impresa beneficiaria delocalizzi successivamente all’11 agosto
2012 nel corso del triennio successivo al periodo d’imposta in
concomitanza del quale ha fruito del contributo in un Paese non
appartenente all’Unione europea, riducendo le attività produttive in
Italia;
4) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non
formali sia della normativa fiscale che della disciplina contributiva in
materia di lavoro subordinato che abbiano comportato l’irrogazione
di sanzioni di importo non inferiore a 5 mila euro, oppure siano
accertate violazioni della normativa vigente in materia di tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori, nonché quando siano stati emanati
provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro
per aver realizzato una condotta antisindacale42.
6. Attività di controllo
I controlli sulla corretta fruizione del credito d’imposta saranno effettuati
dal Ministero dello Sviluppo Economico e condotti sulla base della
documentazione contabile certificata da un revisore legale dei conti o da
una società di revisione legale, allegata al bilancio e conservata a norma
di legge, da aggiornare annualmente.
Anche le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive
di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione
di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei
revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun
rapporto di collaborazione o dipendenza con l’impresa stessa. In tal caso
è concesso un ulteriore contributo sotto forma di credito d’imposta pari
alle spese sostenute e documentate per l’attività di certificazione
contabile, entro un limite massimo di 5 mila euro e, comunque, nel limite
di 200 mila euro per ciascun anno.
Qualora sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del contributo,
il Ministero dello sviluppo economico procede al recupero del relativo
importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro - Verifica dell’idoneità tecnicoprofessionale dell’appaltatore da parte del
committente
Con sentenza 27 agosto 2014, n. 36268, la Corte di Cassazione,
Sezione IV penale ha affermato il principio di diritto secondo il quale, in
materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni, l’articolo
7 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - ora sostituito dal vigente
articolo 26, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - ha la funzione di
individuare l’ipotesi in cui il committente si debba ritenere
corresponsabile con l’appaltatore per la violazione di norme
antinfortunistiche, nell’ottica di rafforzare la tutela dei beni giuridici della
vita e della salute del lavoratore, non potendosi ritenere corretta
l’interpretazione secondo la quale la verifica in merito all’idoneità
tecnico-professionale debba intendersi limitata alle competenze tecniche
dell’impresa appaltatrice.
Articolo 3, comma 3 del D.M. 28 luglio 2014.
Per certificazione contabile deve intendersi, ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 28 luglio 2014, la certificazione redatta secondo lo schema riportato nell’allegato ‘D’ dell’anzidetto
decreto ministeriale e firmata digitalmente dal presidente del collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 27
gennaio 2010, n. 39. Nell’ipotesi in cui il soggetto beneficiario del credito di imposta sia una start up innovativa ovvero un incubatore certificato, il legale rappresentante
procede alla autocertificazione della documentazione contabile.
36
Articolo 3, comma 7 del D.M. 28 luglio 2014.
37
Articolo 3, comma 9 del D.M. 28 luglio 2014.
38
Articolo 3, comma 10 del D.M. 28 luglio 2014.
39
Articolo 3, comma 8 del D.M. 28 luglio 2014.
40
Articolo 24, comma 2 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
41
Articolo 24, comma 4, lettera a) del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e articolo 5, comma 5, lettera a) del D.M. 23 ottobre 2013.
42
Articolo 24, comma 4 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
35
HR Magazine
n. 4 - Ottobre 2014
La citata sentenza ha condannato alla pena di due mesi di reclusione il
committente in qualità di datore di lavoro ed il responsabile per il servizio
di prevenzione e protezione designato dallo stesso per aver cagionato in
cooperazione colposa tra loro al lavoratore dell’appaltatore lesioni
personali gravi per imperizia, imprudenza e inosservanza delle norme
sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Più precisamente, la Suprema Corte ha ritenuto infondata la censura del
ricorrente, secondo cui il menzionato articolo 7 del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81,43 che impone la verifica dell’idoneità tecnico-professionale
dell’appaltatore non investirebbe anche il profilo della sicurezza.
E’ invece convincimento della Suprema Corte che l’articolo 7, comma 1
del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 sancisca ‘un obbligo di verifica
dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa in relazione al lavoro che
deve esserle affidato, dal quale si desume la posizione di garanzia del
datore di lavoro in merito alla scelta dell’impresa, e un obbligo di
informazione in merito ai rischi specifici che l’impresa appaltatrice verrà
ad incontrare nell’ambiente di lavoro del committente’.
La collocazione stessa della norma citata ‘non lascia margini di dubbio in
merito alla finalità della norma di garantire la sicurezza del lavoro nella
particolare situazione in cui determinate attività vengano affidate in
appalto ma si svolgano nei locali dell’impresa committente, dovendosi
conseguentemente ritenere che la posizione di garanzia del datore di
lavoro in merito alla scelta dell’impresa appaltatrice trovi la sua ragion
d’essere nella finalità di evitare che, attraverso la stipula di un contratto
di appalto, vengano affidate all’appaltatore lavorazioni o mansioni che il
singolo lavoratore non sia in grado di svolgere, con incremento del
rischio per la sua sicurezza’.
La puntuale verifica dell’idoneità tecnico-professionale è dunque regola
di diligenza e prudenza del committente, calibrata opportunamente in
relazione al tipo di attività dedotta nel contratto di appalto. ‘Tale norma
svolge funzione integrativa del precetto pensale che sanziona il reato di
lesioni colpose ponendo a carico del committente l’obbligo di garantire
che anche l’impresa appaltatrice che svolge l’attività nella sua azienda si
attenga a misure di prevenzione della cui osservanza lo stesso
committente sarà chiamato a rispondere, ove fosse in grado di
percepirne l’inadeguatezza’.
Limiti quantitativi di ricorso al contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato Precisazioni
Come noto, l’articolo 10, comma 7 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368
stabilisce che l’individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti
quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a tempo determinato
è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi.
Peraltro, in sede di prima applicazione dell’anzidetto limite percentuale
‘conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai
vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro’44.
43
Alla luce di quanto sopra, il datore di lavoro è tenuto all’osservanza del
limite quantitativo legale45 nella sola ipotesi in cui non possa essere
applicata in materia una specifica disciplina contrattuale.
In risposta ad una richiesta di chiarimenti, il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale ha precisato che, quando la disciplina contrattuale
non detti alcunché con riferimento ai criteri di computo del limite
quantitativo in esame nel caso in cui il datore di lavoro abbia dato inizio
alla propria attività in corso d’anno, detto limite è determinato in
relazione al numero di rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato in essere alla data di assunzione del primo lavoratore
subordinato a tempo determinato46.
Identico criterio era stato suggerito dal Dicastero con circolare 30 luglio
2014, n. 18 per regolare il caso in cui il datore di lavoro che, avendo
iniziato la propria attività in corso d’anno in assenza di una apposita
disciplina contrattuale, avesse dovuto determinare il limite quantitativo in
argomento.
‘Resta ferma l’integrale applicazione della disciplina contrattuale già a
partire dall’anno successivo a quello di avvio della nuova realtà
imprenditoriale’.
Apprendistato
professionalizzante
o
contratto di mestiere con riguardo alla
Regione Lombardia - Precisazioni
L’articolo 4, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 14 settembre 2011,
n. 16747 prevede che la Regione competente per territorio comunichi al
datore di lavoro le modalità di svolgimento della formazione
dell’apprendista in regime di offerta formativa pubblica, rendendo altresì
noto il calendario delle attività formative programmate e indicando la
sede in cui è previsto che queste siano svolte.
Tale comunicazione deve essere effettuata entro 45 giorni dalla
comunicazione di assunzione di un lavoratore mediante un contratto di
apprendistato professionalizzante [o contratto di mestiere] effettuata dal
datore di lavoro per via telematica48.
La Regione Lombardia, con D.G.R. 1 agosto 2014, n. 2258 ha recepito
le Linee Guida del 20 febbraio 2014, approvate dalla Conferenza
Stato-Regioni, in tema di offerta formativa pubblica relativa
all’apprendistato professionalizzante e di mestiere.
In particolare, si precisa che:
− al fine di dare attuazione alla prescrizione di cui al predetto articolo
4, comma 3, secondo periodo del D. Lgs 14 settembre 2011, n. 167,
la Regione ‘provvede alla comunicazione ai datori di lavoro delle
modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica anche con
riferimento alle sedi e ai calendari [>] mediante l’aggiornamento del
sistema informativo SINTESI, con modalità che saranno definite con
successivo provvedimento dirigenziale’, assicurando una costante
informazione circa i cataloghi disponibili ed i loro aggiornamenti.
‘Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità
produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la
prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
− acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
− acquisizione dell’autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell’articolo
47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività’.
44
Articolo 2-bis, comma 2 del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, introdotto in sede di conversione dall’articolo 1 della Legge 16 maggio 2014, n. 78.
45
Fermo restando quanto sopra, il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del D.Lgs. 6
settembre 2001, n. 368 non può eccedere il limite del 20 per cento del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione
46
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, interpello 1 settembre 2014, n. 14974.
47
Così come introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78.
48
Articolo 9-bis del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.
HR Magazine
n. 4 - Ottobre 2014
− dal 4 giugno 2014, nel novero delle ‘News’ delle quali è portato a
conoscenza il datore di lavoro che acceda al servizio ‘Sintesi’ della
Provincia di Milano è stato inserito nel modulo utilizzato per la
comunicazione telematica di assunzione un apposito avviso, di
seguito riportato.
‘Ai sensi della L. 78/2014, la Regione Lombardia avvisa che
attraverso il catalogo provinciale è disponibile l’offerta formativa
pubblica per la formazione di base e trasversale, rivolta agli
apprendisti assunti ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 167/2011. Si invitano
pertanto le imprese, o i loro delegati, a consultare il catalogo
provinciale dell’offerta formativa al seguente indirizzo:
http://www.provincia.mi.it/lavoro/ ed in seguito a contattare il centro
di formazione accreditato scelto, che comunicherà il calendario di
svolgimento dell’attività formativa’.
Si ritiene altresì opportuno precisare che, con la suddetta delibera, la
Regione Lombardia ha approvato l’allegato A), recante la ‘Disciplina
dell’offerta formativa pubblica per l’apprendistato professionalizzante o
di mestiere ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 167/2011’, che avrà efficacia
per i contratti di apprendistato attivati a decorrere dal 1° ottobre 2014.
In tema di offerta formativa pubblica, la Regione ha altresì precisato che
tra i contenuti delle sezioni ‘Competenze di base’ e ‘Competenze
trasversali’ del Quadro Regionale degli Standard Formativi [‘QRSP’] può
rientrare anche la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Quest’ultima può, inoltre, costituire un credito formativo permanente ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo dei lavoratori e del datore di lavoro per
la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del
D.Lgs 9 aprile 2008, n. 8149.
Il possesso del suddetto credito formativo permanente, se non acquisito
nell’ambito di precedenti rapporti di apprendistato, non costituisce
credito ai fini della riduzione della durata della formazione per
l’acquisizione di competenze di base e trasversali50.
E’ appena il caso di precisare che la Regione Lombardia, in
ottemperanza delle indicazioni contenute nelle linee guida approvate il
20 febbraio 2014 dalla Conferenza Stato-Regioni, ha stabilito che:
− per l’offerta formativa pubblica, le imprese che hanno sedi in più
Regioni possono adottare la disciplina della Regione dove è ubicata
la sede legale;
− le imprese multilocalizzate con sede operativa in Lombardia
possono avvalersi dell’offerta formativa pubblica qualora si riscontri
l’uniformità in termini di durata e contenuti della formazione.
Prossimi eventi
D. Lgs. 231/2001: rendiamo leggera ed efficace la vostra
compliance - Milano, 5 novembre
Il D. Lgs. 231/2001 impone alle aziende di intraprendere un vero e
proprio “percorso di compliance”, che tocca sia variabili critiche aziendali
- di business, organizzative e di controllo - sia aspetti giuridici.
Per affrontare il tema della compliance 231, F2A, in collaborazione con
Crowe Horwath, ha organizzato l’evento “231 Day”. L’evento inizierà con
il workshop “Nuove Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei
Modelli 231”, e proseguirà con incontri one-to-one con i professionisti
231 di F2A e Crowe Horwath.
Per info: [email protected]
49
Tale formazione deve essere realizzata nel rispetto dei contenuti, della durata, dei metodi, e di tutte le specifiche indicate dall’Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, il Ministero della Salute, le Regioni di Trento e Bolzano.
Allegato A del D.G.R del 1 agosto 2014, n. 2258.
50
HR Magazine
n. 4 - Ottobre 2014
Allegato
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LM-12 Design
LM-13 Farmacia e farmacia industriale
LM-17 Fisica
LM-18 Informatica
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 Ingegneria biomedica
LM-22 Ingegneria chimica
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-25 Ingegneria dell'automazione
LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 Ingegneria elettrica
LM-29 Ingegneria elettronica
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
LM-31 Ingegneria gestionale
LM-32 Ingegneria informatica
LM-33 Ingegneria meccanica
LM-34 Ingegneria navale
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura
LM-40 Matematica
LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
LM-54 Scienze chimiche
LM-6 Biologia
LM-60 Scienze della natura
LM-61 Scienze della nutrizione umana
LM-66 Sicurezza informatica
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
LM-7 Biotecnologie agrarie
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
LM-79 Scienze geofisiche
LM-8 Biotecnologie industriali
LM-82 Scienze statistiche
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione
Agenzia delle Entrate, circolare 30 aprile 2013, n. 11.
Agenzia delle Entrate, circolare 30 aprile 2013, n. 11.
HR Magazine
n. 4 - Ottobre 2014
Sedi e Contatti
FIS-Antex
Milano - Sede legale
Via della Moscova, 3
20121 Milano
Tel. +39 02.80673.1
Fax +39 02.89010836
FIS-Antex: un polo unico nel panorama dell’outsourcing italiano si caratterizza per
l’offerta di un sistema integrato di servizi a copertura delle esigenze di diverse
Direzioni Aziendali, quali la Direzione del Personale, la Direzione Amministrazione e
Finanza, la Direzione Generale.
Milano - Caldera
Via Caldera, 21
20153 Milano
Tel. +39 02.40999.1
Fax +39 02.40914959
Roma - Barberini
Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. +39 06.488876.1
Fax +39 06.48887620
Roma - Manzoni
Viale Manzoni, 22
00185 Roma
Tel. +39 06.4544031
Fax. +39 06.45440320
Asti
C.so Alessandria ang. Via Guerra, 5
14100 Asti
Tel. +39 0141.4437229
Ivrea
Via Cesare Pavese, 8
10015 Ivrea (TO)
Tel. +39 0125.23801
Fax +39 0125.624494
FIS-Antex offre i servizi nelle seguenti aree: Risorse Umane, Amministrazione
Finanza e Controllo, Consulenza Professionale. Nello specifico i servizi in ambito
Risorse Umane spaziano dall’Amministrazione del Personale, alla Gestione delle
Risorse Umane, alla Pianificazione e controllo dei costi del Personale, alla
Consulenza del lavoro. Relativamente all’area Amministrazione Finanza e Controllo
i servizi proposti dal Gruppo vanno dall’Outsourcing dei servizi contabili, al Back
office amministrativo, alla Consulenza Contabile e IAS (International Accounting
Standards), alla Consulenza in ambito Governance, Organizzazione e Controllo.
Il sistema di servizi offerti garantisce alle aziende italiane e multinazionali, di ogni
dimensione e settore merceologico, vantaggi quali la possibilità di scegliere tra
un’ampia gamma di servizi, l’accesso a competenze specialistiche e trasversali, la
flessibilità nella fruizione - potendo spaziare dal SaaS al BPO - ed una piattaforma
tecnologica sempre all’avanguardia.
FIS-Antex collabora da tempo con lo Studio Associato Servizi Professionali Integrati
(member firm del network internazionale Crowe Horwath) per supportare le aziende
in materia di Diritto del Lavoro, Legale, Affari Societari e Fiscale.
FIS-Antex fattura 52 mil. di Euro, conta 1400 clienti attivi, ha circa 550 risorse ed ha
in essere importanti partnership con SAP (SAP Services Partner), Oracle (Oracle
Gold Partner) e Cap Gemini.
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Viale Ancona, 26
30172 Mestre (VE)
Tel. +39 041.290571.1
Fax +39 041.290577
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Via Giardini Cattaneo, 4
33170 Pordenone
Tel. +39 0434.2294411
Fax +39 0434.28473
Amministrazione
Finanza & Controllo
Compliance
Transfer
Pricing
Business
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HR
Contabilità
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