03/10/2014 Protocollo informatico e conservazione digitale Corso ASEV Empoli, 2 ottobre 2014 Patrizio Geri Funzionario P.O. Comune di Pisa Direzione Sistemi informativi Ufficio Automazione gestione documentale Premessa • Una Organizzazione vive di informazione • L’informazione è trasmessa tram ite i documenti • Il document management (governo dei documenti) regola il flusso informativo di un’organizzazione • Il governo del flusso (workflow management) necessita di consapevolezza dei processi 1 03/10/2014 2 03/10/2014 LE FONTI GIURIDICHE DELLA DEMATERIALIZZAZIONE 3 03/10/2014 Normativa su documento e protocollo fino al 2006 e la storia continua… Norme in Italia ce ne sono e sono anche troppe!!! FACCIAMO UN PO’ D’ORDINE… Privacy 4 03/10/2014 FACCIAMO UN PO’ D’ORDINE TRA LE NORME… CI SONO le norme sul Documento Informatico, sulla Firma digitale e sulla Conservazione digitale: • Codice della Pubblica Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005), (D.Lgs. 159/2006), (D.Lgs. 235/10) • DPR 11 febbraio 2005 n. 68 (Posta Elettronica Certificata) • Codice della Privacy (Allegato B del D. Lgs. 196/2003) • DPCM del 30 marzo 2009 – DPCM 22 febbraio 2013 (Regole tecniche firma digitale) • DPCM 3 dicembre 2013 ‘Regole tecniche su protocollo informatico’ • DPCM 3 dicembre 2013 ‘Regole tecniche sulla conservazione a norma’ Piano e-gov 2012 5 03/10/2014 DEMATERIALIZZAZIONE • Il termine “dematerializzazione” ha fatto la sua prima comparsa durante gli anni ‘80 nel settore finanziario, con particolare riferimento ai titoli di credito al fine di superarne la fisicità e consentire forme di circolazione virtuali. • Da allora è entrato a far parte del lessico giuridico: il termine “dematerializzazione” (o “smaterializzazione”) viene utilizzato per identificare la progressiva perdita di consistenza fisica da parte dei documenti e degli archivi, tradizionalmente costituiti da documentazione cartacea, all’atto della loro sostituzione con documenti informatici. PERCHÉ DEMATERIALIZZARE… • il costo della gestione e della conservazione nella P.A. centrale è stimato intorno ai 3 miliardi di euro/anno; • il costo per la gestione documentale dei soli documenti protocollati nelle PA locali non è inferiore a 1,5 miliardi di euro/anno; • le grandi organizzazioni perdono un documento ogni 12 secondi; • il 3% dei documenti sono archiviati in modo errato; • il 7% dei documenti è perduto in modo definitivo. 6 03/10/2014 ANCORA DATI... • • Il costo medio di ogni foglio stampato é 87 centesimi. (Istat) I processi documentali valgono almeno il 2% del PIL Professionisti DEMATERIALIZZARE Imprese Fonte: rivista Innovazione.PA 7 03/10/2014 POTENZIALI RISPARMI… e quanto per l’archiviazione …POTENZIALI RISPARMI 8 03/10/2014 DALLA CARTA AL BIT Il C.A.D. postula la dematerializzazione dei documenti analogici, ma soprattutto la loro “NON” materializzazione STIMA DEI RISPARMI COMPLESSIVI DALL’USO DI DOCUMENTI INFORMATICI PA Trasm. telematica certificati 35 milioni certificati cartacei Risparmio: 472,5 Mln di € PA + aziende PA + aziende PA PEC Fattur.Elettronica e Conservazione Cedolino elettronico 245 milioni Raccomandate A/R 1,4 miliardi Fatture e doc. contabili 3,5 milioni cedolini cartacei al mese Risparmio: 14 Mld di € Risparmio: 882 Mln di € Risparmio: 720 Mln di € Risparmio complessivo: 16 Miliardi di Euro Fonte: Elaborazioni NetConsulting su fonti CNIPA, CNEL, UPU, BVA e Arthur D. Little - 2008 9 03/10/2014 10 03/10/2014 ORGANIZZAZIONE INTERNA • Istituire un ufficio unico responsabile delle attività ICT • L’introduzione delle nuove tecnologie nella gestione dei procedimenti amministrativi (obbligo di protocollare la PEC e di creare il fascicolo elettronico del procedimento) • Reingegnerizzazione dei processi RAPPORTI CON CITTADINI E IMPRESE Il digitale diventa la regola e il cartaceo l’eccezione. • Gli Enti dovranno utilizzare le comunicazioni telematiche (Posta Elettronica Certificata). • Ogni amministrazione dovrà consentire a cittadini ed imprese l’inoltro di istanze per via telematica e i pagamenti informatici. • Gli Enti dovranno curare i contenuti dei propri siti Web, che diventano sempre più il vero front-office; • Le PA devono promuovere progetti volti alla diffusione e al riutilizzo dei dati pubblici: si tratta della prima norma nazionale in materia di Open Data. 11 03/10/2014 SICUREZZA INFORMATICA Il digitale diventa la regola e il cartaceo l’eccezione. • Le amministrazioni dovranno dedicare sempre maggiore attenzione alla sicurezza dei dati e alla privacy dei cittadini. • Se la PA diventa digitale la sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture è sempre più un obiettivo chiave, anche per costruire quella fiducia nei servizi pubblici on line che ancora manca. • Il nuovo codice introduce disposizioni importanti sia sulla continuità operativa, sia sul disaster recovery dettando le modalità per il coordinamento delle azioni delle singole amministrazioni e per la predisposizione di piani operativi. Termini già scaduti… ENTRO IL 25 APRILE 2011 Le pubbliche amministrazioni utilizzeranno la PEC o altre soluzioni tecnologiche per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo. 12 03/10/2014 Termini già scaduti… ENTRO IL 25 LUGLIO 2011 • Le amministrazioni consentiranno ovunque i pagamenti ad esse spettanti per via telematica. • Le amministrazioni e le imprese comunicheranno tra loro esclusivamente per via telematica. Termini già scaduti… ENTRO IL 25 GENNAIO 2012 • Le Pubbliche Amministrazioni non potranno richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali. D.Lgs. 33/2013 • Il cittadino fornirà una sola volta i propri dati alla pubblica amministrazione. Sarà onere delle Amministrazioni (in possesso dei dati) assicurare, tramite convenzioni, l'accessibilità delle informazioni alle altre Amministrazioni richiedenti. 13 03/10/2014 Termini già scaduti… ENTRO IL 25 APRILE 2012 Gli Enti dovranno predisporre appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire servizi e il ritorno alla normale operatività. Termini già scaduti… ENTRO IL 1 LUGLIO 2013 La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica. 14 03/10/2014 Termini già scaduti… ENTRO IL 1 GENNAIO 2014 • A partire dal 1 gennaio 2014 tutte le procedure per i cittadini e le imprese saranno online. • Le comunicazioni tra gli uffici dovranno avvenire esclusivamente attraverso i canali e servizi telematici e la posta certificata. PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ Si introducono misure premiali e sanzionatorie favorendo, da una parte, le amministrazioni virtuose (anche con la possibilità di quantificare e riutilizzare i risparmi ottenuti grazie alle tecnologie digitali) e sanzionando, dall’altra, le amministrazioni inadempienti (art.12 comma 1-ter) Finanziamento di progetti di innovazione Incentivazione al personale coinvolto Sanzioni alle amministrazioni e ai dirigenti inadempienti 15 03/10/2014 LE ULTIMISSIME NOVITÀ n.2 DPCM 03/12/2013 (pubblicati in GU 12/03/2014) • Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n.82 del 2005. • Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n.82 del 2005. • Decreto «FARE» (D. L. n. 69/2013 conv. L. 98/2013) Agid sotto Pres. del Consiglio dei Ministri – domicilio digitale unico e PEC per tutti – razionalizzazione CED –wi-fi per tutti – eliminazione del valore giuridico del fax Modello di organizzazione nella P.A. per la gestione documentale Titolare Atti di organizzazione Responsabile della Gestione documentale Manuale di Gestione Responsabile dei Sistemi informatici Piano di sicurezza informatica Responsabile della privacy Regolamento sulla privacy Responsabile della conservazione Manuale di conservazione 16 03/10/2014 Gestire correttamente i propri documenti, i propri dati e le proprie informazioni rilevanti SIGNIFICA adottare modelli e metodologie “a norma” finalizzati a garantire: INTEGRITÀ, AUTENTICITÀ, CORRETTO TRATTAMENTO, ADEGUATA ARCHIVIAZIONE, CONSERVAZIONE NEL TEMPO al patrimonio di documenti digitali • EFFICIENZA • TRASPARENZA • SEMPLIFICAZIONE Garantire: • La (ragionevolmente) certa paternità • La corretta trasmissibilità e gestione • La adeguata fascicolazione e archiviazione • Il trattamento a norma • La necessaria sopravvivenza nel tempo a tutti i dati digitali che siano strategici per l’Ente che abbiano un rilievo giuridico attraverso avanzate tecniche di sicurezza informatica 17 03/10/2014 COMINCIAMO DAL DOCUMENTO… (D.P.R. 28-12-2000 n. 445, art. 1, comma 1, lett. A) Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa DEFINIZIONE DI DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. 18 03/10/2014 COMINCIAMO DAL DOCUMENTO… (D. LGS. n. 82/2005, art. 1) Codice dell’Amministrazione digitale DEFINIZIONE DI DOCUMENTO INFORMATICO ogni rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. L’INFORMAZIONE DIGITALE Nella sua forma originaria: • • • • È facilmente modificabile Non è identificabile l’autore È trasmessa su canali insicuri Risente del cambiamento tecnologico 19 03/10/2014 IL DOCUMENTO INFORMATICO D.LGS. 235/2010 art. 21 – documento informatico VALIDITA’ GIURIDICA • “Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità” • “Il documento informatico sottoscritto con firma digitale ha l'efficacia della forma scritta (articolo 2702 del CC)…l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria“ Per le scritture private di cui all’art. 1350 c.c. è richiesta la firma digitale a pena di nullità LE FIRME: DPCM 22 febbraio 2013 • • • • Contiene le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche e della firma digitale Generazione della coppia di chiavi mediante dispositivi sicuri garantiti dal Certificatore Regolamentazione della firma remota Regolamentazione dei riferimenti temporali opponibili a terzi Marcatura temporale con riferimento UTC Utilizzo di PEC Procedura di conservazione a norma • Disciplina dell’elenco pubblico dei Certificatori accreditati 20 03/10/2014 DIFFERENZA TRA FIRMA DIGITALE E FIRMA ELETTRONICA PROPRIETÀ DELLA FIRMA DIGITALE Un documento su carta può essere sostituito da un documento in formato digitale appositamente sottoscritto con firma digitale garantendo: • Autenticazione: Autenticazione dell’identità dei soggetti Autenticazione dell’origine dei dati • Integrità dei dati: Garantisce che il documento non può essere modificato da soggetti non autorizzati Permette di rilevare la manipolazione del documento dovuta a inserzione, cancellatura e sostituzione • Non ripudiabilità: L’autore non può disconoscere azioni od impegni presi registrati in un documento firmato digitalmente 21 03/10/2014 LA FIRMA DIGITALE Il processo di sottoscrizione LA FIRMA DIGITALE Il processo di verifica Il destinatario ricalcola il digest del file ricevuto e lo confronta con quello ricevuto assieme al file: se non è identico significa che il file è stato alterato 22 03/10/2014 COME FIRMARE… “Soggetto A” redige il file con un programma WP “Soggetto A” avvia il Software per la firma: Generazione del documento informatico (contratto.pdf.p7m ) il Software richiede di selezionare il file da firmare (contratto.pdf) e di inserire il codice PIN + SW LIVELLI DI VERIFICA 23 03/10/2014 LA FIRMA REMOTA • La firma digitale remota è una tipologia di firma digitale che si configura come un servizio online, accessibile via rete (Internet), nel quale la chiave privata del firmatario viene conservata assieme al certificato di firma, all'interno di un server remoto sicuro (basato su un HSM - Hardware Security Module) da parte di un Certificatore Accreditato. Il firmatario viene identificato dal servizio e autorizza l'apposizione della firma tramite un meccanismo di sicurezza fra i quali si annoverano, al momento: Token OTP; • Riconoscimento grafometrico della firma autografa; • Telefono Cellulare (come OTP) seguito da PIN Firma. Il controllo del certificato digitale deve essere pubblico e garantito: è svolto dall’Ente di Certificazione (CA) • L’Ente di Certificazione è una terza parte fidata che si trova in“posizione di neutralità” rispetto agli utilizzatori della Firma Digitale: la legge italiana li definisce “certificatori” • Sorveglia il buon funzionamento del sistema della Firma Digitale garantendo che a una chiave pubblica corrisponda una persona reale, i cui dati identificativi sono conosciuti e sono stati preventivamente verificati • Esiste un registro pubblico italiano degli Enti Certificatori gestito da DigitPA 24 03/10/2014 • Assegnazione ad una persona della coppia di chiavi pubblica e privata e del relativo certificato digitale; • Verifica ed attestazione, con l’emissione del certificato digitale, dell’identità del titolare e la veridicità di una serie di altre informazioni; • Fissazione del termine di scadenza dei certificati; • Pubblicazione del certificato contenente la chiave pubblica su una lista accessibile tramite Internet, in modo tale che gli interessati possano verificare la validità della firma digitale apposta; • Revoca e/o sospensione dei certificati rilasciati, in caso di cancellazioni, divulgazioni di chiavi private o smarrimento del dispositivo di firma, e pubblicazione della lista dei certificati revocati o sospesi. VALIDITÀ TEMPORALE DELLA FIRMA La firma digitale apposta su un documento informatico ha valore solo finché è valido il relativo certificato Ai fini giuridici, quando è necessario indicare con certezza il momento della firma del documento, occorre adottare ulteriori accorgimenti, quali: • richiedere al Certificatore anche il servizio di TS • adottare un sistema di protocollo informatico • utilizzare un sistema di posta elettronica certificata 25 03/10/2014 LA MARCATURA TEMPORALE • La Marca Temporale è il risultato della procedura informatica, con cui si attribuisce, ad uno o più documenti informatici, un riferimento temporale opponibile ai terzi. • La Marca Temporale è un servizio, offerto dall’Ente Certificatore, che permette di associare data e ora certe e legalmente valide a un documento informatico, consentendo quindi di associare una validazione temporale opponibile a terzi. (Art. 20, comma 3 Codice dell’Amministrazione Digitale Dlgs 82/2005). • Il soggetto che eroga la marca temporale è anche detto TimeStamping Authority (TSA) ed è disciplinato dal D.P.C.M. 30 marzo 2009 – “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici”. MARCATURA TEMPORALE - VERIFICA Documento.pdf.p7m.tsd/m7m 1° livello: Ente certificatore 2° livello: Data e ora (UTC) 3° livello: Validità della marca (LDAP) 26 03/10/2014 AUTOGRAFA DIGITALE Riconducibile al soggetto direttamente Riconducibile al soggetto solo attraverso una procedura informatica Legata al documento attraverso il supporto fisico Legata indissolubilmente al contenuto del documento Verifica diretta e soggettiva (attraverso il campione) Verifica indiretta ed oggettiva (tramite una terza parte fidata) Facilmente falsificabile, ma il falso è riconoscibile Non falsificabile senza conoscere la chiave privata, ma il falso è irriconoscibile Validità illimitata nel tempo Validità limitata nel tempo D.LGS. 235/2010 art. 22 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale/qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale. 27 03/10/2014 • Con attestazione di conformità da parte di notaio o altro pubblico ufficiale, stessa efficacia probatoria degli originali • Senza attestazione di conformità, stessa efficacia probatoria degli originali, se non espressamente disconosciuta D.LGS. 235/2010 art. 23 1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico. 28 03/10/2014 LE INDICAZIONI FONDAMENTALI • L’eliminazione della frammentazione dei sistemi di protocollo (protocolli particolari) e dei registri cartacei • Il collegamento con la gestione dei flussi documentali 58 / 77 29 03/10/2014 REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA DEI SISTEMI DI PROTOCOLLO INFORMATICO • Univoca identificazione ed autenticazione degli utenti e protezione delle informazioni relative a ciascun utente nei confronti degli altri; • Il sistema di protocollo informatico deve consentire il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e l’individuazione del suo autore; • Il registro giornaliero di protocollo è trasmesso al sistema di conservazione, entro la giornata lavorativa successiva, garantendone l’immodificabilità del contenuto; • Il sistema di protocollo rispetta le misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali; • L’annullamento anche di una sola delle informazioni generate automaticamente dal sistema e registrate in forma immodificabile determina l’automatico e contestuale annullamento della intera registrazione di protocollo DAL FASCICOLO CARTACEO AL FASCICOLO INFORMATICO D.LGS. 235/2010 artt. 41, comma2 • Ogni Amministrazione deve raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; la creazione di un fascicolo informatico per ogni procedimento comporta per gli Enti la necessità di utilizzare i sistemi di gestione informatica dei flussi documentali, oltre che di protocollo informatico. D.LGS. 235/2010 artt. 40-bis, 41 • Gli Enti devono sottoporre a registrazione di protocollo le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica (anche certificata) istituzionali. 30 03/10/2014 IL FASCICOLO INFORMATICO DEI DOCUMENTI DI PROTOCOLLO Aggregazione strutturata e univocamente identificata di atti, documenti o dati informatici, prodotti e funzionali all’esercizio di una specifica attività o di uno specifico procedimento. Nella P.A. il fascicolo informatico è collegato al procedimento amministrativo DATI IDENTIFICATIVI DEL FASCICOLO INFORMATICO Il fascicolo informatico (inteso come insieme dei documenti informatici relativi al procedimento) deve comunque recare l'indicazione: a) dell'Amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; b) delle altre Amministrazioni partecipanti; c) del responsabile del procedimento; d) dell'oggetto del procedimento; e) dell'elenco dei documenti contenuti; e-bis) dell’identificativo del fascicolo medesimo. 31 03/10/2014 IL MANUALE DI GESTIONE Insieme delle norme, delle direttive e delle procedure interne per la gestione e la conservazione dei documenti. Strumento rivolto ai dirigenti, quadri e operatori • Regole per la registrazione dei documenti • Flussi documentali • Regole sull’utilizzo dell’ICT • Tipi di documenti soggetti a registrazione particolare • Tipi di documenti non soggetti alla registrazione di protocollo • Direttive per la classificazione (titolario) • Regole sulla gestione dei documenti cartacei • Regole sull’accesso ai documenti informatici • Regole per il registro di emergenza 32 03/10/2014 • Definizione (art. 1, comma 1, lett. v-bis aggiunta da d.lgs. 235/2010) “sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi” • La PEC diventa il mezzo più veloce, sicuro e valido per comunicare con le PA • Valore di invio e alla ricezione della PEC -il documento si intende inviato dal mittente se trasmesso -il documento si intende consegnato al destinatario se disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato • La PEC è intesa anche come strumento di identificazione Posta elettronica certificata schema funzionale 33 03/10/2014 DPCM 6/5/2009 Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini • Al cittadino che ne fa richiesta viene assegnato un indirizzo di PEC (CEC-PAC). L’assegnazione è senza oneri • Per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC l'indirizzo PEC assegnato è valido ad ogni effetto giuridico nei rapporti con le PA • Il cittadino, dichiarando l’indirizzo PEC alla PA, elegge il proprio domicilio elettronico e questo rappresenta la volonta' di accettazione dell'invio da parte delle PA di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano, tramite PEC. • Ad oggi sono circa 1.000.000 i cittadini in possesso di CEC-PAC. L’elenco dovrebbe essere reso consultabile sul sito www.postacertificata.gov.it da parte delle PA. Art.6 DM 2.11.2005 Ricevute Accettazione Presa in carico Avvenuta consegna Avvisi Non accettazione Mancata consegna Virus Buste Busta di trasporto Busta di anomalia I messaggi devono essere conservati dai «Gestori» per 30 mesi 34 03/10/2014 35 03/10/2014 71 72 36 03/10/2014 < 0,10 € Circa 3,4 4€ 3,4 Oltre il 90% Risparmi derivanti dall’utilizzo della PEC PA + aziende PEC 245 milioni di raccomandate A/R Fonte: Elaborazioni NetConsulting su fonti MIT, CNIPA, CNEL, UPU, BVA e Arthur D. Little - 2006 Risparmio: 720 Mln di € 37 03/10/2014 PEC vs … 38 03/10/2014 • L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) garantisce la disponibilità costante di tutte le informazioni che le singole Amministrazioni sono tenute a pubblicare. • I contenuti dell'IPA sono strutturati su tre macrolivelli: informazioni di sintesi relative all'Amministrazione, il responsabile dell'Amministrazione, i riferimenti telematici (sito web istituzionale, indirizzi di posta elettronica), il codice fiscale e il logo informazioni sulla struttura organizzativa dell’Ente, uffici e loro struttura gerarchica informazioni relative alle AOO • I dati possono essere consultati e fruiti tramite interfaccia web è possibile scaricare i dataset conformi allo standard Open data registrandosi al portale è possibile fruire dei dati tramite interfaccia Amministrazione Amministrazione applicativa che utilizza il protocollo LDAP X (o) Dipartimento A (ou) Dipartimento B (ou) Direzione Generale 1 (ou) Ufficio I (ou) Ufficio II (ou) Y (o) Ufficio III (ou) Direzione Generale 2 (ou) Ufficio I (ou) Ufficio II (ou) • Amministrazioni accreditate: 21.026 • Unità Organizzative pubblicate: 57.829 • Uffici di Protocollo pubblicati: 18.094 • Indirizzi PEC pubblicati: 82.892 Dal 29 ottobre 2012 utilizzando l'interfaccia web di IPA è possibile rendere pubblici eventuali profili Social Network ufficiali dell'Amministrazione ed il livello di accessibilità del sito web dell'Amministrazione stessa. 39 03/10/2014 D.L. 18 OTTOBRE 2012, n.179 “DIGITALIA” Art. 4 Domicilio digitale del cittadino Dopo l’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, è inserito il seguente: Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino). “1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, senza oneri di spedizione a suo carico“ L’indirizzo è inserito nell’anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR e reso disponibile alla P.A. http://www.agid.gov.it/cad/anagrafe-nazionale-popolazione-residenteanpr D.L. 18 OTTOBRE 2012, n.179 “DIGITALIA” Art. 5 - Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l’articolo 6, è inserito il seguente: «Art. 6 -bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). 1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. 40 03/10/2014 www.inipec.gov.it DL 179/2012 - Art. 6 Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni All’articolo 47, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l’eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare” 41 03/10/2014 INTEROPERABILITA’ DI PROTOCOLLO Due sistemi di protocollo informatico interoperano quando è consentito al sistema ricevente di trattare automaticamente le informazioni trasmesse dal sistema mittente al fine di automatizzare le attività ed i processi amministrativi sottostanti 83 Regole tecniche per il protocollo informatico interoperabile Dati per lo scambio di informazioni tra le P.A. • Informazioni minime obbligatorie codice dell’Amministrazione codice dell’ AOO data e numero di protocollo oggetto del documento • Informazioni opzionali indicazione dell’ufficio della struttura destinataria indice di classificazione indicazioni sugli allegati 84 42 03/10/2014 CART (Cooperazione applicativa regionale toscana) • Regione Toscana ha realizzato CART una infrastruttura di tecnologie e servizi per la cooperazione applicativa in attuazione della L.R. n.1/2004 • e.Toscana Compliance è il processo che coinvolge Enti e Imprese ICT all’interno di una comunità con l’obiettivo di definire: • • • Tecniche Standard tecnologici Soluzioni interoperanti http://www.cart.rete.toscana.it/portal/view/index.jsp85 Progetto InterPRO (ex B2) di Regione Toscana InterPRO è un sistema di trasmissione e trattamento dei documenti, dal punto di vista giuridico-archivistico (protocollo). Obiettivo Invio telematico di comunicazioni da parte di cittadini ed imprese al sistema della P.A. toscana e fra organizzazioni pubbliche e private 43 03/10/2014 InterPro Altre P.A. (INAIL, INPS, etc) IPA naz. Cittadini Imprese (CNS) Gateway PEC Portale Ap@ci CRIC IPAR reg. NAL 3 SIL NAL 2 Provincia di …. SIL SIL Comune di …. Comune di Pisa InterPro : risultati • Il 8/2/2008 è avvenuto il primo scambio ufficiale di documenti protocollati utilizzando applicativi interoperabili tra quattro Enti: Comune di Pisa, Comune di Pistoia, Provincia di Firenze e Regione Toscana. • Il 10/3/2008 è avvenuto il primo scambio di protocollo informatico tra il Comune di Montevarchi e Regione Toscana • Ad oggi quasi tutte le P.A. locali della Toscana sono attive su InterPro • La lista completa degli enti che viene attivata è pubblicata alla pagina (IPAR) http://web.rete.toscana.it/indice-aoo/ 88 44 03/10/2014 D.LGS. 235/2010 art. 15 - Digitalizzazione e riorganizzazione 1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'àmbito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione. 2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71. pertanto… • Il nuovo CAD prevede dunque che le Amministrazioni siano tenute a gestire tutti i procedimenti di propria competenza attraverso le tecnologie informatiche e telematiche. • A seguito di questo intervento normativo, fatte salve eccezioni, è possibile affermare che la modalità informatica rappresenta la regola per la gestione di tutti i procedimenti amministrativi, mentre quella cartacea diventa l’eccezione. Ignorare queste prescrizioni non è possibile dal momento che le disposizioni normative prevedono termini stringenti per l’adeguamento e importanti sanzioni per gli Enti inadempienti. 45 03/10/2014 D.LGS. 235/2010 art. 65 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato; b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1. 46 03/10/2014 1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui e' richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale. 2.Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Le istanze telematiche dovranno ritenersi valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato; b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi; c) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato; d) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con diversi strumenti che ne consentano l’individuazione certa, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna Amministrazione. 47 03/10/2014 • La P.A. esercita la propria funzione di cura dell’interesse pubblico agendo per procedimenti disciplinati da norme giuridiche. • Il procedimento rappresenta la sequenza di atti amministrativi orientati all’emanazione di un atto finale, il provvedimento amministrativo. • La digitalizzazione dell’attività amministrativa consiste nella gestione dei procedimenti amministrativi mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. LE FASI DEL PROCEDIMENTO Ciascun procedimento ha le proprie peculiarità, ma tradizionalmente si possono riassumere in quattro fasi: • FASE D’INIZIATIVA avvio del procedimento; • FASE ISTRUTTORIA fase nella quale il RUP acquisisce e valutano i fatti e gli elementi di diritto pertinenti e rilevanti ai fini dell’emanazione del provvedimento amministrativo; • FASE DECISORIA (O COSTITUTIVA) fase in cui si determina il contenuto dell’atto; • FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA fase che comprende eventuali atti e operazioni, successivi all'adozione dell'atto finale, necessari affinché questo divenga efficace (es: notifica o pubblicazione). 48 03/10/2014 DALLA 241/1990 AL CAD • La Legge n. 241/1990, all’art. 3-bis, già prevedeva che, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le P.A. dovevano incentivare l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati. • Il CAD all’art. 2 ha disposto che lo Stato, le Regioni e le autonomie locali devono assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e che, per far ciò, si dovessero organizzare utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. LA GESTIONE TELEMATICA DEI PROCEDIMENTI NEL CAD • l’art. 12 dispone che “le Pubbliche Amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione”, nonché per la garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese; • l’art. 41 prevede che “le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente” • l’art. 22, comma 1, prevede che “gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge”; 49 03/10/2014 I NUOVI STRUMENTI IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE: a) le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici (art. 40 CAD); b) la protocollazione della comunicazioni in entrata e in uscita debba avvenire attraverso un sistema automatizzato (art. 40-bis CAD, art. 50 D.P.R. n. 445/2000); c) le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica (art. 47); d) i documenti delle PA, anche se in origine cartacei, possono essere riprodotti e conservati su supporti informatici (art. 43); e) le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali attraverso i quali erogano i servizi on line e soddisfano gli obblighi di pubblicità legale (art. 53, 54 e 57 CAD, art. 32 legge n. 69/2009). I NUOVI STRUMENTI 50 03/10/2014 http://www.leggioggi.it/2011/09/28/p-a-digitale-la-regione-basilicata-condannata-adutilizzare-la-p-e-c/ 51 03/10/2014 http://www.webnews.it/2010/08/06/class-action-contro-la-pa-senza-pec/ MANCATA PUBBLICAZIONE INDIRIZZO PEC • • • • Azione ex art. 3, comma 1-ter, D. Lgs. n. 82/2005 Class Action ex D. Lgs. n. 198/2009 Omissione d’atti d’ufficio ex art. 328 C.P. Mancato raggiungimento performance (OIV) e responsabilità disciplinare 52 03/10/2014 MANCATA PROTOCOLLAZIONE DELLA PEC • Illegittimità azione amministrativa • Responsabilità disciplinare • Omissione d’atti d’ufficio ex art. 328 C.P. PEC NON UTILIZZATA • Responsabilità per danno erariale • Danno erariale nel caso in cui i dirigenti non provvedono a disporre un’adeguata formazione del personale in materia informatica. (Corte Conti, Reg. Lazio, 28 febbraio 2006, n. 635) 53 03/10/2014 La nozione di Archivio L'Archivio come luogo fisico di conservazione La nozione di Archivio L'Archivio come complesso dei documenti prodotti o comunque acquisiti da un ente durante lo svolgimento della propria attività L’archivio non è un magazzino: è un SERVIZIO per la GESTIONE e TENUTA dei documenti 54 03/10/2014 Le tre età dell’Archivio L'Archivio, come complesso di documenti, si divide in tre parti: • Archivio corrente: fase attiva, documentazione relativa agli affari in corso (formazione dell’archivio) • Archivio di deposito: fase semi-attiva, parte di documentazione relativa agli affari esauriti (rilevanza amministrativa sporadica) • Archivio storico: fase di conservazione permanente, parte di documentazione relativa agli affari esauriti destinata alla conservazione perenne (rilevanza storica) Esiste una impossibilità di differenziare teoricamente l'ufficio di protocollo dall'archivio, l'archivio corrente da quello di deposito: tutto è semplicemente archivio. Giorgio Cencetti, 1939 55 03/10/2014 Titolario di classificazione DEFINIZIONE Sistema precostituito di partizioni astratte, gerarchicamente ordinate (dal generale al particolare), fissate sulla base dell’analisi delle funzioni dell’ente, al quale deve ricondursi la molteplicità dei documenti prodotti, per organizzarne la sedimentazione ordinata. Titolario di classificazione • In un sistema informativo documentario tutti i documenti prodotti (arrivati spediti o interni) devono essere gestiti e conservati secondo un modello organizzativo determinato • Un Titolario di Classificazione si costruisce sull’analisi della struttura organizzativa, delle attività e delle funzioni. • In archivistica si definiscono Classificazioni ad albero o Tassonomie Ripartire l’insieme dei documenti in sottoinsiemi e ciascun sottoinsieme in ulteriori sotto-sottoinsiemi, ciascuno dei quali raccoglie entità che presentano valori uguali o simili per qualche attributo considerato importante e significativo 56 03/10/2014 L’indicizzazione archivistica • Problema i calzini del principe Carlo di Windsor Il principe Carlo ha 8340 paia di calzini. Ogni calzino ha i relativi fiocchi ornamentali Ogni mattina il suo maggiordomo Archibald deve trovare quelli intonati con la cravatta e ha 5 minuti di tempo per farlo... come fa? L’indicizzazione archivistica Li classifica! (titolario di classificazione) Archibald mette tutti i calzini in un armadio L'armadio ha 3 ante (categorie) I - Calzini estivi II - Calzini invernali III - Calzini per mezza stagione L'anta "Calzini estivi" ha tre ripiani (classi) I/1 - di seta I/2 - di cotone I/3 - fresco di lana 57 03/10/2014 L’indicizzazione archivistica All'interno del ripiano, in ciascun cassetto Archibald crea le aggregazioni (i fascicoli) per colore: I/1.1 - Grigi I/1.2 - Blu I/1.3 - Neri I/1.4 - Scozzesi (per il kilt) I/1.5 - Marroni L’indicizzazione archivistica Un giorno di luglio Carlo indossa una cravatta scozzese • Archibald apre il cassetto I/3.4 Cioè apre: • l'anta I (calzini estivi), • il ripiano 3 (fresco di lana) • il cassetto 4 (calzini scozzesi) dove trova il paio di calzini appropriato assieme a tutti gli altri calzini che corrispondono a quelle caratteristiche (fascicolo procedimentale) 58 03/10/2014 Il supporto cartaceo è più sicuro e duraturo del supporto informatico 59 03/10/2014 Criticità • In “questo momento di passaggio” c’è la necessità di governare gli «ARCHIVI IBRIDI» cioè costituiti da documenti originali cartacei e da documenti originali informatici • Problema: Come gestire insieme supporti differenti? Voi che esperienza avete? Sono proprio una novità gli archivi ibridi? Non consideriamo l’informatica • nei progetti: modelli e plastici • nelle gare d’appalto: campioni delle forniture • nei fascicoli processuali: le prove 60 03/10/2014 Si può inserire un oggetto tridimensionale (plastico, scrivania, pistola) in un fascicolo cartaceo? NO E ALLORA ? Un punto fermo • Un evento può essere rappresentato dal documento • L’importante è che il «documento» (su qualsiasi supporto: informatico o cartaceo, di qualsiasi tipo o forma: bidimensionale o tridimensionale, sonoro, fotografico, etc.) sia codificabile • E anche il fascicolo è identificato da una serie di elementi descrittori 61 03/10/2014 Se si adottano metodologie e rappresentazioni corrette, regole chiare si possono gestire gli archivi ibridi Un Sistema di gestione d’archivio (SGA) moderno deve prevedere la gestione congiunta: • «faldoni cartacei» • «faldoni informatici» in modo da salvaguardare l’unitarietà dell’archivio NORMATIVA: PRIMI PASSI Deliberazione CNIPA n. 11/2004 Art.3 Documenti informatici - comma 1 “Il processo di conservazione sostitutiva di documenti informatici avviene mediante memorizzazione su supporti ottici e termina con l’apposizione sull’insieme di documenti o su evidenza informatica del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto svolgimento del processo” Art.4 Documenti analogici - comma 1 “Il processo di conservazione sostitutiva di documenti analogici avviene mediante memorizzazione della relativa immagine su supporti ottici e termina con l’apposizione sull’insieme di documenti … del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto svolgimento del processo” Art.4 Documenti analogici - comma 4 “Il processo di conservazione sostitutiva di documenti analogici originali unici si conclude con l’ulteriore apposizione del riferimento temporale e della firma digitale da parte di un pubblico ufficiale per attestare la conformità di quanto memorizzato al documento d’origine” 62 03/10/2014 Conservazione dei documenti ANALOGICI NON unici Conservazione dei documenti ANALOGICI unici 63 03/10/2014 Conservazione dei documenti Informatici Non è solo questione di adeguamento a leggi: è in gioco il futuro delle informazioni rilevanti e, per rendere sicuro questo futuro, l’unico scenario possibile è garantire una nuova forma di organizzazione e di gestione dei flussi documentali digitalizzati in modo certo e incontrovertibile… 64 03/10/2014 UN CAMBIO DI PASSO DELLA NORMATIVA La complessità dell’azione amministrativa, i processi di lavoro e la conseguente produzione documentaria implica perciò un controllo sistematico non solo sugli oggetti documentari ma anche sulle loro relazioni al fine di assicurarne condizioni di attendibilità nelle fasi: • di formazione, • di autenticità (integrità dei documenti), • di accessibilità nel lungo periodo, cioè il mantenimento della intelligibilità dei documenti e del vincolo archivistico. CONSERVARE DOCUMENTI INFORMATICI Un documento archivistico non è una entità singola • parte costitutiva di un fondo • elemento unico di un complesso organico • Un sistema di conservazione digitale è un insieme di procedure, attività e strumenti tramite i quali ci si propone di salvaguardare nel tempo le memorie digitali. • Questo significa conservare a lungo termine documenti digitali nativi. Insieme ai contenuti conservare le informazioni necessarie a garantire il collegamento con l’intero sistema informativo. 65 03/10/2014 ART. 43 CAD (Riproduzione e conservazione dei documenti) 1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71. 3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71. pertanto… …chi invia e riceve PEC, chi sottoscrive documenti informatici con la firma digitale (o altre forme di firma) per, chi pubblica online documenti informatici, le fatture elettroniche, deve conservare tali oggetti informatici predisponendo un idoneo sistema di conservazione allineato alle nuove regole tecniche, altrimenti mette a rischio la validità di tutti i documenti informatici prodotti o ricevuti dal proprio ente di appartenenza. 66 03/10/2014 Art. 44 CAD (Requisiti per la conservazione dei documenti informatici) 1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura: a) l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell’amministrazione o dell’area organizzativa omogenea di riferimento di cui all’articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) l’integrità del documento; c) la leggibilità e l’agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari; d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in Allegato B a tale decreto. DPCM 3 dicembre 2013 - Art. 7 Responsabile della conservazione - NEW “Il responsabile della conservazione opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi che, nel caso delle pubbliche amministrazioni centrali, coincide con il responsabile dell'ufficio di cui all'art. 17 del Codice, oltre che con il responsabile della gestione documentale ovvero con il coordinatore della gestione documentale ove nominato, per quanto attiene alle pubbliche amministrazioni 67 03/10/2014 Art. 44, comma 1 bis CAD (Requisiti per la conservazione dei documenti informatici) - NEW Il sistema di conservazione è gestito da un responsabile che opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Art. 44, comma 1 ter (Requisiti per la conservazione dei documenti informatici) NEW • Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di conservazione a quanto stabilito dall’articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonché dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche. Possibilità per le aziende e per le P.A. di affidare in outsourcing i processi di conservazione digitale e ottenere la “certificazione di conformità” dei relativi processi! 68 03/10/2014 DPCM 3 dicembre 2013 - Art. 5 Modelli organizzativi della conservazione - NEW 3. Le pubbliche amministrazioni realizzano i processi di conservazione all'interno della propria struttura organizzativa o affidandoli a conservatori accreditati, pubblici o privati, di cui all'art. 44-bis, comma 1, del Codice, fatte salve le competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificaioni. Le PA possono o sviluppare internamente il sistema di conservazione oppure affidarlo all’esterno, ma solo a conservatori accreditati. Art. 44 bis (Conservatori accreditati) - NEW 1. 2. 3. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono l’accreditamento presso DigitPA. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del comma 3, lettera a) e 31. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in società di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000. Vi è ora la possibilità di far accreditare presso AGID i propri processi di conservazione sotto il profilo della sicurezza e della qualità (nel rispetto, quindi, di una serie di misure di sicurezza che variano a seconda della tipologia del dato trattato e degli strumenti utilizzati). (Circolare AGID n.65 del 10 aprile 2014 69 03/10/2014 I SUPPORTI FISICI • Falso mito: la carta è eterna • Il dato elettronico per essere consultato nel tempo deve essere gestito opportunamente • E’ breve - molto più di quanto si pensi - il ciclo di vita dei supporti più diffusi (Floppy, CD/DVD, Hard disk, pen drive: • da 5 a 10 anni di vita media con picchi negativi di 2 anni per CD economici; • da 10 a 15 anni di vita media - Nastro Mini-DV; • oltre 20 anni di vita media HD, Nastro magnetico, Dvd-RAM. I FORMATI DEFINIZIONE In informatica, un formato di file è la convenzione che viene usata per leggere, scrivere e interpretare i contenuti di un file. • I file non sono altro che insiemi ordinati di byte, cioè semplici numeri (sequenze di 0 e 1). • L’estensione del file indica il formato • Sono note oltre 15.000 estensioni, ma solo alcune centinaia sono documentate e solo alcune decine sono utilizzate quotidianamente negli uffici pubblici …alcuni formati testo TXT, ODT, DOC, HTML, PDF, RTF, ecc.). • Di norma, vengono scelti i formati più diffusi... ma una PA non può fare questo 70 03/10/2014 DIGITPA ED I FORMATI (D. Lgs. n. 235/2010, art. 68) 4. DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati. DPCM 3/12/2013, allegato 2 CARATTERISTICHE DEI FORMATI Apertura Quando è conforme a specifiche pubbliche, cioè disponibili a chiunque abbia interesse ad utilizzare quel formato. Sicurezza Grado di modificabilità del contenuto del file e la capacità di essere immune dall’inserimento di codice maligno Portabilità Facilità con cui i formati possano essere usati su piattaforme diverse (hw e sw) Funzionalità Essere gestito da prodotti informatici complessi Supporto allo sviluppo Disponibilità delle risorse necessarie alla manutenzione e sviluppo Diffusione Estensione dell’impiego di uno specifico formato per la formazione e la gestione dei documenti informatici 71 03/10/2014 FORMATI IDONEI PER LA CONSERVAZIONE • La scelta dei formati idonei alla conservazione oltre al soddisfacimento delle caratteristiche indicate deve essere strumentale a che il documento assuma le caratteristiche di immodificabilità e di staticità previste dalle regole tecniche. • Le tipologie dei formati adottati devono essere indicate nel Manuale di Conservazione DIGITPA … SUI FORMATI TIPOLOGIA CONSIGLIATI NON CONSIGLIATI TESTO PDF, PDF/A, DOC, DOCX (proprietario) ODF/ODT, XML, TXT FOGLIO ELETTRONICO CSV, ODS XLS, XSLX GRAFICA VETTORIALE DXF, SVG, DWF DWG (proprietario) GRAFICA RASTER TIFF, PDF JPG (perdita qualità) 72 03/10/2014 I PACCHETTI I METADATI METADATI MINIMI DEL DOCUMENTO INFORMATICO 73 03/10/2014 I METADATI METADATI MINIMI DEL FASCICOLO INFORMATICO O AGGREGAZIONE DOCUMENTARIA Un possibile schema di esternalizzazione dei servizi di conservazione Titolare dei Documenti e dei Dati (nomina Responsabile interno o esterno del procedimento conservazione) Responsabile della conservazione Conservatore accreditato e certificato (interno) (esterno) 74 03/10/2014 GLI ATTORI • Produttore: Ente che dispone delle informazioni da conservare • Responsabile della Conservazione: definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità e autonomia • Utente: persona fisica o giuridica che richiede accesso ai documenti presenti nel sistema di conservazione al fine di acquisire informazioni di interesse RUOLI E RESPONSABILITÀ 75 03/10/2014 Il progetto di RT: DAX Progetto per la conservazione degli archivi digitali e analogici • Ha come obiettivo la conservazione degli archivi in senso proprio, prodotti in digitale dalla PA toscana • Sistema di gestione e conservazione di archivi già formati: insieme di documenti funzionalmente strutturati e organizzati • È un ambiente del tutto separato rispetto all’archivio corrente • Costituito da SGA + SCN • È fisicamente collocato presso il TIX (centro servizi della rete telematica toscana) Schema di Versamento in SGA (Ente) (RT) 76 03/10/2014 Schema di Dialogo SGA - SCN Il responsabile della conservazione secondo il DPCM 3 DICEMBRE 2013 (DPCM 3/12/2013, art. 7) Opera d'intesa con: • il responsabile del trattamento dei dati personali • il responsabile della sicurezza • il responsabile dei sistemi informativi (solo Pa centrali) • il responsabile (o coordinatore) della gestione documentale (solo Pa) Dettaglio dei compiti del responsabile della conservazione definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti da conservare, della quale tiene evidenza, in conformità alla normativa vigente; gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità alla normativa vigente; genera il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di conservazione; ... 77 03/10/2014 Dettaglio compiti del responsabile della conservazione genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal manuale di conservazione; effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione; assicura la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi al fine di garantire la conservazione e l’accesso ai documenti informatici; adotta misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità; adotta analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati; provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all’evolversi del contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione; adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione; ... Dettaglio compiti del responsabile della conservazione assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, garantendo allo stesso l’assistenza e le risorse necessarie per l’espletamento delle attività al medesimo attribuite; assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l’assistenza e le risorse necessarie per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza; predispone il manuale di conservazione e ne cura l’aggiornamento periodico in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti. 78 03/10/2014 Il responsabile della conservazione • Il responsabile della conservazione può richiedere di certificare la conformità, al CAD e alle regole tecniche, del proprio processo di conservazione • Nelle PA il ruolo del Responsabile della conservazione: DEVE essere svolto da un dirigente o da un funzionario formalmente designato PUO' essere svolto dal responsabile (o dal coordinatore) della gestione documentale L’obbligatorietà del Manuale della conservazione (DPCM 3/12/2013, art. 8) • Le nuove regole tecniche prevedono l’obbligatorietà di redazione del manuale della conservazione. • Il manuale deve essere periodicamente aggiornato dal responsabile della conservazione e messo a disposizione delle autorità in caso di accessi e verifiche. • Si tratta dunque di un documento complesso e di assoluta rilevanza, che da le linee guida di comportamento a tutti coloro che interagiscono con il sistema di conservazione, descrivendone dettagliatamente la struttura ed il funzionamento. 79 03/10/2014 Il Manuale della conservazione Il manuale di conservazione illustra dettagliatamente: • l’organizzazione • i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi • il modello di funzionamento • la descrizione del processo • la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate • ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione. Guida alla stesura del Manuale di conservazione • • • • Scopo del documento Riferimenti normativi Definizioni Processo di conservazione Fasi del processo Classi documentarie Particolarità di classi documentarie • Responsabilità Ruoli Competenze • Effetti della conservazione • Procedure di esibizione 80 03/10/2014 SCOPO DEL DOCUMENTO Il Comune di/L’Ente ________________ descrive nel presente documento le fasi e la procedura con cui intende attuare il servizio di conservazione a norma dei documenti informatici prodotti dalla propria Amministrazione. Il presente documento, in particolare, descrive i processi: • Invio • Conservazione dei documenti informatici • Esibizione dei documenti RIFERIMENTI NORMATIVI • • • • Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 “Regole t tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005” che abroga la Deliberazione Cnipa n. 11/2004. 81 03/10/2014 DEFINIZIONI Allegato definizioni IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE • L’Ente intende conservare i propri documenti digitali con sistemi coerenti con la normativa del settore e le regole tecniche vigenti. A tal fine adotta il presente “Manuale del servizio di conservazione dei documenti informatici” con particolare riferimento a: • le fasi del processo • le classi documentarie • I formati dei file da inviare in conservazione 82 03/10/2014 Fasi del servizio di conservazione • individuazione e definizione delle classi documentali da inviare in conservazione; • definizione dei dati o attributi specifici da correlare a ciascuna classe documentale; • definizione, controllo e verifica degli strumenti software di visualizzazione, delle versioni e dei formati dei documenti; • definizione dei tempi di conservazione; • definizione dell’anagrafica dei documenti ossia dell’area organizzativa e dell’ufficio proprietario dei documenti da inviare in conservazione; l’associazione dell'anagrafica di un documento, della classe e della versione della classe (ossia ente\area\ufficio\classe\versione) definisce il meccanismo per l’aggregazione dei documenti in lotti; • definizione della periodicità di invio dei documenti al sistema di conservazione; • definizione operativa per il consolidamento dei documenti (marcatura temporale); • definizione operativa per la gestione dei documenti per i quali i certificati di firma risultano non validi o scaduti; • definizione ed adozione di eventuali disposizioni interne all’Ente relative alla produzione e all’archiviazione dei documenti da inviare in conservazione. CLASSI DOCUMENTARIE • Le classi documentarie specificano tutte le caratteristiche relative alle tipologie di documenti da sottoporre a conservazione, individuando le informazioni necessarie a qualificare ed identificare univocamente ogni singolo documento. • Le classi hanno parametri propri di comportamento e metadati caratteristici. 83 03/10/2014 CLASSI DOCUMENTARIE E METADATI SPECIFICI Determinazioni e provvedimenti dirigenziali Delibere Ordinanze Contratti Altri documenti (PEC. InterPRO) Numero Numero Numero Numero Numero Anno Anno Anno Anno Anno Tipo documento Oggetto Oggetto Oggetto Tipo documento Titolario Titolario Titolario Oggetto Oggetto Firmatari Firmatari Firmatario Descrizione Descrizione Protocollo Protocollo Protocollo Titolario Titolario Fascicolo (se presente) Fascicolo (se presente) Fascicolo (se presente) Protocollo (se presente) Protocollo Fascicolo (se presente) Fascicolo (se presente) Formati dei file inviabili in conservazione • Ai fini dell’invio in conservazione a norma, sarà privilegiato, ove possibile, l’utilizzo del formato PDF/A. • In base all’ articolo 21, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale - CAD), confermato dalle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, il documento informatico non deve contenere macroistruzioni o codici eseguibili. • Elenco delle tipologie di file accettati dal sistema di conservazione, ai sensi dell’allegato 2 al DPCM 3 dicembre 2013, ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”: Allegato formati 84 03/10/2014 RESPONSABILITÀ L’iter del processo di conservazione viene di seguito descritto in forma schematica, individuando i ruoli coinvolti, le competenze le responsabilità necessarie a garantirne il regolare svolgimento. Ruoli Ruolo Produttore Descrizione Il Produttore è il soggetto cui fa capo la documentazione da inviare al sistema di conservazione nella sua integrità e nel suo contenuto Responsabile della Conservazione Il Responsabile della Conservazione è il soggetto cui fa capo la responsabilità di verifica del corretto svolgimento del processo di conservazione Conservatore Il Conservatore è il soggetto cui è stato affidato il Servizio di Conservazione a norma dei documenti informatici e a cui fa capo la responsabilità del corretto svolgimento del processo Gestore del Servizio di Conservazione Il Gestore del Servizio di Conservazione è il soggetto che svolge materialmente il processo di conservazione. 85 03/10/2014 Competenze di ciascun ruolo Ruolo Competenze Descrizione Produttore Nomina Il Produttore nomina con apposito atto il Responsabile Responsabile della Conservazione. della Conservazione Definizione delle funzionalità Collabora con il Responsabile della Conservazione allo scopo di definire le funzionalità del servizio di conservazione. Competenze di ciascun ruolo Ruolo Competenze Descrizione Responsabile della Conservazione Definizione delle modalità di conservazione In collaborazione con il Conservatore, individua le tipologie di documenti che dovranno essere trattate dal sistema di conservazione, definisce le classi documentali ed i relativi dati specifici, la periodicità di invio dei documenti in conservazione, la periodicità di chiusura del lotto, i tempi di conservazione specifici. Definizione delle modalità di trasmissione dei documenti In collaborazione con il Conservatore, definisce le modalità di trasmissione dei documenti al sistema di conservazione. Verifica della gestione del sistema di conservazione Comunicazione delle anomalie Verifica periodicamente il corretto svolgimento del processo di conservazione nella sua interezza In caso di anomalie nella presa in carico da parte del sistema di conservazione dei documenti inviati, comunicata dal Conservatore, fornisce indicazioni in merito alla risoluzione delle stesse. 86 03/10/2014 Competenze di ciascun ruolo Ruolo Conservatore Competenze Definizione delle modalità di conservazione Descrizione In collaborazione con il Responsabile della Conservazione, definisce le classi documentali ed i relativi dati specifici, la periodicità di invio dei documenti in conservazione, la periodicità di chiusura del lotto, i tempi di conservazione specifici. Definizione delle In collaborazione con il Responsabile della Conservazione, definisce le modalità di trasmissione dei modalità di trasmissione dei documenti al sistema di conservazione. documenti Verifica della gestione del sistema di conservazione Indicazioni al Gestore del Servizio di Conservazione Verifica periodicamente il corretto svolgimento del processo di conservazione nella sua interezza Fornisce indicazioni al Gestore del Servizio di Conservazione in merito all’efficacia e all’efficienza del processo di Conservazione. Competenze di ciascun ruolo Ruolo Competenze Gestore del Servizio di Gestione tecnica del Conservazione sistema di conservazione Descrizione Ospita l’infrastruttura hardware e software del sistema di conservazione e adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione e delle copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione. Gestione del Manuale Provvede alla stesura ed all’aggiornamento del Manuale del Processo di del Processo di Conservazione che documenta l’infrastruttura del sistema, le nomine del Conservazione personale addetto alle procedure e l’adozione delle misure necessarie alla sicurezza fisica e logica del sistema. Elaborazione e presa in Gestisce le richieste di presa in carico dei documenti e verifica eventuali carico dei documenti anomalie o difformità da quanto previsto nella definizione dei dati tecnici di conservazione. Comunicazione di anomalie Comunica al Conservatore, eventuali anomalie riscontrate nel processo di presa in carico e/o nelle successive fasi del processo di conservazione. Gestione dei lotti dei documenti Elaborazione di chiusura lotti Organizza il contenuto dei supporti in modo da garantire la corretta conservazione e sicurezza dei dati. Provvede alle operazioni di chiusura dei lotti di conservazione con l’apposizione del riferimento temporale e della firma digitale garantendone la corretta esecuzione. L’operazione di chiusura del lotto determina il completamento del processo di conservazione rendendo i documenti esibibili. Verifica periodica della Verifica periodicamente, con cadenza non superiore a cinque anni, l’effettiva leggibilità dei leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti documenti Esibizione dei Provvede alla riproduzione ed esibizione dei documenti che abbiano documenti conservati completato il processo di conservazione. Indicazioni dal Gestisce il processo di conservazione recependo le indicazioni del Conservatore Conservatore 87 03/10/2014 L’ESIBIZIONE Tra i compiti fondamentali del Responsabile Conservazione c’è quello di assicurare l’accesso alla documentazione conservata a chiunque ne abbia diritto e che fanno esplicita richiesta di esibizione: il sistema deve consentire un insieme di funzioni per la gestione delle richieste di esibizione dei documenti conservati a norma e deve permettere di ottenere una copia conforme all’originale della documentazione digitale tramite i cosiddetti Pacchetti di Distribuzione (PdD) . (DPCM 3.12.2013 art.10) Confronto tra sistemi pubblici di conservazione • DAX (Regione Toscana) • PARER (Regione Emilia Romagna) 88 03/10/2014 PARER ParER offre alle amministrazioni: • Servizi di conservazione dei documenti informatici • Supporto • Formazione e consulenza sui temi della dematerializzazione, della gestione documentale e della conservazione • Collaborazione nella stesura del Manuale della Conservazione Per le amministrazioni situate al di fuori del territorio della regione Emilia-Romagna (Province, Comuni, Unioni comunali, Università, Aziende sanitarie, ecc.), i servizi di ParER vengono erogati dietro corresponsione di un importo annuale – a mero titolo di rimborso delle spese sostenute dal ParER . Il tariffario è stato predisposto per garantire la sola copertura dei costi ed è IVA ESENTE in quanto il Parer fa parte dell’IBACN(Istituto dei beni artistici e culturali della Regione Emilia Romagna) è un Ente pubblico non economico. http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/servizi/servizi-conservazione PARER • Es. Per Comuni sotto i 20.000 abitanti l’adesione al sistema PARER comporterà i seguenti costi: • Una tantum di attivazione per ogni sistema di versamento € 500 • Spazio disponibile fino a 200 gigabyte € 500/anno 89 03/10/2014 PARER • Attivando i servizi di conservazione, le amministrazioni possono trasmettere via web a ParER documenti e metadati dai propri sistemi documentali. • All’atto del versamento, ParER esegue controlli relativi al formato dei file e alla firma digitale, di cui dà riscontro immediato alle amministrazioni che li hanno trasmessi. • I documenti sono inseriti in volumi, ovvero aggregazioni logiche dove sono riportati gli estremi dei documenti e l’impronta dei file che li compongono. Tali blocchi sono marcati temporalmente e firmati dal responsabile della conservazione, che attesta in questo modo il corretto svolgimento del processo. • Successivamente, gli enti possono accedere via web ai documenti inviati in conservazione e scaricare le prove di corretta conservazione a norma. Queste ultime possono essere ad esempio utilizzate nel caso in cui fosse necessario esibire il documento. Il sistema PARER è già operativo da alcuni anni - Tariffario DAX • Regione Toscana, come abbiamo già visto, ha progettato DAX (Digital Archive Extended), DAX è un sistema che ha l’obiettivo di concentrare gli archivi della community della Rete Telematica Regionale Toscana. • E' un progetto altamente innovativo che affronta le tematiche della conservazione degli oggetti digitali, sia garantendo il rispetto della normativa italiana, sia rispondendo alle esigenze della long-term preservation. La struttura di base del Polo archivistico è costituita da due sotto-sistemi autonomi ma complemetari e che costituiscono il sistema concepito come logicamente unico: • SGA: Sistema di Gestione dell'Archivio (OAIS compliant) • SCN: Sistema di Conservazione a Norma Il sistema DAX inizia i test con alcuni Enti in questi mesi – Ad oggi non si conosce un tariffario. 90 03/10/2014 Le tappe… Delibera di Giunta “Progetto per la riorganizzazione e razionalizzazione della gestione del flusso documentale” Progetto per la ridefinizione del titolario di classificazione 2001 Corso di formazione al personale per la gestione dell’iter atti amministrativi Avvio gestione iter atti amministrativi (tutta la struttura coinvolta) 2002 Progetto per l’implementazione della firma digitale Progetto Turms per la posta elettronica istituzionale Provvedimento DG - deliberazione AOO, nomina Responsabile del Servizio di Protocollo informatico 2003 Corso di formazione al personale sul protocollo informatico Dicembre – Avvio del protocollo informatico “registrazione, gestione documentale, flusso” (tutta la struttura coinvolta) 91 03/10/2014 Le tappe… 2003 Adesione al progetto B2 di RT “InterPro” 2004 Redazione del Manuale di gestione 2005 Corso di formazione a Dirigenti e PO sull’uso della FD Rilascio smart card di FD ai dirigenti e PO 2006 2006-2007 Delibera di Giunta - Avvio della sottoscrizione degli atti amministrativi con FD in via sperimentale Provvedimento DG - Costituzione di un Gruppo di lavoro intersettoriale per l’organizzazione della gestione documentale Corso di formazione al personale su CAD e PEC Le tappe… Provvedimento DG - Avvio a regime della sottoscrizione degli atti amministrativi con FD Attivazione della PEC integrata nel sistema di protocollo informatico 2007 Provvedimento DG - Definizione delle Linee guida per la comunicazione Rilascio di smart card di FD a tutti i responsabili di procedimento Registrazione ufficiale sul sito del CNIPA www.indicepa.gov.it 2008 Avvio sperimentale InterPro con Regione Toscana 92 03/10/2014 Le tappe 2011 Sottoscrizione adesione progetto DAX di RT 2011 Interfacciamento dei sistemi (edilizia e SUAP) con il sistema di gestione documentale 2012 Provvedimento D.G. per l’avvio di tutti gli atti monocratici in digitale Progetto AlfreDOC per la conservazione digitale in DAX 2013 Avvio presentazione telematica pratiche SUAP Approvazione Delibera di GC “Full digital” 2014 BPR e informatizzazione Delibere di GC e CC Revisione MdG Avvio presentazione telematica pratiche edilizie Progetti specifici di conservazione sostitutiva… 2005 Progetto per la conservazione sostitutiva a norma delle pratiche edilizie (anni 1997-2003) + pratiche di abitabilità 2008 Progetto per la conservazione sostitutiva a norma delle schede anagrafiche individuali e di famiglia costituenti l'archivio di deposito 93 03/10/2014 Architettura del sistema di gestione documentale 187 ORGANIZZAZIONE • Il Comune di Pisa nel 2003 ha istituito l’ AOO unica e nominato il Responsabile del Servizio di Protocollo informatico • Tutti gli uffici utilizzano il sistema di gestione documentale “IRIDE” • Ciascun ufficio è associato ad una “scrivania virtuale” • Ciascun utente accede alla scrivania virtuale autenticandosi e svolge una serie di funzioni proprie del profilo di utenza, creando così un flusso informativo 188 94 03/10/2014 PROTOCOLLO INFORMATICO (documenti in arrivo) PORTALI (AIDA, CiTel, CiTel, J-CityCity-Gov) Gov) InterPRO informatici [email protected] UO Protocollo URP Uffici cartacei cartacei cartacei Compiti del responsabile del procedimento • Responsabilità dell’archivio corrente • Istruttoria del procedimento • Classificazione del documento (categoria, classe, fascicolo) e fascicolazione elettronica • Gestire termini di conservazione 95 03/10/2014 PROTOCOLLO INFORMATICO (documenti in partenza) Uffici informatici (protocollano docum. PDF + FD e segnatura XML) [email protected] altro ente@certificatore PEC cartacei cartacei cartacei Uffici (protocollano Docum PDF) Destinatario: Ente Cittadino PROTOCOLLO INFORMATICO (InterPro) Fascicolazione + Classificaz. Doc. PDF + FD Protocollo + Segnatura XML Uffici Comune di Pisa Centro Regionale Interoperabilità e Cooperazione invio ricezione Ente (InterPro) XML UO Protocollo Comune di Pisa 96 03/10/2014 PROTOCOLLO INFORMATICO (documenti interni) Documento informale (messaggio e-mail) e-mail istituzionale e-mail istituzionale Ufficio B Ufficio A Documento formale (documento informatico con FD) Ufficio A Ufficio B •Registrazione protocollo •Presa in carico •Allega file PDF (con FD) BPR (Business Process Reengineering) Documenti Atti amministrativi Reclami per malsanie ambientali Determinazioni con impegno Reclami per segnaletica stradale Provvedimenti dirigenziali Reclami per buche nelle strade Delibere di Giunta Richieste di accesso agli atti Delibere di Consiglio Procedimenti SUAP Ordinanze Pratiche edilizie Interpellanze Interrogazioni 97 03/10/2014 WORKFLOW DOCUMENTALE “es: determinazione digitale - schema” UO •Registrazione atto •Allega file PDF Dirigente Verifica ok ? •Uff. Controlli D.G. no si Conferma atto Ragioneria Verifica ok ? no si Parere PDF Segr. Gen. •Partecipazione Messi •Pubblicazione PDF ARK Conservazione Comune di Pisa in DAX SGD IRIDE DAX Metadati Invio in conservazione (8 step) + Docum. Conferma Archiviazione Richiesta esibizione No Conformità SCN Si Archiviazione Doc + Metadati 98 03/10/2014 La strategia seguita • Sensibilizzare i vertici dell’Amministrazione (sponsor) • Convincere del cambiamento culturale (cartaceo informatico) • Coinvolgere il personale di tutti gli uffici • Costituire un gruppo di lavoro intersettoriale Grazie per l’attenzione [email protected] 99
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